La Nuova PAC
Pagamenti diretti
2015-2020
agg. 7 Gennaio 2015
I tre criteri della riformulazione dei
pagamenti diretti
 Spacchettamento in 7 tipologie di pagamenti
 di cui 3 obbligatorie e 4 facoltative per gli Stati membri
 l’Italia ha scelto di attivare 5 tipologie di pagamenti.
 Regionalizzazione (flat rate)
 Regionalizzazione = aiuti per ettaro uniformi a livello «regionale».
 Gli SM definiscono tali «regioni» secondo criteri oggettivi e non
discriminatori, quali le loro caratteristiche agronomiche e socioeconomiche e il loro potenziale agricolo regionale e la propria
struttura istituzionale o amministrativa.
 Convergenza interna
 Convergenza interna = avvicinare gli aiuti per ettaro a livello
«regionale».
 Processo per avvicinare progressivamente il valore dei pagamenti
diretti tra agricoltori all’interno di una stessa «regione».
2
La ridefinizione dei pagamenti diretti in
7 componenti
Pagamenti
Opzione per
gli Stati
membri
Distribuzione
fondi
obbligatorio
max 68%
Condizionalità base
facoltativo
max 30%
Per i primi max 30 ettari
obbligatorio
30%
Pratiche agricole benefiche
per il clima e l’ambiente
facoltativo
max 5%
Localizzazione in aree con
vincoli naturali
obbligatorio
max 2%
Età < 40
Pagamento accoppiato
facoltativo
max 15%
Specifiche produzioni,
escluso tabacco e patate.
Regime per i piccoli
agricoltori
facoltativo
max 10%
Piccolo agricoltore
Pagamento di base
Pagamento
ridistributivo
Pagamento ecologico
(greening)
Pagamento per le zone
con vincoli naturali
Pagamento per i
giovani agricoltori
Condizioni
3
Euro / unità
7– Regime per i piccoli agricoltori
La riformulazione: pagamenti diretti in 7
componenti
6 – Pagamento accoppiato
5 – Giovani
agricoltori
4 - Pagamento per zone svantaggiate
3 – Pagamento ecologico (greening)
2 – Pagamento ridistributivo
1 - Pagamento di base
• 6 pagamenti disaccoppiati e 1 pagamento accoppiato;
• 5 pagamenti ad ettaro, 1 pagamento accoppiato alla quantità (superficie,
capi) e 1 pagamento ad azienda.
Euro / unità
5– Regime per i piccoli agricoltori
Le scelte italiane: pagamenti diretti in 5 componenti
4 – Pagamento accoppiato
3 – Giovani agricoltori
11%
1%
2 – Pagamento ecologico (greening)
30%
1 - Pagamento di base
58%
Lo spacchettamento: le scelte italiane
Tipologia
% del massimale
nazionale
Pagamenti obbligatori per gli Stati membri
Pagamento di base
58%
Pagamento ecologico (greening)
30%
Pagamento giovani agricoltori
1%
Pagamenti facoltativi per gli Stati membri
Pagamento ridistributivo per i primi ettari
0%
Pagamento per le zone con vincoli naturali
0%
Pagamento accoppiato
11%
Pagamento piccoli agricoltori
-
6
Lo spacchettamento: una valutazione
 Lo spacchettamento porterà ad una enorme complessità della Pac.
 Gli impegni del pagamento ecologico potevano essere inglobati nella
condizionalità con la stessa efficacia.
 Il pagamento per i giovani agricoltori poteva stare nel secondo pilastro,
insieme alla specifica misura.
 Bastavano due componenti: pagamento disaccoppiato (in cambio della
condizionalità rafforzata) e pagamento accoppiato.
 Le scelte italiane:
 buona la scelta italiana di non applicare il pagamento redistributivo
e il pagamento zone con vincoli naturali;
 non conosciamo ancora il criterio di pagamento per i giovani
agricoltori, ma avrà comunque un effetto limitatissimo (circa 77
euro/ha, max 90 ettari);
 pagamento accoppiato: il solito spezzatino, con scarsa efficacia.
7
Pagamenti diretti:
massimale nazionale per l’Italia
Anni
Massimale nazionale
(000) euro
2015
3.902.039
2016
3.850.805
2017
3.799.540
2018
3.751.937
2020
3.704.337
Il Reg. 1307/2013 (art. 22, par. 2) prevede la possibilità di aumentare il
massimale del 3% annuo. L’Italia ha previsto l’aumento del massimale
del 3% per l’assegnazione dei titoli.
Questa norma permette di utilizzare tutti i fondi a disposizione, evitando di
lasciare sul tavolo somme non spese, così come è avvenuto nelle due
precedenti riforme.
Comunque i pagamenti non possono superare il massimale previsto dal
Reg. 1307/2013; se è necessario, i pagamenti sono ridotti
proporzionalmente.
Pagamento di base: i possessori dei titoli
 Il pagamento di base è legato a titoli trasferibili, attivati su terreni
ammissibili.
 Il pagamento di base è riservato agli agricoltori che:
 possiedono i titoli all’aiuto;
 che sono agricoltori attivi.
 I titoli del nuovo pagamento di base sostituiscono i titoli storici, che
scadono il 31 dicembre 2014.
 Un agricoltore può ottenere titoli all’aiuto:
 per “prima assegnazione” il 15 maggio 2015;
 per assegnazione dalla riserva nazionale (in qualunque anno);
 per trasferimento (affitto o compravendita di titoli, in qualunque
anno).
9
Pagamento di base:
prima assegnazione dei titoli
 Prima assegnazione: i nuovi titoli saranno assegnati agli agricoltori
attivi sulla base della domanda unica al 15 maggio 2015.
 Il numero dei titoli è pari al numero di ettari ammissibili.
 Le superfici ammissibili sono: seminativi, colture permanenti
legnose, prati e pascoli permanenti.
 Alcune opzioni (a discrezione degli Stati membri):
 assegnazione di un numero di titoli all’aiuto pari al numero di ettari
ammissibili dichiarati dall’agricoltore nella domanda del 2013;
 applicare un coefficiente di riduzione agli ettari ammissibili a prato
permanente in zone con condizioni climatiche difficili a motivo
dell’altitudine, della pendenza, ecc.;
 escludere le superfici che erano a vigneti e a serre permanenti al
15.05.2013.
10
Pagamento di base:
prima assegnazione dei titoli
 Prima assegnazione: i nuovi titoli saranno assegnati agli agricoltori attivi
sulla base della domanda unica al 15 maggio 2015.
 Il numero dei titoli è pari al numero di ettari ammissibili.
 Le superfici ammissibili sono:
 seminativi, comprese le serre;
 colture permanenti legnose (vigneti, oliveti, frutteti, agrumeti,
frutta a guscio), compresi vivai e bosco ceduo a rapida rotazione,
 prati permanenti e pascoli permanenti.
 Riduzione delle superfici:
 coefficiente di riduzione dell’80% agli ettari ammissibili a prato e
pascoli permanente sopra i 600 metri di altitudine e tutti i pascoli
magri.
 la riduzione non si applica se:
 il pascolo permanente o il pascolo magro sono dichiarati da allevatori e
pascolati con animali detenuti dal richiedente;
 la gestione del pascolo costituisce una pratica tradizionale esercitata prima
11
dell’anno 2005.
La prima assegnazione dei titoli
 La scelta della prima assegnazione sulla base della domanda al 15
maggio 2015 genera una importante conseguenza in merito
all’affitto dei terreni, che in Italia supera il 30% della SAU.
 Per evitare che i proprietari assenteisti (non agricoltori) potessero
andare alla caccia dei titoli, il regolamento prevede due requisiti per
ricevere i titoli:
 che gli agricoltori abbiano ricevuto pagamenti diretti o aiuti nazionali in
relazione ad una domanda di aiuto nel 2013;
 che siano agricoltori attivi.
