Provincia di Ferrara - Settore Pianificazione Territoriale, Mobilità, Energia
Le Autorizzazioni Uniche introdotte dal Decreto Legislativo n. 387/2003
La Provincia di Ferrara, con propria delibera, ha attribuito le competenze, in ragione del tipo
di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle implicazioni che comportano,
ai seguenti Settori dell'Ente:
 impianti a biomasse e biogas > 200 kw al Settore Ambiente (assessore Giorgio Bellini,
dirigente Paola Magri); Ufficio competente: - Ufficio Aria ed energia da fonti rinnovabili.
 altri impianti, in particolare impianti fotovoltaici a terra >20 kw, al Settore
Pianificazione Territoriale, Mobilità, Energia (assessore Patrizia Bianchini, dirigente Massimo
Mastella); Ufficio competente: APO Mobilità ed Energia - UOS Energia (tel. 0532 299922
/299520);
 le procedure seguite sono analoghe e prevedono, attraverso un procedimento unico,
dopo lo svolgimento di apposite conferenze dei servizi cui partecipano i vari enti interessati,
il rilascio di una Autorizzazione Unica a firma del dirigente.
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Impianti fino a 20 kW
Titolo Abilitativo
Procedure Ambientali
Totalmente Integrato
Attività libera
NO
Parzialmente Integrato
Attività libera
NO
A Terra
Attività Libera, S.C.I.A, D.I.A., P.d.C. ecc.
NO a meno che non ricadano in area naturale
protetta
Impianti sopra i 20 kW
Titolo Abilitativo
Procedure Ambientali
Totalmente Integrato
Attività libera
NO
Parzialmente Integrato
Attività libera
NO
A Terra
A.U.
Assoggettibilità o V.I.A. se ricadono in area
naturale protetta
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Alcune novità del 4° Conto Energia
(Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 5 maggio 2011 (G.U. n. 109 del 12 maggio) )
Il nuovo Dm, emanato sulla base di quanto previsto dal recente D.Lgs. 28/2011 (art. 25, comma 10),
contiene le regole e le tariffe incentivanti per gli impianti che entreranno in esercizio in data successiva al
31 maggio
Il 4° Conto Energia ha introdotto, differenziando gli incentivi e le procedure per essere ammessi agli
incentivi, 2 distinte definizioni (art. 3):
- piccoli impianti: lett. u): impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a
1000 kW (1MW), gli altri impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di
scambio sul posto, nonché gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle
amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001).
-grande impianto: lett. v) : è un impianto fotovoltaico diverso da quello di cui alla lettera u)
- Iscrizione al registro per i grandi impianti (art. 8 del 4° Conto Energia): “Per gli anni 2011 e 2012 i soggetti
responsabili di grandi impianti devono richiedere al Gse l'iscrizione all'apposito registro informatico,
inviando la documentazione di cui all'allegato 3-A.”
- La tariffa incentivante spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto (e
quindi dipende dal gestore della rete, ovvero Enel, o Terna o altri gestori di rete).
- Lo spostamento (art. 6) di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da quello di prima
installazione comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante. Eventuali modifiche, sullo
stesso sito, della configurazione dell'impianto non possono comportare un incremento della tariffa
incentivante.
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La principale legislazione di riferimento, statale e regionale, in ordine cronologico
D.Lgs. 387/03 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
L.R. 26 del 23/12/2004 Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni
in materia di energia
D.M. 19 febbraio 2007 Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante
conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del D.Lgs. 29 dicembre 2003,
n. 387
DM 18/12/2008 Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi
dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
DM 10/09/2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
DAL 28 del 06/12/10 Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di
produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare
fotovoltaica.
D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili
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Le Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. 10 settembre 2010)
Parte I- Disposizioni generali (punti sintetizzati da 1 a 9)
1.2. Le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatori o pianificatori per
l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili ed esclusivamente nell'ambito e con le modalità di cui al
paragrafo 17.
3.1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 387 del 2003, tra le opere connesse sono compresi
anche i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica, specificamente indicate nel preventivo
per la connessione, ovvero nella soluzione tecnica minima generale, redatti dal gestore della rete elettrica nazionale o di
distribuzione ed esplicitamente accettati dal proponente.
5.1. Per lo svolgimento di eventuali servizi inerenti attività statistiche e di monitoraggio connesse alle autorizzazioni uniche, il
Gestore dei servizi elettrici Spa può fornire supporto alle Regioni secondo modalità stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello
sviluppo economico.
6.1. Le Regioni o le Province delegate (L.R. 26/04 art. 3) rendono pubbliche anche tramite il proprio sito web, le informazioni circa il
regime autorizzatorio di riferimento a seconda della tipologia, della potenza dell'impianto e della localizzazione, l'autorità
competente al rilascio del titolo, la eventuale documentazione da allegare all'istanza medesima aggiuntiva a quella indicata al
paragrafo 13 e comunque relativa alle competenze degli Enti tenuti ad esprimersi nell'ambito del procedimento unico, il numero di
copie necessario, le modalità e i termini di conclusione dei relativi procedimenti, fornendo l'apposita modulistica per i contenuti
dell'istanza di autorizzazione unica.
8.1. Fermi restando gli adempimenti fiscali previsti dalle vigenti norme, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera e) del Dpr
380/2001, il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti
rinnovabili di energia.
9.1. Le Regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 62/2005 possono prevedere oneri istruttori a carico del proponente
finalizzati a coprire le spese istruttorie di cui al paragrafo 14; detti oneri, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n
387 del 2003 non possono configurarsi come misure compensative. Gli oneri sono determinati sulla base dei principi di
ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione della fonte utilizzata e rapportati al valore degli interventi in misura comunque
non superiore allo 0,03 per cento dell'investimento.
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Le Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
(D.M. 10 settembre 2010)
ALLEGATO
Parte II – Regime giuridico delle autorizzazioni – punto 10, 11, 12 solo per
fotovoltaici
10.1. Fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 11 e 12, la costruzione, l'esercizio
e la modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili sono
soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalla Provincia
delegata.
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Condizioni
da rispettare
Rif.
