SEMINARIO
L’imposta unica e le novità per i
bilanci comunali
Palarossini di Ancona – 27 marzo 2014
Pasquale Mirto
ANCI Marche -Seminario IUC - Pasquale
Mirto - Ancona 27.03.2014
1
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IUC
Il comma 639 istituisce la Iuc, ovvero l'imposta unica comunale.
non si tratta di un nuovo tributo comunale ma di un (brutto) acronimo che
riassume i vari prelievi in qualche modo ricollegati al possesso o utilizzo degli
immobili.
la Iuc si basa su due presupposti impositivi:
– A) uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
– B) l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
IUC
si compone di
IMU
TARI
TASI (il vero nuovo e brutto tributo)
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TASI……. si aspettano urgentemente ALTRE correzioni!
• Si è detto che la Tasi è il vero nuovo tributo istituito dalla legge di stabilità
2014. Ma, va subito premesso che, salvo eventuali e tempestive
modifiche, per come è disciplinata, la Tasi sarà difficilmente applicabile nel
corso del 2014, almeno con riferimento agli occupanti, anche se il suo
gettito dovrebbe servire a compensare, almeno in parte, il mancato gettito
da Imu abitazione principale e quindi dovrebbe confluire nelle casse
comunali a giugno.
• I difetti di questo tributo sono molteplici e solo in parte sono stati corretti
dal DL 16/2014, il quale però ne a creato degli altri, peraltro di forte
impatto sui bilanci comunali.
• I comuni sono costretti ad approvare i bilanci nell’incertezza e senza
indicazioni ministeriali….. Tanto ormai il bilancio di previsione si approva
regolarmente in autunno…..
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TASI: presupposto impositivo
• Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come
definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni
caso, dei terreni agricoli.
• I profili di indeterminatezza del tributo sono stati eleminati con le
modifiche recate dal D.L. n. 16/2014, che ha riscritto il presupposto
impositivo ed ha chiarito la non assoggettabilità dei terreni agricoli (cir.
Anci Emilia Romagna prot. 36 dell’11 febbraio 2014 e circ. prot. 86 del 18
marzo 2014).
• Eliminati gli evidenti profili di indeterminatezza derivante da una mancata
definizione degli oggetti attratti ad imposizione, con particolare
riferimento alla nozione di “area scoperta”, neppure definibile, a
differenza dei fabbricati, con un rimando alla disciplina Imu.
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- Ancona 27.03.2014
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TASI: presupposto impositivo
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Il co. 670 escludeva dalla TASI “le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali
imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del
codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”.
La disposizione, all’evidenza applicable ad un prelievo collegato alla produzione di
rifiuti ed identica alla previsione di cui al co. 641 che riguarda la TARI, è stata
abrogata dall’art. 2 del D.L. n. 16/2014
Nella TASI non opera la finzione giuridica ICI/IMU per cui un’area fabbricabile si
considera terreno agricolo se posseduta e condotta da coltivatore diretto o
imprenditore agricolo a titolo professionale. Pertanto le aree fabbricabili saranno
assoggettate a TASI, anche se in IMU lo sono come terreno agricolo… tuttavia il comma
669 nel definire il presupposto impositivo , dopo aver fatto riferimento alle aree
precisa «ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli».
C’è poi il paradosso dell’area fabbricabile data in affitto a coltivatore, il quale essendo
il detentore dell’area dovrebbe corrispondere la propria quota di TASI su una base
imponibile del tutto ingiustificata.
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Soggetto attivo
• La normativa non detta una definizione compiuta del soggetto attivo
d’imposta, necessaria soprattutto con riferimento agli immobili che
ricadono su due territori comunali. Si ricorderà che la normativa Ici
individuava, all’art. 4 del Dlgs. n. 504 del 1992, il soggetto attivo nel
comune sul cui territorio insisteva interamente o prevalentemente la
superficie dell’immobile.
• Analogo problema si pone nel caso di variazioni delle circoscrizioni
territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi
Comuni.
• Una migliore esplicitazione del soggetto attivo, fermo restando che lo
stesso immobile non può essere soggetto alla doppia imposizione di due
Comuni contermini, potrà essere effettuata nel regolamento comunale,
come peraltro già avvenuto in materia di Imu, dov’era presente la
medesima lacuna legislativa.
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Soggetto passivo
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La soggettività passiva Tasi è in capo a “chiunque possieda o detenga a qualsiasi
titolo” i fabbricati e le aree edificabili.
Il comma 671 precisa che «in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono
tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria».
L’innovativa disposizione legislativa appare foriera di numerosi problemi
applicativi, essendo applicabile ad un prelievo per destinazione ed utilizzo degli
immobili, come quello sui rifiuti, ma non certamente ad un prelievo patrimoniale,
qual è la Tasi.
Va subito chiarito che la solidarietà opera autonomamente solo con riferimento
alle singole categorie “pluralità di possessori” e “pluralità di detentori”, non
potendo chiedersi al possessore anche la quota non versata dal detentore. Infatti,
il successivo comma 681 chiarisce che nel caso in cui l'unità immobiliare è
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare,
quest'ultimo e l'occupante sono titolari di “un'autonoma obbligazione tributaria”.
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Soggetto passivo
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Il comma 681 precisa che l’occupante è tenuto a versare la Tasi nella misura,
stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento
dell'ammontare complessivo della Tasi; la restante parte è corrisposta dal titolare
del diritto reale sull'unità immobiliare.
La previsione che i possessori, o gli occupanti, sono tenuti all’adempimento
dell’unica obbligazione tributaria è rafforzata dal fatto che non è previsto il
pagamento in ragione della quota di possesso
È di palmare evidenza che la previsione normativa è inapplicabile nel caso in cui lo
stesso fabbricato abbia destinazioni diverse per i vari comproprietari. Si faccia
l’esempio di due fratelli comproprietari di un fabbricato che è abitazione principale
di uno solo dei fratelli. Se il Comune ha un’aliquota Imu del 10,6 per mille per la
categoria altri fabbricati e un’aliquota Tasi del 2,5 per mille per l’abitazione
principale, il comproprietario che utilizza il fabbricato come propria abitazione
principale sarebbe tenuto al pagamento della Tasi e l’altro invece solo al
pagamento dell’Imu. Prevedere che i due comproprietari siano tenuti
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria, senza considerare le quote di
possesso e la destinazione di ogni quota, implica la possibilità di assoggettare a
Tasi anche il comproprietario non soggetto a tale tributo.
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Soggetto passivo
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Con riferimento all’obbligazione tributaria va anche evidenziata un’altra lacuna normativa,
ovvero l’assenza del periodo di riferimento. Tra le scelte possibili, quella a giorni prevista per
la Tari e quella a mesi prevista per l’Imu, va sicuramente preferita l’ultima, anche in ragione
dell’unicità dei criteri di determinazione della base imponibile. Tale scelta ovviamente andrà
esplicitata nel regolamento comunale.
Il comma 672 precisa che in caso di locazione finanziaria la Tasi è dovuta dal locatario a
decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del
contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della
stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
Le ragioni di tale precisazione trovano origine in un contrasto interpretativo sorto in materia
di Imu. Per Assilea (circolare 2 novembre 2012) le istruzioni alla dichiarazione Imu chiariscono
che la società di leasing non può essere considerata soggetto passivo fintanto che l’immobile
non sia stato riconsegnato, anche se il contratto è stato risolto. Per IFEL (nota del 4 novembre
2013), invece la soggettività passiva muta con la semplice risoluzione del contratto.
Solo per completezza, si evidenzia che di recente il Garante del Contribuente per la Regione
Emilia Romagna, ha avvallato, con risoluzione n. 1972 del 16 gennaio 2014, la tesi di IFEL
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Soggettività passiva
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Il comma 673 precisa che, in caso di detenzione temporanea di durata non
superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal
possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e
superficie.
Questa norma è importante perché definisce il concetto di «possesso» che è
leggermente diverso da quello dell’IMU (proprietà, usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi, superficie, leasing finanziario, concessionario su aree demaniali).
Il comma 674 precisa che nel caso di locali in multiproprietà e di centri
commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del
versamento della Tasi dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i
locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi
restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal
rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Tale disposizione
ha un risvolto pratico solo con riferimento ai fabbricati in multiproprietà,
ricalcando in qualche modo quanto già previsto in tema di Ici dall’art. 19 della
legge n. 388 del 2000.
