VICENZA 19 giugno 2014
A cura di Giovanni Rizzi
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it
1
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it
2
Atti traslativi a
TITOLO
ONEROSO della
proprietà di
beni immobili in
genere
Atti traslativi o costitutivi
di diritti reali di godimento
compresa la rinuncia pura e
semplice agli stessi (se a
titolo oneroso, altrimenti
riconducibile all’imposta di
donazione)
Provvedimenti di
espropriazione
per pubblica
utilità
Atti rientranti art. 1
Tariffa, Parte Ima, all.
DPR. 131/1986
ASSEGNAZIONI a
soci di immobili o
diritti reali
immobiliari
(richiamo art. 4,
lett d) n. 2)
CONFERIMENTO in società di
immobili o diritti reali
immobiliari stante il richiamo
che l’art. 4, lett. a) n.1) fa
all’art. 1 della tariffa.
Unica variante per il BOLLO:
si applica comunque il bollo
per atti societari nella
misura di €. 156,00
Trasferimenti
coattivi
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it
4
Stabilisce che gli atti soggetti a imposta proporzionale e tutti gli atti e formalità conseguenti, posti in
essere per effettuare gli adempimenti presso catasto e registri immobiliari, sono ESENTI da imposta
di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie; la
nuova imposta diventa “omnicomprensiva”
ART. 10 Dlgs 14 marzo 2011 n. 23
(Disposizioni in materia di federalismo
fiscale) - In vigore dal 1 gennaio 2014
Stabilisce
per
la
nuova
imposta
“omnicomprensiva”
una soglia minima:
non
può
essere
inferiore
ad
€.
1.000,00
Sostituisce la precedente “griglia”
basata su 5 aliquote (8%, 7%, 15%,
3%, 1% + 4 fattispecie a imposta in
misura fissa) con una nuova griglia
che prevede:
Aliquota ordinaria: 9%
Aliquota prima casa: 2%
Sopprime per gli atti
di cui all’art. 1 Tariffa
tutte le esenzioni e
agevolazioni tributarie
anche se previste in
leggi speciali
Art. 26 DL. 12.9.2013 n. 104 convertito
con Legge 8.11.2013 n. 128 (misure in
materia di istruzione)
in vigore dal 1 gennaio 2014
L’importo delle imposte di
registro, ipotecaria e catastale
stabilito in misura fissa viene
elevato da €. 168,00 ad €.
200,00 (dalla disposizione sono
escluse le fattispecie di cui
all’art. 1 Tariffa, soggette a
imposte fisse ipotecaria e
catastale di €. 50,00)
La fissa di €. 200,00 si applica
agli atti pubblici formati e
scritture private autenticate dal
1.1.2014, alle scritture non
autenticate e denunce
presentate per la registrazione
dal 1.1.2014, per formalità di
trascrizione, iscrizione
rinnovazione eseguite dal
1.1.2014
Stabilisce che gli atti soggetti a imposta
proporzionale e tutti gli atti e formalità
conseguenti, posti in essere per effettuare gli
adempimenti presso catasto e RR.II, sono ESENTI
da imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e
dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna
delle imposte ipotecaria e catastale in misura
fissa di €. 50,00
Art. 1, c. 608, Legge 27 dicembre 2013
n. 147 (legge di stabilità 2014)
In vigore dal 1 gennaio 2014
Per finanziare i maggiori costi
discendenti dal recupero delle
agevolazioni per l’agricoltura
viene introdotta all’art. 1 della
tariffa una ulteriore aliquota
(oltre al 9% ed al 2%) per gli
atti aventi per oggetto TERRENI
AGRICOLI: aliquota pari al 12%
Anche per gli atti soggetti alla
aliquota del 12%:
- imposta non inferiore a €.
1.000,00
-imposte ipotecaria e catastale
di €. 50,00
- imposta proporzionale assorbe
l’imposta di bollo, tributi
catastali e tasse ipotecarie
Fa salve le agevolazioni per l’agricoltura previste
dall’art. 4bis del D.L. 30.12.2009 n. 194,
convertito con legge 26.2.2010 n. 25, a favore del
coltivatore diretto e dello IAP (imposta registro:
fissa, imposta di trascrizione: fissa, imposta
catastale: 1%) altrimenti abrogate in virtù del c.