 Gli Stati membri possono concedere titoli all’aiuto agli agricoltori che
non hanno ricevuto pagamenti diretti nel 2013, se:
 coltivavano ortofrutticoli, patate, piante ornamentali e vigneti, al 15
maggio 2013;
 hanno ricevuto titoli da riserva nel 2014;
 presentano elementi di prova verificabili che, al 15 maggio 2013, hanno
coltivato prodotti agricoli o hanno allevato bestiame, purché che non
hanno mai avuto titoli in proprietà o in affitto.
13
I requisiti per l’assegnazione dei nuovi titoli
Requisiti
Precisazioni
1. Essere agricoltore attivo
La definizione di agricoltore attivo sarà decisa dallo Stato membro
entro il 1° agosto 2014.
2. Presentare una domanda di
assegnazione di titoli
La domanda di assegnazione di titoli va presentata entro il 15
maggio 2015.
3. Aver presentato una
domanda di aiuto per il 2013
Avere diritto a percepire pagamenti in relazione ad una domanda di
aiuto per pagamenti diretti per il 2013.
Non è sufficiente una domanda nell’ambito del PSR.
Deroghe agricoltore che non
possiede il requisito 2013
Precisazioni
1. ortofrutticoli, patate da
consumo, patate da seme,
piante ornamentali
Agricoltori che, al 15 maggio 2013, producevano ortofrutticoli, patate
da consumo, patate da seme, piante ornamentali su una
superficie minima di 5.000 metri quadrati.
2. vigneti
Agricoltori che, al 15 maggio 2013, coltivavano vigneti.
3. riserva nazionale
Agricoltori a cui vengono assegnati titoli dalla riserva nazionale nel
2014.
4. prove verificabili
Agricoltori:
che non hanno mai avuto titoli in proprietà o in affitto;
e
che forniscono prove verificabili che, al 15 maggio 2013,
esercitavano attività di produzione e allevamento.
14
Il “requisito del 2013”
 Un modo per acquisire il “requisito del 2013”:
 in caso di vendita o affitto dell’azienda, il Reg. 1307/2013 (art.
24, par. 8) prevede la possibilità di trasferire il diritto a ricevere i
titoli ad uno o più agricoltori;
 valido solo in caso di vendita o affitto di terreni;
 il “requisito del 2013” si può trasferire anche a più agricoltori;
 Impossibilità a risolvere il “requisito del 2013”:
 acquisto di soli titoli nel 2014;
 avvio di una nuova attività o società nel 2014 o nel 2015, su
terreni di proprietà, da parte di un agricoltore che non è “nuovo
agricoltore”.
15
300
euro/ha
Regionalizzazione:
valore medio dei pagamenti diretti per ettaro
600
500
400
200
100
-
Italia
Sardegna
Sicilia
Calabria
Basilicata
Puglia
Campania
Molise
Abruzzo
Lazio
Marche
Umbria
Toscana
Emilia Romagna
Liguria
Friuli Venezia Giulia
Veneto
Trentino Alto Adige
Lombardia
Valle d'Aosta
Piemonte
L’Italia ha scelto la “Regione Unica” nazionale.
Calcolo di pagamento di base
 Tre metodi per il calcolo del pagamento di base (a scelta dello Stato
membro):
1. Convergenza totale al 2015: valore uniforme dei titoli dal 2015.
2. Convergenza totale al 2019: lo Stato membro stabilisce il valore
unitario iniziale al 2015 e finale al 2019 e determina gli step annuali di
convergenza. Al termine del periodo di convergenza (2019) tutti gli
agricoltori avranno titoli di pari valore, quindi un pagamento uniforme al
2019.
3. Convergenza parziale al 2019 o modello “irlandese”: lo
Stato membro stabilisce il valore unitario iniziale al 2015 e determina gli
step annuali di convergenza, senza raggiungere lo stesso valore dei
titoli nel 2019.
L’Italia ha scelto il “modello irlandese”.
17
Convergenza parziale al 2019 o modello
“irlandese” (1)
 Gli agricoltori che ricevono meno del 90% della media
regionale/nazionale otterranno un aumento graduale, pari ad un terzo
della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il 90% del valore
dell'unità nazionale o regionale nel 2019.
 Gli Stati membri possono aumentare la percentuale oltre il 90% ma
non oltre il 100%.
 Gli Stati membri dovranno garantire che all’anno di domanda 2019
nessun titolo avrà un valore unitario più basso del 60% del valore
medio nazionale/regionale al 2019.
 Gli Stati membri potranno disporre che nessun titolo potrà diminuire di
oltre il 30% rispetto al suo valore unitario iniziale.
 Se il raggiungimento del vincolo del 60% comporta una perdita
superiore al 30% la soglia del 60% viene abbassata di conseguenza
(vince il rispetto della soglia massima di perdita rispetto alla soglia di un
aiuto minimo).
18
Convergenza parziale al 2019 o modello
“irlandese” (2)
 La transizione dal valore unitario iniziale al 2015 al valore unitario finale
al 2019 avverrà secondo criteri oggettivi e non discriminatori stabiliti
dagli Stati membri.
 Il pagamento ecologico (greening) può essere fissato in modo
proporzionale al valore complessivo dei titoli.
19
I titoli nel periodo transitorio
(convergenza parziale al 2019 o modello “irlandese”)
Caso di un agricoltore che nel 2014
possiede un titolo dal valore unitario più elevato del valore medio
Euro
Perdita max
- 30% valore
unitario iniziale
Valore medio
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
I titoli nel periodo transitorio
(convergenza parziale al 2019 o modello “irlandese”)
Caso di un agricoltore che nel 2014
Euro
non possiede titoli
60% del valore
medio naz./reg.
Valore medio
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Il modello irlandese
Max 30%
Media (VUN: Valore
Unitario Nazionale)
90% VUN
1/3 dif. 90%
60% VUN
60% VUN
VUN (2019) = massimale 2019/SAU 2015 = 179 euro/ha.
Il calcolo del valore unitario iniziale (VUI)
Calcolo del VUI (Valore iniziale dei titoli), al 15 maggio 2015,
da cui parte il processo di convergenza
VUI = (X/Y) * (A/B)
dove:
X/Y = % pagamento di base sul massimale
(variabile dal 18%-68%, a seconda delle scelte fatte sul menu dei
pagamenti); dopo le scelte nazionali = 0,58
A/B = pagamento medio per ettaro al primo anno
ottenuto come rapporto tra:
A = l’importo totale dei pagamenti diretti 2014,
compreso l’art.68 per i settori
non confermati nel nuovo sostegno accoppiato (tabacco, Danae racemosa e patate);
B = SAU ammissibile a pagamento nel 2015.
L’Italia ha scelto il criterio dei “pagamenti percepiti”.
23
Il calcolo del valore unitario iniziale
Il VUI dipende da
A
----B
V = Valore unitario iniziale dei titoli
A = pagamenti percepiti dall’agricoltore per il 2014,
compresi l’art.68 per i settori non confermati nel nuovo sostegno
accoppiato (tabacco, Danae racemosa e patate)
B = superfici indicate nella domanda unica nel 2015
L’Italia ha scelto il criterio dei “pagamenti percepiti”.
24
Modello irlandese: i possibili casi
 Cinque possibili casi:
1. Vui>Vun per oltre 30%: perdita oltre il 30% del Vui.
2. Vui>Vun, meno del 30%: perdita inferiore al 30% del Vui.
3. Vui compreso tra 90% e 100% Vun: nessuna variazione.
4. Vui<90%Vun: recupero di un terzo della differenza.
5. Vui<60%Vun: aumento almeno al 60% del Vun.
25
I tre anni che contano
ANNI
2013
2014
2015
DESCRIZIONE
Gli agricoltori ottengono l’assegnazione dei nuovi titoli,
se hanno presentato una domanda di aiuto nel 2013.
Il trascinamento dei titoli storici tiene conto dei
pagamenti percepiti dall’agricoltore per il 2014.
I nuovi titoli saranno assegnati agli agricoltori sulla
base delle superfici agricole dichiarate nella Domanda
Unica 2015.
Guadagno insperato
 In caso di vendita o affitto (parziale o totale) o scadenza di affito, tra il 16
maggio 2014 e il 15 maggio 2015, uno Stato membro può stabilire che
l’aumento del valore di titoli sia riversato alla riserva nazionale (art. 28, Reg.
