I VA
CORSO BASE
a)
operazioni
nel campo
IVA
Si tratta delle operazioni nelle quali sono presenti tutti i presupposti di applicazione dell’imposta, e cioè:
presupposto soggettivo = esercizio di impresa, arte o professione;
presupposto oggettivo = cessione di beni o prestazione di servizi;
presupposto territoriale = rilevanza dell’operazione in Italia.
Le operazioni nel campo IVA si dividono a loro volta in:
- operazioni imponibili:
- SI IVA,
- SI volume d’affari;
- SI fatturazione, registrazione e dichiarazione
- operazioni non
imponibili:
- NO imposta;
- SI volume d’affari;
- SI fatturazione, registrazione e dichiarazione
- consentono il recupero dell’IVA pagata sugli acquisti
- operazioni esenti (art.10): - NO imposta;
- SI volume d’affari;
- SI fatturazione, registrazione e dichiarazione
- NON consentono di recuperare l’IVA pagata a monte su acquisti e spese
- operazioni non soggette:
b)
operazioni
fuori campo
IVA
operazioni soggette a regimi speciali di applicazione
Manca almeno uno dei presupposti di cui sopra, o che sono considerate fuori campo IVA per espressa
disposizione di legge.
Per tali operazioni manca il requisito della territorialità, cioè non si considerano effettuate nel territorio dello
Stato
Per tali operazioni non si applica l’imposta, e non devono essere rispettati gli adempimenti formali.
ODC PADOVA - 21 novembre 2013
I VA
CORSO BASE
OPERAZIONI INTRA UE
Le operazioni intracomunitarie sono regolamentate in Italia dal DL 331/1993
 il principio di tassazione nel Paese di destinazione,
per operazioni poste in essere tra soggetti passivi d’imposta nei diversi Stati;
 il principio di tassazione nel Paese di origine
per acquisti posti in essere da privati, che essendo i soggetti incisi (quelli che pagano l’IVA), sono tenuti al pagamento
nello Stato dove effettuano l’acquisto.
Presupposti delle operazioni INTRA UE sono i seguenti, ex DL 331/1993:
Soggettivo
entrambe le parti devono essere soggetti passivi IVA residenti in diversi Stati UE
Oggettivo
l’operazione deve avere ad oggetto il trasferimento della proprietà a titolo oneroso, di beni mobili o altro
diritto reale di godimento
Territoriale
il luogo di partenza e destinazione dei beni deve essere interno a due Stati UE
ODC PADOVA - 21 novembre 2013
I VA
CORSO BASE
AUTORIZZAZIONE – VIES
L'Agenzia delle Entrate sottoporrà le nuove partite IVA a una serie di controlli prima di dare il via libera agli scambi oltre
frontiera
L'inclusione nel VIES potrà avvenire soltanto dopo aver verificato l'affidabilità degli operatori, la completezza e la
veridicità dei dati dichiarati, al fine di realizzare un archivio europeo attendibile e aggiornato.
OPERAZIONI SENZA ISCRIZIONE VIES
le cessioni o prestazioni intra UE effettuate da soggetto passivo italiano non ancora nel VIES (o escluso a seguito di
diniego/revoca) vanno assoggettate ad IVA in Italia, non potranno beneficiare della non imponibilità/non
assoggettamento con le conseguenti sanzioni (art. 6 D.Lgs. 471/1997) dal 100% al 200% dell’IVA non applicata.
gli acquisti da soggetto passivo UE non sono operazioni intra UE, pertanto l’IVA non è dovuta in Italia ma nel paese del
fornitore come nel caso dei privati212: l’acquirente italiano non regolarmente iscritto al VIES, ricevuta la fattura senza
IVA dal fornitore europeo, non deve procedere alla doppia annotazione della stessa nel registro delle fatture
emesse e nel registro degli acquisti, non essendo applicabile il meccanismo dell’inversione contabile (art. 47 DL
331/1993), che comporta una illegittima detrazione dell’IVA con applicazione della sanzione ex art. 6, co.6, Dlgs. 471/1997,
dal 100% al 200% dell’IVA non applicata (CM 39/E/2011)213, .
ODC PADOVA - 21 novembre 2013
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CORSO BASE
Controllo delle partite Iva comunitarie
http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm?p=&s=IT
Verifica delle partite Iva
ITALIA
CODICE IVA VALIDO
Partita IVA: 00193320264
Denominazione: BENETTON
GROUP SPA
Indirizzo: VIA VILLA MINELLI 1 31050 PONZANO VENETO TV
Data di inizio validità: N.D.