Per le aree scoperte in uso esclusivo invece occorre una modifica normativa
perché di derivazione rifiuti
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Base imponibile
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Il comma 675 dispone che «la base imponibile è quella prevista per l'applicazione
dell'imposta municipale propria (IMU)» di cui all’art. 13 del Dl n. 201 del 2011.
Quindi occorrerà fare riferimento alle rendite catastali ed ai valori venali in
comune commercio per le aree fabbricabili. Per quest’ultime ovviamente saranno
utilizzabili anche i valori venali medi deliberati dal Comune ai fini Imu.
Con riferimento alle rendite catastali, si pone il problema dell’utilizzo della rendita
presunta, nei casi, seppur limitati, in cui il Comune pur avendo attivato la
procedura di cui al comma 336 della legge n. 311 del 2004, il contribuente non
abbia proceduto all’aggiornamento catastale e l’Agenzia delle entrate sia rimasta
inerte. In tale situazione - pur ritenendo che l’utilizzo della rendita presunta sia
stato sempre ammesso, anche a seguito dell’abrogazione dell’art. 5, comma 4, del
Dlgs. n. 504 del 1992 e nonostante le resistenze ministeriali più volte manifestate il Comune può legittimamente ricorrere alla rendita presunta in base al comma
694, il quale dispone che «in caso di mancata collaborazione del contribuente o
altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in
base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile».
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Base imponibile
• Dubbi si registrano sulla possibilità di applicare anche alla Tasi le riduzioni
per i fabbricati inagibili e storici. Il comma 675 prevede, infatti, che la
base imponibile Tasi è “quella prevista per l’applicazione” dell’Imu, e l’art.
13, comma 3, del Dl n. 201 del 2011, prevede proprio, ai fini
dell’applicazione dell’Imu, che la base imponibile è ridotta del 50 per
cento per i fabbricati inagibili e storici. Il dubbio può essere risolto
attraverso una disposizione regolamentare che riconosca anche in Tasi una
riduzione al 50 per cento della base imponibile.
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aliquote
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L'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Dlgs. n. 446 del 1997, può
ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
Il comma 677 individua l’aliquota massima Tasi in combinato disposto con quella
Imu. Infatti, è previsto il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi
e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota
massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata al
10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di
immobile. Il riferimento alle aliquote vigenti nel 2013 appare necessario per
chiarire che l’aliquota massima prevista per l’abitazione principale è pari al 6 per
mille vigente nel 2013, giacché queste, fatta eccezione per quelle di lusso, sono
state escluse dall’imposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Pertanto, per le
abitazioni principali non soggette ad Imu, l’aliquota Tasi potrà essere applicata fino
alla misura massima del 2,5 per mille.
Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
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Aliquote dl 16/2014
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L’art. 1, comma 1, del d.l. n. 16 del 2014, reca una modifica all’art. 1, comma 677,
della legge n. 147 del 2013, prevedendo che «Per lo stesso anno 2014, nella
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel
primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore
allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni
principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma
2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche
tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201,
del 2011».
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Aliquote dl 16/2014
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Il primo dubbio riguarda il significato da attribuire alle parole “ammontare
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille” che viene riferito
espressamente sia al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e
dell'Imu per ciascuna tipologia di immobili non sia superiore all'aliquota massima
consentita dalla legge statale per l'Imu, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile sia al vincolo, in vigore per
il solo 2014, per il quale l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
POSSIBILI DUE DIFFERENTI LETTURE
1) Il riferimento ad entrambi i vincoli potrebbe far ritenere che il Comune possa
deliberare un’aliquota Tasi del 3,3 sia sull’abitazione principale sia sugli altri
immobili e che la sommatoria delle aliquote Imu e Tasi possa arrivare all’11,4 per
mille. Accedendo a questa interpretazione la maggiorazione dello 0,8 sarebbe
applicabile sull’intera base imponibile assoggettata a Tasi, e quindi alla sommatoria
delle basi imponibili riferite all’abitazione principale, agli altri fabbricati ed alle
aree fabbricabili.
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Aliquote dl 16/2014
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2) La valorizzazione dell’avverbio “complessivamente”, invece, potrebbe far
ritenere che l’incremento dell’aliquota dello 0,8 per mille sia da intendersi come
incremento massimo spendibile o interamente sulle abitazioni principali o sugli
altri fabbricati ed aree fabbricabili, oppure in combinazione sulle diverse
fattispecie imponibili, fermo restando che il limite dell’aliquota massima, derivante
dalla sommatoria aliquota Imu ed aliquota Tasi, possa essere incrementato dello
0,8. Così, ad esempio il Comune potrebbe deliberare un’aliquota Tasi per
abitazione principale pari al 2,7 per mille ed un’aliquota Tasi pari al 0,6 per mille
sugli altri fabbricati, pur avendo approvato un’aliquota Imu pari al 10,6 per mille,
arrivando così ad una sommatoria di aliquote pari al 11,2 per mille.
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Aliquote dl 16/2014
•
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Il meccanismo, in realtà non è immune da vizi logici, perché l’incremento dell’aliquota dello
0,8 sembrerebbe così una dote spendibile dal Comune o su questa o su quella categoria,
rendendo difficile attuare differenziazioni per tipologie di immobili, pur ammesse dalla
normativa. Così ad esempio il Comune potrebbe aver deliberato un’aliquota Imu per alloggi
locati pari al 4 per mille, ed un’aliquota ordinaria pari al 10,6 per gli altri fabbricati. Per gli
alloggi locati il Comune potrebbe quindi deliberare un’aliquota Tasi pari al 3,3 per mille, ma
non ne avrebbe alcun beneficio in termini di gettito, perché avendo utilizzato tutto lo 0,8 per
questa fattispecie imponibile non potrebbe deliberare aumenti di aliquota non solo per
l’abitazione principale ma anche per gli altri fabbricati. In altri termini, non avendo la Tasi
delle aliquote predeterminate per categorie risulta operativamente difficile considerare la
maggiorazione dello 0,8 come una dote complessivamente spendibile su questa o quella
categoria.
Peraltro, l’utilizzo dell’ulteriore maggiorazione dello 0,8, in entrambe le interpretazioni
prospettate, obbliga comunque il Comune a prevedere detrazioni e riduzioni per le abitazioni
principali, anche se per queste viene mantenuta l’aliquota del 2,5 per mille. Infatti, il gettito
derivante dallo 0,8, anche se applicato solo agli altri fabbricati e alle aree fabbricabili, è
comunque vincolato al finanziamento per le abitazioni principali di detrazioni d’imposta o
altre misure, “tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli
determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili”.
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Detrazioni - dl 16/2014
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Il Dl 16 sembra ipotizzare che lo 0,8 sia sufficiente a garantire una sorta di invarianza di carico di imposta, e
quindi di gettito, tra Tasi ed Imu, quando le due imposte sono sottoposte ad aliquote ben differenti tra
loro.
Escluso che l’invarianza debba riferirsi al carico d’imposta del singolo contribuente, visto che la normativa
fa riferimento “alla stessa tipologia di immobili”, da intendersi come tipologia “abitazioni principali,
incluse quelle equiparate per legge o per regolamento comunale”, e non al “singolo immobile”, l’unica
possibilità di raggiungere l’obiettivo, che si presume essere quello di non sottoporre i proprietari di
abitazione principale ad un prelievo Tasi più oneroso del prelievo Imu, è quello di intervenire sulle
detrazioni.
Pare evidente, essendo le aliquote delle due imposte ben diverse, che le detrazioni Tasi non possano
essere ricavate effettuando ragionamenti di equivalenza con le detrazioni Imu. In altre parole, si ritiene
che debba essere scartata, perché contraria allo spirito della norma, l’ipotesi di riconoscimento di
detrazioni fisse, anche se determinate in modo equivalente ad Imu. Peraltro, sarebbe impossibile anche
individuare una detrazione fissa da riconoscere indistintamente in tutti i Comuni, perché l’invarianza
andrebbe comunque raggiunta considerando quello che il contribuente corrispondeva nel singolo
Comune, in base alle aliquote deliberate dallo stesso. Così, ipotizzando che si decida di applicare
un’aliquota Tasi per abitazione principale pari al 3 per mille, la detrazione fissa equivalente dovrebbe
essere pari a 150 euro nei Comuni con aliquota Imu al 4 per mille (200 euro detrazione Imu/aliquota
4=50* aliquota Tasi 3 = 150) e 100 euro nei comuni con aliquota Imu al 6 per mille.