Ue 1307/2013). L’Italia ha utilizzato questa norma.
 In caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un contratto di
affitto di superfici agricole tra il 16 maggio 2014 a il 15 maggio 2015,
l'aumento del valore dei titoli all'aiuto assegnati all'agricoltore interessato è
riversato nella misura del
50% nella riserva nazionale.
 La riduzione di superficie ammissibile tra il 2014 e il 2015 costituisce un
guadagno insperato perché genera un aumento del valore dei titoli.
 Es. la vendita di terreno o la cessione in affitto o la scadenza di affitto tra il
16 maggio 2014 a il 15 maggio 2015.
 Il guadagno insperato non si applica per affitti di durata uguale o inferiore ad
un anno e qualora l’importo da riversare nella riserva è inferiore a 1.000 euro.
27
Esempio di spacchettamento, regionalizzazione e convergenza
Agricoltore con titoli di valore elevato
SAU: 45 ettari
Valore pagamenti 2014: 56.593 euro
Valore pagamenti 2019: 34.542 euro (-39%)
€ 60.000
€ 50.000
€ 40.000
Accoppiato
Giovani agricoltori
€ 30.000
Greening
Pagamento di base
€ 20.000
€ 10.000
€0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
28
Esempio di spacchettamento, regionalizzazione e convergenza
Agricoltore con titoli di valore elevato
(esempio: zootecnia bovina intensiva)
SAU: 45 ettari
Valore pagamenti 2014: 56.593 euro
Valore pagamenti 2019: 47.950 euro (-27%)
€ 70.000
€ 60.000
€ 50.000
Accoppiato
€ 40.000
Giovani agricoltori
Greening
€ 30.000
Pagamento di base
€ 20.000
€ 10.000
€0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
29
Esempio di spacchettamento, regionalizzazione e convergenza
Agricoltore con titoli di valore elevato
(esempio: zootecnia bovina estensiva)
SAU: 45 ettari
Valore pagamenti 2014: 25.000 euro
Valore pagamenti 2019: 28.400 euro (+14%)
€ 30.000
€ 25.000
€ 20.000
Accoppiato
€ 15.000
Giovani agricoltori
Greening
Pagamento di base
€ 10.000
€ 5.000
€0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30
Esempio di spacchettamento, regionalizzazione e convergenza
Produttore di cereali e leguminose
SAU: 150 ettari
Valore pagamenti 2014: 58.669 euro
Valore pagamenti 2019: 48.406 euro (-17%)
€ 70.000
€ 60.000
€ 50.000
Accoppiato
€ 40.000
Giovani agricoltori
Greening
€ 30.000
Pagamento di base
€ 20.000
€ 10.000
€0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
31
Esempio di spacchettamento, regionalizzazione e convergenza
Agricoltore senza con titoli
(esempio: orticoltore o viticoltore)
SAU: 45 ettari
Valore pagamenti 2014: 0 euro
Valore pagamenti 2019: 7.363 euro
€ 8.000
€ 7.000
€ 6.000
€ 5.000
Accoppiato
Giovani agricoltori
€ 4.000
Greening
Pagamento di base
€ 3.000
€ 2.000
€ 1.000
€0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
32
Esempio di spacchettamento, regionalizzazione e convergenza
Produttore di cereali e leguminose
SAU: 150 ettari
Valore pagamenti 2014: 58.669 euro
Valore pagamenti 2019: 48.406 euro (-17%)
€ 70.000
€ 60.000
€ 50.000
Accoppiato
€ 40.000
Giovani agricoltori
Greening
€ 30.000
Pagamento di base
€ 20.000
€ 10.000
€0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
33
Esempio di spacchettamento, regionalizzazione e convergenza
Produttore giovane cereali e leguminose
SAU: 150 ettari
Valore pagamenti 2014: 58.669 euro
Valore pagamenti 2019: 48.406 euro (-17%)
€ 70.000
€ 60.000
€ 50.000
Accoppiato
€ 40.000
Giovani agricoltori
Greening
€ 30.000
Pagamento di base
€ 20.000
€ 10.000
€0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
34
Esempio di spacchettamento, regionalizzazione e convergenza
Produttore di tabacco
SAU: 30 ettari
Valore pagamenti 2014: 119.595 euro
Valore pagamenti 2019: 72.996 euro (-39%)
€ 140.000
€ 120.000
€ 100.000
Accoppiato
€ 80.000
Giovani agricoltori
Greening
€ 60.000
Pagamento di base
€ 40.000
€ 20.000
€0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
35
La convergenza: una valutazione
 La convergenza “modello irlandese”, scelta dall’Italia, è una difesa dello
“status quo” e delle rendite acquisite;
 continuerà a creare distorsioni e rallenta la ristrutturazione
dell’agricoltura italiana.
 Il greening individuale è un’aberrazione dal punto di vista concettuale:
una remunerazione profondamente diversa per impegni identici.
 La convergenza al 2019 o un modello irlandese con greening flat
avrebbe il vantaggio di accelerare i tempi della regionalizzazione.
 Gli errori derivano dal passato: l’Italia non ha colto la possibilità della
regionalizzazione né con la riforma Fischler né con l’Health check.
 Ancora nel 2020, l’Italia erogherà un sostegno legato alle scelte della
Conferenza di Stresa!
 Il modello irlandese è complicatissimo: il valore dei titoli e dei
pagamenti diretti saranno diversi da agricoltore ad agricoltore e
cambieranno tutti gli anni.
36
Titoli speciali
 I titoli speciali non esistono nella nuova Pac 2015-2020.
 i titoli storici, quindi anche i titoli speciali, scadono il 31 dicembre 2014.
 il valore dei titoli speciali, percepito nel 2014, contribuirà a formare il
valore dei “pagamenti percepiti” e quindi dei “nuovi titoli”.
 Cosa deve fare un agricoltore che possiede titoli speciali?
 dovrà presentare una domanda di “prima assegnazione” dei titoli al 15
maggio 2015;
 dovrà dimostrare il possesso di una superficie ammissibile minima di 0,5
ettari.
 Cosa farà Agea?
 Agea assegnerà all’agricoltore un numero di “nuovi titoli”, pari al numero di
ettari ammissibili che saranno indicati nella domanda unica al 15 maggio
2015;
 il valore dei “nuovi titoli” sarà assegnato secondo il “modello irlandese”,
sulla base del valore dei pagamenti percepiti dall’agricoltore nel 2014,
compresi i pagamenti dei titoli speciali.
37
Successioni, fusioni, scissioni
 L’agricoltore, che ha ricevuto l’azienda o parte dell’azienda per via
ereditaria (successione mortis causa o successione anticipata), è
ammesso agli stessi diritti dell’agricoltore che gestiva l’azienda in
origine. L’erede può ricevere i titoli che spettano al genitore.
 In caso di modifica dello stato giuridico o della denominazione,
l’agricoltore con la nuova natura giuridica è ammesso agli stessi diritti
dell’agricoltore che gestiva l’azienda in origine.
 Nel caso di fusioni di aziende, l’agricoltore che gestisce la nuova
azienda è ammesso agli stessi diritti degli agricoltori che le gestivano in
origine.
 Nel caso di scissioni di aziende, gli agricoltori che gestiscono le nuove
aziende sono ammessi, proporzionalmente, agli stessi diritti
dell’agricoltore che la gestiva in origine.
 Nei casi suddetti, la nuova azienda acquisisce tutti i diritti dell’azienda in
origine, sia il valore dei titoli che il “requisito del 2013”.
38
Clausola relativa ai contratti privati di vendita
(art. 20 Reg. 639/2014)
 In caso di vendita dell’azienda o di parte di essa, per i contratti di
compravendita stipulati prima del 15 maggio 2015, si può trasferire
insieme all’azienda i corrispondenti diritti a ricevere i titoli da assegnare.
 Questa volontà deve essere prevista nel contratto di compravendita.
 Con la Domanda Pac del 15 maggio 2015, i titoli vengono assegnati al
venditore e direttamente trasferiti al compratore che beneficerà dei
pagamenti che il venditore ha ricevuto nel 2014 o del valore dei diritti
all’aiuto che il venditore possedeva al 2014.
