Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura
Area tecnica e di autorizzazione
La riforma di medio termine
della PAC
Andrea Comacchio
LA RIFORMA NEL COMPLESSO

Normativa sui pagamenti diretti che include:
Regime di pagamento unico (disaccoppiamento)
 Nuovi strumenti finanziari

Modulazione
 Disciplina finanziaria

Condizionalità
 SIGC

Sviluppo rurale
 Riforma delle OCM

DISACCOPPIAMENTO – RPU
Elenco prodotti sottoposti a disaccoppiamento degli aiuti :

Cereali, oleaginose, proteaginose, lino, canapa

supplemento per il grano duro

patate da fecola

leguminose da granella

riso

foraggi essiccati

bovini, ovini e caprini

latte dal 2007 (o 2005-2006)

luppolo dal 2005 o 2006

Tabacco/olio d’oliva/cotone (dal 2006)
DISACCOPPIAMENTO – RPU

E’ fissato, per ciascuno Stato membro un
massimale (plafond) degli importi pagabili per
anno;

Gli aiuti non sono più collegati al tipo di
produzione, ma

Agli agricoltori sono assegnati dei “titoli”
all’aiuto, nel rispetto del massimale nazionale,
che abbinati ad una superficie ammissibile o
all’attività zootecnica danno diritto al premio
nel rispetto di determinate condizioni
LA RIFORMA - OPZIONI

Diverse opzioni, lasciate alla discrezione
degli Stati membri, da comunicare alla
UE entro il 31 luglio dell’anno che
precede l’effettiva applicazione, es.
Anno di prima applicazione;
 Modello storico o regionalizzato;
 Disaccoppiamento totale o parziale;
 Riserva nazionale o regionale
 Applicazione art. 69 del regolamento
 Ecc.

LE OPZIONI – ITALIA
DM 5 agosto 2004







Applicazione dal primo gennaio 2005
Pagamento unico secondo il modello « storico »;
Disaccoppiamento totale per seminativi, carni
bovine ed ovicaprine;
Pagamento diretto sementi certificate interamente
accoppiato;
Anticipo del disaccoppiamento per il settore latte
dal 2006
Riserva nazionale
Ricognizione preventiva (AGEA)
LE OPZIONI - ITALIA
Applicazione art. 69 del regolamento
mediante una trattenuta sul massimale
nazionale (art. 41 del reg.):



dell’8% della componente settoriale
seminativi,
del 7% della componente settoriale carni
bovine
del 5 % della componente settoriale
ovicaprini
LE OPZIONI - ITALIA
Applicazione art. 69 del regolamento mediante un pagamento
supplementare (per Ha o capo):
 (seminativi) agli agricoltori che utilizzano sementi certificate
per la coltivazione di particolari varietà e che adottino
modalità di certificazione, tecniche di coltivazione,
stoccaggio, ed altre pratiche produttive tali da corrispondere
a caratteristiche qualitative richieste dal mercato e che
favoriscono la commercializzazione.
 (carni bovine) agli allevatori di vacche nutrici e/o di bovini
allevati secondo disciplinare di etichettatura o metodo
biologico.
 (carni ovine e caprine) agli allevatori singoli e associati con
più di 50 capi
RPU - MODELLO STORICO
Solo un agricoltore “attivo” puo accedere ai diritti
(ammissibilità: art 33):

Coloro
che hanno ricevuto aiuti diretti nel periodo
di rif. (all. VI)
Successione
Modifiche
Riserva
forma giuridica, fusioni e scissioni
nazionale
Acquisto
RPU - MODELLO STORICO
Periodo
di rifer./importo di rifer.:
Diritti calcolati sulla base degli importi in
aiuti diretti “aggiustati” (2000-2002) divisi
per la superficie “premiata” (incluse le
foraggere) (art 37-38, 43) (all. VII)
RPU - MODELLO STORICO
Es. un agricoltore ha coltivato nei tre anni
mediamente 10 ettari di seminativi e ha
ricevuto premi per 25 bovini maschi l’anno;
l’importo di riferimento (medio annuo), a
titolo di esempio, è pari a 7.500 €:
L’agricoltore riceverà 10 titoli da 750€ l’uno
RPU - MODELLO STORICO

