Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
a.a. 2006 - 2007
DIRITTI UMANI
E BIOETICA
Prof. CARLO CASINI
(lezione del 13-3-07)
RIASSUNTO DELLE
SCORSE LEZIONI
(20-2-07;27-2-07; 6-3-07)
• IL PARAGRAFO 18
dell’EVANGELIUM VITAE
• IL CONCETTO DI DIRITTO
• L’ORDINAMENTO GIURIDICO:
DIRITTO COSTITUZIONALE
DIRITTO PENALE
DIRITTO INTERNAZIONAE
LE ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI
1) A livello mondiale:
•
l’ONU
2) A livello Europeo:
•
Il Consiglio d’Europa
•
L’Unione Europea
L’O.N.U.
• LA STORIA
• GLI ORGANI
• LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE
DEI DIRITTI DELL’UOMO
E LA MODERNA IDEA DEI DIRITTI
UMANI
L’UNIONE EUROPEA
L'Unione europea (UE) è una famiglia di Paesi europei
democratici che si sono impegnati a lavorare insieme per la
pace e la prosperità. Non è né uno Stato che si propone di
sostituire gli Stati esistenti, né è una semplice
Organizzazione per la cooperazione internazionale.
I suoi Stati membri hanno creato una serie di istituzioni
comuni a cui delegano una parte della loro sovranità in
modo che le decisioni su questioni specifiche di interesse
comune possano essere prese democraticamente a livello
europeo.
LA STORIA
IL PROGETTO DI COSTITUZIONE
EUROPEA E LA BIOETICA
VII Programma Quadro di attività comunitarie di
ricerca (2007-2013)
e le cellule staminali embrionali
Stati membri dell'Unione Europea e gli
Stati candidati
CONDIZIONI DI ADESIONE
ATTIVITA’
STRUTTURA (ORGANI)
PARLAMENTO EUROPEO 
 IL PE E LA BIOETICA
CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA
COMMISSIONE EUROPEA
CORTE DI GIUSTIZIA
Andiamo avanti….
…. Lezione del 13 marzo 2007
IL CONSIGLIO D’EUROPA
• Il Consiglio d’Europa, la più vecchia organizzazione
politica del continente (Londra, 5 maggio 1949)
• è un’organizzazione distinta dall’UE dei "25";
tuttavia, nessun paese ha mai aderito all’Unione
senza prima essere membro del Consiglio d’Europa,
• ha sede a Strasburgo
• raggruppa 46 paesi
• ha accordato lo statuto di osservatore ad altri 5
Stati (Santa Sede, Stati Uniti, Canada,
Giappone e Messico)
• All’indomani della II GM, l’Europa esce dal
conflitto stremata, devastata, rovinata.
Incoraggiati dagli Stati Uniti, i paesi europei
sono decisi a ricostruire le loro economie
distrutte, a ritrovare la loro influenza e
soprattutto a scongiurare definitivamente
una nuova tragedia.
FINALITA’
Il Consiglio d’Europa è stato istituito allo scopo di:
• TUTELARE I DIRITTI DELL’UOMO e la democrazia
parlamentare e garantire il primato del diritto
• concludere accordi su scala continentale per armonizzare le
pratiche sociali e giuridiche degli Stati membri
• favorire la consapevolezza dell’identità europea, basata su
valori condivisi, che trascendono le diversità culturali.
• Scopo del Cd’E è:
“CONSEGUIRE UNA PIU’ STRETTA
UNIONE TRA I SUOI MEMBRI PER
SALVAGUARDARE E PROMUOVERE GLI
IDEALI E I PRINCIPI CHE
COSTITUISCONO IL LORO COMUNE
PATRIMONIO E DI AVORIRE IL
PROGRESSO ECONOMICO E SOCIALE”
DA RICORDARE:
• 4 novembre 1950 CONVENZIONE PER
LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI
DELL’UOMO E DELLE LIBERTA’
FONDAMENTALI, primo strumento
giuridico internazionale a protezione dei
diritti dell’uomo
ORGANI
PRINCIPALI
• COMITATO DEI
MINISTRI composto
dai 46 Ministri degli
esteri o dai loro
rappresentanti
permanenti a Strasburgo
e costituisce l’istanza
decisionale
dell’Organizzazione,
• ASSEMBLEA
PARLAMENTARE
raggruppa 630 membri
(315 titolari e 315
supplenti) provenienti dai
46 parlamenti nazionali e
dalle delegazioni di invitati
speciali dei parlamenti
dello Stato candidato.
