La genesi dell’innovazione tecnologica 5 maggio 2011 Avv. Luca Giove - Studio Legale Giove [email protected] 1 Quale tutela adottare per proteggere un’innovazione tecnologica? SEGRETO INDUSTRIALE BREVETTO 2 Cosa tutela un brevetto? Una soluzione ad un problema tecnico con le caratteristiche di: NOVITA’ ATTIVITA’ INVENTIVA INDUSTRIALITA’ 3 LICEITA’ Cosa tutela il segreto? Art.98 c.p.i. (D.Lgs. 10.02.2005, n. 30) Le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali 4 Requisiti delle informazioni segrete a) NON NOTE o facilmente ACCESSIBILI b) VALORE ECONOMICO c) soggette a MISURE IDONEE 5 Scelta obbligata: - know how non brevettabile - trovato solo brevettabile (es. prodotto destinato al commercio) 6 Possibilità di scelta 7 Segreto industriale vs. Brevetto SEGRETO INDUSTRIALE + nessuna formalità (e costi conessi) + durata tendenzialmente perpetua - difficoltà dell’individuazione dell’oggetto di tutela -difficoltà a mantenere la segretezza BREVETTO +tutela reale assoluta +oggetto definito -durata ventennale -formalità per la concessione e costi 8 DIRITTI MORALI PATRIMONIALI ESSERE RICONOSCIUTO AUTORE DEL BREVETTO DIRITTO AL BREVETTO DIRITTI SUL BREVETTO E SUL KNOW-HOW 9 Di chi sono i diritti sull’innovazione tecnologica? 10 Regola generale Tutti i diritti spettano all’INVENTORE 11 1. L’inventore è il titolare d’azienda Si applica la regola generale 12 brevettazione del NON AVENTE DIRITTO c.d. USURPAZIONE (art. 118 c.p.i.) se il brevetto richiesto dall’usurpatore non è stato rilasciato, il se il brevetto richiesto titolare dall’usurpatore ACCERTATO del diritto è stato rilasciato, il titolare può ACCERTATO del diritto può: (entro 3 mesi dalla sentenza): assumere a proprio chiedere il rigettoottenere il trasferimentofar valere la nome la della domanda a suo nome del brevetto nullità del dalla data del deposito brevetto domanda di brevetto 13 2. L’inventore è il DIPENDENTE (art. 64 c.p.i.) 14 a) Invenzione DI SERVIZIO b) Invenzione D’AZIENDA c) Invenzione OCCASIONALE 15 a) Invenzione DI SERVIZIO (art. 64 comma 1 c.p.i.) Realizzata nella esecuzione di un rapporto di lavoro TUTTI I DIRITTI SPETTANO AL DATORE E NULLA AL DIPENDENTE invenzione è l’OGGETTO della prestazione lavorativ è prevista una REMUNERAZIONE per lo svolgimento dell’attività inventiva 16 b) Invenzione d’AZIENDA (art. 64 comma 2 c.p.i) nvenzione è realizzata nell’esecuzione di un rapporto di lavo l’attività inventiva NON è oggetto della prestazione lavorativa NON è prevista una retribuzione per l’invenzione 17 EQUO PREMIO un compenso commisurato a: - valore dell’invenzione in quanto brevettata - mansioni svolte dal dipendente - retribuzione del dipendente - attività cui il dipendente è adibito - contributo dell’azienda nella realizzazione dell’invenzione 18 ACCERTAMENTO DETERMINAZIONE del diritto all’equo dell’ammontare dell’equo premi premio GIUDICE COLLEGIO DI ARBITRATORI (Sez. Specializzate in P.I.) (art. 64, commi 4 e 5 c.p.i.) 19 Metodo di calcolo: la formula tedesca I=VxP I è l’ammontare dell’indennità riconosciuta al dipendente, V è il valore dell’invenzione e P un fattore proporzionale che misura l’apporto del dipendente sulla base di vari fattori (posizione del problema/soluzione del problema/mansioni svolte/retribuzione). 