DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1996 (Parte II)
Attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (G.U. 2
dicembre 1996, n. 282, suppl. ord.).
---------N.B.: Il presente decreto ad eccezione degli allegati A e B, è stato abrogato dall'art. 7, comma 3, lett. a), D.M. 3 maggio
2001.
Omissis
Allegato A
Sezione II
TIPI DI IMBALLAGGIO
Definizioni
3510
(1) Con riserva delle disposizioni particolari di ogni Classe possono essere utilizzati gli
imballaggi citati qui di seguito:
………….
Sacchi: imballaggi flessibili di carta, di pellicola di materia plastica, di materia tessile, di tessuto o altro
materiale appropriato.
………….
Codificazione dei tipi di costruzione degli imballaggi
secondo il marg. 3510 (1) e (2)
3511
(1) Il codice è costituito da:
- un numero arabo indicante il genere di imballaggio, per esempio fusto, tanica, ecc.;
- una o più lettere maiuscole in caratteri latini indicanti il materiale: acciaio, legno, ecc.;
- se necessario, un numero arabo indicante la categoria dell'imballaggio inquadrabile nel
genere al quale questo imballaggio appartiene.
Nel caso di imballaggi compositi, si devono utilizzare due lettere maiuscole in caratteri latini. La
prima indica il materiale del recipiente interno e la seconda quella dell'imballaggio esterno.
Nel caso di imballaggi combinati, si deve utilizzare solo il codice indicante l'imballaggio esterno.
Il genere di imballaggio è indicato dalle seguenti cifre:
1. Fusto
2. Barile di legno
3. Tanica
4. Cassa
5. Sacco
6. Imballaggio composito
0. Imballaggio metallico leggero
Il materiale è indicato dalle seguenti lettere maiuscole:
A. Acciaio (comprende tutti i generi e tutti i trattamenti superficiali)
B. Alluminio
C. Legno naturale
D. Legno compensato
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F. Legno ricostituito
G. Cartone
H. Materia plastica, compresa la materia plastica espansa
L. Materia tessile
M. Carta, multifoglio
N. Metallo (escluso l'acciaio o l'alluminio)
P. Vetro, porcellana, gres.
(2) Nelle prescrizioni particolari di ogni Classe sono previsti tre gruppi d'imballaggio, in funzione
del grado di pericolo che presenta la materia da trasportare:
Gruppo d'imballaggio I:
Gruppo d'imballaggio II:
Gruppo d'imballaggio III:
per le materie del Gruppo a),
per le materie del Gruppo b),
per le materie del Gruppo c)
negli ordinali di enumerazione delle materie.
Il codice d'imballaggio è seguito, nella marcatura, da una lettera indicante i gruppi di materie
per le quali il tipo di costruzione è approvato:
X imballaggi per le materie dei gruppi d'imballaggio I, II e III
Y imballaggi per le materie dei gruppi d'imballaggio II e III
Z imballaggi per le materie del gruppo d'imballaggio III.
Marcatura
Nota: La marcatura sull'imballaggio indica che questo corrisponde ad un tipo di costruzione che
ha superato le prove e che è conforme alle disposizioni di questa appendice, che hanno condotto
alla fabbricazione, ma non all'utilizzo dell'imballaggio. In esse, la marcatura non conferma quindi
necessariamente che l'imballaggio può essere utilizzato per qualunque materia: il tipo di
imballaggio (per esempio fusti di acciaio) il suo contenuto e/o la sua massa massima, e le eventuali
disposizioni speciali sono fissate per ogni materia nei marginali appropriati sugli imballaggi in ogni
classe.
3512
(1) Ogni imballaggio deve portare delle marcature durevoli, leggibili e poste in un luogo e di
dimensioni tali in rapporto all'imballaggio che siano ben visibili. Per i colli di massa lorda superiore a
30 kg, le marcature o una riproduzione di queste devono apparire sulla parte superiore o su uno dei
lati dell'imballaggio. Le lettere, numeri i simboli devono essere almeno alte 12 mm, eccetto per
imballaggi aventi contenuto minore o uguale a 30 l o 30 kg, per i quali devono avere almeno
l'altezza di 6 mm, e per gli imballaggi aventi contenuto minore o uguale a 5 l o 5 kg, per i quali
devono avere dimensioni appropriate. La marcatura deve essere effettuata in modo durevole e ben
visibile. La marcatura per gli imballaggi nuovi fabbricati secondo un tipo di costruzione approvato si
compone di:
a) i) il simbolo per gli imballaggi di cui al marg. 3510 (1).
