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S.U.A.
Stazione Unica
Appaltante
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Art. 33, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
DPCM 30 giugno 2011
Art. 23, comma 4, D.L. 6 dicembre 2011, n. 2011
a cura di Augusto Sacchi – Gennaio 2012
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D.Lgs. n. 163/2006, art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro
stipulati da centrali di committenza.
(art. 11, direttiva 2004/18; art. 29, direttiva 2004/17; art. 19. co. 3, L. n. 109/1994)
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori,
servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche
associandosi o consorziandosi.
2. Le centrali di committenza sono tenute all’osservanza del presente
codice.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all’articolo 32, lettere
b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento
delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici.
Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di
stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e
trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito
disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi
per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.
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Art. 23, DL n. 201/2011:
4. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è
aggiunto, infine, il seguente comma:
"3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti
ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano
obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza
l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle
unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero
costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni
medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.”.
5. L'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica alle gare
bandite successivamente al 31 marzo 2012.
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COMMENTO ALLA NORMA:
- Il termine “consortile” (che deriva da CONSORZIO) utilizzato
dal legislatore nazionale nel comma 4 – e valido per gli enti
con meno di 5.000 ab - va considerato come refuso. Sui
consorzi di funzioni, infatti, incombe l’obbligo di soppressione
previsto dall’art. 2, comma 186, lett. e) della L. 191/2009.
- In analogia alle normative in materia di gestione
obbligatoriamente associata delle Funzioni fondamentali (DL
n. 78/2010, art. 14, commi da 25 a 31), tutto lascia intendere
che la parola “consortile” possa essere intesa come
“convenzionale”, cioè utilizzando gli strumenti previsti dall’art.
30 del TUEL n. 267/2000 in alternativa all’Unione dei comuni
espressamente richiamata e disciplinata all’art. 32 del
medesimo TUEL.
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Lo strumento pattizio previsto dalla normativa, quindi, è la
CONVENZIONE, disciplinata dall’art. 30 del TUEL 267/2000.
TUEL N. 267/2000 - ART. 30. Convenzioni
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati,
gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i
reciproci obblighi e garanzie.
3. …. Omissis…
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche
la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato
dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni
pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega
di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno
di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti .
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OBIETTIVI DEL PERCORSO:
Creazione di una Struttura Operativa
per gli appalti pubblici di lavori
forniture e servizi
Attività
Fornire
informazioni agli
EE.LL.
sull’evoluzione
della normativa,
dottrinale e
giurisprudenziale
Predisporre e
diffondere
modulistica e
prassi comuni
Attivare una
Stazione Unica
d’Appalto
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I punti «forti» della SUA
1) Avere una struttura altamente qualificata, in grado di
assicurare una maggiore professionalità e quindi un’azione
più snella e tempestiva, creando le condizioni affinché vi
possa essere una progressiva semplificazione degli
adempimenti e delle procedure, nonché un’auspicabile
riduzione del contenzioso;
2) Realizzare un’ottimizzazione delle risorse e conseguente
risparmio, concentrando in una struttura specializzata gli
adempimenti che di norma vengono curati da una pluralità
di stazioni appaltanti. L’istituzione della SUA sarà di
immediata utilità soprattutto – ma non solo – per gli enti di
piccole dimensioni, spesso chiamati a confrontarsi con la
complessità delle procedure di gara, potendo contare su una
struttura inevitabilmente limitata;
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Natura giuridica della SUA - art. 2 DPCM 30 giugno 2011
La SUA ha natura giuridica di centrale di committenza di cui
all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di
contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di
servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del
medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo
tale attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale,
comunale ed intercomunale.
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Attività e servizi della SUA – art. 3 DPCM 30 giugno 2011
1. La SUA cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le
seguenti attività e servizi:
a) collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello
schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena
rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze
degli enti interessati;
b) concorda con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del
contraente;
c) collabora nella redazione dei capitolati di cui all'articolo 5, comma 7, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, laddove l'ente aderente non sia una
Amministrazione aggiudicatrice statale e non abbia adottato il capitolato
generale di cui al comma 8 del medesimo articolo 5;
d) collabora nella redazione del capitolato speciale;
e) definisce, in collaborazione con l'ente aderente, il criterio di aggiudicazione
ed eventuali atti aggiuntivi;
f) definisce in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i
criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
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Attività e servizi della SUA – art. 3 DPCM 30 giugno 2011
g) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la
lettera di invito;
h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in
tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione
previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del
possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa;
i) nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
l) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di
affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in
giudizio;
m) collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;
n) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il
perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2;
o) trasmette all'ente aderente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 2,
lettera a).
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Elementi essenziali delle Convenzioni tra enti
art. 4 DPCM 30 giugno 2011
1. I rapporti tra SUA e l'ente aderente sono regolati da
convenzioni. La convenzione prevede, in particolare:
a) l'ambito di operatività della SUA determinato, con riferimento
ai contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi, sulla base
degli importi di gara o di altri criteri in relazione ai quali se ne
chiede il coinvolgimento nonché i rapporti e le modalità di
comunicazioni tra il responsabile del procedimento ai sensi
dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed
il responsabile del procedimento della SUA ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241;
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Elementi essenziali delle Convenzioni tra enti
art. 4 DPCM 30 giugno 2011
b) le modalità di rimborso dei costi sostenuti dalla SUA;
c) gli oneri rispettivamente a carico dell'ente aderente e della
SUA in ordine ai contenziosi in materia di affidamento;
d) l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere alla SUA l'elenco
dei contratti di cui alla lettera a), per i quali si prevede
l'affidamento nonché l'obbligo per l'ente aderente di
trasmettere, su richiesta della SUA, ogni informazione utile
relativa all'esecuzione dei medesimi contratti;
e) l'obbligo per l'ente aderente di comunicare alla SUA le varianti
intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto.
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