STUDIO
RAG. CALAMAI LUCA
COMMERCIALISTA REVISORE DEI CONTI
VIALE I MAGGIO, 13 – 50031 BARBERINO DI MUGELLO
TEL. 055/8418070 FAX 055/8416911 E-MAIL: [email protected]
CIRCOLARE APRILE 2013
PARTE PRIMA
NOVITÀ
Soggetti IRPEF - Effetto sostitutivo dell’IRPEF con l’IMU.............................................................................................. 1
Soggetti IRES - Maggiorazione IRES del 10,5% per le società di comodo........................................................................ 2
Soggetti IVA - Responsabilità solidale dell’appaltatore in relazione ad alcuni adempimenti fiscali ..................................... 3
Tutti i soggetti - Trattamento fiscale delle cambiali finanziarie e delle obbligazioni emesse dalle PMI ................................ 4
Soggetti IVA - Aliquota agevolata per le operazioni di controllo e revisione periodica degli impianti termici ....................... 5
Enti non commerciali- Requisiti per beneficiare dell’esenzione IMU .............................................................................. 5
Enti non commerciali - Esenzione IMU per il fabbricato di un ENC concesso in comodato ad un altro ENC........................ 6
Tutti i soggetti - Codice ente dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) ..................................................... 6
Tutti i soggetti - Approvazione del bilancio 2012 nelle zone colpite dal sisma ................................................................. 7
IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI
Tutti i soggetti - Comunicazione delle spese sostenute nel 2011 per il 55% “a cavallo d’anno” ........................................ 7
Enti non commerciali - Invio del modello “EAS” in caso di variazioni rilevanti dei dati .................................................... 7
Sostituti d’imposta - Comunicazione della “sede telematica” per i modelli 730-4 ............................................................ 8
PROCEDURE PRATICHE
Start up innovative - Iscrizione nel Registro delle imprese ......................................................................................... 8
NOVITÀ
Fiscale
CHIARIMENTI IN RELAZIONE ALL’EFFETTO SOSTITUTIVO DELL’IRPEF AD OPERA DELL’IMU
PER GLI IMMOBILI NON LOCATI
circ. Agenzia
Entrate 11.3.2013 n.
5
Nella circ. 11.3.2013 n. 5, l’Agenzia delle Entrate si è occupata dei rapporti fra l’IMU e le imposte sui redditi (IRPEF e addizionali). A norma dell’art. 8 co. 1 del DLgs. 23/2011, infatti, l’IMU
sostituisce non soltanto l’ICI, ma anche, in relazione ai redditi fondiari degli immobili non locati,
l’IRPEF e le relative addizionali.
Soggetti IRPEF
Effetto
sostitutivo
dell’IRPEF con
l’IMU
Ambito applicativo della sostituzione dell’IRPEF con l’IMU
L’Agenzia delle Entrate ribadisce quanto chiarito dalla circ. Min. Economia e Finanze 18.5.2012
n. 3/DF, ossia che:
• la locuzione “beni non locati” ricomprende sia i fabbricati che i terreni (per questi ultimi,
l’effetto sostitutivo riguarda però solo il reddito dominicale e non anche il reddito agrario);
• si considerano immobili non locati (con conseguente sostituzione dell’IRPEF e delle relative addizionali da parte dell’IMU) anche quelli dati in comodato d’uso gratuito, nonché quelli
utilizzati ad uso promiscuo dal professionista.
Effetti sulla base imponibile IRPEF
Il documento in oggetto chiarisce che, per i redditi derivanti da immobili non locati o non affittati, è dovuta soltanto l’IMU e tali redditi non concorrono a formare la base imponibile dell’IRPEF
ai sensi dell’art. 3 co. 3 del TUIR. L’esclusione dalla base imponibile ha effetto sulla determinazione del reddito complessivo, nonché sulla determinazione delle deduzioni e delle detrazioni
rapportate al reddito complessivo. Di conseguenza, per verificare il limite di cui al co. 2-bis
1
dell’art. 11 del TUIR, cioè il limite di 500,00 euro di redditi fondiari non soggetti ad IRPEF, i
suddetti redditi non devono essere considerati (la norma prevede che l’IRPEF non è dovuta se
alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di importo complessivo non superiore a 500,00 euro).
segue
Compilazione dei modelli dichiarativi
L’Agenzia delle Entrate ricorda che i contribuenti sono tenuti a indicare nei quadri RA ed RB
del modello UNICO 2013 PF o nei quadri A e B del modello 730/2013 i dati relativi a tutti i terreni e fabbricati posseduti (esclusi quelli per i quali l’IRPEF non è dovuta come, ad esempio, le
costruzioni rurali), compresi quelli i cui redditi sono sostituiti dall’IMU “sperimentale” e dalla
cedolare secca.
Integrando le ipotesi di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi,
inoltre, nel documento di prassi viene precisato che i contribuenti che possiedono soltanto redditi sostituiti dall’IMU non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione.
Immobili esenti dall’IMU
Gli immobili esenti da IMU sono comunque soggetti alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, ove dovute (art. 9 co. 9 del DLgs. 23/2011). Secondo la circ. Min. Economia e Finanze
18.5.2012 n. 3/DF (§ 13), l’inciso “ove dovute” significa che, per gli immobili esenti dall’IMU,
l’IRPEF e le relative addizionali si applicano secondo la disciplina ordinaria vigente ai fini di tali
imposte.
Immobili locati per una parte del periodo d’imposta
Nell’ipotesi in cui un immobile sia locato per una parte del periodo d’imposta, l’IMU sostituisce
l’IRPEF e le addizionali dovute in relazione al reddito fondiario relativo alla sola parte del periodo
d’imposta in cui l’immobile non è locato, mentre per la restante parte il reddito fondiario è assoggettato all’IRPEF secondo le regole ordinarie (salvo opzione per la cedolare secca, ove possibile).
Abitazione principale parzialmente locata
Il documento di prassi in commento conferma che, in caso di locazione parziale dell’abitazione
principale, l’IMU può avere un effetto sostitutivo dell’IRPEF e della cedolare secca dovuta
sull’immobile locato.
In particolare, viene ribadito quanto precisato nella circ. Min. Economia e Finanze 18.5.2012
n. 3/DF (§ 13), ossia che è dovuta solamente l’IMU se la rendita catastale rivalutata del 5% è
maggiore del canone annuo di locazione (assunto a sua volta per l’intero importo, qualora si
applichi il regime di imposizione sostitutiva della cedolare secca, oppure al netto della deduzione forfetaria di cui all’art. 37 del TUIR, qualora non si applichi la cedolare secca). Nel caso
contrario, sono dovute sia l’IMU che l’IRPEF o la cedolare secca.
Deduzione per l’abitazione principale
A decorrere dal 2012, il reddito dell’abitazione principale (ed eventuali pertinenze), in virtù del
principio di sostituzione, non concorre a formare il reddito complessivo IRPEF e, quindi, la
deduzione, prevista dal co. 3-bis dell’art. 10 del TUIR, non si applica.
Immobili inagibili o inabitabili
Per gli immobili inagibili o inabitabili, per i quali siano rispettate le condizioni previste dall’art. 13
co. 3 lett. b) del DL 201/2011, è dovuta soltanto l’IMU (sia pure in misura ridotta del 50%). Tali
immobili, infatti, non possono essere considerati “esenti” e quindi opera l’effetto di sostituzione
dell’IRPEF.
Immobili posseduti da società semplici
Da ultimo, la circ. 5/2013 fornisce chiarimenti in ordine ai redditi fondiari, relativi a beni non locati, posseduti da società semplici. In tal caso, l’IMU sostituisce l’IRPEF in capo ai soci persone fisiche che non detengono la partecipazione in regime di impresa, per la quota del reddito di
partecipazione riferibile ai redditi fondiari in relazione agli immobili non locati (o non affittati),
come certificato dal prospetto di ripartizione del reddito rilasciato dalla società.
Fiscale
MAGGIORAZIONE IRES DEL 10,5% PER LE SOCIETÀ NON OPERATIVE
La circ. Agenzia dellle Entrate 4.3.2013 n. 3 esamina i principali aspetti della maggiorazione
circ. Agenzia
IRES del 10,5% per le società di comodo, introdotta dall’art. 2 co. 36-quinquies del DL 138/2011.
Entrate 4.3.2013 n. 3
Ambito soggettivo
2
Soggetti IRES
Secondo l’Agenzia delle Entrate, sono soggette alla maggiorazione IRES:
• sia le società non operative, i cui ricavi sono inferiori a quelli minimi presunti;
• sia le società in perdita sistematica.
Maggiorazione
IRES del 10,5%
per le società di
comodo
Base imponibile
La base imponibile della maggiorazione IRES è rappresentata dal reddito imponibile della società,
e non dalla sola differenza tra il reddito minimo presunto di cui all’art. 30 co. 3 della L. 724/94 e il
reddito effettivamente prodotto.
La circ. 4.3.2013 n. 3 conferma che è possibile ridurre la base imponibile della maggiorazione
IRES utilizzando perdite fiscali pregresse, nel rispetto del limite quantitativo dell’80% previsto
dall’art. 84 del TUIR.
Le perdite possono essere utilizzate solo a riduzione della quota di reddito che eccede quello
minimo presunto; quest’ultimo termine è assunto – come di regola nel caso delle società “di
comodo” – al netto delle agevolazioni e delle riduzioni spettanti, indicate negli appositi campi
del prospetto per la verifica dell’operatività contenuto nel quadro RF del modello UNICO 2013
SC.
Opzione per la trasparenza o per il consolidato fiscale
Quale regola generale, la maggiorazione è versata dalla singola società che riveste lo status di
società di comodo (per i ricavi o la situazione di perdita strutturale).
Nel caso di opzione per la trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR), l’art. 2 co. 36-octies
del DL 138/2011 prevede che la società:
• se ha esercitato l’opzione in qualità di partecipata, è tenuta ad assoggettare in modo autonomo il proprio reddito alla maggiorazione;
• se ha esercitato l’opzione in qualità di socio, assoggetta alla maggiorazione il proprio reddito imponibile senza tenere conto del reddito imputato dalla partecipata.
Per quanto riguarda le società di capitali che hanno optato per il consolidato fiscale, l’art. 2 co.
36-sexies del DL 138/2011 prevede che esse siano tenute ad assoggettare in modo autonomo
il proprio reddito imponibile alla maggiorazione e a provvedere al versamento della relativa
imposta.
