Sentenza n. 1005/2015 pubbl. il 26/01/2015 RG n. 59427/2010 N. R.G. 59427/2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ELENA RIVA CRUGNOLA dott. ALESSANDRA DAL MORO dott. GUIDO VANNICELLI ha pronunciato la seguente Presidente Relatore Giudice Giudice SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 59427/2010 promossa da: VINCENZO AMORUSO (C.F. MRSVCN59T06A883P), STEFANO BARBERA (C.F. BRBSFN59P09I754Q), TIZIANA BARBARA BRIANTI (C.F. BRNTNB76E56B780A), FABRIZIO CASTRONOVO (C.F. CSTFRZ66B10G273T), FRANCESCO CELLURA (C.F. CLLFNC55H30G273H), MASSIMILIANO DE NATALE (C.F. DNTMSM70C30F158V), MARCELLO MICHELE DI MAURO (C.F. DMRMCL68P29C351O), ANTONELLO GIORDANO (C.F. GRDNNL73R08D086B), ANDREA INVIDIA (C.F. NVDNDR72H15F335H), ANTONIO LATTANZIO (C.F. LTTNTN64T20D643M), CLAUDIO MARINO (C.F. MRNCLD57D26H163Y), MARIA GISELLA MORRONE (C.F. MRRMGS71H43Z401M), ORESTE MUSTO (C.F. MSTRST54H07F566G), GIUSEPPE QUARTUCCI (C.F. QRTGPP63C19A854J), GREGORIO FEDELE (C.F. FDLGGR67A22F842R), CARLO LUCIANO SURIANO (C.F. SRNCLL59T13F052W), GIULIO VILLANI (C.F. VLLGLI69P22C514Y), RAFFAELE SICA (C.F. SCIRFL55C08H703R), GAETANA MARIA GABRIELLA REITANO (C.F. RTNGNM59A52C351C); tutti con il patrocinio dell'avv. ANTONIO ZULLO del foro di Ariano Irpino (C.F.ZLLNTN60L27A975B) e dell'avv. VINCENZA BELLINO del foro di Sant'Angelo dei Lombardi (C.F.BLLVCN66S53A509D) e tutti con essi elettivamente domiciliati in VIA SAN VITO N.7, MILANO presso lo studio dell'avv. ELENA ALIANI; ATTORI contro FRANCESCO COSTANTINI (C.F. CSTFNC30A21F911X), LUIGI RATTI (C.F. RTTLGU39T04F205T), pagina http://bit.ly/1M0OE41 1 di 19 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sentenza n. 1005/2015 pubbl. il 26/01/2015 RG n. 59427/2010 LUIGI ZANETTI (C.F. ZNTLGU45S09A794W), PAOLO NODARI (C.F. NDRPLA43M31C312U), DAVIDE ALBERTO FORTUNATO (C.F. FRTDDL62C22F205N); tutti con il patrocinio degli avvocati GIULIANO VECCHIONE (C.F. VCCGLN60C29B565M) e GIUSEPPE UNDARI (C.F. NDRGPP76B20C286H) del foro di Milano; CONVENUTI MATTEO OLGIATI (C.F. LGTMTT76D27D198T) quale erede di VINCENZO OLGIATI, con il patrocinio dell'avv. GIULIANO VECCHIONE (C.F. VCCGLN60C29B565M) del foro di Milano; CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE (C.F. 06372070968) con il patrocinio dell’avv. GIAMPIETRO BOZZOLA (C.F. BZZGPT67H03F471N) del foro di Milano; TERZA CHIAMATA ALLIANZ SPA (C.F. 05032630963), con il patrocinio dall’avv. GIAMPAOLO SAVI (C.F. SVAGPL41D20G337D) e dell’avv. ENRICO SAVI (SVANRC76D09F205B) del foro di Milano; TERZA CHIAMATA ASSICURATORI DEI LLOYD'S OF LONDON (C.F. 10655700150), con il patrocinio dell’avv. ANTHONY PEROTTO (C.F. PRTNHN66A07Z114V) del foro di Milano; TERZI CHIAMATI SERGIO DI MATTEO (C.F. DMTSRG65L31G902U), SERGIO DI MASI (C.F. DMSSRG71M01D390P), LUIGI VOLPE LUIGI (C.F. VLPLGU62S22F839Y), RAFFELLA CASTELLANO (C.F. CSTRFL77A58A509F), RAFFELLA MARCIANO (C.F. MRCRFL77A47G812C), ANGELO FRANCO DI FRAIA (C.F. DFRNLF59D05L844X), GIOVANNA ALVIGGI (C.F. LVGGNN69L65A512P), MARIO FUSCO (C.F. FSCMRA59R02F839J), AMEDEO TOMMASONE (C.F. TMMMDA58H09F839O), RAFFAELE TUFANO (C.F. TFNRFL75C11F839A), MONICA SALIO (C.F. SLAMNC73B50L259W), MAURO LEONE (C.F. LNEMRA69P09C479D); tutti con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO COSTABILE del foro di Cosenza ed elettivamente domiciliati in VIA FONTANA N.5, MILANO presso lo studio dell'avv. FRANCESCO CARREA (C.F.CRRFNC79D26F205A); INTERVENUTI CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come segue: per gli attori: "Voglia l'on.le Tribunale adito accertare e dichiarare, per quanto in premessa esposto (cfr. premessa dell'atto di citazione), la responsabilità degli amministratori della Keyros spa per aver indicato causali non ricorrenti e non rispondenti per la procedura di licenziamento collettivo e Cassa Integrazioni Guadagni straordinaria e per l'effetto condannarli, sempre in proprio e in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura non inferiore ad euro 150mila per ognuno degli attori o a quella somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione, interessi, oltre spese e competenze di causa con attribuzione." pagina http://bit.ly/1M0OE41 2 di 19 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce CONVENUTO Sentenza n. 1005/2015 pubbl. il 26/01/2015 RG n. 59427/2010 "Voglia l'on.le Tribunale di Milano accertare e dichiarare, per quanto in premessa esposto la responsabilità degli amministratori della Keyros spa ed in particolare dei signori FRANCESCO COSTANTINI, LUIGI RATTI, LUIGI ZANETTI, DAVIDE ALBERTO FORTUNATO, PAOLO NARDI e VINCENZO OLGIATI, per aver indicato causali non ricorrenti e non rispondenti per la procedura di licenziamento collettivo e Cassa Integrazioni Guadagni straordinaria e per l'effetto condannarli sempre in proprio e in solido tra loro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in favore degli interventori, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, oltre interessi, oltre spese e competenze di causa, quest'ultime distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario." per i convenuti FRANCESCO COSTANTINI, LUIGI RATTI, LUIGI ZANETTI, PAOLO NODARI, DAVIDE ALBERTO FORTUNATO: "Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria domanda, eccezione od istanza: A I. dichiarare inammissibili, improponibili e/o comunque, rigettare tutte le domande proposte, nei confronti del dottor Francesco Costantini, dello avv. Paolo Nodari, del dottor Davide Alberto Fortunato, del signor Luigi Ratti e del signor Luigi Zanetti, dal sig. Vincenzo Amoruso, dal sig. Stefano Barbera, dalla sig.ra Barbara Tiziana Brianti, dal sig. Fabrizio Castronovo, dal sig. Francesco Cellura, dal sig. Massimiliano De Natale, dal sig. Marcello Michele Di Mauro, dal sig. Antonello Giordano, dal signor Andrea Invidia, dal sig. Antonio Lattanzio, dal sig. Claudio Marino, dalla sig.ra Maria Gisella Morrone, dal sig. Oreste Musto, dal sig. Giuseppe Quartucci, dal sig. Gregorio Fedele, dal sig. Carlo Luciano Suriano, dal sig. Giulio Villani, dal sig. Raffaele Sica e dalla sig.ra Maria Gabriella Gaetana Reitano, con Atto di Citazione in data 19 luglio 2010; II. in subordine, nella denegata ipotesi in cui le domande proposte, nel presente giudizio, dal sig. Vincenzo Amoruso, dal sig. Stefano Barbera, dalla sig.ra Barbara Tiziana Brianti, dal sig. Fabrizio Castronovo, dal sig. Francesco Cellura, dal sig. Massimiliano De Natale, dal sig. Marcello Michele Di Mauro, dal sig. Antonello Giordano, dal signor Andrea Invidia, dal sig. Antonio Lattanzio, dal sig. Claudio Marino, dalla sig.ra Maria Gisella Morrone, dal sig. Oreste Musto, dal sig. Giuseppe Quartucci, dal sig. Gregorio Fedele, dal sig. Carlo Luciano Suriano, dal sig. Giulio Villani, dal sig. Raffaele Sica e/o dalla sig.ra Maria Gabriella Gaetana Reitano, nei confronti del dottor Francesco Costantini, dell’avv. Paolo Nodari, del dottor Davide Alberto Fortunato, del signor Luigi Ratti e del signor Luigi Zanetti, venissero ritenute, in tutto o in parte, fondate, dichiarare tenute e condannare: - Chubb Insurance Company of Europe S.A., con sede legale in Bruxelles (Belgio) e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 08532530154, e/o Chubb Insurance Company of Europe S.E., con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 06372070968, a tenere manlevato ed indenne il dottor Francesco Costantini di tutto quanto il dottor Francesco Costantini fosse, in tale denegata ipotesi, dichiarato tenuto e/o condannato, per i titoli e gli altri fatti di cui al presente giudizio, a pagare al sig. Vincenzo Amoruso, al sig. Stefano Barbera, alla sig.ra Barbara Tiziana Brianti, al sig. Fabrizio Castronovo, al sig. Francesco Cellura, al sig. Massimiliano De Natale, al sig. Marcello Michele Di Mauro, al sig. Antonello Giordano, al signor Andrea Invidia, al sig. Antonio Lattanzio, al sig. Claudio Marino, alla