20 c) Invenzione OCCASIONALE (art. 64 comma 3 c.p.i.) Il diritto al BREVETTO spetta al lavoratore ma SE ’invenzione rientra nel campo di attività del datore di lavor il DATORE può: acquistare il esercitare un diritto ottenere la concessione diritto d’OPZIONE al rilascio di di una LICENZA per BREVETTI acquistare il STRANIERI per brevetto la stessa 21 c) Invenzione OCCASIONALE (art. 64 comma 3 c.p.i.) - il datore può ottenere il brevetto anche se l’inventore non intende cederlo -il datore deve versare al dipendente un -PREZZO o un CANONE - dal prezzo/canone vanno dedotti gli “aiuti” forniti dal datore per realizzare l’invenzione - se manca l’intesa sul canone, la decisione è rimessa ad un collegio arbitratore (v. equo premio) 22 c) Invenzione OCCASIONALE (art. 64 comma 3 c.p.i.) Il lavoratore deve comunicare al datore l’avvenuto rilascio del brevetto Il datore ha TRE MESI di tempo per esercitare la propria PRELAZIONE se il lavoratore si rifiuta, il datore può ottenere una sentenza costitutiva per il rilascio del brevetto 23 Art. 64 comma 6 c.p.i. “si considera fatta durante l’esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d’impiego l’invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l’inventore ha lasciato l’azienda privata o l’amministrazione pubblica nel cui campo di attività l’invenzione rientra” PRESUNZIONE 24 2. Invenzioni dei dipendenti: consigli pratici quali CATEGORIE di dipendenti? i) dipendenti “R&D” ) dipendenti con competenze tecnich iii) altri dipendenti 25 i) dipendenti “R & D” previsione contrattuale di un superminimo 26 ii) dipendenti con competenze tecniche valutazione caso per caso se inserire una clausola con previsione di un superminimo 27 iii) altri dipendenti non prevedere nulla (l’ipotesi di una loro invenzione è remota) 28 3. L’inventore è un TERZO “ESTERNO” Invenzione già sviluppata Es.: singolo inventore o piccola società che non hanno il denaro per brevettare, rilasciano il brevetto ad un’azienda 29 3. Diritti da un terzo “esterno” Come disciplinare? a) ACCORDO RISERVATEZZA DI b) CONTRATTO PER LA CESSIONE DEI DIRITTI SULL ’ INVENZIONE NON BREVETTATA E DEL DIRITTO A BREVETTARE 30 3. Alcuni elementi fondamentali del contratto-tipo Oggetto della cessione (invenzione e knowhow) Garanzie Riservatezza Impegno a non brevettare 31 4. L’inventore è un collaboratore o fornitore esterno - Invenzione non ancora sviluppata la legge nulla dispone 32 4. Collaboratori e fornitori esterni In assenza di specifica pattuizione contrattuale di chi sono i diritti sull’invenzione? A. Richiesta la soluzione di un problema tecnico B. Altro caso, ad es. richiesta la fornitura di un prodotto Appartengono Regola generale: se all’inventore i diritti l’attività è in funzione sull’invenzione quando inventiva, l’invenzione era dovuta un’opera e appartiene al un servizio, non committente un’attività inventiva 33 4. Collaboratori e fornitori esterni In caso di specifiche pattuizioni contrattuali, possono sorgere alcuni PROBLEMI PRATICI: - background IP rights/foreground IP rights - riservatezza - invenzioni “occasionali” (in senso atecnico) 34 4. Collaboratori e fornitori esterni le invenzioni conosciute/conoscibili entro questa cerchia di soggetti sono da intendersi PREDIVULGATE? (requisito della novità del brevetto) 35 4. Collaboratori e fornitori esterni Trib. Torino Sez. Spec. in P.I., 29 settembre 2005 “Lo scambio di notizie avvenuto nella fase dell’ideazione del ritrovato tra diverse persone fisiche, tra loro non vincolate al segreto, non può essere confuso con la divulgazione dell’invenzione.” “L’illustrazione dell’invenzione a coloro che rientrano nella catena produttiva necessaria per la realizzazione e sperimentazione della stessa non costituisce predivulgazione, perché è configurabile un obbligo di riservatezza a carico del destinatario della comunicazione desumibile dagli stessi motivi che hanno determinato la comunicazione, dal comune interesse a mantenere riservate le informazioni tecniche,dalle prassi aziendali ovvero dagli obblighi di correttezza e buona fede propri di ogni rapporto contrattuale.” 