Agricoltore che inizia l’attività nel
periodo di riferimento
anno
2000
2001
2002
ha
10
12
premi €
4.000
4.800
importo di riferimento = (4000+4800)/2= 4400
superficie = (10+12)/2= 11
L’agricoltore riceverà 11 titoli (vincolati) da
400 € l’uno
RPU - MODELLO STORICO
•
Calcolo dell’importo di riferimento provvisorio.
•
Taglio dell’importo di riferimento per rispettare il massimale nazionale
adattato, considerati gli articoli 69 (tipi specifici di agricoltura) e 70
(sementi).
•
Taglio dell’importo per alimentare la riserva nazionale.
•
Definizione finale dell’importo di riferimento.
•
Detrazione delle percentuali previste dall’applicazione della modulazione
(articolo 10 del regolamento (CE) 1782/2003).
•
Erogazione dell’aiuto supplementare previsto all’articolo 12 del
regolamento (CE) 1782/2003.
RPU - MODELLO STORICO

esercizio del diritto: deve accompagnarsi ad una
parcella ammissibile all’aiuto (qualunque
superficie agricola dell'azienda investita a
seminativi o a pascolo permanente, escluse le
superfici destinate a colture permanenti, a colture
forestali o ad usi non agricoli) (art 44)

regola dei 10 mesi (art.46) dall’11 novembre
(DM 5/8/04)
RPU – Modello storico


E’ necessario presentare una domanda annuale e
dimostrare di condurre un numero di ettari ammissibili
corrispondente al numero dei titoli di cui si dispone.
Le superfici oggetto di pagamento disaccoppiato possono
essere destinate a qualsiasi utilizzo agricolo tranne che:




alle coltivazioni permanenti
alle orticole, comprese le patate da consumo.
E’ consentito anche non coltivare la superficie ma in tal
caso è necessario garantire comunque la manutenzione
agronomica del fondo.
Il percepimento di pagamenti disaccoppiati zootecnici non
richiede necessariamente l’attività di allevamento.
Diritti all’aiuto

Storici (standard, di ritiro, soggetti a
condiz. partic.)

Storici vincolati (standard, di ritiro, soggetti
a condiz. partic.)

Da riserva (agricoltore « nuovo »,
agricoltore in situazioni particolari,
agricoltore con sup. sottoposte a
programmi di ristrutturazione e/o sviluppo
pubblici)
Regime di pagamento unico

Diritti sottoposti a condizioni particolari:
Aiuti diretti « senza terra » (art 47)
 Regola dei 5000 EUR (art 48)
 Condizioni speciali: 50% attività agricola
espressa in UBA (art 49)
 Premi lattiero-caseari (art 50)

La Riserva Nazionale - cos’è
Riserva
nazionale:
è una parte del plafond nazionale che viene
destinato alla costituzione di titoli per gli agricoltori
che si troverebbero ad avere oggi un’azienda senza
rendita o con una rendita insufficiente.
La Riserva Nazionale – a chi è destinata
Agricoltori che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre
2002
Agricoltori in situazioni particolari:
1.
2.
•
•
•
•
•
•
3.
Ha ricevuto (gratuitamente, per affitto o per successione) un azienda data in
affitto a terzi durante il periodo di riferimento...
Ha effettuato investimenti in capacità di produzione o ha acquistato
terreni(eleggibili) entro il 29 settembre 2003….. (15/5/04)
Ha preso in affitto per un periodo di sei anni o più un’azienda...
Ha acquistato un’azienda il cui terreno era stato affittato nel triennio di
riferimento
Ha preso parte a programmi nazionali di riorientamento della produzione nel
corso del periodo di riferimento…
Ha risolto un contenzioso con l’amministrazione relativo al periodo di
riferimento dopo l’assegnazione dei titoli…
Agricoltori in superfici sottoposte a programmi di
ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di
pubblico intervento
La Riserva Nazionale – come si
alimenta
Differenza tra massimale finanziario e titoli calcolati
2. Titoli non attivati
3. Titoli non utilizzati
1.



