Vittima di ratticida nei frutteti: cosa fare?
Spesso i coltivatori di mele altoatesini hanno a che fare con dei parassiti che rappresentano una
minaccia per il loro patrimonio forestale, per la raccolta ed infine per la base della loro esistenza.
Anche roditori come ratti e topi, che tra l’altro rovinano le radici degli alberi e possono porre fine
alla crescita della pianta, fanno parte di questi disturbatori.
Ma l’agricoltore può difendersi contro queste piaghe con mezzi e forze assolute? Quali
conseguenze potrebbero avere le sue azioni per terzi? Qual’è la situazione giuridica?
Esempio di caso
Domenica 21 dicembre 2014 una coppia andò a spasso con i propri cani in un meleto in Val
D’Adige. Improvvisamente notarono come i loro quattrozampe masticavano qualcosa di azzurro, e
poi che tutta la piantagione ne era cosparsa: piccole buste con la scritta Raticide (ratticida) e
Topicida.
I bocconi non erano piazzati solo tra gli alberi, ma sporadicamente anche sul largo sentiero erboso
davanti alle file di meli.
Come soluzione immediata, per evitare ulteriori danni, la coppia raccolse tutte le buste di veleno
visibili dalla piantagione e denunciò il fatto ai carabinieri.
Un pericolo per i cittadini?
A causa della mancanza di sentieri escursionistici e passeggiate in questa regione, i meleti sono
molto frequentate come buona alternativa. Spesso si incontrano pedoni e ciclisti accompagnati da
cani, famiglie con bambini e anche gatti, conigli e altri animali selvatici.
In questo caso sono già stati trovati bocconi avvelenati isolati nelle piantagioni vicine,
probabilmente trasportati da uccelli e altri animali. Non si può dire con che rapidità si sarebbero
diffusi ulteriormente, ma il risultato sarebbe sicuramente stato spaventoso, dato che spesso si
sente di casi di avvelenamento di animali da compagnia, di veleno nel fieno per le mucche e di
sostanze finite nelle falde acquifere.
La coppia ebbe la fortuna di avere visto i cani mentre mangiavano le bustine di veleno e chiamò
immediatamente il pronto soccorso veterinario. A parte i ca. 400€ per il primo soccorso ed una
terapia farmacologica, se la sono cavati con uno spavento. Nel peggiore dei casi, se non trattati, i
cani sarebbero morti per emorragie interne.
Come agisce il veleno e cosa si può fare?
I danni in seguito all’ingestione di ratticida sono visibili al più presto dopo due, tre giorni, senza
sintomi iniziali: quando fuoriesce del sangue dagli sfinteri. Possono essere l’ano, la vagina, le
orecchie, la bocca o anche naso e occhi.
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Il motivo di ciò sono emorragie interne, dato che le sostanze chimiche contenute nei bocconi,
come ad esempio il bromadiolone, inibiscono la formazione dei fattori di coagulazione nel fegato
degli animali e dissolvono le pareti dei vasi sanguigni. Questo processo non è improvviso, ma
succede in modo lento.
Nel caso ci sia ancora qualcosa da fare, l’animale di solito avrà comunque gravi danni agli organi
per il resto della sua vita.
L’unico antidoto efficace è la somministrazione di vitamina K1, un importante aiuto nella
produzione di fattori della coagulazione. Nel caso descritto è stata somministrata ai cani dal
pronto soccorso veterinario in forma altamente concentrata per iniezione e nelle settimane
seguenti è stata mescolata al cibo.
Il tipo e la durata della terapia dipendono però dal tipo esatto del veleno, come anche dalla
statura, l’età, la salute e l’attività dell’animale e possono così variare.
Dove si segnalano casi del genere?
La nostra coppia scelse come primo ente a cui rivolgersi i carabinieri. Questi registrano il caso in
primo luogo come segnalazione, non ancora come denuncia ufficiale. Dopo Natale comunicarono
alla coppia, che è il sindaco la persona competente, ma questo era in ferie. Su richiesta telefonica
al municipio locale, il vicesindaco comunicò semplicemente, che il comune non avrebbe
autorizzato il posizionamento del veleno.
