Il bilancio e la legge di stabilità
2015 negli enti locali
D.ssa Elisabetta Civetta
Il quadro normativo
Legge di stabilità 2015
Legge 23.12.2014
n. 190
Armonizzazione
D.Lgs. 118/2011 come
modificato dal D.Lgs.
126/2014
Decreti del 2014
D.L. 90/2014 (personale)
D.L. 66/2014 (Decreto Renzi)
D.L. 133/2014 (Sblocca Italia)
Decreto Mille proroghe
Decreto Legge 192/2014
Termine approvazione bilancio 2015
D.M.
24.12.2014
(G.U. del
30.12.2014)
Per l’anno 2015 è differito al 31 marzo
2015 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli enti locali di
cui all’articolo 151 del Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali
approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267
Termine approvazione aliquote e tariffe
tributi locali
Art. 193
Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in
comma 3 del deroga all’articolo 1, comma 169, della legge
Tuel
27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può
modificare le tariffe e le aliquote relative ai
tributi di propria competenza entro la data di
cui all’art. 193 comma 2 del TUEL (ossia il
provvedimento di salvaguardia degli equilibri
di bilancio)
ESERCIZIO o GESTIONE PROVVISORIA
In caso di esercizio provvisorio nell’esercizio 2015, si
applica la disciplina vigente nel 2014 ad esclusione degli
enti in sperimentazione che adottano la nuova disciplina
dell’art. 163 del Tuel ossia:
• dodicesimi calcolati sugli stanziamenti di competenza
riguardanti l’anno a cui si riferisce l’esercizio o gestione
provvisoria previsti nell’ultimo bilancio approvato al netto
degli impegni già assunti e dell’importo del fondo
pluriennale vincolato;
• trasmettono al tesoriere l’elenco dei residui presunti al 1°
gennaio e l’importo degli stanziamenti di competenza
dell’esercizio provvisorio con indicazione delle quote già
impegnate e del FPV
Art. 11 comma 16 D.Lgs. 118/2011
Controllo sull’approvazione del bilancio di previsione
e provvedimenti salvaguardia equilibri
Art. 4
comma 1
D.L.
192/2014
Prorogata per tutto il 2015 le disposizioni
contenute nell’art. 1 comma 1 bis del d.l.
314/2004 relative alle procedura da seguire nel
caso della mancata approvazione del bilancio
di previsione e della verifica della
salvaguardia degli equilibri di bilancio che
comporta lo scioglimento dei consigli
comunali e provinciali.
Tributi comunali: cosa cambia?
I
U
C
IMU
Confermata in generale come per il 2014
Modifiche per terreni agricoli montani
TASI
Confermata come per il 2014
TARI
Confermata come per il 2014
IMU 2014 TERRENI AGRICOLI MONTANI
Il termine per il versamento dell’IMU dei terreni agricoli montani, relativa al
2014, è prorogato al 26 gennaio 2015.
Il D.M. del 28.11.2014 ha introdotto tre fasce:
1. terreni agricoli ubicati nei comuni con altitudine superiore ai 600 metri:
esenzione totale dall’IMU;
2. terreni agricoli ubicati nei comuni con altitudine da 281 a 600 metri:
esenzione IMU per i terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali, pagamento per i terreni agricoli posseduti
dagli altri soggetti;
- 3. Terreni agricoli ubicati nei comuni con altitudine inferiore a 281 metri:
pagamento dell’IMU dei terreni agricoli da parte di tutti
Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell’esenzione,
anche parziale, l’imposta è determinata per l’anno 2014 tenendo conto
dell’aliquota di base IMU (pari a 7,6 per mille) a meno che in detti comuni non
siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote
Comma 692 della legge 190/2014
IMU 2014 TERRENI AGRICOLI MONTANI
I comuni, in deroga all’articolo 175 del TUEL accertano convenzionalmente, sul
bilancio 2014, gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dal decreto
ministeriale del 28.11.2014 che ha individuato le tre fasce di comuni montani, a
fronte della riduzione corrispondente dell’assegnazione dal Fondo di solidarietà
comunale. I comuni interessati dalla compensazione di cui all’ultimo periodo del
medesimo comma 5-bis, in deroga all’articolo 175 del citato testo unico,
accertano la relativa entrata quale integrazione del Fondo di solidarietà comunale
Comma 693 della legge 190/2014
IMU IMBULLONATI
Per gli immobili ad uso produttivo (accatastati nei gruppi D ed E) vengono
escluse dal calcolo della rendita le componenti che, sebbene caratterizzanti la
destinazione economica del fabbricato, siano prive dei requisiti di
“immobiliarità”.
Comma 244-245 della legge 190/2014
IMU COMUNI TERREMOTATI
Prorogata al 30 giugno 2015 l’esenzione dall’IMU degli immobili
colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 e dichiarati
totalmente o parzialmente inagibili. la regione Emilia-Romagna,
d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, provvede entro
il 30 marzo 2015 al monitoraggio degli aventi diritto all’esenzione
Comma 662-663 della legge 190/2014
TASI: L’aliquota va determinata, sempre con deliberazione di natura
regolamentare, rispettando in ogni caso alcuni vincoli:
la somma delle aliquote della TASI e
dell’IMU per ciascuna tipologia di
immobile non deve essere superiore
all’aliquota massima consentita dalla
legge statale per l’IMU al 31
dicembre 2013 fissata al 10,6 per
mille e ad altre misure di aliquota
inferiori, in relazione alle diverse
tipologie di immobile
per il 2014, l’aliquota
massima della TASI
non può comunque
eccedere il 2,5 per
mille
Anche per il 2015, vi sarà la con possibilità di superare tali limiti per un
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille
a condizione che l’aumento sia utilizzato dal Comune
per finanziare detrazioni di imposta
Comma 679 della legge 190/2014
TASI *
Aliquota
m as s im a
IMU + TASI
Abitazioni principali escluse cat. A/1-A/8 e A/9
da 0 a 2,5
2,5
Relative pertinenze
da 0 a 2,5
2,5
IMU
Comune
Stato
Abitazioni principali cat. A/1 - A/8 e A/9
X
da 0 a 2,5
6
Relative pertinenze
X
da 0 a 2,5
6
Immobili cat. D
X
da 0 a 2,5
10,6
Aree f abbricabili
X
da 0 a 2,5
10,6
Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti
X
10,6
Terreni agricoli posseduti da non coltivatori diretti
X
10,6
Terreni agricoli montani (comuni sopra 600 metri)
Terreni agricoli montani posseduti da non coltivatori
(comuni da 281 a 600 metri)
Terreni agricoli montani posseduti da coltivatori
(comuni da 281 a 600 metri)
X
10,6
Terreni agricoli montani (comuni sotto i 281 metri)
X
10,6
Fabbricati rurali strumentali
Aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali
tassabili non operative
Aree comuni condominiali con detenute o occupate
in via esclusiva
Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice
alla vendita, f intanto che permanga tale
destinazione e gli immobili non siano in ogni caso
locati
7,6
1
1
X
10,6
X
10,6
da 0 a 2,5
2,5
Versamento TARI e TASI
TASI:
1- modalità riscossione ricondotta esclusivamente al circuito F24
(come l’IMU)
2. Scadenze: 16/6 e 16/12
3. Acconto: aliquote anno precedente
4. Saldo: aliquote dell’anno purchè pubblicate entro il 28/10 (invio
entro il 21/10)
TARI:
1. F24 o bollettino postale o altre modalità di pagamento offerte dai
servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
Comma 688 della legge 147/2013
FONDO SOLIDARIETA COMUNALE Entità F.S.C.