ANCI Marche -Seminario IUC - Pasquale Mirto Ancona 27.03.2014
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Aliquote 4 per mille
Detrazione
equivalente
Tasi netta
Detrazione
equivalente
e
f
g=f-e
151,20
150,00
1,20
-
176,40
150,00
26,40
201,60
150,00
51,60
86,60
226,80
150,00
74,00
252,00
150,00
231,00
61,40
277,20
150,00
252,00
48,80
302,40
150,00
236,80
273,00
36,20
327,60
270,40
294,00
23,60
352,80
750,00
304,00
315,00
11,00
800,00
337,60
336,00
- 1,60
850,00
371,20
357,00
-
900,00
404,80
378,00
-
rendita
IMU aliquota 4
netto detrazione
Tasi aliquota
2,5
Diff. Tasi/Imu
a
b
c
d=c-b
300,00
1,60
126,00
124,40
350,00
35,20
147,00
111,80
400,00
68,80
168,00
99,20
450,00
102,40
189,00
500,00
136,00
210,00
550,00
169,60
600,00
203,20
650,00
700,00
Tasi aliquota 3
Diff- Tas/Imu
detraz.
Equivalente
h=g-b
Detrazione
Mobile
Tasi netta
detraz.
Mobile
Diff. Tas/Imu
detrazione
Mobile
i=e-b
j=e-i
k=j-b
0,40
149,60
1,60
-
-
8,80
141,20
35,20
-
-
17,20
132,80
68,80
-
76,80
-
25,60
124,40
102,40
-
102,00
-
34,00
116,00
136,00
-
127,20
-
42,40
107,60
169,60
-
152,40
-
50,80
99,20
203,20
-
150,00
177,60
-
59,20
90,80
236,80
-
150,00
202,80
-
67,60
82,40
270,40
-
378,00
150,00
228,00
-
76,00
74,00
304,00
-
403,20
150,00
253,20
-
84,40
65,60
337,60
-
14,20
428,40
150,00
278,40
-
92,80
57,20
371,20
-
26,80
453,60
150,00
303,60
-
101,20
48,80
404,80
-
950,00
438,40
399,00
-
39,40
478,80
150,00
328,80
-
109,60
40,40
438,40
-
1.000,00
472,00
420,00
-
52,00
504,00
150,00
354,00
-
118,00
32,00
472,00
-
1.050,00
505,60
441,00
-
64,60
529,20
150,00
379,20
-
126,40
23,60
505,60
-
1.100,00
539,20
462,00
-
77,20
554,40
150,00
404,40
-
134,80
15,20
539,20
-
1.150,00
572,80
483,00
-
579,60
150,00
429,60
-
143,20
6,80
572,80
-
1.200,00
606,40
504,00
604,80
150,00
454,80
-
151,60
-
604,80
-
1,60
1.250,00
640,00
525,00
630,00
150,00
480,00
-
160,00
-
630,00
-
10,00
1.300,00
673,60
546,00
655,20
150,00
505,20
-
168,40
-
655,20
-
18,40
1.350,00
707,20
567,00
680,40
150,00
530,40
-
176,80
-
680,40
-
26,80
1.400,00
740,80
588,00
89,80
102,40
115,00
127,60
140,20
152,80
705,60
150,00
555,60
-
185,20
-
705,60
-
35,20
ANCI Marche -Seminario IUC - Pasquale Mirto Ancona 27.03.2014
19
Aliquote 5 per mille
rendita
a
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
IMU aliquota 5
netto
detrazione
b
52,00
94,00
136,00
178,00
220,00
Tasi
aliquota
2,5
c
126,00
147,00
168,00
189,00
210,00
550,00
600,00
650,00
262,00
304,00
346,00
231,00
252,00
273,00
-
31,00
52,00
73,00
277,20
302,40
327,60
120,00
120,00
120,00
157,20
182,40
207,60
-
700,00
750,00
800,00
850,00
900,00
950,00
1.000,00
1.050,00
1.100,00
1.150,00
1.200,00
1.250,00
1.300,00
1.350,00
1.400,00
388,00
430,00
472,00
514,00
556,00
598,00
640,00
682,00
724,00
766,00
808,00
850,00
892,00
934,00
976,00
294,00
315,00
336,00
357,00
378,00
399,00
420,00
441,00
462,00
483,00
504,00
525,00
546,00
567,00
588,00
-
94,00
115,00
136,00
157,00
178,00
199,00
220,00
241,00
262,00
283,00
304,00
325,00
346,00
367,00
388,00
352,80
378,00
403,20
428,40
453,60
478,80
504,00
529,20
554,40
579,60
604,80
630,00
655,20
680,40
705,60
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
232,80
258,00
283,20
308,40
333,60
358,80
384,00
409,20
434,40
459,60
484,80
510,00
535,20
560,40
585,60
-
Diff. Tasi/Imu
d=c-b
74,00
53,00
32,00
11,00
10,00
Tasi
aliquota 3
e
151,20
176,40
201,60
226,80
252,00
Tasi netta
Detrazione Detrazione
equivalente equivalente
f
g=f-e
120,00
31,20
120,00
56,40
120,00
81,60
120,00
106,80
120,00
132,00
Diff- Tas/Imu
detraz.
Equivalente
h=g-b
20,80
37,60
54,40
71,20
88,00
Detrazione
Mobile
i=e-b
99,20
82,40
65,60
48,80
32,00
Tasi netta
detraz.
Mobile
j=e-i
52,00
94,00
136,00
178,00
220,00
104,80
121,60
138,40
15,20
-
262,00
302,40
327,60
-
1,60
18,40
155,20
172,00
188,80
205,60
222,40
239,20
256,00
272,80
289,60
306,40
323,20
340,00
356,80
373,60
390,40
-
352,80
378,00
403,20
428,40
453,60
478,80
504,00
529,20
554,40
579,60
604,80
630,00
655,20
680,40
705,60
-
35,20
52,00
68,80
85,60
102,40
119,20
136,00
152,80
169,60
186,40
203,20
220,00
236,80
253,60
270,40
ANCI Marche -Seminario IUC - Pasquale Mirto Ancona 27.03.2014
Diff. Tas/Imu
detrazione
Mobile
k=j-b
-
20
Aliquote 6 per mille
rendita
a
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
550,00
600,00
650,00
700,00
750,00
800,00
850,00
900,00
950,00
1.000,00
1.050,00
1.100,00
1.150,00
1.200,00
1.250,00
1.300,00
1.350,00
1.400,00
IMU aliquota 6
netto
detrazione
b
102,40
152,80
203,20
253,60
304,00
354,40
404,80
455,20
505,60
556,00
606,40
656,80
707,20
757,60
808,00
858,40
908,80
959,20
1.009,60
1.060,00
1.110,40
1.160,80
1.211,20
Tasi
aliquot
a 2,5
c
126,00
147,00
168,00
189,00
210,00
231,00
252,00
273,00
294,00
315,00
336,00
357,00
378,00
399,00
420,00
441,00
462,00
483,00
504,00
525,00
546,00
567,00
588,00
Diff. Tasi/Imu
d=c-b
23,60
5,80
35,20
64,60
94,00
123,40
152,80
182,20
211,60
241,00
270,40
299,80
329,20
358,60
388,00
417,40
446,80
476,20
505,60
535,00
564,40
593,80
623,20
Tasi
aliquota 3
e
151,20
176,40
201,60
226,80
252,00
277,20
302,40
327,60
352,80
378,00
403,20
428,40
453,60
478,80
504,00
529,20
554,40
579,60
604,80
630,00
655,20
680,40
705,60
Detrazione
equivalent
e
f
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Tasi netta
Detrazione
equivalente
g=f-e
51,20
76,40
101,60
126,80
152,00
177,20
202,40
227,60
252,80
278,00
303,20
328,40
353,60
378,80
404,00
429,20
454,40
479,60
504,80
530,00
555,20
580,40
605,60
Diff- Tas/Imu
detraz.
Equivalente
h=g-b
51,20
76,40
101,60
126,80
152,00
177,20
202,40
227,60
252,80
278,00
303,20
328,40
353,60
378,80
404,00
429,20
454,40
479,60
504,80
530,00
555,20
580,40
605,60
ANCI Marche -Seminario IUC - Pasquale Mirto Ancona 27.03.2014
Detrazione
Mobile
i=e-b
48,80
23,60
-
Tasi netta
detraz.