Dopo 3 anni i titoli storici
Subito i titoli da riserva non utilizzati
Titoli “restituiti”
Riduzione lineare fino al 3% dei titoli
5. Ulteriore riduzione lineare se la riserva non basta a
soddisfare tutte le richieste di cui ai punti 1 e 2
della precedente diapositiva
6. Trattenute da cessioni
4.
La Riserva Nazionale – come si usa
I titoli da riserva sono determinati dallo Stato
membro sulla base delle superfici dichiarate dai
richiedenti e distribuendo l’importo della riserva
avendo come limite l’importo medio dei titoli nella
regione (DA DEFINIRE) su cui insistono le superfici
oggetto della richiesta
I titoli da riserva non possono essere venduti per
cinque anni e non possono rimanere inutilizzati per
lo stesso periodo
Fissazione dei titoli
 Con
la presentazione della domanda di
aiuto nel primo anno i “titoli” all’aiuto
vengono fissati;
 I titoli non utilizzati per tre anni
confluiscono alla riserva nazionale
(rotazione)
 I titoli possono essere trasferiti con o
senza terra
 Per essere trasferiti senza terra devono
essere utilizzati almeno per l’80% in un
anno civile
Trasferimento dei titoli
No sistema amministrativo di cessione dei
diritti (semplice notifica) (art 25)
 Con la terra (affitto o vendita)
 Senza terra (solo vendita)
 Regola dell’80%
 Clausola contrattuale
 Trattenuta sulla vendita
 Guadagni eccezionali

