ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA
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17 novembre 2014
Responsabile: Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – email: [email protected])
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ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA
SOMMARIO
PAG. 3 AVVOCATI: Faccia a faccia fra Oua e Cassa sull'agenda per la professione
(Il Sole 24 Ore)
PAG. 4 AVVOCATI: L`Antitrust multa gli avvocati. «Reintrodotte le tariffe minime»
(Il Corriere della Sera)
PAG. 5 AVVOCATI: L'Antitrust sanziona gli avvocati (Il Sole 24 Ore)
PAG. 7 AVVOCATI: Avvocati, maximulta Antitrust (Italia Oggi)
PAG. 9 AVVOCATI: Avvocati troppo «casual»: toghe e bavaglini per tutti (Il Giornale)
PAG. 11 AVVOCATI: Avvocati leccesi in sciopero: un'altra settimana di stop
(Quotidiano di Puglia)
PAG. 12 AVVOCATI: Addio al presidente Giuggioli (Il Sole 24 Ore)
PAG. 15 AVVOCATI: Legali specialisti, requisiti al rialzo (Italia Oggi)
PAG. 16 AVVOCATI: Bocciati. E senza tante storie (Italia Oggi Sette)
PAG. 17 AVVOCATI: Fondo anti-discrimine (Italia Oggi Sette)
PAG. 19 RIFORMA GIUSTIZIA: Piccoli reati, non ci sarà più il processo (Il Messaggero)
PAG. 22 RIFORMA GIUSTIZIA: Reati minori, stop ai processi. E i ladruncoli ringraziano
(Il Giornale)
PAG. 24 RIFORMA GIUSTIZIA: Giudici, l`arresto immotivato non sarà punibile
(Cronache del Garantista)
PAG. 25 CARCERI: Quei 17 mila stranieri nelle carceri italiane (Il Tempo)
PAG. 27 L’INTERVENTO/1: Corruzione, perché dico sì a leggi speciali
di Raffaele Cantone - Presidente dell`Autorità nazionale anticorruzione (Il Mattino)
PAG. 29 L’INTERVENTO/2: Contentino alle toghe dopo lo schiaffo ferie
di Mariateresa Conti (Il Giornale)
PAG. 30 L’INTERVENTO/3: Giudici, processi e isterie collettive
di Bruno Tinti (Il Fatto Quotidiano)
PAG. 32 LETTERE: Ritardi della giustizia, cause e rimedi (Italia Oggi)
PAG. 33 DOSSIER: La grande spartizione (L’Espresso)
PAG. 38 PREVIDENZA: Casse, investimenti vincolati (Italia Oggi)
PAG. 40 PREVIDENZA: Casse, limite al 20% per gli investimenti in beni immobili(Il Sole 24 Ore)
PAG. 42 PREVIDENZA: Periti industriali solo con laurea (Il Sole 24 Ore)
PAG. 43 PREVIDENZA: I periti industriali chiudono ai diplomati (Il Sole 24 Ore)
PAG. 45 PREVIDENZA: La laurea nel futuro dei periti (Italia Oggi)
PAG. 47 PROFESSIONI: Revisori locali, elenchi entro il 30 novembre (Il Sole 24 Ore)
PAG. 48 PROFESSIONI: Il Cndcec sollecita gli ordini (Italia Oggi)
PAG. 49 PROFESSIONI: Per i piccoli professionisti allo studio l'esenzione Irap (Il Sole 24 Ore)
PAG. 51 PROFESSIONI: Il Papa ai commercialisti: la dignità superi la burocrazia (Italia Oggi)
PAG. 52 REATI: I reati denunciati aumentano del 2,6% (Il Sole 24 Ore)
PAG. 54 MEDIAZIONE: Se la mancata mediazione travolge l’ingiunzione (Il Sole 24 Ore)
PAG. 56 FAMIGLIA: Separazione, serve la firma (Il Sole 24 Ore)
PAG. 57 CASSAZIONE: Volere del testatore sufficiente al legato (Italia Oggi Sette)
PAG. 58 CASSAZIONE: Licenziamenti avanti anche col processo (Italia Oggi)
PAG. 59 CASSAZIONE: Il «rito Fornero» non va sospeso se c'è il penale (Il Sole 24 Ore)
PAG. 60 CASSAZIONE: Salve le pensioni con il pro rata attenuato (Italia Oggi)
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IL SOLE 24 ORE
Faccia a faccia fra Oua e Cassa sull'agenda per la professione
Cassa forense e Organismo unitario dell'avvocatura alleate per battere la crisi.
Ieri il neo presidente dell'Oua, Mirella Castello, ha incontrato il presidente della
Cassa, Nunzio Luciano. Un vertice in vista delle tante battaglie che gli avvocati si
preparano a combattere per non perdere terreno.
L'Oua, ha assicurato Mirella Castello, non farà mancare il suo impegno, a
partire dalla battaglia contro la doppia imposizione fiscale che colpisce gli enti
previdenziali dei liberi professionisti.
Soddisfatto dell'incontro Nunzio Luciano, che ha i sottolineato l'importanza del
gioco di squadra.
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IL CORRIERE DELLA SERA
L`Antitrust multa gli avvocati
«Reintrodotte le tariffe minime»
sab. 15 - Potremmo persino inquadrare la vicenda nel tema (controverso) del diritto
all`oblio su Internet.
L`Antitrust - dopo un`istruttoria durata più di un anno - ha deciso ieri di sanzionare
per oltre 912 mila euro il Consiglio nazionale forense «per aver ristretto
la concorrenza limitando l`autonomia degli avvocati in materia di compensi
professionali». Tutto nasce da una vecchia circolare pubblicata sul sito e mai
cancellata (da qui le rimostranze del Garante e la sanzione) dell`organismo di
rappresentanza dell`avvocatura nella quale viene (di fatto) reintrodotta
l`obbligatorietà delle tariffe minime professionali, non più «vincolanti» dopo le
«lenzuolate» di Bersani ed effettivamente abrogate con il decreto montiano «cresci
Italia». In aggiunta, tra i rilievi Antitrust, anche un parere contrario del Consiglio
forense reso all`Ordine di Verbania nei confronti di uno spot del circuito «Amica
Card» nel quale venivano pubblicizzati particolari sconti sui compensi professionali
in caso di iscrizione al portale. Per l`organismo dell`avvocatura ciò era in contrasto
con il divieto di accaparramento della clientela sancito dal codice deontologico della
categoria, mentre per 1`Authority sarebbe soltanto una misura lesiva
della concorrenza. Durissima la replica del Consiglio nazionale forense, che annuncia
di «voler impugnare il provvedimento» ritenendolo «abnorme, frutto di superficiali
letture normative e ispirato a noti pregiudizi». Il Consiglio contesta anche <l`assurda
quantificazione della sanzione, che si commenta da sola», a ben vedere la più alta
comminata ad un ordine professionale. Fabio Saltelli
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IL SOLE 24 ORE
Albi & mercato. Per l'Authority il Consiglio nazionale forense ha violato in due
occasioni la disciplina a tutela della concorrenza
L'Antitrust sanziona gli avvocati
Sab. 15 - MILANO. L'Antitrust colpisce duro l'avvocatura. E sanziona con un
milione di euro il Consiglio nazionale forense, "colpevole" di lesa concorrenza su due
versanti: la surrettizia reintroduzione delle tariffe e l'ostilità alla pubblicità digitale
sulla convenienza di prestazioni legali. Il procedimento era stato avviato nel biennio
2012-2013, quando l'Autorità venne a conoscenza della presenza sul sito del Cnf del
«Nuovo tariffario forense», comprensivo del decreto ministeriale n. 127 del 2004 e
della circolare 22-C/2006 pubblicata come premessa. Successivamente, malgrado le
rassicurazioni del Cnf, che parlò di «disguido tecnico» la documentazione venne
collocata, secondo la ricostruzione Antitrust, non nella parte del sito dedicata alla
storia dell'avvocatura ma in una banca dati accessibile dalla home page in una sezione
denominata «Tariffe professionali».
L'Antitrust nel suo provvedimento sanzionatorio ricorda che la circolare, pubblicata
insieme alle tariffe ministeriali e poi ai parametri nel sito e nella banca dati,
reintroduce di fatto le tariffe minime, non più obbligatorie già dalla riforma Bersani
del 2006 e definitivamente eliminate con l'abrogazione generalizzata delle tariffe
professionali disposta nel 2012, nella parte «in cui afferma che gli avvocati che
dovessero richiedere compensi inferiori ai minimi tariffari commetterebbero
violazioni delle norme deontologiche, il che, come noto, li esporrebbe a sanzioni
disciplinari da parte degli organi competenti».
A dare più nerbo alla forza deterrente della circolare c'è, puntualizza l'Antitrust,
anche la qualificazione del Cnf come organo giurisdizionale chiamato a rivedere nel
merito i giudizi degli ordini circondariali. Una posizione che, sottolinea il garante, è
senza dubbio idonea a influenzare la condotta di prezzo dei professionisti sul
mercato. In definitiva, la pubblicazione della circolare ha un oggetto
anticoncorrenziale perché «reintroduce di fatto l'obbligatorietà dei minimi tariffari,
prospettando procedimenti e sanzioni disciplinari per coloro che dovessero discostarsi
dai
minimi
individuati
nelle
(ora
abrogate)
tariffe
ministeriali».
Per quanto riguarda invece l'altro filone che è costato la sanzione al Cnf tutto nasce
da una segnalazione da parte della srl Nethus, titolare del circuito «Amica Card»,
dell'adozione diffusione da parte del Consiglio del parere n. 48 dell'11 luglio 2012,
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nel quale si afferma la rilevanza deontologica dell'uso di piattaforme digitali come
quella gestita dalla società per promuovere i servizi professionali degli avvocati.
Per l'Antitrust, il parere limita l'impiego da parte degli avvocati di un importante
canale messo a disposizione dalle nuove tecnologie per la diffusione
dell'informazione sulla natura e convenienza dei servizi professionali offerti,
potenzialmente in grado di raggiungere un ampio numero di consumatori sul
territorio nazionale. Piattaforme come AmicaCard, infatti, avverte l'Autorità,
costituiscono un mezzo idoneo per fornire agli avvocati nuove opportunità
professionali, offrendo loro una maggiore capacità di attrazione di clientela rispetto
alle tradizionali forme di comunicazione pubblicitaria. Inoltre, da una parte questi
strumenti permettono agli avvocati di penetrare nuovi mercati, consentendo di
mettere in concorrenza servizi offerti da professionisti anche geograficamente distanti
tra loro; dall'altra, lo sviluppo di queste forme innovative di trasmissione
dell'informazione per i servizi professionali consente, nella lettura Antitrust, «ai
consumatori di avere accesso ad una più ampia offerta a condizioni economicamente
vantaggiose, riducendo i costi di transazione (soprattutto in termini di costi di ricerca)
e incrementando la trasparenza a loro beneficio».
Non convincono il Garante le censure del Cnf, centrate sull'uso della pubblicità per
l'acquisizione di clientela, visti che è proprio questo l'obiettivo della pubblicità, e
neppure la distinzione tra pubblicità sul sito web dell'avvocato, permessa, e quella
tramite vetrine online, sanzionata. In serata una nota del Cnf ha preso posizione in
maniera altrettanto dura bollando il provvedimento come «abnorme e
sproporzionato». Il Cnf preannuncia l'intenzione di impugnare il provvedimento,
«frutto di superficiali letture delle normative in esso richiamate e dei fatti contestati,
ispirato a noti pregiudizi. Per non parlare della sanzione che per la sua assurda
quantificazione si commenta da sola. La cosa forse più grave è che il codice etico
posto a base della tutela dei cittadini sia considerato alla stregua di intese
anticoncorrenziali». Giovanni Negri
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ITALIA OGGI
Nel mirino tariffe e sconti sulle prestazioni professionali. Il Cnf pronto
all'impugnazione
Avvocati, maximulta Antitrust
Quasi un milione di euro per aver riesumato i minimi
Sab. 15 - Maxi-multa Antitrust da quasi un milione di euro per il Consiglio nazionale
forense per aver ristretto la concorrenza sui compensi professionali. Nel mirino del
Garante, in particolare, una circolare con cui il Cnf avrebbe reintrodotto
l'obbligatorietà delle tariffe minime, non più vincolanti dopo il decreto Bersani del
2006 e abrogate definitivamente nel 2012 dal governo Monti (dl n. 1/2012), e un
parere adottato contro i siti internet che propongono ai consumatori associati sconti
sulle prestazioni professionali. È quanto emerge, tra l'altro, dal provvedimento
adottato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'adunanza del 22
ottobre scorso e reso noto ieri tramite comunicato. Il Cnf, da parte sua, ha già
annunciato che impugnerà il provvedimento «ritenendolo abnorme sia nel merito che
in procedura». Ma ricostruiamo la vicenda nel dettaglio.
Le tariffe. La sanzione pecuniaria, precisamente di 912.536,40 euro, è stata
comminata al Cnf per aver limitato l'autonomia degli avvocati in materia di compensi
professionali, a chiusura di un'istruttoria sulle condotte del Cnf per violazione dell'art.
101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, avviata il 16 luglio 2013. Il
primo comportamento sotto la lente dell'Antitrust, in particolare, risale al 19
novembre 2012, quando l'Autorità, venuta a conoscenza della presenza, sul sito web
del Cnf, del «Nuovo tariffario forense», consistente nel dm 127/2004 e nella circolare
n. 22-C/2006 (dove si afferma che i patti che prevedano un compenso inferiore al
minimo tariffario, pur essendo legittimi civilisticamente, possono risultare in
contrasto con il codice deontologico), ha richiesto spiegazioni al Cnf in merito a tali
documenti, raggiungibili entrambi attraverso un link denominato «Tariffe» pubblicato
in homepage. Il Cnf ha risposto affermando che tale pubblicazione era dovuta a un
disguido tecnico, «al quale», si legge nel provvedimento, «avrebbe posto rimedio
ricollocando i documenti nella sezione del sito web relativa alla Storia
dell'Avvocatura». Da accertamenti successivi, però, il 20 maggio 2013 è emerso che
il dm 127/2004, la relativa circolare, nonché il dm 140/2012 (il vecchio decreto
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Parametri) erano presenti in una sezione denominata «Tariffe/Tariffe professionali»
della banca dati Cnf (gestita da Ipsoa e accessibile dalla homepage del sito web del
Cnf), «dove», si legge nel provvedimento, «è pubblicata la normativa in vigore
applicabile agli avvocati». In particolare, specifica il Garante, i documenti erano
inseriti in un unico documento denominato «Tariffe professionali».
Il parere. Inoltre, il 28 maggio 2013, la società Nethuns srl, titolare del circuito
«AmicaCard», ha segnalato all'Autorità l'adozione e la diffusione, da parte del Cnf,
del parere n. 48 dell'11 luglio 2012, dove si afferma «la rilevanza deontologica, per
violazione dell'art. 19 del Codice deontologico forense, dell'uso di piattaforme digitali
quali AmicaCard per promuovere i servizi professionali da parte degli avvocati»,
ritenendo tale parere «ingiustificatamente limitativo del diritto degli avvocati a
pubblicizzare la propria attività professionale». Nel parere, in particolare, il Cnf
afferma che siti web come AmicaCard, che consentono al professionista, dietro
pagamento di corrispettivo di «pubblicizzare l'attività del suo studio evidenziando la
misura percentuale dello sconto riservato ai titolari della carta» ed effettuando, in tal
modo, «un'offerta generalizzata al pubblico, il cui elemento distintivo è rappresentato
dalla vantaggiosità dello sconto prospettato dal professionista offerente», comporta in
sostanza «lo svilimento della prestazione professionale da contratto d'opera
intellettuale a questione di puro prezzo».
La reazione del Cnf. Il Cnf ha annunciato che impugnerà il provvedimento,
ritenendolo «certamente frutto di superficiali letture delle normative in esso
richiamate e dei fatti contestati, ispirato a noti pregiudizi». Gabriele Ventura
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IL GIORNALE
Stop del tribunale di Milano a giacche e cravatte in aula
Avvocati troppo «casual»: toghe e bavaglini per tutti
La Corte drappello richiama i legali al rispetto delle norme. Dal primo gennaio
«divisa» obbligatoria nel corso delle udienze
Sab. 15 - Milano Si dirà: i problemi della giustizia sono ben altri. Ma mentre si mette
mano (o si cerea di farlo) alle riforme che dovrebbero tagliare i tempi biblici che
portano all'esasperazione i cittadini, ai processi che durano vent'anni e sopravvivono
ai contendenti, ai giudici che dimenticano di scrivere le sentenze eccetera, anche stare
attenti alle forme può avere una sua importanza. Questo hanno deciso a Milano, in
Corte d'appello, mettendosi sulla scia di quanto già avviene a Roma o a Torino.