Mobile
j=e-i
102,40
152,80
201,60
226,80
252,00
277,20
302,40
327,60
352,80
378,00
403,20
428,40
453,60
478,80
504,00
529,20
554,40
579,60
604,80
630,00
655,20
680,40
705,60
Diff. Tas/Imu
detrazione
Mobile
k=j-b
1,60
26,80
52,00
77,20
102,40
127,60
152,80
178,00
203,20
228,40
253,60
278,80
304,00
329,20
354,40
379,60
404,80
430,00
455,20
480,40
505,60
21
Detrazioni per scaglioni di rendita catastale
Rendita catastale
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1.000,00
>1.000,00
Detrazione Comuni
aliquota Imu abp 4
150
150
140
140
130
130
110
110
90
90
80
80
60
60
40
40
40
0
Detrazione Comuni
aliquota Imu abp 5
110
110
100
80
65
50
30
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ANCI Marche -Seminario IUC - Pasquale Mirto Ancona 27.03.2014
Detrazione Comuni
aliquota Imu abp 6
100
75
50
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
Abitazioni equiparate
• Il d.l. 16 subordina l’utilizzo della maggiorazione di aliquota dello 0,8 per
mille al riconoscimento delle detrazioni non solo per le abitazioni
principali, ma anche a quelle ad esse equiparate dall’art. 13, comma 2, d.l.
n. 201 del 2011, ovvero alloggi delle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, alloggi sociali, casa coniugale assegnata dal giudice della
separazione, abitazione del personale delle Forze armate, oltre a quelle
equiparate con regolamento comunale, quali l’abitazione dell’anziano o
disabile che ha acquisito la residenza in istituito di ricovero, l’abitazione
dei residenti estero e quelle concesse in comodato.
• Pertanto, nell’ipotesi in cui il Comune decida di applicare la Tasi alle sole
abitazioni principali, deliberando un’aliquota zero per tutte le altre
fattispecie imponibili, si pone comunque il problema di stabilire la quota a
carico del detentore, all’interno del range 10-30 per cento fissato dall’art.
1, comma 681, della legge n. 147 del 2013.
ANCI Marche -Seminario IUC - Pasquale Mirto Ancona 27.03.2014
23
Abitazioni equiparate
•
•
Il numero dei casi di abitazioni principali detenute da soggetti diversi dal
possessore è tutt’altro che irrisorio, anche considerando che a seguito dei
chiarimenti del Ministero dell’economia gli alloggi dell’edilizia residenziale pubblica
possono essere considerati alloggi sociali, come peraltro evidenziato fin da subito
dall’Anci Emilia Romagna nella nota di lettura prot. 147 del 19 settembre 2013.
Da un punto di vista operativo, si ritiene che la detrazione non possa operare come
nell’Imu, ovvero in funzione della quota di destinazione, ma debba essere ripartita
in ragione della quota di pagamento della Tasi. Così ad esempio, se agli assegnatari
di un alloggio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa viene deliberata una
percentuale di pagamento della Tasi pari al 10% dell’imposta dovuta, allora al
detentore deve essere riconosciuto anche il 10% dell’ammontare della detrazione
prevista dal Comune.
ANCI Marche -Seminario IUC - Pasquale Mirto Ancona 27.03.2014
24
Coniuge separato
•
•
•
•
Allo stesso risultato si arriva considerando che comunque l’importo da ripartire tra
possessore e detentore è l’importo da versare, quindi quello al netto della
detrazione.
Quest’ultima precisazione permette di risolvere anche il caso dell’alloggio
assegnato dal giudice della separazione.
In Imu, a decorrere dal 2014, è stata prevista l’esclusione dal versamento,
indipendentemente dal fatto che l’alloggio assegnato sia destinato ad abitazione
principale del coniuge assegnatario, similmente a quanto previsto per gli alloggi
non locati del personale delle Forze armate.
Nella Tasi, per quanto disposto dal d.l. n. 16 del 2014 (che fa riferimento alle
abitazioni “equiparate” di cui all’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011), l’ex
casa coniugale deve comunque essere considerata abitazione principale e quindi
va riconosciuta l’applicazione dell’aliquota per abitazione principale e delle relative
detrazioni. In Tasi però, il coniuge non assegnatario che possiede interamente
l’abitazione, sarebbe comunque tenuto a corrispondere dal 70 al 90 per cento
della Tasi, in quanto possessore.
ANCI Marche -Seminario IUC - Pasquale Mirto Ancona 27.03.2014
25
Coniuge separato
•
•
In merito all’aliquota da utilizzare per il coniuge non assegnatario, si ritiene che operando in Tasi una sorta di equiparazione per legge all’abitazione principale,
attraverso il rinvio che il d.l. 16 opera alla disciplina Imu - via sia l’obbligo di versare
l’imposta netta che scaturisce dall’applicazione dell’aliquota e delle detrazioni per
abitazione principale.
È evidente, tuttavia, che nel caso in cui il Comune ponga a carico dei detentori una
quota del 10%, il coniuge non assegnatario si trovi a pagare quasi integralmente la
Tasi per l’abitazione utilizzata dall’ex coniuge, trovandosi quindi in una situazione
diametralmente opposta a quella Imu. È altrettanto evidente che quest’anomalia
andrà risolta con una modifica normativa.
ANCI Marche -Seminario IUC - Pasquale Mirto Ancona 27.03.2014
26
servizi indivisibili
•
•
Il consiglio comunale deve approvare la delibera di determinazione delle aliquote
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di
previsione. Con la medesima delibera il Comune determina «l'individuazione dei
servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi
costi alla cui copertura la Tasi è diretta».
Appare evidente che l’obbligo di individuare i servizi indivisibili è un’inutile
appesantimento degli adempimenti comunali, giacché le modalità di utilizzo delle
entrate comunali sono già dichiarate ed attestate dal Comune in molteplici
documenti di bilancio, quali il rendiconto al bilancio preventivo e consuntivo.
Peraltro, la disposizione appare ultronea anche perché la Tasi non è un’entrata
vincolata alla copertura dei servizi, diversamente, ad esempio, dall’imposta di
scopo di cui all’art. 6 del Dlgs. n. 23 del 2011, che è direttamente collegata alla
realizzazione di un’opera pubblica, con obbligo, in caso di mancata realizzazione, di
rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti.
ANCI Marche -Seminario IUC - Pasquale Mirto Ancona 27.03.2014
27
Servizi indivisibili
•
•
•
•
•
Comunque, dovendo adempiere alla previsione normativa, il Comune è tenuto ad individuare
i servizi indivisibili, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell’ente. Tra i molteplici servizi
indivisibili erogati dal Comune la preferenza va accordata a quei servizi usufruiti dalla
generalità dei cittadini, come la manutenzione delle strade e del verde pubblico, la polizia
locale, l’illuminazione pubblica, lo sport e la cultura.
In merito alla scelta delle aliquote, e al vincolo che la somma delle aliquote della Tasi e
dell'Imu non può essere superiore all’aliquota massima Imu per la singola fattispecie
imponibile, va precisato che il Comune ha la possibilità di differenziare «in ragione del settore
di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili».
Tale previsione, unitamente alla possibilità di disporre l’azzeramento dell’aliquota e alla più
generale potestà regolamentare espressamente riconosciuta dal comma 702, autorizza il
Comune ad un ampio ventaglio di possibilità.
Così, ad esempio, il Comune potrebbe deliberare ai fini Imu un’aliquota per abitazione
principale pari al 6 per mille per i fabbricati di lusso ed ai fini Tasi un aliquota del 2,5 per mille
per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso, precisando che per quest’ultima
categoria di abitazione l’aliquota Tasi è pari a zero.
L’unico criterio cui deve attenersi il Comune nel deliberare l’articolazione delle aliquote è
quello della ragionevolezza e non discriminazione.
ANCI Marche -Seminario IUC - Pasquale Mirto Ancona 27.03.2014
28
L’inquilino
•
•
•
•
Se il Comune decide di applicare la Tasi anche alle abitazioni locate, si ritiene che non si possa
decidere di non applicarla agli inquilini, dovendo necessariamente scegliere la
compartecipazione al pagamento del tributo nella misura tra il 10 ed il 30 per cento
dell’imposta complessivamente dovuta per l’unità immobiliare. Ciò perché, una cosa è ridurre
le aliquote fino allo zero, altra cosa è una volta decisa l’applicazione di un’aliquota,
rideterminare il criterio di riparto tra possessore ed utilizzatore; qui la discrezionalità del
Comune si esaurisce nella scelta della percentuale di compartecipazione all’interno del range
fissato dal legislatore.
Peraltro, volendo assoggettare ad imposizione gli inquilini, si ritiene che a questi possa essere
riconosciuta una detrazione per abitazione principale, nella stessa misura o in misura
differenziata, al pari di quella riconosciuta per le abitazioni principali in proprietà.