GESTIONE DIRITTI - ESEMPIO
• L‘agricoltore ha ricevuto
pagamenti diretti annui pari €
7.500 (importo di riferimento)
• L‘agricoltore lavora 36 Ha di
terreno eligibile di cui 25 ha
hanno generato pagamenti
diretti (area di riferimento)
• L‘importo di riferimento di €
7.500 viene diviso per l‘area di
riferimento di 25 ha e genera 25
titoli di pagamentoi dell‘importo
unitario di € 300.
• L‘agricoltore prende pagamenti
per i suoi 25 titoli solo se ha 25
Ha di terreno eligibile.
Esempio
• Questo agricoltore può cedere
fino a 11 ha senza ridurre il
suo pagamento aziendale
(7.500 €)
Esempio
• Questo agricoltore può cedere
fino a 11 ha senza ridurre il
suo pagamento aziendale
(7.500 €)
• Se l‘agricoltore cede più di
questi 11 ha, ad es. Altri 5 a
causa della fine di un
contratto d‘affitto
Esempio
• Questo agricoltore può cedere
fino a 11 ha senza ridurre il
suo pagamento aziendale
(7.500 €)
•• Se l‘agricoltore cede più di
questi 11 ha, ad es. Altri 5 a
causa della fine di un
contratto d‘affitto
Avrà solo 20 ha di terreno
ammissibile. Significa che 5 titoli
all‘aiuto rimangono inutilizzati.
• Per questi titoli inutilizzati avrà
due opzioni
• Può cederli ad un altro
agricoltore
Esempio
• Questo agricoltore può cedere
fino a 11 ha senza ridurre il
suo pagamento aziendale
(7.500 €)
• Se l‘agricoltore cede più di
questi 11 ha, ad es. Altri 5 a
causa della fine di un
contratto d‘affitto
Avrà solo 20 ha di terreno
•,
ammissibile. Significa che 5 titoli
all‘aiuto rimangono inutilizzati
• Per questi titoli inutilizzati avrà
due opzioni
• Può cederli ad un altro
agricoltore
Esempio
• Questo agricoltore può cedere
fino a 11 ha senza ridurre il
suo pagamento aziendale
(7.500 €)
• Se l‘agricoltore cede più di
questi 11 ha, ad es. Altri 5 a
causa della fine di un
contratto d‘affitto
Avrà solo 20 ha di terreno
ammissibile. Significa che 5 titoli
all‘aiuto rimangono inutilizzati
• Per questi titoli inutilizzati
avrà due opzioni
• Può cederli ad un altro
agricoltore
• Oppure recuperare terreno
ammissibile
Esempio
• Questo agricoltore può cedere
fino a 11 ha senza ridurre il
suo pagamento aziendale
(7.500 €)
• Se l‘agricoltore cede più di
questi 11 ha, ad es. Altri 5 a
causa della fine di un
contratto d‘affitto
Avrà solo 20 ha di terreno
ammissibile. Significa che 5 titoli
all‘aiuto rimangono inutilizzati
• Per questi titoli inutilizzati
avrà due opzioni
• Può cederli ad un altro
agricoltore
• Oppure recuperare terreno
ammissibile
Termini applicazione RPU
TERMINE
ADEMPIMENTO
30/09/2004 Invio comunicazioni ricognizione preventiva
10/12/2004 Registrazione conferme/modifiche
31/01/2004 Calcolo diritti provvisori
Invio comunicazione diritti provvisori e
31/03/2005
modulo domanda ai produttori
Presentazione domanda di aiuto fissaz. Titoli e
15/05/2005
ass. dalla riserva
15/08/2005 Calcolo diritti definitivi
01/12/2005 Inizio pagamento aiuti
30/06/2006 Conclusione pagamenti
Trasferimento diritti
Soggetto
AGEA
CAA/Singoli
AGEA
AVEPA
CAA/Singoli
AGEA
AVEPA
AVEPA
CAA/Singoli,
AVEPA-AGEA
Ricognizione preventiva
 Prevista
dall’articolo 12 del reg. CE n.
795/2005 per identificare gli
agricoltori ammissibili e individuare le
superfici e gli importi di riferimento
provvisori
 Affidata
5/8/04)
ad AGEA (DDMM 20/7/04 e
Ricognizione preventiva:
finalità

comunicare agli agricoltori la situazione del periodo di
riferimento così come risultante nelle basi dati del SIAN.

definire gli aventi diritto ai sensi dell’art. 33 del reg. (CE)
1782/2003,

registrare le trasformazioni aziendali intervenute durante
e successivamente al triennio di riferimento.

le eventuali variazioni che intervengano dopo la data
conclusione della ricognizione ed entro la data di termine
per la presentazione della domanda di accesso al regime
di interventi unico, potranno essere comunicate con la
domanda stessa.
Ricognizione preventiva:
attività


1.
2.
AGEA ha inviato una comunicazione ai
produttori “storici” e a quelli “nuovi”
(2003 – 2004)
il produttore verifica i dati e:
conferma la correttezza o;
richiede di registrare le variazioni
intervenute
Ricognizione preventiva:
registrazione conferme e variazioni
IL PRODUTTORE PUO’:

recarsi entro il 10 dicembre 2004 presso il CAA
cui ha conferito o intende conferire mandato;

firmare o compilare (variazione) il quadro D del
modello della comunicazione e inviarlo entro il 10
dicembre ad Agea – Agenzia per le erogazioni in
agricoltura C.P. 14326, 00100 Roma.

