Agricoltura parte generale Raccolta leggi Regione Veneto CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE Aggiornato al 10/06/2010 della 2 Introduzione Questa raccolta ha l’obiettivo di far conoscere l’attività legislativa della Regione del Veneto in materia di agricoltura e di mettere a disposizione degli operatori del settore uno strumento di consultazione sulle norme di disciplina e di spesa vigenti. In particolare la raccolta è stata predisposta al fine di fornire un supporto all’attività dei consiglieri componenti la quarta commissione consiliare permanente che, ai sensi dell’art. 18 del “Regolamento del Consiglio regionale”, ha la competenza regionale nella materia agricoltura oltreché nelle materie foreste, caccia, pesca, bonifica ed economia montana. La raccolta è suddivisa in due parti: 1) generale, contenente le leggi regionali fondamentali, cioè le leggi che riguardano esclusivamente l’agricoltura; 2) speciale, dove si trovano raggruppate, per categorie omogenee, disposizioni di contenuto agricolo, ma inserite in leggi regionali di altri settori. Tutta la normativa raccolta è corredata di note finalizzate a segnalare le principali disposizioni connesse e interferenti con la normativa in esame: si tratta pertanto di rinvii alla normativa regionale. Sono inoltre riportate le note, già presenti nella banca dati delle leggi regionali del sito internet del Consiglio regionale del Veneto, che segnalano le modifiche delle singole norme. La segnalazione di errori e omissioni è, come sempre, gradita. a cura della SEGRETERIA DELLA QUARTA COMMISSIONE e della DIREZIONE LEGISLATIVA del Consiglio regionale del Veneto. 3 4 INDICE Legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 (BUR n. 60/1980) LEGGE GENERALE PER GLI INTERVENTI NEL SETTORE PRIMARIO. 7 Legge regionale 7 marzo 1985, n. 25 (BUR n. 10/1985) NORME PER L’EROGAZIONE DI SUSSIDI AD ALLEVATORI SINGOLI O ASSOCIATI IN CASI PARTICOLARMENTE GRAVI DI PERDITA DI ANIMALI PER MORTE O DISGRAZIA. 21 Legge regionale 8 maggio 1985, n. 55 (BUR n. 19/1985) ISTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE TECNICO-CONSULTIVO PER LA VITIVINICOLTURA. 23 Legge regionale 28 agosto 1986, n. 44 (BUR n. 42/1986) DISCIPLINA DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE. 25 Legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48 (BUR n. 56/1986) LOTTA E PROFILASSI DELLA MIXOMATOSI DEI CONIGLI. 38 Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 (BUR n. 3/1991) DISPOSIZIONI PER L'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA E PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO E FORESTALE PER IL PERIODO 1990/1994. 40 Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1 (BUR n. 6/1992) INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA GELSIBACHICOLTURA. 56 Legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 (BUR n. 6/1994) PROVVEDIMENTI PER IL CONSOLIDAMENTO E LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA E PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI MONTANI. 58 Legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 (BUR n. 33/1994) NORME PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'APICOLTURA. 72 Legge regionale 14 settembre 1994, n. 50 (BUR n. 77/1994) PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO DEI SOCI FIDEJUSSORI DI COOPERATIVE INCLUSE NELLA FILIERA AGROZOOTECNICA VENETA, DI CUI AL PIANO STRAORDINARIO REGIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 1993, N. 49. 79 Legge regionale 15 novembre 1994, n. 67 (BUR n. 98/1994) ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI RELATIVE A GARANZIE FIDEIUSSORIE CONCESSE DALLA REGIONE DEL VENETO A FAVORE DI ORGANISMI COOPERATIVI APPARTENENTI AL COMPARTO ZOOTECNICO. 81 Legge regionale del 18 aprile 1997 n. 9 (BUR n. 33/1997) NUOVA DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRITURISTICA. 82 Regolamento regionale 12 settembre 1997 n. 2 (BUR n. 75/1997) REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 18 APRILE 1997, N. 9 “NUOVA DISCIPLINA PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ AGRITURISTICA”. 94 5 Legge regionale 10 luglio 1998, n. 23 (BUR n. 64/1998) CONFERIMENTO AGLI ENTI LOCALI DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA, AGRITURISMO, CACCIA, SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE. 110 Legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 (BUR n. 33/1999) NORME PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE ORTO-FLORO-FRUTTICOLA E DELLE PIANTE ORNAMENTALI. 112 Legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 (BUR n. 69/1999) ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO. 118 Legge regionale 7 aprile 2000, n. 8 (BUR n. 33/2000) INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI ALLEVATORI DELLE AZIENDE AVICOLE COLPITE DA INFLUENZA AVIARIA. 126 Legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 (BUR n. 81/2000) ISTITUZIONE DELLE STRADE DEL VINO E DI ALTRI PRODOTTI TIPICI DEL VENETO. 127 REGOLAMENTO REGIONALE 10 MAGGIO 2001, N. 2 (BUR N. 44/2001) ISTITUZIONE DELLE STRADE DEL VINO E DI ALTRI PRODOTTI TIPICI DEL VENETO (LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 2000, N. 17). 131 Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 (BUR n. 52/2001) TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGRO-ALIMENTARI DI QUALITÀ. 140 Legge regionale 31 maggio 2001, n. 13 (BUR n. 52/2001) INIZIATIVE REGIONALI PER LA QUALIFICAZIONE DELLA CARNE BOVINA. 145 Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 (BUR n. 117/2003) INTERVENTI IN AGRICOLTURA. NUOVE NORME PER GLI 149 Legge regionale 18 novembre 2005, n. 16 (BUR n. 109/2005) DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI TERMINI PREVISTI DAI BANDI DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006 RELATIVI ALLA MISURA 1 “INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE” E ALLA MISURA 2 “INSEDIAMENTO DEI GIOVANI IN AGRICOLTURA”. 190 Legge regionale 28 luglio 2006, n. 14 (BUR n. 68/2006) NORME IGIENICO-SANITARIE PER L’ATTIVITÀ DI SMIELATURA SVOLTA A LIVELLO HOBBISTICO-AMATORIALE. 191 Legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 (BUR n. 62/2008) NORME PER ORIENTARE E SOSTENERE IL CONSUMO DEI PRODOTTI AGRICOLI A CHILOMETRI ZERO. 196 Legge regionale 14 novembre 2008, n. 18 (BUR n. 95/2008) INTERVENTI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ROSE TIPICHE E DI QUALITÀ. 199 Legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 (BUR n. 65/2009) INTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE AGRICOLO PER CONTRASTARE LA CRISI ECONOMICA E FINANZIARIA E PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI. 202 6 Legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 (BUR n. 60/1980) LEGGE GENERALE PER GLI INTERVENTI NEL SETTORE PRIMARIO. (1) (2) Titolo I Disposizioni generali Art. 1 - (Finalità). omissis (3) Art. 2 - (Approvazione del progetto agricolo alimentare) omissis (4) Art. 3 - (Criteri generali) omissis (5) Titolo II Criteri e modalità per la concessione delle provvidenze Art. 4 - (Beneficiari) omissis (6) Art. 5 - (Priorità) omissis (7) Art. 6 - (Norme procedurali) omissis (8) Art. 7 - (Concessione dei benefici) omissis (9) Art. 8 - (Pubblicità degli atti amministrativi) ( 1) La Corte costituzionale con sentenza n. 993/1988 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della lettera b) del primo comma dell’articolo 39 ( 2) Vedi anche la legge regionale 5 settembre 1997, n. 35, che ha istituito l'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare Veneto-Agricoltura sopprimendo contestualmente l'ESAV, l'Azienda regionale foreste e l'Istituto lattiero caseario di Thiene, nonché la legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 che ha ridisciplinato in parte la materia del Titolo IV°. ( 3) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 ( 4) ( 5) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 ( 6) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 ( 7) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 ( 8) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. In precedenza modificato dall’art. 11 legge regionale 1 agosto 1986, n. 34 e dall’art. 28 legge regionale 10 settembre 1982, n. 48. ( 9) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 7 omissis (10) Titolo III Piani zonali di sviluppo agricolo Art. 9 - (Ambito territoriale dei piani zonali di sviluppo agricolo) omissis (11) Art. 10 - (Contenuto del piano zonale di sviluppo agricolo) omissis (12) Art. 11 - (Formazione ed approvazione del piano zonale di sviluppo agricolo) omissis (13) Art. 12 - (Compiti del Comitato Consultivo Comprensoriale) omissis (14) Art. 13 - (Piano zonale di sviluppo agricolo e piani di altri enti pubblici) omissis (15) Art. 14 -(Piano zonale di sviluppo agricolo e strumenti urbanistici) omissis (16) Art. 15 - (Durata e modificazioni al contenuto del piano zonale di sviluppo agricolo) omissis (17) Art. 16 -(Attribuzione dell'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste ai Comprensori ed alle Comunità Montane) omissis (18) Art. 17 -(Finanziamento del piano zonale di sviluppo agricolo) omissis (19) Art. 18 - (Norme transitorie per l’adozione e la gestione dei piani) omissis (20) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Articolo abrogato dal comma 1 art. 2 della legge regionale 1 settembre 1993 n. 43 Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 8 Titolo IV Ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica, valorizzazione e qualificazione della professionalità agricola Art. 19 - (Carattere del Servizio di Assistenza tecnica in agricoltura) omissis (21) Art. 20 - (Ricerca e sperimentazione). omissis (22) Art. 21 - (Assistenza tecnica polivalente). omissis (23) Art. 22 - (Assistenza tecnica specializzata) omissis (24) Art. 23 - (“Centro Scientifico Didattico per l’Assistenza tecnica in agricoltura” e Centri per l’assistenza tecnica). omissis (25) Art. 24 - (Assistenza tecnica da parte di Cooperative e Associazioni dei produttori) omissis (26) Art. 25 - (Personale tecnico e dirigente per la Cooperazione e l’Associazionismo). omissis (27) Art. 26 - (Valorizzazione delle produzioni). omissis (28) Titolo V Infrastrutture e strutture interaziendali per il miglioramento delle condizioni di produzione e per la valorizzazione e la difesa delle produzioni agricole e zootecniche (21) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 (22) (23) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. In precedenza modificato dall’art. 1 legge regionale 7 settembre 1982, n. 39; vedi art. 9 legge regionale 1 agosto 1986 n. 34 (24) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 (25) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. In precedenza modificato dalla legge regionale 15 maggio 1981, n. 23 e dall’art. 1 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 39. (26) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. (27) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. (28) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. 9 Sezione I Art. 27 - (Interventi per l’irrigazione e la bonifica). omissis (29) Art. 28 - (Interventi per l’approvvigionamento idrico, l'elettrificazione e la viabilità rurale). (30) Allo scopo di consentire la prosecuzione degli interventi nel settore delle infrastrutture rurali, in armonia con i piani zonali di sviluppo agricolo, la Giunta regionale o i Comprensori e le Comunità Montane, nei casi previsti dal precedente art. 16, possono concedere: a) sussidi nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l’esecuzione di opere di approvvigionamento di acqua potabile, nell’interesse di una pluralità di aziende agricole; b) sussidi nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l’adduzione e la distribuzione di energia elettrica per uso agricolo e domestico, con preferenza per le opere a servizio di una pluralità di aziende agricole; (31) c) sussidi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la costruzione e il riattamento di strade vicinali e interpoderali nell’interesse di una pluralità di aziende agricole. Le provvidenze di cui al punto c) del comma precedente saranno accordate prioritariamente alle iniziative ricadenti in zone agricole riconosciute svantaggiate ai sensi della vigente normativa comunitaria ed i relativi sussidi potranno essere elevati fino al 75 per cento. Sezione II Art. 29 - (Strutture per la valorizzazione e la difesa delle produzioni agricole e zootecniche). omissis (32) Sezione III Art. 30 - (Provvidenze integrative del concorso del Fondo Europeo Agricolo di orientamento e garanzia Sezione orientamento). (29) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. (30) Vedi art. 22 lett. c), legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8; vedi anche art.4 legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1. L’art. 7 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 dispone termini da osservare a pena di decadenza per il completamento di procedimenti di spesa fissandoli rispettivamente al 30 giugno 1999 per i contributi concessi entro il 31.12.1989 ed il 30.06.2000per quelli concessi tra il 1° gennaio 1990 ed il 31.12.1992. (31) A norma del terzo comma dell’art. 11 legge regionale 1 agosto 1986, n. 34, gli interventi di elettrificazione possono essere eseguiti prescindendo dall’autorizzazione preventiva, purchè successivamente alla presentazione della richiesta di concessione dei benefici. Vedi altresì ultimo comma art. 11, citato. (32) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. 10 omissis (33) Art. 31 - (Mutui integrativi per impianti collettivi e per opere infrastrutturali). omissis (34) Titolo VI Interventi settoriali Sezione I Art. 32 - (Interventi sulle unità produttive per il miglioramento e l’ammodernamento delle strutture fondiarie). Allo scopo di consentire alle unità produttive il miglioramento e l’ammodernamento delle strutture fondiarie può essere concesso, ad aziende agricole singole od associate, un concorso nel pagamento degli interessi relativi a mutui contratti ai termini dell’art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni. Il concorso regionale nel pagamento degli interessi su tali mutui - della durata massima di anni venti per l’ammortamento e di anni due per il preammortamento - sarà concesso in conformità di quanto stabilito dal successivo art. 65. Le provvidenze di cui al primo comma dovranno: 1) incentivare le iniziative che consentono di elevare i livelli di produttività delle imprese agricole mediante la realizzazione di opere intese a valorizzare le risorse offerte dal territorio e ad assicurare all’azienda la struttura e l’organizzazione rispondenti ad una economia di mercato; 2) favorire le iniziative volte a migliorare le condizioni di vita in campagna con particolare riguardo ai territori più sfavoriti, soprattutto mediante interventi che riguardino le abitazioni dei coltivatori diretti e degli altri lavoratori manuali della terra. Le agevolazioni creditizie, pertanto, saranno concesse in via prioritaria per le opere riguardanti: a) le opere di cui alla lett. b) dell’art. 27 per le quali provvedono direttamente i privati; b) le sistemazioni idraulico - agrarie che rappresentano il presupposto fondamentale per il miglioramento delle condizioni di produzione sotto il profilo agronomico e per una razionale ed economica attuazione sia della irrigazione che della meccanizzazione delle operazioni colturali; c) la costituzione, l’ammodernamento ed il potenziamento delle strutture zootecniche in aziende nelle quali sussistano i presupposti per l’esercizio di una razionale ed economica attività zootecnica, in armonia con gli indirizzi stabiliti per lo sviluppo delle produzioni zootecniche della zona; d) la costruzione, l’ampliamento, il radicale riattamento di fabbricati rurali destinati ad abitazione dei coltivatori, semprechè i medesimi si dedichino abitualmente e (33) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. (34) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. In precedenza modificato dall’art. 29 legge regionale 10 settembre 1982, n. 48. 11 direttamente alla coltivazione del fondo e la maggior parte dei membri della famiglia esplichino prevalentemente attività agricola. (35) Quando la spesa preventivata non supera i 30 milioni di lire, in alternativa con le suddette provvidenze, per la realizzazione delle opere previste dalla lett. d) del precedente comma, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 50 per cento per le aziende che ricadono in zone agricole riconosciute svantaggiate ai sensi della vigente normativa comunitaria, con priorità alle aziende che, per la loro formazione, hanno beneficiato delle provvidenze creditizie in materia di proprietà contadina.(36) Sezione II Art. 33 - (Migliore utilizzazione dei foraggi e recupero dei terreni abbandonati o marginali) omissis (37) Art. 34 - (Miglioramento genetico del patrimonio zootecnico). (38) Per favorire il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico, con particolare riguardo ai bovini, la Giunta regionale può concedere alle Associazioni Provinciali Allevatori finanziamenti per le attività relative alla tenuta dei Libri Genealogici ed all’effettuazione dei controlli funzionali a decorrere dall’anno 1979. La Giunta regionale potrà inoltre concedere adeguate anticipazioni sui finanziamenti statali. L’entità dei finanziamenti sarà stabilita dalla Giunta regionale in rapporto alle spese ammesse per lo svolgimento delle predette attività e potrà essere commisurata fino al 100 per cento delle spese medesime. Nei termini di cui al precedente comma, la quota di finanziamento per ciascuna provincia sarà determinata tenendo presenti la consistenza degli allevamenti sottoposti ai controlli e la situazione ambientale delle singole zone. Per il sostegno e l’allargamento della base selettiva, la Giunta regionale può concedere alle aziende che partecipano all’attività di selezione - tramite le Associazioni Provinciali Allevatori - premi di entità forfettaria da stabilirsi annualmente, con una maggiorazione in misura non superiore al 50 per cento per i territori classificati montani. Detti premi verranno corrisposti annualmente, per tutte le bovine che hanno chiuso ufficialmente la lattazione nell’anno precedente, alle aziende la cui produzione media di latte ha superato la produzione media provinciale della razza, con riferimento alle suddette lattazioni. (35) Lettera già sostituita dall’art. 11 legge regionale 1 agosto 1986, n. 34 così modificata dall’art. 2, comma terzo legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6; vedi anche art.4 comma 1, lettera b della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 (36) Vedi art. 4, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 (37) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. In precedenza modificato dall'art. 8 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 5. (38) Il presente articolo è abrogato dalla data di pubblicazione nel BUR dell’avviso in ordine alla acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea previsto dall’articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 come modificato dall’articolo 18 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. Vedi art. 22 legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 e art. 7 legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8. 12 La Giunta regionale può inoltre concedere finanziamenti all’Istituto Interregionale per il Miglioramento del Patrimonio Zootecnico, sulla base di specifici programmi predisposti dall’Istituto stesso. Detti finanziamenti sono finalizzati alle seguenti azioni: a) attuazione - tramite le Associazioni Provinciali Allevatori - di prove di progenie e/o performance - test, a decorrere dalla campagna 1979/1980, per l’individuazione del valore genetico dei riproduttori delle varie specie in produzione zootecnica da immettere in fecondazione artificiale; b) attuazione di iniziative volte alla preparazione ed all’aggiornamento degli operatori del settore della fecondazione artificiale; c) concessione di contributi forfettari, con congrua maggiorazione per i territori classificati montani, per ogni certificato di fecondazione artificiale praticata con seme di riproduttori testati positivamente altrove, in mancanza di una sufficiente disponibilità nell’ambiente veneto di seme di riproduttori provati positivamente. Art. 35 -(Provvidenze per lo sviluppo ed il sostegno della base riproduttiva animale) (39) Per concorrere allo sviluppo ed al sostegno della base riproduttiva animale possono essere concessi: a) agli allevatori singoli od associati operanti nei territori classificati montani, sussidi dell’entità massima di lire 80.000 pro capite, per la produzione di manze gravide destinate alla riproduzione ed iscritte nei Libri Genealogici; b) contributi nella misura massima del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di tori da riproduzione da parte di gestori di stazioni di monta pubblica nelle zone classificate montane, fino a che non sia in atto un efficiente servizio di interventi di fecondazione artificiale nelle singole zone suddette; c) contributi, dell’entità massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l’acquisto di riproduttori selezionati di ambo i sessi appartenenti alle specie equina, ovina, caprina, suina e cunicola, nonchè per l’acquisto di “ parents ” delle specie suina e cunicola. Le provvidenze di cui al presente articolo verranno concesse nel rispetto dei criteri stabiliti dalle normative comunitarie per lo specifico settore. Art. 36 - (Provvidenze per lo sviluppo del patrimonio zootecnico). omissis (40) Art. 37 - (Anticipazione di fondi per il pagamento delle spese di attuazione dei regolamenti comunitari concernenti premi di nascita vitelli) omissis (41) Art. 38 - (Interventi per l’igiene ed il miglioramento qualitativo del latte). (39) Il presente articolo è abrogato dalla data di pubblicazione nel BUR dell’avviso in ordine alla acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea previsto dall’articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 come modificato dall’articolo 18 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. (40) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. (41) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. 13 omissis (42) Art. 39 - (Interventi particolari in zootecnia). (43) In aggiunta alle provvidenze già previste dai precedenti articoli a favore della zootecnia, vengono disposti i seguenti interventi: a) ad allevatori singoli od associati possono essere concessi premi forfettari, dell’entità massima di L. 30.000 per ciascun vitello scolostrato, venduto e collocato presso centri cooperativi di svezzamento, la cui attività sia collegata con quella di ingrasso o allevamento. Detti premi saranno corrisposti agli aventi titolo tramite i centri di svezzamento, e l’entità degli interventi, la cui attuazione è limitata a tre anni, verrà progressivamente ridotta nell’ambito di tale periodo; [b) al fine di favorire iniziative di carattere promozionale nel settore della produzione e commercializzazione, le Amministrazioni provinciali sono delegate a proporre programmi annuali concernenti l’attuazione di mostre, mostre-mercato e di rassegne di specie animali in produzione zootecnica. La Giunta regionale provvede ad approvare ed a finanziare tali programmi, anche con la partecipazione finanziaria di Enti ed Organismi locali, affidandone la gestione alle Amministrazioni Provinciali;] (44) c) per una più adeguata valorizzazione del settore bachisericolo, possono essere concessi: (45) 1) da parte della Giunta regionale, a favore di Istituti e Centri all’uopo individuati dalla Giunta medesima ed operanti con specifica qualificazione: - finanziamenti per lo svolgimento di attività di vigilanza e di controllo sulla produzione e vendita del seme bachi, previa stipulazione di apposite convenzioni; - contributi, fino alla misura massima dell’80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per lo svolgimento di programmi di sperimentazione e selezione finalizzati al miglioramento genetico del seme bachi. Tali programmi dovranno essere predisposti in maniera coordinata tra i predetti Istituti o Centri ed approvati preventivamente dalla Giunta regionale; 2) a favore di imprenditori agricoli singoli od associati, prestiti agevolati ai sensi del successivo art 51 per l’acquisto di macchinari ed attrezzature mobili, ivi comprese quelle di copertura, per la razionalizzazione delle attività gelsibachicole. In alternativa con tali provvidenze potranno essere concessi contributi in conto capitale fino a un massimo del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile; (46) (42) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. (43) Il presente articolo è abrogato dalla data di pubblicazione nel BUR dell’avviso in ordine alla acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea previsto dall’articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 come modificato dall’articolo 18 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. Vedi art. 22 lett. z), legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8. (44) La Corte costituzionale con sentenza n. 993/1988 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della lettera b) del primo comma dell’articolo 39. (45) Vedi art. 4 della legge regionale 20 gennaio 1992 n. 1. (46) Punto c) così integrato dall’art. 2 legge regionale 2 aprile 1985, n. 30; vedi anche art. 4, 14 d) al Consorzio per lo sviluppo avicolo del Veneto, costituito con deliberazione n. 54 del 21 maggio 1974 del Consiglio regionale del Veneto, la Giunta regionale può concedere - a decorrere dall’anno 1979 - sovvenzioni annuali al fine di sostenere lo svolgimento delle attività istituzionali; (47) e) la Giunta regionale può concedere finanziamenti all’Istituto interregionale per il miglioramento zootecnico (Intermizoo), sulla base di specifici programmi predisposti dall’Istituto stesso, per azioni di miglioramento della produzione ippica regionale comprendenti altresí l’acquisto, il mantenimento e l’impiego di stalloni riproduttori in pubbliche stazioni di monta equina nel rispetto della legge regionale 28 agosto 1986, n. 44 “Disciplina della riproduzione animale”.(48) f) le Amministrazioni provinciali sono delegate a proporre programmi annuali diretti a sostenere l’allevamento equino in selezione appartenente alle razze “Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido” e “Avelignese” nonchè l’allevamento del cavallo da sella effettuato nell’ambito delle aziende agricole. La Giunta regionale provvede ad approvare ed a finanziare tali programmi, affidandone la gestione alle Amministrazioni Provinciali. g) al fine di favorire la conservazione delle razze locali delle specie avicole, cunicole e di altre specie zootecniche minori la Giunta regionale è autorizzata ad approvare e finanziare i programmi presentati dall'Associazione Regionale Allevatori Veneti.(49) Sezione III Art. 40 - (Miglioramento della fertilità delle bovine) omissis (50) Art. 41 - (Lotta contro la mortalità neonatale dei vitelli) omissis (51) Art. 42 - (Lotta e profilassi delle mastiti bovine). omissis (52) Sezione IV Art. 43 - (Interventi per il miglioramento e la dell’ortoflorofrutticoltura, dell’olivicoltura e della vitivinicoltura). valorizzazione omissis (53) comma 2, legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 (47) Vedi art. 22 lett. s), legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8. (48) Lettera così sostituita dall’art. 1, legge regionale 24 gennaio 1989, n. 1. L’art. 2 della stessa legge ha disposto che la modifica recata dall’art. 1 si applicano a partire dall’1 gennaio 1989, salvo la definizione dei procedimenti in corso e gli oneri conseguenti relativi all’attività e ai servizi svolti fino al 31 dicembre 1988. Vedi art. 22 lett. t), legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8. (49) Lettera aggiunta da art. 8 della legge regionale 1 febbraio 1995 n. 6 (50) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. (51) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. (52) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. (53) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. 15 Art. 44 - (Difesa attiva delle colture arboree di pregio) omissis (54) Art. 45 - (Istituzione e tenuta del catasto frutticolo e viticolo). omissis (55) Sezione V Art. 46 - (Interventi nelle aree di collina e montagna) omissis (56) Art. 47 - (Sviluppo delle iniziative agrituristiche). omissis. (57) Art. 48 - (Valorizzazione dell’ambiente rurale) omissis (58) Titolo VII Interventi per favorire l’esercizio delle imprese agricole singole ed associate Art. 49 - (Credito di conduzione). omissis (59) Art. 50 - (Interventi a favore di enti ed organismi associativi a sostegno della loro gestione e per la valorizzazione e la difesa della produzione). omissis (60) Art. 51 - (Prestiti agevolati per lo sviluppo e l’adeguamento della meccanizzazione agricola). omissis (61) Titolo VIII Pesca, Acquacoltura e Itticoltura Sezione I Art. 52 - (Interventi nel settore della pesca). (54) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. (55) (56) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. (57) Articolo abrogato dall’art. 18 legge regionale 15 luglio 1986, n. 31 (abrogata da art. 20 legge regionale 18 luglio 1991 n. 15 a sua volta abrogata da art. 23 legge regionale 18 aprile 1997, n. 9). (58) Articolo abrogato dall’art. 18 legge regionale 15 luglio 1986, n. 31 (abrogata da art. 20 legge regionale 18 luglio 1991 n. 15 a sua volta abrogata da art. 23 legge regionale 18 aprile 1997, n. 9). (59) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. (60) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. In precedenza modificato dall’art. 3 legge regionale 30 aprile 1981, n. 20, dall’art. 3 della legge regionale 16 marzo 1982, n. 10, e dall'art. 27 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 (61) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 16 omissis (62) Art. 53 - (Interventi per lo sviluppo dell’acquacoltura e della itticoltura). omissis (63) Art. 54 - (Interventi per il potenziamento delle strutture di valorizzazione dei prodotti ittici). omissis (64) Art. 55 - (Iniziative promozionali e di valorizzazione dei prodotti ittici) omissis (65) Sezione II Art. 56 - (Istituzione del “Centro regionale per la tutela e la sperimentazione della pesca e dell’acquacoltura”). omissis (66) Titolo VIII Disposizioni finali e transitorie Art. 57 - (Istituzione del nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare). (67) E' istituito nell’ambito della struttura del Dipartimento per l’Agricoltura, il nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare. I compiti assegnati al nucleo ispettori sono i seguenti: a) applicazione dei regolamenti della Comunità Economica Europea e delle norme statali relative agli interventi per la regolazione dei mercati agricoli; b) controllo sulla qualità dei prodotti agricoli e delle sostanze ad uso agrario; c) controllo dell’applicazione delle norme relative alla fecondazione animale naturale e artificiale; d) controllo delle produzioni di sementi; e) collaborazione con gli Organi dello Stato e degli Enti demandati alla repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli; f) adempimento di mansioni di vigilanza e ispezione nel settore dell'agricoltura per funzioni comunque attribuite o delegate alla Regione. I requisiti per appartenere al nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare sono quelli richiesti dalla vigente normativa per i (62) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 (63) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 (64) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 (65) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. (66) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. (67) Vedi anche art. 23 legge regionale 28 agosto 1986, n. 44, e art. 12 legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 17 dipendenti regionali con qualifica funzionale di istruttore direttivo, purchè in possesso di diploma di perito agrario.(68) La dotazione organica del nucleo è determinata in 50 unità complessive. Nell’ambito del livello funzionale di collaboratore del ruolo unico del personale regionale è istituita la mansione di ispettore di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare, che è svolta esclusivamente dagli appartenenti al nucleo di cui alla presente legge. omissis (69) La Giunta Regionale provvederà ad ottenere le previste autorizzazioni da parte delle Autorità competenti affinchè gli appartenenti al nucleo possano espletare la loro attività. A ciascun appartenente al nucleo regionale ispettori verrà rilasciato da parte del Presidente della Giunta Regionale un apposito tesserino di riconoscimento, il cui modello sarà approvato con decreto del Presidente medesimo. Art. 58 - (Riordino istituzionale dei Consorzi di Bonifica) Allo scopo di coordinare le attività pubbliche e private di sistemazione, difesa ed uso agricolo delle acque e della terra nell’ambito dei comprensori di bonifica, ai fini della trasformazione del regime fondiario, quale condizione necessaria dell’organizzazione, dello sviluppo e del potenziamento dell’ordinamento produttivo e dell’impresa agricola, nonchè per l'assetto del territorio rurale, sono soppressi i Consorzi idraulici, di difesa, di scolo e di miglioramento fondiario, rientranti nella sfera di competenza della Regione. I predetti consorzi continuano ad operare dopo l’entrata in vigore della presente legge sino al momento del loro scioglimento da parte della Giunta regionale. I Consorzi di Bonifica esercitano le funzioni degli Enti soppressi, tenendo distinte le relative gestioni e sotto l’osservanza e con i benefici delle leggi che disciplinano i singoli settori di intervento. Il patrimonio, come pure il relativo personale, degli Enti disciolti è trasferito ai Consorzi di Bonifica. Qualora il territorio dei Consorzi soppressi ricada in più comprensori consortili di bonifica, il patrimonio viene ripartito in ragione della contribuenza gravante sugli immobili inclusi nel perimetro dei Consorzi disciolti. omissis (70) omissis (71) Art. 59 - (Ordinamento dei compiti gestionali dei Consorzi di Bonifica). omissis (72) Art. 60 - (Calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale). omissis (73) (68) (69) (70) (71) 3. (72) (73) Comma cosi modificato da art. 4, comma 1, legge regionale 26 luglio 1991 n. 16 Comma abrogato da art. 189, comma 2, legge regionale 10 giugno 1992, n. 12 Comma abrogato da lett. a) comma 1 dell’art. 45 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 Testo riportato in artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 26, 27, della legge regionale 13 gennaio 1976, n. Articolo abrogato dall’art. 18 legge regionale 1 marzo 1983, n. 9. Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. 18 Art. 61 - (Comitati per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l’agricoltura). omissis (74) Art. 62 - (Compenso alle organizzazioni ed associazioni operanti nel settore dell’assistenza agli utenti di motori agricoli). omissis (75) Art. 63 - (Agevolazioni tributarie) omissis (76) Art. 64 - (Fondo interbancario di garanzia) omissis (77) Art. 65 - (Determinazione del concorso regionale negli interessi per le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio). omissis (78) Art. 66 - (Gestione delle spese per gli interventi) omissis (79) Art. 67 - (Modificazioni del progetto agricolo alimentare) omissis (80) Art. 68 - (Disposizioni transitorie per l’applicazione delle altre leggi regionali vigenti in materia) omissis (81) Art. 69 - (Attività surrogatoria della Giunta regionale) omissis (82) Titolo IX Autorizzazioni di spesa Art. 70 - (Autorizzazioni di spesa) omissis (83) Art. 71 - (Copertura finanziaria) omissis (84) (74) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. (75) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. (76) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. (77) (78) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. (79) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. In precedenza modificato da art. 12 legge regionale 5 febbraio 1996 n. 6. (80) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. (81) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. (82) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. (83) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. 19 Art. 72 - (Variazioni di bilancio) omissis (85) Art. 73 omissis (86) (84) (85) (86) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. 20 Legge regionale 7 marzo 1985, n. 25 (BUR n. 10/1985) NORME PER L’EROGAZIONE DI SUSSIDI AD ALLEVATORI SINGOLI O ASSOCIATI IN CASI PARTICOLARMENTE GRAVI DI PERDITA DI ANIMALI PER MORTE O DISGRAZIA. Art. 1 - (Stanziamento). La Regione Veneto stanzia ogni anno con legge di bilancio la somma di L. 20.000.000 (ventimilioni) per la erogazione di sussidi agli allevatori singoli o associati, in casi particolarmente gravi di perdita per morte o per disgrazia di animali da reddito. La somma, che trova collocazione nel capitolo 012206 del bilancio regionale, qualora non venga impegnata nel corso dell’esercizio finanziario a cui il bilancio si riferisce, non verrà conservata a residui. Art. 2 - (Casi in cui può essere concesso il sussidio di cui all’art. 1) I sussidi di cui all’art. 1 possono essere concessi dalla Giunta regionale, nella misura massima stabilita al successivo art. 3, nei seguenti casi: a) morte o abbattimento volontario od obbligatorio e conseguente distruzione di animali ammalati, infetti o sospetti nei focolai di malattie infettive, nonché di animali introdotti da paesi a rischio di BSE per particolari disposizioni nazionali e comunitarie, con particolare riguardo per le zoonosi, per le quali le vigenti disposizioni statali e comunitarie non prevedono la concessione di indennizzi; (1) b) abbattimento di animali sospetti di infezione o di contaminazione, ancorchè negativi agli accertamenti diagnostici, presenti in allevamenti riconosciuti gravemente infetti da tubercolosi o da brucellosi, al fine di conseguire più rapidamente il risanamento degli allevamenti stessi; c) morte di animali per eventi imprevisti: folgorazione, anafilassi conseguente a vaccinazioni obbligatorie; c bis) sussidi agli allevatori per il mancato reddito in relazione a provvedimenti di polizia veterinaria emanati da autorità regionali o nazionali. (2) Art. 3 - (Misura del sussidio) La misura massima del sussidio che la Giunta regionale può erogare a ciascun allevatore singolo o associato è così stabilita: 1) per i casi sub a) del precedente articolo: si fa riferimento alle disposizioni di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218 “Misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali” e al decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298; (3) 2) per i casi sub b) del precedente articolo: si fa riferimento alle misure stabilite con Legge 28 maggio 1981 n. 296 e successive modificazioni per gli animali infetti da tubercolosi o da brucellosi; ( 1) ( 2) ( 3) Lettera così sostituita da comma 1 art. 40 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5. Lettera inserita da comma 2 art. 40 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5. Numero così sostituito da comma 3 art. 40 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5. 3) per i casi sub c) del precedente articolo: l’indennizzo non potrà superare l’80 per cento del danno effettivamente subito e documentato. Art. 4 - (Domanda e documentazione) Allo scopo di ottenere sussidi di cui all’art.1 della presente legge regionale, gli interessati dovranno presentare, per il tramite della Unità locale socio-sanitaria competente per territorio, apposita domanda al Presidente della Giunta regionale corredata dalla documentazione che sarà stabilita con apposita deliberazione della Giunta regionale per i casi di cui alle lettere a), b), c) dell’art. 2. 22 Legge regionale 8 maggio 1985, n. 55 (BUR n. 19/1985) ISTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE TECNICOCONSULTIVO PER LA VITIVINICOLTURA. Art. 1 E' istituito il comitato tecnico-consultivo regionale per la vitivinicoltura, così composto: 1) dall’Assessore regionale all’agricoltura, economia montana e foreste o da un suo delegato che lo presiede; 2) da due dipendenti della Regione, esperti in materia; 3) da cinque produttori vitivinicoli designati dalle organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative; 4) da tre rappresentanti delle cantine sociali e cooperative agricole produttrici, proposti dalle organizzazioni regionali maggiormente rappresentative; 5) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli operanti nella regione; 6) dal direttore dell’istituto sperimentale per la vitivinicoltura di Conegliano o da uno sperimentatore dell’istituto dal predetto designato; 7) da un componente della commissione veneta del comitato nazionale vini a denominazione di origine controllata; 8) da un rappresentante dell’associazione enotecnici italiani; 9) da un rappresentante dell’Ente di sviluppo agricolo del Veneto; 10) da un rappresentante dell’Unione consorzi vini veneti a denominazione di origine controllata; 11) da un rappresentante dell’associazione sommeliers italiani; 12) da un rappresentante dei commercianti grossisti vinicoli; 13) da un dipendente regionale, del servizio controlli e certificazioni materiali di moltiplicazione vegetativa della vite di cui al DPR 24 dicembre 1969, n. 1164. Art. 2 Il comitato tecnico-consultivo regionale per la vitivinicoltura, su richiesta della Giunta regionale, esprime pareri in merito: 1) alle domande pervenute alla Regione del Veneto, rivolte a ottenere il riconoscimento delle denominazioni di origine “ controllata ” (D.O.C.) e “ Controllata e garantita ” (D.O.C.G.) dei mosti e dei vini come previsto dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930; 2) alla designazione dei vini da tavola a indicazione geografica come previsto dal D.M. 21 dicembre 1977 e successive modificazioni e integrazioni; 3) ai problemi riguardanti il comparto vitivinicolo e all’impostazione dei programmi regionali di intervento, nel comparto stesso. Art. 3 Qualora i pareri riguardino vini a D.O.C. e D.O.C.G. o vini da tavola a indicazione geografica o problemi inerenti la viticoltura o l’enologia, il comitato è integrato di volta in volta da un dipendente dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, da un rappresentante dell’Amministrazione provinciale, da un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia o delle provincie territorialmente interessate o da un rappresentante dei produttori specificatamente interessati, designato unitariamente dalle organizzazioni professionali di categoria. Art. 4 La nomina dei componenti il comitato di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) dell’articolo 1 è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale. Funge da segretario del comitato uno dei dipendenti di cui al punto 2) dell’articolo 1. Art. 5 Il comitato rimane in carica per la durata di cinque anni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di costituzione, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Art. 6 Qualora ne ravvisi l’opportunità, il comitato affida lo studio di specifici argomenti a uno o più gruppi di propri componenti. Tali gruppi possono avvalersi della collaborazione e della consulenza tecnica, eventualmente messa a disposizione dalla Regione. Art. 7 Ai componenti di cui al precedente articolo 1 esterni all’Amministrazione regionale è corrisposto, per ciascuna riunione, un gettone di presenza nella misura stabilita dall’articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40, e successive modificazioni e integrazioni. (1) ( 1) La legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 è stata abrogata dall'art. 189 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 che nel titolo VIII ha ridisciplinato la materia, in particolare sull'indennità vedi l'art. 187. 24 Legge regionale 28 agosto 1986, n. 44 (BUR n. 42/1986) DISCIPLINA DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE. Art. 1 - (Finalità della legge). La Regione del Veneto, con la presente legge, al fine di favorire l’incremento e il miglioramento del patrimonio zootecnico, disciplina organicamente le funzioni in materia di riproduzione animale a essa trasferite in forza del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese quelle finora esercitate dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Sono fatte salve, per quanto non esplicitamente contemplato negli articoli seguenti, le funzioni già attribuite alle Unità socio - sanitarie locali (U.S.S.L.) ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77. Titolo I Riproduzione bovina Art. 2 - (Abilitazione dei riproduttori maschi) Per essere adibiti alla riproduzione, i bovini maschi devono essere iscritti nei libri genealogici di cui allo articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 126. Chiunque intenda adibire un bovino maschio alla riproduzione per ottenere la prescritta abilitazione deve presentare apposita domanda all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 1) certificato di iscrizione al Libro Genealogico Nazionale; 2) certificato, rilasciato dall’Autorità sanitaria competente e attestante l’appartenenza a un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi e da brucellosi. Qualora trattisi di un riproduttore di nuovo acquisto esso deve essere scortato dall’apposito certificato, dal quale deve fra l’altro risultare che il riproduttore è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova sierologica nei confronti della leucosi bovina enzootica, da non oltre 30 giorni. Nell’abilitazione di cui al primo comma, che ha validità annuale ed è rilasciata gratuitamente, l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, in conformità alle direttive emanate dalla Commissione tecnica regionale per la zootecnia di cui all’articolo 21 della presente legge, determina: 1) la razza delle bovine alla cui fecondazione può essere adibito il toro; 2) le prescrizioni per l’impiego del toro da destinare allo incrocio industriale. Art. 3 -(Allevamento di maschi interi) E' consentito l'allevamento di bovini maschi interi per la produzione della carne senza alcun obbligo di denuncia o marcatura inerente la vigilanza sulla riproduzione; gli stessi non possono essere utilizzati per la riproduzione naturale. Art. 4 -(Certificazione degli atti fecondativi) Gli atti fecondativi devono essere documentati con attestazione scritta da parte del possessore del toro riproduttore, redatta su appositi moduli forniti, tramite i centri operativi di fecondazione animale, dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura. Il possessore del toro è tenuto ad esibire, a richiesta degli addetti alla vigilanza, le copie delle arrestazioni rilasciate. Il possessore di bovine gravide o di bovine che si siano sgravate da non più di tre mesi è tenuto a esibire a richiesta degli addetti alla vigilanza, le copie delle attestazioni relative agli atti fecondativi. Tutte le attestazioni sono predisposte in conformità a modelli approvati dalla Commissione di cui all’articolo 21 della presente legge, distribuite dai centri operativi provinciali di fecondazione animale. Art. 5 - (Stazione di monta pubblica) L’istituzione e l’attivazione delle stazioni di monta pubblica è soggetta ad autorizzazione rilasciata dallo Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio, previo parere dell’Unità socio - sanitaria locale che accerta l’idoneità degli impianti e delle attrezzature impiegate, a norma delle vigenti disposizioni di polizia veterinaria. L’autorizzazione ha validità di tre anni, alla scadenza dei quali può essere rinnovata, previo parere dell’Unità socio - sanitaria locale. L’autorizzazione è revocata dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura nel caso siano riscontrate, a carico del tenutario della stazione, reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dalla presente legge. Contro il provvedimento di revoca l’interessato può ricorrere al Presidente della Giunta regionale entro 50 giorni dalla notifica del provvedimento stesso. I riproduttori abilitati devono essere sempre identificabili e devono funzionare esclusivamente nella stazione di monta pubblica per la quale hanno ottenuto la abilitazione. E' vietata la detenzione nella stazione di monta di altri bovini maschi interi non abilitati. Titolo II Fecondazione artificiale bovina Art. 6 - (Interventi fecondativi) (1) Gli interventi fecondativi sulle bovine possono essere eseguiti da: 1) veterinari iscritto all’albo professionale; 2) operatori pratici di fecondazione artificiale che abbiano ottenuto l’idoneità ai sensi della legge 11 marzo 1974, n. 74. I veterinari, per ottenere dal Presidente della Giunta regionale l’autorizzazione prescritta dalle vigenti disposizioni di legge devono presentare al medesimo domanda corredata: 1) da un certificato di iscrizione all’Ordine provinciale dei medici veterinari; ( 1) L'art. 123 comma 1 lett. b) legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 delega autorizzazione a fecondazione artificiale di cui al presente articolo alle Unità Locali Socio-Sanitarie, conseguentemente ai sensi del comma 3 dell'art. 15 della medesima legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 a decorrenza del 2 maggio 2001 sono da considerare abrogate tutte le disposizioni della presente legge incompatibili con quanto disposto dalla sopra richiamata lettera b) del comma 1 dell'art. 123. 26 2) da una copia di una apposita convenzione da loro stipulata con il Centro operativo provinciale di fecondazione animale di cui al successivo articolo 11 competente per territorio, in relazione alle zone per le quali è richiesta l’autorizzazione. Gli operatori pratici, di cui al numero 2 del primo comma, possono eseguire gli interventi fecondativi previa autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione tecnica regionale per la zootecnia e delle Unità socio-sanitarie locali competenti. Per ottenere l’autorizzazione di cui al comma precedente, gli interessati devono presentare apposita domanda corredata da: - certificato di idoneità all’esercizio della fecondazione artificiale delle bovine; - indicazione delle zone e delle aziende dove intendono eseguire gli interventi; - copia della convenzione stipulata con il Centro operativo provinciale di fecondazione artificiale competente per territorio in relazione alle zone e aziende per le quali è chiesta l’autorizzazione. Gli operatori pratici abilitati a eseguire gli interventi di fecondazione artificiale ai sensi del presente articolo sono iscritti, con riferimento a quanto disposto dall’articolo 4 della legge 11 marzo 1974, n. 74, in un apposito elenco tenuto dal Dipartimento regionale per i Servizi veterinari, al quale è demandata l’istruttoria delle domande volte a ottenere le autorizzazioni di cui ai precedenti commi. omissis (2) Art. 7 - (Commissione per l’accertamento idoneità fecondatori pratici) E' istituita presso la Giunta regionale la Commissione per l’accertamento dell’idoneità a operatore pratico di fecondazione artificiale, di cui all’articolo 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74. La Commissione è così composta: 1) dal dirigente del Dipartimento per i Servizi veterinari, o da un suo delegato con qualifica non inferiore a dirigente regionale, con funzione di presidente; 2) da un rappresentante dell’Ordine dei medici veterinari della provincia nel cui ambito si svolge l’esame di idoneità; 3) da un dipendente del Dipartimento per l’Agricoltura con qualifica non inferiore a funzionario; 4) da un rappresentante dell’ente organizzatore del corso per operatore pratico di fecondazione artificiale; 5) da un rappresentante delle Associazioni provinciale allevatori della Regione, designato unitariamente dalle stesse. La nomina della Commissione è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Art. 8 - (Certificato e tariffa di fecondazione) Per ciascuna bovina sottoposta a fecondazione artificiale, l’inseminatore deve rilasciare, ( 2) Comma sesto abrogato da comma 1 art. 30 legge regionale 13 settembre 2001, n. 27. 27 all’atto del primo intervento, il relativo certificato debitamente compilato e firmato, da staccare dall’apposito bollettario fornito dall’Istituto interregionale per il miglioramento del patrimonio zootecnico (Intermizoo) tramite i centri operativi provinciali di fecondazione animale di cui allo articolo 11 della presente legge. Le eventuali inseminazioni successive sono annotate a cura dell'inseminatore, nell’anzidetto certificato. Il modello di certificato è approvato dalla Commissione di cui all’articolo 21. Nella fissazione della tariffa di fecondazione dev' essere tenuto conto del valore del materiale seminale, degli oneri di distribuzione e della prestazione dell’operatore, nonchè dei costi accessori e del contributo di cui al primo comma dell’articolo 7 della legge 3 febbraio 1963, n. 126. Art. 9 - (Uso del seme) Per le razze bovine, per le quali esiste il Libro genealogico, la fecondazione artificiale può essere eseguita esclusivamente con l’utilizzazione del seme di tori in possesso di requisiti sanitari previsti dalla specifica legislazione. Inoltre, i tori devono aver superato con esito positivo le prove di valutazione genetica. La Commissione di cui all’articolo 21 approva piani di utilizzazione di seme di riproduttori appartenenti a razze per le quali non esiste il Libro genealogico riconosciuto in Italia, purchè i riproduttori stessi siano in possesso dei requisiti sanitari e genetici di cui sopra. Art. 10 - (Produzione di seme) In ordine a quanto previsto dal Progetto agricolo - alimentare approvato con la legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, la produzione di seme da destinare alla fecondazione artificiale nell’ambito della Regione è affidata al Consorzio interprovinciale produzione seme animale ( CIPSA). Questo è tenuto a rispettare sia le direttive impartite dalla Commissione tecnica di cui all’articolo 21 e le prescrizioni sanitarie emanate dall’Unità socio - sanitaria locale nel cui territorio ha sede il Centro di produzione del seme. Art. 11 - (Tutela della qualità del materiale seminale) Per tutelare gli allevatori sulla qualità e sulla rispondenza alle indicazioni tecniche dettate dalla Commissione di cui all’articolo 21, tutto il materiale seminale prodotto, introdotto e impiegato nel Veneto deve essere preso in carico dai Centri operativi provinciali per la fecondazione artificiale operanti nell’ambito delle Associazioni provinciali allevatori; tali Centri provvedono al controllo, alla conservazione e alla distribuzione del seme. Gli stessi Centri, la cui direzione sanitaria è affidata a un medico veterinario iscritto all’ordine, devono ottenere il riconoscimento della Giunta regionale in ordine all’idoneità tecnica, previo parere della Commissione tecnica regionale di cui al successivo articolo 21. Il controllo sanitario spetta alla Unità locale sociosanitaria nel cui ambito ha sede il centro operativo. Oltre che i centri suddetti e gli operatori autorizzati di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo 6, possono detenere materiale seminale congelato anche gli allevatori, ai soli fini dell’utilizzazione del materiale stesso nei propri allevamenti e purchè dispongano di appositi contenitori criogenici. 28 Gli allevatori che detengono contenitori criogenici per la conservazione del materiale seminale devono stipulare una apposita convenzione con il Centro operativo provinciale per la fecondazione animale competente per territorio ai fini del rifornimento periodico dell’azoto liquido. La convenzione è esibita, su richiesta, agli addetti alla vigilanza. L’impiego del materiale seminale, anche se conservato presso gli allevamenti, è effettuato esclusivamente dai soggetti identificati nel primo comma del precedente articolo 6. Art. 12 - (Disciplina del trapianto di embrioni) La tecnica, il prelievo e il reimpianto, degli embrioni dei bovini con la tecnica dell’“ embryo - transfer ” è effettuata soltanto da medici veterinari che dispongono di attrezzature riconosciute idonee dalla Commissione di cui all’articolo 21, su conforme parere del dirigente del Dipartimento per i servizi veterinari. La Regione provvede, con apposito regolamento deliberato dal Consiglio regionale, su proposta della Commissione di cui all’articolo 21, a disciplinare la materia dei trapianti entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. Titolo III Riproduzione equina Art. 13 - (Stazioni di fecondazione equina) Chiunque intenda gestire una stazione di fecondazione equina, pubblica o privata, deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica regionale per la zootecnia di cui all’articolo 21. Questa, limitatamente a tale attività consultiva è integrata da: 1) un allevatore di equini designato dalle Associazioni provinciali allevatori del Veneto; 2) un esperto nel settore designato dall’Assessore regionale all’agricoltura. Le autorizzazioni hanno validità triennale e sono rinnovabili. Esse sono notificate alle Unità locali socio-sanitarie per l’attività di vigilanza di loro competenza. Art. 14 - (Approvazione degli stalloni) Chiunque intenda adibire alla riproduzione un cavallo e un asino, con esclusione dei cavalli da corsa, deve ottenere la prescritta approvazione dello stallone. A tal fine va presentata apposita domanda al Presidente della Commissione di cui all’articolo 21, che ha facoltà di designare, tra i componenti la Commissione stessa gli incaricati degli adempimenti istruttori. La domanda può essere avanzata anche da allevatori che intendano qualificare, ai fini della vendita, gli stalloni di loro produzione. Art. 15 -(Quote rimborso spese e quote di monta) Il Presidente della Giunta regionale, su proposta della Commissione tecnica regionale per la zootecnia, determina con proprio decreto, l’eventuale quota da versare, a titolo di rimborso spese, dai richiedenti l’autorizzazione a gestire stazioni di fecondazione 29 equina e dai richiedenti la visita di approvazione degli stalloni. Determina altresì le eventuali quote di monta per gli stalloni utilizzati nel Veneto in forza delle convenzioni previste dall’articolo 39, lettera e), della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88. Art. 16 -(Certificazione degli atti fecondativi) Gli atti fecondativi degli equini sono attestati mediante la loro iscrizione, dopo il primo salto dello stallone, in apposito bollettario dei certificati di accoppiamento fornito, alle Stazioni ippiche, dagli Ispettorati provinciali dell’agricoltura e recante i dati segnaletici dello stallone e della fattrice e la successione dei salti. Una copia del certificato, regolarmente firmato dal gestore della stazione di monta, è rilasciato al proprietario delle fattrici sottoposte al salto. Il gestore della stazione di monta è tenuto a effettuare le seguenti annotazioni in un apposito Registro di Accoppiamento per ogni campagna di fecondazione e per ogni stallone utilizzato: 1) cognome, nome e domicilio del proprietario della fattrice; 2) dati segnaletici e anagrafici della stessa; 3) successione dei salti; 4) esito degli accoppiamenti. Il bollettario e il registro di cui ai precedenti commi, predisposti in conformità a modelli approvati dalla Commissione tecnica regionale per la zootecnia di cui all’articolo 21, sono esibiti dal gestore della stazione di monta su richiesta degli addetti alla vigilanza. Il possessore di fattrici gravide o comunque sottoposte a salto o che si siano sgravate è tenuto in ogni caso a esibire, a richiesta degli addetti alla vigilanza, le copie dei certificati attestanti gli atti fecondativi. Art. 17 - (Zone di tutela del patrimonio equino) Il Presidente della Giunta regionale, su proposta della Commissione tecnica regionale per la zootecnia, delimita con proprio decreto le zone di cui all’articolo 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 127. In tali zone è fatto divieto di tenere a qualsiasi titolo maschi equini interi di età superiore a quella che sarà indicata nel decreto predetto e che non abbiano ottenuto l’approvazione di cui all’articolo 14. Art. 18 -(Fecondazione artificiale degli equini) (3) Gli interventi fecondativi sulle fattrici equine possono essere eseguiti da: 1) veterinari iscritti all’Albo professionale; 2) operatori pratici di fecondazione artificiale che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge 11 marzo 1974, n. 74. I veterinari, per ottenere dal Presidente della Giunta regionale l’autorizzazione prescritta dalle vigenti disposizioni di legge, devono presentare al medesimo una domanda corredata: 1) da un certificato d' iscrizione all’ordine provinciale dei medici veterinari; ( 3) L'art. 123 comma 1 lett. b) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ha delegato tale autorizzazione alle Unità Locali Socio-Sanitarie 30 2) da copia di apposita convenzione stipulata con gli allevamenti di cui essi intendono eseguire gli interventi fecondativi. Gli operatori di cui al n. 2 del primo comma possono eseguire gli interventi fecondativi previa autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione tecnica regionale per la zootecnia e delle Unità locali sociosanitarie. Per ottenere l’autorizzazione di cui al comma precedente, gli interessati devono presentare domanda corredata da: 1) certificato di idoneità all’esercizio della fecondazione artificiale delle fattrici equine; 2) copia della convenzione stipulata con gli allevamenti in cui si intendono eseguire gli interventi fecondativi. Gli operatori pratici abilitati a eseguire gli interventi di fecondazione artificiale sono iscritti - con riferimento a quanto disposto dall’articolo 4 della legge 11 marzo 1974, n. 74 -in apposito elenco tenuto dal Dipartimento regionale per i servizi veterinari, al quale è demandata l’istruttoria delle domande volte a ottenere le autorizzazioni di cui al presente articolo. Le predette autorizzazioni, che devono essere comunicate alle Unità socio - sanitarie locali per l’attività di vigilanza di loro competenza, hanno validità triennale e sono rinnovabili. Art. 19 -(Impianti di fecondazione artificiale equina) La Giunta regionale è autorizzata a emanare disposizioni per l’istituzione, l’attivazione e la gestione di impianti per la fecondazione artificiale equina nell’ambito del territorio regionale. In tali disposizioni sono comprese il riconoscimento di consorzi, di cooperative o di associazioni di produttori a specifico carattere ippico e l’autorizzazione a operare nel territorio regionale. Le suddette norme regolano: 1) la qualità e la rispondenza del materiale seminale prodotto o comunque impiegato nel territorio regionale; 2) il prelievo e il reimpianto di embrioni secondo la tecnica “ embryo-transfer ”; 3) i requisiti sanitari di cui devono essere in possesso gli stalloni appartenenti a razze per le quali esiste in Italia il libro genealogico; 4) l’utilizzazione del materiale seminale di stalloni appartenenti a razze per le quali non esiste in Italia il libro genealogico, purchè siano in possesso dei requisiti sanitari di cui al n. 3; 5) i requisiti di cui devono essere in possesso i veterinari e gli operatori pratici di fecondazione artificiale equina. 