FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA CONOSCENZA CGIL (V.le Bonaini, 71 – 56125 PISA) Tel. 050/515253-221 – Fax 050/515221 e-mail: [email protected] Pisa 12 novembre 2010 IL DIRITTO DI SCIOPERO NELLA SCUOLA §.1) I SERVIZI MINIMI E IL CONTINGENTE La legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni e integrazioni, introdotte con la legge 11 aprile 2000, n. 83, prevede che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali (tra cui la scuola) il dirigente del servizio (il dirigente scolastico) istituisca un gruppo minimo (contingente) di lavoratori che non sciopera per garantire le prestazioni indispensabili (o servizi minimi), che sono esclusivamente quelli indicati nel Contratto decentrato nazionale n. 11/99/BL del 24.11.1999 specifico del comparto “Scuola” (concordato l’8.10.1999), ancora oggi vigente e che, per comodità di esposizione, sono riportati nell’apposita successiva tabella. Nella scuola si formano contingenti solo per il personale ATA e per gli educatori di convitti o educandati, ma non per i docenti in generale. In ogni caso i “contingenti” devono essere concordati con le RSU, come meglio specificato nel successivo §. 4. Successivamente all’emanazione della legge n.83/2000 si sarebbe dovuto stipulare un nuovo accordo con l’ARAN in sostituzione di quello sottoscritto il 24.11.1999, in effetti, in data 2 agosto 2001, fu firmata una “preintesa” ma che, a causa di successive divergenze di interpretazione insorte tra le OO.SS. e l’ARAN stessa (che in questa sede non riteniamo utile commentare), non ha avuto ad oggi alcun seguito. Pertanto si ribadisce che, attualmente, la normativa di riferimento che disciplina la materia per il comparto Scuola è da ricondursi ancora all’allegato al CCNL del 26 maggio 1999 integrato con il Contratto Nazionale decentrato del 24.11.1999 (specifico per il personale educativo ed ATA) A riguardo si deve precisare che, in termini generali, il servizio minimo è garantito dalla limitazione, posta dalla legge, alla durata per le astensioni dal lavoro per sciopero, stabilite in: • • 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per a.s.) nelle scuole materne ed elementari; 60 ore individuali (equivalenti a 12 giorni per a.s.) negli altri ordini e gradi di scuola. Le limitazioni di cui sopra discendono dalla delibera della “Commissione di Garanzia – Legge 146/199”, n. 99/284 del 22.4.1999 accettata ed adottata dalle OO.SS. ammesse alle contrattazioni nazionali e, quindi, implicitamente facente parte di tutti i CCNL. Questa è la ragione per cui i docenti, a differenza del personale ATA ed educativo, nel limite del tetto annuo di sciopero di cui sopra, non sono mai obbligati a formare un contingente minimo, ed è la ragione per cui nella scuola (a differenza di altri settori, come i trasporti, l’informazione, la sanità, ecc.) il servizio può anche integralmente sospeso (vedi §. 7-A) nel giorno dello sciopero, salvo rare eccezioni (ad es: nei periodi coincidenti con gli scrutini e gli esami). I servizi indispensabili sono previsti dal contratto nazionale del 26.5.1999 (allegato: “attuazione della legge 146/90”, art. 2.1) e fino all’emanazione di nuove norme tale regolamentazione é implicitamente adottata anche nei successivi contratti nazionali, in quanto ancora valida la delibera del 1999, prima citata, poiché l’ultimo accordo sottoscritto all’ARAN e allegato al CCNL 24.7.2003 non è stato ancora approvato dalla “Commissione di garanzia”, né il CCNL 29/11/2007 ha introdotto modifiche a tale quadro. Pertanto, ad esempio, ai sensi del vigente accordo con l’ARAN (allegato al CCNL 26/5/99, art. 3, comma 3, lettera C), ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due giorni consecutivi e tra un’azione e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a sette giorni. Il dirigente non può prevedere altri vincoli rispetto a quelli previsti nella citata delibera della “Commissione di Garanzia – Legge 146/199”. Pertanto sono servizi essenziali solo alcune attività che si svolgono a scuola in particolari momenti dell’anno (es. scrutini) o in particolari istituzioni scolastiche (es. l’allevamento del bestiame nell’azienda agraria di un istituto tecnico agrario). Si ribadisce quindi che la pre intesa del 2 agosto 2001 di modifica dell’allegato al CCNL sulla legge 146/1999 non è stato firmata, quindi non è operante e, conseguentemente, ad oggi valgono le norme su “servizi minimi” qui illustrate. 