Le novità in materia di
imposta unica comunale (Iuc)
di Luigi Giordano
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Le novità in materia di imposta
municipale propria (Imu)
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La proroga della scadenza del
saldo Imu 2013
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La proroga della scadenza del saldo Imu 2013
Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Articolo 1, comma 728
La disposizione prevede che non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di
insufficiente versamento della seconda rata dell’Imu 2013, qualora la
differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dell’Imu
2014
Decreto legge 30 novembre 2013, n. 133 convertito dalla legge 29 gennaio 2014,
n. 5
Articolo 1, comma 12bis
La disposizione prevede che non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di
insufficiente versamento della seconda rata dell’Imu 2013, qualora la
differenza sia versata entro il 24 gennaio 2014
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68
Art. 2, comma 1bis
La disposizione abroga il comma 12bis dell’art. 1 del decreto legge n. 133 del
2013
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Imu: il pagamento degli immobili
oggetto di multiproprietà
Pagina 5
Il pagamento degli immobili oggetto di multiproprietà
Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Art. 69, comma 1, lettera a)
“contratto di multiproprietà”: un contratto di durata superiore a un anno
tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di
godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un
periodo di occupazione
ICI
Versamento (legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Art. 19): effettuato
dall'amministratore
del
condominio
o
della
comunione.
L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al
pagamento dell'ICI dalle disponibilità finanziarie del condominio
attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel
rendiconto annuale
Dichiarazione (decreto 12 maggio 2009):
• vi è l’obbligo
• deve essere presentata dai singoli titolari dei diritti
… segue
Pagina 6
Il pagamento degli immobili oggetto di multiproprietà
IMU 2012
Versamento: dai singoli titolari dei diritti
Dichiarazione (decreto 30 settembre 2012):
• vi è l’obbligo
• deve essere presentata dai singoli titolari dei diritti
IMU dal 2013
Decreto legge 6/03/2014, n.16 convertito dalla legge 2/05/2014, n.68
Articolo 1, comma 1, lettera c-bis)
Versamento (a decorrere dall’anno d’imposta 2013): effettuato da
chi amministra il bene. L'amministratore è autorizzato a
prelevare l'importo necessario al pagamento dell'IMU dalle
disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo
titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale
Pagina 7
Imu: la verifica del gettito 2013
relativo ai fabbricati “D” e la
rideterminazione del Fondo di
solidarietà comunale
Pagina 8
Verifica gettito IMU anno 2013
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio
2014, n. 68
Articolo 7
La norma prevede che entro il 31 marzo 2014:
• il Ministero dell’economia e delle finanze verifica il gettito Imu
anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli
incassi dei fabbricati di categoria D
• il Ministero dell’Interno determina le variazioni delle
assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2013
derivanti dalla predetta verifica
I Comuni interessati dalle suddette variazioni possono approvare il
rendiconto 2013 entro il 30/06/2014 anziché entro il 30/04/2014
Se il Comune deve versare ulteriori importi al Fondo di solidarietà
comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a
tale titolo, l’impegno di spesa può essere assunto sull’annualità
2014
Pagina 9
La contabilizzazione dell’Imu
Pagina 10
Contabilizzazione dell’IMU
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio
2014, n. 68
Articolo 6
1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui
all’articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della legge 24 dicembre
2012, n. 228, i Comuni iscrivono la quota dell’imposta municipale
propria al netto dell’importo versato all’entrata del bilancio dello
Stato. Per uniformarsi a tale principio, i comuni possono effettuare
eventuali rettifiche contabili per l’esercizio 2013, in sede di
approvazione del rendiconto di cui all’articolo 227 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Pagina 11
Le novità in materia di tributo
sui servizi indivisibili (Tasi)
Pagina 12
La nuova definizione del
presupposto della Tasi
Pagina 13
Tasi: presupposto
•
Presupposto
Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Art. 1, comma 669
prima dell’art. 2, comma 1, lettera f) del decreto legge n. 16 del
2014 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68
– è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati,
ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini
dell’IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a
qualsiasi uso adibiti
dopo l’art. 2, comma 1, lettera f) del decreto legge n. 16 del 2014
convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68
– è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati,
ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili,
come definiti ai sensi dell’Imu, ad eccezione, in ogni caso,
dei terreni agricoli
… segue
Pagina 14
Tasi: esclusioni
•
Esclusioni:
– aree scoperte, non operative, pertinenziali o accessorie a
locali imponibili
– aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice
civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva
(tetti, scale, portici, cortili, alloggio del portiere se non
occupato, lavanderia, riscaldamento centrale, ecc.)
