I VA CORSO BASE a) operazioni nel campo IVA Si tratta delle operazioni nelle quali sono presenti tutti i presupposti di applicazione dell’imposta, e cioè: presupposto soggettivo = esercizio di impresa, arte o professione; presupposto oggettivo = cessione di beni o prestazione di servizi; presupposto territoriale = rilevanza dell’operazione in Italia. Le operazioni nel campo IVA si dividono a loro volta in: - operazioni imponibili: - SI IVA, - SI volume d’affari; - SI fatturazione, registrazione e dichiarazione - operazioni non imponibili: - NO imposta; - SI volume d’affari; - SI fatturazione, registrazione e dichiarazione - consentono il recupero dell’IVA pagata sugli acquisti - operazioni esenti (art.10): - NO imposta; - SI volume d’affari; - SI fatturazione, registrazione e dichiarazione - NON consentono di recuperare l’IVA pagata a monte su acquisti e spese - operazioni non soggette: b) operazioni fuori campo IVA operazioni soggette a regimi speciali di applicazione Manca almeno uno dei presupposti di cui sopra, o che sono considerate fuori campo IVA per espressa disposizione di legge. Per tali operazioni manca il requisito della territorialità, cioè non si considerano effettuate nel territorio dello Stato Per tali operazioni non si applica l’imposta, e non devono essere rispettati gli adempimenti formali. ODC PADOVA - 21 novembre 2013 I VA CORSO BASE OPERAZIONI INTRA UE Le operazioni intracomunitarie sono regolamentate in Italia dal DL 331/1993 il principio di tassazione nel Paese di destinazione, per operazioni poste in essere tra soggetti passivi d’imposta nei diversi Stati; il principio di tassazione nel Paese di origine per acquisti posti in essere da privati, che essendo i soggetti incisi (quelli che pagano l’IVA), sono tenuti al pagamento nello Stato dove effettuano l’acquisto. Presupposti delle operazioni INTRA UE sono i seguenti, ex DL 331/1993: Soggettivo entrambe le parti devono essere soggetti passivi IVA residenti in diversi Stati UE Oggettivo l’operazione deve avere ad oggetto il trasferimento della proprietà a titolo oneroso, di beni mobili o altro diritto reale di godimento Territoriale il luogo di partenza e destinazione dei beni deve essere interno a due Stati UE ODC PADOVA - 21 novembre 2013 I VA CORSO BASE AUTORIZZAZIONE – VIES L'Agenzia delle Entrate sottoporrà le nuove partite IVA a una serie di controlli prima di dare il via libera agli scambi oltre frontiera L'inclusione nel VIES potrà avvenire soltanto dopo aver verificato l'affidabilità degli operatori, la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, al fine di realizzare un archivio europeo attendibile e aggiornato. OPERAZIONI SENZA ISCRIZIONE VIES le cessioni o prestazioni intra UE effettuate da soggetto passivo italiano non ancora nel VIES (o escluso a seguito di diniego/revoca) vanno assoggettate ad IVA in Italia, non potranno beneficiare della non imponibilità/non assoggettamento con le conseguenti sanzioni (art. 6 D.Lgs. 471/1997) dal 100% al 200% dell’IVA non applicata. gli acquisti da soggetto passivo UE non sono operazioni intra UE, pertanto l’IVA non è dovuta in Italia ma nel paese del fornitore come nel caso dei privati212: l’acquirente italiano non regolarmente iscritto al VIES, ricevuta la fattura senza IVA dal fornitore europeo, non deve procedere alla doppia annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti, non essendo applicabile il meccanismo dell’inversione contabile (art. 47 DL 331/1993), che comporta una illegittima detrazione dell’IVA con applicazione della sanzione ex art. 6, co.6, Dlgs. 471/1997, dal 100% al 200% dell’IVA non applicata (CM 39/E/2011)213, . ODC PADOVA - 21 novembre 2013 I VA CORSO BASE Controllo delle partite Iva comunitarie http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm?p=&s=IT Verifica delle partite Iva