Settore Ambiente
Rifiuti
Nozione di rifiuto
MONZA - 26 Marzo 2014
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Rifiuti
Si intende per:
rifiuto: qualsiasi sostanza od
oggetto di cui il detentore
si disfi o
abbia l'intenzione o
abbia l'obbligo
di disfarsi;
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Rifiuti
I criteri di classificazione dei rifiuti
Urbani
Secondo l'origine:
Speciali
Non pericolosi
Secondo la pericolosità:
Pericolosi
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Rifiuti
I criteri di classificazione dei rifiuti
• Secondo l’origine
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Rifiuti
Classificazione
•
Sono rifiuti speciali:
•
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2135 C.c. [i rifiuti agro-industriali sono derivanti solo dalle
attività esercitate dall'imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei
prodotti agricoli]
•
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti
che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 184-bis [Sottoprodotti];
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Rifiuti
Classificazione
• Scompaiono dall'elenco dei rifiuti speciali:
• i) i macchinari e le attrezzature deteriorati ed obsoleti [e il relativo regime di
gestione semplificato];
• l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
• m) il combustibile derivato dai rifiuti [sostituito dal "combustibile solido
secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le
caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme
tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta
salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è
classificato come rifiuto speciale]
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Rifiuti
I criteri di classificazione dei rifiuti
• Secondo la pericolosità
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Rifiuti
I criteri di classificazione dei rifiuti
• [formulazione precedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010]
• Sono classificati come pericolosi i rifiuti non domestici
1.indicati espressamente come tali,
con apposito asterisco, nell'Allegato D, sulla base degli allegati G, H e I
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Rifiuti
I criteri di classificazione dei rifiuti
2. Ma, [come specifica l'introduzione al CER 2002- Decisione 2000/532/CE e
s.m.i.] nel caso in cui la descrizione del rifiuto contenga un riferimento
specifico (p.es. "contenente mercurio") o generico (p.es. "contenente
sostanze pericolose") alla presenza di sostanze pericolose, il rifiuto sarà
pericoloso solo se tali sostanze raggiungono determinate concentrazioni
(p.es.percentuale rispetto al peso) tali da conferire al rifiuto una o più
proprietà di cui all'allegato III della Direttiva 91/689/CE
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Rifiuti
I criteri di classificazione dei rifiuti
Direttiva ministeriale 9 aprile 2002 (CER) Allegato A, punto 6
dell'introduzione
•
Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o
generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto "diverso" da
quello pericoloso ("voce a specchio"), esso è classificato come pericoloso
solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni...
•
Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applicano i valori limite (di cui
al punto 4), mentre le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 non devono
essere prese in considerazione, in quanto mancano i criteri di riferimento sia a
livello comunitario che a livello nazionale...
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Classificazione dei rifiuti
Caratteristiche di pericolo
• Caratteristiche di pericolo per le quali è fissato il valore limite:
─ H3A Facilmente infiammabile
─ H3B Infiammabile
─ H4
Irritante
─ H5
Nocivo
─ H6
Tossico
─ H7
Cancerogeno
─ H8
Corrosivo
─ H10 Teratogeno
─ H11 Mutageno
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Rifiuti
Classificazione dei rifiuti
Caratteristiche di pericolo
•
Caratteristiche di pericolo non ancora considerate:
− H1
Esplosivo
− H2
Comburente
− H9
Infettivo
− H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido,
sprigionano un gas tossico o molto tossico
− H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in
qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di
lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate
− H14 Ecotossico
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Rifiuti
Classificazione
•
Modifiche introdotte dal D.Lgs. 205/2010
•
Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I
[Caratteristiche di pericolo per i rifiuti] della parte quarta del presente
decreto [scompare il riferimento all'elenco positivo dei rifiuti pericolosi];
•
L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto
include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei
rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze
pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione
dei rifiuti da considerare pericolosi. [...]
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Classificazione
•
Con decreto, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore dalla presente disposizione, possono essere emanate specifiche
linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei
rifiuti introdotta agli allegati D e I.