Anche nelle udienze dei processi civili, toga obbligatoria per tutti; e insieme alla toga
il «bavaglino», accessorio dalle origini incerte e dalla utilità non chiara. Giacca e
cravatta non bastano a garantire quel minimo di decoro che fa parte dei riti, e in
qualche modo della sostanza, della giustizia. Lo ha deciso Giovanni Canzio,
presidente della Corte d'appello di Milano: un magistrato con la fissa dell'efficienza
(tanto da venire accusato di « aziendalismo»), che quando è arrivato a Milano ha
messo sotto pressione un palazzo di giustizia dove i ritmi di lavoro si erano fatti
blandi, e dove sotto l'alibi della mancanza di personale si accumulavano arretrati. Per
Canzio la prova milanese doveva essere il trampolino verso la presidenza della
Cassazione. Invece la riforma di Renzi ha avviato anche lui, come tutte le toghe
settantenni, verso la pensione. Ma Canzio, evidentemente, non ha rinunciato a
lasciare la sua traccia anche estetica. L'idea, a dire il vero, nasce quasi dal basso, nei
preliminari di una riunione dei presidenti di sezione: anche loro abituati a presentarsi
in udienza in abiti borghesi. Qualcuno solleva il problema del decoro di udienza,
dopo una discussione collettiva i giudici decidono: si torna al passato, alle
consuetudini abbandonate. D'ora in poi, andiamo in udienza con la toga e il
bavaglino. E, per par candido, dovranno farlo anche gli avvocati. Il 3 novembre
scorso Canzio scrive all’Ordine degli avvocati annunciando la novità. Per assicurare
«il dovuto rispetto anche delle forme di esercizio della giurisdizione e di rendere più
saldo il prestigio di coloro che ne sono protagonisti», tutte le «udienze pubbliche»
dovranno adeguarsi al nuovo look. La regola esisteva, non veniva rispettata,
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e che questo accadesse nel tempio della giustizia era probabilmente un segnale
negativo. Questo lo spirito della svolta voluta da Canzio: a costo di sfidare brontolii e
battute. C'è chi fa presente che i giudici stanno seduti al loro posto, mentre gli
avvocati spesso devono aspettare in piedi e a lungo; c'è chi fa presente che non
sempre è chiaro, spulciando tra il codice di procedura civile e le sue norme di
attuazione, quali udienza siano pubbliche e quali semplici camere di consiglio, e
come tali esonerate dall'obbligo di toga; e c'è ovviamente chi se la prende con il
maquillage di una giustizia che nella sostanza continua, con buona pace degli sforzi
di Canzio, a mostrare tutti i suoi difetti. La vita quotidiana della giustizia milanese
continua ogni giorno a arricchirsi di episodi che mostrano una realtà non facile:
giudici che vengono accusati di maltrattare gli avvocati, e - questa è recente – persino
giudici che bisticciano tra di loro in udienza, davanti agli avvocati allibiti, «guarda
che il presidente sono io», «sta zitto tu che stai per andare in pensione»; e in fondo
anche il caso di Enrico Tranfa, il giudice del processo Ruby, andato precipitosamente
in pensione lasciandosi alle spalle quasi cento venti sentenze da scrivere, è il segnale
di una struttura dove non tutto funziona a dovere. Il mugugno verso l'aziendalismo di
Canzio animai dibattiti da corridoio, e talvolta gli imputati hanno la sensazione di
pagare loro il malumore dei giudici. Da domani, i guai della giustizia saranno gli
stessi. Ma chissà mai che quella toga e quel bavaglino non richiamino tutti a fare
meglio il proprio dovere. Luca Fazzo
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QUOTIDIANO DI PUGLIA
Avvocati leccesi in sciopero: un'altra settimana di stop
Dom. 16 - - LECCE - Aule vuote, udienze saltate, processi rinviati. Riparte da lunedì
l’astensione degli avvocati leccesi: la terza tornata di sciopero. Anche questa volta lo
stop durerà una settimana.
Questa ondata di scioperi, infatti, è figlia dell’astensione a oltranza proclamata a
febbraio di quest’anno, e andata avanti senza interruzioni fino a giugno.
Sul tavolo ci sono questioni nazionali e locali. Dall’aumento dei costi per l’accesso
alla giustizia, alla situazione critica, dal punto di vista di spazi e igiene, nelle sedi di
viale Michele De Pietro e via Brenta. L’interlocuzione avuta in questi mesi con i
magistrati ha portato a diversi risultati, soprattutto di carattere operativo, ritenuti però
evidentemente non sufficienti a sotterrare l’ascia di guerra.
I numeri sono dalla parte degli avvocati, quantomeno sul fronte dell’adesione.
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IL SOLE 24 ORE
Addio al presidente Giuggioli
Sab. 15 - Paolo Giuggioli, storico presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano dal
1996, è morto per arresto cardiaco a 77 anni. Iscritto all'Ordine dal 1969,
cassazionista dall'87, il legale si è spento ieri al Policlinico di Milano. Lascia la
moglie e tre figli.
Nato a Montegiorgio, in provincia di Fermo, il 31 luglio 1937, grazie al suo impegno
la giustizia milanese ha adottato per prima in Italia l'informatizzazione del processo
civile. Giuggioli ha partecipato alla stesura del testo della riforma della professione
forense (legge 247/2012). Inoltre, ha contribuito all'istituzione a Milano nel 2006
della Fondazione forense, nel 2008 dello Sportello del cittadino e dell'Organismo di
conciliazione forense e nel 2012 della Camera arbitrale. Nel 2009 il Comune di
Milano gli ha conferito la medaglia d'oro di Civica benemerenza, dal 2010 era
presidente anche dell'Unione lombarda degli ordini forensi.
Nel luglio scorso firmò un accordo con la Regione Lombardia per offrire corsi di
formazione gratuiti agli avvocati su come tutelare le donne vittime di violenza.
Nel corso della sua carriera Giuggioli si è occupato, tra gli altri casi, del divorzio tra
Silvio Berlusconi e Veronica Lario. Faceva parte del collegio difensivo dell'ex
premier. Nel 2010 era stato presidente del collegio arbitrale chiamato a dirimere la
controversia tra la Sampdoria e il calciatore Antonio Cassano.
I funerali si svolgeranno lunedì alle 14,45 nella chiesa di San Pietro in Gessate, di
fronte al Palazzo di Giustizia di Milano. La camera ardente sarà allestita al 3° piano
del palazzo stesso e sarà aperta da domenica 16 novembre (12-20) a lunedì 17 (9-13).
Domenica, alle 17, è previsto un momento di preghiera e lunedì alle 13 un breve
momento di commemorazione. Enrico Bronzo
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ITALIA OGGI SETTE
Cosa prevede il regolamento del Cnf che ridisegna gli obblighi per gli avvocati dal
2015
Formazione continua a più vie
Concorso in magistratura e albi speciali danno crediti
Lun. 17 - L'iscrizione ad albi speciali e la partecipazione al concorso in magistratura e
ad altri giuridico-forensi portano crediti agli avvocati alle prese con la formazione
continua. Così come attività seminariali di studio, anche nella propria organizzazione
professionale/mediante sistemi telematici. Il regolamento Cnf n. 6/2014 detta le
nuove regole che avvocati e praticanti abilitati devono osservare per assolvere
l'obbligo di aggiornamento e formazione continua ex artt. 11 Legge professionale e
15 Codice deontologico forensi. Il nuovo triennio di riferimento per il computo dei
crediti formativi (Cf) obbligatori, parte da gennaio 2015. Di seguito, le informazioni
utili per organizzarsi.
1. FORMAZIONE ED OBBLIGO FORMATIVO. L'esigenza di «acquisizione nuove
conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali di perfezionamento delle
competenze professionali nelle materie giuridiche ed interdisciplinari», risponde
all'obbligo formativo che si impone al legale, nell'interesse del cliente, della parte
assistita, dell'amministrazione della giustizia e della collettività. Vige sul punto il
principio di libera scelta delle attività formative. Gli iscritti agli albi possono quindi
orientarsi per la frequenza di: I) Corsi di qualificazione professionale/culturale o per
il conseguimento del titolo di Specialista; II) Master di I e II livello; III) Corsi
giuridici in lingua straniera; iv) Corsi ex art. 22 della legge professionale, come
organizzati sul territorio e nell'Ue, da Cnf e Coa territoriali (anche per tramite di
Fondazioni), o da altri soggetti pubblici o privati rispondenti ai parametri di
accreditamento istituzionale (cioè a dire dimostrazione di operare in ambito forense
/attinente all'esercizio della professione, oltre a maturate esperienze in campo
formativo).
2. AGGIORNAMENTO CONTINUO. L'aggiornamento è pensato dal Consiglio
nazionale forense come diretto «all'adeguamento/approfondimento delle esperienze
maturate/delle conoscenze acquisite con la formazione iniziale». Per assolvere
l'obbligo, si rimette al professionista la libera scelta di: I) frequentare corsi, seminari
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e convegni con finalità tecnico-pratiche in diritto sostanziale e processuale, anche con
riguardo ai contenuti formativi di cui agli artt. 43 e 46 della legge professionale; II)
fruire di uguale formazione a distanza (Fad), e/o mediante auto - aggiornamento e/o
partecipazione a congressi giuridici nazionali o distrettuali.
3. ALTRE ATTIVITÀ/AUTOFORMAZIONE. Sono parimenti valutati ai fini
dell'obbligo formativo: I) lo svolgimento di relazioni/lezioni nei corsi/master ed
eventi in Scuole di specializzazione per le professioni legali e per l'accesso alla
professione di avvocato; II) le pubblicazioni giuridiche su riviste specializzate a
diffusione/rilevanza nazionale, anche online, ovvero i libri, i saggi, le monografie su
temi giuridici/della professione forense; III) i contratti di insegnamento giuridico
presso Università; IV) la partecipazione: a commissioni studio, consiliari/
ministeriali/nazionali; gruppo studio; commissioni per l'esame di avvocato, iscrizione
ad albi speciali, concorso in magistratura e ad altri giuridico-forensi; V) le attività
seminariali di studio, anche nella propria organizzazione professionale/mediante
sistemi telematici. Giovanna Raffaella Stumpo
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ITALIA OGGI
La Commissione giustizia sullo schema di regolamento per conseguire il titolo
Legali specialisti, requisiti al rialzo
Sab. 15 - Almeno 100 incarichi annuali per ottenere il titolo di avvocato specialista.
Gli ambiti di interesse, però, potranno essere due. Addio, inoltre, alle aree di
competenza (si veda ItaliaOggi del 27 settembre 2014). Restano solo quelle di
specializzazione che passano dalle 14 previste dal esteso alle 19 previste dal parere.
Queste le modifiche allo schema di regolamento per il conseguimento e il
mantenimento del titolo di avvocato specialista, che la Commissione giustizia della
Camera si appresta a suggerire al governo. Il parere, che porta la firma della relatrice
Sofia Amoddio (Pd), sarà votato mercoledì 19 novembre ma, per stessa ammissione
della relatrice, difficilmente subirà ulteriori modifiche. Nel dettaglio, il testo redatto
dalla seconda Commissione di Montecitorio, prevede che il titolo di avvocato
specialista possa essere conseguito anche dimostrando di aver svolto in modo assiduo
e prevalente l'attività di avvocato in una delle aree previste. A tal fine, però, è
necessario presentare la documentazione che provi che l'avvocato ha trattato nel
quinquennio incarichi professionali e fiduciari rilevanti per quantità e qualità, non più
pari a 50 per anno ma, bensì, a 100 per anno. Sono estesi a due, però, gli ambiti di
specializzazione a cui l'avvocato può accedere. Le aree previste, inoltre, passeranno
dalle 14 stabilite nella versione originaria del testo, alle 19 del parere. Per gli addetti
ai lavori, infatti, «a fronte di un'unica specializzazione in ambito penalistico , sono
state individuate otto aree specialistiche in ambito processual civilistico. Le nuove
categorie saranno, invece: diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori,
diritto agrario, diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio, diritto
dell'ambiente, diritto industriale e delle proprietà intellettuali, diritto commerciale e
della concorrenza, diritto societario, diritto successorio e delle divisioni, diritto delle
garanzie e dell'esecuzione coattiva dei crediti, diritto fallimentare e delle procedure
concorsuali, diritto bancario e finanziario, diritto tributario, fiscale e doganale, diritto
della navigazione e dei trasporti, diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e
dell'assistenza sociale, diritto comunitario, diritto internazionale, diritto penale, diritto
amministrativo, diritto dell'informatica». Infine, sul fronte dell'aggiornamento
professionale è fatta espressa richiesta di «ridurre il numero dei crediti per il
mantenimento del titolo che è fissato in 75 nel triennio di riferimento e non meno di
25 per anno». Beatrice Migliorini
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ITALIA OGGI SETTE
ESAME AVVOCATI/ Basta il voto numerico, afferma una sentenza del Tar
Campania
Bocciati. E senza tante storie
Sotto la sufficienza la commissione non deve spiegazioni
Lun. 17 - È sufficiente il solo voto numerico per bocciare agli scritti l'aspirante
avvocato. E ciò anche se c'è stata una correzione sprint degli elaborati. Quando la
valutazione del candidato non è prossima alla sufficienza, infatti, la commissione non
deve dare altre spiegazioni. Senza dimenticare che gli esaminatori hanno tutte le
competenze necessarie per giudicare anche rapidamente gli elaborati di chi si
presenta all'esame di stato. È quanto emerge dalla sentenza 5597/14, pubblicata dalla
sez. VIII del Tar Campania (segnalata dall'avvocato Luigi Vingiani), che interviene
su di una questione controversa: di recente, infatti, un candidato respinto ha ottenuto
dal Tar Lazio entro 40 giorni la nuova correzione degli elaborati, rimasti privi delle
osservazioni, positive o negative, previste dalla riforma forense sui singoli punti del
testo. Il tutto mentre si avvicina la sessione 2014: le domande dovevano essere
presentate entro l'11 novembre per gli scritti che si terranno il 16, 17 e 18 dicembre.
Invasioni escluse. Non resta che ritentare, al candidato respinto: il voto numerico
attribuito alle prove scritte, scrive il collegio, sintetizza il giudizio tecnicodiscrezionale dell'organo collegiale preposto e risulta dunque adeguato, specie se si
considera che l'aspirante avvocato ha riportato un punteggio di 84 contro il minimo di
90, ciò che esonera la commissione da ulteriori chiarimenti sulla bocciatura.
Al di là di casi eccezionali, con sviste macroscopiche o decisioni illogiche o
arbitrarie, il giudice amministrativo non può sostituirsi alla commissione nella
valutazione del candidato, sia pure sulla scorta di indicazioni ricavabili da
pubblicazioni scientifiche.
Vice titolato. Inutile poi sostenere che la correzione sia stata troppo frettolosa: non
sapremo mai quanto tempo gli esaminatori hanno dedicato agli elaborati del singolo
concorrente e nell'ambito delle verifiche vi sono sempre compiti scritti troppo bene (o
troppo male) che consentono alla commissione di portarsi avanti con il lavoro.
Infine: le sottocommissioni ben possono essere guidate dal vicepresidente senza
l'indicazione delle circostanze che hanno reso necessaria la sostituzione del titolare.
Dario Ferrara
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ITALIA OGGI SETTE
Governo e Cnf insieme per combattere l'ingiustizia sociale
Fondo anti-discrimine
Anticipate le spese legali per le vittime
Lun. 17 - Governo e avvocati insieme per promuovere l'integrazione e combattere
l'ingiustizia sociale grazie a un Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle
vittime di discriminazione. Istituito dal Dipartimento delle pari opportunità della
presidenza del Consiglio e gestito in collaborazione dal Consiglio nazionale forense e
dall'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali dello stesso Dipartimento, il fondo
presentato ufficialmente il 6 novembre scorso, consente alla vittime di accedere alla
tutela giurisdizionale grazie all'anticipazione delle spese legali, da restituire,
attraverso un meccanismo di rotazione, in caso di sentenza favorevole.
L'obiettivo è quello di contribuire a fare emergere il fenomeno, visto che a fronte di
un elevato numero di denunce all'Unar, le azioni giudiziarie rimangono esigue.