• SEGRETARIATO
GENERALE composto da
circa 1800 funzionari, sotto
la direzione del Segretario
Generale, dal settembre
2004
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI
DELL’UOMO
• La Corte europea dei Diritti dell’Uomo è composta da
un numero di giudici pari a quello degli Stati contraenti.
Non vi è alcuna restrizione quanto al numero di giudici
aventi la stessa nazionalità.
• I giudici sono eletti, ogni volta per sei anni,
dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.
• I giudici siedono nella Corte a titolo individuale e non
rappresentano nessuno Stato. Non possono esercitare
alcuna attività incompatibile con i loro doveri di
indipendenza e imparzialità o con la disponibilità
richiesta da un’attività esercitata a tempo pieno. Il
mandato dei giudici scade allorquando raggiungono
l’età di settanta anni.
• Ogni Stato contraente o individuo che si
ritenga vittima di una violazione della
Convenzione può inoltrare direttamente alla
Corte di Strasburgo un ricorso che lamenti
una violazione da parte di uno Stato
contraente di uno dei diritti garantiti dalla
Convenzione.
DICHIARAZIONI E
CONVENZIONI
INTERNAZIONALI
SUI
DIRITTI UMANI
PRECEDENTI STORICI
DELLA DUDU
• IN INGHILTERRA (pp. 97 – 100):
• 1215, Magna Charta Libertatum (Giovanni
senza terra)
• 1628, Petition of Rights (Carlo V)
• 1679, Habeas Corpus Act (Carlo II)
• 1689, Bill of Rights (Guglielmo III
d’Orange)
IN AMERICA (pp. 101 – 103)
• 1776, Dichiarazione dei diritti e
dell’indipendenza americana (Franklin –
Gefferson)
 uguaglianza, vita, libertà, felicità,
compito dello Stato
• 1787, Costituzione degli Stati Uniti
Separazione dei poteri
• 1791, primi dieci emendamenti (libertà di
culto e di pensiero – diritti giudiziari)
• 1920 diritto di voto alle donne
… segue: IL PROBLEMA DELLA
POPOLAZIONE NERA
E DELLA SCHIAVITU’
•
•
•
•
1857, sentenza Dred Scott
1861 – 1865, Guerra di secessione
1863, emancipazione schiavi (Lincoln)
1865, XIII emendamento (abolizione
schiavitù)
• 1968 XIV emendamento ( diritto di
cittadinanza)
•
•
•
•
•
•
1870, XV emenda,mento (diritto di voto)
1896 Corte Suprema: “separati ma uguali”
1954, abolizione separazione nelle scuole
1963, M. L. King: “marcia della libertà”
1964, premio Nobel a M. Luther King
1968, assassinio di M.L. King
IN FRANCIA (pp. 104 – 105):
• 28.8.1789, Dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino
• Convocazione Stati Generali (1139 membri,
nobili 270, clero 291, terzo stato 578)
• “L’ignoranza e il disperzzo dei diritti
dell’uomo naturali , sacri, inalienabili è
causa di disgrazie pubbliche”
• “uguaglianza, libertà, proprietà, sicurezza,
resistenza alla opposizione”
• Dichiarazione Universale dei diritti
dell’uomo
(10. 12. 1948)
• Patto sui diritti civili e politici
(16. 12. 1966)
• Patto sui diritti sociali, economici e
culturali
(16. 12. 1966)
• Convenzione per la prevenzione e la
repressione del delitto di genocidio
(1948)
• Convenzione per l’eliminazione di ogni
forma di discriminazione razziale
(1965)
• Convenzione contro la tortura e altre
pene e trattamenti crudeli, disumani o
degradanti (1984)
CONVENZIONI E DICHIARAZIONI
UNIVERSALI E SPECIALI
• Dichiarazione sui diritti del fanciullo (20. 11.
1959)
• Convenzione sui diritti del fanciullo (20. 11.