31 Titolo IV Riproduzione dei suini Art. 20 - (Fecondazione artificiale dei suini e degli ovi-caprini) Le disposizioni della presente legge riguardanti la fecondazione artificiale dei bovini si applicano, in quanto compatibili, alla fecondazione artificiale dei suini e degli ovicaprini. La Giunta regionale è autorizzata a emanare la disciplina degli interventi di cui al presente articolo. Titolo V Disposizioni generali Art. 21 - (Commissione tecnica regionale per la zootecnia) Presso la Giunta regionale è istituita la Commissione tecnica regionale per la zootecnia, composta da: 1) l’Assessore regionale all’agricoltura o un suo delegato, con funzioni di presidente; 2) il dirigente del Dipartimento per l’agricoltura; 3) il dirigente del Dipartimento per i servizi veterinari; 4) il dirigente del servizio produzioni animali del Dipartimento per l’agricoltura; 5) due dirigenti di Ispettorati provinciali dell’agricoltura. Uno degli Ispettorati deve avere competenza su zone montane; 6) due responsabili del settore veterinario di due Unità locali socio-sanitarie; di queste una deve comprendere zona montana; 7) due rappresentanti delle Associazioni provinciali degli allevatori della Regione Veneto, di cui uno per la zona montana; le predette associazioni effettuano unitariamente le designazioni di cui al successivo comma terzo; 8) un rappresentante dell’Istituto interregionale per il miglioramento del patrimonio zootecnico; 9) un rappresentante del Consorzio interprovinciale produzione seme animale; 10) il direttore dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie; 11) il direttore dell’Istituto di tecnica e sperimentazione lattiero-casearia di Thiene; 12) due docenti di materie zootecniche dell’Università degli studi di Padova. La Commissione tecnica regionale per la zootecnia è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. I componenti di cui ai punti 7), 8) e 9) sono designati dagli Enti, Istituti, Associazioni o Organismi interessati. Le designazioni di cui al comma precedente devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale provvede ugualmente alla nomina della Commissione tenendo conto delle designazioni pervenutegli. Sono fatte salve le 32 successive eventuali integrazioni. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti della Commissione stessa. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando tra questi gli astenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Regione nominato dal Presidente della Giunta regionale, con qualifica non inferiore a istruttore direttivo. La Commissione dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Le Commissioni previste dall’articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 1009, dall’articolo 6 del DPR 28 gennaio 1958, n. 1256, dall’articolo 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 126, e dall’articolo 9 della legge 3 febbraio 1963, n 127, sono soppresse a decorrere dalla nomina della Commissione tecnica regionale per la zootecnia. Ai componenti della Commissione esterni all’Amministrazione regionale, è corrisposto, per ciascuna seduta, un gettone di presenza nella misura stabilita dall’articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni e integrazioni. (4) Art. 22 - (Compiti della Commissione tecnica regionale per la zootecnia) In attuazione del programma regionale di sviluppo del progetto agricolo alimentare nonchè di altri strumenti di programmazione regionale relativi allo specifico settore, la Commissione tecnica regionale per la zootecnia svolge i seguenti compiti: 1) emana direttive sull’impiego dei riproduttori in relazione alle esigenze della tutela e del miglioramento del patrimonio zootecnico. Tali direttive devono tener conto della normativa stabilita dai regolamenti per i libri genealogici e delle situazioni ambientali nelle quali si attua l’allevamento di ciascuna razza e possono regolare l’impiego di riproduttori scelti per l’incrocio delle razze ai fini della produzione della carne; 2) stabilisce i requisiti morfologici e genealogici minimi dei riproduttori delle razze, tenuto conto delle direttive delle Associazioni nazionali di specie e di razza; 3) esprime parere sui ricorsi di cui all’articolo 5 della presente legge inoltrati dai tenutari di monta pubblica; 4) approva su proposta di una sottocommissione composta di almeno tre tecnici esperti e nominata nel proprio seno dalla Commissione stessa, i riproduttori da impiegare per la fecondazione artificiale, anche se tale pratica è limitata ai programmi di valutazione genetica dei riproduttori approvati; 5) emana direttive per l’introduzione nel Veneto di seme di riproduttori prodotto in altre regioni o all’estero; 6) disciplina l’uso del seme dei riproduttori sottoposti a programmi di valutazione genetica. Con riguardo alla specie bovina, la Commissione svolge i seguenti compiti: ( 4) La legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 è stata abrogata dall'art. 189 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 che nel titolo VIII ha ridisciplinato la materia, in particolare sull'indennità vedi l'art. 187. 33 1) approva lo schema di convenzione da stipulare fra i veterinari e operatori pratici che intendono eseguire attività di fecondazione artificiale e i centri operativi provinciali per la fecondazione artificiale; 2) approva lo schema di convenzione da stipulare fra centri operativi per la fecondazione artificiale e allevatori che intendono detenere contenitori criogenici di materiale seminale; 3) esprime parere sulle richieste di organizzazione di corsi per operatori pratici di fecondazione artificiale; 4) esprime parere sul rilascio dell’autorizzazione agli operatori pratici in interventi fecondativi; 5) esprime parere in ordine alla tenuta dell’elenco degli operatori pratici di fecondazione artificiale di cui all’articolo 4 della legge 11 marzo 1974, n. 74; 6) approva il certificato-tipo degli atti fecondativi; 7) fissa l’importo della tariffa di fecondazione artificiale e di monta naturale per terzi, sentite le Associazioni degli allevatori, le Associazioni professionali agricole regionali e le Associazioni dei veterinari operanti nel territorio regionale. Con riguardo alla specie equina, la Commissione svolge i seguenti compiti: 1) stabilisce, tenendo presente quanto previsto dall’articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 127, le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione all’istituzione e alla gestione di stazioni di fecondazione equina; 2) propone le quote di rimborso spese di cui all’articolo 15; 3) propone le zone di tutela del patrimonio equino di cui all’articolo 17; 4) approva il certificato-tipo degli atti fecondativi; 5) fissa - sentito l’Ente Nazionale del Cavallo Italiano (E.N.C.I.) - i requisiti per il riconoscimento del “ cavallo da sella ”, ai fini dell’iscrizione dei soggetti riconosciuti nel Libro Genealogico gestito dall’E.N.C.I. medesimo. Con riguardo alle altre specie, la Commissione svolge i seguenti compiti: 1) emana direttive, esprime pareri e assume determinazioni ai fini della corretta applicazione delle norme contenute nella presente legge e in altre leggi regolanti la materia; 2) esprime parere, su richiesta della Giunta regionale su tutti i programmi d' intervento per il miglioramento del patrimonio zootecnico. Le competenze in materia zootecnica attribuite ad altre Commissioni previste da vigenti leggi sono trasferite alla Commissione tecnica regionale per la zootecnia. Art. 23 -(Vigilanza) Alla vigilanza sugli adempimenti previsti dalla presente legge concorrono, per quanto di competenza, il nucleo regionale Ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare, istituito ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, e le Unità locali socio-sanitarie competenti per territorio a mezzo del servizio ispettivo di cui all’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77. 34 Titolo VI Sanzioni amministrative pecuniarie Art. 24 - (Comportamenti in contrasto con le disposizioni dell’articolo 2) Chiunque adibisca alla riproduzione bovini maschi interi non abilitati annualmente dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, competente per territorio, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 1.000.000. Chiunque adibisca alla riproduzione i bovini maschi interi, non iscritti ai libri genealogici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 800.000. Chiunque non osservi le prescrizioni determinate dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura per l’impiego dei tori da destinare all'incrocio industriale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 300.000. Art. 25 - (Comportamenti in contrasto con le disposizioni dell’articolo 4) Chiunque risulti privo di certificazione scritta degli atti fecondativi del toro riproduttore, in suo possesso per conto terzi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 300.000. Chiunque rifiuti l’esibizione dei certificati degli atti fecondativi del toro agli organismi di vigilanza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 500.000. Chiunque risulti sprovvisto dei certificati di fecondazione delle bovine di sua proprietà è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 150.000. Chiunque sia scoperto a utilizzare tori da riproduzione senza far uso delle attestazioni scritte predisposte in conformità a modelli approvati dalla Commissione tecnica regionale per la zootecnia è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 200.000. Art. 26 - (Comportamenti in contrasto con le disposizioni dell’articolo 5) Chi gestisca abusivamente una o più stazioni di monta bovina senza essere in possesso della prescritta autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 1.500.000. Chiunque non sia in grado di esibire la documentazione idonea per la precisa identificazione del riproduttore o dei riproduttori in suo possesso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 1.000.000. Chiunque sia scoperto a esercitare la monta vagante, anche con tori regolarmente approvati e identificati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 1.500.000. Chiunque detenga nella stazione di monta bovini maschi interi non abilitati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 1.000.000. Art. 27 - (Comportamenti in contrasto con le disposizioni dell’art. 6) Chiunque effettui, anche se in possesso dei prescritti titoli di abilitazione, interventi fecondativi senza la prescritta autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, o con autorizzazione scaduta, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 35 1.000.000. Art. 28 -(Comportamenti in contrasto con le disposizioni dell’art. 8) L’inseminatore che non rilasci il prescritto certificato di fecondazione, ovvero non lo completi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 300.000. L’inseminatore che usi certificati di fecondazione non conformi al modello approvato dalla Commissione tecnica regionale per la zootecnia è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 200.000. Art. 29 - (Comportamenti in contrasto con le disposizioni dell’art. 9) Chiunque sia scoperto a usare seme di tori non in possesso dei requisiti sanitari prescritti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 1.500.000. Art. 30 - (Comportamenti in contrasto con le disposizioni dell’articolo 10) Chiunque non adempia alle direttive della Commissione tecnica regionale per la zootecnia e alle prescrizioni sanitarie delle Unità locali socio - sanitarie in ordine alla produzione del seme di tori da destinare alla fecondazione artificiale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 1.000.000. Chiunque istituisca e attivi impianti di fecondazione artificiale senza la prescritta autorizzazione del Presidente della Giunta regionale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 1.500.000. Art. 31 - (Comportamenti in contrasto con le disposizioni dell’articolo 11) Chiunque introduca all’interno del territorio regionale del materiale seminale bovino senza farlo registrare dai Centri operativi provinciali di fecondazione artificiale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 1.000.000. Chiunque impieghi all’interno del territorio regionale del materiale seminale bovino senza che questo sia stato registrato dai Centri operativi di fecondazione artificiale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 1.000.000. Le sanzioni pecuniarie di cui ai precedenti commi sono cumulabili. I Centri operativi provinciali di fecondazione animale che operano nel campo della fecondazione artificiale senza aver ottenuto il prescritto riconoscimento della Giunta regionale in ordine alla loro idoneità tecnica sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di lire 1.500.000. Chiunque utilizzi materiale seminale, anche se convenientemente conservato, al di fuori del proprio allevamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 1.500.000. Chiunque detenga materiale seminale negli appositi contenitori criogenici ma non sia in grado di esibire la prescritta convenzione con il Centro operativo provinciale per la fecondazione artificiale competente per territorio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 1.500.000. Art. 32 - (Comportamenti in contrasto con le disposizioni dell’articolo 13) Chi sia scoperto a gestire stazioni di monta equina senza essere in possesso della prescritta autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 36 1.500.000. Art. 33 - (Comportamenti in contrasto con le disposizioni dell’articolo 14) Chiunque detenga cavalli interni non abilitati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 1.000.000. Chiunque sia scoperto a esercitare la monta equina in forma vagante, anche con stalloni regolarmente approvati e identificati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 800.000. Art. 34 - (Comportamenti in contrasto con le disposizioni dell’articolo 16) Chiunque non sia in grado di esibire il bollettario dei certificati di accoppiamento dello stallone in suo possesso o in suo uso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 300.000. Chiunque risulti sprovvisto dei certificati di fecondazione delle proprie cavalle fattrici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 150.000. Chiunque sia scoperto a utilizzare stalloni senza far uso del bollettario e del registro predisposti in conformità a modelli approvati dalla Commissione tecnica regionale per la zootecnia è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 200.000. Chiunque rifiuti l’esibizione dei certificati degli atti fecondativi dello stallone agli organi di vigilanza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 500.000. Art. 35 - (Comportamenti in contrasto con le disposizioni dell’articolo 17) Chiunque detenga, nelle zone di tutela di cui all’articolo 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 127 e dell’articolo 17 della presente legge, maschi interi che non abbiano ottenuto la prescritta approvazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 2.500.000. Titolo VII Disposizioni finali Art. 36 Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nella legge 25 luglio 1952, n. 1009 e nel decreto applicativo 28 gennaio 1958, n. 1256, nella legge 11 marzo 1974, n. 74, nel decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni, nella legge 3 febbraio 1963, n. 126, nella legge 3 febbraio 1963, n. 127 e nel decreto del Presidente della Repubblica del 2 novembre 1964, n. 1618. Art. 37 - (Dichiarazione d' urgenza). La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. 37 Legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48 (BUR n. 56/1986) LOTTA E PROFILASSI DELLA MIXOMATOSI DEI CONIGLI. Art. 1 - (Finalità). Scopi della presente legge sono i seguenti: a) realizzare una corretta educazione e informazione degli allevatori di conigli sulla prevenzione delle principali malattie infettive e infestive dei conigli con particolare riguardo per mixomatosi e la malattia emorragica virale; b) distribuire gratuitamente tramite delle Unità locali socio-sanitarie idonei prodotti vaccinali. (1) Art. 2 - (Educazione e informazione dei cunicoltori). La Giunta regionale provvede a realizzare una capillare e corretta educazione e informazione dei cunicoltori sulla prevenzione dalle principali malattie infettive e infestive dei conigli, con particolare riguardo per la mixomatosi e la malattia emorragica virale, tramite il Dipartimento per i servizi veterinari dell’istituto zooprofilattico delle Venezie, mettendo a disposizione degli stessi idonei mezzi divulgativi. L’istituto zooprofilattico assume in particolare iniziative sanitarie per la malattia emorragica virale intervenendo con specifiche misure di profilassi diretta ed indiretta. (2) Art. 3 - (Indennizzi). Gli indennizzi dovuti a seguito di abbattimenti e distruzioni coatte in relazione all’insorgere delle suddette malattie e allo scopo di garantire le relative eradicazioni, saranno corrisposti, nei casi di malattie previste dal regolamento di polizia veterinaria approvato con dpr 8 febbraio 1954, n. 320; ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 e del relativo regolamento approvato con decreto del Ministero della sanità 20 luglio 1989, n. 298, negli altri casi, facendo ricorso a quanto previsto dalla legge regionale 7 marzo 1985, n. 25. (3) Art. 4 - (Programma annuale. Vaccinazioni). Allo scopo di realizzare le finalità della legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48 la Giunta regionale, predispone annualmente un programma articolato secondo i seguenti criteri: - censimento di tutti gli allevamenti cunicoli, da effettuare a cura delle unità locali socio-sanitarie; - adozione da parte degli allevatori di rigorose misure profilattiche dirette ad impedire l’introduzione ed il diffondersi dell’infezione negli allevamenti; - modalità e limiti degli interventi vaccinali. La Giunta regionale acquista ogni anno un congruo numero di dosi di vaccino necessarie all’attuazione del programma. Il vaccino stesso dovrà essere riconosciuto ( 1) ( 2) ( 3) Articolo cosi sostituito dall'art.1, legge regionale 30 aprile 1990, n.38 Articolo cosi sostituito dall'art.2, legge regionale 30 aprile 1990, n.38 Articolo cosi sostituito dall'art.3, legge regionale 30 aprile 1990, n.38 valido dalla Giunta stessa, su proposta tecnicamente motivata del Dipartimento per i servizi veterinari. Il vaccino è assegnato gratuitamente alle unità locali socio-sanitarie che devono presentare al Dipartimento per i servizi veterinari, entro il mese di ottobre dell’anno precedente a quello interessato, un programma di vaccinazione dei conigli allevati concordato con gli allevatori interessati, singoli o associati. Le vaccinazioni devono essere eseguite dal medico veterinario, o comunque sotto il controllo dello stesso, che ne dà comunicazione al servizio veterinario dell’azienda ULSS utilizzando il modello 12 dell’allegato al DPR 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria". (4) Art. 5 - (Norma finanziaria). Gli oneri finanziari connessi all’applicazione della presente legge riguardano: - l’acquisto dei vaccini; - le spese per informazioni; - le eventuali spese per trattamenti immunizzanti. Alla spesa per l’anno 1990 si farà fronte mediante prelievo dell’importo di lire 400.000.000 dal capitolo 12128. Per gli esercizi successivi, fino al 1995 compreso, si provvederà mediante istituzione di corrispondenti capitoli nei rispettivi bilanci di previsione. (5) Art. 6 -(Dichiarazione d' urgenza). La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. ( 4) Comma così sostituito dall'articolo 6 comma 1 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41, in precedenza l'art. 4 era stato sostituito dall'art. 4 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 38. ( 5) Articolo cosi sostituito dall'art.5, legge regionale 30 aprile 1990, n.38 39 Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 (BUR n. 3/1991) DISPOSIZIONI PER L'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA E PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO E FORESTALE PER IL PERIODO 1990/1994. (1) Titolo I Disposizioni generali Art. 1 - Finalità. omissis (2) Art. 2 - Criteri generali. omissis (3) Titolo II Programmazione e deleghe Art. 3 - Programma regionale di sviluppo agricolo e forestale. 1. E' approvato il Programma regionale di sviluppo agricolo e forestale (PSAF) nel testo allegato alla presente legge, con efficacia vincolante per l'attività della Regione e degli enti strumentali e quale strumento di indirizzo e coordinamento per gli enti locali. 2. Il PSAF rappresenta, nell'ambito del Programma regionale di sviluppo (PRS) e del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), il provvedimento quadro della programmazione regionale nei settori agricolo e forestale e costituisce il raccordo propositivo e ricettivo delle determinazioni del Piano agricolo nazionale, del Piano forestale nazionale e della Politica agricola comunitaria. 3. In ordine alle esigenze della programmazione, la Giunta regionale entro un anno dall'approvazione del PSAF predispone, al fine dell'approvazione da parte del Consiglio, prioritariamente i seguenti piani specifici: a) agricolo-ambientale e per la difesa fito-patologica; b) agricolo-alimentare: per la ristrutturazione del settore vitivinicolo; per il rilancio del settore zootecnico-lattiero-caseario; per il settore orto-frutticolo e per la riconversione delle produzioni alle esigenze del mercato; per il settore vivaistico e floricolo, nonchè per la ristrutturazione del comparto della lavorazione dei prodotti agricoli e zootecnici; c) per il settore della pesca e dell'acquacoltura; d) per lo sviluppo socio-economico e ambientale della montagna; e) per lo sviluppo dell'apicoltura; ( 1) Si segnala che la presente legge oltre alle modifiche espresse disposte dall’art. 38, modifica integrandole la normativa di cui alla legge regionale 31 ottobre 1980 n. 88 si veda in particolare l’art. 4 e i titoli IV e X. ( 2) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. ( 3) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. In precedenza modificato da art. 4 comma 1 legge regionale 18 aprile 1995, n. 30. f) piano per la ricostituzione delle alberature in zona rurale. 4. La Giunta regionale approva i documenti di attuazione, ivi compresi i piani esecutivi, in applicazione degli indirizzi e obiettivi del PSAF e dei relativi aggiornamenti approvati dal Consiglio e dei piani specifici vigenti. (4) Art. 4 - Deleghe di funzioni amministrative. 1. Sono delegate alle province e alle comunità montane per le aree di competenza le funzioni amministrative riguardanti: a) gli interventi nel settore delle infrastrutture rurali concernenti opere di approvvigionamento di acqua potabile, distribuzione di energia elettrica, costruzione e riattamento di strade vicinali di cui all'art. 28 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88; b) gli interventi sulle unità produttive concernenti la costruzione, l'ampliamento, il radicale riattamento e il restauro conservativo di fabbricati destinati ad abitazione dei coltivatori di cui alla lettera d), commi 3 e 4, dell'art. 32 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88. 2. La Giunta regionale approva le direttive per la gestione delle funzioni delegate, provvede per la messa a disposizione del personale necessario e, in base alle disponibilità finanziarie recate dal bilancio, assegna le risorse alle province e alle comunità montane. 3. In caso di inadempienza la Giunta regionale adotta i conseguenti provvedimenti surrogatori. Titolo III Strumenti per l'innovazione dell'agricoltura Art. 5 - Polo tecnologico e Agricenter. omissis (5) Art. 6 - Istituto lattiero-caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene. omissis (6) Art. 7 - Diffusione di produzioni agricole innovative. omissis (7) Titolo IV Amministrazione regionale del settore primario Art. 8 - Funzioni e competenze. omissis (8) ( 4) n. 27. ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) Vedi anche art. 1 comma 2, art. 2 comma 3, art. 4 comma 1, legge regionale 6 settembre 1991, Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 Articolo abrogato da art. 18 legge regionale 5 settembre 1997, n. 35. Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 41 Art. 9 - Anagrafe delle ditte nel settore primario. omissis (9) Art. 10 - Sistema informativo agricolo regionale. omissis (10) Art. 11 - Snellimento delle procedure. omissis (11) Art. 12 - Nucleo regionale di vigilanza e controllo. 1. Gli Ispettori di vigilanza costituenti il Nucleo regionale istituito con l'art. 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, sono posti alle dipendenze del Segretario regionale per le attività produttive del settore primario e sono ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 3, del codice di procedura penale, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni espressamente conferite dalla stessa legge. Art. 13 - Diritto all'informazione e pubblicità degli atti amministrativi. omissis (12) Titolo V Tutela dello spazio rurale Art. 14 - Azioni e interventi per la tutela dello spazio rurale. 1. omissis (13) 2. La Giunta regionale approva, in accordo con gli strumenti territoriali urbanistici vigenti e con i piani nazionali e regionali ambientali di settore, il piano specifico integrato "Agricoltura e ambiente" che individua: le pratiche di produzione compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente; le regole e i criteri da osservarsi da parte degli agricoltori, in ordine all'intensità della produzione, alla densità del bestiame, alle azioni per ridurre l'impiego dei fertilizzanti e degli altri mezzi chimici, alle azioni per il trattamento e l'utilizzazione agricola delle deiezioni animali da attuare anche mediante la formazione di consorzi; le zone omogenee e gli ambiti particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale nei quali promuovere azioni differenziate di salvaguardia e di tutela nonché interventi di difesa attiva e di valorizzazione. 3. Il piano determina le modalità per il concorso regionale nel finanziamento degli interventi che potranno riguardare: la realizzazione e l'adeguamento delle strutture aziendali per la raccolta, il trattamento e la distribuzione delle deiezioni zootecniche; la concessione di un'indennità agli agricoltori che si impegnano, per almeno cinque anni, ad instaurare o mantenere pratiche di produzione agricola compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali; la concessione di contributi per la ( 9) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 (10) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 (11) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 (12) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. In precedenza modificato da art. 2 legge regionale 1 settembre 1993, n. 43. (13) Comma abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 42 riconversione dei prodotti eccedentari nelle zone sensibili dal punto di vista ambientale, nonché in altri ambiti territoriali appositamente individuati dai piani stessi. 4. I miglioramenti fondiari che comportano utilizzazioni anche se secondarie del materiale estratto a scopo industriale ed edilizio o per opere stradali o idrauliche, acquistano il carattere di attività di cava ai sensi della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e pertanto agli stessi sono applicate le procedure di cui all'art. 18 della legge stessa, ultimo comma. L'autorizzazione è rilasciata previo parere, a seconda del tipo di miglioria fondiaria da effettuare e per gli ambiti di rispettiva competenza, del dirigente generale coordinatore dell'Ispettorato regionale per l'agricoltura o dell'Ispettorato regionale delle foreste o del Genio civile regionale. Art. 15 - Attività dei consorzi di bonifica. omissis (14) Art. 16 - Difesa fitopatologica. 1. La Giunta regionale, in attuazione del "Piano nazionale di lotta fitopatologica integrata" adotta un piano specifico per la difesa fitopatologica, per la diffusione dei metodi di lotta guidata e integrata contro le malattie delle piante inteso a migliorare la qualità igienico- sanitaria delle produzioni agro-alimentari e a ridurre le cause di inquinamento ambientale. 2. La Giunta regionale attua il piano specifico con il concorso dei consorzi di difesa delle coltivazioni, delle cooperative e loro consorzi, delle associazioni e dei gruppi di assistenza interaziendale. 3. La Regione concorre alle spese sostenute dagli enti operanti nella difesa fitopatologica mediante le disponibilità finanziarie recate dal bilancio regionale a sostegno dei servizi reali all'impresa nonché con i fondi appositamente recati dal Piano nazionale di lotta fitopatologica. Art. 17 - Manutenzione ambientale. omissis (15) Titolo VI Tutela dei consumatori e promozione dei prodotti Art. 18 - Valorizzazione dei prodotti agro-alimentari. omissis (16) Art. 19 - Progetti commerciali. omissis (17) (14) (15) (16) (17) Articolo abrogato da lett. c) comma 1 dell’art. 45 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12. Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 43 Titolo VII Servizi reali all'impresa Art. 20 - Finalità e caratteristiche. omissis (18) Art. 21 - Piano esecutivo dei servizi di sviluppo. omissis (19) Art. 22 - Ricerca di interesse regionale e sperimentazione. omissis (20) Art. 23 - Assistenza interaziendale. omissis (21) Art. 24 - Attività di assistenza specialistica. omissis (22) Art. 25 - Formazione professionale. omissis (23) Art. 26 - Incentivi per il miglioramento dell'assetto gestionale degli organismi associativi. omissis (24) Titolo VIII Organizzazione dell'offerta e politica per l'agro-industria Art. 27 - Misure per lo sviluppo del sistema agro-alimentare. omissis (25) Art. 28 - Criteri e condizioni. omissis (26) (18) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. In precedenza abrogato da comma 1 art. 12 legge regionale 9 agosto 1999, n. 32. (19) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. In precedenza abrogato da comma 1 art. 12 legge regionale 9 agosto 1999, n. 32. (20) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. In precedenza abrogato da comma 1 art. 12 legge regionale 9 agosto 1999, n. 32. (21) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. In precedenza modificato comma 1 art. 12 legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 e da comma 1 art. 7 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7. (22) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. In precedenza modificato da art. 7 legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 e da art. 12 legge regionale 9 agosto 1999, n. 32. (23) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. In precedenza modificato da art. 12 legge regionale 9 agosto 1999, n. 32. (24) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. In precedenza abrogato da comma 1 art. 12 legge regionale 9 agosto 1999, n. 32. (25) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 44 Art. 29 - Misure per il miglioramento dell'efficienza delle cooperative agricole. omissis (27) Titolo IX Politica degli interventi finanziari Art. 30 - Interventi finanziari di carattere innovativo. omissis (28) Art. 31 - Capitalizzazione delle cooperative agricole e dei loro consorzi. omissis (29) Art. 32 - Consorzi fidi tra cooperative agricole. omissis (30) Art. 33 - Criteri e condizioni. omissis (31) Titolo X Interventi sulle strutture aziendali Art. 34 - Misure per il miglioramento dell'efficienza delle aziende agricole. omissis (32) Art. 35 - Criteri e condizioni. omissis (33) Art. 36 - Settori della pesca e dell'acquacoltura. omissis (34) Titolo XI Disposizioni finali Art. 37 - Adeguamento alla normativa comunitaria. 1. La Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dal trattato istitutivo della Comunità europea, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fornisce concreta attuazione mediante gli opportuni piani esecutivi ed i relativi bandi alla regolamentazione comunitaria direttamente applicabile, relativa ai settori dell’agricoltura, delle foreste e della pesca, anche in relazione alla determinazione (26) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 (27) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 (28) (29) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 (30) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 (31) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 (32) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 (33) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 (34) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. In precedenza modificato da comma 1 art. 2 legge regionale 1 luglio 1996, n. 18. 45 dell’ammontare dei contributi, dei limiti quantitativi e dei parametri stabiliti dalla presente legge. 2. La Commissione consiliare competente esprime il proprio parere sui provvedimenti attuativi di cui al comma 1, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta della Giunta regionale trascorsi i quali si prescinde dal parere. (35) Art. 38 - Modificazione di norme. omissis (36) Art. 39 - Copertura finanziaria. omissis (37) Art. 40 - Dichiarazione d'urgenza. omissis (38) ***** Allegato alla legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, relativa a: DISPOSIZIONI PER L'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA E PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO E FORESTALE PER IL PERIODO 1990/1994 1. PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO E FORESTALE PER IL PERIODO 1990/1994 omissis (39) 2. PROGRAMMA DI SVILUPPO AGRICOLO omissis (40) 3. PROGRAMMA DI SVILUPPO FORESTALE Da tempo nel Veneto, e prima che in altre zone, si è compreso che la stabilità bioecologica del bosco è il presupposto per l'erogazione di una molteplicità di beni e di servizi e pertanto la Regione, tramite la pianificazione forestale ha posto come finalità la migliore funzionalità del bosco, promuovendo la valorizzazione delle risorse di un dato territorio allo scopo di svolgere funzioni di produzione legnosa pregiata, di erogazione (35) Articolo sostituito da art. 34 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5. (36) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. In precedenza modificato da art. 62 comma 1 legge regionale 29 novembre 2001, n. 39. (37) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 (38) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 (39) Punto abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 (40) Punto abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 46 energetica, di protezione del suolo, di componente essenziale del paesaggio, sia in senso ambientale che estetico. Anche la difesa del suolo è sempre stato un obiettivo prioritario nella gestione delle aree montane, in quanto considerata condizione inderogabile per lo svolgimento delle attività umane e interesse della intera comunità regionale. Nel quadro del territorio regionale, il bosco occupa il 19,5% della superficie, ma se si punta l'attenzione sull'area montana e collinare, il coefficiente sale a 45,5%. Pertanto le principali attenzioni finora attribuite alla foresta sono state incentrate negli ambiti montani e le funzioni conseguenti sono state commisurate soprattutto alle popolazioni locali ed enti che le rappresentano. L'azione regionale in materia, regolata dalla legge forestale regionale, ha conseguito efficaci risultati che sono senz'altro riproponibili nel futuro. Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, infatti, la Regione Veneto promuove la difesa idrogeologica del territorio, la conservazione del suolo e dell'ambiente naturale, la valorizzazione del patrimonio silvo-pastorale, la produzione legnosa, la tutela del paesaggio, il recupero alla fertilità dei suoli depauperati e degradati, al fine di un armonico sviluppo socio-economico e delle condizioni di vita e sicurezza della collettività. 3.1 Il rapporto uomo-ambiente. La legge regionale n. 29/1983, più nota come "Progetto montagna" completa la legislazione di tipo speciale per la montagna. L'obiettivo principale del progetto è quello di assicurare il mantenimento della presenza dell'uomo nel territorio montano, considerandola premessa indispensabile per la salvaguardia dell'ambiente circostante dagli incombenti pericoli di degradazione e garanzia del perdurare dell'insieme di tradizioni e di specificità culturali del patrimonio storico e paesaggistico di cui la montagna veneta fa parte. Il presidio permanente delle popolazioni locali è necessario per curare il territorio, rendendo un servizio generale anche alle altre aree. Il "progetto" pone il rapporto tra uomo e ambiente montano in prospettive nuove, rendendo evidente che i ruoli fondamentali della montagna non possono essere assicurati senza il presidio degli abitanti. Quando si parla di equilibrio ecologico non ci si può dimenticare che solo in alcuni casi questo può essere lasciato alla natura, mentre si tratta spesso di mantenere una stabilità colturale derivata da un assetto conseguito da secoli di cure capillari. Il coltivatore di montagna effettuava assieme a opere di produzione, interventi di "riproduzione" del territorio spesso impercettibilmente collegati. L'impostazione tecnica basata sulla produttività ha trascurato l'aspetto della "manutenzione" con il risultato di attingere a delle risorse costruite nel tempo, ma che vanno esaurendosi. La Regione è quindi impegnata ad estendere, e in tal senso la legge assume la necessaria normativa, anche allo spazio rurale della montagna, gli interventi di manutenzione e di difesa idrogeologica. Va sottolineato a tale proposito che molti settori produttivi della montagna, quali il turismo, attingono oggi le risorse di un paesaggio creato dal lavoro agricolo e silvo-pastorale. 47 L'esodo delle attività agricole, oltre ad una certa misura, è perciò allarmante, perché se è chiaro che senza il turismo molte zone montane venete non avrebbero più i mezzi necessari di sviluppo, è anche vero che il turismo dipenderà, a tempi lunghi, dal mantenimento del territorio il cui presidio più economico e affidabile è dato dall'agricoltura; attività che peraltro, in coerenza con le determinazioni del Progetto Montagna dovrà basarsi sul modello dell'economia mista e su produzioni di elevata qualità. L'abbandono da parte del coltivatore agricolo di montagna e collina ha comportato il deterioramento delle puntiformi opere di sistemazione, di regimazione, di terrazzamento, un tempo oggetto di continua manutenzione e va creando condizioni di precaria stabilità. La Giunta è quindi impegnata a predisporre il piano specifico per lo sviluppo socioeconomico e ambientale della montagna. 3.2 La legge forestale e gli altri interventi regionali. Da quanto detto risulta evidente l'interesse pubblico che il bosco assolve indipendentemente dalla proprietà, quando è soggetto a una corretta e duratura gestione e pertanto gli oneri di questo servizio generale comportano forme di incentivazione e di remunerazione adeguati. A tal fine, la legge forestale prevede interventi per migliorare il patrimonio esistente, incrementarne la produttività e qualificare la produzione con assortimenti più rispondenti alle esigenze di mercato. Dal punto di vista formale, le norme e gli interventi della legge sono raggruppati nei settori fondamentali dei vincoli, della difesa idrogeologica e della tutela e incremento del patrimonio silvo-pastorale. In materia di vincolo, il fine è di conservare gli equilibri che presiedono alla sopravvivenza e produttività della foresta. La Giunta regionale è impegnata ad estendere l'area del vincolo in zone fuori dalla montagna, ma sensibili all'erosione o dal punto di vista ambientale, quali sono quelle dei litorali. Nel campo della difesa del suolo, si persegue il risanamento dei territori montani e di quelli sottoposti a vincolo idrogeologico, attuando il riequilibrio geo-morfologico in aree soggette a condizioni di dissesto. Le tecniche di bioingegneria si sono rilevate particolarmente idonee al restauro delle aree degradate (cave, frane, ecc.) realizzando una migliore "qualità dell'ambiente"; anche gli interventi per la difesa dalle valanghe hanno trovato collocazione nelle azioni di difesa del territorio. Al fine di assicurare la migliore efficacia agli interventi tecnici e programmatori, è ribadito l'impegno della Regione ad effettuare studi, ricerche e sperimentazioni, soprattutto su determinati bacini pilota, significativi per il territorio regionale. Si ribadisce la necessità di garantire il rapporto esistente tra la superficie boscata e quella rimanente, evitando qualsiasi sottrazione, anche mediante il ripristino degli spazi utilizzati per la costruzione di infrastrutture e di costruzioni edilizie. Viene riaffermata l'importanza dei boschi che svolgono prevalente funzione di protezione di opere di interesse pubblico, di strade e abitati nei confronti di caduta di 48 massi, frane e valanghe. Particolare attenzione deve essere riservata all'azione regionale per la lotta agli incendi boschivi e per la protezione dei boschi dagli attacchi parassitari. La precarietà degli equilibri biologici si ripercuote non solo sulla vulnerabilità delle foreste e sul dissesto del suolo ma anche sulla produzione della materia prima legno. La legge forestale regionale assicura finanziamenti e strumenti operativi per l'esecuzione di cure colturali, diradamenti, sfolli, risarcimenti ecc. nelle fustaie, per migliorare qualitativamente i soprassuoli. In tale prospettiva sono in vigore dettagliate direttive e norme di pianificazione forestale alle quali si uniformano gli attuali 114 piani di riassetto di proprietà pubbliche, riguardanti 217.939 ettari, di cui 117.805 a bosco e 100.134 a prati, pascoli e improduttivi. Al fine di assicurare l'adozione dei piani di assestamento è opportuno contenere i costi dei rilievi di campagna adottando, previa sperimentazione, metodi di rilevazione più spediti ma affidabili. Considerate le nuove valenze paesistiche conferite alle foreste e a molte aree della montagna veneta da strumenti di pianificazione regionale quali il PTRC e i piani di area, è indispensabile che i piani di riassetto forestale, recepiscano le determinazioni del livello programmatorio superiore in ordine ai temi ambientali e urbanistici specifici. E' stata di recente messa a punto anche la normativa pianificatoria relativa ai boschi cedui, prevedendo la conversione all'alto fusto dei cedui che ne hanno le caratteristiche, a partire da quelli di faggio in proprietà pubblica. Rimane il grosso problema della proprietà privata, ampiamente spezzettata e di dimensioni non idonee ad una razionale conduzione. A tal fine la legge prevede la costituzione di consorzi fra proprietari per raggiungere dimensioni aziendali adeguate, tali da rendere tecnicamente realizzabile ed economica la gestione, anche mediante la redazione di piani colturali di durata poliennale. 3.3 Ulteriori indirizzi e interventi nel settore. Per i boschi cedui di proprietà privata, non più sottoposti a regolare utilizzazione per un certo periodo di tempo (40 anni il faggio, 35 anni le querce ed i carpini, 25 il castagno) saranno consentiti solo tagli di avviamento all'alto fusto, qualora si riscontrino idonee condizioni stazionali. è inoltre vietato il ritorno al governo ceduo nei boschi in cui sia stato eseguito almeno un taglio d'avviamento ad alto fusto che abbia conseguito risultati soddisfacenti. Inoltre, nelle fustaie con resti di ceduo, il taglio delle latifoglie è sempre subordinato all'avviamento ad alto fusto dei soggetti migliori, nel maggior numero possibile. Volgendo l'attenzione ai pascoli montani, essi sono utilizzati in conformità a un disciplinare tecnico-economico che evita pratiche irrazionali e indirizza verso una migliore gestione. Contributi sono previsti per migliorare il cotico erboso, le produzioni foraggere e le opere infrastrutturali al servizio di malghe e alpeggi. Il miglioramento dei pascoli va indirizzato soprattutto in senso qualitativo, puntando anche al recupero di 49 vaste superfici di praterie sottoutilizzate, piuttosto che aumentare localmente la produttività in senso quantitativo, con conseguenze non sempre positive sotto il profilo idrogeologico e ambientale. 3.4 La viabilità forestale. Per poter effettuare le necessarie operazioni di coltivazione del "territorio", è necessario consentire alla manodopera di arrivare sul posto di lavoro e impiegare moderne attrezzature. è quindi da prevedere il potenziamento della rete viaria specificamente destinata alle utilizzazioni. La densità attuale delle strade e piste forestali dovrà perciò essere aumentata pur nel rispetto degli aspetti ambientali, in coerenza con quanto previsto dal piano forestale nazionale. Un'idonea viabilità rende possibile poi intervenire contro gli incendi, in maniera tempestiva ed efficace, e contro la diffusione di attacchi parassitari. La costruzione di strade comporta talora danni derivanti da erosione, smottamenti e incanalamento di acque superficiali, per cui tali pericoli sono da prevenire con prudenza e con adeguate contromisure, considerando anche gli effetti nel lungo periodo; è necessario quindi bilanciare gli aspetti tecnici ed economici con quelli morfologici, idrogeologici e paesaggistici. Dall'aumento della densità viaria potrà discendere la razionalizzazione delle utilizzazioni legnose e la maggior diffusione della meccanizzazione in foresta (gru a cavo, trattori, rimorchi, argani, verricelli, scortecciatrici, teleferiche bifuni, ecc.). 3.5 Utilizzazione dei prodotti del bosco. La legge forestale regionale ha già determinato la concessione di mutui a tasso agevolato, mediante il "Fondo forestale regionale", per una migliore ed economica utilizzazione commerciale e industriale dei prodotti del bosco e per lo sviluppo delle industrie del legno. Sulla scorta delle risultanze delle ricerche e delle indagini, si assumono i seguenti orientamenti di intervento nel settore legno: − − − − incentivare consorzi locali di boscaioli, in modo che gli Enti proprietari possano vendere il loro legname all'imposto, anziché in piedi, destinando parte dei maggiori utili così ricavabili per l'esecuzione di opere di miglioramento e valorizzazione dei boschi stessi; favorire un flusso aggiornato di dati e informazioni sull'andamento dei mercati, sulle aste e sulla disponibilità di legname; fornire assistenza tecnica ed economica alle imprese boschive e alle segherie operanti nel Veneto, suggerendo l'adozione delle tecnologie e metodologie più adatte alle caratteristiche aziendali; favorire un maggior coordinamento tra produttori di legname e imprese di trasformazione. A seguito della perdita delle tradizionali conoscenze operative dei boscaioli, un tempo 50 tramandate per esperienza e per imitazione, è necessaria un'adeguata istruzione professionale per gli operatori del bosco. 3.6 Alcuni fenomeni di particolare criticità. La massiccia comparsa di gravi patologie in centro Europa, attribuite soprattutto agli effetti dell'inquinamento atmosferico, non hanno fatto sentire ancora il loro peso nella Regione, se non in una percentuale limitata; ma l'esperienza fatta altrove di rapidissima diffusione, induce a mantenere sotto controllo costante i popolamenti forestali, mediante rilievi campionari, fotogrammetria e telerilevamento da satellite. Maggiori effetti di danneggiamento hanno attualmente gli eventi meteorici, i fattori meccanici, il fuoco, gli insetti. La difesa fitosanitaria va considerata non soltanto nella fase di infestazione in atto, ma soprattutto in quella di prevenzione adottando nei rimboschimenti artificiali specie idonee alle caratteristiche stazionali. L'aliquota di piante danneggiate da schianti meteorici è rilevante, ma assorbita dal controllo delle utilizzazioni nell'ambito delle proprietà assestate. Talora si tratta di formazioni vulnerabili, derivate da impianti artificiali e monospecifici di picea, al di fuori del proprio areale: il trauma derivato da fattori atmosferici può essere alleviato procedendo al restauro di specie più consone alle caratteristiche stazionali (in questo caso, soprattutto faggio). Nei boschi più stabili, invece, gli schianti riguardano spesso classi cronologiche giovani, determinando conseguenze meno appariscenti a tempi brevi (con il recupero del legname e la sostituzione di analoghe masse nel piano dei tagli dei boschi in fase di assestamento), ma non trascurabili in tempi lunghi, quando il bosco si troverà con dei "salti" generazionali. Per questi motivi la Regione intende promuovere quanto necessario per garantire Enti pubblici e privati da danni ai boschi di diversa natura, non già secondo un concetto di "compensazione" ma di "assicurazione" che invogli a seguire la coltura dei boschi ed eviti scoraggiamenti per il sovrapporsi di cicli economici lunghi con rischi connessi a troppe variabili non controllabili (clima, insetti, virus, ecc.). 3.7 La funzione multipla della foresta. è ancora da tenere presente la funzione multipla della foresta al di là del regime di proprietà. In questo quadro l'accesso al pubblico, mentre riveste certamente funzioni sociali, deve essere commisurato alla capacità di "carico" dell'ecosistema forestale, in modo che vengano salvaguardati i processi fisici e biologici che presiedono alla continuità del binomio suolo-soprassuolo. Un corretto comportamento del pubblico in foresta aiuta molto a risolvere questo problema: informazione ed educazione ecologica diventano perciò elementi indispensabili di una politica forestale. Si ritiene che l'Azienda regionale per le Foreste possa estendere le attività di educazione ecologica opportunamente avviate in tale settore. Nel contempo, tutte le componenti della foresta, comprese le popolazioni animali in essa dimoranti, vanno valorizzate in uno scenario ecosistemico. 51 3.8 Direttive per la ricerca. La politica programmatoria in tema di foreste si è avvalsa di una serie di indagini che, eseguite in attuazione di specifiche norme, hanno permesso una dettagliata conoscenza del territorio. Gli elementi raccolti sono aggiornati mediante la struttura informativa del Dipartimento per le foreste, con un Centro per l'elaborazione dei dati, per le attività di remote-sensing e per la cartografia automatica. Il Centro per la elaborazione dati del Dipartimento per le Foreste è impegnato a estendere la sua attività anche nel settore delle produzioni agricole per l'installazione del catasto vitivinicolo e delle procedure per la valutazione delle produzioni. I più importanti filoni di ricerca da sviluppare in futuro riguardano: − − − − − − − sviluppo e adeguamento alle nuove tecnologie del Sistema informativo forestale, con particolare riguardo ai sistemi avanzati di approntamento di cartografie tematiche, della relativa definizione degli standard tipologicovegetazionali e all'aggiornamento degli inventari forestali con tecniche di remote-sensing; produzione di analisi, studi, ricerche e metodiche di definizione, pianificazione e restauro biologico delle risorse ambientali e paesaggistiche silvo-pastorali di particolare pregio e importanza territoriale; completamento e omogeneizzazione delle procedure di gestione computerizzata dei piani di riassetto forestale, anche a livello di cartografia con collegamento alla Carta tecnica regionale. Sviluppo di nuovi metodi di rilevamento basati sull'uso di strumenti e di tecniche di campionamento statistico rapidi e affidabili; sperimentazione di tecniche selvicolturali innovative nel settore del miglioramento dei boschi esistenti e del restauro forestale, con particolare attenzione all'introduzione di specie pregiate ed ecologicamente stabili; si comprendono pure le conversioni di biomassa povera ricavate dai cedui e dagli scarti delle produzioni agricole montane per ottenere paste da carta; approfondimento dell'ecologia e biologia delle specie arboree e del dinamismo evolutivo delle formazioni forestali in collegamento a una rete regionale di controllo e monitoraggio dello stato fito-sanitario dei principali patrimoni forestali ricadenti nel territorio regionale; costituzione di un osservatorio permanente per il mercato del legno, per le imprese e per le industrie di lavorazione e trasformazione dei prodotti; prosecuzione di ricerche e sperimentazione nel settore della difesa idrogeologica, con particolare riguardo agli studi sulla stabilità dei versanti e ai modelli di previsione delle piene nei bacini montani. Al fine di realizzare il concetto base di ricerca come supporto alle realtà operative e quindi per una indispensabile ricaduta sul territorio, i risultati che emergono devono trovare in tempi brevi uno sbocco verso più utenti (operatori del settore, amministratori 52 e pubblico), mediante divulgazione delle attività sopra indicate. 3.9 Linee di politica forestale. La positiva esperienza delle azioni discendenti dalla legge forestale regionale induce a continuare negli indirizzi da questa espressi sia nella forma che nel contenuto. Il settore "foreste", inteso nel senso più ampio di gestione di boschi, praterie, acque e ambiente montano ha cicli lunghi, che devono essere perseguiti e condotti in maniera metodica che non necessitano di cambiamenti di metodi e di leggi. Nuove prospettive alle foreste sono attribuite dalla presa di coscienza di temi ambientali, che estendono l'opportunità di creazione e gestione di spazi verdi dalla montagna al resto del territorio regionale. Infatti dalla differenziazione climatica, pedologica e geomorfologica di molti ambienti nel Veneto deriva la mancata articolazione di ambiti naturali, che consentono lo sviluppo di tipologie forestali diverse, in grado di riprodurre, dalle fasce costiere a quelle alpine una varietà di situazioni, quale pochi altri territori nazionali e continentali sono in grado di offrire in breve spazio. Il Piano Forestale Nazionale indica negli interventi per lo sviluppo del verde urbano, una nuova tematica di interessi del settore forestale che richiede un approccio completamente diverso rispetto alle tradizionali problematiche del settore, ma che ha sempre come finalità il soddisfacimento di analoghe esigenze ambientali e ricreative. Anche il PRS indica nella creazione di spazi verdi a brevi distanze dai luoghi di abitazione e di lavoro, lo strumento per favorire il miglioramento dell'estetica e dell'ambiente di vita urbana, nonchè le possibilità di ricreazione. La Regione è pertanto impegnata a favorire la ricostruzione di formazioni arboree e di boschi nella fascia di pianura, metropolitana e costiera che trova inoltre sostegno nelle recenti politiche varate dalla CEE (Reg. 1760/87), volte a contenere le eccedenze di produzioni agricole tramite la messa a riposo di superfici attualmente destinate alle coltivazioni agrarie; ciò comporta anche un interesse diretto per gli agricoltori, che in questa maniera potranno continuare una forma di produzione globalmente utile in quanto attualmente deficitaria nella bilancia commerciale nazionale. La vocazione ambientale non preclude comunque quella forestale ma anzi, all'infuori di biotopi particolari (paludi, zone umide, ecc.), essa viene a coincidere con quella forestale nel senso più ampio del termine e cioè soltanto con funzioni immediatamente economiche, ma ecosistemiche, posto che la naturale tendenza dei fattori naturali porta alla costituzione di foreste. Va presa in considerazione perciò la possibilità di attuare, in particolare in aree pubbliche, interventi non soltanto indirizzati a produzioni legnose alternative delle aziende agricole, quali pioppeti e altre specie a rapido accrescimento, ma a veri e propri boschi permanenti nel tempo, edificati con specie proprie del luogo e in grado di erogare servizi multipli. Di particolare interesse può essere la ricostruzione di boschi planiziali, caratterizzati soprattutto da querce. In questo ambito può essere ripreso in considerazione, il ruolo di alberature stradali e campestri, di filari e siepi interpoderali e ripariali, per le funzioni non solo 53 paesaggistiche e di produzione di legname di pregio ma soprattutto di rifugio per avifauna, fauna terrestre e insetti utili all'agricoltura. Una variante originale nell'ambito costiero e delle isole della Laguna di Venezia è quella della creazione di pinete litoranee o di formazioni sostitutive (a dominanza di farnia, ontano, ecc.), in grado di contrastare l'erosione eolica e di fornire ambienti ricreativi per gli utenti della balneazione. Le pinete litoranee del Veneto, pur limitate in senso spaziale e sottoposte a pressione antropica, da salvaguardare comunque anche tramite migliorate tecniche di gestione, costituiscono dei suprassuoli arborei di importanza naturalistica, estetica e per la difesa delle coste. La novità di questi ultimi indirizzi è quindi quella di estendere lo sviluppo del bosco, fuori dalla zona montana, pur mantenendo in questa e prioritariamente le condizioni di manutenzione e sviluppo della foresta attraverso le sperimentate tecniche assestamentali e selvicolturali. D'altra parte non si ritiene più il caso di espandere in montagna su larga scala il bosco, in quanto l'agricoltura è già in condizioni di difficoltà, quando non addirittura di crisi o abbandono: l'equilibrio del paesaggio richiede il mantenimento dell'agricoltore e un giusto rapporto tra diversi usi del suolo. La foresta non deve perciò sottrarre ulteriori spazi all'agricoltura nelle zone più agevoli, mentre può essere ripristinata nelle aree di quota e in quelle in cui, per la cessazione delle tradizionali attività, si sono insediate spontaneamente fasi vegetazionali arbustive di scarso valore produttivo o idrogeologico. In questo contesto, proseguendo nella politica già intrapresa dalla Regione tramite l'Azienda regionale per le Foreste, e ai fini del rimboschimento ci si può giovare dell'espansione del demanio pubblico, per acquisire terreni da proprietari privati scarsamente motivati a curarli. Un ruolo fondamentale per la buona riuscita degli impianti artificiali è rivestito dai vivai, le cui tecniche di produzione sono il presupposto della buona riuscita del restauro forestale. è opportuno inoltre sperimentare metodi più efficaci per ridurre i costi del rimboschimento, attualmente assai elevati. Nella fascia collinare e pedemontana invece è opportuno accelerare l'evoluzione di molte aree marginali e fuori della portata della agricoltura intensiva, mediante l'arricchimento dei soprassuoli arborei ai fini anche produttivi. In queste zone, ampi terreni un tempo destinati alla produzione foraggera si sono resi disponibili per colture boscate. Laddove il terreno ha limitato spessore e la pendenza è elevata possono prevalere le tradizionali metodologie di impianto forestale. Dove invece le condizioni climatiche e pedologiche sono migliori, si può praticare arboricoltura da legno (frassino, acero, tiglio, ecc.) oppure coltivare certe specie da frutto (castagno, noce, ciliegio, nocciolo) e piante tartufigene. Per procedere a programmi in questo senso, bisogna attuare la selezione e il miglioramento genetico delle specie, individuando fenotipi o varietà più idonee sia alle caratteristiche stazionali che agli interessi dei proprietari. 54 3.10 Programmazione forestale regionale. Le direttive del Piano Forestale Nazionale trovano facile inserimento nell'azione forestale perseguita dalla Regione del Veneto. Le azioni di miglioramento della gestione forestale, sviluppo tecnologico, manutenzione e sviluppo dei boschi poveri, pioppicoltura, specie pregiate, ricerca, informazione, promozione e mercato, hanno già operatività e tradizione nelle strutture regionali. In particolare è possibile realizzare subito delle finalità attivate dal Piano Forestale Nazionale quali: − programmi selvicolturali di miglioramento e manutenzione periodica che abbiano come finalità il raggiungimento di una più elevata efficienza ecologica e produttiva dei boschi cedui, delle fustaie degradate, dei boschi danneggiati da fattori patogeni e da eventi climatici, dei nuovi rimboschimenti; − interventi di manutenzione di strade forestali che non comportino alterazioni alle funzioni precipue e danni all'ambiente; − interventi colturali negli impianti esistenti e in quelli nuovi di arboricoltura produttiva costituiti da pioppeti, piante a rapida crescita, cedui di castagno; − − − rimboschimenti con reintroduzione di latifoglie nobili indigene, quali noce, acero, frassino, quercie, ciliegio o l'introduzione di piante tartufigene su terreni adatti, anche in sostituzione di specie forestali estranee al paesaggio e all'ambiente; iniziative di gestione adottando strumenti di pianificazione forestale, utilizzazione e conservazione dei boschi e dei territori agro-silvo-pastorali delle proprietà pubbliche e private; investimenti in tecnologie forestali innovative per i proprietari e le imprese boschive, nonchè formazione professionale di operai e tecnici per l'uso di moderne tecniche di utilizzazione dei boschi. E' da recepire in forma esplicita una novità del Piano Forestale Nazionale: consiste nel promuovere la costituzione di consorzi forestali tra proprietari pubblici e privati. In tale contesto, e per gli scopi operativi di cui sopra, la legge regionale di cui è parte integrante questo programma di sviluppo forestale, apporta modifiche agli artt. 1 e 3 della legge regionale n. 34/1974. Sempre in tema forestale vengono previste inoltre disposizioni intese a promuovere la creazione e sviluppo del verde urbano, concernente le pertinenze delle aree metropolitane e del verde territoriale, riguardante alberature, siepi, filari, arboricoltura e forestazione su aree marginali delle aziende agricole che intendono portare a riposo parte della proprietà. Per il resto, la legge regionale n. 52/1978 già dispone di tutti i meccanismi atti ad applicare il programma di sviluppo forestale. 55 Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1 (BUR n. 6/1992) INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA GELSIBACHICOLTURA Art. 1 (Finalità). 1. La Regione Veneto, con la presente legge, prevede azioni e stabilisce interventi per il sostegno, lo sviluppo e l'ammodernamento della gelsibachi- coltura al fine di concorrere al mantenimento e allo sviluppo di redditi aziendali integrativi in settori non eccedentari a livello comunitario e di indirizzare le aziende alla tutela dell'ambiente ed al miglioramento del paesaggio rurale. Art. 2 - Interventi ordinari. 1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, ad imprenditori agricoli singoli ed associati che svolgono l'attività gelsibachicola, un contributo di importo non superiore ai massimali previsti dal paragrafo 2, e nei limiti previsti dai successivi paragrafi 4 e 5 dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2328/91, per l'attuazione di processi di innovazione e razionalizzazione degli allevamenti gelsibachicoli. 1 bis. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, a favore di istituti ed enti pubblici dalla stessa individuati in funzione della specifica e comprovata qualificazione in materia bachisericola: (1) a) finanziamenti per lo svolgimento di attività di vigilanza e di controllo sulla produzione e la vendita del seme bachi, previa stipulazione di apposite convenzioni; b) contributi, fino alla misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per ricerche e iniziative volte al potenziamento e alla valorizzazione del settore gelsibachisericolo, con messa a disposizione dei dati, secondo i criteri dettati dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato per la ricerca e sviluppo di cui alla comunicazione n. 45 del 1996 (96/C 45/06). 2. La Giunta regionale é altresì autorizzata a concedere all'Associazione bachicoltori un contributo annuo per studi ed iniziative volte al potenziamento ed alla valorizzazione del settore bachisericolo. (2) Art. 3 (Interventi straordinari). 1. Al fine di concorrere a ridurre gli effetti negativi arrecati alla gelsibachicoltura da avversità di natura atmosferica o da eventi con carattere patologico, tali da determinare una perdita superiore al 35% della produzione, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ad imprenditori agricoli singoli ed associati che svolgono l'attività gelsibachicola e di vietare nelle zone di gelsibachicolture l'uso di fitofarmaci che si sono verificati nocivi per questo tipo di coltivazione. ( 1) Comma aggiunto da art. 4 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 ( 2) Articolo così sostituito da art. 2 comma 1 legge regionale 18 aprile 1995, n. 30. Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 30 la modifica ha effetto dal giorno in cui è espresso il parere di compatibilità da parte della Commissione delle Comunità Europee, ai sensi degli artt. 92 e 93 del trattato CEE. Art. 4 (omissis) (3) Art. 5 (Modalità di attuazione degli interventi). 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede a stabilire le procedure per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge e determina, altresì, i termini e le modalità per le presentazione delle domande e per la concessione delle provvidenze da essa previste. Art. 6 (Abrogazioni). 1. La legge regionale 31 maggio 1980, n. 74 relativa a "Provvedimenti a favore della gelsibachicoltura veneta danneggiata da calamità naturali" modificata con la legge regionale 30 aprile 1981, n. 19, è abrogata. Art. 7 (Norma finanziaria). 