Speciale quesiti
di Ennio Vial e Vita Pozzi
Il Modulo RW: casi particolari di compilazione
Nel presente intervento analizzeremo alcuni casi particolari di compilazione del Modulo
RW quali l’ipotesi di attività finanziarie e patrimoniali cointestate, quella di beni disposti in
trust o di trust con attività finanziarie estere, il frontaliere con il conto corrente e l’immobile
nello Stato in cui è svolta l’attività lavorativa.
L’analisi prende spunto dagli interventi di prassi sul tema e da casi concreti esaminati
nell’attività professionale.
IL CONTO CORRENTE ESTERO
D.:
Un soggetto fiscalmente residente in Italia è titolare, da diversi anni, di un c/c in Francia.
Nel corso del 2011 il c/c non ha subito movimentazioni ad eccezione dell’accredito degli
interessi attivi al netto delle spese bancarie.
Il saldo del c/c al 31/12/11 ammonta ad €52.000. Deve indicare il conto corrente estero
nel quadro RW?
R.:
Come noto, i soggetti fiscalmente residenti in Italia devono compilare il Modulo RW in
relazione a tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero di importo
superiore ad €10.000. Indichiamo, quindi, le modalità di compilazione del quadro in
esame; si evidenzia come non sia barrata la casella n.4 poiché il contribuente dovrà
dichiarare, nel Modello Unico 2012, gli interessi attivi percepiti nel corso del 2011.
029
1
52.000
D.:
Tizio è un soggetto fiscalmente residente in Italia che ha aperto, nel 2010, un conto
corrente in Francia, a Parigi. Al 31 dicembre 2010 il saldo del conto ammontava ad
€15.000. Nel corso del 2011 vengono prelevati € 6.000 per spese effettuate in loco
durante un periodo di vacanza. Al 31 dicembre 2011 si devono indicare lo stock ed i flussi
nel Modulo Rw?
R.:
Nel caso in esame Tizio doveva sicuramente effettuare la segnalazione nel Modello Unico
2011 per il 2010. Diversamente, nel Modello Unico 2012 per il 2011 essendo lo stock
inferiore ad €10.000 l’indicazione non deve essere effettuata; non dovendo indicare lo stock
non devono essere segnalati anche i trasferimenti.
Si precisa come, nell’ipotesi di stock superiore ad €10.000, i prelevamenti dal conto estero
per spese sostenute in loco per finalità diverse dagli investimenti, non devono comunque
essere indicati.
D.:
Caio ha un conto corrente a Londra; l’ammontare del conto al 31 dicembre 2011 è pari ad
€50.000. Caio dà incarico alla banca estera di bonificare automaticamente gli interessi
maturati sul conto estero su un conto italiano e incarica la banca italiana di operare la
ritenuta d’ingresso sugli interessi. Deve effettuare la segnalazione nel Modulo RW?
R.:
Sul tema oggetto di analisi era intervenuta la C.M. n.54/E/02 precisando che qualora i
redditi derivanti dal conto corrente estero siano riscossi attraverso l’intervento di
intermediari italiani, l’obbligo di dichiarazione veniva meno. Anche la C.M. n.45/E/10,
punto 2.3 evidenziava quando detto.
La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata
La Circolare Tributaria
n.23 dell’11 giugno 2012
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Il D.L. n.16/12 ha trasfuso in legge gli interventi di prassi modificando l’art.4, co.4 del D.L.
n.167/90. Il nuovo articolo prevede, infatti, che gli obblighi dell’RW non sussistano per le
attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari
residenti, e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi
finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l’intervento
degli intermediari stessi (D.L. n.16/12 conv. con L. n.44/12).
Nel caso in esame non sussiste alcun obbligo di segnalazione.
D.:
Luca è l’amministratore unico di Beta Srl, società italiana che ha un conto corrente in
Austria. La C.M. n.45/10 ha precisato che anche chi ha una delega di firma su un conto
corrente altrui deve indicare l’intera consistenza del conto. Luca deve compilare il
Modulo RW?
R.:
Nell’esempio proposto nessuna indicazione nel quadro Rw sarà posta in essere.
Infatti, come chiarito dalla C.M. n.28/E/11, punto 5.2:
1. Luca non deve dare segnalazione del conto estero in quanto ha una delega ad
operare ma non di prelievo;
2. Beta Srl non è tenuta agli adempimenti del modulo RW in quanto le società
commerciali sono escluse da tale incombenza.
Si ricorda come il modulo RW debba essere compilato dai soggetti residenti in Italia ed in
particolare dalle persone fisiche, dalle società semplici e dagli enti non commerciali.