 Il trasferimento richiede la qualifica di agricoltore attivo per entrambe le
parti.
39
Clausola relativa ai contratti privati di affitto
(art. 21 Reg. 639/2014)
 In caso di affitto dell’azienda o di parte di essa, per i contratti di affitto
stipulati prima del 15 maggio 2015, si può trasferire insieme all’azienda
i corrispondenti diritti a ricevere i titoli da assegnare.
 L’affittuario dell’azienda agricola acquisisce tutti i diritti dell’azienda
affittata, ovvero il valore dei titoli (per la durata dell’affitto).
 La procedura è la seguente:
 con la Domanda Pac del 15 maggio 2015, i titoli all’aiuto vengono assegnati
al locatore (proprietario);
 gli stessi titoli vengono immediatamente direttamente trasferiti all’affittuario
che beneficerà dei pagamenti che il locatore (proprietario) ha ricevuto nel
2014;
 al termine del contratto di affitto, i titoli ritornano al locatore (proprietario).
 I soggetti devono avere la qualifica di agricoltore attivo e il contratto di
affitto deve avere una scadenza successiva alla data di presentazione
della domanda del 2015.
40
Riserva nazionale (1)
 Ogni Stato membro costituisce una riserva nazionale, che non può
superare il 3% del massimale del pagamento di base.
 L’Italia ha attivato la riserva nazionale per il 3% del pagamento di base, pari al
1,74% del massimale nazionale (3% * 0,58).
 La riserva nazionale o regionale è utilizzata per assegnare titoli in via
prioritaria a:
 giovani agricoltori e/o nuovi agricoltori che iniziano ad esercitare l’attività
agricola, di età compresa tra 18 e 65 anni;
 Inoltre, la riserva nazionale o regionale è utilizzata per:
 assegnare titoli agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate, comprese
le zone soggette a programmi di ristrutturazione connessi ad un intervento pubblico;
 assegnare titoli agli agricoltori al fine di compensarli per svantaggi specifici;
 assegnare titoli agli agricoltori ai quali è stata negata l’assegnazione per cause di
forza maggiore o di circostanze eccezionali.
41
Riserva nazionale (2)
 Il valore dei titoli assegnati dalla riserva nazionale è pari al valore
medio nazionale (VUN):
 pagamento di base: 180 euro/ha circa;
 pagamento greening: 95 euro/ha circa.
 La riserva nazionale è alimentata dai titoli che non danno luogo al
pagamento per due anni consecutivi, perché:
 agricoltore non attivi;
 sotto la soglia minima
 non utilizzati.
42
Pagamenti diretti: valori medi
Pagamento di base
Anni
Massimale
nazionale
Pagamento greening
(000) euro
2015
(000) euro
3.902.039
Stima
pagamento
medio
euro/ha
2.263.183
189
1.170.612
98
39.020
47
429.224
2016
3.850.805
2.233.467
186
1.155.242
96
38.508
47
423.589
2017
3.799.540
2.203.733
184
1.139.862
95
37.995
46
417.949
2018
3.751.937
2.176.123
181
1.125.581
94
37.519
45
412.713
2019
3.704.337
2.148.515
179
1.111.301
93
37.043
45
407.477
2020
3.704.337
2.148.515
179
1.111.301
93
37.043
45
407.477
58%
(000) euro
Stima
pagamento
medio
euro/ha
Pagamento
accoppiato
Pagamento giovani
30%
(000) euro
Stima
pagamento
medio
euro/ha
(000) euro
1%
11%
Attivazione dei titoli
 L’agricoltore titolare di un titolo può richiedere annualmente il
pagamento dell’importo, ma il titolo deve essere abbinato ad un “ettaro
ammissibile”.
 Per ettaro ammissibile si intende:
 Qualunque superficie agricola investita a:
• seminativi;
• colture permanenti legnose (frutteti, vigneti, oliveti, ecc.), compresi i
vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;
• prati e pascoli permanenti.
• Definizione di bosco ceduo a rotazione rapida:
• le superfici coltivate a pioppi, salici, robinie, paulownia, ontani, olmi,
platani, Acacia saligna, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la
ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione
successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni
 Dichiarazione degli ettari ammissibili:
 annualmente attraverso la Domanda Unica.
44
Attività agricola
 criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al
pascolo o alla coltivazione
(art. 4, paragrafo 1, lettera a, Reg. 639/2014; art. 2,
decreto ministeriale):
 attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica
colturale ordinaria (come ad esempio una lavorazione del terreno o
una fertilizzazione o una falciatura o un turno di pascolamento),
fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità;
 attività agricola minima
(art. 4 par. 1, lettera c, Reg. 1307/2013):
 attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica
colturale ordinaria (come ad esempio una lavorazione del terreno o
una fertilizzazione o una falciatura o un turno di pascolamento),
fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità.
45
Pagamento ecologico (greening)
 Il regolamento parla di “pagamento per le pratiche agricole
benefiche per il clima e l’ambiente”.
 Gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base sono tenuti a
rispettare su tutti gli ettari ammissibili i seguenti impegni ambientali,
fissati per tutte l’Ue:
A. le pratiche agricole benefiche
1. Diversificazione colturale
2. Mantenimento prati permanenti
3. Aree a valenza ambientale
B. le pratiche equivalenti (per il 2015, in Italia, non sono
utilizzabili).
 Gli agricoltori biologici hanno diritto automaticamente al
pagamento ecologico sulle superfici a produzione biologica.
46
Pagamento ecologico
Diversificazione colturale
Mantenimento dei prati e pascoli
permanenti
Aree di interesse ecologico
La superficie interessata al greening
 Le aziende biologiche sono greening ipso facto.
Superficie aziendale
a:
Seminativi
Colture
Colture
avvicendate,
comprese serre
Colture permanenti
Vigneti, oliveti,
frutteti, agrumeti,
frutta a guscio,
vivai, ecc.
Prati e pascoli
permanenti
Prati permanenti,
pascoli
permanenti,
pascoli magri
Impegni da rispettare
- Diversificazione
- Aree di interesse ecologico
- Mantenimento dei prati e
pascoli permanenti
48
Diversificazione (1)
 Interessa solo le superfici a seminativo.
 Applicazione in funzione della superficie a seminativo:
 fino a 10 ettari a seminativo, nessun obbligo di diversificazione;
 da 10 a 30 ha di seminativo: obbligo di due colture, con la coltura
principale che copre al massimo il 75%;
 oltre i 30 ha di seminativo: obbligo di tre colture, con la coltura
principale che copre al massimo il 75% e le due principali al
massimo il 95%.
Superficie aziendale
a seminativo
Colture
Dimensione minima
fino a 10 ettari
esenzione
-
da 10 a 30 ettari
min. 2
nessuna delle colture deve coprire più del 75%
della superficie a seminativo
min. 3
la coltura principale copre al massimo il 75%
della superficie a seminativo; le due colture
principali al massimo il 95%.
maggiore di 30 ettari
49
Diversificazione (2)
 Sono escluse dall’obbligo di diversificazione, le aziende in
cui:
 i seminativi investiti per più del 75% per la produzione di erba o
altre piante da foraggio, i terreni a riposo, o
combinazione di tali impieghi, a condizione che i seminativi non coperti
da questi usi non superino i 30 ettari;
 la superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato
permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre
piante da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse
per una parte significativa dell’anno (riso), o combinazione di tali
impieghi, a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non
superino i 30 ettari.
50
Diversificazione (3)
 Per “coltura” si intende:
 una coltura è diversa se appartiene ad un genere diverso nella
classificazione botanica delle colture;
 es. grano duro e grano tenero non sono diversi (genere Triticum);
 es. grano (genere Triticum) e orzo (genere Hordeum) sono diversi.
 una coltura appartenente alla specie brassicacee, solanacee e
cucurbitacee;
 maggese;
 erba e piante da foraggio.
 La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche
se appartengono allo stesso genere.
