Quota associativa della Scuola Germanica Roma per l’anno scolastico 2015/16 Quota associativa della Scuola Germanica Roma per l’anno scolastico 2015/16 Quota di nuova iscrizione € 1.500,00 per ogni bambino/alunno una tantum/a fondo perduto Quota di conferma di iscrizione (al 31.03.) € 400,00 per ogni bambino/alunno 1 bambino 2 bambini 3 bambini 4 bambini Quota associativa per € 5.650 € 10.900 € 15.750 € 20.200 l’intero anno scolastico Modalità di Con imputazione della quota di conferma di pagamento: iscrizione tramite bonifico bancario 15.09.2015 € 2.625 15.01.2016 € 2.625 Interessi di mora Maggiorazione per sollecito Diritti amministrativi (per il mancato € 5.050 € 5.050 € 7.275 € 7.275 6% p.a. 0,50% mensile € 20,00 € 400,00 pagamento della quota per la conferma di iscrizione entro il 31.3.) Non imputabile alla quota associativa Rilascio duplicato diploma maturità Rilascio duplicato pagella Rilascio attestato di pagamento Quota associativa per socio sostenitore € 50,00 € 10,00 € 5,00 € 100,00 Scadenza al15.09. di ogni anno. Coordinate bancarie: Intestazione: Associazione Scolastica Germanica di Roma Banca: B.N.L. ABI 01005 CAB 03202 c/c n. 11854 IBAN: IT 40 G 01005 03202 000000011854 – BIC: BNLIITRR Con riserva di modifiche € 9.300 € 9.300 Regolamento per la quota associativa §1 Disposizione generale Il Consiglio di Amministrazione della Scuola Germanica Roma determina annualmente l’ammontare della quota associativa e tutti gli ulteriori costi per il nuovo esercizio. §2 Durata dell’anno scolastico L‘anno scolastico ha inizio il 01.09. e termina il 31.08. dell’anno successivo. Il secondo semestre inizia il giorno 01.02. di ogni anno. §3 Nuove iscrizioni: quota di iscrizione e deposito cauzionale una tantum 1. Per ogni iscrizione alla scuola materna e alla scuola deve essere versata una quota di iscrizione una tantum non rimborsabile, dovuta successivamente alla conferma scritta della Direzione Scolastica. In caso di mancato pagamento di detta quota di iscrizione entro 14 giorni successivi al ricevimento della conferma, l’iscrizione decade. Non è previsto l’invio di alcun sollecito. 2. Per ogni nuova iscrizione alla Scuola Germanica Roma deve essere versato un deposito cauzionale una tantum, che verrà restituito esclusivamente nel caso in cui lo stato dei pagamenti dell’iscritto risulti essere in regola. Al deposito cauzionale è applicato il tasso di interesse di mercato in corso. 3. La quota di iscrizione e il deposito cauzionale una tantum dovranno essere corrisposti integralmente, indipendentemente dalla condizione economica personale. §4 Quota per la conferma di iscrizione per l’anno scolastico successivo 1. Entro il 31.03. di ciascun anno, i responsabili educativi di ogni bambino/a iscritto/a alla scuola materna e di ogni alunno/a iscritto/a alla scuola devono confermarne l’iscrizione in maniera vincolante per l’anno scolastico venturo, al fine di richiedere la prenotazione del posto alla scuola materna oppure alla scuola. A tal fine deve essere versata una quota per la conferma di iscrizione non rimborsabile. 2. Anche nel caso di disdetta prima del 01.09.2015, la quota per la conferma di iscrizione non viene rimborsata. 3. In caso di mancato pagamento della quota per la conferma di iscrizione entro il termine stabilito (termine di pagamento: 31 marzo), la scuola si riserva il diritto di assegnare il posto ad un altro richiedente. Sulla ammissione, in caso di ritardo nel pagamento della quota di conferma di iscrizione, decide il Preside sulla base dei posti liberi ancora disponibili. In caso di conferma di ammissione saranno addebitati sia la quota di conferma di iscrizione, sia i diritti amministrativi. I diritti amministrativi non saranno computati alla quota associativa. §5 Quota associativa 1. La quota per la conferma di iscrizione viene imputata alla quota associativa (cfr. § 4 quota per la conferma di iscrizione per l’anno scolastico successivo). 2. La quota associativa deve essere corrisposta entro il termine del 15.09. e del 15.01. di ogni anno. 3. La prima rata della quota associativa deve essere versata integralmente, indipendentemente dalla condizione economica personale. 4. La quota associativa non comprende i costi per i libri scolastici, viaggi d’istruzione o gite scolastiche, attività pomeridiane e/o altri progetti scolastici. 5. Quando l’iscrizione avviene durante il primo semestre scolastico, la quota associativa deve essere versata integralmente. Per le iscrizioni al secondo semestre scolastico deve essere versata la metà dell’importo della quota associativa. 6. Il termine per il pagamento della quota associativa per soci sostenitori scade il 15.09. di ogni anno. In caso di mancato pagamento, il Consiglio di Amministrazione delibera definitivamente in merito all’eventuale esclusione del socio. E’ escluso il ricorso all’assemblea contro tale decisione v. § 5 (Esclusione), comma 3 dello Statuto dell’Associazione Scolastica. 