Confronto nazionale ed europeo
su applicazione Direttiva
Discariche 99/31/CE a dieci anni
dall’emanazione
ECOMONDO – 29/10/2009
Ing. Antonello Antonicelli - Dirigente Servizio Ecologia – Ciclo dei
Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia
Ecomondo – 29/10/2009
Confronto nazionale ed europeo su applicazione Direttiva Discariche 99/31/CE a dieci anni dall’emanazione
Ing. Antonello Antonicelli – Dirigente Servizio Ecologia – Ciclo dei Rifiuti e Bonifica
Regione Puglia
DISCARICHE PER RIFIUTI URBANI
Ecomondo – 29/10/2009
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Ing. Antonello Antonicelli – Dirigente Servizio Ecologia – Ciclo dei Rifiuti e Bonifica
Regione Puglia
Il sistema regionale di gestione dei rifiuti urbani
•
La R.P. è suddivisa in 15 ATO – Decreto Commissariale per l’Emergenza Ambientale in
Puglia n.189 del 19/10/2006 che conferma la perimetrazione già individuata con D.C. N.296
del 30/09/2002
Ecomondo – 29/10/2009
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Ing. Antonello Antonicelli – Dirigente Servizio Ecologia – Ciclo dei Rifiuti e Bonifica
Regione Puglia
Gestione dei rifiuti urbani destinati allo
smaltimento
• Il piano di gestione dei rifiuti urbani approvato con
D.C. n.187 del 2005 stabilisce che per i flussi dei
rifiuti destinati allo smaltimento dovranno essere
privilegiate soluzioni impiantistiche a tecnologia
complessa.
Ecomondo – 29/10/2009
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Ing. Antonello Antonicelli – Dirigente Servizio Ecologia – Ciclo dei Rifiuti e Bonifica
Regione Puglia
SCHEMA DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI
Ecomondo – 29/10/2009
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Regione Puglia
OPZIONI PREVISTE DAL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI (RESIDUALI DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA)
1.
di transizione comporta la biostabilizzazione primaria di tutto
il rifiuto con successivo smaltimento in discarica controllata.
Comprende le operazioni: Pretrattamento (stoccaggio, apertura sacchi, eventuale triturazione non
spinta, ecc.); Biostabilizzazione (con I.R.D. max 800 mg-O2/kg-VS*h), Discarica del materiale
biostabilizzato, in quantità pari a non più del 75% del rifiuto in ingresso.
2.
A regime 2 comporta la biostabilizzazione primaria di tutto il
rifiuto con successivo separazione per la produzione di una
frazione umida biostabilizzata da avviare allo smaltimento in
discarica controllata e di una frazione secca da avviare alla
produzione di CDR.
Comprende le operazioni: Pretrattamento; Biostabilizzazione (con I.R.D. max 800 mg-O2/kg-VS*h),
Selezione/vagliatura, Discarica del sottovaglio (RBD) in quantità pari a non più del 35% del rifiuto in
ingresso, Confezionamento in balle del sopravaglio (FSC) in quantità pari a circa il 40% del rifiuto in
ingresso, per l’avvio alle successive operazioni di recupero energetico
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IL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
(RESIDUALI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA)
3.a regime 2 comporta la biostabilizzazione primaria di
tutto il rifiuto, la maturazione della frazione umida
biostabilizzata e separazione secco/umido, per la
produzione di una frazione umida matura da avviare al
recupero/riutilizzo e di una frazione secca da avviare
alla produzione di CDR.
Comprende le seguenti operazioni:
Pretrattamento; Biostabilizzazione (con I. R. D. max
800 mg-O2/kg-VS*h); I^ Selezione/vagliatura (max 80 mm; Maturazione del sottovaglio (con I. R. D. 400 mgO2/kg-VS*h); II^ Selezione/vagliatura (max 25 mm); Utilizzo/recupero del sottovaglio (RBM), in quantità pari a
circa il 25% del rifiuto in ingresso; Confezionamento in balle dei sopravagli (I^ e II^) (FSC), in quantità pari a
circa il 45% del rifiuto in ingresso, per l'avvio alle successive operazioni di recupero energetico.
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STATO ATTUAZIONE IMPIANTI DI
TRATTAMENTO
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IMPIANTI DI SMALTIMENTO FINALE
Ecomondo – 29/10/2009
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Le questioni da affrontrare
• Per le discariche da adeguare: allestimento
di impianti di tritovagliatura mobili presso gli
impianti di discarica esistenti, secondo quanto
chiarito dalla circolare MATTM del 30/06/2009
• Per gli impianti di trattamento realizzati ma
non in esercizio: sono in corso le procedure
autorizzative per l’entrata in esercizio degli
impianti.