Acconto dovuto per il 2013
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il 2012 è il primo periodo
d’imposta in cui è liquidato il saldo del nuovo tributo.
Ai fini degli acconti dovuti per il 2013 si potranno utilizzare il metodo storico ovvero quello previsionale.
Fiscale
RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL’APPALTATORE IN RELAZIONE AL VERSAMENTO
DELL’IVA E DELLE RITENUTE FISCALI SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
circ. Agenzia
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 1.3.2013 n. 2, ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di
Entrate 1.3.2013 n. 2
Soggetti IVA
responsabilità in ambito fiscale tra committente, appaltatore e subappaltatore, in relazione al
versamento dell’IVA e delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.
Ambito di applicazione
Responsabilità
solidale
dell’appaltatore
in relazione
ad alcuni
adempimenti
fiscali
La disciplina di cui all’art. 13-ter del DL 83/2012 (conv. L. 134/2012), che ha sostituito integralmente il co. 28 dell’art. 35 del DL 223/2006 ed ha aggiunto i co. 28-bis e 28-ter, si applica in relazione alle prestazioni di opere e servizi rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto
intesi nella loro generalità, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti.
La norma, infatti, si riferisce alle sole fattispecie riconducibili al contratto di appalto come definito dall’art. 1655 c.c., secondo cui l’appalto è “(…) il contratto col quale una parte assume, con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una
opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
Sono escluse, quindi, le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi
quali, ad esempio:
• gli appalti di fornitura dei beni;
• il contratto d’opera di cui all’art. 2222 c.c.;
• il contratto di trasporto di cui agli artt. 1678 ss. c.c.;
• il contratto di subfornitura di cui alla L. 192/98;
3
• le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.
La disciplina in oggetto trova applicazione, poi, sia nell’ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti economici distinti (committente,
segue
appaltatore e subappaltatore), sia nell’ipotesi in cui l’appaltatore provveda direttamente alla
realizzazione dell’opera affidatagli dal committente.
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione della normativa richiamata, l’Agenzia
delle Entrate ha confermato l’esclusione del “condominio” e delle persone fisiche prive di soggettività passiva IVA.
Rinnovi contrattuali
L’Agenzia chiarisce che la disciplina in esame è applicabile, oltre ai contratti stipulati dal 12.8.2012
(data di entrata in vigore della L. 134/2012), anche ai contratti rinnovati successivamente a tale
data, a partire dalla data di rinnovo.
Rilascio dell’autocertificazione
In relazione al rilascio dell’autocertificazione attestante che i versamenti all’Erario delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, già scaduti, sono stati correttamente eseguiti
dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori, l’Agenzia chiarisce che:
• in caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, la certificazione attestante la
regolarità dei versamenti può essere rilasciata in modo unitario;
• la certificazione può essere fornita anche con cadenza periodica, fermo restando che, al
momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti scaduti a
tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione;
• in caso di cessione del credito a terzi, la regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al
credito oggetto di cessione può essere attestata nel momento in cui il cedente dà notizia
della cessione al debitore ceduto (committente o appaltatore).
Pagamenti mediante bonifici
Con riferimento ai pagamenti effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti che non consentono al beneficiario l’immediata disponibilità della somma versata a suo favore, viene chiarito che:
• occorre attestare la regolarità dei versamenti fiscali scaduti al momento in cui il committente o l’appaltatore effettuano la disposizione bancaria;
• non occorre, invece, attestare anche i versamenti scaduti al momento del successivo accreditamento delle somme.
Fiscale
DISCIPLINA FISCALE DELLE CAMBIALI FINANZIARIE, OBBLIGAZIONI EMESSE DALLE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE E PROJECT BOND
circ. Agenzia
La circ. Agenzia delle Entrate 6.3.2013 n. 4 ha commentato il trattamento fiscale delle cambiali
Entrate 6.3.2013 n. 4
finanziarie e delle obbligazioni emesse dalle piccole e medie imprese.
Tutti i soggetti
Regime fiscale degli interessi delle cambiali finanziarie e delle obbligazioni per i
sottoscrittori
Trattamento
fiscale delle
cambiali
finanziarie e
delle
obbligazioni
emesse dalle
PMI
Secondo il disposto dell’art. 32 del DL 22.6.2012 n. 83 (conv. L. 134/2012), si applica l’imposta
sostitutiva di cui al DLgs. 239/96, nella misura del 20%, anche agli interessi ed altri proventi
derivanti da:
• cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari emessi da banche, da società per azioni
con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli
Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico
europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 168-bis del
TUIR (c.d. “white list”);
• obbligazioni e titoli similari emessi da enti pubblici economici trasformati in società per
azioni in base a disposizioni di legge;
• cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari negoziati in mercati regolamentati o sistemi
multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti
all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella white list, emesse da società
diverse da quelle precedenti.
Deducibilità degli interessi delle cambiali finanziarie e delle obbligazioni
Agli interessi passivi relativi ai titoli quotati nei predetti mercati non si applica tout court –
4
ossia senza necessità di effettuare particolari verifiche – la limitazione speciale alla deducibilità dettata dalla L. 549/95 e si rendono, invece, applicabili direttamente ed esclusivamente i
limiti contenuti nell’art. 96 del TUIR.
Non si applica, quindi, l’art. 3 co. 115 della L. 549/95 (che limita la deducibilità, con tasso ufficiale di riferimento della BCE allo 0,75%, alla remunerazione non eccedente l’1,5%), qualora le
segue
cambiali finanziarie o le obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati UE o SEE white list ovvero detenute da investitori qualificati che
non detengano più del 2% del capitale o del patrimonio della società emittente e sempreché il
beneficiario effettivo sia residente in Italia o in Stati e territori white list.
La circ. 4/2013 precisa che il requisito della quotazione deve essere verificato esclusivamente
al momento dell’emissione. Pertanto, il beneficio continuerà a valere anche in caso di successivo delisting.
Fiscale
APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA AGEVOLATA DEL 10% ALL’ATTIVITÀ DI REVISIONE E
CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
ris. Agenzia Entrate
4.3.2013 n. 15
Con la ris. 4.3.2013 n. 15, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le operazioni di controllo e di
revisione periodica degli impianti termici sono interventi di manutenzione ordinaria e in quanto
tali sono soggetti ad aliquota IVA agevolata del 10%.
Soggetti IVA
Aliquota
agevolata per
le operazioni
di controllo e
revisione
periodica degli
impianti termici
Quadro normativo
La risoluzione risponde al quesito di un’impresa che chiede se le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di riscaldamento possano godere dell’aliquota IVA del 10%, ai sensi
dell’art. 7 co. 1 lett. b) della L. 23.12.99 n. 488, anche se eseguite su impianti privati.
L’Agenzia ricorda che l’aliquota IVA del 10% si applica a tutte le prestazioni aventi ad oggetto il
recupero del patrimonio edilizio, tra cui gli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti su fabbricati a destinazione abitativa.
Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano “le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”, secondo la definizione data dall’art. 3 lett.
a) del DPR 6.6.2001 n. 380. Tra questi sono, dunque, incluse le operazioni di revisione su
impianti termici privati.
La circ. Min. Finanze 7.4.2000 n. 71 ha specificato che l’agevolazione si applica anche alle prestazioni di manutenzione obbligatoria previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità degli stessi.
Non si applica, invece, alle prestazioni ulteriori (ad esempio, la copertura assicurativa della
responsabilità civile), per le quali non sia indicato un corrispettivo distinto.
Istanza di rimborso
Qualora sia stata addebitata al committente l’IVA con aliquota ordinaria, la risoluzione in commento precisa che è possibile presentare istanza di rimborso entro due anni dalla data di
versamento dell’imposta, ai sensi dell’art. 21 del DLgs. 31.12.92 n. 546.
La richiesta potrà essere soddisfatta solo a condizione che il prestatore del servizio dimostri
l’effettiva restituzione dell’eccedenza agli utenti.
Per l’ottenimento del rimborso, in ogni caso, non potrà essere emessa nota di variazione in
diminuzione ex art. 26 del DPR 26.10.72 n. 633.
Fiscale
CHIARIMENTI IN RELAZIONE
DELL’ESENZIONE IMU
ris. Min. Economia
e Finanze 4.3.2013
n. 3/DF
In materia di IMU ed in relazione all’esenzione prevista per gli immobili degli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di determinate
attività di cui all’art. 7 co. 1 lett i) del DLgs. 504/92, il Dipartimento delle Finanze ha fornito
alcune precisazioni con la ris. 4.3.2013 n. 3/DF.
Enti non
commerciali
Requisiti per
beneficiare
dell’esenzione
AI
REQUISITI
NECESSARI
PER
BENEFICIARE
Termine entro cui adeguare lo statuto
Il documento in oggetto ha chiarito che il termine del 31.12.2012 entro cui, a norma dell’art. 7
co. 1 del DM 200/2012, gli enti non commerciali erano tenuti a predisporre o adeguare il loro
statuto in conformità dei requisiti generali contenuti nell’art. 3 co. 1 del decreto non deve considerarsi perentorio.
A tale conclusione si deve giungere in considerazione del fatto che, tra l’altro, il processo di
5
IMU
adeguamento dello statuto potrebbe richiedere tempi lunghi, oltre alla circostanza che non
sono previste sanzioni nel caso di inosservanza dell’adempimento.
Precisazioni sui requisiti generali chiesti per beneficiare dell’esenzione
In base all’art. 3 del DM 200/2012, per beneficiare del regime di esenzione IMU di cui all’art. 7
co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92, l’atto costitutivo o lo statuto dell’ente non commerciale devono
prevedere, ad un tempo:
segue
• il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o
collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della
medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali
direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. Con riferimento a tale requisito, la ris. 3/DF/2013 ha precisato che con l’espressione “ovvero altre attività istituzionali
direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente” devono intendersi le attività
espressamente previste dall’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92;
• l’obbligo di reinvestire eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo
delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;
• l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale, in caso di suo scioglimento
per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Il Dipartimento ha chiarito che con
le parole “svolga un’analoga attività istituzionale” deve intendersi un’attività affine od omogenea o di sostegno all’attività istituzionale svolta dall’ente in scioglimento (può essere il
caso dell’attività di promozione della cultura che è inquadrabile nello stesso ambito dell’attività didattica prevista dalla citata lett. i).