Data di fine validità: --N.D. (Non Divulgabile) = Lo Stato membro selezionato non ha autorizzato la divulgazione di questa informazione.
Data della richiesta: 19/11/2013 10:46:36
ODC PADOVA - 21 novembre 2013
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CORSO BASE
TERRITORIALITA’
Ex art.7 DPR 633/1972, il concetto di territorialità è uno dei tre presupposti necessari, insieme a quello soggettivo
(attività d’impresa, arte o professione) e oggettivo (cessioni di beni, prestazioni di servizi), per l’applicazione dell’Iva.
Serve a delimitare i territori di applicazione dell’imposta, cioè dove è dovuta eventualmente l’imposta, distinguendo a
tal fine:
il territorio dello Stato (Italiano !)
il territorio Comunitario
il territorio Extracomunitario
Il territorio dello Stato ai fini IVA è il territorio della Repubblica Italiana tranne:
il Comune di Livigno
il Comune di Campione d’Italia
le acque italiane del lago di Lugano
Questi nell’applicazione dell’IVA sono considerati Paesi terzi, sia per le cessioni di merci che per la prestazione di servizi.
Appartengono al territorio dello Stato anche i punti franchi, i depositi franchi e altri analoghi luoghi considerati extraterritoriali
ai fini doganali (ma considerati territorio dello Stato ai fini IVA)
Il territorio dello Stato comprende:
lo spazio terrestre compreso
entro i confini politici
le acque territoriali
entro le 12 miglia marine
lo spazio aereo sovrastante
le acque comprese fra golfi, baie e insenature
i cui punti estremi distino tra loro non più di 24 miglia marine
ODC PADOVA - 21 novembre 2013
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CORSO BASE
TERRITORIALITA’
Inoltre per:
prestazioni a bordo di aerei e navi: appartengono al territorio dello Stato le navi e gli aeromobili italiani in
navigazione in acque o spazi aerei internazionali ( cod. nav.);
navi in alto mare: territorio dello Stato di appartenenza; il potere di governo dello Stato di bandiera si esercita
sulle navi ovunque si trovino e quindi anche in acque adiacenti a Stati esteri e negli stessi porti stranieri (diritto
internazionale);
aerei italiani in luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato: è territorio italiano (cod. nav.);
ambasciate: fanno parte del territorio dello Stato accreditante, per cui:
ambasciate italiane all’estero non fanno parte del territorio dello Stato (RM 355378/1985);
ambasciate estere in Italia fanno parte del territorio dello Stato;
NB: Repubblica di San Marino e Città del Vaticano sono due Stati Esteri che si trovano nel territorio italiano.
ODC PADOVA - 21 novembre 2013
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CORSO BASE
ACQUISTI INTRA UE
PRESUPPOSTO e CARATTERISTICHE
Soggettivo Cedente comunitario ed acquirente italiano devono entrambi essere soggetti passivi IVA nel proprio Paese.
Gli acquisti effettuati da privati non rientrano nel campo applicativo della disciplina IVA comunitaria, ma sono
assoggettati all’imposta nel Paese di origine.
Oggettivo
Onerosità dell’operazione, che deve avere ad oggetto un bene mobile materiale. Sono pertanto escluse le
operazioni a titolo gratuito; sono acquisti intracomunitari quelli che prevedono il pagamento di un corrispettivo,
incluse le operazioni che si realizzano tramite permuta.
L’operazione deve avere ad oggetto l’acquisizione della proprietà o di altro diritto reale sul bene.
L’operazione deve inquadrarsi come compravendita. Non valgono le acquisizioni in “conto prova” o in “conto
visione”. Sono invece ammessi, in quanto diritti reali di godimento, l’uso e l’usufrutto;
Territoriale Il bene deve essere effettivamente movimentato da uno Stato UE di partenza all’Italia (di qui la necessità che
si tratti di bene mobile), mentre è ininfluente chi effettua il trasporto.
I beni acquistati devono fisicamente entrare nel territorio italiano da altro Stato membro UE.
Sono irrilevanti residenza e domicilio del cedente e dell’acquirente.
In mancanza anche di uno solo dei precedenti requisiti, l’operazione non è intra UE, e si
applicheranno pertanto le regole nazionali ex DPR 633/1972 (assoggettamento a Iva).