Infatti, come affermato da Marco De Giorgi, direttore dell'Unar, «l'istituzione del
Fondo rappresenta, oltre che una novità nel diritto antidiscriminatorio, anche un
significativo passo in avanti verso una tutela più effettiva delle vittime della
discriminazione». «A fronte di tantissime denunce e segnalazioni che arrivano al
nostro centralino, oltre mille l'anno, pochi sono i soggetti che, non vedendo
riconosciuti i propri diritti, decidono di proseguire nel percorso di tutela a causa della
mancanza di competenze legali», ha chiarito il direttore in sede di presentazione
dell'iniziativa. L'aiuto economico prevede un'anticipazione di 600 euro per grado di
giudizio da destinare alle persone che subiscono episodi di discriminazione o
molestie e ha natura di anticipazione delle spese di assistenza legale necessarie a
instaurare gli stessi giudizi antidiscriminatori. Le domande, non più di tre nel corso
dell'anno, possono essere presentate al Cnf da vittime discriminate per motivi di razza
od origine etnica, religione, convinzioni personali, età disabilità, orientamento
sessuale e identità di genere, associazioni di settore, sindacati, associazioni e
organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso e da associazioni ed enti
rappresentanti persone disabili. Non si deve però usufruire del patrocinio a spese
dello Stato, restrizione valida solo per la prima categoria di beneficianti. Nella
domanda devono essere indicati: i fatti all'origine della presunta discriminazione,
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copia del documento d'identità e codice fiscale del richiedente, ogni documentazione
utile a provare l'esistenza della discriminazione e i dati e recapiti dell'avvocato
affidatario dell'incarico, a seguire un comitato di gestione paritetico tra Cnf e Dpo
della Presidenza, deciderà sull'assegnazione del beneficio. Dettagliati i requisiti guida
per concederlo: particolare rilevanza dovuta alla diffusione del comportamento lesivo
e all'interesse ad avere una pronuncia favorevole che faccia giurisprudenza per
fattispecie analoghe, particolare gravità dell'episodio, valutazione del grado di
rilevanza pubblica del soggetto ritenuto colpevole, elementi di particolare fragilità
della vittima provati dalla necessaria documentazione, circostanze di fatto gravi,
precise e concordanti sulla ricorrenza della documentazione e comprovato disagio
economico del beneficiario. Il soggetto gestore del Fondo è il Cnf a cui l'avvocato
presenta regolare fattura con indicazione del suo conto corrente per l'accredito delle
somme. Se l'avvocato vince la causa, con soccombenza della controparte alle spese,
restituisce l'anticipo ricevuto entro un anno dalla pubblicazione della sentenza. Il
regolamento del Fondo prevede anche un'attività di monitoraggio che obbliga fino
alla fine del giudizio, il beneficiario, tramite il suo avvocato, a dare tramite Pec
annuale comunicazione dello stato di avanzamento della causa e del suo esito. «Il
Consiglio nazionale forense ha avviato da tempo una collaborazione istituzionale con
il Dipartimento delle pari opportunità nell'ambito di una intensa attività volta alla
promozione e alla affermazione dei diritti fondamentali delle persone anche tramite la
formazione specifica degli avvocati in settori a rischio discriminazione», ha
dichiarato il presidente del Cnf Guido Alpa. Un impegno confermato anche da
Susanna Pisano, coordinatrice della commissione Pari opportunità del Cnf: «Questo
progetto concretizza la funzione sociale dell'Avvocatura, il suo ruolo di collante
all'interno della società. Spesso la professione è vissuta come una missione e abbiamo
potuto già verificare l'impegno con il quale gli avvocati promuovono la tutela dei
diritti delle persone più deboli». Marzia Paolucci
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IL MESSAGGERO
Piccoli reati, non ci sarà più il processo
Per velocizzare la Giustizia in arrivo un decreto legislativo: stabilirà
«l`improcedibilità per tenuità» del danno arrecato
Ci sarà l`archiviazione per la vecchietta che ruba la mozzarella
al supermercato, ma il comportamento non deve essere abituale
LA NORMA
Dom. 16 - ROMA I furti al tempo della crisi raccontano storie di anziani
indigenti che con imbarazzata circospezione nascondono scatolette di tonno o
confezioni di parmigiano, ma anche la paradossale fine dell`epopea criminale di
Renato
Vallanzasca, l`ex capo della banda della Comasina pizzicato a rubare un paio
mutande in un supermercato. Li chiamano reati "bagatellari", che però in Italia
vanno sempre e comunque perseguiti in ossequio al principio dell`obbligatorietà
dell`azione penale. Con l`effetto di rallentare la già farraginosa giustizia italiana.
Ma entro breve, forse già a partire dal 2015, non sarà più così. Il ministro della
Giustizia Andrea Orlando ha trasmesso a Palazzo Chigi il testo di un decreto
legislativo delegato che introduce nel codice la «non punibilità per particolare tenuità
del fatto». Cinque articoli in tutto, attesi entro dicembre - termine dell`esercizio
della delega che proviene dalla recente legge sulla messa alla prova. Una vera
rivoluzione.
La bozza del provvedimento prevede che «nei reati per i quali è prevista la pena
detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria,
sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità
della condotta e per l`esiguità del danno o del pericolo, l`offesa è di particolare
tenuità e il comportamento risulta non abituale». Tradotto dal "giuridichese",
significa che truffe o furti semplici, oppure lievi forme di abuso d`ufficio
o di peculato d`uso potranno esser chiusi subito, senza alcun processo. A condizione,
però, che l`offesa sia tenue e che il comportamento dell`autore non sia abituale. Il
furto di una bici di non grande valore, ad esempio, può finire in sede penale col
proscioglimento per tenuità del fatto, a meno che il giudice non trovi di fronte a sé un
ladro di biciclette di professione.
LA VITTIMA
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E la persona offesa? Il proprietario del supermercato che un giorno vede sparire dagli
scaffali due scatolette di tonno da tre euro e che l`indomani si accorge di un altro
affamato indigente in azione? Non avrà voce in capitolo?
Chi ha subito il danno potrà sempre far valere le sue ragioni in sede civile. In ogni
caso, il decreto Orlando prevede che la vittima, entro dieci giorni, possa
prendere visione degli atti e presentare opposizione alla richiesta di archiviazione del
pm. A decidere sarà il giudice, che con un inevitabile margine di discrezionalità
dovrà bilanciare le esigenze dell`indagato e quelle della persona offesa. Alcuni la
definiscono «depenalizzazione in concreto»: non potendo depenalizzare il furto
semplice o quei reati di allarme sociale che hanno una pena fino a cinque anni,
si è trovato il modo di far uscire dall`area di punibilità fatti «immeritevoli».
MENO CARICHI
In questo modo - è scritto nella relazione - non solo si «contribuisce a realizzare
l`esigenza di alleggerimento del carico giudiziario», ma anche quello del «principio
di proporzione», essendo il «dispendio di energie processuali per fatti bagatellari del
tutto sproporzionato sia per l`ordinamento sia per l`autore, costretto a sopportare il
peso anche psicologico del processo a suo carico».
Pare di vederlo, l`imbarazzato sessantenne di Torgiano che ha fatto scivolare nella
tasca del cappotto un pezzo di parmigiano. Certo, dovesse ripetere il furto,
l`archiviazione sfumerebbe. E chissà, fosse stata già in vigore la nuova norma
l`avrebbe fatta franca anche Vallanzasca, gravato sì da 4 ergastoli e 296 anni di
carcere per efferati omicidi e delitti, ma il giudice che l`altro giorno lo ha condannato
a 10 mesi ha escluso che il suo furto di mutande comportasse l`aggravante della
recidiva e ha riconosciuto al bel René l`attenuante della scarsa entità delle cose
rubate. Silvia Barocci
Furto semplice
Rubare una bicicletta di scarso valore
Il furto semplice (art.624 del codice penale) è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni.
Con la nuova norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto, un furto di
bicicletta (di scarso valore) da parte di un ladro non abituale verrà archiviato. Colui
che ha subito il furto potrà sempre far valere le sue ragioni in sede civile.
Peculato d`uso
Chiamate personali con telefoni di servizio
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Il peculato d`uso (art. 314 del codice penale) è punito con una pena da sei mesi
a tre anni.
Potrebbero finire con un`immediata archiviazione i casi di lieve entità quali, per
fare un esempio, l`utilizzo del telefono di servizio per un paio di chiamate di
carattere personale da parte di chi lavora nella Pubblica amministrazione.
Interruzione servizio
Bloccare i binari e ritardare un treno
L`interruzione di pubblico servizio (art.331 cp) è punito con la reclusione da
sei mesi a un anno e con una multa non inferiore a 516 euro. Con le nuove norme,
scatterebbe l`improcedibilità se, ad esempio, un gruppo di studenti protestasse
sdraiandosi sui binari e così facendo causasse un contenuto ritardo nella
circolazione dei treni.
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IL GIORNALE
Reati minori, stop ai processi
E i ladruncoli ringraziano
Il Guardasigilli Orlando presenterà entro dicembre il decreto che rende non punibili
infrazioni di lieve entità come i piccoli furti. Un escamotage per velocizzare i tempi
Lun. 17 - Roma. Non è una depenalizzazione, ma l`effetto sarebbe lo stesso. I reati di
lieve entità, compiuti in modo occasionale, diventerebbero non punibili e tante
indagini finirebbero con l` archiviazione invece di arrivare al processo.
Lo prevede un decreto legislativo in 5 articoli che entro dicembre il ministro della
Giustizia Andrea Orlando presenterà a Palazzo Chigi e poi arriverà alle Camere,
secondo la delega della legge 67 sulla messa alla prova approvata ad aprile.
Si stabilisce l`archiviazione per reati «bagatellari» con pena detentiva «non superiore
nel massimo a 5 anni», o pecuniaria, che comportino «esiguità del danno o del
pericolo», una offesa di «particolare tenuità» e legati ad un comportamento
«non abituale». Piccoli furti, come quelli sempre più frequenti di questi tempi al
supermercato, ad esempio, o chiamate personali da telefoni di servizio, o interruzioni
di pubblico servizio legate a forme di protesta.
La parte offesa, però, potrebbe far valere le sue ragioni in sede civile ed entro 10
giorni potrebbe presentare un`opposizione, motivata e non strumentale.
A questo punto sarebbe il giudice a decidere, secondo la sua discrezionalità.
«In sostanza - spiega la professoressa Antonella Marandola, ordinario di Diritto
processuale penale all`università Lum di Bari, già membro della Commissione
Canzio che ha preparato la riforma – è una sorta di depenalizzazione devoluta
al giudice e non stabilita dal legislatore, per deflazionare il carico di processi
pendenti. Si configura come non procedibilità e attribuisce al giudice un
potere valutativo. Andiamo verso un sistema in cui i processi dovranno celebrarsi
solo per i fatti gravi».
Rimane il fatto che scelte di politica criminale come questa, prospettate da molti anni
anche in commissioni ministeriali precedenti come quella Riccio del 2006 e già
presenti nel processo minorile, creano un certo disagio non solo tra i giuristi perché
riconoscono l`incapacità del sistema di fare giustizia sempre e ovunque. Di fatto,
portano ad un`attenuazione del carico sanzionatorio e dunque ad un minore
rigore nella lotta all`illecito. La soglia dei 5 anni appare piuttosto alta, rimane da
capire quando un reato non è più occasionale (dopo1, 2, 5 volte?) e poi il
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principio costituzionale dell`obbligatorietà dell` azione penale dove va a finire? «Non
c`è contrasto assicura un altro componente della Commissione Canzio, l`ordinario di
Torino Francesco Caprioli - ma i presupposti e i parametri devono essere tassativi.
Di fatto ci sarebbe maggiore trasparenza: piuttosto che lasciar morire le notizie di
reato sugli scaffali delle procure in base al caso, alla discrezionalità del singolo pm o
alle priorità indicate dei vertici, meglio far uscire alle scoperto le scelte fatte secondo
una regolamentazione precisa. A questo punto, si potrebbe anche non fissare
una soglia, ma lasciar decidere al giudice, caso per caso. Anche per reati più gravi
come, ad esempio, il peculato ma su piccole somme».
Le obiezioni e le resistenze comunque non mancano. Quelle sulla tutela della
persona offesa, sulle quali anche dall`Europa vengono forti pressioni, ma anche sui
diritti dell`indagato che potrebbe avere interesse ad arrivare ad un proscioglimento
che dimostri la sua innocenza, invece di trovarsi di fronte ad un`archiviazione che
lasci pesanti dubbi. Anna Maria Greco
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CRONACHE DEL GARANTISTA
Giudici, l`arresto immotivato non sarà punibile
sab. 15 - La legge-clou della riforma della giustizia, quella destinata a suscitare lo
scontro più aspro tra governo e toghe, non è certo quella sul falso in bilancio, e
neppure la norma che introduce l`autoriciclaggio o il ddl in preparazione sul processo
penale.
Ad aver già surriscaldato gli animi fino alle minacce di sciopero arrivate domenica
scorsa dall`assemblea dell`Anm è la riforma della responsabilità civile dei magistrati.
Un testo che in realtà modifica la preesistente legge Vassalli soprattutto in un punto:
il filtro di ammissibilità delle cause intentate dai cittadini, che viene abolito. E`
il passaggio sul quale si fonda anche il parere negativo consegnato al ministro Andrea
Orlando dal Csm. Il guardasigilli è consapevole che il confronto con la magistratura
procede su un filo sottilissimo, e intende far arrivare in porto una legge priva di
ulteriori aspetti controversi. Da mercoledì prossimo inizia l`esame dell`aula di
Palazzo Madama, dopo un lavoro in commissione Giustizia durato quasi un anno. Ma
il giorno prima Orlando dovrebbe incontrare il capogruppo del Pd al Senato
Luigi Zanda per fare il punto della situazione. Gli chiederà anche di far passare un
emendamento governativo al testo varato in commissione, una modifica con cui verrà
eliminata una norma approvata in extremis la settimana scorsa, relativa alla custodia
cautelare. In pratica, i senatori della maggioranza hanno introdotto tra gli errori per i
quali un magistrato può essere esposto a un`azione di responsabilità anche il difetto di
motivazione di un provvedimento di arresto. A Orlando questa novità non è
piaciuta: «Non ha senso definire in modo così dettagliato questo tipo di situazioni,
paradossalmente l`eccessiva puntualizzazione può far incrementare gli abusi». A
maggior ragione non avrebbe senso, per il guardasigilli, innalzare su un punto del
genere il livello dello scontro con le toghe. A Zanda verrà dunque chiesto di
consentire l`eliminazione di quel comma. Nel caso piuttosto remoto in cui non
si riuscisse a trovare un`intesa con i senatori della maggioranza, Orlando sarebbe
anche pronto a sostituire l`articolato all`esame di Palazzo Madama con un decreto
legge, anche per evitare la procedura d`infrazione già minacciata dalla Ue. (e.n.)
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IL TEMPO
Quei 17 mila stranieri nelle carceri italiane
Sono un terzo della popolazione totale. I più arrestati marocchini e romeni
Primo dato. Al 30 settembre 2014 detenuti presenti nelle carceri italiane (in totale 203
istituti penitenziari) erano 54.195. Che non è un numero perfetto visto che la capienza
complessiva calcolata dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria è di poco
superiore ai 49.300 posti. Tradotto: siamo ancora in una condizione di
sovraffollamento. E di certo non conforta che, al 31 ottobre, si sia leggermente saliti
toccando quota 54.207 (+12).
Ma c’è un elemento in più. Nello stesso periodo il totale dei detenuti stranieri è
passato da 17.522 a 17.578, cioè una differenza di 56 unità. Letto così il dato farebbe
pensare che gli stranieri abbiano "contribuito" in maniera decisiva all’innalzamento
della nostra popolazione carceraria. Se non fosse che esistono le misure alternative e
gli arresti domiciliari che rendono più complicato il calcolo di «entrate» e «uscite».
Detto questo una considerazione generale si può comunque fare: praticamente un
terzo dei detenuti del nostro Paese è di nazionalità straniera.
MAROCCHINI E ROMENI IN TESTA. Oltre a fornire il dato complessivo, il Dap
ha suddiviso il numero dei detenuti stranieri per sesso e nazionalità. La differenza tra
uomini e donne è schiacciante. Su un totale di 17.578, 16.706 sono detenuti di sesso
maschile, solo 872 le femmine. Che rappresentano comunque, anche in questo caso,
un terzo dell’intera popolazione carceraria italiana (2.343). Nella classifica dei «più
arrestati d’Italia» la medaglia d’oro viene conquistata dai detenuti marocchini che
sono quasi 3.000 (2.979). Seguono romeni (2.859), albanesi (2.419) e tunisini
(1.983). Un quartetto che sembra confermare i pregiudizi che spesso scatenano la
rabbia dei cittadini italiani. Rabbia che è più incline a sfogarsi su certe etnie piuttosto
che su altre. Se si considerano le prime dieci nazioni la fa da padrona l’Africa
presente con Nigeria (722 detenuti), Egitto (540), Algeria (400) e Senegal (308).
Chiudono Yugoslavia (286) e Cina (236). Andando oltre colpisce che nei primi 40
finiscano anche Spagna (89), Francia (85) e Germania (65).
E I PROFUGHI?. È veramente difficile fare statistiche e cercare di raccogliere un
dato che sia rappresentativo di un fenomeno, ma scorrendo la classifica si può notare
che Siria, Iraq, Libia e Afghanistan cioè tre delle nazioni dove, a causa della guerra,
si registrano fughe di massa, contribuiscono in maniera tutt’altro che rilevante
all’incremento della popolazione carceraria. In particolare: Siria 59 detenuti, Iraq 38,
Libia 45, Afghanistan 28. Totale: 170, cioè meno dell’1%.