1989)
• Convenzione sui diritti politici della donna
(1952)
• Convenzione sulla eliminazione di ogni forma
di discriminazione nei confronti della donna
(1979)
• Dichiarazione sui diritti delle persone
ritardate mentali (1971)
CONVENZIONI E
DICHIARAZIONI REGIONALI
• Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti e delle libertà fondamentali
(Consiglio d’Europa, 4. 11. 1950)
• Convenzione americana dei diritti umani
(San Josè de Costa Rica 22. 11. 1969)
• Carta africana dei diritti dell’uomo e dei
popoli
(Nairobi, 28. 6. 1969)
… segue:
• Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo dell’Islam
(Parigi, 19. 9. 1981)
• Carta araba dei diritti dell’uomo
(15. 9. 1994)
PUNTI DI RILEVANZA BIOETICA NELLE
DICHIARAZIONI E CONVENZIONI
INTERNAZIONALI SUI DIRITTI UMANI
• I “Preamboli” (dignità inerente alla
persona umana)
• Diritto alla vita (titolarità di “ognuno”,
“ogni individuo”, “ogni persona”, “tutti”)
• Pena di morte
… segue
• sperimentazione sull’uomo
• personalità giuridica
• famiglia e maternità
• servizi e assistenza sanitaria
• bambino
LA TITOLARITA’
DEL DIRITTO ALLA VITA
• LA DIGNITA’ UMANA
• “OGNUNO”, “OGNI
INDIVIDUO”, “OGNI
PERSONA”, “TUTTI”
• PRINCIPIO DI
UGUAGLIANZA
Segue:
LA CONVENZIONE AMERICANA
SUI DIRITTI DELL’UOMO
• Art. 4: “Ogni persona ha diritto al rispetto
della sua vita. Tale diritto deve essere
protetto dalla legge, e, in generale, a partire
dal momento del concepimento”
• Art. 1, 2° comma: “Ogni essere umano è
persona”
PERSONALITA’ GIURIDICA
• Art. 6 Dichiarazione Universale D.U.
• Art. 16 Patto sui diritti civili e politici
• Art. 3 Convenzione americana sui
diritti dell’uomo

• Dichiarazione Universale dei diritti
dell’uomo (1948) , art. 6 e Patto
Internazionale sui diritti civili e politici
(1966), art. 16:
“Ogni individuo ha diritto al riconoscimento
in qualsiasi luogo della sua capacità
giuridica”
• Convenzione americana sui diritti dell’uomo
(1969),
art. 1: “… ogni essere umano è persona”
art. 3: “Ogni persona ha diritto al
riconoscimento della sua personalità
giuridica”
art. 4: “Ogni persona ha diritto al rispetto
della sua vita. Tale diritto deve essere
protetto dalla legge sin dal momento del
concepimento”
PERSONALITA’ GIURIDICA E
MODERNA IDEA DEI DIRITTI UMANI
Capacità giuridica (= personalità giuridica)
• attitudine ad essere titolari di diritti e di
doveri
• distingue il mondo degli oggetti da quello dei
soggetti
IL “POTERE” DEL LEGISLATORE
COSTITUTIVO-DECISIONALE
(organizzazioni collettive)
RICOGNITIVO-DICHIARATIVO (esseri
umani): la c.g. è la traduzione strettamente
giuridica del principio di uguaglianza
sostanziale
La proposta di modifica dell’art. 1 del codice civile

• FAVOR FILII
• STATO SALUTE
• PRESUNZIONE
VITALITA’
“frutto di una lunghissima maturazione
storica e per decenni indiscusso, dopo i
tanti cambiamenti intervenuti (di civiltà, di
tecnologie, di scelte nuove che si devono
affrontare), si trova oggi in un contesto
profondamente diverso: tanto diverso che
la storia ha ormai invertito, rispetto al suo
mantenimento, l'onere della prova. Non
tocca più a chi vuole cambiarlo dimostrare
le ragioni per cui intende cambiarlo. Tocca
a chi lo vuole lasciare com'è, dimostrare le
ragioni attuali per cui dovrebbe restare
com'è. La discussione si apre da
qui”.
(Giuliano Amato, Liberal, aprile 1997)
La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.
I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono
subordinati all'evento della nascita (462, 687, 715, 784).
Le limitazioni alla. capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a
determinate razze sono stabilite da leggi. speciali (abrogato nel 1944).
Ogni essere umano ha la capacità giuridica
fin dal momento del concepimento.
I diritti patrimoniali che la legge riconosce a favore
del concepito sono subordinati all'evento della
nascita.
LA PENA DI MORTE
• INAPPLICABILITÀ NEI CONFRONTI
DELLE DONNE INCINTE
art. 6/5 Patto sui diritti civili e politici (1966)
«Una sentenza capitale non può essere
pronunciata per delitti commessi dai minori
di 18 anni e non può essere eseguita nei
confronti di donne incinte»
Art. 4/5 Convenzione americana sui diritti
dell’uomo (San José de Costa Rica, 1969)
«La pena capitale non sarà inflitta a persone
che, al momento in cui il crimine era stato
commesso, erano minori di 18 anni e di età
superiore ai 70; non sarà applicata a donne
incinte»
 Art. 12 Carta della lega araba (1994)
«La pena di morte non può essere eseguita
sui minori di diciotto anni, su una donna in
stato di gravidanza fino al parto o su una
donna con figli in tenera età se non siano
trascorsi due anni dalla data del parto».