Circa l’osservazione che il mancato assoggettamento da parte degli inquilini alla Tasi non
renderebbe tali soggetti partecipi della spesa sostenuta per l’erogazione dei servizi indivisibili,
si osserva, tenuto presente che nella realtà non esiste alcuna correlazione diretta tra Tasi e
servizi erogati, che il finanziamento delle attività comunali avviene per definizione mediante
l’introito di imposte, quali l’Imu, la Tasi e l’addizionale Irpef. L’inquilino partecipa alle spese
pubbliche non solo mediante l’addizionale Irpef, ma anche con il canone di locazione
Infine, appare evidente che nella maggior parte dei casi la quota Tasi del detentore è di
modesta entità e la relativa riscossione potrebbe rivelarsi antieconomica e contraria al
principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione.
ANCI Marche -Seminario IUC - Pasquale Mirto Ancona 27.03.2014
29
Riduzioni ed esenzioni
• Inizialmente, la disciplina TASI dettata dalla legge n. 147/2013, non
disponeva nulla in merito alle esenzioni e ciò ha portato a ritenere che
tutte le esenzioni e riduzioni IMU comunque non fossero applicabili alla
TASI.
• Il vuoto normativo è stato colmato con il D.L. n. 16/2014, che all’art. 1,
comma 3 dispone che sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo
Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni,
dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti
enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni
previste dall’art. 7, co. 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del D.Lgs. n. 504/1992.
Ai fini dell’applicazione della lettera i) restano ferma l'applicazione delle
disposizioni di cui all’art. 91-bis del D.L. n. 1/2012; conseguentemente, le
parti di immobile assoggettate ad IMU saranno anche assoggettabili a
TASI.
ANCI Marche -Seminario IUC - Pasquale Mirto Ancona 27.03.2014
30
Riduzioni ed esenzioni
•
•
•
•
Rispetto all’IMU non viene ovviamente richiamata l’esenzione prevista alla lettera
h) dell’art. 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992, in quanto i terreni agricoli sono esclusi dal
campo di applicazione della Tasi.
Il D.L. n. 16/2014 non richiama l’art. 9, comma 6-quinquies del D.L. n. 174/2012, il
quale dispone che "in ogni caso" l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del
D.Lgs. n. 504/1992 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al D.Lgs. n.
153/1999. Gli immobili delle fondazioni bancarie, pertanto, se rispettano le
condizioni previste dalla citata lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992 sono esenti da TASI.
Non è stata richiamata inoltre l’esenzione prevista, dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs.
n. 23/2011 in merito ai fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati
montani o parzialmente montani. Questi fabbricati, quindi, al pari, degli altri
fabbricati rurali strumentali di pianura, sono assoggettati alla TASI, pur con
l’aliquota massima dell’1 per mille.
Infine, alla TASI non si applica l’esenzione per gli immobili merce, prevista dall’art.
13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011.
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Riduzioni ed esenzioni
•
•
Attraverso il combinato disposto dei co. 676 (che permette di azzerare le aliquote
TASI) e 683 (che permette di differenziare le aliquote in ragione del settore di
attività, della tipologia e della destinazione dell’immobile) è possibile per il
comune prevedere di fatto ulteriori casi di esenzione.
Il D.L. n. 16/2014 ha abrogato la lettera f) del co. 679, che prevedeva la possibilità
di disporre riduzioni ed esenzioni per le “superfici eccedenti il normale rapporto
tra produzione di rifiuti e superficie stessa”, ma ha lasciato in vigore le altre
riduzioni ed esenzioni previste nel medesimo comma, peraltro identiche a quelle
previste per la TARI nel co. 659, e relative alle abitazioni con unico occupante, a
uso stagionale, a uso discontinuo; si tratta, all’evidenza, di agevolazioni
incompatibili con un prelievo patrimoniale.
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detrazioni
• L’autoliquidazione da parte del contribuente della Tasi facilita l’adozione di
sistemi di differenziazione, ad esempio, della detrazione per abitazione
principale, che può essere istituita dal Comune anche se non esiste una
quota fissa per legge, come nell’Imu.
• Le modalità di applicazione della detrazione sono liberamente scelte dal
Comune, il quale potrà decidere di applicare un detrazione equivalente
all’Imu (ovvero 50 euro per ogni punto di aliquota) oppure una detrazione
differenziata per scaglioni di rendita catastale. L’autoliquidazione da parte
del contribuente permette anche la possibilità di agganciare le detrazioni
non solo alla rendita catastale ma anche al reddito del soggetto passivo.
Inoltre, è possibile anche deliberare una detrazione per figli, magari
limitandola solo a quelli fiscalmente a carico.
• Tutto si gioca sulle detrazioni
• ..\..\IMU 2014\definitivo\Tasi ed andamento detrazioni.xlsx
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Dichiarazioni
•
•
•
In tema di dichiarazione, il legislatore ha disegnato un quadro alquanto confuso,
prevedendo, da un lato, un’unica dichiarazione Iuc e, dall’altro lato, tante eccezioni
a questa regola.
Il comma 684 prevede che «i soggetti passivi dei tributi presentano la
dichiarazione relativa alla Iuc entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo
alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree
assoggettabili al tributo».
Il successivo comma 685 precisa che la dichiarazione «redatta su modello messo a
disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si
verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare
del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni». È poi
previsto che al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la
numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle
unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente
indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero
dell'interno, ove esistente
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Dichiarazioni
• Dopo aver disciplinato in generale i termini e le modalità di presentazione
della dichiarazione Iuc, il legislatore precisa:
• al comma 687, che alla dichiarazione relativa alla Tasi si applicano le
disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'Imu;
• al comma 703, che l’istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per
l’applicazione dell’Imu.
• Il richiamo operato dal comma 687 alle disposizioni concernenti la
presentazione della dichiarazione Imu potrebbe far intendere che non
occorra presentare la dichiarazione Tasi con riferimento all’abitazione
principale ed alle pertinenze della stessa.
• Dalle disposizioni normative richiamate non è certo che il Comune debba
predisporre il modello di dichiarazione, perché, da un lato, non vi è un
obbligo espresso in tal senso, e, dall’altro lato, non è previsto alcun rinvio a
decreti ministeriali di approvazione del modello di dichiarazione.
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Versamenti
•
•
•
La Tasi è applicata e riscossa dal Comune (comma 690).
Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997,
con F24 o bollettino postale centralizzato, similmente all’IMU. L’art. 1, co.1, lett. b),
del D.L. n. 16/2014, ha abrogato la possibilità di utilizzare le altre modalità di
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e
postali, inizialmente previste sia per la TASI che per la TARI.
Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo,
consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche
differenziato con riferimento alla Tari e alla Tasi. È comunque consentito il
pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
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Versamenti
• Il successivo comma 689 prevede che con «uno o più decreti del direttore
generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di
versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli
adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in
particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da
parte degli enti impositori».
• La lettura della disposizione riportata ha portato a ritenere che vi sia un
obbligo di invio di modelli di pagamento preventivamente compilati dal
Comune. In molti hanno già rilevato che un obbligo in tal senso è nella
pratica inattuabile.
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versamenti
•
•
L’invio, infatti, presuppone l’esatta conoscenza dei soggetti passivi che sono
ricavabili dall’Imu, per la quota di competenza dei “possessori”, e dalla Tares/Tari,
per la quota di competenza degli “occupanti”. Anche ipotizzando l’integrazione tra
le banche dati Imu e Tari, peraltro non sempre in possesso del Comune, come nel
caso in cui la Tari continui ad essere affidata al gestore dei rifiuti, c’è il problema
che in Tari non tutti gli immobili sono dotati di identificativi catastali ed è per questo che la
disciplina Tari ammette ancora un prelievo basato sui metri quadrati, anziché sull’80 per
cento della superficie catastale. L’invio dei modelli precompilati è poi incompatibile con la
dichiarazione Tasi da presentarsi il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.
Così, ad esempio, il Comune dovrebbe inviare un precompilato per un’area fabbricabile,
quando il contribuente dovrà dichiarare il suo valore l’anno successivo.