sig.ra Maria Gisella Morrone, al sig. Oreste Musto, al sig. Giuseppe Quartucci, al sig. Gregorio Fedele, al sig. Carlo Luciano Suriano, al sig. Giulio Villani, al sig. Raffaele Sica e/o alla sig.ra Maria Gabriella Gaetana Reitano, e, quindi, dichiarare tenuta e condannare Chubb Insurance Company of Europe S.A., con sede legale in pagina http://bit.ly/1M0OE41 3 di 19 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce per gli intervenuti: Bruxelles (Belgio) e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 08532530154, e/o Chubb Insurance Company of Europe S.E., con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 06372070968, a pagare, nella sua qualità di assicuratore del dottor Francesco Costantini, al dottor Francesco Costantini - o, in caso di esercizio, da parte di Chubb Insurance Company of Europe S.A., con sede legale in Bruxelles (Belgio) e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 08532530154, e/o di Chubb Insurance Company of Europe S.E., con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 06372070968, della facoltà di cui al secondo comma dell’articolo 1917 cod. civ., agli attori - tutte le somme che, sempre nella denegata ipotesi di cui al presente punto II di queste conclusioni, fossero ritenute dovute, per i titoli e gli altri fatti di cui è causa, al sig. Vincenzo Amoruso, al sig. Stefano Barbera, alla sig.ra Barbara Tiziana Brianti, al sig. Fabrizio Castronovo, al sig. Francesco Cellura, al sig. Massimiliano De Natale, al sig. Marcello Michele Di Mauro, al sig. Antonello Giordano, al signor Andrea Invidia, al sig. Antonio Lattanzio, al sig. Claudio Marino, alla sig.ra Maria Gisella Morrone, al sig. Oreste Musto, al sig. Giuseppe Quartucci, al sig. Gregorio Fedele, al sig. Carlo Luciano Suriano, al sig. Giulio Villani, al sig. Raffaele Sica e/o alla sig.ra Maria Gabriella Gaetana Reitano; - Allianz S.p.A., con sede in Trieste, Largo Ugo Irneri n. 3, Codice Fiscale 05032630963, a tenere manlevato ed indenne l’avv. Paolo Nodari di tutto quanto l’avv. Paolo Nodari fosse, in tale denegata ipotesi, dichiarato tenuto e/o condannato, per i titoli e gli altri fatti di cui al presente giudizio, a pagare al sig. Vincenzo Amoruso, al sig. Stefano Barbera, alla sig.ra Barbara Tiziana Brianti, al sig. Fabrizio Castronovo, al sig. Francesco Cellura, al sig. Massimiliano De Natale, al sig. Marcello Michele Di Mauro, al sig. Antonello Giordano, al signor Andrea Invidia, al sig. Antonio Lattanzio, al sig. Claudio Marino, alla sig.ra Maria Gisella Morrone, al sig. Oreste Musto, al sig. Giuseppe Quartucci, al sig. Gregorio Fedele, al sig. Carlo Luciano Suriano, al sig. Giulio Villani, al sig. Raffaele Sica e/o alla sig.ra Maria Gabriella Gaetana Reitano, e, quindi, dichiarare tenuta e condannare Allianz S.p.A., con sede in Trieste, Largo Ugo Irneri n. 3, Codice Fiscale 05032630963, a pagare, nella sua qualità di assicuratore dell’avv. Paolo Nodari, all’avv. Paolo Nodari - o, in caso di esercizio, da parte di Allianz S.p.A., con sede in Trieste, Largo Ugo Irneri n. 3, Codice Fiscale 05032630963, della facoltà di cui al secondo comma dell’articolo 1917 cod. civ., agli attori - tutte le somme che, sempre nella denegata ipotesi di cui al presente punto II di queste conclusioni, fossero ritenute dovute, per i titoli e gli altri fatti di cui è causa, al sig. Vincenzo Amoruso, al sig. Stefano Barbera, alla sig.ra Barbara Tiziana Brianti, al sig. Fabrizio Castronovo, al sig. Francesco Cellura, al sig. Massimiliano De Natale, al sig. Marcello Michele Di Mauro, dl sig. Antonello Giordano, al signor Andrea Invidia, al sig. Antonio Lattanzio, al sig. Claudio Marino, alla sig.ra Maria Gisella Morrone, al sig. Oreste Musto, al sig. Giuseppe Quartucci, al sig. Gregorio Fedele, al sig. Carlo Luciano Suriano, al sig. Giulio Villani, al sig. Raffaele Sica e/o alla sig.ra Maria Gabriella Gaetana Reitano; - gli assicuratori dei Lloyd’s di Londra che hanno sottoscritto l’assicurazione di cui al Certificato di Assicurazione n. 1784112 del 21 gennaio 2010, con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Corso Garibaldi n. 86, Codice Fiscale 07585850584, a tenere manlevato ed indenne il dottor Davide Alberto Fortunato di tutto quanto il dottor Davide Alberto Fortunato fosse, in tale denegata ipotesi, dichiarato tenuto e/o condannato, per i titoli e gli altri fatti di cui al presente giudizio, a pagare al sig. Vincenzo Amoruso, al sig. Stefano Barbera, alla sig.ra Barbara Tiziana Brianti, al sig. Fabrizio Castronovo, al sig. Francesco Cellura, al sig. Massimiliano De Natale, al sig. Marcello Michele Di Mauro, al sig. Antonello Giordano, al signor Andrea Invidia, al sig. Antonio Lattanzio, al sig. Claudio Marino, alla sig.ra Maria Gisella Morrone, al sig. Oreste Musto, al sig. Giuseppe Quartucci, al sig. Gregorio Fedele, al sig. Carlo Luciano Suriano, al sig. Giulio Villani, al sig. Raffaele Sica e/o alla sig.ra Maria Gabriella Gaetana Reitano, e, pagina http://bit.ly/1M0OE41 4 di 19 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce Sentenza n. 1005/2015 pubbl. il 26/01/2015 RG n. 59427/2010 quindi, dichiarare tenuta e condannare detti assicuratori dei Lloyd’s di Londra, con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Corso Garibaldi n. 86, Codice Fiscale 07585850584, a pagare, nella sua qualità di assicuratore del dottor Davide Alberto Fortunato, al dottor Davide Alberto Fortunato - o, in caso di esercizio, da parte di detti assicuratori dei Lloyd’s di Londra, con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Corso Garibaldi n. 86, Codice Fiscale 07585850584, della facoltà di cui al secondo comma dello articolo 1917 cod. civ., agli attori - tutte le somme che, sempre nella denegata ipotesi di cui al presente punto II di queste conclusioni, fossero ritenute dovute, per i titoli e gli altri fatti di cui è causa, al sig. Vincenzo Amoruso, al sig. Stefano Barbera, alla sig.ra Barbara Tiziana Brianti, al sig. Fabrizio Castronovo, al sig. Francesco Cellura, al sig. Massimiliano De Natale, al sig. Marcello Michele Di Mauro, dl sig. Antonello Giordano, al signor Andrea Invidia, al sig. Antonio Lattanzio, al sig. Claudio Marino, alla sig.ra Maria Gisella Morrone, al sig. Oreste Musto, al sig. Giuseppe Quartucci, al sig. Gregorio Fedele, al sig. Carlo Luciano Suriano, al sig. Giulio Villani, al sig. Raffaele Sica e/o alla sig.ra Maria Gabriella Gaetana Reitano; - Chubb Insurance Company of Europe S.A., con sede legale in Bruxelles (Belgio) e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 08532530154, e/o Chubb Insurance Company of Europe S.E., con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 06372070968, a tenere manlevato ed indenne il signor Luigi Ratti di tutto quanto il signor Luigi Ratti fosse, in tale denegata ipotesi, dichiarato tenuto e/o condannato, per i titoli e gli altri fatti di cui al presente giudizio, a pagare al sig. Vincenzo Amoruso, al sig. Stefano Barbera, alla sig.ra Barbara Tiziana Brianti, al sig. Fabrizio Castronovo, al sig. Francesco Cellura, al sig. Massimiliano De Natale, al sig. Marcello Michele Di Mauro, al sig. Antonello Giordano, al signor Andrea Invidia, al sig. Antonio Lattanzio, al sig. Claudio Marino, alla sig.ra Maria Gisella Morrone, al sig. Oreste Musto, al sig. Giuseppe Quartucci, al sig. Gregorio Fedele, al sig. Carlo Luciano Suriano, al sig. Giulio Villani, al sig. Raffaele Sica e/o alla sig.ra Maria Gabriella Gaetana Reitano, e, quindi, dichiarare tenuta e condannare Chubb Insurance Company of Europe S.A., con sede legale in Bruxelles (Belgio) e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 08532530154, e/o Chubb Insurance Company of Europe S.E., con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 06372070968, a pagare, nella sua qualità di assicuratore del signor Luigi Ratti, al signor Luigi Ratti - o, in caso di