ITALIA CODICE IVA VALIDO Partita IVA: 00193320264 Denominazione: BENETTON GROUP SPA Indirizzo: VIA VILLA MINELLI 1 31050 PONZANO VENETO TV Data di inizio validità: N.D. Data di fine validità: --N.D. (Non Divulgabile) = Lo Stato membro selezionato non ha autorizzato la divulgazione di questa informazione. Data della richiesta: 19/11/2013 10:46:36 ODC PADOVA - 21 novembre 2013 I VA CORSO BASE TERRITORIALITA’ Ex art.7 DPR 633/1972, il concetto di territorialità è uno dei tre presupposti necessari, insieme a quello soggettivo (attività d’impresa, arte o professione) e oggettivo (cessioni di beni, prestazioni di servizi), per l’applicazione dell’Iva. Serve a delimitare i territori di applicazione dell’imposta, cioè dove è dovuta eventualmente l’imposta, distinguendo a tal fine: il territorio dello Stato (Italiano !) il territorio Comunitario il territorio Extracomunitario Il territorio dello Stato ai fini IVA è il territorio della Repubblica Italiana tranne: il Comune di Livigno il Comune di Campione d’Italia le acque italiane del lago di Lugano Questi nell’applicazione dell’IVA sono considerati Paesi terzi, sia per le cessioni di merci che per la prestazione di servizi. Appartengono al territorio dello Stato anche i punti franchi, i depositi franchi e altri analoghi luoghi considerati extraterritoriali ai fini doganali (ma considerati territorio dello Stato ai fini IVA) Il territorio dello Stato comprende: lo spazio terrestre compreso entro i confini politici le acque territoriali entro le 12 miglia marine lo spazio aereo sovrastante le acque comprese fra golfi, baie e insenature i cui punti estremi distino tra loro non più di 24 miglia marine ODC PADOVA - 21 novembre 2013 I VA CORSO BASE TERRITORIALITA’ Inoltre per: prestazioni a bordo di aerei e navi: appartengono al territorio dello Stato le navi e gli aeromobili italiani in navigazione in acque o spazi aerei internazionali ( cod. nav.); navi in alto mare: territorio dello Stato di appartenenza; il potere di governo dello Stato di bandiera si esercita sulle navi ovunque si trovino e quindi anche in acque adiacenti a Stati esteri e negli stessi porti stranieri (diritto internazionale); aerei italiani in luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato: è territorio italiano (cod. nav.); ambasciate: fanno parte del territorio dello Stato accreditante, per cui: ambasciate italiane all’estero non fanno parte del territorio dello Stato (RM 355378/1985); ambasciate estere in Italia fanno parte del territorio dello Stato; NB: Repubblica di San Marino e Città del Vaticano sono due Stati Esteri che si trovano nel territorio italiano. ODC PADOVA - 21 novembre 2013 I VA CORSO BASE ACQUISTI INTRA UE PRESUPPOSTO e CARATTERISTICHE Soggettivo Cedente comunitario ed acquirente italiano devono entrambi essere soggetti passivi IVA nel proprio Paese. Gli acquisti effettuati da privati non rientrano nel campo applicativo della disciplina IVA comunitaria, ma sono assoggettati all’imposta nel Paese di origine. Oggettivo Onerosità dell’operazione, che deve avere ad oggetto un bene mobile materiale. Sono pertanto escluse le operazioni a titolo gratuito; sono acquisti intracomunitari quelli che prevedono il pagamento di un corrispettivo, incluse le operazioni che si realizzano tramite permuta. L’operazione deve avere ad oggetto l’acquisizione della proprietà o di altro diritto reale sul bene. L’operazione deve inquadrarsi come compravendita. Non valgono le acquisizioni in “conto prova” o in “conto visione”. Sono invece ammessi, in quanto diritti reali di godimento, l’uso e l’usufrutto; Territoriale Il bene deve essere effettivamente movimentato da uno Stato UE di partenza all’Italia (di qui la necessità che si tratti di bene mobile), mentre è ininfluente chi effettua il trasporto. I beni acquistati devono fisicamente