Circolare N. 07
Area: TAX & LAW
Periodico plurisettimanale
29 gennaio 2008
CREDITO ANNUALE IVA 2007: COMPENSAZIONE E RIMBORSO
Dalla chiusura annuale della contabilità IVA può emergere un credito d’imposta che il contribuente,
a seconda della maggiore convenienza, ha facoltà di riportare all’anno successivo, di utilizzare in
compensazione di altri tributi o di chiedere a rimborso, anche solo parzialmente, al sussistere di
determinate condizioni.
La compensazione può avvenire mediante la detrazione del credito nelle liquidazioni IVA del 2008
(compensazione verticale) oppure mediante la compensazione di altri tributi o contributi nel mod.
F24 (compensazione orizzontale).
Il rimborso, in presenza di determinati requisiti, può essere richiesto all’Agente della riscossione
territorialmente competente dal 1° febbraio fino al 31 luglio per le dichiarazioni presentate in via
telematica.
LA COMPENSAZIONE VERTICALE
Il riporto all’anno successivo comporta il riporto del credito IVA 2007 nelle relative liquidazioni
periodiche IVA 2008 (dal 16 febbraio per i contribuenti mensili e dal 16 maggio per quelli
trimestrali) con l’effetto di diminuire l’importo da versare all’Erario.
Naturalmente l’importo detratto non deve superare quello del credito risultante dalla dichiarazione
annuale IVA che può essere presentata anche successivamente all’utilizzo dell’eccedenza stessa.
Va da sé che in mancanza di debito d’imposta nelle liquidazioni periodiche non si ottiene il
recupero del credito.
LA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE
Un’altra modalità di recupero del credito annuale IVA è la compensazione di debiti fiscali diversi
e di oneri contributivi (imposte sul reddito, ritenute, IRAP, contributi previdenziali ed assistenziali)
in sede di versamento unitario nel mod. F24.
Si noti che l’utilizzo può avvenire già dall’inizio del nuovo anno nel rispetto dell’importo
risultante dalla dichiarazione che può essere presentata in data successiva.
L’importo massimo compensabile per anno è stabilito in € 516.456,90.
LA RICHIESTA DI RIMBORSO
Qualora si intenda chiedere il rimborso del credito annuale IVA, occorre presentare il modello
VR/2008 (prelevabile dal sito web dell’Agenzia delle Entrate) in duplice esemplare direttamente
all’Agente della riscossione competente per territorio a partire dal 1° febbraio e fino al termine di
presentazione della dichiarazione unificata (31 luglio per la presentazione in via telematica).
La richiesta di rimborso può essere inoltrata anche anteriormente alla presentazione della
dichiarazione annuale ed il limite massimo rimborsabile da parte dell’Agente della riscossione o
compensabile mediante F24 è pari ad € 516.456,90.
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TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69
REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI
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Ai sensi degli artt. 30 e 34, comma 9, DPR 633/1972 il rimborso compete in presenza di almeno
uno dei sotto elencati presupposti:
PER IMPORTI SUPERIORI A € 2.582,28
1)
2)
3)
4)
5)
6)
aliquota mediamente applicata sugli acquisti superiore a quella mediamente applicata sulle
operazioni attive maggiorata del 10%;
operazioni non imponibili (esportazioni, cessioni intracomunitarie ed operazioni assimilate)
per un importo superiore al 25% dell’ammontare delle operazioni effettuate nel 2007;
acquisto o importazione di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche
(limitatamente all’IVA relativa agli stessi);
prevalenza di operazioni non soggette all’imposta per effetto dell’art. 7, DPR 633/1972 (si
tratta delle operazioni effettuate all’estero da operatori nazionali che non hanno istituito una
stabile organizzazione);
operazioni effettuate da soggetti non residenti direttamente identificati in Italia o che hanno
nominato un rappresentante fiscale (in questo caso la richiesta di rimborso va presentata
direttamente al Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto n. 21 – 65129 Pescara);
esportazioni e cessioni intracomunitarie effettuate da produttori agricoli;
SENZA LIMITE DI IMPORTO
7)
8)
cessazione dell’attività nel corso del 2007 (il rimborso è disposto dall’Agenzia delle
Entrate);
eccedenza a credito nella dichiarazione annuale del 2007 e nei due anni precedenti (2006
e 2005): può essere richiesto l’importo della minor eccedenza nel triennio.