Disposizione abrogata dall’art. 2,
comma 1, lettera g), del decreto
legge n. 16 del 2014 convertito
dalla legge 2 maggio 2014, n. 68
Pagina 15
L’extra leva fiscale prevista per la
Tasi
Pagina 16
Tasi: aliquote
Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Art. 1, commi 676-678
a) l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille
b) il Comune, con il regolamento, può ridurre l’aliquota fino
all’azzeramento
c) il Comune, con il medesimo regolamento, può determinare l’aliquota
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non
sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per
l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili:
a) abitazione principale: 6 per mille
b) fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola: 2 per mille
c) altri immobili: 10,6 per mille
d) per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille
e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della TASI
non può comunque eccedere l’1 per mille
… segue
Pagina 17
Tasi: aliquote
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio
2014, n. 68
Art. 1, comma 1, lettera a)
(aggiunge un periodo al comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147
del 2013)
• per lo stesso anno 2014, possono essere superati i limiti
stabiliti nelle precedenti lettere c) e d), per un ammontare
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione
che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e
alle unità immobiliari ad esse equiparate, ex comma 2 dell’art.
13 del decreto legge n. 201 del 2011, detrazioni d’imposta o
altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento
all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche
tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato
decreto legge n. 201 del 2011
Pagina 18
La nuova definizione del
trasferimento compensativo della
perdita di gettito Tasi
Pagina 19
Tasi: trasferimento compensativo
•
•
•
•
•
Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Art. 1, comma 731
riferimento all’anno 2014
contributo ai Comuni di 500 milioni di euro
finalizzato a finanziare detrazioni Tasi a favore di:
– abitazione principale e relative pertinenze
– dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
– possibilità di finanziare detrazioni Tasi in favore dei cittadini italiani
iscritti all’AIRE
ripartizione contributo:
– con decreto del Mef, da adottare entro il 28 febbraio 2014
– tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell’Imu e del gettito
standard della Tasi, relativi all'abitazione principale, e della prevedibile
dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun Comune
il contributo eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del
gettito della Tasi relativo all’abitazione principale dei Comuni che hanno
introdotto le detrazioni nel 2013 (?), entro il 28 febbraio 2014 (?)
… segue
Pagina 20
Tasi: trasferimento compensativo
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio
2014, n. 68
Art. 1, comma 1, lettera d)
(sostituisce il comma 731 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013)
•
•
•
•
riferimento all’anno 2014
contributo ai Comuni di 625 milioni di euro
senza vincolo di destinazione
ripartizione contributo:
– con decreto del Mef, senza termine per l’adozione
– tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell’Imu e
della Tasi
Pagina 21
Le nuove esenzioni Tasi
Pagina 22
Tasi: esenzioni
•
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68
Art. 1, comma 3
sono esenti dalla Tasi:
– gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel
proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle
comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli
enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali
– sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i
bivacchi
– fabbricati classificati o classificabili nelle categoria catastale E
– fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art.5-bis del DPR
29.09.73, n.601
– fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto
– fabbricati di proprietà della Santa Sede
– fabbricati appartenenti agli Stati esteri ad alle organizzazioni
internazionali che sono esentati dal pagamento dell’ILOR sui fabbricati
… segue
Pagina 23
Tasi: esenzioni
•
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68
Art. 1, comma 3
sono esenti dalla TASI:
– gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, fatta eccezione per gli
immobili posseduti da partiti politici, destinati esclusivamente allo
svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali,
previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16,
lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222
• resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 91-bis
del decreto legge n. 1 del 2012
Per la Tasi non è stata prevista la disposizione, vigente per l’Imu, contenuta nel
comma 6-quinquies dell’art. 9 del decreto legge n. 174 del 2012, secondo la
quale l’esenzione ex lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo
n. 504 del 1992 in ogni caso non si applica alle fondazioni bancarie di cui al
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153
Pagina 24
Il versamento della Tasi
Pagina 25
Tasi: versamento
Modalità:
Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Art. 1, comma 688
In deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997:
• con il modello F24
• tramite apposito bollettino di conto corrente postale
• tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di
incasso e di pagamento interbancari
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16
Art. 1, comma 1, lettera b)
(modifica il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013)
In deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 1n. 446 del 1997:
• con il modello F24
• tramite apposito bollettino di conto corrente postale
… segue
Pagina 26
Tasi: versamento
Codici F24 Tasi - Risoluzione 24 aprile 2014, n. 46/E
Codice
Denominazione
TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e
relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.
3959
TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso
strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.
3960
TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c.
639, L. n. 147/2013 e succ. modif.
3961
TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639,
L. n. 147/2013 e succ. modif.
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente
all’imposta
• Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti
a seguito dell’attività di controllo.
Codice
Denominazione
3958
3962
3963
TASI – tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e
succ. modif. – INTERESSI
TASI – tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e
succ. modif. – SANZIONI
Pagina 27
Tasi: versamento
•
•
•
•
•
•
•
Codici F24 Tasi - Risoluzione 24 aprile 2014, n. 46/E
Compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella
“SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme
indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti
indicazioni:
nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune
nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito
internet www.agenziaentrate.gov.it;
nello spazio “Ravv.”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
nello spazio “Acc”, barrare se il pagamento si riferisce all’acconto;
nello spazio “Saldo”, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento
è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
nello spazio “Numero immobili”, indicare il numero degli immobili (massimo 3
cifre);
nello spazio “Anno di riferimento”, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il
pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui
l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
Pagina 28
Tasi: versamento
Codici F24EP Tasi - Risoluzione 24 aprile 2014, n. 47/E
Codice
Denominazione
374E
TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso
strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.
TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c.
639, L. n. 147/2013 e succ. modif.
TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639,
L. n. 147/2013 e succ. modif.
375E
376E
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente
all’imposta
•
Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti
a seguito dell’attività di controllo.
Codice
Denominazione
377E
TASI – tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e
succ. modif. – INTERESSI
TASI – tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e
succ. modif. – SANZIONI
378E
Pagina 29
Tasi: versamento
Codici F24EP Tasi - Risoluzione 24 aprile 2014, n. 47/E
Compilazione del modello F24
•
•
•
•
•
In sede di compilazione del modello F24EP, i suddetti codici tributo sono
esposti nella sezione “IMU-TASI” (valore G), con l’indicazione:
nel campo “codice”, del codice catastale del comune nel cui territorio sono
situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet
www.agenziaentrate.gov.it.;
nel campo“estremi identificativi”, nessun valore;
nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri), nel primo carattere, di
un valore a scelta tra “A” (acconto), “S” (saldo), “U” (unica soluzione); nel
secondo carattere, di un valore a scelta tra “R” (ravvedimento) oppure “N”
(no ravvedimento); nel terzo carattere, di un valore a scelta tra “V” (immobili
variati) oppure “N” (immobili non variati); dal quarto al sesto carattere, del
numero degli immobili, da 001 a 999;
nel campo “riferimento B”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento,
nel formato “AAAA”.
Pagina 30
Tasi: versamento
Termini:
•
•
Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Art. 1, comma 688
il Comune stabilisce il numero di rate e le scadenze,
consentendo di norma almeno due rate a scadenza
semestrale e in modo anche differenziato rispetto alla
TARI
è comunque consentito il pagamento in un'unica
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno
… segue
Pagina 31
Tasi: versamento
Termini:
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16
Art. 1, comma 1, lettera b)
(modifica il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013)
•
•
il versamento della TASI è effettuato per l’anno in corso in due
rate, di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda
il 16 dicembre
è consentito il pagamento della TASI in un'unica soluzione
entro il 16 giugno di ciascun anno
… segue
Pagina 32
Tasi: versamento
Termini:
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16
Art. 1, comma 1, lettera b)
(modifica il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013)
•
•
•
prima rata: sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici
mesi dell’anno precedente
rata a saldo: conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito
Mef alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal
fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio, esclusivamente in
via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote
e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21
ottobre dello stesso anno
in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28
ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente
… segue
Pagina 33
Tasi: versamento
Termini :
Disciplina per il 2014
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16
Art. 1, comma 1, lettera b)
(modifica il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013)
•
immobili diversi dall’abitazione principale:
– versamento della prima rata con riferimento all’aliquota di
base (1 per mille), qualora il comune non abbia deliberato
una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014
– versamento della rata a saldo: a conguaglio sulla base delle
deliberazioni del consiglio comunale
… segue
Pagina 34
Tasi: versamento
Termini:
Disciplina per il 2014
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16
Art. 1, comma 1, lettera b)
(modifica il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013)
•
•
immobili adibiti ad abitazione principale:
– versamento in un’unica rata, entro il termine del 16
dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio
2014 sia pubblicata nel sito del Mef la deliberazione di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando
in questo caso le relative modalità ed aliquote
ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è
tenuto ad effettuare l’invio, esclusivamente in via telematica,
della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014
… segue
Pagina 35
La riscossione e l’accertamento
della Tasi
Pagina 36
Tasi: riscossione e accertamento
•
•
•
Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Art. 1, commi 690 e 691
è applicata è riscossa dal Comune
i Comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto
legislativo
n.