2014
(€/milioni)
Entità del fondo di solidarietà
comunale al 1.1.2014
Tagli operati dall’art. 47 c. 8 del d.l.
66/2014 (comma 451 L. 192/2014
proroga il taglio fino al 2018)
Tagli operati dalla legge di stabilità
2015 (comma 435 L. 190/2014)
Totale
Dal 2015 al
2018
(€/milioni)
6.647,0*
6.547,0*
- 375,6
6.271,4
Dal 2019
(€/milioni)
6.547*
- 563,4
- 1.200,0
- 1.200
4.783,6
5.347
* Tali valori sono già comprensivi dei tagli previsti dall’articolo 16 comma 6 del D.L. 95/2012 ammontanti a 500
milioni di euro per il 2012, 2.2250 milioni di euro per il 2013, 2.500 milioni di euro per il 2014 e di 2.600 milioni a
decorrere dal 2015;
Devono essere “giustificati”
da riduzioni di spesa
Non devono essere
“giustificati” da riduzioni di
Spesa
Inoltre comma 436: per comuni terremotati
(Emilia-Abruzzo e Toscana)
il taglio è ridotto del 50%
Fondo solidarietà comunale: finanziamento
La dotazione del FSC è assicurata per 4.717,9 milioni
di euro attraverso il riversamento di una quota
dell’IMU di spettanza comunale; si tratta del
medesimo importo del 2013
Art. 6 D.L. 16/2014
Definite le regole di contabilizzazione della quota di
alimentazione: i comuni iscrivono la quota di IMU al
netto dell’importo versato all’entrata del bilancio dello
Stato.
Comma 730 della Legge 147/2013
Distribuzione F.S.C.
Totale fondo di solidarietà
- Quota non inferiore a 30 milioni per
Unioni.
- Quota non inferiore a 30 milioni per
Fusioni
= Quota da destinare ai comuni
* di cui 20% da destinare ai comuni
secondo capacità fiscali e fabbisogni
standard (comma 459)
* il resto da destinare secondo i criteri
che saranno definiti con apposito
D.p.c.m.
2015 e
2017 e 2018 Dal 2019 e
2016
successivi
4.783,6
4.783,6
5.347
- 30
- 30
4.723,60
944,72
4.783,6
956,72
5.347
1.069,4
3.778,88
3.826,88
4.277,6
F.S.C. -Dpcm
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello
di riferimento per gli anni 2015 e successivi, vengono
stabiliti i criteri di formazione e di riparto del FSC, tenendo
conto della necessità di ripartire il 20% del FSC tra i comuni
sulla base delle capacità fiscali nonché sulla base dei
fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica
paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale entro il 31
dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Comma 380 –quater della legge 228/2012 come modificato
comma 459 legge stabilità 2015
Fondo solidarietà comunale
Sono previste variazioni compensative in aumento o in
diminuzione della dotazione del FSC per tenere conto
dell’effettivo gettito dell’imposta municipale propria
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D.
Comma 730 della Legge 147/2013
Come Stimare il F.S.C. ?
Dati ente anno 2014:
F.C.S. 2014 dopo taglio D.L. 66/2014
F.S.C. prima taglio D.L. 66/2014 (rigo C5)
Taglio D.L. 66/2014 anno 2014
Taglio D.L. 95/2012 anno 2014
€
263.000,00
274.500,00 Livello nazionale valeva 6.700 milioni
Il taglio a livello nazionale vale 375,6 ml per il 2014
11.400,00 e 563,4 dal 2015-2018
Incremento a livello nazionale di 187,8 milioni
Il taglio a livello nazionale vale 2.500 ml per il 2014
55.300,00 e 2.600 dal 2015
Incremento a livello nazionale di 100 milioni
IPOTESI N. 1 - Taglio 1.200 proporzionale al
fondo nazionale
€
Fondo solidarietà comunale 2014
263.000,00
- Taglio incrementale D.L. 95/2012
-
2.200,00
- Taglio incrementale D.L. 66/2014
-
5.700,00
- Stima taglio 1.200 legge stabilità
-
49.000,00
-
206.100,00
56.900,00
Stima fondo 2015
Taglio totale
Note
2.500 : 55.300 = 100 : x
X = 2.212
375,6 : 11.400 = 187,8 : x
x = 5.700
6.700 : 5.500 = 274.500 : x
X = 225.336
274.500 - 225.336 = 49.164
Come Stimare il F.S.C. ?
