GUIDA ALLA COMUNICAZIONE ANNUALE DEI DATI IVA 2014:
SCADENZA AL 28 FEBBRAIO 2014
a cura di Celeste Vivenzi
Premessa generale
Entro il 28 febbraio 2014 i titolari di partita Iva sono tenuti a presentare la
Comunicazione annuale Iva per via telematica all'Agenzia delle Entrate. Tale
comunicazione non è equiparata ad una dichiarazione fiscale ma ha solamente uno
scopo statistico ad uso comunitario e , in effetti , la comunicazione dati IVA è finalizzata
alla determinazione del calcolo delle risorse che ciascuno Stato membro è tenuto a
destinare al bilancio comunitario (Direttiva CE 112/2006). La presentazione della
Dichiarazione IVA annuale entro la data del 28 febbraio 2014 esonera dalla
compilazione e dall'invio della Comunicazione annuale dati Iva per il 2013 ed inoltre
la presentazione della Dichiarazione annuale IVA in forma autonoma ovvero
sganciata dal modello Unico 2014 è utile per i contribuenti che intendono richiedere il
rimborso IVA e per i soggetti interessati alle compensazioni orizzontali del credito IVA
(utilizzo libero fino ad euro 5.000, sottoposto alla presentazione della dichiarazione Iva
per importi da euro 5.000 e fino a euro 15.000 e al visto di conformità del professionista
per importi di credito IVA superiori ai 15.000 euro). ll modello può essere trasmesso
esclusivamente in via telematica e le sanzioni relative all’omessa, incompleta od
inesatta presentazione della comunicazione annuale dati IVA, sono previste da un
minimo di 258 euro e un massimo di 2.065 euro e non è prevista l’applicazione del
ravvedimento operoso per la rettifica di eventuali errori od omissioni in quanto si è in
presenza di una comunicazione meramente riepilogativa e non di una dichiarazione
fiscale vera e propria. Con il provvedimento n. 4877/2014 del 15 gennaio 2014 sono
state aggiornate le istruzioni della comunicazione annuale dati IVA relativa alle operazioni
del 2013 al fine di tenere conto della nuova disciplina , in vigore dal 1° gennaio 2013,
che prevede l’obbligo di emissione della fattura anche per le operazioni carenti del
requisito territoriale .
Soggetti obbligati alla presentazione del modello
In via generale sono obbligati : - tutti i soggetti titolari di partita IVA compresi i
soggetti che adottano il Regime delle nuove iniziative produttive e i soggetti ex minimi
che hanno aderito al nuovo regime semplificato di cui all'art.27 c. 3 D.L. 98-2011 ; - tutte
le Società di Capitali e di persone indipendentemente dal volume d’affari realizzato .
Soggetti esonerati dalla presentazione del modello
I soggetti esonerati sono :
-le persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) con volume d’affari per l’anno 2013
non superiore a 25.000 euro ( il volume non va ragguagliato ad anno) ;
-i soggetti che presentano entro il 28 febbraio 2014 la Dichiarazione Iva autonoma;
-i soggetti che nel 2013 si trovano nel regime di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilità (l'esonero permane se il soggetto fuoriesce dal
regime in quanto raggiunge ricavi o compensi superiori a euro 30.000 ma non a euro
45.000 , mentre decade se supera ricavi o compensi nel limite massimo dei 45.000
euro); IMPORTANTE: nel secondo caso
il contribuente deve inviare la
Comunicazione dati Iva;
-i soggetti che hanno effettuato nel 2013 solo operazioni esenti IVA art. 10 (esempio
dentista che ha svolto solo operazioni esenti); si ricorda che nel caso in cui il