PROGRESSIVA ABOLIZIONE
IN EUROPA:
Articolo 2/1 (CEDU)
Diritto alla vita
• Il diritto alla vita di ogni persona è
protetto dalla legge. Nessuno può essere
intenzionalmente privato della vita, salvo
che in esecuzione di una sentenza
capitale pronunciata da un tribunale,
nel caso in cui il delitto è punito dalla
legge con tale pena”
1) Consiglio d’Europa: VI protocollo
aggiuntivo, 1983 (in vigore dal
1985)
 vieta in tempo di pace il ricorso
alla pena di morte
2) Consiglio d’Europa:
XII protocollo
aggiuntivo, 2002
abolisce la pena di
morte in ogni
circostanza, anche per
gli atti commessi in
tempo di guerra o di
minaccia di guerra
3) art. 2 Carta dei
diritti
fondamentali UE,
2004
"nessuno può
essere condannato
alla pena di morte,
né giustiziato”
Boussel du Burg vs Francia (1993);
SPUC vs Grogan et al. (1991)
Vo vs. Francia (2004);
Boso vs. Italia (2004);
Pretty vs.
Regno Unito (2002);
Evans v. United Kindom (2006)
FLASH (1):
Il Parlamento Europeo
e la pena di morte
RISOLUZIONE SULL'INIZIATIVA A
FAVORE DELLA MORATORIA
UNIVERSALE IN MATERIA DI PENA DI
MORTE Bruxelles, 1 febbraio 2007
I precedenti:
• Risoluzione sulla pena di morte negli USA,
6-7-2000
• Risoluzione sull’abolizione della pena di morte
negli USA,
13-4-2000
• Risoluzione sulla questione della pena di morte e la
proclamazione di una moratoria universale delle
esecuzioni capitali,
6-5-1999
• Risoluzione sulla pena di morte negli USA e il caso
Barnabei, 8-10-1999
• Risoluzione sull’abolizione della pena di morte,
17-12-1998
• Risoluzione sulla questione della pena di morte e
l’istituzione di una moratoria universale belle
esecuzioni capitali,
18-6-1998
• Risoluzione sulla pena di morte in USA,
2-4-1998
Bruxelles, 31 gennaio 2007
“.. Interpreto ottimisticamente la storia umana che,
nonostante tutto, è un faticoso cammino verso il bene,
sospinto dal crescente emergere di un decisivo valore: la
dignità di ogni essere umano. Questa dignità è talmente
grande da non essere graduabile e perciò determina
l'eguaglianza di tutti quale che sia la condizione della vita
umana. Essa è anche indistruttibile: nemmeno le mani di un
criminale possono cancellarne le tracce sul volto dell'uomo
stesso che ha commesso il delitto.
La vita e la dignità non sono a disposizione di
nessuno, né dei singoli Stati. Questa è la vera
ragione per cui va abolita la pena di morte. Tutte
le altre ragioni pratiche, che pur ben conosco,
possono incontrare obiezioni ma questa no.
L'Europa che intende costruire la sua identità,
non tanto sulla concorrenza e sul mercato, ma
sulla dignità e sui diritti umani non può tacere.
In questo momento non voglio parlare di incoerenze.
Verrà il tempo in cui la dignità umana e il
conseguente diritto alla vita estenderanno la loro
forza persuasiva anche in altre aree della vita umana,
dove oggi sono offuscati, purtroppo, anche all'interno
della nostra Unione, nelle aree più emblematiche della
povertà e dell'emarginabilità umana, quali sono il
nascere e il morire”.
FLASH (2)
• In Italia, il primo Stato ad abolire la pena di
morte fu il Granducato di Toscana, in data
30 novembre 1786, sotto il regno di Pietro
Leopoldo Asburgo Lorena, Granduca di
Toscana. Si trattò del primo Paese civile al
mondo ad aver abolito la tortura e la pena
capitale.