51
L’individuazione della coltura per la
diversificazione (1)
 L’individuazione della coltura:



in presenza di più colture in un anno sullo stesso terreno, il periodo da considerare è
la parte più significativa del ciclo colturale, tenendo conto delle pratiche
colturali tradizionali nel contesto nazionale (art. 40, Reg. 639/2014);
la Circolare Agea n. ACIU.702.2014 del 31 ottobre 2014, ha comunicato il periodo per
rilevare la coltura “più significativa” ai fini delle quote delle diverse colture;
la la Circolare Agea n. ACIU.812.2014 del 16 dicembre 2014, Agea ha chiarito il
concetto di pratiche colturale tradizionali.
 Periodo da considerare ai fini delle quote delle diverse colture:

compreso tra il 1° aprile e il 9 giugno dell’anno di presentazione della domanda.
 Coltura diversificante o principale:



si prende in considerazione le colture seminate o coltivate nel detto periodo di
riferimento;
tenendo conto delle pratiche colturali tradizionali nel contesto nazionale: es. mais da
granella a ciclo lungo è sempre coltura principale;
la coltura diversificante è quella che rappresenta la parte più significativa del ciclo
colturale, comprendendo sia le colture autunno vernine (in fase conclusiva del loro
ciclo) sia quelle primaverili estive (in fase iniziale del loro ciclo).
52
L’individuazione della coltura per la
diversificazione (2)
Coltura
invernale
Coltura
primaverile
Coltura
diversificante
loietto
mais insilato
loietto
loietto
mais da granella
mais
orzo o grano
mais da granella a
ciclo breve
orzo o grano
grano
pomodoro
grano
favino
tabacco
tabacco
triticale insilato
soia
soia
triticale da granella
soia
triticale
53
Prati e pascoli permanenti
 Gli Stati membri assicurano che la proporzione della superficie a prato
permanente in relazione alla superficie agricola totale non diminuisce di
oltre il 5%.
 gli SM assicurano il mantenimento di una certa proporzione delle superfici a
prato permanente in base alla “superficie di riferimento” al 2012.
 Qualora un SM accerti che il rapporto è diminuito di oltre il 5%, deve
prevedere obblighi per i singoli agricoltori di convertire terreni a prato
permanente.
 Gli Stati membri designano i prati permanenti ecologicamente sensibili. Gli
agricoltori non possono convertire o arare tali prati permanenti.
 In Italia:
 l’obbligo di mantenere la proporzione di prato permanente è a
livello nazionale;
 divieto di convertire o arare i prati permanenti in zone Natura 2000;
 per le altre zone, gli agricoltori possono convertire i prati
permanenti, dopo aver chiesto la preventiva autorizzazione di Agea,
che la rilascia entro 30 giorni.
54
Aree di interesse ecologico (1)
 Aree di interesse ecologico o Ecological Focus Area (EFA).
 Si applicano solo alle superfici a seminativo; non si applica alle colture
permanenti e ai prati e pascoli permanenti.
 Questa è una grande novità del negoziato perché esclude
dall’obbligo le colture permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, ecc.).
 Le EFA sono obbligatorie per le aziende con più di 15 ettari di
seminativi, per almeno il 5% della superficie a seminativo.
 La soglia del 5% può essere aumentata al 7% nel 2018, a seguito di
una relazione della Commissione entro il 31 marzo 2017 e ad una
proposta legislativa.
55
Aree di interesse ecologico (2)
 Sono escluse dall’obbligo delle EFA, le aziende in cui:
 i seminativi investiti per più del 75% per la produzione di erba o
altre piante da foraggio, i terreni a riposo, investiti a
leguminose, o combinazione di tali impieghi, a condizione che i
seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari;
 la superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato
permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre
piante da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse
per una parte significativa dell’anno (riso), o combinazione di tali
impieghi, a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non
superino i 30 ettari.
56
Aree di interesse ecologico (3)
 Gli Stati membri decidono quali delle seguenti aree sono considerate
aree di interesse ecologico:



terreni lasciati a riposo,
terrazzamenti,
elementi caratteristici del paesaggio:














siepi,
alberi isolati, alberi in filari
gruppi di alberi e boschetti,
bordi di campo,
stagni,
fossati,
muretti,
fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti;
ettari agroforestali, realizzati con i PSR,
fasce di ettari lungo le zone periferiche delle foreste,
superfici con bosco ceduo a rotazione rapida,
superfici oggetto di imboschimento con i PSR,
superfici con colture intercalari o copertura vegetale (NO Italia),
superfici con colture azotofissatrici.
 Per ciascuna area di interesse ecologico dell’azienda, si utilizzano i
fattori di conversione e/o di ponderazione.
57
Calcolo delle EFA:
fattori di conversione e di ponderazione
Elementi di EFA
U.M.
Terreni lasciati a riposo (per m²).
m2
Terrazze
ml
Elementi caratteristici del paesaggio:
a) Siepi/fasce alberate
ml
b) Alberi isolati
v.a.
c) Alberi in filari
ml
d) Gruppi di alberi/ boschetti
m2
e) Bordi dei campi
ml
2
f) Stagni
m
g) Fossati
ml
h) Muretti di pietra tradizionali
ml
i) Altri elementi caratteristici adiacenti ai seminativi
m2
dell’azienda
Fasce
tampone
ml
Ettari agroforestali
m2
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali:
ml
 Senza produzione
ml
 Con produzione
ml
Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida
m2
Superfici oggetto di imboschimento
m2
Superfici con colture intercalari o manto vegetale (*)
m2
Superfici con colture azotofissatrici
m2
Totale=
(*) L'Italia ha deciso di non utilizzare questo elemento di EFA.
Efa
Fattore di
Fattore di
(se si applicano
conversione
ponderazione
entrambi i
(m/albero/m²)
fattori)
n.p.
1
1 m2
2
1
2 m2
2
5
20
5
n.p.
6
n.p.
3
1
n.p.
6
n.p.
2
1,5
2
1,5
1,5
1,5
2
1
1
1,5
1
10 m
30 m2
10 m2
1,5 m2
9 m2
2
1,5 m
6 m2
1 m2
1 m2
9 m2
1 m2
6
6
n.p
n.p.
n.p.
n.p.
1,5
0,3
0,3
1
0,3
0,7
9 m2
1,8 m2
0,3 m2
1 m2
0,3 m2
0,7 m2
m2 / Ha
Le pratiche equivalenti del greening
 Per evitare di penalizzare quanti già adottano sistemi di sostenibilità
ambientale, il Reg. 1307/2013 prevede un sistema d’"equivalenza
d’inverdimento” in base al quale si considera che le prassi favorevoli
all'ambiente già in vigore sostituiscano gli obblighi del greening.
 Le pratiche equivalenti del greening sono quelle che comprendono
pratiche analoghe che generano un beneficio per il clima e l'ambiente
di livello equivalente o superiore.
 Rientrano nelle pratiche equivalenti:
 i regimi agroambientali dei PSR che adottano misure equivalenti;
 sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali
 per evitare il "doppio finanziamento" di queste misure, i
pagamenti nell’ambito dei PSR devono tener conto dei requisiti
d'inverdimento di base.
 Per il 2015, l’Italia ha deciso di non utilizzare Le pratiche equivalenti
del greening.
59
L’importo del pagamento ecologico
 Il pagamento ecologico per ettaro si calcola dividendo il 30% del
massimale nazionale o regionale per ettari ammissibili.
 Il calcolo del valore unitario del pagamento ecologico:
 massimale nazionale greening / numero di ettari;
 ipotesi massimale pagamento di base: 1.100 milioni euro (30% del
massimale nazionale complessivo);
 superfici ammissibili: 12,8 milioni di ettari (secondo il Censimento
2010), più ragionevolmente 12,0 milioni di ettari;
 importo stimato: 95 euro/ha (nel 2019, in base ad una
regionalizzazione nazionale).
 Nel caso di applicazione della convergenza totale o parziale, gli Stati
membri possono decidere che il pagamento ecologico (greening) può
essere fissato in modo proporzionale al valore individuale dei titoli.