D.:
Un professionista italiano apre un conto corrente a Singapore. Effettua una prestazione di
servizi nei confronti di uno studio legale cinese il quale accredita sul conto estero il
compenso per la consulenza ricevuta. Si deve segnalare il trasferimento in oggetto?
R.:
La C.M. n.45/10 ha precisato che devono essere segnalati anche i bonifici effettuati da
altri a nostro favore. Quindi, il professionista dovrà indicare sia lo stock sia il flusso
effettuato da terzi a suo favore se di importo superiore ad € 10.000.
La sezione III del quadro RW deve essere così compilata.
147
3
Dati del conto del soggetto
estero
1
Dati del conto estero
del professionista
Importo
Data
GLI IMMOBILI ESTERI
D.:
Due coniugi possiedono un immobile in Germania tenuto a disposizione (non affittato) del
valore di €300.000. Come si deve compilare il quadro RW? Ciascun coniuge indica il 50%
del costo storico o l’intero valore?
R.:
Esaminiamo le modalità di compilazione del Modulo RW.
Nell’esempio proposto siamo in presenza di un’attività patrimoniale cointestata; in tale
ipotesi, l’obbligo di compilazione nel modulo RW è a carico di ciascun soggetto
intestatario con riferimento al valore relativo alla propria quota di possesso; quanto detto
vale solo se l’esercizio dei diritti relativi all’intero bene richiede un analogo atto di
disposizione da parte degli altri cointestatari.
Ciascun coniuge deve indicare quindi la quota di possesso (50%).
094
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15
150.000
La Circolare Tributaria
n.23 dell’11 giugno 2012
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D.:
Un soggetto fiscalmente residente in Italia decide di acquistare un immobile in Belgio.
Il costo dell’immobile ammonta ad €200.000; il pagamento avverrà in parte (€100.000)
tramite un mutuo contratto all’estero e, in parte, mediante un bonifico dall’Italia al conto
estero (per i restanti €100.000). Come avviene la segnalazione nel quadro RW?
R.:
Sul tema è intervenuta la C.M. n.45/10. Analizziamo le modalità di compilazione del
Modulo RW.
Lo stock:
009
15
200.000
Il trasferimento dall’Italia all’estero: il rigo è relativo al bonifico fatto dall’Italia per l’acquisto
dell’immobile. Dalle indicazioni fornite dall’Agenzia emerge come non sia necessario
compilare la casella 5 relativa al codice BIC/ Swift.
009
2
15
Dati della banca italiana
Dati del conto corrente estero
Data
100.000
Il mutuo contratto all’estero: il rigo in esame serve a segnalare il flusso estero su estero
relativo all’utilizzo della liquidità per acquistare l’immobile. Non vengono dati chiarimenti
su quale conto corrente debba essere indicato nella casella 6. Si ritiene si debba indicare
il conto estero dove viene accreditata la somma che poi viene bonificata al venditore.
009
3
Dati del conto di
destinazione
15
Dati del conto corrente estero
Data
100.000
IL TRUST
D.:
Un trust italiano apre un conto corrente in Svizzera. L’ammontare del conto al 31
dicembre 2011 è pari ad € 60.000. Il trust deve effettuare la segnalazione nel Modulo
RW?
R.:
L’articolo 4 del D.L. n.167/90 definisce i soggetti obbligati al c.d. “monitoraggio fiscale”.
In particolare, sono tenuti a segnalare nel Modulo RW tutte le attività finanziarie e
patrimoniali le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le
associazioni professionali.
Poiché il trust è equiparato, ai fini delle imposte dirette, ad un ente non commerciale è
tenuto a segnalare nel Modulo RW il conto corrente estero.
Si veda la compilazione del quadro RW del Modello Unico ENC 2012.
071
D.:
1
60.000
Sergio è il trustee di un trust italiano che ha un conto corrente in Francia. Nessun altro
soggetto ha delega di prelievo. Il saldo del conto al 31 dicembre 2011 ammonta ad
€45.000. Sergio deve indicare il conto nel Modulo RW? Il trust, quale ente non
commerciale, deve effettuare la segnalazione?
La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata
La Circolare Tributaria
n.23 dell’11 giugno 2012
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R.:
Analizziamo separatamente il trust dal Trustee.
Il trust
Poiché il trust è generalmente assimilato ad un ente non commerciale, lo stesso è
obbligato a presentare il modulo RW. Si utilizzerà, ovviamente, il modello Unico enti non
commerciali.
Il Trustee
Il trustee non deve segnalare il conto corrente in quanto, alla stregua di un amministratore
della società egli non beneficia del conto. Se l’atto di trust è fatto bene, né il disponente né
i beneficiari del trust, dal canto loro, devono indicare il conto estero.
D.:
Un soggetto è beneficiario di un trust internazionale titolare di alcuni conti all’estero.