esercizio, da parte di Chubb Insurance Company of Europe S.A., con sede legale in Bruxelles (Belgio) e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 08532530154, e/o di Chubb Insurance Company of Europe S.E., con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 06372070968, della facoltà di cui al secondo comma dello articolo 1917 cod. civ., agli attori - tutte le somme che, sempre nella denegata ipotesi di cui al presente punto II di queste conclusioni, fossero ritenute dovute, per i titoli e gli altri fatti di cui è causa, al sig. Vincenzo Amoruso, al sig. Stefano Barbera, alla sig.ra Barbara Tiziana Brianti, al sig. Fabrizio Castronovo, al sig. Francesco Cellura, al sig. Massimiliano De Natale, al sig. Marcello Michele Di Mauro, dl sig. Antonello Giordano, al signor Andrea Invidia, al sig. Antonio Lattanzio, al sig. Claudio Marino, alla sig.ra Maria Gisella Morrone, al sig. Oreste Musto, al sig. Giuseppe Quartucci, al sig. Gregorio Fedele, al sig. Carlo Luciano Suriano, al sig. Giulio Villani, al sig. Raffaele Sica e/o alla sig.ra Maria Gabriella Gaetana Reitano; - Chubb Insurance Company of Europe S.A., con sede legale in Bruxelles (Belgio) e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 08532530154, e/o Chubb Insurance Company of Europe S.E., con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 06372070968, a tenere manlevato ed indenne il signor Luigi Zanetti, di tutto quanto il signor Luigi Zanetti fosse, in tale pagina http://bit.ly/1M0OE41 5 di 19 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce Sentenza n. 1005/2015 pubbl. il 26/01/2015 RG n. 59427/2010 denegata ipotesi, dichiarato tenuto e/o condannato, per i titoli e gli altri fatti di cui al presente giudizio, a pagare al sig. Vincenzo Amoruso, al sig. Stefano Barbera, alla sig.ra Barbara Tiziana Brianti, al sig. Fabrizio Castronovo, al sig. Francesco Cellura, al sig. Massimiliano De Natale, al sig. Marcello Michele Di Mauro, al sig. Antonello Giordano, al signor Andrea Invidia, al sig. Antonio Lattanzio, al sig. Claudio Marino, alla sig.ra Maria Gisella Morrone, al sig. Oreste Musto, al sig. Giuseppe Quartucci, al sig. Gregorio Fedele, al sig. Carlo Luciano Suriano, al sig. Giulio Villani, al sig. Raffaele Sica e/o alla sig.ra Maria Gabriella Gaetana Reitano, e, quindi, dichiarare tenuta e condannare Chubb Insurance Company of Europe S.A., con sede legale in Bruxelles (Belgio) e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 08532530154, e/o Chubb Insurance Company of Europe S.E., con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 06372070968, a pagare, nella sua qualità di assicuratore del signor Luigi Zanetti - o, in caso di esercizio, da parte di Chubb Insurance Company of Europe S.A., con sede legale in Bruxelles (Belgio) e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 08532530154, e/o di Chubb Insurance Company of Europe S.E., con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 06372070968, della facoltà di cui al secondo comma dello articolo 1917 cod. civ., agli attori - tutte le somme che, sempre nella denegata ipotesi di cui al presente punto II di queste conclusioni, fossero ritenute dovute, per i titoli e gli altri fatti di cui è causa, al sig. Vincenzo Amoruso, al sig. Stefano Barbera, alla sig.ra Barbara Tiziana Brianti, al sig. Fabrizio Castronovo, al sig. Francesco Cellura, al sig. Massimiliano De Natale, al sig. Marcello Michele Di Mauro, dl sig. Antonello Giordano, al signor Andrea Invidia, al sig. Antonio Lattanzio, al sig. Claudio Marino, alla sig.ra Maria Gisella Morrone, al sig. Oreste Musto, al sig. Giuseppe Quartucci, al sig. Gregorio Fedele, al sig. Carlo Luciano Suriano, al sig. Giulio Villani, al sig. Raffaele Sica e/o alla sig.ra Maria Gabriella Gaetana Reitano. B disporre la fissazione della udienza necessaria allo scopo di consentire la citazione di: - Chubb Insurance Company of Europe S.E., con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 06372070968; - Allianz S.p.A., con sede in Trieste, Largo Ugo Irneri n. 3, Codice Fiscale 05032630963,; - Assicuratori dei Lloyd’s di Londra che hanno sottoscritto l’assicurazione di cui al Certificato di Assicurazione n. 1784112 del 21 gennaio 2010, con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Corso Garibaldi n. 86, Codice Fiscale 07585850584; - AIG Europe Limited, Codice Fiscale 08037550962, con Rappresentanza Generale per la Italia, in Milano, Via della Chiusa n. 2; nel rispetto dei termini dell’articolo 163-bis cod. proc. civ., e, in ogni caso: I. dichiarare inesistenti, inammissibili, improponibili e/o, comunque, rigettare tutte le domande proposte, nei confronti dei signori Francesco Costantini, Luigi Ratti, Luigi Zanetti, Paolo Nodari e Davide Alberto Fortunato, dai signori Sergio Di Matteo, Sergio Di Masi, Luigi Volpe, Raffaella Castellano, Raffaella Marciano, Angelo Franco Di Fraia, Giovanna Alviggi, Mario Fusco, Amedeo Tommasone, Raffaele Tufano, Monica Salio e Mauro Leone, con Comparsa di Intervento in data 23 gennaio/15 febbraio 2013; II. in subordine, per la denegata ipotesi in cui le domande proposte, nel presente giudizio, dai signori Sergio Di Matteo, Sergio Di Masi, Luigi Volpe, Raffaella Castellano, Raffaella Marciano, Angelo Franco Di Fraia, Giovanna Alviggi, Mario Fusco, Amedeo Tommasone, Raffaele Tufano, Monica Salio e Mauro Leone, nei confronti dei signori Francesco Costantini, Luigi Ratti, Luigi Zanetti, Paolo pagina http://bit.ly/1M0OE41 6 di 19 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce Sentenza n. 1005/2015 pubbl. il 26/01/2015 RG n. 59427/2010 Nodari e Davide Alberto Fortunato, venissero ritenute, in tutto o in parte, ammissibili e fondate, condannare Chubb Insurance Company of Europe S.E., con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 06372070968, Allianz S.p.A., con sede in Trieste, Largo Ugo Irneri n. 3, Codice Fiscale 05032630963, gli Assicuratori dei Lloyd’s di Londra che hanno sottoscritto la assicurazione di cui al Certificato di Assicurazione n. 1784112 del 21 gennaio 2010, con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Corso Garibaldi n. 86, Codice Fiscale 07585850584 e/o AIG Europe Limited, Codice Fiscale 08037550962, con Rappresentanza Generale per la Italia, in Milano, Via della Chiusa n. 2 a tenere manlevati ed indenni i rispettivi assicurati dottor Francesco Costantini, signor Luigi Ratti, signor Luigi Zanetti, signor Paolo Nodari e signor Davide Alberto Fortunato di tutto quanto il dottor Francesco Costantini, il signor Luigi Ratti, il signor Luigi Zanetti, il signor Paolo Nodari e il signor Davide Alberto Fortunato fossero, in tale denegata ipotesi, dichiarati tenuti e/o condannati, per i titoli e gli altri fatti di cui al presente giudizio, a pagare ai signori Sergio Di Matteo, Sergio Di Masi, Luigi Volpe, Raffaella Castellano, Raffaella Marciano, Angelo Franco Di Fraia, Giovanna Alviggi, Mario Fusco, Amedeo Tommasone, Raffaele Tufano, Monica Salio e/o Mauro Leone, e, quindi, dichiarare tenuti e condannare Chubb Insurance Company of Europe S.E., con Rappresentanza Generale per la Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 06372070968, Allianz S.p.A., con sede in Trieste, Largo Ugo Irneri n. 3, Codice Fiscale 05032630963, gli Assicuratori dei Lloyd’s di Londra che hanno sottoscritto la assicurazione di cui al Certificato di Assicurazione n. 1784112 del 21 gennaio 2010, con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Corso Garibaldi n. 86, Codice Fiscale 07585850584 e/o AIG Europe Limited, Codice Fiscale 08037550962, con Rappresentanza Generale per la Italia, in Milano, Via della Chiusa n. 2, a pagare, nella loro rispettive qualità di assicuratori del dottor Francesco Costantini, del signor Luigi Ratti, del signor Luigi Zanetti, del signor Paolo Nodari e del signor Davide Alberto Fortunato, ai rispettivi assicurati