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, infine, ha precisato che i requisiti generali di cui all’art. 3 co. 1 del DM 200/2012 valgono per la generalità degli enti non commerciali, a prescindere dalla tipologia di attività istituzionale da essi svolta ed attengono ai contenuti minimi obbligatori dell’atto costitutivo o dello statuto dell’ente non commerciale; la loro mancanza comporta, conseguentemente, la perdita del requisito di carattere soggettivo richiesto ai fini della concessione del beneficio fiscale.
Fiscale
ESENZIONE IMU PER L’IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO DA UN ENTE NON
COMMERCIALE AD UN ALTRO ENTE NO PROFIT
ris. Min. Economia
e Finanze 4.3.2013
n. 4/DF
Con la ris. 4.3.2013 n. 4/DF, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito alcune precisazioni concernenti l’esenzione IMU prevista dall’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92 per gli immobili
utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non
commerciali di determinate attività (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ecc.).
La disposizione richiamata, introdotta in vigenza dell’ICI, vale, infatti, anche rispetto all’IMU, in
virtù del richiamo operato dall’art. 9 co. 8 del DLgs. 23/2011.
Enti non
commerciali
Esenzione IMU
per il fabbricato
di un ENC
concesso in
comodato
ad un altro ENC
Immobile concesso in comodato da un ente non commerciale ad un altro ente no profit
Fiscale
ISTITUZIONE DEL CODICE ENTE DEL NUOVO ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE
ASSICURAZIONI (IVASS)
ris. Agenzia Entrate
11.3.2013 n. 16
Con la ris. 11.3.2013 n. 16, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice ente identificativo dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e il codice tributo “NAET” per il recupero
delle spese di notifica e di procedimento sanzionatorio.
L’IVASS è stato istituito dall’art. 13 co. 1 del DL 6.7.2012 n. 95 (conv. L. 7.8.2012 n. 135) come ente
La risoluzione in commento ha precisato che se un ente non commerciale di cui all’art. 73 co. 1
lett. c) del TUIR concede un immobile in comodato a un altro ente non commerciale che lo
utilizza direttamente per i fini di cui all’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92, l’ente concedente
(comodante) può beneficiare dell’esenzione IMU.
Il Ministero giunge a tale conclusione prendendo spunto dalla sentenza della Corte di Cassazione 30.5.2005 n. 11427 ed in particolare dalla parte in cui esclude la possibilità di fruire del
beneficio nel caso in cui l’immobile sia locato. Il contratto di comodato, essenzialmente gratuito, non costituisce una manifestazione di ricchezza e di capacità economica che avrebbe, al
contrario, giustificato la negazione del diritto all’esenzione.
6
Tutti i soggetti
Codice ente
dell’Istituto per
la vigilanza
sulle
assicurazioni
(IVASS)
Fiscale
che succede all’ISVAP “in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi”.
Per una corretta e puntuale rendicontazione all’IVASS delle somme riscosse a titolo di sanzioni, versate mediante modello F23 con il codice tributo “741T”, è stato istituito il codice ente
“NAE”, denominato “IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni”. Il codice “NAE” è da
indicare nel campo 6 “codice ufficio o ente” del modello di pagamento.
ASSEMBLEA PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2012 ENTRO IL 30.9.2013 NELLE ZONE
DELL’EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO COLPITE DAL SISMA
comunicato stampa
L’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC) ha chiesto chiarimenti in merito alla proroga
ANC 11.3.2013
Tutti i soggetti
del termine per la convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione dei bilanci relativi
all’esercizio chiuso al 31.12.2012 delle società di capitali che hanno subìto danni dal sisma.
Proroga al 30.9.2013
Approvazione
del bilancio 2012
nelle zone
colpite dal sisma
Con delibera 31.1.2013 (pubblicata nella G.U. 4.2.2013 n. 29), il Consiglio dei Ministri ha disposto che, in deroga a quanto stabilito dagli artt. 2364 co. 2 e 2478-bis co. 1 c.c., è fissato al
30.9.2013 il termine per la convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione dei bilanci
relativi all’esercizio chiuso al 31.12.2012 delle società di capitali che hanno subìto danni dal sisma del maggio 2012.
Dubbi applicativi
L’ANC ha evidenziato i seguenti aspetti critici:
• la delibera fa riferimento alle imprese che hanno subìto dei danni, ma non viene specificato
quali siano i danni, se debbano essere certificati e in quale modo;
• si fa riferimento soltanto all’esercizio chiuso al 31.12.2012, non fornendo chiarimenti in merito alle società con esercizio non coincidente con l’anno solare;
• non è stato precisato se la proroga concessa implichi lo slittamento del versamento dell’IRES e dell’IRAP al giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio,
come accade per le imprese che deliberano l’approvazione del bilancio oltre il termine di
120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI
Fiscale
COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE RILEVANTI PER LA
DETRAZIONE DEL 55% (ENTRO IL 2.4.2013)
2.4.2013
Entro il 2.4.2013 (in quanto il 31.3.2013 e l'1.4.2013 sono festivi) occorre inviare all’Agenzia
delle Entrate la comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2012 per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, qualora i lavori non siano terminati entro il 31.12.2012.
Per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, la comunicazione in
esame deve essere effettuata entro 90 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta in corso al
31.12.2012.
Si tratta dell’adempimento introdotto dall’art. 29 co. 6 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009), in capo
ai contribuenti che intendono fruire della detrazione IRPEF/IRES del 55%, di cui all’art. 1 co. 344
- 347 della L. 27.12.2006 n. 296: se l’intervento si protrae per più periodi d’imposta, l’ammontare
delle spese sostenute nel periodo d’imposta anteriore a quello di conclusione dei lavori deve essere indicato in una apposita comunicazione da inviare in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Tutti i soggetti
Comunicazione
delle spese
sostenute per il
55% “a cavallo
d’anno”
Fiscale
INVIO DEL MODELLO “EAS” DA PARTE DEGLI ENTI ASSOCIATIVI PRIVATI E SOCIETÀ
SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ENTRO IL 2.4.2013)
2.4.2013
Entro il 2.4.2013 (posto che il 31 marzo e il 1° aprile sono festivi) deve essere presentato, in via
telematica, all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, il modello
di comunicazione dei dati e delle notizie fiscalmente rilevanti (modello “EAS”), al fine di beneficiare della non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, se nell’anno precedente
sono intervenute variazioni rispetto a quanto già comunicato.
Enti non
commerciali
7
Invio del modello
“EAS” in caso di
variazioni
rilevanti dei dati
Funzione del modello “EAS”
Segue
(salvo alcune esclusioni, quali le ONLUS e le associazioni sportive dilettantistiche che non
svolgono attività commerciale), al fine di consentire gli opportuni controlli.
La mancata presentazione del modello “EAS” nei termini stabiliti comporta la perdita delle suddette agevolazioni fiscali.
Il modello “EAS” è stato istituito con il provv. Agenzia delle Entrate 2.9.2009, in attuazione dell’art. 30 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009), al fine di “monitorare” gli enti non commerciali associativi e le società sportive dilettantistiche che beneficiano della non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi ai fini IRES (ai sensi dell’art. 148 del TUIR) e IVA (ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/72).
Tali soggetti devono infatti possedere i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie fiscalmente rilevanti
Variazioni dei dati già comunicati
In caso di variazioni “rilevanti” dei dati già trasmessi il modello “EAS” deve essere nuovamente
presentato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
In ipotesi di ripresentazione del modello EAS aggiornato, le istruzioni precisano che occorre
inserire tutti i dati richiesti, anche quelli che non hanno subìto variazioni.
Fiscale
COMUNICAZIONE DELLA “SEDE TELEMATICA” PER LA RICEZIONE DEI MODELLI 730-4 DA
PARTE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA (ENTRO IL 2.4.2013)
2.4.2013
Entro il 2.4.2013 (posto che il 31 marzo e il 1° aprile sono festivi) i sostituti d’imposta devono
comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario
incaricato, l’apposita “sede telematica” (propria, di un intermediario o di una società del gruppo)
al fine di ricevere dalla stessa Agenzia il flusso telematico contenente i modelli 730-4, relativi
alla liquidazione dei modelli 730/2013.
Non devono effettuare la comunicazione in esame i sostituti d’imposta che negli scorsi anni
hanno già ricevuto i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle Entrate, salvo che debbano essere comunicate variazioni dei dati già forniti.
Per approfondimenti, si veda l’Informativa per la clientela 12.3.2013 n. 13.
Sostituti
d’imposta
Comunicazione
della “sede
telematica” per i
modelli 730-4
PROCEDURE PRATICHE
START UP INNOVATIVE - ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Ai sensi dell’art. 25 co. 8 del DL 179/2012, al fine di poter beneficiare della disciplina di favore prevista dal
medesimo DL, le start up innovative (e gli incubatori certificati) devono essere iscritte in una apposita sezione
speciale del Registro delle imprese di cui all’art. 2188 c.c.
Ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, la sussistenza dei requisiti per l’identificazione della start up innovativa (e dell’incubatore certificato) è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l’ufficio del Registro delle imprese.
Requisiti per le start up innovative
Al fine di accedere alla disciplina di favore riconosciuta alle start up innovative, l’art. 25 del DL 179/2012 prevede che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
• i soci persone fisiche detengono, al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’Assemblea ordinaria
dei soci;
• l’impresa è costituita e svolge attività d’impresa da non più di 48 mesi;
• l’impresa ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
• a partire dal secondo anno di attività della start up innovativa, il totale del valore della produzione annua,
così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è
superiore a 5 milioni di euro;
• l’impresa non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
8
• l’impresa ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
• l’impresa non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o
di ramo di azienda.
Oltre ai requisiti sopra esposti, la start up deve, al fine di dimostrare il suo carattere innovativo, possedere
almeno uno tra i seguenti requisiti (art. 25 co. 2 lett. h) del DL 179/2012):
• le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 20% del maggiore valore fra costo e
valore totale della produzione della start up innovativa;
• impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo
della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e
che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o
privati, in Italia o all’estero;
• la start up deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a
un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova
varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.
Termini per l’iscrizione nel Registro delle imprese
Con riferimento ai termini entro cui deve avvenire l’iscrizione della start up nella sezione speciale del Registro delle imprese, occorre distinguere tra:
• società già costituite;
• società di nuova costituzione.
Società già costituite
Per le società già costituite, il co. 3 dell’art. 25 del DL 179/2012 prevede un termine di 60 giorni, dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del citato DL, per depositare presso il Registro delle imprese la
dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti di start up innovativa, al fine di beneficiare delle misure
previste dalla legge.