Per gli imballaggi di metallo sui quali la marcatura è apposta per stampaggio, al posto del
simbolo possono essere riportate le lettere UN;
ii) il simbolo "ADR" (o RID/ADR per gli imballaggi approvati per il trasporto sia per ferrovia che
su strada) al posto del simbolo per gli imballaggi di cui al marg. 3510 (2);
b) il codice di imballaggio secondo il marg. 3511 (1);
c) un codice composto di due parti:
i) una lettera (X/Y/Z) indicante il o i gruppi d'imballaggio per i quali il tipo di costruzione è
approvato;
ii) - l'indicazione della densità relativa (arrotondata alla prima cifra decimale) della materia per
la quale il tipo di costruzione è stato approvato, quando tale densità è superiore a 1,2 per gli
imballaggi senza imballaggio interno destinati a contenere materie liquide la cui viscosità a 23 °C è
inferiore o uguale a 200 m m2/s;
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- l'indicazione della massa lorda massima in kg, per gli imballaggi destinati a contenere materie
liquide, la cui viscosità a 23 °C è superiore a 200 m m2/s, materie solide o imballaggi interni, come
pure gli imballaggi metallici leggeri con parte superiore amovibile, destinati a contenere materie
della classe 3, 5°c);
iii) per gli imballaggi destinati a contenere materie della classe 6.2, 1° e 2° si indicherà "classe
6.2" al posto delle informazioni richieste in i) o ii);
d) la lettera "S" nel caso di imballaggi destinati a contenere materie liquide la cui viscosità a 23
°C è superiore a 200 m m2/s, materie solide o imballaggi interni, come pure nel caso di imballaggi
metallici leggeri con parte superiore amovibile destinati a contenere materie della classe 3, 5°c);
oppure se l'imballaggio ha superato la prova di pressione idraulica, l'indicazione della pressione di
prova in kPa arrotondata alla decina;
e) l'anno di fabbricazione (le ultime due cifre). Per gli imballaggi tipo 1H e 3H, inoltre, il mese di
fabbricazione, che può essere indicato in un posto differente dal resto della marcatura. A tal fine si
può utilizzare il sistema seguente:
f) il simbolo (48) dello stato dal quale l'approvazione è stata rilasciata;
g) il numero di registrazione il nome o il marchio del fabbricante oppure un altro marchio di
identificazione dell'imballaggio specificato dalle autorità competenti.
(2) Ogni imballaggio riutilizzabile e suscettibile di essere sottoposto ad un trattamento di
ricondizionamento che potrebbe cancellare la marcatura, deve recare le iscrizioni indicate al
paragrafo (1) da a) ad e) in forma permanente. Si intende per marcatura permanente una
marcatura che può resistere al trattamento di ricondizionamento (per. es. marcatura apposta per
punzonatura). Per gli imballaggi diversi dai fusti metallici di contenuto superiore a 100 l, tale
marcatura permanente può sostituire la marcatura durevole prescritta al paragrafo (1). Oltre la
marcatura durevole prescritta nel paragrafo (1), ogni fusto metallico nuovo avente contenuto
superiore a 100 l, deve portare le iscrizioni indicate in (1) da a) ad e) sul fondo, con almeno
l'indicazione dello spessore nominale del metallo della virola (in mm con approssimazione di 0,1
mm), apposta in modo permanente (per esempio per punzonatura).
Se lo spessore nonimale di almeno uno dei due fondi di un fusto metallico è inferiore a quello
della virola, lo spessore nominale della parte superiore, della virola e della parte inferiore deve
essere indicato sul fondo in modo permanente (per esempio per punzonatura). Esempio: "1,0 - 1,2 1,0" o "0,9 - 1,0 - 1,0". Gli spessori nominali del metallo devono essere determinati secondo la
norma ISO applicabile: per esempio la norma 3574: 1986 per i fusti di acciaio. Le iscrizioni indicate
(1) f) e g) non devono essere apposte in modo permanente (cioè mediante punzonatura) salvo nei
casi ove tale metodo, come più avanti precisato, è ammesso.
Per i fusti metallici ricostruiti, se non cambia il tipo di imballaggio e se non ci sono sostituzioni o
soppressione di elementi facenti parte integrante dell'ossatura, la marcatura prescritta non deve
essere obbligatoriamente permanente (per esempio mediante punzonatura). Ogni altro fusto
metallico ricostruito deve portare le iscrizioni indicate in (1) da a) ad e), in modo permanente (per
esempio mediante punzonatura) sul coperchio o sulla virola.