446 del
1997, affidare la
gestione
dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai
quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di
accertamento e riscossione dell'IMU
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2
maggio 2014, n. 68
Art. 1, comma 1, lettera c)
(modifica il comma 691 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013)
non è più prevista la possibilità dell’affidamento diretto delle
attività di riscossione e di accertamento della Tasi
Pagina 37
I soggetti passivi e la modalità di
determinazione della Tasi
Pagina 38
TASI: soggetti passivi e determinazione del debito
Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Art. 1, commi da 671 a 674 e 681
Soggetti passivi:
• chiunque possiede o detiene, a qualsiasi titolo, le predette unità immobiliari
• in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere
dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del
contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente
dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore,
comprovata dal verbale di consegna
• in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso
dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei
locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie
• nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il
soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del
tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le
aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi
restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal
rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo
… segue
Pagina 39
TASI: soggetti passivi e determinazione del debito
•
•
•
nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto
diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare,
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma
obbligazione tributaria
l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel
regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento
dell’ammontare complessivo della TASI. La restante parte è
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare:
– occupante: minimo 10% e massimo 30%
– titolare del diritto reale: minimo 70% e massimo 90%
in caso pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in
solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria
Pagina 40
Esempi di calcolo della Tasi
Pagina 41
Esempi di calcolo Tasi 2014
Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è anche
detentore – Il Comune ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004
Base
imponibile
Aliquota
Tasi
Acconto
(16/06/2014)
Saldo
(16/12/2014)
100.000
0,8 per
mille
80
40
(100.000*0,0008*50%)
40
(80-40)
Pagina 42
Esempi di calcolo Tasi 2014
Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è anche
detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004
Caso 1 – Aliquota 1 per mille
Base
imponibile
Aliquota
Tasi
Acconto
(16/06/2014)
Saldo
(16/12/2014)
100.000
1 per
mille
100
50
(100.000*0,001*50%)
50
(100-50)
Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è anche
detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004
Caso 2 – Aliquota 1,2 per mille
Base
imponibile
Aliquota
Tasi
Acconto
(16/06/2014)
Saldo
(16/12/2014)
100.000
1,2 per
mille
120
50
(100.000*0,001*50%)
70
(120-50)
Pagina 43
Esempi di calcolo Tasi 2014
Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è anche
detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004
Caso 3 – Aliquota 0,8 per mille
Base
imponibile
Aliquota
Tasi
Acconto
(16/06/2014)
Saldo
(16/12/2014)
100.000
0,8 per
mille
80
50
(100.000*0,001*50%)
30
(80-50)
Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è anche
detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004
Caso 4 – Aliquota 0,3 per mille
Base
imponibile
Aliquota
Tasi
Acconto
(16/06/2014)
Saldo
(16/12/2014)
100.000
0,3 per
mille
30
50
(100.000*0,001*50%)
- 20
(30-50)
Pagina 44
Esempi di calcolo Tasi 2014
Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal
detentore – Il Comune ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 –
Ripartizione 70% e 30%
Base
imponibile
Aliq.
Tasi
100.000
0,8 per
mille
80
Acconto
(16/06/2014)
Saldo
(16/12/2014)
Possessore
Detentore
Possessore
Detentore
28
(100.000*0,0008
*50%*70%)
12
(100.000*0,000
8*50%*30%)
28
(80*70%-28)
12
(80*30%-12)
Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal
detentore – Il Comune ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 –
Ripartizione 90% e 10%
Base
imponibile
Aliq.
Tasi
100.000
0,8 per
mille
80
Acconto
(16/06/2014)
Saldo
(16/12/2014)
Possessore
Detentore
Possessore
Detentore
36
(100.000*0,000
8*50%*90%)
4
(100.000*0,0008
*50%*10%)
36
(80*90%-36)
8
(80*10%-0)
Pagina 45
Esempi di calcolo Tasi 2014
Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal
detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 –
Caso 1 – Aliquota 1 per mille – Ripartizione 70% e 30%
Base
imponibile
Aliq.
Tasi
100.000
1 per
mille
100
Acconto
(16/06/2014)
Saldo
(16/12/2014)
Possessore
Detentore
Possessore
Detentore
35
(100.000*0,001*5
0%*70%)
5
(100.000*0,001*5
0%*10%)
35
(100*70%-35)
30
(100*30%-0)
Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal
detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 –
Caso 2 – Aliquota 1 per mille – Ripartizione 90% e 10%
Base
imponibile
Aliq.
Tasi
100.000
1 per
mille
100
Acconto
(16/06/2014)
Saldo
(16/12/2014)
Possessore
Detentore
Possessore
Detentore
35
(100.000*0,001*
50%*70%)
5
(100.000*0,001*5
0%*10%)
55
(100*90%-35)
10
(100*10%-0)
Pagina 46
Esempi di calcolo Tasi 2014
Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal
detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 –
Caso 3 – Aliquota 1,2 per mille – Ripartizione 70% e 30%
Base
imponibile
Aliq.
Tasi
100.000
1,2
per
mille
120
Acconto
(16/06/2014)
Saldo
(16/12/2014)
Possessore
Detentore
Possessore
Detentore
35
(100.000*0,001*5
0%*70%)
5
(100.000*0,001*5
0%*10%)
49
(120*70%-35)
36
(120*30%-0)
Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal
detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 –
Caso 4 – Aliquota 1,2 per mille – Ripartizione 90% e 10%
Base
imponibile
Aliq.
Tasi
100.000
1,2
per
mille
120
Acconto
(16/06/2014)
Saldo
(16/12/2014)
Possessore
Detentore
Possessore
Detentore
35
(100.000*0,001*
50%*70%)
5
(100.000*0,001*5
0%*10%)
73
(120*90%-35)
12
(120*10%-0)
Pagina 47
Esempi di calcolo Tasi 2014
Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal
detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 –
Caso 5 – Aliquota 0,8 per mille – Ripartizione 70% e 30%
Base
imponibile
Aliq.