IPOTESI N. 2 - Taglio 1.200
proporzionale al taglio D.L. 66/2014
€
Fondo solidarietà comunale 2014
263.000,00
- Taglio incrementale D.L. 95/2012
-
2.200,00
- Taglio incrementale D.L. 66/2014
-
5.700,00
- Stima taglio 1.200 legge stabilità
- 36.400,00
Stima fondo 2015
Taglio totale
218.700,00
- 44.300,00
IPOTESI N. 3 - Taglio 1.200
proporzionale alla somma del
taglio D.L. 66/2014 + D.L. 95/2012
Fondo solidarietà comunale 2014
- Taglio incrementale D.L. 95/2012 - Taglio incrementale D.L. 66/2014 - Stima taglio 1.200 legge stabilità
Stima fondo 2015
Taglio totale
Note
€
375,6 : 11.400 = 1.200 : x
X = 36.421
Note
263.000,00
2.200,00
5.700,00
-
28.000,00
-
227.100,00
35.900,00
(375,6 + 2.500) : (11.400 + 55.300) = 1.200 : x
X = 27.834
Riepilogo
Ipotesi 1
Ipotesi 2
Ipotesi 3
Tagli (€)
- 56.900,00
- 44.300,00
- 35.900,00
Fondo (€)
206.100,00
218.700,00
227.100,00
Cinque per mille
Stabilizzata dal 2015 la disciplina della destinazione del 5 per
mille del gettito Irpef, con le attuali modalità di
funzionamento e tetto massimo fissato a 500 milioni di euro
annui
Comma 154 legge 190/2014
Oneri urbanizzazione
Prorogato al 31.12.2015 la possibilità di utilizzare i proventi dei
permessi a costruire per il finanziamento di spese correnti nella misura
massima del 75% di cui 25% per il finanziamento delle spese di
manutenzione del verde, viabilità e manutenzione del patrimonio
Comma 536 Legge 190/2014
Ritenuta dell’8% sui bonifici per interventi di ristrutturazione e
risparmio energetico: a decorrere dal 1° gennaio 2015 la ritenuta del
4% operata dalle banche e dalle Poste Italiane S.p.A. a titolo di acconto
dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa,
all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai
contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la
detrazione d’imposta viene elevata all’8%. Le ritenute sono versate con
le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 2007, n.
241.
Comma 657 Legge 190/2014
Indebitamento
Limite di indebitamento: modificato l’art. 204 del TUEL. Il limite di
indebitamento di cui all’art. 204 del TUEL a decorrere dal 2015 è pari
al 10% (prima era 8% )
Comma 539 della Legge 190/2014
Per gli anni 2014 e 2015, al fine di favorire gli investimenti degli enti
locali, i medesimi enti possono assumere nuovi mutui e accedere ad
altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti di cui
all’art. 204 del TUEL, per un importo non superiore alle quote di
capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente
contratti ed emessi rimborsate nell’esercizio precedente (art. 5 d.l.
16/2014)
Rinegoziazione mutui: estesa anche alle rinegoziazione dei mutui la
durata massima di trenta anni, decorrente dalla data del loro
perfezionamento, prevista per le operazioni di indebitamento dall’art.
62 c. 2 del d.l. 112/2008
Comma 537 della Legge 190/2014
Fondo statale – interessi su mutui
Istituito un fondo statale con una dotazione di 125 milioni per
l’anno 2016 e di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al
2020 finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi
ai comuni, province e città metropolitane su operazioni di
indebitamento attivate nell’anno 2015 con ammortamento
decorrente dal 2016. Con decreto ministeriale da adottare entro il
28.02.2015 saranno definiti criteri e modalità per l’erogazione del
contributo.
Stesso fondo anche a favore delle Regioni a Statuto ordinario con
una dotazione di 100 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
Con decreto ministeriale da adottare entro il 28.02.2015 saranno
definiti criteri e modalità per l’erogazione del contributo.
Comma 540 - 541 della Legge 190/2014
Tesoreria
Anticipazione tesoreria: fino al 31.12.2015 il limite per il ricorso
all’anticipazione di tesoreria è elevato a 5/12 anzichè a 3/12.
Comma 542 della Legge 190/2014
Tesoreria unica: prorogato al 31.12.2017 il regime della tesoreria
unica degli enti locali
Comma 395 della Legge 190/2014
Contabilizzazione utilizzo incassi vincolati (punto 10
allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011)
A decorrere dal 1° gennaio 2015 vi è l’obbligo di
contabilizzare nelle scritture contabili i movimenti di utilizzo
e di reintegro delle somme vincolate.
A tal fine gli articoli del Tuel (180 del gli incassi e 185 per i
pagamenti) prevedono che sulle reversali e sui mandati
devono essere indicati i vincoli di destinazione che possono
derivare da legge, da trasferimenti e da prestiti.
Esempio
Incassi sul c/c tesoreria: entrate libere 30 + entrate vincolate
100 = 130
Pagamenti sul c/c tesoreria: spese non vincolate 40
Per l’utilizzo occorre fare reversale e mandato nelle partite di
giro, con periodicità mensile entro 10 gg. dalla fine del mese:
Mandato U 7.01.99.06.001 “Utilizzo incassi vincolati ai sensi
dell’art. 195 Tuel
Reversale E 9.01.99.06.001 “Destinazione incassi vincolati a
spese correnti ai sensi dell’art. 195 Tuel”
10
Supponiamo che si incassa di 30 entrate non vincolate. Il
reintegro:
Mandato U 7.01.99.06.002 “Destinazione incassi liberi al
reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 Tuel”
10
Reversale E 9.01.99.06.002 “Reintegro incassi vincolati ai
sensi dell’art. 195 Tuel”
10
Incassi sul c/c diverso da quello gestione tesoreria: entrate libere 30 – entrate vincolate
100 = 130
Pagamenti sul c/c tesoreria: spese non vincolate 40
Trasferimento somme:
Reversale E 5.04.07.01.001 “Prelievi da depositi bancari”
10
Per l’utilizzo occorre fare reversale e mandato nelle partite di giro:
Mandato U 7.01.99.06.001 “Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 tuel”
10
Reversale E 9.01.99.06.001 “Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi
dell’art. 195 Tuel”
10
Supponiamo che si incassa di 30 entrate non vincolate.
Il reintegro:
Mandato U 7.01.99.06.002 “Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai
sensi dell’art. 195 Tuel”
10
Reversale E 9.01.99.06.002 “Reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 Tuel” 10
Ritrasferimento
Mandato U 3.04.07.01.000 “Versamento a depositi bancari”
10
Punto 10.6 dell’allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011
All’avvio dell’esercizio 2015 gli enti locali comunicano
formalmente al proprio tesoriere l’importo degli incassi
vincolati alla data del 31 dicembre 2014.
L’importo della cassa vincolata alla data del 1.1.2015 è
definito con determinazione del responsabile del servizio
finanziario per un importo non inferiore a quello risultante al
tesoriere e all’ente alla data del 31.12.2014 determinato dalla
differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre 2014 e i residui
attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data.
Trattandosi di un dato presunto, a seguito dell’approvazione
del rendiconto della gestione 2014, l’ente comunica al proprio
tesoriere l’importo definitivo delle riscossioni vincolate
risultanti dal consuntivo
Reverse charge
Aumentano i casi di applicazione del meccanismo di
inversione contabile a fini Iva, estendendo tale sistema
anche ad ulteriori ambiti del settore edile, del settore
energetico (per 4 anni) e del settore della grande
distribuzione.
