REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI ESTERNI DI
COLLABORAZIONE1.
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(in attuazione dell’art. 20 della Statuto di Apof-il )
Art. 1
OGGETTO
1. Il presente regolamento, emanato in esecuzione dell’art. 7 comma 6 D.Lgs. n.
165/2001, così come modificato dalle L. n. 248/2006, disciplina le procedure per il
conferimento, da parte dell’Agenzia per l’orientamento e la formazione – Istruzione
e lavoro della Provincia di Potenza (Apof-il), di incarichi individuali con contratti di
lavoro autonomo, caratterizzato da una prestazione d’opera prevalentemente
personale, di natura occasionale, professionale o coordinata e continuativa, ad
esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.
2. Rientrano nella suddetta disciplina tutti gli incarichi individuali attraverso i quali
l’Agenzia, in relazione a specifici progetti o programmi funzionalmente connessi con
la propria attività istituzionale, necessita di una prestazione altamente qualificata.
Rispondono ai requisiti del precedente comma le seguenti tipologie di incarico:
A. incarichi di docenza/orientamento/tutoraggio;
B. incarichi di collaborazione amministrativa;
C. incarichi di consulenza professionale/studio/ricerca.
3. Le prestazioni d’opera che caratterizzano le sopraindicate tipologie di incarico
possono assumere natura occasionale, natura professionale cioè riferito
all’esercizio di una attività abituale anche se non prevalente, ovvero concretizzarsi
in una prestazione d’opera coordinata e continuativa, ma non a carattere
subordinato, che presuppone un coordinamento con l’attività del committente ed un
inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione del lavoro3.
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Approvato dal CDA Apof-il per la successiva approvazione da parte del Consiglio Provinciale.
Art. 20 - Tutte le situazioni che riguardano le procedure e le modalità di gestione del personale
interno e l’attivazione di contratti e prestazioni professionali con esterni che interessano direttamente
l’Agenzia, sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
3
Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento ad ipotesi
individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
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Allegato alla Delibera di Consiglio di Amministrazione n._8__ del _03/08/2011_
“Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione”
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Art.2
TIPOLOGIA DI LAVORO: PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA
COORDINATA E CONTINUATIVA
1. Si definisce rapporto di collaborazione coordinata e continuativa la prestazione
d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, caratterizzata
dall’assenza di uno stretto vincolo di subordinazione.
2. Elementi caratterizzanti della collaborazione coordinata e continuativa sono:
- Collaborazione: assenza del vincolo di subordinazione e autonomia nel
rispetto delle linee guida dettate dal committente
- Coordinamento: collegamento funzionale dell’attività del collaboratore con la
struttura del committente in quanto concorre alla realizzazione dell’attività
istituzionale di quest’ultimo in conformità alle direttive impartite dallo stesso;
- Continuità: non occasionalità della prestazione che deve essere resa in
misura apprezzabile nel tempo (prestazione effettuata in modo regolare e
sistematico);
- Natura prevalentemente personale dell’opera prestata: necessaria
prevalenza del carattere personale in termini quantitativi e qualitativi
dell’apporto lavorativo del prestatore rispetto all’impiego di mezzi e/o altri
soggetti sempreché rimanga preminente la sua partecipazione e l’unicità
della responsabilità del medesimo.
Art.3
TIPOLOGIA DI LAVORO: PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO DI TIPO
OCCASIONALE
1. Si definisce prestazione di lavoro autonomo di natura occasionale la prestazione
resa da soggetti che si obbligano a compiere un’opera, con lavoro
prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun
coordinamento con il committente.
2. L’esercizio dell’attività inoltre, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti
della professionalità intesa quale obbligo d’iscrizione ad un Albo Professionale e
della prevalenza e deve avere carattere episodico.
Art.4
PRESUPPOSTI E MODALITA'
1. L'Agenzia può conferire gli incarichi di cui all’art. 1, ad un soggetto estraneo
qualora ricorrano i seguenti presupposti:
a) l’oggetto delle prestazione, che il collaboratore è chiamato e rendere, non
solo deve corrispondere alle competenze istituzionali dell'Agenzia ma deve
altresì corrispondere a progetti o programmi specifici determinati;
b) l’Agenzia deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane presenti al suo interno;
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“Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione”
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c) l’esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni
altamente qualificate;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e
compenso della prestazione.
