REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE1. 2 (in attuazione dell’art. 20 della Statuto di Apof-il ) Art. 1 OGGETTO 1. Il presente regolamento, emanato in esecuzione dell’art. 7 comma 6 D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dalle L. n. 248/2006, disciplina le procedure per il conferimento, da parte dell’Agenzia per l’orientamento e la formazione – Istruzione e lavoro della Provincia di Potenza (Apof-il), di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, caratterizzato da una prestazione d’opera prevalentemente personale, di natura occasionale, professionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. 2. Rientrano nella suddetta disciplina tutti gli incarichi individuali attraverso i quali l’Agenzia, in relazione a specifici progetti o programmi funzionalmente connessi con la propria attività istituzionale, necessita di una prestazione altamente qualificata. Rispondono ai requisiti del precedente comma le seguenti tipologie di incarico: A. incarichi di docenza/orientamento/tutoraggio; B. incarichi di collaborazione amministrativa; C. incarichi di consulenza professionale/studio/ricerca. 3. Le prestazioni d’opera che caratterizzano le sopraindicate tipologie di incarico possono assumere natura occasionale, natura professionale cioè riferito all’esercizio di una attività abituale anche se non prevalente, ovvero concretizzarsi in una prestazione d’opera coordinata e continuativa, ma non a carattere subordinato, che presuppone un coordinamento con l’attività del committente ed un inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione del lavoro3. 1 Approvato dal CDA Apof-il per la successiva approvazione da parte del Consiglio Provinciale. Art. 20 - Tutte le situazioni che riguardano le procedure e le modalità di gestione del personale interno e l’attivazione di contratti e prestazioni professionali con esterni che interessano direttamente l’Agenzia, sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione. 3 Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento ad ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile. 2 Allegato alla Delibera di Consiglio di Amministrazione n._8__ del _03/08/2011_ “Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione” 1 Art.2 TIPOLOGIA DI LAVORO: PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA COORDINATA E CONTINUATIVA 1. Si definisce rapporto di collaborazione coordinata e continuativa la prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, caratterizzata dall’assenza di uno stretto vincolo di subordinazione. 2. Elementi caratterizzanti della collaborazione coordinata e continuativa sono: - Collaborazione: assenza del vincolo di subordinazione e autonomia nel rispetto delle linee guida dettate dal committente - Coordinamento: collegamento funzionale dell’attività del collaboratore con la struttura del committente in quanto concorre alla realizzazione dell’attività istituzionale di quest’ultimo in conformità alle direttive impartite dallo stesso; - Continuità: non occasionalità della prestazione che deve essere resa in misura apprezzabile nel tempo (prestazione effettuata in modo regolare e sistematico); - Natura prevalentemente personale dell’opera prestata: necessaria prevalenza del carattere personale in termini quantitativi e qualitativi dell’apporto lavorativo del prestatore rispetto all’impiego di mezzi e/o altri soggetti sempreché rimanga preminente la sua partecipazione e l’unicità della responsabilità del medesimo. Art.3 TIPOLOGIA DI LAVORO: PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO DI TIPO OCCASIONALE 1. Si definisce prestazione di lavoro autonomo di natura occasionale la prestazione resa da soggetti che si obbligano a compiere un’opera, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente. 2. L’esercizio dell’attività inoltre, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità intesa quale obbligo d’iscrizione ad un Albo Professionale e della prevalenza e deve avere carattere episodico. Art.4 PRESUPPOSTI E MODALITA' 1. L'Agenzia può conferire gli incarichi di cui all’art. 1, ad un soggetto estraneo qualora ricorrano i seguenti presupposti: a) l’oggetto delle prestazione, che il collaboratore è chiamato e rendere, non solo deve corrispondere alle competenze istituzionali dell'Agenzia ma deve altresì corrispondere a progetti o programmi specifici