I fusti metallici costruiti in materiali (quali l'acciaio inossidabile) concepiti per una riutilizzazione
ripetuta possono portare le scritte indicate (1) f) e g) in forma permanente (per esempio mediante
punzonatura).
(3) Il numero di registrazione è valido solo per un tipo di costruzione o per una serie di tipi di
costruzione. Fanno parte del medesimo tipo di costruzione i differenti trattamenti superficiali.
Per serie di tipi di costruzione si devono intendere imballaggi della medesima costruzione, del
medesimo spessore delle pareti, dello stesso materiale e della stessa sezione che si differenziano
solo per altezza di costruzione che deve risultare inferiore rispetto al tipo approvato.
Le chiusure dei recipienti devono essere indentificabili con quelle menzionate nel rapporto di
prova.
(4) Il ricondizionatore di imballaggi deve, dopo il ricondizionamento, riportare sugli imballaggi,
in prossimità delle marcature durevoli prescritti al paragrafo (1) da a) ad e), una marcatura indicante
nell'ordine seguente:
h) la sigla (48) dello Stato nel quale il ricondizionamento è stato fatto;
i) il nome o il simbolo autorizzato del ricondizionatore;
j) l'anno di ricondizionamento, la lettera "R" e, per ogni imballaggio che ha superato la prova di
tenuta stagna secondo il marg. 3500 (10), la lettera addizionale "L".
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Se dopo un ricondizionamento, le scritte prescritte in (1) da a) a d) non appaiono più nè sulla
parete superiore nè sulla virola di un fusto metallico, il ricondizionatore deve applicarle in forma
durevole seguite dalle scritte previste ai punti h), i) e j) del precedente paragrafo (1). Tali iscrizioni
non devono indicare un'attitudine funzionale superiore a quella per la quale il tipo di costruzione
originale era stata approvata e marcata.
(5) Il codice di imballaggio può essere seguito dalle lettere "V" o "W". La lettera "V" indica un
imballaggio speciale [vedere marg. 3558 (5)]. La lettera "W" indica che l'imballaggio, benchè sia
dello stesso tipo di quello che è indicato dal codice, è stato fabbricato secondo una specifica
differente da quella della Sezione III ma è considerato come equivalente ai sensi prescritti nel marg.
3500 (14).
(6) Gli imballaggi la cui marcatura corrisponde al presente marginale, ma che sono stati
approvati da uno Stato non contraente a questa Direttiva, possono essere ugualmente utilizzati per
il trasporto.
(7) Esempi di marcatura:
Per un fusto nuovo di acciaio:
1A1/Y1.4/150/83 NL/VL123
a) i), b), c), d), e), f), g)
Per un fusto ricondizionato di acciaio
1A1/Y1.4/150/83 NL/RB/84 RL a) i), b), c), d), e), h), i), j)
Per una cassa di cartone, destinata a contenere materie degli ordinali 1° e 2° della classe 6.2:
4G/Classe 6.2/S/92 SP/9989-ERIKSSON
a) i) , b), c) iii), ed e) f) e g)
Per una cassa nuova di cartone destinata a contenere imballaggi interni o solidi:
4G/Y145/S/83 NL/VL823
a) i) , b), c), d) ed e) f) e g)
Certificazione
3513
Il fabbricante certifica, con l'apposizione della marcatura di cui al marg. 3512 (1) che gli
imballaggi fabbricati in serie corrispondono ad un tipo di costruzione approvato e che sono
soddisfatte le condizioni citate nell'approvazione.
Indice degli imballaggi
3514
I codici corrispondenti ai diversi tipi di imballaggio sono quelli indicati nella seguente Tabella.
A. Imballaggi secondo il marg. 3510 (1) e recanti il marchio "UN"
Genere Materiale
Categoria
Codice Marginale
………….
5. Sacchi
H. Tessuto di materia plastica senza fodera nè rivestimento interno
5H1
stagni ai pulverulenti
5H2
resistenti all'acqua
5H3
3534
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………….