Regime
urbanistico/
edilizio
Fonte
Fotovoltaica
Modalità operative /di
installazione
Ulteriori condizioni
12.1
i. impianti aderenti o
integrati nei tetti di edifici
esistenti con la stessa
inclinazione e lo stesso
orientamento della falda
e i cui componenti non
modificano la sagoma
degli edifici stessi;
ii. la superficie
dell'impianto non è
superiore a quella del
tetto su cui viene
realizzato
gli interventi non ricadono nel
campo di applicazione del
decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei beni
culturali e del paesaggio nei
casi previsti dall'articolo 11,
comma 3, del decreto
legislativo 115/2008
-
Comunicazione
12.1
i. realizzati su edifici
esistenti o sulle loro
pertinenze;
realizzati al di fuori della
zona A) di cui al decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444;
0-200
kW
Comunicazione
12.2
i. i moduli fotovoltaici
sono collocati sugli
edifici;
ii. la superficie
complessiva dei moduli
fotovoltaici dell'impianto
non sia superiore a
quella del tetto
dell'edificio sul quale i
moduli sono collocati
nessuna
-
Dia
12.2
nessuna
nessuna
0-20 kW
Dia
Potenza
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Le Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. 10 settembre 2010) - 1
Procedimento unico – Contenuti minimi dell’istanza per l’autorizzazione unica (punto 13 )
a) progetto definitivo dell'iniziativa, comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture
indispensabili previste, della dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi. Il ripristino, per gli impianti
idroelettrici, è sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale.
b) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica, in particolare:
i. i dati generali del proponente comprendenti, nel caso di impresa, copia di certificato camerale;
ii. la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con l'analisi della producibilità attesa, ovvero delle modalità
di approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della risorsa utilizzata; per gli impianti eolici
andranno descritte le caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, che non può essere
inferiore ad un anno, e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento;
iii. la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti, del
piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle
misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;
iv. una stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi ovvero, nel caso di impianti
idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;
v. un'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale per gli impianti
di potenza superiore ad 1 MW.
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Procedimento unico – Contenuti minimi dell’istanza per l’autorizzazione unica (punto 13)
c) nel caso di impianti alimentati a biomassa e di impianti fotovoltaici, è allegata la documentazione da cui risulti la
disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto e delle opere connesse, comprovata da titolo idoneo alla costruzione
dell'impianto e delle opere connesse, ovvero, nel caso in cui sia necessaria, la richiesta di dichiarazione di pubblica
utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, corredata dalla documentazione
riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare;
f) preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le
disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 della delibera Aeeg ARG/elt 99/08 e successive disposizioni in materia,
esplicitamente accettato dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione
degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli
eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente. Entrambi i predetti elaborati sono
comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione;
g) certificato di destinazione urbanistica ed estratto dei mappali e delle norme d'uso del piano paesaggistico regionale
in riferimento alle aree interessate dall'intervento nonché, ove prescritta, la relazione paesaggistica di cui al DPCM 12
dicembre 2005;
h) ove prescritta, documentazione prevista dal D.Lgs. 4/2008 per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto
ambientale ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, relativa al progetto di cui alla
lettera a);
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Procedimento unico – Contenuti minimi dell’istanza per l’autorizzazione unica (punto 13)
i) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori,
j) impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di
dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante
fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate
in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la
cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure
di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente; tale cauzione è rivalutata sulla base del
tasso di inflazione programmata ogni 5 anni.
l) copia della comunicazione effettuata alla Soprintendenza ai sensi del punto 13.3.
13.2. L'istanza è inoltre corredata della specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di
volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati
che confluiscono nel procedimento unico e di cui è fornito un elenco indicativo nell'allegato 1.
13.3. Nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, il proponente effettua
una comunicazione alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di
procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza di
autorizzazione unica. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, le soprintendenze informano
l'amministrazione procedente circa l'eventuale esito positivo di detta verifica al fine di consentire alla stessa
amministrazione, nel rispetto dei termini previsti dal punto 14.6, di convocare alla conferenza di servizi le
soprintendenze nel caso previsto dal punto 14.9, lettera e).
13.4. Le Regioni o le Province delegate non possono subordinare la ricevibilità, la procedibilità dell'istanza o la
conclusione del procedimento alla presentazione di previe convenzioni ovvero atti di assenso o gradimento da parte dei
Comuni il cui territorio è interessato dal progetto.
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Avvio e svolgimento del procedimento unico (punto 14)
14.1. Il procedimento unico si svolge tramite conferenza di servizi, nell'ambito della quale confluiscono tutti gli apporti
amministrativi necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 14-bis della legge 241/1990 in materia di conferenza di servizi
preliminare.
14.2. La documentazione elencata al punto 13.1, ferma restando la documentazione imposta dalle normative di settore e
indicata dalla Regione o dalle Province delegate ai sensi del punto 6.1, è considerata contenuto minimo dell'istanza ai fini
della sua procedibilità.
14.3. Il procedimento viene avviato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione,
tenendo conto della data in cui queste sono considerate procedibili ai sensi delle leggi nazionali e regionali di riferimento.
14.4. Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'amministrazione competente, verificata la completezza formale della
documentazione, comunica al richiedente l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 e
successive modificazioni e integrazioni, ovvero comunica la improcedibilità dell'istanza per carenza della documentazione
prescritta; in tal caso il procedimento può essere avviato solo alla data di ricevimento dell'istanza completa.
Trascorso detto termine senza che l'amministrazione abbia comunicato l'improcedibilità, il procedimento si intende avviato.
14.6. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, l'amministrazione convoca la conferenza dei servizi che si svolge con
le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Impianti soggetti a Verifica di Assoggettabilità (punto 14.7 delle Linee Guida)
14.7. Ai sensi dell'articolo 27, comma 43, della legge 99/2009, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la verifica di assoggettabilità
alla Via si applica:
a) agli impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento di potenza
nominale complessiva superiore a 1 MW;
b) agli impianti da fonti rinnovabili non termici, di potenza nominale complessiva superiore a 1
MW.
La potenza nominale è individuata con le modalità di cui al punto 11.6 .
Per le altre tipologie di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a Via, resta fermo quanto
previsto dal decreto legislativo 152/2006.
14.8. Per gli impianti di cui al punto 14.7, è fatta salva la possibilità per il proponente di
presentare istanza di valutazione di impatto ambientale senza previo esperimento della
procedura di verifica di assoggettabilità
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Le Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
(D.M. 10 settembre 2010)
Impianti soggetti a Verifica di Assoggettabilità (punto 14.7 delle Linee Guida)
14.9. In attuazione dei principi di integrazione e di azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica, il
Ministero per i beni e le attività culturali partecipa:
a) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a
tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio;
b) nell'ambito dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta, per gli impianti eolici con
potenza nominale maggiore di 1 MW, anche qualora l'impianto non ricada in area sottoposta a tutela ai sensi del
citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
14.10. Il gestore della rete cui si prevede di connettere l'impianto partecipa alla conferenza di servizi senza
diritto di voto. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici
servizi nel caso in cui il procedimento amministrativo e il progetto dedotto in conferenza abbia effetto diretto o
indiretto sulla loro attività. A tali fini è inviata con congruo anticipo la comunicazione della convocazione della
conferenza di servizi di cui al punto 14.6.
