REGIONE PIEMONTE
LA NUOVA DISCIPLINA INTRODOTTA DAL
D.P.R. 160/2010:
Bilancio e prospettive a 18 mesi
dall’entrata in vigore
NOVARA - 5 settembre 2013
a cura di Laura FAINA
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Funzione del SUAP (art. 4)
- assicurare al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva
- rappresentare l’unico punto di contatto tra pubblica amministrazione e
utente.
- esercitare le competenze dello Sportello unico per l’edilizia produttiva
Corte costituzionale (sent. 376/2002)
- la disciplina dello Sportello unico configura una sorta di “procedimento
dei procedimenti”
- non comporta uno spostamento di competenza in relazione alla titolarità
dei procedimenti, ma semplicemente consente di configurare il SUAP
quale “cabina di regia” degli endoprocedimenti funzionali all’adozione del
provvedimento
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Ambito di applicazione (art. 2 c. 1)
Il SUAP è l’“…unico soggetto pubblico di riferimento territoriale
- per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività
produttive e di prestazione di servizi
- per quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione,
trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o
trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette
attività…”.
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Esclusioni (art. 2 c. 4)
- impianti e infrastrutture energetiche;
- attività connesse all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti
e di materie radioattive;
- impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi;
- idrocarburi;
- infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di
preminente interesse
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Precisazioni regionali:
Circolare regionale del 19 marzo 2012 n. 3:
a) autorizzazione alla realizzazione di impianti di smaltimento e
recupero rifiuti;
b) approvazione del progetto per la bonifica e messa in sicurezza
dei siti;
c) autorizzazione al trasporto transfrontaliero dei rifiuti;
d) valutazione di impatto ambientale (VIA);
e) concessione di derivazione di acqua pubblica.
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati
/2012/12/attach/circolare_3_sempl.pdf
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Presentazione delle domande (art. 2 c. 2)
- al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è
situato l'impianto.
- esclusivamente in modalità telematica
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d.lgs 7/3/2005 n. 82 art. 5 bis:
1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio
di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le
imprese e le amministrazioni pubbliche avviene
esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione. Con le medesime modalità le
amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e
provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese…
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Iter successivo
- inoltro telematico della documentazione alle altre
amministrazioni che intervengono nel procedimento
(art.2 c.3)
- circolare regionale del 19 marzo 2012 n. 3: pareri che
implicano valutazioni tecniche di enti strumentali
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Il procedimento automatizzato (art. 5) - casi
- SCIA
- silenzio assenso
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Il procedimento automatizzato (art. 5) – procedimento
a) presentazione della SCIA al SUAP
b) corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le
asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici
c) il SUAP verifica, con modalità informatica, la completezza
formale della segnalazione e dei relativi allegati
d) in caso di verifica positiva:
- rilascia automaticamente la ricevuta
- trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i
relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti.
- il soggetto può iniziare l’attività
e) In caso di silenzio assenso, il silenzio maturato equivale a
provvedimento di accoglimento della domanda.
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Il procedimento ordinario (art. 7) - casi
- tutti i casi diversi da quelli disciplinati dall’articolo 5 (SCIA e
silenzio assenso)
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Il procedimento ordinario (art. 7)
a) presentazione dell’istanza al SUAP
b) entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza richiesta di
eventuale documentazione integrativa, altrimenti l’istanza si
intende presentata correttamente;
c) entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione
completa, il SUAP adotta il provvedimento finale o indice una
conferenza di servizi;
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Il procedimento ordinario (art. 7) – la conferenza di servizi
d1) la conferenza di servizi può essere indetta dal responsabile SUAP
- quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di
diverse amministrazioni pubbliche,
- anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia
d2) la conferenza di servizi è sempre indetta
- nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette
intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai
novanta giorni
e) il provvedimento conclusivo del procedimento, è titolo unico per la
realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività
richieste.
Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in
modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile del
SUAP. (art. 7 c. 4)
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Procedimenti e modulistica (Art. 12)
- standardizzazione dei procedimenti
- unificazione, quantomeno in ambito regionale, della modulistica
delle amministrazioni responsabili dei sub-procedimenti
- definizione di criteri minimi di omogeneità della modulistica a
livello nazionale.
L‘Allegato tecnico individua le modalità telematiche per la
comunicazione ed il trasferimento dei dati tra i SUAP e tutti i soggetti
coinvolti nel procedimento
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Pubblicazione dei procedimenti
La base dati della conoscenza
- riuso del programma toscano del distretto del cuoio
- necessità di adattarlo alle esigenze piemontesi (revisione
dell’alberatura)
- Avvio - Subingresso - Variazione - Cessazione di Attività
Economiche
- Endoprocedimenti Fabbricati - Impianti e Attrezzature - Esercizio
di Attività Economiche
http://www.sistemapiemonte.it/sportellounico/banca_dati.shtml,
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Il d.lgs 33/2013 (art. 35 c.1)
- per ciascun procedimento di propria competenza le
amministrazioni pubblicano le seguenti informazioni:
- una breve descrizione del procedimento con indicazione
di tutti i riferimenti normativi utili;
- l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i
documenti da allegare all'istanza e la modulistica
necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni,
anche se la produzione a corredo dell'istanza è
prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale
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Il d.lgs 33/2013 (art. 35 c.2)
Le pubbliche amministrazioni:
- non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non
siano stati pubblicati;
- in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti
possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o
formulari;
- l'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il
mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata
produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a
integrare la documentazione in un termine congruo.
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Imposta di bollo. Quando ci vuole:
- il bollo va posto unicamente sulla domanda unica e sul
provvedimento finale
- la SCIA è esente dall’imposta di bollo (Agenzia delle Entrate
risoluzione n. 24/E 8 aprile 2013)
- gli endoprocedimenti sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi
dell’allegato B al d.p.r. 642/1972 quando rientrano nella tipologia
prevista dall’art. 16:
- atti e documenti
- posti in essere da amministrazioni dello Stato,
regioni, province, comuni, loro consorzi o
associazioni,
nonché comunità montane
- sempre che vengano tra loro scambiati.
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Imposta di bollo. Come si paga
Nota del 28/9/2011 a firma congiunta MISE e Presidenza del
Consiglio dei Ministri
- Se il SUAP è attrezzato mediante il pagamento dell'imposta di
bollo in modo virtuale, oppure
- inserendo nella domanda i numeri identificativi delle marche da
bollo utilizzate e provvedendo ad annullare le stesse,
conservandone gli originali
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Grazie per l’attenzione.
Laura Faina
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Quadro normativo