determinati; b) l’Agenzia deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane presenti al suo interno; Allegato alla Delibera di Consiglio di Amministrazione n._8__ del _03/08/2011_ “Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione” 2 c) l’esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione. 2. L' Agenzia individua il prestatore d'opera attraverso procedure di selezione effettuate sulla base di uno o più dei seguenti parametri: a) Valutazione dei titoli; b) Analisi e valutazione del curriculum; c) Valutazione dello status economico/occupazionale; d) Eventuale colloquio e/o altre forme di accertamento della professionalità. 3. I soggetti a cui sono conferiti gli incarichi esterni devono essere in possesso dei requisiti minimi di qualificazione professionale, in esecuzione di quanto previsto dell’art. 7 comma 6 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. Art 5 PROGRAMMA DI FABBISOGNO 1. Gli incarichi di collaborazione esterna ad alta qualificazione di cui all'art. 1 devono essere inseriti in un programma di fabbisogno completo dei relativi schemi di avviso, adottato dal Consiglio di Amministrazione e nell’importo massimo annuale indicato nel bilancio annuale di previsione dell’Agenzia. Art.6 INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITA' 1. L’Agenzia, per gli incarichi di collaborazione di importo annuale inferiore ai 20.000,00 Euro4, ed allo scopo di dotarsi di una procedura comparativa semplificata per questa tipologia di incarichi esterni, istituisce un albo di tipo aperto di esperti, attraverso Avviso Pubblico per la istituzione dell’Albo degli Esperti. Elementi minimi dell’Avviso Pubblico, in questo caso, sono: - sezioni/aree omogenee di attività in cui si articola l’Albo; - livelli professionali e requisiti minimi per l’iscrizione all’Albo; - modalità di presentazione delle domande di iscrizione; - tempi di validità dell’iscrizione e cause di esclusione; - criteri e procedure di comparazione per il conferimento dell’incarico; - premialità da assegnare nella valutazione del servizio prestato, se lo stesso è stato svolto nell’area professionale per la quale vi è la necessità di risorse esterne; - la struttura di riferimento ed il responsabile del procedimento. 4 In coerenza con le procedure semplificate previste dal comma 10 art. 34 “Collaborazioni e consulenze esterne” del regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Potenza. Allegato alla Delibera di Consiglio di Amministrazione n._8__ del _03/08/2011_ “Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione” 3 2. L'Agenzia, per gli incarichi di importo superiore a quanto indicato al comma precedente, predispone Avvisi Pubblici per la ricerca di specifiche figure professionali a cui conferire incarico esterno di collaborazione. Elementi minimi dell’Avviso Pubblico, in questo caso, sono: - specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione; - criteri e modalità per la valutazione dei curricula e delle esperienze professionali; - le modalità ed il termine per la presentazione dei curricula (comunque non inferiore a quindici giorni, salvo che in presenza di comprovati motivi di urgenza con un minimo di n. 7 giorni); - le modalità ed il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura; - la struttura di riferimento ed il responsabile del procedimento. 3. In ogni caso, ai fini del conferimento dell’incarico occorre: a) essere cittadini italiani o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; b) avere il pieno godimento dei diritti civili e politici; c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; d) essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali; e) non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; f) non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego o licenziati da una pubblica amministrazione; g) essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per contrattare con la pubblica amministrazione; h) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, da soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigiani, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Art. 7 PROCEDURE COMPARATIVE E VALUTATIVE 1. L'Agenzia, tramite l'ufficio competente ed anche attraverso commissioni appositamente costituite delle quali facciano parte dipendenti dell'Agenzia, procede all’istruttoria di ammissibilità. 