1 L’accordo integrativo nazionale del 8/10/99 (sottoscritto il 24.11.1999) definisce i criteri generali per determinare il contingente da prevedere in caso di sciopero. Il successivo accordo di scuola, da inserire nella contrattazione d’istituto tra dirigenza e RSU, definisce poi i criteri specifici per definire il contingente di quella scuola in relazione alla peculiare realtà. I servizi minimi da garantire e il personale tenuto a garantirli sono esplicitati nelle seguente tabella : TABELLA 1 - Da Contratto Decentrato Nazionale 8/10/1999 (accordo integrativo)– sottoscritto il 24/11/1999 SERVIZI ESSENZIALI CONTINGENTI (accordo nazionale) • • Qualsiasi esame e scrutini finali. Gli esami devono svolgersi nel periodo prestabilito. Gli scrutini intermedi possono essere differiti per non più di 5 giorni, idem quelli finali, purché il differimento non determini rinvio dell’inizio degli esami, ove previsti. Vigilanza durante il servizio mensa Cura del bestiame (solo istituti agrari) Impianto di riscaldamento (sole se condotto direttamente dalla scuola) Raccolta e smaltimento rifiuti tossici e nocivi (solo istituti con reparti di lavorazione) Pagamento stipendi ai supplenti temporanei. • un assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa, un assistente tecnico dell’area specifica nei casi in cui il tipo di esame prevede l’uso dei laboratori, un collaboratore scolastico per l’apertura e chiusura dei locali scolastici. Solo se per motivi eccezionali il servizio è mantenuto da uno o due collaboratori scolastici. Il servizio mensa può anche essere sostituito da piatti freddi o da panini. • un assistente tecnico di azienda agraria, • un collaboratore scolastico tecnico, • un collaboratore scolastico per l’apertura e la chiusura dei locali scolastici Solamente il personale in possesso di “patentino” di conduttore di caldaie. Vigilanza di notte e servizio mensa (solo in convitti o educandati con personale convittore o semiconvittore) • un assistente tecnico di reparto, • un collaboratore scolastico per l’accesso ai locali interessati • Direttore S.G.A., • un assistente amministrativo, • un collaboratore scolastico. • un istitutore, • un cuoco, • un infermiere, • un collaboratore scolastico. Il servizio mensa può essere sostituito da piatti freddi o preconfezionati. Quindi (N.B.): Nella gran parte delle scuole e nella gran parte dell'anno scolastico non occorre formare il contingente e in nessun caso è previsto un contingentamento di personale docente. Non è prestazione indispensabile l’apertura della scuola, né la generica vigilanza all’ingresso o all’interno della scuola o di tutti i plessi. Se il dirigente scolastico formasse unilateralmente un contingente di collaboratori e/o di docenti per assicurare queste prestazioni incorrerebbe in attività antisindacale, né sarebbero legittimi contratti d’istituto con prescrizioni, in ordine ai servizi minimi e al personale obbligato a svolgerli, in contrasto con le norme nazionali. Per gli istituti e le funzioni ove è previsto il contingentamento (e solo per questi) il dirigente scolastico non può unilateralmente decidere come formare il contingente. Se non vi fosse il contratto di scuola, dirigente scolastico e RSU potrebbero concordare transitori criteri di formazione del contingente. Se neanche questo accadesse, il dirigente scolastico dovrebbe comunque informare la RSU dei criteri che intende adottare. Una decisione unilaterale si configurerebbe come attività antisindacale, con costituzione delle condizioni per adire le vie legali (vedi §. 9). §.2) ADEMPIMENTI DA ATTUARE PRIMA DELLO SCIOPERO (aspetti generali) Per comodità di esposizione sono esplicitati nella sotto riportata tabella: TABELLA 2 - Adempimenti prima dello sciopero (Art.2, comma 3, dell’accordo allegato al CCNL 26.5.1999) Il dirigente scolastico - chiede a docenti e al personale ATA, con apposita circolare, chi intende scioperare specificando che la comunicazione è volontaria. La circolare deve essere emanata in tempo utile per la successiva comunicazione alle famiglie che il dirigente deve fare 5 giorni prima dello sciopero; - non può obbligare alcuno a rispondere; - non può chiedere di più (ad esempio che si dichiari anche l’intenzione di non scioperare). Il lavoratore (docente e ATA) E’ libero di dichiarare o di non dichiarare cosa intende fare. Chi non dichiara nulla non può essere costretto a farlo e non è sanzionabile. Chi dichiara di scioperare e poi cambia idea e si presenta a scuola il giorno di sciopero, potrebbe essere non utilizzato dal dirigente scolastico e sarebbe comunque considerato in sciopero. Quindi se intende