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LAZIO MEDAGLIA D’ARGENTO. C’è poi la divisione territoriale. La Regioni
italiane con più istituti penitenziari sono, nell’ordine, Sicilia (24), Lombardia (19),
Toscana (18) e Campania (17). Solo quinto il Lazio con i suoi 14 che ospitano 5.680
detenuti. Comunque sufficienti per conquistare la medaglia d’argento quando si parla
di stranieri. Se infatti la Lombardia ne conta 3.387 su un totale di 7.697, la nostra
Regione si ferma a quota 2.395. Insomma praticamente la metà della popolazione
carceraria regionale complessiva. Per capirsi in Campania su un totale di 7.290
reclusi solo 864 sono stranieri.
ROMA CAPITALE
Ed eccoci nella Capitale d’Italia che tra territorio cittadino e provincia ospita 8 dei 14
istituti penitenziari regionali. Anche per questo, forse, Roma è la città che conta più
detenuti stranieri:1.727. Milano ne ha quasi 1.700 mentre Bologna (351) e Napoli
(381), sono decisamente staccate. Anche la Sicilia, dove pure approdano gran parte
dei viaggi della speranza che partono dalle coste africane, non è al livello del Lazio e
di Roma. Sull’isola la popolazione carceraria tocca le 6.000 unità. Solo 1.208 sono
stranieri.
LIBERI TUTTI?. Lo scrivevamo all’inizio. Il numero di reclusi nelle nostre carceri
subisce continue oscillazioni a causa delle leggi sulle misure alternative e sulla
possibilità di scontare ai domiciliari la propria pena. Ed è forse proprio questo il
motivo che preoccupa di più i cittadini italiani. Cosa ne è degli stranieri che finiscono
in carcere? Quando ne escono? E se escono tornano a delinquere? Quest’ultima
domanda, lo diciamo subito, non trova risposta nei dati del Dap dove non esistono
statistiche sul grado di recidiva. Sappiamo, però, quanti sono stati i detenuti usciti di
cella nei primi 10 mesi del 2014 ai sensi della legge 199/2010 (Esecuzione presso il
domicilio delle pene detentive). La proporzione è rispettata: su un totale di 15.403
detenuti usciti circa un terzo 4.604 sono stranieri. In questo caso il Lazio è quinto
dietro Lombardia (1.058 su 2.350), Toscana (679 su 1.361), Piemonte (584 su 1.326)
e Veneto (445 su 1.000). Certo restano molti dubbi. Uno su tutti: in quali domicili i
detenuti sconteranno la loro pena?
NOVITÀ LEGISLATIVA. Per ora si tratta di un’ipotesi sul tavolo di Palazzo Chigi
dove il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha fatto arrivare il testo di un decreto
legislativo che introduce nel codice la «non punibilità per particolare tenuità del
fatto». Tradotto: nessun processo per i cosiddetti «piccoli reati». Su tutti i furti
semplici che al momento sono puniti dall’articolo 624 del codice penale con una pena
da sei mesi ai tre anni di reclusione. Certo, perché non ci sia punibilità, il
comportamento dell’autore non deve essere abituale. Una magra consolazione per i
cittadini italiani che, a gran voce, continuano a chiedere alle istituzioni di rendere più
sicuri i loro quartieri e le loro città. Nicola Imberti
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IL MATTINO
Corruzione, perché dico sì a leggi speciali
di Raffaele Cantone - Presidente dell`Autorità nazionale anticorruzione
sab. 15 - Ieri nel suo lungo editoriale il direttore Barbano mi ha onorato della sua
attenzione, raccogliendo un mio invito ad aprire un dibattito sulle norme della legge
cd Severino che prevedono la sospensione obbligatoria dalle cariche pubbliche
a seguito di sentenze di condanna non definitive. Ha criticato la mia posizione, con
garbo ed eleganza, ma anche con quella sua vis polemica che apprezzo
moltissimo nei suoi «fondi», sostenendo, in particolare, che la sospensione sarebbe
contraria ai principi di garanzia democratica ed in particolare a quello, cardine,
della presunzione di non colpevolezza ed aggiungendo che con la mia tesi avrei finito
per dar luogo «ad una pericolosa confusione... tra le categorie del diritto penale ... e
quelle dell`etica pubblica». Queste (ed altre) affermazioni mi danno il destro oltre che
per tornare sull`argomento anche per poter io stesso, abusando della sua amicizia,
fare uso, molto più modestamente, di un pò di spirito polemico, senza il quale, fra
l`altro, un dibattito rischia di essere solo insipido.
Ed allora dico subito che malgrado i suoi sforzi argomentativi, resto (e lo sono,
persino ancora di più) convinto della bontà della mia tesi, (e che cioè la sospensione
sia giusta, opportuna, costituzionalmente legittima e che va lasciata nel nostro sistema
sia pure con qualche modifica), pur laicamente consapevole che, non essendo il
diritto matematica, ciò che si afferma è opinabile e discutibile. In primo luogo voglio
smentire un assunto, che è implicitamente sostenuto dal direttore ma che nei giorni
scorsi è stato affermato da altri, e cioè che sarei l`ultimo difensore (una sorta di
«samurai») di questa parte della legge Severino. È un`affermazione che potrebbe
apparire vera, visto che dopo essere stata approvata dalla quasi totale unanimità del
parlamento non sembra trovare oggi, «stranamente», difensori pubblici, e che mi
onorerebbe anche, atteso che, come dice un grandissimo e sfortunato poeta, «se un
uomo non ha il coraggio delle sue idee o le sue idee non valgono niente o non vale
niente lui». Sarei però un usurpatore se volessi fregiarmi di questo onore solitario,
perché in realtà dalla mia parte vi sono molti più autorevoli sostenitori oltre a quelli
oggi silenti ed, in particolare, la Corte Costituzionale e lo stesso Tar Campania, con la
pregevolissima ordinanza che ha sollevato questione di legittimità costituzionale con
riferimento al sindaco di Napoli e che molti citano ma pochi, forse, hanno letto.
Per dimostrare quanto detto, dovrò pedamentemente parlare un po` in
giuridichese e me ne scuso in anticipo, ma è indispensabile. Non è, in primo luogo,
vero che è stata la legge Severino ad introdurre la sospensione a seguito di
condanna per fatti corruttivi in primo grado; essa era già prevista negli anni 90
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(art. 15 della L.. 55 del 1990 in aggiunta ai reati di criminalità organizzata) e
poi confermata nel testo unico degli enti locali del 2000 (art. 59). Questa regola, che
quindi esiste da oltre vent`anni, è stata solo ampliata dalla Severino, con l`aggiunta di
altri reati (in particolare, tutti quelli contro la pubblica amministrazione e quindi, ad
esempio, anche l`abuso di ufficio). Essa, più volte portata all`esame della Corte
Costituzionale, è sempre stata ritenuta legittima, affermandosi in particolare che
risponde ad «un interesse della collettività meritevole di protezione dal punto di vista
costituzionale, essendo
riconducibile
al principio
di
buon
andamento dell`amministrazione» (art. 97, primo comma, della Costituzione), e
in definitiva al rapporto «politico» che lega gli utenti e i destinatari
dell`attività amministrativa a coloro che, occupando pubblici uffici, hanno il dovere
di adempiere le funzioni pubbliche loro affidate «con disciplina ed onore» (art. 54,
secondo comma, della Costituzione), ponendosi «al servizio esclusivo della Nazione»
(art. 98, primo comma, della Costituzione), (sent. n. 206 del 1999).
Lo stesso Tar Campania non paventa nemmeno un dubbio di costituzionalità
dell`istituto che sottopone all`esame della Consulta solo per un diverso profilo,
relativo alla retroattività, tanto da affermare testualmente che «l`elevazione della
soglia di protezione in materia di accesso alle cariche pubbliche non confligge
con i valori costituzionali di cui all`art. 51 della Carta, ove sia
giustificata dall`esigenza di allontanare da tali munera chi si sia reso responsabile
anche di delitti contro l`amministrazione pubblica, fatti il cui verificarsi
è stato accertato con sentenza non definitiva, ai fini della decadenza,
o non definitiva, ai fini della sospensione cautelare dalla carica». Io, quindi, mi limito
soltanto a condividere questi autorevoli esegeti quando ritengo che la sospensione ha
una funzione cautelare, provvisoria, destinata a tutelare l`immagine della pubblica
amministrazione rispetto ad un soggetto che è comunque significativamente indiziato,
in quanto condannato in primo grado, di indegnità e mi pongo persino in una
posizione più garantista, quando propugno una limitazione dei reati presupposto a
quelli più gravi di corruzione, concussione ed induzione indebita. Ma c`è una
domanda che il direttore Barbano pone in conclusione su cui voglio dare una mia
risposta; è giusto, si chiede, combattere la corruzione con gli strumenti dell`
eccezionalismo giudiziario utilizzati contro la mafia? La sua risposta è
«assolutamente no»; la mia, invece, è «parzialmente sì» perché la corruzione non è
affatto meno grave, pericolosa e dannosa socialmente ed economicamente della mafia
e richiede il medesimo sforzo preventivo, repressivo e culturale utilizzato con risultati
positivi per quest`ultima. Questo non significa ovviamente che tutte le norme dell`
antimafia possano utilizzarsi per questo contrasto, ma alcune sì; e se il direttore mi
darà altra occasione volentieri ritornerò in argomento.
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IL GIORNALE
Il commento
Contentino alle toghe dopo lo schiaffo ferie
di Mariateresa Conti
lun. 17 - Un colpo al cerchio e uno alla botte. Prima lo schiaffo della riduzione
delle ferie, adesso lo zuccherino di quella che di fatto è la depenalizzazione
dei reati minori, invocata dalle toghe, di sinistra ma non solo, come panacea tagliaprocessi e pure svuota carceri. A una settimana esatta dall`infuocata assemblea
straordinaria dell`Anm in cui le toghe hanno minacciato di incrociare le braccia, in
stile Fiom, contro la riforma della giustizia, ecco che dal ministro Orlando arriva un
segnale di distensione con un decreto che riprende un sogno di Magistratura
democratica, esposto giusto un anno fa in ottica svuota-carceri, quando
la Corte europea dei diritti dell`uomo bacchettò l`Italia per le il sovraffollamento
delle case circondariali: quello della depenalizzazione dei reati bagatellari.
Non solo Md. La liberazione dei tribunali da pro cessi minori come quello
contro il poveretto che per fame ruba la scatoletta di tonno al supermercato è
un sogno di tanti giudici. «Bisogna modificare il codice di procedura penale
sottolineava lo scorso 8 agosto il procuratore aggiunto della Dda di Reggio Calabria
Nicola Gratteri - trasformando i reati bagatellari in contravvenzioni, perché oggi il
tribunale è un lavandino otturato, una strada piena di buche». Un sogno dei giudici,
non dovere perder tempo a istruire questi processini, che naturalmente come gli altri
hanno i loro bravi tre gradi di giudizio. E un sogno anche dei Guardasigilli che hanno
preceduto Orlando in via Arenula. Come Francesco Nitto Palma ministro di
Giustizia del Berlusconi IV, che ci provò nel 2011. Adesso Orlando ci ritenta.
Servirà questo segnale di apertura a far ingoiare alle toghe, dopo il taglio ferie,
anche l`altro rospo indigesto, la riforma del la responsabilità civile? Si vedrà.
Quel che però è certo è che la svolta buonista non farà proprio piacere alle vittime dei
piccoli reati. Che al danno aggiungeranno la beffa di non potersi rivalere in alcun
modo del torto, pur piccolo, subito. Al massimo potranno ricorrere a un lentissimo
processo civile.
Un ottimo incentivo a lasciar perdere.
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IL FATTO QUOTIDIANO
Giudici, processi e isterie collettive
di Bruno Tinti
sab. 15 - Intorno alla fine del 1700, negli Stati Uniti, una legge della Virginia
autorizzò il capitano William Lynch a fare giustizia senza processo. Da qui il ben
noto linciaggio.
Dopo 250 anni, in Italia, le cose non sono molto cambiate, almeno da un punto di
vista culturale. Immigrati, diseredati, mentalmente disturbati, quando si suppone
abbiano commesso reati, specie se di natura raccapricciante, sono spesso oggetto
di aggressione da parte di cittadini indignati e decisi a "fare giustizia". In questi casi,
per fortuna, sono salvati dalle forze dell`ordine. E i potenti, o tali considerati per la
loro vicinanza al potere, quando sono sottoposti a processo per una o più delle
malefatte tipiche del loro ambiente e nel caso in cui siano assolti, diventano oggetto
di linciaggio mediatico e morale. Gli organi di informazione diffondono
commenti denigratori sulle sentenze e i giudici che le hanno emesse; e i cittadini
coinvolti nella vicenda urlano il loro dispetto: vergogna e assassini sono le parole che
accomunano nel linciaggio gli imputati e i giudici che li hanno assolti.
Il 26 ottobre 2012 ho scritto un articolo sulla sentenza di condanna emessa dal
Tribunale de L`Aquila nei confronti di pubblici funzionari e scienziati. La comunità
scientifica internazionale si era mobilitata: i giudici erano stati pazzi e incompetenti
perché avevano affermato: "Gli scienziati sono colpevoli perché non hanno previsto
il terremoto" quando, come tutti sapevano, una previsione del genere è impossibile.
Ho spiegato che i giudici non avevano mai detto una cosa del genere. Gli scienziati
erano stati condannati perché avevano assicurato che il terremoto non ci sarebbe
stato, motivando con perentorie osservazioni: "I forti terremoti in Abruzzo hanno
periodi di ritorno molto lunghi... non c`è nessun motivo per cui si possa dire che una
sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte
evento"; lo sciame sismico che interessa L`Aquila da circa tre mesi è un normale
fenomeno geologico; allo stato attuale non vi è pericolo. In conseguenza di queste
rassicurazioni, i cittadini erano ritornati nelle loro case dove erano stati sorpresi dal
terremoto. Ecco perché erano stati condannati. E ho osservato che, vero come è vero
che i terremoti non si possono prevedere; perché diavolo gli scienziati avevano
previsto che il terremoto non ci sarebbe stato? Insomma, ho tentato, con i miei limiti
professionali e di informazione sul caso specifico, di formulare osservazioni critiche,
riflessioni che potevano essere condivise o meno ma che in nessun modo mettevano
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in dubbio la legittimità e l`autorità giuridica del processo e della sentenza.
COSA CHE - pare - preoccupa pochissimo commentatori e cittadini. Da una parte la
comunità scientifica, a suo tempo indignata da un presunto ma inesistente processo
alla scienza, esulta per la ristabilita giustizia (e se la Cassazione dovesse annullare
con rinvio l`assoluzione anche quei giudici sarebbero "pazzi e incompetenti"?).
Dall`altra cittadini coinvolti a livello patrimoniale e sentimentale esplodono di rabbia
per un assoluzione "vergognosa e venduta". Tutti discepoli di Lynch, tutti
con la verità in tasca: gli innocenti (quelli che loro considerano tali) non devono
essere condannati; e i colpevoli (quelli che loro considerano tali) non devono essere
assolti. Una sentenza che decida diversamente è inaccettabile.
Mi sono sempre chiesto che cosa rappresenti per questa gente il processo. Se il
colpevole e l`innocente sono tali fin dall`inizio, quando si verifica un evento e si
comincia a indagare; se non si è disposti ad ammettere che indagini e processo (tre, in
Italia abbiamo tre gradi di giudizio) servono per accertare le responsabilità; se non si
capisce che imputato e condannato non sono sinonimi e che le conclusioni definitive
del processo possono essere diverse dalle ipotesi iniziali (anche dalle sentenze del
grado di giudizio precedente). Allora il processo a che serve? Un processo così
sarebbe solo l`immutabile celebrazione di un dogma che non può essere messo in
discussione; l`orpello formale di un`uccisione ritualizzata (oggi sostituita
dalla prigione, almeno in Italia); un linciaggio civilizzato. Ed è significativo che
questa posizione non si differenzi intellettualmente quando oggetto della sentenza sia
l`assoluzione o la condanna.
Tutto questo indica quale sia realmente la cultura sociale e giuridica del nostro Paese.
I cittadini non capiscono che la giustizia (umana, quella amministrata dallo Stato) è
solo un mezzo per garantire una pacifica convivenza; che le sentenze servono
ad attribuire torto o ragione e a condannare o assolvere in maniera definitiva, per
evitare che ci si faccia giustizia da soli e che dunque prevalga la legge del più forte
(non necessariamente da un punto di vista fisico: anche e soprattutto a seguito della
forza, influenza, potere del gruppo di cui fa parte); che non sempre la verità
processuale e quella sostanziale coincidono e che una sentenza può dare ragione a chi
non ce l`ha e assolvere un colpevole o condannare un innocente; che, tuttavia,
un modo migliore per vivere insieme non è stato trovato. Ma la cosa peggiore è che i
cittadini non capiscono che delegittimando il processo e i giudici aprono la via alla
prepotenza e all`arbitrio.
E’ solo questione di tempo e anche i giudici (che sempre uomini sono) cominceranno
a chiedersi a quale parte inferocita conviene dare ragione.
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IL CORRIERE DELLA SERA
INTERVENTI E REPLICHE
Ritardi della giustizia, cause e rimedi
Dom. 16 - Sul collasso della giustizia Sabino Cassese (Corriere, 10 novembre) ha
ragione quando scrive di giustizia negata, io direi inesistente, collocata a uno degli
ultimi posti nella classifica mondiale della giustizia. È il posto che meritiamo, vista
l`incredibile durata dei nostri processi: giustizia da creare piuttosto che da riformare.