Considerando che la legge di conversione del DL è entrata in vigore il 19.12.2012, il termine entro cui
depositare tale dichiarazione sarebbe dovuto cadere il 17.2.2013.
Tuttavia, non essendo l’interpretazione della norma univoca, Infocamere ha chiesto al Ministero dello Sviluppo economico di chiarire se fosse possibile, per queste società, depositare la dichiarazione anche nel caso
in cui fossero decorsi i 60 giorni, vale a dire in data successiva al 17.2.2013.
Riferendosi alla finalità della norma, individuabile nella scelta del legislatore di estendere le misure previste
per le nuove start up anche alle imprese già operanti, il Ministero dello Sviluppo economico, con comunicato
12.2.2013, ha argomentato come la dichiarazione di attestazione del possesso dei requisiti previsti sia
ricevibile dalle Camere di Commercio anche in data successiva al 17.2.2013.
Contestualmente, il MISE ha tuttavia precisato che il termine per il possesso dei requisiti (19.12.2012, data
di entrata in vigore della legge di conversione), così come il termine di durata massima della start up innovativa (decorrente dalla medesima data), sono invece inderogabili.
Società di nuova costituzione
In relazione alle società di nuova costituzione, l’impresa deve avviare l’attività contestualmente alla costituzione.
Qualora l’impresa non comunichi l’inizio attività contestualmente alla costituzione, non può chiedere l’iscrizione nella sezione speciale, procedendosi dunque alla mera iscrizione nella sezione ordinaria, con imposta
di bollo e diritti di segreteria.
Contenuto della domanda di iscrizione
Ai sensi dell’art. 25 co. 12 del DL 179/2012, la domanda di iscrizione per le start up deve contenere le seguenti informazioni:
• data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
• sede principale ed eventuali sedi periferiche;
• oggetto sociale;
• breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca e sviluppo;
• elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità;
• elenco delle società partecipate;
• indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella
start up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
9
• indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
• ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
• elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.
Modalità operative per l’iscrizione nel Registro delle imprese
Con la Guida operativa delle Camere di Commercio, redatta con il coordinamento del Ministero dello Sviluppo economico, sono stati chiariti gli “adempimenti amministrativi ed informatici sulle nuove imprese dedicate
all’innovazione - Legge n. 221 del 17 dicembre 2012”.
La Guida fornisce le indicazioni operative per l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese
nel periodo di prima applicazione della norma, in attesa dell’adeguamento dei decreti sulle specifiche telematiche dei formati delle domande per il Registro delle imprese.
In linea generale, la domanda di iscrizione si presenta in forma telematica con firma digitale, mediante Comunicazione unica a:
• Registro delle imprese;
• Agenzia delle Entrate;
• INPS;
• INAIL.
È, inoltre, previsto che la totale esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo per gli
adempimenti nel Registro delle imprese opera dal momento dell’iscrizione nella sezione speciale e dura non
oltre il quarto anno di iscrizione.
Al riguardo, si precisa che:
• per le società già costituite, l’esenzione vale anche per la presentazione della domanda di iscrizione alla
sezione speciale;
• per le nuove società, l’esenzione vale anche per la presentazione della domanda di iscrizione in cui si
presenta la costituzione e contestualmente la domanda di iscrizione alla sezione speciale.
Adempimenti successivi all’iscrizione
Nella fase successiva alla iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, le start up innovative
e gli incubatori certificati devono attestare il mantenimento del possesso dei requisiti qualificanti:
• entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio;
• comunque, entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio.
Tale dichiarazione va depositata presso l’ufficio del Registro delle imprese (art. 25 co. 15 del DL 179/2012).
Perdita dei requisiti qualificanti
Alla perdita dei requisiti qualificanti e al mancato deposito entro i termini sopra richiamati della dichiarazione
di attestazione del mantenimento del possesso dei medesimi consegue la cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese (entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti stessi), “permanendo
l’iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese” (art. 25 co. 16 del DL 179/2012).
Fac simile possesso dei requisiti
Si riporta nel prosieguo il fac simile di “dichiarazione del possesso dei requisiti di impresa start-up innovativa”
di cui all’art. 25 del DL 179/2012, predisposto dalle Camere di Commercio e inserito come allegato alla
Guida agli adempimenti amministrativi e informatici sopra citata.
10
11
12
. PARTE
SECONDA
NOVITÀ
Soggetti IRES - Chiarimenti concernenti la disciplina della c.d. “participation exemption” ............................................... 13
Tutti i soggetti - Precisazioni del Ministero dell’Economia e Finanze in materia di IMU ..................................................... 14
Tutti i soggetti - Dichiarazione IMU dei fabbricati del gruppo “D” ................................................................................. 14
Tutti i soggetti - Finanziamenti a medio e lungo termine stipulati all’estero .................................................................... 15
Soggetti IVA - Cessioni intracomunitarie di beni con clausola “franco fabbrica” ............................................................ 16
Soggetti IVA - Cessioni di oli e grassi di origine animale e vegetale ............................................................................... 17
Soggetti IRPEF - Codici tributo per il versamento dell’addizionale comunale IRPEF ancora dovuta ................................... 17
Enti pubblici - Versamento all’INPS delle somme a titolo di rimborso delle visite mediche ............................................... 17
IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI
Enti no profit - Iscrizione negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille ............................................................................. 18
PROCEDURE PRATICHE
Adempimenti connessi all’approvazione del bilancio d’esercizio ............................................................................... 19
Aiuto alla crescita economica (ACE): determinazione per il 2012 ............................................................................... 22
NOVITÀ
Fiscale
circ. Agenzia
Entrate 29.3.2013 n.
7
Soggetti IRES
Chiarimenti
concernenti la
disciplina della
c.d.
“participation
exemption”
CHIARIMENTI IN RELAZIONE LA DISCIPLINA DELLA C.D. “PARTICIPATION EXEMPTION”
In merito alla disciplina relativa alle partecipazioni esenti di cui all’art. 87 del TUIR (c.d. “participation
exemption”), la circ. Agenzia delle Entrate 29.3.2013 n. 7 fornisce ulteriori chiarimenti con particolare riferimento:
• al concetto di esercizio di impresa commerciale ex art. 87 co. 1 lett. d) del TUIR;
• ai criteri per la verifica della commercialità nell’ipotesi di impresa in fase di start up;
• all’applicazione del regime dell’esenzione per le società holding localizzate in Stati considerati a regime fiscale privilegiato.
Verifica del requisito della commercialità
Ad avviso del documento in commento, il requisito di commercialità deve ritenersi non sussistente in tutte le ipotesi di attività rivolte alla mera gestione passiva di asset da cui derivi la
percezione di passive income. Per passive income si intendono i proventi ritraibili da beni dotati
di un’autonoma capacità produttiva che, in quanto tali, potrebbero non richiedere l’inserimento
in un apparato organizzato di fattori produttivi costituenti un’azienda.
In caso di partecipazioni in società immobiliari, l’Agenzia precisa che l’attività può essere considerata commerciale se i ricavi derivanti da servizi complementari e funzionali all’utilizzazione
unitaria del complesso immobiliare con finalità diverse dal mero godimento dello stesso risulta
di importo superiore a quelli relativi ai canoni di locazione.
Partecipazioni in start up
La cessione di partecipazioni in società che svolgono un’attività preparatoria o sono in fase di
start up con la finalità di integrare l’attività operativa, prima di iniziare l’attività commerciale vera
e propria, può beneficiare dell’applicazione della pex.
In particolare, si osserva come l’Agenzia ritenga che il periodo di start up non sia idoneo a
configurare l’esercizio di attività commerciale. Tuttavia, se la partecipazione viene ceduta
quando l’esercizio dell’attività d’impresa è già stato avviato, terminata la fase di start up, si
realizza un effetto di “trascinamento all’indietro” del requisito della commercialità.
segue
Holding localizzate in un Paradiso fiscale
Per le holding localizzate in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, si ritiene che, a prescindere dalla natura delle partecipazioni (qualificate o non qualificate) detenute dalla holding
estera black list, il socio residente in Italia debba presentare l’istanza di interpello secondo le
13
modalità di cui al co. 5 lett. b) dell’art. 167 del TUIR, dimostrando che dalla partecipazione nella
holding non ha conseguito, “sin dall’inizio del periodo di possesso”, l’effetto di localizzare i
redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Tuttavia, l’obbligo dell’interpello viene meno qualora il reddito della holding “black list ” sia stato
tassato per trasparenza in capo al socio residente in Italia, sin dall’inizio del periodo di possesso, ai sensi della disciplina CFC: tale circostanza fa venir meno, infatti, l’effetto di localizzare i
redditi in un tax haven e, pertanto, i relativi dividendi non saranno imponibili in capo al socio
residente, mentre l’eventuale plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione sarà
imponibile secondo le disposizioni di cui agli artt. 58 e 87 del TUIR.
Fiscale
CHIARIMENTI FORNITI DAL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE IN MATERIA DI
IMU
ris. Min. Economia
e Finanze 28.3.2013
n. 5/DF
Con la ris. 28.3.2013 n. 5/DF, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia ha
fornito ulteriori precisazioni in materia di IMU.
Aliquote deliberate per i fabbricati delle imprese del gruppo “D”
Tutti i soggetti
Precisazioni del
Ministero
dell’Economia e
Finanze in
materia di IMU
In seguito alle novità della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che ha previsto, per gli anni
2013 e 2014, la soppressione della quota di imposta riservata allo Stato ad eccezione degli
immobili delle imprese del gruppo “D”, per quest’ultima tipologia di immobili i Comuni possono
aumentare sino allo 0,3% l’aliquota base ed il maggiore gettito è destinato all’ente locale,
mentre allo Stato rimane riservato il gettito calcolato con l’aliquota dello 0,76%.
Con riferimento agli immobili del gruppo “D”, i Comuni potranno soltanto aumentare l’aliquota
standard dello 0,76% (sino a 0,3 punti percentuali), ma non potranno ridurla; tali immobili non
potranno quindi più beneficiare delle riduzioni di aliquota che potevano essere deliberate dai
Comuni a decorrere dal 2013.
Aliquote deliberate per i fabbricati rurali a uso strumentale del gruppo “D”
I fabbricati rurali ad uso strumentale, classificati nel gruppo catastale “D”, continuano a beneficiare della riduzione allo 0,2% dell’aliquota standard ai sensi dell’art. 13 co. 8 del DL 201/2011, ma i
Comuni non potranno più deliberare la riduzione dell’aliquota agevolata dello 0,2% fino allo 0,1%
ed il gettito derivante applicando l’aliquota dello 0,2% è interamente riservato allo Stato.