14.14. Entro la data in cui è prevista la riunione conclusiva della conferenza dei servizi, il proponente, pena la
conclusione del procedimento con esito negativo, fornisce la documentazione atta a dimostrare la disponibilità
del suolo su cui è ubicato l'impianto fotovoltaico o a biomassa ai sensi dell'articolo 12, comma 4-bis, del
decreto legislativo 387/2003.
14.15. Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure
di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o
economiche, in conformità ai criteri di cui all'allegato 2 delle presenti linee guida.
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15. Contenuti essenziali dell'autorizzazione unica
15.1. L'autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione assunta all'esito dei
lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di
assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte.
15.2. L'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto, le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti nonché, ove
occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere.
15.3. Ove occorra, l'autorizzazione unica costituisce di per se variante allo strumento urbanistico.
Gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso
l'autorizzazione unica non dispone la variante dello strumento urbanistico.
15.4. L'autorizzazione include le eventuali prescrizioni alle quali è subordinata la realizzazione e l'esercizio
dell'impianto e definisce le specifiche modalità per l'ottemperanza all'obbligo della rimessa in pristino dello
stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, per l'ottemperanza
all'obbligo della esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.
15.5. L'autorizzazione unica prevede un termine per l'avvio e la conclusione dei lavori decorsi i quali, salvo
proroga, la stessa perde efficacia. I suddetti termini sono congruenti con i termini di efficacia degli atti
amministrativi che l'autorizzazione recepisce e con la dichiarazione di pubblica utilità. Resta fermo l'obbligo
di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali
recepite nell'autorizzazione unica.
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Le Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. 10 settembre 2010)
Parte IV- Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio (li vediamo dopo: Delibera Assemblea
Legislativa n. 28 del 6/12/10 della Regione Emilia-Romagna e Delibera Giunta regionale n. 46 del 17/01/11)
Parte V – Disposizioni transitorie e finali
18.4. Le Regioni, qualora necessario, adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore delle presenti linee guida, anche con l'eventuale previsione di una diversa tempistica di
presentazione della documentazione di cui al paragrafo 13; decorso inutilmente il predetto termine di
novanta giorni, le linee guida si applicano ai procedimenti in corso, ai sensi dell'articolo 12, comma 10,
del decreto legislativo 387/2003.
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Allegato 1 – Elenco indicativo degli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico
1. l'autorizzazione ambientale integrata di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005
2. l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
3. la valutazione dell'impatto ambientale prevista dalla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 di competenza dello Stato o della Regione;
4. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista dalla parte quinta D.Lgs. 152/2006, di competenza della Regione o della
Provincia;
5. l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
6. il nulla osta di competenza dell'Ente di gestione dell'area protetta di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
7. permesso di costruire di cui al DPR 380/2001, di competenza del Comune interessato;
8. parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi, di cui all'articolo 2 del DPR 12 gennaio 1998, n. 37, rilasciato
dal Ministero dell'Interno — comando provinciale VV.FF.;
9. il nulla osta delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica) per le servitù militari e per la sicurezza del volo a bassa quota solo se
necessario e solo nel caso di impianti ubicati in prossimità di zone sottoposte a vincolo militare;
10. il nulla osta idrogeologico previsto dal Rd 30 dicembre 1923, n. 3267, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 61, comma 5, del
D.Lgs. 152/2006;
11. il nulla osta sismico ai sensi della Legge. 2 febbraio 1974, n. 64 e successivi provvedimenti attuativi;
12. il nulla osta per la sicurezza del volo da rilasciarsi da parte dell'aeronautica civile (Enacenav), ai sensi del Rd 30 marzo 1942, n. 327
recante il codice della navigazione;
13. il mutamento di destinazione d'uso temporaneo o definitivo dei terreni gravati da uso civico di cui alla legge n. 1766 del 1927 e
successive modificazioni;
14. l'autorizzazione al taglio degli alberi prevista dalle leggi regionali;
15. la verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi della legge 447 del 1995
e successive modificazioni e integrazioni;
16. nulla osta dell'ispettorato del Ministero delle comunicazioni oggi Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 95 del
D.Lgs. 259/2003;
17. l'autorizzazione all'attraversamento e all'uso delle strade ai sensi del Codice della strada;
18. l'autorizzazione agli scarichi rilasciata dall'autorità competente ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
19. nulla osta minerario relativo all'interferenza dell'impianto e delle relative linee di collegamento alla rete elettrica con le attività
minerarie ai sensi dell'articolo 120 del Rd 1775/1933.
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Criteri di localizzazione - Delibera Assemblea Legislativa n. 28 del 6/12/10 della Regione Emilia-Romagna (DALn.28)
Considerato che l’installazione di un impianto fotovoltaico con moduli ubicati sul suolo comporta la modifica dell’uso del suolo che può
risultare incompatibile con gli obiettivi di protezione posti dalle suddette normative di settore;
Considerato che, al di fuori delle suddette aree, si rende comunque necessario fornire un criterio per la localizzazione degli impianti
che sia in grado di conciliare l’istanza di tutela delle caratteristiche generali del suolo con quella di tutela e valorizzazione della
produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica;
Considerato che, a tal fine, si ritiene di utilizzare un criterio basato sull’occupazione del suolo agricolo da parte dell’impianto
fotovoltaico fissando un rapporto fra la superficie dell’impianto fotovoltaico e la superficie complessiva dell’area sulla quale si intende
realizzare l’impianto fotovoltaico;
Considerato che benché la tecnologia fotovoltaica consenta di produrre energia pulita, utilizzando una fonte rinnovabile, non la si può
considerare del tutto priva di impatto sull’ambiente come nel caso in cui sia realizzata mediante impianti a terra di pannelli fotovoltaici
su suoli liberi;
Ritenuto di dovere chiarire che, ai fini del presente atto, la dizione “impianto con moduli ubicati al suolo” sia da intendersi inclusiva
degli impianti fotovoltaici, comunque realizzati, i cui moduli sono posizionati sulla terra a qualsiasi altezza dalla medesima;
Ritenuto, pertanto, opportuno fornire in parte allegata, sulla base del quadro normativo di cui al presente atto, una prima
individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte
energetica rinnovabile solare fotovoltaica che saranno, in seguito, ulteriormente dettagliati con l’adozione di un atto a valenza
generale sulle fonti energetiche rinnovabili;
Ritenuto, inoltre, che in attuazione delle Linee Guida nazionali sia opportuno dettare criteri localizzativi per gli impianti in
oggetto in coerenza con le prescrizioni del PTPR;
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Delibera Assemblea Legislativa n. 28 del 6 dicembre 2010: Prima individuazione delle aree e dei siti per
l'installazione di impianti di produzione di
energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica.