Sezione III
ESIGENZE RELATIVE AGLI IMBALLAGGI
A. Imballaggi secondo il marg. 3510 (1)
3534
Sacchi di tessuto di materia plastica
- 5H1 senza fodera o rivestimento interno
- 5H2 stagni alle polveri
- 5H3 resistenti all'acqua
a) I sacchi devono essere confezionati utilizzando strisce o monofili di materia plastica
appropriata, stirati per trazione. La solidità del materiale utilizzato e la confezione del sacco devono
essere in funzione del contenuto del sacco e dell'uso al quale il sacco è destinato.
b) I sacchi possono essere provvisti di una fodera interna di pellicola di materia plastica o di un
sottile rivestimento interno di materia plastica.
c) Se il tessuto utilizzato è piatto, i sacchi devono essere confezionati mediante cucitura o altro
mezzo assicurante la chiusura del fondo e di un lato. Se il tessuto è tubolare, il fondo del sacco
deve essere chiuso mediante cucitura, tessitura o altro tipo di chiusura che offra una resistenza
equivalente.
d) Sacchi stagni alle polveri 5LH2; il sacco deve essere reso stagno alle polveri mediante, per
esempio:
- carta o pellicola di materia plastica incollata alla superficie interna del sacco;
- una o più fodere interne separate di carta o di materia plastica.
e) Sacchi resistenti all'acqua 5H3; il sacco deve essere reso impermeabile in modo da
impedire qualsiasi penetrazione di umidità mediante, per esempio:
- fodere interne separate di carta resistente all'acqua (per esempio carta kraft paraffinata,
doppiamente bitumata o rivestita di materia plastica);
- una pellicola di materia plastica incollata alla superficie interna o esterna del sacco;
- una o più fodere interne di materia plastica.
f) Massa netta massima: 50 kg.
Omissis
Sezione IV
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE PROVE SUGLI IMBALLAGGI
A. Prove su tutti i tipi di costruzione
3550
Esecuzione e ripetizione delle prove
(1) Il tipo di costruzione di ogni imballaggio deve essere provato ed approvato dall'autorità
competente o da un organismo da essa designato.
(2) Le prove di cui al paragrafo (1) devono essere ripetute dopo ogni modifica del tipo di
costruzione, a meno che l'organismo incaricato di procedere alle prove non abbia dato la sua
approvazione alla modifica del tipo di costruzione. In quest'ultimo caso non è necessaria una nuova
approvazione del tipo di costruzione. Il tipo di costruzione dell'imballaggio è determinato dal
progetto, dalla dimensione, dal materiale utilizzato, dallo spessore, dal modo di costruzione, dal
fissaggio, ma può includere anche diversi trattamenti superficiali. Esso comprende ugualmente
imballaggi che differiscono dal tipo di costruzione solo per la loro altezza nominale ridotta.
(3) L'autorità competente può, in qualsiasi momento, richiedere che sia dimostrato, mediante
prove conformi alle prescrizioni della presente Sezione, che gli imballaggi fabbricati in serie
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rispondano alle specifiche delle prove sul tipo di costruzione. Quando tali prove sono eseguite su
imballaggi in carta o in cartone una preparazione alle condizioni ambientali è considerata come
equivalente a quelle che rispondono alle disposizioni indicate al marg. 3551 (3).
(4) L'organismo incaricato di procedere alle prove deve registrare i materiali utilizzati ai fini del
controllo, procedendo ad esami su tali materiali o mantenendo un deposito dei campioni o degli
elementi dei materiali.
(5) Se per ragioni di sicurezza è necessario un rivestimento interno, questo deve conservare le
sue qualità protettrici anche dopo le prove.
(6) L'autorità competente può permettere la messa in prova selettiva di imballaggi che
differiscono solo su dei punti minori da un tipo di costruzione già approvato: imballaggi contenenti
imballaggi interni di più piccola taglia o di più piccola massa netta, o ancora imballaggi quali fusti,
sacchi e casse aventi per esempio una o più dimensioni esterne leggermente ridotte.
(7) Più prove possono essere utilizzate su uno stesso campione a condizione che non venga
inficiata la validità dei risultati e che ci sia l'assenso dell'autorità competente.
3551
Preparazione degli imballaggi e dei colli per le prove
(1) Le prove devono essere effettuate su imballaggi pronti per il trasporto, ivi compresi gli
imballaggi interni utilizzati nel caso di imballaggi combinati. I recipienti o imballaggi interni o unici
devono essere riempiti almeno al 95% del loro contenuto massimo per le materie solide e almeno il
98% per le materie liquide. Per gli imballaggi combinati nei quali l'imballaggio interno è destinato a
contenere materie liquide o solide, sono richieste prove distinte per il contenuto solido e per il
contenuto liquido.