Efficacia delle deliberazioni per il versamento dell’IMU dovuta per l’anno 2013
A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della
detrazione dell’imposta devono essere inviate esclusivamente per via telematica (non potranno
essere prese in considerazione deliberazioni inviate con modalità diverse) per la pubblicazione
sul sito www.finanze.it e sono efficaci dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione, a condizione
che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce.
Pertanto, al fine del versamento della prima rata dell’IMU, nel caso in cui alla data del 30.4.2013
non risultino pubblicate le deliberazioni relative al 2013, il contribuente dovrà verificare che siano
state pubblicate sul predetto sito quelle relative al 2012, che continueranno a trovare applicazione. Se non sono state pubblicate nemmeno le deliberazioni per l’anno 2012, dovranno essere
applicate le aliquote fissate dalla legge.
Assegnazione della casa coniugale all’ex coniuge
Un altro chiarimento, contenuto nella ris. 5/DF/2013, riguarda la disposizione contenuta nell’art.
4 co. 12-quinquies del DL 16/2012 (conv. L. 44/2012), secondo cui, ai soli fini dell’IMU, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in
ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
Pertanto, rispetto all’ex casa familiare, soggetto passivo IMU è in ogni caso il coniuge assegnatario, ancorché non titolare, neppure pro quota, del diritto di proprietà o di altro diritto reale
sull’immobile.
Tali considerazioni, precisa il Dipartimento delle Finanze, non riguardano il caso in cui al coniuge assegnatario della casa familiare sia attribuito dal giudice il diritto a succedere nel contratto
di locazione all’altro coniuge (conduttore) in quanto il locatore non è soggetto passivo IMU.
Fiscale
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU PER I FABBRICATI DEL GRUPPO
CATASTALE “D”
ris. Min. Economia
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la ris. 28.3.2013 n. 6/DF, ha chiarito entro quale
14
e Finanze 28.3.2013
n. 6/DF
Tutti i soggetti
Dichiarazione
IMU dei
fabbricati del
gruppo “D”
termine deve essere presentata la dichiarazione IMU dei fabbricati non iscritti in Catasto e
sprovvisti di rendita, classificabili nel gruppo catastale “D” (immobili a destinazione speciale), che
nello stesso tempo risultino interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
Determinazione della base imponibile IMU dei fabbricati del gruppo “D”
Per tali fabbricati, l’art. 5 co. 3 del DLgs. 504/92, richiamato dall’art. 13 co. 3 del DL 201/2011
(conv. L. 214/2011), prevede una particolare modalità di determinazione della base imponibile,
basata sull’applicazione di appositi coefficienti di adeguamento ai costi storici di acquisto o di
costruzione dell’immobile risultanti dalle scritture contabili (inventario) alla data del 1° gennaio
dell’anno di imposizione, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione. I costi vengono suddivisi in ragione dell’anno di formazione e rivalutati per i relativi coefficienti ministeriali.
In ordine alla corretta collocazione temporale dei costi di acquisto o costruzione sostenuti, valgono i seguenti principi:
• i costi di acquisto sostenuti nel 2012 sono rivalutati in base al relativo coefficiente;
• i costi incrementativi sostenuti nel 2011 concorrono a determinare la base imponibile IMU
nel 2012;
• i costi incrementativi sostenuti nel 2012 concorreranno alla base imponibile IMU solo a
partire dal 2013.
Termine di presentazione della dichiarazione IMU
Le istruzioni allegate al modello di dichiarazione IMU, approvato con il DM 30.10.2012, precisano che lo stesso, per la tipologia di immobili in commento, debba essere presentato entro 90
giorni dalla “chiusura del periodo di imposta relativo alle imposte sui redditi”. A tal proposito,
non era chiaro a quale periodo d’imposta si dovesse fare riferimento al fine del calcolo del
predetto termine.
All’uopo il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che il periodo d’imposta, dalla chiusura del
quale devono essere calcolati i predetti 90 giorni, è quello in cui il “contribuente è in possesso
di tutti gli elementi necessari per la determinazione della base imponibile” dell’IMU.
Quindi, nel caso in cui i costi incrementativi del valore degli immobili siano stati sostenuti nel
corso del 2012, l’incremento del valore dell’immobile viene preso in considerazione per il versamento dell’IMU relativo all’anno 2013, poiché soltanto per il 2013 il contribuente è a conoscenza
dei coefficienti di aggiornamento del valore degli immobili.
Di conseguenza, la dichiarazione dell’IMU per l’anno 2013 dovrà essere presentata entro 90
giorni dal 31.12.2013, ossia entro il 31.3.2014.
Fiscale
IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE STIPULATI
ALL’ESTERO
ris. Agenzia Entrate
28.3.2013 n. 20
L’Agenzia delle Entrate, nella ris. 28.3.2013 n. 20, ha esaminato il trattamento impositivo da
riservare, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti (di cui agli artt. 15 e
ss. del DPR 601/73), ai contratti relativi ad operazioni di finanziamento a medio e lungo termine
stipulati all’estero e destinati a produrre effetti giuridici principalmente in Italia.
Tutti i soggetti
Finanziamenti a
medio e lungo
termine stipulati
all’estero
Esclusione dell’abuso del diritto
In primo luogo, l’Agenzia afferma che in tal caso non può trovare applicazione l’istituto dell’abuso del diritto, in quanto, nell’elaborazione che di esso è stata fatta dalla giurisprudenza, non vi
è il riferimento al luogo di sottoscrizione del contratto. Infatti, la giurisprudenza definisce l’abuso
del diritto come l’utilizzo distorto di strumenti giuridici senza alcuna valida ragione economica
diversa dal risparmio d’imposta. Pertanto, la sola conclusione all’estero di un contratto non è
sufficiente ad integrare l’elusione.
Luogo di formazione del contratto
In secondo luogo, però, l’Agenzia precisa che l’imposta sostitutiva dovrebbe comunque essere
corrisposta nel caso in cui, effettivamente, il contratto di finanziamento sia stato “concluso” in Italia. Infatti, atteso che per il contratto di finanziamento non è necessaria la forma pubblica, ove le
parti, in Italia, abbiano già raggiunto l’accordo sugli elementi essenziali del contratto e li abbiano
recepiti in una scrittura privata semplice, tale atto (perfezionato in Italia) configura già il contratto
di finanziamento, anche se poi esso viene ulteriormente riportato nell’atto pubblico “formalizzato”
all’estero.
15
segue
Sanzioni e decadenza
Infine, l’Agenzia ricorda che, per quanto concerne l’accertamento, le sanzioni, la riscossione ed
il contenzioso relativi all’imposta sostitutiva sui finanziamenti trovano applicazione le norme
dell’imposta di registro, con la conseguenza che:
• in caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione concernente le operazioni
rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva (da parte degli enti che le pongono
in essere), si applica la sanzione dal 120 al 240% dell’imposta dovuta. Il termine di decadenza, in tal caso, è quinquennale;
• in caso di dichiarazione infedele, trova applicazione la sanzione dal 200 al 400%
dell’imposta, prevista per l’occultazione di corrispettivo. Il termine di decadenza è triennale.
Fiscale
ris. Agenzia
Entrate 25.3.2013
n. 19
Soggetti IVA
CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI CON CLAUSOLA “FRANCO FABBRICA”
L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 25.3.2013 n. 19, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla
prova delle cessioni intracomunitarie di beni:
• effettuate con clausola “franco fabbrica”, ossia con consegna dei beni in Italia al vettore
incaricato dal cessionario non residente;
• fatturate in regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 41 del DL 331/93.
Precedenti indicazioni dell’Amministrazione finanziaria
Cessioni
intracomunitari
e di beni con
clausola
“franco
fabbrica”
Fermo restando che la normativa italiana non contiene alcuna specifica previsione in merito ai
documenti idonei a provare l’avvenuto trasferimento dei beni in altro Paese UE, alcuni chiarimenti in proposito sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con le ris. 345/2007 e 477/2008.
In particolare:
• la ris. 345/2007 individua, quale prova idonea a dimostrare l’uscita delle merci dal territorio
dello Stato, il documento di trasporto e precisa che il cedente ha l’obbligo di conservare,
oltre agli elenchi INTRASTAT e alle fatture, la documentazione bancaria dalla quale risulti
traccia delle somme riscosse in relazione alle cessioni intracomunitarie effettuate e la copia
di tutti gli altri documenti attestanti gli impegni contrattuali che hanno dato origine alla
cessione e al trasporto dei beni in altro Paese UE;
• la ris. 477/2008, nell’affrontare lo specifico caso relativo alle cessioni “franco fabbrica”, chiarisce che il riferimento al documento di trasporto, contenuto nella ris. 345/2007, è stato
effettuato a titolo meramente esemplificativo, per cui “nei casi in cui il cedente nazionale non
abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto
documento di trasporto, la prova di cui sopra potrà essere fornita con qualsiasi altro
documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro”.
Nuovo intervento dell’Agenzia delle Entrate
Nel nuovo intervento dell’Agenzia delle Entrate, viene precisato che la prova della cessione
intracomunitaria può essere validamente costituita:
• dal CMR elettronico, avente il medesimo contenuto di quello cartaceo;
• dalle informazioni tratte dal sistema informatico del vettore, da cui risulta che la merce
ha lasciato il territorio dello Stato ed ha raggiunto il territorio di un altro Paese UE.
In linea con le indicazioni contenute nella ris. 345/E/2007, i predetti documenti, per essere idonei
a dimostrare l’avvenuta cessione intracomunitaria, devono essere conservati congiuntamente:
• alle fatture di vendita;
• alla documentazione bancaria attestante i corrispettivi percepiti;
• alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti;
• ai modelli INTRASTAT.
Il CMR in formato elettronico e le informazioni tratte dal sistema informatico del vettore, in
quanto privi di “riferimento temporale” e di “sottoscrizione elettronica”, si qualificano come documenti analogici, che devono essere materializzati su un supporto fisico per essere fiscalmente rilevanti. Ai fini, invece, della successiva conservazione, è necessario sia memorizzare la
relativa immagine direttamente su supporti ottici, sia apporre il riferimento temporale e la firma
digitale da parte del responsabile della conservazione.