cambiare idea lo deve comunicare per tempo (ad esempio prima della comunicazione alle famiglie). - valuta l’effetto previsto sul servizio didattico (le lezioni); - può disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell’orario o, ancora, per un numero limitato di plessi e lo comunica ai docenti; 2 - può sospendere le lezioni se non è in grado di garantire neanche un servizio minimo, soprattutto con riferimento alla sicurezza e all’incolumità degli alunni; - non può chiudere la scuola, a meno che tutti abbiano dichiarato di scioperare. Situazione da non confondersi con la sospensione delle lezioni, nel senso che la scuola, intesa come “ufficio pubblico” deve rimanere aperta, anche, al limite, con la sola presenza del dirigente non scioperante. - comunica alle famiglie, 5 giorni prima dello sciopero, le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio (totale o parziale) previsti per il giorno di sciopero. La comunicazione è un obbligo della scuola non dei singoli docenti. Quindi il dirigente scolastico non può invitare ogni lavoratore a comunicare ai propri alunni se intende scioperare e no - individua, tenuto conto dei servizi essenziali, il contingente di personale da garantire nel giorno di sciopero (nei soli casi previsti e sopra elencati), (solo tra gli ata o gli educatori, ma non tra i docenti) per assicurare le prestazioni indispensabili - lo comunica agli interessati 5 giorni prima dello sciopero - sostituisce, se possibile, persone del contingente che hanno dichiarato di voler scioperare con altre che non scioperano. Per formare il contingente usa i criteri stabiliti nel contratto di scuola o, se non ci fossero, quelli del contratto integrativo nazionale, utilizzando con priorità coloro che non hanno dichiarato di scioperare. Non può decidere unilateralmente che il contingente svolga servizi essenziali non previsti dal contratto. Se il dirigente scolastico sciopera, lo comunica al dirigente regionale e dà indicazioni su chi lo sostituisce e quali funzioni essenziali di direzione potrà svolgere il giorno di sciopero Non deve far nulla, non è suo compito avvisare le famiglie sul suo comportamento il giorno dello sciopero. Chi (personale ATA o educatore) riceve la comunicazione di essere nel contingente può chiedere entro il giorno successivo di essere sostituito perché intende scioperare, anche se non ha fatto alcuna dichiarazione conseguente alla circolare del Dirigente Scolastico con cui lo stesso chiede di esprimere l’adesione o meno allo sciopero (comunque facoltativa). §.3) ADEMPIMENTI NEL GIORNO DELLO SCIOPERO (aspetti generali) Per comodità di esposizione sono esplicitati nella sotto riportata tabella: TABELLA 3 - Adempimenti nel giorno dello sciopero Il dirigente scolastico o chi lo sostituisce - organizza, con il personale docente che non sciopera, la durata e lo svolgimento delle lezioni che ha comunicato alle famiglie e con il personale ATA; - organizza (di concerto con il Direttore SGA) il personale ATA non scioperante per la rimodulazione dei turni in relazione alle attività didattiche ridotte; - comunica alla direzione regionale le adesioni allo sciopero secondo le indicazioni ricevute. Le percentuali del personale scioperante vanno calcolate riferendo il numero delle adesioni al numero delle persone in servizio nel giorno dello sciopero e non all’organico. Il lavoratore (docente e ATA) 1. chi sciopera non deve far nulla. Non deve dichiarare di essere in sciopero. 2. chi non sciopera deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste; non può essere chiamato a lavorare per un numero di ore maggiore, può però essere chiamato dal dirigente, o chi lo sostituisce per: cambiare orario, ma non il totale delle ore di lezione previsto per il giorno dello sciopero; cambiare classe per assicurare la mera vigilanza agli alunni (per il personale docente) ma non può essere assegnato ad altra sede di servizio; a cambiare plesso di servizio per assicurare la mera vigilanza degli alunni ma non per assicurare le pulizie (per il personale ATA), purché la sede sia ubicata nello stesso comune dell’abituale sede di servizio. Inoltre il personale docente può essere obbligato ad essere presente sin dalla prima ora, ma non può essere tenuto a disposizione per tutta la giornata a scuola ma solo per l’orario che gli è stato comunicato preventivamente e pari a quello previsto per quel giorno. Se il servizio è sospeso, si presenta a scuola, nel suo orario di lavoro o secondo le indicazioni date (vedi anche punto 4). 