Tasi
100.000
0,8
per
mille
80
Acconto
(16/06/2014)
Saldo
(16/12/2014)
Possessore
Detentore
Possessore
Detentore
35
(100.000*0,001*5
0%*70%)
5
(100.000*0,001*5
0%*10%)
21
(80*70%-35)
24
(80*30%-0)
Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal
detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 –
Caso 6 – Aliquota 0,8 per mille – Ripartizione 90% e 10%
Base
imponibile
Aliq.
Tasi
100.000
0,8
per
mille
80
Acconto
(16/06/2014)
Saldo
(16/12/2014)
Possessore
Detentore
Possessore
Detentore
35
(100.000*0,001*
50%*70%)
5
(100.000*0,001*5
0%*10%)
37
(80*90%-35)
8
(80*10%-0)
Pagina 48
Esempi di calcolo Tasi 2014
Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal
detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 –
Caso 7 – Aliquota 0,3 per mille – Ripartizione 70% e 30%
Base
imponibile
Aliq.
Tasi
100.000
0,3
per
mille
30
Acconto
(16/06/2014)
Saldo
(16/12/2014)
Possessore
Detentore
Possessore
Detentore
35
(100.000*0,001*5
0%*70%)
5
(100.000*0,001*5
0%*10%)
- 14
(30*70%-35)
9
(30*30%-0)
Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal
detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 –
Caso 8 – Aliquota 0,3 per mille – Ripartizione 90% e 10%
Base
imponibile
Aliq.
Tasi
100.000
0,3
per
mille
30
Acconto
(16/06/2014)
Saldo
(16/12/2014)
Possessore
Detentore
Possessore
Detentore
35
(100.000*0,001*
50%*70%)
5
(100.000*0,001*5
0%*10%)
-8
(30*90%-35)
3
(30*10%-0)
Pagina 49
Esempi di calcolo Tasi 2014
Abitazione principale - Il Comune ha pubblicato l’aliquota entro il
23/05/2004
Base
imponibile
Aliquota
Tasi
Acconto
(16/06/2014)
Saldo
(16/12/2014)
100.000
2 per
mille
200
100
(100.000*0,002*50%)
100
(200-100)
Abitazione principale - Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il
23/05/2004
Base
imponibile
Aliquota
Tasi
Acconto
(16/06/2014)
Saldo
(16/12/2014)
100.000
2 per
mille
200
0
200
(100.000*0,002) 0
Pagina 50
Esempi di calcolo Tasi 2014
Fabbricato posseduto da A (60%) e B (40%)
Il fabbricato ha una base imponibile di € 100.000,00
Il fabbricato è adibito da B ad abitazione principale
L’aliquota per l’abitazione principale è il 2 per mille (detrazione € 50)
L’aliquota per gli altri fabbricati è l’1,2 per mille
Interpretazione 1:
• Calcolo quota di A: (€ 100.000*0,0012*60%) = € 72
• Calcolo quota di B: (€ 100.000*0,002*40%) - € 50 = € 30 (€ 60 se
detrazione in ragione della quota di possesso)
Tasi totale € 102 (€ 132). Importo dovuto in solido da A e B
Interpretazione 2:
• Calcolo considerando l’immobile adibito ad abitazione principale: (€
100.000*0,002) - € 50 = € 150
Importo dovuto in solido da A e B
Interpretazione 3:
• Calcolo considerando l’immobile non adibito ad abitazione principale:
(€ 100.000*0,0012) = € 120
Importo dovuto in solido da A e B
Pagina 51
Esempi di calcolo Tasi 2014
Interpretazione 1 – Rate – Il Comune ha pubblicato l’aliquota entro
il 23/05/2004
Tasi totale € 102 (€ 132):
• Acconto € 51 (€ 66)
• Saldo € 51 (€ 66)
Interpretazione 1 – Rate – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota
entro il 23/05/2004
Tasi totale € 102 (€ 132):
• Acconto (€ 100.000*0,001*60%*50%) = € 30
• Saldo (€ 100.000*0,0012*60%) - € 30 + (€ 100.000*0,002*40%) - €
50 = € 72 (€ 102 se detrazione in ragione della quota di
possesso)
Pagina 52
Esempi di calcolo Tasi 2014
Casi particolari
(fabbricati equiparati all’abitazione principale)
•
Uso gratuito: proprietario diverso dall’occupante
– base imponibile: € 100.000,00
– aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione
€ 50)
– aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille
– Tasi: (€ 100.000*0,002) – € 50 = € 150
– ripartizione (ipotesi 70% e 30%): proprietario € 105 ed
occupante € 45
– versamento in una unica soluzione entro il 16
dicembre 2014 se il Comune non ha pubblicato le
aliquote entro il 23/05/14, diversamente in due rate
(acconto e saldo)
… segue
Pagina 53
Esempi di calcolo Tasi 2014
•
•
Casa ex coniugale (non contitolari)
– base imponibile: € 100.000,00
– aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50)
– aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille
– Tasi: (€ 100.000*0,002) – € 50 = € 150
– ripartizione (ipotesi 70% e 30%): proprietario € 105 ed occupante €
45
– versamento in una unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 se il
Comune non ha pubblicato le aliquote entro il 23/05/14,
diversamente in due rate (acconto e saldo)
Casa ex coniugale (contitolari):
– base imponibile: € 100.000,00
– aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50)
– aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille
– Tasi: (€ 100.000*0,002) – € 50 = € 150
– è un’unica obbligazione tributaria e rispondono in solido i
contitolari
– versamento in una unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 se il
Comune non ha pubblicato le aliquote entro il 23/05/14,
diversamente in due rate (acconto e saldo)
… segue
Pagina 54
Esempi di calcolo Tasi 2014
•
Anziani e/o disabili e residenti all’estero (abitazione non occupata)
– base imponibile: € 100.000,00
– aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50)
– aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille
– Tasi: (€ 100.000*0,002) – € 50 = € 150
– versamento in una unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 se il
Comune non ha pubblicato le aliquote entro il 23/05/14,
diversamente in due rate (acconto e saldo)