36 SOLUZIONE UNIVERSALE: contrattualizzare sempre la titolarità dei diritti di proprietà industriale 37 5. Università e centri di ricerca 38 5. Università e centri di ricerca (art. 7 l. 18 ottobre 2001, n. 383) (art. 65 comma 1 c.p.i.) “Il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui è autore” 39 5. Università e centri Le Università (o la P.A.) per via regolamentare di ricerca prevedono spesso la facoltà per l’inventore di cedere il diritto alla brevettazione all’Ateneo, che assume i costi di brevettazione la negoziazione avviene in seguito con l’Ateneo COROLLARIO PRATICO PER CONTRATTI CON L’UNIVERSITA’: accertarsi che il dipendenteinventore abbia ceduto i diritti all’Università 40 5. Università e centri di ricerca Spesso l’Università esigerà di avere la cointestazione del brevetto su basi paritarie contrattualizzare i poteri di gestione e lo sfruttamento 41 5. Università e centri di ricerca Se entro cinque anni dalla data di concessione del brevetto il ricercatore non ne ha iniziato lo sfruttamento industriale, l’Università/P.A. acquisiscono un diritto gratuito (non esclusivo) di sfruttare o di far sfruttare a terzi l’invenzione, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore (art. 65 comma 4 c.p.i.) 42 5. Università e centri di ricerca art. 65 comma 5 c.p.i. : “le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzate nell’ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall’università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.” 43 6. Cooperazione tra le imprese 44 6. Cooperazione tra imprese se lo sviluppo dell’invenzione è congiunto in assenza di diversa pattuizione COMUNIONE DI BREVETTO (contitolarità) in quote secondo il contributo inventivo, (si presumono uguali) 45 Comunione di brevetto VANTAGGI SVANTAGGI garanzie per le parti derivanti dalla proprietà incertezze sul regime rispetto ad atti di giuridico e difficoltà disposizione e pratiche di cogestione del bene in comune godimento dell’altra parte 46 6. Cooperazione tra imprese i) SE MANCA UN ACCORDO, si applicano le disposizioni del c.c. sulla comunione in quanto compatibili (artt. 1100 ss. c.c.) ciascun contitolare può usare la cosa, senza alterarne la destinazione o impedirne l’uso agli altri comunisti 47 ciascun contitolare può disporre del suo diritto e cedere al altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota 6. Cooperazione tra imprese ii) SE C’E’ UN ACCORDO: libertà delle parti nel regolare contrattualmente l’uso del brevetto in comunione COMUNIONE DI BREVETTO (art. 6 c.p.i.) 48 6. Cooperazione tra imprese (art 6 comma 1-bis c.p.i.) Ciascun contitolare, nell’interesse di tutti, può: -presentare domanda di brevetto -proseguire il procedimento di brevettazione -presentare traduzione italiana delle rivendicazioni di domanda di brevetto europeo o del testo di brevetto europeo -attivare altri procedimenti di fronte all’UIBM 49 6. Cooperazione tra imprese QUESTIONI da disciplinare nel regolamento di comunione di brevetto: - gestione amministrativa - concessioni in licenza - cessione della quota - scioglimento della comunione - uso (indipendente) - gestione del contenzioso 50 6. Cooperazione tra imprese possibili ALTERNATIVE alla comunione di brevetto: COSTITUZIONE DI UNA NEWCO. LICENZE INCROCIATE + patti parasociali per disciplinare lo se c’è un effettivo contributo innovativo di ciascun soggetto coinvolto, specie se contributi facilmente separabili sfruttamento (solo per brevetti di un certo rilievo) 51 Grazie per l’attenzione STUDIO LEGALE GIOVE via Niccolò Tommaseo 69/D tel. 0498078980 fax. 0497929521 email: [email protected] www.ipgiove.it 52