3. Chi ha il giorno libero non può essere obbligato a dichiarare se sciopera o no e non può comunque perdere la retribuzione, non può essere chiamato a scuola per sostituire il personale in sciopero (sia docente che ATA). §.4) CONTRATTO D’ISTITUTO E RUOLO DELLE RSU Il ruolo delle RSU é stabilito nel CCNL (vedi art. 6, CCNL 29/11/2007), in base al quale le RSU contrattano con il Dirigente scolastico il “contingentamento” del personale ATA ed educativo (personale in servizio nei convitti e negli educandati), con il necessario coinvolgimento del direttore SGA. Si ribadisce che nessun contingentamento è previsto, in ogni caso, nei confronti del personale docente. Tale accordo deve riguardare esclusivamente i casi contemplati nella tabella 1. Pertanto sarebbero illegittimi accordi di scuola stipulati al di fuori delle regole generali stabilite per legge e per contratto, tali “accordi” potrebbero quindi essere direttamente impugnati dalle OO.SS. (vedi anche §.9). Inoltre il contratto d’istituto, nella parte dedicata ai diritti sindacali, potrà disciplinare le modalità di utilizzo del personale non scioperante, al fine di non ledere i diritti del personale in astensione dal lavoro (vedi §. 5), nonché le modalità di rilevamento e/o di utilizzo del personale non scioperante in caso di chiusura totale della scuola o del plesso (vedi §. 6) §.5) RIORGANIZZAZIONE DELLE PRESENZE E DEI SERVIZI (personale non in sciopero) – GENERALI. ASPETTI E’ questo un aspetto delicato e complesso, che non trova, al momento, regolamentazione specifica, né nelle norme di legge, né nelle norme di natura contrattuale. Pertanto la “riorganizzazione” del personale non scioperante deve essere affrontata per via analogica (cioè di interpretazione estensiva delle norme esistenti). Invero in ciò ci aiuta 3 una parere del Consiglio di Stato (sez. II, n. 750/79 del 27 gennaio 1982, trasmesso dal Ministero della Pubblica Istruzione con circolare n. 389, del 23.11.1982) che, pur essendo trascorsi molti anni dalla sua formulazione, contiene ancora molte valide considerazioni le quali, a parere di chi scrive, sono tuttora attuali e condivisibili, in quanto non in contrasto con la vigente normativa ma, anzi, coadiuvanti la stessa. In sintesi cosa afferma il Consiglio di Stato ?: 1) il diritto di sciopero è inalienabile, ma deve, laddove esercitato in settori di pubblica utilità (come la scuola), commisurarsi con i diritti dell’utenza (vedi: i limiti posti alla durata degli scioperi - §.1); 2) in particolare la presenza di minori nelle scuole, pur in occasione di scioperi, impone, da parte della pubblica amministrazione, il dovere di garantire comunque un efficace servizio di vigilanza e di assistenza (dove necessario), calibrati sulle fasce di età dei minori affidati alla scuola dalle famiglie (inversamente proporzionali all’età degli alunni) senza per questo dover ricorrere ad azioni di “precettazione”, in ogni caso illegittime qualora lo sciopero non vada a ledere il fondamentale diritto allo studio (ora garantito dal limite delle ore di sciopero annue permesse). Le precettazioni sono comunque di competenza del Prefetto (e non dei dirigenti scolastici); 3) per garantire quanto sopra, la scuola può (e deve) riorganizzare il servizio tramite un’adeguata utilizzazione del personale non scioperante che, pertanto, può essere utilizzato al fine di garantire l’incolumità dei minori affidati. Tale riorganizzazione può essere attuata anche modificando l’orario di servizio del personale non scioperante, fermo restando il limite delle ore di servizio normalmente previste. A tale scopo può essere preventivata una riduzione del servizio (ad esempio con la sospensione delle attività pomeridiane e/o con una riduzione di quelle antimeridiane); 4) la modifica dell’orario di servizio è attuabile mediante lo svolgimento dell’orario di ogni singolo dipendente non scioperante in fasce orario diverse da quelle normalmente previste per il giorno in cui ricade lo sciopero, proprio al fine di garantire, anche se in misura ridotta, quanto meno la vigilanza e l’assistenza degli alunni presenti (adattamento dell’orario); 5) il personale non scioperante, coinvolto in questa riorganizzazione, non può svolgere il lavoro assegnato ai colleghi che si sono astenuti dal lavoro. Ciò significa che il personale, che a causa di tali necessità, si trova ad operare in classi o in reparti non di sua normale pertinenza, deve esclusivamente svolgere le funzioni di vigilanza/assistenza, le uniche permesse al fine di non ledere il diritto di sciopero dei colleghi che hanno aderito all’agitazione sindacale (in quanto considerate prestazioni essenziali a carico del personale non scioperante, vedi §. 