2. L' Agenzia individua il prestatore d'opera attraverso procedure di selezione
effettuate sulla base di uno o più dei seguenti parametri:
a) Valutazione dei titoli;
b) Analisi e valutazione del curriculum;
c) Valutazione dello status economico/occupazionale;
d) Eventuale colloquio e/o altre forme di accertamento della professionalità.
3. I soggetti a cui sono conferiti gli incarichi esterni devono essere in possesso dei
requisiti minimi di qualificazione professionale, in esecuzione di quanto previsto
dell’art. 7 comma 6 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
Art 5
PROGRAMMA DI FABBISOGNO
1. Gli incarichi di collaborazione esterna ad alta qualificazione di cui all'art. 1 devono
essere inseriti in un programma di fabbisogno completo dei relativi schemi di avviso,
adottato dal Consiglio di Amministrazione e nell’importo massimo annuale indicato
nel bilancio annuale di previsione dell’Agenzia.
Art.6
INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITA'
1. L’Agenzia, per gli incarichi di collaborazione di importo annuale inferiore ai
20.000,00 Euro4, ed allo scopo di dotarsi di una procedura comparativa semplificata
per questa tipologia di incarichi esterni, istituisce un albo di tipo aperto di esperti,
attraverso Avviso Pubblico per la istituzione dell’Albo degli Esperti. Elementi
minimi dell’Avviso Pubblico, in questo caso, sono:
- sezioni/aree omogenee di attività in cui si articola l’Albo;
- livelli professionali e requisiti minimi per l’iscrizione all’Albo;
- modalità di presentazione delle domande di iscrizione;
- tempi di validità dell’iscrizione e cause di esclusione;
- criteri e procedure di comparazione per il conferimento dell’incarico;
- premialità da assegnare nella valutazione del servizio prestato, se lo stesso è
stato svolto nell’area professionale per la quale vi è la necessità di risorse
esterne;
- la struttura di riferimento ed il responsabile del procedimento.
4
In coerenza con le procedure semplificate previste dal comma 10 art. 34 “Collaborazioni e
consulenze esterne” del regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di
Potenza.
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“Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione”
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2. L'Agenzia, per gli incarichi di importo superiore a quanto indicato al comma
precedente, predispone Avvisi Pubblici per la ricerca di specifiche figure
professionali a cui conferire incarico esterno di collaborazione. Elementi minimi
dell’Avviso Pubblico, in questo caso, sono:
- specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della
prestazione;
- criteri e modalità per la valutazione dei curricula e delle esperienze professionali;
- le modalità ed il termine per la presentazione dei curricula (comunque non
inferiore a quindici giorni, salvo che in presenza di comprovati motivi di urgenza
con un minimo di n. 7 giorni);
- le modalità ed il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della
procedura;
- la struttura di riferimento ed il responsabile del procedimento.
3. In ogni caso, ai fini del conferimento dell’incarico occorre:
a) essere cittadini italiani o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
b) avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti
che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;
e) non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in
giudicato;
f) non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego o
licenziati da una pubblica amministrazione;
g) essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per contrattare con la
pubblica amministrazione;
h) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata
specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della
prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di attività che debbano essere svolte da
professionisti iscritti in ordini o albi, da soggetti che operino nel campo
dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigiani, ferma restando la necessità
di accertare la maturata esperienza nel settore.
Art. 7
PROCEDURE COMPARATIVE E VALUTATIVE
1. L'Agenzia, tramite l'ufficio competente ed anche attraverso commissioni
appositamente costituite delle quali facciano parte dipendenti dell'Agenzia, procede
all’istruttoria di ammissibilità.
2. Fermo restando i principi e i limiti di cui al presente regolamento ed alle norme
vigenti in materia, e comunque nell’ambito dei principi di trasparenza e parità di
trattamento, l’Avviso Pubblico di istituzione dell’Albo degli Esperti deve indicare le
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“Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione”
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modalità per l’attivazione dell’Albo degli Esperti in relazione alle professionalità
ricercate, nonché le procedure comparative finalizzate all’individuazione del
prestatore d’opera all’interno del’Albo.