7. I figli dei soci, i cui debiti ancora in essere non siano stati saldati entro il 31 marzo del relativo anno scolastico non potranno essere iscritti all’anno scolastico successivo. 8. Nel caso di disdetta prima della fine dell’anno scolastico in corso, per il calcolo della quota associativa si rimanda al § 14 (disdetta). §6 Quota associativa ridotta per iscrizioni alla scuola materna Al fine di rendere possibile la frequentazione scolastica alla Scuola Germanica Roma ai figli di famiglie bilingui che non dispongono dei mezzi finanziari sufficienti a versare le quote associative, sono riservati 5 posti per ogni nuovo anno di scuola materna. A seconda delle condizioni finanziarie delle singole famiglie, la riduzione della quota associativa sarà tra il 50% e l’80%. Tale disposizione si applica esclusivamente alle iscrizioni alla scuola materna e non fa scaturire alcun diritto automatico alla riduzione della quota associativa per la frequentazione della scuola. La riduzione della quota associativa per la frequentazione scolastica è soggetta - anche per queste famiglie - alle disposizioni generali contenute nel seguente §7. §7 Quota associativa ridotta per la frequentazione scolastica 1. Per le scuole tedesche all’estero non è previsto alcun obbligo di iscrizione alla scuola, e non è generalmente previsto neppure il diritto all’ottenimento di una riduzione della quota associativa. Non sono previste deroghe a tale regola generale neppure in caso di cittadinanza tedesca. In linea generale, attraverso la riduzione della quota associativa deve essere garantita anche agli alunni provenienti da famiglie con minori possibilità economiche la possibilità di frequentare una scuola tedesca all’estero. La decisione in merito alla concessione della riduzione e al suo ammontare spetta esclusivamente all’organizzazione scolastica. Il divieto vigente in Germania di statuire disparità di trattamento, non obbliga le scuole tedesche all’estero a concedere riduzioni della quota associativa. 2. La SGR, su esplicita richiesta, offre riduzioni della quota associativa in caso di difficoltà economiche. I moduli per la richiesta possono essere scaricati dalla homepage della scuola e devono essere consegnati in amministrazione completi di tutta la documentazione richiesta entro i termini stabiliti. Le richieste consegnate in ritardo saranno prese in esame esclusivamente in casi eccezionali e comprovati. In conformità con quanto previsto dal regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione, la decisione in merito alla concessione di una riduzione spetta al Preside e al Tesoriere, che comunicheranno la loro decisione ai richiedenti in forma scritta. In caso di concessione della riduzione verrà eseguito un accredito sulla quota associativa dell’importo pari alla riduzione concessa. La riduzione può essere concessa per un solo anno scolastico e non determina alcun diritto per l’anno scolastico successivo. §8 Corsi di lingua straniera I costi per i corsi di lingua straniera (Deutsch als Fremdsprache (DaF) Tedesco come lingua straniera, Italienisch als Fremdsprache (IaF) Italiano come lingua straniera) sono compresi nella quota associativa. §9 Soggiorni all’estero degli alunni della SGR 1. Le domande redatte in forma scritta per un soggiorno all’estero per il primo semestre dell’anno scolastico successivo devono essere presentate al Preside entro il 31 maggio dell’anno scolastico corrente. Gli alunni che avranno ottenuto il congedo della scuola dovranno corrispondere la metà della quota associativa per il primo semestre. 2. Nel caso in cui un alunno/un’alunna intraprendesse un soggiorno all’estero senza aver ottenuto il congedo e ritirando la propria iscrizione, il Preside avrà la facoltà di decidere in merito alla accettazione (in questo caso reinserimento) dello stesso/a alla SGR. Con specifico riferimento a tale decisione non è escluso che, per il reinserimento dell’alunno nella classe del livello corretto, siano necessari specifici esami. 3. Gli alunni che intraprendono un soggiorno all’estero senza aver ottenuto il congedo e abbiano ritirato la propria iscrizione alla scuola e che, in via eccezionale, vengono riammessi alla scuola durante il 1. semestre (ad esempio dopo le vacanze di Natale), saranno tenuti a corrispondere sia il 50% dei primi mesi di assenza durante il 1. semestre, sia la piena quota associativa per il/i mese/i di presenza, oltre al 100% della 2. rata della quota associativa per il 2. semestre. Inoltre sarà dovuto il versamento della quota di iscrizione per le nuove iscrizioni. La quota associativa, la quota di iscrizione e il deposito cauzionale dovranno essere versati prima della riammissione alla scuola. 