Le cose dette nell`articolo sono note a tutti, salvo forse ai politici, che comunque non
riescono a trovare il rimedio; dette però da fonti autorevoli come Cassese e il Corriere
può nascere un filo di speranza. Vorrei aggiungere, da avvocato penalista di lungo
corso, un pensiero, credo condiviso da gran parte dell`avvocatura italiana: il problema
di fondo sta nella mancata separazione delle carriere giudici/pm.
In Italia, nel 1988 il rito processuale inquisitorio è stato sostituito dal processo
accusatorio, derivato dal diritto romano e accolto dalla cultura e la pratica del mondo
anglosassone. E l`articolo 111 della Costituzione qualche anno fa ha stabilito la
terzietà del giudice come fondamento del giusto processo. Il magistrato può passare
da una funzione giudicante all`altra requirente con l`osservanza di regole modali e
temporali. La contiguità fra giudici e pm, di carriera, di uffici, di gerarchie, di segno
psicologico, di sensibilità giudiziaria, di contatti personali, in un Paese dove
la fase delle indagini è una riserva del pm, è fin troppo evidente. Il legislatore ha
provato a rimediarvi introducendo garanzie di tipo verticistico, con una frontiera di
reclami che allunga inevitabilmente la chiusura del processo. In sostanza, alla carenza
della garanzia orizzontale della parità di accusa e difesa fin dall`origine del processo
si supplisce con una garanzia verticale di gravami che ritarda i tempi processuali.
Oggi prevale un modello di legalità che vede l`ascesa e la sovraesposizione del
sistema penale nella vita dello Stato e che ha avuto una fuga in avanti per la
particolarità dell`ordinamento che mantiene l`unicità di carriera fra giudici e pm,
lasciando un potere di accusa privo di anticorpi e devitalizzando la funzione
giurisdizionale. Nasce da qui l`espansione dei famosi «teoremi», frutto del
magistrato «bifronte», che mentre accusa già vede il giudizio e la sentenza. Nascono
così processi destinati a finire nel nulla, ma con un intasamento dell`area giudiziaria
che non agevola la speditezza del processo penale. Chi opera sulle riforme questi
problemi dovrebbe porseli, in modo da dare speranze concrete e non velleitarie.
Massimo Krogh, studiolegalekroghegmail.com
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L’ESPRESSO
La grande spartizione
Oltre 400 magistrati in pensione anticipata. Cosà il governo Renzi rottama le toghe. E
apre la caccia alle poltrone
DI LIRIO ABBATE E MARCO DAMILANO
Tutti a casa. Quattrocento subito, da qui al 31 dicembre 2015, gli altri 900 nel
triennio successivo. Un cambio epocale. La più grande rottamazione degli ultimi
decenni, roba da far impallidire quello che è successo m politica con l'ascesa di
Matteo Renzi. La posta m gioco sono gli oltre 1300 incarichi « direttivi o semidirettivi», le posizioni di vertice della magistratura italiana, dalla Corte suprema di
Cassazione alla più piccola delle procure, gli equilibri che stabiliranno chi guiderà la
giustizia nei prossimi venti anni. È la vera guerra che si sta combattendo in modo
sotterraneo, dietro i tweet del premier che ironizza sulle toghe che non vogliono
rinunciare a quindici giorni di ferie e le minacce di sciopero dell'Anni, l'Associazione
nazionale magistrati. Il pacchetto di riforme firmate dal ministro Andrea Orlando
prende faticosamente forma, dopo la giustizia civile votata dal Parlamento tocca alla
responsabilità civile su cui il governo potrebbe ricorrere all'arma del decreto. Ma il
cambiamento che segna un passaggio storico è contenuto in un decreto che non
riguarda direttamente la giustizia, quello che porta il nome del ministro Marianna
Madia sulla pubblica amministrazione, approvato m estate. Un semplice strumento
burocratico con cui il governo Renzi realizza quello che il centro-destra guidato da
Silvio Berlusconi ha sognato per anni ma che non è mai riusciti a portare a termine.
L'uscita di scena m blocco di una o due generazioni di magistrati. Quelle che vengono
dagli anm Settanta e Ottanta, la bella stagione del rinnovamento del potere
giudiziario, e che hanno segnato la storia degli ultimi decenni repubblicani, le
inchieste e i processi più delicati. Il terrorismo rosso e nero, la mafia, la corruzione
politica. La resistenza costituzionale invocata da Francesco Saverio Borrelli contro
gli assalti e le leggi ad personam dell'era berlusconiana. Per raggiungere l'obiettivo
non sono stati messi m campo proclami, vendette, è bastato ricorrere all'arma
preferita dei renziam: il fattore Età. All'articolo 2 (« Disposizioni per il ricambio
generazionale nelle pubbliche amministrazioni» ) il decreto Madia prevede il
pensionamento dei magistrati che hanno raggiunto il settantesimo anno, entro la fine
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del 2015. Come se non bastasse, potranno essere sostituiti > gran completo, a partire
da Antonio Esposito, estensore nel 2013 della sentenza di condanna definitiva per
frode fiscale che ha allontanato Berlusconi dal Senato e dalla possibilità di candidarsi
alle elezioni. C'è pure Giuseppe Maria Berruti, responsabile del Massimario della
Cassazione - nominato dal ministro Orlando al vertice della commissione che doveva
riscrivere il codice civile - è fratello dell'ex deputato di Forza Italia Massimo Maria
Berruti, ex consulente Fininvest, processato per riciclaggio e dichiarato prescritto
dalla Cassazione. Nomi rimbalzati per decenni nelle aule giudiziarie e sulle cronache
come titolari dei casi di maggiore clamore: l'avvocato generale della Corte d'Appello
di Roma Antonio Marini, che fu pm del processo Moro, il procuratore generale di
Salerno Lucio Di Pietro (già pm della maxi-operazione anticamorra del 1983 in cui fu
arrestato Enzo Attualità solo da candidati che garantiscano almeno tre anni di
permanenza nell'ufficio, dunque che non abbiano già compiuto 67 anni.
VERTICI AZZERATI. Via tutti senza possibilità di trattenimento. E senza eccezioni.
Via l'intero vertice della Cassazione, dal primo presidente Giorgio Santacroce, classe
1941, entrato nella procura di Roma, il porto delle nebbie, nel 1970, a tutti i
presidenti di sezione al gran completo, a partire da Antonio Esposito, estensore nel
2013 della sentenza di condanna definitiva per frode fiscale che ha allontanato
Berlusconi dal Senato e dalla possibilità di candidarsi alle elezioni. C'è pure Giuseppe
Maria Berruti, responsabile del Massimario della Cassazione - nominato dal ministro
Orlando al vertice della commissione che doveva riscrivere il codice civile - è fratello
dell'ex deputato di Forza Italia Massimo Maria Berruti, ex consulente Fininvest,
processato per riciclaggio e dichiarato prescritto dalla Cassazione. Nomi rimbalzati
per decenni nelle aule giudiziarie e sulle cronache come titolari dei casi di maggiore
clamore: l'avvocato generale della Corte d'Appello di Roma Antonio Marini, che fu
pm del processo Moro, il procuratore generale di Salerno Lucio Di Pietro (già pm
della maxi-operazione anticamorra del 1983 in cui fu arrestato Enzo Tortora), il
procuratore di Marsala Alberto Di Pisa, incastrato nella vicenda del corvo della
procura di Palermo contro il pool anti-mafia di Giovanni Falcone e poi assolto, il
procuratore di Civitavecchia Gianfranco Amendola, pretore contro i reati ambientali
negli anni Settanta e leader dei Verdi. E poi i posti chiave nei tribunali più importanti:
spediti fuori ruolo, in un solo colpo, il presidente del tribunale di Roma Mario
Bresciano e il presidente di Corte d'Appello di Napoli Antonio Buonajuto. Infine, le
procure-vetrina. A Torino andrà via il procuratore generale Marcello Maddalena, a
Milano il procuratore Edmondo Bruti Liberati (con il procuratore generale Manlio
Claudio Minale e al presidente di Corte d'Appello Giovanni Canzio).
LA PARTITA DEL CSM Quattrocento poltronissime che scadono nei prossimi mesi
e che andranno rimpiazzate con i sostituti nominati dal nuovo Consiglio superiore
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della magistratura appena eletto, guidato da Giovanni Legnini, uomo del Pd, politico
esperto e prudente, uno che preferisce il dialogo allo scontro, passato dal governo
Renzi (era sottosegretario all'Economia) alla vice-presidenza di Palazzo dei
Marescialli. Tocca a lui gestire l'operazione ricambio: promozioni, punizioni,
trasferimenti. In una situazione di turbolenza politica, m cui i membri laici (i politici
eletti dal Parlamento), a differenza di quanto avveniva in passato, sembrano piuttosto
digiuni in materia ma abbastanza uniti, mentre il fronte dei componenti togati (gli
eletti dalla magistratura) si affaccia al grande rimescolamento rissoso e diviso. La
scorsa settimana sono stati definiti i criteri per le nomine al vertice di 15 uffici
giudiziari, a cominciare dalla procura di Palermo. Il Csm si è spaccato: da una parte
compatti i laici, dall'altra i togati, frammentati. I due consiglieri della destra,
Elisabetta Alberti Casellati di Forza Italia e Antonio Leone dell'Ncd, votano compatti,
anche se le divisioni nel campo berlusconiano si riflettono anche sulla politica della
giustizia: emarginato Niccolo Ghedini, interlocutori del ministro Orlando sono Nitto
Palma e Giacomo Cahendo. L'altro consigliere forzista eletto dal Parlamento,
Pierantonio Zanettin, si è già spostato sulla Lega di Matteo Salvini e ha intrattenuto il
plenum del Csm sulla riapertura del tribunale di Bassano Del Grappa, caro al
governatore Luca Zaia. E poi i cani sciolti Balducci&Balduzzi, intesi come l'avvocato
Paola Balducci, designata da Sel, e l'ex ministro di Scelta civica Renato Balduzzi,
privo di referenti politici, l'ex sindaco di Arezzo Giuseppe Fanfani (Pd, toscorenziano), la new entry Alessio Zaccaria votato dal Movimento 5 Stelle (ma lui,
appena entrato, ha negato l'appartenenza grillina).
TUTTI SPACCATI. Con uno schieramento politico così frammentato i consiglieri
togati potrebbero avere un grande spazio di manovra. E invece i magistrati sono
ancora più spaccati dei politici. Effetto Renzi, lo stesso che ha già rimescolato
alleanze e cordate nei palazzi della politica? O, più in profondità, effetto della fine del
ventennio berlusconiano, che aveva costretto le correnti dei giudici a mettere da parte
le divisioni per fronteggiare l'attacco all'autonomia e all'indipendenza della
magistratura? Di certo le vecchie famiglie, la sinistra di Magistratura democratica, il
centro di Unità per la Costituzione e la destra di Magistratura Indipendente si
presentano divise all'appuntamento con la più grande tornata di nomine degli ultimi
anni. Una megaspartizione che eccita i sostenitori del tradizionale manuale Cencelli e
il partito degli innovatori che vorrebbe rimetterlo in discussione, per far avanzare una
nuova razza togata. Più sensibile alla nuova stagione della rottamazione renziana.
Area, la corrente di sinistra, è divisa tra i Verdi movimentisti e l'antica Md, un tempo
vicina al Pd ortodosso, oggi rappresentata nel Csm da Piergiorgio Morosini, gip del
tribunale di Palermo, autore del duro documento contro il progetto di riforma della
responsabilità civile del governo. UmCost, il grande centro, di cui fanno parte
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l'attuale presidente dell'Anni Rodolfo Sabelli e l'ex Luca Palamara, oggi nel
Consiglio, è storicamente alleata con la sinistra ma m crisi di identità, incerta se
affidarsi al nuovo corso renziano o mettersi di traverso. E Magistratura Indipendente,
l'ala moderata, è in una situazione paradossale. È capeggiata dal sottosegretario alla
Giustizia del governo Renzi, Cosimo Ferri, quasi la personificazione del patto del
Nazareno (toscano come il premier e come Denis Verdini, il fratello Jacopo è
consigliere regionale di Forza Italia), così potente da essersi permesso di fare
campagna elettorale via sms per i suoi candidati al Csm senza incorrere in sanzioni
(«indifendibile», lo aveva definito Renzi, poi però ha lasciato correre). Ha spedito nel
Csm quattro consiglieri, ma contando sul 30 per cento dei voti avrebbe potuto
eleggerne cinque o sei: meglio pochi e fedeli. Nella corrente militavano anche un
geloso custode dell'indipendenza dei magistrati come Piercamillo Davigo, mente
giuridica del pool di Mani Pulite, e il procuratore aggiunto di Messina Sebastiano
Ardita, che ha preso le distanze da Ferri ed è sostenitore della linea dura contro il
pacchetto di riforme del ministro Orlando. Per non perdere il contatto con la sua base,
Ferri capeggia la rivolta dei peones dei tribunali sulle ferie, gioca a fare il
sindacalista, il Camusso dell'Anm, pur essendo impegnato nel ministero di via
Arenula. Di lotta e di governo. In attesa che arrivi il momento di sedersi al tavolo
della lottizzazione.
IL CASO MILANO. II primo momento della prova è fissato per la prossima
settimana, quando il Csm dovrà prendere posizione sul caso più spinoso, il violento
scontro di Milano tra il procuratore Bruti Liberati e l'aggiunto Alfredo Robledo,
degenerato a colpi di denunce reciproche, interviste sui giornali, insinuazioni
velenose, colpi bassi. Nel Palazzo dei Marescialli c'è un'agitazione che non si vedeva
da decenni. Porte che si aprono e si chiudono al primo piano dove ci sono le stanze
dei consiglieri, molto affollata l'anticamera di Paola Balducci che presiede la prima
commissione, quella sulle incompatibilità ambientali che voterà sul destino dei due
pm milanesi insieme alla settima commissione. In gioco c'è la guida della procura più
importante, quella che da vent'anm si è incaricata di mettere sotto processo e portare a
condanna il Palazzo della politica, da Benino Craxi a Silvio Berlusconi. Sono
cambiate le stagioni e mutati i governi, ma la scalinata del tribunale di Milano è
sempre rimasta un simbolo di legalità, da difendere o da attaccare. E Bruti Liberati è
un leader storico di Md e dell'Anm. Un voto salomonico (o pilatesco, a seconda dei
punti di vista) del Csm per trasferire i due litiganti sarebbe interpretato come un
sipario che si chiude, o uno sfregio, su quella lunga era. Un colpo mortale alla
credibilità degli uffici giudiziari di Milano.
LA PROVA PALERMO La seconda decisione cruciale è la nomina del nuovo capo
della procura di Palermo. Nei palazzi circola la candidatura di Guido Lo Forte, attuale
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procuratore a Messina, messa in quota ai sostenitori del processo della trattativa
Stato-mafia. Sergio Lari invece, capo dei pm antimafia a Caltanissetta, a Palermo
viene considerato troppo "morbido" nei confronti del processo sulla trattativa. E c'è
una terza candidatura, Franco Lo Voi, rappresentante italiano ad Eurojust con un
passato da pm antimafia. Tre magistrati di ottimo livello. Lo Forte è più attento al
profilo tecnico, Lari è più istituzionale e tende a creare un clima di squadra, Lo Voi
garantisce otto anni, una lunga stagione di stabilità m un ufficio che ha bisogno di
riprendere strategia e compattezza. Lo Forte è appoggiato da Unicost, Lari da Area e
Lo Voi da Mi e laici, ma nessuno nel Csm si è ancora sbilanciato. Milano e Palermo,
le due procure storiche, saranno la cartina di tornasole dell'esistenza o meno di
un'eventuale traduzione del patto del Nazareno Renzi-Berlusconi dentro il Csm. «Il
nostro mondo m questi anm è già cambiato, m realtà. Non sempre in meglio», sospira
un alto magistrato. «Le riforme dell'accesso alla professione hanno provocato un
invecchiamento generale, i giovani entrano m ruolo negli uffici giudiziari sempre più
tardi: a 35 anni, spesso poco retribuiti, più sensibili alle rivendicazioni sindacali che
alle questioni di principio. E la rendita di posizione è finita. Non c'è più il
berlusconismo, oggi processi come quello sulla morte di Stefano Cucchi o sul
terremoto dell'Aquila rimettono m discussione la riconoscibilità sociale del ruolo
della magistratura».
I punti di riferimento storici stanno per essere spazzati via dal fattore Età. Lasciando
il posto a una generazione più giovane, ma anche più esposta ai condizionamenti del
potere politico. Quattrocento posti subito, un terzo del totale, gli altri 800 a seguire.