4, art. 10, dlgs 23/2011
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it
8
L’art. 10, c.3, dlgs. 23/2011, modificato
dall’art. 26, c.1, D.L. 104/2013, stabilisce
che gli atti soggetti a imposta proporzionale
e tutti gli atti e formalità conseguenti, posti in
essere per effettuare gli adempimenti presso
catasto e RR.II, sono ESENTI da imposta di
bollo, dai tributi speciali catastali e dalle
tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna
delle imposte ipotecaria e catastale in
misura fissa di €. 50,00
La norma pone due ordini di problemi:
1 il primo relativo ai criteri di applicazione
della “nuova” misura fissa di €. 50,00
delle imposte ipotecaria e catastale;
2 Il secondo relativo all’individuazione de
“gli atti e le formalità direttamente
conseguenti posti in essere per
effettuare gli adempimenti presso il
catasto e i registri immobiliari”
CRITERI APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA
A) UNICO NEGOZIO con oggetto plurimo:
i) tutti i beni soggetti all’imposta ex art. 1 tariffa: una sola imposta ipotecaria di €. 50,00 ed
una sola imposta catastale di €. 50,00, No bollo. No tributi E ciò stante l’unicità del contratto.
Esempio: cessione fabbricato urbano (9%) + terreno agricolo (12%): i.t. €. 50,00 – i.c. €. 50,00
– no bollo – no trib.spec.cat.ipot.
ii) beni non tutti riconducibili all’art. 1 tariffa: all’imposta di €. 50,00 per il bene soggetto art. 1
tariffa va sommata l’imposta prevista per gli altri beni. Si applica l’imposta di bollo + tributi
Es.: cessione di un terreno in parte edificabile soggetto ad IVA ed in parte agricolo soggetto a
registro (12%): i.t. €. 200,00+€. 50,00 = €. 250,00 - i.c. €. 200,00+€. 50,00 = €. 250,00:
Bollo €. 230,00 – trib.spec.cat.ipot. €. 90,00
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it
9
B) ATTO PLURIMO (con più negozi):
i) Più negozi tutti con beni riconducibili all’art. 1 tariffa: si applicano tante imposte fisse di
€. 50,00 quanti sono i negozi (corrispondendo ad ogni negozio autonoma nota di
trascrizione e voltura catastale). No bollo. No tributi speciali.
Es. prima compravendita a Tizio di prima casa (2%) – seconda compravendita a Caio di
fabbricato (9%): totale i.t. €. 100,00 (50,00x2) totale i.c. €. 100,00 (50,00x2). No bollo. No
trib.spec.cat.ipot.
Compravendita + costituzione servitù: totale i.t. €. 100,00 (50,00x2) – i.c. €. 50,00 (solo
compravendita). No bollo. No trib.spec.cat.ipot
ii) Più negozi soggetti a diversi regimi fiscali: ogni negozio è soggetto alla propria imposta di
trascrizione e catastale ed alla relativa imposta di bollo ed ai relativi tributi speciali.
Es: divisione senza conguagli + vendita tra i condividenti: per divisione: i.t. €. 200,00 i.c. €.