7). Quindi il Consiglio di Stato, già nel 1982 e quindi anticipando molte considerazioni che poi hanno trovato regolamentazione nella normativa di legge e contrattuale attualmente vigente, aveva individuato alcuni aspetti fondamentali del diritto di sciopero nel comparto Scuola: divieto di precettazioni; razionale utilizzo del personale in servizio (con adattamenti dell’orario); svolgimento della sola mansione di vigilanza/assistenza in caso di personale docente che svolge il servizio nelle classi o nei reparti di colleghi in astensione dal lavoro. §.6) CHIUSURA TOTALE DELLE SCUOLE/PLESSI O SOSPENSIONE / RIDUZIONE DEL SERVIZIO. La chiusura totale della scuola deve essere disposta dal Dirigente qualora: • le adesioni all’agitazione sindacale pervenute per tempo coinvolgano tutto il personale direttivo, docente e ATA in servizio; La sospensione totale del servizio può essere invece disposta dal Dirigente qualora: • le adesioni all’agitazione sindacale pervenute coinvolgano tutto il personale collaboratore scolastico in servizio o in numero tale da non garantire altrimenti la vigilanza dei locali scolastici e l’assistenza, al di fuori delle aule, dei minori (vedi anche §.7-A); • in tutti i casi in cui il Dirigente, in base alla sua autonomia e discrezionale valutazione, ritenga che le adesioni allo sciopero del personale docente ed ATA (quelle certe e quelle probabili) siano tali da determinare gravi difficoltà agli obblighi di vigilanza/assistenza, con il rischio di generare situazioni di pericolo per l’incolumità dei minori (ciò a maggior ragione nella scuola dell’infanzia e dell’obbligo). Quindi, in tali casi, la scuola, intesa come “ufficio pubblico” può essere chiusa anche in presenza di sospensione totale delle attività didattiche. La sospensione parziale (riduzione del servizio scolastico) potrà essere disposta, sempre dal Dirigente, in tutti quei casi ove, prevedibilmente, si avrà una parziale adesione allo sciopero, sia del personale docente che ATA. Per cui una riduzione del servizio, con una contestuale riorganizzazione dell’orario del personale presente (vedi §.7- B), potrà comunque garantire una pur limitata erogazione del servizio scolastico (esempio: dalle ore 8 dalle ore 13 in luogo dell’orario dalle ore 8 alle ore 17), previo accordo con l’ente locale che fornisce il trasporto scolastico (ove previsto). Si deve precisare che il problema dell’assistenza/vigilanza, in luoghi, come quelli scolastici, ove la presenza di minori è determinante, nei casi in cui vengano meno le garanzie di sicurezza, può legittimare la sospensione totale dei servizio. 4 §.7) ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE NON SCIOPERANTE (aspetti particolari) A) Chiusura totale della scuola o del plesso Personale docente Nei casi d’interruzione del servizio come si deve comportare il personale non scioperante ? Su tale aspetto “gestionale” non vi sono indicazioni, né da parte della “Commissione di Garanzia”, né da parte dell’ARAN, né del MIUR/MPI (come già accennato nel §. 5). A nostro avviso chi non sciopera deve comunque presentarsi a scuola per formalizzare la propria presenza. In tale caso il Dirigente scolastico, o chi per lui, per un tempo prestabilito, dall’inizio dell’attività lavorativa (generalmente dalle ore 8,00 e, ad esempio, fino alle 8,15) registrerà la presenza del personale non scioperante (al fine di non effettuare la relativa trattenuta e per non inserire tale personale nella statistica relativa alle adesioni allo sciopero) (*). Espletato questo adempimento, non sussiste per il personale docente, a nostro avviso, l’obbligo della permanenza in servizio fino all’espletamento dell’intero proprio orario giornaliero, in quanto il servizio dei docenti è essenzialmente vincolato allo svolgimento delle lezioni: venendo meno tali condizioni detto personale non può essere obbligato ad una mera infruttuosa presenza a scuola (come da costante giurisprudenza). Niente vieta che il Dirigente scolastico, nella sua autonomia decisionale, disponga, in luogo della presenza a scuola all’inizio delle lezioni del personale docente, disponga l’obbligo di comunicazione (tramite fonogramma) che tale personale non scioperante deve inviare alla segreteria entro un prestabilito tempo (esempio : nella fascia oraria 7,50 – 8,15). ------------------(*) Tale modalità di “registrazione” del personale non scioperante