dentista abbia emesso una fattura per una prestazione soggetta ad IVA ovvero abbia
acquistato oro industriale per una protesi tali situazioni impongono l'obbligo di
adempiere alla comunicazione annuale dati IVA o alla presentazione della
Dichiarazione annuale Iva;
-produttori agricoli con volume affari inferiore ai 7.000 euro;
-soggetti sottoposti a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo ecc);
-Comuni, Province, Regioni e Amministrazioni dello Stato;
Aziende sanitarie locali;
Enti Pubblici e le
-l’imprenditore individuale con affitto dell'unica azienda;
-soggetti non residenti nella UE e soggetti domiciliati o residenti fuori della
Comunità europea che esercitano attività di e-commerce e che effettuano servizi nei
confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in
altro Stato UE;
-soggetti che nel 2013 hanno effettuato solo operazioni escluse ovvero: cessione di
tabacchi,cessione di giornali, lotto e lotterie,sale giochi );
-soggetti con detrazione IVA forfettaria ex art. 74 ovvero: imprese che esercitano
attività di intrattenimento (fatto salvo che non abbiamo optato per l'applicazione dell'iva
nei modi ordinari);
-Associazioni sportive che applicano la legge 398-91( sempre se non superano il
limite di ricavi previsto dalla Legge in euro 250.000 /anno);
-Soggetto UE con rappresentante fiscale leggero: i soggetti residenti in altri Stati UE
privi di stabile organizzazione in Italia che hanno nominato ai sensi del Decreto Legge n.
331-1993 il rappresentante fiscale leggero sono esonerati dalla Comunicazione dati IVA.
Si ricorda che il rappresentante fiscale leggero può compiere solo operazione
escluse da IVA a differenza del rappresentante fiscale pesante che compie
operazioni imponibili IVA con il conseguente adempimento della presentazione
della Comunicazione dati Iva / Dichiarazione annuale Iva.
LA COMPILAZIONE IN PRATICA DEL
MODELLO
Non vengono segnalati nella Comunicazione annuale dei dati Iva: -i versamenti ,le
compensazioni, le eventuali rettifiche d’imposta o richieste di rimborso ; - non
vanno indicate le operazioni escluse da IVA ( art.2 , art. 15 e fuori campo ) , i dati
relativi all'eventuale pro-rata IVA annuale ; -vanno indicate le operazioni effettuate in
regime di reverse charge (sia nelle operazioni attive che nelle operazioni passive); operazioni con esigibilità differita ( IVA per cassa ) : l’imponibile entra a far parte
delle operazioni attive ma non viene indicata la relativa imposta nel rigo dell’imposta a
debito (tale imposta dovrà essere indicata il prossimo anno pur in assenza del relativo
imponibile ); -Contabilità presso terzi: nella Comunicazione dati IVA non rilevano le
operazioni emesse relative al mese di Dicembre 2012 (rilevano solo per la
Dichiarazione IVA annuale); -Autotrasportatori: la Comunicazione dati IVA coincide con
la Dichiarazione IVA annuale anche se , dal punto di vista operativo, vi è uno
spostamento nella determinazione delle operazioni a debito concesso dalla normativa
per tale categoria di contribuenti; -i soggetti che esercitano più attività devono
presentare un solo modello di Comunicazione dati IVA ; - presenza di operazioni
straordinarie (Conferimenti,donazioni,successioni, fusioni e scissioni) : in caso di
soggetti che hanno dato vita ad operazioni straordinarie vanno presentati più moduli per
i relativi periodi (si devono quindi presentare diverse Comunicazioni prima e dopo le
suddette operazioni ).