Dal 1 gennaio 2015, anche nei confronti dei rapporti con le
pubbliche amministrazioni, si applica il c.d. “reverse
charge” ai servizi di pulizia, di demolizione, di
installazione di impianti e di completamento relative ad
edifici, a prescindere dalla qualifica soggettiva dei soggetti
prestatori/cessionari dei servizi.
Comma 629 lettera a) e 631 della Legge 190/2014
Reverse charge
Adempimenti
relativi a:
Soggetto cedente
(venditore)
Ricezione di fattura senza IVA con
l'annotazione "inversione contabile"
“Integrazione” della fattura ricevuta
con l’aliquota IVA di legge, a seconda
del tipo di servizio, e relativa imposta.
Annotazione della medesima fattura
Registri IVA Annotazione della
fattura nei registri IVA sia nel registro degli acquisti, sia nel
vendite
registro vendite o corrispettivi
Indicazione di tali operazioni nella
Dichiarazione Indicazione in
dichiarazione IVA al dichiarazione IVA:
IVA
quadro VE rigo VE34 - per gli acquisti nel quadro VF, in
nel campo relativo
corrispondenza dell’aliquota applicata;
- nel quadro VJ ai fini della
liquidazione dell’IVA a debito.
Fatturazione
Emissione di fattura
senza IVA con
l'annotazione
"inversione contabile"
Soggetto cessionario (acquirente)
Split payment
Introdotto un particolare meccanismo di versamento
dell’IVA, per le operazioni effettuate nei confronti di enti
pubblici che non risultano debitori d’imposta, relativi a
cessioni di beni e servizi, prevedendo la previsione del
pagamento diretto dell’IVA a favore dell’erario da parte degli
stessi enti pubblici (c.d. split payment).
Le modalità operative saranno definite con decreto
ministeriale.
Pertanto, al fornitore di beni e servizi sarà erogato il solo
importo del corrispettivo, al netto dell’IVA indicata in fattura
che sarà acquisita direttamente dall’erario.
Sono esclusi i compensi per prestazioni di servizi assoggettati
a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito
Comma 629 lettera b) della Legge 190/2014
Split payment
Nelle more del rilascio dell’autorizzazione UE, le disposizioni
inerenti lo split payment trovano comunque applicazione per le
operazioni per le quali l’imposta sul valore aggiunto è esigibile a
partire dal 1° gennaio 2015.
In caso di mancata autorizzazione, con provvedimento da adottare
entro il 30 giugno 2015 verranno aumentate le aliquota dell’accisa sui
Comma 632 della Legge 190/2014
carburanti
Agli enti pubblici cessionari o committenti, nei casi previsti dalle
disposizioni in materia di split payment, che omettono o ritardano il
versamento dell‘IVA, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del
D.Lgs. 471/1997, e le somme dovute sono riscosse mediante l'atto di
recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre
2004, n. 311
Comma 633 della Legge 190/2014
Definizione
REVERSE CHARGE
SPLIT PAYMENT
Con il reverse charge o inversione contabile
l’applicazione degli obblighi di pagamento
dell’IVA vengono invertiti facendoli traslare
dal
cedente/prestatore
al
cessionario/committente, sempreché questo sia
un soggetto passivo d'imposta nel territorio
dello Stato.
Lo split payment è un particolare
meccanismo per la riscossione
dell’Iva sulle forniture di beni e
servizi agli enti pubblici
Fonte normativa
Il reverse charge era già disciplinato nel D.P.R. Lo split payment è un nuovo
633/1972, la legge di stabilità 2015 ne ha meccanismo introdotto dalla legge di
esteso l’ambito di applicazione
stabilità 2015
OGGETTO
Riguarda le operazioni indicate nell’art. 17
D.P.R. 633/1972.
Rispetto all’elenco delle operazioni soggette al
reverse charge, per le P.A., è probabile che tale
meccanismo interessi principalmente le
prestazioni di servizi di pulizia, di
demolizione, di installazione di impianti e di
completamento, relative ad edifici
Beni
Servizi
(escluse le prestazioni assoggettate a
ritenuta di acconto)
Le prestazioni di cui sopra per l’ente pubblico
devono essere rilevante ai fini IVA
1.1.2015, l’autorizzazione della Ue è
necessaria per la grande distribuzione
Gli acquisti di cui sopra non devono
essere rilevanti ai fini IVA
1.1.2015 anche nelle more
dell’autorizzazione dell’Ue
Per il versamento dell’Iva occorre
attendere il decreto ministeriale
Operatività
L’interpretazione
“non debitori
di imposta”
non significa
servizi
istituzionali
ma operazioni
non soggette
a reverse charge.
Per cui lo split
payment si
applica sia alle
op. rilevanti sia
a quello non
rilevanti IVA
Fattura
fornitore
Registrazione
fattura per la
pubblica
amministrazio
ne
REVERSE CHARGE
Nella fattura il fornitore indica solo il
valore imponibile (es. 100)
SPLIT PAYMENT
Nella fattura il fornitore indica il valore
imponibile + Iva (es. 100 + iva 22)
L’acquirente:
La P.A. non effettua alcuna registrazione
- integra la fattura per l’importo dell’Iva
nei registri Iva per le operazioni non
22
rilevante ai fini Iva
- nei registri acquisti registra fattura 100 +
22
- nei registri vendite registra l’iva a debito
22
Saldo liquidazione (22 iva debito – 22 iva
a credito = 0)
Pagamento da La P.A. paga al fornitore la fattura pari a
parte della P.A. 100
La P.A. emette due mandati:
- a favore del fornitore per 100
- a favore dell’erario per l’Iva 22
Effetti per il
fornitore
I fornitori emettendo le fatture senza IVA
non la incasseranno e si troveranno ad
avere crediti IVA in aumento per l’iva
sugli acquisti che non riescono a portare in
compensazione con l’IVA a debito
I fornitori non incasseranno più l’IVA (che
è versata direttamente allo direttamente
dalla P.A. acquirente) e se il fornitore opera
in prevalenza con la P.A. si troverà:
- con probabili problemi di liquidità;
- con un volume di IVA a credito in
aumento per gli acquisti effettuati e la cui
IVA non può più essere compensata con
l’IVA a debito
Finalità
Evitare frodi basate sul missing trader
Evitare frodi basate sul missing trader
PATTO DI STABILITA’ INTERNO – Quadro normativo e soggetti
Soggetti:
1. Province e comuni con popolazione > 1.000
2. Enti locali di nuova istituzione:
- assoggettati al patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello
della loro istituzione e assumeranno, come base di riferimento, le risultanze
dell’anno successivo a quello dell’istituzione.