può essere sostituita da comunicazioni telefoniche (o via e-mail) con le quali detto personale comunica al suo Dirigente che non si trova in situazione di astensione dal lavoro. Ad avviso di chi scrive la scelta della modalità di avviso rimane però di esclusiva competenza (e responsabilità) di ogni singolo Dirigente. Personale ATA Discorso diverso deve essere fatto per il personale ATA, in quanto i servizi ausiliari/amministrativi non sono strettamente vincolati allo svolgimento delle attività didattiche. Pertanto tale personale deve svolgere il suo servizio, pur con la sospensione delle attività didattiche, per l’intero orario previsto e con l’eventuale modifica delle turnazioni. Se tutto il personale collaboratore scolastico non scioperante fosse ritenuto in parte superfluo, causa la mancanza degli alunni, potrebbe essere, su sua richiesta, collocato in permesso, con successivo recupero delle ore di lavoro non svolte, detratto il tempo di presenza a scuola necessario per la verifica del personale non scioperante (con le stesse modalità descritte per il personale docente), che potrà essere convenzionalmente di un’ora. In ogni caso queste modalità dovrebbero essere concordate preventivamente tra il Dirigente e le RSU e inserite nel contratto d’istituto (vedi §. 4). B) Riduzione del servizio. Personale docente Nel caso in cui lo sciopero non sia totale (quindi in misura tale da non determinare la sospensione di tutte le attività), il personale docente non scioperante può essere obbligato dal DS ad essere presente all’inizio delle lezioni (sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 750/1979, vedi §. 5), al fine di riorganizzare il servizio ancorché in misura ridotta. In questo caso il personale docente deve svolgere il servizio nelle proprie classi o, se assegnato in classi diverse, deve svolgere solamente attività di mera sorveglianza. Non può essere assegnato in scuole/plessi, pur appartenenti alla stessa istituzione scolastica, diversi da quelli ove svolge di norma il proprio servizio. In ogni caso l’orario di servizio non può eccedere l’orario che era normalmente previsto. Pertanto, ad esempio, il docente convocato alle ore 8 (con un orario di servizio per quel giorno di 4 ore) non può essere obbligato a restare a disposizione oltre le ore 12, comprese le eventuali pause tra una lezione e l’altra. In definitiva riteniamo che lo sciopero dei colleghi non possa determinare un aggravio di disagio e di permanenza a scuola a danno dei non scioperanti. Personale ATA Nel ribadire che non vi possono essere “contingentamenti” di detto personale (se non in quelle particolari condizioni di cui al §. 1), si devono fare delle distinzioni tra personale collaboratore scolastico (CS) e personale assistente (AA / AT), in ordine alla vigilanza. Infatti nella definizione dei “profili” (tabella A del CCNL 24/7/2003) il compito della vigilanza/assistenza è specificamente previsto per i CS ma non per gli AA/AT. Per cui sarebbero illegittime disposizioni che, in occasione degli scioperi, obbligassero il personale delle segreterie e tecnico a compiti di vigilanza degli alunni. Lo svolgimento delle attività didattiche (da parte dei docenti non scioperanti), ancorché in misura ridotta, può essere comunque garantita in presenza di un sufficiente numero di personale collaboratore scolastico, indispensabile per garantire le minime misure di sicurezza. 5 Anche per tale personale, quindi, è possibile una riorganizzazione delle turnazioni e dell’orario di servizio. In questo contesto non é lecito però utilizzare il personale collaboratore scolastico per attività di competenza di colleghi scioperanti, giacché, in tale caso, si sarebbe in presenza di una palese violazione del diritto di sciopero. Ad esempio, quindi, l’utilizzo di un collaboratore scolastico per la pulizia di locali normalmente assegnati ad altro personale, non presente per l’adesione allo sciopero, è illegittimo, così come è illegittimo l’utilizzo dei personale assistente tecnico e/o amministrativo per compiti/funzioni assegnati a colleghi scioperanti (*). Inoltre il collaboratore scolastico può, in via eccezionale, essere assegnato ad altro plesso della stessa istituzione scolastica, purché ubicato nello stesso comune in cui svolge il suo normale servizio, ma unicamente per effettuare la sorveglianza/vigilanza. In ultima analisi il personale non scioperante può svolgere solo le funzioni assegnate “ad personam” con gli annuali piani di lavoro, oltre alle sole estese funzioni di vigilanza/assistenza (limitatamente al personale CS), in quanto prioritarie per la tutela dei minori e a garanzia della sicurezza generale della struttura scolastica (quindi valevoli, anche in presenza di alunni maggiorenni). ---------------------(*) In tal senso, ad esempio, sarebbe illegittimo obbligare un assistente amministrativo addetto ai servizi inerenti la didattica a svolgere, totalmente o parzialmente, le funzioni di un collega scioperante addetto al bilancio (e viceversa !). In quanto la suddivisione del lavoro, proposta dal DSGA e inserita nel contratto d’istituto è formalmente vincolante, al fine di individuare le attività che non possono essere svolte dal personale non scioperante. Apertura e chiusura dei plessi scolastici E’ un aspetto delicato e, da sempre, oggetto di notevole disparità di interpretazioni. In linea di principio il responsabile di tale funzione è sempre il Dirigente, che delega altro personale all’esecuzione materiale di tale funzione (di solito i collaboratori scolastici) cui sono affidate “le chiavi” del plesso. Pertanto, se tale personale è intenzionato a scioperare è tenuto, il giorno prima, a consegnare le chiavi allo stesso Dirigente, il quale deve, conseguentemente, “riorganizzare” il servizio, assegnando tale compito ad altro personale sicuramente non scioperante, non escluso il personale docente. A nostro avviso, in situazioni di prevedibile alto tasso di partecipazione allo sciopero, al fine di evitare la presenza di alunni davanti a plessi che rimarranno chiusi per indisponibilità di personale addetto alla loro apertura, sarebbe stato preferibile aver disposto la chiusura totale del plesso (vedi precedente punto A). Funzioni di segreteria Il plesso, sede di direzione e di segreteria, deve rimanere aperto, anche in presenza di sospensione totale delle attività didattiche, purché, ovviamente, non tutto il relativo personale risulti scioperante. Per quanto detto nel paragrafi precedenti, in tali casi sarebbe illegittimo obbligare la presenza anche di personale collaboratore scolastico (se totalmente scioperante). §.8) SCIOPERI IN CONCOMITANZA DI RIUNIONI DEGLI OO.CC. In caso di riunioni collegiali pomeridiane, già programmate, queste non possono essere annullate, né, quindi, spostate (se non nel caso di astensione di tutti i docenti già comunicata prima dello sciopero). Infatti, l’annullamento di riunioni già programmate e indette che si svolgono durante i giorni di sciopero, si configura come una palese violazione del diritto di sciopero, in quanto si nega di fatto l’astensione per tutte le attività istituzionali previste nel giorno di sciopero. I docenti non scioperanti devono comunque presentarsi alla riunione e qualora non vi sia il numero legale, questa dovrà essere riconvocata e già in sede di prima convocazione può essere prevista una data per la seconda convocazione (*). Si ricorda che, nel caso di consigli di classe relativi alle valutazioni intermedie e finali, questi possono essere differiti, a causa degli scioperi, per un tempo non superiore a 5 giorni, rispetto alle scadenze già prestabilite nel calendario scolastico di ogni istituto, mentre le date stabilite per le prove finali di esame non possono essere rinviate rispetto alle date stabilite, con apposita ordinanza ministeriale, nel calendario scolastico nazionale. ------------------(*) Le riunioni dei consigli di classe possono svolgersi se sono presenti almeno tre membri (componente docenti), qualora riuniti non per le formali valutazioni intermedie e finali. In caso di consigli di classe convocati per gli scrutini, si costituisce, per legge, il “collegio perfetto” che implica la validità della riunione solo in presenza di tutti i membri dell’organo collegiale. Invece il Collegio dei docenti può regolarmente funzionare in presenza della maggioranza dei suoi membri (la metà più uno). Le partecipazioni alle riunioni del Consiglio d’istituto, essendo questo un “organo elettivo”, non sono rapportabili ad attività di servizio e, quindi, non sono condizionate dagli eventuali scioperi, con esclusione del personale Dirigente scolastico e Direttore SGA (membro di diritto della Giunta esecutiva) che a tali organi collegiali partecipano nel contesto dei loro obblighi istituzionali. Il Direttore SGA, se non eletto, non appartiene al Consiglio d’istituto, ma può essere tenuto a essere presente (senza diritto di voto) qualora il DS lo ritenga indispensabile come “esperto” tecnico, soprattutto per le questioni inerenti al bilancio, in tal caso, se scioperante, ha diritto a non partecipare alla riunione. §. 