Nessun Csm, nessuna maggioranza politica ha avuto un'occasione così per
ridisegnare completamente la mappa del potere giudiziario. Anche nel campo della
giustizia, come m quello della politica, Renzi si trova di fronte al vuoto. Vuoto di
potere, di gruppi dirigenti, di nomi attrezzati a gestire la prossima fase. Alla vigilia
delle nomine, la magistratura arriva con le correnti che non tengono più, sostituite
dalle cordate, una nuova razza togata che punta a ereditare i vantaggi della grande
rottamazione, ansiosa di durare al potere decenni. In una parola: scalabile. Come
direbbe Matteo Renzi.
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ITALIA OGGI
Si apre la consultazione pubblica sullo schema di regolamento lavoro-economia
Casse, investimenti vincolati
Mattone sotto il 20%. Più ricorso ai mercati regolamentati
Sab. 15 - Titoli di coda sull'autonomia d'investimento delle casse. Dal prossimo anno,
enti privatizzati e privati (appunto le casse di previdenza dei professionisti iscritti agli
albi) non potranno più decidere liberamente l'allocazione delle risorse, ma dovranno
allinearle agli asset fissati per legge.
Che prevedono meno mattone (massimo al 20%),
oggi prima quota nei portafogli, e più ricorso ai
mercati regolamentati. Le casse avranno 18 mesi
per adeguarsi, cinque anni per ridurre gli
investimenti immobiliari. A prevederlo, tra l'altro,
lo schema di decreto (lavoro ed economia) con il
regolamento delle attività d'investimento degli enti
previdenziali privati, sul quale è aperta da ieri e
fino al 5 dicembre una consultazione pubblica.
Un patrimonio di 60 mld. Le nuove norme
influenzeranno investimenti di oltre 60 mld di
euro. Tant'è, in base agli ultimi dati Covip, il
patrimonio delle casse che gestiscono la pensione dei professionisti. Casse che
svolgono questa funzione previdenziale raccogliendo circa 8 mld di euro annui di
contributi obbligatori dai professionisti «attivi» (cioè quando lavorano) ed erogando
pensioni, sempre su base annua, per oltre 5 mld di euro.
Il controllo pubblico. Il regolamento era atteso. Previsto dal dl n. 98/2011, che ha
assegnato alla Covip le funzioni di vigilanza sulle casse professionali con referto ai
ministeri vigilanti (economia e lavoro), detta disposizioni sulla base della
regolamentazione già in essere per le c.d. «forme di previdenza complementare»
(dlgs n. 252/2005), cioè per i fondi pensioni per i quali l'aggiornamento della
disciplina è arrivato giovedì scorso con la pubblicazione in G.U. del dm n. 166/2014.
In tal modo i due sistemi di previdenza, fondi pensioni e casse, sono candidati ad
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avere in comune la stessa disciplina sugli investimenti. Scopo delle nuove regole è
assicurare un'adeguata tutela pensionistica ai professionisti, compito di garanzia a cui
si è autopromosso lo stato attraverso la Covip, trattandosi di funzione previdenziale
c.d. di «primo pilastro», cioè obbligatoria (in quanto imposta da legge).
Limiti agli investimenti. La novità sostanziale del regolamento è la fissazione di
limiti e criteri d'investimento. In primo luogo, prevede che le casse possano investire
in forma indiretta o diretta. Nel primo caso, deve avvenire tramite convenzioni
affidate attraverso un processo di selezione trasparente e competitivo. Per la gestione
diretta gli enti devono operare secondo il principio della sana e prudente gestione e
perseguire l'interesse collettivo di iscritti e beneficiari delle pensioni. Tra l'altro il
regolamento stabilisce che le casse devono investire prevalentemente negli strumenti
finanziari negoziati nei mercati regolamentati; che non devono investire più del 5% in
strumenti finanziari di uno stesso soggetto e non più del 10% in strumenti finanziari
emessi da soggetti appartenenti a un unico gruppo; che gli investimenti diretti in beni
immobili e diritti reali immobiliari devono essere contenuti nel limite del 20% del
patrimonio; che non possono investire in azioni o quote con diritto di voto della
stessa società per un valore nominale oltre il 5% del valore di tutte le azioni o quote
emesse dalla società quotata (10% se non quotata).
I tempi. Il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio ovvero 1° luglio successivo
all'entrata in vigore. Gli enti dovranno adeguarsi, se necessario, entro 18 mesi. E
avranno cinque anni di tempo per ricondurre gli investimenti immobiliari ai nuovi
limiti. Daniele Cirioli
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IL SOLE 24 ORE
Casse, limite al 20% per gli investimenti in beni immobili
Sab. 15 - In prospettiva, gli investimenti diretti in beni immobili e diritti reali
immobiliari delle Casse di previdenza non potranno superare il 20% del loro
patrimonio. È uno dei limiti inseriti nello schema di regolamento ministeriale di
attuazione dell'articolo 14, comma 3 del Dl 98/2011, contenente le disposizioni in
materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali privati, di
conflitti di interessi e di banca depositaria, che il ministero dell'Economia ha posto da
ieri in consultazione pubblica sul proprio sito internet fino al prossimo 5 dicembre. Il
provvedimento fa il paio con il decreto 166/2014 (il «nuovo 703») sugli investimenti
dei fondi pensione, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 264 del 13 novembre 2014
(si veda Il Sole 24 Ore).
Lo schema di regolamento in consultazione introduce una serie di limiti agli
investimenti, comprimendo quindi in parte l'autonomia degli enti privatizzati (decreto
legislativo 509/94) e privati (decreto legislativo 103/96) che gestiscono attività per
oltre 60 miliardi di euro, erogano prestazioni per più di 5 miliardi, raccolgono un
flusso contributivo superiore a 8 miliardi all'anno, e imponendo loro nuovi obblighi
di informazione sia nei confronti delle autorità vigilanti sia nei confronti degli iscritti.
Le Casse potranno investire le risorse direttamente oppure in forma indiretta, tramite
convenzioni. In tutti i casi dovranno privilegiare strumenti finanziari con basso grado
di rischio, anche ricorrendo a titoli di debito emessi o garantiti da un Paese Ue, da un
Paese aderente all'Ocse o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui
fanno parte uno o più Paesi Ue. Inoltre dovranno prevedere un'adeguata
diversificazione degli investimenti e contenere i costi di transazione, gestione e
funzionamento, dotandosi di procedure e strutture organizzative professionali e
tecniche adeguate alla dimensione e alla complessità del portafoglio.
Quanto ai limiti, lo schema di regolamento predisposto dal ministero dell'Economia
dispone che le Casse dovranno investire prevalentemente in strumenti finanziari
negoziati nei mercati regolamentati. L'investimento in strumenti finanziari non
negoziati nei mercati regolamentati e in Oicr alternativi, compresi i fondi chiusi,
dovrà essere contenuto entro il limite del 30% delle disponibilità complessive. Gli
Oicvm e i depositi bancari si considerano strumenti finanziari negoziati nei mercati
regolamentati, mentre gli Oicr diversi dagli Oicvm sono considerati strumenti
finanziari negoziati in mercati non regolamentati. Tenuto poi conto anche
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dell'esposizione realizzata tramite derivati (che potranno «essere stipulati
esclusivamente per finalità di riduzione del rischio o di efficiente gestione»), le Casse
di previdenza non potranno investire più del 5% delle disponibilità complessive in
strumenti finanziari emessi da uno stesso soggetto e non più del 10% in strumenti
finanziari emessi da soggetti appartenenti a un unico gruppo. Inoltre, gli investimenti
diretti in beni immobili e diritti reali immobiliari dovranno essere limitati nel 20% del
patrimonio complessivo. Le Casse che attualmente superano questo limite avranno
cinque anni di tempo per mettersi in regola, salvo deroghe specifiche. Lo schema di
regolamento, più in generale, concede 18 mesi di tempo alle Casse per adeguarsi,
anche in questo caso salvo specifiche deroghe concesse dai ministeri vigilanti. Marco
Peruzzi
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IL SOLE 24 ORE
Professioni. Varato dal Congresso l'allineamento alla Ue
Periti industriali solo con laurea
Dom. 16- I periti industriali chiudono ai diplomati e bocciano il matrimonio con gli
ingegneri. È l'esito del Congresso straordinario della categoria, concluso ieri a Roma.
In discussione era l'allineamento alla riforma Gelmini e alle regole Ue in materia di
professioni intellettuali. E i 619 delegati non hanno avuto dubbi: per iscriversi all'albo
servirà almeno la laurea triennale. Con un'eccezione. I diplomati con il titolo di perito
industriale avranno altri cinque anni per accedere agli elenchi. Il Congresso ha preso
le mosse da due problemi. Il primo riguarda le norme europee. La direttiva Ue n.
36/05 non contempla, infatti, la possibilità che soggetti senza laurea si attestino al
cosiddetto "livello D", quello che consente di esercitare la libera professione. Il
secondo problema riguarda i diplomati: in base alla riforma Gelmini, a giugno 2015
usciranno dagli istituti tecnici giovani che non sono più qualificati come periti e che,
quindi, non potranno iscriversi direttamente all'albo. Così, il Consiglio nazionale ha
posto tre alternative per evitare lo svuotamento degli elenchi: riservare l'accesso
all'albo ai soli laureati triennali o con formazione equivalente, accorparsi con gli
ingegneri o lasciare le cose come sono. L'85% dei delegati presenti a Roma si è
espresso per la prima opzione, con una serie di precisazioni. Chi è già iscritto resterà
negli elenchi, ma è sbarrata la strada ai diplomati tecnici provenienti dal percorso
della riforma Gelmini: potranno iscriversi soltanto passando per una laurea. Viene
invece istituito un percorso transitorio per i diplomati in base al vecchio ordinamento,
che ha chiuso nell'estate 2014. Avranno tempo cinque anni, dal momento in cui sarà
recepita la riforma, per entrare nella categoria. È stato infine seccamente bocciato
l'accorpamento verticale con gli ingegneri.
«Mi aspettavo questa decisione che salvaguarda tutti, perché permetterà sia ai liberi
professionisti sia ai dipendenti di continuare a fare quello per cui hanno sempre
lavorato», spiega il presidente del Cnpi, Giampiero Giovannetti. Soddisfazione anche
dal presidente dell'Eppi, la cassa di categoria, Valerio Bignami: «Questo esito era
l'unico possibile». La delibera del Congresso non chiude la vicenda. Ora serve una
riforma del Governo. «A fine novembre - dice Giovannetti - ci incontreremo per
individuare le modifiche necessarie. Il lavoro andrà chiuso entro un anno, come
hanno chiesto i delegati». Giuseppe Latour
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IL SOLE 24 ORE
Il congresso di Roma. Le prime indicazioni sulle prospettive della categoria
I periti industriali chiudono ai diplomati
Sab. 15 - L'aggiornamento e il conseguimento di titoli di studio migliori sono già in
cima ai pensieri dei periti industriali italiani. Dice questo l'indagine preparata da
Almalaurea e presentata durante il Congresso straordinario della categoria, in corso a
Roma. Anche se la triennale non è obbligatoria, insomma, il Dna di questi
professionisti, soprattutto tra i più giovani, è da tempo in fase di mutazione. Intanto,
ieri pomeriggio gli interventi dei delegati hanno dato una prima indicazione sulle
decisioni in arrivo: si va verso la scelta di limitare l'accesso all'albo ai soli laureati. La
ricerca è stata preparata inviando questionari ai circa 600 delegati da tutta Italia che,
in questi giorni, sono chiamati a decidere il futuro della catego ria. Si tratta, quindi, di
una fotografia molto fedele di una fetta parecchio rappresentativa dei circa 45mila
iscritti all'albo. L'aspetto più interessante è che oltre il 15% di questi professionisti ha
scelto di migliorare, durante la camera, il proprio titolo di studi. «È indice di una
necessità di crescita evidente ed è la dimostrazione che fare questo Congresso
straordinario era una scelta obbligata», spiega il presidente del Cnpi, Giampiero
Giovannetti. La gran parte dei periti industriali ha, infatti, iniziato la sua attività con il
semplice diploma (il 95%), ma molti hanno deciso di acquisire una laurea nel corso
degli anni successivi. Sono soprattutto i professionisti con qualche anno in meno ad
aver fatto questa scelta: in un caso su tre sono quelli con meno di 45 anni a essere
tornati sui libri. Proprio per questo, commenta Andrea Cammelli, direttore di
Almalaurea, «le università dovrebbero dotarsi, ancor più e meglio, degli strumenti
necessari per consentire agli adulti lavoratori di tornare in formazione». Per il resto,
l'identikit che emerge dalla ricerca è quello di un perito industriale che nel 92% dei
casi è di sesso maschile e ha un'età media di 46 anni. La specializzazione che
garantisce un guadagno maggiore è l'edilizia: la media è di 1.924 euro mensili, contro
i 1.860 della chimica, i 1.725 dell'elettronica e i 1.326 dell'informatica. Tre
professionisti su quattro lavorano come autonomi. Di questi, i due terzi sono titolari
di uno studio o di una società che, nella gran parte dei casi, ha forma individuale. Le
Stp, anche nel caso dei periti industriali, restano un fenomeno di raggruppamento
decisamente marginale. Intanto, la giornata di oggi si annuncia storica per i periti
industriali italiani. 1600 delegati, a conclusione del Congresso straordinario,
dovranno scegliere quale strada far prendere alla categoria, per superare i problemi
legati alla riforma Gel- mini sui diplomi e alla direttiva europea 36/2005. La prima
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alternativa è lasciare l'albo com'è adesso, aperto anche ai diplomati; la seconda è
limitare l'accesso ai soli laureati triennali; la terza, infine, è avviare un processo di
accorpamento verticale con l'albo degli ingegneri. Gli interventi dei delegati, nella
giornata di ieri, hanno mostrato un chiaro orientamento verso la seconda opzione.
L'idea prevalente punta a chiudere la porta, in futuro, ai semplici diplomati, senza
però avviare le pratiche per celebrare il matrimonio con gli ingegneri. Anche se, con i
criteri più restrittivi, nei prossimi anni bisognerà fronteggiare il pericolo di uno
svuotamento degli elenchi di categoria: «Starà anche alla nostra Cassa - spiega il
presidente dell'ente di previdenza dei periti industriali, Valerio Bignami - lavorare per
offrire servizi migliori agli iscritti e scongiurare questo rischio». Giuseppe Latour
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ITALIA OGGI
I dati delle rilevazioni Almalaurea. Oggi i delegati chiamati a decidere sulle azioni
del Cnpi
La laurea nel futuro dei periti
Sale il numero dei professionisti deciso a innalzare il titolo
Sab. 15 - Cresce il numero dei periti industriali decisi a innalzare il proprio titolo di
studio. A fronte di una altissima percentuale di professionisti (il 95%) che si iscrive
all'albo con un diploma di scuola superiore, infatti, c'è una parte crescente di soggetti,
il 15%, orientata a iscriversi all'università per conseguire una laurea anche se
quest'ultima non è più determinante bensì completare allo svolgimento dell'attività
professionale. E' questo uno degli esiti della ricerca che Almalaurea (il Consorzio
interuniversitario per favorire e monitorare l'inserimento dei laureati nel mondo del
lavoro) ha realizzato in occasione del congresso straordinario dei periti industriali. Un
assise che oggi si dovrà esprimere sulle azioni che il Consiglio nazionale dovrà
intraprendere: avviare l'iter per l'innalzamento definitivo del titolo di studio, tentare la
strada dell'aggregazione con gli ingegneri, oppure niente di tutto questo e lasciare le
cose come stanno. Anche se la ricerca in commento qualche indicazione già la dà.
Visto che il dato più evidente, emerso ieri durante la prima tavola rotonda, è
l'aspirazione a un'elevazione del titolo di studio.
Proprio per questo, commenta Andrea Cammelli, fondatore nel 1994 e direttore di
Alma Laurea, «le università dovrebbero dotarsi, ancor più e meglio, degli strumenti
necessari per consentire agli adulti lavoratori di tornare in formazione». «L'Europa»,
aggiunge invece Giampiero Giovannetti, presidente del Consiglio nazionale dei periti
industriali e dei periti industriali laureati, «ci classifica nelle professioni
regolamentate al livello “d” della direttiva qualifiche. Tradotto: la nostra figura
professionale, spaziando dalla progettazione sino a quella esecutiva, ha la capacità di
coordinare e di tradurre il progetto sino alla realizzazione dell'opera. Ma per questo
livello di professione è necessaria almeno la laurea di primo livello. Ecco perché ci
impegneremo affinché la professione che lasceremo ai giovani iscritti, sia
caratterizzata da soggetti qualificati e preparati adeguamento a un mercato del lavoro
che cambia continuamente».
Occupazione e tipologia dell'attività lavorativa. Per quanto riguarda la condizione
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occupazionale si può parlare di una piena occupazione (96%) anche in giovane età.
Basti pensare, come testimoniano i numeri forniti dal consorzio, che la condizione
occupazionale dei delegati under 35 supera il 97% e che addirittura nella fascia
compresa tra i 36 e i 45 anni sfiora praticamente il 100%.