ODC PADOVA - 21 novembre 2013
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CORSO BASE
ACQUISTI INTRA UE
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE
1. Momento:
Inizio del trasporto/spedizione al cessionario o a terzi per suo conto dal Paese UE di origine a quello di destinazione
IT: diventa quindi ormai indifferente chi cura il trasporto, se lo stesso cedente o un terzo per suo conto ovvero il
cessionario.
Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si
considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla
consegna (per esempio nel caso del deposito Iva).
2. Fattura anticipata:
se anteriormente al verificarsi dell'evento viene emessa la fattura relativa ad un'operazione intra UE la medesima si
considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.
3. Acquisti INTRA UE continuativi
Di cui ex art.38, co. 2 e 3 DL 331/1993, se effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese
solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.
Esempio
Operatore ITA effettua un acquisto di beni da un cliente ESP: la merce viene spedita il 10/01 ed arriva a destino il
12/01/2013; prima dell’inizio della spedizione, il 04/01 viene pagato un acconto. In tal caso:
- dal 01/01/2013 l’effettuazione dell’operazione si ha al 10/01 ovvero al momento della spedizione della merce; mentre a nulla
rileva il momento del pagamento dell’acconto.
ODC PADOVA - 21 novembre 2013
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CORSO BASE
SCOTCH & SODA B.V. | JACOBUS SPUKERDREFE 20-24 | 2132 PZ. HOOFDDORP | THE NETHERLANDS | VAT N. NL 810231104B01 .
ODC PADOVA - 21 novembre 2013
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CORSO BASE
Fornitore
Cliente
STOCK OUTLET DI BISSACCO ERNESTO
STOCK OUTLET DI BISSACCO ERNESTO
Via Roma 103
I – 35040 BOARA PISANI (Italia)
Partita Iva IT 04373450289
Via Roma 103
I – 35040 BOARA PISANI (Italia)
Partita Iva IT 04373450289
AUTOFATTURA N. 01 / 2013
Documento emesso ai sensi dell’art. 17., comma 2, D.P.R. 633/1972 in relazione al mancato ricevimento della fattura
fornitore Intracomunitario.
Con riferimento al fornitore intracomunitario denominato:
SCOTCH & SODA B.V.
JACOBUS SPUKERDREFE 20-24 2132 PZ. HOOFDDORP
THE NETHERLANDS (NL)
VAT N. NL 810231104B01
Data ultima di spedizione della merce dal luogo di origine:
shipdate 12.09.2013
packing list number 73406899
Descrizione
Prezzo
Quantità
Import totale in euro
Mélange serie tee
Quilited wool
Elastic suspender
Tee with eavy snow wash
15,63
91,28
8,67
17,37
6
6
4
6
93,78
547,68
34,68
104,22
Totale imponibile
Iva ordinaria in aliquota 21%
Totale fattura
780,36
163,88
944,24
Documento tipo “AUTOFATTURA” (oppure “AUTOFATTURAZIONE”)
Riferimenti:
REGISTRO ACQUISTI
PROT. 106
REGISTRO VENDITE
PROT. 201
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CORSO BASE
ACQUISTI INTRA UE
REGISTRAZIONE CONTABILE
DARE
Merci c/acquisti (CE)
Iva a credito UE (SP)
AVERE
780,36
@
163,88
Fornitori UE (SP)
780,36
Iva a debito UE (SP)
163,88
La fattura emessa dal fornitore intracomunitario e integrata con Iva italiana viene annotata sia nel registro acquisto
che nel registro vendite anche con univoca registrazione ma annotazione distinta del “protocollo acquisti 106” e
“protocollo vendite 201”.
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CORSO BASE
PROSPETTO LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA ( PROVA )
Aliquota
21
ACQUISTI INTRACOMUNITARI
Imponibile
Imposta
Aliq. Iva 21%
780,36
163,88
TOTALE
780,36
163,88
VENDITE INTRACOMUNITARI
Imponibile
Imposta
CORRISPETTIVI
Imponibile
Imposta
LIQUIDAZIONE IVA
ACQ.INTRA DI BENI
163,88 ( imponibile
I.V.A. SU ACQUISTI INTRACOMUN
163,88
IMPOSTA A CREDITO
780,36 )
0,00 ANNOTAZIONE ESEGUITA IL __.__.__
L’effetto della registrazione ai fini del calcolo dell’imposta periodica è neutro.