 L’Italia ha scelto il pagamento greening individuale, ossia in
modo proporzionale al valore individuale dei titoli
60
Un esempio di calcolo delle EFA mediante i
fattori di conversione e/o di ponderazione
Elementi
caratteristici
Aree di
interesse
ecologico
rilevate in
azienda
Fattore di
conversione
(m/albero/m2)
Fattore di
ponderazione
EFA (se si
applicano
entrambi i
fattori)
Superficie
EFA
convertita
(m2)
Superfici con colture
azotofissatrici
(m2)
70.000
n.p.
0,7
0.7 m2
49.000
Siepi/fasce alberate
(per metro
lineare)
300
5
2
10 m2
3.000
Alberi isolati (per
albero)
100
20
1,5
30 m2
3.000
Fossati (per metro
lineare)
2500
3
2
6 m2
15.000
TOTALE
70.000
7 ettari
61
Elenco delle specie azotofissatrici
arachide (Arachis hypogaea L.)
cece (Cicer arietinum L.)
cicerchia (Lathyrus sativus L.)
erba medica e luppolina (Medicago sp)
fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)
fagiolo dall’occhio (Vigna L.)
fagiolo d'Egitto (Dolichos lablab L.)
fagiolo di Lima (Phaseolus lunatus L.)
fava, favino e favetta (Vicia faba L.)
fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.)
ginestrino (Lotus corniculatus L.)
lenticchia (Lens culinaris Medik.)
liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.,)
lupinella (Onobrychis viciifolia Scop.)
lupino (Lupinus sp.)
moco (Lathyrus cicera L.)
pisello (Pisum sativum L.)
sulla (Hedysarum coronarium L.)
trifogli (Trifolium sp.)
soia (Glycine max L.)
veccia (Vicia sativa L.)
veccia villosa (Vicia villosa Roth)
62
Sanzioni per il mancato rispetto del
greening
Anni
Sanzioni
2015-2016
perdita del pagamento greening
2017
perdita del pagamento greening, più una riduzione
degli altri pagamenti pari al 20% del
pagamento greening
dal 2018
perdita del pagamento greening, più una riduzione
degli altri pagamenti pari al 25% del
pagamento greening
63
Pagamento per i giovani agricoltori
 Gli SM concedono un pagamento aggiuntivo ai giovani agricoltori per
promuovere il ricambio generazionale; il pagamento di base al loro primo
insediamento è integrato da un 25% per i primi cinque anni di attività.
 Beneficiari:
 giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in qualità di capo
azienda o insediato negli ultimi 5 anni;
 Età < 40 anni.
 Pagamento
 annuale per un periodo massimo di 5 anni.
 importo: +25% del valore medio dei titoli detenuti dall’agricoltore;
 Gli Stati membri fissano un limite massimo di titoli, che beneficiano di questo
pagamento: non inferiore a 25 e non superiore a 90 (Italia: 90 ettari).
 Finanziamento
 Fino a 2% del massimale nazionale. L’Italia ha scelto l’1%; se le risorse non
sono sufficienti si farà ricorso alla riserva nazionale.
 Questo pagamento si aggiunge alle altre misure a disposizione dei giovani
agricoltori nel quadro dei programmi di sviluppo rurale.
64
Sostegno accoppiato (1)
 Gli Stati membri sono autorizzati a versare aiuti accoppiati per una
larga gamma di prodotti:
 cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino,
canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti
lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio
d’oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da
zucchero, canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli,
bosco ceduo a rotazione rapida.
 Obiettivo: concedere un sostegno accoppiato a quei settori o a quelle
regioni in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori
agricoli che:
 si trovano in difficoltà;
 rivestono una particolare importanza per ragioni economiche,
sociali o ambientali.
65
Sostegno accoppiato (2)
 Importo del sostegno: nella misura necessaria a creare un incentivo
per il mantenimento degli attuali livelli di produzione.
 Forma del sostegno: per superficie o per capo.
 Finanziamento:
 fino al 8% del massimale nazionale o fino al 13% per quei Paesi
che nel 2010-2014, hanno utilizzato più del 5% per i pagamenti
accoppiati ai sensi del Reg. 73/2009. Per l’Italia, quindi fino al 13%.
 possibilità di aumentare del 2%, quindi fino al 15%, per
sostenere la produzione di colture proteiche.
 Esiste quindi la possibilità di sostenere un “piano proteine” per
l’Italia.
 L’importo a disposizione dell’Italia è di 585 milioni di euro (15% del
massimale dei pagamenti diretti nel 2015) che scende a 555 milioni di euro
(15% del massimale dei pagamenti diretti nel 2019); oggi l’articolo 68
prevede pagamenti accoppiati per 251,95 milioni di euro (escluse
assicurazioni).
 L’Italia ha scelto di destinare al sostegno accoppiato l’11% del
massimale nazionale da destinare a 16 misure (troppe!), generando
66
Sostegno accoppiato: tre macrosettori
Massimale nazionale per il 2015 = 3.902,039.000 milioni euro.
Sostegno accoppiato (11%) =
429,22 milioni euro
%
Macrosettori
Plafond
(milioni di
euro)
Zootecnia
211,87
49,36%
Seminativi
146,97
34,24%
Olivo
70,39
16,4%
Totale
429,22
100%
67
Sostegno accoppiato: zootecnia
MISURE
1. Zootecnia
bovina da latte
2. Zootecnia
bovina da carne
3. Zootecnia ovicaprina
4. Settore
bufalino
SOTTO-MISURE
IMPORTO
UNITARIO
(euro/capo)
PLAFOND
(milioni di
euro)
%
1.1. Vacche da latte
56
75,11
17,5
1.2. Vacche da latte in zona
montagna
40
9,87
2,3
2.1. Vacche nutrici
202
40,78
9,5
2.2 Capi bovini macellati 12-24
mesi
46
66,96
15,6
3.1. Ovicaprini
12
9,49
2,2
3.2. Ovicaprini IGP
10
5,54
1,3
Bufalini
20
4,12
1,0
211,87
49,36
Totale
68
Zootecnia
 Vacche da latte:
 che partoriscono nell’anno e i cui vitelli sono identificati e registrati.
 Vacche nutrici:
 razze da carne o a duplice attitudine, iscritte nei Libri genealogici o
nel Registro anagrafico, che partoriscono nell’anno.
 Maggiorazione del 20% alle vacche nutrici di razza Chianina,
Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica, di allevamenti che
aderiscono a piani di risanamento dal virus IBR
 Bovini macellati:
 età compresa tra 12 e 24 mesi;
 allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore
a 6 mesi prima della macellazione;
 maggiorazione del 30% per i capi allevati per almeno 12 mesi nelle
aziende dei richiedenti o aderenti a sistema di qualità nazionale o
regionale o a sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti;
70
 maggiorazione del 50% per i capi macellati IGP.
Sostegno accoppiato: seminativi
MISURE
SOTTO-MISURE
IMPORTO
UNITARIO
(euro/ha)
1. Frumento duro
Frumento duro (centro-sud
Italia)
60
59,88
14,0
1.1. Soia (nord Italia)
97
9,87
2,3
1.2. Proteoleaginose (centro
Italia)
80
14,16
3,3
1.3. Proteaginose (sud Italia)
80
11,80
2,8
4. Riso
Riso
120
22,75
5,3
5. Barbabietola
Barbabietola
325
17,21
4,0
6. Pomodoro da
industria
Pomodoro da industria
160
11,29
2,6
146,97
34,24
2. Proteine vegetali
Totale
PLAFOND
(milioni di
euro)
%
71
Nord Italia: soia
 Nord Italia: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia
Giulia ed Emilia Romagna
 seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e
mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione
piena dei frutti e dei semi,
 con i seguenti limiti:
 l’intera superficie per i primi cinque ettari;
 per la superficie eccedente i 5 ettari, il 10% della superficie.