Il percorso lavorativo è complessivamente lineare, dal momento che il 56% dei
delegati ha svolto una sola attività lavorativa dopo essersi iscritto all'albo, cui si
aggiunge un ulteriore 27% che ha svolto al massimo due diverse attività lavorative.
Contrariamente a quanto ci si poteva attendere, sono soprattutto i giovani a dichiarare
minori cambi di attività lavorativa.
I rami di attività privilegiati dai professionisti tecnici. Quasi il 40% dei delegati
lavora nel settore dell'edilizia, il 20% nell'industria manifatturiera, il 9% nel settore
della consulenza, con ovvie differenze a seconda del campo di attività tecnica di
iscrizione all'albo. Infine l'89% è impegnato nel settore privato, mentre solo il 9,1%
in quello pubblico. Caratteristiche dell'attività professionale.
Il 96% dei delegati possiede la partita Iva, ma ciò che colpisce di questa parte di
rilevazione è che i periti industriali, pur prediligendo ancora, come la maggior parte
dei professionisti italiani, la forma di studio individuale (che riguarda il 72% dei
titolari o soci) si sta orientando verso nuove forme di aggregazione.
Dai numeri di AlmaLaurea si evidenzia, infatti, una crescita degli studi professionali
associati (19%) e del nuovo modello rappresentato dalle Società tra professionisti
che, pur essendo ancora lacunoso nella sua normativa fiscale e previdenziale, è stato
scelto da 7 delegati sui 322 che hanno risposto all'indagine. A privilegiare l'utilizzo
delle nuova disciplina messa in atto con il governo Monti a fine 2012 soprattutto i
delegati compresi tra i 56 e i 65 anni.
Soddisfazione per l'attività svolta. I liberi professionisti, pur se complessivamente
soddisfatti per la propria attività lavorativa, percepiscono un senso di instabilità e di
incertezza del lavoro. In una scala da 1 a 10, infatti, ritengono di svolgere un'attività
coerente con gli studi intrapresi (7,5), che consente di acquisire professionalità (8) e
indipendenza (8,3).
Lo dimostra il fatto che oltre il 74% di loro rifarebbe lo stesso percorso formativo e
che circa il 70% utilizza in «misura elevata» le competenze acquisite con il titolo di
studio di accesso all'albo. Ignazio Marino
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IL SOLE 24 ORE
Commercialisti. Le scadenze per gli ordini territoriali
Revisori locali, elenchi entro il 30 novembre
Sab. 15 - MILANO Entro il 30 novembre gli ordini territoriali dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili devono inserire nella piattaforma telematica
del consiglio nazionale gli elenchi dei professionisti che hanno partecipato nel 2014
ai corsi di formazione per i revisori dei conti degli enti locali riconosciuti dal
ministero dell'Interno. Questo passaggio è indispensabile per consentire al Viminale
la gestione delle domande di conferma o di nuova iscrizione agli elenchi dei revisori,
domande che i professionisti hanno tempo per presentare fino al 16 dicembre (si veda
anche II Sole 24 Ore del 28 ottobre). A ricordarlo è il consiglio nazionale dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, in un'informativa nella quale si sottolinea
anche che le possibilità di proroga per l'importazione dei file sono limitate a qualche
giorno e riservate ai soli corsi che si concludono lo stesso 30 novembre. I tempi,
insomma, sono serrati, com'è inevitabile visto il meccanismo che porta alla
costruzione degli elenchi regionali con le candidature, da cui saranno estratti a sorte i
revisori da assegnare agli enti locali nel corso del 2015. Essenziale per essere inseriti
negli elenchi, sia per i nuovi sia per i vecchi iscritti, sarà infatti la certificazione dei
requisiti di formazione, che impongono di aver maturato fra il 1° gennaio e il 30
novembre almeno io crediti formativi nei corsi (sono oltre 600, quest'anno)
riconosciuti dal ministero dell'Interno. Gli elenchi 2014 contano 15.924
professionisti. Gianni Trovati
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ITALIA OGGI
Revisori locali
Il Cndcec sollecita gli ordini
Sab. 15 - La dead line per iscriversi (o mantenere l'iscrizione )nell'elenco dei revisori
locali si avvicina. Le domande (inviabili solo online a partire dal 3 novembre)
potranno essere presentate fino alle 18.30 del 16 dicembre. E per centrare la
scadenza, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha
invitato gli ordini locali a rendere disponibili entro il prossimo 30 novembre, tramite
la piattaforma web del Cndcec, gli elenchi dei partecipanti agli eventi di formazione
professionale continua per i quali abbiano ottenuto la condivisione del programma da
parte del Viminale. Soltanto per gli eventi che si terranno o si concluderanno alla data
del 30 novembre, precisa l'informativa firmata dal presidente Gerardo Longobardi, il
ministero concederà una proroga di pochi giorni.
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IL SOLE 24 ORE
Per i piccoli professionisti allo studio l'esenzione Irap
Il governo punta anche a ridurre la stretta su casse private e fondi pensione
Sab. 15 - ROMA. Un addio all'Irap dei piccoli ovvero i professionisti privi di
autonoma organizzazione. In alternativa una rimodulazione del limite dei compensi
per gli autonomi che decideranno di entrare nel nuovo regime fiscale forfettizzato per
le partite Iva. Non solo. Per le casse di previdenza privatizzate si profila un intervento
ad hoc per limitare l'aumento dal 20 al 26% del prelievo sui rendimenti dei fondi
pensione che dovrebbe scattare dal prossimo primo gennaio. Così come, più in
generale, il governo sta lavorando a recuperare le risorse necessarie per contenere
l'aumento dall'11,5 al 20% prospettato nella legge di stabilità della tassazione sui
fondi pensione e sulle polizze vita.
Sono solo alcune delle indicazioni emerse ieri nell'ennesimo confronto tra Esecutivo
e Parlamento sul cammino della legge di stabilità alla Camera. La decisione di
portare prima in Aula il Jobs act e solo dopo la Legge di stabilità è vista
positivamente, non solo perché concede a tutti gli attori in campo qualche giorno in
più per tirare le fila sulle possibili modifiche da apportare al Ddl stabilità (le richieste
dei partiti sono circa 650, cui si dovranno aggiungere i correttivi del governo e quelli
che vorrà sottoscrivere il relatore democratico Mauro Guerra), ma anche perché
porterà un rasserenamento complessivo del clima – sottolineano dalla maggioranza
alla Camera – visto che il pacchetto lavoro è parte consistente della manovra
finanziaria di fine anno.
Alla luce del nuovo calendario la commissione Bilancio inizierà a votare nella
mattinata di martedì prossimo e proseguirà fino a giovedì mentre la Commissione
Lavoro concluderà l'esame sul Jobs Act. Nel frattempo prosegue la messe di
emendamenti che potrebbero essere esaminati. Ai 650 segnalati dai gruppi se ne
aggiungeranno un altro consistente pacchetto che arriverà dal dossier con le oltre 100
proposte di modifica presentate dai diversi ministeri e consegnate al ministro per i
Rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi (Pd). Sul confronto GovernoRegioni ieri è stato lo stesso ministro della Salute, Beatrice Lorenzin (Ncd) a passare
all'attacco: «La Legge di stabilità non prevede tagli alla sanità, il fondo sanitario è
intatto».
Sull'esclusione dei professionisti da nuovo regime forfettizzato delle partite Iva (gli
ex minimi) l'idea di Palazzo Chigi potrebbe essere quella di intervenire sull'Irap
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prevedendo, una volta per tutte, una norma ad hoc che escluda dall'applicazione
dell'Imposta regionale sulle attività produttive tutti i contribuenti (sono in prevalenza
i liberi professionisti) privi di autonoma organizzazione, definendo limiti di
compensi, beni strumentali e di fatto attuando quanto prevede la stessa delega fiscale.
I professionisti allo stato attuale sarebbero penalizzati tanto dal nuovo regime Iva
forfettizzato, su cui comunque si stanno cercando possibili correttivi per garantire un
intervento a costo zero rispettando i saldi della manovra, sia dal nuovo intervento
sull'Irap che taglia il costo del lavoro dalla determinazione del valore della
produzione ma abrogando il taglio del 10% delle aliquote Irap disposto nel maggio
scorso dal decreto sul bonus Irpef.
Sui fondi pensione il pallino ora passa alla Ragioneria e all'Economia che dovranno
recuperare nuove risorse per limitare l'aumento della tassazione. Sul tema c'è
particolare attenzione ma si tratta comunque di uno sforzo consistente per l'Esecutivo
visto che la misura ora garantisce maggiori entrate per circa 300 milioni (diventano
450 con l'aumento dall'11 al 17% del prelievo sulla rivalutazione del Tfr) e ogni
punto in meno di aumento costerebbe dunque all'Erario circa 33 milioni di euro.
L'intervento sulla previdenza di secondo livello dovrebbe estendersi anche ai fondi
pensione delle casse dei professionisti. Allo studio ci sarebbe l'ipotesi di contenere il
prelievo che dovrà scattare dal prossimo 1° gennaio dal 20% al 26% intervenendo
nell'immediato soltanto sul «maturato».
Confermati, infine, gli interventi del Governo per un maggior sostegno al Made in
Italy e alla Sabatini-bis (acquisto di nuovi macchinari). Così come sull'Iva agevolata
per gli e-book, compatibilmente con le regole comunitarie sull'applicazione
dell'aliquota ridotta, nonché su una riduzione del taglio da 150 milioni di euro sui
patronati, vincolata però all'introduzione di una sorta di certificazione di qualità
sull'attività svolta. Marco Mobili
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ITALIA OGGI
Il Papa ai commercialisti: la dignità superi la burocrazia
Sab. 15 - «Un discorso importante ed emozionante, che ci colpisce per come coglie
l'essenza più intima della nostra missione di professionisti, quotidianamente al fianco
di cittadini, imprese e istituzioni, per la crescita complessiva di una società fondata
sui valori irrinunciabili dell'onestà e del lavoro». Gerardo Longobardi, presidente del
Consiglio nazionale dei commercialisti italiani, commenta così l'intervento tenuto da
Papa Francesco nel corso dell'udienza nella quale ha ricevuto oltre 6 mila
commercialisti di tutto il mondo, convenuti a Roma per il loro Congresso mondiale.
«Credo fermamente che noi siamo quello che facciamo ed è con i nostri
comportamenti che diamo senso alle nostre parole. Distinguere l'uomo dal
professionista è impossibile. Per questo ogni bravo professionista, ogni
commercialista, opera sentendo la responsabilità dei problemi umani e sociali che ha
intorno. Alla fine di tutto, è con i nostri comportamenti che diamo un senso agli
interrogativi delle vita. Il richiamo forte, nel discorso del Papa, alla questione del
lavoro, della giustizia sociale, della legalità, della dignità dell'uomo, si connettono
idealmente ai tre principi ai quali, a mio modo di vedere, un professionista, e prima
ancora un uomo, deve costantemente ispirarsi: responsabilità, sussidiarietà e
solidarietà».
«Temi», prosegue Longobardi, «che vanno declinati nell'agire quotidiano dei
commercialisti, così come nell'impegno per un sistema complessivamente più snello
e più vicino ai cittadini. Per questo sottolineo con piacere anche il passaggio del
discorso del Santo Padre che invita il professionista a fare bene il proprio dovere, con
competenza e saggezza e far valere le ragioni della dignità umana di fronte alle
rigidità della burocrazia, che ci stimola in concreto a chiedere con forza ancora
maggiore una legislazione più semplice e comprensibile, un sistema tributario più
stabile e meno farraginoso».
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IL SOLE 24 ORE
I reati denunciati aumentano del 2,6%
Milano, Rimini e Bologna al top per pressione sulla popolazione
Lun. 17 - Primi consuntivi territoriali sul trend dei reati nel 2013. Quasi 2,9 milioni
sono i delitti denunciati nel 2013, in crescita del 2,6% rispetto al 2012, anche se la
variazione e la pressione (misurabile come volume in rapporto alla popolazione
residente) risultano assai diversificate per tipo di reato e da provincia a provincia. È il
primo scatto che emerge dall’elaborazione dei dati forniti al Sole 24 Ore dal
ministero dell’Interno. Da dove fanno notare come sia aumentato anche (e in misura
superiore rispetto ai reati) il numero delle persone denunciate/arrestate: da 935mila
del 2012 a circa 980mila dello scorso anno (+4,6%), indice, questo del successo
dell’azione di contrasto.
Tipologie
Positivamente può essere interpretato anche l’aumento delle denunce relative ad
alcune tipologie criminose. Ad esempio le estorsioni (+6%) o le truffe e le frodi
informatiche (+20%): è vero che si tratta di reati in parte alimentati, nel primo caso
dall’attuale clima congiunturale recessivo e, nel secondo, dalla maggiore diffusione
delle tecnologie digitali e informatiche. Ma - sottolineano dal ministero - il fatto che
ora più frequentemente siano denunciati, può essere considerato sintomo di una
maggiore consapevolezza del fatto criminoso da parte delle vittime nonché di una
fiducia nella pubblica tutela.
Un altro dato che potrebbe allarmare è quello relativo ai delitti volontari
consumati:?nonostante i fatti che sempre più spesso affollano le cronache quotidiane
-in particolare quelli che vedono protagoniste le donne - il numero da anni è fermo
intorno a quota 500-530. L’incremento del 64% segnalato per il 2013 che ha portato
il totale a 868 omicidi è dovuto al fatto che nel computo sono incluse le 366 vittime
del naufragio di migranti a Lampedusa (Agrigento) nell’ottobre del 2013.
Quanto al trend delle altre categorie di reati, le rapine come numero (44mila) si
mantengono in linea con l’incremento medio (+2,6%), mentre crescono di oltre il
10% gli “autori” arrestati/denunciati.
Per due tipologie (fra quelle fornite dal ministero) si ha un andamento stazionario (gli
scippi, circa 20mila, dopo il forte incremento del 2012) o in calo (i furti d’auto,
123mila), mentre sono aumentati del 12% circa i borseggi (166mila) e del 6% i furti
nelle case (a quota 251mila, anche questi in crescita frenata dopo il 16% in più del
2012).
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Sul territorio
Più mossa è la foto scattata a livello territoriale. Milano e Rimini (oltre 8mila delitti
ogni 100mila abitanti, contro una media 4.756) sono le province che subiscono la più
alta pressione. Ma mentre Milano, dopo Roma (5° posto alle spalle di altre due
grandi, Bologna e Torino), ha il record per volume totale (oltre 260mila denunce),
Rimini si limita a 27mila e deve l’”indesiderato” secondo posto alla sua vocazione
turistica che è sì fonte di reddito, ma anche di occasioni criminose (“ripartite” nella
graduatoria su una popolazione di appena 335mila persone). Le province dove invece
i reati denunciati in rapporto ai residenti sono al livello più basso sono tutte al
Sud:?Benevento, Matera, Oristano, Enna (sotto quota 2.500). Quanto alle variazioni,
incrementi forti a Trieste (+19%), Asti, Piacenza (+16%) e Lecco (+13%).
Analizzando le singole tipologie di reato, nelle rapine si mette in evidenza (270 casi
ogni 100mila residenti, quasi il quadruplo della media nazionale, 72) Napoli, che ha
anche il record per volume: con 8.415 casi surclassa Milano e Roma, entrambe in
area negativa come molti grandi centri. Meno presi di mira gli abitanti dei piccoli
centri, come Belluno, Potenza, Sondrio, Aosta (sotto quota 10).
Quanto alla sicurezza nelle abitazioni, spicca il dato di Asti: quasi mille furti in casa
ogni centomila abitanti (oltre il doppio della media nazionale, 414, e ben lontano dai
circa 700 delle altre due sul podio “non cercato”, Pavia e Torino) e un aumento del
44%. Analoga forte crescita a Lodi e Sondrio. Sonni tranquilli invece per le famiglie
di Crotone, Potenza, Napoli e Campobasso (sotto 130 casi).
Nei borseggi “primeggia” ancora (sempre per gli stessi motivi) Rimini, seguita dalle
province più grandi e con un buon tenore di vita (Bologna, Milano, Torino, Venezia,
Roma): sfiora quota mille, contro una media di 273 e Oristano che non raggiunge
l’indice dieci.
Infine le truffe e le frodi informatiche: i triestini sono i più colpiti (indice 422, contro
una media di 230), seguiti dagli abitanti di Savona e di Napoli (che ha anche il record
per volume), mentre nelle nuove province di Monza Brianza, Fermo e Bat, sembrano
essere meno propensi a cadere in trappola. L’incremento è però a due cifre su quasi
tutto il territorio.
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IL SOLE 24 ORE
Se la mancata mediazione travolge l’ingiunzione
Giudici divisi sull’improcedibilità derivante dal mancato esperimento della
mediazione obbligatoria in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Il confronto
giurisprudenziale, in particolare, è alimentato da due recenti sentenze del tribunale di
Firenze, dove è consolidato l’orientamento per la mediazione “effettiva”, che
nell’affrontare questioni analoghe giungono a soluzioni opposte.
La questione si pone nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo , dopo che il
giudice si è pronunciato sulla provvisoria esecuzione e ha disposto la mediazione
obbligatoria.