Gli enti istituiti negli anni 2009 e 2010 adotteranno come base di riferimento
rispettivamente le risultanze medie del biennio 2010- 2011 e le risultanze
dell’anno 2011
- i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti
alle regole del patto di stabilità interno dal quinto anno successivo a quello
della loro istituzione, assumendo quale base di calcolo le risultanze dell'ultimo
triennio disponibile (comma 498 della legge di stabilità 2015).
PATTO DI STABILITA’ INTERNO
- Obiettivo
Viene modificata la base di calcolo di partenza per
determinare l’obiettivo di saldo finanziario annuale:
non più la media della spesa corrente registrata nel
triennio 2009-2011 ma quella registrata nel triennio
2010-2012
Parimenti vengono introdotte nuove aliquote di
computo: 8,6% per il 2015 e 9,15% per il 2016-2017 e
2018 per i comuni.
Per le Province: 17,2% per il 2015 e 18,03% per il
2016-2017 e 2018
Comma 489 della Legge 190/2014
PATTO DI STABILITA’ INTERNO
Correzione obiettivo – VIRTUOSITA’
Dal 2015 non si applicano le disposizioni contenute
nell’art. 31 c. 6 della legge 183/2011 che
permetteva, agli enti virtuosi di avere un obiettivo
patto pari a zero e agli enti non virtuosi di
rideterminare le percentuali da applicare alla spesa
corrente media
Comma 492 Legge 190/2014
PATTO DI STABILITA’ INTERNO
- Correzioni Obiettivo – Clausola salvaguardia
Per l’anno 2015, entro il 31 gennaio 2015, con apposito decreto
ministeriale (da emanare entro il 15 gennaio 2015) l’obiettivo patto di
stabilità potrà essere modificato in funzione di queste variabili:
- a) maggiori funzioni assegnate alle città metropolitane;
- b) maggiori oneri connessi agli eventi calamitosi;
- c) interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del
territorio;
- d) esercizio della funzione di ente capofila
- e) oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di procedure di
esproprio o di contenziosi connessi a cedimenti strutturali.
Se il decreto ministeriale non viene emanato entro il 15.01 non si
apportano modifiche all’obiettivo patto
Comma 489 lettera e) della Legge 190/2014
PATTO DI STABILITA’ INTERNO– Correzione obiettivo
COMUNI CAPOFILA
Riconfermate le agevolazioni sul patto a favore dei
comuni capofila di convenzioni (già previste dalla
legge di stabilità 2014), che beneficeranno di una
riduzione
dell’obiettivo
compensata
però
dall’incremento degli obiettivi patto degli altri comuni.
Si specifica che gli enti locali interessati devono avere
raggiunto un accordo preventivo
Entro 15.3: istanze all’Anci
Entro 30.3: Anci trasmette gli importi al Mef
Comma 491 Legge 190/2014
PATTO DI STABILITA’ INTERNO– Correzione obiettivo
% Fondo crediti dubbia e difficile esigibilità
Sulla base delle informazioni relative al valore
degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di
dubbia esigibilità per l'anno 2015 acquisite con
specifico monitoraggio, le percentuali riferite
all'anno 2015 da applicare alla spesa corrente per
determinare l’obiettivo patto possono essere
modificate. A decorrere dall’anno 2016, tali
percentuali sono rideterminate tenendo conto del
valore degli accantonamenti effettuati sul fondo
crediti di dubbia esigibilità nell'anno precedente».
Comma 490 Legge 190/2014
Fondo crediti dubbia esigibilità
Gli enti possono graduare la quota da stanziare in spesa a
titolo di fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità nel
seguente modo:
36% per l’anno 2015 (55% per gli enti già in
sperimentazione);
- 55% per tutti gli enti per l’anno 2016;
- 70% per tutti gli enti per l’anno 2017;
- 85% per tutti gli enti per l’anno 2018;
-100% per tutti gli enti dal 2019
Comma 509 della Legge 190/2014
Nel saldo finanziario delle voci rilevanti ai fini patto, sono conteggiati anche
gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità (comma
490 della legge 190/2014)
Comma 490 della Legge 190/2014
PATTO DI STABILITA’ INTERNO
- SALDO FINANZIARIO – voci escluse
Enti colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012: escluse dal patto di
stabilità interno, anche per il 2015, le spese sostenute con risorse
proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di
cittadini privati ed imprese finalizzate a fronteggiare gli eccezionali
eventi sismici del maggio 2012 e la conseguente ricostruzione, per un
importo massimo complessivo di 5 milioni di euro. L’ammontare delle
spese che ciascun ente può escludere dal patto di stabilità interno è
determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 4 milioni di
euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro
per ciascuna regione.
Entro il 30 giugno del 2015, le regioni dovranno comunicare i suddetti
importi al Ministero dell’economia e delle finanze e ai comuni
interessati.
Comma 502 della Legge 190/2014
PATTO DI STABILITA’ INTERNO
- SALDO FINANZIARIO – voci escluse
Esclusione spese edilizia scolastica : nel saldo finanziario espresso in
termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto
del patto di stabilità interno, non sono considerate, nel limite massimo
di 50 milioni di euro per l’anno 2015 e 50 milioni di euro per l’anno
2016, le spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per
interventi di edilizia scolastica. Gli enti beneficiari dell’esclusione e
l’importo dell’esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri da adottare entro il 1º marzo
Comma 467 della Legge 190/2014
PATTO DI STABILITA’ INTERNO
- SALDO FINANZIARIO – voci escluse
Patto di stabilità: le spese in conto capitale effettuate dagli enti locali
con i proventi derivanti dalla dismissione – totale o parziale, ed anche a
seguito di quotazione - di partecipazioni in società sono
escluse,unitamente ai proventi medesimi, dal patto di stabilità interno. È
stabilito invece che non sono escluse dal suddetto patto le spese
effettuate dagli enti locali per acquisto di partecipazioni.
Comma 609 lettera d) della Legge 190/2014
PATTO DI STABILITA’ INTERNO – saldo finanziario – Voci
escluse
Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo
complessivo di 40 milioni di euro, i pagamenti sostenuti nel corso del 2015:
a)dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31
dicembre 2013;
b)dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013;
c)dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013
ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro
la medesima data
Gli enti devono comunicare entro il termine perentorio del 28 febbraio
2015, mediante il sito web «http://certificazionecrediti.mef.gov.it», gli spazi
finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti nel 2015.
