Il QUADRO NORMATIVO : REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO DEL 12.10.1992 “Codice doganale comunitario” • ART.192 - “Quando la normativa doganale prevede la costituzione obbligatoria di una garanzia….l’autorità doganale stabilisce l’importo della stessa in misura pari all’importo esatto dell’obbligazione/i doganali da garantire (se determinabile con certezza – n.d.r.) o all’importo più elevato, stimato dall’autorità doganale…. • ART.193 - “La garanzia può essere costituita da un deposito in contanti, oppure da una fideiussione”. Il QUADRO NORMATIVO : REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO DEL 12.10.1992 “Codice doganale comunitario” • ART.194 - “…Sono equiparate al deposito in contanti la consegna di un assegno il cui pagamento sia garantito dall’organismo che lo ha emesso, …..la consegna di qualsiasi altro titolo che abbia efficacia liberatoria e sia riconosciuto dalla predetta autorità (doganale)….” • ART.195 - “ Il fideiussore si obbliga per iscritto a pagare in solido con il debitore l’importo garantito dell’obbligazione doganale allorchè essa diviene esigibile………..L’autorità doganale può rifiutarsi di accettare il fideiussore proposto se questo non le sembri assicurare l’effettivo adempimento dell’obbligazione doganale entro i termini prescritti ” Il QUADRO NORMATIVO : REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO DEL 12.10.1992 “Codice doganale comunitario” • ART.199 - “ La garanzia non può essere svincolata finchè l’obbligazione doganale per la quale è stata costituita non si è estinta o non può più sorgere. La garanzia deve essere svincolata non appena l’obbligazione doganale è estinta o non può più sorgere……” • Sezione 2 – Termine e modalità di pagamento dell’importo di dazi – • ART.222 - “ Ogni importo di dazi….deve essere pagato dal debitore…. (entro un) termine (che) non può eccedere dieci giorni dalla comunicazione al debitore dell’importo di dazi da pagare…..” Il QUADRO NORMATIVO : REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO DEL 12.10.1992 “Codice doganale comunitario” • ART.243 - “ Chiunque ha il diritto di proporre ricorso contro le decisioni prese dall’autorità doganale…. • ART.244 - “ La presentazione di un ricorso non sospende l’esecuzione della decisione contestata. Tuttavia, l’autorità doganale può sospendere, in tutto o in parte, l’esecuzione della decisione…. Quando la decisione impugnata abbia per effetto l’applicazione di dazi all’importazione o di dazi all’esportazione, la sospensione dell’esecuzione è subordinata all’esistenza o alla costituzione di una garanzia……..” Il QUADRO NORMATIVO : L’attività di accertamento e riscossione in materia doganale. Le nuove disposizioni (D.L. 2.3.2012, n.16, convertito nella L. 26.04.2012, n. 44 : art. 9, commi 3 bis usque 3 sexies) • 3-bis. “Gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali (DAZI DOGANALI, PRELIEVI/DIRITTI AGRICOLI, CONTRIBUTI ZUCCHERO, IVA, ALIQUOTA SU RNL, n.d.r.)…e della connessa IVA all'importazione, diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla notifica e, oltre a contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, devono anche espressamente recare l'avvertimento che, decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e' affidata in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalita' determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale e' stato notificato l'atto di accertamento, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione”. Il QUADRO NORMATIVO : L’attività di accertamento e riscossione in materia doganale. Le nuove disposizioni (D.L. 2.3.2012, n.16, convertito nella L. 26.04.2012, n. 44 : art. 9, commi 3 bis usque 3 sexies) • 3-ter. “ L'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui al comma 3-bis, e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede all'espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui al comma 3-bis, come trasmesso all'agente della riscossione con le modalita' determinate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane……, previsto al comma 3-bis, tiene luogo a tutti gli effetti dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti di cui al comma 3-bis, l'espropriazione forzata e' preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il QUADRO NORMATIVO : L’attività