I BANDI 2006 DELLA L. 488/92:
IL NUOVO SISTEMA DEGLI
INCENTIVI ALLE IMPRESE
Pisa, 3 Luglio 2006
Sala del Consiglio Provinciale
Relazione introduttiva
Amedeo Sacrestano
Normativa di riferimento nuova legge 488/92
Articolo 1, commi da 354 a 361, Legge 30 dicembre 2004, n. 311
Finanziaria per il 2005
Istituzione presso Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. del
“Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli
investimenti in ricerca” per la concessione alle imprese di
finanziamenti agevolati che assumono la forma
dell’anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro
pluriennale.
Normativa di riferimento nuova legge 488/92
Articolo 8 del D.L. n. 35/2005
convertito con modificazione nella legge n. 80/2005
“Riforma degli incentivi”
La concessione delle agevolazioni per investimenti in attività
produttive disposte dalla legge 488/92 e dalla programmazione
negoziata è attribuita secondo nuovi principi:
1. il contributo in conto capitale è inferiore o uguale al finanziamento con
capitale di credito, composto, per pari importo, da un finanziamento
pubblico agevolato e da un finanziamento bancario ordinario a tasso di
mercato;
2. il CIPE, secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 356, della
legge finanziaria 2005, fissa i criteri generali e le modalità di erogazione
e di rimborso del finanziamento pubblico agevolato;
Normativa di riferimento nuova legge 488/92
Articolo 8 del D.L. n. 35/2005
convertito con modificazione nella legge n. 80/2005
“Riforma degli incentivi”
3. il tasso di interesse da applicare al finanziamento pubblico agevolato
non è inferiore allo 0,50 per cento annuo.
4. è previsto l’impegno creditizio dei soggetti che valutano positivamente
le istanze di ammissione agli incentivi e curano il rimborso unitario del
finanziamento pubblico e ordinario;
5. gli indicatori per la formazione delle graduatorie sono limitati nel
numero, univocamente rappresentativi dell’obiettivo misurato,
pienamente verificabili e tali, tra l'altro, da premiare il minore ricorso
al contributo in conto capitale.
Normativa di riferimento nuova legge 488/92
Delibera CIPE n. 76, del 15 luglio 2005
“Modalità di funzionamento del Fondo rotativo per il
sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca”:
1. Principi generali per l’erogazione delle risorse.
2. Dotazione finanziaria del “Fondo rotativo”
(circa 3.700 milioni di euro, di cui 980 milioni di euro
per gli incentivi alle imprese)
Normativa di riferimento nuova legge 488/92
Delibera CIPE n. 76, del 15 luglio 2005
3. Tasso d’interesse minimo (0,50% annuo);
4. Durata dei finanziamenti (non superiore a 15 anni);
5. Schema di convenzione-tipo che regola i rapporti tra
Cassa Depositi e prestiti S.p.A. e i soggetti abilitati a
svolgere le istruttorie dei finanziamenti
al fine di accertare che siano poste in essere procedure di valutazione del
merito di credito coerenti con la vigente disciplina bancaria in materia
(Basilea 2) e che tale valutazione sia stata finalizzata anche
all’accertamento
della
sostenibilità
economica
e
finanziaria
dell’investimento.
Normativa di riferimento nuova legge 488/92
Decreto Map 1 febbraio 2006
(emanato in applicazione dell’art. 8 del D.L. n. 35/2005)
1. Sostituzione del contributo a fondo perduto con la nuova formula
che contempla un mix di agevolazioni costituite da:
•
•
•
contributo in conto capitale;
finanziamento a tasso agevolato;
finanziamento a tasso ordinario.
2. Rivisitazione dei criteri di formulazione delle graduatorie
(cd indicatore a ribasso, rapporto tra investimenti innovativi e totale
investimenti ammissibili, priorità regionali).
3. Introduzione di un nuovo limite minimo degli investimenti pari a euro
1.000.000, con possibilità da parte delle Regioni di fissare soglie
diverse entro raggi predeterminati.
ATTUAZIONE DEL FONDO ROTATIVO
Decretano di concerto i
criteri specifici per le
singole leggi agevolative
Mef
Stabilisce il tasso CDP,
attiva la garanzia dello
Stato
Stabilisce la
ripartizione e i criteri
generali del fondo
Delibera
MINISTERI
COMPETENTI
CIPE
CDP
Convenzione
tipo con
banche
convenzionate
ABI/BANCHE
Soggetto
agente
approva
Normativa di riferimento nuova legge 488/92
Decreto Map 2 febbraio 2006
Ripartizione delle risorse finanziarie disponibili a valere sui nuovi
bandi della Legge 19 dicembre 1992 n. 488.