•
Anziani e/o disabili e residenti all’estero (abitazione occupata da un
contitolare)
– base imponibile: € 100.000,00
– aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50)
– aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille
– Tasi: (€ 100.000*0,002) – € 50 = € 150
– è un’unica obbligazione tributaria e rispondono in solido i
contitolari
– versamento in una unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 se il
Comune non ha pubblicato le aliquote entro il 23/05/14,
diversamente in due rate (acconto e saldo)
… segue
Pagina 55
Esempi di calcolo Tasi 2014
•
•
Anziani e/o disabili e residenti all’estero (abitazione occupata da un
soggetto non contitolare)
– base imponibile: € 100.000,00
– aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50)
– aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille
– Tasi: (€ 100.000*0,002) – € 50 = € 150
– ripartizione (ipotesi 70% e 30%): proprietario € 105 ed occupante € 45
– versamento in una unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 se il
Comune non ha pubblicato le aliquote entro il 23/05/14, diversamente in
due rate (acconto e saldo)
Cooperativa edilizia a proprietà indivisa (abitazione occupata dal socio)
– base imponibile: € 100.000,00
– aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50)
– aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille
– Tasi: (€ 100.000*0,002) – € 50 = € 150
– ripartizione (ipotesi 70% e 30%): proprietario € 105 ed occupante € 45
– versamento in una unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 se il
Comune non ha pubblicato le aliquote entro il 23/05/14, diversamente in
due rate (acconto e saldo)
… segue
Pagina 56
Esempi di calcolo Tasi 2014
•
•
Alloggi sociali (abitazione non occupata)
– base imponibile: € 100.000,00
– aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50)
– aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille
– Tasi: (€ 100.000*0,002) – € 50 = € 150
– versamento in una unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 se il
Comune non ha pubblicato le aliquote entro il 23/05/14,
diversamente in due rate (acconto e saldo)
Alloggi sociali (abitazione occupata da soggetto diverso dal
proprietario)
– base imponibile: € 100.000,00
– aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50)
– aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille
– Tasi: (€ 100.000*0,002) – € 50 = € 150
– ripartizione (ipotesi 70% e 30%): proprietario € 105 ed occupante €
45
– versamento in una unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 se il
Comune non ha pubblicato le aliquote entro il 23/05/14,
diversamente in due rate (acconto e saldo)
… segue
Pagina 57
Esempi di calcolo Tasi 2014
•
•
Alloggio del militare (abitazione non occupata)
– base imponibile: € 100.000,00
– aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50)
– aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille
– Tasi: (€ 100.000*0,002) – € 50 = € 150
– versamento in una unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 se il
Comune non ha pubblicato le aliquote entro il 23/05/14,
diversamente in due rate (acconto e saldo)
Alloggio del militare (abitazione occupata da un contitolare)
– base imponibile: € 100.000,00
– aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50)
– aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille
– Tasi: (€ 100.000*0,002) – € 50 = € 150
– è un’unica obbligazione tributaria e rispondono in solido i
contitolari
– versamento in una unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 se il
Comune non ha pubblicato le aliquote entro il 23/05/14,
diversamente in due rate (acconto e saldo)
… segue
Pagina 58
Esempi di calcolo Tasi 2014
•
Alloggio del militare (abitazione occupata da un soggetto non
contitolare)
– base imponibile: € 100.000,00
– aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50)
– aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille
– Tasi: (€ 100.000*0,002) – € 50 = € 150
– ripartizione (ipotesi 70% e 30%): proprietario € 105 ed
occupante € 45
– versamento in una unica soluzione entro il 16 dicembre
2014 se il Comune non ha pubblicato le aliquote entro il
23/05/14, diversamente in due rate (acconto e saldo)
Pagina 59
Le novità in materia di tassa sui
rifiuti (Tari)
Pagina 60
Le superfici di produzione di
rifiuti speciali escluse dalla
determinazione della base
imponibile Tari
Pagina 61
Tari: le superfici escluse dalla base imponibile
Tares
Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214
Art. 14, comma 10
Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene
conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a
condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente
Tari
Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Art. 1, comma 649, primo periodo
nella determinazione della superficie non si tiene conto di quella parte di
essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al
cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi
produttori, a condizione che ne dimostri l’avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente
… segue
Pagina 62
Tari: le superfici escluse dalla base imponibile
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio
2014, n. 68
Art. 2, comma 1, lettera e)
(aggiunge un terzo periodo al comma 649 dell’art. 1 della legge n.