16
Fiscale
ALIQUOTA IVA DEL 10% PER LE CESSIONI DI OLI E GRASSI DI ORIGINE ANIMALE E
VEGETALE
ris. Agenzia
Entrate 18.3.2013
n. 17
Con la ris. 18.3.2013 n. 17, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che alle cessioni di oli e grassi animali e vegetali, se destinati alla produzione di energia elettrica con potenza superiore a 1
KW, si applica l’aliquota IVA del 10%.
Tali oli e grassi “energetici” sono equiparabili agli oli indicati nel n. 104 della Tabella A, Parte
Soggetti IVA
III, allegata al DPR 26.10.72 n. 633. Infatti, tali prodotti sono già stati equiparati sotto il profilo
delle accise (art. 21 del DLgs. 26.10.95 n. 504).
Cessioni di oli
Secondo la citata risoluzione, i soggetti che avessero applicato l’aliquota IVA ordinaria per le
e grassi di
cessioni di oli e grassi “energetici” possono emettere note di variazione ex art. 26 co. 2 del
origine animale DPR 26.10.72 n. 633.
e vegetale
Fiscale
CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DELL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DOVUTA IN
SEGUITO A COMUNICAZIONI D’IRREGOLARITÀ
ris. Agenzia
Entrate 29.3.2013
n. 21
Con la ris. 29.3.2013 n. 21, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento di
somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 36-bis del DPR n. 600/73.
I codici oggetto della risoluzione sono utilizzabili per consentire il versamento, con le modalità
di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97, delle somme dovute dai contribuenti a titolo di addizionale
comunale all’IRPEF (imposta, interessi e sanzioni) a seguito delle comunicazioni inviate per
l’anno d’imposta 2011 e successivi. I nuovi codici sono:
• “910B”, denominato “Art. 36-bis, D.P.R. n. 600/73 - addizionale comunale all’Irpef - IMPOSTA”;
• “911B”, denominato “Art. 36-bis, D.P.R. n. 600/73 - addizionale comunale all’Irpef - INTERESSI”;
• “912B”, denominato “Art. 36-bis, D.P.R. n. 600/73 - addizionale comunale all’Irpef - SANZIONE”.
Soggetti
IRPEF
Codici tributo
per il
versamento
dell’addizional
e comunale
IRPEF ancora
dovuta
Nello specifico, qualora il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi
dell’art. 36-bis del DPR 600/73, intenda versare solo una quota dell’importo complessivamente
richiesto a partire dall’anno d’imposta 2011, potrà indicare i suddetti codici tributo.
In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti
nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nel campo Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti “rateazione/regione/prov./mese rif.”, il codice catastale del Comune in base al domicilio
fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio del periodo d’imposta di riferimento.
Inoltre, nei campi specificamente denominati andranno indicati il codice atto e l’anno di
riferimento (nella forma “AAAA”), presenti nella stessa comunicazione.
Il codice catastale del Comune è reperibile nella “Tabella dei Codici Catastali dei Comuni”
pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Fiscale
VERSAMENTO ALL’INPS DELLE SOMME A TITOLO DI RIMBORSO DELLE VISITE DI
CONTROLLO E DEI RELATIVI SOLLECITI
ris. Agenzia
Entrate 22.3.2013
n. 18
Con la ris. 22.3.2013 n. 18, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per l’utilizzo del modello F24 enti pubblici per versare le somme a titolo di rimborso delle visite mediche di controllo e dei relativi solleciti, di spettanza dell’INPS.
L’Agenzia ricorda infatti che la convenzione del 18.6.2008 e successivi rinnovi, stipulata con
l’INPS, ha regolato il servizio di riscossione, mediante modello F24, per il pagamento delle
somme di pertinenza dell’Istituto.
L’INPS ha poi chiesto che le modalità di versamento con il modello F24 enti pubblici venisse
esteso alle causali contributo VMCF e VMCS, in uso per il versamento, con il modello F24,
delle somme a titolo di rimborso delle visite mediche di controllo e dei solleciti.
Per permettere il pagamento di tali somme con l’F24 EP, utilizzando le causali VMCF e VMCS,
la risoluzione in esame illustra le relative modalità di compilazione.
In particolare, le modalità di compilazione per le causali VMCF (denominata “Rimborsi visite
mediche di controllo - fatture”) e VMCS (“Rimborsi visite mediche di controllo - solleciti”), sono:
Enti pubblici
Versamento
all’INPS delle
somme a titolo
di rimborso
delle visite
mediche
17
segue
• codice: codice sede, da reperire sulla fattura emessa da INPS e formata da 4 caratteri
numerici;
• estremi identificativi: codice INPS, da reperire sulla fattura emessa da INPS e formata da
17 caratteri numerici;
• riferimento A: mese/anno di riferimento nel formato MMAAAA oppure 0;
• riferimento B: non compilare.
IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI
Fiscale
ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI BENEFICIARI DELLA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE
DELL’IRPEF PER L’ANNO 2013
circ. Agenzia
Entrate 21.3.2013
n. 6
Con la circ. 21.3.2013 n. 6, l’Agenzia delle Entrate riepiloga la disciplina del beneficio del cinque
per mille dell’IRPEF applicabile per l’anno finanziario 2013, a seguito della proroga disposta dal
DL 95/2012.
Enti no profit
Disciplina applicabile
Iscrizione negli
elenchi dei
beneficiari del
5 per mille
Il beneficio è regolato secondo le stesse modalità e termini previsti per il 2012. Pertanto,
quanto alla normativa applicabile, occorre fare riferimento al DPCM 23.4.2010 e al DPCM
30.5.2012 (per gli enti di tutela dei beni culturali e paesaggistici), i cui termini devono intendersi
aggiornati al 2013.
Possibili destinazioni del beneficio
La destinazione del cinque per mille può avvenire, alternativamente, per una delle seguenti
finalità:
• sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),
delle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte negli appositi registri nazionale, regionali e provinciali, oppure delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano in particolari settori (assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione,
formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse
artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse sociale);
• sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a
norma di legge e che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
• sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
• finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
• finanziamento della ricerca sanitaria;
• finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici.
Avvio delle procedure di iscrizione
In generale, le procedure di iscrizione negli elenchi dei soggetti potenziali beneficiari sono attivate dalle amministrazioni competenti a partire dal 22.3.2013, ma si concluderanno secondo
tempistiche differenti a seconda delle tipologie di enti interessati.
La circolare esamina gli adempimenti posti a carico degli enti del settore no profit e delle associazioni sportive dilettantistiche. Le istruzioni sulle modalità di effettuazione degli adempimenti
degli enti della ricerca scientifica e delle Università, degli enti della ricerca sanitaria e degli enti
che effettuano attività di tutela, di promozione o di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici sono fornite dalle Amministrazioni di competenza (rispettivamente, MIUR, Ministero della
Salute e Ministero per i Beni e le Attività culturali).
Iscrizione nell’elenco per gli enti del settore no profit e le associazioni sportive
dilettantistiche
Gli enti di volontariato, le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le associazioni sportive dilettantistiche, le altre associazioni o fondazioni riconosciute che operano in determinati
settori possono presentare, esclusivamente in via telematica, la propria domanda di iscrizione,
entro il 7.5.2013, direttamente o tramite gli intermediari abilitati.
Predisposizione degli elenchi dei beneficiari
L’Agenzia delle Entrate provvederà a pubblicare sul proprio sito Internet:
18
segue
• gli elenchi provvisori dei soggetti che hanno presentato la domanda di iscrizione, entro il
14.5.2013;
• gli elenchi definitivi, che saranno disponibili solo dal 27.5.2013, a seguito della correzione
di eventuali errori segnalati (entro il 20.5.2013).
Dichiarazione sostitutiva
Entro l’1.7.2013 (termine prorogato in quanto il 30.6 cade di domenica), i legali rappresentanti
degli enti iscritti devono presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei
requisiti che danno diritto al contributo, inviandola alla DRE territorialmente competente (per gli
enti no profit), ovvero all’ufficio del CONI territorialmente competente (per le associazioni sportive
dilettantistiche). Tale dichiarazione deve essere inviata mediante raccomandata A/R, allegando
copia fotostatica non autenticata del documento di identità del rappresentante legale firmatario. In
alternativa, l’invio alla DRE può avvenire tramite posta elettronica certificata, sulla base degli
indirizzi PEC disponibili sul sito dell’Agenzia, riportando nell’oggetto l’indicazione “dichiarazione
sostitutiva 5 per mille 2013” e allegando copia della dichiarazione sostitutiva, ottenuta mediante
scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché del documento
di identità.
Inadempimento degli obblighi di iscrizione - Regolarizzazione
Ai sensi dell’art. 2 co. 2 del DL 16/2012 gli enti che, pur in possesso dei requisiti sostanziali,
non abbiano effettuato, entro la scadenza, in tutto o in parte, gli adempimenti necessari per
l’accesso al beneficio del 5 per mille, hanno la possibilità di regolarizzare la propria posizione,
entro il 30.9.2013:
• presentando la domanda d’iscrizione o la dichiarazione sostitutiva, oppure integrando la
documentazione necessaria;
• versando la sanzione minima prevista dall’art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97, pari a 258,00 euro,
con il codice tributo “8115”, senza possibilità di compensazione.
PROCEDURE PRATICHE
ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
La presente procedura riporta un promemoria degli adempimenti pratici connessi all’approvazione del bilancio d’esercizio.
PROMEMORIA DEGLI ADEMPIMENTI PRATICI
APPROVAZIONE DEL BILANCIO
TERMINE
ADEMPIMENTO
Adempimenti CdA
Verificare la possibilità/obbligo di redigere il progetto di bilancio secondo
determinati schemi e/o in base ai principi contabili internazionali:
•
•
•
•
•
1
-
in forma abbreviata;
per le società finanziarie;
per le banche e le assicurazioni;
per le società quotate;
per le società “consolidate” da società obbligate a redigere il bilancio consolidato in
base agli IAS/IFRS.
In presenza di società controllate, verificare l’obbligo di redazione del bilancio consolidato:
•
•
•
verificare il superamento per due esercizi consecutivi di 2 tra determinati limiti di
importo commisurati all’attivo, ai ricavi, ai dipendenti. I limiti sono riferiti anche alle
società controllate; oppure
verificare se la società è detenuta per oltre il 95% dalla controllante; oppure
verificare che la redazione del bilancio consolidato non sia stata richiesta almeno 6
mesi prima della chiusura dell’esercizio da soci rappresentanti almeno il 5% del
capitale; oppure
19
APPROVAZIONE DEL BILANCIO
TERMINE
ADEMPIMENTO
•
-
Secondo previsione
dello statuto
1
-
Almeno 30 giorni
prima
dell’assemblea
Almeno 15 giorni
prima della data
dell’assemblea
verificare se l’impresa controlla solo imprese che, individualmente e nel loro insieme,
sono irrilevanti ai fini della chiarezza, veridicità e correttezza della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.