1. All'onere di lire 500 milioni per l'anno 1992, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo del fondo globale di cui al capitolo 80230 partita n. 12 "Interventi nel settore della bachisericoltura" del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 1992 e contemporanea istituzione nel medesimo stato di previsione della spesa del capitolo 11588 denominato "Interventi nel settore gelsibachicolo" con lo stanziamento di lire 500 milioni per competenza e per cassa. 2. Per l'anno 1993 e successivi, si farà fronte con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43. (4) Art. 8 (Dichiarazione d'urgenza). 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Veneto. ( 3) Articolo abrogato da art. 2 comma 2 legge regionale 18 aprile 1995, n. 30. Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 30 la modifica ha effetto dal giorno in cui è espresso il parere di compatibilità da parte della Commissione delle Comunità Europee, ai sensi degli artt. 92 e 93 del trattato CEE. ( 4) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia. 57 Legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 (BUR n. 6/1994) PROVVEDIMENTI PER IL CONSOLIDAMENTO E LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA E PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI MONTANI (1) TITOLO I Disposizioni generali Art. 1. - Disposizioni generali. 1. La Regione del Veneto, con la presente legge, al fine di sostenere ed incentivare lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura di montagna, in connessione con la tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente, definisce criteri, prevede azioni e stabilisce interventi specifici diretti a: a) promuovere ed incentivare le risorse proprie dei territori montani ed il loro corretto utilizzo sotto l'aspetto produttivo ed ambientale; b) consolidare e sviluppare la zootecnia di montagna attraverso il miglioramento quali-quantitativo delle produzioni foraggere e del patrimonio zootecnico, con particolare riguardo al comparto lattiero-caseario ed agli allevamenti minori; c) incentivare colture alternative; d) favorire e sostenere un più idoneo assetto delle aziende e consentire una più equa redditività alle imprese concorrendo anche al mantenimento di idonei livelli di popolazioni rurali sul territorio in condizioni di vita comparabili a quelle di altre zone; e) tutelare la tipicità e la qualità delle produzioni specifiche delle aree montane per una loro più conveniente collocazione nel mercato; f) promuovere ed incentivare interventi per la tutela e la gestione del territorio rurale, il riordino fondiario ed aziendale ed il recupero e la manutenzione dell'ambiente rurale nelle sue peculiari componenti; g) sviluppare i servizi reali per lo sviluppo socio-economico delle imprese montane in relazione alle specifiche esigenze nei settori della ricerca e sperimentazione, dell'assistenza tecnica e della formazione professionale. 2. In conformità alle finalità di cui al comma 1, vengono disciplinati organicamente interventi specifici, in correlazione con gli obiettivi e le direttive fissati dal Programma regionale di sviluppo agricolo e forestale (PSAF) approvato con la legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 ed in armonia con la programmazione nazionale e la politica agricola ( 1) Ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 30 concernente «Adeguamento di leggi regionali alla normativa comunitaria» le modifiche apportate dalla legge medesima all’art. 2 comma 2; 6 comma 2; 7 comma 1; 7 comma 2 lett. c); 8; 9; 13; 20 comma 2; 21 comma 3; 22; 24 commi 1 e 3; 29 commi 3 e 4; 31 commi 4, 5, 6; 32; nonchè l’abrogazione degli artt. 7 comma 3; 11; 12; 18; 26; 28 comma 2, hanno effetto a decorrere dal giorno in cui è espresso il parere positivo di compatibilità da parte della Commissione delle Comunità Europee, ai sensi degli artt. 92 e 93 del trattato CEE, ed alle eventuali condizioni nello stesso previste. comunitaria. 3. Le disposizioni della presente legge si applicano nei territori classificati montani ai sensi della vigente normativa e in conformità a quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalla legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, la cui delimitazione è riportata nella cartografia di cui all'allegato alla presente legge. (2) Art. 2 - Criteri generali. 1. In armonia con le finalità della legge, le azioni e le iniziative sono dirette ad eliminare o ridurre gli squilibri socio-strutturali ed economici esistenti tra le zone montane e gli altri territori e tra le diverse zone montane. 2. I benefici previsti sono concessi con priorità alle zone montane particolarmente svantaggiate, individuate dal Piano specifico per lo sviluppo socio-economico ed ambientale della montagna di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, sulla base di criteri di ordine socio-economico, strutturale ed ambientale determinate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare. (3) 3. La Giunta regionale, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, con riferimento alle peculiari caratteristiche ed esigenze delle zone particolarmente svantaggiate, determina le misure di intervento a favore dei beneficiari delle provvidenze. TITOLO II Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi Art. 3 - Programmazione. 1. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e, nell'osservanza dei criteri generali dell'articolo 2, gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in conformità alla disciplina programmatoria stabilita dall'articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 ed, in particolare, secondo le direttive dettate dal Piano specifico per lo sviluppo socio-economico ed ambientale della montagna redatto sulla base delle indicazioni fornite dalle Provincie interessate. 2. Relativamente agli ambiti e livelli sottordinati agli strumenti programmatori richiamati dal comma 1, per quanto riguarda gli interventi, le cui funzioni amministrative sono delegate alle Comunità montane, si applicano le disposizioni recate in materia di programmazione della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, secondo i principi fissati dalle leggi 3 dicembre 1971, n. 1102 e 8 giugno 1990, n. 142. 3. Le Comunità montane provvedono alla programmazione degli interventi relativi ( 2) Nelle zone agricole dei territori classificati montani ai sensi dell’art.articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18, in deroga a quanto previsto dall’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni, fino all’approvazione del primo piano di assetto territoriale (PAT) e del piano degli interventi (PI) nelle zone agricole dei territori classificati montani ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani” è consentita, nel rispetto integrale della tipologia originaria, la ricostruzione, con la volumetria originaria, dei fabbricati crollati nel caso in cui esistano sul terreno i muri perimetrali che consentano di individuarne il sedime e ciò sia riscontrabile nelle cartografie edilizie depositate presso gli enti competenti, corredate da documentazione fotografica o iconografica. ( 3) Comma così sostituito da art. 3 comma 1 legge regionale 18 aprile 1995, n. 30. 59 alle funzioni amministrative delegate dall'articolo 33, nel proprio territorio, nell'ambito del Piano pluriennale di sviluppo socio-economico e dei programmi annuali operativi, elaborati ed approvati ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 nei quali dovranno essere specificati, per ciascun tipo di intervento, le previsioni di spesa onde poter disporre per il relativo finanziamento. Art. 4 - Beneficiari. 1. Possono fruire delle provvidenze di cui alla presente legge, in ordine di preferenza, i seguenti soggetti: a) coltivatori diretti, singoli od associati, imprenditori agricoli a titolo principale, cooperative agricole; b) imprenditori agricoli non a titolo principale, tra cui quelli operanti a tempo parziale; c) altri soggetti aventi titolo alla esecuzione degli interventi. 2. Nel rispetto delle preferenze di cui al comma 1 viene accordata precedenza alle imprese singole od associate gestite da giovani o con presenza di giovani coadiuvanti. 3. Le preferenze e le precedenze di cui al presente articolo si esplicano nel rispetto delle priorità oggettive di cui al comma 2 dell'articolo 2. 4. A parità di condizioni, le maggiori misure di benefici sono accordate ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 1. TITOLO III Interventi settoriali CAPO I Consolidamento e sviluppo dell'agricoltura di montagna Art. 5 - Interventi per il miglioramento delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole. 1. Allo scopo di concorrere al miglioramento degli assetti socio-strutturali ed economici, per gli interventi riguardanti l'approvvigionamento idrico, l'elettrificazione, la viabilità rurale e le linee telefoniche, di cui agli articoli 28 e 46 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, effettuati nelle zone individuate particolarmente svantaggiate ai sensi dell'articolo 2, possono essere concessi sussidi fino alla misura massima dell'85 per cento. Art. 6 - Interventi per il recupero del patrimonio edilizio rurale 1. Al fine di salvaguardare il patrimonio edilizio rurale, quale elemento costitutivo essenziale del paesaggio delle zone montane, e per consentire agli imprenditori agricoli migliori condizioni di vita e di esercizio delle attività economiche, possono essere concessi contributi in conto capitale per il radicale riattamento, la ristrutturazione e l'eventuale ampliamento di preesistenti fabbricati da destinarsi ad abitazione e ad annesso rustico, nel rispetto della vigente disciplina urbanistica. 60 2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi: a) a coltivatori diretti singoli od associati, ad imprenditori agricoli a titolo principale e cooperative agricole, fino alla misura massima del settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile; b) ad imprenditori agricoli non a titolo principale, ivi inclusi quelli a tempo parziale, fino alla misura massima del quaranta per cento della spesa ritenuta ammissibile. (4) 3. Possono altresì beneficiare delle provvidenze di cui al presente articolo, nella misura di cui alla lettera a) del comma 2, gli enti territoriali, e gli altri enti pubblici, le Regole e le Comunioni familiari anche per gli interventi riguardanti le malghe di cui sono titolari, in quanto destinate ad uso agricolo. Art. 7 - Interventi per la valorizzazione delle produzioni. 1. Al fine di valorizzare le produzioni agricole nelle zone montane attraverso l’adeguamento delle strutture e delle attrezzature sono concessi contributi a imprenditori agricoli anche non a titolo principale, a cooperative agricole e ad associazioni di produttori. 2. I contributi di cui al comma 1 ammontano fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 55 per cento se i beneficiari sono giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni. (5) Art. 8 - Interventi per il miglioramento del patrimonio bovino. 1. Allo scopo di promuovere e sostenere il miglioramento genetico del patrimonio bovino nelle zone montane, garantendo più equi redditi attraverso il miglioramento qualitativo delle produzioni, la Giunta regionale può concedere ad imprenditori agricoli, singoli e associati, e cooperative, contributi in conto capitale di importo non superiore ai massimali previsti dal paragrafo 2, e nei limiti stabiliti dai successivi paragrafi 4 e 5 dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2328/91, per la produzione e l'acquisto di manze gravide selezionate destinate alla riproduzione ed iscritte ai libri genealogici. 2. Possono essere altresì concessi alle associazioni provinciali allevatori per l'elaborazione dei piani annuali di accoppiamento programmato e per la relativa attività di assistenza tecnica contributi fino al novanta per cento della spesa ammissibile. (6) Art. 9 - Miglioramento delle condizioni igieniche e di benessere negli allevamenti. 1. Ad imprenditori agricoli, singoli ed associati, loro cooperative, nonché ad associazioni di produttori, possono essere concessi contributi in conto capitale fino alla misura massima del settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile, per investimenti da effettuarsi in zone montane diretti al miglioramento delle condizioni di igiene ed al benessere degli animali negli allevamenti, a condizione che gli investimenti medesimi non comportino un incremento della capacità produttiva, salvo qualora un quantitativo di riferimento supplementare od un trasferimento sia stato precedentemente acquisito a norma del regolamento (CEE) n. 857/84. (7) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) Comma così sostituito da art. 3 comma 2 legge regionale 18 aprile 1995, n. 30 Articolo così sostituito da comma 1 art. 9 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5. Articolo così sostituito da art. 3 comma 5 legge regionale 18 aprile 1995, n. 30 Articolo così sostituito da art. 3 comma 6 legge regionale 18 aprile 1995, n. 30 61 Art. 10 - Promozione dell'assistenza zooiatrica e dell'inseminazione strumentale. 1. La Giunta regionale, al fine di tutelare lo stato di salute del patrimonio zootecnico e la qualità delle produzioni, è autorizzata a concedere alle comunità montane contributi fino all'ottanta per cento della spesa ammissibile per la realizzazione di: a) programmi annuali di assistenza specialistica zooiatrica; b) programmi annuali di dell'inseminazione strumentale. (8) assistenza specialistica per la diffusione Art. 11 - Interventi per l'alpeggio. omissis (9) Art. 12 - Interventi per l'acquisizione di quote latte da parte di aziende montane. omissis (10) Art. 13 - Interventi per favorire il riutilizzo a scopo agronomico dei reflui zootecnici. 1. Al fine di incentivare il riutilizzo a scopo agronomico dei reflui zootecnici, favorendo il miglioramento della produttività dei suoli e contribuendo nel contempo alla tutela delle risorse naturali ed alla salvaguardia dell'ambiente, possono essere concessi: a) a imprenditori agricoli singoli ed associati, loro cooperative e associazioni di produttori, contributi, nella misura massima del quarantacinque per cento della spesa ammissibile, per investimenti aziendali ed interaziendali riguardanti la ristrutturazione e la riconversione dei ricoveri, nonché le strutture, impianti ed attrezzature per il trattamento, la conservazione, il trasporto e la distribuzione delle deiezioni zootecniche; b) a consorzi, costituiti ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato D al Piano regionale di risanamento delle acque approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 962 del 1° settembre 1989, contributi, nella misura massima dell'ottanta per cento delle spese ammissibili per la predisposizione di piani di utilizzazione consortile delle deiezioni zootecniche a scopo agronomico. 2. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera a) per essere ritenuti ammissibili debbono osservare le disposizioni regionali e nazionali di attuazione della direttiva n. 92/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e non comportare un incremento della capacità produttiva aziendale, salvo qualora un quantitativo di riferimento supplementare od un trasferimento sia stato precedentemente acquisito a norma del regolamento (CEE) n. 857/84. (11) ( 8) Articolo così sostituito da art. 3 comma 7 legge regionale 18 aprile 1995, n. 30; in precedenza l'articolo è stato già sostituito da art. 10 comma 5 legge regionale 14 settembre 1994, n. 58. ( 9) Articolo abrogato da art. 3 comma 19 legge regionale 18 aprile 1995, n. 30 (10) Articolo abrogato da art. 3 comma 19 legge regionale 18 aprile 1995, n. 30 (11) Articolo così sostituito da art. 3 comma 8 legge regionale 18 aprile 1995, n. 30. La direttiva nitrati peraltro è la direttiva 91/676 CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 e non del 1992. In materia di adeguamento a questa direttiva l’art. 108 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 ha disposto che: “1. Nelle more di attuazione del piano del settore agricolo (PSAGR), la Giunta regionale approva un programma straordinario di intervento inteso a fornire e migliorare l’adeguamento delle imprese zootecniche del Veneto alle prescrizioni dettate dalla Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 62 CAPO II Misure particolari per lo sviluppo delle colture alternative e degli allevamenti minori Art. 14 - Oggetto delle misure. 1. Le misure di cui al presente capo sono specificatamente dirette, nel rispetto della protezione dell'ambiente e nel più conveniente uso delle risorse naturali del territorio montano, ad incoraggiare l'introduzione e a favorire il sostegno, nelle piccole aziende agricole di cui al paragrafo 3 dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2328/1991, delle colture alternative e degli allevamenti minori i cui prodotti trovano normali sbocchi sui mercati. Art. 15 - Interventi a favore delle colture alternative. 1. Al fine di incentivare la riconversione produttiva nelle zone montane attraverso l'introduzione di colture alternative possono essere concessi, ad imprenditori agricoli, singoli o associati, loro cooperative ed associazioni di produttori, contributi sulle spese per l'acquisto di materiale vegetale e per il relativo impianto nonchè per gli investimenti relativi alla trasformazione e vendita dei prodotti ricavati. 2. Le colture alternative di cui al comma 1, erbacee, arboree ed arbustive, ricomprendono le produzioni di frutti di sottobosco, le specie frutticole minori, le piante officinali, le specie pregiate per la produzione di legno, le conifere e latifoglie a rapido accrescimento, gli arboreti specializzati per la produzione di semi e la conservazione del patrimonio genetico. Art. 16 - Interventi a favore degli allevamenti minori. 1. Al fine di diversificare le attività zootecniche nelle zone montane favorendo lo sviluppo di allevamenti minori possono essere concessi, ad imprenditori agricoli, singoli ed associati, loro cooperative ed associazioni di produttori, contributi sulle spese per l'acquisto di riproduttori, per la realizzazione di strutture zootecniche e per la provvista di impianti ed attrezzature. 2. Gli allevamenti minori di cui al comma 1 riguardano gli ovini, i caprini, i cunicoli, gli equini, l'acquacoltura, l'apicoltura, gli ungulati e l'avifauna nonchè altre specie animali individuate dalla Giunta regionale, con particolare riferimento alle categorie specificate nel DPR 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto rispondenti alle condizioni di cui all'articolo 14. Art. 17 - Misure dei benefici. 1. I contributi in conto capitale di cui agli articoli 15 e 16 possono essere concessi nella misura massima del 45 per cento della spesa ammissibile per i beni immobili e del dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, mediante azioni rivolte all’adeguamento delle strutture di allevamento, all’introduzione di pratiche e tecnologie pulite, alla produzione di energia da reflui zootecnici e al decongestionamento delle aree a più alta densità zootecnica. 2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del piano di cui al comma 1, quantificati in euro 10.000.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale” del bilancio di previsione 2008.”. 63 30 per cento della spesa ammissibile per gli altri investimenti. 2. Le misure massime di contributi di cui al comma 1 sono elevabili del 25 per cento per gli interventi a favore di giovani agricoltori ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2328/1991. Art. 18 - Aiuti transitori per l'avviamento. omissis (12) CAPO III Tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente rurale Art. 19 - Coordinamento con le misure comunitarie. 1. Le misure previste dal presente capo, attuate in coordinamento con quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 2078/1992 del Consiglio del 30 giugno 1992, sono volte specificatamente alla tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente rurale montano ai fini anche per la sua utilizzazione a scopi produttivi e turistico-ricreativi. Art. 20 - Premio per la conservazione delle aree prative. 1. Al fine di incentivare un razionale utilizzo delle superfici prative, prevenendo fenomeni di abbandono e degrado dello spazio rurale, ai soggetti privati e pubblici, che si impegnano per almeno un quinquennio a coltivare dette superfici secondo criteri agronomici atti a conservarne l'integrità, può essere concesso (13) un premio annuo per ettaro fino ad un importo massimo di lire 500 mila. 2.Il premio di cui al comma 1 non potrà superare od essere cumulato all'aiuto in favore delle aree prative previsto dal regolamento (CEE) n. 2078/92. (14) (15) Art. 21 - Manutenzione a fini ambientali di superfici agricole e forestali abbandonate. 1. Al fine di contribuire al contenimento del dissesto idrogeologico e limitare altresì i rischi di incendio e valanghe dovuti ai fenomeni di abbandono dei terreni agricoli e forestali, può essere concesso (16), a soggetti privati e pubblici, un contributo fino all'80 per cento della spesa ammessa per la manutenzione delle superfici agro-forestali abbandonate. 2. Sono da intendersi abbandonate le superfici agricole e forestali non sottoposte da almeno tre anni alle normali forme di utilizzazione. 3. Rientrano fra le operazioni di manutenzione delle superfici abbandonate lo sfalcio delle erbe, il controllo di erbe e arbusti infestanti, la manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni, della viabilità aziendale, le cure colturali ai soprassuoli (12) Articolo abrogato da art. 3 comma 19 legge regionale 18 aprile 1995, n. 30 (13) Comma così modificato da art. 10 comma 1 legge regionale 14 settembre 1994, n. 58. (14) Comma così sostituito da art. 3 comma 9 legge regionale 18 aprile 1995, n. 30; vedi inoltre per i nuovi adempimenti programmatori l’art. 38 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3. (15) Le Comunità montane, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza possono esercitare direttamente gli interventi previsti dal presente articolo, tale funzione è dettata dal comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (16) Comma così sostituito da art. 10 comma 2 legge regionale 14 settembre 1994, n. 58. 64 boschivi. (17) (18) Art. 22 - Interventi per opere di manutenzione ambientale. 1.Al fine di contenere i fenomeni di degrado dell'ambiente rurale montano, connessi all'abbandono delle opere realizzate dall'uomo a servizio dell'attività agricola e, più in generale, del territorio, la Giunta regionale può concedere, a soggetti privati e pubblici, contributi fino alla misura massima del novanta per cento della spesa ammissibile per il mantenimento in efficienza di infrastrutture e manufatti interaziendali quali viabilità interpoderale, acquedotti rurali e relative opere di presa, opere di sostegno e consolidamento pendici, canalizzazione di sgrondo, valorizzazione di siepi e alberature e manutenzione di aree di servizio interaziendali. (19) (20) Art. 23 - Spesa ammissibile ai contributi. 1. L'entità della spesa ammissibile ai contributi di cui agli articoli 20, 21 e 22 viene definita in relazione ai fattori di svantaggio naturale e strutturale, di cui all'articolo 2, comma 2, che condizionano le attività di manutenzione ivi previste. CAPO IV Misure per il miglioramento delle condizioni socio-strutturali delle imprese agricole Art. 24 - Agevolazioni per le operazioni di riordino fondiario 1.La Giunta regionale, al fine di evitare il frazionamento del territorio montano, concede ai proprietari di terreni ricompresi nel Piano di riordino fondiario approvato secondo le procedure di cui al Titolo II Capo IV del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, che alienano i terreni medesimi ad altri imprenditori proprietari di fondi ricadenti nel Piano di riordino, un contributo in conto capitale nella misura massima del settantacinque per cento del valore di stima determinato dalla competente commissione provinciale di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e degli oneri accessori. (21) 2. Possono beneficiare degli interventi di cui al comma 1 i proprietari di terreni la cui superficie complessiva interessata dal Piano non sia superiore ai sei ettari. 3.Il valore di stima di cui al comma 1 non può in ogni caso risultare superiore al valore di mercato. (22) Art. 25 - Interventi per la conservazione delle unità produttive. 1. La Giunta regionale, per favorire la permanenza dei giovani in agricoltura e per (17) Comma così sostituito da art 3 comma 10 legge regionale 18 aprile 1995, n. 30; vedi inoltre per i nuovi adempimenti programmatori l’articolo 38 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3. (18) Le Comunità montane, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza possono esercitare direttamente gli interventi previsti dal presente articolo, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (19) Articolo così sostituito da art. 3 comma 11 legge regionale 18 aprile 1995, n. 30; in precedenza l'articolo è già stato modificato da art.10 comma 3 legge regionale 14 settembre 1994, n. 58; vedi inoltre per i nuovi adempimenti programmatori l’art. 38 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3. (20) Le Comunità montane, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza possono esercitare direttamente gli interventi previsti dal presente articolo, tale funzione è dettata dal comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (21) Comma così sostituito da art. 3 comma 12 legge regionale 18 aprile 1995, n. 30 (22) Comma così sostituito da art. 3 comma 13 legge regionale 18 aprile 1995, n. 30 65 impedire la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, concede ad imprenditori agricoli a titolo principale che intendono proseguire nell'attività di conduzione dell'azienda medesima, contributi in conto capitale nella misura del 30 per cento sugli oneri, ivi comprese, le spese accessorie, relativi alla liquidazione delle quote spettanti ai coeredi, nel caso di successione ereditaria. 2. Per beneficiare del contributo di cui al comma 1, i soggetti interessati, all'apertura della successione ereditaria, devono acquisire la formale rinuncia dei coeredi nonchè impegnarsi a mantenere inalterato l'assetto fondiario dell'azienda. 3. Decadono dal contributo i beneficiari che, prima che siano trascorsi dieci anni dalla loro acquisizione, alienano, senza giusta causa, le quote oggetto del beneficio. Art. 26 - Indennità compensativa nelle zone particolarmente svantaggiate. omissis (23) Art. 27 - Incoraggiamento al prepensionamento degli agricoltori. 1. Al fine di garantire un reddito adeguato agli imprenditori agricoli anziani operanti in zone montane, agevolando il conseguente subentro nella gestione aziendale di giovani imprenditori, la Giunta regionale può concedere, in presenza delle condizioni richieste dal regolamento (CEE) n. 2079/1992 del Consiglio del 30 giugno 1992, un aiuto supplementare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 del regolamento medesimo. 2. L'aiuto supplementare viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale, ragguagliato al 50 per cento dell'importo del premio per la cessazione dell'attività e dell'indennità annuale ammissibili, ai sensi di detta normativa comunitaria. TITOLO IV Promozione e sviluppo socio-economico delle imprese Art. 28 - Promozione. 1. Al fine di consentire un'adeguata promozione dei prodotti tipici delle zone montane, in armonia anche con quanto previsto dalle leggi regionali 8 marzo 1988, n. 11 e 8 gennaio 1991, n. 1, la Giunta regionale promuove lo studio, la predisposizione e la realizzazione di specifici progetti attuati da parte di associazioni di produttori, cooperative agricole e consorzi di tutela, mediante la concessione di un contributo sino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile. 2. omissis (24) 3. Le provvidenze di cui al presente articolo possono essere accordate anche ad enti locali, associazioni agrituristiche, imprese agricole singole ed associate che intendono realizzare iniziative intese a promuovere l'ospitalità rurale nelle zone montane. Art. 29 - Incentivi per la valorizzazione delle risorse boschive. 1. (23) (24) Al fine di compensare l'insufficiente remunerazione della vendita di legname in Articolo abrogato da art. 3 comma 19 legge regionale 18 aprile 1995, n. 30 Comma abrogato da art. 3 comma 19 legge regionale 18 aprile 1995, n. 30 66 piedi, favorendo la regolare coltivazione dei boschi più disagiati, la Giunta regionale può concedere a favore di titolari di boschi, singoli od associati, contributi per l'allestimento e l'esbosco all'imposto di legname proveniente da boschi pianificati. (25) 2. Il contributo può essere concesso, limitatamente alle zone maggiormente svantaggiate da determinarsi da parte della Giunta regionale, in funzione delle condizioni di viabilità, di geomorfologia, sistemi d'esbosco e tipo di selvicoltura, nella misura di euro 3,50 per metro cubo cormometrico utilizzato in boschi con situazioni stazionali mediamente disagiate, nella misura di euro 7,00 in boschi altamente disagiati e di euro 14,00 in assenza di viabilità e laddove vengono impiegati sistemi d'esbosco a cavo. (26) 3. Nella concessione delle provvidenze viene stabilito il seguente ordine di priorità: a) interventi eseguiti in applicazione di criteri di selvicoltura naturalistica sulla base delle indicazioni dei piani approvati ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52; (27) b) utilizzazioni previste nei piani di riassetto non eseguite per mancato realizzo del prezzo di macchiatico; (28) c) omissis (29) d) utilizzazioni effettuate con sistemi d'esbosco a basso impatto, ivi comprese le teleferiche; e) omissis (30) f) utilizzazioni per l'avviamento all'altofusto. 4. I contributi di cui al presente articolo non devono in ogni caso risultare superiori ai maggiori oneri derivanti alle imprese boschive dalle condizioni di svantaggio definite nel comma 2. (31) Art. 30 - Assistenza interaziendale. 1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, alle strutture tecniche di sostegno operanti nelle aree montane possono aderire tutti gli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi compresi quelli operanti a tempo parziale nonchè i coadiuvanti (25) Comma così modificato da comma 1 art. 10 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5, che ha sostituito la parola “fustare” con “boschi pianificati” (26) Comma così modificato da commi 2, 3 e 4 dell’art. 10 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5, che ha sostituito rispettivamente lire 6.000 con € 3,50; lire dodicimila con € 7,00; lire 25.000 con € 14,00, in precedenza sostituito da art. 3 comma 14 legge regionale 18 aprile 1995, n. 30. (27) Lettera così modificata da comma 5 art. 10 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5, che ha soppresso le parole “di riassetto forestale” dopo la parola “piani” (28) A seguito della modifica di cui alla lettera a) che ha soppresso le parole “di riassetto forestale” per coordinamento sembra debba leggersi anche in questa lettera piani e non più piani di riassetto (29) Lettera soppressa da comma 6 art. 10 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5. (30) Lettera soppressa da comma 6 art. 10 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5. (31) Comma aggiunto da art. 3 comma 15 legge regionale 18 aprile 1995, n. 30 67 familiari ai sensi dell'articolo 230 bis del Codice civile. 2. Il contributo concesso alle strutture tecniche di sostegno per il coordinamento dell'attività di assistenza interaziendale in zone montane è determinato in lire centomila per azienda. Art. 31 - Consolidamento di passività onerose. 1. Ad imprenditori agricoli, singoli od associati, titolari di aziende montane ad indirizzo zootecnico per la produzione di latte può essere concesso un concorso negli interessi relativi a mutui - contratti ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni - per il consolidamento di passività onerose, derivanti da finanziamenti bancari effettuati mediante prestiti e mutui agrari poliennali, impiegati per investimenti aziendali, anche se assistiti dal concorso finanziario pubblico. 2. L'importo di predetti mutui, della durata massima di anni dieci, può essere ragguagliato fino all'intero ammontare delle passività onerose in essere all'entrata in vigore della presente legge. 3. Il concorso di cui al comma 1, determinato in conformità a quanto previsto dall'articolo 65 della legge regionale n. 88/1980 e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso dalla Giunta regionale in via attualizzata sotto forma di contributo da corrispondere in un'unica soluzione agli istituti mutuanti previa definizione del contratto di consolidamento. 4.La Giunta regionale, data la particolare gravosità degli oneri connessi alle operazioni previste ai precedenti commi, può concedere un contributo in conto capitale sulle spese sostenute dai beneficiari, nella misura massima del cinquanta per cento delle spese medesime. (32) 5.I mutui di cui ai commi precedenti debbono riguardare investimenti già realizzati compatibili con le vigenti disposizioni comunitarie in materia di politica delle strutture agricole e non possono comportare il superamento dei massimali di contributo previsti dalla medesima normativa. (33) 6.Gli aiuti in parola possono essere erogati soltanto a seguito di modifiche dei tassi per i nuovi prestiti contratti per tener conto delle variazioni del costo del denaro o riguardare aziende che siano economicamente sane, in base ad apposita verifica da effettuarsi da parte degli uffici regionali sulla scorta di uno specifico Piano aziendale. (34) Art. 32 - Mutui integrativi. 1.La Giunta regionale può concedere ai soggetti di cui all'articolo 4, un concorso nel pagamento degli interessi relativo a mutui integrativi della durata massima di quindici anni pari alla differenza tra spesa ammessa e il contributo in conto capitale effettivamente concesso limitatamente agli interventi previsti agli articoli 6, 13, 16 e 25, nel rispetto dei massimali di contributo previsti dall'articolo 12, paragrafo 2 del (32) (33) (34) Comma aggiunto da art. 3 comma 16 legge regionale 18 aprile 1995, n. 30 Comma aggiunto da art. 3 comma 17 legge regionale 18 aprile 1995, n. 30 Comma aggiunto da art. 3 comma 17 legge regionale 18 aprile 1995, n. 30 68 regolamento (CEE) n. 2328/91. (35) TITOLO V Disposizioni finali Art. 33 - Funzioni amministrative. 1. L'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle esplicitamente attribuite alla Giunta regionale, è delegato alle Comunità montane ed alle Province, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, nei termini precisati dai seguenti commi. 2. Le funzioni amministrative delegate alle Comunità montane si esercitano relativamente agli interventi di cui agli articoli 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22 e 26. (36) 3. Le funzioni amministrative delegate alle Province si esercitano relativamente agli interventi di cui all'articolo 13. 4. In relazione all'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale: a) emana direttive, esercita funzioni di vigilanza e di controllo, adotta il provvedimento di revoca in caso di accertato inadempimento a norma dell'articolo 55 dello Statuto; b) assegna alle Comunità montane ed alle Province, le somme necessarie per l'attuazione degli interventi di loro competenza, riportandole in base ai criteri di cui al comma 3 dell'articolo 2 ed alle risultanze degli impieghi dei finanziamenti; c) provvede al trasferimento alle Comunità montane e alle Province del personale necessario. Art. 34 - Norme procedurali. 1. La Giunta regionale emana disposizioni esecutive, ai sensi dell'articolo 32 lettera g) dello Statuto, per l'attuazione degli interventi e delle azioni della presente legge, nonchè per la concessione dei relativi benefici. Art. 35 - Applicazione di norme vigenti. 1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applica la disciplina dettata dalla vigente legislazione regionale in materia, in particolare, dalle disposizioni contenute nelle leggi regionali 31 ottobre 1980, n. 88 e 8 gennaio 1991, n. 1 e loro successive modificazioni ed integrazioni. Art. 36 - Abrogazione di norme. 1. E' abrogata la legge regionale 24 gennaio 1992, n. 5 "Interventi di conservazione e mantenimento dei prati e dei prati-pascoli nelle aree montane", fatti salvi i procedimenti amministrativi in atto. Art. 37 - Divieto di cumulo dei benefici. (35) (36) Articolo così sostituito da art. 3 comma 18 legge regionale 18 aprile 1995, n. 30 Comma così sostituito dal art. 10 comma 4 legge regionale 14 settembre 1994, n. 58. 69 1. I benefici di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto diversamente disposto, non sono cumulabili con quelli concessi per le stesse iniziative ai sensi di leggi statali e regionali o di normative comunitarie. Art. 38 - Disposizioni transitorie. 1. Fino all'approvazione del piano specifico per lo sviluppo socio-economico ed ambientale della montagna di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, e comunque non oltre il novantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a determinare le misure di intervento a favore dei beneficiari delle provvidenze, nel rispetto dei criteri dettati dal comma 2 dell'articolo 2. 2. Possono beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge le iniziative le cui domande sono state presentate ai sensi di altre leggi regionali, in quanto compatibili con le disposizioni da essa recate, con l'esclusione di quelle la cui istruttoria sia stata già formalizzata ai sensi e per gli effetti degli specifici disposti legislativi. Art. 39 - Norma finanziaria. 1. Agli oneri di lire 10 miliardi per l'anno 1994, derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante la riduzione, per lo stesso importo della partita n. 2 "Interventi per l'agricoltura di montagna" del Fondo globale spese di investimento, capitolo 80230, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1993-1995. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1993-1995 sono istituiti i seguenti capitoli: a) capitolo 3102 denominato "Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura di montagna, la tutela e la valorizzazione dei territorio montani" di cui agli articoli 5, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 18 e 26 con lo stanziamento per sola competenza di lire 3 miliardi per l'esercizio 1994; b) capitolo 12528 denominato "Interventi per il riuso agronomico dei reflui zootecnici" di cui all'articolo 13 con lo stanziamento per sola competenza di lire 850 milioni per l'anno 1994; c) capitolo 13016 denominato "Interventi per il consolidamento e sviluppo della zootecnia di montagna" di cui agli articoli 8, 10 e 12 con lo stanziamento per sola competenza di lire 2 miliardi per l'esercizio 1994; d) capitolo 13018 denominato "Interventi per la tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente rurale montano" di cui agli articoli 20, 21 e 22 con lo stanziamento per sola competenza di lire 3 miliardi per l'anno 1994; e) capitolo 13020 denominato "Interventi per la valorizzazione delle risorse boschive" di cui all'articolo 29 con lo stanziamento per sola competenza di lire 150 milioni per l'anno 1994; f) capitolo 13024 denominato "Interventi per il consolidamento delle passività 70 onerose e mutui integrativi" di cui agli articoli 31 e 32 con lo stanziamento per sola competenza di lire 1 miliardo per l'anno 1994. 37 SI OMETTE L'ALLEGATO ( ) (37) Si omette allegato pubblicato sul BUR 21 gennaio 1994, n. 6 71 Legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 (BUR n. NORME PER LA TUTELA, LO SVILUPPO VALORIZZAZIONE DELL'APICOLTURA (1) 33/1994) E LA Art. 1 - Finalità. 1. La Regione, con la presente legge, promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura, intesa anche come strumento per il miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole e la valorizzazione degli ecosistemi naturali, al fine della tutela del patrimonio apistico e della profilassi delle malattie delle api. 2. L'apicoltura è attività agricola e si inquadra nell'economia agricola regionale, contribuendo alla conservazione dell'ambiente e alla valorizzazione dei prodotti dell'alveare. Art. 2 - Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura. 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alle forme associate di cui all’articolo 2 bis, (2) contributi in conto capitale nella misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile, sulla base di specifici programmi, per: a) risanamento e profilassi degli apiari da malattie, nonchè assistenza tecnica da parte dei tecnici apistici; b) svolgimento di corsi professionali e di aggiornamento, di conferenze teoricopratiche e convegni, nonchè studi e ricerche; c) attività promozionali e divulgative per la migliore commercializzazione e valorizzazione dei prodotti apistici veneti, comprese le analisi chimiche dei prodotti dell'alveare; d) stampa di pubblicazioni e periodici di interesse apistico, nonchè acquisto di materiale informativo e didattico per gli associati; e) acquisti per macchine, attrezzature e materiale accessorio per l'esercizio dell'attività apistica. Art. 2 bis - Definizioni. 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) arnia: un contenitore per api; b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api; ( 1) La legge regionale 28 luglio 2006, n. 14 con decorrenza 1 gennaio 2007 ha dettato norme igienico-sanitarie per l’attività di smielatura svolta a livello hobbistico-amatoriale ( 2) Comma modificato da art. 52 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “associazioni dei produttori apistici riconosciute ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni,” con le parole “forme associate di cui all’articolo 2 bis,”. In precedenza sostituite le parole “associazioni dei produttori apistici riconosciute ai sensi della legge regionale 10 settembre 1981, n. 57” con le parole “associazioni dei produttori apistici riconosciute ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni” da art. 6 comma 1 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 c) apiario: un insieme unitario di alveari; d) postazione: il sito di un apiario; e) nomadismo: forma di conduzione dell'allevamento apistico ai fini dell'incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno; f) apicoltore: chiunque detenga e conduca alveari; g) imprenditore apistico: chiunque detenga e conduca alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile; h) apicoltore professionista: chiunque esercita l'attività, di cui alla lettera g), a titolo professionale; i) forme associate: 1) le organizzazione di produttori ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni; 2) le associazioni di apicoltori e le cooperative di apicoltori che abbiano almeno 100 soci e che detengano complessivamente almeno 650 alveari; 3) i consorzi di tutela del settore apistico. (3) Art. 3 - Tutela sanitaria del patrimonio apistico. 1. Le ULSS, avvalendosi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ed in collaborazione con i tecnici apistici delle forme associate di cui all’articolo 2 bis, diffondono le norme tecniche per la cura e la profilassi delle malattie delle api e promuovono sistematici accertamenti sanitari adottando le misure di polizia veterinaria a norma delle vigenti leggi e regolamenti. (4) 2. La Giunta regionale approva piani di intervento straordinario volti alla profilassi ed alla cura di malattie, predisposti dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie su indicazione delle forme associate di cui all’articolo 2 bis. (5) Art. 4 - Centro regionale per l'apicoltura. 1. La Giunta regionale istituisce presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, un Centro regionale per l'apicoltura con compiti di: a) risanamento e profilassi delle malattie delle api; b) attuazione di analisi chimico/fisiche e polliniche per la valorizzazione dei prodotti dell'alveare, svolta in collaborazione con i laboratori specializzati già esistenti; c) sperimentazione e promozione delle moderne tecniche di allevamento; d) formazione ed addestramento degli operatori apistici da attuarsi presso le forme associate di cui all’articolo 2 bis. (6) ( 3) Articolo inserito da art. 53 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9. ( 4) Comma modificato da comma 1 art. 54 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “i tecnici apistici delle associazioni” con le parole “i tecnici apistici delle forme associate di cui all’articolo 2 bis”. ( 5) Comma modificato da comma 2 dell’art. 54 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “su indicazione delle associazioni” con le parole “su indicazione delle forme associate di cui all’articolo 2 bis”. ( 6) Lettera modificata da art. 55 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “da 73 2. Per le attività di ricerca e sperimentazione sulla genetica e le tecniche di allevamento delle api, il Centro si avvale di una sezione da attivarsi presso l'Azienda sperimentale regionale di Villiago. Art. 5 - Consulta regionale per l'apicoltura. 1. E' istituita, presso la Giunta regionale, la consulta regionale per l'apicoltura. 2. La consulta è composta da: a) il dirigente del dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la CEE che la presiede; b) il dirigente del dipartimento per i servizi veterinari; c) il direttore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie; d) il responsabile del Centro regionale per l'apicoltura; e) quattro rappresentanti delle forme associate di cui all’articolo 2 bis, più rappresentative a livello regionale. (7) 3. La segreteria della consulta è assicurata da un funzionario del dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la CEE. 4. I componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 possono essere rappresentati da un funzionario della stessa struttura a ciò espressamente delegato. 5. La consulta esprime pareri, su richiesta della Giunta regionale, sull'applicazione della presente legge e delle altre norme in materia di apicoltura, nonché sui programmi di attività del Centro regionale per l'apicoltura. Art. 6 - Registro dei tecnici apistici. 1. Presso la Giunta regionale è istituito un registro in cui vengono iscritti, sentita la consulta di cui all'articolo 5, i tecnici apistici i cui nominativi vengono comunicati annualmente alle forme associate di cui all’articolo 2 bis. (8) 2. I tecnici apistici, iscritti nel registro di cui al comma 1, collaborano con le ULSS e l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, alla diffusione delle norme di allevamento e profilassi. Art. 7 - Denuncia alveari. 1. I possessori o detentori di alveari di qualsiasi tipo devono farne denuncia all'ULSS competente, anche tramite le forme associate di cui all’articolo 2 bis entro il trenta novembre di ogni anno, specificando se si tratta di alveari nomadi o stanziali. (9) attuarsi presso le associazioni di produttori apistici riconosciute” con le parole “da attuarsi presso le forme associate di cui all’articolo 2 bis”. ( 7) Lettera modificata da art. 56 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “delle associazioni riconosciute di cui al comma 1 dell’articolo 2” con le parole “delle forme associate di cui all’articolo 2 bis”. In precedenza lettera sostituita da art. 6 comma 2 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15. ( 8) Comma modificato da art. 57 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “alle associazioni di produttori apistici riconosciute” con le parole “alle forme associate di cui all’articolo 2 bis”. In precedenza sostituite le parole “vengono comunicati annualmente dalle associazioni” con le parole “vengono comunicati annualmente alle associazioni”, da art. 7 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 ( 9) Comma modificato da comma 1 art. 58 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le 74 2. I possessori o detentori che intendono effettuare il trasferimento stagionale degli alveari devono comunicarlo ai comuni e alle aziende ULSS di destinazione, almeno cinque giorni prima dell'effettivo trasferimento. Alla comunicazione deve essere allegata copia del certificato sanitario rilasciato, non prima di dieci giorni dell’inizio della transumanza stagionale, dall’azienda ULSS competente riportante il contrassegno identificativo di ogni arnia destinata allo spostamento stagionale e attestante sia la sanità degli alveari trasportati che la provenienza da zona non infetta. Nella comunicazione devono essere dichiarate le postazioni e la durata presunta della transumanza che non deve protrarsi oltre i dieci giorni successivi il termine della fioritura di interesse, modificabile con provvedimento della Giunta regionale, in base alle condizioni climatiche delle diverse aree del territorio regionale. Il certificato rilasciato dall’azienda ULSS e la copia della comunicazione devono essere conservati dall’interessato per tutta la durata dei trasferimenti.”. (10) 3. Gli alveari nomadi devono essere identificati con apposita tabella recante le generalità dell'apicoltore, la sede degli apiari ed il numero degli alveari. (11) Art. 8 - Denuncia delle malattie delle api. 1. È fatto obbligo a chiunque possiede o detiene alveari di denunciare alla ULSS competente per territorio, le malattie diffusive accertate o sospette, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di polizia veterinaria” e successive modifiche. 2. A seguito della denuncia, le ULSS, con la collaborazione dei tecnici apistici delle forme associate di cui all’articolo 2 bis, provvedono ai prelievi per gli accertamenti diagnostici e, se necessario, all’applicazione delle misure di polizia veterinaria. (12) Art. 9 - Prescrizioni e divieti. Distanza degli apiari. (13) 1. Non possono essere esposti e lasciati alla portata delle api il miele, i favi ed i melari infetti o supposti tali. E' vietato alienare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o supposti tali. 2. E' vietato fare esperimenti su api vive con materiale patogeno, salvo che gli stessi siano effettuati mediante impianti idonei ad evitare la diffusione delle malattie all'esterno ed a cura dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie. 3. La commercializzazione delle api può avvenire nell'ambito del territorio regionale solo tramite attestazione con la quale il proprietario dichiara che l'apiario non è sottoposto a misure di polizia veterinaria. (14) parole “anche tramite le associazioni di produttori apistici riconosciute” con le parole “anche tramite le forme associate di cui all’articolo 2 bis”. (10) Comma così sostituito da comma 2 art. 58 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9. In precedenza comma già sostituito da art. 6 comma 1 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 e da art. 8 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15. (11) Comma così sostituito da art. 6 comma 2 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 (12) Comma modificato da art. 59 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “delle associazioni” con le parole “delle forme associate di cui all'articolo 2 bis”. In precedenza articolo già modificato da art. 6 comma 3 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 e sostituito da art. 9 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 (13) Sostituite parole “Distanza degli alveari” con le parole: “Distanza degli apiari” da art. 10 comma 1 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 (14) Comma così sostituito da art. 6 comma 4 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 75 4. Sono vietati i trattamenti erbicidi e fitosanitari, con principi attivi tossici per gli insetti pronubi, alle colture agrarie in fioritura dalla apertura alla caduta dei petali. Tali trattamenti sono ammessi nei vigneti e nelle coltivazioni arboree da frutto successivamente alla eliminazione del cotico erboso in fioritura. 5. Le distanze degli apiari sono disciplinate nell’articolo 896 bis del codice civile. (15) 6. omissis (16) 7. I proprietari non possono lasciare abbandonati i loro alveari; l'autorità sanitaria, ove si renda necessario, può procedere alla loro distruzione. Art. 9 bis – Anagrafe degli alveari (17) 1. È istituita, entro il 31 dicembre 2010, l’anagrafe degli alveari presenti sul territorio regionale. 2. L’anagrafe è costituita dai registri tenuti presso le ULSS competenti per territorio. 3. La Giunta regionale definisce i requisiti minimi uniformi per la istituzione e la tenuta dei registri di cui al comma 2. 4. Ai fini della costituzione dell’anagrafe, gli apicoltori provvedono alla marcatura con contrassegni indelebili di tutte le arnie, secondo le specifiche definite dalla Giunta regionale. Art. 10 - Vigilanza. 1. Le funzioni di vigilanza sull'apicoltura ai fini della presente legge, sono esercitate dall'ULSS competente per territorio, a mezzo del servizio ispettivo di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 e successive modificazioni, dagli organi di polizia urbana, dagli agenti del Corpo forestale dello Stato. 2. All'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge ed all'irrogazione delle relative sanzioni si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 e la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni. Art. 11 - Sanzioni. 1. Chiunque non adempie agli obblighi previsti dall'articolo 7, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 500.000. 2. Chiunque non adempie all'obbligo previsto dall'articolo 8, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 400.000 a lire 1.000.000. 3. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 9 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.200.000. 4. Per la violazione di cui al comma 5 dell'articolo 9 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 150.000. 5. Per la violazione di cui al comma 7 dell'articolo 9 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 400.000 a lire 1.000.000. (15) Comma già modificato da comma 1 art. 17 legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 ed ora sostituito da art. 10 comma 2 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 (16) Comma abrogato da art. 10 comma 3 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 (17) Articolo aggiunto da art. 11 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 76 Art. 12 - Disposizioni esecutive di attuazione. 1. La Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della lettera g) dell'articolo 32 dello Statuto, emana disposizioni esecutive di attuazione della presente legge. Art. 13 - Abrogazioni di norme. 1. Sono abrogati: a) la legge regionale 5 novembre 1979, n. 87; b) la legge regionale 7 dicembre 1982, n. 41; c) il regolamento regionale 15 aprile 1985, n. 10. Art. 14 - Norma transitoria. 1. Ai programmi presentati dalle associazioni di apicoltori e dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie per l'anno 1993 e l'anno 1994, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi regionali 5 novembre 1979, n. 87 e 7 dicembre 1982, n. 41. (18) Art. 15 - Norma finanziaria. 1. Per l'attuazione delle finalità di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di 160 milioni così ripartita: a) lire 60 milioni per gli interventi di cui all'articolo 3; b) lire 100 milioni per gli interventi di cui all'articolo 4. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante la riduzione, per competenza e per cassa del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1994: capitolo descrizione competenza 11504 Contributi su spese di gestione a favore di organismi associativi di cui all'articolo 50, primo e secondo comma della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 cassa 100.000.000 100.000.000 11575 Contributi per il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico 60.000.000 60.000.000. 3. Nel medesimo stato di previsione della spesa sono istituiti i seguenti capitoli per i quali sono disposte le variazioni in aumento: (19) capitolo descrizione competenza 12015 Contributi per i piani di intervento (18) Comma così modificato da comma 2 art. 17 legge regionale 14 settembre 1994, n. 58. (19) Vedi errata corrige sul B.U.R. del 17 giugno 1994, n. 50. A causa di un errore di trascrizione il terzo comma dell'art. 15 era stato omesso. 77 cassa straordinario di cui all'articolo 3, comma 2 12017 60.000.000 60.000.000 100.000.000 100.000.000. Contributi all'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie per l'attivazione e la gestione del Centro regionale per l'apicoltura di cui all'articolo 4 Nota Vedi anche Legge n. 14/2006 “Norme igienico-sanitarie per l’attività di smielatura svolta a livello hobbistico-amatoriale” nella raccolta “Agricoltura parte speciale” 78 Legge regionale 14 settembre 1994, n. 50 (BUR n. 77/1994) PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO DEI SOCI FIDEJUSSORI DI COOPERATIVE INCLUSE NELLA FILIERA AGROZOOTECNICA VENETA, DI CUI AL PIANO STRAORDINARIO REGIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 1993, N. 49 Articolo 1 1. Allo scopo di liberare la base sociale dagli oneri derivanti dalla mancata attuazione del Piano straordinario di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 novembre 1993, n. 49 (1) , la Giunta regionale è autorizzata ad assumere a carico della Regione le garanzie concesse, prima dell'entrata in vigore della presente legge, da parte dei soci delle cooperative incluse nella filiera agro-zootecnica, individuata nel Piano a favore delle cooperative stesse e loro consorzi, previo accertamento dell'insolvenza e che non fruiscano degli analoghi benefici recati dall'articolo 1, comma 1 bis, della legge 19 luglio 1993, n. 237. 2. Per la particolare funzione socio-ambientale svolta nelle zone montane dalle attività zootecniche minori, le provvidenze di cui al comma precedente sono estese, con le stesse modalità, ad organismi cooperativi del settore cunicolo. 3. I benefici di cui ai precedenti commi sono concessi nei limiti di spesa di cui all'articolo 2 dalla Giunta regionale, che provvede, altresì, a stabilire i criteri, le condizioni e le procedure per l'attuazione degli interventi sentita la competente Commissione consiliare. (2) Articolo 1 bis 1. I benefici di cui all’articolo 1 sono estesi alle garanzie concesse fino al 30 novembre 1998, da parte dei soci delle cooperative zootecniche da carne e loro consorzi, a favore delle cooperative e dei consorzi stessi, previo accertamento dell’assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa o della dichiarazione dello stato di insolvenza al momento della definizione dei criteri e delle condizioni per l’attuazione degli interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo. (3) 1 bis. Nei limiti e con le modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad estendere i benefici al sostegno economico dato dai soci alla cooperativa di appartenenza. (4) (5) ( 1) L'articolo 1 della legge regionale 9 novembre 1993, n. 49 ha sostituito l'articolo 8 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27. ( 2) Comma modificato da comma 1 art. 71 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7. ( 3) Comma così sostituito da comma 1 art. 8 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 in precedenza l’articolo di un solo comma era stato aggiunto da comma 2 art. 71 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7. ( 4) Comma aggiunto da comma 2 art. 8 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5. ( 5) L'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 ai commi 1 e 2, ha disciplinato l'estensione della disciplina di cui al presente articolo prevedendo che: "1. La disciplina prevista a favore Articolo 2 omissis (6) Articolo 3 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. dei soci fidiussori delle cooperative incluse nella filiera zootecnica, ai sensi della legge regionale 14 settembre 1994, n. 50, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, si applica anche agli amministratori delle stesse garanti delle medesime o personalmente debitori verso i creditori societari. 2. In esecuzione di quanto stabilito al comma 1 la Giunta regionale è altresì autorizzata a rinunciare ai crediti ed alle eventuali procedure giudiziarie pendenti nei confronti degli amministratori non soci già liberati verso i terzi, per gli eventuali diritti vantati dalla Regione Veneto in via di regresso e/o di rivalsa in esito all'applicazione della citata legge regionale 14 settembre 1994, n. 50, modificata e integrata come al comma 1". ( 6) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. 80 Legge regionale 15 novembre 1994, n. 67 (BUR n. 98/1994) ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI RELATIVE A GARANZIE FIDEIUSSORIE CONCESSE DALLA REGIONE DEL VENETO A FAVORE DI ORGANISMI COOPERATIVI APPARTENENTI AL COMPARTO ZOOTECNICO Articolo 1 1. Al fine di consentire l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalle garanzie fideiussorie concesse dalla Regione del Veneto, ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 o dall'Ente per lo sviluppo agricolo del Veneto (ESAV), a favore delle strutture cooperative o loro consorzi rientranti nel Piano carni Nord-Est o inclusi nel Piano straordinario regionale previsto dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 27, articolo 8, la Giunta regionale è autorizzata a definire le posizioni di debito con gli istituti di credito finanziatori, per la completa liberazione dalle suddette obbligazioni e di tutti gli oneri ad esse connessi. 2. La Giunta regionale, allo scopo di contenere l'onere finanziario a carico della Regione, per le fideiussioni di cui al comma 1 concesse a favore di strutture sottoposte a procedura concorsuale, è autorizzata a procedere anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 25, terzo comma, della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48. Articolo 2 omissis (1) Articolo 3 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. ALLEGATO omissis ( 1) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Legge regionale del 18 aprile 1997 n. 9 (BUR n. 33/1997) NUOVA DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRITURISTICA Art. 1 - Finalità. 1. La Regione, nell'ambito degli indirizzi della politica comunitaria ed in armonia con la legge 5 dicembre 1985, n. 730, promuove, sostiene e disciplina nel proprio territorio l'attività agrituristica, allo scopo di: a) assicurare la permanenza dei produttori singoli ed associati nelle zone rurali, attraverso il miglioramento delle condizioni di vita e l'incremento dei redditi aziendali, soprattutto nelle aree montane, svantaggiate e protette; b) salvaguardare e tutelare l'ambiente ed il patrimonio edilizio rurale attraverso un equilibrato rapporto tra città e campagna; c) valorizzare i prodotti tipici e le produzioni locali; d) sviluppare il turismo sociale giovanile; e) favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo; f) favorire la conservazione e la conoscenza delle tradizioni e delle iniziative culturali del mondo agricolo; g) creare nuovi posti di lavoro nell'ambito della famiglia rurale; h) favorire la diversificazione dell'offerta turistica; i) promuovere la conservazione e la tutela del paesaggio agricolo, la valorizzazione delle risorse naturali e dei beni storico-culturali. Art. 2 - Definizione di attività agrituristica. 1.Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicultura, allevamento del bestiame, che devono rimanere principali. 