•
La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può
essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del
rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze
pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto
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Rifiuti
Classificazione
•
In luogo di"sono pericolosi i rifiuti non domestici" [precedente versione
D.Lgs 152/2006] si dispone che:
•
L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 e
l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art. 190 non si applicano alle
frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino
a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente
o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in
conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216
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Rifiuti
Classificazione
•
Nel caso specifico dei RAEE la classificazione in relazione alla pericolosità un
apparecchio divenuto rifiuto segue un altro criterio:
•
È pericoloso un RAEE che contiene componenti pericolosi (accumulatori
e batterie di cui alla voce 16 06 contrassegnati come pericolosi, commutatori
a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici, ed altri vetri radioattivi, ecc.)
•
16 02 13 * apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi,
diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 (trasformatori e condensatori
contenenti PCB) e 16 02 12 (apparecchiature fuori uso, contenenti amianto
in fibre libere)
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Classificazione dei rifiuti: le responsabilità
•
La corretta classificazione dei rifiuti è fondamentale.
•
Un rifiuto pericoloso conferito ad un trasportatore o ad un gestore
di impianti non in possesso di titoli abilitativi adeguati è un rifiuto
non correttamente gestito.
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Il processo di attribuzione dei codici
•
1. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli
da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto
in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano
con le cifre 99.
È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare
le proprie attività riferendosi a capitoli diversi.
•
Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese
combinazioni di diversi materiali di imballaggio)vanno classificati alla voce
15 01 e non alla voce 20 01.
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Rifiuti
Il processo di attribuzione dei codici
•
2. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per
la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli
13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
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Rifiuti
Catalogo Europeo dei rifiuti
•
Il catalogo europeo dei rifiuti – CER
−
è suddiviso in venti classi (prime due cifre del codice)
−
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in un numero variabile
di sottoclassi – processi produttivi (seconda coppia di cifre)
−
nell'ambito delle quali sono elencati i singoli tipi di rifiuti (ultime
due cifre).
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Rifiuti
CER
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di
minerali
Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca, trattamento e
preparazione di alimenti
Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile
Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
Rifiuti dei processi chimici inorganici
Rifiuti dei processi chimici organici
Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati),
adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa
Rifiuti dell'industria fotografica
Rifiuti provenienti da processi termici
Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali;
idrometallurgia non ferrosa
Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)
Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati
altrimenti)
Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina
e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)
Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito,
nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché
dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
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Rifiuti
Il processo di attribuzione dei codici
•
3. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto
utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
•
4. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici
del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti
specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività
identificata al precedente punto 1».
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Rifiuti
D. L. Vo 205/10: autorizzazioni
Ordinarie
1.
2.
venuto meno l’art. 210 del D. Lgs. 152/06 “’autorizzazioni in casi particolari”
L’art. 208 è stato così modificato:
comma 3) conferenza di servizi a cui partecipano gli uffici competenti, i rappresentanti
delle autorità d’Ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l’impianto
la decisione della conferenza è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono
fornire un’adeguata (non più analitica) motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti
espressi nella conferenza
comma 6) entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza di servizi,
valutando le risultanze della stessa, (non più sulla base) la Regione (Provincia) in caso di
valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto.
commi 11 e 11 bis- contenuti dell’autorizzazione : i tipi e i quantitativi che possono essere
trattati, per ciascun tipo di operazione autorizzata i requisiti tecnici……… tra cui le modalità
di verifica,
monitoraggio
e controllo della conformità dell’impianto al progetto
autorizzato; le misure precauzionali e di sicurezza da adottare, il metodo da utilizzare per
ciascun tipo di operazione, le disposizioni relative alla chiusura e gli interventi ad essa
successivi che si rivelino necessarie
comma 12- eventuali revisioni delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione
essere introdotte d’ufficio
dall’autorità competente nel rispetto delle
procedimentali di cui alla legge 241/90
possono
garanzie
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D. L. Vo 205/10: autorizzazioni
Ordinarie
1.
È prevista
la creazione di un elenco nazionale accessibile al pubblico delle
imprese autorizzate al trattamento dei rifiuti
2.