Indicare nella Nota integrativa al bilancio d’esercizio le eventuali ragioni di
esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato.
Convocare il CdA, a norma di statuto, per l’approvazione del progetto di
bilancio e la redazione della Relazione sulla gestione.
Qualora sussistano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto
della società, formalizzare la decisione di rinviare l’approvazione del bilancio
alla scadenza dei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ai sensi dell’art.
2364 co. 2 c.c.
Aggiornare il libro dei verbali del CdA e firmare da parte del presidente e del
segretario.
Verificare eventuali obblighi di pubblicità delle deliberazioni del CdA (es.
comunicati stampa per le società quotate).
Presentare al Collegio sindacale/sindaco unico e al soggetto incaricato della
revisione legale (revisore legale o società di revisione legale) la seguente
documentazione:
•
•
•
progetto di bilancio;
Nota integrativa;
Relazione sulla gestione.
Convocare, nei termini statutari, l’assemblea delle spa e delle sapa, mediante
pubblicazione in G.U. o su quotidiano individuato dallo statuto.
Convocare l’assemblea delle srl, mediante raccomandata ovvero con altre
modalità, previste dallo statuto, tali da assicurare comunque una tempestiva
Almeno 8 giorni
informazione.
prima della data
Convocare l’assemblea delle spa che non fanno ricorso al mercato del
dell’assemblea
capitale di rischio con mezzi idonei che garantiscano la prova dell’avvenuto
ricevimento.
Adempimenti Collegio sindacale/sindaco unico e soggetto incaricato della revisione legale
Predisporre:
•
•
2
3
Almeno 15 giorni
prima
dell’assemblea
Almeno 15 giorni
prima
dell’assemblea
Secondo previsione
dello statuto
la Relazione di revisione, contenente il giudizio sul bilancio;
la Relazione dei sindaci, con cui si riferisce all’assemblea sui risultati dell’esercizio sociale, sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri e nella quale si presentano
le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione.
Quando il Collegio sindacale/sindaco unico è incaricato della revisione legale,
tale organo emette un’unica relazione, contenente una prima parte con
l’espressione del giudizio sul bilancio ed una seconda parte con tutte le altre
attestazioni richieste.
Adempimenti preliminari all’assemblea
Depositare presso la sede sociale la seguente documentazione:
•
•
•
•
progetto di bilancio (con le copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate
ed un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società
collegate);
Relazione sulla gestione;
Relazione dei sindaci;
Relazione di revisione.
Depositare le azioni presso la sede sociale o le banche indicate ai fini della
partecipazione all’assemblea, per le spa le cui azioni non sono ammesse
alla gestione accentrata.
20
APPROVAZIONE DEL BILANCIO
TERMINE
-
ADEMPIMENTO
Adempimenti assemblea
Verificare le modalità di votazione in base ad eventuali clausole statutarie
(es. voto di lista, voto per corrispondenza o in via elettronica, eventuale assemblea in videoconferenza).
Verificare le modalità dell’esercizio della delega, tenendo conto che:
•
-
•
•
•
-
per le società che non hanno azioni quotate nei mercati regolamentati, la rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di
controllo, ai dipendenti della società, alle società da essa controllate (o ai membri degli
organi amministrativi/di controllo o ai dipendenti delle stesse);
per le società che non hanno azioni quotate nei mercati regolamentati, un soggetto
non può rappresentare in assemblea più di 20 soci;
se la rappresentanza è conferita ad una società o associazione, fondazione, ente
collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o
collaboratore;
la delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco (il
rappresentato può farsi sostituire solo da chi sia indicato nella delega).
Accertare la regolare costituzione dell’assemblea (modalità di convocazione,
identità e legittimazione dei presenti) e verificare i quorum costitutivi.
In caso di assemblea totalitaria:
•
-
•
•
verificare la presenza di tutti i soci e della maggioranza dei componenti degli organi
amministrativi e di controllo;
richiedere che i soci dichiarino di essere informati sulle materie all’ordine del giorno;
comunicare tempestivamente le deliberazioni adottate ai componenti degli organi
amministrativi e di controllo non presenti.
Verificare eventuali norme statutarie su:
4
-
•
•
•
-
Entro 120 giorni
(massimo 180
giorni) dalla
chiusura esercizio
Entro 120 giorni
(massimo 180
giorni) dalla
chiusura esercizio
Entro 120 giorni
(massimo 180
giorni) dalla
chiusura esercizio
ripartizione degli utili secondo determinate regole/riservata a promotori, soci fondatori,
amministratori, partecipazione agli utili da parte di dipendenti;
privilegi per determinate categorie di azioni/presenza di azioni di godimento;
accantonamenti obbligatori ad apposite riserve.
Verificare preventivamente l’iscrizione in bilancio di costi di impianto e
ampliamento, spese di ricerca e sviluppo, spese di pubblicità, per i limiti alla
distribuzione di dividendi.
Approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci e verifica dei
quorum deliberativi.
Per le srl, se previsto dall’atto costitutivo, l’approvazione del bilancio può avvenire anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per
iscritto.
Qualora il bilancio non venga approvato, gli amministratori devono rivedere il
progetto di bilancio e ripresentarlo all’assemblea.
La delibera Consiglio dei Ministri 31.1.2013 ha disposto che, in deroga a
quanto stabilito dagli artt. 2364 co. 2 e 2478-bis co. 1 c.c., il termine per la
convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione dei bilanci relativi
all’esercizio chiuso al 31.12.2012 delle società di capitali che hanno subìto
danni dal sisma del maggio 2012 è fissato al 30.9.2013.
Eventuale rinnovo degli organi sociali, se in scadenza.
Approvazione di eventuali altri punti all’ordine del giorno (es. modifiche statutarie – aumento di capitale, trasferimento sede, ecc. – acquisto di
azioni proprie o da parte di società controllate, deliberazioni su conferimenti,
fusioni, ecc.).
21
APPROVAZIONE DEL BILANCIO
TERMINE
5
Entro 30 giorni
dall’approvazione
del bilancio
ADEMPIMENTO
Adempimenti Registro imprese
Deposito, presso il Registro delle imprese, di una copia:
•
•
•
•
•
•
del bilancio;
della Relazione sulla gestione;
della Relazione dei sindaci;
della Relazione di revisione;
del verbale di approvazione dell’assemblea;
dell’elenco soci (per le spa e sapa non aventi azioni quotate in mercati regolamentati).
Per i bilanci relativi agli esercizi chiusi successivamente al 16.2.2009, occorre
adottare le modalità di presentazione nel formato XBRL.
Adempimenti successivi all’approvazione del bilancio
6
7
Entro l’ultimo
giorno del 9°
mese successivo a
quello
di chiusura del
periodo d’imposta
Entro 3 mesi
dal termine di
presentazione
della dichiarazione
dei redditi
Entro 20 giorni
dall’approvazione
del bilancio
-
Compilazione e invio telematico del modello UNICO per la dichiarazione dei
redditi (per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, il
termine per l’invio telematico è quindi fissato al 30 settembre).
Annotazione e sottoscrizione del bilancio nel libro degli inventari.
Aggiornamento del libro dei verbali delle assemblee.
Distribuzione utili ai soci
Registrazione del verbale di assemblea contenente la delibera di distribuzione
dividendi, con pagamento dell’imposta fissa (art. 4 Tariffa, Parte I del DPR
131/86).
Verificare eventuali adempimenti fiscali connessi alla distribuzione degli utili,
quali ad esempio:
•
•
predisposizione delle certificazioni sugli utili corrisposti;
predisposizione dichiarazione del sostituto d’imposta (modello 770 Ordinario).
AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE): DETERMINAZIONE PER IL 2012
I soggetti titolari di reddito d’impresa possono beneficiare anche nel 2012 del c.d. “aiuto alla crescita economica” (ACE), che consente la detassazione di una parte del reddito d’impresa proporzionale agli incrementi di
patrimonio netto rilevati nel biennio 2011-2012 (o, per le società di persone, all’ammontare del patrimonio netto
contabile rilevato al 31.12.2012).
L’ammontare detassato (definito “rendimento nozionale del nuovo capitale proprio”) è determinato moltiplicando tali importi per il coefficiente di legge del 3%.
Sintesi del procedimento di calcolo
Il procedimento di calcolo dell’ACE per le società di capitali è, in sintesi, il seguente:
• determinazione degli incrementi di patrimonio netto;
• determinazione dei decrementi di patrimonio netto, sia per attribuzione ai soci di capitale e riserve, sia in
applicazione delle norme antielusive previste dall’art. 10 del DM 14.3.2012;
• somma algebrica delle sue componenti per determinare la “variazione netta del capitale proprio”;
• confronto di tale importo con il patrimonio netto contabile 2012;
• assunzione, quale “base ACE”, del minore tra i due importi;
• calcolo del beneficio moltiplicando la base ACE per il 3%.
L’ACE può essere utilizzata sino a concorrenza del reddito complessivo netto, determinato dopo lo scomputo delle perdite pregresse (sino a concorrenza dell’80% del relativo ammontare, ai sensi dell’art. 84 del
TUIR). L’eventuale eccedenza è portata ad incremento del rendimento nozionale (ovvero, dell’ammontare
detassato) dei periodi successivi (senza limitazioni di carattere temporale).
22
Per il 2012, la società può utilizzare le eccedenze ACE non sfruttate nel 2011 per incapienza del reddito.
Società di persone e imprese individuali
Per le società di persone e le imprese individuali, la base di commisurazione dell’agevolazione è rappresentata dall’intero patrimonio netto contabile esistente al 31.12.2012, invece che dal relativo incremento.
Società di capitali
La tabella che segue sintetizza il procedimento di calcolo dell’agevolazione, evidenziando la collocazione
delle diverse voci nel prospetto del quadro RS del modello UNICO 2013 SC.
Dato
Conferimenti e versamenti in denaro effettuati nel 2011
Conferimenti e versamenti in denaro effettuati nel 2012
Rinunce dei soci ai crediti operate nel 2011
Rinunce dei soci ai crediti operate nel 2012
Accantonamento a riserva dell’utile dell’esercizio 2010
Note
Rilevano per l’intero ammontare, senza ragguaglio ad anno
Vanno ragguagliati in funzione della data di
versamento
Rilevano per l’intero ammontare, senza ragguaglio ad anno
Vanno ragguagliate in funzione della data
dell’atto di rinuncia
Rilevano per l’intero ammontare, senza ragguaglio ad anno.