2.Rientrano tra tali attività: a) dare ospitalità, per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti; b) dare accoglimento in spazi aperti, purché attrezzati di servizi essenziali in conformità alle norme igienico-sanitarie, destinati alla sosta di campeggiatori e caravans, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 31; (1) c) somministrare pasti e bevande ricavati da prodotti aziendali ottenuti attraverso lavorazioni interne od esterne all'azienda compresi gli alcoolici e superalcoolici ( 1) La legge regionale 3 luglio 1984, n. 31 è stata abrogata dall’art. 20 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 56 abrogata a sua volta dall'art. 130 comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 che ha ridisciplinato la materia. tipici dell'ambito regionale. Tali pasti devono essere costituiti esclusivamente da piatti tipici dell'ambiente rurale veneto. La materia prima usata deve provenire dall'azienda, in termini di valore, per almeno il sessanta per cento nelle zone di pianura e collina, e per almeno il venticinque per cento nelle zone di montagna. La rimanente quota deve provenire da produttori agricoli singoli od associati a cooperative agricole di trasformazione e vendita di prodotti. È consentito non più del quindici per cento in valore di prodotti diversi; d) somministrare spuntini e bevande ricavati prevalentemente da prodotti aziendali; e) organizzare attività ricreative e culturali finalizzate al trattenimento degli ospiti; f) vendere i prodotti della propria azienda, ancorché lavorati in proprio, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda attraverso lavorazioni esterne; g) trasformare prodotti derivati dall'azienda da destinare ad uso agrituristico; h) allevare cavalli, per scopi di agriturismo equestre ed altre specie animali a fini di richiamo turistico. 3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono considerate, a tutti gli effetti, integratrici del reddito aziendale. Art. 3 - Piano agrituristico aziendale. 1. Per la verifica del rapporto di connessione e complementarietà di cui all'articolo 2 comma 1, coloro che intendono iscriversi all'elenco degli operatori agrituristici, devono presentare al Presidente della Commissione agrituristica provinciale, il Piano agrituristico aziendale. 2. Il Piano, in relazione alla estensione ed alle dotazioni strutturali dell'azienda, alla natura e varietà delle coltivazioni e degli allevamenti, agli spazi disponibili negli edifici e nelle adiacenze, al numero degli addetti ed al grado del loro impegno agricolo, definisce in particolare: a) il numero delle giornate di attività di cui alla lettera c) comma 2 dell'articolo 2 che comunque non può superare le centosessanta annue in presenza di ottanta posti a sedere, o le duecentodieci annue in presenza di sessanta posti a sedere; b) il numero dei posti letto con un massimo di trenta; c) il numero delle persone ospitabili in spazi aperti con un massimo di trenta. 3. La Giunta regionale, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il modello di Piano agrituristico aziendale di cui al comma 1. 4. Il Piano agrituristico aziendale può essere aggiornato, su richiesta dell'interessato da presentarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, per l'anno successivo. 5.Le risultanze istruttorie del piano, relativamente a quanto previsto al comma 2 devono venire riportate nell'autorizzazione comunale di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730. 5 bis. Il numero dei posti a sedere previsto dalla lettera a) del comma 2 può essere aumentato del venti per cento per gli ospiti di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma. (2) ( 2) Comma aggiunto da art. 33 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5. 83 Art. 4 - Idoneità all'esercizio dell'attività agrituristica. 1.Possono svolgere attività agrituristica gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del c.c. singoli ed associati, che svolgono attività agricola da almeno un biennio, mediante l'utilizzazione della propria azienda. 2.Il limite temporale di cui al comma 1 non si applica a parenti ed affini fino al terzo grado che subentrano nella titolarità dell'azienda medesima. 3.L'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del c.c. è svolto dall'Ispettorato regionale dell'agricoltura competente per territorio, il quale rilascia apposita certificazione. 4.Gli imprenditori possono avvalersi esclusivamente dei familiari di cui all'articolo 230 bis del c.c., ancorché conviventi e di propri dipendenti. 5. Per l'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici di cui all'articolo 9, è richiesta l'iscrizione ad un corso formativo per operatori agrituristici di almeno cento ore organizzato su base provinciale o interprovinciale dalle associazioni agrituristiche riconosciute a livello nazionale o dagli enti formativi riconosciuti a livello regionale o il possesso del titolo specifico di specializzazione conseguito negli istituti professionali. (3) 6.Per l'iscrizione al corso formativo per operatori agrituristici è necessario possedere i requisiti di cui al comma 1. 7.I corsi sono finanziati dalla Giunta regionale e devono prevedere lezioni teoricopratiche nelle seguenti materie: a) legislazione agrituristica; b) organizzazione e gestione aziendale; c) obblighi tributari; d) normativa igienico-sanitaria; e) trasformazione dei prodotti; f) gestione della recettività. 8.Per gli operatori agrituristici già iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 15, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non è richiesta la frequenza del corso formativo di cui al comma 5. 9.Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, i soggetti interessati devono presentare un attestato di frequenza ai corsi di cui al comma 5 e aver sostenuto un colloquio finale innanzi alla Commissione agrituristica provinciale. Art. 5 - Classificazione delle aziende agrituristiche. 1.Al fine di promuovere la conoscenza del livello dei servizi e la qualificazione dell'offerta agrituristica, è istituita la classificazione delle aziende agrituristiche. ( 3) Al comma così come sostituito da comma 1 art. 65 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 sono aggiunte da art. 5 comma 1 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 le seguenti parole “o il possesso del titolo specifico di specializzazione conseguito negli istituti professionali”. 84 2.Gli operatori agrituristici, all'atto della richiesta della autorizzazione comunale di cui agli articoli 7 ed 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, devono aver presentato domanda di classificazione della propria azienda agrituristica alla Commissione agrituristica provinciale di cui all'articolo 10, la quale si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento della domanda medesima. 3.I soggetti già in possesso di autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore della presente legge, devono presentare domanda di classificazione alla Commissione agrituristica provinciale, entro sei mesi dalla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, del provvedimento di classificazione di cui al comma 4. 4.La Giunta regionale entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva apposito provvedimento di classificazione, che deve prevedere: a) parametri indicativi per le diverse attività e servizi erogati; b) procedure di assegnazione e variazione della classifica assegnata; c) procedure di variazione dei parametri. 5.La simbologia da utilizzare è approvata dalla Giunta regionale sulla base di quella stabilita a livello nazionale dalle associazioni agrituristiche. Art. 6 - Immobili destinati all'agriturismo. 1.Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'aggregato abitativo, definito ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari per la conduzione dello stesso. 2.Possono altresì essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo purché svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati, sito nel medesimo comune o in comune limitrofo. 3.L'utilizzazione agrituristica non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici e dei fondi rustici censiti come rurali. 4.La sistemazione degli immobili da destinare all'uso agrituristico può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro. 5.La ristrutturazione deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche rurali dell'edificio, conservandone l'aspetto complessivo e i singoli elementi architettonici, con l'uso di materiale tipico della zona e nel rispetto della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24; per il restauro e il risanamento conservativo degli edifici aventi caratteristiche di particolare pregio architettonico, storico o ambientale, l'utilizzo dei locali ai fini agrituristici è consentito anche in deroga ai limiti di altezza previsti dagli strumenti urbanistici. 6.Gli ampliamenti previsti dal terzo comma dell'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, sono eseguiti nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 11 della medesima legge. Nelle more dell'applicazione del predetto articolo 11, il Comune individua con apposita deliberazione consiliare i fabbricati ed i complessi rustici per i quali, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, sono consentiti gli ampliamenti. 7.L'attività agrituristica può essere svolta dalle aziende agricole indipendentemente dalla localizzazione determinata dagli strumenti urbanistici vigenti. 85 8.Le concessioni edilizie relative agli interventi di cui al presente articolo sono rilasciate a titolo gratuito agli imprenditori agricoli a titolo principale, purché gli interessati si obblighino con il comune a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno dieci anni dal rilascio della concessione medesima. 9.Gli obblighi di cui al comma 8 sono assunti mediante convenzione o atto unilaterale d'obbligo, da trascriversi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2643 e seguenti del codice civile, a cura del comune ed a spese del concessionario. 10.Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano le prescrizioni per le strutture recettive di cui al DM 14 giugno 1989, n. 236. Relativamente all'attività di ospitalità in alloggi, tali disposizioni si applicano qualora la ricettività complessiva aziendale superi le sei stanze. Art. 7 - Norme igienico-sanitarie. 1.I locali destinati ad uso agrituristico devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per le abitazioni. 2.Nella valutazione di tali requisiti, deve essere tenuto conto delle peculiari caratteristiche di ruralità degli edifici. Ai fini delle utilizzazione agrituristica è consentito derogare ai limiti di altezza e di superficie aero-illuminante previsti dalle norme di cui sopra, purché vengano garantite condizioni strutturali ed igienico sanitarie considerate sufficienti in fase di accertamento da parte dell'autorità sanitaria. 3.Le abitazioni agrituristiche devono essere dotate di almeno un locale da bagno completo per ogni sei posti letto e stanze sistemate con arredamento decoroso. 4.La produzione e la vendita di sostanze alimentari sono soggette alle disposizioni della legge 30 aprile 1962, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 8 - Delega alle province. 1.Le funzioni amministrative di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 e 15 sono delegate alle province. 2.Le Province nell'esercizio delle funzioni delegate, sono tenute ad osservare le direttive e gli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta regionale. 3.La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, i poteri di iniziativa e vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate. 4.La Giunta regionale, in caso di accertato inadempimento e previa formale diffida del Presidente, propone al Consiglio la revoca della delega. Art. 9 - Elenco degli operatori agrituristici. 1.È istituito, ai sensi dell'articolo 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730 l'elenco degli operatori agrituristici tenuto dalle Amministrazioni provinciali. 2.All'elenco di cui al comma 1 possono essere iscritti i soggetti di cui all'articolo 4 comma 1 che siano iscritti ai corsi di formazione di cui al comma 5 del medesimo articolo e i soggetti in possesso del titolo specifico di specializzazione conseguito negli istituti professionali (4) ( 4) Le parole “e i soggetti in possesso del titolo specifico di specializzazione conseguito negli istituti professionali” sono state aggiunte da art. 5 comma 2 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 86 3.La qualifica di operatore agrituristico e la denominazione azienda agrituristica o agriturismo devono essere utilizzate esclusivamente dai soggetti iscritti nell'elenco degli operatori agrituristici. 4.Presso le Amministrazioni provinciali è tenuto inoltre un registro nel quale vengono annotati la data di inizio dell'attività, i dati riferiti alle lettere a), b) e, c) comma 2 dell'articolo 3, eventuali sanzioni comminate, le risultanze della vigilanza, nonché ogni altra notizia ritenuta utile. Art. 10 - Commissione agrituristica provinciale. 1.È istituita, presso ogni provincia, la Commissione agrituristica provinciale. 2.La Commissione, ai fini dell'iscrizione degli operatori agrituristici nell'elenco di cui all'articolo 9, accerta la sussistenza dei requisiti previsti all'articolo 2 e la insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730. 3.La Commissione, per l'accertamento preliminare dei requisiti di connessione e complementarietà, verifica, avvalendosi anche degli Ispettorati regionali per l'agricoltura competenti per territorio, i contenuti del Piano agrituristico aziendale. 4.La Commissione è composta da: a) il Presidente della provincia o un suo delegato con funzioni di Presidente; b) due membri, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; c) il dirigente responsabile dell'Ispettorato regionale dell'agricoltura quale membro effettivo e altro funzionario dello stesso ufficio quale membro supplente; d) sei membri, di cui tre effettivi e tre supplenti, designati dalle organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale; e) quattro membri di cui due effettivi e due supplenti designati dalla amministrazione provinciale tra i responsabili dei settori turismo ed agricoltura; f) due membri, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dalle Comunità montane della provincia, limitatamente alle province montane o parzialmente montane; g) un rappresentante designato dalle associazioni turistiche più rappresentative a livello regionale di cui alle lettere a), b) e c) comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13;(5) h) il sindaco o suo delegato, del Comune nel cui territorio ricade l'azienda agrituristica. 5.Funge da segretario della Commissione un funzionario dell'Amministrazione provinciale. 6.Le designazioni di cui al comma 4 devono pervenire al Presidente della Provincia entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, la Commissione, ancorché incompleta, può essere validamente costituita, purché siano pervenute almeno il cinquanta per cento delle designazioni. Sono fatte salve le eventuali successive integrazioni. ( 5) La legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 è stata abrogata dall'art. 130 comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. 87 7.La Commissione rimane in carica per la durata dell'Amministrazione che l'ha espressa. 8.Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza di un numero di componenti pari almeno alla metà degli assegnati. Nell'ipotesi di cui alla seconda parte del comma 6 è richiesta la presenza di almeno quattro componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando fra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. 9.Ai componenti designati, di cui alle lettere b), d), f) e g) del comma 4, è corrisposta un'indennità di presenza e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio, nella misura prevista dalla legge regionale 6 agosto 1987, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni. Art. 11 - Procedure. 1.Sono abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche i soggetti iscritti nell'elenco. L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730. 2.L'istanza per l'iscrizione all'elenco va presentata alla Commissione agrituristica provinciale, corredata dal Piano agrituristico aziendale di cui all'articolo 3. Entro il termine di novanta giorni dalla presentazione delle domande, la Commissione, accertata la sussistenza dei requisiti e verificato il rapporto di connessione e di complementarietà, provvede all'iscrizione, dandone comunicazione agli interessati. Qualora sia trascorso il suddetto termine senza che l'interessato abbia ottenuto risposta, la domanda si intende accolta. Avverso il diniego di iscrizione è ammesso ricorso in opposizione, entro trenta giorni, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199. 3.L'iscrizione ha validità annuale ed è automaticamente rinnovata qualora non vi siano comunicazioni di cessazione dell'attività, da parte del titolare, o non sopravvengano le condizioni per la revoca previste dall'articolo 12. Art. 12 - Verifica e revoca dell'autorizzazione. 1.La Commissione agrituristica provinciale effettua verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco, nonché verifiche nell'applicazione del Piano agrituristico aziendale. 2.Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 1 la Commissione agrituristica provinciale si avvale di personale provinciale qualificato e può chiedere l'intervento degli Ispettori di vigilanza di cui all'articolo 19. 3.La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall'elenco e la revoca dell'autorizzazione comunale. 4.La cancellazione dall'elenco comporta la restituzione delle provvidenze concesse ai sensi dell'articolo 15, semprechè sia disposta entro i termini di cui all'articolo 18. Art. 13 - Obblighi degli operatori agrituristici. 1.Gli operatori autorizzati allo svolgimento di attività agrituristiche sono obbligati a: a) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale; b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione medesima; 88 c) comunicare al Comune, entro il 31 ottobre di ogni anno, per l'anno successivo, una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe minime e massime per le attività indicate nell'autorizzazione; d) osservare il disposto di cui all'articolo 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773; e) rispettare le tariffe comunicate al comune; f) apporre all'esterno dell'edificio, in modo stabile e ben visibile, una targa, corrispondente al modello approvato dalla Giunta regionale, con la denominazione Azienda Agrituristica ed all'interno una tabella indicante i piatti tipici dell'azienda; g) comunicare al Sindaco e alla Commissione agrituristica provinciale entro trenta giorni, l'eventuale cessazione dell'attività agrituristica. 2.Entro due anni dall'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 9, gli operatori, fatti salvi eventuali impedimenti non dipendenti dalla loro volontà, devono iniziare l'attività agrituristica, pena la decadenza dell'iscrizione stessa e la restituzione delle provvidenze concesse. Art. 14 - Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali. 1.Entro il 30 novembre di ogni anno, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali. 2.Tale programma, redatto ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, individua le zone di prevalente interesse agrituristico e definisce gli obiettivi e gli indirizzi dello sviluppo agrituristico, nonché la ripartizione delle risorse finanziarie relativamente a: a) concessione di contributi per gli interventi secondo le modalità previste dall'articolo 15; b) interventi da attuare per attività di studio, ricerca e formazione professionale, secondo le modalità previste dall'articolo 16; c) iniziative di promozione dell'offerta agrituristica come previsto dall'articolo 17; d) interventi in favore di strutture cooperative per la trasformazione e lavorazione di prodotti agricoli e zootecnici da destinare ad uso agrituristico. 3.Il programma regionale agrituristico è trasmesso al Ministero per le risorse agricole alimentari e forestali. Art. 15 - Provvidenze. 1. Agli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura sottoindicata per: a) restauro e adattamento dei fabbricati indicati all'articolo 6 per ricavarne locali da destinare: 1) alla conservazione, preparazione, trasformazione, vendita diretta o al consumo dei prodotti prevalentemente ottenuti in azienda: lire 4 milioni per ogni locale; 2) alla ricettività, fino a un massimo di trenta posti letto per azienda: lire 2 milioni per ogni posto letto; 89 3) alla realizzazione di alloggi: lire 30 milioni per ogni alloggio completo; b) arredamento dei locali di cui alla lettera a): lire 4 milioni per i locali di cui al numero 1) e lire 1 milione per ogni posto letto; c) installazione, manutenzione straordinaria e miglioramento delle strutture igienicosanitarie, di impianti termici, idrici, telefonici ed informatici nei locali di cui alla lettera a): lire 4 milioni; d) allestimento di agricampeggi in aree dichiarate agricole dagli strumenti urbanistici e attrezzate per la sosta di tende e caravan: lire 10 milioni; e) attrezzature e dotazioni diverse da quelle individuate alle lettere precedenti finalizzate all'esercizio di attività sportive e ricreative: lire 7 milioni; f) ricavo dei locali per esposizione di prodotti, attrezzi ed altri elementi della civiltà rurale o per l'organizzazione di attività ricreative e culturali: lire 4 milioni per ogni locale. 2. Sono escluse dal contributo le opere riguardanti la manutenzione ordinaria. Il contributo regionale non può superare la somma complessiva di 20 mila ECU a favore di singoli e di 40 mila ECU a favore di cooperative agrituristiche su un arco di tempo di tre anni. 3. Per le opere realizzate in zone montane e svantaggiate, gli importi suindicati sono maggiorati del venticinque per cento. Nella erogazione delle provvidenze è data preferenza agli imprenditori agricoli a titolo principale con priorità ai coltivatori diretti, nonché ai loro familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile. È data inoltre priorità ad iniziative finalizzate alla realizzazione di alloggi e di strutture destinate alla trasformazione dei prodotti aziendali, nonché agli adeguamenti strutturali finalizzati all'abbattimento della barriere architettoniche. 4. In particolare le cooperative agrituristiche possono ottenere l'intervento regionale per investimenti quali sistemazione di fabbricati da destinare a punti di vendita, ristoro o lavorazione dei prodotti, sistemazione di aree attrezzate per lo sport e il tempo libero, nonché acquisto di attrezzature e mezzi necessari a svolgere attività di servizio in favore degli associati per le attività di cui all'articolo 2 della presente legge. 5. In alternativa ai contributi di cui al presente articolo, e nel rispetto dei massimali di cui al comma 2 può essere accordato un concorso negli interessi su mutui della durata massima di venti anni con il limite di lire 100 milioni per i singoli e di lire 200 milioni per le cooperative agrituristiche. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili per le medesime opere, attrezzature e iniziative con analoghi benefici previsti da altre normative regionali, statali o comunitarie. 6. I mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono assistiti dal fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni. 7. Le Province concorrono finanziariamente negli interventi, annualmente determinata nel programma di cui all'articolo 14. nella misura Art. 16 - Programmi di sviluppo. 1.La Giunta regionale può concedere contributi fino al settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile e fino ad un massimo di lire 50.000.000, sulla base di 90 specifici programmi, a favore di associazioni agrituristiche per iniziative di studio, ricerca, formazione e qualificazione professionale nel settore dell'agriturismo. 2.La Regione può inoltre finanziare corsi di formazione per operatori agrituristici nell'ambito del programma regionale per la formazione professionale di cui alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e successive modificazioni. 3.I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili per le medesime iniziative con analoghi benefici previsti da altre normative regionali statali o comunitarie. Art. 17 - Piani agrituristici. 1.Possono essere concessi contributi, fino al settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile, in favore di Province, Comunità montane e Comuni per la realizzazione di piani integrati di sviluppo agrituristico, avventi come finalità: a) la realizzazione o il miglioramento di servizi e infrastrutture volte allo sviluppo agrituristico; b) il recupero del patrimonio edilizio rurale con i limiti di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24; c) lo studio, la realizzazione e la promozione di itinerari agrituristici; d) le attività di promozione e pubblicizzazione delle iniziative agrituristiche; e) le iniziative di valorizzazione dell'ambiente rurale, di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici. 2.I piani integrati sono approvati dalla Giunta regionale e inseriti nel programma regionale agrituristico. 3.I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili per le medesime iniziative, con analoghi benefici previsti da altre normative regionali, statali o comunitarie. Art. 18 - Vincolo di destinazione. 1.I beneficiari degli interventi di cui all'articolo 15 devono impegnarsi a non mutare la destinazione delle opere e delle attrezzature rispettivamente per dieci e cinque anni, a partire dalla data di erogazione dei benefici. Art. 19 - Vigilanza. 1.La vigilanza spetta alle Province le quali controllano lo svolgimento delle attività agrituristiche avvalendosi degli Ispettori di vigilanza di cui all'articolo 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, riconosciuti ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, nonché di proprio personale qualificato nella materia. 2.Dei risultati della vigilanza vengono informate le Commissioni agrituristiche provinciali di cui all'articolo 10. Art. 20 - Sanzioni. 1.Chiunque eserciti l'attività agrituristica sprovvisto della relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 15.000.000 ed alla immediata chiusura dell'attività agrituristica. 2.Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro: 91 a) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 nel caso di violazione delle norme contenute alle lettere c) e d), comma 2 dell'articolo 2; (6) b) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 nel caso di violazione delle norme contenute alle lettere a), b), e c) comma 2 dell'articolo 3; c) da lire 200.000 a lire 600.000 nel caso di violazione delle norme contenute al comma 4 dell'articolo 4; d) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 nel caso di violazione delle norme contenute al comma 3 dell'articolo 9; e) da lire 500.000 a lire 1.000.000 nel caso di violazione delle norme contenute nell'articolo 13. 3.In caso di più violazioni nel corso dell'anno degli obblighi di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 e nel caso in cui i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 22 non ottemperino all'obbligo di presentare il piano agrituristico nel termine ivi indicato, viene disposta, dal Sindaco del Comune dove ha sede l'azienda agrituristica, la sospensione dell'autorizzazione con effetto immediato fino alla definizione del procedimento amministrativo. 4.Per l'applicazione delle sanzioni valgono le norme previste dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e della legge 24 novembre 1981, n. 689. 5.Delle sanzioni è data comunicazione alla Provincia di competenza. Art. 21 - Regolamento di attuazione. 1.Il Consiglio regionale approva il regolamento di attuazione della presente legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore. Art. 22 - Norma transitoria. 1.I soggetti iscritti all'elenco degli operatori agrituristici di cui all'articolo 7 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 15, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 9. 2.I soggetti di cui al comma 1 devono presentare alla Commissione agrituristica provinciale il Piano di cui al comma 1 dell'articolo 3 entro un anno dalla approvazione del relativo modello da parte della Giunta regionale, e devono adeguarsi alle risultanze istruttorie entro un anno dalla approvazione del Piano da parte della Commissione medesima. 3.Le Commissioni provinciali per l'agriturismo di cui all'articolo 8, della legge regionale 18 luglio 1991, n. 15, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad operare fino alla scadenza delle Amministrazioni che le hanno espresse. 4.Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 21, sono fatte salve le disposizioni di cui alla circolare regionale 12 marzo 1993, n. 9 emanata ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 15. Art. 23 - Abrogazioni. 1.Sono abrogati: ( 6) Lettera così sostituita da comma 2 art. 65 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3. 92 a) b) la legge regionale 18 luglio 1991, n. 15; l'articolo 1 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 30. Art. 24 - Norma finanziaria. 1.Agli oneri derivanti dall'articolo 10 della presente legge da corrispondere alla province quale rimborso delle spese per l'esercizio della presente delega, si provvede mediante utilizzo dei fondi già iscritti al capitolo n. 4100 "Fondo per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate alle Province" del bilancio di previsione 1997 e successivi. 2.Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 14, 15 e 16 della presente legge, quantificabili in lire 700.000.000 per l'anno 1997, si fa fronte mediante riduzione di equivalente importo, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 11052 "Contributi per attività agrituristiche (legge regionale 18 luglio 1991, n. 15)" dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1997 e contemporanea istituzione dei capitoli n. 11048 denominato "Contributi ad enti pubblici e soggetti privati per l'attività agrituristica" con lo stanziamento di lire 200.000.000, in termini di competenza e di cassa, e n. 11050 denominato "Contributi in conto capitale per lo sviluppo agrituristico" con lo stanziamento di lire 500.000.000, in termini di competenza e di cassa. 3.Gli oneri derivanti dal funzionamento delle Commissioni agrituristiche provinciali di cui all'articolo 10 della presente legge sono a carico del capitolo n. 3002 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese" dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio 1997. 93 Regolamento regionale 12 settembre 1997 n. 2 (BUR n. 75/1997) REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 18 APRILE 1997, N. 9 “NUOVA DISCIPLINA PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ AGRITURISTICA” Art. 1 - Finalità. 1.Al fine di assicurare una omogenea applicazione sul territorio della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 e dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 21 della medesima vengono emanate di seguito disposizioni attuative con particolare riferimento alle norme igienico sanitarie. Art. 2 - Esercizio dell’attività agrituristica. 1.Il titolare dell'attività agrituristica è l'imprenditore agricolo singolo od associato come definito dall'articolo 2135 del Codice civile che conduce una azienda sia in proprietà, che ad altro titolo od un suo familiare ai sensi dell'articolo 230 bis - terzo comma Codice civile e cioè il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, ancorché conviventi. Le cooperative agrituristiche, per esercitare l’attività, devono essere costituite da imprenditori agricoli. 2.Per l’esercizio dell’attività agrituristica i titolari dell’attività possono avvalersi, oltre che dai soggetti di cui al comma 1, anche da personale dipendente assunto dalla azienda agricola ed inquadrato con contratto di lavoro agricolo. 3.Le cooperative agrituristiche per lo svolgimento dell’attività, oltre ad impiegare i soci, potranno assumere personale inquadrato con contratto di lavoro agricolo. 4.Le dizioni “agriturismo” ed “agrituristico” possono essere utilizzate solo da imprenditori ed aziende regolarmente iscritti all'elenco degli operatori agrituristici ed in possesso dell’autorizzazione comunale. 5.In applicazione dell’articolo 4 comma 1 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9, non è richiesto l’obbligo dello svolgimento dell’attività agricola per almeno un biennio per i giovani imprenditori agricoli di età inferiore ai quarant’anni ed in possesso di diploma di agrotecnico, di laurea o diploma di scuola media superiore in discipline agrarie. Art. 3 - Autorizzazione comunale. 1.L'imprenditore agrituristico, per poter esercitare le attività previste all’articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9, deve richiedere e ottenere dal Comune in cui l'attività verrà attuata, l’autorizzazione comunale di cui all’articolo 3 della legge 5 dicembre 1985, n. 730. 2.L'istanza deve indicare le caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, le capacità ricettive, le tariffe che si intendono praticare e deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) certificato generale del Casellario giudiziario o comunque documentazione comprovante l'assenza delle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza e dall'articolo 5 della legge n. 59/1963 per il diniego dell'autorizzazione; b) copia del libretto di idoneità sanitaria ai sensi dell’articolo 37 e seguenti del DPR n. 327/1980 rilasciato alle persone che eserciteranno l'attività; c) parere favorevole dell'autorità sanitaria competente relativo ai locali da adibire all'attività; d) certificato di iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici rilasciato dalla Commissione provinciale agrituristica competente per territorio; e) attestazione di frequenza ai corsi di formazione di cui all’articolo 4 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9. 3.L'autorizzazione rilasciata deve contenere la descrizione delle attività consentite in relazione alle risultanze istruttorie del Piano agrituristico aziendale. 4.Il Comune, contestualmente al rilascio, invia copia dell'autorizzazione alla Provincia ed entro trenta giorni, dà avviso della eventuale cessazione dell'attività. Art. 4 - Corsi di formazione. 1.I corsi possono essere organizzati su base provinciale o interprovinciale dalle associazioni agrituristiche riconosciute a livello nazionale o dagli Enti di formazione riconosciuti a livello regionale. 2.Gli Enti di cui al comma 1 rilasciano ai soggetti interessati apposita certificazione di iscrizione ai corsi di formazione, al fine di ottenere l’iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici. Art. 5 - Ospitalità in locali aziendali. 1.L'ospitalità per soggiorno può essere esercitata sia in stanze che in alloggi completi con un massimo di trenta posti letto. Le caratteristiche dei locali devono essere quelle previste per gli immobili adibiti a normale abitazione, tenendo in dovuta considerazione la ruralità degli stessi. In ogni caso il numero dei posti letto per singola azienda agrituristica, è determinato dal Piano agrituristico aziendale. Art. 6 - Ospitalità in spazi aperti. 1.L’ospitalità in spazi aperti può essere attuata predisponendo piazzole di sosta per tende e/o caravan e/o autocaravans fino ad un massimo di trenta persone ospitate contemporaneamente. Il numero massimo di persone ospitabili per soggiorno nell'agricampeggio e nei locali aziendali può essere sommato ed in ogni caso viene determinato nel Piano agrituristico aziendale. Art. 7 - Pasti e bevande. 1.Nell'azienda agrituristica possono essere somministrati pasti e bevande utilizzando cibi ottenuti da produzioni aziendali opportunamente trasformate in azienda o all'esterno tenuto conto della gastronomia rurale tradizionale. Rientrano fra le bevande somministrabili anche gli alcolici ed i superalcolici purché tipici della tradizione regionale. 2.Nell'utilizzo degli ingredienti per la preparazione dei cibi devono essere rispettati i limiti percentuali di provenienza aziendale delle materie prime in termini di valore ritenendo come tale quello riferito al mercato locale - determinati nel sessanta per cento annuo per le aziende agrituristiche situate in zone di pianura e collina e nel venticinque per cento per le aziende situate in zona montana. Nel sessanta per cento vanno 95 ricompresi anche i prodotti aziendali trasformati in strutture esterne all’azienda ed in cooperative di conferimento. Non sono invece ricomprese nelle percentuali del sessanta e venticinque per cento le produzioni derivanti da contratti di soccida o di comodato. La rimanente quota deve provenire da produttori agricoli singoli od associati a cooperative agricole di trasformazione e vendita dei prodotti. Per essere considerati di produzione aziendale gli animali devono rimanere in azienda per almeno un ciclo produttivo. 3.I prodotti che non provengono dall'azienda o da produttori singoli od associati, non possono superare la quota del quindici per cento in termini di valore sul totale delle materie prime utilizzate. 4.Il limite massimo dei giorni di apertura per la sola ristorazione è fissato in centosessanta o duecentodieci, rispettivamente in presenza di ottanta o sessanta posti a sedere, anche frazionabili a discrezione dell'imprenditore agrituristico nell'arco dell'anno e della settimana, indipendentemente dalla data di inizio; non è necessario comunicare preventivamente al Comune il calendario di apertura. In ogni caso il numero dei giorni di apertura e dei posti a sedere è determinato dal Piano agrituristico aziendale. 5.L’elenco dei pasti offerti, con i relativi prezzi, deve essere esposto agli ospiti. 6.I pasti offerti a chi usufruisce di alloggio non sono sottoposti ai limiti temporali di cui all’articolo 3, comma 2 lettera a) della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9. Art. 8 - Spuntini. 1.La somministrazione di spuntini e bevande non ricade nei limiti temporali e di capienza. Resta altresì l'obbligo della prevalenza aziendale - cinquantuno per cento delle materie prime utilizzate. 2.Sono considerati spuntini i piatti freddi, e i piccoli assaggi non riferibili a pasti completi ed i panini serviti durante tutta la giornata. 3.L’elenco degli spuntini con i relativi prezzi deve essere esposto agli ospiti. 4.La somministrazione di bevande e caffè è consentita solo a completamento del pasto o dello spuntino. Art. 9 - Attività culturali, sportive, e ricreative. 1.Le attività ammesse devono avere un rapporto di connessione con l’azienda, e con l'ambiente e la cultura rurale anche in considerazione dei nuovi orientamenti della Politica agricola comunitaria previsti dal regolamento n. 797/1985 CEE e seguenti. 2.Le attività ricreative e culturali: devono valorizzare le tradizioni, l’ambiente rurale, la cultura ed i prodotti del mondo agricolo, utilizzando il fondo e gli edifici rurali. 3.Si considera ospite anche chi non usufruisce di altri servizi agrituristici aziendali. Art. 10 - Vendita di prodotti aziendali. 1.É consentito all'imprenditore agrituristico vendere i prodotti della propria azienda, tal quali o trasformati in proprio, nonché ricavati da materie prime aziendali e trasformati da terzi attraverso lavorazioni esterne. Tali prodotti, la cui preparazione e commercializzazione deve avvenire nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente, possono essere venduti anche a chi non usufruisce di altri servizi agrituristici aziendali. 96 Art. 11- Immobili destinati all’agriturismo. 1.I locali nei quali si esercita l’attività agrituristica sia abitazioni che annessi rustici non sono soggetti a cambio di destinazione d’uso. 2.Nel caso di restauro o risanamento conservativo è prevista la deroga ai limiti di altezza nel caso di edifici aventi caratteristiche di particolare pregio architettonico, storico ed ambientale al fine di non modificare la tipologia originaria degli edifici medesimi. 3.L’uso di annessi rustici per scopi agrituristici non va ad aumentare il volume massimo di cubatura di cui all’articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, in quanto volume già esistente. 4.Per aggregato abitativo nei cui locali si può svolgere l’attività agrituristica, si intende il complesso degli edifici al servizio del fondo costituiti da abitazioni ed annessi rustici. 5.Le aree utilizzate nell'ambito dell'azienda a servizio dell'attività agrituristica quali ad esempio i parcheggi sono considerate a tutti gli effetti di pertinenza delle aziende medesime e quindi non soggette ai vincoli previsti per i pubblici esercizi. 6.Nelle ristrutturazioni devono essere mantenuti ed utilizzati i materiali originali o comunque tipici degli immobili oggetto dell’intervento. 7.L’arredamento degli immobili da destinare ad usi agrituristici deve essere in armonia con la tipologia rurale dell’edificio. 8.Le concessioni edilizie relative agli interventi sugli immobili di cui all’articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9, sono rilasciate a titolo gratuito per gli imprenditori agricoli a titolo principale, con l’obbligo dell’assunzione, da parte degli interessati, di convenzioni o atto unilaterale con i quali l’interessato si impegna, per un periodi di dieci anni, a non cedere la proprietà dell’immobile. 9.Gli Ispettorati regionali per l’agricoltura, rilasciano apposita certificazione attestante la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Nella valutazione del reddito aziendale non deve essere considerato il reddito derivante dall’attività agrituristica. 10.Qualora gli interventi di ristrutturazione e restauro non possono modificare la tipologia architettonica degli edifici, è consentita una deroga per quelle aziende che hanno oggettive difficoltà tecniche per l'abbattimento di ostacoli e barriere architettoniche. Tale deroga va motivata con una relazione tecnica da presentare in allegato al progetto di ristrutturazione. Le disposizioni di cui al DM 14 giugno 1989, n. 236, si applicano qualora la ricettività complessiva aziendale superi le sei stanze e diciotto posti letto. Art. 12 - Norme igienico-sanitarie. 1.I locali da adibire ad alloggio agrituristico devono osservare i parametri minimi previsti dai regolamenti edilizi comunali per le case di abitazione. I servizi igienici almeno uno ogni sei posti letto devono essere completi di lavabo, vasca o doccia, tazza e bidet munito di erogatore d'acqua a getto. Ogni stanza deve essere dotata di un letto e di una seggiola per persona e di almeno un armadio, un tavolino e un cestino per rifiuti. 2.Per l'accoglimento in spazi aperti di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili, devono essere previsti per ogni piazzola o unità di sosta, almeno 60 mq, compreso in essi lo spazio per l'automobile. Per una presenza fino 97 a 15 persone, i servizi igienici devono essere costituiti da due gabinetti, due docce, due lavabi, un lavello, un lavatoio, una fontanella, un vuotatoio di facile accesso, preferibilmente situato all'esterno dei servizi igienici e lontano dalle piazzole di sosta, una presa d'acqua con sufficiente pressione per le operazioni di pulizia dei servizi igienici e dei mezzi di pernottamento. Per una presenza fino a trenta persone i servizi igienici devono essere costituiti da almeno 3 gabinetti, 3 docce, 3 lavabi, 2 lavelli e 2 lavatoi, 1 fontanella, 1 vuotatoio di facile accesso preferibilmente situato all'esterno dei servizi igienici e lontano dalle piazzole di sosta, 1 presa d'acqua con sufficiente pressione per le operazioni di pulizia dei servizi igienici e dei mezzi di pernottamento. I lavabi devono essere dotati di almeno una presa per rasoio. In prossimità delle piazzole deve essere prevista una colonnina con possibilità di attacco per la presa di corrente elettrica; deve essere inoltre assicurata l’illuminazione notturna. L’operatore agrituristico non è tenuto a costruire servizi igienici appositamente per il campeggio agrituristico qualora l'azienda agrituristica ne disponga di idonei rispondenti al requisiti di cui sopra e accessibili dall'esterno. 3.Per la produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti, compresi i prodotti da forno a base di cereali e le bevande, le aziende agrituristiche sono soggette alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche e integrazioni e dal DPR 26 marzo 1980, n. 327. I locali adibiti a cucine-laboratori di preparazione devono avere i seguenti requisiti: a) una superficie minima di almeno dodici metri quadri e comunque rapportata al numero dei posti a sedere; b) pareti sino a due metri lavabili e disinfettabili; lisce ed in materiale resistente; c) pavimento ben connesso lavabile e disinfettabile; d) soffitto che non permetta attecchimento di muffe e caduta di polvere; e) finestre e porte protette da dispositivo contro gli insetti ed i roditori; f) lavello fornito di erogatore d'acqua a comando non manuale; g) distributore di sapone e asciugamani a perdere; h) contenitore per rifiuti con comando a pedale; i) cappa sovrastante il punto di cottura tale da poter convogliare all'esterno i fumi ed i vapori; l) tavoli da lavoro con superficie lavabile e armadietti chiusi; m) lavastoviglie, anche di tipo non industriale, qualora siano previsti non più di 20 posti a sedere; n) frigorifero - anche di tipo non industriale - di capacità adeguata e dotato di termometro di massima e di minima. 4.Per la somministrazione di spuntini e bevande, che escluda attività di cottura, è necessario ricavare, per la sola preparazione degli stessi, eventualmente nella stessa cucina familiare, un settore con piano di lavoro lavabile e disinfettabile delimitato da superfici ugualmente lavabili e disinfettabili. I locali adibiti al consumo dei pasti sono normalmente ricavati nella casa di abitazione od in annessi rustici. Nel caso in cui le altezze o le finestrature, tenuto conto della ruralità delle costruzioni, non siano 98 sufficienti ad assicurare una adeguata areazione, possono essere adottati sistemi meccanici per il ricambio dell'aria. La superficie minima destinata alla somministrazione dei pasti è pari a 1,5 mq per posto a sedere. 5.I servizi igienici devono avere pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili come descritto per le cucine e comandi di erogazione dell’acqua non manuali né a gomito, distributore di sapone e asciugamani a perdere, contenitore per i rifiuti con comando a pedale. Qualora tali servizi non fossero muniti di finestratura di almeno cm. 50x50 dovranno essere dotati di aspirazione meccanica. 6.Nel caso di attività di ristorazione, il numero dei servizi igienici, composto da bagno ed antibagno dovrà essere proporzionato al numero di posti a sedere con un minimo di 1 bagno ogni 25 posti, 2 bagni fino a 60 posti e 3 bagni oltre i 60 di cui uno per disabili. 7.Il personale di cucina appartenente al nucleo familiare utilizza il bagno dell’abitazione anche non adiacente alla cucina medesima, purché compreso nell’ambito degli edifici dell’azienda. 8.Per i servizi igienici delle aziende agrituristiche già in possesso di autorizzazione comunale valgono le disposizioni a suo tempo impartite dall’autorità sanitaria. Art. 13 - Macellazione di animali allevati in azienda. 1.La macellazione degli animali allevati in azienda delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina è consentita esclusivamente in impianti debitamente autorizzati ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286. 2.La macellazione di avicunicoli e di selvaggina è consentita nella misura non superiore a 10.000 capi annui, in apposito locale polifunzionale autorizzato ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283 annesso all’azienda agrituristica e per la vendita diretta in azienda. 3.Nei locali di cui al comma 2 è tassativamente vietato il sezionamento delle carcasse; essi devono essere sufficientemente illuminati, aerati e provvisti di: a) pavimento lavabile e disinfettabile con pozzetto munito di griglia e sifone per la raccolta dei reflui e lo smaltimento delle acque di lavaggio; b) pareti rivestite con materiale lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza di almeno due metri; c) contenitori idonei che permettano il trasferimento delle carni macellate in frigoriferi ad armadio o a pozzetto destinati esclusivamente a tale uso; d) contenitori lavabili e disinfettabili muniti di chiusura per depositare il sangue ed i sottoprodotti di macellazione, in attesa di ritiro da parte di ditta autorizzata; e) finestre, porte e scarichi protetti da dispositivo contro gli insetti od i roditori; f) lavabo fornito di acqua corrente potabile calda e fredda, di prodotti per la pulizia e dispositivo per l'asciugatura delle mani, da usarsi una sola volta; g) servizio igienico non comunicante direttamente con il locale di macellazione. 4.É ammessa l'utilizzazione dei servizi igienici dell’abitazione o dell’azienda agrituristica purché diversi da quelli a disposizione del pubblico. 5.La macellazione dei conigli e quella degli animali delle specie avicole deve essere effettuata in momenti diversi. 99 6.È consentita l’attività settimanale di macellazione, fino a due capi di suini e due capi di ovi-caprini o otto capi di agnelli, capretti e suinetti di peso vivo inferiore a quindici chilogrammi, in impianti annessi in aziende agrituristiche e per la vendita diretta di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f) della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9. Per tali impianti l'autorizzazione sanitaria è subordinata al possesso dei requisiti di cui al comma 3 e dei seguenti ulteriori requisiti: a) locale con dimensioni minime di tre metri di larghezza e sei metri di lunghezza del quali 3,5 metri per stordimento, dissanguamento e scuoiatura-depilazione e 2,5 metri per sezionamento in quarti ed eviscerazione; b) finestre e porte muniti di dispositivi contro gli insetti ed attrezzature che consentano, per le operazioni successive allo stordimento, il sollevamento completo della carcassa. Durante le operazioni di macellazione l'animale non deve mai venire a contatto con il pavimento, qualora l'altezza del locale non permetta di appendere immediatamente l'animale alla guidovia, è ammesso, limitatamente alle fasi di dissanguamento e per l'asportazione della testa e delle zampe, l'utilizzo di attrezzature che permettano comunque il sollevamento dell'animale dal suolo; c) la separazione tra il sito dove avviene lo stordimento, il dissanguamento, la scuoiatura-depilazione e la postazione dove si eseguono le successive operazioni sulla carcassa deve essere assicurata da apposita divisione strutturale fissa o mobile o da una adeguata distanza; d) in assenza di un apposito locale i visceri ed i cascami della macellazione, in attesa di ritiro da parte di ditta autorizzata possono essere depositati in contenitori lavabili e disinfettabili muniti di chiusura; e) una cella frigorifera, di capacità adeguata a contenere i prodotti della macellazione destinati ad uso alimentare umano, che può coincidere con quella della vendita diretta o quella eventualmente presente nella cucina-laboratorio di preparazione, purché sia assicurata l'assenza di contatti tra carni fresche di specie diverse e tra queste ed altri prodotti carnei quali ad esempio salumi o carni preparate. 7.L’impianto autorizzato ai sensi dei commi 3 e 6 può essere adibito alla macellazione degli avicunicoli e selvaggina, nonché dei suini ed ovi-caprini purché in giornate diverse. 8.I locali, le attrezzature e gli utensili devono essere utilizzati esclusivamente per l'attività di cui si tratta, puliti e disinfettati prima di ogni riutilizzo per le operazioni sopra richiamate. 9.La macellazione degli animali di cui al comma 6 deve avvenire nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286 per i macelli a capacità limitata. Art. 14 - Lavorazione dei prodotti a base di carne in azienda. 1.La lavorazione delle carni ottenute dalla macellazione aziendale o extraziendale è consentita in apposito locale autorizzato ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283 o in quelli di cui all'articolo 14, comma 3 del presente regolamento, nel qual caso la lavorazione dovrà avvenire in momenti diversi da ogni altra attività. 2.La lavorazione delle carni ottenute dalla macellazione aziendale potrà essere effettuata esclusivamente da personale in possesso di idoneità sanitaria ai sensi dell'articolo 37 e 100 seguenti del DPR n. 327/1980. 3.Qualora nella stessa azienda venga attivato anche un impianto di macellazione è sufficiente un solo servizio igienico per entrambe le strutture. Art. 15 - Produzione di conserve. 1.Per la produzione di un quantitativo di conserve, marmellate, sciroppi, succhi, sottaceti e sottoli corrispondente a non più di cinquanta kg giornalieri di materia prima, è consentito l’uso della cucina-laboratorio di cui all’articolo 12 del presente regolamento. 2.Per la produzione di quantitativi superiori ai cinquanta kg può essere utilizzato il locale polifunzionale di cui all’articolo 13 purché tra una lavorazione di prodotti di origine animale ed una successiva lavorazione di prodotti vegetali, l’operatore provveda a disinfettare accuratamente i piani di lavoro e le attrezzature ed ad adottare i necessari accorgimenti per evitare contaminazioni dei prodotti. 3.Le Aziende agricole, relativamente alla produzione, preparazione e confezionamento dei prodotti di cui al comma 1, devono tener conto delle norme previste dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 “Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CEE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari”. 4.Le Aziende interessate all’attuazione dei sistemi di autocontrollo sanitario di cui all’articolo 3 del citato D.Lgs. n. 155/1997 dovranno presentare all’autorità sanitaria competente un manuale aziendale redatto secondo le linee guida validate a livello nazionale. Le autorità sanitarie competenti, una volta approvato il manuale imposteranno i controlli in relazione alle procedure in esso contenute. Art. 16 - Produzioni lattiero-casearie. 1.Le aziende che intendono produrre e vendere prodotti lattiero caseari devono dotarsi di un apposito locale per la raccolta, l’affioramento, la scrematura del latte e per la salatura e la lavorazione in generale dei formaggi nonché di un locale per vendita e deposito. 2.I locali devono essere dotati di: a) pavimento lavabile disinfettabile con idoneo sistema per l’allontanamento e scarico della acque di lavaggio; b) pareti lavabili disinfettabili fino a 2 metri di altezza; c) soffitto che non permetta attecchimento di muffe e caduta di polvere; d) aereazione ed illuminazione, naturali o artificiali sufficienti. 3.Il locale di lavorazione deve inoltre disporre di: a) idoneo impianto per la fornitura di acqua potabile; b) attrezzature ed utensili da lavoro facili da lavare e disinfettare; c) dispositivi per la protezione contro l’ingresso di insetti e roditori; d) servizio igienico dotato di acqua potabile, di lavabo con rubinetto a comando non manuale, di erogatore di sapone e di asciugamani a perdere, qualora non sia presente un servizio igienico aziendale con le medesime caratteristiche. 101 Art. 17 - Etichettatura dei prodotti. 1.Tutti i prodotti destinati alla vendita devono riportare l'etichettatura di cui al D.Lgs. n. 109/1992 e quelli contenenti carni suine non cotte anche la data di produzione indicata con un numero romano per il mese e con un numero arabo per le due ultime cifre riferite all'anno. Art. 18 - Congelamento dei prodotti. 1.É consentito il congelamento dei prodotti di origine animale e vegetale destinati ad essere utilizzati unicamente nella preparazione di cibi da somministrare, con esclusione di quelli cotti o precotti. Tali cibi possono essere congelati in presenza di apposito abbattitore di temperatura. 2.Possono essere sottoposte a congelazione, con adeguato frigorifero munito di termometro di massima e di minima anche di tipo non industriale, le derrate in perfette condizioni di salubrità e freschezza subito dopo il confezionamento con idoneo involucro sul quale saranno indicati il mese e l'anno in cui è stato effettuato il trattamento. Dovranno essere scrupolosamente mantenute le temperature di conservazione prescritte dalle norme vigenti per i vari tipi di prodotti i quali, una volta scongelati, non possono essere ricongelati. 3.Per la produzione aziendale di alimenti congelati va fatta esplicita richiesta nella domanda di autorizzazione rivolta al servizio veterinario delle ULSS. Art. 19 - Deposito degli alimenti. 1.Il deposito degli alimenti, fatte salve le deroghe previste dall’articolo 28 del DPR n. 327/1980, deve avvenire in locali igienicamente idonei, adeguatamente aerati, con pavimento liscio e facilmente lavabile. Le pareti ed il soffitto devono possedere caratteristiche tali da non consentire inquinamento od alterazioni dei prodotti depositati. Art. 20 - Attività agrituristica in malga. 1.Per la somministrazione di alimenti tipici prodotti in malga deve essere individuato un idoneo spazio di preparazione degli stessi con piano di lavoro lavabile e disinfettabile. I prodotti dovranno essere protetti e conservati in modo idoneo. Per la preparazione potrà essere usata la cucina, utilizzata dal conduttori della malga e dai suoi collaboratori; in tale caso deve avere i seguenti requisiti: a) pavimento e pareti sino a due metri di altezza lavabili e disinfettabili; nel caso di sola somministrazione di pasti e spuntini limitatamente alla zona in cui è posto il piano di lavoro; b) finestre e porte muniti di dispositivi contro gli insetti od i roditori; c) piani di lavoro lavabili e disinfettabili; d) lavandino o lavello munito di rubinetto a comando non manuale, erogatore di sapone e di asciugamani a perdere. 2.Per le cucine in malga non è richiesta la superficie minima di dodici metri quadri. La somministrazione non può avere luogo nella cucina stessa. Per somministrazione di bevande e spuntini ricavati prevalentemente da prodotti aziendali si intende la somministrazione di polenta, formaggi e salumi, nonché di eventuali altri prodotti tipici di malga. Per i locali di somministrazione in malga non viene richiesta la superficie 102 minima pari a 1,5 mq per posto a sedere. 3.Per l'alloggio in malga valgono le norme per i rifugi escursionistici. Gli ospiti non possono fruire del servizio igienico riservato agli operatori della malga qualora vi si svolga anche l'attività di lavorazione del latte c/o quella di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande. 4.Per la vendita dei prodotti in malga deve essere individuato un idoneo spazio con piano di vendita lavabile e disinfettabile. 5.Il locatore della malga ha l’obbligo di consegnare al locatario i locali della malga in condizioni tali che rispondano ai requisiti igienico sanitari di cui al presente articolo. Art. 21 - Contributi in conto capitale. 1.Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative: a) opere murarie di restauro, ristrutturazione e ampliamento dei fabbricati per ottenere locali da destinare: 1) alla ricettività in stanze o appartamenti; 2) alla realizzazione di locali tipici per la somministrazione di cibi e bevande; 3) alla realizzazione di locali per la conservazione, preparazione, trasformazione e vendita dei prodotti ottenuti in azienda; b) acquisto di mobili ed attrezzature necessari all'arredamento dei locali da destinare alle attività di cui al punto a); c) dotazione, manutenzione straordinaria e miglioramento dei servizi necessari all'esercizio dell'attività: 1) servizi igienico-sanitari; 2) allacciamenti elettrici, idrici, telefonici, telematici; 3) impianti termici; d) allestimento di agricampeggi in aree agricole: 1) sistemazione del terreno; 2) allacciamenti; 3) servizi igienico-sanitari; 4) sistemazione del verde; 5) recinzioni; e) attrezzature e dotazioni finalizzate all'esercizio di attività sportive, culturali e ricreative. 2.I contributi vengono erogati: a) per le opere murarie: 1) lire 4.000.000 a locale per i punti di vendita e locali tipici; 2) lire 2.000.000 a posto letto per la predisposizione di stanze; 3) lire 30.000.000 per alloggi completi; 103 b) per i mobili e attrezzature: 1) lire 1.000.000 per ogni posto letto; 2) lire 4.000.000 per ogni locale tipico o punto di vendita; c) per la realizzazione di servizi, loro manutenzione straordinaria, o loro miglioramento ed allacciamenti vari: 1) lire 4.000.000 complessive; d) per l'allestimento di agricampeggi: 1) lire 10.000.000 complessive; e) per attrezzature e dotazioni per attività sportive, culturali e ricreative: 1) lire 7.000.000 complessive. 3.Gli importi sono maggiorati del venticinque per cento per le opere e le iniziative realizzate in zone montane e collinari. Il contributo complessivo per ciascun beneficiario non può essere superiore a 20 mila ECU maggiorato del venticinque per cento nelle zone montane e svantaggiate nell’arco di tempo di tre anni. 4.Per le Cooperative agrituristiche, sono ammissibili a finanziamento opere e investimenti a carattere interaziendale che siano di interesse delle aziende associate, rispondenti alle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9. 5.Tali iniziative possono riguardare: a) realizzazione di locali tipici o punti di vendita e ristoro a servizio delle aziende associate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9; b) sistemazione di aree attrezzate per l'esercizio dello sport e del tempo libero; c) acquisto di attrezzature necessarie alla raccolta ed alla commercializzazione dei prodotti tipici; d) ogni altro investimento che sia in armonia con il disposto dell'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9, e realizzato al servizio delle aziende agrituristiche associate. Il contributo per ciascuna Cooperativa non può superare l'importo massimo di 40 mila ECU maggiorato del venticinque per cento nelle zone montane e svantaggiate. Art. 22 - Norme procedurali per i contributi. 1.Le domande vanno inoltrate alla Provincia competente per territorio e corredate dalla seguente documentazione: a) delega notarile o documento equipollente del legittimo proprietario nel caso in cui gli interventi siano effettuati da affittuari o altri aventi diritto non titolari; b) progetto dei lavori da eseguire completo del computo metrico e del preventivo di spesa; c) concessione edilizia ove necessaria. 2.Le Cooperative agricole possono presentare domanda di finanziamento se negli scopi 104 Statutari è previsto anche l'agriturismo; la domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) verbale del Consiglio di Amministrazione che autorizzi il Presidente a presentare l'istanza; b) certificato del Tribunale nel quale si attesti l'assenza di procedure concorsuali a carico della Cooperativa o giudiziarie a carico dei componenti il Consiglio di Amministrazione; c) progetto o computo metrico ove necessari; d) concessione edilizia ove necessaria; e) autorizzazione del legittimo proprietario ove necessaria. 3.Tutte le ditte che presentano istanza di contributo devono essere iscritte all'anagrafe regionale di cui alla DGR 14 dicembre 1987, n. 7494. 4.La Provincia provvede ad eseguire gli opportuni accertamenti relativi all'esistenza dei requisiti e a formalizzare la concessione delle provvidenze con proprio provvedimento, dando contestuale comunicazione alla ditta interessata imputando la spesa ad apposito capitolo istituito nel bilancio della provincia medesima. 5.La Provincia provvede con fideiussione, entro trenta giorni dall'inizio dei lavori, all'erogazione di un acconto pari all’ottanta per cento dell'importo ammesso a contributo. 6.Ad iniziative attuate, le ditte interessate presentano domanda di collaudo alla Provincia, corredata dai seguenti documenti: a) stato finale dei lavori; b) computo metrico consuntivo; c) fatture quietanzate in originale o copia autenticata per gli acquisti; d) verbale del Consiglio di amministrazione che approva il rendiconto, se trattasi di Cooperative. 7.La Provincia provvede, ad effettuare l'accertamento di avvenuta esecuzione delle opere e degli acquisti ed alla successiva liquidazione dandone contestuale comunicazione all'Ispettorato regionale per l'agricoltura. Art. 23 - Norme procedurali per i mutui. 1.La domanda di finanziamento deve essere presentata alla Provincia e contemporaneamente all'Istituto di Credito prescelto, allegando la stessa documentazione prevista per i contributi. La Provincia esegue gli opportuni accertamenti ed invia copia del verbale all'Istituto di Credito. 2.La Provincia, acquisito il contratto condizionato di mutuo da parte dell'Istituto di Credito, provvede ad emettere il relativo nulla osta. Ad iniziativa attuata, il beneficiario presenta alla Provincia domanda di collaudo allegando la seguente documentazione: a) stato finale delle opere; b) computo metrico consuntivo; 105 c) fatture quietanzate in originale o copia autenticata per gli acquisti; d) verbale del Consiglio di amministrazione che approva il rendiconto, se trattasi di Cooperative. 