A ciò si aggiunga che in caso di invio di modelli precompilati da parte del Comune
inevitabilmente si porrebbe il problema della rata di conguaglio da pagare l’anno successivo a
quello di riferimento. Infatti, anche volendo fissare la scadenza della rata a dicembre, il
Comune dovrebbe effettuare il conteggio del dovuto in base alle informazioni presenti in
banca dati a fine ottobre, senza quindi considerare tutte le variazioni di fine anno, che
potrebbero dar luogo a recuperi o rimborsi di imposta. Situazione questa, che ai fini Imu è
stata legislativamente prevista solo per i fabbricati degli enti non commerciali, con facoltà
degli stessi di effettuare direttamente il conguaglio entro il 30 giugno dell’anno
successivo,
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versamenti
•
•
A ciò si aggiunga che in caso di invio di modelli precompilati da parte del Comune
inevitabilmente si porrebbe il problema della rata di conguaglio da pagare l’anno
successivo a quello di riferimento. Infatti, anche volendo fissare la scadenza della
rata a dicembre, il Comune dovrebbe effettuare il conteggio del dovuto in base alle
informazioni presenti in banca dati a fine ottobre, senza quindi considerare tutte le
variazioni di fine anno, che potrebbero dar luogo a recuperi o rimborsi di imposta.
Situazione questa, che ai fini Imu è stata legislativamente prevista solo per i
fabbricati degli enti non commerciali, con facoltà degli stessi di effettuare
direttamente il conguaglio entro il 30 giugno dell’anno successivo,
Va comunque rilevato che l’apparente obbligo previsto dal comma 689 sembra
essere derubricato a mera facoltà, anche senza la necessaria modifica normativa.
La bozza di decreto di cui al comma 689, con il quale si dispone l’approvazione del
bollettino postale, prevede solo la possibilità per il Comune di richiedere a «Poste
Italiane S.p.A. l’integrazione dei bollettini di conto corrente postale prestampando
l’importo del tributo predeterminato negli spazi appositamente previsti, sia nel
corpo del bollettino che nella zona di lettura ottica, aggiungendo anche i dati
identificativi del versante».
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versamenti
• D’altro canto, occorre anche rilevare, che sarebbe altrettanto legittima una
lettura del comma 689 in base alla quale l’invio dei bollettini rimane una
mera possibilità, ai fini della semplificazione degli oneri posti a carico dei
contribuenti, e non un obbligo, peraltro anche questo regolamentabile ai
sensi dell’art. 52 del Dlgs. n. 446 del 1997, in quanto la deroga al citato art.
52 è prevista solo nel comma 688 e non anche nel comma 689; possibilità
che però non fa venir meno il principio in base al quale la Tasi rimane un
tributo in autoliquidazione, come l’Imu. Tant’è che in caso di omesso
versamento della Iuc, quindi della Tari, dell’Imu e della Tasi, si applica la
sanzione del 30 per cento rispetto a quanto dovuto in base alla
dichiarazione, senza alcun cenno a quanto dovuto in base al bollettino
precompilato, e ciò sia per la Tari che per la Tasi.
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Funzionario responsabile, accertamento e sanzioni
•
•
•
I commi da 692 a 700 recano una disciplina comune ai tre tributi di cui si compone
la Iuc.
Una novità rilevante è contenuta nel comma 692 che, conformemente a quanto
già previsto in regime di Tares, riconosce al funzionario responsabile del tributo
anche la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all’Imu, alla Tari ed
alla Tasi. Tale disposizione, difatti, rappresenta una deroga all’art. 11, comma 3, del
Dlgs. n. 546 del 1992, a mente del quale «l'ente locale nei cui confronti è proposto
il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero,
per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione
organizzativa in cui è collocato detto ufficio».
Ciò, vuol dire che a decorrere dal 1° gennaio 2014 al funzionario compete la
sottoscrizione degli atti innanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali,
ivi compresa la facoltà di delega, anche a difensori abilitati del Comune, ove
presente l’avvocatura comunale, o a difensori esterni, ivi compresa la delega
all’avvocato cassazionista in caso di ricorso per cassazione, e ciò anche se il
funzionario responsabile è figura diversa dal dirigente dell’ufficio tributi.
Naturalmente, la novella si applica anche ai ricorsi ricevuti nel 2014 su atti di
accertamento (ovviamente per ora solo dell’Imu) notificati negli anni precedenti.
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41
Funzionario responsabile, accertamento e sanzioni
•
•
•
•
Si precisa poi, che non occorre nominare un unico funzionario Iuc, potendo il
Comune nominare tre funzionari distinti, uno per ogni tributo di cui si compone
l’imposta unica comunale.
Il nuovo ruolo del funzionario responsabile impone di nominare come tale un
dirigente o un incaricato di posizione organizzativa, ovvero un soggetto legittimato
alla rappresentanza esterna.
Per quanto riguarda il dettaglio delle sanzioni si rinvia alla normativa, evidenziando
però che il comma 700 conferma la facoltà del comune di deliberare con il
regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti
dalla normativa statale, ovvero di quelli previsti dall’art. 50 della legge n. 449 del
1997 e dall’art. 3, comma 133, lett. l), della legge n. 662 del 1996.
Il comma 701, fa salvo, per quanto non diversamente disciplinato, il mini testo
unico sui tributi comunali contenuto nell’art. 1, commi da 161 a 170, della legge n.
296 del 2006.
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42
TARI
• La disciplina della Tari ricalca in buona parte la disciplina della Tares di cui
all’art. 14 del Dl n. 201 del 2011, riprendendo alcune modifiche introdotte
con il Dl n. 102 del 2013, che hanno permesso l’applicazione, nel 2013,
della cosiddetta Tares semplificata.
• Il giudizio è negativo, in quanto vengono introdotte alcune novità, come
quelle relative al prelievo sulle superfici di produzione di rifiuti speciali
assimilati agli urbani che appaiono all’evidenza contraddittorie. In altri
termini, piuttosto che obbligare i comuni ad approvare un nuovo
regolamento comunale, sarebbe stato forse più opportuno risistemare la
disciplina di base di cui al menzionato articolo 14.
• Analizziamo ora le principali novità rispetto alla disciplina Tares.
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Superficie assoggettabile: mq o 80% sup. catastale?
• Per quanto riguarda il computo della superficie tassabile, anche in Tari si fa
riferimento alla superficie calpestabile, salvo precisare che per le unità
immobiliari a destinazione ordinaria (gli immobili classificati nelle
categorie catastali A, B e C) tale criterio è applicabile fino all’attuazione del
sistema di interscambio previsto dal comma 647.
• Questo comma, a ben vedere, è strutturato in maniera diversa rispetto alla
previsione contenuta nell’art. 14, commi 9 e 9-bis, del Dl n. 201 del 2011,
che faceva riferimento a procedure di allineamento con la banca dati
catastale tutte da approvare ed attuare.
• Il comma 647, invece, dà atto che le procedure di interscambio tra i
comuni e l’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle superfici delle unità
immobiliari, iscritte in catasto e corredate di planimetria, “sono quelle
stabilite” con provvedimento del direttore dell’Agenzia “adottato” ai sensi
del menzionato comma 9 dell’art. 14.
ANCI Marche -Seminario IUC - Pasquale Mirto Ancona 27.03.2014
44
Obbligo di utilizzo della superficie catastale?
•
•
•
•
•
La riformulazione contenuta nel comma 647 può far ritenere che esista già l’obbligo di
utilizzare l’80% della superficie catastale laddove tale misura sia nota al comune.
Infatti:
l’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento 29 marzo 2013, avente ad oggetto
«Modalità di interscambio tra l’Agenzia delle Entrate e i Comuni dei dati inerenti la superficie
delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, ai sensi
dell’articolo 14, comma 9 del Dl n. 201 del 2011»;
l’art. 1 del provvedimento, intitolato “Ambito di applicazione” prevede che «il presente
provvedimento disciplina le modalità di interscambio con i Comuni dei dati inerenti la
superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto
edilizio urbano» ai sensi dell’art. 14, comma 9, del Dl n. 201 del 2011;
l’art. 2, comma 3 dispone che «la data dalla quale è assicurata la fruibilità dei dati di cui ai
commi precedenti è stabilita con apposito comunicato del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate, pubblicato sul sito internet della stessa Agenzia»;
l’Agenzia delle entrate, con comunicato del 12 aprile 2013, dava atto di aver pubblicato “le
regole tecniche per l’interscambio dei dati catastali fra Entrate e Comuni”, precisando altresì
che le procedure di interscambio sono state definite con il provvedimento del Direttore
dell’Agenzia del 29 marzo 2013, sulla base dell’art. 14, del Dl n. 201 del 2011.
ANCI Marche -Seminario IUC - Pasquale Mirto Ancona 27.03.2014
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Obbligo di utilizzo della superficie catastale?
• In conclusione, si ritiene che per le unità immobiliari per le quali al
comune è già nota la superficie catastale vi sia l’obbligo di utilizzare l’80%
di tale superficie, in luogo di quella calpestabile, e vi sia anche l’obbligo di
invio di una comunicazione in tal senso al contribuente, fermo restando
che nel caso in cui non si sia provveduto all’allineamento della singola
unità immobiliare (e non quindi di tutta la banca dati) la superficie
assoggettabile rimane quella calpestabile.