DATI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO
La Comunicazione annuale dati
seguenti dati :
IVA
richiede in sostanza l'indicazione dei
-DATI GENERALI :
-Anno Imposta, Dati del Contribuente con indicazione della Partita Iva e del codice di
attività esercitata, indicazione dei Dati del Dichiarante se diverso dal Contribuente
stesso;
DATI CONTABILI OPERAZIONI ATTIVE :
CD1 - Rigo CD1, campo 1, indicare l’ammontare complessivo, al netto dell’IVA,
delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) all’interno, intracomunitarie
e di esportazione, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità
differita, annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque
soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti per le quali il contribuente si sia
avvalso della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis. Nel presente campo
devono essere comprese anche le operazioni non soggette per carenza del presupposto
-campo
territoriale di cui agli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633 del 1972 per le quali è
obbligatoria l’emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell’art. 21,
comma 6-bis, dello stesso decreto (non devono essere comprese tra le operazioni attive
gli acquisti intra annotati anche nel registro delle fatture emesse e le autofatture ex art. 17
DPR 633/72);
-Rigo CD1, campo 2, indicare l’ammontare complessivo delle operazioni non imponibili
già comprese nel campo 1 del medesimo rigo: – esportazioni e altre operazioni non
imponibili, che possono concorrere alla formazione del plafond ivi comprese le cessioni di
beni effettuate ai sensi dell’art. 71, nei confronti di operatori residenti nella Repubblica di
San Marino e nello Stato della Città del Vaticano. Non devono essere invece comprese le
cessioni intracomunitarie che devono essere indicate nel successivo campo 4; –
operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano presentato la
dichiarazione di intento; – altre operazioni qualificate non imponibili che non concorrono
alla formazione del plafond e le operazioni rientranti nel regime del margine di cui al
citato d.l. n. 41 del 1995 (beni usati, ecc.);
-Rigo CD1, campo 3, indicare l’ammontare, già compreso nel campo 1 del medesimo
rigo, delle operazioni esenti di cui all’art. 10 ;
-Rigo CD1, campo 4, indicare l’ammontare complessivo delle cessioni intracomunitarie di
beni già comprese nel campo 1 del medesimo rigo, annotate nel registro delle fatture
emesse o in quello dei corrispettivi ; - Rigo CD1, campo 5, indicare le cessioni di beni
strumentali già comprese nei campi precedenti;
DATI CONTABILI OPERAZIONI PASSIVE :
-Rigo CD2, campo 1, indicare l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta, degli
acquisti all’interno, intracomunitari e delle importazioni, rilevanti agli effetti dell’IVA,
compresi gli acquisti ad esigibilità differita, relativi a beni e servizi, risultanti dalle fatture e
dalle bollette doganali di importazione annotate o soggette a registrazione nell’anno di
riferimento sul registro degli acquisti di cui all’art. 25 ovvero su altri registri previsti da
disposizioni riguardanti particolari regimi ;
-Rigo CD2, campo 2, indicare l’ammontare complessivo degli acquisti non imponibili già
compresi nel campo 1 del medesimo rigo: - acquisti all’interno e importazioni effettuati
senza pagamento dell’imposta, con utilizzo del plafond di cui all’art. 2, comma 2, della
legge 18 febbraio 1997, n. 28; – acquisti all’interno oggettivamente non imponibili,
effettuati senza utilizzo del plafond (nel rigo non devono essere compresi gli acquisti
intracomunitari non imponibili, che devono invece essere indicati nel successivo campo 4);
-Rigo CD2, campo 3, indicare l’ammontare, già compreso nel campo 1 del medesimo
rigo, degli acquisti all’interno esenti, delle importazioni non soggette all’imposta nonché
delle importazioni di oro da investimento;
-Rigo CD2, campo 4, indicare l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di
beni già compresi nel campo 1 del medesimo rigo (vanno anche compresi gli acquisti
intracomunitari non imponibili di cui all’art. 42, comma 1 del d.l. n. 331 del 1993 nonché
quelli di cui all’art. 40, comma 2, dello stesso decreto legge ;
-Rigo CD2, campo 5, indicare gli acquisti di beni strumentali già compresi nei campi
precedenti ( si tratta dei beni ammortizzabili, materiali o immateriali, di cui agli articoli 102