ODC PADOVA - 21 novembre 2013
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CORSO BASE
CESSIONI INTRA UE
PRESUPPOSTO e CARATTERISTICHE
a) LE CESSIONI A TITOLO ONEROSO DI BENI, TRASPORTATI O SPEDITI NEL TERRITORIO DI ALTRO STATO
MEMBRO, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti,
associazioni ed altre organizzazioni non soggetti passivi d'imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del
cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni.
b) LE CESSIONI IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa,
spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad
applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa.
c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, al territorio di altro Stato membro di BENI DESTINATI AD
ESSERE IVI INSTALLATI, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto (cessioni “chiavi in mano”).
I presupposti (soggettivi, oggettivi, territoriali) sono presoschè gli stessi degli acquisti Intra comunitari)
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CORSO BASE
CESSIONI INTRA UE
FATTURAZIONE e REGISTRAZIONE
In base al nuovo art.46 co.2 D.L. 331/1993:
1. Emissione della fattura di cessione entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione (data di consegna o
spedizione verso altro Stato UE);
2. Obbligo di indicare le parole “OPERAZIONE NON IMPONIBILE” ed anche “INVERSIONE CONTABILE” riportando gli
estremi della norma di riferimento (art. 41 del DL 331/93);
In base al nuovo art.47 co.4 D.L. 331/1993 le fatture di cessione INTRA UE vanno annotate distintamente nel registro delle
fatture emesse secondo l’ordine di numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione
dell’operazione.
ESEMPIO :
un commerciante italiano effettua una cessione INTRA UE il giorno 10.09.2013 ed emette successivamente fattura il giorno
15.10.2013 (ovvero entro il 15° giorno successivo al momento di spedizione) ma con riferimento al mese di settembre 2013
(mese di effettuazione dell’operazione).
Normalmente la fattura “segue” il momento di effettuazione e pertanto viene ordinariamente emessa a settembre e inviata con
la merce.
ODC PADOVA - 21 novembre 2013
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CORSO BASE
STOCK OUTLET
FATTURA
di Bissacco Ernesto
Via Roma 103
Cap 35040 BOARA PISANI (PD) - ITALY
Partita Iva IT 04373450289
FATTURA N.12
DATA: 10/15/2013
A:
SANCHEZ S.A.
Av. De Soleil, 50
ES – 41000 MADRID (ES)
SPAGNA
Vat number ES A0010012345
INVIARE A:
SANCHEZ S.A.
Av. De Soleil, 50
ES – 41000 MADRID (ES)
SPAGNA
D.D.T. n. 146/2013 emesso il 10/09/2013
VENDITORE
ORDINE NUMERO
ORDINATO DA
SPEDITO TRAMITE
TERMINI
Ernesto Bissacco
123456/2013
RODRIGUEZ ESTEBAN
GLS S.P.A.
Consegna EXW
QUANTITÀ
DESCRIZIONE
PREZZO UNITARIO
CONDIZIONI
Bon. banc. 30gg data
fattura
TOTALE
100
Stivali donna
80,00
8.000,00
40
Stivali uomo
50,00
2.000,00
SUBTOTALE
10.000,00
IVA N.I. ART.41 DL 331/1993
-
TRASPORTO & SPEDIZIONE
-
TOTALE DOVUTO
10.000,00
CESSIONE INTRACOMUNITARIA Operazione non imponibile
di cui all’art.41 del D.L. 331/1993 ed art. 138 della Direttiva
Europea 2006/112/CE
INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE)
ODC PADOVA - 21 novembre 2013
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CORSO BASE
CESSIONI INTRA UE
PROVA DELLA CESSIONE
Alcuni punti “fermi”:
Fattura di vendita del cedente UE;
Elenchi INTRASTAT relativi alla cessione;
Bonifico bancario o altro simile;
Documento del vettore CMR firmato anche dal destinatario;
Ogni altro mezzo dotato di certezza e incontrovertibilità (Sent. Cass. N.1670/2013 del 24 genn 2013;
Verifica eventuale della affidabilità della controparte;
Verifica della validità del numero di identificazione attribuito al cessionario;
Il documento denominato DDT è una prassi “tutta Italiana”.