Il trust estero è opaco e ha discrezionalità nell’attribuzione dei frutti. Il beneficiario deve
compilare il quadro RW?
R.:
Se il trust non è interposto non vi è dubbio che non sono tenuti a segnalare il conto
corrente né il trust né il beneficiario in quanto:
1. il trust è un soggetto non residente;
2. il soggetto non è titolare del conto corrente e non ha poteri di movimentazione su di esso.
D.:
Il Sig. Rossi ha disposto in un trust di Jersey un conto corrente lussemburghese il cui
saldo, al 31/12/11, risulta pari ad €180.000. Il Sig. Rossi deve segnalare nel Modulo RW il
conto corrente estero?
R.:
Nell’esempio proposto non è chiaro come debba essere compilato il Modulo RW.
Le ipotesi sono le seguenti:
1. Indicazione del conto corrente
1
092
180.000
2. Indicazione della disposizione in trust
202
11
180.000
Ad avviso di chi scrive è preferibile la seconda soluzione e si suggerisce di utilizzare il
codice “11” relativo agli atti di disposizione a favore di trust esteri.
Diversamente, la segnalazione del conto corrente estero potrebbe far supporre che il trust
è interposto. È tuttavia ragionevole ritenere che nemmeno questa segnalazione sia
necessaria in quanto, essendo il trust non interposto, nè il trustee né il beneficiario
vantano un diritto di credito nei confronti del trust stesso.
GLI ACCONTI
52
D.:
Sempronio decide di acquistare un immobile in Croazia; l’immobile è in costruzione.
Nel 2010 Sempronio versa un acconto di €100.000. Nel 2011 versa il saldo di €80.000.
Doveva indicare nel Modulo RW il versamento dell’acconto?
R.:
In assenza di indicazioni si poteva ipotizzare la necessità di indicare, nel Modulo RW,
anche gli acconti relativi ad investimenti che saranno conclusi nel successivo periodo
d’imposta52. In realtà, le istruzioni al Modello Unico PF 2011 e 2012 affermano che “non
devono essere indicati gli acconti versati per acquisti o investimenti non ancora
concretizzati nel periodo d’imposta”.
Si poteva indicare, ad esempio, il codice 15 (immobili) o il codice 7 (contratti finanziari conclusi con controparti non residenti).
La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata
La Circolare Tributaria
n.23 dell’11 giugno 2012
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Quindi, nell’esempio proposto, nel Modello Unico 2011 non si doveva compilare il Modulo
RW; diversamente, nel Modello Unico 2012 le modalità di compilazione sono le seguenti:
261
261
15
2
15
180.000
Dati
Dati
Data
Dati
80.000
I FRONTALIERI
D.:
Luigi lavora presso l’ambasciata italiana in Canada. Ha acquistato a Toronto un immobile
e ha acceso un conto corrente. Deve segnalare tali investimenti nel Modulo RW?
R.:
L’articolo 38, co.13 del D.L. n.78/10 ha stabilito l’inapplicabilità degli obblighi di
monitoraggio fiscale per le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato
italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale, e le
persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce
l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti
dal Tuir, in base ad accordi internazionali ratificati.
In sostanza, per le persone fisiche che lavorano per lo Stato italiano all’estero è previsto
un esonero “generalizzato” dalla compilazione del Modulo RW. Luigi non dovrà quindi
indicare né l’immobile né il conto corrente estero.
D.:
Marco, soggetto fiscalmente residente in Italia, lavora per una multinazionale svizzera.
Ha aperto un conto corrente in Svizzera dove gli viene accreditato lo stipendio. Le
disponibilità liquide al 31 dicembre 2011 ammontano ad €60.000. Deve segnalare tali
investimenti nel quadro RW o rientra in caso particolare di esonero?
R.:
L’articolo 38, co.13 D.L. n.78/10 ha introdotto un’ulteriore ipotesi di esonero dalla
disciplina sul monitoraggio fiscale per i soggetti residenti in Italia che prestano la propria
attività lavorativa, in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi,
con riferimento agli investimenti finanziari e patrimoniali detenuti nel Paese in cui
svolgono la propria attività lavorativa.
Ad oggi, l’Amministrazione Finanziaria non ha chiarito la definizione di Paese limitrofo; si
ritiene, in ogni caso, che la Svizzera ricada nella definizione in esame.
Marco è quindi esonerato dalla compilazione del Modulo Rw poiché detiene un’attività
finanziaria nel Paese (Stato) in cui è svolta l’attività lavorativa.
LA POLIZZA ASSICURATIVA ESTERA
D.:
Tizio ha sottoscritto una polizza assicurativa lussemburghese in libera prestazione di
servizi pagando un premio di €1.000.000. Nel 2011 decide di riscattare la polizza e
l’importo che giunge in Italia ammonta ad €1.500.000. Come deve essere compilato il
Modulo RW?