entrare nel territorio italiano da altro Stato membro UE. Sono irrilevanti residenza e domicilio del cedente e dell’acquirente. In mancanza anche di uno solo dei precedenti requisiti, l’operazione non è intra UE, e si applicheranno pertanto le regole nazionali ex DPR 633/1972 (assoggettamento a Iva). ODC PADOVA - 21 novembre 2013 I VA CORSO BASE ACQUISTI INTRA UE MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE 1. Momento: Inizio del trasporto/spedizione al cessionario o a terzi per suo conto dal Paese UE di origine a quello di destinazione IT: diventa quindi ormai indifferente chi cura il trasporto, se lo stesso cedente o un terzo per suo conto ovvero il cessionario. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna (per esempio nel caso del deposito Iva). 2. Fattura anticipata: se anteriormente al verificarsi dell'evento viene emessa la fattura relativa ad un'operazione intra UE la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura. 3. Acquisti INTRA UE continuativi Di cui ex art.38, co. 2 e 3 DL 331/1993, se effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese. Esempio Operatore ITA effettua un acquisto di beni da un cliente ESP: la merce viene spedita il 10/01 ed arriva a destino il 12/01/2013; prima dell’inizio della spedizione, il 04/01 viene pagato un acconto. In tal caso: - dal 01/01/2013 l’effettuazione dell’operazione si ha al 10/01 ovvero al momento della spedizione della merce; mentre a nulla rileva il momento del pagamento dell’acconto. ODC PADOVA - 21 novembre 2013 I VA CORSO BASE SCOTCH & SODA B.V. | JACOBUS SPUKERDREFE 20-24 | 2132 PZ. HOOFDDORP | THE NETHERLANDS | VAT N. NL 810231104B01 . ODC PADOVA - 21 novembre 2013 I VA CORSO BASE Fornitore Cliente STOCK OUTLET DI BISSACCO ERNESTO STOCK OUTLET DI BISSACCO ERNESTO Via Roma 103 I – 35040 BOARA PISANI (Italia) Partita Iva IT 04373450289 Via Roma 103 I – 35040 BOARA PISANI (Italia) Partita Iva IT 04373450289 AUTOFATTURA N. 01 / 2013 Documento emesso ai sensi dell’art. 17., comma 2, D.P.R. 633/1972 in relazione al mancato ricevimento della fattura fornitore Intracomunitario. Con riferimento al fornitore intracomunitario denominato: SCOTCH & SODA B.V. JACOBUS SPUKERDREFE 20-24 2132 PZ. HOOFDDORP THE NETHERLANDS (NL) VAT N. NL 810231104B01 Data ultima di spedizione della merce dal luogo di origine: shipdate 12.09.2013 packing list number 73406899 Descrizione Prezzo Quantità Import totale in euro Mélange serie tee Quilited wool Elastic suspender Tee with eavy snow wash 15,63 91,28 8,67 17,37 6 6 4 6 93,78 547,68 34,68 104,22 Totale imponibile Iva ordinaria in aliquota 21% Totale fattura 780,36 163,88 944,24 Documento tipo “AUTOFATTURA” (oppure “AUTOFATTURAZIONE”) Riferimenti: REGISTRO ACQUISTI PROT. 106 REGISTRO VENDITE PROT. 201 ODC PADOVA - 21 novembre 2013 I VA CORSO BASE ACQUISTI INTRA UE REGISTRAZIONE CONTABILE DARE Merci c/acquisti (CE) Iva a credito UE (SP) AVERE 780,36 @ 163,88 Fornitori UE (SP) 780,36 Iva a debito UE (SP) 163,88 La fattura emessa dal fornitore intracomunitario e integrata con Iva italiana viene annotata sia nel registro acquisto che nel registro vendite anche con univoca registrazione ma annotazione distinta del “protocollo acquisti 106” e “protocollo vendite 201”. ODC PADOVA - 21 novembre 2013 I VA CORSO BASE PROSPETTO LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA ( PROVA ) Aliquota 21 ACQUISTI INTRACOMUNITARI Imponibile Imposta Aliq. Iva 21% 780,36 163,88 TOTALE 780,36 163,88 VENDITE INTRACOMUNITARI Imponibile Imposta CORRISPETTIVI Imponibile Imposta LIQUIDAZIONE IVA ACQ.INTRA DI BENI 163,88 ( imponibile I.V.A. SU ACQUISTI INTRACOMUN 163,88 IMPOSTA A CREDITO 780,36 ) 0,00 ANNOTAZIONE ESEGUITA IL __.__.