200,00; per compravendita: i.t. €. 50,00 i.c. €. 50,00; totale €. 500,00; bollo €. 230,00 e
trib.spec.cat.ipot. €. 90,00 così come previsto per la divisione
Convenzione separazione beni e cessione quota tra i coniugi: per sep. beni: i.t. €. 200,00;
per compravendita: i.t. €. 50,00 i.c. €. 50,00; totale €. 300,00; bollo €. 155,00;
trib.spec.cat.ipot. €. 35,00
In questo senso Agenzia
Entrate Circ. 2/E
21.2.2014
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it
10
PERMUTA
Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
(Circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014)
Permuta tra un bene soggetto
a registro proporzionale e un
bene soggetto ad IVA:
Trascrizione €. 250,00 (50 +
200); Catastale €. 250,00 (50
+ 200) (se IVA immobile
strumentale: 100,00 +
3%+1%); bollo €. 230,00 –
tributi speciali €. 90,00
Permuta tra beni soggetti
a registro proporzionale
(art. 1 Tariffa):
Trascrizione €. 50,00 catastale €. 50,00 - No
bollo – No tributi speciali
Permuta tra beni soggetti ad IVA
Trascrizione €. 400,00 (200 x 2);
Catastale €. 400,00 (200 x 2) (se
immobili strumentali: 3%+1% per
immobile); bollo €. 230,00 – tributi
speciali €. 90,00
DIVISIONE
In caso di conguaglio superiore al 5% del valore della
quota di diritto
Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
(Circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014)
imposta proporzionale
registro, con minimo €.
1000,00 sul conguaglio
Imp. Ipot. €. 50,00 e
imp.cat. €. 50,00
Sono dovute, per la divisione,
imposta di bollo (€. 230,00),
tasse ipotecarie e catastali nella
misura di €. 200,00 cadauna;
tributi speciali €. 90,00
Imposta 1% sulla massa
(al netto conguaglio)
nella misura effettiva
anche se inferiore ad €.
200,00
Vantaggioso è ora il conferimento in società di immobili gravati da passività o la
cessione di azienda con immobili
Prima si pagava il 3% (2%+1%) sul valore al lordo (senza tener conto delle
passività; l’imposta di registro si pagava, invece, sul netto); ora si pagano €. 100,00
(€. 50,00 + €. 50,00) a prescindere dal valore (in questo senso studio CNN
1011/2013/T)
ESENZIONE DAL BOLLO - IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI FISSE
Con riguardo al secondo aspetto, legato all’individuazione de “gli atti e le
formalità”, ricompresi nella previsione dell’art. 10, c.3., l’espressione “direttamente
conseguenti”, rispetto agli “atti assoggettati all’imposta”, nonché la specifica
finalità: “posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i RR.II.”,
portano ad estendere l’esenzione dal bollo e dai tributi e l’applicazione delle
imposte fisse (€. 50) a tutte le fattispecie (atti e formalità) che possano ritenersi
relative e discendenti dall’atto traslativo e necessarie per perfezionare la
fattispecie traslativa nonchè per dare attuazione alle forme di pubblicità previste
dalla legge.
Per gli atti connessi trova comunque applicazione l’imposta di registro ove dovuta;
in questo senso A.E. Circolare 2/E del 21.2.2014
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it
13
ATTI E FORMALITA’ DIRETTAMENTE CONSEGUENTI
ESEMPI tratti dalla Circolare A.E. n. 2/E 2014
a) Le eventuali note di trascrizione in rettifica e domande di voltura in rettifica
di formalità relative ad atti di trasferimento assoggettati all’imposta
proporzionale ex art. 1 tariffa (in vigore dal 1 gennaio 2014): imposta
ipotecaria €. 50,00; no bollo; no tributi speciali; no imposta catastale;
b) Gli atti di rettifica di errori e omissioni materiali relativi ad atti di
trasferimento assoggettati all’imposta proporzionale ex art. 1 tariffa (in vigore
dal 1 gennaio 2014): imposta registro €. 200,00; imposta ipotecaria €. 50,00;
imposta catastale €. 50,00; no bollo; no tributi speciali;
c) Gli atti di identificazione catastale riferiti ad atti di trasferimento
assoggettati all’imposta proporzionale ex art. 1 tariffa (in vigore dal 1 gennaio
2014): imposta registro €. 200,00; imposta ipotecaria €. 50,00; imposta
catastale €. 50,00; no bollo; no tributi speciali;
d) Gli atti di conferma per sanare atti di trasferimento assoggettati all’imposta
proporzionale ex art. 1 tariffa (in vigore dal 1 gennaio 2014): imposta registro
€. 200,00; imposta ipotecaria €. 50,00; no bollo; no tributi speciali
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it
14
FATTISPECIE PARTICOLARI
ESEMPI tratti dalla Circolare A.E. n. 2/E 2014
a) Atti di rettifica a contenuto patrimoniale (che modificano gli effetti dell’atto
precedente) sono soggetti ad autonoma tassazione; se rientranti nell’art. 1
Tariffa: registro 2%, 9% o 12%, imposta ipotecaria e catastale €. 50,00; no
bollo; no tributi speciali;
b) Gli atti di avveramento condizione sospensiva; atto condizionato registro
fissa €, 200,00; bollo €. 155,00, RR.II €. 235,00; al verificarsi condizione:
imposta registro proporzionale (2%,9%, 12%); ipotecaria e catastale: €. 50,00
cadauna; no bollo; no tributi speciali.