L’importo complessivo dei fondi destinati al finanziamento della quota a
fondo perduto del contributo erogabile, ammonta complessivamente a
679,88 milioni di euro, ripartito tra i settori interessati dai bandi, secondo
le seguenti percentuali:
• il 60% al settore industria, pari a 407,928 milioni di euro;
• il 35% al settore turismo pari a 237,958 milioni di euro:
• il 5% al settore commercio pari a 33, 994 milioni di euro.
Regioni e le Province Autonome possono modificare le percentuali di
riparto settoriale, fino ad un massimo di 10 punti.
Normativa di riferimento nuova legge 488/92
Ulteriori provvedimenti
Circolare Map n. 980902 del 23 marzo 2006
(settori industria e servizi, turismo, commercio)
Circolare Map n. 946068 del 7 aprile 2006
(settore artigianato)
Decreto MAP del 23 marzo 2006
(fissa l’apertura dei bandi industria, turismo e commercio)
Decreto MAP del 7 aprile 2006
(fissa l’apertura del bando artigianato)
Decreto Map 15 maggio 2006
(Approvazione delle priorità regionali per la formazione delle
graduatorie ordinarie e speciali, delle diverse soglie di investimento
minimo e delle ulteriori attività ammissibili per il settore turismo)
I SETTORI AGEVOLABILI
INDUSTRIA E SERVIZI
TURISMO
COMMERCIO
ARTIGIANATO
SOGGETTI BENEFICIARI SETTORE INDUSTRIA E SERVIZI
PMI e GI che svolgono attività
Estrattive
Sezione Ateco 2002: C
Manifatturiere
Sezione Ateco 2002: D
Costruzioni
Sezione Ateco 2002: F
Servizi alle imprese
Limitatamente ai codici
elencati nell’allegato al DM
1 febbraio 2006
Produzione e distribuzione
di energia elettrica e
calore
Sezione Ateco 2002: E,
limitatamente alle classi
40.1 e 40.3
SOGGETTI BENEFICIARI SETTORE TURISMO
PMI e GI che gestiscono
Attività ricettive:
Alberghi, Motels, Villaggi-albergo, Residenze turistico-alberghiere,
Campeggi, Villaggi turistici, Alloggi agro-turistici, Esercizi di
affittacamere, Case e appartamenti per vacanze, Case per ferie,
Ostelli per la gioventù, Rifugi alpini
Attività di tour operator e di agenzie di viaggio e turismo
Centri per il benessere della persona inseriti in strutture ricettive;
stabilimenti balneari, marittimi, fluviali e lacuali; strutture
congressuali; orti botanici, di parchi naturali e del patrimonio
naturale; porti turistici; impianti di risalita, ovvero sciovie, slittovie,
seggiovie, funivie.
Le ulteriori attività indicate dalle Regioni e province autonome
SOGGETTI BENEFICIARI SETTORE COMMERCIO
PMI e GI che gestiscono
Esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati come “esercizi di vicinato”
Esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati come “media struttura e
grande struttura”
Esercizi commerciali di vendita all’ingrosso e centri di distribuzione, sia di singole
imprese commerciali che di strutture operative dell’associazionismo economico
Attività commerciali che esercitano la vendita per corrispondenza e/o il
commercio elettronico
Attività di “servizi complementari” alla distribuzione indicate nell’allegato n. 2 al
decreto interministeriale dell’1 febbraio 2006 (decreto attuativo)
Attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate da esercizi aperti al
pubblico esclusivamente per la realizzazione di programmi di investimento diretti
allo sviluppo di formule commerciali che prevedono l’integrazione con la vendita,
o promossi da imprese aderenti a catene commerciali e franchising, o da imprese
che hanno ottenuto marchi di qualità del servizio e/o di tipicità dell’offerta
gastronomica
SOGGETTI BENEFICIARI SETTORE ARTIGIANATO
Imprese di piccola dimensione che operano nel settore:
 estrattivo (Istat 2002: sezione C);
 manifatturiero (Istat 2002: sezione D);
 produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore
(Istat 2002: sezione E, codici 40.1 e 40.3);
 costruzioni (Istat 2002: sezione F);
 servizi reali alle imprese
(limitatamente ai codici elencati nel DM 1 febbraio 2006).