A) Sono considerate non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo le
seguenti aree:
1) le zone di particolare tutela paesaggistica di seguito elencate, come perimetrate nel piano
territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano
provveduto a darne attuazione:
1.0 zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR);
1.1. sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTPR);
1.2. zona di tutela della costa e dell’arenile (art. 15 del PTPR);
1.3. invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 del PTPR)
1.4. crinali , individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell’art. 20, commi 1, lettera a,
del PTPR;
1.5. calanchi (art. 20, comma 3 del PTPR);
1.6. complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2,
lettere a. e b.1. del PTPR);
1.7. gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,
fino alla determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso degli stessi, ai sensi dell’art. 141-bis del
medesimo decreto legislativo;…………………..
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B) Sono considerate idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo:
1) le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 17 del PTPR - Il Piano
Territoriale Paesistico Regionale), qualora l’impianto fotovoltaico sia realizzato da un’impresa agricola e
comunque fino ad una potenza nominale complessiva non superiore a 200 Kw;
L’art. 17 del PTPR individua le zone che, per le caratteristiche ambientali possedute, devono essere tutelate
al fine di non alterare negativamente l’assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e
geomorfologico di laghi, bacini e corsi d’acqua. In tali zone è però permessa l’attività agricola, compatibile
con la tutela paesaggistica, seppure non in forma intensiva per i nuovi impianti.
Si ritengono, quindi, ammissibili gli impianti fotovoltaici realizzati dalle imprese agricole, con la potenza
nominale complessiva richiamata.
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B) Sono considerate idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo:
2) le zone sotto elencate, qualora l’impianto fotovoltaico sia realizzato da un’impresa agricola, la superficie
occupata dall’impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie agricola disponibile, la potenza
nominale complessiva dell’impianto sia pari a 200 Kw più 10 Kw di potenza installata eccedente il limite dei
200 Kw per ogni ettaro di terreno posseduto, con un massimo di 1 Mw per impresa e l’impianto risulti
coerente con le caratteristiche essenziali e gli elementi di interesse paesaggistico ambientale, storico
testimoniale e archeologico che caratterizzano le medesime zone, alla luce delle possibili alternative
localizzative nell’ambito delle aree nella disponibilità del richiedente:
- le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, (art. 19 del PTPR),
- le aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti, le zone di tutela della
struttura centuriata, le zone di tutela di elementi della centuriazione (art. 21, comma 2, lettere b.2., c. e d., del
PTPR);
- le partecipanze, le bonifiche storiche di pianura e aree assegnate alle Università agrarie, comunali,
comunelli e simili e le zone gravate da usi civici(art.23, comma 1, lettere a. b. c. e d., del PTPR);
- elementi di interesse storico testimoniale (art. 24 del PTPR);
- i dossi di pianura (art. 20, comma 2, del PTPR) e i crinali non individuati dai PTCP come oggetto di
particolare tutela (art. 20, comma 1, lett. a), del PTPR);
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B) Sono considerate idonee all’installazione di impianti fotovoltaici
con moduli ubicati al suolo:
4) le aree agricole, non rientranti nella lettera A, nelle quali sono in essere coltivazioni certificate come
agricole biologiche, a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e
garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a
indicazione geografica tipica (IGT) qualora la superficie occupata dall’impianto fotovoltaico non sia superiore
al 10% della superficie agricola in disponibilità dell’azienda agricola e la potenza nominale complessiva
dell’impianto sia pari a 200 Kw più 10 Kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 Kw per ogni ettaro
di terreno nella disponibilità, con un massimo di 1 Mw per azienda;
5) le zone C dei Parchi nazionali, interregionali e regionali, istituiti ai sensi della L. n. 394/91 nonché della
L.R. n. 6 del 2005, e le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CE (Siti di
Importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale) non rientranti nella
lettera A punti 4 e 5 qualora la superficie occupata dall’impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della
superficie in disponibilità del richiedente e la potenza nominale complessiva dell’impianto non sia superiore
a 200 KW;
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B) Sono considerate idonee all’installazione di impianti fotovoltaici
con moduli ubicati al suolo:
6) le aree agricole incluse nelle zone D e nelle aree contigue dei Parchi nazionali, interregionali e regionali
istituite ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005 qualora la superficie occupata dall’impianto
fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie agricola in disponibilità del richiedente e la potenza
nominale complessiva dell’impianto sia pari a 200 Kw più 10 Kw di potenza installata eccedente il limite dei
200 Kw per ogni ettaro di terreno nella
disponibilità, con un massimo di 1 Mw per richiedente;
7) le aree in zona agricola non rientranti nella lettera A) e nei punti precedenti della presente lettera B),
qualora l’impianto occupi una superficie non superiore al 10% delle particelle catastali contigue nella
disponibilità del richiedente. Non costituiscono fattori di discontinuità i corsi d’acqua, le strade e le
altre infrastrutture lineari. Per i Comuni montani, l’impianto non può superare la quota del 10% delle
particelle catastali anche non contigue nella disponibilità del richiedente;
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C) Fuori dalle aree di cui alla lettera A, sono considerate idonee all’installazione di impianti
fotovoltaici, senza i limiti di cui alla lettera B:
1. le seguenti aree in zona agricola:
a. le fasce di ambientazione e le aree di pertinenza delle opere pubbliche lineari;
b. le fasce di rispetto stradale e autostradale, così come dimensionate dal Codice della strada e dal suo
Regolamento, nonché le aree intercluse al servizio delle infrastrutture viarie, previo assenso del gestore
delle
medesime e nel rispetto degli eventuali vincoli;
c. le fasce di rispetto delle linee ferroviarie, previo assenso del gestore delle medesime e nel rispetto degli
eventuali vincoli;
d. le fasce di rispetto degli elettrodotti;
e. le aree a servizio di discariche di rifiuti già esistenti, regolarmente autorizzate, anche se non più in
esercizio. L’impianto fotovoltaico, in tal caso, non costituisce attività di esercizio della discarica;
f. le aree a servizio di depuratori;
g. le aree a servizio degli impianti di sollevamento delle acque;
h. le aree di cava dismesse, qualora la realizzazione dell'impianto fotovoltaico risulti compatibile con la
destinazione finale della medesima cava;
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C) Fuori dalle aree di cui alla lettera A, sono considerate idonee all’installazione di impianti
fotovoltaici, senza i limiti di cui alla lettera B:
2. le parti del territorio urbanizzato destinate ad ambiti specializzati per attività produttive, nelle aree
ecologicamente attrezzate e nei poli funzionali;
3. le aree dedicate alle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti ai sensi dell’art. A-23
dell’Allegato alla LR 20/2000 e s.m e i., mediante l’utilizzo di arredi e attrezzature urbane di nuova
concezione;
4. le colonie marine (art. 16 del PTPR) e gli insediamenti urbani storici e le strutture insediative storiche
non urbane (art. 22 del PTPR), qualora l’impianto fotovoltaico sia collocato esclusivamente sugli edifici
esistenti nell’osservanza della normativa di tutela degli stessi;
5. le aree a servizio di impianti di risalita e le altre aree ad esse funzionali, purché al di fuori delle aree di
cui alla lettera A), qualora l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico sia utilizzata per garantire il
fabbisogno dell’impianto a servizio del quale è stato installato.