 Esempi:
 10 ettari di soia, ne vengono pagati 5,5 ettari;
 20 ettari di soia, ne vengono pagati 6,5 ettari;
 30 ettari di soia, ne vengono pagati 7,5 ettari
72
Centro Italia: proteoleaginose
 Centro Italia: Toscana, Umbria, Marche e Lazio
 Colture ammissibili: girasole, colza, leguminose da granella, in
particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece,
lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose.
 Superficie seminata e coltivata secondo le normali pratiche
colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla
maturazione piena dei semi per le colture proteaginose e
leguminose da granella e all’inizio della fioritura per gli erbai.
73
Sud Italia: leguminose
 Sud Italia: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia e Sardegna.
 Colture ammissibili: leguminose da granella, in particolare
pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e
vecce, ed erbai annuali di sole leguminose.
 Superficie seminata a leguminose da granella ed erbai annuali
di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali
pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno
fino alla maturazione piena dei semi per le colture di
leguminose da granella e fino all’inizio della fioritura per gli
erbai.
74
Semente certificata
 Il nuovo sostegno accoppiato non richiede la semente
certificata.
 Nel 2015, l’unico caso che prevede la semente certificata è il
seguente:
 agricoltore che ha presentato domanda di avvicendamento
biennale dell’articolo 68 come primo anno di impegno;
 che deve chiudere il 2° anno di impegno con un cereale
autunno-vernino;
 se il cereale autunno-vernino è il grano duro, deve utilizzare la
semente certificata.
75
Sostegno accoppiato: olivo
MISURE
1. Olivo
SOTTO-MISURE
IMPORTO
UNITARIO
(euro/ha)
PLAFOND
(milioni di
euro)
%
1.1. Premio base olivo (Liguria,
Puglia e Calabria)
78
44,21
10,3
1.2. Premio aggiuntivo olivo
(Puglia e Calabria)
70
13,31
3,1
1.3. Olivicoltura con rilevante
importanza economica territoriale
ed ambientale
130
12,88
3,0
70,39
16,4
Totale olivicoltura
76
Il sostegno accoppiato
 Chiaro l’obiettivo dell’Ue:
 sostenere la produzione agricola, quando la produzione è associata
al bene pubblico.
 Le scelte italiane:
 uno spezzatino inutile: 10 settori e 17 tipologie di intervento;
 la maggior parte delle misure non hanno impatto significativo: riso,
pomodoro, grano duro, bufale, ecc.;
 complicazioni burocratico-amministrativo;
 scelte senza alcun studio di impatto;
 bastava zootecnia, olivo paesaggistico (?) e barbabietola.
 ha vinto il partito della “rendita”: qual è il vantaggio di un
pagamento accoppiato?
 bisogna tener conto della “regione unica”, ma si è andati ad un
“accordo al ribasso”;
 ruolo della conferenza Stato-Regioni, che vota all’unanimità:
necessità delle riforme istituzionali.
77
Regime per i piccoli agricoltori (1)
 Pagamento facoltativo per gli Stati membri che sostituisce tutti gli altri
pagamenti diretti, con l’obiettivo di semplificazione amministrativa.
 Regime volontario per gli agricoltori:
 tutti gli agricoltori presentano la Domanda Unica al 15.05.2015;
 gli agricoltori che intendono optare al regime per i piccoli
agricoltori presentano una domanda entro il 15.09.2015.
 Gli Stati membri fissano l’importo del pagamento annuo per ciascun
agricoltore :
 indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda;
 gli Stati membri possono scegliere tra diversi metodi di calcolo del
pagamento annuale;
 l’Italia ha scelto il metodo storico, in base al quale gli agricoltori ricevono
semplicemente l’importo che riceverebbero altrimenti, semplificando
considerevolmente la procedura sia per gli agricoltori che per le
amministrazioni nazionali.
78
Regime per i piccoli agricoltori (2)
 I partecipanti al regime per i piccoli agricoltori dovranno:
 osservare regole di condizionalità meno rigorose;
 saranno esonerati dall'obbligo del greening.
 Per la durata della partecipazione al regime, gli agricoltori mantengono
almeno un numero di ettari ammissibili pari al numero ettari ammissibili
dichiarati nel 2015.
 Per finanziare il pagamento per i piccoli agricoltori, gli Stati membri
deducono dal totale degli importi disponibili per i rispettivi pagamenti
qualsiasi importo che spetterebbe ai piccoli agricoltori.
 La spesa complessiva per il regime dei piccoli agricoltori non può
eccedere il 10% della dotazione nazionale a meno che lo Stato membro
decida di fare in modo che i piccoli agricoltori ricevano gli aiuti a cui
avrebbero avuto diritto senza il regime.
79
Disciplina finanziaria
 La Commissione adotta annualmente un regolamento per fissare il
plafond nazionale degli Stati membri per rispettare il quadro
finanziario dell’UE.
 La Commissione può applicare la disciplina finanziaria per aggiustare i
pagamenti diretti ai vincoli di bilancio.
 Tuttavia la riduzione dei pagamenti diretti per la disciplina finanziaria
si applica soltanto ai pagamenti diretti superiori a 2000 euro.
80
I requisiti orizzontali
Agricoltore attivo (art. 9)
Soglie minime (art. 10)
Riduzione dei pagamenti (art. 11)
81
Agricoltore attivo
 I pagamenti diretti saranno riservati agli agricoltori attivi.
 L’idea è di ridurre la platea dei beneficiari della Pac, riservando i
pagamenti diretti agli agricoltori attivi.
 La Commissione aveva proposto una definizione di “agricoltore attivo”
poco convincente. L’Italia ha chiesto che la definizione di agricoltore
attivo sia demandata agli Stati membri.
 Il Reg. 1307/2013 prevede una lista nera (black list) e con una forte
delega agli Stati membri.
 La delega agli Stati membri riguarda tre scelte:
 ampliamento della lista nera (black list);
 individuazione di una “soglia di non applicazione”;
 definizione di agricoltore attivo.
82
Agricoltore attivo: lista nera o black list (1)
 Il Reg. 1307/2013 esclude dai pagamenti diretti gli agricoltori
che appartengono ad un lista nera (black list):
 aeroporti, ferrovie, impianti idrici, servizi immobiliari,
terreni sportivi e aree ricreative permanenti.
 Gli Stati membri possono ampliare la “lista nera”.
 Le scelte nazionali hanno ampliato la black list,
includendo i seguenti soggetti (che quindi sono
agricoltori non attivi):
 persone fisiche e giuridiche che svolgono direttamente attività di
intermediazione:
 bancaria e/o finanziaria e/o commerciale;
 società, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono
direttamente attività di assicurazione e/o di riassicurazione;
 le pubbliche amministrazioni, fatta eccezione per gli enti che
effettuano attività formative e/o sperimentazione in campo
agricolo e quelli che hanno la gestione degli usi civici.
83
Agricoltore attivo: lista nera o black list (2)
 Una società agricola controllata da una banca o compagnia di
assicurazione non rientra nella black list, quindi non è esclusa.
 Un soggetto che rientra nella black list è considerato “agricoltore
attivo” se:
a) l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5 % dei
proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale
più recente per cui sono disponibili tali prove;
b) le sue attività agricole non sono insignificanti;
c) la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di
un'attività agricola.
84
Agricoltore attivo: soglia di non applicazione
 La definizione di agricoltore attivo non si applica agli agricoltori che
hanno ricevuto pagamenti diretti non superiore ad un determinato
importo nell’anno precedente (comunque non superiore a 5000
euro), a discrezione degli Stati membri (art. 9, Reg. 1307/2013).
 Le scelte nazionali hanno previsto le seguenti “soglie di non
applicazione”:
 agricoltori con meno di 5.000 euro di pagamenti diretti, con
superfici agricole ubicate in misura maggiore al 50% in
montagna e/o aree svantaggiate;
 agricoltori con meno di 1.250 euro di pagamenti diretti, in altre
zone.
 Gli agricoltori al disotto di queste soglie sono “attivi”, senza
dover dimostrare altri requisiti.
85
Definizione di agricoltore attivo
 Al di sopra delle soglie di non applicazione, gli Stati membri possono
escludere dai pagamenti diretti, i soggetti (art. 9, reg. 1307/2013):
 le cui attività agricole sono una parte irrilevante delle loro attività
economiche globali;
 il cui scopo sociale non consiste nell’esercizio di attività agricola.