dottor Francesco Costantini, signor Luigi Ratti, signor Luigi Zanetti, signor Paolo Nodari e signor Davide Alberto Fortunato - o, in caso di esercizio, da parte di Chubb Insurance Company of Europe S.E., degli Assicuratori dei Lloyd’s di Londra che hanno sottoscritto la assicurazione di cui al Certificato di Assicurazione n. 1784112 del 21 gennaio 2010, di Allianz S.p.A. e/o di AIG Europe Limited della facoltà di cui al secondo comma dello articolo 1917 cod. civ. e a quelle di loro che abbiano esercitato tale facoltà, ai signori Sergio Di Matteo, Sergio Di Masi, Luigi Volpe, Raffaella Castellano, Raffaella Marciano, Angelo Franco Di Fraia, Giovanna Alviggi, Mario Fusco, Amedeo Tommasone, Raffaele Tufano, Monica Salio e/o Mauro Leone - tutte le somme che, sempre nella denegata ipotesi di cui sopra, fossero ritenute dovute, per i titoli e gli altri fatti di cui è causa, ai signori Sergio Di Matteo, Sergio Di Masi, Luigi Volpe, Raffaella Castellano, Raffaella Marciano, Angelo Franco Di Fraia, Giovanna Alviggi, Mario Fusco, Amedeo Tommasone, Raffaele Tufano, Monica Salio e/o Mauro Leone. C Dichiarare inammissibile o, in subordine, rigettare la istanza di ammissione di CTU Contabile formulata dagli attori, all’udienza del 18 febbraio 2013. D In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari." per il convenuto MATTEO OLGIATI: "Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria domanda, eccezione od istanza: I disporre, a norma dell’art. 269 cod. proc. civ., la fissazione della udienza necessaria allo scopo di pagina 7 di 19 http://bit.ly/1M0OE41 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce Sentenza n. 1005/2015 pubbl. il 26/01/2015 RG n. 59427/2010 Sentenza n. 1005/2015 pubbl. il 26/01/2015 RG n. 59427/2010 consentire la citazione di Chubb Insurance Company of Europe S.A., con sede legale in Bruxelles (Belgio) e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 08532530154, e di Chubb Insurance Company of Europe S.E., con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 06372070968, nel rispetto dei termini dello articolo 163-bis cod. proc. civ., e, in ogni caso, accogliere le seguenti conclusioni: A. In via preliminare di rito, dichiarare e/o, comunque, pronunciare l’estinzione del presente giudizio o, in subordine, ordinare la cancellazione della presente causa dal ruolo; I. dichiarare inesistenti, inammissibili, improponibili e/o, comunque, rigettare tutte le domande proposte, nei confronti del signor Matteo Olgiati, dal sig. Vincenzo Amoruso, dal sig. Stefano Barbera, dalla sig.ra Barbara Tiziana Brianti, dal sig. Fabrizio Castronovo, dal sig. Francesco Cellura, dal sig. Massimiliano De Natale, dal sig. Marcello Michele Di Mauro, dal sig. Antonello Giordano, dal signor Andrea Invidia, dal sig. Antonio Lattanzio, dal sig. Claudio Marino, dalla sig.ra Maria Gisella Morrone, dal sig. Oreste Musto, dal sig. Giuseppe Quartucci, dal sig. Gregorio Fedele, dal sig. Carlo Luciano Suriano, dal sig. Giulio Villani, dal sig. Raffaele Sica e dalla sig.ra Maria Gabriella Gaetana Reitano, con Atto di Citazione in data 19 luglio 2010 e con Atto di Citazione in Rinnovazione in data 12 giugno 2012; II. in subordine, nella denegata ipotesi in cui le domande proposte, nel presente giudizio, dal sig. Vincenzo Amoruso, dal sig. Stefano Barbera, dalla sig.ra Barbara Tiziana Brianti, dal sig. Fabrizio Castronovo, dal sig. Francesco Cellura, dal sig. Massimiliano De Natale, dal sig. Marcello Michele Di Mauro, dal sig. Antonello Giordano, dal signor Andrea Invidia, dal sig. Antonio Lattanzio, dal sig. Claudio Marino, dalla sig.ra Maria Gisella Morrone, dal sig. Oreste Musto, dal sig. Giuseppe Quartucci, dal sig. Gregorio Fedele, dal sig. Carlo Luciano Suriano, dal sig. Giulio Villani, dal sig. Raffaele Sica e/o dalla sig.ra Maria Gabriella Gaetana Reitano, nei confronti del signor Matteo Olgiati, venissero ritenute, in tutto o in parte, fondate, dichiarare tenute e condannare Chubb Insurance Company of Europe S.A., con sede legale in Bruxelles (Belgio) e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 08532530154, e/o Chubb Insurance Company of Europe S.E., con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 06372070968, a tenere manlevato ed indenne il signor Matteo Olgiati di tutto quanto il signor Matteo Olgiati fosse, in tale denegata ipotesi, dichiarato tenuto e/o condannato, per i titoli e gli altri fatti di cui al presente giudizio, a pagare al sig. Vincenzo Amoruso, al sig. Stefano Barbera, alla sig.ra Barbara Tiziana Brianti, al sig. Fabrizio Castronovo, al sig. Francesco Cellura, al sig. Massimiliano De Natale, al sig. Marcello Michele Di Mauro, al sig. Antonello Giordano, al signor Andrea Invidia, al sig. Antonio Lattanzio, al sig. Claudio Marino, alla sig.ra Maria Gisella Morrone, al sig. Oreste Musto, al sig. Giuseppe Quartucci, al sig. Gregorio Fedele, al sig. Carlo Luciano Suriano, al sig. Giulio Villani, al sig. Raffaele Sica e/o alla sig.ra Maria Gabriella Gaetana Reitano, e, quindi, dichiarare tenuta e condannare Chubb Insurance Company of Europe S.A., con sede legale in Bruxelles (Belgio) e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 08532530154, e/o Chubb Insurance Company of Europe S.E., con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 06372070968, a pagare, nella sua qualità di assicuratore del signor Matteo Olgiati, al signor Matteo Olgiati - o, in caso di esercizio, da parte di Chubb Insurance Company of Europe S.A., con sede legale in Bruxelles (Belgio) e Rappresentanza Generale per la Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 08532530154, e/o di Chubb Insurance Company of Europe S.E., con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 06372070968, della facoltà di pagina http://bit.ly/1M0OE41 8 di 19 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce B. Nel merito, in subordine: Sentenza n. 1005/2015 pubbl. il 26/01/2015 RG n. 59427/2010 cui al secondo comma dell’articolo 1917 cod. civ., agli attori - tutte le somme che, sempre nella denegata ipotesi di cui al presente punto II di queste conclusioni, fossero ritenute dovute, per i titoli e gli altri fatti di cui è causa, al sig. Vincenzo Amoruso, al sig. Stefano Barbera, alla sig.ra Barbara Tiziana Brianti, al sig. Fabrizio Castronovo, al sig. Francesco Cellura, al sig. Massimiliano De Natale, al sig. Marcello Michele Di Mauro, al sig. Antonello Giordano, al signor Andrea Invidia, al sig. Antonio Lattanzio, al sig. Claudio Marino, alla sig.ra Maria Gisella Morrone, al sig. Oreste Musto, al sig. Giuseppe Quartucci, al sig. Gregorio Fedele, al sig. Carlo Luciano Suriano, al sig. Giulio Villani, al sig. Raffaele Sica e/o alla sig.ra Maria Gabriella Gaetana Reitano. disporre la fissazione della udienza necessaria allo scopo di consentire la citazione di Chubb Insurance Company of Europe S.E., e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 06372070968, nel rispetto dei termini dell’articolo 163-bis cod. proc. civ., e, in ogni caso, accogliere le seguenti Conclusioni Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria domanda, eccezione od istanza: I. dichiarare inesistenti, inammissibili, improponibili e/o, comunque, rigettare tutte le domande proposte, nei confronti del signor Matteo Olgiati, dai signori Sergio Di Matteo, Sergio Di Masi, Luigi Volpe, Raffaella Castellano, Raffaella Marciano, Angelo Franco Di Fraia, Giovanna Alviggi, Mario Fusco, Amedeo Tommasone, Raffaele Tufano, Monica Salio e Mauro Leone, con Comparsa di Intervento in data 23 gennaio/15 febbraio 2013; II. in subordine, per la denegata ipotesi in cui le domande proposte, nel presente giudizio, dai signori Sergio Di Matteo, Sergio Di Masi, Luigi Volpe, Raffaella Castellano, Raffaella Marciano, Angelo Franco Di Fraia, Giovanna Alviggi, Mario Fusco, Amedeo Tommasone, Raffaele Tufano, Monica Salio e Mauro