__ L’effetto della registrazione ai fini del calcolo dell’imposta periodica è neutro. ODC PADOVA - 21 novembre 2013 I VA CORSO BASE CESSIONI INTRA UE PRESUPPOSTO e CARATTERISTICHE a) LE CESSIONI A TITOLO ONEROSO DI BENI, TRASPORTATI O SPEDITI NEL TERRITORIO DI ALTRO STATO MEMBRO, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni non soggetti passivi d'imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. b) LE CESSIONI IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa. c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, al territorio di altro Stato membro di BENI DESTINATI AD ESSERE IVI INSTALLATI, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto (cessioni “chiavi in mano”). I presupposti (soggettivi, oggettivi, territoriali) sono presoschè gli stessi degli acquisti Intra comunitari) ODC PADOVA - 21 novembre 2013 I VA CORSO BASE CESSIONI INTRA UE FATTURAZIONE e REGISTRAZIONE In base al nuovo art.46 co.2 D.L. 331/1993: 1. Emissione della fattura di cessione entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione (data di consegna o spedizione verso altro Stato UE); 2. Obbligo di indicare le parole “OPERAZIONE NON IMPONIBILE” ed anche “INVERSIONE CONTABILE” riportando gli estremi della norma di riferimento (art. 41 del DL 331/93); In base al nuovo art.47 co.4 D.L. 331/1993 le fatture di cessione INTRA UE vanno annotate distintamente nel registro delle fatture emesse secondo l’ordine di numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione. ESEMPIO : un commerciante italiano effettua una cessione INTRA UE il giorno 10.09.2013 ed emette successivamente fattura il giorno 15.10.2013 (ovvero entro il 15° giorno successivo al momento di spedizione) ma con riferimento al mese di settembre 2013 (mese di effettuazione dell’operazione). Normalmente la fattura “segue” il momento di effettuazione e pertanto viene ordinariamente emessa a settembre e inviata con la merce. ODC PADOVA - 21 novembre 2013 I VA CORSO BASE STOCK OUTLET FATTURA di Bissacco Ernesto Via Roma 103 Cap 35040 BOARA PISANI (PD) - ITALY Partita Iva IT 04373450289 FATTURA N.12 DATA: 10/15/2013 A: SANCHEZ S.A. Av. De Soleil, 50 ES – 41000 MADRID (ES) SPAGNA Vat number ES A0010012345 INVIARE A: SANCHEZ S.A. Av. De Soleil, 50 ES – 41000 MADRID (ES) SPAGNA D.D.T. n. 146/2013 emesso il 10/09/2013 VENDITORE ORDINE NUMERO ORDINATO DA SPEDITO TRAMITE TERMINI Ernesto Bissacco 123456/2013 RODRIGUEZ ESTEBAN GLS S.P.A. Consegna EXW QUANTITÀ DESCRIZIONE PREZZO UNITARIO CONDIZIONI Bon. banc. 30gg data fattura TOTALE 100 Stivali donna 80,00 8.000,00 40 Stivali uomo 50,00 2.000,00 SUBTOTALE 10.000,00 IVA N.I. ART.41 DL 331/1993 - TRASPORTO & SPEDIZIONE - TOTALE DOVUTO 10.000,00 CESSIONE INTRACOMUNITARIA Operazione non imponibile di cui all’art.41 del D.L. 331/1993 ed art. 138 della Direttiva Europea 2006/112/CE INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE) ODC PADOVA - 21 novembre 2013 I VA CORSO BASE CESSIONI INTRA UE PROVA DELLA CESSIONE Alcuni punti “fermi”: Fattura di vendita del cedente UE; Elenchi INTRASTAT relativi alla cessione; Bonifico bancario o altro simile; Documento del vettore CMR firmato anche dal destinatario; Ogni altro mezzo dotato di certezza e incontrovertibilità (Sent. Cass. N.1670/2013 del 24 genn 2013; Verifica eventuale della affidabilità della controparte; Verifica della validità del numero di identificazione attribuito al cessionario; Il documento denominato DDT è una prassi “tutta Italiana”. ODC PADOVA - 21 novembre 2013 I VA CORSO BASE TRIANGOLAZIONI Per “triangolazione comunitaria” si intende un’operazione in cui: • partecipano TRE operatori, soggetti passivi in tre (diversi) Stati membri dell’U.E.; • i beni sono oggetto di due distinti contratti di compravendita (ovvero DUE fatture); • si realizza un unico movimento di beni, dal primo cedente al cliente finale. (… altrimenti avremmo DUE CESSIONI relative a DUE TRASPORTI). In base al 2° periodo del comma 2 dell’art. 40 