3. Nel caso di Avviso Pubblico per la ricerca di specifiche figure professionali, ad
ogni curriculum deve essere attribuito un punteggio che valuti i seguenti
elementi:
a) titoli di studio;
b) esperienze professionali già maturate nel settore di attività di riferimento;
c) ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico.
Art 8
ISTITUZIONE DELL’ALBO DEGLI ESPERTI
1. L’Albo degli Esperti è approvato, dopo la presa d’atto del CdA, con atto del
Direttore dell’Agenzia; è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web dell’Apof-il; è
aggiornato annualmente. La pubblicazione ha valore di notifica.
2. Dall'inserimento nell’Albo degli Esperti non scaturisce alcun diritto degli esperti
all'instaurazione dei rapporti di collaborazione che restano, invece, subordinati
alle effettive necessità dell'Agenzia in relazione alle attività da realizzare, nonché
alla sussistenza di tutti i presupposti di legittimità previsti dall'ordinamento.
3. Il conferimento dell'incarico è subordinato all'effettiva disponibilità allo
svolgimento dello stesso alle condizioni stabilite nell'apposito disciplinare,
nonché all’accertamento della sussistenza dei requisiti generali e particolari
previsti nel relativo avviso. L'esperto chiamato a prestare la propria
collaborazione è comunque tenuto ad accettare l'incarico entro il termine fissato
dall'Agenzia. Ciascun esperto selezionato può rinunciare all'incarico per ragioni
di indisponibilità temporanea.
4. L’Agenzia può conferire più di un incarico nello stesso anno allo stesso prestatore
d’opera attraverso la consultazione dell’Albo degli Esperti, purché l’entità
complessiva annua del compenso non sia superiore a quanto indicato al comma
1 dell’art.4 del presente regolamento.
Art 9
COSTITUZIONE DI GRADUATORIE PER SPECIFICHE FIGURE
PROFESSIONALI
1. Le graduatorie relative agli Avvisi pubblici per la ricerca di specifiche figure
professionali, sono approvate con atto del Direttore dell’Agenzia; sono
pubblicate, per un periodo non inferiore a quindici giorni, all'Albo Pretorio e sul
sito web dell’Apof-il. La pubblicazione ha valore di notifica.
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“Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione”
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2.
Le graduatorie hanno validità triennale dalla data di pubblicazione,
eventualmente prorogabili per il solo tempo necessario al rinnovo delle
selezioni.
3. Dall'inserimento nelle graduatorie non scaturisce alcun diritto degli esperti
all'instaurazione dei rapporti di collaborazione che restano, invece, subordinati
alle effettive necessità dell'Agenzia in relazione alle attività da realizzare, nonché
alla sussistenza di tutti i presupposti di legittimità previsti dall'ordinamento.
4. Il conferimento dell'incarico è subordinato all'effettiva disponibilità allo
svolgimento dello stesso alle condizioni stabilite nell'apposito disciplinare,
nonché all’accertamento della sussistenza dei requisiti generali e particolari
previsti nel relativo avviso. L'esperto chiamato a prestare la propria
collaborazione è comunque tenuto ad accettare l'incarico entro il termine fissato
dall'Agenzia. Ciascun esperto selezionato può rinunciare all'incarico per ragioni
di indisponibilità temporanea.
5. In caso di recesso dall’incarico, invece, il soggetto è cancellato dalla relativa
graduatoria.
6. Non si attinge, in ogni caso, alle graduatorie per l'individuazione di professionalità
da inserire in progetti realizzati in partnership e/o in altre forme di collaborazione
con imprese, enti ed istituzioni territoriali, né per il ricorso a servizi di
somministrazione di lavoro.
Art 10
ESCLUSIONI
1. Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 7, commi 6 e ss., del D. Lgs.
30.03.2001, n 165 e, quindi, esulano dall'ambito di applicazione anche del
presente regolamento, gli incarichi di componenti degli organismi di controllo
interno e dei nuclei di valutazione, nonché gli altri incarichi espressamente
esclusi da disposizioni di legge.