147 del 2013)
con il proprio regolamento il comune individua le aree di
produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di
materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente
collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si
estende il divieto di assimilazione
Pagina 63
La modifica dell’agevolazione Tari
per i rifiuti speciali assimilati agli
urbani avviati al riciclo
Pagina 64
Tari: rifiuti assimilati avviati al riciclo
Tares
Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214
Art. 14, comma 18
Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle
quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al
recupero
Tari
Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Art. 1, comma 649, secondo periodo:
per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione
della TARI, il Comune, con proprio regolamento, può prevedere
riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori
stessi dimostrino di avere avviato al recupero
Art. 1, comma 661:
Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il
produttore dimostri di aver avviato al recupero
… segue
Pagina 65
Tari: rifiuti assimilati avviati al riciclo
Ministero dell’Ambiente – Circolare 13 febbraio 2014, n. 1
Nell’attesa di chiarimenti normativi, si applica il comma 649
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16
Art. 2, comma 1, lettera e)
Sopprime il secondo periodo del comma 649 dell’art. 1 della legge n. 147/2013
Legge 2 maggio 2014, n.68, di conversione del decreto legge 6 marzo 2014, n.16
• Introduce la lettera e-quater) con la quale si abroga il comma 661 dell’art. 1
della legge n. 147 del 2013
• Sostituisce la predetta lettera e) del comma 1 dell’art. 2 del decreto legge n.
16 del 2014 stabilendo che:
– per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella
determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio
regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle
quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver
avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati
… segue
Pagina 66
Tari: rifiuti assimilati avviati al riciclo
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Articolo 183
(Definizioni)
1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori
definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
omissis
t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai
rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati
altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad
assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non
esaustivo di operazioni di recupero.;
u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati
per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione
originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il
recupero di energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare
quali combustibili o in operazioni di riempimento;
omissis
Pagina 67
La modifica alla copertura della
perdita di gettito relativa alle
agevolazioni “sociali” Tari
Pagina 68
Tari: agevolazioni sociali
Tares
Decreto legge 6/12/2011, n.201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
Art. 14, comma 19
Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle
previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura può
essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei
contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non
possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del
servizio.
Tari
Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Art. 1, comma 660
Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato
decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a
quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura
può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non
possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del
servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
… segue
Pagina 69
Tari: agevolazioni sociali
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2
maggio 2014, n. 68
Art. 2, comma 1, lettera e-ter
•
Elimina il suddetto limite del 7% per il finanziamento
dell’agevolazione con risorse diverse dalla TARI
Pagina 70
I coefficienti per la
determinazione delle tariffe Tari
Pagina 71
Tari: tariffa
Tares
Decreto legge 6/12/2011, n.201 convertito dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214
Art. 14, comma 9
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con
il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1999, n. 158.
… segue
Pagina 72
Tari: tariffa
•
•
Tari
Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Art. 1, commi 651 e 652
Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del
principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre
2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli
usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui
rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono
determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di
superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno
o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
… segue
Pagina 73
Tari: tariffa
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio
2014, n. 68
Art. 2, comma 1, lettera e-bis)
Aggiunge al comma 652 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147 un ultimo periodo che dispone che per gli anni 2014 e 2015:
• si può non considerare il coefficiente Ka
• i limiti minimi e massimi dei coefficienti Kb, Kc e Kd possono
essere derogati nella misura del 50%
Pagina 74
Il versamento della Tari
Pagina 75
Tari: versamento
Modalità:
Tares
Decreto legge 6/12/2011, n.201 convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214
Art. 14, comma 35
In deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997:
• con il modello F24
• tramite apposito bollettino di conto corrente postale
• tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di
incasso e di pagamento interbancari
Tari
Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Art. 1, comma 688
In deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997:
• con il modello F24
• tramite apposito bollettino di conto corrente postale
• tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di
incasso e di pagamento interbancari
… segue
Pagina 76
Tari: versamento
Modalità:
•
•
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16
Art. 1, comma 1, lettera b)
(modifica il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013)
la disposizione non deroga più l’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997
non è più previsto il bollettino di conto corrente postale
Legge 2 maggio 2014, n. 68 di conversione del decreto legge 6 marzo 2014,
n. 16
Art. 1, comma 1, lettera b)
(modifica il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013)
•
•
la disposizione non deroga più l’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997
reintroduce la previsione del bollettino di conto corrente postale
… segue
Pagina 77
Tari: versamento
Codici F24 Tari - Risoluzione 24 aprile 2014, n. 45/E
Codice
Denominazione
3944
TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art.