c) Le vendite con riserva proprietà: alla registrazione dell’atto di vendita
imposta registro proporzionale (2%,9%,12%); ipotecaria e catastale: €. 50,00
cadauna; no bollo; no tributi speciali. Atto di quietanza ed avveramento
condizione: imposta registro 0,50% - imposta ipotecaria €. 50,00 – no bollo –
no tributi speciali
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it
15
FATTISPECIE ESCLUSE
ESEMPI tratti dalla Circolare A.E. n. 2/E 2014
a) Trascrizione accettazione tacita eredità: imposta ipotecaria €. 200,00;
tributo speciale: €. 35,00; bollo €. 59,00; totale €. 294,00
N.B: non condivisibile la tesi dell’A.E. che esclude tale fattispecie in quanto non
conseguente all’atto dispositivo ma da ritenersi “funzionalmente antecedente” a detto
atto. In realtà l’atto dispositivo costituisce il veicolo grazie al quale di può procedere alla
trascrizione dell’accettazione tacita e ne costituisce quindi presupposto.
b) La iscrizione di ipoteca legale: ipotecaria 2%; tributo speciale €. 35,00; bollo
€. 59,00
N.B: non condivisibile la tesi dell’A.E. che esclude tale fattispecie in quanto non
“necessariamente ed univocamente collegata alla sussistenza di un evento traslativo
bensì immediatamente conseguente alla sussistenza di un’obbligazione da adempiere”
In realtà quando vi è una dilazione di pagamento l’iscrizione dell’ipoteca legale è una
conseguenza obbligata che la legge pone a carico del Conservatore dei RR.II.
c) Le cancellazioni ordinate in occasione di trasferimenti coattivi: imposta
ipotecaria e tributi speciali in misura ordinaria – bollo €. 59,00
Per l’A.E. queste annotazioni non sono poste in essere per effettuare l’adempimento
pubblicitario relativo al trasferimento coattivo ordinato dal Giudice, che si risolve nella
trascrizione del decreto di trasferimento; sono funzionali alla purgazione dei beni.
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it
16
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it
17
Art.10, c. 2. dlgs 23/2011:
nei casi di “atti traslativi a
titolo oneroso della proprietà
di beni immobili” soggetti
all'imposta di registro in
misura
proporzionale,
l'imposta stessa non può
essere
inferiore
a
€.
1.000,00
Come va applicata l’imposta minima in caso di atti
aventi beni soggetti a diversa tassazione o aventi per
oggetto diverse disposizioni negoziali?
Per la Circolare A.E. 2/E del 21 febbraio 2014 valgono,
le regole applicative precedentemente elaborate nella
prassi amministrativa riguardo alla misura minima
"ordinaria" e in particolare quelle contenute nella Circ.
A.E. n. 18/E del 2013
ATTI CON UNICA DISPOSIZIONE NEGOZIALE:
Nel caso di atto atto con unica disposizione negoziale avente per oggetto beni tassabili con
aliquote diverse le imposte sono dovute, per ciascun bene, nella misura proporzionale effettiva,
anche se inferiore alla misura fissa.