e 103 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, compresi i beni di costo non superiore a
516,46 euro e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing (ad esempio
macchinari, attrezzature, impianti, ecc.) e dei beni strumentali non ammortizzabili,
computando l’importo dei canoni relativi ai beni strumentali, acquisiti con contratti di
leasing, usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso e il corrispettivo relativo all’acquisto
di beni strumentali non ammortizzabili (ad esempio terreni);
-Rigo CD3, vanno comprese in tale rigo esclusivamente le importazioni di materiale d’oro,
di prodotti semilavorati in oro e le importazioni d’argento puro, nonché le importazioni di
rottami e altri materiali di recupero di cui all’art. 74, commi 7 e 8, già comprese nel rigo
CD2, campo 1, per le quali, ai sensi del art. 70, commi 5 e 6, l’imposta non viene versata
in dogana, ma assolta mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei
registri di cui agli artt. 23 (o 24) e dell’art. 25;
-Rigo CD4, indicare l’ammontare dell’IVA esigibile, relativa alle operazioni effettuate nel
periodo di riferimento, per le quali si è verificata l’esigibilità, ovvero relativa ad operazioni
effettuate in precedenza per le quali l’imposta è diventata esigibile nel periodo di
competenza, annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi o
comunque soggette a registrazione;
-Rigo CD5, indicare l’ammontare dell’IVA detratta relativa agli acquisti registrati per i quali
è stato esercitato il diritto alla detrazione nel periodo di riferimento;
-Rigo CD6, campo 1, indicare l’ammontare dell’IVA a debito risultante dalla differenza tra
gli importi indicati ai righi CD4 e CD5;
-Rigo CD6, campo 2, indicare l’ammontare dell’IVA a credito risultante dalla differenza tra
gli importi indicati ai righi CD5 e CD4.
NOVITA' 2013
: EMISSIONE FATTURE PER OPERAZIONI NON SOGGETTE
(CARENZA DEL REQUISITO TERIITORIALE)
Come noto dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto l’obbligo di emissione della fattura
per le operazioni non soggette all’imposta per carenza del presupposto territoriale ai
sensi degli articoli da 7 a 7- septies del DPR 633/72 (articolo 21, comma 6-bis DPR
633/72 introdotto dalla Legge 228 del 24 dicembre 2012).
Vanno pertanto incluse nel campo CD1 CAMPO 1 : - l’ammontare complessivo, al netto
dell’IVA, delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) all’interno,
intracomunitarie e di esportazione, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle
ad esigibilità differita, annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi
o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti per le quali il
contribuente si sia avvalso della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis. I
contribuenti per i quali ha avuto effetto tale dispensa devono comunque indicare
l’ammontare delle operazioni di cui ai numeri 11, 18 e 19 dell’art. 10, per le quali resta in
ogni caso fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione. Nel presente campo devono
essere comprese anche le operazioni non soggette per carenza del presupposto
territoriale di cui agli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/1972 per le quali è
obbligatoria dal 1° gennaio 2013 l’emissione della fattura. Quindi una fattura
emessa per un servizio generico ad un soggetto passivo extra-comunitario come
operazione non soggetta articolo 7-ter va inserita nel campo CD 1 campo 1 (dal 1°
gennaio 2013 e contribuisce a formare il volume d’affari della dichiarazione annuale
IVA).
Anche l'acquisto di servizi generici intracomunitari ed extracomunitari per cui viene
fatta l’integrazione della fattura con IVA nel primo caso e l’autofattura con IVA nel secondo
caso, con doppia registrazione nel registro iva acquisti e vendite debbono essere indicate
nel seguente modo : - campo CD 2, campo 1 indicazione dell’imponibile; campo CD 4
indicazione dell’IVA a debito; campo CD 5 indicazione dell’IVA a credito.
Nel caso di acquisto intracomunitario di beni per cui viene fatta l’integrazione della
fattura con IVA e doppia registrazione nel registro iva acquisti e iva vendite: - campo CD
2, campo 1 indicazione dell’imponibile; campo CD 2, campo 2 indicazione
dell’imponibile già indicato nel campo precedente; campo CD 4 indicazione dell’IVA
a debito; campo CD 5 indicazione dell’IVA a credito.
CELESTE VIVENZI
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