Vale il silenzio assenso
Ricognizione preventiva:
eventi da registrare nel SIAN
Devono essere registrate:

conferma dei dati comunicati,

cambiamenti di stato aziendale (modifiche stato
giuridico, fusioni, scissioni, successioni) intercorse nel
periodo di riferimento e successivamente allo stesso,

informazioni relative alle circostanze eccezionali
modificanti i dati del periodo di riferimento
Ricognizione preventiva:
Variazioni aziendali

Successione
o
o
Mortis causa
Anticipata (trasf. a eredi legittimi)
Fusione aziendale
 Scissione aziendale

Ricognizione preventiva:
Variazioni aziendali

Cambiamenti di forma giuridica o
denominazione





Trasformazione ditta individuale in società o in
impresa familiare
Trasformazione da società in ditta individuale
Trasformazione di forma societaria
Cambio di denominazione
(cambio di intestatario della ditta individuale)
Ricognizione preventiva:
cause di forza maggiore (DM 20/7/04)











Incapacità professionale di lunga durata dell’agricoltore, ovvero
malattia grave o morte di alcuno dei componenti l'impresa familiare
Calamità naturale
Distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento
Epizoozia sul patrimonio zootecnico
Vincolo agroambientale interagente con la produttività aziendale nel
triennio
Furto di animali
Incendio doloso di terzi della produzione o di parti dell'azienda agricola
sequestro di persona dell'agricoltore o di suoi familiari
sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero
pignoramento immobiliare del terreno, con nomina di custode, ovvero
esproprio
Nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società
agricole
Incapacità dell'agricoltore ad esercitare l'attività agricola ovvero a
richiedere i premi comunitari per colpa di terzi
Condizionalità
 Ogni
agricoltore beneficiario di
pagamenti diretti è tenuto a
rispettare:
 i criteri di gestione obbligatori di
cui all'allegato III, e
 a mantenere la terra in buone
condizioni agronomiche e
ambientali (allegato IV).
ALLEGATO III

I criteri di gestione obbligatori sono
prescritti dalla normativa comunitaria e
riguardano (art 4):
sanità pubblica, salute delle piante e
degli animali,
2. ambiente,
3. benessere degli animali.
1.
ALLEGATO III
Criteri
 Direttamente applicabili all’agricoltore
 Incidenza sui pagamenti diretti
 Calendario attuazione (2005 – 2006 –2007)
 Natura degli standards:
 Regol. (versione in vigore)
 Dirett. (versione attuata dagli SM)

ALLEGATO IV
Obiettivo








Erosione del suolo:
Proteggere il suolo mediante
misure idonee
Sostanza organica del suolo:
Mantenere i livelli di sostanza
organica del suolo mediante
opportune pratiche
Struttura del suolo:
Mantenere la struttura del suolo
mediante misure adeguate
Livello minimo di
mantenimento:
Assicurare un livello minimo di
mantenimento ed evitare il
deterioramento degli habitat
 Norme
Copertura minima del suolo
 Minima gestione delle terre che
rispetti le condizioni locali specifiche
 Mantenimento terrazzamenti

Norme inerenti alla rotazione delle
colture ove necessario
 Gestione delle stoppie


Uso adeguato delle macchine
Densità di bestiame minime e/o
regimi adeguati
 Protezione del pascolo permanente
 Mantenimento degli elementi
caratteristici del paesaggio
 Evitare la propagazione di
vegetazione indesiderata sui terreni
agricoli

Riduzione o esclusione

Responsabilità diretta dell’agricoltore: “In caso
d'inosservanza in conseguenza di un'azione o di un'omissione
direttamente attribuibile al singolo agricoltore,” relativa a
 a) un'attività agricola, o
 b) qualsiasi superficie agricola dell'azienda, comprese le parcelle
messe a riposo.
 “Base imponibile”: l'ammontare complessivo dei pagamenti
diretti corrisposti nell'anno civile in cui si è verificata l'inosservanza
 “Sanzioni”:
 Negligenza: non più del 5 % e, in caso di recidiva, del 15 %.
 infrazione dolosa: la percentuale di riduzione non meno del 20 % e
fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere inflitte
per uno o più anni civili.
 In ogni caso, l'ammontare complessivo nell'arco di un anno civile non
deve essere superiore all'importo totale dei pagamenti diretti.
 modalità d'applicazione: gravità, portata, durata e frequenza
Modulazione