14 DL n. 201/2011
TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art.
14 DL n. 201/2011 – INTERESSI
TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art.
14 DL n. 201/2011 – SANZIONI
TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29, DL n.
201/2011
TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29, DL n.
201/2011 – INTERESSI
TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29, DL n.
201/2011 – SANZIONI
3945
3946
3950
3951
3952
Tali codici tributo possono essere utilizzati anche per il versamento dei
tributi dovuti a seguito dell’attività di controllo.
Diversamente dalla Tasi e dall’Imu, non è indicato che in caso di ravvedimento,
le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente alla tassa.
Pagina 78
Tari: versamento
Codici F24 Tari - Risoluzione 24 aprile 2014, n. 45/E
Compilazione del modello F24
•
•
•
•
•
•
In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella
“SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme
indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”. In particolare:
nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune
nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito
internet www.agenziaentrate.gov.it;
nello spazio “Ravv.”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
nello spazio “numero immobili”, indicare il numero degli immobili (massimo 3
cifre);
nello spazio “rateazione/mese rif”, indicare il numero della rata nel formato
“NNRR” dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il
numero complessivo delle rate. Si precisa che, in caso di pagamento in un’unica
soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”;
nello spazio “anno di riferimento”, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il
pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui
l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
Pagina 79
Tari: versamento
Codici F24EP Tari - Risoluzione 24 aprile 2014, n. 47/E
Codice
Denominazione
365E
TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art.
14 DL n. 201/2011
TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art.
14 DL n. 201/2011 – INTERESSI
TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art.
14 DL n. 201/2011 – SANZIONI
TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29, DL n.
201/2011
TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29, DL n.
201/2011 – INTERESSI
TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29, DL n.
201/2011 – SANZIONI
366E
367E
368E
369E
370E
Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a
seguito dell’attività di controllo.
Diversamente dalla Tasi e dall’Imu, non è indicato che in caso di ravvedimento, le
sanzioni e gli interessi sono versati unitamente alla tassa.
Pagina 80
Tari: versamento
•
•
•
•
•
Codici F24EP Tari - Risoluzione 24 aprile 2014, n. 47/E
Compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24 EP, i suddetti codici tributo sono
esposti nella sezione “TARES-TARI” (valore 5), con l’indicazione:
nel campo “codice”, del codice catastale del Comune nel cui territorio sono
situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet
www.agenziaentrate.gov.it. ;
nel campo “estremi identificativi”, nessun valore;
nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri), nei primi due caratteri,
di un valore a scelta tra “RA” (versamento a titolo di ravvedimento) e “00”
(versamento ordinario); nei successivi quattro caratteri, dell’anno di
riferimento, nel formato “AAAA”;
nel campo “riferimento B” (composto da sei caratteri), nei primi due caratteri,
del numero di rata in pagamento, nel formato “NN”, nei successivi due
caratteri, del numero di rate totali, nel formato “RR”. In caso di pagamento in
un’unica soluzione, tale campo, per i primi quattro caratteri, è valorizzato
con “0101”, per gli ultimi due caratteri, è valorizzato da 01 a 99 in base al
numero degli immobili a cui si riferisce il versamento.
Pagina 81
Tari: versamento
Termini:
•
•
•
•
•
Tares
Decreto legge 6/12/2011, n.201 convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214
Art. 14, comma 35
4 rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre
il Comune può variare le scadenze ed il numero delle rate
è consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il mese di giugno
Tari
Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Art. 1, comma 688
il Comune stabilisce il numero di rate e le scadenze, consentendo di norma
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato
rispetto alla TASI
è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16
giugno di ciascun anno
La disposizione è confermata dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legge n.
16 del 2014 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68
… segue
Pagina 82
Tari: versamento
Termini:
Nota del Mef prot. n. 5648 del 24 marzo 2014
Anche in assenza di una apposita disposizione legislativa, il
Comune può riscuotere un acconto della Tari 2014
commisurandolo a quanto dovuto per il tributo sui rifiuti
(Tares, Tarsu, Tia 1 o Tia2) relativo all’anno 2013
… segue
Pagina 83
La riscossione e l’accertamento
della Tari
Pagina 84
Tari: riscossione e accertamento
Riscossione e accertamento:
Tares
Decreto legge 6/12/2011, n.201 convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214
Art. 14, comma 35
In deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997:
• versamento esclusivamente ai Comuni
• i Comuni possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione ai soggetti che,
alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di
gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o
della TIA 2.
Tari
Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Art. 1, commi 690 e 691
• è applicata è riscossa dal Comune (non è più prevista la deroga all’art. 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997)
• i Comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
affidare l’accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta
attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti
… segue
Pagina 85
Tari: riscossione e accertamento
Riscossione e accertamento:
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio
2014, n. 68
Art. 1, comma 1, lettera c)
(modifica il comma 691 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013)
•
i Comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n.
446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la
gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, ai soggetti ai
quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di
gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione della TARES
Pagina 86
Scarica

TASI