FANCIULLO
“Il fanciullo, a causa della sua
immaturità fisica e intellettuale ha
bisogno di una particolare protezione e
di cure speciali, compresa una
adeguata tutela giuridica, sia prima
che dopo la nascita”
(Preambolo Dichiarazione 1959;
e Preambolo Convenzione 1989)
… segue
“Si intende per fanciullo ogni essere
umano avente un’età inferiore ai 18
anni, salvo se abbia raggiunto prima la
maturità in virtù della legislazione
applicabile”
(Art. 1 Convenzione 1989)
LA FAMIGLIA
Dichiarazione Universale
diritti uomo (1948), art. 16/3
“La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della
società e dello Stato e come tale deve essere riconosciuta
e protetta”
Convenzione europea diritti e libertà (1950), art. 12
“Uomini e donne, in età matrimoniale, hanno il diritto di
sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi
nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto.
Patto diritti civili e politici (1966), art. 23/1
 “La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale
della società e ha diritto ad essere protetta dalla
società e dallo Stato”
Patto diritti economici, sociali, culturali (1966),
art. 10/1
 “La protezione e l’assistenza più ampia che sia
possibile devono essere accordate alla famiglia, che
è il nucleo naturale e fondamentale della società,
in particolare per la sua costituzione e fin quando
essa abbia la responsabilità del mantenimento e
dell’educazione di figli a suo carico”.
Segue: LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA
SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E
DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI
Articolo 2 - Diritto alla vita
1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla
legge. Nessuno può essere intenzionalmente
privato della vita, salvo che in esecuzione di una
sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel
caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale
pena.
2. La morte non si considera inflitta in violazione di
questo articolo quando risulta da un ricorso alla
forza resosi assolutamente necessario:
a. per assicurare la difesa di ogni persona
dalla violenza illegale;
b. per eseguire un arresto regolare o per
impedire l'evasione di una persona
regolarmente detenuta;
c. per reprimere, in modo conforme alla legge,
una sommossa o una insurrezione.
ALCUNI CASI …
Open Door/Dublin Well Woman vs. Irlanda (1992);
X vs. Repubblica Federale tedesca (1975);
X vs Austria (1976);
Bruggermann e Scheuten vs Repubblica Federale
tedesca (1977);
X vs. Regno Unito (1980);
Knudsen vs Norvegia (1985);
Amy vs Belgio (1988);
H. Vs Norvegia (1992);
CASO PRETTY c. REGNO UNITO SENTENZA
del 29 APRILE 2002 Ricorso n° 2346/02 Diniego di
autorizzazione al suicidio assistito
 Non - violazione art. 2 (diritto alla vita)
 Non violazione art. 3 (divieto trattamenti
disumani e degradanti)
 Non violazione art. 8 (diritto al rispetto della vita
privata)
Non violazione art. 9 (libertà di coscienza)
 Non violazione art. 14 (divieto di
discriminazione)
• CASO EVANS C. REGNO UNITO,
SENTENZA DEL 6 MARZO 2006
La questione della sorte degli embrioni
soprannumerari e l’evasione della Corte Europea
• HA DIRITTO
ALLA VITA?
Consiglio d’Europa e Bioetica
(Assemblea Parlamentare)
– Ris. e Racc. sui diritti dei malati e dei morenti (1976,
1976, 1977)
– Racc. sull’ingegneria genetica (1982)
– Racc. sull’uso di embrioni e feti umani a fini
diagnostici, terapeutici, scientifici, industriali e
commerciali (1986)
– Racc. sull’uso di embrioni e feti umani nella ricerca
scientifica (1989)
• Racc. sugli xenotrapianti (1999)
• Racc. sui diritti dell’uomo e la dignità dei
malati incurabili e dei morenti (1999)
• Racc. sulle biotecnologie (2000)
segue: Consiglio d’Europa
(Comitato dei Ministri)
– Racc. sulla ricerca medica sull’essere umano
(1990)
– Racc. sulla diagnosi e sulla selezione
genetica prenatale (1990)
– Racc. sulla gestione delle liste di attesa in
materia di trapianto di organi (2001)
segue: Consiglio d’Europa
• Conf. sui diritti dell’uomo (Vienna 1985):
Ris. sui diritti dell’uomo e il progresso
scientifico nel campo della biologia, della
medicina e della biochimica
• Conf. dei Ministri europei della Giustizia
(Instanbul 1990): Ris. sulla bioetica
… segue
CONVENZIONE SUI DIRITTI
DELL’UOMO E LA BIOMEDICINA
(Oviedo, 4.4.1997)
• PROTOCOLLO ADDIZIONALE SUL DIVIETO DI
CLONAZIONE DI ESSERI UMANI (12. 1. 1998)
[Legge 28. 3. 2001, n. 145]
• PROTOCOLLO SUI TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI DI
ORIGINE UMANA (4.12. 2001)
• PROTOCOLLO SULLA RICERCA BIOMEDICA (25. 1. 2005)
• Documento vincolante
• Inizio lavori 1990
• Il CAHBI (Comitato ad hoc per la
Bioetica)
• L’ “appoggio” del Parlamento Europeo
(Ris.sulla tutela dei diritti umani e della
dignità dell’essere umano in relazione alle
applicazioni biologiche e mediche,
20. 9. 1996)
• Convenzione-quadro
 Protocolli applicativi
1) Prot. Clonazione del 12 .1. 1998
2) Prot. Trapianti del 4.04. 2001
3) Prot. Ricerca Biomedica del
25. 01.2005
LEGGE 28 marzo 2001, n. 145 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del
Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignita' dell'essere
umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui
diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile
1997, nonchè del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di
clonazione di esseri umani.