9) CONSIDERAZIONI FINALI Servizi minimi 6 E’ quindi evidente che, al di fuori dei casi eccezionali di cui alla tabella 1, i servizi minimi sono rapportati unicamente all’obbligo di non eccedere nei giorni di sciopero, al fine di garantire il “diritto allo studio” e alle attività educative in genere, sulla base dei limiti posti alle ore annuali di sciopero stabilite per legge: limiti al diritto di sciopero che garantiscono il “servizio minimo” su base annua. Il diritto di sciopero ed effetti giuridico/economici Ogni comportamento lesivo del diritto di sciopero deve essere comunicato immediatamente al sindacato che ha indetto lo sciopero per le iniziative opportune. Un primo intervento del sindacato provinciale o della RSU può consistere, quando è necessario, nel diffidare il dirigente scolastico a non attuare iniziative antisindacali. Tutto il personale è titolare del diritto di sciopero, compreso quello assunto a tempo determinato, indipendentemente dalla durata del contratto. Il giorno di sciopero non é equiparabile ad “assenza”, ma bensì ad “astensione dal lavoro”, conseguentemente non influisce negativamente nella carriera, nel senso che i giorni di sciopero (pur determinando una trattenuta pari all’importo economico della giornata lavorativa) sono validi a tutti i fini giuridici, nonché ai fini previdenziali (tramite copertura “figurativa” delle contribuzioni). Quindi, per i supplenti in particolare, gli scioperi non influiscono negativamente sulla valutazione del servizio. Analogamente, per il personale a tempo indeterminato soggetto all’anno o periodo di prova, le giornate di sciopero non devono essere detratte dal computo del servizio valido ai fini del superamento del periodo/anno di prova. La sospensione delle attività In definitiva dal quadro sopra delineato emerge con chiarezza che i “servizi minimi essenziali” sono garantiti, per la generalità dei casi, dalle limitazioni ai giorni di sciopero. Solamente nei casi particolari, già illustrati sopra, si deve garantire un contingente minimo di personale; casi che, comunque, si verificano solo per particolari tipologie di scuole e per particolari periodi dell’anno scolastico (molto limitati). Si deve ribadire che lo sciopero del personale ATA – collaboratore scolastico, può determinare, da solo, la necessità di interrompere il servizio (possibilità che, verificandosi all’interno del numero massimo di giorni di sciopero permessi, è legittima). Infatti, se il numero di tale personale, prevedibilmente in servizio, non potesse garantire un’adeguata sorveglianza, soprattutto da mettere in relazione alla sicurezza degli alunni, il Dirigente scolastico legittimamente può disporre l’interruzione totale del servizio, preavvisando le famiglie. Ovviamente anche in caso di prevedibile estesa partecipazione allo sciopero del personale docente, il Dirigente può legittimamente ritenere opportuno, sempre per ragioni di sicurezza nei confronti degli alunni, sospendere totalmente le attività didattiche. In ogni caso tale valutazione deve essere anche rapportata all’età dell’utenza a cui è rivolto il servizio e alla presenza di alunni portatori di handicap (*) Contenzioso Tutte le lesioni del diritto di sciopero, essendo diritto sindacale costituzionalmente protetto, possono essere portate dinanzi al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro, per effetto dell’art. 28 della legge n. 300/1971. Procedura che prescinde dalla fase conciliativa: quindi si può direttamente procedere dinanzi al tribunale competente. La titolarità dell’azione legale non è però del singolo lavoratore, né delle RSU, ma è, dalla legge, rimessa direttamente alle OO.SS. che hanno indetto lo sciopero. Tali OO.SS., su segnalazione dei lavoratori o delle stesse RSU, possono attivare la procedura giudiziale che, di solito, si conclude nel giro di poche settimane e che può vedere la condanna dell’Amministrazione per comportamento antisindacale. ------------------(*) Si deve precisare che il recente orientamento giurisprudenziale tende a riconoscere una particolare responsabilità anche nei casi di alunni delle medie superiori, a causa dei crescenti fenomeni di “bullismo”, di “micro spaccio” di sostanze stupefacenti e di vandalismo che, purtroppo, in questi ultimi anni si sono evidenziati tra gli alunni più grandi. Pertanto il problema della vigilanza, anche se per ragioni in parte diverse, non può essere sottovalutato nemmeno negli istituti superiori. FLC Cgil Pisa (30/3/2007- aggiornato il 12/11/2010) 7