I rimborsi devono essere eseguiti dall’Agente della riscossione o dall’Agenzia delle Entrate
rispettivamente entro 60 o 90 giorni dalla richiesta del contribuente (tali termini vengono assai
raramente rispettati), a fronte di idonea garanzia (in genere fideiussione bancaria o assicurativa).
A seguito delle modifiche introdotte dal DL 269/2003 la durata della garanzia che il contribuente
deve prestare è fissata in 3 anni dall’erogazione del rimborso o, se inferiore, è pari al periodo
mancante fino al termine di decadenza dell’azione accertatrice del fisco. Resta salva la
sospensione del termine di decadenza in caso di ritardo nella presentazione dei documenti richiesti
dall’Ufficio.
)
Sono comunque esonerati dalla presentazione della garanzia i contribuenti che richiedono
rimborsi inferiori ad € 5.164,57 per anno, i soggetti che hanno effettuato rilevanti versamenti
sul conto fiscale nei due anni precedenti e coloro ai quali, per il possesso di determinati
requisiti, è attribuita la qualifica di “contribuenti virtuosi”.
Infine, la misura dell’interesse corrisposto al contribuente rimane stabilita al 2,75% annuo
che decorre dal 60° o dal 90° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione a
seconda che le somme da rimborsare siano liquidate dal concessionario o dall’Ufficio.
CONTRIBUENTI AMMESSI AL RIMBORSO IVA IN VIA PRIORITARIA
Con il DM 22.3.2007 sono stati individuati, sulla base dell’attività esercitata e delle tipologie di
operazioni effettuate, i contribuenti ammessi al rimborso del credito IVA (annuale o trimestrale) in
via prioritaria entro 3 mesi dalla richiesta.
Attualmente, i contribuenti ammessi a tale procedura sono:
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•
•
•
i subappaltatori che operano nel settore edile nei confronti di imprese che svolgono attività
di costruzione/ristrutturazione di immobili o nei confronti dell’appaltatore principale o di altro
subappaltatore;
gli operatori economici titolari del codice ATECO 2007 “24.43.00” (produzione di piombo,
zinco e stagno e semilavorati);
gli operatori economici titolari del codice ATECO 2007 “38.32.10” (recupero e preparazione
per il riciclaggio di cascami e rottami metallici).
Per ottenere il rimborso dell’IVA in via prioritaria è necessario che al momento della richiesta
sussistano le seguenti condizioni:
1)
2)
3)
esercizio dell’attività da almeno 3 anni;
eccedenza IVA richiesta a rimborso pari o superiore a € 10.000 (rimborso annuale) e ad €
3.000 (rimborso trimestrale).
eccedenza IVA richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell’IVA assolta su
acquisti e importazioni effettuati nell’anno (o nel trimestre) cui si riferisce il rimborso.
ANTICIPAZIONI RIMBORSI IVA
Al fine di limitare gli effetti negativi connessi ai ritardi nell’esecuzione dei rimborsi, sono stati
stipulati particolari accordi grazie ai quali le aziende possono ottenere dalle banche aderenti
(l’elenco delle banche convenzionate è disponibile presso il sito web dell’Agenzia delle Entrate),
l’anticipazione del credito chiesto a rimborso (sino all’80 o 90% del credito stesso) a tassi di
interesse agevolati.
In tale caso occorre presentare alla banca:
1)
2)
l’attestazione di certezza e di liquidità dei crediti tributari (rilasciata dall’Agenzia delle
Entrate);
la disposizione irrevocabile di pagamento appositamente vistata dall’Agenzia delle Entrate
e/o dall’Agente della riscossione.
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