Sono esclusi gli accantonamenti alle riserve
indisponibili. Sono tali:
•
Accantonamento a riserva dell’utile dell’esercizio 2011
•
le riserve derivanti da processi di valutazione (es.
riserva utili su cambi, riserva valutazione delle
partecipazioni con il metodo del patrimonio netto,
ecc.);
le riserve non distribuibili e non utilizzabili né per
l’aumento gratuito di capitale, né per la copertura
delle perdite.
Deve, ad esempio, essere indicata la riserva
per utili su cambi non realizzata stanziata in ocUtile dell’esercizio 2010 accantonato a riserva indisponibile, se la
casione del riparto dell’utile del 2010, se essa è
riserva è divenuta disponibile nel corso del 2012
divenuta disponibile nel 2012 per effetto del
realizzo
(A) TOTALE INCREMENTI DEL CAPITALE PROPRIO (rigo RS113, colonna 1)
Distribuzioni di riserve ai soci e riduzioni del capitale con rimbor- Rilevano per l’intero ammontare, senza ragso ai soci effettuate nel 2011
guaglio ad anno
Distribuzioni di riserve ai soci e riduzioni del capitale con rimbor- Non riduce la base ACE la distribuzione
dell’utile di esercizio
so ai soci effettuate nel 2012
(B) TOTALE DECREMENTI DEL CAPITALE PROPRIO (rigo RS113, colonna 2)
Conferimenti in denaro effettuati a decorrere dall’1.1.2011 a favo- La riduzione persiste anche se il controllo è
re di società controllate o “sorelle”
venuto meno
Acquisti di partecipazioni in società controllate da società del La
riduzione
persiste
anche
se
la
gruppo effettuati a decorrere dall’1.1.2011
partecipazione viene ceduta
Acquisti di aziende da società del gruppo effettuati a decorrere La riduzione persiste anche se l’azienda viene
dall’1.1.2011
ceduta
Conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se
La riduzione ha carattere permanente
controllati da soggetti residenti, ricevuti dall’1.1.2011
Conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti
La riduzione ha carattere permanente
localizzati in Stati a fiscalità privilegiata, ricevuti dall’1.1.2011
La variazione in diminuzione può essere infeIncremento dei crediti di finanziamento nei confronti di società del
riore rispetto a quella del 2011, se i crediti si
gruppo rispetto all’ammontare esistente all’1.1.2011
sono ridotti
(C) TOTALE RIDUZIONI (rigo RS113, colonna 3)
(D) VARIAZIONE NETTA DEL CAPITALE PROPRIO = A – B –
C (rigo RS113, colonna 4)
L’utile o la perdita 2012 sono determinati ipotiz(E) PATRIMONIO NETTO CONTABILE AL 31.12.2012, esclusa
zando un’IRES teorica che non tiene conto
la riserva per acquisto azioni proprie (rigo RS113, colonna 5)
dell’ACE
(F) BASE ACE della società = minor importo tra (D) ed (E)
(rigo RS113, colonna 6)
Dato
Note
23
(G) RENDIMENTO NOZIONALE della società = F × 3% (rigo
RS113, colonna 7)
(H) RENDIMENTO NOZIONALE delle società partecipate (rigo
RS113, colonna 9)
(I) RENDIMENTO NOZIONALE riportato dal 2011 (rigo RS113,
colonna 10)
(L) RENDIMENTO NOZIONALE TOTALE = G + H + I (rigo
RS113, colonna 12)
(M) REDDITO COMPLESSIVO NETTO DICHIARATO (rigo
RN6, colonna 2)
(N) RENDIMENTO NOZIONALE utilizzabile nel 2012 = minore
importo tra (L) ed (M) (rigo RN6, colonna 3)
(O) RENDIMENTO NOZIONALE riportato al 2013 = L – M
Ammontare detassato, se la società non ha
partecipazioni in società di persone o di capitali
trasparenti
Ammontare detassato delle società di persone
o di capitali trasparenti partecipate, attribuito
alla partecipante
Ammontare detassato del 2011 non sfruttato
per in capienza del reddito
Ammontare effettivamente detassato nel 2012
Società di persone
La tabella che segue sintetizza il procedimento di calcolo dell’agevolazione per le società di persone, anche
in questo caso evidenziando la collocazione delle diverse voci nel modello UNICO 2013 SP.
Dato
(A) PATRIMONIO NETTO CONTABILE AL 31.12.2012 (rigo RS45, colonna 1)
Conferimenti in denaro effettuati a decorrere dall’1.1.2011 a favore di società
controllate o “sorelle”
Acquisti di partecipazioni in società controllate da società del gruppo
effettuati a decorrere dall’1.1.2011
Acquisti di aziende da società del gruppo effettuati a decorrere dall’1.1.2011
Conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se controllati da
soggetti residenti, ricevuti dall’1.1.2011
Conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti localizzati in
Stati a fiscalità privilegiata, ricevuti dall’1.1.2011
Incremento dei crediti di finanziamento nei confronti di società del gruppo rispetto all’ammontare esistente all’1.1.2011
Note
Sono comprese anche parti di
patrimonio netto createsi a seguito
di conferimenti in natura
La riduzione persiste anche se
il controllo è venuto meno
La riduzione persiste anche se la
partecipazione viene ceduta
La riduzione persiste anche se
l’azienda viene ceduta
La riduzione ha carattere permanente
La riduzione ha carattere permanente
La variazione in diminuzione può
essere inferiore rispetto a quella
del 2011, se i crediti si sono ridotti
(B) TOTALE RIDUZIONI (rigo RS45, colonna 2)
(C) BASE ACE della società = A – B (rigo RS45, colonna 3)
(D) RENDIMENTO NOZIONALE della società = C × 3% (rigo RS45, colonna 4)
(E) RENDIMENTO NOZIONALE delle società partecipate (rigo RS45,
colonna 6)
Ammontare detassato, se la società non ha partecipazioni in altre
società di persone
Ammontare detassato delle società di persone partecipate, attribuito alla partecipante
(F) RENDIMENTO NOZIONALE TOTALE = D + E (rigo RS45, colonna 7)
Società che hanno optato per la trasparenza fiscale
Secondo l’art. 7 del DM 14.3.2012 (provvedimento attuativo delle disposizioni sul c.d. “aiuto alla crescita
economica”), in caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all’art. 115 del TUIR:
• il rendimento nozionale della società partecipata che eccede il reddito complessivo netto dichiarato è
attribuito per trasparenza ai soci proporzionalmente alle quote di partecipazione;
• la quota attribuita per trasparenza si somma a quella “propria” di ciascun socio;
Inoltre, le eccedenze di rendimento nozionale generatesi prima dell’opzione non possono essere trasferite ai
soci (sono, cioè, utilizzabili dalla sola partecipata).
In caso di opzione per la “piccola trasparenza” di cui all’art. 116 del TUIR, si adottano gli stessi principi, con
l’unica differenza che la quota di eccedenza di rendimento nozionale attribuita al socio non va a riduzione del
“reddito complessivo netto dichiarato”, bensì esclusivamente a riduzione del reddito d’impresa del socio
stesso.
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Le società che hanno optato per la trasparenza fiscale ex art. 115 del TUIR in qualità di partecipate e che
attribuiscono il rendimento nozionale che eccede il proprio reddito complessivo netto dichiarato ai soci,
indicano tale importo nel rigo TN17 del modello UNICO 2013 SC.
Tale eccedenza non utilizzata si somma a quella “propria” dei soci nel quadro RS di questi ultimi.
Società che hanno optato per il consolidato fiscale
L’art. 6 del DM 14.3.2012 prevede che, in caso di opzione per il consolidato fiscale, il rendimento nozionale
che eccede il reddito complessivo dichiarato è computato in deduzione del reddito di gruppo fino a
concorrenza dello stesso.
La quota che non trova capienza nel reddito di gruppo è “ritrasferita” alle singole società.
Come per la trasparenza fiscale, le eccedenze di rendimento nozionale generatesi prima dell’opzione non
possono essere attribuite al gruppo (sono, cioè, utilizzabili dalla sola società che le ha prodotte).
SCADENZARIO APRILE 2013
Martedì 02
IVA ELENCHI “BLACK LIST” – Presentazione telematica dei modelli di comunicazione delle operazioni
-
relative al mese di Febbraio 2013
FIRR AGENTI E RAPPRESENTANTI - Versamento da parte della casa mandante del contributo annuale
ENTI NON COMMERCIALI - Presentazione in via telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni
dati verificatesi nel 2012
UNIEMENS - Invio telematico della denuncia Retributiva e Contributiva
-
Presentazione DMA (INPDAP)
Presentazione domanda all’INPS per richiesta indennità di disoccupazione agricola e non
Martedì 16
- IVA - Presentazione telematica delle dichiarazioni d’intento di cui si è usufruito nel mese di marzo 2013 (soggetti
mensili)
- IVA - Liquidazione e versamento relativi al mese di marzo 2013
- IRPEF - Versamento delle ritenute operate a marzo 2013 relative a redditi di lavoro autonomo, dipendente e assimilati
- IRPEF - Versamento delle altre ritenute alla fonte operate a marzo 2013 e/o nel primo trimestre 2013
- INPS GESTIONE SEPARATA - Versamento dei contributi da parte dei committenti/associanti sui compensi corrisposti a
marzo 2013
- INPS - contributi mensili lavoro dipendente
- ENPALS - contributi mensili
Venerdì 26
- IVA OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE - Presentazione degli elenchi Intrastat mese di marzo 2013 e primo trimestre
-
2013
ENPALS - invio telematico denuncia mensile
Martedì 30
- IVA ELENCHI “CLIENTI-FORNITORI” – Presentazione telematica delle operazioni relative all’anno 2012
- IVA ELENCHI “BLACK LIST” – Presentazione telematica dei modelli di comunicazione delle operazioni relative al mese
di Marzo 2013 e al primo trimestre 2013
- Presentazione 730 e 730/1 ai Sostituti
- UNIEMENS - Invio telematico della denuncia Retributiva e Contributiva
- Presentazione DMA (INPDAP)
- Datori di lavoro agricolo - Invio all’INPS del modello telematico DMAG Unico per il I Trim 2013
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CIRCOLARE APRILE 2013