Leone, nei confronti del signor Matteo Olgiati, venissero ritenute, in tutto o in parte, ammissibili e fondate, condannare Chubb Insurance Company of Europe S.E., e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 06372070968, a tenere manlevato ed indenne il signor Matteo Olgiati di tutto quanto il signor Matteo Olgiati fosse, in tale denegata ipotesi, dichiarato tenuto e/o condannato, per i titoli e gli altri fatti di cui al presente giudizio, a pagare ai signori Sergio Di Matteo, Sergio Di Masi, Luigi Volpe, Raffaella Castellano, Raffaella Marciano, Angelo Franco Di Fraia, Giovanna Alviggi, Mario Fusco, Amedeo Tommasone, Raffaele Tufano, Monica Salio e/o Mauro Leone, e, quindi, dichiarare tenuta e condannare Chubb Insurance Company of Europe S.E., con Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 06372070968, a pagare, nella sua qualità di assicuratore del signor Matteo Olgiati, al signor Matteo Olgiati - o, in caso di esercizio, da parte di Chubb Insurance Company of Europe S.E. della facoltà di cui al secondo comma dell’articolo 1917 cod. civ. - ai signori Sergio Di Matteo, Sergio Di Masi, Luigi Volpe, Raffaella Castellano, Raffaella Marciano, Angelo Franco Di Fraia, Giovanna Alviggi, Mario Fusco, Amedeo Tommasone, Raffaele Tufano, Monica Salio e/o Mauro Leone tutte le somme che, sempre nella denegata ipotesi di cui sopra, fossero ritenute dovute, per i titoli e gli altri fatti di cui è causa, ai signori Sergio Di Matteo, Sergio Di Masi, Luigi Volpe, Raffaella Castellano, Raffaella Marciano, Angelo Franco Di Fraia, Giovanna Alviggi, Mario Fusco, Amedeo Tommasone, Raffaele Tufano, Monica Salio e/o Mauro Leone. III Dichiarare inammissibile o, in subordine, rigettare la istanza di ammissione di CTU Contabile formulata dagli attori, all’udienza del 18 febbraio 2013. IV pagina http://bit.ly/1M0OE41 9 di 19 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce II Sentenza n. 1005/2015 pubbl. il 26/01/2015 RG n. 59427/2010 In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari." per la terza chiamata CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE: "IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare l’inammissibilità dell’intervento, o comunque delle domande ivi svolte, relativamente alla posizione delle parti intervenute, per tutti i motivi esposti in atti ed all’udienza del 18 febbraio 2013; conseguentemente, estromettere le parti medesime, ovvero, in subordine, rigettare comunque le domande svolte dalle stesse, trattandosi di domande nuove; ferma restando l’opposizione all’estensione del contraddittorio derivante dalle predette nuove domande; NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare l’infondatezza delle domande di chiamata in garanzia e manleva svolte dai convenuti Costantini, Ratti e Zanetti, Matteo Olgiati nei confronti di Chubb, e quindi respingere tali domande, pretese ed azioni, per assoluta mancanza di copertura assicurativa in relazione alla Polizza Chubb, come invocata ed azionata dai predetti convenuti in merito ai fatti per cui è causa, per i motivi e le esclusioni di Polizza come menzionati in atti ed in quelle che saranno le successive memorie e difese, considerandosi la Polizza medesima (sub doc. 1 Chubb) e le relative esclusioni e limitazioni di copertura assicurativa, parte integrante anche del presente atto difensivo; - in ogni caso, accertare e dichiarare l’inesistenza e/o l’inammissibilità e/o infondatezza in fatto e in diritto delle domande, azioni e pretese attoree, per le ragioni esposte dai convenuti, alla cui difesa in merito Chubb si è associata, e per gli effetti respingere le domande proposte dagli attori verso i convenuti, tra i quali i signori Costantini, Zanetti, Ratti, Olgiati e, conseguentemente, nei confronti di Chubb, da essi chiamata in garanzia e manleva (nella denegata ipotesi in cui si ritenga operante la copertura assicurativa Chubb in merito ai fatti di causa); IN VIA SUBORDINATA: - nelle denegate ipotesi in cui si ritenga sussistere copertura assicurativa Chubb e fondata la domanda attorea verso i signori Costantini, Zanetti, Olgiati Ratti, limitare comunque l’indennizzo di Chubb nel rispetto e nei limiti del massimale di Polizza e comunque di ogni altro limite previsto dal contratto assicurativo, parte integrante del presente atto (sub doc. 1 Chubb); IN OGNI CASO: - con condanna di parti attrici e/o delle parti che hanno chiamato in causa Chubb, al pagamento integrale delle spese legali, inclusa IVA e accessori, a favore di Chubb, e delle quali lo scrivente procuratore si dichiara antistatario. ****** Si richiama la documentazione già prodotta in atti (sub docc. da 0 a 4 Chubb)." per la terza chiamata ALLIANZ SPA: "Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare: 1) In via pregiudiziale, accertata e dichiarata l’inammissibilità delle domande proposte dai soggetti intervenuti volontariamente in giudizio e/o l’inutilizzabilità dei documenti dagli stessi prodotti, non autorizzare i convenuti ad estendere il contraddittorio su tali domande, con ogni conseguente provvedimento. 2) In via pregiudiziale subordinata, qualora si ritengano ammissibili le domande proposte dagli pagina 10 di 19 http://bit.ly/1M0OE41 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Sentenza n. 1005/2015 pubbl. il 26/01/2015 RG n. 59427/2010 intervenuti e utilizzabili i documenti dagli stessi prodotti, sospendere il presente giudizio, rimettendo alla Corte Costituzionale gli atti al fine di decidere la questione d’incostituzionalità dell’art. 268 cod. proc. civ. per violazione degli artt. 28 e 111, co. 2, Cost.. 3) Nel merito, in via principale, respingere per le ragioni esposte nelle precedenti difese o come meglio ritenuto le domande da chiunque proposte in causa nei confronti dell’avv. Paolo Nodari, con conseguente assorbimento di qualsivoglia domanda di garanzia dallo stesso formulata nei confronti di Allianz. 5) Nel merito, in via ulteriormente subordinata, previa determinazione della quota di responsabilità attribuibile all’avv. Nodari in ordine ai fatti per cui è causa, dichiarare Allianz tenuta a manlevare lo stesso entro il limite del massimale di € 516.456,90, dedotto lo scoperto pattuito, nonché nei limiti e nei termini tutti, di legge e di contratto (dunque in secondo rischio rispetto alla polizza Chubb invocata in causa), respingendo ogni diversa domanda proposta nei confronti di Allianz. 6) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario delle spese generali di studio, nel rispetto del principio della soccombenza." per i terzi chiamati ASSICURATORI DEI LLOYD'S OF LONDON: "Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, previe le più opportune pronunce, declaratorie e accertamenti, così giudicare: in via principale: rigettare le domande degli attori (e di ogni altro soggetto) nei confronti del Dott. Fortunato in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, rigettare le domande di manleva/indennizzo svolte dal Dott. Fortunato nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd’s; accertare inoltre l’inammissibilità, l’improcedibilità e, comunque, l’infondatezza di qualsiasi domanda che l’Assicurato ritenesse di svolgere o di aver svolto in base alle polizze assicurative prodotte per la prima volta nella propria seconda memoria ex art. 183, comma 6°, c.p.c. (in particolare con riguardo alle Polizze Precedenti ed alla Polizza Successiva) e, per l’effetto, rigettare la relative domande nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd’s, per tutte le ragioni di cui agli atti di causa. in via subordinata: per il caso di accertamento di qualunque obbligazione in capo al Dott. Fortunato, accertare l’inesistenza di qualunque obbligo indennitario e di pagamento in capo agli Assicuratori dei Lloyd’s per le ragioni illustrate negli atti di causa e, per l’effetto, rigettare le domande di manleva