3.Eseguite le verifiche, la Provincia invia copia del verbale di accertamento dell'esecuzione delle opere e degli acquisti all'Istituto finanziatore che provvede alla stipula del contratto definitivo di mutuo ed a predisporre i relativi decreti di impegno e contestuale liquidazione. Art. 24 - Attività di coordinamento. 1.Per la verifica dei contenuti del Piano agrituristico aziendale le Province sono tenute ad adottare, per il necessario coordinamento, uno specifico provvedimento atto a stabilire criteri e modalità uniformi. 2.Al fine dell’opportuno coordinamento della vigilanza, le Province adottano uno specifico provvedimento atto a stabilire criteri e modalità uniformi per l’attuazione della vigilanza medesima e provvedono ad organizzare specifici corsi di formazione ed aggiornamento per gli addetti. Art. 25 - Rapporto di connessione e complementarietà. 1.L’attività agrituristica deve essere svolta in rapporto di connessione e complementarità con le attività di coltivazione del fondo di silvicoltura di allevamento del bestiame e di acquacoltura che devono rimanere principali. 2.Il tempo lavoro impiegato nell’attività agricola deve essere superiore a quello impiegato nell’attività agrituristica. 3.Per le valutazioni di cui ai commi 1 e 2 vengono utilizzati i parametri di cui all’allegato 1 del presente regolamento. 4.I parametri di cui all’allegato 1, rimangono in vigore in via sperimentale, per un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Giunta regionale su proposta delle associazioni agrituristiche o delle commissioni agrituristiche provinciali è autorizzata a variare i parametri medesimi nel caso non risultassero più rispondenti alla verifica del rapporto di connessione e complementarietà. 106 ALLEGATO AL REGOLAMENTO REGIONALE 12 SETTEMBRE 1997, N. 2 RELATIVO A: REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 18 APRILE 1997, N. 9 “NUOVA DISCIPLINA PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ AGRITURISTICA” ALLEGATO n. 1 - Parametri per la determinazione del rapporto di connessione e complementarietà. 1. Parametri di impegno lavoro per l’attività agrituristica a) Alloggio agrituristico in appartamenti o monolocali autonomi (tempo lavoro calcolato in ore/mese su numero di posti letto utilizzati) b) Posti letto Ore lavoro 2 12 4 14 6 16 8 18 10 20 12 22 14 24 16 26 18 28 20 30 22 32 24 34 26 36 28 38 30 40 Campeggio agrituristico (sei ore/mese per piazzola autorizzata) c) Alloggio agrituristico in camere consistenti in due posti letto (tempo lavoro ore/giorno calcolate sul numero di camere utilizzate e necessarie per pulizia e riassetto giornaliero della camera, eventuale 1° colazione e pensione) 107 N. camere Alloggio autorizzate Alloggio+ Alloggio+ Alloggio+ la colazione ½ pensione pensione 1 0.5 1 2.5 3.5 2 1 1.5 3.2 4.3 N. camere Alloggio autorizzate Alloggio+ Alloggio+ Alloggio+ la colazione ½ pensione pensione 3 1.4 1.9 3.9 5.1 4 1.8 2.4 4.5 6 5 2.2 2.9 5.1 6.9 6 2.6 3.4 5.7 7.8 7 3 3.9 6.2 8.4 8 3.4 4.4 6.7 9 9 3.8 4.9 7.2 9.6 10 4.2 5.3 7.9 10.5 11 4.6 5.8 8.6 11.4 12 5 6.2 9.3 12.3 13 5.4 6.7 9.9 13.1 14 5.8 7.2 10.5 13.8 15 6.2 7.7 11.1 14.5 Il tempo lavoro per il trattamento di pensione e mezza pensione viene calcolato con la presente tabella qualora l'attività di ristoro sia rivolta esclusivamente agli ospiti alloggiati. d) Ristoro agrituristico (tempo lavoro ore/settimana calcolati su posti tavola autorizzati) Posti tavola autorizzati 10 ore/sett. cena pranzo e cena giorni di apertura giorni di apertura 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 4 8 12 17 21 25 7 13 20 25 30 35 108 20 ore/sett. 6 12 18 24 30 35 10 20 30 39 47 55 30 ore/sett. 8 17 25 33 42 50 13 27 40 53 67 75 40 ore/sett. 10 21 30 40 51 60 16 31 45 59 73 87 50 ore/sett. 12 24 36 48 60 70 20 40 60 74 88 100 60 ore/sett. 14 29 43 57 71 84 22 42 62 82 102 120 70 ore/sett. 16 33 50 66 82 98 25 47 69 91 113 135 80 ore/sett. 18 38 58 76 94 112 26 51 76 101 126 160 e) Trasporti, sorveglianza, operazioni generiche, contabilità, ecc. Per attività di alloggio e/o campeggio agrituristico 30 ore/anno. Per attività di ristoro agrituristico 0.5 ore/giorno di apertura autorizzato. Per attività di maneggio 12 ore/mese per capo equino. Per l’applicazione dei parametri sopra riportati è ammesso un indice di tolleranza in più ed in meno fino al 20 per cento eventualmente da applicare in base alle caratteristiche delle singole attività agrituristiche ed alla ubicazione delle aziende agricole. 2. Parametri di impegno lavoro per l’attività agricola Per il calcolo del tempo lavoro per l'attività dell'azienda agricola si fa riferimento ai parametri correntemente in uso per le istruttorie di cui al Regolamento (CEE) 797/1985. E’ ammesso un indice di tolleranza del 20% in più ed in meno eventualmente da applicare in base alle caratteristiche ed ubicazione delle singole aziende agricole. 109 Legge regionale 10 luglio 1998, n. 23 (BUR n. 64/1998) CONFERIMENTO AGLI ENTI LOCALI DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA, AGRITURISMO, CACCIA, SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE Art. 1 - Finalità. 1. La presente legge, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1998, n. 9 e nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplina, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 4 della legge n. 59/1997, l’attribuzione, delega o sub-delega a Province, Comuni e Comunità montane delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione, ivi comprese quelle trasferite dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 ed individua le funzioni in dette materie riservate alla competenza regionale. Art. 2 - Ambito del conferimento di funzioni. 1. Le funzioni amministrative di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 concernono tutte le funzioni e i compiti svolti dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali anche avvalendosi del Corpo forestale dello Stato nonché di enti, istituti ed aziende sottoposti alla vigilanza di detto Ministero, in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione, con la sola eccezione di quelle tassativamente elencate al comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 143/1997. Art. 3 - Funzioni riservate alla Regione. 1. Nelle materie di cui all’articolo 2, la Regione, in armonia con quanto stabilito dall’articolo 3 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1998, n. 9, oltre ai generali poteri normativi di programmazione e di indirizzo, nonché di gestione del sistema informativo di supporto all’esercizio di tali poteri, esercita le sole funzioni concernenti: a) il concorso alla elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore; b) l’attuazione di specifici programmi di intervento definiti ai sensi delle normative regionali sulle procedure di programmazione; c) la ricerca applicata, la sperimentazione e la dimostrazione a livello regionale; d) la tutela di specifici interessi unitari di carattere regionale. Art. 4 - Funzioni conferite alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane. 1. Ferme restando le funzioni amministrative già delegate o trasferite alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane con precedenti leggi regionali, sono altresì conferite ai suddetti enti, nelle materie di cui alla presente legge, tutte le funzioni amministrative che non esigono una gestione unitaria a livello regionale, nel rispetto dei principi previsti al comma 3 dell’articolo 4 della legge n. 59/1997 ed in coerenza con le norme della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1998, n. 9. 2. L’individuazione delle specifiche funzioni attribuite, delegate o subdelegate ai sensi del comma 1 è effettuata con legge regionale, entro un anno dall’emanazione dei decreti di cui all’articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sentita la Conferenza permanente prevista dall’articolo 9 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1998, n. 9. 3. Specifici compiti possono altresì essere delegati alle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato. Art. 5 - Risorse finanziarie e strumentali. 1. Con la legge regionale prevista al comma 2 dell’articolo 4 si provvede, sentita la Conferenza permanente di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1998, n. 9, al trasferimento alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane, delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l’esercizio delle funzioni conferite. Il trasferimento ha decorrenza contestuale a quella di conferimento delle funzioni. Art. 6 - Norma transitoria. 1. Nelle more dell’entrata in vigore della legge regionale prevista dal comma 2 dell’articolo 4, le funzioni conferite alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane dal medesimo articolo continuano ad essere esercitate dalla Regione. Art. 7 - Dichiarazione d’urgenza. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 111 Legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 (BUR n. 33/1999) NORME PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE ORTO-FLORO-FRUTTICOLA E DELLE PIANTE ORNAMENTALI Art. 1 - Finalità. 1. La presente legge, nel rispetto della disciplina vigente in materia di difesa e lotta fitosanitaria detta norme per tutelare e valorizzare la produzione ortofloro-frutticola e delle piante ornamentali qualificandone il relativo materiale di propagazione. A tal fine: a) disciplina la produzione del settore vivaistico nel comparto orto-floro-frutticolo e delle piante ornamentali e della produzione e del commercio di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; (1) b) promuove la qualificazione professionale degli operatori del comparto; c) favorisce la realizzazione di aree verdi tramite l’intervento di soggetti professionalmente qualificati. 2. a) Sono escluse dalla presente legge: la disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269; b) la disciplina dell’attività sementiera di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modificazioni ed integrazioni; c) omissis (2) 2 bis. L'attività di produzione e di commercio di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite è comunque sottoposta alla disciplina prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1969, n. 1164. (3) Art. 2 - Autorizzazione. 1. Chiunque intenda produrre e destinare alla vendita piante e loro parti ed esercitare il commercio di piante, di parti di piante, di bulbi e sementi, nonché svolgere l’attività diretta alla realizzazione di aree verdi, deve ottenere preventiva autorizzazione. 2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previo riscontro del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 3. 3. Nell’ipotesi di decesso del titolare è concessa un’autorizzazione provvisoria della durata di un anno a favore di colui che succede nell’esercizio dell’impresa e risulta essere privo dei necessari requisiti professionali. 4. L’autorizzazione provvisoria decade qualora alla scadenza del termine di cui al comma 3 il soggetto non abbia acquisito i requisiti di cui all’articolo 3. ( 1) ( 2) ( 3) Lettera così modificata da comma 1 art. 12 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1. Lettera abrogata da comma 2 art. 12 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1. Comma aggiunto da comma 3 art. 12 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1. 5. Nel primo anno di applicazione della presente legge analoga autorizzazione provvisoria viene rilasciata al coniuge o al parente entro il secondo grado che subentra al titolare che ha maturato il diritto alla pensione. 6. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono rilasciate dal servizio fitosanitario regionale. Art. 3 - Requisiti professionali. 1. Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio delle attività di cui al comma 1 dell’articolo 2, il richiedente deve possedere un’adeguata capacità professionale comprovata dalla prestazione di attività lavorativa a tempo pieno per un periodo di almeno tre anni con le mansioni proprie del coadiuvante familiare (4) dell’operaio florovivaista specializzato o equiparato presso un’azienda che esercita le medesime attività, oppure dal possesso di un diploma di qualificazione professionale in materia orto-floro-vivaistica rilasciato da un istituto riconosciuto dallo Stato o dalla Regione. In entrambi i casi il richiedente deve essere altresì in possesso dell’attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui alla lettera a), comma 1 dell’articolo 5. La capacità professionale può essere anche provata dal possesso di uno dei seguenti titoli: a) laurea in scienze agrarie, forestali o equipollenti; b) diploma di perito agrario, agrotecnico o equipollenti; c) attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui alla lettera b), comma 1 dell’articolo 5. 2. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta alle attività di cui al comma 1 dell’articolo 2. 3. La domanda deve essere accompagnata da una relazione di natura tecnico-economica nella quale vengono descritte le caratteristiche tecniche e strutturali dell’azienda, gli investimenti fondiari programmati e le dotazioni iniziali previste, le superfici destinate alla produzione, suddivise in protette ed in pieno campo, i piani colturali e la tipologia delle piante coltivate, il sistema prescelto per la commercializzazione dei prodotti ottenuti dall’azienda, gli indirizzi specifici che si intendono dare all’attività secondo la classificazione di cui all’articolo 6. 4. La relazione accompagnatoria delle domande di autorizzazione all’esercizio dell’attività diretta alla realizzazione di aree verdi deve contenere anche la descrizione dell’attrezzatura aziendale e l’indicazione della provenienza delle piante che vengono utilizzate. 5. Il richiedente deve comunque dimostrare la capacità dell’azienda di dare sostentamento ad almeno una unità lavorativa uomo. 6. Ogni variazione della superficie aziendale e delle strutture produttive che si verifica nel corso dell’esercizio dell’attività, rispetto a quanto indicato nella relazione di cui ai commi 3, 4 e 5 va comunicata al servizio fitosanitario regionale nei trenta giorni successivi. ( 4) Comma modificato da comma 1 art. 11 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46, che ha aggiunto le parole "del coadiuvante familiare". 113 Art. 4 - Obblighi del titolare dell’autorizzazione. 1. Fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria per i soggetti iscritti al registro dei produttori di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, il titolare della autorizzazione deve: a) tenere presso la sede aziendale una planimetria da cui sia desumibile l’ubicazione dei terreni destinati a vivaio o al commercio secondo le modalità tecniche previste dal servizio fitosanitario regionale; b) tenere a disposizione per i relativi controlli la documentazione concernente gli acquisti dei prodotti disciplinati dalla presente legge e i passaporti delle piante quando sono prescritti; c) controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture e comunicare immediatamente al servizio fitosanitario regionale la comparsa o la sospetta presenza di organismi nocivi oggetto della direttiva 77/93/CEE e successive modifiche ed integrazioni o di organismi nocivi non conosciuti; d) evitare di commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto; e) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza il libero accesso ai fondi, ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento e deposito dei vegetali e dei loro prodotti; f) adempiere alle disposizioni impartite dal servizio fitosanitario regionale. Art. 5 - Formazione professionale. 1. distinguono in: a) I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 dell’articolo 3 si corsi per soggetti già qualificati; b) corsi per principianti. 2. I corsi di cui al comma 1 sono predisposti ed attuati sulla base del programma annuale di formazione professionale in agricoltura di cui al comma 6 dell’articolo 25 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1. Art. 6 - Elenco regionale. 1. Fermo restando l’obbligo di iscrizione nel registro dei produttori di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, coloro che sono autorizzati ai sensi dell’articolo 2 sono iscritti d’ufficio in un elenco tenuto dal servizio fitosanitario regionale. 2. L’elenco di cui al comma 1 è diviso nelle sezioni riguardanti le attività di: a) vivaista: chi produce i materiali di propagazione, fa acclimatamento di materiale micropropagato e provvede alla loro commercializzazione; b) produttore: chi coltiva le piante e provvede alla loro commercializzazione; c) realizzatore di aree verdi: chi provvede alla realizzazione di aree verdi pubbliche e private. 114 Art. 7 - Vigilanza e controlli. 1. Ai fini della presente legge il servizio fitosanitario regionale provvede alla vigilanza e ai controlli in conformità al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536. 2. regionale: a) Per le finalità di cui al comma 1 in particolare il servizio fitosanitario esegue i controlli e la vigilanza sui vegetali e prodotti vegetali oggetto della presente legge nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione; b) esegue analisi specialistiche avvalendosi anche di istituti di ricerca e sperimentazione agraria nonché di laboratori accreditati con specifiche competenze fitosanitarie; c) detta disposizioni di attuazione ai fini della certificazione volontaria genetico sanitaria per le specie di maggiore interesse del vivaismo veneto; d) prescrive tutte le misure necessarie ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti ai fini della protezione fitosanitaria in applicazione delle normative nazionali e comunitarie in materia; e) fornisce assistenza tecnica al fine di favorire il miglioramento fitosanitario e la valorizzazione delle produzioni agricole. Art. 8 - Sanzioni amministrative. 1. Chiunque esercita le attività di cui al comma 1 dell’articolo 2 senza l’autorizzazione è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire e la chiusura immediata dell’attività intrapresa. 2. L’autorizzazione è revocata qualora il titolare della medesima non risulti in possesso dei requisiti professionali previsti ai commi 1, 3, 4 e 5 dell’articolo 3. 3. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all’articolo 4 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentomila a tremilioni di lire. 4. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dal servizio fitosanitario regionale di cui all’articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentocinquantamila a un milione e cinquecentomila lire. 5. Ogni altra violazione alla presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentomila a un milione di lire. 6. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 sono accertate dagli incaricati del servizio fitosanitario regionale ed applicate secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. 7. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie affluiscono nel bilancio regionale. Art. 9 - Costruzione di serre. 1. L’imprenditore agricolo, munito dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cui alla presente legge, può installare serre, sia fisse che mobili, con l’obbligo di presentazione della dichiarazione inizio attività (DIA) per le serre fisse, nel rispetto dei limiti di cui al comma 6 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 115 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”e successive modificazioni. (5) Art. 10 - Attività complementari 1. L’imprenditore agricolo munito dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cui al comma 1 dell’articolo 2 può vendere al dettaglio i prodotti che completano ed integrano quelli provenienti dall’azienda orto-floro-vivaistica a condizione che: a) la superficie massima destinata alla vendita dei prodotti di complemento non superi il dieci per cento della superficie totale delle strutture aziendali adibite all’attività orto-floro-vivaistica e comunque non ecceda il limite di 250 mq; b) il volume massimo dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti di complemento non superi il trentacinque per cento del totale dei ricavi dell’azienda orto-florovivaistica. 1 bis. Nel caso in cui l’imprenditore agricolo di cui al comma 1 eserciti l’impresa agricola in forma di società semplice, l’impresa commerciale di vendita al dettaglio di prodotti di complemento può assumere la forma di società in nome collettivo, a condizione che i soci di quest’ultima e le rispettive quote di partecipazione siano gli stessi della società semplice che esercita esclusivamente attività agricola. (6) 2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1 il comune competente per territorio rilascia la relativa autorizzazione commerciale qualora prevista dalla normativa vigente in materia. 3. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta l’elenco dei prodotti di complemento merceologico orto-florovivaistico di cui al comma 1. Art. 11 - Norma finanziaria. 1 Agli oneri derivanti dall’articolo 5 della presente legge si fa fronte con le somme annualmente stanziate sui capitoli di spesa n. 72040 e n. 72042 del bilancio di previsione 1999 e successivi. Art. 12 - Abrogazione. 1. É abrogata la legge regionale 6 maggio 1985, n. 48. Art. 13 - Norme transitorie. 1. I titolari delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge regionale 6 maggio 1985, n. 48, entro il 31 marzo 2001 devono presentare al Servizio fitosanitario regionale domanda di iscrizione nell’elenco regionale di cui all’articolo 6. (7) 2. L’iscrizione alle sezioni a) e b) dell’elenco regionale è condizionata alla sola dimostrazione del possesso del requisito di cui al comma 5 dell’articolo 3; l’iscrizione alla sezione c) è condizionata alla presentazione della relazione di cui al comma 4 dell’articolo 3 e al risarcimento dell’idoneità dei mezzi e dell’organizzazione a disposizione per l’esercizio dell’attività relativa. ( 5) Articolo così sostituito da art. 48 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9. ( 6) Comma aggiunto da comma 2 art. 11 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46. ( 7) Comma modificato da comma 1 dell'art. 36 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 che ha prorogato il termine del 30 settembre 2000 al 31 marzo 2001. 116 3. La mancata presentazione della domanda di cui al comma 1 o l’assenza dei requisiti di cui al comma 2 comportano la revoca dell’autorizzazione rilasciata ai sensi della legge regionale 6 maggio 1985, n. 48. 4. Relativamente alle domande di autorizzazione presentate in vigenza della legge regionale 6 maggio 1985, n. 48, e per le quali il procedimento non è stato concluso, sulla base delle disposizioni della presente legge il Servizio fitosanitario regionale, qualora ai richiedenti difetti unicamente il requisito, laddove previsto, della partecipazione ai corsi di formazione professionale di cui all’articolo 5, rilascia una autorizzazione provvisoria. Tale autorizzazione è revocata qualora gli interessati non dimostrino, entro il 31 marzo 2001, l’acquisizione del requisito di cui sopra. (8) ( 8) Comma modificato da comma 2 dell'art. 36 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 che ha prorogato il termine del 30 settembre al 31 marzo 2001. In precedenza l'intero articolo era stato sostituito da comma 3 art. 11 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46. 117 Legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 (BUR n. 69/1999) ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO Art. 1 - Finalità e caratteristiche. 1. I Servizi di sviluppo agricolo hanno lo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione dell'innovazione, con particolare riferimento all'orientamento commerciale, al fine di sostenere l'impresa agricola nel processo di integrazione con gli altri sistemi produttivi in atto nell'Unione Europea, favorendone così l'efficienza e la competitività anche in relazione alle esigenze di salvaguardia dell’ambiente e di gestione del territorio. 2. I Servizi di cui al comma 1 costituiscono un sistema integrato che si articola nella ricerca e sperimentazione, informazione e divulgazione, consulenza all'impresa, promozione della qualità e della filiera agro-alimentare, nei servizi tecnici di supporto, nella statistica agraria, nonché nella formazione professionale e dei quadri tecnici. 3. Gli interventi in attuazione degli obiettivi e delle azioni di cui ai commi 1 e 2, sono determinati in conformità alle disposizioni della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia e del Programma nazionale dei servizi di sviluppo agricolo. Art. 2 - Piano esecutivo dei servizi di sviluppo agricolo. 1. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per la concertazione in agricoltura di cui all’articolo 3, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale, approva il piano esecutivo dei servizi di sviluppo agricolo avente valenza pluriennale, articolato per aree territoriali e settori di attività, determinando gli obiettivi. 2. L'attuazione del piano avviene attraverso progetti di durata annuale o pluriennale, presentati dai soggetti di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 nei termini e con le modalità stabilite dallo stesso. 3. La Giunta regionale provvede al controllo, all’approvazione ed al coordinamento dei progetti di attuazione del piano e al loro finanziamento. 4. I progetti presentati dagli organismi di diritto pubblico di cui agli articoli 1, lettera b) e 6 della Direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, operanti nell’ambito regionale, sono finanziabili fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile sulla base di apposita convenzione stipulata con la Regione nella quale sono fissate anche le modalità e i tempi di erogazione del finanziamento. Art. 3 - Comitato regionale per la concertazione in agricoltura. (1) 1. É istituito il Comitato regionale per la concertazione in agricoltura con il compito di contribuire a definire le scelte programmatiche regionali, le azioni da intraprendere per l'attuazione e la verifica dell’efficacia delle stesse. 2. Il Comitato di cui al comma 1 può costituirsi come “Tavolo verde” e “Tavolo agroalimentare”: ( 1) L'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" prevede che la concertazione con le parti economiche e sociali nel settore agricolo sia attuata mediante la consultazione del Comitato di cui al presente articolo. a) “Tavolo verde” per le questioni concernenti lo sviluppo, il rafforzamento, il rinnovamento e la valorizzazione delle imprese agricole. Al tavolo partecipano: 1) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato; 2) l’Assessore all'agricoltura o un suo delegato; 2 bis) il Presidente della Commissione consiliare competente o un componente della medesima suo delegato; (2) 3) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale. Ciascun partecipante al “Tavolo verde” può farsi assistere, nel corso delle riunioni, da un numero massimo di due persone dotate di particolare competenza sugli argomenti all’ordine del giorno. b) “Tavolo agroalimentare”, per le questioni relative allo sviluppo dell’intera filiera agricolo-alimentare ed agroindustriale. Al tavolo partecipano: 1) l’Assessore regionale all’agricoltura o un suo delegato; 1 bis) il Presidente della Commissione consiliare competente o un componente della medesima suo delegato; (3) 2) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; 3) un rappresentante per ciascuna delle centrali cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale; 4) cinque rappresentanti designati dalle associazioni produttori regolarmente costituite ed operanti in Veneto; 5) un rappresentante dell’industria alimentare designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore a livello regionale; 6) un rappresentante degli imprenditori del commercio alimentare designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale; 7) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale; 8) un rappresentante delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale. Ciascun partecipante può farsi assistere, nel corso delle riunioni, da un numero massimo di due persone dotate di particolare competenza sugli argomenti all’ordine del giorno. 3. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimangono in carica per la durata della legislatura. Art. 4 - Ricerca di interesse regionale e sperimentazione. 1. I progetti di ricerca e sperimentazione, finalizzati prioritariamente all'affermazione di prodotti di qualità, possono essere presentati da istituti o dipartimenti ( 2) ( 3) Numero aggiunto da comma 1 dell'art. 32 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5. Numero aggiunto da comma 2 dell'art. 32 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5. 119 universitari e dagli organismi di diritto pubblico di cui agli articoli 1, lettera b) e 6 della Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, operanti a livello regionale che, anche se non svolgono istituzionalmente attività di ricerca e sperimentazione, sono riconosciuti idonei dalla Giunta regionale. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi nella predisposizione e realizzazione dei programmi di ricerca e sperimentazione dei centri di consulenza di cui all’articolo 6, individuati secondo le modalità di selezione ivi previste. 2 bis. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere e sostenere interventi di ricerca a carattere interregionale, riguardanti il settore primario, attuati dai soggetti di cui al comma 1 e realizzati anche attraverso accordi di programma in collaborazione con altre Regioni. (4) 3. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 possono essere concessi contributi nel limite massimo del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile a condizione che rispondano agli obiettivi e alle indicazioni del Piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo. 4. I progetti di cui al presente articolo devono essere di interesse generale e garantire un’adeguata informazione in merito alle iniziative svolte e ai risultati ottenuti che sono messi a disposizione di tutti i potenziali utilizzatori, secondo modalità e criteri non discriminatori conformemente alla disciplina comunitaria, anche attraverso l’attività di divulgazione ed informazione di cui all’articolo 5. 5. I progetti finanziati dal presente articolo devono comunque soddisfare le condizioni previste dai trattati internazionali e non provocare distorsioni alla concorrenza. Art. 5 - Attività di collaudo dell'innovazione, divulgazione ed informazione. 1. Le attività di collaudo dell'innovazione, informazione e divulgazione sono realizzate direttamente dalla Regione o, tramite apposite convenzioni, dagli organismi di cui all’articolo 4 comma 1, operanti nell’ambito regionale, esclusivamente per il tempo necessario a far conoscere agli agricoltori i risultati delle azioni di ricerca e sperimentazione. 2. L’informazione sullo stato di attuazione della ricerca e sulla possibilità di utilizzazione dei risultati avviene anche tramite pubblicazione su quotidiani e periodici tecnici aventi diffusione nazionale. Art. 6 - Progetti integrati di consulenza all'impresa. 1. La consulenza all'impresa è attività di supporto e orientamento delle scelte imprenditoriali riguardo agli aspetti tecnici, gestionali ed economici dell'azienda agricola singola ed associata. 2. I centri di consulenza e gli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 2 comma 4, esclusivamente tramite l’informazione, esercitano l’attività di cui al comma 1 ed in particolare: a) consulenza alla gestione aziendale; b) consulenza alla progettazione aziendale ed interaziendale; ( 4) Comma inserito da art. 2 comma 1 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 120 c) consulenza tecnico-produttiva; d) consulenza per l’attivazione e la messa a livello dei sistemi di qualità; e) formazione professionale in collaborazione con gli enti di formazione riconosciuti. 3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono finanziate dalla Giunta regionale sulla base di specifici progetti fino al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile. 4. I progetti presentati dagli organismi di diritto pubblico di cui al comma 2 sono finanziabili sino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile e vengono affidati dalla Giunta regionale con le modalità previste dall’articolo 2, comma 4. 5. I centri di consulenza devono avere capacità operativa su tutto il territorio regionale e possedere i seguenti requisiti: a) essere costituiti sotto forma di società o di associazione; b) avere autonomia patrimoniale. 6. I centri di consulenza vengono individuati tramite pubblica gara da esperirsi, secondo le modalità di cui alla Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, come modificata dalla Direttiva 97/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. 7. I centri di cui al presente articolo presentano progetti integrati di consulenza all’impresa che possono avere valenza annuale o pluriennale. 8. I centri di consulenza individuati secondo le modalità di cui al comma 6, possono costituirsi in consorzio per la realizzazione dei progetti ad essi affidati. 9. Per la realizzazione dei progetti di cui al presente articolo, i centri di consulenza e i loro consorzi devono impiegare assistenti tecnici iscritti nel registro di cui all'articolo 9, nella misura di almeno il cinquanta per cento del personale. Art. 7 - Attività di consulenza al mercato e di prodotto. 1. Le associazioni tra produttori, i consorzi di tutela operanti nel settore 5 vitivinicolo ( ) e le cooperative agricole, nei limiti dei propri fini istituzionali, possono svolgere tramite la sola informazione attività di: a) consulenza tecnica di prodotto anche connessa alle attività di trasformazione e commercializzazione; b) consulenza di mercato; c) orientamento commerciale; d) consulenza per l'attivazione e la messa a livello dei sistemi di qualità. 2. I progetti relativi alle attività di cui al comma 1 devono essere coerenti con il piano esecutivo dei servizi di sviluppo agricolo previsto all'articolo 2 e sono finanziabili fino al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile. ( 5) Comma così modificato da art. 1 legge regionale 16 novembre 2000, n. 21. In realtà nella legge regionale 16 novembre 2000, n. 21 per mero errore materiale si dice di aggiungere le parole "i consorzi di tutela operanti nel settore vitivinicolo" dopo le parole "associazioni dei produttori" laddove nel testo è scritto "associazioni tra produttori". 121 3. I progetti di cui al presente articolo possono essere affidati dalla Giunta regionale agli organismi di diritto pubblico di cui agli articoli 1, lettera b) e 6 della Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, operanti nell’ambito regionale, con le modalità previste dall’articolo 2, comma 4. 4. I progetti presentati dagli organismi di cui al comma 3 sono finanziabili sino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile. Art. 8 - Tenuta della contabilità aziendale. 1. La Giunta regionale promuove, anche ai fini della rilevazione statistica e della programmazione degli interventi in agricoltura, la tenuta della contabilità nelle aziende agricole, in collaborazione con l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) . 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può prevedere la realizzazione di progetti specifici di consulenza finanziati secondo le modalità previste dall'articolo 6. 3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 consistono esclusivamente in attività di consulenza ed informazione al fine di facilitare la tenuta della contabilità da parte delle imprese agricole. 4. I Centri contabili riconosciuti ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 sono soppressi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Art. 9 - Registro regionale dei tecnici agricoli 1. É istituito il registro regionale dei tecnici di cui devono avvalersi i centri di consulenza e loro consorzi al fine di beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge. 2. Per essere iscritti al registro di cui al comma 1, i tecnici devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: a) laurea in scienze agrarie e forestali, in medicina veterinaria o altre lauree equipollenti; b) diploma di perito agrario, agrotecnico od equipollenti. 3. I tecnici e i divulgatori agricoli di cui al Regolamento (CEE) del Consiglio n. 270 del 6 febbraio 1979, iscritti nel registro regionale di cui all'articolo 21 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, sono iscritti d'ufficio al registro regionale dei tecnici di cui al comma 1. Art. 10 - Formazione professionale e di aggiornamento (6) . 1. In armonia con la normativa comunitaria vigente in materia, l'attività di formazione professionale e di aggiornamento (7) si articola in corsi o tirocini diretti alla formazione ed aggiornamento: a) degli imprenditori agricoli, coadiuvanti, partecipi familiari e salariati agricoli, che hanno superato l'età della scuola dell'obbligo; ( 6) ( 7) Soppresse le parole “dei quadri tecnici” da art. 3 comma 1 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 Soppresse le parole “dei quadri tecnici” da art. 3 comma 2 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 122 b) dei quadri direttivi e degli amministratori delle associazioni di produttori e delle cooperative agricole. c) degli assistenti tecnici e delle altre professionalità operanti nel sistema dei servizi di sviluppo agricolo. 2. L'attività di formazione e aggiornamento professionale di cui al comma 1 viene svolta ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, sentita la struttura regionale competente per i servizi di sviluppo agricolo. 3. I corsi di formazione attivati all'interno dei progetti integrati di consulenza all'impresa di cui all'articolo 6 hanno priorità di finanziamento nell'ambito dei fondi destinati dalla Regione Veneto alla formazione professionale. 3 bis. In presenza di esigenze di formazione e di aggiornamento nei settori agroambientale ed agroalimentare, rese necessarie da adempimenti disposti dalla normativa nazionale o comunitaria successivamente all’adozione della programmazione formativa della Regione, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione delle relative iniziative formative e di aggiornamento, destinate anche ai tecnici ed operatori che interagiscono con il sistema agricolo-ambientale e per lo sviluppo rurale. (8) 3 ter. La Giunta regionale, nella definizione delle procedure di assegnazione dei finanziamenti, nell’individuazione della tipologia delle spese inerenti l’organizzazione e la realizzazione di progetti di formazione e aggiornamento nonché nella concessione dei relativi contributi, applica il regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 3 gennaio 2004 e il regolamento (CE) n. 68 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 gennaio 2001 e successive modificazioni. (9) 3 quater. Per i progetti di cui al comma 3 bis possono essere concesse, su richiesta, successivamente all’inizio delle attività di formazione ed aggiornamento programmate, anticipazioni fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, previa costituzione di una garanzia bancaria o garanzia equivalente rilasciata da un istituto bancario o istituzione finanziaria autorizzata, corrispondente al 110 per cento dell’importo anticipato.” (10) Art. 11 - Disposizioni applicative 1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana, ai sensi dell'articolo 32, lettera g) dello Statuto, disposizioni applicative della presente legge. Art. 12 - Abrogazione articoli della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 ( 8) ( 9) (10) Comma aggiunto da art. 3 comma 3 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 Comma aggiunto da art. 3 comma 3 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 Comma aggiunto da art. 3 comma 3 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 123 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono abrogati i seguenti articoli della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1: a) l’articolo 20; b) l’articolo 21; c) l’articolo 22; d) i commi 5 e 6 dell’articolo 23, come modificato ed integrato dall’articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7; e) i commi 1 e 2 dell’articolo 24, come modificato ed integrato dall’articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7; f) i commi 1 e 2 dell’articolo 25; g) l’articolo 26. 2. Le norme di cui al comma 1 continuano comunque a trovare applicazione sino all’emanazione delle disposizioni applicative previste all’articolo 11. Art. 13 - Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, decorrenti dall’esercizio finanziario 2000 e quantificabili in lire 8.000 milioni per il medesimo esercizio, si fa fronte mediante riduzione di lire 3.000 milioni e di lire 4.300 milioni rispettivamente dai capitoli n. 12530 e n. 12532 e mediante prelevamento di lire 700 milioni dal capitolo n. 80230 denominato “Fondo globale spese d’investimento”, partita n. 1, in termini di competenza per l’anno 2000, iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001. 2. Nel medesimo stato di previsione della spesa sono istituiti i seguenti capitoli: a) capitolo n. 12600 denominato "Interventi regionali per favorire la ricerca e la sperimentazione nel settore primario (articolo 4)" con lo stanziamento di lire 500 milioni in termini di competenza per l’esercizio 2000; b) capitolo n. 12602 denominato "Interventi regionali per il collaudo dell'innovazione, divulgazione ed informazione (articolo 5)” con lo stanziamento di lire 500 milioni in termini di competenza per l’esercizio 2000; c) capitolo n. 12604 denominato "Interventi regionali per la realizzazione di progetti integrati di consulenza all'impresa (articolo 6)” con lo stanziamento di lire 4.500 milioni in termini di competenza per l’esercizio 2000; d) capitolo n. 12606 denominato "Interventi per la realizzazione di progetti integrati di consulenza al mercato e al prodotto (articolo 7)” con lo stanziamento di lire 2.000 milioni in termini di competenza per l’esercizio 2000; e) capitolo n. 12608 denominato "Interventi regionali per favorire la tenuta della contabilità aziendale (articolo 8)" con lo stanziamento di lire 500 milioni in termini di competenza per l’esercizio 2000. 3. Per gli anni successivi al 2000 si procede ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive integrazioni e 124 modificazioni.(11) (11) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia. 125 Legge regionale 7 aprile 2000, n. 8 (BUR n. 33/2000) INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI ALLEVATORI DELLE AZIENDE AVICOLE COLPITE DA INFLUENZA AVIARIA Art. 1 - Finalità. 1. Al fine di sostenere gli allevamenti avicoli colpiti dalla influenza aviaria, la Regione interviene sugli effetti derivanti dalla sospensione dell’attività di allevamento per motivi sanitari incentivando la ripresa delle relative attività produttive interessate dalle restrizioni sanitarie imposte dalla vigente normativa. Art. 2 - Interventi. 1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Giunta regionale è autorizzata ad indennizzare, fino ad un massimo dell'ottanta per cento del danno ritenuto ammissibile, gli allevatori avicoli i cui allevamenti sono stati colpiti da influenza aviaria. La Giunta regionale contribuisce inoltre a finanziare i piani volti a risanamento e al miglioramento delle condizioni e delle pratiche di allevamenti. 2. La Giunta regionale, entro e non oltre venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva apposito provvedimento indicante gli allevamenti, compresi quelli di pulcini non commercializzati, colpiti da influenza aviaria da ammettere all’indennizzo, nonché il periodo di sospensione dell’attività di allevamento per motivi sanitari, individuati sulla base di dichiarazioni delle autorità sanitarie competenti per territorio. 3. La Giunta regionale individua, inoltre, nel medesimo provvedimento di cui al comma 2, i criteri per la concessione degli indennizzi e dei contributi di cui al comma 1. 4. Gli allevatori interessati devono presentare richiesta agli Ispettorati regionali per l'agricoltura che provvedono all'istruttoria e alla liquidazione delgli indennizzi e dei contributi di cui al comma 1. Art. 3 - Parere comunitario di compatibilità. 1. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno in cui è espresso il parere positivo di compatibilità da parte della Commissione dell’Unione Europea, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato CE. Art. 4 - Norma finanziaria. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificabile in lire 7 miliardi si fa fronte mediante prelievo per pari importo dal capitolo n. 80230 - partita n. 1, da imputare al capitolo n. 12214 “Interventi regionali a sostegno degli allevatori delle aziende avicole.”. Legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 (BUR n. 81/2000) ISTITUZIONE DELLE STRADE DEL VINO E DI ALTRI PRODOTTI TIPICI DEL VENETO Art. 1 - Finalità. 1. La Regione, nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale ed allo scopo di valorizzare i territori ad alta vocazione vinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 “Nuova disciplina delle denominazioni d’origine”, nonché le produzioni e le attività ivi esistenti attraverso la qualificazione e l’incremento dell’offerta turistica, promuove e disciplina la realizzazione delle strade del vino. Art. 2 - Strade del vino. 1. Le strade del vino sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli conformi agli standard in uso nell’Unione Europea, lungo i quali insistono valori naturali e culturali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico. 2. Le strade del vino costituiscono lo strumento attraverso il quale i territori a vocazione vinicola e le relative produzioni possono essere pubblicizzati e forniti sotto forma di offerta turistica. 3. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell’ambito delle strade del vino sono riconducibili alle attività agrituristiche di cui all’articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9. Art. 3 - Regolamento di attuazione. 1. Con regolamento si provvede in ordine: a) alla qualificazione e omogeneizzazione dell’offerta enoturistica regionale, mediante l’indicazione degli standard minimi di qualità; b) alla definizione del disciplinare-tipo per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle strade del vino; c) alla definizione di omogenee attività informative, divulgative e promozionali delle strade del vino; d) alle garanzie di una equilibrata salvaguardia delle aspettative dei vari soggetti partecipanti alle strade del vino; e) ai criteri per la concessione dei contributi di cui all’articolo 8. (1) ( 1) Comma modificato da art. 2 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 che ha soppresso il riferimento alla Giunta regionale. Art. 4 - Disciplinare e comitato promotore. 1. Il disciplinare per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle strade del vino, in armonia con i principi fissati dal regolamento di cui all’articolo 3, è proposto alla Regione da un comitato promotore. Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione del progetto da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al comitato promotore. 2. Al comitato promotore possono partecipare gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende vitivinicole singole o associate, le loro organizzazioni, le associazioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo, le aziende agricole singole o associate, gli altri operatori economici, gli enti e le associazioni pubblici o privati operanti nel campo culturale, turistico e ambientale interessati alla realizzazione degli obiettivi della presente legge. 3. Il comitato di cui al comma 1 si intende costituito quando almeno il trenta per cento delle aziende produttrici di vino che vi partecipano è iscritto all’albo di cui all’articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. 4. La Giunta regionale approva il disciplinare proposto dal comitato entro novanta giorni dalla sua presentazione e procede al riconoscimento della strada del vino previa verifica della rispondenza del disciplinare al regolamento di cui all’articolo 3. 5. Il disciplinare di cui al comma 4 si intende approvato decorso il termine di cui al medesimo comma. Art. 5 - Comitato di gestione. 1. Con l’approvazione del disciplinare e il riconoscimento della strada del vino da parte della Giunta regionale, e comunque decorsi centoventi giorni dalla presentazione del disciplinare, il comitato promotore si trasforma in comitato di gestione. 2. a) Il comitato di cui al comma 1: realizza e gestisce la strada del vino nel rispetto del disciplinare approvato; b) provvede alla diffusione della conoscenza della strada del vino in collaborazione con le organizzazioni viticole locali e con gli altri soggetti interessati; c) collabora con la Regione e gli enti locali interessati per l’inserimento della strada del vino nei vari strumenti di promozione turistica; d) vigila sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei soggetti interessati. Art. 6 - Competenze della Regione. 1. La Regione può sottoscrivere accordi di programma con gli enti locali interessati per definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle strade del vino. 2. La Regione promuove l’inserimento della strada del vino nei vari 128 strumenti di promozione turistica. Art. 7 - Competenze dei Comuni e delle Province. 1. I Comuni e le Province provvedono alla localizzazione e posa in opera della segnaletica lungo le strade di rispettiva competenza, sentiti i comitati di gestione. Art. 8 - Interventi finanziari. 1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Regione prevede la concessione di contributi per i seguenti interventi: a) creazione della specifica segnaletica di cui all’articolo 2; b) istituzione o adeguamento di punti di informazione collocati sulle strade del vino, finalizzati ad una informazione specifica sull’area vitivinicola interessata; c) la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all’estero, per l’incentivazione della conoscenza delle strade del vino; d) adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di informazione locale agli standard di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3, limitatamente agli interventi volti a migliorare le strutture indispensabili alla realizzazione degli obiettivi della presente legge. 2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi a favore dei comitati di gestione e degli enti locali, delle aziende agricole o vitivinicole singole o associate, nella misura massima del sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile. 3. La Giunta regionale fissa i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo. Art. 9 - Applicazione della legge ad altri prodotti tipici del Veneto. 1. Le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione di cui all’articolo 3 si applicano anche per la realizzazione delle strade finalizzate alla valorizzazione di altre produzioni tipiche e di qualità del Veneto, con particolare riguardo all’olio. 2. Per la realizzazione delle strade di cui al comma 1, il comitato promotore previsto all’articolo 4 si intende costituito quando vi partecipa almeno il trenta per cento delle aziende produttrici del prodotto interessato. 3. Ai fini del presente articolo per produzioni tipiche e di qualità si intendono esclusivamente quelle che beneficiano di una denominazione d’origine protetta o di un’indicazione geografica protetta ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992. Art. 10 - Norma finanziaria. 1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge 129 quantificabili in lire 200 milioni per l'anno 2000 si fa fronte mediante riduzione di lire 140 milioni dal capitolo n. 12002 e di lire 60 milioni dal capitolo n. 30020, in termini di competenza e di cassa; capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000. Nel medesimo stato di previsione della spesa è istituito il capitolo n. 11481 denominato "Contributi per la realizzazione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto" con lo stanziamento di lire 200 milioni in termini di competenza e di cassa. 130 REGOLAMENTO REGIONALE 10 MAGGIO 2001, N. 2 (BUR N. 44/2001) ISTITUZIONE DELLE STRADE DEL VINO E DI ALTRI PRODOTTI TIPICI DEL VENETO (LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 2000, N. 17) (1) Articolo 1 - Identificazione delle Strade del vino e degli altri prodotti tipici. 1. Le "Strade del vino e dei prodotti tipici", di seguito denominate "Strade", sono percorsi segnalati e pubblicizzati nell'ambito di territori ad alta vocazione viticola o per le produzioni tipiche, nei quali sono presenti vigneti e cantine di aziende agricole o aziende di produzione di prodotti tipici, aperte al pubblico, nonché valori naturalistici, culturali e storici di particolare importanza e attrazione. 2. La segnalazione al pubblico dei percorsi stradali da parte dei soggetti di cui all'articolo 7 della L.R. 17/2000 deve consentire una precisa individuazione della Strada con tutti gli elementi che costituiscono centri di interesse naturalistico, cultura e storico. 3. La Strada deve essere identificata mediante: a) un logo regionale "cornice"; b) un logo identificativo specifico della Strada; c) una segnaletica informativa, pota sia lungo i percorsi (principali e secondari) sia in prossimità del soggetto aderente alla Strada, che deve comprendere: - plance con grafico della strada in corrispondenza di incroci importanti o strategici - cartelli guida (o di memorizzazione) in corrispondenza di incroci minori e per tragitti lunghi - segnali distintivi degli elementi di caratterizzazione e di contratto (punti panoramici, luoghi di interesse culturale ed ambientale) - frecce direzionali per i punti vendita (cantine, enoteche, aziende di produzione e vendita di prodotti tipici) d) una mappa del territorio specifico della Strada, con indicazione del percorso stradale e la localizzazione dell'offerta enoturistica complessiva tramite simbologia annessa. 4. Le strade possono riguardare esclusivamente: a) per i vini, i territori di produzione di vini a denominazione di origine controllata (DOC) e la denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) di cui alla legge 164/92; b) per i prodotti tipici diversi dai vini, i territori di produzione di prodotti agricoli e agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del Reg. CE 2081/92. 5. Nella costituzione delle Strade possono essere considerati anche i prodotti DOP e IGP per i quali sia stata ottenuta, ai sensi dell'articolo 5 del reg. CE 2081/92, come modificato dal reg. CE 535/97, una protezione nazionale transitoria. ( 1) Il presente regolamento è stato approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione come modificato dall’articolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 313/2003 che ha riservato allo Statuto regionale la disciplina del potere regolamentare in vigenza dell’articolo 37 dello Statuto vigente che attribuisce il potere regolamentare al Consiglio regionale e in capo al Consiglio regionale. L’articolo 10 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 ha provveduto alla convalida del presente regolamento. 6. Le Strade possono riguardare anche più denominazioni relative a vini o a prodotti tipici di cui al comma 4, nel rispetto delle condizioni e dei vincoli successivamente indicati all'articolo 5. 7. La Giunta regionale, con successivo provvedimento, approva - anche mediante l'espletamento di un concorso di idee - il logo regionale "cornice" delle Strade, nonché le direttive per la realizzazione della cartellonistica delle Strade, individuando le tipologie dei cartelli, il formato e le caratteristiche grafiche generali. Articolo 2 - Standard minimi di qualità per le Strade del vino 1. Sono definiti standard minimi di qualità i requisiti minimi necessari a qualificare e a rendere omogenea l'offerta enoturistica regionale delle Strade del vino. 2. Gli standard minimi di cui al comma 1 riguardano i seguenti soggetti: 2.1. - Aziende vitivinicole e cantine a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e che, nel caso di aziende di vinificazione o di vinificazione ed imbottigliamento, può essere anche al di fuori della zona di produzione, purchè nell'ambito della zona di vinificazione individuata dai relativi disciplinari di produzione approvati ai sensi della legge 164/1992; b) disponibilità di aree attrezzate per la sosta temporanea in spazi aperti; c) disponibilità di locali adibiti a luogo di accoglienza degli ospiti, adeguatamente forniti di materiale informativo sull'azienda, sulla strada dei vini e sui vini (DOCG, DOC, IGT) e prodotti tipici (DOP, IGIP, prodotti tradizionali di cui al Decreto legislativo 173/98) della zona; d) possibilità di offrire visite organizzate sotto forma di percorsi a carattere informativodidattico per l'enoturista; e) disponibilità di un adeguato spazio per la degustazione, attrezzato in maniera idonea, con affissione di un elenco visibile dei prezzi dei prodotti in vendita o degli assaggi nel caso in cui non siano gratuiti; f) disponibilità di bicchieri di forma adatta a tipo di vino da servire; g) disponibilità di personale di servizio adeguatamente preparato e informato; h) orario di apertura al pubblico approvato annualmente dal Comitato di gestione della Strada; i) affissione visibile nel locale di accoglienza della mappa del territorio specifico della Strada con indicazione del percorso stradale e della localizzazione dell'offerta enoturistica complessiva tramite simbologia annessa; j) indicazione nella segnaletica apposta all'ingresso dell'azienda del logo della Strada, del nome dell'azienda, dei numeri di telefono, delle lingue straniere parlate, dell'orario e dei giorni di apertura; k) possibilità di vendita di vini (DOCG, DOC, IGT) della rispettiva zona della Strada regolarmente confezionati in bottiglie di vetro. 2.2. - Aziende agricole a) produzione prevalente di prodotti tipici della zona 8DOP, IGP, prodotti agroalimentari tradizionali di cui al Decreto legislativo n. 173/98) e prodotti biologici; b) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge 164/1992; c) indicazione nella segnaletica apposta all'ingresso dell'azienda del logo della Strada, del nome dell'azienda, dei numeri di telefono, delle lingue straniere parlate, dell'orario e dei giorni di apertura; 132 d) possibilità di effettuare la vendita diretta o la degustazione delle produzioni tipiche ottenute nell'azienda; e) obbligo di esporre un congruo numero di vini relativi alla "Strada del vino" anche se l'azienda non è vitivinicola; f) possibilità di offrire materiale informativo sull'azienda e sulle produzioni tipiche coltivate o trasformate in azienda, sulla strada dei vini e sui vini (DOCG, DOC, IGT) e i prodotti tipici (DOP, IGIP, prodotti tradizionali di cui al Decreto legislativo 173/98) della zona. 2.3. - Aziende agrituristiche di cui alla legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 a) indicazione nella segnaletica apposta all'ingresso dell'azienda del logo della strada, del nome dell'azienda, dei numeri di telefono, delle lingue straniere parlate, dell'orario e dei giorni di apertura; b) obbligo di esporre un congruo numero di vini DOC e DOCG relativi alla "Strada del vini" anche se l'azienda non è vitivinicola; c) disponibilità, nel caso in cui l'azienda agrituristica sia autorizzata alla somministrazione di alimenti e bevande, di una carta dei vini comprendente le principali tipologie di vini DOC e DOCG propri o di aziende aderenti alla Strada, o comunque della zona di produzione, e di almeno un menù di degustazione con prodotti tipici della zona interessata; d) possibilità di offrire materiale informativo sull'azienda e sulle produzioni tipiche coltivate o trasformate in azienda, sulla strada dei vini e sui vini (DOCG, DOC, IGT) e i prodotti tipici (DOP, IGP, prodotti tradizionali di cui al Decreto legislativo 173/98) della zona. 2.4. - Esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti alimenti e bevande a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui all legge 164/1992; b) disponibilità di una carta dei vini, adeguata ed aggiornata, comprensiva di una significativa rappresentanza di vini provenienti da aziende vitivinicole facenti parte della strada, i quali devono essere esposti alla clientela in modo da avere una adeguata visibilità; c) comunicazione periodica dei prezzi di vendita dei vini tipici della zona al Comitato di Gestione; d) esposizione con particolare cura, nel locale di ingresso o di accoglienza dei clienti, di una significativa gamma di vini DOC della Strada; e) disponibilità di un menù di degustazione comprensivo di prodotti e piatti tipici della zona interessata alla Strada; f) possibilità di offrire materiale informativo sulla Strada, sui vini (DOCG, DOC, IGT) e sui prodotti tipici (DOP, IGP, prodotti tradizionali di cui al Decreto legislativo 173/1998) della zona; g) uso obbligatorio dei bicchieri di forma adatta al tipo di vini da servire e disponibilità di personale di servizio adeguatamente preparato ed informato in relazione alla degustazione dei vini. 2.5. - Enoteche a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge 164/1992; b) disponibilità di una lista dei vini che comprenda una significativa rappresentanza di aziende aderenti alla strada, con più di una tipologia di vino per azienda; c) esposizione con particolare cura ed in luogo adatto dei vini delle aziende facenti parte della Strada; d) disponibilità di un adeguato spazio per la degustazione, attrezzato in maniera idonea; 133 e) esposizione dell'elenco dei prezzi di vendita dei vini della Strada che devono essere comunicati al Comitato di gestione; f) possibilità di offrire materiale informativo sulla Strada, sui vini (DOCG, DOC, IGT) e sui prodotti tipici (DOP, IGIP, prodotti tradizionali di cui al Decreto legislativo n. 173/98) della zona; g) uso di bicchieri di forma adatta ai vini da servire e personale di servizio adeguatamente preparato ed informato. 2.6. - Imprese turistico-ricettive a)ubicazione all'interno delle zone di produzione dei vini di cui alla legge 164/1992; b) possibilità di offrire materiale informativo sulla Strada, sui vini (DOCG, DOC, IGT) e sui prodotti tipici (DOP, IGP, prodotti tradizionali di cui al Decreto legislativo n. 173/1998) della zona; c) disponibilità di personale adeguatamente competente a dare informazioni sulla strada e sul territorio (aspetti ambientali, culturali, enogastronomici); d) indicazioni di cui al precedente punto 2.4 relativamente agli esercizi di somministrazione di parti, alimenti e bevande, nel caso in cui la struttura turisticoricettiva abbia un ristorante all'interno. 2.7. - Imprese artigiane a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui all legge 164/1992; b) esercizio di un'attività artigianale con caratteri di tradizionalità in relazione alle caratteristiche peculiari dei territori ad alta vocazione vitivinicola; c) possibilità di effettuare visite guidate, se interessanti ai fini della conoscenza dei processi di lavorazione tradizionali locali; d) esposizione dei prezzi dei prodotti in vendita e comunicazione degli stessi al Comitato di gestione della Strada; e) possibilità di offrire materiale informativo sulla Strada. 