Principio di base: Tutti gli importi dei pagamenti
diretti corrisposti agli agricoltori per un
determinato anno civile in un determinato Stato
membro sono ridotti annualmente fino al 2012 in
ragione delle seguenti percentuali: (Art. 10)
- 2005: 3 %,
- 2006: 4 %,
- 2007: 5 %,
- 2008: 5 %,
- 2009: 5 %,
- 2010: 5 %,
- 2011: 5 %,
- 2012: 5 %.
Modulazione
 Obiettivo: finanziare
 Ridistribuzione:





sviluppo rurale
1 pt % allo Stato membro in cui gli importi corrispondenti si sono resi
disponibili.
Gli importi restanti: agli Stati membri sulla base dei seguenti criteri:
 superficie agricola,
 occupazione nel settore agricolo,
 prodotto interno lordo (PIL) pro capite espresso in potere
d'acquisto.
Riserva: 80 % degli importi totali resi disponibili resta nello Stato
membro.
Deroga segale (90% di cui 10 in regioni interessate)
Deroga RUP e isole dell'Egeo.
Modulazione

Aiuto supplementare

Ragioni finanziarie
Rimborso nei limiti di una franchigia dei primi
5000 EUR di pagamenti diretti o importo
inferiore.
 Limiti: massimali di cui all'allegato II.
(riduzione lineare)
 A partire dal bilancio 2007 la Commissione
riesamina (comitato gestione) i massimali
fissati nell'allegato II per tener conto delle
modifiche strutturali delle aziende.

Disciplina finanziaria




A partire dal bilancio 2007, strumento per garantire
rispetto dei plafond di Bruxelles
adattamento dei pagamenti diretti quando le previsioni
indicano che gli importi previsti alla voce 1a, tenendo
conto di un margine di 300 milioni di EUR al di sotto degli
importi previsti e prima dell'applicazione della modulazione
di cui all'articolo 10, paragrafo 2, saranno superati in un
determinato esercizio finanziario.
Fatte salve le prospettive finanziarie per il periodo 20072013.
Procedura: Consiglio, su proposta Commissione
presentata entro il 31 marzo dell'anno civile per il quale si
applicano gli adattamenti, fissa tali adattamenti al più
tardi il 30 giugno dell'anno civile stesso.
Sistema di consulenza
aziendale




Facoltativo per lo SM fino al 2007
Finalità: attività di consulenza come minimo sui criteri di
gestione obbligatori e sulle buone condizioni agronomiche
e ambientali di cui al capitolo 1
Operatori: una o più autorità designate o enti privati.
Condizioni:




Sistema volontario per gli agricoltori
Priorità eventuale per coloro che ricevono più di 15000 EUR l'anno
in pagamenti diretti.
Obbligo confidenzialità a carico degli enti privati e delle
autorità designate
Riesame: entro il 31.12.2010 la Commissione presenta una
relazione sull'applicazione del sistema corredata, se
necessario, di proposte adeguate per renderlo obbligatorio.
Sistema integrato di gestione
e di controllo
Status
quo
Cross compliance
Diritti all’aiuto
TITOLO IV ALTRI REGIMI DI
AIUTO







Capitolo 1 Premio specifico alla
qualità per il frumento duro
Capitolo 2 Premio per le
colture proteiche
Capitolo 3 Aiuto specifico per il
riso
Capitolo 4 Pagamento per
superficie per la frutta a guscio
Capitolo 5 Aiuto per le colture
energetiche
Capitolo 6 Aiuto per le patate
da fecola
Capitolo 7 Premi per i prodotti
lattiero-caseari e pagamenti
supplementari