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D) Sono idonei alla installazione degli impianti fotovoltaici gli edifici esistenti ovunque
ubicati, nell’osservanza della normativa di tutela degli stessi e nell’osservanza delle norme di
sicurezza sismica. Fuori dalle aree di cui alla lettera A, qualora l’installazione sulle coperture
dell’edificio non sia fattibile, è consentita l’istallazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al
suolo destinati all’autoconsumo, fino ad una potenza nominale complessiva non superiore a 20
Kw.
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Delibera Giunta Regionale n. 46 del 17/01/11 - Ricognizione delle aree non idonee e delle aree
soggette a limiti e condizioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici di cui alla DAL n. 28 del
06/12/10.
Ritenuto, quindi, che ai fini della ricognizione delle aree richiamate dalle lettere A1.0), A1.1),A1.2), A1.3), A1.4), A1.5), A1.6) e B1), B2)
e B3), dell’Allegato I alla deliberazione assembleare n. 28 del 2010, sia necessario:
- individuare le NTA dei PTCP che hanno dato attuazione al PTPR, elaborando, a tal fine, la Tabella di conversione di cui all’Allegato
1, parte integrante del presente provvedimento, predisposta congiuntamente alle Amministrazioni provinciali;
- riportare nella rappresentazione cartografica, di cui alla presente deliberazione, le corrispondenti elaborazioni cartografiche delle
relative norme dei PTCP, acquisite formalmente dalle Amministrazioni provinciali;
- rinviare alle eventuali specificazioni e rettifiche cartografiche stabilite dai Comuni attraverso i PSC, ovvero i Piani Regolatori Generali
(PRG) per i Comuni dotati degli strumenti di pianificazione redatti ai sensi della L. R. n. 47 del 1978;
Dato atto, per quanto riguarda i vincoli paesaggistici richiamati alla lettera A1.7) dell’Allegato I alla deliberazione assembleare n. 28
del 2010:
- che ai sensi dell’art 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i., recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, e delle
previgenti leggi statali in materia di tutela del paesaggio, le aree e gli immobili rientranti nelle categorie di cui al comma 1, lettere a),
b), c) e d), dell’articolo stesso possono essere assoggettati a vincolo paesaggistico qualora venga riscontrato il loro interesse
pubblico;
- che in attuazione di tale normativa statale, sono stati emanati provvedimenti amministrativi specifici, da parte di organi statali e
regionali, in base ai quali sono stati assoggettati a vincolo paesaggistico aree e immobili in quanto riconosciuti di notevole interesse
pubblico dal punto di vista paesaggistico;
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Delibera Giunta Regionale n. 46 del 17/01/11 - Ricognizione delle aree non idonee e delle aree
soggette a limiti e condizioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici di cui alla DAL n. 28 del
06/12/10.
Delibera
- di approvare gli allegati, parte integrante del presente provvedimento, che individuano le principali leggi, piani e atti con
cui sono state approvate le rappresentazioni cartografiche delle aree e dei siti cui fanno riferimento le lettere A) e B)
dell’Allegato I alla deliberazione assembleare n. 28 del 2010, e che sono qui di seguito elencati:
Allegato 1 - Tabella comparativa delle NTA del PTPR con le NTA dei PTCP;
Allegato 2 - Elenco dei Beni paesaggistici;
Allegato 3 - Elenco Parchi Nazionali, Interregionali e Regionali;
Allegato 4 - Elenco delle Riserve Statali e Regionali;
- di approvare, a fini meramente ricognitivi, inserita su supporto informatico allegato al presente provvedimento, la
rappresentazione cartografica delle aree e dei siti disciplinati dalla deliberazione assembleare n. 28 del 2010, denominata
“Carta unica dei criteri generali localizzativi degli impianti fotovoltaici”, così come desumibile:
- dalle leggi, dai piani e dagli atti individuati dagli Allegati 1, 2, 3 e 4 al presente provvedimento;
- dai dati relativi alle aree facenti parte della Rete Natura 2000 individuate dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 512 del
2009 e n. 145 del 2010;
- dalle tipologie ambientali di cui all’allegato 2 della deliberazione di Giunta regionale n. 1224 del 2008;
- dalle aree umide incluse nelle ZPS classificate “acque lentiche e zone costiere” corrispondenti alla definizione di “zona
umida” di cui all’art. 1.1 della Convenzione di Ramsar (Iran, 2.2.1971);
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Delibera Giunta Regionale n. 46 del 17/01/11 - Ricognizione delle aree non idonee e delle aree
soggette a limiti e condizioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici di cui alla DAL n. 28 del
06/12/10.
Delibera
-dai dati relativi alle superfici percorse dal fuoco pubblicati sul sito web regionale www.ermesambiente.it/foreste in
attuazione della citata deliberazione di Giunta regionale n. 1084 del 2010;
-di pubblicare gli Allegati 1, 2, 3 e 4 alla presente deliberazione e la “Carta unica dei criteri generali localizzativi degli
impianti fotovoltaici” sul sito web della Regione, ai fini della loro piena conoscibilità;
- di dare atto che l’individuazione delle aree agricole nelle quali sono in essere coltivazioni certificate quali agricoltura
biologica, DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT, è attuata attraverso i riferimenti catastali disponibili presso i seguenti organi:
- Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera, Regione Emilia-Romagna, e-mail
[email protected];
- Servizio Sviluppo produzioni vegetali, Regione Emilia-Romagna, e-mail [email protected];
-Organismi autorizzati al controllo delle DOP, delle IGP, delle DOC e DOCG, delle IGT, dell’agricoltura biologica, elencati
anche nel sito http://www.ermesagricoltura.it;
- di dare atto che la perimetrazione delle aree agricole è desumibile dalla cartografia degli strumenti urbanistici
comunali (PSC, vigenti o adottati, o PRG vigenti, per i Comuni dotati degli strumenti di pianificazione redatti ai sensi
della L. R. n. 47 del 1978);
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cartografia allegata alla DGR n. 46 del 17/01/11
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Oltre alla cartografia allegata alla DGR n. 46 del 17/01/11 si può fare utilmente
riferimento alla Carta geografica Unica della Provincia di Ferrara
www.cgu.provincia.fe.it o dalla home page del sito istituzionale della Provincia);
attraverso la CGU si possono evidenziare i mappali catastali interessati, la
zonizzazione del PTCP attraverso la quale individuare se ricorrono divieti
(lett. A della DAL 28 del 6/12/10) o limiti e condizioni (lett. B della DAL 28 del
6/12/10), la presenza di linee elettriche (per le eventuali connessioni), la
presenza dei canali consorziali, la situazione all’intorno attraverso le foto
satellitari ed aeree sovrapponibili.