2. Fermo restando i principi e i limiti di cui al presente regolamento ed alle norme vigenti in materia, e comunque nell’ambito dei principi di trasparenza e parità di trattamento, l’Avviso Pubblico di istituzione dell’Albo degli Esperti deve indicare le Allegato alla Delibera di Consiglio di Amministrazione n._8__ del _03/08/2011_ “Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione” 4 modalità per l’attivazione dell’Albo degli Esperti in relazione alle professionalità ricercate, nonché le procedure comparative finalizzate all’individuazione del prestatore d’opera all’interno del’Albo. 3. Nel caso di Avviso Pubblico per la ricerca di specifiche figure professionali, ad ogni curriculum deve essere attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi: a) titoli di studio; b) esperienze professionali già maturate nel settore di attività di riferimento; c) ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico. Art 8 ISTITUZIONE DELL’ALBO DEGLI ESPERTI 1. L’Albo degli Esperti è approvato, dopo la presa d’atto del CdA, con atto del Direttore dell’Agenzia; è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web dell’Apof-il; è aggiornato annualmente. La pubblicazione ha valore di notifica. 2. Dall'inserimento nell’Albo degli Esperti non scaturisce alcun diritto degli esperti all'instaurazione dei rapporti di collaborazione che restano, invece, subordinati alle effettive necessità dell'Agenzia in relazione alle attività da realizzare, nonché alla sussistenza di tutti i presupposti di legittimità previsti dall'ordinamento. 3. Il conferimento dell'incarico è subordinato all'effettiva disponibilità allo svolgimento dello stesso alle condizioni stabilite nell'apposito disciplinare, nonché all’accertamento della sussistenza dei requisiti generali e particolari previsti nel relativo avviso. L'esperto chiamato a prestare la propria collaborazione è comunque tenuto ad accettare l'incarico entro il termine fissato dall'Agenzia. Ciascun esperto selezionato può rinunciare all'incarico per ragioni di indisponibilità temporanea. 4. L’Agenzia può conferire più di un incarico nello stesso anno allo stesso prestatore d’opera attraverso la consultazione dell’Albo degli Esperti, purché l’entità complessiva annua del compenso non sia superiore a quanto indicato al comma 1 dell’art.4 del presente regolamento. Art 9 COSTITUZIONE DI GRADUATORIE PER SPECIFICHE FIGURE PROFESSIONALI 1. Le graduatorie relative agli Avvisi pubblici per la ricerca di specifiche figure professionali, sono approvate con atto del Direttore dell’Agenzia; sono pubblicate, per un periodo non inferiore a quindici giorni, all'Albo Pretorio e sul sito web dell’Apof-il. La pubblicazione ha valore di notifica. Allegato alla Delibera di Consiglio di Amministrazione n._8__ del _03/08/2011_ “Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione” 5 2. Le graduatorie hanno validità triennale dalla data di pubblicazione, eventualmente prorogabili per il solo tempo necessario al rinnovo delle selezioni. 3. Dall'inserimento nelle graduatorie non scaturisce alcun diritto degli esperti all'instaurazione dei rapporti di collaborazione che restano, invece, subordinati alle effettive necessità dell'Agenzia in relazione alle attività da realizzare, nonché alla sussistenza di tutti i presupposti di legittimità previsti dall'ordinamento. 4. Il conferimento dell'incarico è subordinato all'effettiva disponibilità allo svolgimento dello stesso alle condizioni stabilite nell'apposito disciplinare, nonché all’accertamento della sussistenza dei requisiti generali e particolari previsti nel relativo avviso. L'esperto chiamato a prestare la propria collaborazione è comunque tenuto ad accettare l'incarico entro il termine fissato dall'Agenzia. Ciascun esperto selezionato può rinunciare all'incarico per ragioni di indisponibilità temporanea. 5. In caso di recesso dall’incarico, invece, il soggetto è cancellato dalla relativa graduatoria. 6. Non si attinge, in ogni caso, alle graduatorie per l'individuazione di professionalità da inserire in progetti realizzati in partnership e/o in altre forme di collaborazione con imprese, enti ed istituzioni territoriali, né per il ricorso a servizi di somministrazione di lavoro. Art 10 ESCLUSIONI 1. Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 7, commi 6 e ss., del D. Lgs. 30.03.2001, n 165 e, quindi, esulano dall'ambito di applicazione anche del presente regolamento, gli incarichi di componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché gli altri incarichi espressamente esclusi da disposizioni di legge. Art 11 CONFERIMENTO DELL' INCARICO 1. Il conferimento dell'incarico avviene ai sensi dell’art. 2222 e ss. del Codice Civile, nonché ogni altra norma vigente in materia di collaborazione coordinata e continuativa, professionale ed occasionale. 2. Nel contratto, anche nella forma della lettera d'incarico, deve contenere i seguenti elementi: - natura, oggetto e durata della prestazione; - tipologia dell'incarico; Allegato alla Delibera di Consiglio di Amministrazione n._8__ del _03/08/2011_ “Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione” 6 - oggetto e obiettivi dell'attività; - entità e modalità di corresponsione del compenso; - eventuale importo relativo a spese per trasferte; - il luogo di espletamento dell’attività - la previsione di clausola risolutiva. 3. Il contratto viene sottoscritto dal Direttore e dall’incaricato; qualora assuma la forma della lettera d'incarico, il prestatore d’opera deve espressamente sottoscrivere la stessa per accettazione. 4. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione, a meno ché trattasi di rinnovo a seguito di proroga del progetto iniziale. 5. I contratti relativi agli incarichi di cui al presente regolamento sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso previsto, sul sito web dell'Agenzia. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. 6. Gli atti di conferimento di incarico, qualora comportino una spesa superiore ad Euro 5.000,00, devono essere trasmessi alla Corte dei Conti, Sezione di Controllo per quanto di competenza. Art 12 VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO 1. L’Agenzia controlla periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante la verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati, nonché del rispetto dei tempi programmati. 2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto nel disciplinare d'incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, l'Agenzia può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito ovvero può risolvere il contratto per inadempimento. 3. In caso di risultati parzialmente soddisfacenti, l'Agenzia può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati stessi entro un termine stabilito, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito. 4. L’Agenzia verifica, altresì, l’assenza di ulteriori oneri previdenziali ed assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti ed autorizzati. Allegato alla Delibera di Consiglio di Amministrazione n._8__ del _03/08/2011_ “Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione” 7 Art 13 PUBBLICITA' 1. Alla indizione delle procedure di selezione viene assicurata adeguata pubblicità mediante pubblicazione del relativo avviso sul sito web della Provincia di Potenza, sul sito web dell'Apof-il e con l'affissione all'Albo per un periodo non inferiore a 15 giorni. 2. Ove ritenuto opportuno, possono essere disposte anche forme di pubblicità aggiuntive. Art. 14 REGIME TRANSITORIO 1. Nelle more dell’approvazione del presente regolamento elaborato ai sensi dell’art.20 dello Statuto di Apof-il, da parte del Consiglio Provinciale della Provincia di Potenza, e nelle more del perfezionamento delle procedure di selezione ivi previste, l’Agenzia può conferire, allo scopo di non interrompere l’attuazione del Piano Programma 2010 gli incarichi esterni di collaborazione, di cui all’art. 1 del presente regolamento, attraverso il ricorso alle seguenti modalità: - attivazione del regime di proroga della disciplina di cui all’Avviso Pubblico della Provincia di Potenza – Del. Cons. Prov. N.47 del 21.06.20055 e relative graduatorie di cui alla D.D. di Apof-il n.114 del 03.10.05; o, in alternativa, - applicazione dell’art.34 comma 10 “Collaborazioni e consulenze esterne” del regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Potenza approvato con D.P.G. n.4 del 02/02/2010 e modificato con D.G.P. n.66 del 13/07/2010. 5 “Regolamento Apof-il per la predisposizione delle graduatorie per incarichi supplenze relativamente all’Obbligo Formativo” Allegato alla Delibera di Consiglio di Amministrazione n._8__ del _03/08/2011_ “Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione” 8