2.8. - Musei della vite e del vino a) ubicazione all'interno delle zone di produzione di cui alla legge 164/1992; b) apertura al pubblico negli orari concordati con il Comitato di gestione della Strada; c) possibilità di promuovere iniziative didattiche ed educative tese alla conoscenza dei vari aspetti culturali della produzione vitivinicola propria della Strada; d) carattere di unicità, nell'ambito della Strada e di originalità a livello regionale della collezione di oggetti e di materiale documentario presente nel "Museo della vite e del vino". Articolo 3 - Standard di qualità per le Strade dei prodotti tipici diversi dal vino 1. Nel caso di strade di prodotti DOP e IGP riconosciuti ai sensi del Reg. CEE 2081/92, i soggetti aderenti devono essere ubicati entro l'area definita dal disciplinare di produzione delle DOP o IGP. 2. Gli standard minimi di qualità indicati nell'articolo 2 relativamente alle Strade del vino si applicano anche alle Strade dei prodotti tipici diversi, in sede di redazione del disciplinare della Strada, in quanto compatibili con le specifiche caratteristiche dei prodotti agroalimentari interessati e alle loro peculiari modalità di valorizzazione. Articolo 4 - Criteri per l'elaborazione del disciplinare delle Strade del vino e degli altri prodotti tipici 134 1. Il disciplinare proposto dal Comitato promotore ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 17/2000 deve contenere gli elementi di seguito elencati: a) Soggetti aderenti Possono far parte della Strada le seguenti categorie di soggetti, pubblici e privati: a1. - Prodotti vitivinicoli, singoli o associati, e cantine; a2. - Produttori, singoli o associati, specializzati nelle produzioni agroalimentari tipiche dell'area di riferimento; a3. - Imprese esercenti l'attività dell'agriturismo; a4. - Imprese esercenti l'attività dell'agriturismo; a5. - Imprese esercenti l'attività turistico-ricettiva; a6. - Enoteche; a7. - Esercizi per la vendita di vino e prodotti alimentari tipici; a8. - Consorzi per la tutela e la promozione dei vini e dei prodotti a denominazione di origine; a9. - Enti locali territoriali (Province, Comuni, Comunità Montane); a10. - Associazioni e Organizzazioni di vitivinicoltori e/o produttori agricoli; a11. - Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato; a12. - Imprese artigiane e commerciali con attività strettamente attinenti con le finalità della Strada; a13. - Associazioni economiche, culturali e turistiche locali; a14. - Istituti professionali scolastici dei settori interessati. b) Standard minimi di qualità 1) Per ciascuna categoria di soggetti aderenti, il disciplinare deve definire, nel rispetto degli standard fissati all'articolo 2, gli standard minimi per l'accesso alla Strada, in relazione all'esigenza di garantire i più idonei livelli qualitativi dell'offerta turisticoenogastronomica propria di ciascuna area interessata. 2) Il disciplinare della Strada fissa il termine, non superiore a 15 mesi, entro il quale i soggetti che all'atto dell'adesione non siano in possesso degli standard minimi previsti devono adeguarsi agli stessi. 3) Il disciplinare della Strada indica le modalità di apertura al pubblico, ove prevista, e in particolare: a. numero di giorni o di ore minimi settimanale di apertura, con eventuale differenziazione fra alta e bassa stagione; b. apertura nei giorni prefestivi e festivi o in alternativa la fissazione di un numero minimo di aziende aperte in tali giorni, anche mediante una turnazione programmata; c. periodo massimo di chiusura dell'azienda per esigenze legate al ciclo produttivo e ferie annuali. 4) Il disciplinare, in relazione alle caratteristiche della Strada e agli obiettivi specifici di qualità perseguiti, regolamenta, anche con carattere di obbligatorietà, i seguenti servizi: a. disponibilità di telefono pubblico all'interno della struttura o nelle sue vicinanze; b. servizi particolari per i portatori di handicap; c. disponibilità di servizi igienici esclusivi per i visitatori; d. disponibilità minima di spazi per parcheggi e caratteristiche degli stessi; e. conoscenza di una o più lingue straniere da parte del personale dell'azienda incaricato dell'accoglienza del pubblico; f. organizzazione di visite guidate ai vigneti o alle coltivazioni; g. disponibilità di idonea strumentazione informatica, allo scopo di consentire la fruizione mediante rete telematica di informazioni particolari, quali il collegamento con 135 il sito Web della Regione, o con siti specifici per informazioni turistiche ed enogastronomiche; h. organizzazione di attività didattiche quali corsi di degustazione, laboratori del gusto e percorsi di apprendimento per scolaresche. c) Attività di controllo degli standard minimi di qualità 1) Il disciplinare della Strada fissa le modalità di effettuazione dei controlli, preliminari e periodici, necessari a verificare il rispetto degli standard minimi di qualità da parte dei soggetti aderenti alla Strada. 2) L’attività di controllo è affidata ad un Comitato tecnico costituito da almeno tre esperti nella materia, individuati dal Comitato di gestione fra soggetti non aderenti alla Strada, oppure a organismi terzi di controllo accreditati secondo le norme ISO. d) Parametri tecnici per la definizione delle quote associative 1) Il disciplinare della Strada fissa le modalità di riparto degli oneri a carico degli aderenti per le spese di funzionamento della Strada, sulla base dei seguenti criteri di carattere generale: quota fissa per l’adesione, diversificata per categoria di appartenenza; quota annuale proporzionale ai benefici, calcolati sulla base di idonei parametri tecnici, che i soggetti aderenti ricevono in relazione alla partecipazione alla Strada. e) Individuazione dei vini e dei prodotti di qualità della Strada 1) Il disciplinare individua tutti i vini di qualità e i prodotti agroalimentari tipici che caratterizzano l’offerta enogastronomica della Strada, con riferimento alle seguenti tipologie: a. Vini di qualità (DOCG, DOC, IGT) così come definiti dalla legge 164/92; b. Prodotti agricoli e agroalimentari DOP e IGP riconosciuti, così come definiti dal Reg. CEE 2081/92; c. Prodotti agroalimentari tradizionali definiti ai sensi del Decreto Legislativo 173/1998. Articolo 5 - Procedimento per il riconoscimento delle Strade del vino e degli altri prodotti tipici 1. Il Comitato promotore, ai fini del riconoscimento della Strada, presenta alla Giunta regionale - Direzione Politiche Agricole di Mercato - una domanda contenente le seguenti indicazioni: a) nome della Strada per la quale è richiesto il riconoscimento con la relativa zona di produzione in riferimento alle denominazioni di cui alla legge 164/1992 per i vini e al Reg. CEE 2081/92 per i prodotti DOP e IGP; b) indicazione della sede legale; c) elenco dei soggetti che partecipano al Comitato promotore; d) rappresentante legale del Comitato promotore, cui compete la sottoscrizione della domanda di riconoscimento; e) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale in ordine al possesso, per ognuno dei soggetti aderenti al Comitato promotore, degli standard di qualità minimi stabiliti dal presente regolamento, oppure impegno che i soggetti partecipanti al Comitato si adegueranno a tali standard entro i termini fissati dal disciplinare della Strada ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del presente regolamento. 2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: a) atto costitutivo e statuto del soggetto responsabile della Strada; b) disciplinare per la costituzione, realizzazione e gestione della Strada, secondo le indicazioni di cui all’articolo 4; 136 c) cartografia in scala 1:25.000 che rappresenti il territorio della zona di produzione su cui insiste la Strada, con l’individuazione dei relativi percorsi; d) logo della Strada; e) atto di adesione al Comitato promotore della Strada da parte dei soggetti aderenti, sottoscritto dal titolare o legale rappresentante. 3. Al fine della costituzione del Comitato promotore è richiesta: a) nel caso di Strada del vino, la partecipazione di almeno il 30% delle aziende produttrici di vino della denominazione cui fa riferimento la Strada stessa, iscritte all’albo di cui all’articolo 15 della legge 164/1992; b) nel caso di Strade degli altri prodotti tipici, la partecipazione di almeno il 30% delle aziende produttrici del prodotto DOP o IGP interessato. 4. Ove la Strada rappresenti un territorio su cui insistono più denominazioni di origine o indicazioni geografiche, le quote di cui al comma 3 devono essere rispettate per ciascuna delle denominazioni o indicazioni. 5. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento, effettuata con esito positivo da parte della struttura regionale competente la relativa istruttoria tecnico-amministrativa, la Giunta regionale approva il disciplinare della Strada, disponendo contestualmente il riconoscimento della stessa. 6. Le Strade già costituite con atto pubblico, alla data di approvazione del presente regolamento, entro 180 giorni dalla pubblicazione, devono adeguare il proprio statuto nonché il proprio disciplinare, con particolare riferimento al rispetto dei parametri minimi indicati al comma 3. Articolo 6 - Comitato di gestione 1. Il Comitato promotore, con l’approvazione del disciplinare ed il riconoscimento della Strada, ovvero trascorsi 120 giorni dalla presentazione della relativa istanza, diviene Comitato di gestione e svolge, ai sensi dell’articolo 5 della L.R. 17/2000 e dell’articolo 5 del regolamento ministeriale di applicazione della legge 268/1999, le seguenti attribuzioni: a) realizzazione e gestione della Strada, nel rispetto del disciplinare approvato, con la pianificazione delle attività concernenti l’omologazione dei soggetti aderenti, la verifica della permanenza dei requisiti necessari, il controllo degli standard minimi di qualità, gli orari di apertura al pubblico delle aziende aderenti e la redazione del materiale illustrativo e divulgativo offerto; b) diffusione della conoscenza della Strada in collaborazione con i soggetti interessati, attraverso la progettazione e la gestione di campagne di informazione e di promozione della Strada, sia in ambito nazionale che internazionale; c) collaborazione con la Regione e gli enti locali interessati per l’inserimento della Strada nei vari strumenti di promozione turistica; d) vigilanza sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei soggetti interessati; e) gestione delle diverse iniziative di carattere economico o turistico-culturale relative alle finalità proprie della Strada, quali il Museo della Vite e del Vino o i Punti di informazione. 2. Il Comitato di gestione della Strada è un'associazione senza scopo di lucro, costituita con atto pubblico in conformità alle norme contenute nel codice civile, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1. 137 3. Lo statuto dell’Associazione deve garantire l’accesso a tutti i soggetti di cui all’articolo 4 della L.R. 17/2000, in conformità alle disposizioni del presente regolamento, e deve contenere almeno i seguenti elementi: a) Denominazione della Strada; b) Sede e durata dell’Associazione; c) Descrizione del logo specifico con il quale si identifica la Strada e norme per il relativo uso; d) Criteri e modalità per l’ammissione al Comitato dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare della Strada e modalità per la loro esclusione; e) Obblighi a carico degli associati, inclusi gli obblighi di contribuzione; f) Sanzioni per le inadempienze, con particolare riguardo al mancato rispetto dei requisiti minimi di qualità stabiliti dal disciplinare; g) Individuazione degli organi associativi e delle modalità di funzionamento dei medesimi; h) Norme per l’eventuale scioglimento anticipato del Comitato; i) Norme per il componimento delle eventuali controversie fra Comitato ed associato; j) Criteri che assicurino, qualora la Strada insista su un territorio con più denominazioni di origine, la rappresentatività in seno al Comitato di gestione delle varie categorie dei soggetti associati e delle diverse denominazioni di origine; k) Norme relative al patrimonio e al bilancio dell’Associazione. 4. Lo Statuto dell’Associazione deve altresì prevedere che la quota di rappresentanza di almeno il 50% dei produttori di vino o di altri prodotti tipici delle denominazioni interessate, all'interno dell’organo responsabile della gestione dell’Associazione. 5. Spetta al Comitato in particolare: a) inviare entro il 30 aprile di ogni anno alla Giunta regionale – Direzione Politiche Agricole di Mercato – e alla Provincia competente per territorio, una relazione sulle attività svolte nel corso dell’anno precedente, unitamente all’elenco aggiornato dei soci; b) comunicare alla Giunta regionale le variazioni dello Statuto e della composizione degli organi sociali entro 30 giorni dalla relativa deliberazione; c) collaborare con gli altri Comitati responsabili delle Strade operanti nel territorio regionale, per l’espletamento delle attività previste dalla L.R. 17/2000 e dal presente regolamento; d) utilizzare il nome della Strada e del relativo logo, riservandolo esclusivamente agli associati. Articolo 7 - Criteri per la concessione dei contributi regionali 1. Sono ammessi a contributo regionale, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 17/2000, e in conformità alle indicazioni fornite dalla Commissione dell’Unione Europea in relazione alla legge ai sensi degli articoli 87-89 del Trattato, i seguenti interventi: a) Creazione della specifica segnaletica di cui all’articolo 2 della L.R. 17/2000: a1.- Spesa ammissibile: costo per l’acquisto e la posa in opera della cartellonistica per la segnalazione delle Strade. a2.- Soggetti beneficiari: enti locali (Comuni, Province) cui spetta, ai sensi dell’art. 7 della l.r. 17/2000, la localizzazione e la posa in opera della cartellonistica, sulla base della propria competenza territoriale. a3.- Livello di aiuto massimo concedibile: 60% sulla spesa ammessa. 138 b) Istituzione o adeguamento di punti di informazione collocati sulle strade del vino e degli altri prodotti tipici, finalizzati ad una informazione specifica sull’area interessata: b1.- Spesa ammissibile: costo per la realizzazione di strutture, infrastrutture e dotazioni necessarie per la realizzazione di punti informativi sulle Strade. b2.- Soggetti beneficiari: enti locali territoriali (Comuni, Provincie, Comunità montane). b3.- Livello di aiuto massimo concedibile: 60% sulla spesa ammessa. c) Realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario per incentivare la conoscenza delle Strade del vino e degli altri prodotti tipici: c1.- Spesa ammissibile: costo per la realizzazione dei supporti promozionali, a carattere informativo e pubblicitario sulle Strade, che possono essere cartacei (depliants, guide, cartine, ecc.), multimediali (pagine Web su Internet, CD-ROM, video), produzioni radiotelevisive e cartellonistica. c2.- Soggetti beneficiari: Comitati di gestione, Enti locali. c3.- Livello di aiuto massimo concedibile: 50% sulla spesa ammessa. d) Adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di informazione locale agli standard di qualità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a): d1.- Spesa ammissibile: costo per la realizzazione di punti vendita aziendali o per l’adeguamento dei punti vendita aziendali esistenti, allo scopo di conformarli agli standard di qualità previsti dal disciplinare della Strada. d2.- Soggetti beneficiari: aziende agricole o vitivinicole singole o associate. d3.- Livello di aiuto massimo concedibile: 55% sulla spesa ammissibile, per un volume di investimenti massimo di 180.000 euro per azienda. 2. L’applicazione del regime di aiuto di cui alla lettera c) del comma 1 deve essere conforme alle direttive concernenti la “Regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli e di taluni prodotti non compresi nell'allegato II del Trattato CEE, esclusi i prodotti della pesca” (GUCE C 302 del 12.11.1987). 3. I livelli di aiuto massimi di cui alla lettera d) del comma 1 possono essere concessi solo a condizione che la commercializzazione diretta, effettuata in azienda, costituisca un’attività marginale e secondaria rispetto all’attività principale dell’azienda agricola. 4. La concessione di aiuti a favore di Strade relative a prodotti DOP e IGP per i quali sia stata ottenuta unicamente una protezione nazionale transitoria ai sensi dell’articolo 5 del reg. CE 2081/92, è subordinata alla definitiva registrazione della denominazione. 139 Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 (BUR n. 52/2001) TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGRO-ALIMENTARI DI QUALITÀ Art. 1 – Finalità. 1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie competenze in materia di produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, ittici e silvo-pastorali e di promozione e valorizzazione degli stessi, promuove iniziative di commercializzazione e di immagine di prodotti agricoli e agroalimentari che garantiscono, sotto il profilo qualitativo, una maggiore tutela dei consumatori. Art. 2 - Funzioni della Giunta regionale. 1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a richiedere, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 “Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273” (1) e successive modificazioni, la registrazione di un marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti agricoli e agro-alimentari, di seguito denominato "marchio". 1 bis. Il marchio di cui al comma 1 identifica le produzioni agricole e agroalimentari ottenute nell’ambito di un sistema di qualità alimentare che risponde a tutti i seguenti requisiti: a) la specificità del prodotto finale deriva da obblighi tassativi concernenti i metodi di ottenimento che garantiscono caratteristiche specifiche, compresi i processi di produzione, oppure una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale; b) il metodo di ottenimento di ciascun prodotto è descritto in un disciplinare di produzione vincolante il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente; c) il sistema di qualità è aperto a tutti i produttori; d) il sistema di qualità è trasparente e assicura una tracciabilità completa dei prodotti; e) il sistema di qualità risponde agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili; f) il rispetto dell’applicazione dei principi della produzione integrata, qualora regolamentati per la particolare produzione. (2) 2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento: a) determina la denominazione del marchio, cui la concessione si riferisce, e le sue caratteristiche ideografiche; b) disciplina le modalità di concessione in uso del marchio; c) approva lo schema di convenzione che regola i rapporti tra Regione e i soggetti a cui è concesso in uso il marchio; ( 1) Comma così modificato da comma 1 art. 1 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 che ha sostituito le parole “regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 “Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati” con le parole “decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 “Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”. ( 2) Comma inserito da comma 2 art. 1 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9. d) disciplina le modalità di applicazione della sospensione e della revoca nel caso di inadempienze. 3. La Giunta regionale individua altresì i prodotti agricoli e agro-alimentari da ammettere al marchio e approva, sentita la competente commissione consiliare, i relativi disciplinari. 3 bis. Nella fase di predisposizione dei disciplinari e dei relativi piani di controllo per i prodotti da ammettere al marchio regionale, nonché per la valutazione periodica dell’andamento del sistema, la Giunta regionale si avvale di esperti di enti regionali, dell’università, delle istituzioni della ricerca scientifica, del sistema delle certificazioni, che possono affiancare le organizzazioni di produttori (OP) e le associazioni di prodotto. (3) Art. 3 - Comitato tecnico-scientifico. omissis (4) Art. 4 - Disciplinare di produzione. 1. I disciplinari di produzione di cui al comma 3 dell’articolo 2 devono prevedere il rispetto di tutti i requisiti indicati al comma 1 bis dell’articolo 2. (5) 2. I disciplinari di produzione e i loro aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e comunicati, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CEE del Consiglio del 22 giugno 1998, alla Commissione europea. Art. 5 - Uso del marchio. 1. La concessione del marchio è data per prodotti agricoli e agro-alimentari che, per sistema di produzione, di lavorazione o per altre intrinseche caratteristiche, si distinguono dagli altri prodotti della stessa categoria merceologica e che offrono particolari garanzie qualitative, a tutela degli interessi del consumatore e dell’immagine del prodotto. 2. L'uso del marchio è concesso, per i singoli prodotti, su richiesta delle imprese di produzione primaria o di lavorazione, trasformazione e commercializzazione, individuali o collettive. 3. Il controllo dell'uso del marchio e delle specifiche contenute nel disciplinare di produzione, viene affidato dai concessionari ad organismi di certificazione accreditati ai sensi della norma UNI EN 45011 o sue successive modificazioni, nonché autorizzati o designati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad effettuare attività di controllo sulle denominazioni di origine (DOP) e sulle indicazioni geografiche (IGP), ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006. (6) ( 3) ( 4) ( 5) Comma inserito da comma 3 art. 1 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9. Articolo abrogato da comma 1 art. 2 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9. Comma così sostituito da comma 1 art. 3 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9. (6) Comma così modificato da comma 1 art. 4 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 che ha aggiunto alla fine le parole “o sue successive modificazioni, nonché autorizzati o designati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad effettuare attività di controllo sulle denominazioni di origine (DOP) e sulle indicazioni geografiche (IGP), ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006.”. 141 3 bis. omissis (7) Art. 6 - Sviluppo della produzione agricola di qualità. omissis (8) Art. 7 – Vigilanza. 1. La Giunta regionale è l'autorità preposta alla vigilanza sull'applicazione della presente legge ed in particolare sull’attività effettuata dagli organismi di controllo di cui al comma 3 dell’articolo 5. (9) 2. La Giunta regionale organizza le attività di vigilanza, definendone criteri e procedure. 3. Per l’attività di vigilanza, la Giunta regionale utilizza il nucleo degli ispettori di vigilanza del settore primario, i servizi veterinario e igiene degli alimenti delle aziende sanitarie locali o l’Istituto zooprofilattico delle Venezie. Art. 8 – Etichettatura. 1. I soggetti che hanno in concessione l’uso del marchio appongono in etichetta sul prodotto, oltre il marchio stesso, la dicitura “marchio di qualità tutelato dalla Regione Veneto”, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. 2. Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, "Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari." e successive modificazioni, l’etichetta contiene la dicitura relativa all’indicazione del luogo di origine o di provenienza del prodotto, la cui veridicità è oggetto delle attività di controllo di cui all’articolo 5. (10) 3. Nel caso di provenienza veneta, la dicitura di cui al comma 2 da adottare è “Prodotto in Veneto” e nel caso di eventuale produzione agricola e agro-alimentare in aziende a conduzione diretta, "Prodotto in Veneto in aziende a conduzione diretta". Art. 9 - Interventi a sostegno della diffusione del marchio. 1. La Giunta regionale, per favorire la diffusione del marchio: a) promuove attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione del marchio regionale di qualità; b) promuove la realizzazione di campagne promozionali dei prodotti tutelati dal marchio anche attraverso iniziative integrate con il settore secondario ed il turismo. ( 7) Comma abrogato da comma 2 art. 4 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9; in precedenza aggiunto da comma 1 art. 16 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5, il cui comma 2 disponeva che gli effetti del comma fossero subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto. ( 8) Articolo abrogato da comma 1 art. 6 legge regionale 1 marzo 2002, n. 6. ( 9) Comma così modificato da comma 1 art. 5 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 che ha sostituito le parole “sull’uso del marchio da parte dei soggetti interessati” con le parole “sull’attività effettuata dagli organismi di controllo di cui al comma 3 dell’articolo 5”. (10) Comma così modificato da comma 1 art. 6 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 che ha sostituito le parole “attività di vigilanza di cui all’articolo 7” con le parole “attività di controllo di cui all’articolo 5”. 142 c) concorre, nel limite massimo previsto dall’allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 per le misure di sostegno di cui all’articolo 32 del medesimo regolamento, alle spese per l’effettuazione dei controlli previsti dall’articolo 5, da parte dei soggetti terzi indipendenti. (11) Art. 10 - Norma finanziaria. 1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire 1.500 milioni per l’esercizio 2001, si fa fronte mediante riduzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo del capitolo n. 80230, “Fondo globale spese di investimento”, partita n. 9 “Riordino interventi del settore primario”, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2001, del capitolo n. 12610 denominato “Sostegno alla diffusione del marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti agricoli e agro-alimentari”, con lo stanziamento di lire 1.500 milioni in termini di competenza e cassa. 2. Per gli esercizi successivi al 2001, lo stanziamento del capitolo n. 12610 di cui al comma 1 sarà determinato ai sensi dell’articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni. (12) 3. omissis (13) Art. 11 – Abrogazioni. 1. È abrogata la legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 "Iniziative per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari del Veneto.", così come modificata dalla legge regionale 18 aprile 1995, n. 32, fatta salva la sua applicazione per la disciplina dei rapporti sorti e per l’esecuzione degli impegni di spesa assunti in base a predetta legge. Art. 12 - Norma transitoria. omissis (14) Art. 13 - Compatibilità comunitaria. 1. Agli aiuti soggetti a notifica della presente legge non può essere data esecuzione prima che la Commissione europea abbia adottato una decisione di autorizzazione dell’aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 88 del trattato CE. 2. Agli aiuti compatibili con il mercato comune e non soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88 del trattato CE si applicano i regolamenti adottati dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali. (11) Lettera così sostituita da comma 1 art. 7 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9; in precedenza sostituita da comma 1 art. 1 legge regionale 1 marzo 2002, n. 5. (12) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia. (13) Comma abrogato da comma 1 art. 8 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9. (14) Articolo abrogato da comma 1 art. 9 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9. 143 3. I benefici di cui ai provvedimenti attuativi previsti dalla presente legge sono soggetti alle procedure di verifica di compatibilità di cui al presente articolo e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. (15) (15) Articolo sostituito da comma 1 art. 10 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9. 144 Legge regionale 31 maggio 2001, n. 13 (BUR n. 52/2001) INIZIATIVE REGIONALI PER LA QUALIFICAZIONE DELLA CARNE BOVINA Art. 1 – Finalità. 1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle finalità perseguite dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, dal regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000, dal decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 30 agosto 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 novembre 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini ed all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e nell’ambito delle finalità perseguite dall’articolo 7 bis della legge 9 marzo 2001, n. 49, "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 11 gennaio 2001, n. 1, recante: “Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.”", relativo alla realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l’emergenza del settore zootecnico causata dalla encefalopatia spongiforme bovina, pone in essere interventi diretti a stabilizzare gli assetti economici delle imprese del settore bovino da carne e qualificarne la produzione e la commercializzazione in funzione delle maggiori esigenze di tutela ed informazione del consumatore. 2. Gli interventi sono diretti a: a) promuovere la realizzazione dei sistemi di etichettatura facoltativa da parte dei produttori; b) promuovere la rintracciabilità dell’origine delle carni bovine mediante la realizzazione di un sistema informatico; c) assicurare al consumatore un’idonea informazione sui sistemi di produzione, commercializzazione ed etichettatura delle carni bovine; d) sostenere il reddito delle imprese del settore zootecnico attraverso misure straordinarie di intervento, integrative a quelle previste dall’articolo 7 bis della legge n. 49/2001. Art. 2 – Definizioni. 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) produttori: i soggetti indicati nell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999; b) sistema di etichettatura facoltativa: il sistema di etichettatura previsto dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, dal regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 e dal d.m. politiche agricole e forestali del 30 agosto 2000; c) disciplinare di etichettatura facoltativa: il documento tecnico-operativo previsto dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, dal regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 e dal d.m. politiche agricole e forestali del 30 agosto 2000; d) sede: sede operativa ubicata nel territorio regionale. Art. 3 - Incentivazione dei sistemi per la gestione e l'assicurazione della qualità nel settore zootecnico. 1. Al fine di migliorare la qualità dei processi aziendali lungo tutta la filiera zootecnica e fornire ulteriori garanzie ai consumatori, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, alle imprese che producono o trasformano bovini da carne, contributi in conto capitale per l'introduzione e la certificazione dei sistemi per la gestione e l'assicurazione della qualità. 2. Sono ammissibili le spese relative all'adeguamento strutturale e dotazionale degli impianti di allevamento, all'acquisizione di dotazioni informatiche e dei relativi programmi applicativi nonché le spese afferenti strumenti di analisi e di laboratorio necessari per la certificazione. 3. Il contributo è concesso nella misura massima del 55% delle spese sostenute dall'allevamento ed è modulato secondo i livelli massimi di aiuto previsti dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo, in relazione all'età del conduttore, alla zona di ubicazione dell'allevamento, alla tipologia delle iniziative da realizzare. Si applicano i volumi massimi di investimento per azienda stabiliti dal Piano di Sviluppo Rurale del Veneto. 4. Sono altresì ammissibili le spese immateriali relative allo studio, alla progettazione e al supporto tecnico svolto da professionisti o società di consulenza, nonché quelle relative alle analisi svolte presso laboratori esterni accreditati e alle tariffe dell'organismo di certificazione accreditato. 5. Per le spese di cui al comma 4, il contributo è concesso nella misura massima del cinquanta per cento e non può comunque eccedere 50.000 euro per ogni soggetto beneficiario. 6. Nella concessione dei contributi previsti dal presente articolo è accordata priorità alle imprese zootecniche aderenti ad organismi che gestiscono sistemi di etichettatura facoltativi delle carni bovine conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. (1) Art. 4 - Contributi per favorire la rintracciabilità dell’origine. 01. La Giunta regionale promuove nel settore dei bovini da carne l'adozione del sistema di etichettatura facoltativa di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000, quale strumento di identificazione e tracciabilità delle carni e mezzo di comunicazione delle informazioni sul prodotto ai consumatori. (2) 1. La Giunta regionale concede alle organizzazioni dei produttori che aderiscono al sistema di etichettatura facoltativa, un contributo fino al cinquanta per cento delle spese sostenute per lo studio, l’elaborazione e la realizzazione di sistemi informativiinformatici per la gestione dei dati relativi ai singoli soggetti della filiera delle carni bovine. 2. Alle imprese di macellazione o di commercializzazione delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, aventi sede nel territorio regionale e che aderiscono al sistema di etichettatura facoltativa, è concesso un contributo fino al quaranta per cento della spesa sostenuta per l’implementazione del sistema di cui al comma 1. Art. 5 - Iniziative per l'informazione dei consumatori. ( 1) ( 2) Articolo così sostituito da art. 1 legge regionale 24 novembre 2003, n. 37. Comma aggiunto da art. 2 legge regionale 24 novembre 2003, n. 37. 146 1. La Giunta regionale realizza iniziative per informare i consumatori sui sistemi di etichettatura delle carni bovine, con particolare riguardo ai contenuti informativi delle etichette, ai sistemi di allevamento e ai regimi alimentari. Art. 6 - Misure straordinarie di intervento. 1. In relazione alla perdurante situazione di crisi di mercato che determina criticità finanziarie e di redditività delle imprese del settore, la Regione interviene con misure straordinarie di soccorso finalizzate al ripristino delle condizioni ordinarie di reddito dei produttori di bovini. 2. La Giunta regionale concede ai produttori titolari di allevamento zootecnico da carne ubicati nel territorio regionale un indennizzo per i danni subiti a causa della crisi di mercato, di entità non superiore alla perdita di reddito subita determinata nella misura massima di euro 160,00 per ogni bovino di età compresa fra 12 e 18 mesi, di euro 240,00 per ogni bovino di età compresa fra 18 e 24 mesi e di euro 290,00 per ogni bovino di età compresa fra 24 e 30 mesi. (3) 3. L'indennizzo è corrisposto, nei limiti della disponibilità finanziaria di cui all’articolo 8, lettera d), previa attestazione di macellazione, avvenuta a decorrere dal 1° aprile 2001 al 30 giugno 2001, del bovino tenuto in azienda per almeno cinque mesi.(4) Art. 6 bis- Interventi strutturali e dotazionali. 1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a concedere contributi per interventi a carattere strutturale e dotazionale nelle imprese di allevamento di bovino da carne finalizzati all'innovazione tecnologica, all'introduzione di sistemi di allevamento che consentano il risparmio idrico ed energetico, al miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita degli animali, all'adeguamento delle strutture e degli impianti agli standard qualitativi minimi, alla riduzione delle fonti di inquinamento, nonché al trattamento dei reflui zootecnici ed al loro utilizzo a fini agronomici. 2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle procedure, dei criteri e dei livelli di aiuto previsti dal Piano di sviluppo rurale della Regione Veneto di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999, concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), approvato con decisione della Commissione europea del 29 settembre 2000.(5) Art. 7 - Attuazione e controlli. 1. La Giunta regionale attua gli interventi previsti e dispone i controlli sulla applicazione della presente legge. Art. 8 - Norma finanziaria. 1. Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in lire 20.000 milioni per l’esercizio 2001, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, in termini di competenza e cassa, dal capitolo n. 80230, partita n. 6 “Interventi nelle aree di crisi agricola”, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001; contestualmente sono istituiti, nel medesimo stato di previsione della spesa i seguenti capitoli: ( 3) ( 4) ( 5) Comma così sostituito da comma 1 art. 3 legge regionale 24 novembre 2003, n. 37. Comma sostituito da comma 2 art. 3 legge regionale 24 novembre 2003, n. 37. Articolo aggiunto da art. 4 legge regionale 24 novembre 2003, n. 37. 147 a) capitolo n. 11603 denominato “Interventi regionali per la realizzazione dei sistemi volti a favorire la rintracciabilità delle carni bovine” con lo stanziamento di lire 500 milioni, in termini di competenza e cassa per il 2001; b) capitolo n. 11604 denominato “Interventi regionali a favore delle aziende che aderiscono ai programmi di etichettatura facoltativa” con lo stanziamento di lire 1.000 milioni, in termini di competenza e cassa per il 2001; c) capitolo n. 11605 denominato “Iniziative regionali per l'informazione dei consumatori in materia di carni bovine” con lo stanziamento di lire 1.000 milioni, in termini di competenza e cassa per il 2001; d ) capitolo n. 11606 denominato “Misure straordinarie di intervento a ristoro dei danni subiti dalle aziende del settore zootecnico” con lo stanziamento di lire 17.500 milioni, in termini di competenza e cassa per il 2001. 2. Per gli esercizi successivi al 2001 si provvede ai sensi dell’articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni. (6) Art. 9 - Parere comunitario di compatibilità 1. Gli effetti di cui alla presente legge sono subordinati alla acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi del Trattato CE. ( 6) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia. 148 Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 (BUR n. 117/2003) NUOVE NORME PER GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA (1) TITOLO I – Disposizioni generali CAPO I – Finalità e definizioni Art. 1 – Finalità. 1. La Regione del Veneto, al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale del settore agricolo, di promuovere la tutela dell’ambiente e la gestione delle risorse naturali, di migliorare le condizioni di vita e di lavoro della popolazione rurale e di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti agricoli, disciplina gli interventi rivolti a: a) promuovere l’ammodernamento delle imprese e l’innovazione tecnologica del settore agricolo; b) favorire il ricambio generazionale del settore agricolo; c) sostenere i processi produttivi di trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole; d) riconoscere e promuovere la multifunzionalità e pluriattività dell’impresa agricola e lo sviluppo delle zone rurali, creando opportunità di crescita, fonti di reddito e di occupazione complementari per gli agricoltori e le loro famiglie; e) sostenere le produzioni di qualità e quelle ottenute con metodi ecocompatibili, anche mediante l’introduzione di sistemi di gestione della qualità e la certificazione dei sistemi di produzione e di trasformazione; f) favorire lo sviluppo sostenibile mediante l'integrazione delle azioni dirette alla crescita delle imprese con le azioni volte alla tutela dell'ambiente e del consumatore; g) promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale per la sicurezza alimentare, tramite l’introduzione e l’attivazione di adeguate procedure; h) promuovere la costituzione di adeguate unità produttive, favorendone l’accorpamento; i) promuovere e sostenere il miglioramento dell’organizzazione economica e della posizione contrattuale dei produttori agricoli anche attraverso l’associazionismo e la cooperazione. Art. 2 – Definizioni. 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) imprenditore agricolo: l’imprenditore che esercita le attività previste dall’articolo 2135 del codice civile; si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico, come indicato all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”; b) imprenditore agricolo professionale: ( 1) L’articolo 22 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 dispone che: “La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, istituisce un regime di controllo, anche mediante le più opportune strumentazioni informatiche, finalizzato a verificare le informazioni acquisite dalle imprese nella concessione dei benefici da altre amministrazioni regionali, nazionali o comunitarie, nonché il rispetto dei limiti previsti dagli articoli 19, 50 e 51 della legge regionale n. 40/2003”. 1) per le persone fisiche, l’imprenditore che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedica alle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro; 2) per le persone diverse dalle persone fisiche, le società il cui statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: 2.1) nel caso di società di persone che almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale di cui al punto 1); per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari; 2.2) nel caso di società di capitali o di società cooperative, che almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale di cui al punto 1); 3) per gli imprenditori di cui ai numeri 1) e 2) che operano nelle zone montane, come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto, i requisiti di cui alla presente lettera sono ridotti al venticinque per cento. (2) c) giovane imprenditore: l’imprenditore agricolo secondo la definizione di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) 1698/2005; (3) d) impresa di trasformazione e commercializzazione: l’impresa che svolge attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui all’allegato I al trattato istitutivo della Comunità europea, purchè il prodotto ottenuto rientri tra i prodotti agricoli di cui all'allegato stesso, ad esclusione dei prodotti della pesca; (4) e) imprese gestite direttamente dai produttori agricoli: e.1) le società cooperative agricole e loro consorzi che utilizzano prevalentemente prodotti conferiti dai soci; e.2) le organizzazioni di produttori agricoli riconosciute; e.3) le società di capitali che svolgono prevalentemente attività agricola, in cui oltre la metà del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o dai soggetti di cui ai precedenti numeri della presente lettera; e.4) le società di persone in cui almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo; f) zone montane: le zone come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto;(5) g) banca: l’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria che ha sottoscritto con la Regione il contratto di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e assicurativa”. ( 2) Lettera così sostituita da comma 1 art. 16 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9. Lettera così sostituita da comma 1 art. 1 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20, in ( 3) precedenza sostituita da comma 1 art. 1 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8. ( 4) Lettera così modificata da comma 2 art. 16 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sopprimendo le parole “agroindustriale o agroalimentari” e sostituendo le parole “prodotti del suolo e dell’allevamento” con le parole “prodotti agricoli”. In precedenza lettera modificata da comma 2 art. 1 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, che ha inserito le parole "purchè il prodotto ottenuto rientri tra i prodotti agricoli di cui all'allegato stesso". ( 5) Lettera così sostituita da comma 3 art. 16 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9. In precedenza lettera modificata da comma 3 art. 1 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, che ha soppresso alla fine le parole "nonché le aree in cui sono stati istituiti parchi nazionali, interregionali e regionali, ovvero riserve naturali". 150 2. Ai fini della presente legge, per prodotti agricoli s’intendono i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad esclusione dei prodotti della pesca rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. 3. Ai fini della presente legge, per produzioni di qualità s’intendono: a) quelle che beneficiano di una denominazione o indicazione di origine (prodotti DOP, IGP, vini DOC e DOCG) e le specialità tradizionali garantite (STG); (6) b) quelle realizzate con metodi di produzione biologica; c) omissis (7) d) quelle cui è concesso in uso il marchio previsto dalla legge regionale 31 marzo 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità”. e) quelle realizzate con certificazione volontaria di prodotto, di processo o di sistema di gestione, conformemente a quanto stabilito dalla normativa comunitaria. (8) TITOLO II – Programmazione regionale CAPO I – Metodo della programmazione e procedure di valutazione Art. 3 – Metodo della programmazione. 1. La Regione del Veneto, in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto regionale e dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, assume la programmazione come metodo di intervento, determinandone gli obiettivi generali in armonia con gli obiettivi e gli indirizzi comunitari e nazionali, individua gli atti e gli strumenti della programmazione in materia di agricoltura e detta la disciplina generale dei procedimenti amministrativi per la concessione degli aiuti. Art. 4 – Atti e strumenti della programmazione. 1. In armonia con le linee fondamentali e le strategie di sviluppo definite dal Programma regionale di sviluppo (PRS), di cui all’articolo 8 e seguenti della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’approvazione del PRS, adotta il "Piano del settore agricolo " (PSAGR) e lo presenta al Consiglio per l’approvazione con deliberazione amministrativa e per la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto. 2. Il piano di cui al comma 1 individua gli obiettivi specifici e gli strumenti da adottare, nonché i fabbisogni di risorse, raccordandosi con la programmazione nazionale e comunitaria ed è attuato attraverso il Piano di attuazione e spesa (PAS) che, previa ricognizione delle risorse disponibili, determina le priorità del loro impiego, ripartendole per le relative azioni. 3. Il PSAGR rappresenta il documento di riferimento per la predisposizione e approvazione, da parte della Giunta regionale, del programma agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale nonché di sviluppo rurale previsto dall’articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 499 “Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale” e della programmazione negoziata ( 6) Lettera modificata da comma 4 art. 16 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 aggiungendo alla fine le parole “(prodotti DOP, IGP, vini DOC e DOCG) e le specialità tradizionali garantite (STG)”. ( 7) Lettera abrogata da comma 4 art. 1 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8. ( 8) Lettera così sostituita da comma 5 art. 16 della legge regionale 2008, n. 9. In precedenza lettera sostituita da comma 5 art. 1 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8. 151 di cui all’articolo 2, commi 203 – 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”. 4. Nelle more dell’approvazione del programma e dei piani di cui ai precedenti commi, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a dare attuazione agli interventi previsti dalla presente legge. Art. 5 – Concertazione. 1. La Regione attua la concertazione nel settore agricolo con gli enti locali, le autonomie funzionali e con le parti economiche e sociali. 2. La concertazione con le parti economiche e sociali è attuata mediante la consultazione del Comitato regionale per la concertazione in agricoltura previsto dall’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo” e successive modificazioni. 3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento da approvare entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua forme e procedure per la concertazione con gli enti locali e le autonomie funzionali. Art. 6 – Monitoraggio e valutazione. 1. La Giunta regionale garantisce il monitoraggio e la valutazione dell’attuazione della presente legge, definendo con proprio provvedimento specifici contenuti, modalità e procedure, in conformità agli articoli dal27 al 30 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35. 2. Le risultanze del processo di monitoraggio e valutazione, attuato ai sensi del comma 1, vengono trasmesse al Consiglio regionale e al comitato di concertazione in agricoltura previsto dalla legge regionale 9 agosto 1999, n. 32. TITOLO III – Distretti rurali e agroalimentari di qualità CAPO I – Definizione ed ambiti di operatività Art. 7 – Distretti rurali. 1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali caratterizzati da una identità storica e territoriale omogenea derivante dall’integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali del distretto Art. 8 – Distretti agroalimentari di qualità. 1. Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e delle imprese di trasformazione e commercializzazione, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale oppure da produzioni tradizionali o tipiche. Art. 9 – Individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità. 1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce criteri per l’individuazione e procedure per il riconoscimento dei distretti rurali e agroalimentari di qualità. 2. L’atto istitutivo del distretto deve contenere la individuazione del nome dello stesso e del territorio cui si riferisce. 152 3. La Regione promuove l’avviamento di forme associative fra produttori agricoli e alimentari, che concorrono alla produzione di alimenti derivati da prodotti agricoli ottenuti nel territorio del distretto. 4. I distretti rurali e agroalimentari di qualità di cui al comma 1 costituiscono ambito di attuazione degli interventi nel settore agricolo. TITOLO IV – Sistema informativo del settore primario CAPO I – Disciplina del sistema informativo Art. 10 – Sistema informativo del settore primario. 1. In connessione con il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui alla legge 4 giugno 1984, n. 194 “Interventi a sostegno dell’agricoltura” e con il Registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Giunta regionale attua il Sistema informativo del settore primario (SISP) quale strumento di supporto all’attività amministrativa di settore, nell’ambito del Sistema informativo regionale del Veneto (SIRV). Art. 11 – Costituzione e articolazione del SISP. 1. La Regione, gli enti ed i soggetti ad ogni titolo coinvolti dall'attuazione della presente legge concorrono alla costituzione del sistema informativo del settore primario quale strumento di organizzazione e snellimento dell’azione amministrativa, assicurando la disponibilità ed il trasferimento telematico dei dati per un efficace esercizio delle funzioni di rispettiva competenza. 2. Il SISP è costituito attraverso la riorganizzazione e l’integrazione delle banche dati, degli archivi e delle anagrafi già esistenti, ivi compresa quella realizzata a seguito dell’attuazione della legge regionale 6 agosto 1987, n. 39 “Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari regionali”. 3. La Giunta regionale definisce le modalità di tenuta e aggiornamento del SISP anche utilizzando i dati relativi ai soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attività agricola, attività di trasformazione e commercializzazione e attività di pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con l’amministrazione regionale e con i soggetti titolari di funzioni attribuite ai sensi della presente legge. 4. Nell’ambito del SISP, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e previo parere della competente commissione consiliare, definisce le modalità di costituzione e tenuta sia del fascicolo aziendale sia della carta dell’agricoltore e del pescatore, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 recante norme per la istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole; la formazione del fascicolo aziendale esime dalla presentazione di ulteriore documentazione nel caso non siano intervenute modifiche. Art. 12 – Accesso al SISP. 1. La Giunta regionale stabilisce le modalità di accesso alle informazioni e ai servizi del SISP, da parte dei soggetti interessati o loro delegati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e alla legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni. 153 TITOLO V – Procedimenti amministrativi CAPO I – Criteri e modalità per la concessione dei benefici Art. 13 – Disposizioni attuative. 1. La disciplina dei procedimenti amministrativi relativa agli interventi di sostegno alle imprese agricole e alle imprese di trasformazione e commercializzazione, ivi compresa la disciplina delle modalità di erogazione dei contributi, dei termini di esecuzione delle opere, delle variazioni alle iniziative, delle modalità di svolgimento dell’istruttoria e dei controlli nonché la individuazione delle tipologie degli aiuti e delle cause di forza maggiore, sono definite nell’allegato A della presente legge. Art. 14 – Modifiche dell’allegato A. 1. L’allegato A della presente legge può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. Art. 15 – Vincolo di destinazione. 1. I beni oggetto di intervento pubblico non possono essere alienati o distolti, senza giusta causa e previa autorizzazione dell’amministrazione erogante, dalla destinazione prevista e per il periodo stabilito dal provvedimento di concessione, a pena di revoca del beneficio e comunque per un periodo non inferiore a cinque anni a partire dalla data del provvedimento di approvazione della domanda. (9) 2. Sui beni immobili è iscritto il vincolo di destinazione; il vincolo è trascritto presso i relativi pubblici registri, con oneri a carico dei beneficiari. Art. 16 – Revoca dei benefici e sanzioni. 1. Fatte salve le cause di forza maggiore, si procede alla revoca dei benefici quando: a) le iniziative programmate non sono state realizzate nei termini previsti; b) i beni e le opere oggetto d’intervento pubblico sono stati alienati o distolti dalla destinazione prevista per il periodo stabilito dal provvedimento di concessione, senza giusta causa e autorizzazione dell’amministrazione erogante; c) il beneficiario ha fornito indicazioni non veritiere tali da indurre in errore l'amministrazione che ha concesso i benefici. 2. Nei casi previsti dal comma 1, la revoca comporta il recupero delle somme indebitamente percepite, con l’interesse calcolato al tasso legale maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, a far valere dalla data di effettivo accredito delle somme e fino alla data di restituzione. La revoca comporta altresì l’esclusione fino a cinque anni da ogni agevolazione in materia di agricoltura. 3. Nel caso di aiuti concessi per unità di superficie o per animale allevato, la riduzione del premio è determinata secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione dell’11 dicembre 2001 che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari. ( 9) Comma modificato da art. 17 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole: “tre anni per i beni mobili e a dieci anni per i beni immobili. Il vincolo decorre dalla data di acquisizione dei beni idoneamente documentata, a prescindere dalla data del successivo accertamento amministrativo” con le parole “cinque anni a partire dalla data del provvedimento di approvazione della domanda”. 154 TITOLO VI – Aiuti agli investimenti CAPO I – Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole Art. 17 – Investimenti ammissibili e loro finalità. 1. Allo scopo di favorire il miglioramento qualitativo e la riconversione delle produzioni alle esigenze di mercato, la promozione di sistemi di sicurezza e di rintracciabilità delle produzioni, la riduzione dei costi e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, la diversificazione delle produzioni e il risparmio energetico, la promozione dell’agricoltura sostenibile e la tutela dell’ambiente, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti destinati alla realizzazione, al miglioramento e all’ammodernamento delle strutture e delle dotazioni aziendali. 2. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1 gli interventi strutturali e dotazionali volti al miglioramento, all’ammodernamento e all’innovazione tecnologica delle strutture e delle dotazioni: - per la produzione primaria; - per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali; - mediante: a) ammodernamento strutturale; b) ammodernamento tecnologico; c) ammodernamento organizzativo-strategico. (10) 3. Non sono ammissibili ai benefici della presente legge: a) gli investimenti che abbiano come conseguenza un aumento della produzione superiore alle restrizioni o limitazioni stabilite dalle organizzazioni comuni di mercato che comprendono regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA); b) gli aiuti limitati a specifici prodotti agricoli; c) i drenaggi, gli impianti e le opere per l’irrigazione che non permettano di ridurre di almeno il venticinque per cento il precedente consumo d’acqua; d) le spese per l’acquisto di terreno e di diritti di produzione agricola; e) le spese per l’acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora; f) i semplici investimenti di sostituzione; g) gli impianti e le attrezzature usate. (11) 3 bis omissis (12) 3 ter. Gli aiuti di cui al comma 1, relativi alla produzione primaria, possono essere concessi qualora non in contrasto con quanto previsto dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006. (13) 3 quater. Gli aiuti di cui al comma 1, relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, possono essere concessi qualora non in contrasto con quanto previsto dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 800/2008 (10) Comma così sostituito da comma 1 art. 2 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20, in precedenza sostituito da comma 1 art. 18 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9. In precedenza comma modificato da comma 1 e comma 2 art. 2 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8. (11) Comma così sostituito da comma 2 art. 2 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20. (12) Comma abrogato da comma 2 art. 18 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9. In precedenza comma aggiunto da comma 3 art. 2 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8. (13) Comma 3 ter aggiunto da comma 3 art. 2 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20. 155 del 6 agosto 2008; sono ammissibili i costi per gli investimenti materiali e immateriali. (14) Art. 17 bis - Investimenti aziendali specifici. 1. Per gli scopi di cui al presente Capo e alle medesime condizioni, limiti e percentuali, sono concessi aiuti destinati: a) all’introduzione di sistemi volti al risparmio energetico; b) alla produzione di energia da fonti rinnovabili per uso esclusivo aziendale; c) all’introduzione di sistemi di gestione per la qualità. (15) Art. 18 – Beneficiari. 1. Possono accedere ai benefici previsti dal presente capo gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2 le cui aziende agricole presentano requisiti di redditività, professionalità e collocamento delle produzioni sul mercato e rispettano le norme comunitarie applicabili agli specifici investimenti in attuazione del regolamento (CE) n. 1698/2005. (16) I requisiti sono verificati dal soggetto che concede il beneficio. (17) Art. 19 – Limiti di aiuto. 1. Il limite massimo di aiuto è pari al trenta per cento e, per le zone montane come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto, al quarantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile. 2. Per gli investimenti effettuati da giovani imprenditori entro cinque anni dall’insediamento i limiti di cui al comma 1, possono essere elevati rispettivamente al quaranta per cento e, per le zone montane di cui al comma 1, al cinquantacinque per cento. 3. L’aiuto massimo è comunque limitato al trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli investimenti nelle aziende agricole che riguardano la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli. 4. Per le microimprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone montane di cui al comma 1, il limite massimo di aiuto di cui al comma 3 è pari al quaranta per cento. (18) 4 bis. L’importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare i limiti previsti dal regolamento (CE) 1857/2006, articolo 4, paragrafo 9. (19) Art. 20 – Priorità. (14) Comma 3 quater aggiunto da comma 3 art. 2 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20. (15) Articolo così sostituito da comma 1 art. 3 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20, in precedenza sostituito da art. 19 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 ed inserito da comma 1 art. 3 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8. (16) Articolo così modificato da comma 1 art. 4 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 che ha sostituito le parole “e rispettano i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali stabiliti dalla Giunta regionale in attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999” con le parole “e rispettano le norme comunitarie applicabili agli specifici investimenti in attuazione del regolamento (CE) n. 1698/2005”. (17) Comma così modificato da comma 1 art. 4 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, che ha aggiunto in fine il periodo "I requisiti sono verificati dal soggetto che concede il beneficio". (18) Articolo così sostituito da art. 20 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9. In precedenza modificato da comma 1 e comma 2 art. 13 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 e sostituito da comma 1 art. 5 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8. (19) Comma aggiunto da comma 1 art. 5 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20. 156 1. Nella concessione dei benefici di cui all’articolo 17 è accordata priorità alle imprese condotte da imprenditori agricoli professionali, con preferenza per le imprese condotte da giovani imprenditori. (20) 2. Le priorità di cui al comma 1 possono essere integrate da altre priorità quali: a) le produzioni di qualità; b) il risparmio energetico; (21) b bis) la difesa dell’ambiente; (22) c) la natura e grado di innovazione degli investimenti. 3. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente capo nelle aree individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005, (23) viene istituito uno specifico fondo, alimentato dagli stanziamenti disposti annualmente dal bilancio regionale. 3 bis. Le priorità di cui al presente articolo non si applicano agli interventi finanziati con i fondi di rotazione istituiti con la presente legge. (24) CAPO II – Aiuti per la formazione e l’aggiornamento professionale in materia di sicurezza alimentare Art. 21 – Investimenti ammissibili e finalità. 1. La Giunta regionale, al fine di determinare le condizioni per consentire l’applicazione delle disposizioni comunitarie dettate dal regolamento (CE) 178/2002 del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare, concede contributi per iniziative di formazione e aggiornamento professionale degli addetti al settore agricolo. 2. Sono ammissibili agli aiuti le spese inerenti l’organizzazione e la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento. Art. 22 – Beneficiari. 1. Possono partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento di cui all’articolo 21 gli imprenditori agricoli, i coadiuvanti e i dipendenti di imprese agricole. Art. 23 – Disposizioni attuative. 1. L’attività di formazione e aggiornamento professionale di cui al presente capo viene svolta ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, recante norme in materia di ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro e della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”. (20) Comma così modificato da comma 1 art. 21 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “imprese condotte da imprenditori agricoli a titolo principale” con le parole “imprese condotte da imprenditori agricoli professionali”. (21) Lettera così sostituita da comma 2 art. 21 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9. (22) Lettera inserita da comma 3 ar. 21 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9. (23) Comma così modificato da comma 1 art. 6 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 che ha sostituito le parole “ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999” con le parole “ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005”. (24) Comma aggiunto da comma 4 art. 21 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9. 157 CAPO III – Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli Art. 24 – Investimenti ammissibili e finalità. 