La ripartizione sarà disposta entro il 15.03
Comma 497 della Legge 190/2014
PATTO DI STABILITA’ INTERNO
- Monitoraggio
Modificate le tempistiche per il monitoraggio
semestrale:
•- per il primo semestre entro 30 giorni dalla
pubblicazione in gazzetta ufficiale del modello
ministeriale;
•- per il secondo semestre entro il 30 gennaio
Comma 494 della Legge 190/2014
PATTO DI STABILITA’ REGIONALE
A decorrere dall'anno 2015 alle regioni a statuto ordinario e ai rispettivi
enti locali non si applicano le disposizioni recate dai commi da 138 a
142 dell'art. 1 della legge 220/2010, fermi restando gli effetti sugli anni
2015 e 2016 connessi alla loro applicazione negli anni 2013 e 2014
(patto regionale verticale e orizzontale).
Ridisegnate le nuove regole del patto verticale e orizzontale
prevedendo che le regioni possono autorizzare gli enti locali del
proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un
aumento dei pagamenti in conto capitale, purché sia garantito
l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale
miglioramento, di pari importo dei saldi dei restanti enti locali della
regione ovvero dell'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in
termini di cassa della regione stessa mediante la riduzione
dell'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile.
Comma 479-480 della Legge 190/2014
PATTO DI STABILITA’ REGIONALE
Le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo
confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non
istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali.
Gli enti locali comunicano all'ANCI, all'UPI e alle regioni, entro il 15
aprile, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare pagamenti in
conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere.
Entro il termine perentorio del 30 aprile, le regioni comunicano agli
enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero
dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e
alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica
del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
Comma 481 della Legge 190/2014
PATTO DI STABILITA’ REGIONALE
Le regioni, sulla base delle informazioni fornite dagli enti locali entro il
15 settembre, possono, previo accordo con i medesimi enti, procedere
alla rimodulazione dei saldi obiettivo esclusivamente per consentire un
aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando
contestualmente e in misura corrispondente i saldi obiettivo dei restanti
enti locali della regione ovvero l'obiettivo di saldo tra entrate finali e
spese finali in termini di cassa della regione stessa
A tal fine, ogni regione, entro il termine perentorio del 30 settembre,
definisce e comunica ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo
assegnati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento
a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di
finanza pubblica
Comma 482 della Legge 190/2014
PATTO DI STABILITA’ REGIONALE
Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio
successivo, una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo,
commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando
l'obiettivo complessivo a livello regionale.
Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio
successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo
complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti.
La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve
risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero
Comma 483 della Legge 190/2014
PATTO DI STABILITA’ REGIONALE VERTICALE
INCENTIVATO
Le regioni che cederanno quote di patto ai comuni e province, per
sbloccare pagamenti di debiti di parte capitale maturati al 30 giugno
2014, otterranno un contributo statale in termini di cassa, da destinare
all’estinzione anticipata di debiti, per un totale di 1 miliardo che
rappresenta l’83,33% degli spazi ceduti ai comuni e province. Il valore
complessivo degli spazi concessi agli enti locali è pertanto di 1,2
miliardi di cui il 75% ai comuni e il 25% alle province e città
metropolitane. Gli enti locali interessati dovranno effettuare la richiesta
degli spazi di cui necessitano entro il 15 aprile
Entro il termine perentorio del 30 aprile 2015, le regioni comunicano al
Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente
beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del
mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica
Comma 484 - 485 della Legge 190/2014
PATTO REGIONALE INTEGRATO
abrogato l’articolo 32 c. 17 della legge 183/2011 che disciplinava
il patto regionale integrato
Comma 493 della Legge 190/2014
PATTO DI STABILITA’ - PREMI
Modificato l’art. 1 comma 122 della legge 220/2010
applicando i premi ai soli enti non rispettosi del patto in quanto
a fronte della sanzione operata a valere sul fondo di solidarietà,
subita dai comuni in caso di mancato raggiungimento
dell'obiettivo del patto di stabilità interno nell’esercizio
precedente, viene loro concesso un allentamento dell’obiettivo
del patto commisurato agli effetti finanziari determinati
dall’applicazione della predetta sanzione
Comma 500 della Legge 190/2014
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI
L’assorbimento
dell’eventuale
disavanzo
di
amministrazione derivante dall’operazione di
riaccertamento straordinario dei residui è estesa a 30
anni anziché in 10 anni.
Comma 507 e 538 della Legge 190/2014
Limiti assunzionali e di spesa di personale negli enti soggetti al patto
Tetti alla spesa di personale: confermati per gli enti locali soggetti al patto le disposizioni
previste dall’articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter della L. 296/2006;
A decorrere dall'anno 2014 gli enti locali soggetti al patto assicurano, nell'ambito della
programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con
riferimento al valore medio del triennio 2011-2013
Spesa personale/spesa corrente: abrogato l’art. 76, c.7, del D.L. 112/2008 secondo cui scattava il
divieto alle assunzioni negli gli enti con incidenza delle spese di personale sulle spese correnti
superiore del 50%; se inferiore gli enti soggetti a patto potevano assumere personale a tempo
indeterminato nel limite del 40% della spesa delle cessazioni dell’anno precedente
Modifica limiti assunzionali: le regioni e gli enti locali soggetti al patto possono effettuare
assunzioni nel limite del 60% nel biennio 2014-2015, 80% nel biennio 2016-2017, 100% nel 2018
della spesa dei cessati anno precedente.
Se l’incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, dal
1° gennaio 2014 sono ammesse assunzioni nel limite dell'80 per cento della spesa dei cessati
nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015
Cumulo assunzioni: dal 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a 3 anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di
quella finanziaria e contabile
Art. 3 c. 5, c. 5-bis, c. 5-quater D.L. 90/2014
Patto stabilità anno precedente è stato
rispettato? (art. 76 c. 4 D.L. 112/2008)
(1)
Nell'anno precedente la spesa del
personale è stata ridotta? (art. 1 c. 557ter L. 296/2006)
(2)
NO
STOP
Le regole negli enti
soggetti a patto prima del
D.L. 90/2014
SI
L'incidenza della spesa del
personale è pari o > del 50% del
(3)
totale delle spese correnti? (art.
76 c. 7 d.l. 112/2008)
(1)
(2)
NO
Devo ef f ettuare assunzioni di
personale di polizia locale
(4)
cessato?