del DL n. 331/1993, l’acquisto si considera effettuato in Italia, ma senza assolvimento dell’imposta, se i beni sono: • direttamente trasportati da uno Stato membro ad un altro (senza, quindi, passare per l’Italia); e • ceduti ad un soggetto passivo d’imposta nello Stato membro di destinazione, il quale viene espressamente designato in fattura quale “debitore d’imposta”. Con tale norma è consentito ad un soggetto italiano di acquistare un bene da un soggetto comunitario, per poi cederlo ad altro soggetto comunitario, con trasporto diretto fornitore-cliente finale, senza richiedere la nomina del rappresentante fiscale in uno degli Stati membri: a condizione, però, che il proprio cessionario venga designato “debitore d’imposta” relativa alla cessione in tale Stato. Si distinguono vari casi a seconda della posizione, in particolare dell’operatore nazionale. ODC PADOVA - 21 novembre 2013 I VA CORSO BASE TRIANGOLAZIONI Alcuni punti “fermi”: UNICITÀ dell’operazione La merce viaggia direttamente DAL PRIMO CEDENTE AL DESTINATARIO FINALE. Per questo motivo, il regime di NON IMPONIBILITA’ dell’operazione principale (trasporto merce fuori…) si estende a tutte le altre operazioni intermedie. Occorre che l’operazione FIN DALLA SUA ORIGINE sia stata voluta come cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario/acquirente residente all’estero. L’esistenza della triangolazione DEVE DESUMERSI DALLA VOLONTÀ DELLE PARTI : ciò garantisce il divieto di immissione in consumo in Italia senza che abbia rilevanza il vettore o il soggetto che dispone dei beni durante il trasporto. È fondamentale che il bene sia effettivamente trasferito all’estero in dipendenza di una operazione di triangolazione. Il trasporto non vede avvenire necessariamente A CURA E NEL NOME del cedente. Può esserci triangolazione sia che il trasporto sia a cura del cessionario residente sia che sia a cura del primo cedente. Possono sussistere : 1. TRIANGOLAZIONI NAZIONALI : due soggetti ITA e un soggetto INTRA 2. TRIANGOLAZIONI COMUNITARIE : un soggetto ITA e due soggetti INTRA 3. TRIANGOLAZIONI EXTRAUE: uno (o due) soggetto ITA e due (o uno) soggetti EXTRAUE Oppure un soggetto ITA, un soggetto INTRA e un soggetto EXTRAUE ODC PADOVA - 21 novembre 2013 I VA CORSO BASE TRIANGOLAZIONI TRIANGOLAZIONI NAZIONALI - ALCUNI ESEMPI Merce Fattura ITA1 vende merce a ITA2, promotore dell’operazione ITA1 primo cedente ITA2 Promotore/acquirente Secondo cedente ESP1 Destinatario Su incarico di ITA2, il soggetto ITA1 invia direttamente la merce a ESP1. ITA1 emette fattura a ITA2 non imponibile art.58 co.1 lett. a DL 331/1993 e deve specificare che “trattasi di operazione triangolare”. La fattura deve contenere la P.IVA di ITA2. registra la fattura nel registro delle vendite. non compila il modello Intrastat delle cessioni (INTRA1) posto che tale obbligo incombe su ITA2. ITA2 riceve fattura da ITA1 non imponibile art.58 co.1 lett. a DL 331/1993. registra la fattura di ITA1 nel registro degli acquisti. emette fattura a ESP1 non imponibile art.41 co.1 lett. a DL 331/1993. registra la fattura a ESP1 nel registro delle vendite. compila il modello Intrastat delle cessioni (INTRA1) ODC PADOVA - 21 novembre 2013 I VA CORSO BASE TRIANGOLAZIONI TRIANGOLAZIONI NAZIONALI - ALCUNI ESEMPI Merce Fattura ITA1 vende merce a FRA1, promotore dell’operazione ITA1 primo cedente FRA1 Promotore/acquirente Secondo cedente ITA2 Destinatario Su incarico di FRA1, il soggetto ITA1 invia direttamente la merce a ITA2. ITA1 emette fattura a FRA1 con applicazione dell’Iva in quanto la merce non esce dall’Italia dunque è cessione interna registra la fattura di ITA1 nel registro vendite non compila il modello INTRASTAT perché io beni non sono trasferiti ad altro stato UE diverso da quello di origine. ITA2 riceve fattura da FRA1 senza applicazione