ODC PADOVA - 21 novembre 2013
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CORSO BASE
TRIANGOLAZIONI
Per “triangolazione comunitaria” si intende un’operazione in cui:
• partecipano TRE operatori, soggetti passivi in tre (diversi) Stati membri dell’U.E.;
• i beni sono oggetto di due distinti contratti di compravendita (ovvero DUE fatture);
• si realizza un unico movimento di beni, dal primo cedente al cliente finale.
(… altrimenti avremmo DUE CESSIONI relative a DUE TRASPORTI).
In base al 2° periodo del comma 2 dell’art. 40 del DL n. 331/1993, l’acquisto si considera effettuato in Italia, ma senza
assolvimento dell’imposta, se i beni sono:
• direttamente trasportati da uno Stato membro ad un altro (senza, quindi, passare per l’Italia); e
• ceduti ad un soggetto passivo d’imposta nello Stato membro di destinazione, il quale viene espressamente designato in
fattura quale “debitore d’imposta”.
Con tale norma è consentito ad un soggetto italiano di acquistare un bene da un soggetto comunitario, per poi cederlo ad altro
soggetto comunitario, con trasporto diretto fornitore-cliente finale, senza richiedere la nomina del rappresentante fiscale in uno
degli Stati membri: a condizione, però, che il proprio cessionario venga designato “debitore d’imposta” relativa alla cessione in
tale Stato.
Si distinguono vari casi a seconda della posizione, in particolare dell’operatore nazionale.
ODC PADOVA - 21 novembre 2013
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CORSO BASE
TRIANGOLAZIONI
Alcuni punti “fermi”:
UNICITÀ dell’operazione
La merce viaggia direttamente DAL PRIMO CEDENTE AL DESTINATARIO FINALE. Per questo motivo, il regime di NON
IMPONIBILITA’ dell’operazione principale (trasporto merce fuori…) si estende a tutte le altre operazioni intermedie.
Occorre che l’operazione FIN DALLA SUA ORIGINE sia stata voluta come cessione nazionale in vista di trasporto a
cessionario/acquirente residente all’estero.
L’esistenza della triangolazione DEVE DESUMERSI DALLA VOLONTÀ DELLE PARTI : ciò garantisce il divieto di
immissione in consumo in Italia senza che abbia rilevanza il vettore o il soggetto che dispone dei beni durante il trasporto.
È fondamentale che il bene sia effettivamente trasferito all’estero in dipendenza di una operazione di triangolazione.
Il trasporto non vede avvenire necessariamente A CURA E NEL NOME del cedente. Può esserci triangolazione sia che il
trasporto sia a cura del cessionario residente sia che sia a cura del primo cedente.
Possono sussistere :
1. TRIANGOLAZIONI NAZIONALI :
due soggetti ITA e un soggetto INTRA
2. TRIANGOLAZIONI COMUNITARIE :
un soggetto ITA e due soggetti INTRA
3. TRIANGOLAZIONI EXTRAUE:
uno (o due) soggetto ITA e due (o uno) soggetti EXTRAUE
Oppure
un soggetto ITA, un soggetto INTRA e un soggetto EXTRAUE
ODC PADOVA - 21 novembre 2013
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CORSO BASE
TRIANGOLAZIONI
TRIANGOLAZIONI NAZIONALI - ALCUNI ESEMPI
Merce
Fattura
ITA1 vende merce a ITA2, promotore dell’operazione
ITA1
primo cedente
ITA2
Promotore/acquirente
Secondo cedente
ESP1
Destinatario
Su incarico di ITA2, il soggetto ITA1 invia direttamente la merce a ESP1.
ITA1
emette fattura a ITA2 non imponibile art.58 co.1 lett. a DL 331/1993 e deve
specificare che “trattasi di operazione triangolare”. La fattura deve contenere la
P.IVA di ITA2.
registra la fattura nel registro delle vendite.
non compila il modello Intrastat delle cessioni (INTRA1) posto che tale obbligo
incombe su ITA2.
ITA2
riceve fattura da ITA1 non imponibile art.58 co.1 lett. a DL 331/1993.
registra la fattura di ITA1 nel registro degli acquisti.
emette fattura a ESP1 non imponibile art.41 co.1 lett. a DL 331/1993.
registra la fattura a ESP1 nel registro delle vendite.
compila il modello Intrastat delle cessioni (INTRA1)
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CORSO BASE
TRIANGOLAZIONI
TRIANGOLAZIONI NAZIONALI - ALCUNI ESEMPI
Merce
Fattura
ITA1 vende merce a FRA1, promotore dell’operazione
ITA1
primo cedente
FRA1
Promotore/acquirente
Secondo cedente
ITA2
Destinatario
Su incarico di FRA1, il soggetto ITA1 invia direttamente la merce a ITA2.