ed indennizzo svolte dallo stesso Dott. Fortunato nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd’s, per tutte le ragioni di cui al su esteso atto; in via ulteriormente subordinata: per la denegata ipotesi di accertamento di un qualsiasi obbligo indennitario in capo agli Assicuratori dei Lloyd’s nei confronti del Dott. Fortunato (o di chiunque altro), determinare e contenere (o ove del caso ridurre o escludere) tale obbligo indennitario (e relativa condanna) degli Assicuratori per tutte le ragioni di cui agli atti di causa, e comunque in base ai limiti ed esclusioni di cui alla relativa polizza ed agli atti di causa e comunque entro il massimale disponibile in base alla polizza applicabile, previa detrazione della franchigia applicabile; pagina 11 di 19 http://bit.ly/1M0OE41 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce 4) Nel merito, in via subordinata, dichiarare l’inoperatività in tutti i casi della polizza invocata dall’avv. Paolo Nodari, respingendo ogni e qualsiasi domanda da questi proposta contro Allianz. Sentenza n. 1005/2015 pubbl. il 26/01/2015 RG n. 59427/2010 in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa; in via istruttoria: si chiede ex art. 210 c.p.c. l’ordine di esibizione della contabilità e dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2010 da parte dell’assicurato per il calcolo della franchigia applicabile (che come ricordato è equivalente all’1% degli introiti totali, con il minimo di 1.500 Euro). pagina 12 di 19 http://bit.ly/1M0OE41 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce Con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre e formulare istanze istruttorie nell’eventuale prosieguo del procedimento." Sentenza n. 1005/2015 pubbl. il 26/01/2015 RG n. 59427/2010 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Gli attori, o tutti informatori scientifici già dipendenti di KEYROS SPA, hanno agito contro i cessati amministratori di KEYROS SPA, o i convenuti FRANCESCO COSTANTINI, LUIGI RATTI, LUIGI ZANETTI, PAOLO NODARI, DAVIDE ALBERTO FORTUNATO, VINCENZO OLGIATI, prospettando l'indebito ricorso da parte dei convenuti alla C.I.G. in riferimento a "perdite strutturali derivanti dall'attività ordinaria di informazione medico-scientifica", quando invece la situazione di perdita della capogruppo KEYROS spa era dovuta non alla gestione ordinaria ma a quella straordinaria e in particolare agli investimenti effettuati nella controllata BIOKER SRL nonchè al deprezzamento della partecipazione nell'altra controllata INFOSINT SPA, con conseguente danno in capo ai dipendenti sia patrimoniale (pari alla differenza tra i corrispettivi antecedenti e quelli connessi alla C.I.G. nonchè alla cessazione del rapporto di lavoro nel maggio 2010 con conseguente cessazione della retribuzione, sostituita dall'indennità di mobilità) sia non patrimoniale (danno morale, biologico, esistenziale, relazionale). I convenuti FRANCESCO COSTANTINI, LUIGI RATTI, LUIGI ZANETTI, PAOLO NODARI, DAVIDE ALBERTO FORTUNATO, costituitisi con unica difesa, hanno contestato in fatto il fondamento della pretesa avversaria negando in particolare la ricorrenza di alcun nesso causale, chiamando poi in causa in garanzia i propri assicuratori, vale a dire: CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE (d'ora in avanti anche solo CHUBB), il COSTANTINI, il RATTI e lo ZANETTI, ALLIANZ SPA, il NODARI, gli ASSICURATORI DEI LLOYD'S OF LONDON (d'ora in avanti anche solo LLOYD'S), il FORTUNATO, assicuratori i quali hanno: sia richiamato le difese dei convenuti quanto alla infondatezza delle domande degli attori (cfr. p.3 comparsa CHUBB, pagg. 4 e ss comparsa ALLIANZ SPA, pagg. 6/7 comparsa LLOYD'S), sia svolto varie eccezioni quanto alla non operatività delle polizze invocate dai loro chiamanti. Quanto alla posizione del convenuto VICENZO OLGIATI, nelle more della rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione disposta dal g.i. è emersa la sua morte, cosicché l'atto di citazione è stato notificato dagli attori al preteso erede MATTEO OLGIATI, il quale si è pure costituito, eccependo l'estinzione del giudizio e contestando la accettazione da parte sua della eredità relitta dal padre VINCENZO OLGIATI nonchè svolgendo difese analoghe a quelle degli altri convenuti con chiamata in causa anche da parte sua della CHUBB, la quale ha poi a sua volta ribadito le difese già svolte nel contraddittorio con gli altri convenuti. pagina 13 di 19 http://bit.ly/1M0OE41 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce o VINCENZO AMORUSO, STEFANO BARBERA, TIZIANA BARBARA BRIANTI, FABRIZIO CASTRONOVO, FRANCESCO CELLURA, MASSIMILIANO DE NATALE, MARCELLO MICHELE DI MAURO, ANTONELLO GIORDANO, ANDREA INVIDIA, ANTONIO LATTANZIO, CLAUDIO MARINO, MARIA GISELLA MORRONE, ORESTE MUSTO, GIUSEPPE QUARTUCCI, GREGORIO FEDELE, CARLO LUCIANO SURIANO, GIULIO VILLANI, RAFFAELE SICA, GAETANA MARIA GABRIELLA REITANO, Assegnati i termini ex art.183 cpc sesto comma, gli attori non hanno depositato memorie, mentre, successivamente alla scadenza di tali termini, sono intervenuti in giudizio SERGIO DI MATTEO, SERGIO DI MASI, LUIGI VOLPE LUIGI, RAFFELLA CASTELLANO, RAFFELLA MARCIANO, ANGELO FRANCO DI FRAIA, GIOVANNA ALVIGGI, MARIO FUSCO, AMEDEO TOMMASONE, RAFFAELE TUFANO, MONICA SALIO, MAURO LEONE, dichiarandosi anch'essi informatori scientifici dipendenti di KERYOS SPA e formulando proprie domande risarcitorie autonome nei confronti di tutti i convenuti originariamente indicati dagli attori, sulla base della prospettazione già svolta dagli attori nonchè affermando la ricorrenza di "un evidente abuso, in relazione al potere di direzione e coordinamento, finalizzato al depauperamento del patrimonio sociale della KEYROS SPA, per favorire indebitamente altro soggetto giuridico, in danno tra gli altri dei lavoratori". I convenuti ed i terzi chiamati hanno quindi eccepito l'inammissibilità di tale intervento in quanto autonomo e quindi a loro dire precluso ex art.268 cpc secondo comma, in ogni caso i convenuti chiedendo di chiamare in garanzia i loro assicuratori anche rispetto alle domande svolte nei loro confronti dagli intervenuti. All'esito di specifico contraddittorio quanto all'ammissibilità dell'intervento, contraddittorio nell'ambito del quale gli intervenuti hanno richiamato un consolidato orientamento di legittimità loro favorevole, il g.i. ha invitato le parti a precisare le conclusioni, così motivando: "rilevato che la presente causa va decisa dal Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art.50bis cpc primo comma n.5 cpc, trattandosi di azione di responsabilità nei confronti di amministratori di spa; ritenuto opportuno rimettere le parti al collegio, ricorrendo: o sia questione preliminare attinente all'ammissibilità dell'intervento autonomo (e alla dipendente autorizzazione dei convenuti alla chiamata dei loro assicuratori in garanzia rispetto alle nuove domande formulate dagli intervenuti nei confronti dei convenuti) o sia, comunque, questioni di merito potenzialmente dirimenti attinenti alla sussistenza di fatti costitutivi della pretesa degli attori". All'esito di tale contraddittorio e delle difese conclusionali nonchè della discussione orale della causa reputa il Tribunale che: le domande degli attori non possano essere accolte nei confronti di alcuno dei convenuti; le domande degli intervenuti siano inammissibili. Al riguardo va infatti considerato, quanto alle domande degli attori nei confronti dei convenuti FRANCESCO COSTANTINI, LUIGI RATTI, LUIGI ZANETTI, PAOLO NODARI, DAVIDE ALBERTO FORTUNATO, che: nè nella fase di trattazione della causa nè in quella difesa conclusionale gli attori hanno depositato alcun atto difensivo in replica alle difese avversarie, limitandosi all'udienza del 18.2.2013 a chiedere genericamente l'espletamento di ctu contabile, così non svolgendo alcuna