Capitolo 8 Aiuto
regionale specifico per i
seminativi
Capitolo 9 Aiuto alle
sementi
Capitolo 10 Pagamenti
per superficie per i
seminativi
Capitolo 11 Premi per
pecora e per capra
Capitolo 12 Pagamenti
per le carni bovine
Capitolo 13 Aiuto per i
legumi da granella
ALTRI PAGAMENTI DIRETTI
 Caratteristiche
 Aiuti
generali
accoppiati
 Supplemento
all’aiuto disaccoppiato
(cap1-6)
 settori « a rischio » (riaccoppiamento
parziale)(cap 8-12)
 Fase transitoria (cap 7-13)
 Plafond
finanziari
 Superfici di base
La domanda unica
Deve essere presentata entro il 15 maggio
 E’ preceduta da un modulo prestampato
che l’OP invia al produttore con
l’indicazione delle superfici e dei diritti. Per
le superfici l’OP deve fornire anche il
materiale grafico disponibile.
 L’agricoltore in sede di presentazione della
domanda unica conferma o corregge le
informazioni
presenti
sul
modulo
prestampato.

La domanda unica

Un agricoltore può presentare solo una
domanda unica all’anno per i regimi di
aiuto a superficie previsti nell’allegato 1 del
reg. 1782/2003








Pagamento unico
Frumento duro
Colture proteiche
Riso
Frutta a guscio
Colture energetiche
Patate da fecola
Sementi
Legumi da granella
 Specifici tipi di colture e
produzioni di qualità (art.
69)
 Foraggi essiccati
 Piccoli produttori
 Olio di oliva
 Tabacco
 Luppolo

La domanda unica
Serve per:
 la fissazione dei diritti
 la richiesta del pagamento unico
 la richiesta di assegnazione di titoli dalla
riserva
 la “ricongiunzione” dei dati di riferimento
(es. modifiche intercorse tra il 10/12/2004
e la data della domanda 2005)
 recepire i trasferimenti di titoli con o senza
terra tra la fine del periodo di riferimento e
la presentazione della domanda
La domanda unica


Nella domanda unica possono essere integrate
anche le domande per animali e per i prodotti
lattiero caseari (premio latte) del 2005
La domanda unica può riguardare anche altri
regimi di aiuto non compresi nell’allegato 1 del
reg.CE 1782/2003 quali:







Indennità compensativa
Misure agroambientali
Misure forestali (art.31 del reg. 1257/99)
Tabacco
Olio
Vino
Ecc.
La domanda unica

La domanda contiene le informazioni
relative a:






Identità del produttore e dimostrazione
qualifica di agricoltore
Regimi di aiuto richiesti
Identificazione dei diritti all’aiuto
Superficie
dell’azienda
(identificazione
catastale, uso, dimensione, ubicazione, ecc.)
Dichiarazioni attestanti la conoscenza delle
condizioni inerenti il regime/regimi d’aiuto
considerato/i
Cause di forza maggiore (es. per il mancato
utilizzo titoli)
La domanda unica


I diritti di ritiro e le relative superfici sono dichiarati in
modo distinto dagli altri
La domanda unica è integrata con informazioni
o
documentazione specifica per tipo di regime di aiuto
richiesto oltre al pagamento dei diritti:








Lino e canapa (etichette degli imballaggi, ecc.)
Set aside
Frumento duro (sementi certificate)
Riso (varietà impiegate)
Frutta a guscio (numero di alberi, posizione e tipo)
Colture energetiche (contratto con trasformatore)
Patate da fecola (contratto di coltivazione)
Sementi (contratto di coltivazione, ecc.)
La domanda unica
La domanda unica costituisce
quindi una sfida per realizzare una
effettiva semplificazione delle
procedure di adesione ai regimi di
aiuto previsti dalla Politica agricola
comunitaria
Scarica

La domanda unica - Ordine degli Agronomi e Forestali di Venezia