NO
Devo ef f ettuare
assunzioni di personale
scuola o sociale?
SI
L'incidenza della spesa del personale è pari o <
del 35% del totale delle spese correnti? E' stato
rispettato il patto di stabilità ed il limite di
contenimento della spesa del personale? (art. 76
c. 7 d.l. 112/2008)
SI
SI
NO
(4)
STOP
(3)
NO
ASSUNZIONI NEL LIMITE
DEL 50% DELLA SPESA
CORRISPONDENTE ALLE
CESSAZIONI ANNO
PRECEDENTE
(5)
SI
ASSUNZIONI NEL LIMITE DEL TURN OVER DEL
PERSONALE DI POLIZIA LOCALE (art. 76 C. 7 d.l. (4)
112/2008)
ASSUNZIONI NEL LIMITE DEL
40% DELLA SPESA
CORRISPONDENTE ALLE
CESSAZIONI ANNO
PRECEDENTE
(6)
Patto stabilità anno precedente è stato
rispettato? (art. 76 c. 4 D.L. 112/2008)
(1)
Nell'anno precedente la spesa del
personale è stata ridotta? (art. 1 c. 557ter L. 296/2006)
(2)
NO
STOP
Le regole negli enti
soggetti a patto dopo il
D.L. 90/2014
SI
L'incidenza della spesa del
personale è pari o > del 25% del
(3)
totale delle spese correnti? (art. 3
c.5-quater d.l. 90/2014)
(1)
(2)
NO
Posso effettuare assunzioni di
personale nel limite della spesa
delle cessazioni dell'anno
precedente pari a:
-60% per anni 2014 e 2015
-80% per anni 2016 e 2017
-100% dal 2018
SI
(4)
Posso effettuare assunzioni
di personale nel limite della
spesa delle cessazioni
dell'anno precedente pari a: (3)
-80% dal 2014
- 100% dal 2015
Limiti assunzionali e di spesa di personale negli enti soggetti al patto
Per gli anni 2015 e 2016, le regioni e gli enti locali, destinano le risorse per le
assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente,
all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie
graduatorie e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità in esubero e coinvolti nei
processi di mobilità.
Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità, le regioni e
gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale
di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale
soprannumerario.
Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di
bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non
si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 della legge
296/2006.
Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.
Comma 424 Legge 190/2014
Anno 2015
% Spesa
cessati
anno
precedente
Destinazione
assunzioni
Anno 2016
% Spesa
cessati
anno
precedente
40%
Ricollocazione
personale in
esubero province *
Ricollocazione
personale in
esubero province *
% Spesa
cessati
anno
precedente
Destinazio
ne
assunzion
i
80%
Nessun
vincolo
Anno 2018
% Spesa
Destinazion
cessati anno
e
precedente
assunzioni
Vincitori
concorsi
Vincitori concorsi
60%
Destinazione
assunzioni
Anno 2017
80%
20%
Ricollocazione
personale in
esubero
province *
Ricollocazione
personale in
esubero
province *
100%
Nessun
vincolo
* Le assunzioni destinate alla ricollocazione personale in esubero non concorrono alla f ormazione della spesa di cui al comma 557
della Legge 296/2006
Limiti assunzionali – verifica organo revisione: il rispetto degli adempimenti e delle
prescrizioni di cui all’art. 3 del D.L. 90/2014 da parte degli enti locali viene certificato
dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione
del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta
una relazione al Ministero dell'interno. Con la medesima relazione viene altresì
verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del D.L. 90/2014
ossia il divieto di effettuare attività gestionale da parte del personale degli uffici di
supporto agli organi di direzione politica (organi di staff).
Art. 3 c. 10-bis D.L. 90/2014
Enti non soggetti a patto
prima del D.L. 90/2014
Enti non soggetti a patto
dopo il D.L. 90/2014
Per le assunzioni a tempo indeterminato: Ho avuto cessazioni nell'anno precedente?
Per qualsiasi operazione sul personale: la spesa del personale è = o inferiore a quella del 2008? (1)
(Comma 562 Legge 296/2006)
NO
SI
Per le assunzioni a tempo indeterminato: Ho avuto cessazioni nell'anno precedente?
Per qualsiasi operazione sul personale: la spesa del personale è = o inferiore a quella del 2008? (1)
(Comma 562 Legge 296/2006)
NON SI ASSUME
L'incidenza della spesa del personale è pari
o > del 50% del totale delle spese correnti?
(art. 76 c. 7 d.l. 112/2008)
(1)
(2)
NO
NON SI ASSUME
SI
NON SI
ASSUME
NO
PROCEDO AD ASSUMERE NEL
LIMITE DELLE CESSAZIONI ANNO (3)
PRECEDENTE
SI
(1)
PROCEDO AD ASSUMERE NEL LIMITE DELLE
(2)
CESSAZIONI ANNO PRECEDENTE
Gestione associata delle funzioni – spesa del personale: per i comuni che esercitano
in forma associata le proprie funzioni fondamentali ai sensi dell’articolo 14 del
decreto-legge n. 78 del 2010 – vale a dire mediante unione ovvero mediante
convenzione – le spese di personale e le facoltà di assunzione sono considerate “in
maniera cumulata” tra i comuni medesimi mediante “forme di compensazione” tra gli
stessi, nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e dell’invarianza della
spesa complessiva;
Comma 450 lettera b) della Legge 190/2014
Comuni istituiti a seguito di fusione – spesa del personale: ai comuni istituiti a
seguito di fusione che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente
inferiore al 30 per cento, fermi restando il divieto di superamento della somma delle
spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno precedente alla fusione e il
rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque
nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni
dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai
rapporti di lavoro a tempo determinato
Comma 450 lettera a) della Legge 190/2014
Voci tetto spesa di personale: i soli comuni con popolazione compresa tra 1.001 e
5.000 abitanti possono escludere dal computo della spesa di personale rilevante ai fini
del rispetto del comma 557 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 le “spese di personale
stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente
necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate
caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di
turisti”
Art. 11 c. 4-quater D.L. 90/2014
Spesa personale tempo determinato e forme flessibili
Le limitazioni previste dall’art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010 non si
applicano:
-agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di
personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (art. 11 c. 4-bis D.L. 90/2014);
- ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di
lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da
finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea;
nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti (art. 3 c. 9 lettera
b) D.L. 90/2014);
- ai comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 a decorrere
dall'anno 2013 e per tutto il predetto periodo dello stato di emergenza
(art. 11 c. 4-ter D.L. 90/2014);
-a favore del Comune di Milano in relazione ad Expo 2015 (c. 532 L.