I programmi di investimento ammissibili
Nuovo impianto
Ampliamento
Ammodernamento*
Riconversione**
Riattivazione**
Trasferimento
* per il settore commercio è ammissibile solo per gli esercizi di vicinato,
la somministrazione di alimenti e bevande e i servizi complementari alla
distribuzione.
** per il settore commercio sono ammissibili solo per le attività di servizi
complementari alla distribuzione.
I limiti di spesa ai programmi di investimenti settori industria e
servizi, turismo e commercio
Non superiori a:
Non inferiori a 1.000.000 di
euro
-50 milioni di euro settore industria e
turismo
- 20
milioni
commercio.
di
euro
settore
Possibilità delle Regioni e delle province autonome di variare, in sede di
determinazione delle priorità regionali, la soglia minima di accesso in un
intervallo predeterminato tra:
 € 400.000 e € 1.500.000 settore industria;
 € 150.000 e € 1.000.000 settore servizi e commercio;
 € 300.000 e € 2.500.000 settore turismo.
NORMATIVA SPECIALE PER IL SETTORE ARTIGIANATO:
 importo minimo € 100.000
 importo massimo € 1.500.000
LE AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
Contributo in conto capitale + finanziamento agevolato
Il mix contributo in conto capitale e finanziamento agevolato potrà essere
concesso in base alle percentuali fissate dal decreto attuativo della legge 488
(DM 1 febbraio 2006)
Misure del contributo in conto capitale e del finanziamento agevolato espresse in percentuale dell’investimento
ammissibile.
TERRITORI
P.I.
M.I.
G.I.
Contributo
Conto
Capitale
Finanz.
Agevolato
Contributo
Conto
Capitale
Finanz.
Agevolato
Contributo
Conto
Capitale
Finanz.
Agevolato
CALABRIA
50%
25%
50%
25%
44,4%
22,2%
CAMPANIA,
PUGLIA,
BASILICATA,
SICILIA e
SARDEGNA
41%
20,5%
41%
20,5%
31,2%
15,6%
MOLISE in deroga 87.3.c)
26,7%
15%
26,7%
15%
17,7%
15%
ABRUZZO in deroga 87.3.c.)
24,4%
15%
24,4%
15%
17,7%
15%
COMUNI CENTRO NORD in
deroga 87.3.c)
13,7%
15%
11,1%
15%
7,1%
15%
10%
15%
4,2%
15%
-
-
Obiettivo1
deroga
87.3.a
COMUNI CENTRO NORD
Obiettivo 2 e sostegno
transitorio, Abruzzo obiettivo 2
e Molise sostegno transitorio a
titolo dell’obiettivo 1
L’OBBLIGO DELL’APPORTO DI UN
FINANZIAMENTO ORDINARIO
Ai fini della concessione degli incentivi, deve, in ogni caso,
sussistere un finanziamento bancario ordinario accordato
dalle banche concessionarie o da altri istituti autorizzati
all’esercizio dell’attività creditizia.
Il finanziamento deve essere concesso dalle banche che
sottoscrivono uno specifico accordo con la Cassa Depositi
e Prestiti S.p.A. ed il correlato mandato interbancario
sulla base delle disposizioni contenute nella convenzione
stipulata ai sensi della Delibera Cipe n. 76 del 15 luglio
2005.
L’OBBLIGO DELL’APPORTO DI UN
FINANZIAMENTO ORDINARIO
La delibera del finanziamento ordinario dovrà essere comunicata
dall’impresa richiedente entro la data di chiusura dei termini di
domanda, ed essere redatta secondo lo schema allegato
alla predetta convenzione, potendosi riferire anche
all’eventuale finanziamento bancario integrativo a
copertura del programma di investimenti.
Il prestito ordinario, regolato a tasso di mercato, dovrà
essere di importo e di durata pari a quelli del
finanziamento agevolato. In ogni caso, va destinato alla
copertura finanziaria degli investimenti ammissibili e non potrà
essere di importo inferiore al 15% degli stessi.