Le materie o oggetti che devono essere trasportate negli imballaggi possono essere sostituite
con altre materie o oggetti, a meno che la natura di queste ultime non falsi i risultati delle prove. Per
le materie solide, se è utilizzata un'altra materia, essa deve avere le stesse caratteristiche fisiche
(massa, granulometria, ecc.) della materia da trasportare. E' permesso utilizzare dei pesi
addizionali, come sacchi di pallini di piombo, per ottenere la massa totale richiesta dal collo, a
condizione che siano sistemati in modo tale da non falsare i risultati delle prove. Miscele
appropriate di materie solide polverulente, per esempio polvere di polietilene o di PVC con farina di
legno, sabbia fine, ecc. possono essere utilizzate come materie di riempimento sostitutive per le
materie aventi, a 23 °C, una viscosità superiore a 2.680 m m2/s.
(2) Per le prove di caduta relative a materie liquide, quando sia utilizzata un'altra materia, essa
deve avere una densità relativa e una viscosità analoga a quella della materia da trasportare.
L'acqua può anche essere utilizzata per tali prove di caduta nelle condizioni fissate al marg. 3552
(4).
(3) Gli imballaggi di carta o cartone devono essere condizionati almeno per 24 ore in una
atmosfera avente una umidità relativa e una temperatura controllata. La scelta da fare è tra tre
opzioni possibili. La condizione giudicata preferibile per tale condizionamento è di 23 °C ± 2 °C per
la temperatura e 50% ± 2% per l'umidità relativa; le altre due sono rispettivamente 20 °C ± 2° C e
65% ± 2% oppure 27 °C ± 2 °C e 65% ± 2%.
Nota: I valori medi devono situarsi all'interno di tali limiti. Fluttuazioni di breve durata e
limitazioni riguardanti le misure possono portare variazioni delle misure individuali fino a più o meno
il 5% per l'umidità relativa senza che questo abbia un'incidenza significativa sulla riproducibilità dei
risultati delle prove.
(4) I barili di legno naturale con orifizio di scarico devono essere mantenuti pieni d'acqua per
almeno 24 ore prima delle prove.
(5) I fusti e le taniche di materia plastica di cui al marg. 3526 e, se necessario, gli imballaggi
compositi (materia plastica) di cui al marg. 3537 devono, per provare la loro sufficiente compatibilità
chimica con le materie liquide, essere sottoposti ad uno stoccaggio, a temperatura ambiente, per 6
mesi, periodo durante il quale i campioni di prova devono essere mantenuti pieni delle merci che
sono destinati a trasportare.
Durante le prime e le ultime 24 ore di stoccaggio, i campioni di prova devono essere posti con
le chiusure verso il basso. Tuttavia, i recipienti muniti di sfiato lo saranno, ogni volta, per una durata
di 5 minuti. Dopo tale stocaggio, i campioni di prova devono subire le prove previste ai marg. da
3552 a 3556.
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Per i recipienti interni degli imballaggi compositi (materia plastica), non è necessario effettuare
la prova di sufficiente compatibilità quando sia noto che le proprietà di resistenza della materia
plastica non si modificano sensibilmente sotto l'azione della materia di riempimento.
Si deve intendere per modifica sensibile delle proprietà di resistenza:
a) una netta fragilazione;
b) una considerevole diminuizione dello sforzo elastico a meno che questo non sia legato ad
un aumento almeno proporzionale dell'allungamento elastico.
Se il comportamento della materia plastica è stato valutato con un altro metodo, non è
necessario procedere alla prova di compatibilità sopra descritta. Tali metodi devono essere almeno
equivalenti alla precedente prova di compatibilità e essere riconosciuti dall'autorità competente.
Nota: Per i fusti e taniche di materia plastica e per gli imballaggi compositi (materia plastica) di
polietilene ad alta massa molecolare, vedere anche il paragrafo (6).
(6) Per i fusti e le taniche di cui al marg. 3526 e, se necessario, per gli imballaggi compositi di
cui al marg. 3537, di polietilene ad alta massa molecolare, rispondenti alle seguenti specifiche:
- densità relativa a 23 °C, dopo condizionamento termico per 1 ora a 100 °C, maggiore di 0,940
secondo la norma ISO 1183;
- indice di fusione (Melt Flow Rate), a 190 °C/21,6 kg di carico (load), inferiore a 12 g/10 min,
secondo la norma ISO 1133,
la compatibilità chimica con le materie liquide enumerate nella lista delle materie, Sezione II
dell'Allegato alla presente Appendice, può essere provocata con i liquidi standard (ved. Sezione I
dell'Allegato alla presente Appendice).