Tale elenco nazionale è curato da ISPRA a cui le P.A. devono comunicare i
titoli abilitativi
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Autorizzazione Unica Ambientale
… Segue: I TITOLI AMBIENTALI RICOMPRESI nell’AUA
a.
autorizzazione agli scarichi (capo II del titolo IV della sezione II della Parte
terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
b.
comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 d.lgs. 152/06 (utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei
frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste);
c.
autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (articolo 269
d.lgs. 152/06);
d.
autorizzazione generale per attività e impianti in deroga (articolo 272 del
decreto legislativo n. 152/2006);
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Autorizzazione Unica Ambientale
… Segue: I TITOLI AMBIENTALI RICOMPRESI nell’AUA
e.
comunicazione o nulla osta (articolo 8, commi 4 o 6, legge 26/10/1995, n.
447 – Legge quadro contro l’inquinamento acustico);
f.
autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione
in agricoltura (articolo 9 decreto legislativo 27/01/92, n. 99);
g.
comunicazioni in materia di rifiuti (articoli 215 e 216 decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152).
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono
individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in
materia ambientale, che possono essere compresi nell ’AUA.
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Rifiuti
Autorizzazione Unica Ambientale
… Segue: I TITOLI AMBIENTALI – le esclusioni
•
Le esclusioni in assoluto: gli Impianti in regime di Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA); gli Impianti soggetti ad Autorizzazione Unica Rifiuti (art.
208 D.lgs. 152/2006).
•
Le esclusioni possibili: i progetti sottoposti alla Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA),quando il relativo provvedimento comprende e sostituisce i
titoli ambientali.
•
Le esclusioni facoltative: le attività soggette solo a comunicazione o solo ad
autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale (art. 272).
In tali casi, il Gestore può non avvalersi dell’AUA, ma deve presentare
comunicazione/istanza tramite il SUAP.
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•
Rifiuti
La gestione
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Deposito temporaneo
bb)"deposito temporaneo":
il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli
stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
1. i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e
successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che
regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti
conformemente al suddetto regolamento;
2. i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di
smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del
produttore dei rifiuti:
con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30
metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite
all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
3. il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel
rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle
norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle
sostanze pericolose;
5. per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono
fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
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Rifiuti
Trasporti di propri rifiuti
•
Il trasporto di propri rifiuti pericolosi può essere effettuato con mezzi nella
piena disponibilità dell'impresa o ente, previa iscrizione all'Albo gestori
ambientali secondo la procedura semplificata di cui all'art. 212, comma 8,
del D.Lgs. 152/2006
solo se:
•
il quantitativo di rifiuti trasportati non è superiore ai 30 kg o litri al
giorno;
•
Tale attività comporta l'obbligo di iscrizione al SISTRI [come produttore
e trasportatore di propri rifiuti] e l'installazione delle black box sui
mezzi
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Rifiuti
Trasporti di propri rifiuti
•
Il trasporto di propri rifiuti pericolosi in quantità eccedenti i 30 kg o litri
giornalieri comporta l'obbligo di iscrizione alla quinta categoria
dell'Albo gestori ambientali secondo la procedura ordinaria [è
richiesta la prestazione di una garanzia finanziaria];
•
Tale attività comporta l'obbligo di iscrizione al SISTRI [anche come
trasportatore "professionale" di rifiuti] e l'installazione delle black box sui
mezzi
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•
Rifiuti
Gli adempimenti
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Rifiuti
Informazione degli adempimenti
•
"A partire dall'istituzione di un sistema informatico di controllo della
tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni
su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la
realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione
dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del M.U.D., da stabilirsi con
apposito decreto [...] le categorie di soggetti di cui al comma precedente
sono assoggettati all'obbligo di installazione e utilizzo delle
apparecchiature elettroniche".
