Il QUADRO NORMATIVO : REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL
CONSIGLIO DEL 12.10.1992 “Codice doganale comunitario”
• ART.192 - “Quando la normativa doganale prevede la costituzione
obbligatoria di una garanzia….l’autorità doganale stabilisce
l’importo della stessa in misura pari all’importo esatto
dell’obbligazione/i doganali da garantire (se determinabile con
certezza – n.d.r.) o all’importo più elevato, stimato dall’autorità
doganale….
• ART.193 - “La garanzia può essere costituita da un deposito in
contanti, oppure da una fideiussione”.
Il QUADRO NORMATIVO : REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL
CONSIGLIO DEL 12.10.1992 “Codice doganale comunitario”
• ART.194 - “…Sono equiparate al deposito in contanti la
consegna di un assegno il cui pagamento sia garantito
dall’organismo che lo ha emesso, …..la consegna di qualsiasi altro
titolo che abbia efficacia liberatoria e sia riconosciuto dalla predetta
autorità (doganale)….”
• ART.195 - “ Il fideiussore si obbliga per iscritto a pagare in solido
con il debitore l’importo garantito dell’obbligazione doganale
allorchè essa diviene esigibile………..L’autorità doganale può
rifiutarsi di accettare il fideiussore proposto se questo non le sembri
assicurare l’effettivo adempimento dell’obbligazione doganale entro i
termini prescritti ”
Il QUADRO NORMATIVO : REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL
CONSIGLIO DEL 12.10.1992 “Codice doganale comunitario”
• ART.199 - “ La garanzia non può essere svincolata finchè
l’obbligazione doganale per la quale è stata costituita non si è
estinta o non può più sorgere. La garanzia deve essere svincolata
non appena l’obbligazione doganale è estinta o non può più
sorgere……”
• Sezione 2 – Termine e modalità di pagamento dell’importo di
dazi –
• ART.222 - “ Ogni importo di dazi….deve essere pagato dal
debitore…. (entro un) termine (che) non può eccedere dieci
giorni dalla comunicazione al debitore dell’importo di dazi da
pagare…..”
Il QUADRO NORMATIVO : REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL
CONSIGLIO DEL 12.10.1992 “Codice doganale comunitario”
• ART.243 - “ Chiunque ha il diritto di proporre ricorso contro le
decisioni prese dall’autorità doganale….
• ART.244 - “ La presentazione di un ricorso non sospende
l’esecuzione della decisione contestata. Tuttavia, l’autorità
doganale può sospendere, in tutto o in parte, l’esecuzione della
decisione…. Quando la decisione impugnata abbia per effetto
l’applicazione di dazi all’importazione o di dazi all’esportazione, la
sospensione dell’esecuzione è subordinata all’esistenza o alla
costituzione di una garanzia……..”
Il QUADRO NORMATIVO : L’attività di accertamento e riscossione in
materia doganale. Le nuove disposizioni (D.L. 2.3.2012, n.16,
convertito nella L. 26.04.2012, n. 44 : art. 9, commi 3 bis usque 3
sexies)
• 3-bis. “Gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane
ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali (DAZI
DOGANALI,
PRELIEVI/DIRITTI
AGRICOLI,
CONTRIBUTI
ZUCCHERO, IVA, ALIQUOTA SU RNL, n.d.r.)…e della connessa
IVA all'importazione, diventano esecutivi decorsi dieci giorni
dalla notifica e, oltre a contenere l'intimazione ad adempiere entro
il termine di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, devono anche
espressamente recare l'avvertimento che, decorso il termine
ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in
deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e'
affidata in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini
dell'esecuzione forzata, con le modalita' determinate con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, di
concerto con il Ragioniere generale dello Stato. L'agente della
riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso
il quale e' stato notificato l'atto di accertamento, informa il debitore di
aver preso in carico le somme per la riscossione”.
Il QUADRO NORMATIVO : L’attività di accertamento e riscossione in
materia doganale. Le nuove disposizioni (D.L. 2.3.2012, n.16,
convertito nella L. 26.04.2012, n. 44 : art. 9, commi 3 bis usque 3
sexies)
• 3-ter. “ L'agente della riscossione, sulla base del titolo
esecutivo di cui al comma 3-bis, e senza la preventiva notifica
della cartella di pagamento, procede all'espropriazione forzata
con i poteri, le facolta' e le modalita' previste dalle disposizioni
che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini
dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui al
comma 3-bis, come trasmesso all'agente della riscossione con le
modalita' determinate con il provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane……, previsto al comma 3-bis, tiene
luogo a tutti gli effetti dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in
cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un
anno dalla notifica degli atti di cui al comma 3-bis, l'espropriazione
forzata e' preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Il QUADRO NORMATIVO : L’attività di accertamento e riscossione in
materia doganale. Le nuove disposizioni (D.L. 2.3.2012, n.16,
convertito nella L. 26.04.2012, n. 44 : art. 9, commi 3 bis usque 3
sexies)
• 3-quater. A partire dal primo giorno successivo al termine
ultimo per il pagamento, le somme richieste con gli atti di cui al
comma 3-bis sono maggiorate degli interessi di mora …...