Art. 3.
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi recanti ulteriori
disposizioni occorrenti per l'adattamento
dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle
norme della Convenzione e del Protocollo
STRUTTURA: 38 articoli 14 capitoli. - Rapporti della
- Disposizioni generali
- Consenso
- Vita privata e informazione
- Genoma umano
- Ricerca scientifica
- Prelievo di organi e tessuti
- Divieto di profitto e di uso
di parti del corpo umano
- Violazione delle
disposizioni della
convenzione
Convenzione con altre
Disposizioni
- Pubblico dibattito
- Interpretazione e
applicazione della
- Convenzione
- Protocolli
- Emendamenti
- Disposizione finali
FINALITA’
“Necessità di rispettare l’essere umano sia
come individuo sia in quanto appartenente
alla specie umana”
“assicurarne la dignità umana” esposta a
pericoli a causa di un “uso improprio della
biologia e della medicina”.
Uso dei “progressi della biologia e della
medicina a beneficio delle generazioni
presenti e future”
“L’INTERESSE ED IL BENE
DELL’ESSERE UMANO DEVONO
PREVALERE SUL SOLO INTERESSE
DELLA SOCIETA’ E DELLA SCIENZA”
EQUIVOCITA’
Art. 1:
“Le parti della presente Convenzione
proteggono l’essere umano nella sua
dignità e nella sua identità e garantiscono
ad ogni persona, senza discriminazioni, il
rispetto della sua integrità e degli altri suoi
diritti e libertà fondamentali riguardo alle
applicazioni della biologia e della
medicina”
Art. 18:
Quando la ricerca sugli embrioni in
vitro è ammessa dalla legge, essa
assicura una protezione adeguata
all’embrione.
La formazione di embrioni umani a fini
di ricerca è proibita”.

1) Gli Stati possono lecitamente consentire la
ricerca (distruttiva) sull’embrione in vitro
2) Non è definito alcun livello di “adeguatezza”
della protezione
3) Il divieto generare embrioni a fini sperimentali
(ad hoc) ha ben poca importanza pratica: finché
ci saranno gli “embrioni soprannumerari”
saranno questi l’oggetto della ricerca !
(Es. L. Svizzera 19. 12. 2003)
Va detto però che:
non è accolto il concetto di “pre –
embrione”
Tuttavia in precedenza (1979, 1986, 1989)
il C d’E era intervenuto in modo più chiaro:
“L’embrione e il feto umano devono in
qualunque circostanza beneficiare del
rispetto dovuto alla dignità umana”
NON E’ RICHIESTA
UNA LEGGE AD
HOC
• ELIMINAZIONE
AGGETTIVO
“DETERMINANTI”
• DESIDERI
(SOUHAITS,
WISHES)
• IL PARAGRAFO 62
DEL RAPPORTO
ESPLICATIVO
“tenere in considerazione i
desideri precedentemente
espressi, non significa che
essi debbano essere
necessariamente eseguiti”
PERPLESSITA’
Silenzio su tematiche attuali fondamentali
(assistenza al morente, criteri di accertamento
della morte clinica, trattamento dei feti abortiti,
allocazione risorse sanitarie, aids,
tossicodipendenza,...)
• Vuoto in materia di procreatica
(art. 14 sul divieto di selezione del sesso)
• Mancanza del diritto all’obiezione di coscienza
(art. 4)
FINE…
…… PER ORA !!!
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didattica_130307