• Se così è, tuttavia, la previsione contenuta nel comma 646, presente anche
nella disciplina Tares, andrà rivista. Tale comma prevede che il comune in
sede di accertamento “può” considerare come superficie assoggettabile
alla Tari quella pari all’80% della superficie catastale, ma, per quanto
detto, l’utilizzo della superficie catastale è un obbligo e non una possibilità.
ANCI Marche -Seminario IUC - Pasquale Mirto Ancona 27.03.2014
46
RIFIUTI SPECIALI
•
•
•
•
Il comma 649 modifica la disciplina di riferimento per le zone ove si producono
rifiuti speciali.
Il comma specifica che NON sono assoggettabili alla Tari le superfici ove si
formano “in via continuativa e prevalente” rifiuti speciali, al cui smaltimento sono
tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne
dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
L’omologa previsione contenuta nell’art. 14 del Dl n. 201 del 2011, prevedeva la
detassazione con riferimento alle zone ove si formavano “di regola” rifiuti speciali.
Questa disposizione va raccordata con il co. 682 che rimette al regolamento
comunale l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle
quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si
formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene
svolta. Naturalmente, le percentuali di riduzione deliberate dal comune non
potranno essere superiori al 50 per cento, giacché importi superiori
acclarerebbero una prevalenza di produzione di rifiuti speciali, cui dovrebbe
conseguire, in base al comma 649, la completa detassazione.
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47
Confusione rifiuti speciale
•
•
•
Il comma 649 reca anche una novità che mal si coordina con l’impianto generale
del tributo e con altre previsioni normative.
«per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della
Tari, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte
variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere
avviato al recupero».
La disposizione appare in contrasto
–
•
•
•
con il c. 652 che permette di determinare tariffe per metro quadrato, senza distinzione tra parte fissa
e parte variabile,
– e soprattutto con quella recata dal comma 661 «l tributo non è dovuto in relazione alle quantità di
rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero»
La disposizione, così come formulata autorizzerebbe chi dimostra di avviare al recupero tutti i rifiuti
teoricamente producibili in base alla superficie ed alla categoria di contribuenza (parametro Kd delle
tabelle allegate al Dpr n. 158 del 1999) a non corrispondere alcunché a titolo di Tari, neanche con
riferimento a quella quota di costi indivisibili del servizio, come lo spazzamento o il costo delle discariche.
Circolare n.1/2014 Ministero Ambiente
DL 16/2014 abroga il comma 652
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CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
• Sul fronte dell’articolazione tariffaria anche nella disciplina Tari è prevista
la possibilità di calcolare le tariffe oltre che mediante l’utilizzo dei “criteri”
di cui al Dpr. n. 158 del 1999, anche mediante sistemi più semplificati,
introdotti nella disciplina Tares dall’art. 5 del Dl n. 102 del 2013.
• Il comma 652 prevede che il comune, “in alternativa” all’utilizzo dei criteri
di cui al Dpr n. 158 del 1999 e nel rispetto del principio comunitario «chi
inquina paga», possa commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e
alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le
tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea possono essere
determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di
superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o
più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
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49
Possibilità di utilizzare gli stessi criteri Tarsu
• La normativa ricalca quasi integralmente la disciplina Tarsu, di cui all’art.
65 del Dlgs n. 507 del 1993 .
• Pare potersi sostenere, quindi, che l’articolazione della Tari possa anche
prescindere dalla suddivisione della tariffa in quota fissa e quota variabile
e possa anche non tener conto, per l’utenza domestica, del numero dei
componenti.
• Tuttavia è necessario avere individuato per ciascuna categoria di
contribuenza dei coefficienti di produttività quali-quantitativa dei rifiuti.
• L’art. 65 disponeva quanto segue:
•
•
«1. La tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di
superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di
uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i comuni aventi popolazione
inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi
urbani e al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, secondo il
rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per
unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti».
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50
Volendo rimanere ai criteri del DPR 158/99…
• Occorre rammentare che il Mef nel documento « Ipotesi di revisione del
prelievo sugli immobili» del 7 agosto 2013 ha rilevato che il comune ha la
possibilità «di intervenire sulla classificazione delle categorie di attività
con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti».
• «In altre parole, la norma consente ai Comuni di determinare le categorie
di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e, pertanto,
permette di individuare anche categorie diverse da quelle rispetto alle
quali sono individuati i coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti di cui
alle tabelle dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999, recante il cosiddetto
“Regolamento sul metodo normalizzato»”.
• «A legislazione vigente, quindi, è già possibile allontanarsi
dall’applicazione rigida dei criteri contenuti nel Regolamento stesso».
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In conclusione sulle tariffe Tari
• Sembra potersi affermare che l’articolazione della
possa anche :
• A) prescindere dalla suddivisione della tariffa in
quota fissa e quota variabile
• B) non tener conto, per l’utenza domestica, del
numero dei componenti
• C) considerare categorie diverse da quelle allegate al
Dpr 158 del 1999
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52
Riduzione ed esenzioni per regolamento
• Rispetto all’analoga previsione contenuta nell’art. 14, c. 5 del Dl n. 201 che
prevedeva la possibilità per il comune di disporre riduzioni nella “misura
massima” del 30% per:
– a) abitazioni con unico occupante;
– b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
– c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente;
– d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi
all'anno, all'estero;
–
e) fabbricati rurali ad uso abitativo
.. Il comma 659 prevede la possibilità di disporre non solo riduzioni senza
alcun vincolo percentuale, ma addirittura l’esenzione.
Ora prevedere per legge la possibilità di disporre l’esenzione per un’abitazione con unico
occupante o utilizzata stagionalmente, sembra irrazionale e determina evidenti disparità di
trattamento, in quanto il costo dei rifiuti comunque prodotti da quelle categorie è
inevitabilmente, ed ingiustificatamente, posto a carico degli altri contribuenti.
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53
Grado di copertura dei costi del servizi
• L’obbligo di garantire la copertura integrale del servizio (c. 654) trova
subito una mitigazione nella possibilità, prevista anche per la Tares dall’art.
5, del Dl n. 102/2013, di arrivare difatti ad una copertura del servizio pari
al 93 per cento.
• Il comma 660 dà la possibilità al comune di deliberare, sempre con
regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto alle casistiche già
suggerite dalla normativa. Il costo di queste agevolazioni può essere, a
discrezione dell’ente impositore, imputato agli altri contribuenti Tari,
oppure può essere imputato al bilancio comunale, con apposite
autorizzazioni di spesa che però non possono eccedere il limite del 7 per
cento del costo complessivo del servizio e devono essere finanziate con
risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
•
•
(<< La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono
eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso>>
La disposizione risolve il problema degli immobili comunali.
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54
Tari corrispettivo
•
•
•
Anche nella Tari il comma 668 dà la possibilità di applicare una tariffa corrispettivo
allorquando si siano realizzati sistemi di misurazione puntuale della quantità di
rifiuti conferiti al servizio pubblico.
La disposizione, come l’analoga prevista per la Tares , richiede una misurazione
puntuale dei rifiuti prodotti dalla singola utenza .
Il MEF, nelle Linee guida per la redazione del piano finanziario ha osservato quanto segue:
«L’aggettivo “puntuale” comporta il riferimento ai rifiuti effettivamente prodotti – o meglio conferiti
- dalla singola utenza (…) Quanto alle modalità di misurazione (…) la necessità di specificare i rifiuti
in kg emerge quindi soltanto nella fase di quantificazione della parte variabile della tariffa, che deve
risultare dal prodotto della quantità puntuale riferita al singolo, espressa appunto in kg, e una
tariffa unitaria in €/kg, non necessariamente all’atto della misurazione in fase di conferimento, che
potrà avvenire anche mediante idonee forme di misurazione - in particolare tramite rilevazione del
dato volumetrico - che possano poi esser razionalmente e fondatamente tradotte in unità di peso
tramite idonei coefficienti di trasformazione…... Un ulteriore quesito riguarda la necessità o meno
di misurare tutte le tipologie di rifiuto conferite dalla singola utenza (…) Tenendo conto della
finalità di incentivare la raccolta differenziata (si veda per tutti l’art. 181 del D.Lgs. n. 152 del 2006),
è senz’altro ammissibile che il comune individui tariffe più elevate per la raccolta dei rifiuti
indifferenziati rispetto alle frazioni conferite in maniera differenziata. Al limite, la tariffa per le
frazioni differenziate può addirittura essere nulla, diventando in tal caso inutile misurarne la
quantità, e risultando correlativamente sufficiente la misurazione dei soli rifiuti indifferenziati».