All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico
del debitore,ed il rimborso delle spese relative alle procedure…
• 3-quinquies. Ai fini della procedura di riscossione contemplata dai
commi da 3-bis a 3-sexies, i riferimenti contenuti in norme vigenti al
ruolo ed alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti
indicati al comma 3-bis ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si
intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione
secondo le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-sexies.
• 3-sexies. La dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
puo' essere concessa solo dopo l'affidamento del carico
all'agente della riscossione.
Il QUADRO NORMATIVO : I PROVVEDIMENTI DELL’AGENZIA DELLE
DOGANE E DEI MONOPOLI a seguito delle nuove disposizioni (D.L.
2.3.2012, n.16, convertito nella L. 26.04.2012, n. 44)
• PROVVEDIMENTO PROT. N. 3204 R.U. DEL 21 GENNAIO 2013 e
PROT.12035 R.U. DEL 1° FEBBRAIO 2013
• FINALITA’: accelerare la riscossione delle somme dovute
all’agenzia delle dogane per risorse proprie tradizionali ed iva a
seguito delle censure della Commissione europea sull’intempestività
del nostro Paese nell’attivazione delle procedure di riscossione
coattiva dei dazi doganali;
• MODALITA’ OPERATIVE: l’agenzia delle dogane affida agli agenti
della riscossione i relativi carichi (elenco dei debitori insolventi)
mediante flussi telematici giornalieri per il tramite di Equitalia
servizi Spa;
• I flussi di carico telematici contengono tutti i dati dell’ufficio
emittente, dell’atto, del debitore e degli eventuali coobbligati;
• DECORRENZA DELLE NUOVE PROCEDURE: 28 Marzo 2013
ATTIVITA’
SVOLTE
DAL
GRUPPO
DI
LAVORO
(stessa composizione del sottogruppo ANIA eccetto CARIGE)
• Confronto delle condizioni del testo di polizza in uso per il
cauzionamento dei diritti doganali;
• Ricognizione delle caratteristiche e delle condizioni di garanzia
attualmente richieste:
• A) IRREVOCABILE, INCONDIZIONATA, A PRIMA E SEMPLICE
RICHIESTA;
• B) SENZA ECCEZIONE ALCUNA/SENZA OPPORRE ECCEZIONI
ATTINENTI ALLA VICENDA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE;
• C) RINNOVO
MEDIANTE ATTO AUTENTICATO; RINNOVO
ANNUALE AUTOMATICO SALVO DISDETTA ENTRO 3 MESI
DALLA SCADENZA;
ATTIVITA’
SVOLTE
DAL
GRUPPO
DI
LAVORO
(stessa composizione del sottogruppo ANIA eccetto CARIGE)
• D) SOTTOPOSIZIONE DELLA GARANZIA ALL’ACCETTAZIONE
DELLA DOGANA;
• E) EFFICACIA FINO ALLA COMUNICAZIONE DI SVINCOLO o
RILASCIO DEL CERTIFICATO DI SCARICO ed ALLA
RESTITUZIONE DELL’ORIGINALE;
• F) FACOLTA’ DI INSERIMENTO DI CLAUSOLE PARTICOLARI IN
FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA DELL’OPERAZIONE;
• G) DEROGHE AGLI ARTT. 1901, 1945,1955, 1956,1957,1242,1247
DEL C.C.
ATTIVITA’
SVOLTE
DAL
GRUPPO
DI
LAVORO
(stessa composizione del sottogruppo ANIA eccetto CARIGE)
• Individuazione del possibile interlocutore istituzionale ( Direzione
Centrale gestione Tributi e rapporto con gli utenti) con cui avviare un
confronto tramite ANIA per la revisione del testo base di polizza;
• 21 FEBBRAIO 2013: RIUNIONE DEL G.d.L. C/STUDIO LEGALE
SCOFONE . CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI DI FONDO SULLE
MODALITA’ DI CONFEZIONAMENTO DI UNA PROPOSTA DI
NUOVO TESTO:
• 1) struttura più snella, con la sezione dedicata esclusivamente a
disciplinare i rapporti garante/beneficiario e depurata (rispetto al
modello in uso) di ogni riferimento alle condizioni applicabili tra il
contraente ed il garante
• 2) puntualizzazione dell’operatività della garanzia, circoscritta a
tutte le operazioni poste in essere nel periodo di durata della
polizza;
ATTIVITA’
SVOLTE
DAL
GRUPPO
DI
LAVORO
(stessa composizione del sottogruppo ANIA eccetto CARIGE)
• 3) facoltà della Società di procedere, mediante appendice/nuova
polizza, alla proroga del contratto;
• 4) facoltà della Società di recedere dal contratto;
• 5) concentrazione in un unico articolo delle deroghe concesse dalla
Società e delle modalità di pagamento dell’obbligazione di garanzia;
• 6) elaborazione da parte dello studio Scofone dello schema di
regolamentazione dei rapporti tra la Società e la ditta
stipulante/contraente.
Scarica

Il QUADRO NORMATIVO : REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL