ARSIA - Settore Promozione e Gestione della Formazione – Animazione Rurale
Firenze 23 Novembre 2009
Autore: Andrea Bordo
Normativa Comunitaria
 Regolamento (CEE) n. 3508/1992 del Consiglio che istituisce un
sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuto
comunitari
In precedenza i diversi regimi di aiuto a superficie venivano gestiti e
controllati secondo norme proprie a ciascun regime.
Visto il quadro della riforma della politica agricola comune, avendo
sempre come fine principale quello di tutelare il bilancio comunitario,
il presente regolamento getta le basi per creare un nuovo sistema
integrato di gestione e di controllo, adeguando i meccanismi dei
vecchi regimi alla nuova situazione.
I sistemi integrati di gestione e controllo nascono per i premi a
superficie con l'obbiettivo di uniformare i contenuti e le metodologie
di controllo al fine principale di tutelare il bilancio comunitario.
Normativa Comunitaria
In seguito l'Unione Europea impone agli stati membri la costituzione di un
Sistema integrato di Controllo anche nel campo delle misure a
investimento sempre al fine di maggior tutela dei fondi e di unificare le
modalità di gestione degli stessi.
 Reg. (CE) n. 1290/2005 del 21 giugno 2005 del Consiglio relativo al
finanziamento della politica agricola comune
Articolo 9 (Tutela degli interessi finanziari della Comunità e garanzie
relative alla gestione dei Fondi comunitari)
Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela
degli interessi finanziari della Comunità, in particolare allo scopo di:
- accertare se le operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR siano reali e
regolari,
- prevenire e perseguire le irregolarità,
- recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze.
A tale scopo gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo
efficace...
Normativa Comunitaria
In sintesi il Sistema Integrato così come definito dalla normativa
comunitaria citata consiste di 5 elementi:
•
•
•
•
•
Basi di dati informatizzate,
Un sistema di identificazione delle parcelle agricole,
Un sistema di identificazione e di registrazione degli animali,
Le domande di aiuto,
Un sistema integrato di controlli amministrativi e in loco.
Il sistema integrato riguarda quindi l'insieme delle domande di
aiuto presentate e riguarda i controlli amministrativi, i controlli in
loco e se del caso, le verifiche mediante telerilevamento aereo o
spaziale.
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Normativa Nazionale
 D.Lgs. 30 aprile 1998 n. 173 recante “Disposizioni in materia di
contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento
strutturale delle imprese agricole”
Titolo VI Art. 14 (Snellimento delle procedure di accesso ai fondi
strutturali)
 D.P.R. 01 dicembre 1999 n. 503 recante “Norme per l'istituzione
della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle
aziende agricole”
Articolo 1 (Anagrafe delle aziende agricole)
Articolo 2 (Iscrizione delle aziende all'anagrafe)
Articolo 3 (Contenuti informativi dell'anagrafe)
Articolo 4 (Servizi dell'anagrafe)
Articolo 5 (Interconnessione con il sistema delle camere di
commercio)
Articolo 6 (Accesso all'anagrafe)
Articolo 9 (Fascicolo aziendale)
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Normativa Nazionale
Il D.Lgs. n. 173/98 istituisce all’art.14 comma 3 l’anagrafe delle aziende
agricole;
Il D.P.R. n. 503/99 in attuazione dell’articolo suddetto, individua le
caratteristiche fondamentali ed i contenuti “base” dell'anagrafe delle
aziende agricole:
Articolo 1
L’identificazione dell’azienda avviene tramite il Codice Fiscale dell’azienda
detto CUAA;
A ciascuna azienda fanno capo le unità tecniche –economiche (UTE): per UTE
si intende “l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità
zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto
per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio,
identificata nell‘ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune
ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.
Articolo 3
Ai soggetti abilitati l’anagrafe rende disponibili una serie di dati anagrafici,
legali, consistenze, diritti, domande di ammissione e relativi controlli
amministrativi, erogazioni di contributi.
Normativa Nazionale
Articolo 4
Ai soggetti abilitati l’anagrafe rende disponibili una serie di servizi di
consultazione, predisposizione di documenti, identificazione anagrafica,
verifica catastale, supporto a decisioni, cooperazione sui controlli.
Articolo 5
In relazione al CUAA avviene l’interscambio dei dati con la Camera di
Commercio.
Articolo 6
L’accesso all’anagrafe è limitato alle P.A., alle aziende in relazione al proprio
CUAA e ai soggetti dalle stesse delegate, ognuno per l’utilizzo e la
consultazione di determinati servizi. Gli accessi e le operazioni sono
registrati nel rispetto della L. 675/96.
Articolo 8
Il CUAA è l’elemento fondamentale di ogni comunicazione. Deve essere
garantito la connessione fra i dati presenti ed il relativo CUAA.
Articolo 9
E’ istituito il fascicolo aziendale riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato
all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni di cui all'articolo
3.
Il Sistema Gestionale di Artea
Il SIGC di ARTEA, sviluppato nel rispetto delle finalità previste dalla
Regolamentazione comunitaria, consente l’identificazione univoca delle
aziende agricole, delle proprie unità produttive e delle relative domande.
Il sistema è totalmente integrato e si compone dei seguenti macroambienti:
• Anagrafe delle aziende
• Anagrafe delle unità produttive
• Anagrafe delle particelle e relative coltivazioni, con applicazione GIS
• Anagrafe dei registri di stalla con relativi capi bestiame
• Anagrafe delle domande
Il Sistema Gestionale di Artea
I controlli amministrativi che Artea esegue sono basati su elementi del
“Sistema Integrato” costituito da un archivio informatizzato di dati che a
loro volta costituiscono l’anagrafe aziendale.
Relativamente alle misure ad investimento:
• le domande di aiuto e le domande di pagamento;
• L’individuazione univoca delle operazione attraverso l’assegnazione di un
codice univoco (CupArtea);
• le determine dirigenziali di approvazione delle graduatorie e gli atti di
assegnazione del contributo;
• i soggetti che hanno emesso fattura, le fatture ed i pagamenti;
• i verbali di ammissibilità e accertamento finale;
• gli elenchi di liquidazione;
• i decreti di autorizzazione al pagamento e recupero;
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Il Sistema Gestionale per Artea
I controlli amministrativi effettuati sulla base degli elementi del sistema
gestionale permettono:
• il rispetto dei criteri di ammissibilità fissati (criteri di selezione,
conformità operazione mediante tipologie di investimenti ammissibili
“tabellati”);
• La possibilità di presentare domanda di pagamento solo a chi è stato
ammesso a finanziamento;
• la conformità dell’operazione completata con l’operazione per la quale era
stata presentata e ammessa la domanda di aiuto (univocità del CUP);
• la verifica e l'applicazione di eventuali riduzioni ed esclusioni da
applicare (es. applicazione art. 31 del Reg. CE 1975/06);
• la registrazione nell'anagrafe dei soggetti che hanno emesso fattura e il
controllo sulla temporalità della spesa;
• la verifica delle operazioni svolte da altri enti (art. 36 Reg. 1975/06);
• verificare e monitorare il rispetto nel tempo, dei criteri di ammissibilità
di un’operazione cofinanziata mediante la registrazione delle verifiche
amministrative e il maggior numero possibile di controlli e di validazioni.
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Il Sistema Gestionale per i soggetti utilizzatori
Attraverso l'anagrafe i soggetti autorizzati (art. 6 D.P.R. 503/99)
possono:
• Monitorare la stato d'essere delle aziende e consultare
informazioni (anche grazie ai servizi di web-service con Anagrafe
tributaria e Camere di commercio);
• Fare verifiche e tenere aggiornate le consistenze catastali e
zootecniche;
• Monitorare lo stato di avanzamento di domande relative a
finanziamenti comunitari/nazionali/regionali in essa registrati;
• Verificare i pagamenti ed i recuperi;
• Registrare documentazione utile e consultare quella esistente;
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Normativa Regionale
 L.R. n. 45/07 – Norme in materia di imprenditore e imprenditrice
agricoli e di impresa agricola;
Capo IV Semplificazione amministrativa
Art. 11 (Dichiarazione unica aziendale)
Capo V Disposizioni transitorie e finali
Art. 16 (Sostituzione dell'art. 3 della L.R. 23/00)
E' istituita presso Artea l'anagrafe regionale delle aziende
agricole, quale nucleo del SIART e strumento di organizzazione e
snellimento dell'azione regionale.
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Normativa Artea
Decreto 142/06 – Dichiarazione Unica Aziendale nell'ambito delle
richieste di aiuti, sovvenzioni ed agevolazioni per le imprese in ambito
rurale operanti in Toscana.
Con l'entrata in vigore della L.R. 45/07 la Dichiarazione Unica
Aziendale acquisisce la veste definitiva e viene adottata e modificata
con i seguenti Decreti del Direttore:
 Decreto 142/07 – Adozione delle procedure per la gestione della
Dichiarazione Unica Aziendale (DUA);
 Decreto 191/08 – Modifica al decreto 142/07: modifica all'allegato;
 Decreto 155/09 – Procedure per la gestione della Dichiarazione
Unica Aziendale: modifiche relative alla modalità di sottoscrizione
di cui all'art. 17 dell'allegato;
 Decreto 220/09 - Procedure per la gestione della Dichiarazione
Unica Aziendale: proroga sui termini di sottoscrizione di cui all'art.
17 dell'allegato.
Normativa Artea
In relazione a quanto disposto dal pacchetto di norme indicate in
precedenza la DUA si inserisce nel contesto della semplificazione e
nella facile e immediata reperibilità di dati e di interscambio di
informazioni fra le P.A..
La registrazione dell'azienda nell'anagrafe e la costituzione del
fascicolo aziendale sono operazioni fondamentali poiché propedeutiche
all'accesso ai finanziamenti pubblici e la DUA è lo strumento con il
quale l'azienda ha facoltà di richiedere tali finanziamenti.
Le P.A. nonché i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), sulla
base di apposite convenzioni stipulate con Artea, hanno il compito di
conservare e tenere aggiornato il fascicolo aziendale e di dare
assistenza procedimentale per la risoluzione di eventuali anomalie
riferibili al mancato aggiornamento dei dati presenti nel fascicolo
aziendale.
La DUA – il fascicolo aziendale
Il fascicolo aziendale contiene le copie di tutta la documentazione
necessaria all'identificazione dell'azienda:
• fotocopia di un documento di identità valido,
• fotocopia tesserino del Codice Fiscale,
• fotocopia del certificato di attribuzione della Partita Iva o
Dichiarazione Sostitutiva dell’esonero della Partita Iva,
• visura camerale rilasciata dalla C.C.I.A.A. di appartenenza,
• copia dello statuto societario o dell'atto costitutivo o del Registro
prefettizio,
• copia visure catastali valide,
• copia dei documenti che comprovano il titolo di possesso,
• fotocopia del registro di stalla e passaporto animali,
E' stabilito che i documenti originali devono essere tenuti presso la
sede dell'azienda e che tali documenti dovranno essere reperibili entro
due giorni lavorativi dalla richiesta.
La DUA – il fascicolo elettronico
Nel sistema informativo di Artea viene costituito il fascicolo elettronico che
raccoglie in documenti informatici, dotati di codice e di una numerazione
univoca (C.U.Doc.), tutte le informazioni necessarie ad identificare i contenuti
essenziali dell'azienda.
La P.A. può inserire dati, atti ed autorizzazioni di propria competenza in
modalità digitale al fine di documentare determinate situazioni e semplificare
l'iter amministrativo (es. documento I.A.P.).
I dati presenti nel fascicolo elettronico sono, a seconda delle necessità,
trascritti nei rispettivi campi della Dichiarazione Unica Aziendale al fine di
ridurre i tempi ed i possibili errori palesi di compilazione.
La DUA – i contenuti
Nell'allegato al decreto 191/08 si definiscono i contenuti essenziali ed i
contenuti complementari ed eventuali.
Per essenziali si intendono i dati anagrafici e giuridici dell'azienda e delle unità
produttive ed i dati caratterizzanti il ciclo produttivo (piano delle coltivazioni).
Per complementari si intendono le richieste inviate alla pubblica
amministrazione riconducibili ad uno o più procedimenti relativi ad accesso a
premi/contributi o iscrizioni ad albi/elenchi.
Per ogni procedimento esiste almeno una apposita sezione della DUA.
La DUA – il procedimento amministrativo
La DUA può essere compilata esclusivamente in modalità telematica. Una volta
chiusa, per essere valida, deve essere presentata attraverso le modalità
previste.
Fino al 31/12/2009 la DUA può essere presentata mediante apposizione di
firma
elettronica
qualificata/digitale
(D.Lgs.
82/05
“Codice
dell'amministrazione digitale”) oppure stampata, firmata dal richiedente e
consegnata agli uffici preposti alla ricezione; successivamente sarà ammessa la
sola firma elettronica qualificata/digitale.
All'apposizione di tale firma o attraverso l'attestazione della ricezione da
parte degli uffici preposti il sistema avvia automaticamente la procedura di
protocollo e quindi l'avvio del procedimento (L.241/90).
Per i procedimenti che lo richiedono la DUA determina la produzione di un
modulo istruttorio (detto “spacchettato”) accessibile, sempre in modalità
telematica, alla competente amministrazione.
Gestione del procedimento
fasi – soggetti attuatori - prodotti
Grazie!
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Il sistema informatico di Artea