Con sentenza del 29 settembre 2014, il tribunale di Firenze (giudice Guida) ha
ritenuto che il mancato svolgimento della mediazione debba comportare la revoca del
decreto ingiuntivo perché «“attore” in senso sostanziale è l’opposto, la cui “domanda
giudiziale” è stata proposta nelle forme del ricorso per decreto ingiuntivo, oggetto di
opposizione da parte del “convenuto sostanziale” (opponente)». Per gli stessi motivi
ha poi dichiarato improcedibile anche la domanda riconvenzionale dell’opponente
compensando integralmente tra le parti le spese processuali.
Questa pronuncia si inserisce in un orientamento che ha numerosi precedenti
(ordinanza del 18 maggio del tribunale di Varese, pronuncia del 17 marzo 2014 del
tribunale di Firenze). Nella stessa scia sembra porsi l’ordinanza del tribunale di
Verona del 28 ottobre 2014 (estensore Vaccari) che nel disporre la mediazione
obbligatoria precisa che nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo «per attore deve
intendersi l’attore in senso sostanziale ossia l’opposto».
Al contrario, il tribunale di Firenze, nella sentenza del 30 ottobre 2014 (estensore
Ghelardini) giunge a dichiarare l’improcedibilità dell’opposizione ma non del decreto
ingiuntivo che di conseguenza diviene definitivo.
Anche questa decisione ha numerosi precedenti: in primo luogo, la sentenza del
tribunale di Prato del 18 luglio 2011 (estensore Iannone), seguita da quella del
tribunale di Siena del 25 giugno 2012 (estensore Caramellino) e da quella del
tribunale di Rimini del 17 luglio 2014 (estensore Bernardi). Tuttavia, le motivazioni
proposte dal giudice di Firenze - «pur consapevole della obiettiva controvertibilità
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della questione» - appaiono innovative e di particolare interesse. Infatti, dopo
un’accurata ricostruzione del sistema processuale in relazione a quanto disposto in
materia di mediazione obbligatoria ritiene che nell’opposizione a decreto ingiuntivo,
come per i procedimenti di appello, la locuzione «improcedibilità della domanda
giudiziale» debba interpretarsi «alla stregua di improcedibilità/estinzione
dell’opposizione (o dell’impugnazione in caso di appello) e non come improcedibilità
della domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo».
La questione interpretativa è aperta ed è destinata a rimanere ancora aperta. Le
conseguenze più o meno gravi derivanti dall’improcedibilità in un giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo suggeriscono sicuramente alle parti e ai loro
avvocati massima prudenza nell’esperire la mediazione o, meglio, nell’esperire
effettivamente la mediazione, evitando strategie inutilmente e pericolosamente
elusive. Marco Marinaro
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IL SOLE 24 ORE
Separazione, serve la firma
Non cade, con il processo telematico, l’obbligo per i coniugi di sottoscrivere
l’accordo con cui chiedono di convertire la separazione giudiziale in consensuale.
Infatti l’articolo 45 del Dl 90/2014 – che esonera le parti dal firmare le dichiarazioni
raccolte nel verbale di udienza – non opera nelle intese transattive o conciliative. Lo
puntualizza il tribunale di Milano con decreto del 15 luglio 2014.
A motivare la precisazione è la scelta di una coppia di chiudere, consensualmente, la
causa di separazione. Presenti le parti, i difensori producono un documento con
l’intesa raggiunta ma il tribunale, redatto il verbale con cui si dà atto dell’accordo, ne
ordina la stampa per acquisire la firma dei coniugi. Nel disporlo, il presidente
chiarisce l’effettivo ambito applicativo dell’articolo 45 del Dl 90/2014. La norma –
sottolinea – ha rimosso, modificando gli articoli 126 e 207 del Codice di procedura
civile, l’obbligo di chi interviene nel processo di sottoscrivere le dichiarazioni
raccolte nel verbale di udienza, anche se acquisite in sede di escussione testimoniale.
Ma l’esonero dall’obbligo di firma – prosegue il tribunale – non opera se si raccoglie
un accordo di natura transattiva o conciliativa. In tali casi, dunque, il giudice
«provvederà a stampare su carta il verbale in modo da consentirne alle parti la
sottoscrizione». Decisione che aderisce alle indicazioni fornite dalla circolare del
ministero della Giustizia del 27 giugno 2014, che rileva che, in caso di verbale di
conciliazione, resta in vigore l’articolo 88 delle disposizioni di attuazione del Codice
di procedura civile: «La convenzione conclusa tra le parti per effetto della
conciliazione davanti al giudice istruttore è raccolta in separato processo verbale,
sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere». Del resto, la mancanza di
sottoscrizione autografa delle parti determinerebbe – lo si legge in circolare –
notevoli difficoltà in sede di trascrizione. Selene Pascasi
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ITALIA OGGI SETTE
Cassazione: non serve chiamare il legittimario
Volere del testatore sufficiente al legato
Lun. 17 - Legato in sostituzione di legittima: non è necessario chiamare il
legittimario all'eredità, ma occorre semplicemente che risulti l'intenzione del testatore
di soddisfarlo con l'attribuzione di beni determinati. Lo ha stabilito la Corte di
cassazione (II sezione civile) nella sentenza n. 23371/2014, intervenendo sul caso di
una donna, rimasta vedova, la quale aveva convenuto dinnanzi al tribunale i propri
figli per vedersi dichiarare non solo la simulazione assoluta degli atti di trasferimento
di quote societarie che il de cuius aveva lasciato loro ante vitam ma anche il diritto di
usufrutto su tali quote.
In particolare secondo la ricorrente la Corte territoriale, nel riformare parzialmente la
sentenza di primo grado, non si era conformata al principio consolidato, affermato
dalla giurisprudenza e dalla dottrina, secondo il quale per potersi configurare un
legato in sostituzione di legittima «anziché in conto di legittima, occorre una
manifestazione certa e univoca del testatore nel senso che determinati beni debbono
essere attribuiti al legittimario, e che tale attribuzione, se accettata, esaurisce le
ragioni ereditarie del medesimo».
Anzi, continua, nella sentenza impugnata era possibile scorgere un vizio dell'iter
argomentativo, a seguito del quale il giudice di prime cure aveva maturato l'errato
«convincimento» che il testatore avesse disposto dell'intero patrimonio.
Di diverso avviso sono stati gli ermellini, secondo i quali «ai fini della configurabilità
del legato in sostituzione di legittima, occorre che risulti l'intenzione del testatore di
soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo
all'eredità (Cass. 9-9-2011 n. 18583; Cass. 16-1-2014 n. 824)»: tanto è vero,
precisano, che «è stato pure affermato che tale intenzione non richiede formule
sacramentali, ma può desumersi dal complessivo contenuto dell'atto, in forza di un
apprezzamento compiuto dal giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se
correttamente motivato (Cass. 29-7-2005 n. 16083; Cass. 10-6-2011 n. 12854)». Così
argomentando hanno, quindi, rigettato il ricorso e compensato interamente le spese di
giudizio tra le parti. Adelaide Caravaglios
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ITALIA OGGI
Corte di Cassazione: niente stop al rito Fornero
Licenziamenti avanti anche col processo
Sab. 15 - La causa sul licenziamento per giusta causa non si ferma per aspettare il
processo penale dopo che il datore ha querelato i lavoratori per furto: risulta infatti
illegittima l'ordinanza di sospensione pronunciata dal giudice civile mentre sull'altro
fronte si è ancora nella fase della chiusura delle indagini preliminari e, dunque,
l'azione penale non può dirsi al momento promossa. Meglio: la sospensione contrasta
con il rito Fornero, che ha introdotto la fase sommaria proprio per accelerare la
chiusura delle cause sull'impugnativa del recesso datoriale. È quanto emerge
dall'ordinanza 24268/14, pubblicata dalla sesta sezione civile della Cassazione, che
interviene in materia dopo le Sezioni unite sulle modifiche processuali introdotte
dalla legge 92/2012.
Canale preferenziale. Accolto il ricorso della cooperativa che accusa i dipendenti di
avere rubato all'azienda e, dunque, procede alla sanzione espulsiva. Sbaglia il
tribunale a sospendere il giudizio sul rilievo che ricorrerebbe una delle ipotesi
previste dall'articolo 295 cpc: quando il giudice civile emette l'ordinanza che blocca
la causa, infatti, il giudizio penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari,
come testimonia l'avviso di chiusura ex articolo 415-bis cpp. E dunque il
provvedimento risulta adottato sulla base di un'ipotesi che non rientra fra quelle
tassativamente previste dal legislatore perché il procedimento penale non risulta
ancora pendente. Nell'ordinamento processuale, spiegano gli «ermellini», l'unico
mezzo preventivo di coordinamento è costituito dall'articolo 75 cpp: la sospensione
necessaria del giudizio civile si ha soltanto quando l'azione in quella sede è proposta
dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, mentre nel caso inverso è
prevista la possibilità di trasferire l'azione civile nel processo penale, il cui esercizio
comporta la rinuncia ex lege agli atti del giudizio civile, ovvero la prosecuzione
separata dei due giudizi. Di più: la sospensione disposta nel caso di specie investe la
disciplina del rito Fornero, vale a dire un meccanismo voluto dal legislatore come
passaggio processuale diretto proprio ad accelerare la definizione delle cause sui
licenziamenti impugnati. Le parti sono rimessa davanti al Tribunale per la
prosecuzione del giudizio. Dario Ferrara
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IL SOLE 24 ORE
Il «rito Fornero» non va sospeso se c'è il penale
Sab. 15 - Il processo civile finalizzato a ottenere l'annullamento del licenziamento
individuale non deve essere sospeso in caso di pendenza di un processo penale.
L'unica eccezione alla regola riguarda l'ipotesi in cui l'azione civile sia stata proposta
dopo la costituzione di parte civile nella causa penale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 24268 depositata ieri, fa chiarezza sulle
eventuali interferenze di una pendenza penale nel rito del lavoro. La Suprema corte
annulla l'ordinanza di sospensione con la quale il tribunale aveva stoppato un giudizio
proposto da tre dipendenti di una cooperativa, che puntavano a far annullare il loro
licenziamento perché privo del presupposto della giusta causa. Un procedimento che
il tribunale aveva sospeso perché a carico dei lavoratori era in corso un procedimento
per furto, avviato dopo la querela dei datori di lavoro.
L'ordinanza era stata "contestata" dalla cooperativa con un'istanza sul regolamento di
competenza, unico mezzo di impugnazione previsto dal codice di rito civile. Per i
ricorrenti i due giudizi potevano marciare separati. Un tesi accolta dal pubblico
ministero e confermata dalla Cassazione.
In base all'attuale ordinamento vige, infatti, il principio generale di autonomia che
afferma l'indipendenza dei due riti senza alcuna possibilità di influenza, con l'obbligo
per il giudice di accertare autonomamente i fatti. La sospensione del giudizio civile
deve essere considerata necessaria solo quando l'azione civile arriva dopo la
costituzione di parte civile nel processo penale, mentre nel caso inverso, c'è la facoltà
di trasferire l'azione civile nel processo penale: iniziativa che comporta la rinuncia
agli atti del giudizio civile o la prosecuzione separata dei giudizi.
Sempre in tema di rapporto tra i due processi, la Cassazione precisa che il civile può
essere sospeso solo se, in base a una norma di diritto sostanziale, il diritto vantato in
sede civile è collegato con il reato contestato, ammesso che la sentenza penale abbia
efficacia nel giudicato civile. Condizioni in assenza della quali la sospensione si
tradurrebbe in una violazione del principio di ragionevole durata.
Ancora in tema di sospensione necessaria i giudici sottolineano che questa può
scattare solo quando, in seguito alla indagini, il Pm abbia imboccato la strada
dell'azione penale e quindi i due processi siano entrambi pendenti. È invece esclusa,
se, come nel caso esaminato, è ancora aperta la fase delle indagini preliminari.
Un diverso orientamento, conclude la Corte, sarebbe in contrasto con la disciplina del
rito Fornero che tende a velocizzare la fase sommaria delle cause contro il
licenziamento. Patrizia Maciocchi
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ITALIA OGGI
Sentenza della Cassazione sul regime dei ragionieri
Salve le pensioni con il pro rata attenuato
Sab. 15 - Salve le pensioni dei ragionieri calcolate con il pro rata attenuato. Sono
legittime le pensioni con le deliberazioni del 2002 e 2003 della Cassa di previdenza
di ragionieri e periti commerciali, che rideterminano il calcolo della pensione con
criteri meno favorevoli rispetto al precedente sistema retributivo. La Corte di
cassazione, con la sentenza n. 24221/2014, interpreta il groviglio della normativa
previdenziale dei professionisti, con un bilanciamento tra l'esigenza di tutela dei
diritti maturati (definiti «maturato previdenziale») e l'altra esigenza di consentire alla
casse di previdenza di mantenersi in equilibrio finanziario.
La parola chiave di un vero e proprio tourbillon normativo e giurisprudenziale è
l'espressione «pro rata». Con questa espressione si indica il principio per cui la
pensione si calcola a pezzi, a seconda del «maturato previdenziale». Quindi se le
regole pensionistiche cambiano, chi ha maturato un pezzo di pensione nella vigenza
delle regole precedenti più favorevoli può portarsi dietro questa dote; e le nuove
regole (peggiorative) si applicano solo per la parte di pensione maturata nel periodo
posteriore alle modifiche. Quindi una rata si calcola con le regole vecchie più
favorevoli e un'altra rata si calcola con le nuove regole più sfavorevoli.
Nella storia del sistema pensionistico dei ragionieri si è avuto il passaggio dal sistema
(più favorevole) retributivo a quello più sfavorevole (contributivo). Inoltre si sono
avute negli anni 2002 e 2003 modifiche delle regole pensionistiche anche con
variazioni peggiorative interne al sistema retributivo (allungamento del numero degli
anni presi in considerazione per il calcolo della pensione, passando alla media degli
ultimi 24 anni).
In relazione a queste numerose modifiche si è sviluppato un contenzioso seriale, in
cui i pensionati hanno invocato il criterio del pro rata come persistente sistema di
garanzia, così da non perdere il cosiddetto «maturato previdenziale».
Il problema è che anche il principio del pro rata non è stato definito in maniera
univoca. Anzi ci sono due forme di pro rata: il pro rata propriamente detto
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(disciplinato dalla legge 335/1995) e il pro rata attenuato (dovuto alla legge
296/2006, legge Finanziaria per il 2007). Prima della Finanziaria per il 2007 il
principio del pro rata doveva essere, per legge, rispettato; dal 2007 il principi del pro
rata doveva solo essere «tenuto presente» e combinato con il principio del rispetto
della gradualità e equità tra le varie generazioni. Tra l'altro la materia è resa ancora
più intricata da una norma di interpretazione autentica introdotta dalla legge di
Stabilità del 2014 (legge 147/2013), che ha dichiarato la salvezza delle deliberazioni
assunte dalle casse di previdenza dei professionisti e ciò in virtù dell'esigenza di
garantire equilibrio finanziario e salvaguardia nel tempo delle prestazioni
pensionistiche.
In sostanza, occorre combinare sia la modifica normativa ante e post 2007 sia la
norma di interpretazione autentica del 2013 (legge di Stabilità per il 2014). La
Cassazione, quindi, ha distinto i due periodi e per ciascuno di essi ha individuato un
diverso ambito di applicazione della norma di salvezza del 2013.
Le conclusioni della sentenza, dunque, distinguono due periodi: chi è andato in
pensione prima del 1° gennaio 2007 e chi è andato in pensione dopo. Per chi è andato
in pensione prima di quella data la norma di salvaguardia della legge di Stabilità 2014
garantisce in toto il principio del pro rata: quindi l'interessato gode del rispetto del
principio del pro rata sia per quanto concerne il passaggio dal sistema retributivo al
sistema contributivo e anche per qualsiasi altra modificativa del trattamento
pensionistico (come le variazioni in pejus del calcolo della pensione retributiva); al
professionista che, invece, è andato o va in pensione dopo quella data non si applica
direttamente il pro rata, propriamente detto, ma si deve solo «avere presente» il
principio del pro rata. In sostanza è legittima la liquidazione dei trattamenti
pensionistici fatta dalla cassa con decorrenza 1° gennaio 2007 nel rispetto delle
deliberazioni della cassa e cioè le deliberazioni 22 giugno 2202, del 7 giugno 2003 e
del 20 dicembre 2003.
Così decidendo la sentenza in commento consente di ricostruire la giurisprudenza in
un quadro unitario. Anche la recente sentenza 17892/2014, apparentemente difforme
e favorevole al lavoratore, non contraddice quella in commento, ma giunge al
risultato per una pensione liquidata ante 2007.
Soddisfatto il presidente della Cassa dei ragionieri, Luigi Pagliuca. «Ho sempre
affermato di avere piena fiducia nella decisione della Suprema corte», ha detto,
«convinto, come sono sempre stato, che alla fine avrebbero prevalso le ragioni di
diritto oltre che quelle del normale buon senso». Antonio Ciccia
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