dell’IVA di FRA1, poiché la cessione da FRA1 a ITA2, pur non essendo uno scambio intracomunitario, è comunque un’operazione territorialmente non rilevante in Italia ex art. 7 – bis DPR 633/72 emette autofattura ex art.17, co.2 con applicazione dell’IVA e la registra sia nel registro degli acquisti che nel registro delle vendite. non compila il modello Intrastat degli acquisti (INTRA2) posto che i beni non vengono trasferiti da uno stato comunitario ad un altro ODC PADOVA - 21 novembre 2013 I VA CORSO BASE TRIANGOLAZIONI TRIANGOLAZIONI COMUNITARIE - ALCUNI ESEMPI Merce Fattura ITA1 vende merce a FRA1, promotore dell’operazione ITA1 primo cedente Su incarico di FRA1, il soggetto ITA1 invia direttamente la merce a GER1. ITA1 emette fattura a FRA1 senza applicazione dell’Iva in quanto operazione non imponibile art.41 D.L. 331/93 registra la fattura verso FRA1 come cessione intracomunitaria compila il modello INTRASTAT per le cessioni intracomunitarie FRA1 Promotore/acquirente Secondo cedente GER1 Destinatario ODC PADOVA - 21 novembre 2013 I VA CORSO BASE TRIANGOLAZIONI TRIANGOLAZIONI COMUNITARIE - ALCUNI ESEMPI Merce Fattura CRO1 primo cedente ITA1, promotore della triangolazione, acquista da CRO1, primo cedente, e fa cedere i beni direttamente a GER1, destinatario finale della merce. Non entra in alcun modo in possesso dei beni SITUAZIONE DI ITA1 (promotore): ITA1 riceve fattura da CRO1 senza applicazione dell’IVA dello stato comunitario. ITA1 integra la fattura di CRO1 senza IVA con la dicitura art.40, co.2 DL 331/93 e la registra nel registro degli acquisti e delle vendite. ITA1 Promotore/acquirente Secondo cedente ITA1 compila il modello Intrastat degli acquisti (INTRA2), specificando che “trattasi di operazione triangolare con intervento del soggetto italiano in qualità di promotore” ITA1 emette fattura di vendita a GER1 non imponibile IVA ex art. 41 co. 1 DL 331/1993 e deve specificare espressamente in fattura che GER1 è il soggetto debitore di imposta in Germania. ITA1 registra la fattura a GER1 nel registro delle vendite. GER1 Destinatario compila il modello Intrastat delle cessioni (INTRA1) indicando quale cessionario GER1, specificando che “trattasi di operazione triangolare con intervento del soggetto italiano in qualità di promotore” ODC PADOVA - 21 novembre 2013 I VA CORSO BASE TRIANGOLAZIONI EXTRAUE Caso: Operatore economico americano acquista i beni da un soggetto italiano, dando incarico a quest'ultimo di consegnarli direttamente al suo cliente finale in Francia. In tale operazione triangolare, con l'intervento di due operatori non residenti, l'impresa italiana fornitrice dei beni effettua una cessione ad un soggetto extracomunitario (americano) con consegna ad un soggetto comunitario (francese). Problematiche di fatturazione per ITA1: –non è un'esportazione, in quanto i beni non sono diretti in un paese extra UE, essendo spediti direttamente in Francia. Il soggetto italiano non può fatturare ex art. 8, co. 1, lett. a), del DPR n. 633/1972; –non è una cessione intracomunitaria, in quanto il soggetto acquirente è residente in un paese non appartenente alla UE e non possiede quindi un codice identificativo IVA comunitario. L'operatore economico nazionale non può effettuare una cessione intracomunitaria non imponibile ex art. 41, comma 1, lett. a), del DL n. 331/1993; –non è una triangolazione comunitaria, poiché in tal caso è necessario l'intervento di soggetti passivi IVA appartenenti a tre diversi Stati comunitari. Dato che i beni sono nazionali e si trovano nel territorio dello Stato al momento della vendita, l'operatore economico italiano dovrà quindi emettere fattura con l'addebito di IVA nei confronti del suo acquirente extracomunitario (americano). Il soggetto extracomunitario si vede così aumentare i costi dell'operazione, poiché non può