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DISCARICHE PER RIFIUTI SPECIALI
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Regione Puglia
Discariche di Rifiuti speciali 1/2
Classificazione in sottocategorie
Nella richiesta della Regione Puglia ex art 5 comma 1 bis della Legge 13 del 27/02/2009 è
stata la richiesta la proroga dell’entrata in vigore del D.Lgs 36/03 per le discariche di rifiuti
speciali non pericolosi al 31/12/2009.
Tale richiesta non è stata accordata, come da nota trasmessa da MATTM il 30/06/2009
Le richieste di classificazione in sottocategoria ex art 7 del DM 3/08/05 sono state
effettuate, al 30/06/2009, da 3 discariche di rifiuti speciali non pericolosi.
Le richieste effettuate sono di classificazione in sottocategoria di tipo c) ovvero “discariche
per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o
biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas”.
Le istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni delle sottocategorie di discariche sono iniziate
nel mese di Maggio 2009.
Il Dm 3/08/2005 prevede che i criteri di ammissibilità per sottocategorie sono stabiliti
tenendo conto “delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione del rischio con
riguardo alle emissioni della discarica e prevedendo deroghe per specifici parametri.
A titolo semplificativo e non esaustivo i parametri derogabili sono DOC, TOC e TDS”
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Discariche di Rifiuti speciali 2/2
Il problema del DOC 1/2
Inizialmente il problema del DOC era riferito alla mancanza di una metodica riconosciuta dalla vigente
normativa per la determinazione di tale parametro.
A seguito delle valutazioni tecniche condotte dagli uffici del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica
congiuntamente ad ARPA Puglia, anche sulla base di esperienze già maturate in altre regioni, si è
assunto di individuare la norma UNI EN 1484 per la determinazione analitica del DOC nell’eluato.
Affrontato tale problema, si è poi valutata la criticità relativa all’ammissibilità in discarica di molti rifiuti
speciali non pericolosi riguardo al parametro DOC:
Il limite previsto per l’ammissibilità in discarica di rifiuti speciali non pericolosi per il DOC (Carbonio
Organico Disciolto) per è di 80 mg/l.
Cos’è il DOC?
Il DOC rappresenta una misura del contenuto di sostanza organica presente in un rifiuto.
Tale valore non è in alcun modo correlato o correlabile alla presenza di sostanze organiche tossiche
nel percolato, per cui sono previsti specifici limiti di accettabilità, ben più restrittivi del limite per il DOC
(v. es solvent organici aromatici 0.4 mg/l vs. 80 mg/l del DOC).
Il parametro DOC è stato introdotto per limitare
i composti derivanti da fenomeni di degradazione batterica di materiali cellulosici e proteici che sono
facilmente biodegradabili e solubili in acqua.
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Regione Puglia
Discariche di Rifiuti speciali 2/2
Il problema del DOC 2/2
Sulla base dei dati raccolti dai gestori, si sono individuati i
seguenti rifiuti con criticità sull’eluato per il DOC
Codice CER
Descrizione
D.O.C.
nell’eluato
190501 19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
7000
190805 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
2500
100121 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20 (da
100
impianti termici)
191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli
di cui alla voce 19 12 11
190203 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi (da trattamenti chimico-fisici di
rifiuti industriali)
190802 rifiuti dell'eliminazione della sabbia (da trattamento acque reflue)
190801 Vaglio (da trattamento acque reflue)
70512 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11 (da
700
300
200
400
7500
produzione farmaceutici)
190305 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
1500
170506 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
1500
190812 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla
1500
voce 19 08 11
190814 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19
500
08 13
191302 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13
100
01
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Discariche di Rifiuti speciali 2/2
La metodologia di valutazione del Rischio
In relazione a queste criticità ed all’esigenza di consentire lo smaltimento in
discarica di tali rifiuti, sono state avviate le procedure per autorizzare le
sottocategorie alle discariche che ne avevano fatto richiesta.
Conformemente a quanto previsto all’ art. 7 comma 2 del DM 3/08/2005, è stata
richiesta ai richiedenti la presentazione della Valutazione di Rischio.
Si è stabilito di adottare, per le discariche esistenti da riclassificare, i “Criteri
metodologici per l’analisi assoluta di rischio applicata alle discariche” (APAT,
2005).
I termini sorgente di emissione della discarica sono:
• Percolato
• Biogas
Per completare il Modello Concettuale del sito è necessario anche definire:
•I percorsi e vie di propagazione degli inquinanti
•Bersagli/recettori
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Discariche di Rifiuti speciali 2/2
La circolare MATTM del 30/06/09 risolve alcuni aspetti….
Le problematiche emerse in sede di valutazioni delle domande di classificazione in
sottocategoria sono inerenti la mancanza di specifiche indicazioni normative su
alcune questioni specifiche.
Alcune di queste lacune sono state colmate da una circolare del MATTM del 30/06/2009:
1.