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Rifiuti
Formulario per il trasporto
d.lgs. N. 152/2006, art.193
•
Con il D.M. 145/98 è stato definito un modello uniforme di formulario da
vidimarsi prima dell'uso
•
La vidimazione deve essere effettuata gratuitamente dalle Camere di
Commercio, dall'Agenzia delle Entrate o dagli Uffici regionali e provinciali
competenti in materia di rifiuti
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Formulario per il trasporto
•
La quantità di rifiuto deve sempre essere indicata, eventualmente
ricorrendo ad una stima, ed è opportuno riservarsi di far sempre
"verificare a destino" la correttezza della stima
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Rifiuti
Formulario per il trasporto
•
Fatti salvi:
-i documenti relativi al trasporto di rifiuti che hanno anche le caratteristiche
delle merci pericolose
•
Il formulario sostituisce gli altri documenti di accompagnamento dei
rifiuti trasportati
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Rifiuti
Formulario per il trasporto
•
Formulario di identificazione per il trasporto di TUTTI i rifiuti
(con l'eccezione costituita dai rifiuti urbani trasportati dal gestore del
servizio pubblico e dai trasporti occasionali di rifiuti non pericolosi
effettuati dal produttore degli stessi)
•
le disposizioni sul formulario non si applicano ai soggetti abilitati allo
svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma
ambulante (art. 266, comma 5, D.Lgs. 152/2006) limitatamente ai rifiuti
che formano oggetto del loro commercio
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Rifiuti
Formulario per il trasporto
•
nel caso in cui i formulari siano tenuti mediante strumenti informatici, il
modulo continuo da utilizzare deve essere predisposto dalle tipografie
autorizzate [...] e deve essere sostanzialmente conforme al modello
riportato negli allegati A e B al citato decreto ministeriale n. 145/1998
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Rifiuti
Formulario per il trasporto
•
1a copia produttore/detentore
•
2a copia trasportatore (controfirmata e datata in arrivo dal destinatario)
•
3a copia destinatario
•
4a copia produttore/detentore (controfirmata e datata in arrivo dal
destinatario) - La 4a copia deve essere trasmessa al produttore/detentore
dal trasportatore.
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Rifiuti
Formulario per il trasporto
•
La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei
rifiuti è esclusa (art. 188, comma 3):
a)
in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b)
in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di
recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia
ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in
arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento
dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine
abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della
mancata ricezione del formulario.
Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei
mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.
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Rifiuti
Formulario per il trasporto
• La ricezione della quarta copia (controfirmata e datata in arrivo dal
destinatario) limita la responsabilità del produttore/detentore
rispetto alla corretta gestione del rifiuto da parte dell'impianto autorizzato.
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Formulario di
identificazione
Rifiuti
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Rifiuti
Formulario: le responsabilità
−
Trasporto senza formulario
−
Dati incompleti o inesatti
•
Sanzione da 1.600 a 9.300 euro
•
Se tali violazioni sono commesse in relazione al trasporto di rifiuti
pericolosi:
•
Pena di cui all'art. 483 codice penale ("falsità ideologica commessa da
privato in atto pubblico"): reclusione fino a due anni.
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Rifiuti
Formulario per il trasporto
d.m. 145/1998
Settore Ambiente
Rifiuti
Formulario per il trasporto
d.m. 145/1998
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Rifiuti
Formulario: le responsabilità
•
La pena di cui all'art. 483 codice penale ("falsità ideologica commessa da
privato in atto pubblico")
è prevista anche per chi, nella predisposizione di un certificato di analisi,
fornisce false indicazioni e a chi fa uso di un certificato
contraffatto
•
Se le indicazioni presenti sul formulario sono formalmente incomplete o
inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni
dovute per legge e
•
Nei casi di mancata conservazione dei formulari
•
Sanzione da 260 a 1.550 euro
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Rifiuti
Registri di carico e scarico
•
Il registro (art. 190 D.Lgs. 152/2006) deve
essere tenuto presso ogni impianto di:
•
−
produzione;
−
stoccaggio;
−
recupero;
−
smaltimento.
Presso la sede delle imprese che effettuano attività di:
−
raccolta e trasporto;
−
intermediazione e commercio di rifiuti.
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Rifiuti
Registri di carico e scarico
•
Il DM 148/98 ha definito due modelli di registro (uno per produttori,
trasportatori e gestori e uno per intermediari e commercianti senza
detenzione).
•
I registri prevedono una stretta relazione con i formulari di trasporto.
•
D.Lgs. 152/06: Vidimazione da effettuarsi con le modalità previste per i
registri IVA (che non la prevedono!)
•
D.Lgs. 4/2008: ripristinato obbligo di vidimazione a cura delle
CCIAA
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Rifiuti
Registri di carico e scarico
(articolo così sostituito dall'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 205 del 2010)
1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:
(comma così sostituito dall'art. 11, comma 12-bis, legge n. 125 del 2013)
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le
imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e
d) del comma 3 dell'articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da
potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3
dell'articolo 184;
b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano
rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di
trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di
trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa
della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o
dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter,
comma 1, ultimo periodo; c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.