ITA1
emette fattura a FRA1 con applicazione dell’Iva in quanto la merce non esce
dall’Italia dunque è cessione interna
registra la fattura di ITA1 nel registro vendite
non compila il modello INTRASTAT perché io beni non sono trasferiti ad altro
stato UE diverso da quello di origine.
ITA2
riceve fattura da FRA1 senza applicazione dell’IVA di FRA1, poiché la cessione
da FRA1 a ITA2, pur non essendo uno scambio intracomunitario, è comunque
un’operazione territorialmente non rilevante in Italia ex art. 7 – bis DPR 633/72
emette autofattura ex art.17, co.2 con applicazione dell’IVA e la registra sia nel
registro degli acquisti che nel registro delle vendite.
non compila il modello Intrastat degli acquisti (INTRA2) posto che i beni non
vengono trasferiti da uno stato comunitario ad un altro
ODC PADOVA - 21 novembre 2013
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CORSO BASE
TRIANGOLAZIONI
TRIANGOLAZIONI COMUNITARIE - ALCUNI ESEMPI
Merce
Fattura
ITA1 vende merce a FRA1, promotore dell’operazione
ITA1
primo cedente
Su incarico di FRA1, il soggetto ITA1 invia direttamente la merce a GER1.
ITA1
emette fattura a FRA1 senza applicazione dell’Iva in quanto operazione non
imponibile art.41 D.L. 331/93
registra la fattura verso FRA1 come cessione intracomunitaria
compila il modello INTRASTAT per le cessioni intracomunitarie
FRA1
Promotore/acquirente
Secondo cedente
GER1
Destinatario
ODC PADOVA - 21 novembre 2013
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CORSO BASE
TRIANGOLAZIONI
TRIANGOLAZIONI COMUNITARIE - ALCUNI ESEMPI
Merce
Fattura
CRO1
primo cedente
ITA1, promotore della triangolazione, acquista da CRO1, primo cedente, e fa cedere i
beni direttamente a GER1, destinatario finale della merce. Non entra in alcun modo in
possesso dei beni
SITUAZIONE DI ITA1 (promotore):
ITA1 riceve fattura da CRO1 senza applicazione dell’IVA dello stato comunitario.
ITA1 integra la fattura di CRO1 senza IVA con la dicitura art.40, co.2 DL 331/93 e
la registra nel registro degli acquisti e delle vendite.
ITA1
Promotore/acquirente
Secondo cedente
ITA1 compila il modello Intrastat degli acquisti (INTRA2), specificando che
“trattasi di operazione triangolare con intervento del soggetto italiano in qualità di
promotore”
ITA1 emette fattura di vendita a GER1 non imponibile IVA ex art. 41 co. 1 DL
331/1993 e deve specificare espressamente in fattura che GER1 è il soggetto
debitore di imposta in Germania.
ITA1 registra la fattura a GER1 nel registro delle vendite.
GER1
Destinatario
compila il modello Intrastat delle cessioni (INTRA1) indicando quale cessionario
GER1, specificando che “trattasi di operazione triangolare con intervento del
soggetto italiano in qualità di promotore”
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I VA
CORSO BASE
TRIANGOLAZIONI EXTRAUE
Caso:
Operatore economico americano acquista i beni da un soggetto italiano, dando incarico a quest'ultimo di consegnarli
direttamente al suo cliente finale in Francia.
In tale operazione triangolare, con l'intervento di due operatori non residenti, l'impresa italiana fornitrice dei beni effettua una
cessione ad un soggetto extracomunitario (americano) con consegna ad un soggetto comunitario (francese).
Problematiche di fatturazione per ITA1:
–non è un'esportazione, in quanto i beni non sono diretti in un paese extra UE, essendo spediti direttamente in Francia. Il
soggetto italiano non può fatturare ex art. 8, co. 1, lett. a), del DPR n. 633/1972;
–non è una cessione intracomunitaria, in quanto il soggetto acquirente è residente in un paese non appartenente alla UE e
non possiede quindi un codice identificativo IVA comunitario. L'operatore economico nazionale non può effettuare una
cessione intracomunitaria non imponibile ex art. 41, comma 1, lett. a), del DL n. 331/1993;
–non è una triangolazione comunitaria, poiché in tal caso è necessario l'intervento di soggetti passivi IVA appartenenti a tre
diversi Stati comunitari.