4. Gli alunni che intraprendono un soggiorno all’estero senza aver ottenuto il congedo e abbiano ritirato la propria iscrizione alla scuola, che, in via eccezionale, vengono riammessi alla scuola durante il 2. semestre, saranno obbligati a corrispondere sia il 50% della prima rata della quota associativa per il 1. semestre, sia il 100% della 2. rata della quota associativa per il 2. semestre dei primi mesi di assenza durante il 1. semestre, sia la quota associativa piena per il/i mese/i di presenza, sia il 100% della 2. rata della quota associativa per il 2. semestre. Inoltre sarà dovuto il versamento della quota di nuova iscrizione. La quota associativa, la quota di nuova iscrizione e il deposito cauzionale dovranno essere versati prima della riammissione alla scuola. § 10 Invio degli avvisi di pagamento della quota associativa 1. Gli avvisi di pagamento saranno inviati mediante posta elettronica. 2. I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente eventuali modifiche degli indirizzi di posta elettronica in modo da poter garantire la ricezione degli avvisi di pagamento. § 11 Modalità di pagamento 1. Le quote associative e gli ulteriori costi e spese devono essere versati in un’unica soluzione tramite bonifico bancario entro i termini di scadenza previsti dal regolamento per le quote associative (v. pagina 1). 2. In caso di necessità, entro e non oltre il 30.06 di ciascun anno, sarà possibile presentare richiesta di rateizzazione all’amministrazione (modulo di richiesta). La richiesta dovrà indicare una proposta di rateizzazione individuale con gli importi delle rate e la scadenza dei rispettivi pagamenti. Il pagamento delle rate dovrebbe avvenire preferibilmente con scadenza trimestrale, considerando che la prima rata dovrebbe comprendere i primi mesi decorsi dell’anno scolastico. L’ultima rata dovrà essere corrisposta entro il 31.03. dell’anno scolastico. In casi eccezionali potrà essere concordato un pagamento mensile delle rate. L’accettazione della richiesta di rateizzazione è a discrezione della Direzione Amministrativa. Non saranno computati interessi di mora. 3. Alle richieste di rateizzazione presentate in ritardo saranno applicate delle spese amministrative per un importo di Euro 50,00. 4. I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente della scuola. (cfr. Regolamento per le quote associative, pagina 1). § 12 Ritardo nei pagamenti e/o mancati pagamenti 1. Qualora costi, diritti e quote associative non dovessero essere versati entro i termini stabiliti, inclusi i termini stabiliti per la rateizzazione, sarà emesso un primo sollecito di pagamento delle somme non ancora versate. Qualora il socio non versasse le somme riportate nel primo sollecito entro il termine ivi stabilito, verrà emesso un secondo sollecito (ingiunzione) a mezzo raccomandata a/r. In questo caso sarà richiesta una tassa d’ingiunzione di pagamento pari a Euro 20,00. 2. Qualora le somme sollecitate, comprensive degli interessi di mora, non vengano versate neppure in seguito a due ingiunzioni di pagamento, la pratica verrà trasmessa al legale incaricato del recupero del credito. Le spese legali saranno a carico del socio moroso. Inoltre, secondo quanto previsto dal § 5, comma 3 dello Statuto, i soci morosi potranno essere esclusi dall’Associazione Scolastica. Qualora il conto del socio venga trasmesso allo studio legale per il recupero del credito, questo sarà inserito in un cosiddetto livello di sollecito. Questa classificazione comporta che anche le scadenze future saranno direttamente elaborate dallo studio legale. 3. Ogni versamento effettuato è destinato al saldo dei debiti più arretrati. 4. La Scuola Germanica Roma si riserva la facoltà di richiedere gli interessi di mora maturati anche in caso di ritardato pagamento della quota associativa. § 13 Quietanze di pagamento 1. Per motivi fiscali, la Scuola emette avvisi di pagamento e non fatture. 2. Il costo per l’emissione delle quietanze di pagamento sarà applicato secondo l’attuale regolamento. L’emissione di una quietanza di pagamento per ogni conto soci per anno scolastico è gratuita. § 14 Disdetta 1. Le disdette possono essere comunicate prima dell’inizio di ogni semestre oppure alla fine dell’anno scolastico. Queste dovranno pervenire in forma scritta alla segreteria della scuola (fa fede timbro d’entrata della scuola). In caso di abbandono anticipato della scuola nel corso del relativo semestre sarà dovuto in ogni caso l’importo integrale della quota per il semestre. Disdette temporanee non comportano una riduzione delle quote dovute. 2. Qualora la disdetta avvenisse dopo il pagamento della quota per la conferma di iscrizione, tale quota non verrà rimborsata. 3. Qualora la disdetta dovesse avvenire sulla base di una raccomandazione di natura pedagogica da parte della Scuola Germanica di Roma, che dovesse ritenere consigliabile un trasferimento presso una scuola italiana, la quota di conferma di iscrizione già corrisposta verrà rimborsata. 4. Per quanto riguarda la procedura di disdetta nell’ambito delle attività pomeridiane si rimanda all’apposita documentazione. Roma, 28 novembre 2014