Solo se la sommatoria delle imposte così calcolate è inferiore a 1000, si applica un’unica
imposta fissa di €. 1.000,00
Ciò vale se tutti i beni rientrano nell’art. 1 Tariffa
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it
18
La tassazione con unica disposizione negoziale
ESEMPI (tratti dalla Circolare A.E. n. 2/E 2014)
1. Unico venditore trasferisce al medesimo acquirente: immobile 1 casa (2%) imposta:
€. 600,00 – Immobile soggetto al 9%, imposta: €. 200,00
TOTALE registro €. 1.000,00 – ipotecaria catastale: €. 100,00. No bollo e No tributi
speciali
2. Atto di conferimento di a) immobile abitativo (9%) imposta €. 700,00; b) di
fabbricato strumentale (4%) imposta €. 900,00; di un credito (0,5%) imposta €.
150,00
TOTALE registro €. 2.050,00 – ipotecaria catastale: €. 100,00 per a) e 2%+1% per b).
Bollo €. 300,00 – si tributi speciali per b)
3. Unico venditore trasferisce al medesimo acquirente: a) immobile abitativo IVA,
soggetto registro fissa €. 200,00; b) un immobile esente IVA 1 casa (2%) imposta: €.
850,00 –
TOTALE registro €. 1.200,00 – ipotecaria catastale: €. 500,00 (400,00 per a) e 100,00
per b); si tributi speciali per a); bollo €. 230,00
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it
19
ATTI CON PIU’ DISPOSIZIONI NEGOZIALI: in relazione all’atto con più distinte
disposizioni negoziali si possono verificare le seguenti ipotesi:
1. l’imposta proporzionale dovuta per ciascun negozio giuridico è inferiore
all’importo minimo fissato dalla legge, mentre l’importo complessivamente dovuto
(commisurato a tutte le disposizioni) è superiore a quello minimo: in questo caso
l’imposta di registro da corrispondere è pari alla somma degli importi dovuti per
ciascun negozio (es: atto con 2 negozi; l’imposta dovuta per ciascun negozio è di € 800,00;
imposta dovuta = € 1.600,00);
2. l’imposta proporzionale dovuta per ciascun negozio è inferiore all’importo minimo
di legge ed è inferiore a detto valore anche la somma degli importi dovuti per ciascun
negozio: in questo caso l’imposta è dovuta in misura fissa di € 1.000,00 una sola
volta (es: atto con 2 negozi; l’imposta dovuta per ciascun negozio è di € 400,00; imposta
dovuta = € 1.000,00)
In sostanza qualora in un unico documento siano contenuti più negozi, TUTTI riconducibili
all’art. 1 tariffa, solo se la sommatoria delle imposte di registro dovute per ciascun negozio sia
inferiore a 1.000, si applicherà il nuovo minimo ex art. 10, c. 2, dlgs 23/2011 (€. 1.000,00)
In questo senso Agenzia
Entrate Circ. 2/E
21.2.2014
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it
20
La tassazione negli atti plurimi
ESEMPI (tratti dalla Circolare A.E. n. 2/E 2014)
1. Unico venditore trasferisce tre immobili a 3 diversi acquirenti: imposta immobile A: €.
600,00 – Imposta immobile B: €. 300,00 – Imposta immobile C: €. 850,00
TOTALE registro €. 1.750,00 (e non 3mila) – ipotecaria catastale: €. 300,00. No bollo e
No tributi speciali
2. Unico venditore trasferisce tre immobili a 3 diversi acquirenti; imposta immobile A: €.
300,00 – Imposta immobile B: €. 200,00 – Imposta immobile C: €. 300,00
TOTALE registro €. 1.000,00 (e non 3mila) – ipotecaria catastale: €. 300,00. No bollo e
No tributi speciali
3. Atto notarile recante le seguenti disposizioni: a) cessione immobiliare soggetta a
imposta proporzionale di €. 900,00 b) trasferimento immobile strumentale IVA soggetto
imposta fissa €. 200,00; c) cessione quota srl soggetta imposta fissa €. 200,00
TOTALE registro €. 1.400,00 (1000 minimo proporzionale + le 2 fisse) – ipotecaria
catastale: €. 100,00 per cessione a) e 3%+1% su trasferimento b). Bollo 230 (più €.
15,00 per c ??) – si tributi speciali per cessione b)
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it
21
4. Atto notarile recante le seguenti disposizioni: a) cessione immobiliare soggetta a
imposta proporzionale di €. 500,00 b) trasferimento immobile strumentale IVA
soggetto imposta fissa €. 200,00;
c) cessione crediti soggetta imposta
proporzionale €. 80,00
TOTALE registro €. 1.280,00 (1000 minimo proporzionale + fissa + 80,00) –
ipotecaria catastale: €. 100,00 per cessione a) e 3%+1% su trasferimento b). Bollo €.
230,00 – si tributi speciali per cessione b)
5. Atto notarile recante le seguenti disposizioni: a) cessione immobiliare soggetta a
imposta proporzionale di €. 900,00 b) divisione senza conguaglio soggetta imposta
proporzionale €. 450,00
TOTALE registro €. 1.450,00 (1000 minimo proporzionale + 450) – ipotecaria
catastale: €. 100,00 per cessione a) e €. 400,00 per divisione b) Bollo €. 230,00 – si
tributi speciali per divisione b)
6. Atto di conferimento avente per oggetto: a) dal socio A immobile abitativo
soggetto a imposta proporzionale (9%) €. 450,00 b) dal socio B terreno edificabile
soggetto a imposta proporzionale (9%) €. 500,00
TOTALE registro €. 1.000,00 (minimo) – ipotecaria catastale: €. 200,00 (100 x 2). No
bollo e tributi speciali catastali
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it
22
Il minino di €. 1.000,00 fissato dall’art. 10, c.2, dlgs 23/2011 individua l’imposta minima
NORMATIVAMENTE (e non effettivamente) dovuta: pertanto restano fermi i meccanismi di
scomputo fino ad ora applicati:
- per recupero imposte pagate su caparra e acconti in caso di preliminare (ex art. 10 Tariffa)
- per credito di imposta a seguito di riacquisto 1 casa entro 1 anno dalla vendita di abitazione a
suo tempo acquistata con agevolazioni 1 casa.
Pertanto l’importo da versare potrà essere inferiore a €. 1000 o pari zero, a seguito dell’intera
compensazione del credito con l’imposta dovuta (cfr. studio CNN 1011/2013/T)
In questo senso Agenzia
Entrate Circ. 2/E
21.2.2014
ESEMPI (tratti dalla Circolare A.E. n. 2/E 2014)
1. Acquisto prima casa (2%): imposta €. 1.300,00 – Credito di imposta (pari ad imposta
pagata precedente acquisto): €. 900,00 - imposta da pagare €. 400,00
2. Acquisto immobile (9%): imposta (minima) €. 1.000,00 –imposta pagata per acconti da
preliminare: €. 800,00 - imposta da pagare €. 200,00
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it
23
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it
24
Trasferimento di FABBRICATI (esclusa prima casa)
2013
2014
Aliquota e/o
importo
minima
Aliquota e/o
importo
minima
Registro
7%
€. 168,00
9%
€. 1.000,00
trascrizione
2%
€. 168,00
€. 50,00
catastale
1%
€. 168,00
€. 50,00
bollo
€. 230,00
esente
Tributi RRII
€. 35,00
esente
Trib. catasto
€. 55,00
esente
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it
25
Trasferimento di FABBRICATI prima casa
2013
Registro
2014
Aliquota e/o
importo
minima
Aliquota e/o
importo
minima
3%
€. 168,00
2%
€. 1.000,00
trascrizione
€. 168,00
€. 50,00
catastale
€. 168,00
€. 50,00
bollo
€. 230,00
esente
Tributi RRII
€. 35,00
esente
Trib. catasto
€. 55,00
esente
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it
26
Condizioni per fruire della aliquota del
2% per l’acquisto della prima casa di
abitazione
E’ stato sostituito il
precedente requisito
OGGETTIVO: fabbricati
non di lusso secondo i
criteri di cui al DM
2.8.1969
Dal 2014 l’unico requisito
OGGETTIVO è quello di
carattere catastale.
