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Applicazione delle norme di VIA e VAS in Valle
d’Aosta
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•Legge regionale 4 marzo 1991, n.6
(Disciplina della procedura di
valutazione di impatto ambientale)
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•Legge regionale 6 aprile 1998 n. 11
(Normativa urbanistica e di
pianificazione territoriale della Valle
d’Aosta)
•Legge regionale 18 giugno 1999, n.
14 (Nuova disciplina della procedura
di valutazione di impatto ambientale.
Abrogazione della legge regionale 4
marzo 1991, n. 6 Disciplina della
procedura di valutazione di impatto
ambientale)
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L.R. 14/99 - art. 6 Strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistica soggetti a valutazione
a) piano territoriale paesistico
della Valle d’Aosta (PTP)
b) piani regolatori generali
comunali ed intercomunali
c) piani urbanistici di dettaglio
d) piano energetico regionale
e) piano regionale dei trasporti
f) piano regionale delle attività
estrattive
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g) piano regionale per lo
smaltimento dei rifiuti
h) piano regionale di utilizzo
delle acque
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L.R. 14/99 - art. 6 -
Le varianti sostanziali ai piani
regolatori generali comunali ed
intercomunali sono sottoposte a
VIA secondo le disposizioni di
cui all'articolo 15 della legge
regionale 6 aprile 1998, n. 11
(Normativa urbanistica e di
pianificazione territoriale della
Valle d'Aosta).
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Le varianti non sostanziali ai
piani regolatori generali
comunali ed intercomunali non
sono sottoposte a VIA.
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L.R. 11/98 – art. 14 -
Costituiscono varianti sostanziali le modifiche che attengono all'impostazione
generale del PRG e che in particolare:
•adeguano, ai sensi dell'art. 13, comma 1, il PRG alle norme della presente
legge e dei provvedimenti attuativi della stessa, nonché alle determinazioni del
PTP;
• comportano una riduzione della perimetrazione delle zone territoriali di tipo
A;
•introducono una normativa che consente, all'interno delle zone territoriali di
tipo A, interventi di nuova costruzione;
•comportano, all'interno della zona territoriale di tipo E, una modificazione alle
parti di territorio qualificato di particolare pregio paesaggistico, ambientale,
naturalistico o di particolare interesse agricolo od agro-silvo-pastorale;
•incrementano gli indici di edificabilità, la volumetria complessiva ammessa o
la superficie delle zone territoriali di tipo B, C e D, o più d'uno tra tali parametri,
in misura superiore al dieci per cento dei valori vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge;
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•apportano modificazioni alle modalità di attuazione del PRG, per quanto
concerne le aree la cui attuazione è demandata all'approvazione di piani
urbanistici di dettaglio, con l'eccezione degli adeguamenti di limitata entità di
cui al comma 5, lett. d), e delle modificazioni alla delimitazione di tali aree in
misura non superiore al dieci per cento;
•individuano nuove zone territoriali o nuovi collegamenti stradali di lunghezza
superiore a 500 metri;
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L.R. 11/98 art. 15
1. Il Comune elabora la bozza di variante
sostanziale al PRG, definendo i criteri e i
contenuti fondamentali della variante stessa; la
bozza contiene uno studio di impatto ambientale,
ai sensi della normativa regionale in materia,
idoneo ad accertare la compatibilità ambientale
della proposta stessa ed evidenziare la coerenza
con i principi, le finalità e le determinazioni della
presente legge e della pianificazione territoriale e
paesaggistica della Regione.
2. La bozza di variante, con lo studio di impatto
ambientale che ne è parte integrante, è
sottoposta alla valutazione di impatto ambientale,
ai sensi della normativa regionale in materia, nei
tempi e nei modi di cui al comma 3 ed è
contestualmente, e con procedimenti coordinati,
fatta oggetto di concertazione con le strutture
regionali competenti in materia di beni culturali e
di tutela del paesaggio ai sensi delle l. 1089/1939
e 1497/1939 o della l.r. 56/1983.
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STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE SUGLI
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
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A) La descrizione dell’ambiente
interessato;
B) La descrizione delle scelte previste,
delle loro motivazioni e delle modalità di
attuazione, anche in rapporto a possibili
alternative;
C) La descrizione delle modificazioni
qualitative e quantitative indotte
sull’ambiente dalle scelte previste;
D) La descrizione e la quantificazione
delle misure previste per ridurre,
compensare o eliminare eventuali effetti
negativi sull’ambiente;
E) Un rapporto di sintesi con il
riassunto, in linguaggio non tecnico, dei
punti precedenti;
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Tipo di procedura VIA nel periodo 1991-2003
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Semplificata
43%
Ordinaria
34%
Strumenti
pianificazione
23%
450
400
350
Assessorato Territorio,
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300
Servizio Valutazione
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250
200
150
100
50
0
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