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Sedute della conferenza dei servizi
Con la convocazione della 1° seduta ( e la contestuale comunicazione di avvio del procedimento al
richiedente) viene messa a disposizione degli enti invitati la documentazione relativa al progetto sul sito
della Provincia;
Nella prima seduta si registrano gli enti presenti e la delega dei rappresentanti, viene illustrato il
progetto (eventualmente dal richiedente), prima del campo fotovoltaico e poi della linea elettrica di
connessione alla rete, vengono raccolte le considerazioni dei partecipanti e vengono individuate le
integrazioni che il richiedente deve produrre per completare la documentazione, vengono individuati
ulteriori enti da invitare in Conferenza e viene sospeso il procedimento;
Nella seconda seduta vengono valutate le integrazioni che il proponente ha prodotto e vengono acquisiti
(se già resi) i pareri dei vari enti; vengono discusse le misure di mitigazione e compensazione; se la
maggior parte dei pareri è favorevole e mancano pochi pareri la Conferenza può dichiarare autorizzabile
l’impianto fotovoltaico a condizione che vengano acquisiti i pareri mancanti e decidendo le prescrizioni
da introdurre nella AU;
Qualora la Conferenza non abbia potuto completare l’acquisizione dei pareri necessari e concludere le
proprie valutazioni o manchino pareri fondamentali viene convocata una ulteriore seduta della
Conferenza, finale e decisoria, nella quale si decide o di rilasciare l’AU applicando il silenzio assenso
per i pareri mancanti o di rigettare l’istanza in quanto non autorizzabile;
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Pareri resi dagli enti che abitualmente partecipano alla Conferenza
- Comune: rilascia innanzitutto il titolo abilitativo prescritto dai propri regolamenti per la realizzazione
1.
dell’impianto e delle opere connesse (DIA, permesso di costruire, etc.).
L.R. 31/2002
Titoli abilitativi
Art. 6
Titoli abilitativi
Fuori dai casi di cui all'art. 4, le attività edilizie, anche su aree demaniali, sono soggette a titolo abilitativo
e la loro realizzazione è subordinata, salvi i casi di esonero, alla corresponsione del contributo di
costruzione. Le definizioni degli interventi edilizi sono contenute nell'Allegato costituente parte
integrante della presente legge, le cui disposizioni potranno essere modificate con atto di coordinamento
tecnico emanato ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera c), della L.R. n. 20 del 2000.
2. I titoli abilitativi devono essere conformi alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni contenute negli
strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e adottati. Gli stessi sono presentati o
rilasciati nell'osservanza dei vincoli paesaggistici, sismici, idrogeologici, forestali, ambientali e di tutela
del patrimonio storico, artistico ed archeologico. ….
3. I titoli abilitativi sono la denuncia di inizio attività e il permesso di costruire. Entrambi sono trasferibili
insieme all'immobile ai successori o aventi causa. ..
Provincia di Ferrara - Settore Pianificazione Territoriale, Mobilità, Energia
Pareri resi dagli enti che abitualmente partecipano alla Conferenza
LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23- VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE ……,
Art. 2
Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia
1. I Comuni, anche in forma associata, esercitano la vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, anche attraverso i controlli di cui
agli articoli 11 e 17 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia), per assicurare la rispondenza
degli interventi alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi, nonché alle modalità
esecutive fissate nei titoli abilitativi.
2. I Comuni, per le attività previste dalla presente legge, possono avvalersi della collaborazione dell'Istituto per i Beni Artistici,
Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN).
3. I compiti di vigilanza sono svolti dal dirigente o dal responsabile dello Sportello unico per l'edilizia, di seguito denominato
"Sportello unico per l'edilizia", secondo le modalità stabilite dalla presente legge, dallo Statuto del Comune e dai regolamenti
comunali.
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria provvedono, a norma dell'articolo 27, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) ) a dare
comunicazione all'Autorità giudiziaria, alla Regione, alla Provincia, allo Sportello unico per l'edilizia ed al competente organo
periferico del Ministero per i beni e le attività culturali nei casi di opere abusive realizzate sugli immobili di cui all'articolo 9, commi 4
e 5, delle presunte violazioni urbanistico edilizie riscontrate nei luoghi in cui sono realizzate le opere. Lo Sportello unico per
l'edilizia verifica, entro trenta giorni dalla comunicazione, la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.
5. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle
opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, delle relative ordinanze di
sospensione e dei conseguenti provvedimenti sanzionatori, e trasmette i dati anzidetti all'Autorità giudiziaria competente, al
Presidente della Giunta provinciale, al Presidente della Giunta regionale e, tramite l'Ufficio territoriale del Governo, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
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Pareri resi dagli enti che abitualmente partecipano alla Conferenza
LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23- VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ……,
1.
Art. 5
Compiti della Provincia
La Provincia provvede alla raccolta ed elaborazione dei dati e degli elementi conoscitivi sull'abusivismo edilizio,
nell'ambito delle attività di monitoraggio previste dall'articolo 6, comma 2, lettera a). Essa fornisce agli Sportelli
unici per l'edilizia il supporto tecnico e giuridico-amministrativo per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e
controllo sull'attività urbanistico edilizia.
Per il rilascio del titolo abilitativo da parte del Comune occorre che la documentazione presentata dal
richiedente l’AU contenga anche la modulistica prevista dal Comune interessato per l’impianto. Il
Comune può dettare condizioni e/o prescrizioni da inserire nella AU.
Nell’ambito della AU sono rilasciate altre eventuali autorizzazioni per passi carrai, posa polifere interrate in
strade comunali, recinzioni, abbattimento alberi ………..