di accertamento e riscossione in materia doganale. Le nuove disposizioni (D.L. 2.3.2012, n.16, convertito nella L. 26.04.2012, n. 44 : art. 9, commi 3 bis usque 3 sexies) • 3-quater. A partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per il pagamento, le somme richieste con gli atti di cui al comma 3-bis sono maggiorate degli interessi di mora …... All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore,ed il rimborso delle spese relative alle procedure… • 3-quinquies. Ai fini della procedura di riscossione contemplata dai commi da 3-bis a 3-sexies, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo ed alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati al comma 3-bis ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-sexies. • 3-sexies. La dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione. Il QUADRO NORMATIVO : I PROVVEDIMENTI DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI a seguito delle nuove disposizioni (D.L. 2.3.2012, n.16, convertito nella L. 26.04.2012, n. 44) • PROVVEDIMENTO PROT. N. 3204 R.U. DEL 21 GENNAIO 2013 e PROT.12035 R.U. DEL 1° FEBBRAIO 2013 • FINALITA’: accelerare la riscossione delle somme dovute all’agenzia delle dogane per risorse proprie tradizionali ed iva a seguito delle censure della Commissione europea sull’intempestività del nostro Paese nell’attivazione delle procedure di riscossione coattiva dei dazi doganali; • MODALITA’ OPERATIVE: l’agenzia delle dogane affida agli agenti della riscossione i relativi carichi (elenco dei debitori insolventi) mediante flussi telematici giornalieri per il tramite di Equitalia servizi Spa; • I flussi di carico telematici contengono tutti i dati dell’ufficio emittente, dell’atto, del debitore e degli eventuali coobbligati; • DECORRENZA DELLE NUOVE PROCEDURE: 28 Marzo 2013 ATTIVITA’ SVOLTE DAL GRUPPO DI LAVORO (stessa composizione del sottogruppo ANIA eccetto CARIGE) • Confronto delle condizioni del testo di polizza in uso per il cauzionamento dei diritti doganali; • Ricognizione delle caratteristiche e delle condizioni di garanzia attualmente richieste: • A) IRREVOCABILE, INCONDIZIONATA, A PRIMA E SEMPLICE RICHIESTA; • B) SENZA ECCEZIONE ALCUNA/SENZA OPPORRE ECCEZIONI ATTINENTI ALLA VICENDA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE; • C) RINNOVO MEDIANTE ATTO AUTENTICATO; RINNOVO ANNUALE AUTOMATICO SALVO DISDETTA ENTRO 3 MESI DALLA SCADENZA; ATTIVITA’ SVOLTE DAL GRUPPO DI LAVORO (stessa composizione del sottogruppo ANIA eccetto CARIGE) • D) SOTTOPOSIZIONE DELLA GARANZIA ALL’ACCETTAZIONE DELLA DOGANA; • E) EFFICACIA FINO ALLA COMUNICAZIONE DI SVINCOLO o RILASCIO DEL CERTIFICATO DI SCARICO ed ALLA RESTITUZIONE DELL’ORIGINALE; • F) FACOLTA’ DI INSERIMENTO DI CLAUSOLE PARTICOLARI IN FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA DELL’OPERAZIONE; • G) DEROGHE AGLI ARTT. 1901, 1945,1955, 1956,1957,1242,1247 DEL C.C. ATTIVITA’ SVOLTE DAL GRUPPO DI LAVORO (stessa composizione del sottogruppo ANIA eccetto CARIGE) • Individuazione del possibile interlocutore istituzionale ( Direzione Centrale gestione Tributi e rapporto con gli utenti) con cui avviare un confronto tramite ANIA per la revisione del testo base di polizza; • 21 FEBBRAIO 2013: RIUNIONE DEL G.d.L. C/STUDIO LEGALE SCOFONE . CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI DI FONDO SULLE MODALITA’ DI CONFEZIONAMENTO DI UNA PROPOSTA DI NUOVO TESTO: • 1) struttura più snella, con la sezione dedicata esclusivamente a disciplinare i rapporti garante/beneficiario e depurata (rispetto al modello in uso) di ogni riferimento alle condizioni applicabili tra il contraente ed il garante • 2) puntualizzazione dell’operatività della garanzia, circoscritta a tutte le operazioni poste in essere nel periodo di durata della polizza; ATTIVITA’ SVOLTE DAL GRUPPO DI LAVORO (stessa composizione del sottogruppo ANIA eccetto CARIGE) • 3) facoltà della Società di procedere, mediante appendice/nuova polizza, alla proroga del contratto; • 4) facoltà della Società di recedere dal contratto; • 5) concentrazione in un unico articolo delle deroghe concesse dalla Società e delle modalità di pagamento dell’obbligazione di garanzia; • 6) elaborazione da parte dello studio Scofone dello schema di regolamentazione dei rapporti tra la Società e la ditta stipulante/contraente.