Art 11
CONFERIMENTO DELL' INCARICO
1. Il conferimento dell'incarico avviene ai sensi dell’art. 2222 e ss. del Codice Civile,
nonché ogni altra norma vigente in materia di collaborazione coordinata e
continuativa, professionale ed occasionale.
2. Nel contratto, anche nella forma della lettera d'incarico, deve contenere i seguenti
elementi:
- natura, oggetto e durata della prestazione;
- tipologia dell'incarico;
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“Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione”
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- oggetto e obiettivi dell'attività;
- entità e modalità di corresponsione del compenso;
- eventuale importo relativo a spese per trasferte;
- il luogo di espletamento dell’attività
- la previsione di clausola risolutiva.
3. Il contratto viene sottoscritto dal Direttore e dall’incaricato; qualora assuma la
forma della lettera d'incarico, il prestatore d’opera deve espressamente
sottoscrivere la stessa per accettazione.
4. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione, a meno ché trattasi di
rinnovo a seguito di proroga del progetto iniziale.
5. I contratti relativi agli incarichi di cui al presente regolamento sono efficaci a
decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del collaboratore, dell'oggetto
dell'incarico e del relativo compenso previsto, sul sito web dell'Agenzia. In caso di
omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.
6. Gli atti di conferimento di incarico, qualora comportino una spesa superiore ad
Euro 5.000,00, devono essere trasmessi alla Corte dei Conti, Sezione di Controllo
per quanto di competenza.
Art 12
VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO
1. L’Agenzia controlla periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante
la verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati,
nonché del rispetto dei tempi programmati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non
conformi a quanto richiesto nel disciplinare d'incarico, ovvero siano del tutto
insoddisfacenti, l'Agenzia può richiedere al soggetto incaricato di integrare i
risultati entro un termine stabilito ovvero può risolvere il contratto per
inadempimento.
3. In caso di risultati parzialmente soddisfacenti, l'Agenzia può chiedere al soggetto
incaricato di integrare i risultati stessi entro un termine stabilito, ovvero, sulla base
dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione
parziale del compenso originariamente stabilito.
4. L’Agenzia verifica, altresì, l’assenza di ulteriori oneri previdenziali ed assicurativi
e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti ed
autorizzati.
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“Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione”
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Art 13
PUBBLICITA'
1. Alla indizione delle procedure di selezione viene assicurata adeguata pubblicità
mediante pubblicazione del relativo avviso sul sito web della Provincia di
Potenza, sul sito web dell'Apof-il e con l'affissione all'Albo per un periodo non
inferiore a 15 giorni.
2. Ove ritenuto opportuno, possono essere disposte anche forme di pubblicità
aggiuntive.
Art. 14
REGIME TRANSITORIO
1. Nelle more dell’approvazione del presente regolamento elaborato ai sensi
dell’art.20 dello Statuto di Apof-il, da parte del Consiglio Provinciale della
Provincia di Potenza, e nelle more del perfezionamento delle procedure di
selezione ivi previste, l’Agenzia può conferire, allo scopo di non interrompere
l’attuazione del Piano Programma 2010 gli incarichi esterni di collaborazione, di
cui all’art. 1 del presente regolamento, attraverso il ricorso alle seguenti modalità:
- attivazione del regime di proroga della disciplina di cui all’Avviso Pubblico
della Provincia di Potenza – Del. Cons. Prov. N.47 del 21.06.20055 e relative
graduatorie di cui alla D.D. di Apof-il n.114 del 03.10.05;
o, in alternativa,
-
applicazione dell’art.34 comma 10 “Collaborazioni e consulenze esterne” del
regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di
Potenza approvato con D.P.G. n.4 del 02/02/2010 e modificato con D.G.P.
n.66 del 13/07/2010.
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“Regolamento Apof-il per la predisposizione delle graduatorie per incarichi supplenze relativamente
all’Obbligo Formativo”
Allegato alla Delibera di Consiglio di Amministrazione n._8__ del _03/08/2011_
“Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione”
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Testo - Apof-Il