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ARPA: rilascia in generale due tipi di pareri:
a) parere relativo all’impianto fotovoltaico (prescrizioni relative al
rumore, alla movimentazione di terreno, etc)
b) parere in merito ai campi elettromagnetici per le linee elettriche e le
cabine elettriche eventualmente previste;
AUSL:
occorre dichiarare la non permanenza di persone all’interno dei manufatti
cabine per un periodo non superiore a 4 ore; in caso sia prevista la
realizzazione di servizi igienici viene espresso appositi parere. Il parere
dell’AUSL è normalmente reso nell’ambito della Conferenza.
Provincia di Ferrara - Settore Pianificazione Territoriale, Mobilità, Energia
Consorzio Generale di Bonifica:
-richiede l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica; occorre
presentare elaborati (relazione e grafici) con indicazione della proiezione
della superficie dei pannelli fotovoltaici a terra, corografia con piano quotato
esistente e di progetto riferito a caposaldo noto, indicazione delle vasche di
laminazione o delle opere sostitutive (allargamento fossi o canali etc),
indicazione dei fossi e canali attraverso i quali le acque meteoriche vengono
recapitate nel canale di bonifica individuato etc.
- il parere viene reso dal Consorzio alla Conferenza con allegati gli elaborati
grafici e la relazione idraulica del richiedente, vistati per approvazione dal
Consorzio, e acquisiti dalla Conferenza. Il parere del Consorzio con eventuali
condizioni e/o prescrizioni, viene allegato alla AU.
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Opere connesse all’impianto fotovoltaico: linee elettriche
Delibera Autorità energia 28 aprile 2011, ARG/elt 51/11
Interpretazione autentica della definizione "data di completamento della connessione" ai sensi del Tica
Delibera
1. la definizione di "data di completamento della connessione" per le finalità di cui al Testo
integrato della connessioni attive e al Testo integrato della connessioni attive modificato, si
interpreta nel senso che:
"La data di completamento della connessione, che pone fine al tempo per la realizzazione della
connessione, è la data di invio del documento relativo al completamento della realizzazione e
alla disponibilità all'entrata in esercizio della connessione. Ciò presuppone che il gestore di rete
abbia completato tutte le attività preliminari di propria competenza, rendendosi reperibile per
definire, d'accordo con il richiedente, la data dell'attivazione. Tra le attività preliminari
necessarie ai fini dell'attivazione della connessione rientra anche la predisposizione e l'invio al
richiedente del regolamento d'esercizio nonché, qualora tale attività non sia effettuata dal
richiedente, l'installazione dei misuratori necessari.";
N.B. OCCORRE INDICARE GLI ENTI CHE DEVONO ESPRIMERE PARERE PER LA LINEA ELETTRICA
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D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 (pubblicato il 28 marzo) – Decreto “Romani”: principali novità in materia di
localizzazione e dimensionamento
AUTORIZZAZIONE UNICA:
Autorizzazione Unica: Comma 1. la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati
da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti,
nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal presente articolo, secondo le modalità procedimentali
e le condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387 del 2003 e dalle linee guida adottate ai sensi del comma
10 del medesimo articolo 12, nonché dalle relative disposizioni delle Regioni e delle Province autonome.
Modifica termini conclusione procedimento unico (art. 5)
Comma 2: il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è fissato in 90 giorni, "fatto salvo il previo
espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità" e "al netto dei tempi previsti per il provvedimento di
valutazione di impatto ambientale". Comma 5: il nuovo termine massimo per la conclusione del procedimento unico si
applica ai procedimenti avviati dopo la data di entrata in vigore del decreto.
Sostituzione della DIA con la Procedura abilitativa semplificata (art. 6)
commi 1-9: la pratica della DIA viene sostituita da una "procedura abilitativa semplificata". Continua ad applicarsi nelle modalità previste dalle Linee guida nazionali - la "comunicazione relativa alle attività in edilizia libera".
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D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 (pubblicato il 28 marzo) – Decreto “Romani”: principali novità in materia di
localizzazione e dimensionamento
Fotovoltaico in aree agricole (art. 10)
comma 4: dalla data di entrata in vigore del decreto, per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra in aree agricole,
l’accesso agli incentivi è consentito a condizione che:
a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo
proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;
b) non sia destinato all’installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella
disponibilità del proponente.
comma 5: i limiti previsti dal comma 4 non si applicano ai terreni abbandonati da almeno 5 anni.
comma 6: il comma 4 non si applica agli impianti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in
vigore del decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a
condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto.
Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione (art. 44)
Comma 1: le opere e gli impianti realizzati in assenza dell'Autorizzazione unica sono assoggettati a sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 a 150.000 euro, a carico del proprietario dell'impianto, dell'esecutore delle opere e
del direttore dei lavori. L’entità della sanzione è determinata, con riferimento alla parte dell’impianto non autorizzata:
a) nella misura da 40 a 240 euro per ogni kW termico di potenza nominale, in caso di impianti termici di produzione di
energia;
b) nella misura da 60 a 360 euro per ogni kW elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non termici di produzione
di energia.
comma 2: l'esecuzione degli interventi realizzati in assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformità da
quanto in essa dichiarato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 30.000 euro, cui sono tenuti in
solido i soggetti di cui al comma 1;
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Titoli di disponibilità delle aree (Circolare regionale del 04/04/2011)
Distingue diverse tipologie di disponibilità:
- delle aree sulle quali sarà realizzato l’impianto (area interessata dall’impianto – area recintata) il richiedente deve
dimostrare la piena disponibilità giuridica. Titolo di proprietà richiesto:
proprietà, diritto di superficie, enfiteusi, usufrutto, diritto d’uso, affitto agrario, in caso di coltivatore diretto (LL n. 11 del
1971 e n. 203 del 1982), concessione beni demaniali;
- quote di territorio agricolo non interessate direttamente dall’impianto fotovoltaico ma che devono essere nella
disponibilità del richiedente (aree conteggiate). Lo scopo è di assicurare che le stesse aree non siano utilizzate per
realizzare ulteriori impianti, anche a seguito di frazionamenti, e che non siano sottratte all’uso agricolo. Occorre un
contratto con cui il proprietario dei terreni trasferisce al proponente dell’impianto fotovoltaico l’utilizzabilità di un proprio
fondo puntualmente individuato a livello catastale. Inoltre occorre che l’atto di asservimento sia trascritto in modo che sia
assicurata l’opponibilità verso terzi. In tal modo eventuali frazionamenti o alienazioni o affitti di un parte dell’area asservita,
lasciano immutata la disciplina per essa applicata, permanendo anche per gli acquirenti il divieto di utilizzarle per la
realizzazione di nuovi impianti. La trascrizione consente inoltre una più agevole verifica delle aree conteggiabili o meno da
parte dell’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione;
- delle aree su cui realizzare le opere connesse (in genere la linea elettrica di connessione alla rete o le aree per eventuali
nuove stazioni elettriche). Tali aree possono essere oggetto di procedura espropriativa. Il richiedente, alla presentazione
dell’istanza, o allega copia degli accordi bonari con i proprietari o richiede l’apposizione del vincolo espropriativo e la
dichiarazione di pubblica utilità nell’ambito del procedimento unico; in tal caso l’AU comporta effetto di variante con
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e occorrerà rispettare le forme di pubblicità e partecipazione previste
dalla normativa vigente in materia di espropri (LR 37/2002 e DPR 327/2001).