1. Al fine di accrescere e qualificare l'integrazione delle fasi di produzione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato istitutivo della Comunità europea, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti alle imprese di trasformazione e commercializzazione diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa, (25) ad accrescere la competitività nel mercato, al miglioramento della qualità dei prodotti, alla tutela dell'ambiente e alla stabilizzazione e incremento dei livelli occupazionali. 2. Gli investimenti ammissibili agli aiuti sono in particolare quelli destinati a: a) tutela dell'ambiente ed eliminazione delle fonti di inquinamento da reflui di lavorazione; b) ristrutturazione, ammodernamento e razionalizzazione di impianti per la conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; c) acquisto di impianti e macchinari e di strumenti di dotazione per innovazioni di processo e di prodotto; d) acquisto di attrezzature e di programmi informatici per la gestione del processo di lavorazione; e) miglioramento delle condizioni di lavoro e adeguamento alle norme di sicurezza; f) acquisizione di aziende, impianti e loro pertinenze, escluso l'acquisto di terreni; g) miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie degli stabilimenti; h) adeguamento degli impianti per l’introduzione di sistemi di controllo e gestione della qualità e della tracciabilità dei prodotti. 2 bis. Gli aiuti per gli investimenti di cui al comma 2 possono essere concessi qualora non in contrasto con quanto previsto dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008; sono ammissibili i costi per gli investimenti materiali e immateriali. (26) 3. Non sono ammissibili ai benefici di cui al presente articolo gli investimenti che hanno come obiettivo un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali di mercato o che sono soggetti, nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, a restrizioni o limitazioni del sostegno comunitario a livello aziendale, come individuati dalla Giunta regionale. 4. Non sono ammissibili al sostegno gli investimenti di sostituzione e l’acquisto di macchine e attrezzature usate. (27) 5. Al fine della concessione degli aiuti, la priorità del trasferimento (28) di un adeguato vantaggio economico agli imprenditori agricoli è assicurata con la dimostrazione, da parte delle imprese di trasformazione e commercializzazione, dell’adempimento degli obblighi derivanti dai contratti stipulati, nel rispetto di eventuali accordi interprofessionali, con gli imprenditori agricoli interessati alla produzione (25) Comma così modificato da comma 1 art. 7 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 che ha inserito le parole “a migliorare il rendimento globale dell’impresa,” dopo le parole “e commercializzazione diretti”. (26) Comma aggiunto da comma 2 art. 7 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20. (27) Comma così sostituito da comma 3 art. 7 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20. (28) Comma così modificato da comma 4 art. 7 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 che ha sostituito le parole “la garanzia del trasferimento” con le parole “la priorità del trasferimento”. 158 oggetto degli investimenti beneficiari del sostegno pubblico. Nel caso di cooperative agricole e loro consorzi, il rispetto della suddetta condizione è assicurato mediante l’utilizzazione prevalente, nelle attività di trasformazione e commercializzazione, dei prodotti conferiti dagli imprenditori agricoli associati. 6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce i criteri e le modalità per l’attuazione della condizione prevista al comma 5. Art. 25 – Beneficiari. 1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 24 le imprese di trasformazione e commercializzazione con sede operativa nel territorio regionale che sostengono l’onere finanziario degli investimenti. (29) 1 bis. L’aiuto è limitato alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. (30) 1 ter. Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà come stabilito dalla comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02. (31) Art. 26 – Limiti di aiuto. 1. Il limite massimo di aiuto che può essere accordato per gli investimenti di cui all’articolo 24 è pari al trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile. (32) 1 bis. Il limite massimo di cui al comma 1 è aumentato al quaranta per cento per le microimprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone montane come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto, che lavorano prevalentemente prodotti ottenuti in tali aree. (33) 2. Il volume di spesa aziendale ammissibile ai benefici per un periodo massimo di tre anni non può essere superiore a 2.500.000,00 euro, salvo che per i progetti di particolare rilevanza economica per il territorio regionale, approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che comunque non può essere superiore a 12.500.000,00 euro. (34) Art. 26 bis - Limiti di aiuto alle imprese intermedie. 1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all’articolo 24 anche le imprese intermedie, previste dal regolamento (CE) 1698/05, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro. 2. Il limite massimo dell’aiuto che può essere accordato alle imprese intermedie per gli investimenti previsti dall’articolo 24 non può essere superiore al venti per cento della spesa ritenuta ammissibile. (35) Art. 27 – Priorità. (29) Comma così modificato da comma 1 art. 22 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sopprimendo le parole “, comprovano la redditività dell’impresa e dimostrano che l’azienda soddisfa i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali”. (30) Comma aggiunto da comma 2 art. 22 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9. (31) Comma aggiunto da comma 2 art. 22 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9. (32) Comma modificato da comma 1 art. 23 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo la percentuale del quaranta per cento con la percentuale del trenta per cento. (33) Comma aggiunto da comma 2 art. 23 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9. (34) Comma così modificato da comma 1 art. 6 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, che ha aggiunto in fine le parole "che comunque non può essere superiore a 12.500.000,00 euro". (35) Articolo inserito da art. 24 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9. 159 1. Nella concessione dei benefici di cui all’articolo 24 sono riconosciute, secondo l’ordine successivo indicato, le seguenti priorità: 0a) iniziative in grado di garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio economico agli imprenditori agricoli produttori della materia prima da parte delle imprese di trasformazione e commercializzazione; (36) a) iniziative realizzate nell’ambito di operazioni di fusione o di incorporazione tra imprese gestite direttamente dai produttori agricoli, con sede operativa nel territorio regionale; b) più elevato numero di produttori conferenti aventi qualifica di imprenditore agricolo professionale; (37) c) imprese che utilizzano prevalentemente prodotti derivanti da accordi di filiera, di cui all'articolo 28; d) realizzazione degli investimenti nelle zone montane come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto; (38) e) investimenti atti ad adottare processi di tracciabilità; f) più elevato numero di imprenditori agricoli con i quali l'impresa stipula accordi di conferimento del prodotto; g) produzioni di qualità; h) tipologia e innovazione degli investimenti. 2. Le priorità di cui al comma 1 sono accordate in riferimento ai settori produttivi e alla natura degli interventi. 3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i settori produttivi e la natura degli interventi. Art. 28 – Accordi di filiera. 1. Ai fini della presente legge si definisce accordo di filiera l’insieme di regole e operazioni di coltivazione, conferimento, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni oggetto degli investimenti, concordate tra le parti e che concorrono alla formazione e al trasferimento di un prodotto agricolo allo stato finale di utilizzazione. 2. L’accordo di filiera viene stipulato fra imprese agricole e imprese di trasformazione e commercializzazione e contiene: a) l’impegno reciproco delle parti per la programmazione della qualità delle produzioni e degli allevamenti; b) la definizione di obiettivi e standard produttivi, metodologie organizzative e procedure comuni; c) i disciplinari di produzione, raccolta e cessione del prodotto dall'impresa agricola all'impresa di trasformazione e commercializzazione; d) l’impegno dei contraenti per almeno un triennio. 3. Per le imprese di trasformazione e commercializzazione gestite direttamente dai produttori agricoli, lo specifico rapporto associativo equivale all’accordo di filiera, (36) Lettera inserita da comma 1 art. 25 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9. (37) Lettera modificata da comma 2 art. 25 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “aventi qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale” con le parole “aventi qualifica di imprenditore agricolo professionale”. (38) Lettera modificata da comma 3 art. 25 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “aree individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999” con le parole “zone montane come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto”. 160 purché lo statuto della società preveda regole che assicurino il rispetto delle condizioni previste dal presente articolo. CAPO IV – Aiuti agli investimenti per la diversificazione delle attività agricole Art. 29 – Diversificazione delle attività agricole. 1. Al fine di promuovere azioni di diversificazione delle attività economiche e produttive delle imprese agricole, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per investimenti aziendali a carattere strutturale e dotazionale concernenti spese per la realizzazione, l'acquisizione o l’adeguamento di beni immobili, l'acquisto di macchine ed attrezzature e di strumenti e programmi informatici. 2. Gli investimenti di cui al presente articolo non concernono la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la vendita di prodotti agricoli, compresi nell'allegato I del trattato istitutivo della Comunità europea, ma sono destinati allo sviluppo di attività diverse, quali in particolare le attività artigianali o di didattica rurale. 3. Ai benefici di cui al presente capo non sono ammesse le attività di agriturismo, così come definite dall’articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica”. 4. Il presente regime di aiuto è concesso nel rispetto di tutte le condizioni previste dal regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L10. TITOLO VII – Aiuti all’insediamento dei giovani agricoltori CAPO I – Interventi per l’insediamento dei giovani agricoltori Art. 30 – Premio all’insediamento dei giovani agricoltori. 1. Al fine di favorire il ricambio generazionale la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede un premio massimo di 30.000,00 euro per il primo insediamento dei giovani agricoltori. 2. Possono beneficiare del premio di cui al comma 1 i giovani che: a) hanno età inferiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda; b) si sono insediati, da meno di diciotto mesi prima della data in cui sia adottata la singola decisione di concedere il sostegno, come titolari dell’impresa agricola; c) presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola. 3. Entro tre anni dall’insediamento, i beneficiari devono: a) acquisire la qualifica di imprenditore agricolo professionale; b) acquisire conoscenze e competenze professionali adeguate. 4. L’erogazione del premio è subordinata alla realizzazione del piano aziendale ed alla verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 3; in alternativa il premio può essere erogato in via anticipata previa stipula di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa. 5. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo, eventualmente cumulati con quelli concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, non possono superare i 161 massimali fissati nell’allegato al citato regolamento, per la stessa tipologia di intervento. (39) TITOLO VIII – Aiuti per la ricomposizione fondiaria e l’acquisto di terreni agricoli CAPO I – Tipologie di intervento Art. 31 – Interventi di ricomposizione fondiaria. 1. Al fine di concorrere a determinare condizioni di superamento dei fenomeni di polverizzazione e frammentazione della proprietà fondiaria e contribuire allo sviluppo delle relative aree, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per interventi di ricomposizione fondiaria. 2. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1, fino alla misura del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile: a) la pianificazione e la gestione di piani di ricomposizione fondiaria realizzati da enti pubblici o da consorzi di bonifica; b) le spese tecniche, notarili, amministrative e di registrazione relative alla permuta di particelle catastali sostenute dalle imprese agricole in sede di attuazione dei piani di cui alla lettera a). Art. 32 – Interventi di ampliamento delle superfici aziendali. 1. Al fine di concorrere al miglioramento delle caratteristiche strutturali delle aziende agricole, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti a favore degli imprenditori agricoli professionali che acquistano superfici agricole e forestali, per operazioni di formazione o di arrotondamento della proprietà coltivatrice. (40) 2. Gli aiuti sono accordati sotto forma di contributi in conto interessi, anche in forma attualizzata, su mutui per operazioni di credito fondiario previste dal decreto legislativo n. 385 del 1993; il limite massimo è fissato nella misura del sessanta per cento, e comunque non superiore a cinque punti percentuali, del tasso EURIBOR trimestrale in vigore all’atto della stipula del contratto e l’equivalente sovvenzione in conto capitale non può eccedere i limiti di aiuto e i volumi di spesa stabiliti all’articolo 19. 3. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1 il prezzo di compravendita del terreno, le spese notarili, le tasse e le spese di registrazione. 4. Alla concessione degli aiuti di cui al presente articolo consegue un vincolo di indivisibilità ragguagliato alla durata del mutuo di cui al comma 2 che può essere revocato o trasferito nei seguenti casi: a) i terreni siano inclusi in zone edificabili o abbiano comunque cambiato la loro destinazione agricola per effetto di un piano regolatore approvato; b) i beni siano stati dichiarati di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica (39) Articolo così sostituito da art. 26 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9. In precedenza articolo modificato legge regionale 9 aprile 2004, n. 8. (40) Comma modificato da art. 27 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “concede aiuti a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale” con le parole “concede aiuti a favore degli imprenditori agricoli professionali” 162 utilità”, ancorché si proceda alla cessione volontaria ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto; c) i beni formino oggetto di permuta ed il vincolo di indivisibilità sia trasferito sui beni acquisiti in permuta, semprechè la permuta stessa riguardi una parte del terreno dell’azienda e sia necessaria a migliorare l’accorpamento, la struttura e l’organicità dei fondi, favorendo la ricomposizione fondiaria e permangano i requisiti di idoneità. Art. 33 – Interventi cofinanziati dall’ISMEA. 1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per i compiti al medesimo affidati in materia di organizzazione e svolgimento delle operazioni di formazione o arrotondamento della proprietà contadina dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 “ Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59”. 2. La convenzione regola i rapporti fra la Regione e l’ISMEA e stabilisce fra l’altro: a) l’istituzione presso l’ISMEA di un fondo di rotazione per le operazioni di formazione o arrotondamento della proprietà contadina poste in essere dalle imprese agricole i cui fondi sono ubicati nel territorio regionale; b) le modalità e le procedure per la dotazione finanziaria del fondo; c) le procedure per la definizione del programma regionale di intervento in relazione alle disponibilità finanziarie e alle priorità operative o territoriali determinate dalla Regione; d) le attività e le gestioni tecniche, finanziarie e amministrative di competenza rispettivamente della Regione e dell’ISMEA nonché i procedimenti di attuazione degli interventi. 3. Il fondo di rotazione, costituito ai sensi del comma 2, è cofinanziato in uguale misura dalla Regione e dall’ISMEA ed è altresì incrementato dalle somme resesi disponibili dalle quote annue versate da imprese agricole i cui fondi sono ubicati nel territorio regionale per le operazioni di miglioramento fondiario poste in essere ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590 “Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice”. Art. 34 – Ricomposizione fondiaria a mezzo affitto. 1. Al proprietario che affitta un fondo rustico a un imprenditore agricolo professionale che in questo modo amplia la propria base fondiaria, la Giunta regionale può concedere un aiuto annuo per tutta la durata del contratto, determinato nella misura massima del cinquanta per cento del reddito dominicale del terreno affittato. (41) 2. Il contratto deve avere la forma scritta, data certa e una durata non inferiore a nove anni. 3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare definisce criteri e modalità di attuazione del presente articolo, dando priorità ai proprietari che affittano a giovani imprenditori agricoli. (41) Comma modificato da art. 28 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “al proprietario che affitta un fondo rustico a un imprenditore agricolo a titolo principale” con le parole “al proprietario che affitta un fondo rustico a un imprenditore agricolo professionale”. 163 TITOLO IX – Aiuti nel settore ambientale e per la conservazione del paesaggio e del patrimonio edilizio rurale CAPO I – Aiuti nel settore ambientale Art. 35 – Interventi nel settore agro-ambientale. 1. Al fine di favorire l'applicazione di metodi di produzione agricola finalizzati alla riqualificazione ambientale e alla conservazione dello spazio naturale, la Giunta regionale, d’intesa con gli enti locali e gli enti parco, prevede, nell’ambito del Piano del settore agricolo (PSAGR), un programma di interventi per la concessione agli imprenditori agricoli di aiuti diretti a sostenere la conservazione o l’introduzione di pratiche agricole che, per tipo di coltura o per metodo di produzione praticati, risultano idonee a promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, anche riconoscendo il ruolo svolto dai contoterzisti che operano prevalentemente per il settore agricolo. 2. Il programma di cui al comma 1 può comprendere una o più delle seguenti azioni: a) la riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla attività agricola e zootecnica oltre i limiti definiti dalla normativa comunitaria; b) il miglioramento e la valorizzazione degli elementi tipici del paesaggio rurale diversi da quelli di cui agli articoli 38 e 39; c) la tutela e la salvaguardia delle risorse naturali; d) la tutela della biodiversità degli ambienti rurali, diversa da quella di cui all’articolo 69; e) l’impianto, il ripristino e la conservazione di siepi, bande boscate e boschetti; f) la conservazione e il ripristino dei prati stabili di pianura e dei prati e pascoli montani destinati all’allevamento di bovine; (42) f bis) la realizzazione di impianti arborei a destinazione non alimentare. (43) 3. Gli aiuti di cui al presente articolo possono essere aggiuntivi o supplementari rispetto a quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1698/2005. (44) 3 bis. L’intervento di conservazione e ripristino dei prati stabili di pianura di cui al comma 2, lettera f), è attuato nelle aree individuate dalla Giunta regionale , sentita la competente commissione consiliare, al fine di assicurare una maggiore tutela delle risorse idriche. (45) 4. Nelle more dell’approvazione del PSAGR, la Giunta regionale, anche sulla base di proposte degli enti locali e degli enti parco, definisce dei progetti pilota, sentita la competente commissione consiliare. Art. 36 – Fondo per il finanziamento di programmi integrati di compensazione ambientale. 1. Al fine di concorrere a determinare condizioni di tutela e valorizzazione dell’ambiente, anche prevenendo l’insorgere di emergenze idrogeologiche e idrauliche, la Regione del Veneto riconosce e incentiva il ruolo di presidio che può essere svolto (42) Lettera così sostituita da comma 1 art. 8 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8. (43) Lettera aggiunta da comma 2 art. 8 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8. (44) Comma così modificato da comma 1 art. 8 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 che ha sostituito le parole “dal regolamento (CE) n. 1257/1999” con le parole “dal regolamento (CE) n. 1698/2005”. (45) Comma aggiunto da comma 3 art. 8 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8. 164 dalle attività produttive operanti sul territorio regionale, in quanto aderenti a principi di compensazione ambientale. 2. La Regione del Veneto riconosce in particolare il ruolo delle imprese agricole nella tutela del territorio, nella salvaguardia del suo equilibrio ambientale, attesa la loro radicata presenza e diffusione sul territorio regionale e il carattere sistematico e permanente dell’azione di compensazione ambientale che ne può derivare. 3. Ai fini di cui al comma 1 e 2 è istituito il fondo regionale per il finanziamento di programmi integrati di compensazione ambientale. Art. 37 – Disposizioni comuni. 1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce procedure, modalità, criteri e livelli di aiuto per finanziare le azioni del programma di interventi nel settore agroambientale di cui all’articolo 35 e per il finanziamento di progetti di cui all’articolo 36 che prevedono l’introduzione di pratiche o metodologie di lavorazione aventi valenza di compensazione ambientale. 2. Nell’ambito dei progetti di cui all’articolo 36 è accordata priorità a quelli a carattere intersettoriale. CAPO II – Aiuti per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio edilizio rurale Art. 38 – Conservazione del paesaggio e dei fabbricati rurali di interesse storico – archeologico. 1. Al fine di migliorare e valorizzare il patrimonio rurale e le caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per interventi di conservazione di elementi non produttivi delle imprese agricole, quali manufatti di interesse storico o archeologico o tradizionali aspetti del paesaggio agrario. 2. Possono accedere agli aiuti previsti al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2. 3. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi nella misura massima del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile; tale spesa può comprendere un congruo compenso per il lavoro svolto dall’imprenditore agricolo, dai suoi familiari o dai lavoratori dipendenti, con un massimale annuo di 10.000,00 euro. Art. 39 – Recupero del patrimonio edilizio rurale. 1. Al fine di limitare il consumo di suolo e di favorire il contenimento dei consumi energetici, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per il recupero di fabbricati rurali tradizionali (46) . 2. Possono accedere agli aiuti di cui al comma 1: a) gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2, per interventi su fabbricati rurali facenti parte dei fattori produttivi dell’impresa agricola, purché l’intervento non comporti un aumento della capacità produttiva dell’impresa; b) ogni altra categoria di beneficiari, limitatamente a interventi finalizzati al recupero di fabbricati rurali destinati a residenza del beneficiario. 3. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi nella misura massima del sessanta per cento delle spese ritenute ammissibili, elevabile al settantacinque per cento (46) Comma così modificato da comma 1 art. 9 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, che ha aggiunto in fine la parola "tradizionali". 165 nelle aree svantaggiate; il livello di aiuto è elevabile fino al cento per cento delle spese aggiuntive derivanti dagli interventi di recupero effettuati utilizzando materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche del fabbricato. (47) TITOLO X – Disposizioni per la promozione della pluriattività CAPO I – Sviluppo della pluriattività nei comuni montani Art. 40 – Tipologia delle iniziative. 1. Gli imprenditori agricoli che conducono imprese agricole ubicate nei comuni montani come individuati ai sensi della legislazione regionale vigente, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, per importi non superiori a 50.000,00 euro per anno. (48) 2. In particolare, gli interventi di cui al comma 1 consistono: a) nell’ordinaria manutenzione delle opere idraulico-forestali, ivi compresa la pulizia degli alvei dalla vegetazione ai fini di garantire la sicurezza dei deflussi; b) nel ripristino e nella riqualificazione dei corsi d'acqua ai fini della tutela e valorizzazione della fauna ittica; c) nel rimboschimento di terreni cespugliati, nel coniferamento di cedui e, in generale, in lavori di ricostituzione dei boschi danneggiati da malattie parassitarie, da avversità atmosferiche o di altra natura o comunque degradati; d) in cure colturali economicamente non remunerative negli stadi iniziali di sviluppo dei soprassuoli boscati, come gli sfollamenti e i diradamenti e in altre cure di varia natura intese al miglioramento dei caratteri dei soprassuoli, ivi compresa la conversione o trasformazione dei cedui in alto fusto; e) nell’ordinaria manutenzione di strade interpoderali e di strade classificate forestali; f) in miglioramenti ambientali e realizzazione di colture agricole a perdere per fini faunistici; g) nella conservazione e nel ripristino di aree agricole e pascolive a fini paesaggistici; h) nella infrastrutturazione delle aree agro-silvo-pastorali per agevolarne l'uso sociale e ricreativo e nella relativa manutenzione; i) nei lavori agricoli e forestali tra cui la raccolta dei prodotti agricoli e il taglio del bosco. 3. Le tipologie di intervento di cui al comma 2, lettere c), d), e), f), g) e h), sono realizzate esclusivamente con riferimento ad aree agro-silvo-pastorali di proprietà di enti pubblici e possono riguardare anche aree di proprietà privata solo nella misura necessaria ad assicurare maggiore efficacia ed efficienza all'intervento programmato. 4. Ai lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano e ai soggetti di cui al comma 1 che conducono imprese ubicate nei comuni montani si (47) Comma sostituito da comma 2 art. 9 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8. (48) Comma modificato da lett. a) comma 1 art. 29 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 aggiungendo le parole “come individuati ai sensi della legislazione regionale vigente”; dopo le parole “imprese agricole ubicate nei comuni montani”, e da lett. b) comma 1 art. 29 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “25.000,00 euro per anno” con le parole “50.000,00 euro per anno”. 166 applicano rispettivamente le disposizioni di cui all’articolo 17, commi 1 bis e 1 ter, della legge 31 gennaio 1994 n. 97” Nuove disposizioni per le zone montane”. 5. Le imprese gestite direttamente dai produttori agricoli nonché le associazioni, anche non riconosciute, che hanno come prevalente finalità statutaria lo svolgimento di attività di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, con sede ed esercizio prevalente delle loro attività nei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti pubblici, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a 300.000,00 euro per anno. (49) Art. 41 – Tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna. 1. Al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani, i prodotti protetti con denominazione di origine o indicazione geografica, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 ed iscritti all'albo dei prodotti di montagna istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con decreto ministeriale del 27 maggio 1998, in accoglimento della raccomandazione n. 1575/2002, approvata dal Consiglio d'Europa il 3 settembre 2002, sono autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva “prodotto nella montagna” seguita dall'indicazione geografica del territorio interessato, da attribuire, sentite le comunità montane interessate, alle sole produzioni agroalimentari originate nei comuni montani per quanto riguarda sia tutte le fasi di produzione e di trasformazione sia la provenienza della materia prima. 2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva anche se aggregate a più vasti comprensori di consorzi di tutela. 3. Ai sensi dell’articolo 85, comma 4, legge 27 dicembre 2002, n. 289 “Legge finanziaria 2003” e con riferimento alle strutture artigianali destinate alla preparazione di prodotti alimentari tipici situate in comuni montani, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i requisiti strutturali minimi necessari per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, salva comunque l'esigenza di assicurare l'igiene completa degli alimenti da accertare con i controlli previsti dalla normativa vigente. 4. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali nonché per la promozione delle vocazioni produttive del territorio, la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali e per la salvaguardia, l’incremento e la valorizzazione della locale fauna selvatica, i comuni montani, singoli e associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 228 del 2001. 5. Ai fini di cui all’articolo 10, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 "Legge comunitaria 1999", nel territorio dei comuni montani gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e le strutture ricettive con servizio di ristorazione possono essere considerati consumatori finali. (49) Comma modificato da comma 2 art. 29 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “150.000,00 euro per anno” con le parole “300.000,00 euro per anno”. 167 CAPO II – Sviluppo della pluriattività nelle altre zone del territorio regionale Art. 42 – Tipologia delle iniziative. 1. Gli imprenditori agricoli che conducono imprese agricole ubicate in comuni diversi da quelli di cui al Capo I del presente Titolo possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori per il miglioramento del territorio agroforestale per importi non superiori a 50.000,00 euro per anno, nel caso di imprenditori individuali e di 300.000,00 euro per anno, nel caso di imprenditori in forma associata. (50) CAPO III – Promozione della pluriattività nel territorio regionale Art. 43 – Contratti di collaborazione e convenzioni con le pubbliche amministrazioni. 1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, cofinanzia i programmi predisposti dagli enti locali finalizzati all’utilizzo da parte dei medesimi enti dei servizi di gestione ambientale forniti dalle imprese agricole come definite agli articoli 40 e 42 e sulla base di specifici contratti di collaborazione e convenzioni stipulati ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001. TITOLO XI – Organizzazioni di produttori CAPO I – Disciplina del riconoscimento e tipologie di intervento Art. 44 – Riconoscimento delle organizzazioni di produttori (OP). 1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 “Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38”, riconosce le organizzazioni di produttori in possesso dei requisiti ivi stabiliti. 2. Per poter essere riconosciute, le organizzazioni di produttori devono dimostrare di avere un numero minimo di produttori associati e un volume minimo di produzione, conferita dai soci, commercializzata, espressa in percentuale rispetto alla produzione lorda vendibile regionale determinata dalla Giunta regionale o in valori assoluti in euro, definiti per ogni settore, come stabilito dal decreto del ministro delle politiche agricole agroalimentari e forestali n. 85 del 12 febbraio 2007, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori. 3. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 2, va considerato il valore, minimo fra quello percentuale o assoluto stabiliti per ogni settore o prodotto. 4. La Giunta regionale, ridetermina i valori delle produzioni lorde vendibili regionali con cadenza almeno biennale. 5. Il riconoscimento delle organizzazioni di produttori ai sensi del presente articolo comporta la loro iscrizione nell’elenco regionale di cui all’articolo 45. 6. Ai fini dell’articolo 3, comma 2, punto 3 del decreto legislativo n. 102/2005 i soci produttori rendono disponibile almeno il settantacinque per cento della produzione per cui aderiscono all’OP secondo le seguenti modalità: a) conferimento all’OP; (50) Comma modificato da art. 30 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “25.000,00 euro per anno” con le parole “50.000,00 euro per anno” e sostituendo le parole: “150.000,00 euro per anno” con le parole “300.000,00 euro per anno”. 168 b) vendita diretta del socio, con espresso riferimento nelle fatture all’attività di negoziazione contrattuale svolta dall’OP. 7. Ai fini della verifica del rispetto dell’ obbligo di cui al comma 6 viene escluso dal calcolo del settantacinque per cento il prodotto autoconsumato o reimpiegato nelle attività dell’azienda del socio produttore. 8. Il prodotto venduto direttamente dal socio nell’ambito dell’attività di negoziazione contrattuale svolta dall’OP non concorre alla determinazione della produzione commercializzata dall’OP. (51) Art. 45 – Elenco regionale delle organizzazioni di produttori. 1. É istituito l’elenco regionale delle organizzazioni di produttori riconosciute. 2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità e le procedure del riconoscimento e detta le disposizioni per la tenuta dell’elenco. Art. 46 – Controlli e revoca del riconoscimento. omissis (52) Art. 47 – Norme transitorie per le associazioni dei produttori riconosciute. 1. Le associazioni dei produttori agricoli già riconosciute ai sensi della legge regionale 10 settembre 1981 n. 57 “Associazionismo dei produttori agricoli”, ai fini del riconoscimento e dell’iscrizione all’elenco regionale di cui all’articolo 45, devono, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge: a) adottare i provvedimenti necessari per la trasformazione in una delle forme giuridiche previste all’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001; b) adottare le modifiche statutarie di cui all’articolo 26, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001 fatte salve le diverse condizioni per il recesso stabilite da specifiche organizzazioni comuni di mercato; (53) c) adeguarsi ai requisiti minimi previsti dall’articolo 44, commi 2, 3 e 4. 1 bis. omissis (54) Art. 47 bis - Associazioni dei produttori agricoli. 1. Le associazioni dei produttori agricoli di cui al comma 1 dell’articolo 47 che non abbiano richiesto il riconoscimento ai fini dell’iscrizione nell’elenco regionale delle organizzazioni di produttori e che si sono trasformate entro i termini previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 “Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38” mantengono l’iscrizione all’albo tenuto presso la Giunta regionale già previsto dalla legge regionale 10 settembre 1981, n. 57 “Associazionismo dei produttori agricoli”, (51) Articolo così sostituito da art. 31 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9, che ha tramite la novellazione sostitutiva soppresso l’allegato B) previsto nella precedente formulazione dell’articolo 44. In precedenza aggiunto periodo “Nel caso di organizzazioni di produttori del settore apistico, il requisito relativo al valore minimo di produzione fatturata non viene richiesto qualora l’organizzazione detenga almeno 650 apiari”. da art. 12 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 e modificato da 1 art. 14 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5. (52) Articolo abrogato da art. 32 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9. (53) Lettera così modificata da lett. a) comma 1 art. 10 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, che ha aggiunto in fine le parole "fatte salve le diverse condizioni per il recesso stabilite da specifiche organizzazioni comuni di mercato". (54) Comma abrogato da art. 33 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9. In precedenza comma aggiunto da lett. b) comma 1 art. 10 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8. 169 abrogata dal comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 “Abrogazione di norme regionali del settore primario”, i cui effetti permangono ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della medesima legge regionale 13 agosto 2004, n. 18. (55) Art. 48 – Aiuti di avviamento e limiti di aiuto. 1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per la costituzione e l’avviamento delle organizzazioni di produttori nei settori per i quali non sono previste forme analoghe di sostegno nell’ambito dell’organizzazione comune di mercato. 2. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1 le spese per l’affitto dei locali, per l’acquisto di attrezzature di ufficio, compresi materiali e programmi informatici, le spese amministrative per il personale, le spese generali e gli oneri legali e amministrativi. (56) 3. Gli aiuti di avviamento sono concessi alle condizioni e secondo i criteri previsti dall’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1857/2006. (57) 4. Le organizzazioni dei produttori agricoli sono ammesse a nuovi aiuti di avviamento di cui al comma 2 qualora soddisfino le seguenti condizioni: a) ampliamento della propria base associativa mediante processi di fusione per incorporazione di organizzazioni di produttori dello stesso settore, o di altri settori; (58) b) incremento di almeno il trenta per cento del valore di produzione commercializzata, conferita dagli associati, calcolato sulla media del valore di produzione commercializzata, conferita dagli associati nel triennio antecedente l’incorporazione. (59) 5. In relazione alle spese reali di costituzione e di funzionamento aggiuntive, i nuovi aiuti di avviamento sono concessi con le medesime modalità di cui al comma 3. (60) 5 bis. L'importo totale degli aiuti che possono essere concessi all'organizzazione di produttori non può superare 100.000,00 euro. (61) 5 ter. Gli aiuti di cui al comma 1 non possono essere concessi alle organizzazioni di produttori che hanno già beneficiato, in qualità di associazioni dei produttori, dei contributi di cui all’articolo 7 della legge regionale 10 settembre 1981, n. 57 “Associazionismo dei produttori agricoli. (62) Art. 49 – Aiuti alle organizzazioni di produttori. 1. Alle organizzazioni di produttori riconosciute sono concessi aiuti per lo svolgimento di programmi operativi che prevedono una o più delle azioni di cui (55) Articolo inserito da art. 34 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9. (56) Comma modificato da comma 1 art. 35 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituisce le parole “i costi per il personale, i costi di esercizio nonché le spese notarili e amministrative” con le parole “le spese amministrative per il personale, le spese generali e gli oneri legali e amministrativi”. (57) Comma così sostituito da comma 2 art. 35 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9. (58) Lettera modificata da comma 3 art. 35 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 inserendo dopo la parola: “settore,” le parole “o di altri settori,” e sopprimendo le parole: “metodo di produzione o distretto, ovvero di più prodotti nel caso dei settori zootecnico e altri settori, così come individuati all’allegato B della presente legge”. (59) Lettera modificata da comma 4 art. 35 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo la parola: “fatturata” con le parole “commercializzata, conferita dagli associati” (60) Comma così modificato da comma 1 art. 11 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, che ha soppresso in fondo le parole "o, in alternativa, possono essere erogati direttamente ai produttori soci". (61) Comma aggiunto da comma 2 art. 11 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8. (62) Comma aggiunto da comma 5 art. 35 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9. 170 all’articolo 7 del decreto legislativo n. 102/2005, ovvero aiuti per programmi di sviluppo che prevedono anche la partecipazione societaria in imprese di distribuzione alimentare. (63) 2. In deroga ai requisiti previsti dal presente titolo, i soli aiuti per i programmi di sviluppo di cui al comma 1 possono essere concessi anche alle altre imprese gestite direttamente dai produttori agricoli. 3. Gli aiuti, destinati ad alimentare il fondo di esercizio di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 102/2005, non possono superare l’importo dei contributi annuali versati dai soci e sono concessi nella misura massima del cinque per cento del valore della produzione commercializzata, conferita dagli associati nell’anno precedente alla concessione. (64) 4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina gli importi massimi per beneficiario, in funzione del settore, prodotto. (65) 5. Nella concessione dei finanziamenti è accordata priorità alle organizzazioni di produttori in cui risulta più elevato il rapporto tra fondo di esercizio e valore della produzione commercializzata, conferita dagli associati dell’organizzazione di produttori stessa. (66) TITOLO XII – Aiuti per promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità CAPO I – Tipologie di intervento Art. 50 – Sostegno alla certificazione dei sistemi aziendali di qualità. 1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per l’introduzione e la certificazione di sistemi per la gestione e l’assicurazione della qualità, di sistemi di gestione per l’autocontrollo igienico basati sull’analisi dei rischi e dei punti critici e di controllo del processo di produzione e trasformazione nonché di sistemi per la certificazione ambientale. 2. Sono ammesse a contributo le spese relative alle ricerche di mercato, all’ideazione e alla progettazione del prodotto, all’introduzione di norme di assicurazione della qualità o di sistemi di audit ambientale, e in particolare quelle per: a) consulenza, assistenza tecnica e addestramento specifico del personale; b) software e beni strumentali finalizzati a prove e controlli di prodotto e di processo, nonché alla gestione del sistema documentale; c) applicazione di sistemi di controlli effettuati da o per conto di terzi finalizzati all’introduzione di sistemi di gestione per la qualità e di controllo aziendale; (67) (63) Comma modificato da comma 1 art. 36 della legge 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “programmi annuali di attività” con le parole “programmi operativi” e sostituendo le parole “all’articolo 28 del decreto legislativo n. 228 del 2001” con le parole “all’articolo 7 del decreto legislativo n. 102/2005”. (64) Comma modificato da comma 3 art. 36 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “all’articolo 28 del decreto legislativo n. 228 del 2001” con le parole “all’articolo 7 del decreto legislativo n. 102/2005” e sostituendo le parole “produzione fatturata” con le parole “produzione commercializzata, conferita dagli associati”. (65) Comma modificato da comma 3 art. 36 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sopprimendo le parole “metodo di produzione o distretto di cui all’allegato B della presente legge”. (66) Comma modificato da comma 4 art. 36 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo la parola “fatturato” con le parole “valore della produzione commercializzata, conferita dagli associati”. (67) Lettera così modificata da comma 1 art. 12 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, che ha sostituito la parola "autocontrollo" con le parole "controlli effettuati da o per conto di terzi". 171 d) omissis (68) e) certificazione presso organismi terzi accreditati secondo la vigente normativa. 3. Possono accedere ai benefici: a) le imprese agricole e le imprese di trasformazione e commercializzazione; b) i consorzi di tutela di prodotti a denominazione d’origine o tipici riconosciuti; c) i distretti rurali e agroalimentari di qualità. 4. L'importo totale degli aiuti concessi ai sensi del comma 2 non può superare 100.000,00 euro per beneficiario nel periodo di tre anni, considerando beneficiario la persona che fruisce dei servizi indicati al comma stesso. (69) 5. L’aiuto relativo ai controlli obbligatori di qualità per le denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità nel quadro dei regolamenti (CE) n. 2081/1992 e n. 2082/1992, effettuati da o per conto di terzi è concesso per cinque anni e non può superare nel primo anno il cento per cento delle spese sostenute ed è ridotto del venti per cento per ciascun anno degli esercizi successivi. (70) 5 bis. Gli aiuti per l'acquisto di software e beni strumentali finalizzati a prove e controlli di prodotto e di processo, nonché alla gestione del sistema documentale, sono concessi nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 19 per gli investimenti nelle aziende agricole e dall'articolo 26 per gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. (71) 6. Nella concessione dei contributi è riservata priorità alle imprese che operano nell’ambito della certificazione di prodotto ottenuta secondo le norme comunitarie, nazionali e regionali. 7. Al fine della concessione degli aiuti, la garanzia del trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli è assicurata con le modalità di cui all’articolo 24, comma 5. Art. 51 – Promozione dei sistemi di rintracciabilità. 1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per la progettazione, l’applicazione e la certificazione di sistemi di rintracciabilità, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria di settore, dalle norme UNI 10939:2001 “Sistemi di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari” e UNI 11020:2002 “Sistema di rintracciabilità nelle aziende agroalimentari: principi e requisiti per l’attuazione” e successive modificazioni. 2. Possono essere ammesse agli aiuti di cui al comma 1 le spese per: a) consulenze, servizi e ricerche di mercato; b) omissis (72) c) formazione del personale; d) controlli effettuati da organismi di certificazione e di controllo accreditati ai sensi delle norme internazionali e nazionali vigenti; e) investimenti funzionali all’ammodernamento dei sistemi di produzione finalizzati allo sviluppo del processo di rintracciabilità. 3. Possono fruire degli aiuti previsti dal comma 1 i seguenti soggetti, secondo il seguente ordine successivo di priorità: a) le imprese gestite direttamente dai produttori agricoli; (68) (69) (70) (71) (72) Lettera abrogata da comma 2 art. 12 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8. Comma così sostituito da comma 3 art. 12 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8. Comma così sostituito da comma 4 art. 12 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8. Comma aggiunto da comma 5 art. 12 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8. Lettera abrogata da comma 1 art. 13 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8. 172 b) le imprese di trasformazione e commercializzazione; c) le imprese agricole, non integrate con i soggetti di cui alla lettere a) e b). 4. Per fruire degli aiuti i soggetti di cui al comma 3, lettera b) devono soddisfare le condizioni previste dall’articolo 24, comma 5. 5. L'importo totale degli aiuti concessi ai sensi del comma 1 non può superare 100.000,00 euro per beneficiario nel periodo di tre anni, considerando beneficiario la persona che fruisce dei servizi indicati al comma 1. (73) 5 bis. Gli aiuti per l'acquisto di software e ben strumentali finalizzati a prove e controlli di prodotto e di processo, nonché alla gestione del sistema documentale, sono concessi nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 19 per gli investimenti nelle aziende agricole e dall'articolo 26 per gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. (74) 6. Nell’ambito delle priorità di cui al comma 3, lettera a), è data precedenza ai progetti che presentano il coinvolgimento di un maggior numero di operatori e di un più elevato quantitativo di produzione tracciata. 6 bis. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo cessa a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002. (75) TITOLO XIII – Credito agrario CAPO I – Condizioni e tipologie di intervento Art. 52 – Convenzione con le banche. 1. Le banche che intendono svolgere operazioni di credito agrario anche di soccorso assistite dal concorso regionale negli interessi debbono sottoscrivere apposita convenzione con la Giunta regionale, secondo lo schema approvato dalla stessa. 2. Nel caso di calamità naturali di carattere eccezionale, la convenzione di cui al comma 1 può prevedere l’autorizzazione alla banca a instaurare operazioni di credito agrario anche antecedentemente alla ammissibilità agli aiuti delle imprese danneggiate. Art. 53 – Credito agrario a breve. 1. Al fine di agevolare la gestione delle imprese agricole, sulle operazioni di credito agrario a breve effettuate dalle banche a favore delle imprese agricole, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede il concorso negli interessi commisurato alla differenza fra il tasso di interesse applicato alle imprese del settore agricolo e quello, per analoghe operazioni della stessa durata, applicato alle imprese degli altri settori dell’economia. 2. Le operazioni creditizie ammesse all’intervento di cui al comma 1 non possono avere durata superiore a trecentosessanta giorni e concernono: a) prestiti per le esigenze di esercizio delle imprese agricole e delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli; b) prestiti per anticipi ai soci conferenti prodotti agricoli contratti dalle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli; c) prestiti per l’acquisto di mezzi tecnici e di beni strumentali, da destinare alle aziende dei soci, contratti dalle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli. (73) (74) (75) Comma così sostituito da comma 2 art. 13 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8. Comma aggiunto da comma 3 art. 13 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8. Comma aggiunto da comma 4 art. 13 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8. 173 3. La Giunta regionale determina annualmente il differenziale del saggio di interesse di cui al comma 1 mediante la verifica della media dei tassi correnti applicati per le operazioni a breve termine nel settore agricolo e la media dei tassi praticati negli altri settori dell’economia. 4. L’equivalente sovvenzione in conto capitale del concorso negli interessi sulle operazioni di credito agrario di cui al comma 1 non può eccedere il massimale stabilito dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo. Art. 54 – Finanziamento di programma. 1. Al fine di incentivare lo sviluppo di nuove linee di credito per le imprese agricole e le imprese di trasformazione e commercializzazione con sede operativa nel territorio regionale, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per la partecipazione al finanziamento di programmi posti in essere dalle banche, coerentemente con la programmazione regionale. 2. I programmi di cui al comma 1 riguardano la provvista di capitali e la messa a disposizione di linee di finanziamento per la realizzazione di investimenti strutturali e dotazionali destinati al miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione dei prodotti agricoli, al miglioramento della qualità, alla tutela e salvaguardia dell’ambiente, al miglioramento delle condizioni di lavoro e al miglioramento dell’igiene e del benessere degli animali nonché interventi per il ripristino delle strutture danneggiate da avversità atmosferiche. 3. Nell’ambito delle tipologie di investimento di cui al comma 2 i programmi possono individuare uno o più settori produttivi, essere articolati in aree territoriali o concernere determinate categorie di soggetti beneficiari. 4. L’aiuto è concesso mediante il concorso nel pagamento degli interessi, anche in forma attualizzata, nel rispetto dei limiti, dei vincoli e delle condizioni previsti dalla normativa comunitaria di settore e dalla presente legge. TITOLO XIV – Altri strumenti di intervento finanziario CAPO I – Tipologie di intervento Art. 55 – Consorzi di garanzia collettiva fidi. 1. Al fine di favorire l’accesso al credito delle imprese la Regione incentiva la costituzione e lo sviluppo di consorzi di garanzia collettiva fidi, anche sotto forma cooperativa, che operino nel settore primario e abbiano come scopi sociali: a) la prestazione di garanzie collettive per la concessione di credito alle imprese consorziate o socie da parte delle banche e di altri soggetti operanti nel settore finanziario; b) l’informazione, l’assistenza e la consulenza tecnico-finanziaria a favore delle imprese consorziate ed associate. 2. I consorzi di garanzia collettiva fidi, costituiti da imprese agricole, devono: a) avere sede operativa nel Veneto; b) avere fini di mutualità tra gli aderenti; c) concedere garanzie e agevolazioni con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio. 3. All’attività dei consorzi possono aderire quali sostenitori anche enti pubblici e organismi privati mediante la concessione di contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni. 174 4. Le garanzie prestate dai consorzi sono relative a prestiti di gestione concessi dalle banche alle imprese agricole di durata non superiore a dodici mesi, il cui ammontare non può essere superiore al capitale di anticipazione e rispettare il limite massimo di aiuto, determinato secondo quanto stabilito dalle disposizioni previste dalla Comunità europea. 5. Le garanzie concesse per operazioni a medio e lungo termine sono relative ad operazioni di credito agrario poste in essere per il finanziamento di investimenti aziendali a carattere strutturale e dotazionale, secondo le tipologie di cui all'articolo 17. Art. 56 – Interventi regionali. 1. Per il perseguimento degli scopi di cui all’articolo 55, ai consorzi di garanzia collettiva fidi la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede contributi in conto capitale nella misura: a) non superiore al valore del patrimonio di garanzia e dei fondi sottoscritti dai consorziati o soci per la formazione ed integrazione del patrimonio di garanzia e del fondo rischi del consorzio, detratti quelli versati dagli enti pubblici sostenitori; b) non superiore al trenta per cento sulle spese sostenute dal consorzio per la realizzazione di programmi di sviluppo organizzativo e gestionale finalizzati a fornire informazione, assistenza e consulenza tecnico-finanziaria. 2. Relativamente al comma 1, lettera a), si stabilisce che nella concessione delle garanzie il consorzio dovrà prevedere misure adeguate onde evitare o ridurre il rischio di perdite di capitale, ponendo in essere le opportune procedure per il recupero delle somme garantite, ovvero richiedere l'avvio della procedura fallimentare, di liquidazione o di altra procedura concorsuale. Il capitale fideiussorio depauperato a seguito dell'inadempienza dei beneficiari non può essere reintegrato con contributi regionali. 3. Relativamente al comma 1, lettera b), si stabilisce che l’aiuto è concesso nel rispetto di tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001 n. L10. Art. 57 – Interventi nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione della Veneto Sviluppo S.p.A.. 1. Al fine di diversificare gli strumenti di intervento finanziario nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione, la Veneto Sviluppo S.p.A., nell’ambito degli scopi di cui all’articolo 2 e in deroga alla limitazioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.", può intervenire a favore delle imprese del settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione. 2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono in: a) costituzione presso Veneto Sviluppo S.p.A. di un fondo di rotazione per gli investimenti nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione, destinato all’attivazione di operazioni di credito agevolato a medio e lungo termine ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993; b) acquisizione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. di quote azionarie di imprese di trasformazione e commercializzazione e di imprese di distribuzione, costituite in forma di società di capitali, destinate esclusivamente alla realizzazione di piani di sviluppo e di ristrutturazione dell’impresa; 175 c) partecipazione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. in qualità di socio sovventore all'aumento di capitale sociale di cooperative e loro consorzi nei termini e con le modalità previsti dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 "Nuove norme in materia di società cooperative". 3. Gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, hanno durata non superiore a sette anni e comportano la partecipazione della Veneto Sviluppo S.p.A. alla gestione societaria dell’impresa per un periodo di pari durata mediante la designazione di almeno un proprio rappresentate in seno al consiglio di amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti. 4. Gli interventi di cui al comma 2 devono essere attuati in conformità a quanto previsto dall’articolo 24 e l’equivalente sovvenzione in conto capitale di uno o più degli interventi medesimi non può eccedere il limite massimo di cui all’articolo 26, comma 1. 5. La Giunta regionale stabilisce le condizioni di operatività della Veneto Sviluppo S.p.A., prevedendo le procedure, i termini e i criteri per la valutazione dei progetti in armonia con la programmazione agricola regionale e con i documenti di attuazione del regolamento (CE) n. 1698/2005. (76) Art. 58 – Fondo di rotazione per l’innovazione tecnologica. 1. È istituito presso Veneto Sviluppo S.p.A., in deroga alle limitazioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, il fondo di rotazione pluriennale per l’innovazione tecnologica in agricoltura. 2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione, adotta un programma pluriennale a sostegno dei processi di innovazione, di ammodernamento degli impianti, di razionalizzazione del parco macchine e di adeguamento delle strutture destinate alle produzioni agricole e zootecniche. 3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di attivazione del fondo, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 17, comma 3. (77) 4. Il fondo eroga a favore di imprese agricole finanziamenti in conto capitale soggetti a rimborso entro sette anni, con la corresponsione di un interesse determinato in base alle vigenti disposizioni. 5. La restituzione delle quote finanziate decorre dalla annualità successiva a quella di erogazione del beneficio. 6. Le quote di capitale risultanti dalla restituzione delle annualità confluiscono nella dotazione del fondo e costituiscono disponibilità ad impegnare a favore di ulteriori beneficiari. Art. 58 bis - Aiuto integrativo al fondo di rotazione per l’innovazione tecnologica. 1. Al fine di consentire condizioni di maggior favore per l’accesso al credito delle imprese agricole, la Giunta regionale concede un aiuto integrativo per le operazioni di finanziamento agevolato assistite dal fondo di rotazione di cui all’articolo 58. 2. L’aiuto integrativo è concesso in conto capitale per un importo non superiore al venti per cento della spesa ammissibile e l’equivalente sovvenzione in conto capitale (76) Comma così modificato da comma 1 art. 9 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 che ha sostituito le parole “del regolamento (CE) n. 1257/1999” con le parole “del regolamento (CE) n. 1698/2005”. (77) Comma modificato da art. 37 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sopprimendo le parole “delle priorità di cui all’articolo 20 e”, dopo le parole “nel rispetto”. 176 complessivo dei due interventi non può in ogni caso eccedere il limite massimo di cui all’articolo 19. 3. L’aiuto integrativo di cui al comma 1 è gestito da Veneto Sviluppo spa e la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità per l’erogazione ai beneficiari. (78) Art. 58 ter - Fondo di rotazione per le agrienergie. 1. É istituito presso Veneto Sviluppo s.p.a. il fondo di rotazione pluriennale per le agrienergie allo scopo di diffondere l’impiego delle fonti energetiche rinnovabili di origine agricola o agroindustriale. 2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1 le imprese agricole e forestali che esercitano la loro attività per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, come definite dall’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”. (79) 2 bis. Possono beneficiare degli interventi previsti dal medesimo fondo anche le imprese industriali che esercitano la loro attività per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, limitatamente allo sfruttamento delle biomasse di derivazione agricola, silvicolturale o agroindustriale. (80) 3. Per gli investimenti realizzati utilizzando le fonti energetiche di cui al comma 1, il tasso di base dell’aiuto è pari al sessanta per cento (81) della spesa ammissibile. 4. Qualora l’aiuto all’ investimento realizzato utilizzando le fonti energetiche di cui al comma 1 sia concesso alle PMI, l’intensità dell’aiuto è aumentata di dieci punti percentuali per le medie imprese e di venti punti percentuali per le piccole imprese. (82) 5. L’intensità dell’aiuto può raggiungere il cento per cento del costo dell’investimento ammissibile qualora l’aiuto non sia in contrasto con quanto previsto al punto 104 della nuova disciplina ambientale (2008/C 82/01). (83) 6. Sono considerate ammissibili al finanziamento le spese che rientrano nelle tipologie definite dal bando non superiori a 2.000.000,00 di euro per le imprese agricole e forestali e a 7.000.000,00 di euro per quelle industriali. 7. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità di attivazione del fondo, nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti di stata per la tutela ambientale di cui all’informazione (CE) 2008/C 82/01 della Commissione del 1° aprile 2008. (84) (78) Articolo aggiunto da comma 1 art. 13 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15; il comma 3 dell’art. 13 prevede altresì che agli oneri conseguenti si fa fronte con gli stanziamenti allocati all’upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale”, che verranno iscritti in termini di competenza e di cassa nel bilancio di previsione per l’esercizio 2007 e in termini di sola competenza nel bilancio pluriennale 2007-2009. (79) Comma così sostituito da comma 1 art. 38 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9. (80) Comma inserito da comma 2 art. 38 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9. (81) Comma così modificato da comma 1 art. 10 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 che ha sostituito le parole “quaranta per cento” con le parole “sessanta per cento”. (82) Comma così sostituito da comma 2 art. 10 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20. Comma così sostituito da comma 3 art. 10 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20. (83) (84) Comma così modificato da comma 4 art. 10 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 che ha sostituito le parole “nel rispetto del regime degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente, di cui alla comunicazione 2001/C 37/03” con le parole: “nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti di stata per la tutela ambientale di cui all’informazione (CE) 177 8. Il fondo (85) eroga a favore delle imprese di cui al comma 2 finanziamenti in conto capitale soggetti a rimborso entro dieci anni, con la corresponsione di un interesse determinato in base alle vigenti disposizioni. 