contestazione, né generica né tantomeno specifica, rispetto alla analitica e documentata ricostruzione dei fatti contenuta nella comparsa di risposta dei convenuti citati e della terza chiamata ALLIANZ SPA (cfr. per i convenuti pagg. 5 e ss comparsa, pagg. 11 e ss comparsa conclusionale; per ALLIANZ SPA pagg.4 e ss comparsa, pagg. 10 e ss comparsa conclusionale); da tale ricostruzione documentale, si è detto in alcun modo smentita dagli attori, emerge che i pregiudizi lamentati dagli attori (tutti in sostanza connessi alla ammissione dei dipendenti di pagina 14 di 19 http://bit.ly/1M0OE41 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce Sentenza n. 1005/2015 pubbl. il 26/01/2015 RG n. 59427/2010 Sentenza n. 1005/2015 pubbl. il 26/01/2015 RG n. 59427/2010 KEYROS SPA alla C.I.G.) non traggono origine dalla condotta addebitata in citazione agli amministratori convenuti (vale a dire l'aver fatto indebitamente ricorso alla C.I.G. adducendo una causale non corrispondente alla effettiva situazione aziendale) ma da successive procedure di messa in mobilità e di licenziamento collettivo, posto che: o è stata revocata con missiva del 25.2.2009 (doc.8bis convenuti), o sul presupposto dell'intervenuto scioglimento anticipato della società e della sua messa in liquidazione deliberati dall'assemblea dei soci del 6.2.2009, sulla scorta di situazione patrimoniale denotante un patrimonio netto negativo per euro 18.364.907,00 (cfr. doc.6 convenuti), con contestuale nomina di liquidatore in persona di LUIGI ZANETTI, o provvedendo quindi la spa, sempre il 25.2.2009, a formulare ulteriore comunicazione di avvio della procedura C.I.G.S. per crisi aziendale per cessazione di attività, o con successiva emanazione, l'11.5.2009, del corrispondente decreto del Ministero del lavoro di approvazione del programma di cassa integrazione guadagno straordinaria finalizzato alla cessazione di attività relativamente al periodo dal 24.2.2009 al 23.2.2010 (cfr. doc.10 convenuti), con inserimento in C.I.G.S. di tutti i dipendenti di KEYROS SPA (cfr. docc.11 a 29 convenuti) o e, dopo la ammissione della KEYROS SPA alla procedura di concordato preventivo come da decreto del Tribunale di Milano del 21.5.2009 (cfr. docc. 29bis e 30 convenuti), o con ancora successiva iniziativa del Commissario Giudiziale del 22.7.2009 ex art.24 l. n.223/1991, determinante la collocazione dei dipendenti di KEYROS in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria Concorsuale dal 12.5.2009 e per i successivi 12 mesi, con loro licenziamento come da missive del 9/10.2.2010, con cessazione dei rapporti di lavoro dal 22.5.2010 (cfr. docc. 31 a 52 convenuti). Sulla scorta di tali dati documentali le domande risarcitorie degli attori vanno quindi rigettate, senza necessità di svolgimento della richiesta CTU contabile, in sostanza dall'andamento della vicenda come sopra ricostruito risultando l'insussistenza sia di conseguenze dannose di per sè derivanti dalla condotta addebitata agli amministratori di KEYROS SPA convenuti (tutti rimasti in carica solo fino al 6.2.2009 e la cui iniziativa dell'1.12.2008 in materia di C.I.G. non ha avuto seguito essendo stata revocata il 25.2.2009) sia di aspetti indebiti nel ricorso alla C.I.G.S. (come effettuato dal liquidatore di KEYROS SPA prima e dal Commissario Giudiziale poi sulla scorta di uno stato di liquidazione effettivo) che ha poi dato luogo alla loro messa in mobilità con successivo licenziamento. Ad analogo rigetto deve poi pervenirsi anche quanto alla domanda risarcitoria degli attori nei confronti del convenuto MATTEO OLGIATI, si è detto citato quale erede di uno degli originari convenuti deceduto nelle more della notificazione della citazione, al riguardo dovendo qui solo precisarsi che: rispetto a tale domanda appare infondata l'eccezione di estinzione del giudizio formulata dall'OLGIATI nella sua comparsa di risposta, dall'esame dei verbali di causa emergendo come pagina 15 di 19 http://bit.ly/1M0OE41 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce o la comunicazione -riferibile ad attività dei convenuti quali membri del cda di KEYROS SPA- di avvio della procedura di mobilità e licenziamento collettivo per riduzione di personale dell'1.12.2008 (doc.2 convenuti), basata sull'andamento negativo dell'attività aziendale di informazione medico scientifica, rispetto alla quale la procedura di consultazione sindacale si era conclusa con esito negativo (cfr. doc.3 convenuti), Sentenza n. 1005/2015 pubbl. il 26/01/2015 RG n. 59427/2010 gli attori abbiano adempiuto, nei termini assegnati, dapprima alla rinnovazione della citazione nei confronti dell'originario convenuto VINCENZO OLGIATI e successivamente alla citazione del preteso erede MATTEO OLGIATI 1; in ogni caso, poi, anche laddove si dovesse ritenere generica la contestazione di MATTEO OLGIATI in ordine alla sua qualità di erede, comunque valgono anche per la posizione del dante causa di MATTEO, VINCENZO OLGIATI, le stesse motivazioni sopra svolte quanto alla infondatezza delle domande degli attori nei confronti degli amministratori di KEYROS SPA 1 Verbale udienza 5.7.2011: "Il G.I. rileva che, come risulta dal documento uno prodotto dai convenuti (visura storica della società), KERYOS SPA è in stato di liquidazione volontaria dal 6.2.2009, con corrispondente decadenza dell'organo amministrativo, per cui, non ricoprendo l'OLGIATI cariche presso la società, la notifica effettuata nei suoi confronti presso la sede legale non può ritenersi valida. L'avv. RODEGHER chiede, quindi, fissarsi altra udienza per il rinnovo della notifica nei confronti del convenuto OLGIATI. Le altre difese si rimettono sul punto. Il Giudice riservato ogni altro provvedimento, fissa ulteriore udienza per la comparizione del convenuto VINCENZO OLGIATI per il giorno 24.1.2012 alle ore 11.00, per la quale parte attrice provvederà alla citazione del convenuto medesimo osservati i termini di legge a comparire" verbale udienza 24.1.2012: "L'avv. GULLO dà atto di aver depositato l'atto di citazione in rinnovazione notificato al convenuto OLGIATI con ritiro dell'atto presso l'ufficio postale ad opera di persona delegata al ritiro in data 25.10.2011. L'avv. VECCHIONE dichiara di aver appreso dai propri assistiti che il signor VINCENZO OLGIATI sarebbe deceduto nell'agosto 2011. L'avv. GULLO prende atto della notizia del decesso e chiede breve differimento onde verificarla presso l'anagrafe. Le altre difese nulla oppongono. Il Giudice riservato ogni altro provvedimento, differisce gli odierni adempimenti al'udienza del 12.3.2012 alle ore 12.00." verbale udienza 12.3.2012: "L'avv. GULLO riferisce che è stata verificata la notizia del decesso del convenuto OLGIATI in data anteriore alla notifica eseguita con ritiro da parte di delegato dell'atto, e pertanto chiede termine per eseguire la notifica nei confronti degli eredi. Le altre difese non si oppongono. Il Giudice tenuto conto della necessità di rispettare i termini a comparire di legge, fissa per la comparizione degli eredi del convenuto OLGIATI l'udienza del 30.10.2012 ore 11, per la quale parte attrice provvederà a citare tale parte osservati i termini di legge a comparire." verbale udienza 30.10.2012: "L'avv. PUTIGNANO deposita atto di citazione in rinnovazione notificato a MATTEO OLGIATI in qualità di erede dell'originario convenuto VINCENZO OLGIATI." pagina 16 di 19 http://bit.ly/1M0OE41 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce gli attori non hanno in alcun modo replicato alla contestazione svolta da MATTEO OLGIATI quanto alla ricorrenza di propria accettazione dell'eredità paterna né hanno, tantomeno, documentato tale accettazione, sicché non risulta dimostrata in giudizio la legittimazione passiva del convenuto MATTEO OLGIATI rispetto alle pretese risarcitorie degli attori; Sentenza n. 1005/2015 pubbl. il 