Caratteristica del finanziamento agevolato
 Durata max 15 anni;
 Durata minima 6 anni;
 Preammortamento max 4 anni, commisurato alla durata del
programma di investimento;
 Tasso 0,50 annuo;
 Rimborso secondo un piano di ammortamento a rate semestrali
costanti posticipate (scadenze 30 giugno e 31 dicembre).
Il finanziamento agevolato è concesso a valere sulle disponibilità del fondo rotativo per il
sostegno alle imprese, istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi dell’art. 1,
comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Caratteristica del finanziamento ordinario
 Durata pari a quella del finanziamento agevolato;
 Stesso importo del finanziamento agevolato;
Deve coprire almeno il 15% del valore degli investimenti oggetto di
agevolazione;
Concesso a tasso di mercato.
LA MODULAZIONE TRA GLI AIUTI
Condizione fondamentale che l’impresa dovrà rispettare, imposta dalla
normativa, è che tra il contributo in conto capitale e il finanziamento con
capitale di credito (comprendente sia il finanziamento agevolato che il
corrispondente finanziamento bancario ordinario) deve sussistere un rapporto
pari al massimo ad 1.
Contributo in conto capitale
Max
1
Finanziamento Agevolato
+
Finanziamento Ordinario
L’impresa richiedente dovrà, inoltre, assicurare la propria partecipazione
alla realizzazione del programma di investimenti in misura non
inferiore al 25% del complesso delle spese ammissibili. A tal fine, vengono
considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque elemento
di aiuto pubblico, ivi compreso il finanziamento bancario ordinario e/o
l’eventuale operazione di locazione finanziaria.
LA RINUNCIA DI UNA PARTE O DI TUTTO IL
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE
Ciascuna impresa – all’atto della presentazione della domanda di
agevolazione – può richiedere:
• l’intera misura agevolativa massima del contributo in conto
capitale spettante;
• una parte della stessa, ovvero rinunciarvi completamente.
La percentuale di aiuto richiesta deve, inoltre, risultare coerente
con il piano di copertura del fabbisogno finanziario del
programma.
Alla riduzione del contributo in conto capitale può corrispondere, su
richiesta dell’impresa, un incremento del finanziamento
agevolato di importo al massimo pari a quello della riduzione,
fatto salvo il rispetto dei limiti delle intensità massime di aiuto previste
dalla disciplina comunitaria.
Le possibili combinazioni tra le misure di aiuto concedibili
devono, in ogni caso, assicurare che:
1. l’ammontare del contributo in conto capitale non sia, in nessun
caso, superiore alla somma dei due finanziamenti (agevolato e
ordinario);
2. il finanziamento bancario ordinario sia sempre almeno pari al 15%
degli investimenti ammissibili alla cui copertura è destinato;
3. la somma del contributo in conto capitale, del finanziamento
agevolato e del finanziamento ordinario non sia superiore
all’importo degli investimenti ammissibili;
4. le agevolazioni concesse rientrino nei limiti delle intensità massime
di aiuto previste dalla disciplina comunitaria in relazione alla
dimensione di impresa e alle aree territoriali di intervento.
LE GRADUATORIE
Una graduatoria per ciascuna regione relativa ai programmi
comportanti investimenti complessivamente ammissibili:
Graduatorie
ordinarie
- fino 25 milioni di euro per i settori “industria” e
“turismo”;
- fino a 20 milioni di euro per il settore “commercio”.
Graduatorie
speciali
Una graduatoria per ogni regione riferita ai programmi
relativi alle aree territoriali o ai settori di attività
eventualmente individuati come prioritari dalla regione e
comportanti investimenti complessivamente ammissibili :
-fino 25 milioni di euro per i settori “industria” e
“turismo”;
-fino a 20 milioni di euro per il settore “commercio”.
Graduatorie
Multiregionali
Due graduatorie - una per le regioni del centro nord e una
per quelle del Mezzogiorno - relative a programmi di
investimento di importo superiore ai 25 milioni di euro e fino
a 50 milioni di euro (solo per i settori industria e turismo).