Il trasferimento deve aver per oggetto
CASE DI ABITAZIONE con esclusione di
quelle appartenenti alle categorie
catastali
A1 – abitazione di tipo signorile
A8 – abitazioni in ville
A9 – castelli, palazzi di eminenti pregi
artistici o storici
REQUISITO SOGGETTIVO e
MENZIONI DA
RIPRODURRE IN ATTO: è
rimasta invariato la
precedente disciplina
stante la conferma della
nota IIbis dell’art. 1 della
Tariffa
Trasferimento di TERRENI NON AGRICOLI
2013
2014
Aliquota e/o
importo
minima
Aliquota e/o
importo
minima
Registro
8%
€. 168,00
9%
€. 1.000,00
trascrizione
2%
€. 168,00
€. 50,00
catastale
1%
€. 168,00
€. 50,00
bollo
€. 230,00
esente
Tributi RRII
€. 35,00
esente
Trib. catasto
€. 55,00
esente
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it
28
Trasferimento di TERRENI AGRICOLI senza agevolazioni per
coltivatore diretto e IAP
2013
2014
Aliquota e/o
importo
minima
Aliquota e/o
importo
minima
Registro
15%
€. 168,00
12%
€. 1.000,00
trascrizione
2%
€. 168,00
€. 50,00
catastale
1%
€. 168,00
€. 50,00
bollo
€. 230,00
esente
Tributi RRII
€. 35,00
esente
Trib. catasto
€. 55,00
esente
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it
29
Compravendita di TERRENI AGRICOLI con le agevolazioni per
coltivatore diretto e IAP
2013
Aliquota e/o
importo
2014
minima
Aliquota e/o
importo
Registro
€. 168,00
€. 200,00
trascrizione
€. 168,00
€. 200,00
catastale
bollo
1%
€. 168,00
1%
esente
esente
Tributi RRII
€. 35,00
€. 35,00
Trib. catasto
€. 55,00
€. 55,00
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it
30
minima
€. 200,00
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it
31
L’art. 10, c.4, dlgs. 23/2011, modificato
dall’art. 1, c.608, legge 147/2013 stabilisce
che in relazione agli atti di cui all’art. 1
tariffa, sono soppresse tutte le esenzioni e le
agevolazioni tributarie anche se previste in
leggi speciali ad eccezione delle agevolazioni
per l’agricoltura di cui alla legge 25/2010.
L’art. 1 tariffa fa salva l’aliquota ridotta per
acquisto 1ma casa
In questo senso
Agenzia Entrate
Circ. 2/E
21.2.2014
Non costituiscono vere e proprie AGEVOLAZIONI in senso tecnico e pertanto non sono soggette
alla soppressione portata dalla norma in commento (art. 10, c.4):
- le disposizioni sul credito di imposta per riacquisto entro l’anno della prima casa di abitazione
(si tratta di una detrazione che non riguarda esclusivamente l’imposta di registro dovuta per atti
traslativi a titolo oneroso ma può riguardare anche altre imposte: ad esempio l’IRPEF)
- le disposizioni sul prezzo valore, in quanto disposizioni che attengono alla determinazione
della base imponibile; tale esclusione è stata confermata in occasione di una risposta di Pier
Paolo Baretta, Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ad un’interpellanza
parlamentare (5-01523 Gebhard) del 27 novembre 2013 in cui si afferma che “tale disciplina
si presenta come un sistema forfettario di determinazione della base imponibile e, quindi, non
può essere ricondotto tra le previsioni di esenzioni o di agevolazioni cui fa riferimento l’articolo
10, comma 4, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011”.
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it
32
MEDIAZIONE CIVILE
e
COMMERCIALE
(dlgs
28/2010):
verbale esente da
i.registro
sino
valore €. 50mila
Per l’Agenzia delle Entrate la
soppressione non opera in
relazione alle previsioni
funzionali alla disciplina di
particolari istituti e di ampia
applicazione
CONCILIAZIONE
GIUDIZIALE
(l.
488/1999): esenti
da
i.
registro
verbali di valore
non superiore a €.
51.645,69
Circolare Agenzia Entrate
n. 2/E 21.2.2014
FONDI
IMMOBILIARI
CHIUSI: apporti
pluralità di
immobili
prevalentemente
locati (equiparati
conf. azienda)
RIORGANIZZAZIONE ENTI (l.