26/01/2015 RG n. 59427/2010 cessati dalla carica il 6.2.2009, tra i quali, appunto, va ricompreso anche VINCENZO OLGIATI. Il rigetto delle domande degli attori nei confronti di tutti i convenuti comporta: l'assorbimento di tutte le domande di manleva svolte in via subordinata dai convenuti nei confronti dei rispettivi assicuratori terzi chiamati; la condanna degli attori, in solido tra di loro, alla refusione delle spese di lite in favore: o sia del convenuto MATTEO OLGIATI, costituitosi con separata difesa, o sia di ciascuno dei terzi chiamati, la cui prima difesa è stata di adesione alle difese dei convenuti e la cui citazione in giudizio ad opera dei convenuti non appare arbitraria, con liquidazione di tali spese come in dispositivo, tenuto conto della natura della lite e dell'attività difensiva svolta. Passando all'esame delle domande degli intervenuti nei confronti dei convenuti originariamente indicati dagli attori, FRANCESCO COSTANTINI, LUIGI RATTI, LUIGI ZANETTI, PAOLO NODARI, DAVIDE ALBERTO FORTUNATO, VINCENZO OLGIATI, va poi considerato che: quanto a VINCENZO OLGIATI, nessun rapporto processuale si è instaurato tra gli intervenuti e tale soggetto, si è visto deceduto nelle more della notifica dell'atto di citazione e quindi non qualificabile come parte del giudizio nel quale è stato realizzato l'intervento; quanto all'ammissibilità dell'intervento nei confronti degli altri convenuti, il Tribunale (facendo seguito ad altre proprie pronunce sul tema, quali, ad esempio, Tribunale Milano 27.3.2003, in Giur. it. 2004, 575) non reputa condivisibile il pur consolidato orientamento di legittimità citato dagli intervenuti, secondo il quale: "Chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 cod. proc. civ. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 cod. proc. civ. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio: infatti l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre - ove sia già intervenuta la relativa preclusione -nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare." (così, da ultimo, Cass. n. 15208/2011, n.25264/2008), o trattandosi di orientamento che -come in particolare messo in luce dalla difesa di ALLIANZ SPA sia nella memoria autorizzata depositata il 20.3.2013 sia nella comparsa conclusionale e nella replica- è fondato su di una delle possibili letture del testo dell'art.268 cpc, lettura che risulta in contrasto con i principi costituzionali ex artt. 111 comma secondo e 24 Cost., consentendo in sostanza un "processo che si autoalimenta e non giunge mai a conclusione", posto che, pur escludendosi facoltà difensive istruttorie in capo a coloro che intervengano in giudizio una volta scaduti per le altre parti i termini già assegnati ex art.183 cpc sesto comma, in ogni caso "a fronte dell'ammissione di domande autonome degli intervenienti, alle altre parti coinvolte dovrebbe necessariamente essere assegnato un termine per pagina 17 di 19 http://bit.ly/1M0OE41 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce o sia dei convenuti FRANCESCO COSTANTINI, LUIGI RATTI, LUIGI ZANETTI, PAOLO NODARI, DAVIDE ALBERTO FORTUNATO, costituitisi con unica difesa, Sentenza n. 1005/2015 pubbl. il 26/01/2015 RG n. 59427/2010 Le domande risarcitorie degli intervenuti vanno quindi dichiarate inammissibili, trattandosi di domande "nuove" formulate fuori dai termini consentiti dalla disciplina della fase iniziale del giudizio per l'ampliamento del thema decidendum, termini da ritenere cogenti anche per gli intervenienti alla luce di una lettura costituzionalmente orientata del testo del secondo comma dell'art.268 cpc che tenga conto (a differenza dell'orientamento di legittimità sopra citato) della necessità di difesa delle parti originarie del processo conseguente alla proposizione di nuove domande da parte degli intervenuti e ne deduca, quindi, la contrarietà di interventi volontari recanti la formulazione di nuove domande alle esigenze di ragionevole durata del processo tra le parti originarie. Tale pronuncia di inammissibilità determina poi l'assorbimento delle richieste di estensione del contraddittorio svolte dai convenuti FRANCESCO COSTANTINI, LUIGI RATTI, LUIGI ZANETTI, PAOLO NODARI, DAVIDE ALBERTO FORTUNATO, tutte volte a far valere domande di manleva subordinate nei confronti dei rispettivi assicuratori. Le spese di lite relative al rapporto processuale tra gli intervenuti e i convenuti FRANCESCO COSTANTINI, LUIGI RATTI, LUIGI ZANETTI, PAOLO NODARI, DAVIDE ALBERTO FORTUNATO possono essere interamente compensate, considerato il carattere dirimente del rilievo di inammissibilità, in ordine al quale, come si è detto sopra, si rinvengono precedenti di legittimità in senso contrario a quanto ritenuto dal Tribunale. Nessuna pronuncia sulle spese è invece da emettersi: né quanto ai rapporti tra gli intervenuti e MATTEO OLGIATI, nei cui confronti, si è visto, gli intervenuti non hanno in realtà svolto alcuna domanda, né quanto ai rapporti tra gli intervenuti e i terzi chiamati, l'estensione del contraddittorio tra gli intervenuti e i quali non è stata autorizzata dal g.i. (cfr. ordinanza 24.4.2013). P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. rigetta tutte le domande degli attori nei confronti dei convenuti FRANCESCO COSTANTINI, LUIGI RATTI, LUIGI ZANETTI, PAOLO NODARI, DAVIDE ALBERTO FORTUNATO, MATTEO OLGIATI, con assorbimento in tale pronuncia delle domande subordinate di tali convenuti nei confronti dei terzi chiamati; 2. condanna gli attori, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti FRANCESCO COSTANTINI, LUIGI RATTI, LUIGI ZANETTI, PAOLO NODARI, DAVIDE ALBERTO FORTUNATO, spese che liquida in euro 40.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario pari al 15%, oltre iva e cpa; 3. condanna gli attori, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto MATTEO OLGIATI, spese che liquida in euro 2.932,00 per esborsi e in euro 10.000,00 per pagina 18 di 19 http://bit.ly/1M0OE41 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce difendersi, svolgere eccezioni o domande conseguenti all'intervento ed eventualmente chiamare in causa altri soggetti ex art.106 cpc. Ciò consentirebbe ulteriori interventi autonomi nei nuovi termini assegnati per rispettare il contraddittorio costituzionalmente garantito: interventi che comporterebbero, a loro volta, la necessità di concedere altri termini difensivi a tutela del contraddittorio. E così via, spostando sempre più in là il termine ultimo della precisazione delle conclusioni, in una spirale teoricamente senza fine: la legge, infatti, non consente al Giudice di distinguere tra gli interventi, ammettendone alcuni ed impedendone altri, purché sia rispettato il dettato dell'art.268 cpc, che non prevede alcuna autorizzazione per l'intervento volontario". Sentenza n. 1005/2015 pubbl. il 26/01/2015 RG n. 59427/2010 compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario pari al 15% del secondo importo, oltre iva e cpa sempre sul secondo importo; 4. condanna gli attori, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dei terzi chiamati, spese che liquida per CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE in euro 10.000,00 per compenso di avvocato, per ALLIANZ SPA in euro 15.000,00 per compenso di avvocato, per gli ASSICURATORI DEI LLOYD'S OF LONDON in euro 10.000,00 per compenso di avvocato, oltre, in tutti e tre i casi, rimborso forfettario pari al 15%, oltre iva e cpa; 6. compensa interamente le spese di lite relative al rapporto processuale tra gli intervenuti e i convenuti FRANCESCO COSTANTINI, LUIGI RATTI, LUIGI ZANETTI, PAOLO NODARI, DAVIDE ALBERTO FORTUNATO. Così deciso in Milano l'8 maggio 2014. Il Presidente est. Elena Riva Crugnola pagina 19 di 19 http://bit.ly/1M0OE41 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce 5. dichiara inammissibili le domande degli intervenuti;