Dopo questa reazione insoddisfacente, la coppia parlò con l’ufficio A, che disse, che l’ufficio
competente sarebbe l’ufficio B. Dall’ufficio B ricevette la risposta, che l’ufficio A sarebbe quello
competente. Per motivi di ferie in entrambi gli uffici erano assenti le persone di contatto
competenti. Si potrebbe chiedere all’ufficio C. Da lì arrivò la risposta, che solo nel caso di morte dei
cani sarebbe l’ufficio responsabile.E all’ufficio D si scoprì dopo ripetute richieste, che la
segnalazione scritta era arrivata, ma non più reperibile e di inviarla una seconda volta.
Nel frattempo la coppia contattò diverse organizzazioni per la protezione animale e ambientale,
per avere consigli sulla situazione giuridica e su come comportarsi. Durante le loro ricerche è stata
poi contattata da tali organizzazioni e da persone danneggiate in precedenza, dato che la voce sul
fatto si sparse ed evidentemente c’è una forte mancanza di informazione. Nessuno ne sa davvero
qualcosa su competenze, procedimenti e basi giuridiche.
Qual’è la situazione giuridica in Alto Adige?
Il servizio di igiene e sanità pubblica comunica con una lettera che a causa della contestazione
riguardante il posizionamento illecito „…di esche, in modo accessibile, senza copertura sul prato e
che rappresentano cosí un pericolo per persone e altri animali…“, è stato fatto un sopralluogo.
Inoltre nel caso del prodotto utilizzato si tratta di „…Agrorat B, che per il posizionamento all’aperto
è consentito, ma solo rispettando le modalità di utilizzo scritte in etichetta. Queste prevedono, tra
l’altro, che le esche vengano coperte da lastre, tegole o simili, così da non essere accessibili e che
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non possano essere portate via dai roditori…“. Sull’etichetta si legge inoltre che le aree in cui è
stato posizionato il veleno, devono essere chiaramente riconoscibili ad es. da un cartello adeguato.
Inoltre: l’ordinanza del Ministero per la salute, del lavoro e delle politiche sociali1 del 18/12/2008
nell’art. 1, paragrafo 2, vieta di utilizzare in modo improprio esche e bocconi avvelenati, e cede il
controllo a riguardo al sindaco nell’art. 4.
Da ciò si deduce, che l’agricoltore anche nella sua proprietà privata - si tratta di questo nel caso di
piantagioni - non è libero di fare ciò che gli passa per la testa.
Si può fare causa?
Con questa domanda ci sono due aspetti da considerare. D’una parte c’è la possibilità di un
processo amministrativo, con una denuncia come conseguenza. Per essere brevi, questo avrebbe
delle conseguenze nella professione per l’agricoltore, come ad esempio una multa, il rinnovo del
patentino per i prodotti fitosanitari, ripetuti controlli della sua azienda ecc.
Una richiesta di risarcimento danni per quanto riguarda i costi a carico della persona danneggiata
o una denuncia nel caso della morte dell’animale riguardano il diritto civile. In questo caso sono
importanti anche altri aspetti, ad esempio per proprietari di cani, se il loro quattrozampe era al
guinzaglio, in che misura viene tollerato o è possibile l’accesso della proprietà privata e molto altro
ancora.
La rimozione delle buste di veleno, come lo ha fatto la coppia, chiaramente non è corretta ed
inoltre ostacola allo stesso tempo il rilevamento di prove.
Come comportarsi correttamente nel caso di rinvenimento di bocconi avvelenati?
1) Chiamare i carabinieri e, se possibile, farli venire immediatamente al luogo di rinvenimento,
per raccogliere e documentare le prove sul luogo. Non dimenticare di fare foto.
2) Poi (nel caso di ratticida si ha sempre questa finestra di tempo) contattare un veterinario, in
caso coinvolgere il veterinario d’ufficio.
3) Segnalazione - a seconda della residenza - al servizio di igiene e sanità pubblica competente,
in copia al
4) Sindaco
5) Non demordere e seguire continuamente l’andamento della situazione.
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Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati, http://www.trovanorme.salute.gov.it
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