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Tari corrispettivo- Regolamento ministeriale
•
•
•
Forse, al fine di evitare il passaggio a tariffa corrispettivo in assenza di effettivi
sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al pubblico servizio è stata
prevista, con il comma 667, l’emanazione (entro 6 mesi) di un regolamento
ministeriale con il quale stabilire i «criteri per la realizzazione da parte dei comuni
di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio
pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di
ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di
tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme
ammesse dal diritto dell'Unione europea».
Sembra ipotizzabile che chi era in Tares corrispettivo ci possa rimanere ma chi
vuole andare in Tari corrispettivo deve aspettare il DM, e quindi si andrà nel 2015
(ovviamente su tale punto non c’è uniformità di pensiero)
Va anche evidenziato che in caso di adozione della tariffa corrispettivo spetta
comunque al comune, in forza del comma 691, disciplinare con
regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.
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Dichiarazioni TARI !!!!!??????
• In Tares era previsto che il comune stabilisse con proprio regolamento il
termine entro il quale presentare la dichiarazione, predisponendo anche il
relativo modello.
• In Tari, sempre spinti dall’esigenza di propagandare l’attuazione di un
inesistente riforma della fiscalità immobiliare, il legislatore ha previsto,
con il comma 684, l’obbligo di presentazione, entro il termine del 30
giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della
detenzione dei locali ed aree assoggettabili al tributo, di una fantomatica
dichiarazione Iuc redatta su modello messo a disposizione dal
comune,
• salvo poi precisare al comma 687 che fini della dichiarazione relativa alla
Tasi si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della
dichiarazione dell'Imu, ed al comma 703 che l’istituzione della Iuc lascia
salva la disciplina per l’applicazione dell’Imu……..>
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Dichiarazioni TARI !!!!!??????
• Dai vari invii pare che alla fine il comma 684 sia applicabile solo alla Tari, il
che è all’evidenza incompatibile con un sistema di prelievo in corso
d’anno con obbligo di invio di un modello di pagamento precompilato
• L’attuazione della disposizione, con dichiarazioni presentate l’anno
successivo a quello cui si riferisce il prelievo, comporterebbero una mole
di recuperi (dovuti a nuove utenze 2014 dichiarate nel 2015) e di rimborsi
(cessazioni nell’anno) del tutto insensato
• Per fortuna che non c’è da presentare una dichiarazione iniziale Il c. 686
precisa che ai fini della dichiarazione relativa alla Tari, restano ferme le
superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani di cui al Dlgs. n. 507 del 1993 (Tarsu), o della tariffa di
igiene ambientale prevista dall’art. 49 del Dlgs n. 22 del 1997 (Tia 1), o
dall'articolo 238 del Dlgs n. 152 del 2006 (Tia 2), o del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi di cui all’art. 14 del Dl n. 201 del 2011 (Tares) …. (con ciò,
mi sembra confermando che nel 2013, in base al Dl 102 non c’era solo Tares, ma anche tutto
il resto!!)
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Regolamento e termine presentazione dichiarazioni
Si ritiene comunque possibile accorciare i tempi di
presentazione della dichiarazione con apposita norma
regolamentare, stante il fatto che tale previsione non
contrasterebbe con l’art. 52 del Dlgs n. 446 del 1997 e
sarebbe comunque finalizzata a semplificare i rapporti
tra contribuente e fisco comunale.
… e considerando che solo per la Tasi si fa riferimento
alla disposizioni previste per la presentazione della
dichiarazione IMU
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Rate e modalità di versamento TARI
• Le Tari è versata, in deroga all’art. 52 del Dlgs. n. 446 del 1997, con il
modello F24, nonché tramite bollettino di conto corrente postale
centralizzato, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai
servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il
comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo,
consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo
anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.
• È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16
giugno di ciascun anno
• L’art. 14, c. 35 prevedeva per la Tares il pagamento anche «tramite le altre
modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di
pagamento interbancari» ma il MEF, nella circolare 1/Df del 29.04.2013 ha
rilevato che «E’ bene anche precisare che fino a quando non verranno resi disponibili i
nuovi strumenti di pagamento previsti dal comma 35 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 non
è possibile l’apertura di un conto corrente postale intestato alla TARES o la modifica di
intestazione degli strumenti di pagamento già in uso nel corso del 2012».
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Affidamento della Tari ai gestori dei rifiuti – modificato con DL 16/2014
•
I comuni possono, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, affidare, fino alla
scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione
della TARI e della tariffa corrispettivo ai soggetti ai quali risulta affidato, nell’anno
2013, il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione della TARES
di cui all’art. 14 del D.L. n. 201/2011.
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Maggiorazione TARES
•
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Art. 1 - Comma 705
Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il
contenzioso relativo alla maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (= TARES??).
Le relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a
titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni.
MancaVA la disciplina relativa al rimborso della maggiorazione TARES
(il caso frequente è quello delle agevolazioni a consuntivo, che determinano un
credito d’imposta Tares - che potrà essere compensato, con norma
regolamentare, con gli importi dovuti a titolo di Tari – ed un credito per
maggiorazione che dovrà essere rimborsato dallo Stato (ci vorranno due anni come
l’IMU)
Il DL 16/2014 estende agli altri tributi comunali le modalità di rimborso previsto
per l’IMU dalla legge. N. 147/2013
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RIMBORSI IMU
commi da 722 a 727
• Caso: Contribuente sbaglia il codice del comune
• Soluzione: Il Comune che ha ricevuto l’imposta non propria la riversa al
comune competente (comma 722)
• I riversamenti fatti ad altro comune vanno comunicato al MEF/Interno
(comma 723)
• Problemi: non prevista alcuna tempistica, nulla si dice sugli interessi e
sull’inadempienza da parte del comune che ha ricevuto indebitamente le
somme.
• Attenzione -> si parla di errori del contribuente e non degli intermediari;
dovrebbero essere esclusi quindi gli errori di digitazione.
722. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento
relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che
viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le
procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella
comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile
a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il
versamento.
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RIMBORSI IMU
commi da 722 a 727
• Caso: Il Contribuente ha diritto al rimborso della sola quota comunale o
sia della quota comunale che statale
• Soluzione: il Comune effettua il rimborso della propria quota e comunica
al MEF/Interno la quota di spettanza statale che sarà “regolata” dallo Stato
(comma 724).
• Tutti i provvedimenti di rimborso, anche quelli con solo quota comunale,
vanno comunicati al MEF/Interno, per l’aggiornamento del FSC
•
724. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento
relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va
presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria
spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo
totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario
che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Statocomune, si applica la procedura di cui al comma 725.
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RIMBORSI IMU
commi da 722 a 727
• Caso: Il Contribuente ha auto compensato tra acconto e saldo il riparto
tra Comune e Stato, versando complessivamente l’importo corretto
• Hp1: Se l’autocompensazione ha determinato il versamento allo Stato di
una quota Imu comunale
• Soluzione: Allora si comunica il provvedimento al MEF/Interno che
effettua la “regolarizzazione” ed aggiorna FSC (comma 725)
•
725. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta
municipale propria, una somma spettante al comune, questo, anche su comunicazione del contribuente, dà
notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale
effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova
istituzione del proprio stato di previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette
regolazioni sono effettuate, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della
regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b),
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
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RIMBORSI IMU
commi da 722 a 727
• Caso: Il Contribuente ha auto compensato tra acconto e saldo il riparto
tra Comune e Stato, versando complessivamente l’importo corretto
• Hp2: Se l’autocompensazione ha determinato il versamento al Comune di
una quota Imu statale
• Soluzione: Allora il Comune riversa allo Stato la quota indebitamente
riscossa (comma 727)
•
727. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta
municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una
comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito
dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento
all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dà
notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine
delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della
regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b),
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214.
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RIMBORSI IMU
commi da 722 a 727
• Caso: Se il contribuente prima autocompensa un errato riparto e poi
versa al comune la quota comunale erroneamente versata allo Stato
• Soluzione: Allora il contribuente chiede il rimborso al Comune che invia
tutto al MEF/Interno che provvederanno a regolarizzare (comma 726)
•
726. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una
somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua
posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore
imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 724.
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Legge di stabilità 2014 La riforma della fiscalità immobiliare