recuperare l'IVA addebitatagli in fattura ex art. 38-ter, DPR 633/1972, Il soggetto extra UE americano può nominare un proprio rappresentante fiscale ai fini IVA in Italia ex art. 17, co. 3, DPR 633/1972. In tal modo, l'operatore americano effettua un acquisto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed esegue una cessione intracomunitaria nei confronti del proprio cliente francese, con la possibilità di effettuare un'operazione di triangolazione interna non imp.le ex art. 58, co.1, DL 331/1993. Nella triangolare interna intervengono infatti due soggetti entrambi identificati ai fini IVA in Italia (il fornitore italiano ed il rappresentante fiscale dell'operatore extra UE americano ed un soggetto estero destinatario finale dei beni, rappresentato nel caso specifico da un operatore comunitario francese). ODC PADOVA - 21 novembre 2013 I VA CORSO BASE IDENTIFICAZIONE AI FINI IVA IN ITALIA Come si identifica in Italia una società già identificata (residente) fuori dall’Italia ? 1° LIVELLO IDENTIFICAZIONE PRIMARIA 2° LIVELLO STABILE ORGANIZZAZIONE 3° LIVELLO RAPPRESENTANTE FISCALE 4° LIVELLO IDENTIFICAZIONE DIRETTA L’identificazione di 1° livello comprende le successive di livello inferiore . ODC PADOVA - 21 novembre 2013 I VA CORSO BASE IDENTIFICAZIONE AI FINI IVA IN ITALIA IDENTIFICAZIONE PRIMARIA È il caso in cui una società di diritto estero (non italiano) e ivi residente decide di svolgere attività fiscalmente rilevante in Italia. Per questo motivo crea una new.co. società di diritto italiano (per esempio una società di capitali s.p.a.) interamente posseduta o comunque controllata dalla straniera. La new.co. italiana godrà di piena autonomia giuridica e fiscale nel senso che tutti gli atti da essa compiuti saranno ad essa imputabili. È altrimenti detta branch ODC PADOVA - 21 novembre 2013 I VA CORSO BASE IDENTIFICAZIONE AI FINI IVA IN ITALIA STABILE ORGANIZZAZIONE Il termine STABILE ORGANIZZAZIONE designa una SEDE FISSA DI AFFARI in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la propria attività : è altrimenti detta succursale. Si considera stabile organizzazione: direzione; laboratorio; succursale; miniera, cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; ufficio; cantiere la cui durata supera i 12 mesi. officina; La stabile organizzazione viene individuata in qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica, che sia caratterizzata da requisiti quali un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di effettuare la cessione di beni o la prestazione di servizi alla quale partecipa. Per esservi una stabile organizzazione deve esserci effettivo potere di rappresentanza, quindi una sede fissa d'affari, la conclusione dei contratti e l'esercizio abituale dell'attività. In pratica, affinché si possa parlare di stabile organizzazione ai fini IVA devono ricorrere congiuntamente sia elementi materiali che personali (umani). ODC PADOVA - 21 novembre 2013 I VA CORSO BASE IDENTIFICAZIONE AI FINI IVA IN ITALIA RAPPRESENTANZA FISCALE Il termine RAPPRESENTANZA FISCALE si usa per individuare un soggetto che ai fini Iva svolga il ruolo (essenziale) di assorbire in se tutti gli obblighi dei soggetti residenti all’estero, con riferimento alle operazioni imponibili effettuate in Italia e ovviamente in tutti i casi in cui non ci sia né stabile organizzazione né tantomeno una identificazione primaria branch. Dal 01.01.2010 la rappresentanza fiscale è un obbligo per tutti coloro stranieri che svolgono operazioni attive (cessioni/prestazioni) verso priva e soggetti non passivi in Italia (art.17. c.2 D.P.R. 633/72) Per quanto attiene alle operazioni attive e passivi verso e da soggetti passivi italiani, è facoltà per la società straniera di utilizzare la partita Iva del rappresentante fiscale. A solo titolo di esempio, si pensi ad una