Dato che i beni sono nazionali e si trovano nel territorio dello Stato al momento della vendita, l'operatore economico italiano
dovrà quindi emettere fattura con l'addebito di IVA nei confronti del suo acquirente extracomunitario (americano).
Il soggetto extracomunitario si vede così aumentare i costi dell'operazione, poiché non può recuperare l'IVA addebitatagli in
fattura ex art. 38-ter, DPR 633/1972,
Il soggetto extra UE americano può nominare un proprio rappresentante fiscale ai fini IVA in Italia ex art. 17, co. 3, DPR
633/1972. In tal modo, l'operatore americano effettua un acquisto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed esegue una
cessione intracomunitaria nei confronti del proprio cliente francese, con la possibilità di effettuare un'operazione di
triangolazione interna non imp.le ex art. 58, co.1, DL 331/1993. Nella triangolare interna intervengono infatti due soggetti
entrambi identificati ai fini IVA in Italia (il fornitore italiano ed il rappresentante fiscale dell'operatore extra UE americano ed un
soggetto estero destinatario finale dei beni, rappresentato nel caso specifico da un operatore comunitario francese).
ODC PADOVA - 21 novembre 2013
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CORSO BASE
IDENTIFICAZIONE AI FINI IVA IN ITALIA
Come si identifica in Italia una società già identificata (residente) fuori dall’Italia ?
1° LIVELLO
IDENTIFICAZIONE
PRIMARIA
2° LIVELLO
STABILE
ORGANIZZAZIONE
3° LIVELLO
RAPPRESENTANTE
FISCALE
4° LIVELLO
IDENTIFICAZIONE
DIRETTA
L’identificazione di 1° livello comprende le successive di livello inferiore
.
ODC PADOVA - 21 novembre 2013
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CORSO BASE
IDENTIFICAZIONE AI FINI IVA IN ITALIA
IDENTIFICAZIONE PRIMARIA
È il caso in cui una società di diritto estero (non italiano) e ivi residente decide di svolgere attività fiscalmente rilevante in Italia.
Per questo motivo crea una new.co. società di diritto italiano (per esempio una società di capitali s.p.a.) interamente
posseduta o comunque controllata dalla straniera.
La new.co. italiana godrà di piena autonomia giuridica e fiscale nel senso che tutti gli atti da essa compiuti saranno ad essa
imputabili.
È altrimenti detta branch
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IDENTIFICAZIONE AI FINI IVA IN ITALIA
STABILE ORGANIZZAZIONE
Il termine STABILE ORGANIZZAZIONE designa una SEDE FISSA DI AFFARI in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la
propria attività : è altrimenti detta succursale.
Si considera stabile organizzazione:
direzione;
laboratorio;
succursale;
miniera, cava o altro luogo di estrazione di
risorse naturali;
ufficio;
cantiere la cui durata supera i 12 mesi.
officina;
La stabile organizzazione viene individuata in qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica, che sia
caratterizzata da requisiti quali un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici
atti a consentirle di effettuare la cessione di beni o la prestazione di servizi alla quale partecipa.
Per esservi una stabile organizzazione deve esserci effettivo potere di rappresentanza, quindi una sede fissa d'affari, la
conclusione dei contratti e l'esercizio abituale dell'attività.
In pratica, affinché si possa parlare di stabile organizzazione ai fini IVA devono ricorrere congiuntamente sia elementi
materiali che personali (umani).
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IDENTIFICAZIONE AI FINI IVA IN ITALIA
RAPPRESENTANZA FISCALE
Il termine RAPPRESENTANZA FISCALE si usa per individuare un soggetto che ai fini Iva svolga il ruolo (essenziale) di
assorbire in se tutti gli obblighi dei soggetti residenti all’estero, con riferimento alle operazioni imponibili effettuate in Italia e
ovviamente in tutti i casi in cui non ci sia né stabile organizzazione né tantomeno una identificazione primaria branch.