GLI INDICATORI
Indicatore n. 1
misura massima del contributo in conto capitale
misura effettivamente richiesta (espressa in termini percentuali)
Indicatore n. 2
spese ammissibili relative ad investimenti innovativi
totale delle spese ammissibili
Indicatore n. 3
Punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di
specifiche priorità regionali
Attenzione: per il settore artigianato il secondo indicatore è dato dal
rapporto:
spese ammissibili relative ad investimenti in macchinari, impianti ed attrezzature
totale delle spese ammissibili
La definizione degli investimenti innovativi
 Apparecchiature, macchinari e impianti robotizzati, connessi al ciclo
produttivo, gestiti da sistemi digitali basati su piattaforme software e
correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazione
informatiche a supporto dell’utilizzo dei sistemi succitati;
 piattaforme e tecnologie digitali funzionali alla gestione della produzione
e finalizzate alla reingenerizzazione ed integrazione dei processi
organizzativi, aziendali ed interaziendali e correlati servizi per la
realizzazione e la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto
delle predette piattaforme e tecnologie;
 acquisizione di brevetti funzionali all’esercizio dell’attività oggetto del
programma;
 apparecchiature scientifiche destinate a laboratori e uffici di Ricerca e
Sviluppo aziendali;
 piattaforme e tecnologie digitali per la gestione dei sistemi di interfaccia e
transazione con clienti e fornitori e correlati servizi per la realizzazione o la
personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell’utilizzo delle
predette piattaforme e tecnologie.
LE MAGGIORAZIONI DI PUNTEGGIO SETTORI INDUSTRIA, TURISMO E COMMERCIO
Percentuale di
premialità
Presupposto per la premialità
1,5%
Alle imprese che, con riferimento agli ultimi tre bilanci approvati alla data di presentazione della
domanda, presentano un valore medio delle spese di ricerca e sviluppo pari almeno al 3% del
fatturato.
0,75%
Alle imprese che, con riferimento agli ultimi tre bilanci approvati alla data di presentazione della
domanda, presentano un valore medio delle spese di ricerca e sviluppo pari almeno al 2% del
fatturato.
1%
Alle imprese che, con riferimento all'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della
domanda, presentano un incremento della quota di fatturato derivante da esportazioni
dirette pari ad almeno il 30% del valore medio della stessa quota nei tre bilanci precedenti quello di
riferimento.
Alle imprese che, con riferimento a ciascuno degli ultimi tre bilanci approvati alla data di
presentazione della domanda, presentino un valore della quota di fatturato da esportazioni
dirette pari ad almeno il 50%.
0,5%
Alle imprese che, alla data di presentazione della domanda abbiano già aderito a sistemi
internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS.
Alle imprese risultanti da operazioni di fusione di cui agli articoli 2501 e seguenti del codice civile,
realizzate nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda.
Alle imprese nelle cui unità produttive, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della
domanda, siano stati realizzati stages della durata minima di tre mesi, finalizzati all’inserimento di
laureati, sulla base di accordi con Università o Centri di ricerca pubblici e privati.
0,25%
Alle imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultino dotate, nell'unità produttiva
oggetto del programma, di strutture adibite ad asili nido conformi alla vigente normativa in
materia.
Alle imprese che, alla data di presentazione della domanda, abbiano ottenuto, con riferimento
all'esercizio precedente la presentazione della domanda, la riduzione tariffaria dei premi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui agli articoli 19 e 24 del decreto del Ministro
del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 dicembre 2000.
1%
Alle imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultino costituite da non più di un
anno.
LA MAGGIORAZIONE DI PUNTEGGIO PER IL
SETTORE ARTIGIANATO
Maggiorazione percentuale dell’1%
per le imprese che abbiano già aderito, alla data di
presentazione della domanda, ad un sistema
internazionale
riconosciuto
di
certificazione
ambientale (ISO 14001 o EMAS).
L’istruttoria 488 e i relativi tempi
L’istruttoria delle domande di agevolazione - nonché tutti gli adempimenti
tecnici e amministrativi necessari per il suo compimento - è affidata alle
“banche concessionarie” il cui compito è svolto sulla base di specifiche
convenzioni, tra tali soggetti privati e il Ministero delle Attività Produttive.
Dopo aver accertato la regolarità e la completezza del Modulo di domanda e
della documentazione a corredo dello stesso, l’istituto concessionario procede
all’istruttoria vera e propria che si concentra sui seguenti elementi:
• sussistenza delle condizioni di accesso alle agevolazioni;
• validità della delibera di finanziamento ordinario e/o di leasing;
• validità tecnica del programma, anche sotto il profilo delle prestazioni
ambientali;
• coerenza del piano finanziario proposto;
• disponibilità dell’immobile (suolo e/o fabbricato) e rispondenza ai vincoli
edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso;
• ammissibilità degli investimenti con riferimento alla congruità e pertinenza
delle spese prospettate nella domanda;
• riscontro in merito agli elementi che consentono il calcolo degli indicatori.