società SVIZZERA dunque EXTRAUE che attiva partita Iva in Italia come rappresentante fiscale. Il soggetto non residente SVIZZERO identificato tramite rappresentante fiscale in Italia può effettuare acquisti senza applicazione (dunque senza pagare) beneficiando del plafond per esportatore abituale art.8 , c.2, D.P.R. 633/72. Sussistono agevolazioni in ordine agli obblighi di registrazione e dichiarazione In particolare dal 01.01.2010 per le forniture a soggetti passivi stabili ODC PADOVA - 21 novembre 2013 I VA CORSO BASE IDENTIFICAZIONE AI FINI IVA IN ITALIA IDENTIFICAZIONE DIRETTA DEI SOGGETTI NON RESIDENTI È l’ultimo livello di identificazione che può essere assorbito da uno qualunque dei precedenti livelli. Consiste in pratica nell’aprire una partita Iva italiana direttamente in capo al soggetto non residente. Le finalità sono le medesime della rappresentanza fiscale. Attualmente tale disposizione è consentita solo ai soggetti comunitaria, non essendo in vigore alcun accordo specifico di reciproca assistenza con altri paesi extracomunitari. Sussistono agevolazioni in ordine agli obblighi di registrazione e dichiarazione Cosi come per il Rappresentante fiscale , anche il soggetto “identificato” può detrarre l’Iva sugli acquisti ovvero sull’importazione di beni e servizi e può ottenere il rimborso dell’imposta stessa. ODC PADOVA - 21 novembre 2013 I VA CORSO BASE INVERSIONE CONTABILE o REVERSE CHARGE COS’E’ ART.17 D.P.R. 633/72, comma 2° Gli obblighi relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuati nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passive stabiliti nel territorio dello Stato, compresi I soggetti indicati all’art.7 ter, comma2, lettera b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro del’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto legge 30 agosto 1993, n.331, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993 n.427. Dal 01.01.2010 sono soggette a inversione contabile le prestazioni generiche (art.7 ter). Se il committente è soggetto passivo di imposta, si applica il criterio di tassazione nel paese del committente. ODC PADOVA - 21 novembre 2013 I VA CORSO BASE INVERSIONE CONTABILE o REVERSE CHARGE COME SI APPLICA 1. METODO DELL’AUTOFATTURA Quando il fornitore dei beni e dei servizi è un soggetto passivo stabilito fuori UE che non ha specifici obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria in ordine alla emissione della fattura e pertanto segue le regole previste dallo Stato ove è stabilito. 2. METODO DELLA INTEGRAZIONE DI FATTURA Quando il fornitore dei beni e dei servizi è un soggetto passivo stabilito nella UE il quale adempie agli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria in ordine alla emissione della fattura e pertanto segue le regole previste dalla DIRETTIVA 2010\45\UE. ODC PADOVA - 21 novembre 2013 I VA CORSO BASE INVERSIONE CONTABILE o REVERSE CHARGE ALTRI CASI 3. ALTRI CASI DI AUTOFATTURA Quando il fornitore non emette la fattura al momento di effettuazione dell’operazione oppure quando la fattura non arriva al committente. In tali casi bisogna calcolare e versare l’Iva, presentare alla Agenzia delle Entrate competente una autofattura in duplice copia, attendere l’attestazione di ricevuta e dunque procedere con la registrazione contabile, detrazione e liquidazione periodica dell’Iva oltre che con la dichiarazione annuale. In caso di cedente comunitario, i termini decorrono 2 mesi dopo il momento di effettuazione. 4. ALTRI CASI DI INTEGRAZIONE DI FATTURA – REVERSE CHARGE INTERNO Cedente o prestatore (nazionale) emette fattura senza addebito di imposta con annotazione di “inversione contabile” ed indicazione dell’art.17, comma 5. La fattura va integrata con il medesimo sistema dell’acquisto intracomunitario di beni: il caso degli appalti. ODC PADOVA - 21 novembre 2013