ASPETTI TECNICI CONNESSI AI CONTRATTI DEL RAMO DANNI Prof. Nino Rebaudo RELAZIONE FRA VALORE EFFETTIVO E VALORE ASSICURATO Il valore assicurato, normalmente, coincide col valore effettivo del bene oggetto di assicurazione; tale caso tuttavia non rappresenta la generalità dei contratti, in quanto non sempre è possibile determinare esattamente il valore del bene. In pratica in relazione al rapporto fra i due valori,, si possono avere tre casi. ASSICURAZIONE A VALORE INTERO In cui i due valori coincidono, per cui il premio viene determinato in base al valore effettivo del bene assicurato; infatti la Compagnia rimborserà l’intero valore assicurato in caso di un sinistro che abbia causato la perdita totale del bene o frazioni. SOTTOASSICURAZIONE In cui il valore assicurato è inferiore al valore effettivo: si tratta di un caso molto diffuso in quanto il contraente paga un premio più basso. Se si verifica il sinistro, la compagnia non rimborserà l’intero danno ma la percentuale che corrisponde al rapporto fra valore assicurato e valore effettivo (art. 1907 C.C.) applicando la regola proporzionale. SOPRASSICURAZIONE In cui il valore assicurato è superiore al valore effettivo. E’ un caso non ammesso (art. 1909 C.C.), potendosi ravvisare un comportamento doloso, da parte del contraente, allo scopo di ottenere un rimborso superiore ove si verificasse un sinistro auspicabile. ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO Molte aziende ritengono che, pur avendo molti beni esposti a rischio, un eventuale sinistro non può colpirli tutti simultaneamente. Quindi perché assicurare il valore dei beni pagando un premio più oneroso ? Perché assicurare un minor valore per vedersi ridurre proporzionalmente il rimborso ? In questi caso si può stipulare un polizza a primo rischio, che: a) riguarda la totalità dei beni posseduti; b) prevede il pagamento di un premio ridotto in quanto viene assicurato l’importo del danno massimo che si può subire; c) impegna la compagnia al rimborso integrale dei sinistri entro i limiti della somma assicurata. ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO E RELATIVO Nella prima la compagnia si impegna a risarcire il danno prodotto dal sinistro nei limiti dell’importo assicurato a prescindere dal valore delle merci soggette a rischio, il cui valore non deve essere né dichiarato né accertato. Nella seconda la compagnia pretende che il contraente, al momento della stipula del contratto, dichiari il valore complessivo delle cose in rischio. ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO RELATIVO In occasione dell’eventuale sinistro si hanno quindi due casi: A) la compagnia rimborsa integralmente il danno se il valore dei beni in rischio è uguale o inferiore al valore dichiarato; B) la compagnia rimborsa il danno proporzionalmente se il valore effettivo dei beni in rischio al momento del sinistro risulta superiore a quello dichiarato. La differenza con la sottoassicurazione sta nel fatto che qui la proporzionalità non riguarda il rapporto fra valore assicurato e valore effettivo, ma quello fra valore dichiarato e valore effettivo. LA FRANCHIGIA La franchigia rappresenta una somma, corrispondente a una certa percentuale del valore assicurato, che non viene rimborsata dalla compagnia. Franchigia fissa: costituisce l’importo che, in ogni caso, la compagnia detrae da quello del rimborso, per cui il danno viene rimborsato solo per la quota eccedente la franchigia. Franchigia relativa: comporta il mancato rimborso degli importi inferiori a tale limite ma il pagamento integrale degli importi eccedenti. LO SCOPERTO DI SICURTA’ Lo scoperto di sicurtà consiste in un importo, calcolato in base ad una percentuale del danno, che è lasciato a carico dell’assicurato, per cui non dà luogo al rimborso. Esso può essere chiesto dall’assicurato per ridurre l’entità del premio (scoperti facoltativi) oppure può essere imposto dalla compagnia per stimolare maggiormente l’assicurato a un comportamento prudente e vigile (scoperti obbligatori).