Banca
concessionaria
Le
risultanze
istruttorie
complete delle indicazioni
relative alle finanziamento
bancario ordinario.
Entro 90 giorni
dalla scadenza
della
presentazione
delle domande
al
Ministero delle
Attività Produttive
comunica
I dati relativi alle domande
definite con esito positivo
completi
delle
indicazioni
relative
alla
delibera
di
finanziamento
bancario
ordinario.
all
a
Cassa Depositi e Prestiti
spa
Che entro 10 giorni
comunica l’avvenuta
adozione delle delibere
di
finanziamento
agevolato
Il quale, entro 30
giorni dal termine
finale per l’invio
delle
risultanze
istruttorie
Formula le
graduatorie per
ciascun settore
L’EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
Per le imprese utilmente collocate in graduatoria è emanato il decreto di
concessione provvisoria delle agevolazioni. Lo stesso sarà inviato anche alle
banche concessionarie e al soggetto agente che ha stipulato la convenzione con
la Cassa depositi e prestiti.
Entro 90 giorni dalla data di ricevimento del decreto dovrà essere
stipulato il contratto di finanziamento unico (sia la quota agevolata che
quella a tasso ordinario) con il soggetto agente.
Le erogazioni a favore dell’impresa – o a favore dell’istituto collaboratore per gli
investimenti in leasing – sia del contributo in conto capitale che del
finanziamento avvengono per stato di avanzamento, da dimostrare con
idonea documentazione di spesa. Fa eccezione la prima quota del solo
contributo in conto capitale che potrà essere richiesto in via anticipata
previa presentazione, a titolo di garanzia, di una fideiussione bancaria o una
polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a
favore del Ministero delle attività produttive (rilasciata in conformità alle
disposizioni di cui alla circolare Map del 27 maggio 2005)
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE
3
quote:
per
programmi
di
investimento di durata 48 mesi dalla
data del decreto di concessione
provvisoria.
Stato di avanzamento: almeno un
terzo
della
spesa
complessiva
approvata per la prima erogazione, i
due terzi per la seconda ed il totale
della stessa per la terza.
2
quote
per
programmi
di
investimento di durata 24 mesi dalla
data del decreto di concessione
provvisoria e non soggetti alla notifica
della Commissione Europea.
Stato di avanzamento: almeno la
metà della spesa complessiva
approvata per la prima erogazione
ed il totale della stessa per la
seconda.
Disponibilità delle quote di contributo
Prima quota: disponibile il giorno seguente la stipula del contratto
di finanziamento
Restanti quote: dal primo gennaio di ciascuno degli anni successivi
alla stipula del contratto.
EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
Non più di 3 quote se il contributo in
conto capitale è erogato in due quote.
Non più di sei quote se il contributo in
conto capitale è erogato in due quote.
Stato di avanzamento riferito a periodi non inferiori a
sei mesi.
I programmi di investimento devono essere ultimati entro i 24 mesi o 48 mesi
dalla date del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni.
Dall’ultima quota del contributo in conto capitale è trattenuto il 10% del totale
concesso, che sarà versato all’impresa successivamente all’emissione del decreto
di concessione definitivo.
Per il settore artigianato: i programmi di spesa devono essere ultimati entro
il termine massimo di 24 mesi.
I SOGGETTI NELLE PROCEDURE 488
BANCA
CONCESSIONARIA
Cura l’istruttoria, i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessari
all’erogazione dell’agevolazione. Può stipulare sub-convenzioni
con altre banche o società di leasing (“istituti collaboratori”), ferma
restando, in capo ad essa, la titolarità dell’attività istruttoria. Non
può ricoprire il duplice ruolo di soggetto istruttore e di locatore
qualora l’impresa intenda realizzare il programma, in tutto o in
parte, col sistema della locazione finanziaria.
SOGGETTO
FINANZIATORE
È la banca che concede il finanziamento ordinario. La stessa deve
sottoscrivere un apposito accordo con la Cassa depositi e prestiti
S.p.A. e il correlato mandato interbancario sulla base delle
disposizioni contenute nella convenzione stipulata ai sensi della
delibera Cipe n. 76 del 15 luglio 2005 (la comunicazione di esito
della delibera del suddetto finanziamento va trasmessa, a cura
dell’impresa ed entro la data di chiusura dei termini di
presentazione delle domande, alla banca concessionaria).