La sufficiente compatibilità chimica di tali imballaggi può essere provata mediante uno
stoccaggio di 3 settimane a 40 °C con il liquido standard appropriato; quando tale liquido standard è
l'acqua, la prova di sufficiente compatibilità chimica non è necessaria.
Durante le prime e le ultime 24 ore di stoccaggio, i campioni di prova devono essere posti con
le aperture orientate verso il basso. Tuttavia, gli imballaggi muniti di sfiato devono rimanere, ogni
volta, in questa posizione per soli 5 minuti. Dopo lo stoccaggio, i campioni di prova devono subire le
prove previste ai marg. da 3552 a 3556.
Quando un tipo di costruzione d'imballaggio ha superato le prove di approvazione con un
liquido standard, le materie di riempimento assimilabili enumerate nella Sezione II dell'Allegato alla
presente Appendice possono essere ammesse al trasporto, senza altre prove, alle seguenti
condizioni:
- la densità relativa delle materie di riempimento non deve essere superiore a quella utilizzata
per determinare l'altezza di caduta per la prova di caduta e la massa per la prova di impilamento;
- la tensione di vapore delle materie di riempimento a 50 o 55 °C non deve essere superiore a
quella utilizzata per determinare la pressione per la prova di pressione interna.
(7) Quando i fusti e le taniche di cui al marg. 3526 e, se necessario, gli imballaggi compositi di
cui al marg. 3537, di polietilene ad alto peso molecolare, hanno superato la prova di cui al
paragrafo (6) del presente marginale, possono essere inoltre approvate materie di riempimento
diverse da quelle figuranti nella Sezione II dell'Allegato alla presente Appendice. L'approvazione
deve essere data mediante prove di laboratorio che devono dimostrare che l'effetto di tali materie di
riempimento sui provini è inferiore a quello dei liquidi standard.
I meccanismi di deterioramento di cui si deve tener conto sono i seguenti: rammollimento per
gonfiamento, fessurazione sotto sforzo e reazione di degradazione molecolare. Le stesse
condizioni di quelle di cui al paragrafo (6) del presente marginale sono applicabili per quanto
concerne le densità relative e le tensioni di vapore.
3552
Prova di caduta (50)
(1) Numero di campioni (per tipo di costruzione, fabbricante) e orientazione del campione per la
prova di caduta.
Per le prove di caduta, ad esclusione di quelle di piatto, il baricentro si deve trovare sulla
verticale del punto di impatto.
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d)
Sacchi di tessuto di materia plastica
Imballaggio
Sacchi di pellicola di materia plastica
Numero di campioni
Orientazione del campione per
la prova
Tre (tre prove di caduta per sacco)
Prima prova: di piatto sulla
faccia larga del sacco
Seconda prova: di piatto sulla
faccia stretta del sacco
Terza prova: su un'estremità del
sacco
Se sono possibili più orientamenti per una data prova di caduta, occorrerà scegliere quello per
cui è massimo il rischio di rottura dell'imballaggio.
(2) Preparazione particolare dei campioni di prova per la prova di caduta:
Nel caso degli imballaggi di seguito elencati, il campione ed il suo contenuto devono essere
condizionati ad una temperatura uguale od infeirore a -18 °C;
a) fusti in plastica (vedere marginale 3526);
b) taniche in plastica (vedere marginale 3526);
c) casse in plastica diverse dalle casse polistirene espanso (vedere marginale 3531);
d) imballaggi compositi (materia plastica) (vedere marginale 3537);
e) imballaggi combinati con imballaggi interni in plastica (vedere marginale 3538);
f) sacchi tessili con fodera in plastica (vedere marginale 3533);
g) sacchi in tessuto plastico (vedere marginale 3534);
h) sacchi in pellicola di materia plastica (vedere marginale 3535).
Se i campioni di prova con imballaggio esterno di cartone sono stati condizionati in tal modo,
può essere omesso il condizionamento prescritto al marg. 3551 (3). Le materie liquide che servono
per la prova devono essere mantenute allo stato liquido, se necessario con aggiunta di antigelo.
(3) Area di impatto
L'area di impatto deve essere una superficie rigida, non elastica, piana e orrizontale.
(4) Altezza di caduta
Per le materie solide:
Gruppo di imballaggio I
Gruppo di imballaggio II
Gruppo di imballaggio III
1,8 m
1,2 m
0,8 m
Si omette la restante parte del testo legislativo
Aggiornato al 01/07/2005 – Pagina 8
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p.II - Lema Sas