R.:
Il modulo RW, Sezione III, deve essere così compilato:
092
1
8
Dati
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Dati
Dati
Data
1.500.000
La Circolare Tributaria
n.23 dell’11 giugno 2012
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L’INDICAZIONE DEI FRUTTI
D.:
Sempronio ha un immobile affittato in Inghilterra. Inoltre, ha aperto un conto corrente per
pagare le spese di gestione dello stesso e incassare, mensilmente, gli affitti. Al 31
dicembre 2011 il conto corrente ammonta ad € 20.000. Nel Modulo RW si devono
segnalare gli affitti percepiti?
R.:
Sul tema è intervenuta la C.M. n.45/10. Nel citato intervento di prassi, l’Agenzia ha
chiarito che “nessun adempimento è dovuto nell’ipotesi di incremento degli investimenti
esteri per effetto della corresponsione dei relativi frutti (quali, ad esempio, la percezione di
interessi attivi relativi al c/c estero ovvero l’incasso del canone di locazione di un immobile
sito all’estero). Tali importi saranno compresi nel saldo di fine anno del conto corrente
estero da riportare nella Sezione II del modulo RW53.”
Quindi, nel caso in esame, il soggetto indicherà l’immobile e il conto corrente estero ma
non segnalerà i frutti percepiti relativi all’immobile.
031
1
20.000
031
15
150.000
IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
D.:
Tizio, fiscalmente residente in Italia, nel 2010 era titolare di un c/c il cui saldo al 31/12/10
ammontava ad € 51.500. Si ipotizza che il c/c fosse infruttifero. Il contribuente non ha
provveduto alla segnalazione del c/c estero nel modulo RW di Unico 2011. Può beneficiare
del ravvedimento operoso?
R.:
Tizio avendo provveduto alla presentazione del Modello Unico 2011, avrà un anno di
tempo per inviare la dichiarazione integrativa.
Non essendo dovute imposte, nel caso in cui Tizio presenti la dichiarazione integrativa tra
il 30/12/11 e l’1/10/12, le sanzioni che dovrà scontare sono le seguenti.
Violazione
UNICO 2011 presentato regolarmente ma con errori
Strumento
correttivo
Presentazione della dichiarazione integrativa dal 30/12/11
al 1° ottobre 2012
Sanzioni
Misura
sanzione
Descrizione
norma
Riduzione per
ravvedimento
10%
degli
importi
non
dichiarati nel
modulo RW
Sanzioni
per
omessa indicazione nel modulo
RW
1/8
1,25%
1/8
€ 32
Se non
risultano
dovute
imposte
53
€ 258
Sanzioni
violazioni
formali
Sanzione
ridotta
per
Ovviamente, tali frutti devono trovare collocazione nei relativi quadri reddituali della dichiarazione dei redditi a meno che non
vengano assoggettati a tassazione definitiva da parte di un intermediario residente.
La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata
La Circolare Tributaria
n.23 dell’11 giugno 2012
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Di conseguenza, Tizio verserà:
 una sanzione pari al 10% degli importi non dichiarati (art.5, D.Lgs. n.167/90
omessa indicazione nel modulo RW) ovvero il 10% di €51.500 (€5.150) che si
riduce ad 1/8 dell’importo suddetto (1/8 di 5.150 pari a € 644 poiché si beneficia
del ravvedimento operoso);
 una sanzione di € 258 (art.8, co.1, D.Lgs. n.167/90); la sanzione si riduce ad
1/8 di € 258 (€ 32) poiché si beneficia del ravvedimento operoso;
 una sanzione complessiva di € 676.
Il modello F24 andrà compilato con la seguente modalità.
8911
0000
2011
676,00
676 00
676 00
Si segnala che, qualora fossero risultate maggiori imposte dovute, le sanzioni
sarebbero state le seguenti.
Violazione
UNICO 2011 presentato regolarmente ma con errori
Strumento
correttivo
Presentazione della dichiarazione integrativa dal 30/12/11 al 1° ottobre
2012
Misura
sanzione
Sanzioni
Se
risultano
maggiori
imposte
dovute
Investimenti
in paradisi
fiscali
Investimenti
in Paesi a
fiscalità
ordinaria
Descrizione
norma
Assorbita
nella
sanzione per
infedele
dichiarazione
200% della
maggiore
imposta
dovuta
133% della
maggiore
imposta
dovuta
Riduzione per
Sanzione
ravvedimento
ridotta
Omesso versamento dell’imposta
25%
1/8
16,6%
È appena il caso di segnalare come la mancata compilazione del modulo RW per l’anno
2009 o precedenti non sia generalmente sanabile.
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casi particolari di compilazione