SOGGETTO AGENTE
Stipula con l’impresa beneficiaria, successivamente alla
concessione delle agevolazioni, ed entro 90 giorni dalla data di
ricevimento del decreto di concessione provvisoria da parte
dell’impresa stessa, il contratto di finanziamento relativo sia alla
quota agevolata che a quella ordinaria. Può coincidere con la
banca concessionaria o essere da quest’ultima indicato.
I SOGGETTI
Convenzione Tipo
MINISTERO
COMPETENTE
SOGGETTO CONVENZIONATO
MEF
SOGGETTO AGENTE
SOGGETTO
FINANZIATORE
CDP
SOGGETTO
BENEFICIARIO
SOCIETA’ DI
LEASING
SISTEMA DEI FLUSSI (EROGAZIONE)
CDP
SOGGETTO
FINANZIATORE
Suddivisione erogazione
- richiesta fondi
-Calcolo piani e sottopiani
-Dispone pagamento su
c/c del soggetto agente
-Contabilizza operazione
-Invio prospetti
-Dispone pagamento su
c/c del soggetto agente
SOGGETTO AGENTE
-Contabilizza operazione
- attività di monitoraggio
- attività di monitoraggio
Elenco
erogazioni
autorizzate
Erogazione
SOGGETTO
BENEFICIARIO
Richiesta di erogazione
SOGGETTO
CONVENZIONATO
Comma 4 dell’articolo 8 del Dl n. 35/05
Approvato dal Consiglio dei Ministri, venerdì 11 marzo 2005.
Il finanziamento bancario ordinario è concesso dai soggetti abilitati a
svolgere l'istruttoria delle richieste di ammissione agli incentivi ovvero, fino
alla scadenza delle convenzioni in essere con questi ultimi, anche da altri
soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385.
Comma 4 dell’articolo 8 del Dl n. 35/05
Come convertito nella Legge n. 80/05.
Il finanziamento bancario ordinario è concesso dai soggetti abilitati a
svolgere l'istruttoria delle richieste di ammissione agli incentivi ovvero
anche da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi
del decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385.
“Soggetto Agente”: è il soggetto che sottoscrive la presente
convenzione per lo svolgimento delle attività relative alla stipula,
all’erogazione ed alla gestione del Finanziamento o, nel caso di
contratto/i di locazione finanziaria, del solo Finanziamento Agevolato.
Il Soggetto Agente coincide con il Soggetto Convenzionato ovvero è da
questi indicato quando il Soggetto Convenzionato non è abilitato
all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 385/93 (TUB), e
unicamente in questo caso dovrà avere le seguenti caratteristiche:…..
Il Soggetto Agente può coincidere con il Soggetto Finanziatore.
“Soggetto Convenzionato”: è il soggetto che ha sottoscritto con il
Ministero, in proprio o quale mandatario di un raggruppamento
temporaneo di imprese (RTI), una convenzione ovvero è abilitato per lo
svolgimento delle attività richieste dalla Legge Agevolativa. Il Soggetto
Convenzionato può coincidere con il Soggetto Agente e/o con il Soggetto
Finanziatore;
“Soggetto Finanziatore”: è la Banca che svolge la Valutazione e
concede al Soggetto Beneficiario il Finanziamento Bancario e l’eventuale
Finanziamento Bancario Integrativo. Il Soggetto Finanziatore può
coincidere con il Soggetto Agente.
Articolo 8 del D.L. n. 35/2005
convertito con modificazione nella legge n. 80/2005
“Riforma degli incentivi”
E’ previsto l’impegno creditizio dei soggetti che
valutano
positivamente
le
istanze
di
ammissione agli incentivi e curano il rimborso
unitario del finanziamento pubblico e ordinario.
Un possibile ruolo per i professionisti?
Il decreto legislativo n. 139/05, di istituzione dell’Albo unico
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha
attribuito delle competenze specifiche agli iscritti.
Tra queste (per coloro che sono inseriti nella Sezione A,
Commercialisti) quelle di:
valutazione tecnica dell’iniziativa d’impresa e di
asseverazione dei business plan per l’accesso a
finanziamenti pubblici, nonché il monitoraggio ed il
tutoraggio dell’utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle
imprese.
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intervento Sacrestano