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Rifiuti
Registri di carico e scarico
(articolo così sostituito dall'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 205 del 2010)
1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:
(comma così sostituito dall'art. 11, comma 12-bis, legge n. 125 del 2013)
a)
gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis,
comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto
sistema;
b)
le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi
effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.
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Rifiuti
Registri di carico e scarico
(articolo così sostituito dall'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 205 del 2010)
1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori
iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e
scarico con una delle due seguenti modalità:
(comma introdotto dall'art. 11, comma 12-bis, legge n. 125 del 2013)
a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di
cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della
scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a);
b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti
pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla
raccolta di detti rifiuti nell'ambito del 'circuito organizzato di raccolta' di cui
all'articolo 183, comma 1, lettera pp).
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Rifiuti
Registri di carico e scarico
(articolo così sostituito dall'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 205 del 2010)
1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni
sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse
attività di trattamento disciplinate dalla presente Parte quarta. Le annotazioni devono
essere effettuate:
(comma introdotto dall'art. 11, comma 12-bis, legge n. 125 del 2013)
a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla
produzione e dallo scarico;
b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo,
entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti
originati da detta attività;
c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni
lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio
dell'operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione.
Settore Ambiente
Rifiuti
Registri di carico e scarico
(articolo così sostituito dall'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 205 del 2010)
2.
I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione
o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e
integrati con i formulari di identificazione di cui all’articolo 193, comma 1,
relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis,
comma 2, lett. a), trasmessa dall’impianto di destinazione dei rifiuti stessi,
sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione.
Settore Ambiente
Rifiuti
Registri di carico e scarico
(articolo così sostituito dall'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 205 del 2010)
3.
I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1, lettera a),
la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non
pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e
scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o
società di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad
annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede
dell'impresa copia dei dati trasmessi.
(comma così modificato dall'art. 11, comma 12-ter, legge n. 125 del 2013)
4.
Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili
in qualunque momento all'autorità di controllo qualora ne faccia richiesta.
Settore Ambiente
Rifiuti
Registri di carico e scarico
(articolo così sostituito dall'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 205 del 2010)
5.
I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le
procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi
connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono
correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4,
regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di
commercio territorialmente competenti.
6.
La disciplina di carattere nazionale relativa ai registri di carico e scarico è
quella di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148,
come modificato dal comma 7.
7.
Nell'Allegato C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente
1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: “in litri” la congiunzione: “e” è
sostituita dalla disgiunzione: “o”.
Settore Ambiente
Rifiuti
Registri di carico e scarico
(articolo così sostituito dall'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 205 del 2010)
8.
I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione
di ente o impresa, sono soggetti all’obbligo della tenuta del registro di carico
e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in ordine cronologico,
delle copie delle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
(SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative ai rifiuti
prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi.
9.
Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma
1, lettera mm), sono escluse dagli obblighi del presente articolo
limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione
del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento
dell’uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per
ciascun codice dell’elenco dei rifiuti.
Settore Ambiente
Rifiuti
Registri di carico e scarico: le responsabilità
•
−
Omessa tenuta
−
Tenuta incompleta:
Sanzione da 2.600 a 15.500 euro
−
•
Se registro relativo a rifiuti pericolosi:
Sanzione da 15.500 a 93.000 euro E sospensione da un mese ad
un anno della carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e
dalla carica di amministratore
Settore Ambiente
Rifiuti
Registri di carico e scarico: le responsabilità
•
Se imprese con numero di dipendenti <15 (medi a tempo pieno occupati
nell'anno precedente all'accertamento):
•
registro relativo a rifiuti non pericolosi:
Sanzione da 1.040 a 6.200 euro
•
registro relativo a rifiuti pericolosi:
Sanzione da 2.070 a 12.400 euro
•
Se le indicazioni presenti sul registro sono formalmente incomplete o
inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni
dovute per legge
e
•
nei casi di mancata conservazione dei registri
Sanzione da 260 a 1.550 euro