 Le scelte nazionali hanno fissato i seguenti requisiti per
l’agricoltore attivo:
 iscrizione all’INPS, come IAP (Imprenditore Agricolo Professionale),
CD (Coltivatore Diretto), coloni o mezzadri;
 possesso della partita IVA attiva in campo agricolo e, a partire dal
2016, con dichiarazione annuale IVA, relativa all’anno precedente.
Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggior al 50%, in
montagna e/o zone svantaggiate, è sufficiente il possesso della partita IVA
in campo agricolo (non è necessaria la dichiarazione annuale IVA).
 Nel 2015, il Fascicolo Aziendale deve contenere il certificato di attribuzione della Partita Iva.
 Nel 2016, il Fascicolo Aziendale deve contenere sia il certificato di attribuzione della Partita
Iva sia la dichiarazione annuale IVA (riferita al 2015).
 La dichiarazione annuale IVA è necessaria solo dal 2016, quindi l’agricoltore può adeguare la
86
sua posizione IVA nel 2015.
Agricoltore attivo in Italia
Un agricoltore è attivo in uno dei seguenti casi.
Zone montane e/o
svantaggiate
Altre zone
Pagamenti diretti inferiori a 5.000
euro nell’anno precedente
Pagamenti diretti inferiori a 1.250
euro nell’anno precedente
Iscrizione all’INPS, come IAP
(Imprenditore Agricolo
Professionale), CD (Coltivatore
Diretto), coloni o mezzadri
Iscrizione all’INPS, come IAP
(Imprenditore Agricolo
Professionale), CD (Coltivatore
Diretto), coloni o mezzadri
Possesso della partita IVA attiva in
campo agricolo
Possesso della partita IVA attiva in
campo agricolo e, a partire dal 2016,
con dichiarazione annuale IVA
Agricoltore attivo in Italia
 In Italia sono molti i beneficiari dei pagamenti diretti che non sono
titolari di partita IVA, ma la maggior parte di essi rientra nella “soglia di
non applicazione”.
 Coloro che sono al di sopra della soglia, possono richiedere l’apertura
della partita IVA agricola (prima della Domanda Unica 2015) ed essere
agricoltori attivi.
 Occorre fare attenzione al requisito della “dichiarazione annuale Iva”,
che viene richiesta dalla Domanda unica 2016 e che è necessaria per le
aziende non ubicate in montagna e/o zone svantaggiate.
 La normativa fiscale per le imprese agricole prevede “l’esonero” dalla
tenute delle scritture contabili ed adempimenti connessi, trai i quali la
presentazione della “Dichiarazione Annuale IVA”, ma che è comunque
possibile “optare” per la tenuta della contabilità, mediante “rinuncia
all’esonero” indipendentemente dalla presenza di fatturato.
88
Considerazioni sulla definizione di
agricoltore attivo
 La definizione di agricoltore attivo era una scelta impegnativa per
l’Italia, con cui indirizzare il sostegno in maniera decisa e favorire la
ristrutturazione dell’agricoltura italiana.
 Si sono confrontate due proposte: selezione debole o forte.
 Selezione debole (proposta delle Regioni):
 iscrizione alla CCIAA.
 Selezione forte (proposta delle Organizzazioni Professionali):
 IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) e CD (Coltivatore
Diretto), che prevede l’iscrizione all’Inps..
 Ha vinto la posizione di una selezione debole, quindi con
pochissime esclusioni.
89
Soglie minime (1)
• Gli Stati membri non erogano pagamenti diretti agli
agricoltori in uno dei seguenti casi (art. 10, Reg.
1307/2013):
– se l'importo totale dei pagamenti diretti richiesti non supera i 100
euro/anno;
– se la superficie ammissibile dell'azienda per la quale si richiedono i
pagamenti diretti è inferiore a un ettaro.
• Gli Stati membri possono adattare diverse soglie entro limiti
prefissati. Per l’Italia, tali limiti sono:
− fino a 400 euro, per l’importo totale dei pagamenti diretti richiesti;
− 0,5 ettari, per la superficie ammissibile a pagamenti diretti.
• Lo scopo di questa norma è di ridurre i costi amministrativi per
pagamenti irrisori, di ammontare inferiore allo steso costo
amministrativo della gestione della pratica di aiuto.
Soglie minime (2)
• La soglia minimima è già presente nel precedente regolamento sui
pagamenti diretti (Reg. 73/2009, art. 28).
• in Italia esiste già il limite di 100 euro/beneficiario, quindi il nostro
Paese è già in linea con il dettato dell’accordo, ma potrebbe innalzare
questo limite.
• Le scelte dell’Italia:
− 250 euro per gli anni 2015 e 2016;
− 300 euro dal 2017.
• Superficie minima: 0,5 ettari
Soglie minime (3)
Aziende beneficiarie per classi di pagamenti diretti (2012)
Classi di pagamenti
Aziende
Importo
N.
% cumulate
euro
% cumulate
Fino a € 100
5.328
0,4
259.986
0,0
Tra € 100,01 e 150
82.644
7,3
10.373.163
0,3
Tra € 150,01 e 200
81.999
14,0
14.323.607
0,6
Tra € 200,01 e 250
73.270
20,1
16.439.342
1,0
Tra € 250,01 e 500
248.423
40,5
89.867.761
3,2
Maggiori € 500
721.363
100,0
3.941.841.938
100,0
1.213.027
-
4.073.105.796
-
Totale
Degressività e capping
 Il capping è stato eliminato ed è stato sostituito dalla degressività.
 La degressività è obbligatoria; consiste in un taglio di almeno il 5% al di
sopra di 150.000 euro.
 Gli Stati membri possono volontariamente applicare percentuali di
degressività superiori al 5%, anche del 100%. Di conseguenza, la
degressività può rappresentare uno strumento per ottenere gli stessi
risultati del capping.
 Il taglio è calcolato sul pagamento di base di ogni agricoltore, esclusi i
pagamenti della componente ecologica e gli altri pagamenti.
 Gli Stati membri possono sottrarre il costo del lavoro (salari e stipendi)
legati all’esercizio dell’attività agricola;
 la degressività sarà calcolata sottraendo dall’importo del pagamento di base inizialmente
dovuti all’agricoltore (esclusi gli altri pagamenti), gli importi dei salari e degli stipendi
effettivamente pagati e dichiarati dagli agricoltori per l’anno precedente, inclusi i
contributi sociali e le imposte relative al lavoro.
 Se uno Stato membro decide di applicare il pagamento ridistributivo per
più del 5% del massimale nazionale annuo, esso può decidere di non
applicare la degressività.
93
Degressività e capping in Italia
 Applicabile solo al pagamento di base (non al greening, al pagamento
giovani e all’accoppiato).
 Modulazione con il lavoro (salari, stipendi e contributi):
 i tetti aziendali saranno calcolati sottraendo dall’importo del
pagamento di base (esclusi gli altri pagamenti), gli importi dei
salari e degli stipendi effettivamente pagati e dichiarati dagli
agricoltori per l’anno precedente, inclusi i contributi sociali e le
tasse relative al lavoro.
 No pagamenti aziende che aggirino la norma
 scissione o trasferimento parziale a terzi
Detrazione
DA (euro)
A (euro)
0%
0
150.000
- 50%
150.000
500.000
- 100%
>500.000
94
Degressività e capping: alcuni esempi
Pagamento di
base ante
riduzione
Costo del lavoro
Importo
soggetto a
capping
Riduzione
Pagamento
di base post
riduzione
euro
euro
euro
euro
euro
140.000
0
140.000
0
140.000
300.000
0
300.000
75.000
225.000
300.000
160.000
140.000
0
300.000
700.000
500.000
200.000
25.000
675.000
95
Degressività e capping (2)
 Gli effetti del capping sono limitatissimi:
 colpiscono solo le grandi aziende estensive, che utilizzano il
contoterzismo;
 la modulazione con il lavoro è una soluzione efficace.
96
Grazie per l’attenzione
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