190/2014)
Spesa personale
IVC: riconferma il blocco dell’indennità di vacanza contrattuale iniziata con l’art. 9 comma 17
del D.L. 78/2010 che continuerà ad applicarsi anche per il triennio 2015-2018.
Blocco rinnovi contrattuali: la possibilità di sottoscrivere contratti collettivi per la sola parte
normativa senza alcuna possibilità di recupero per la parte economica prorogata fino al
2015
Progressioni economiche: prorogato al 2015 il blocco delle progressioni economiche del
personale non contrattualizzato di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001 il quale non interessa la
categoria del personale degli enti locali
Comma 254-255- 256 della Legge 190/2014
Incentivo progettazione
Abrogate le vecchie disposizioni che regolamentavano
l’incentivo di progettazione da erogare ai dipendenti (art. 13
D.L. 90/2014)
Introdotto un nuovo sistema di incentivazione per la
progettazione nell’art. 93 del D.Lgs. 163/2006 per un valore
pari al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o di un
lavoro. Tali somme sono destinate per l’80% ai dipendenti e il
restante 20% all’ente da destinare all'acquisto da parte dell'ente
di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di
innovazione, di implementazione delle banche dati per il
controllo e il miglioramento della capacita' di spesa per centri
di costo nonche' all'ammodernamento e all'accrescimento
dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini (art. 13-bis
D.L.90/2014)
Diritti di rogito spettanti al segretario comunale
Negli enti locali con dirigenti sono abrogati i diritti di
rogito spettanti ai segretari comunali e provinciali.
Negli enti locali privi di dirigenza ai segretari
comunali spetta una quota dei diritti di rogito in
misura non superiore ad un quinto dello stipendio. Le
nuove disposizioni sono irretroattive. Il segretario ha
l’obbligo, su richiesta, di rogare tutti contratti
dell’ente
Piano razionalizzazione società
Gli enti locali e la P.A. a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un
processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie
direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la
riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015
Gli enti definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano
operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie
direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di
attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.
Tale piano + relazione tecnica è trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato
nel sito internet.
Entro il 31 marzo 2016 è predisposta una relazione sui risultati conseguiti,
che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte
dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione
interessata
Comma 611 e 612 della Legge 190/2014
Piano razionalizzazione società
nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le
previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 (mobilità del personale tra società pubbliche e
agevolazioni
regime fiscale delle operazioni di scioglimento e
alienazione)
Comma 612 della Legge 190/2014
Gestione associata delle funzioni fondamentali
Differiti i termini per l’avvio delle gestioni associate obbligatorie:
- tre funzioni entro il 1° gennaio 2013;
- altre tre funzioni entro il 30 settembre 2014 (termine prorogato);
Art. 23 c. 1 quinquies D.L. 90/2014
- le restanti funzioni entro il 31/12/2014
Art. 23-ter D.L. 90/2014
Centrale unica di committenza
le disposizioni contenute nell’art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006
entrano in vigore:
- il 1 gennaio 2015 per beni e servizi;
- il 1° luglio 2015 per i lavori.
- per i comuni oggetto di fusione:dal terzo anno successivo a quello di
istituzione (art. 23 –bis D.L. 90/2014)
Esclusi:- Gli enti terremotati (Abruzzo ed Emilia)
- acquisti < 40.000 euro (con trattativa diretta o meno), nei soli comuni
con popolazione superiore ai 10.000 abitanti
VOCI DI
SPESA
Fondo
rischi
(punto
5.2
lettera
h) all.
4.2
D.Lgs.
118)
CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA
Nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso, o di sentenza non definitiva e non
esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, o del
ricorso, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un
evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile
impegnare alcuna spesa.
L’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti
dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio,
incrementeranno il risultato di amministrazione VINCOLATO. A tal fine si ritiene
necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi.
Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la
quale è già stato assunto l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua
l’accantonamento per la parte già impegnata. L’accantonamento riguarda solo il rischio di
maggiori spese legate al contenzioso.
In sede di prima applicazione dei p.c. occorre effettuare una ricognizione del contenzioso
esistente a carico dell’ente e il relativo onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli
esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente, fermo
restando l’obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di
previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell’esercizio
precedente.
L’organo di revisione provvede a verificare la congruità degli accantonamenti
ENTI PARTECIPATI – ACCANTONAMENTO PERDITE
In presenza di un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo
ovvero, per le società che svolgono servizi pubblici di rilevanza
economica, un risultato negativo in termini di differenza tra valore
e costi della produzione ai sensi dell’articolo 2425 del codice
civile - l’ente locale partecipante dovrà disporre un
accantonamento di bilancio di pari ammontare.
L’accantonamento sarà reso disponibile qualora l’amministrazione
locale partecipante:
a) ripiani la perdita di esercizio;
b) dismetta la partecipazione;
c) qualora la società o l’ente partecipati vengano poste in
liquidazione.
Comma 551 della Legge 147/2013
Gli accantonamenti decorrano dal 2015
In sede di prima applicazione (anni 2015-2016 e 2017) l’accantonamento opera come segue:
Organismi partecipati
che nel triennio 20112013 hanno registrato
un risultato medio
negativo
L’accantonamento è effettuato in proporzione alla quota di partecipazione
sulla somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell’esercizio
precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato:
-del 25% per il 2014;
- del 50% per il 2015;
- del 75% per il 2016
Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel
triennio 2011-2013, l’accantonamento è operato nella misura sotto
indicata
Organismi partecipati
che nel triennio 20112013 hanno registrato
un risultato medio non
negativo
L’accantonamento è effettuato in proporzione alla quota di partecipazione
ed è pari:
al 25% per il 2015;
al 50% per il 2016;
al 75% per il 2017
del risultato negativo conseguito nell’esercizio precedente
Comma 552 della Legge 147/2013
Supponiamo che un ente detenga una partecipazione nella misura del 10%
e che nel periodo 2011-2017 registrerà i risultati riportati
nella tabella sotto riportata
Anno
2011
2012
2013
Media 20112013
2014
2015
2016
2017
2018
Risultato
Valore
Calcolo accantonamento
d'esercizio
accantonamento
-100
50
-70
-40
-30
-80
-20
10
(30-40)*1,25*10/100 =
80*50/100*10/100 =
(20-40)*1,75*10/100 =
1,25
4
3,5
0
Scarica

La legge di stabilità 2014 negli enti locali - Civica