9. La restituzione delle quote finanziate decorre dall’annualità successiva a quella di erogazione del beneficio. 10. Le quote di capitale risultanti dalla restituzione delle annualità confluiscono nella dotazione del fondo e costituiscono disponibilità da impegnare a favore di ulteriori beneficiari. 11. Per gli aiuti di cui al comma 5, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità per l’erogazione ai beneficiari. (86) TITOLO XV – Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione CAPO I – Condizioni e tipologie di intervento Art. 59 – Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. 1. Al fine di sostenere le imprese agricole e le imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in difficoltà economiche, finanziarie o produttive tali da compromettere la sussistenza dell’azienda, i livelli occupazionali e i rapporti di scambi commerciali, sono previsti aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione. 2. Ai fini della presente legge per le definizioni di impresa agricola o impresa di trasformazione e commercializzazione in difficoltà, aiuto di salvataggio e aiuto di ristrutturazione si fa riferimento a quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione europea del 1° ottobre 2004, recante orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della UE del 1° ottobre 2004, n. C 244/02. (87) Art. 60 – Piani operativi regionali. 1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva i piani di ristrutturazione delle imprese agricole e delle imprese di trasformazione e commercializzazione in difficoltà. (88) 2. Il piano di ristrutturazione indica i motivi che hanno determinato le difficoltà dell’impresa, le implicazioni sociali, economiche e occupazionali che tale situazione determina, gli interventi e le misure stabilite, le prospettive di soluzione al fine di ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa; prevede interventi di concessione di garanzie per l’accesso al credito e contributi in conto interessi sui prestiti contratti per mantenere l’impresa in attività. (89) 2008/C 82/01 della Commissione del 1° aprile 2008”. (85) Comma così modificato da comma 5 art. 10 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 che ha soppresso le parole “ad eccezione degli aiuti di cui al comma 5” dopo la parola “fondo”. (86) Articolo aggiunto da comma 1 art. 14 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15; il comma 3 dell’art. 14 prevede altresì che agli oneri conseguenti si fa fronte con gli stanziamenti allocati all’upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale”, che verranno iscritti in termini di competenza e di cassa nel bilancio di previsione per l’esercizio 2007 e in termini di sola competenza nel bilancio pluriennale 2007-2009. (87) Articolo sostituito da art. 39 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9. (88) Comma modificato da comma 1 art. 40 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “i piani operativi per il salvataggio e la ristrutturazione” con le parole “i piani di ristrutturazione”. (89) Comma modificato da comma 2 art. 40 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo 178 3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si fa riferimento a quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02. (90) 4. omissis (91) TITOLO XVI – Aiuti a titolo di compenso dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola CAPO I – Aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie e le fitopatie Art. 61 – Interventi di profilassi fitosanitaria. 1. Al fine di prevenire l’insorgere, di ridurre la diffusione e di eradicare la presenza di fitopatologie a carico di piante fruttifere, floreali, ornamentali e prodotti del vivaismo e altre specie vegetali, definite dalle competenti autorità, la Giunta regionale attua, anche in collaborazione con istituti universitari ed enti pubblici, programmi di intervento che possono comprendere: a) il monitoraggio e la verifica di piante suscettibili alla malattia, il controllo sistematico di vivai, centri di moltiplicazione e di importazione; b) l’analisi di laboratorio e di campo, la ricerca di condizioni di sensibilità, la sperimentazione di fitofarmaci; c) la verifica di condizioni di isolamento fitosanitario e di prevenzione dell’infezione; d) la formazione tecnica, l’informazione scientifica, la divulgazione tecnologica di strumenti di controllo e presidio fitosanitario. Art. 62 – Aiuti per la lotta alle epizoozie e fitopatie. 1. Al fine di sostenere le imprese interessate da epizoozie o fitopatie, per le quali le competenti autorità hanno disposto misure restrittive dell’attività, la Giunta regionale, anche nell’ambito di piani operativi, interviene per compensare le perdite subite dagli imprenditori agricoli. 2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi: a) per indennizzare l’abbattimento dei capi e la distruzione dei raccolti; b) per consentire la ricostituzione del patrimonio zootecnico aziendale e il reimpianto di coltivazioni arboree; c) per indennizzare i mancati redditi conseguenti all’interruzione forzata dell’ordinaria attività economica e i connessi maggiori oneri sostenuti dall’impresa. 3. Il limite massimo di aiuto è pari al cento per cento per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 ed è rapportato all’incidenza che i danni indiretti hanno sul complesso dell’attività economica dell’impresa per gli interventi di cui alla lettera c); tale incidenza non può comunque essere inferiore al venti per cento nelle zone svantaggiate di montagna e al trenta per cento nella restante parte del territorio regionale. 4. Nella concessione degli aiuti sono riconosciute, nell’ordine successivo indicato, priorità alle imprese condotte da imprenditori agricoli professionali e alle imprese condotte da imprenditori agricoli che hanno stipulato contratti assicurativi multi rischio di cui all’articolo 63. (92) le parole “Il piano operativo per il salvataggio” con le parole “Il piano di ristrutturazione” e inserendo le parole “al fine di ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa”dopo le parole “le prospettive di soluzione”. (90) Comma così sostituito da comma 3 art. 40 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9. (91) Comma abrogato da comma 4 art. 40 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9. (92) Comma modificato da art. 41 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole 179 5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le condizioni, le procedure e i criteri, nonché i livelli di aiuto per l’attuazione degli interventi. CAPO II – Aiuti per il pagamento di premi assicurativi Art. 63 – Gestione del rischio del settore agricolo e dell’allevamento. 1. Al fine di sostenere i livelli di reddito delle imprese agricole esposte al rischio di essere danneggiate da eventi di carattere eccezionale, la Giunta regionale concede aiuti volti a incentivare la stipula di contratti assicurativi multi rischio. 2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua gli ambiti territoriali e i settori produttivi beneficiari degli aiuti. 3. Sono ammissibili all’aiuto le spese per il pagamento dei premi assicurativi per la copertura dei rischi di danni alla produzione agricola e ai mezzi di produzione, derivanti da avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali; sono inoltre ammissibili all'aiuto le spese per il pagamento dei primi assicurativi che oltre alle perdite derivanti da avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, coprano il rischio derivante da altre avversità atmosferiche o epizoozie e fitopatie. (93) 4. Le imprese agricole sono beneficiarie degli aiuti di cui al comma 1 nel limite massimo del cinquanta per cento delle spese sostenute per il pagamento dei premi assicurativi. Art. 64 – Fondi rischio di mutualità. 1. La Regione del Veneto promuove la realizzazione di fondi rischio di mutualità, partecipati e gestiti dagli imprenditori agricoli, la cui operatività è finalizzata ad azioni di mutualità e di solidarietà da attivare in caso di danni alle produzioni degli associati o di eventi che comunque si riflettono negativamente sul reddito d’impresa. 2. La Regione può concorrere con appositi contributi alla costituzione e alla capitalizzazione dei fondi rischio di mutualità riconosciuti. 3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri di individuazione e le procedure di riconoscimento dei fondi rischio di mutualità, nonché le modalità e le condizioni degli interventi di sostegno di cui al comma 2. TITOLO XVII – Miglioramento del patrimonio zootecnico CAPO I – Tipologie di intervento Art. 65 – Tenuta dei libri genealogici e svolgimento dei controlli funzionali. 1. Per l’espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici, per l’attuazione dei controlli delle attitudini produttive del bestiame e per la valorizzazione del patrimonio zootecnico regionale, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti alle associazioni provinciali e regionali degli allevatori aderenti all’Associazione italiana allevatori di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale". 2. Il limite massimo di aiuto è pari a: a) cento per cento della spesa per la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici delle specie animali; “priorità alle imprese condotte da imprenditori agricoli a titolo principale” con le parole “priorità alle imprese condotte da imprenditori agricoli professionali”. (93) Comma così sostituito da comma 1 art. 14 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8. 180 b) settanta per cento della spesa per lo svolgimento dei controlli funzionali e della produttività e per iniziative di valorizzazione finalizzate al miglioramento genetico. Art. 65 bis - Assistenza tecnica specialistica nel settore zootecnico. 1. Al fine di conseguire più elevati standard di assistenza tecnica per il miglioramento del patrimonio zootecnico regionale e delle sue produzioni, nonché il benessere degli animali, l’adeguamento dei sistemi produttivi, delle strutture e degli impianti zootecnici alle nuove norme sulla sicurezza e sulla compatibilità ambientale e igienico-sanitaria, la Giunta regionale concede alle associazioni provinciali e regionali degli allevatori, aderenti all’Associazione Italiana Allevatori di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, aiuti fino all’ottanta percento della spesa riconosciuta per la realizzazione di programmi di assistenza specialistica zootecnica non riguardante la normale attività di gestione aziendale. 2. Gli interventi dei servizi di assistenza specialistica sono diretti a tutti gli imprenditori agricoli che esercitano l’attività zootecnica nel territorio regionale, indipendentemente dalla loro appartenenza o meno all’Associazione Italiana Allevatori. (94) Art. 66 – Interventi per il miglioramento genetico della base riproduttiva animale attuati da Veneto Agricoltura. 1. Al fine di favorire il mantenimento e il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico, la Giunta regionale concede all’Azienda regionale Veneto Agricoltura, istituita con legge regionale 5 settembre 1997, n. 35, o a enti, consorzi e società da essa costituiti o partecipati, un contributo per le spese sostenute per: a) l’attuazione di prove di progenie e di performance per l’individuazione del valore genetico degli animali delle specie più rappresentative della Regione del Veneto; nell’ambito di tale attività in particolare è ammesso a finanziamento l’acquisto dei soggetti di pregio o di embrioni, il mantenimento presso il Centro genetico nazionale, la produzione e distribuzione del materiale seminale necessario per effettuare le prove, il mantenimento dei soggetti durante la fase di attesa dei dati; b) attuazione di prove di performance su razze locali minori allo scopo di individuare i migliori riproduttori della razza e garantire alle stesse la possibilità di valorizzarne le caratteristiche peculiari; c) ricerca e sperimentazione di nuove tecnologie della riproduzione animale in grado di accelerare il progresso genetico e offrire all’allevatore strumenti idonei a migliorare le caratteristiche qualitative della propria mandria; d) attivazione di un progetto specifico per la produzione di incroci da carne con razze podoliche, mediante uso di seme sessato, su allevamenti di vacche da latte. 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura massima del: a) settanta per cento delle spese ritenute ammissibili per le prove di cui alle lettere a) e b) del comma 1; b) cento per cento delle spese ritenute ammissibili per le iniziative di cui alle lettere c) e d) del comma 1. 3. Per poter fruire dei contributi di cui al comma 1, l’Azienda regionale Veneto agricoltura integra il programma annuale di attività di cui all’articolo 13 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35, con la previsione di specifiche iniziative. (94) Articolo inserito da comma 1 art. 42 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9. 181 Art. 67 – Interventi attuati dai singoli allevatori per la promozione e sviluppo del patrimonio zootecnico regionale. 1. Al fine di favorire la promozione e lo sviluppo dell’allevamento e il miglioramento genetico della popolazione animale agli allevatori, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione delle specie zootecniche del territorio della regione. 2. Gli interventi ammissibili agli aiuti sono in particolare: a) il primo acquisto di animali; b) l’acquisto di riproduttori; c) fatta eccezione per la specie bovina, il sostegno alla partecipazione a programmi regionali di miglioramento genetico predisposti dalle associazioni degli allevatori di cui al comma 1 dell’articolo 65, comprendenti il mantenimento di singoli riproduttori maschi di elevata qualità genetica destinati agli accoppiamenti selettivi e lo svolgimento di prove di progenie e di performance per giovani soggetti. 3. Gli interventi di cui al comma 2 devono riguardare animali iscritti ai libri genealogici o ai registri anagrafici di cui alla legge n. 30 del 1991 e, per gli interventi di cui alla lettera b), i soggetti maschi devono appartenere a razze presenti, a livello regionale, con nuclei rappresentativi di animali in selezione. 4. Il limite massimo dell’aiuto è pari: a) al limite previsto dall’articolo 19, relativamente alle azioni previste alle lettere a) e b) del comma 2; b) al trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile, relativamente alle azioni previste alla lettera c) del comma 2. Art. 68 – Premio per le fattrici equine. 1. Al fine di potenziare le politiche di intervento nel settore equino e tenuto conto che tale specie non gode di uno specifico sostegno nell’ambito delle organizzazione comuni di mercato, agli imprenditori agricoli che detengono cavalle nutrici, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede un premio annuale di mantenimento nella misura di 200,00 euro per capo. 2. Possono beneficiare del premio di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli che adottano pratiche definite dalla Giunta regionale a basso impatto ambientale. 3. Ai fini dell’intervento di cui al comma 1, per cavalla nutrice si intende un soggetto, di razza o ceppo considerato agricolo, allevato a fini riproduttivi, appartenente anche a razze autoctone minacciate di estinzione o di erosione genetica, iscritto od iscrivibile ad un libro genealogico o a un registro anagrafico di cui alla legge n. 30 del 1991. Art. 69 – Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario. 1. Al fine di tutelare le risorse genetiche animali e vegetali autoctone, la Giunta regionale attua, anche in collaborazione con enti pubblici e istituti universitari, programmi di mantenimento, conservazione e protezione delle specie, razze, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni rilevanti dal punto di vista economico, scientifico, ambientale e culturale o che possono essere minacciati da erosione genetica. (95) (95) Articolo così sostituito da comma 1 art. 15 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8. 182 TITOLO – XVIII - Disposizioni finali CAPO I – Norme finanziaria e finali Art. 70 – Norma finanziaria. 1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2003 e in euro 12.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004 e 2005, si fa fronte, per l’esercizio 2003 con lo stanziamento iscritto all’u.p.b. U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese della collettività rurale” e per gli esercizi 2004 e 2005 mediante prelevamento in termini di competenza di euro 10.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004 e 2005 dalla partita n. 2 “Interventi per il settore agricolo e agroalimentare” e di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004 e 2005 dalla partita n. 3 “Interventi per l’associazionismo agricolo”, dell’u.p.b. U0186 “Fondo speciale per le spese di investimento”. 2. Contestualmente, la dotazione delle seguenti u.p.b. viene incrementata, in termini di sola competenza quanto agli esercizi 2004 e 2005 nel seguente modo: a) u.p.b. U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese della collettività rurale” di euro 6.000.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui agli articoli 17, 17 bis (96) 24, 29, 31, 33, 34, 38, 39, 49, 50, 51, 53, 56 e 58; b) u.p.b. U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale” di euro 500.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui agli articoli 21, 30, 48 e 63; c) u.p.b. U0048 “Contributi in annualità per gli interventi infrastrutturali” di euro 500.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui agli articoli 32, 54 e 60; d) u.p.b. U0111 “Interventi di tutela ambientale” di euro 1.000.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui agli articoli 35, 36 e 43; e) u.p.b. U0033 “Lotta e profilassi delle malattie della fauna agricola” di euro 500.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui all’articolo 62, relativamente alle epizoozie; f) u.p.b. U0039 “Lotta e profilassi delle malattie delle colture agricole” di euro 1.500.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui all’articolo 62, relativamente alle fitopatie; g) u.p.b. U0031 “Servizi a favore delle produzioni zootecniche” di euro 1.000.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui all’articolo 65; h) u.p.b. U0035 “Interventi strutturali nel settore zootecnico” di euro 1.000.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui agli articoli 66, 67, 68 e 69. 3. Per far fronte agli interventi di cui al Capo I del Titolo VI della presente legge si utilizzano le risorse allocate nell’istituenda l’u.p.b. “Interventi nelle aree individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005”. (97) Art. 71 - Adeguamento dei livelli di aiuto e delle condizioni di intervento alla normativa comunitaria. omissis (98) (96) Riferimento ad art. 17 bis aggiunto da comma 1 art. 16 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8. (97) Comma così modificato da comma 1 art. 11 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 che ha sostituito le parole “ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999” con le parole “ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005”. (98) Articolo abrogato da comma 1 art. 12 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20, in precedenza sostituito da art. 43 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9. 183 Art. 71 bis - Termini di attuazione. 1. La commissione consiliare competente esprime il proprio parere, ove previsto, entro quarantacinque giorni dal ricevimento da parte del Consiglio regionale della proposta di provvedimento della Giunta regionale, trascorsi i quali si prescinde dal parere. (99) Art. 72 – Parere comunitario di compatibilità. 1. Gli effetti di cui agli articoli 26bis, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 49, 52, 53, 54, 55,56, 57 comma 2, lettere b) e c), (100) 58ter, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 68 sono subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE, e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. (101) Art. 72 bis - Esenzione dall'obbligo di notifica comunitaria. 1. Le misure e azioni non contenute negli articoli soggetti a parere comunitario di compatibilità sono esentati dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 16 dicembre 2006 e ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 9 agosto 2008 (102) nei termini e alle condizioni dai medesimi rispettivamente previste. Art. 73 – Parere comunitario di compatibilità sui provvedimenti attuativi. 1. I programmi degli interventi attuativi nel settore agroambientale previsti dagli articoli 35 e 36, il regime di aiuti (103) per il salvataggio e per la ristrutturazione di imprese di trasformazione e commercializzazione in difficoltà di cui agli articoli 59 e60 (104), sono soggetti al preventivo parere comunitario di compatibilità, reso ai sensi dell’articolo 88 del trattato CE. (105) (99) Articolo inserito da comma 1 art. 17 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8. (100) Articolo così modificato da comma 1 art. 13 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 che ha aggiunto dopo il numero “57” le parole “comma 2, lettere b) e c)”. (101) Articolo così sostituito da art. 44 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9. In precedenza articolo modificato da art. 13 comma 2 e art. 14 comma 2 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 e sostituito da comma 1 art. 18 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8. (102) Articolo così modificato da comma 1 art. 14 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 che ha sostituito le parole “ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 gennaio 2001, come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1857/2006” con le parole: “ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 9 agosto 2008”. In precedenza articolo sostituito da art. 45 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 e inserito da comma 1 art. 19 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8. (103) Comma modificato da lett. a) comma 1 art. 46 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “i piani operativi regionali” con le parole “il regime di aiuti”. (104) Comma modificato da lett. b) comma 1 art. 46 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “all’articolo 59” con le parole “agli articoli 59 e 60”. (105) Comma modificato da lett. c) comma 1 art. 46 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sopprimendo le parole “e i provvedimenti attuativi per la concessione di aiuti per la lotta alle epizoozie e 184 fitopatie di cui all’articolo 62” prima delle parole “sono soggetti al parere”. 185 ALLEGATO A DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE E ALLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE (ARTICOLO 13) a) Principi generali. 1) Ai fini dell'erogazione dei benefici previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, gli enti competenti si conformano ai principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese" ed emanano specifici bandi per la presentazione delle domande in conformità alle disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990. b) Domanda di ammissione ai benefici e disponibilità finanziarie. 1) I soggetti richiedenti hanno diritto alle concessione dei benefici nei limiti delle disponibilità finanziarie previste per l'intervento e indicate nel bando. 2) Le domande non ammesse alle provvidenze per esaurimento delle disponibilità finanziarie sono respinte e la relativa documentazione è restituita, previa richiesta dell'interessato. 3) Per fruire dei benefici previsti dalla presente legge, i soggetti aventi titolo presentano apposita istanza, secondo i criteri e le modalità definiti nei bandi di cui alla lettera a), corredata dalla documentazione generale e specifica indicata nel bando. La documentazione indicata come essenziale per l’espletamento dell’istruttoria va presentata unitamente alla domanda, a pena di esclusione. 4) La domanda di cui al numero 1) può ricomprendere tutti gli investimenti da realizzarsi in un determinato periodo di tempo. c) Ammissibilità della spesa. 1) Per gli interventi disciplinati dalla presente legge, ad eccezione di quelli di natura compensativa, sono considerate ammissibili al finanziamento le spese che rientrano nelle tipologie indicate nel bando, comprese quelle relative a eventuali lavori di completamento, purché siano state effettuate successivamente alla data di accettazione, con atto giuridicamente vincolante, della domanda (106) ed entro i termini di realizzazione dell’iniziativa previsti nella comunicazione al beneficiario; la data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo, ancorché quietanziato o pagato successivamente. 2) Il volume di spesa aziendale ammissibile agli aiuti di cui all’articolo 19 non può essere superiore, nell’arco di cinque anni, a: a) 180.000,00 euro per ULU; b) 360.000,00 euro per azienda; c) 750.000,00 euro per cooperative di imprenditori agricoli che esercitano attività di coltivazione, selvicoltura o allevamento. (107) (106) Numero 1) della lettera c) dell'Allegato A) così modificato da comma 1 art. 20 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, che ha sostituito le parole "alla data di presentazione della domanda" con le parole "alla data di accettazione, con atto giuridicamente vincolante, della domanda". (107) Numero così sostituito da comma 2 art. 20 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8. 186 3) I pagamenti di un titolo non possono essere regolati per contanti, pena l’esclusione del relativo importo dalle agevolazioni e non sono ammessi titoli di spesa di importo complessivo imponibile inferiore a 100,00 euro. 4) Tra le spese riconosciute ai fini del finanziamento possono rientrare i contributi in natura, sebbene non regolati in base a un titolo, le aliquote per spese generali e imprevisti nonché altri oneri effettivamente sostenuti in dipendenza della particolare natura delle opere realizzate, purché ammissibili nell’ambito degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo di cui alla Comunicazione CE 2000/C 28/02. 5) Alle spese di cui al numero 1) possono essere aggiunte le spese generali per professionisti e consulenti, studi di fattibilità o per l’acquisizione di brevetti e licenze, nel limite massimo del dodici per cento della somma complessivamente preventivata per le iniziative di miglioramento e adeguamento strutturali e dotazionale ed in relazione alla particolare natura delle opere da realizzare. 6) Per la valutazione della congruità dei prezzi di progetti di investimento strutturale viene fatto riferimento al prezzario regionale o agli importi risultanti dai titoli di spesa. d) Tipologie degli aiuti 1) Gli aiuti possono essere erogati sotto forma di contributi in conto capitale o del suo equivalente in conto interessi o di una combinazione di queste due forme, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa comunitaria di settore, in particolare del regolamento (CE) n. 1698/2005, nei limiti e alle condizioni previste dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 di cui alla comunicazione (CE) 2006/C 319/01 della Commissione del 27 dicembre 2007. (108) 2) Gli aiuti accordati sotto forma di concorso nel pagamento degli interessi sono concessi sulle operazioni di credito agrario previste dal decreto legislativo n. 385 del 1999. L’erogazione del concorso regionale può avvenire anche in forma attualizzata, e l’equivalente sovvenzione in conto capitale non può comunque eccedere i livelli di aiuto fissati per gli specifici interventi. e) Modalità e termini di erogazione dei contributi. 1) Nei casi di concessione di contributi può essere erogato un anticipo nella misura massima: a) del venti per cento del contributo concesso, elevabile al quaranta per cento qualora la spesa ammessa sia inferiore o pari a un milione di euro, nel caso di iniziative di natura strutturale e dotazionale; b) del sessanta per cento del contributo concesso nel caso di iniziative di natura immateriale; per le iniziative pluriennali, detta percentuale si applica per ciascuna annualità del programma d'intervento. 2) L’erogazione dell’anticipo è subordinata alla presentazione di garanzia fideiussoria, da parte del beneficiario, secondo il modello definito dalla Giunta regionale. 3) Per le iniziative di natura strutturale e dotazionale possono essere erogati uno o più acconti, che complessivamente non possono eccedere l’ottanta per cento del contributo (108) Punto così modificato da comma 1 art. 15 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 che ha sostituito le parole “del reg. (CE) n. 1257/1999, e nei limiti posti per ciascun ambito dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo di cui alla comunicazione (CE) 2000/C della Commissione del 28 febbraio 2000” con le parole “del regolamento (CE) n. 1698/2005, nei limiti e alle condizioni previste dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 di cui alla comunicazione (CE) 2006/C 319/01 della Commissione del 27 dicembre 2007”. 187 concesso, sulla base dei lavori eseguiti e delle spese sostenute, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. 4) Il saldo del contributo concesso è disposto sulla base della verifica della regolare esecuzione dei lavori ed effettuazione degli acquisti nonché della documentazione attestante la spesa sostenuta. 5) Nel caso di iniziative che prevedono l’esclusivo acquisto di dotazioni, macchine e attrezzature, l'erogazione del contributo è disposta in un’unica soluzione, previa presentazione di fatture quietanzate. 6) Nei bandi di presentazione delle domande di cui alla lettera a) “Principi generali” sono definiti i termini per l’erogazione degli aiuti. f) Termini di esecuzione delle opere. 1) I termini per la conclusione delle iniziative finanziate decorrono dal provvedimento di concessione e non possono essere superiori a: a) sei mesi per l'acquisto di dotazioni, macchine e attrezzature; b) dodici mesi per la realizzazione di iniziative strutturali, elevabili a diciotto mesi se realizzate in aree svantaggiate; c) ventiquattro mesi per la realizzazione di iniziative da parte di amministrazioni pubbliche. 2) Può essere concessa una sola proroga, di durata non superiore alla metà dei termini originariamente stabiliti, su istanza motivata del soggetto beneficiario presentata prima della scadenza dei termini stessi. g) Cause di forza maggiore. 1) La sussistenza di eventuali cause di forza maggiore può essere riconosciuta sulla base dei principi e dei criteri generali indicati nel regolamento (CE) n. 2429/2001 del 11 dicembre 2001 della Commissione europea che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari. 2) In particolare sono riconosciute cause di forza maggiore: a) il decesso dell’imprenditore agricolo; b) l'incapacità professionale di lunga durata dell’imprenditore agricolo; c) l'espropriazione di una parte rilevante dell’azienda non prevedibile al momento della presentazione della domanda; d) la calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante gli impianti o la superficie agricola dell’azienda; e) la distruzione accidentale dei fabbricati aziendali; f) l'epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore agricolo. 3) La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere trasmessa al responsabile del procedimento, entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l’interessato è in grado di provvedervi. h) Variazioni alle iniziative. 1) Al fine di consentire più idonee soluzioni tecnico-economiche, alle iniziative ammesse possono essere apportate variazioni non sostanziali che non ne alterino la natura e le finalità, fermo restando l’importo di contributo concesso. 2) Le variazioni non sostanziali contenute entro il dieci per cento della spesa ammessa possono essere eseguite senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione erogante e sono approvate in sede consuntiva. 188 3) Le variazioni non sostanziali che superano il dieci per cento della spesa ammessa devono essere preventivamente comunicate all'amministrazione erogante ai fini dell’autorizzazione. i) Modalità di svolgimento della istruttoria e dei controlli. 1) Le procedure di istruttoria e controllo relative alla concessione di benefici sono così strutturate: a) controllo amministrativo sul cento per cento delle domande presentate, mediante la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la concessione dei benefici, della compatibilità delle iniziative con la normativa di riferimento, della regolarità della documentazione nonché mediante verifiche incrociate in ordine alle superfici e agli animali presenti in azienda ed oggetto di aiuto; b) controllo in loco presso i soggetti beneficiari, da operarsi prima dell’erogazione dei benefici, per la verifica delle iniziative realizzate o in fase di realizzazione; c) controllo in loco presso i soggetti beneficiari, da operarsi dopo la liquidazione dei benefici, per la verifica della sussistenza dei requisiti nonché dei vincoli di cui all’articolo 15 . 2) I controlli di cui alle lettere b) e c) del numero 1) sono effettuati su un campione pari almeno al cinque per cento dei soggetti ammessi ai benefici, secondo un programma di estrazione formulato sulla base dell’analisi dei rischi. l) Divieto di cumulo delle provvidenze 1) I benefici concessi ai sensi della presente legge non sono cumulabili con quelli concessi per gli stessi scopi dalla Comunità europea e dallo Stato, se non in quanto previsto da specifiche norme di legge. 189 Legge regionale 18 novembre 2005, n. 16 (BUR n. 109/2005) DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI TERMINI PREVISTI DAI BANDI DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006 RELATIVI ALLA MISURA 1 “INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE” E ALLA MISURA 2 “INSEDIAMENTO DEI GIOVANI IN AGRICOLTURA” (1) Articolo 1 1 Ai sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 817/2004 del 29 aprile 2004 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), il termine per la osservanza dei requisiti di competenza professionale, redditività economica e dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali di cui all’allegato 2 “Documento normativo di integrazione” del Piano di sviluppo rurale (PSR) della Regione del Veneto (2000 – 2006) previsto dai bandi (2) del Piano di sviluppo rurale, Misura 1 “Investimento nelle aziende agricole” e Misura 2 “Insediamento dei giovani in agricoltura” e dai bandi approvati nella fase di passaggio al PSR 2000-2006 anche se già intervenuto il provvedimento di revoca, è di cinque anni dalla data dell’insediamento dell’attività dei giovani agricoltori beneficiari. ( 1) Titolo modificato da comma 1 art. 47 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sopprimendo la parola “primi”, prima della parola bandi. ( 2) Articolo modificato da comma 2 art. 47 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “dal primo bando e dal secondo bando” con le parole “dai bandi”. Legge regionale 28 luglio 2006, n. 14 (BUR n. 68/2006) NORME IGIENICO-SANITARIE PER L’ATTIVITÀ DI SMIELATURA SVOLTA A LIVELLO HOBBISTICOAMATORIALE Art. 1 - Finalità. 1. In armonia con le disposizioni contenute nella legge 30 aprile 1962, n. 283 “Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”, nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 “Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”, nel regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 concernente Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, nelle Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE contenute nell’accordo rep. n. 2470 del 9 febbraio 2006 approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la presente legge disciplina gli standard igienico-sanitari per la produzione e la vendita dei prodotti dell’alveare nonché la salvaguardia della loro salubrità, a tutela della salute del consumatore e della lealtà commerciale. 2. La presente legge è finalizzata ad agevolare la lavorazione del miele agli apicoltori che: a) svolgono tale attività a livello hobbistico/amatoriale; b) cedono il loro prodotto al consumatore finale o vendono solamente in ambito locale a dettaglianti locali nella provincia sede dell’azienda e nelle province contermini, con possibilità di conferimento all’associazione di appartenenza. Art. 2 - Individuazione dei piccoli apicoltori. 1. La presente legge si applica a coloro che: a) siano in possesso della qualifica di apicoltore; ovvero risultino registrati come tali presso la competente unità locale socio sanitaria (Ulss), ai sensi della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”; b) siano in possesso dell’attestato di partecipazione al corso previsto per la produzione e la vendita delle sostanze alimentari di cui articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 41 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica”; c) siano in possesso di un numero di alveari denunciati non superiore a quaranta tali da considerare di tipo hobbistico/amatoriale la loro attività. Per alveari intendesi il numero di famiglie produttive; d) lavorino esclusivamente i prodotti del proprio apiario; e) cedano il loro prodotto al consumatore finale o vendono solamente in ambito locale a dettaglianti locali nella provincia sede dell’azienda e nelle province contermini; f) dedichino complessivamente non più di trenta giorni all’anno, frazionabili in più periodi, alle lavorazioni; g) attestino di essere a conoscenza ed applichino le buone pratiche di lavorazione; h) comunichino annualmente, almeno tre giorni prima dell'inizio dell'attività, all’Ulss competente per territorio, il periodo durante il quale il locale adibito a laboratorio sarà utilizzato. Art. 3 - Requisiti del locale e delle attrezzature e autorizzazione sanitaria temporanea. 1. Agli apicoltori, come individuati dall’articolo 2, è consentito di indicare il locale o i locali, anche facenti parte dell’abitazione privata, in cui eseguire le operazioni di lavorazione e di confezionamento dei prodotti del loro apiario. I requisiti igienicosanitari dei locali e delle attrezzature sono quelli previsti dall’allegato A) alla presente legge. L’allegato A) può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale. 2. Per l’uso dei locali di cui al comma 1, riconosciuti idonei anche se destinati a tale lavorazione solo per un limitato periodo dell’anno, è consentito il rilascio di un’autorizzazione sanitaria temporanea, fatta salva la possibilità di appositi controlli da parte del servizio veterinario dell’Ulss competente per territorio. 3. L’attività di smielatura può comunque essere iniziata decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda, in caso di mancata risposta dell’Ulss competente per territorio. Art. 4 - Adempimenti del piccolo apicoltore. 1. La domanda di autorizzazione sanitaria temporanea, redatta in conformità all’allegato B) alla presente legge, è presentata dall’apicoltore al servizio di medicina veterinaria dell’Ulss, dove ha sede il locale che si intende utilizzare contemporaneamente alla denuncia annuale di possesso di alveari di cui all’articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23. L’allegato B) può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale. Art. 5 - Vigilanza. 1. Il sopralluogo veterinario accerta la corrispondenza dei dati e della relazione descrittiva presentati con la domanda di cui all’articolo 4, in particolare in relazione all’ubicazione, alle forme e dimensioni del/i locale/i, nonché alla dotazione in attrezzature. 2. Il parere igienico-sanitario deve esprimere sinteticamente un giudizio sull'adeguatezza dei requisiti strutturali e funzionali del laboratorio. 3. Annualmente le Ulss predispongono un piano di controllo, a campione, dell'attività dei laboratori autorizzati o dei locali adibiti alla smielatura relativamente agli obblighi d'informazione circa il periodo di utilizzo, all’igienicità delle lavorazioni, alla materia prima. Art. 6 - Norma finale. 1. La disciplina contenuta nella presente legge si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007. 192 ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A: NORME IGIENICO-SANITARIE PER L’ATTIVITÀ DI SMIELATURA SVOLTA A LIVELLO HOBBISTICO-AMATORIALE ALLEGATI AeB ALLEGATO A) DI CUI ALL’ARTICOLO 3 REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI ED ATTREZZATURE 1. Ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 “Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande” e al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 “Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari” e successive modificazioni in materia di igiene dei prodotti alimentari può essere autorizzato come laboratorio anche: a) un unico locale purché sufficientemente ampio; b) un locale/i utilizzato principalmente come abitazione privata; c) un locale/i utilizzato anche temporaneamente. 2. Le caratteristiche strutturali e funzionali del locale/i devono comunque garantire: a) la rispondenza ai requisiti igienico sanitari previsti per l'abitabilità dei locali destinati a civile abitazione; b) un’adeguata ampiezza, valutata sulla base della capacità produttiva dichiarata dall'interessato; c) pavimenti e pareti facili da pulire. 3. Devono inoltre essere presenti: a) impianti/attrezzature costituiti in materiali idonei a venire a contatto con gli alimenti e con caratteristiche tali da potere permettere una rapida e facile pulizia; b) lavandino con acqua potabile calda e fredda, con erogatore con sapone liquido o in polvere ed asciugamani a perdere; c) un armadio ove riporre i materiali di pulizia utilizzati esclusivamente nel locale adibito a laboratorio; d) reti antimosche, od altri dispositivi idonei contro gli insetti e roditori; 193 e) vano accessorio ad uso spogliatoio, attrezzato, qualora l'apicoltore sia coadiuvato da altre persone non appartenenti al suo nucleo familiare. 4. L'eventuale vendita al dettaglio dei prodotti dell'alveare, deve essere effettuata: a) in un locale separato; b) in uno spazio/settore separato, predisposto all’interno del laboratorio, sufficientemente attrezzato, con banchi espositori, frigoriferi, e/o quant'altro necessario per l'attività di conservazione e vendita, qualora l'attività di vendita sia concomitante o contemporanea alle lavorazioni. 5. Possono essere autorizzati come laboratorio anche i locali adibiti ordinariamente ad alloggio del proprietario o i locali di servizio alla sua abitazione privata, che presentano le caratteristiche strutturali e funzionali, nonché i requisiti igienici sanitari di cui ai numeri: 1, 2, 3 e 4. ALLEGATO B) DI CUI ALL’ARTICOLO 4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA TEMPORANEA 1. La domanda di autorizzazione sanitaria temporanea del laboratorio è indirizzata all’Ulss competente del territorio ove si svolge l’attività di smielatura e di confezionamento. Nella domanda l'interessato deve dichiarare: a) la qualifica di apicoltore; b) il possesso dell’attestato di partecipazione al corso previsto per la produzione e la vendita delle sostanze alimentari di cui all’articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 41 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica”; c) il numero di arnie in possesso o detenute; d) l’indirizzo dell’immobile dove sono siti il/i locale/i destinato, anche temporaneamente, alla lavorazione del miele per il quale si chiede l'autorizzazione. 2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: a) n. 3 copie della planimetria in scala 1:100 del/i locale/i da autorizzare con inserite le attrezzature usate. Per i locali facenti parte dell'abitazione civile, la planimetria dovrà evidenziare la collocazione del/i locale/i all'interno dell'immobile, l'ubicazione del servizio igienico, e/o di altri vani utilizzati per il deposito dei prodotti ed attrezzature; b) una relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali, impianti, attrezzature, modalità di lavorazione, confezionamento e stoccaggio del prodotto. Modalità di pulizia e sanificazione dei locali, in alternativa può essere prodotto il manuale di autocontrollo; 194 c) la copia dell'ultima comunicazione all’Ulss degli apiari posseduti; d) una dichiarazione di impegno a comunicare annualmente all’Ulss l'inizio dell'attività di smielatura ed il periodo, presumibile, della stessa, come di variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda e/o autorizzato. 195 Legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 (BUR n. 62/2008) NORME PER ORIENTARE E SOSTENERE IL CONSUMO DEI PRODOTTI AGRICOLI A CHILOMETRI ZERO (1) Art. 1 - Finalità e definizioni. (2) 1. La Regione promuove la valorizzazione qualitativa delle produzioni agricole a “chilometri zero”, favorendone il consumo e la commercializzazione, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e le specificità di tali prodotti. 2. A tal fine, la Regione, anche allo scopo di garantire una maggiore sostenibilità ambientale, con la presente legge disciplina interventi per: a) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati attraverso idonea attività di controllo anche con l’utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del consumatore; b) valorizzare il consumo di prodotti agricoli a “chilometri zero”; c) incentivare l’impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di prodotti agricoli a “chilometri zero” nella preparazione dei pasti; d) favorire l’incremento della vendita diretta di prodotti agricoli a “chilometri zero” da parte dei produttori; e) sostenere l’impiego di prodotti agricoli a “chilometri zero” da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione od ospitalità nell’ambito del territorio regionale. 3. Ai fini della presente legge, con la dizione prodotti agricoli a “chilometri zero” si intendono i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all’alimentazione umana che rientrano nelle seguenti categorie: a) “prodotti di qualità”: i prodotti di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a), b) e d) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”; b) “prodotti tradizionali”: i prodotti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”; c) “prodotti stagionali”: i prodotti messi in vendita o consegnati allo stato fresco per il consumo o la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione a condizione che la messa in vendita o la consegna alle imprese utilizzatrici avvenga nel periodo di produzione tipico delle zone agricole; d) “prodotti di comprovata sostenibilità ambientale”: i prodotti per i quali dalla produzione fino alla distribuzione è dimostrato un ridotto apporto di emissioni di gas a effetto serra (GHG) rispetto ad altri prodotti equivalenti presenti sul mercato. 4. Le emissioni di GHG generate nell’ambito dell’intero processo produttivo dei prodotti di cui al comma 3, lettera d) sono calcolate secondo le previsioni della norma UNI ISO 14064-1, riferita al bilancio dell’emissione di GHG nelle fasi produttive e logistiche presenti e della norma UNI ISO/TR 14062:2007 dal titolo: Gestione ambientale - Integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione e nello sviluppo del prodotto. 5. La Giunta regionale definisce, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, le soglie di riferimento relative alla produzione di GHG nonché il modello di calcolo delle stesse. Art. 2 - Utilizzo dei prodotti agricoli a “chilometri zero” nei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici. (3) 1. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva può costituire titolo preferenziale per l’aggiudicazione, l’utilizzo di prodotti agricoli a “chilometri zero”; sono fatti salvi i contratti in essere al momento dell’entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza. 2. L’utilizzazione di prodotti agricoli a “chilometri zero” nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici deve risultare espressamente attraverso l’impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi. Art. 3 - Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. (4) 1. I comuni, nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già attivi ai sensi dalla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”, riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”, almeno il 15 per cento del totale dei posteggi. 2. Al fine di favorire l’acquisto dei prodotti agricoli a “chilometri zero” e di assicurare un’adeguata informazione ai consumatori sulle specificità degli stessi prodotti, i comuni, nell’ambito del proprio territorio e del proprio piano per il commercio, destinano aree per la realizzazione di mercati degli agricoltori, riservati ai soli imprenditori agricoli, anche in deroga alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10. Art. 4 - Promozione dell’utilizzo di prodotti agricoli a “chilometri zero”. (5) 1. Alle imprese esercenti attività di ristorazione, ospitalità e vendita al pubblico operanti nel territorio regionale che, nell’ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell’anno, si approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli a “chilometri zero”, viene assegnato, al fine di pubblicizzarne l’attività, un apposito logo da collocare all’esterno dell’esercizio e utilizzabile nell’attività promozionale. 2. L’approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1, nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l’indicazione dell’origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati. 3. Le imprese di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell’ambito delle attività promozionali della Regione Veneto. 4. La Giunta regionale definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo del logo e, nell’ambio del programma di promozione delle produzioni del settore primario di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica”, le specifiche iniziative di valorizzazione delle produzioni agricole a “chilometri zero”. Art. 5 - Disposizioni in materia di commercio dei prodotti agricoli a “chilometri zero”. 197 1. Nelle strutture di vendita di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto” a esclusione degli esercizi di vicinato, ove vengano messi in vendita prodotti agricoli a “chilometri zero”, sono previsti appositi ed esclusivi spazi ad essi destinati.” (6) Art. 6 - Attività di controllo e sanzioni. 1. La Regione, le province ed i comuni, nell’ambito delle proprie competenze, esercitano i controlli per l’accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge. 2. Per l’esercizio delle attività di cui al comma 1, le amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l’istituzione nell’ambito degli stessi organi, di appositi gruppi di intervento. 3. Per lo svolgimento dei controlli di conformità di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2005 in materia di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e dei prodotti trasformati, la Regione si avvale degli organi di polizia amministrativa locale. Art. 7 - Parere comunitario di compatibilità. omissis (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Titolo così sostituito da art. 1, della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3. Articolo così sostituito da art. 2, della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3. Articolo così sostituito da art. 3, della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3. Articolo così sostituito da art. 4, della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3. Articolo così sostituito da art. 5, della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3. Articolo così sostituito da art. 6, della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3. Il comma 2 dell’art. 6 prevede che le strutture di vendita già esistenti all’entrata in vigore della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3 si adeguano, entro due anni dall’entrata in vigore della medesima legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3, all’obbligo di destinare appositi ed esclusivi spazi per la messa in vendita di prodotti agricoli a chilometri zero. Articolo abrogato da art. 7, della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3. 198 Legge regionale 14 novembre 2008, n. 18 (BUR n. 95/2008) INTERVENTI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ROSE TIPICHE E DI QUALITÀ Art. 1 - Finalità. 1. La Regione del Veneto, nel più ampio contesto della promozione e valorizzazione delle produzioni agricole, promuove iniziative di valorizzazione della produzione delle rose tipiche e di qualità, in quanto patrimonio della cultura e dei produttori e a tutela dei consumatori. Art. 2 - Funzioni della Giunta regionale. 1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il disciplinare di produzione e il relativo piano dei controlli per la produzione delle rose tipiche e di qualità da ammettere al marchio di qualità a carattere collettivo, di seguito denominato “marchio”, di cui alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modificazioni. Art. 3 - Disciplinare di produzione. 1. Il disciplinare di produzione di cui all’articolo 2 deve prevedere il rispetto di tutti i requisiti indicati dall’articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modificazioni. 2. Il disciplinare di produzione e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e comunicati, ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 98/34/CEE del Consiglio del 22 giugno 1998, alla Commissione europea. Art. 4 - Uso del marchio. 1. La gestione del marchio, ivi compreso il rilascio della licenza d’uso, è affidata alla Giunta regionale del Veneto. 2. La concessione del marchio è data per le rose tipiche e di qualità che, per sistema di produzione o per altre intrinseche caratteristiche, si distinguono da altre rose e che offrono particolari garanzie qualitative, a tutela degli interessi del consumatore e dell’immagine del prodotto. 3. Il controllo dell’uso del marchio e delle specifiche contenute nel disciplinare di produzione, viene affidato dai concessionari a organismi di certificazione accreditati ai sensi della norma UNI EN 45011 nonché autorizzati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a effettuare attività di controllo sulle denominazioni di origine ai sensi dell’articolo 10 del regolamento CE n. 510/06. Art. 5 - Licenziatari. 1. La Giunta regionale del Veneto: a) concede a titolo gratuito, la licenza d’uso del marchio per i singoli prodotti, su richiesta delle imprese florovivaistiche, individuali o collettive; b) definisce le modalità di presentazione delle domande di concessione dell’uso del marchio e lo schema di convenzione che regola i rapporti fra la regione e i soggetti cui è concesso in uso il marchio. 2. I soggetti ai quali è stato concesso l’uso del marchio di cui all’articolo 2 sono iscritti in un apposito elenco tenuto dalla struttura della Giunta regionale competente in materia. Art. 6 - Tutela ed etichettatura. 1. I soggetti che hanno in concessione l’uso del marchio appongono in etichetta sul prodotto, oltre il marchio stesso, la dicitura “marchio di qualità tutelato dalla Regione Veneto”, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. 2. Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, “Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.” e successive modificazioni, l’etichetta contiene la dicitura relativa all’indicazione del luogo di origine o di provenienza del prodotto, la cui veridicità è oggetto delle attività di vigilanza di cui all’articolo 7. 3. Nel caso di provenienza veneta, la dicitura di cui al comma 2 da adottare è “Prodotto in Veneto” e nel caso di eventuale produzione agricola in aziende a conduzione diretta, “Prodotto in Veneto in aziende a conduzione diretta”. Art. 7 - Vigilanza. 1. La Giunta regionale è l’autorità preposta alla vigilanza sull’applicazione della presente legge. 2. La Giunta regionale organizza le attività di vigilanza, definendone criteri e procedure, anche avvalendosi del nucleo degli ispettori di vigilanza del settore primario. Art. 8 - Interventi a sostegno della diffusione del marchio. 1. La Giunta regionale, al fine di favorire la diffusione dei prodotti a marchio nonché il marchio stesso, in conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 319 del 27 dicembre 2006: a) promuove attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione del marchio regionale di qualità; b) promuove la realizzazione di campagne promozionali dei prodotti tutelati dal marchio anche attraverso iniziative integrate con il settore secondario e il turismo; c) concorre alle spese per l’effettuazione dei controlli previsti dal comma 3 dell’articolo 4 da parte dei soggetti terzi indipendenti. Art. 9 - Norma finanziaria. 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 20.000,00 per ogni esercizio del triennio 2008-2010, si fa fronte con le risorse allocate all’upb 0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale”. Art. 10 - Esenzione dall’obbligo di notifica e parere comunitario di compatibilità. 1. Il regime di aiuto di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 è esentato dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 16 dicembre 2006, nei termini e alle condizioni dal medesimo previste. 2. Gli altri benefici di cui alla presente legge sono subordinati alla acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi degli 200 articoli 87 e 88 del trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 201 Legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 (BUR n. 65/2009) INTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE AGRICOLO PER CONTRASTARE LA CRISI ECONOMICA E FINANZIARIA E PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CAPO I - Finalità Art. 1 - Finalità. 1. La Regione del Veneto al fine di contrastare gli effetti della crisi economicofinanziaria che coinvolge tra l’altro anche il settore agricolo e agroalimentare, preservandone adeguati livelli di competitività, favorisce azioni intese a: a) ridurre gli oneri relativi al credito a breve per le imprese agricole; b) consolidare le passività onerose derivanti da investimenti aziendali; c) favorire l’accesso al credito; d) semplificare le procedure e ridurre i tempi di risposta dell’amministrazione pubblica anche mediante il ricorso a forme generalizzate di sussidiarietà. CAPO II - Operazioni di credito e interventi per favorirne l’accesso da parte delle imprese agricole Art. 2 - Interventi a favore delle imprese agricole per il credito di esercizio. 1. Al fine di agevolare la gestione delle imprese agricole sulle operazioni di credito a breve effettuate dalle banche, la Giunta regionale può intervenire con un contributo nella misura massima del cento per cento degli interessi corrisposti dall’impresa alla banca fino a un massimo di euro 2.500,00. 2. Possono beneficiare degli interventi previsti dal presente articolo gli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile che: a) siano iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di coltivatore diretto, ai sensi dell’articolo 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 “Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri” o di imprenditore agricolo professionale (IAP) e in regola con i relativi versamenti; b) conducano un’azienda con dimensioni di almeno 3 unità di dimensione economica (UDE) in zona montana e 10 UDE nelle altre zone. 3. Nella concessione dell’agevolazione è accordata priorità alle imprese condotte da giovani imprenditori. 4. La Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, può portare modifiche o integrazioni alla disciplina di cui ai commi 2 e 3. 5. Le operazioni creditizie ammesse all’intervento di cui al comma 1 non possono avere durata superiore a trecentosessanta giorni e devono riguardare prestiti contratti per le esigenze di esercizio delle imprese agricole e delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli. 6. L’erogazione degli aiuti avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli. Art. 3 - Consolidamento di passività onerose. 1. La Giunta regionale può concedere alle aziende agricole, singole o associate, condotte dai soggetti di cui all’articolo 2135 del codice civile e classificate come micro, piccole o medie imprese dalla disciplina comunitaria, agevolazioni su finanziamenti contratti per il consolidamento di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari impiegati per investimenti aziendali. 2. Per i fini di cui al comma 1 è istituita, presso Veneto Sviluppo S.p.A., una specifica sezione nel fondo di rotazione del settore primario di cui agli articoli 57 e 58 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modifiche e integrazioni. 3. La Giunta regionale definisce i criteri per l’individuazione delle imprese ammissibili alle agevolazioni e per l’intervento del fondo di cui al comma 2. 4. Agli aiuti di cui al presente articolo non può essere data esecuzione prima che la Commissione europea abbia adottato una decisione di autorizzazione dell’aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 88 del trattato CE e che sia avvenuta la pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Art. 4 - Interventi per favorire l’accesso al credito nel settore agricolo. 1. Per favorire l’accesso al credito alle imprese agricole come definite all’articolo 3, comma 1, la Giunta regionale è autorizzata alla definizione di un accordo con l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per l’utilizzo del fondo di garanzia di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38”, al fine della prestazione di garanzie fideiussorie, cogaranzie e controgaranzie a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine, ordinari o agevolati, destinati a finanziare investimenti aziendali o alla trasformazione di precedenti passività in operazioni a medio e lungo termine. CAPO III - Norme per la semplificazione amministrativa e modifica di leggi regionali Art. 5 - Semplificazione degli adempimenti amministrativi. 1. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l’attività agricola, la Giunta regionale, d’intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali”, individua i procedimenti, anche di competenza degli enti locali, per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38”. 2. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine stabilito per ciascun procedimento, ai sensi del comma 1, che decorre dal ricevimento dell’istanza già istruita da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola; decorso detto termine, che non può eccedere i centottanta giorni, l’istanza si considera accolta. 3. La Giunta regionale definisce le modalità di certificazione, da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola, della data di inoltro dell’istanza alla pubblica 203 amministrazione competente e dell’eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento. Art. 6 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”. (1) 1. Dopo il comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 è aggiunto il seguente: omissis (2) Art. 7 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 “Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali”. 1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 dopo le parole: “In caso di società” sono inserite le seguenti: “o di ditte individuali”. CAPO IV - Norma finanziaria e finale Art. 8 - Norma finanziaria. 1. Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione degli articoli 2 e 4, quantificati in euro 6.700.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale” del bilancio di previsione. 2. Agli oneri d’investimento derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, quantificati in euro 3.350.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte mediante prelevamento delle risorse allocate nell’upb U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale” e contestuale incremento dell’upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale” del bilancio di previsione pluriennale 2009-2011. Art. 9 - Dichiarazione d’urgenza. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. ( 1) Per mero errore materiale la rubrica dell’art. 6 reca riferimento all’articolo 1 anziché all’articolo 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura”, vedi avviso di rettifica pubblicato nel BUR n. 74 del 08/09/2009 pag. 137. ( 2) Testo riportato dopo il comma 5 dell’art. 3 legge regionale 9 novembre 2001, n. 31. 204