Dal 01.01.2010 la rappresentanza fiscale è un obbligo per tutti coloro stranieri che svolgono operazioni attive
(cessioni/prestazioni) verso priva e soggetti non passivi in Italia (art.17. c.2 D.P.R. 633/72)
Per quanto attiene alle operazioni attive e passivi verso e da soggetti passivi italiani, è facoltà per la società straniera di utilizzare
la partita Iva del rappresentante fiscale.
A solo titolo di esempio, si pensi ad una società SVIZZERA dunque EXTRAUE che attiva partita Iva in Italia come
rappresentante fiscale.
Il soggetto non residente SVIZZERO identificato tramite rappresentante fiscale in Italia può effettuare acquisti senza
applicazione (dunque senza pagare) beneficiando del plafond per esportatore abituale art.8 , c.2, D.P.R. 633/72.
Sussistono agevolazioni in ordine agli obblighi di registrazione e dichiarazione
In particolare dal 01.01.2010 per le forniture a soggetti passivi stabili
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IDENTIFICAZIONE AI FINI IVA IN ITALIA
IDENTIFICAZIONE DIRETTA DEI SOGGETTI NON RESIDENTI
È l’ultimo livello di identificazione che può essere assorbito da uno qualunque dei precedenti livelli.
Consiste in pratica nell’aprire una partita Iva italiana direttamente in capo al soggetto non residente. Le finalità sono le medesime
della rappresentanza fiscale.
Attualmente tale disposizione è consentita solo ai soggetti comunitaria, non essendo in vigore alcun accordo specifico di
reciproca assistenza con altri paesi extracomunitari.
Sussistono agevolazioni in ordine agli obblighi di registrazione e dichiarazione
Cosi come per il Rappresentante fiscale , anche il soggetto “identificato” può detrarre l’Iva sugli acquisti ovvero sull’importazione
di beni e servizi e può ottenere il rimborso dell’imposta stessa.
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INVERSIONE CONTABILE o REVERSE CHARGE
COS’E’
ART.17 D.P.R. 633/72, comma 2°
Gli obblighi relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuati nel territorio dello Stato da
soggetti non residenti nei confronti di soggetti passive stabiliti nel territorio dello Stato, compresi I
soggetti indicati all’art.7 ter, comma2, lettera b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti.
Tuttavia nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un
altro Stato membro del’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e
registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto legge 30 agosto 1993, n.331, convertito
con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993 n.427.
Dal 01.01.2010 sono soggette a inversione contabile le prestazioni generiche (art.7 ter). Se il
committente è soggetto passivo di imposta, si applica il criterio di tassazione nel paese del
committente.
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INVERSIONE CONTABILE o REVERSE CHARGE
COME SI APPLICA
1. METODO DELL’AUTOFATTURA
Quando il fornitore dei beni e dei servizi è un soggetto passivo stabilito fuori UE che non ha specifici obblighi
derivanti dalla Direttiva comunitaria in ordine alla emissione della fattura e pertanto segue le regole previste dallo
Stato ove è stabilito.
2. METODO DELLA INTEGRAZIONE DI FATTURA
Quando il fornitore dei beni e dei servizi è un soggetto passivo stabilito nella UE il quale adempie agli obblighi
derivanti dalla Direttiva comunitaria in ordine alla emissione della fattura e pertanto segue le regole previste dalla
DIRETTIVA 2010\45\UE.
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INVERSIONE CONTABILE o REVERSE CHARGE
ALTRI CASI
3. ALTRI CASI DI AUTOFATTURA
Quando il fornitore non emette la fattura al momento di effettuazione dell’operazione oppure quando la fattura non
arriva al committente. In tali casi bisogna calcolare e versare l’Iva, presentare alla Agenzia delle Entrate
competente una autofattura in duplice copia, attendere l’attestazione di ricevuta e dunque procedere con la
registrazione contabile, detrazione e liquidazione periodica dell’Iva oltre che con la dichiarazione annuale.
In caso di cedente comunitario, i termini decorrono 2 mesi dopo il momento di effettuazione.
4. ALTRI CASI DI INTEGRAZIONE DI FATTURA – REVERSE CHARGE INTERNO
Cedente o prestatore (nazionale) emette fattura senza addebito di imposta con annotazione di “inversione
contabile” ed indicazione dell’art.17, comma 5. La fattura va integrata con il medesimo sistema dell’acquisto
intracomunitario di beni: il caso degli appalti.
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iva corso base -- 21.11.2013 - Ordine dei Dottori Commercialisti e