Per le opere di connessione degli impianti fotovoltaici alla rete nazionale (Terna …) o alla rete di distribuzione (Enel ..) si
applica unicamente il procedimento unico, come regolato dalle linee guida nazionali.
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Misure compensative
Le Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. 10 settembre 2010)
Allegato 2
(punti 14.15 e 16.5)
Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative
1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 6, decreto legislativo 387/2003, l'autorizzazione non può essere
subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province.
2. Fermo restando, anche ai sensi del punto 1.1 e del punto 13.4 delle presenti linee guida, che per l'attività di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei
Comuni, l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non
meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento
ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza
energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza
sui predetti temi, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) non dà luogo a misure compensative, in modo automatico, la semplice circostanza che venga realizzato un
impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue
caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull'ambiente;
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b) le "misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale" sono determinate in riferimento a
«concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale», con specifico
riguardo alle opere in questione;
c) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle
specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale;
d) secondo l'articolo 1, comma 4, lettera f) della legge 239 del 2004, le misure compensative sono solo
"eventuali", e correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano
concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale;
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e) possono essere imposte misure compensative di carattere ambientale e territoriale e non meramente
patrimoniali o economiche solo se ricorrono tutti i presupposti indicati nel citato articolo 1, comma 4, lettera
f) della legge 239 del 2004;
f) le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche
sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere
fissate da un singolo Comune;
g) Nella definizione delle misure compensative si tiene conto dell'applicazione delle misure di mitigazione in
concreto già previste, anche in sede di valutazione di impatto ambientale (qualora sia effettuata). A tal fine,
con specifico riguardo agli impianti eolici, l'esecuzione delle misure di mitigazione di cui all'allegato 4,
costituiscono, di per sé, azioni di parziale riequilibrio ambientale e territoriale;
h) le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri di cui alle
lettere precedenti non può comunque essere superiore al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli
incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.
3. L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle
modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza
dell'autorizzazione unica.
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Fideiussione per ripristino finale
Le Linee Guida nazionali prevedono l’impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei
lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle
opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante
fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle
Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino
o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore
dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure
di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente; tale cauzione
è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni.
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Eventuali procedure espropriative
Testo della L.R. 37 del 2002 "Disposizioni regionali in materia di espropri"
LEGGE REGIONALE: DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
Titolo III
VINCOLO ESPROPRIATIVO
Capo I
Atti di apposizione del vincolo espropriativo
Art. 8
Atti di apposizione del vincolo espropriativo
I vincoli urbanistici finalizzati all'acquisizione coattiva di beni immobili o di diritti relativi ad immobili per la realizzazione di
un'opera pubblica o di pubblica utilità, sono apposti attraverso il Piano operativo comunale (POC), ovvero sua variante. È fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio).
I vincoli urbanistici preordinati all'esproprio possono essere altresì apposti attraverso l'approvazione di accordi di programma di
cui all'articolo 40 della l.r. 20/2000, nonché attraverso conferenze di servizi, intese o altri atti, comunque denominati, che
secondo la legislazione nazionale e regionale vigente comportano variante al POC.
Gli atti deliberativi indicati ai commi 1 e 2, nonché i relativi avvisi pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione, devono
esplicitamente indicare che l'efficacia degli stessi comporta apposizione del vincolo espropriativo.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del d.p.r. 327/2001, per piano urbanistico generale si intende il POC di cui all'articolo
30 della l.r. 20/2000.
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Eventuali procedure espropriative
Art. 11
Vincolo apposto con conferenza di servizi e altri atti
Nel caso in cui l'apposizione del vincolo espropriativo derivi, secondo la legislazione vigente, da una conferenza di
servizi, ovvero da una intesa o altro atto comunque denominato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, al progetto
dell'opera deve essere allegato un elaborato in cui sono elencate le aree interessate dal vincolo espropriativo e i
nominativi di coloro che risultino proprietari secondo le risultanze dei registri catastali.
Copia del progetto e dell'elaborato allegato sono depositati presso la sede dell'amministrazione procedente.
Dell'avvenuto deposito è data altresì notizia mediante la pubblicazione di un avviso nel Bollettino ufficiale della
Regione e su uno o più quotidiani diffusi nell'ambito territoriale interessato dall'intervento. L'avviso deve altresì
indicare che gli esiti finali della conferenza di servizi, nonché l'intesa o l'atto di cui al comma 1, comportano
apposizione del vincolo espropriativo e che è stato predisposto l'elaborato relativo alle aree interessate dal vincolo.
Entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 2, gli interessati possono formulare
osservazioni. Le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, nonché quelle che approvano l'intesa o altro
atto, sono tenute all'esame puntuale delle osservazioni presentate, ai fini dell'assunzione delle decisioni finali.
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Sul sito della Regione:
Sono disponibili dal 7 marzo i pareri espressi dalle strutture competenti in merito ai quesiti sull'applicazione
della Delibera dell'Assemblea legislativa n.28/2010 e della Delibera della Giunta regionale n. 46/2011
02/02/2011 - La pagina dedicata alle fonti rinnovabili raccoglie:
Delibera della Giunta regionale del 17 gennaio 2011 n.46 "Ricognizione delle aree non idonee e delle aree soggette a limiti e
condizioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l´utilizzo di impianti fotovoltaici"
Delibera dell´Assemblea regionale del 6 dicembre 2010 n.28 "Prima individuazione delle aree e dei siti per l´installazione di impianti
di produzione di energia elettrica mediante l´utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica"
linee guida per l´autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Decreto del ministero dello sviluppo economico del
10/09/2010, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010.
I pareri espressi dalle strutture competenti in merito ai quesiti sull´applicazione della Delibera dell´Assemblea legislativa n.28/2010 e
della Delibera della Giunta regionale n. 46/2011.
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