147/2013): trasferimenti
gratuiti di beni di qualsiasi
natura nell’ambito di
operazioni di riorganizzazione
tra enti appartenenti per legge
o regolamento o statuto alla
stessa struttura organizzativa:
i reg., i. ipotec., i. catast. in
misura fissa
PROCEDIMENTI
SEPARAZIONE E
DIVORZIO (l.
74/1987)
Esenzione da tutti
i tributi
Restano in vigore le
AGEVOLAZIONI relative ad
atti non qualificabili come
traslativi a titolo ONEROSO
e estranei all’art. 1 tariffa
(ad
es.
esenzioni
e
agevolazioni
relative
all’imposta di donazione o
l’imposta
sostitutiva
prevista, su OPZIONE, per i
mutui bancari a medio e
lungo termine)
Altre
agevolazioni
non
soppresse
La
soppressione
non
riguarda
neppure
la
particolare aliquota (4%)
prevista per i conferimenti
in società di fabbricati (o di
aree su cui costruire
fabbricati) destinati ad
attività commerciali e non
suscettibili
di
diversa
destinazione senza radicali
trasformazioni
di
cui
all’art. 4, lett. a, n. 2,
tariffa
Per studio CNN 1011/2013/T restano anche le agevolazioni (reg. fissa, trascr. e cat. esenti) ex art. 20, L.
10/1977 e art. 32 DPR. 601/1973 in quanto previste per finalità (di carattere urbanistico) diverse dalla
mera deroga al regime ordinario della tassazione di atti traslativi immobiliari.
Per A.E. (Circ. 2/2014) invece non si applica più regime fiscale ex art. 32 DPR 601 per atti traslativi ( piena
proprietà o superficie) di aree in PEEP o PIP, di cessioni gratuite a favore dei Comuni, di trasferimenti in
attuazione di convenzioni urbanistiche.
Debbono ritenersi ancora soggetti all’art. 32 DPR 601 gli atti e le convenzioni privi di effetti traslativi (es.
convenzione di lottizzazione, vincoli urbanistici).
Per le cessioni gratuite opere urbanizzazione si ritiene applicabile l’imposta di donazione (art. 3, c.1, dlgs
346/1990 Art. 1, c.2, e art. 10 c. 2, dlgs 347/1990: esenzione da imposte) posto che tale imposta, in
occasione della sua reintroduzione, è stata estesa anche agli atti a titolo GRATUITO.
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it
35
Art. 2 comma 4bis DL 30.12.2009 n.
194 conv. Legge 26.2.2010 n. 25
Entrata in vigore 28 febbraio 2010
Scadenza al 31 dicembre 2010
LA NORMA
Art. 1 comma 41 legge 13.12.2010 n.
220 (legge stabilità 2011)
A
tassazione
agevolata
confermata dall’art. 1, c.
608, legge 27.12.2013 n.
147
(legge
stanìbilità
2014) quale eccezione alla
abrogazione “lineare” delle
agevolazioni per atti a
titolo oneroso prevista dal
dlgs 23/2011
IMPOSTA REGISTRO: €. 200,00
IMPOSTA DI TRASCRIZIONE: €. 200,00
IMPOSTA CATASTALE: 1%
IMPOSTA BOLLO: esente
DPR. 601/1973)
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it
36
(art. 21 Tab. B
CONDIZIONI PER LE AGEVOLAZIONI
I SOGGETTI
L’OGGETTO
LA DECADENZA:
Coltivatori diretti e
I.A.P.
purchè
iscritti
alla
rispettiva gestione
previdenziale ed
assistenziale
Anche società
agricole C.d. o IAP
Terreni e relative
pertinenze qualificati
AGRICOLI in base a
strumenti urbanistici
vigenti;
Operazioni fondiarie
tramite ISMEA
Se entro 5 anni dalla
stipula
dell’atto
agevolato i beneficiari
alienano
volontariamente
i
terreni o cessano di
coltivarli direttamente
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it
37
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it
38
Scarica

scarica - giovanni rizzi & diego trentin