È stato chiarito quali elementi devono essere indicati nella domanda di
classificazione in sottocategoria (modalità realizzazione barriera artificiale, stima
delle concentrazioni degli inquinanti nei termini sorgente percolato e biogas etc..)
2.
E’ stato chiarito che il calcolo del rischio potrà essere limitato alla valutazione del
rischio come impatto sulle matrici ambientali (acque per percolato e qualità dell’aria
per biogas). In pratica si dovrebbe verificare che le concentrazioni degli analiti di
interesse nei punti di esposizione (POC) per acque sotterranee e per aria sono
inferiori ai più restrittivi valori limite di concentrazione delle stesse sostanze, come
fissati dalle vigenti normative in materia di bonifiche, di qualità delle acque destinate
al consumo umano e di qualità dell’aria.
3.
Qualora i valori di concentrazione ai punti di esposizione nella matrice acqua
sotterranee ed aria sono superiori ai limiti sopra definiti, si dovrà calcolare anche il
rischio sulla salute umana relativamente agli effetti tossici e cancerogeni.
Ecomondo – 29/10/2009
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Discariche di Rifiuti speciali 2/2
Ma non tutti….
Le questioni rilevanti ancora aperte, di tipo strettamente tecnico, sono:
1.
2.
3.
4.
Visto che il parametro critico per la deroga è il DOC, come considerare tale
parametro nell’analisi di rischio? In particolare quali caratteristiche chimico-fisiche
(solubilità, tensione di vapore, coefficiente di diffusione) bisogna associare a tale
parametro? Con quale parametro confrontare il DOC nelle acque sotterranee e quale
valore limite attribuire allo stesso, per effettuare la valutazione del rischio sulle matrici
ambientali richiesta dal MATTM?
Come comportarsi in caso di analisi di classi aggregate (es. solventi organici
aromatici) da analizzare nell’eluato, mentre l’analisi di rischio prevede la definizione
di concentrazione dei singoli composti delle classi (benzene, toluene, etc..)?
Quale è la metodologia per determinare le emissioni di gas dalla superificie di
discarica?
Quali sono i “gas significativi” da analizzare per la determinazione del rischio da
biogas?
Ecomondo – 29/10/2009
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Discariche di Rifiuti speciali 2/2
Il Tavolo Tecnico Costituito dalla Regione Puglia
Nell’ambito delle richieste fatte dai gestori di discarica, si è deciso di concedere una
autorizzazione ad esercire parte della discarica come sottocategoria per la durata di 6
mesi.
Contestualmente sono state prescritte degli indagini di monitoraggio suppletive rispetto all’AIA
con lo scopo di determinare una serie di parametri utili per una completa Valutazione del
Rischio.
Per esaminare i dati derivanti da questa fase transitoria e per meglio rispondere ai quesiti tecnici
ancora aperti, è stato costituito un Tavolo tecnico congiunto tra Servizio Rifiuti e Bonifica,
Servizio Ecologia – Ufficio AIA della Regione, ARPA Puglia e Province.
Scopo del tavolo è definire delle linee guida per rispondere ai quesiti ancora aperti in tema di
valutazione del Rischio, sempre in conformità con le linee guida APAT. Le iniziali proposte
del tavolo Tecnico, in risposta ai quesiti aperti precedentemente definiti, sono di seguito
elencate:
Ecomondo – 29/10/2009
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Regione Puglia
Discariche di Rifiuti speciali 2/2
Il Tavolo Tecnico Costituito dalla Regione Puglia
1.
2.
3.
4.
Considerare il DOC proporzionale al COD, come ricavato nella
sperimentazione effettuata da Regione Veneto (COD=3*DOC). Utilizzando il
COD come parametro correlato al COD, è possibile definire un valore limite
per le acque sotterranee, come definito nella tabella 1/A dell’Allegato 2 alla
parte terza del D.Lgs 152/06, 30 mg/L.
Nel caso delle analisi per ammissibilità in discarica che prevedono classi
aggregate, è stato chiesto per il periodo di 6 mesi, di determinare tutti i singoli
composti relativi alla normativa sulle bonifiche delle acque sotterranee.
Per monitorare i flussi emissivi diffusi di metano, è stata presa in
considerazione la normativa tecnica dell’Agenzia per l’Ambiente Inglese (EA
Enviromental Agency -Guidance for monitoring Landfill Gas Surface
Emissions”.
I gas significativi da analizzare prioritariamente nel gas di discarica e le
metodologie di determinazione possono essere quelli definiti dalla normativa
tecnica dell’Agenzia per l’Ambiente Inglese (EA Enviromental Agency Guidance for monitoring trace components in landfill gas)
Ecomondo – 29/10/2009
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Ing. Antonello Antonicelli – Dirigente Servizio Ecologia – Ciclo dei Rifiuti e Bonifica
Regione Puglia
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