ASPETTI TECNICI CONNESSI AI
CONTRATTI DEL RAMO DANNI
Prof. Nino Rebaudo
RELAZIONE FRA VALORE
EFFETTIVO E VALORE
ASSICURATO
Il valore assicurato, normalmente, coincide
col valore effettivo del bene oggetto di
assicurazione; tale caso tuttavia non
rappresenta la generalità dei contratti, in
quanto non sempre è possibile determinare
esattamente il valore del bene.
In pratica in relazione al rapporto fra i due
valori,, si possono avere tre casi.
ASSICURAZIONE A VALORE
INTERO
In cui i due valori coincidono, per cui il
premio viene determinato in base al
valore effettivo del bene assicurato;
infatti la Compagnia rimborserà l’intero
valore assicurato in caso di un sinistro
che abbia causato la perdita totale del
bene o frazioni.
SOTTOASSICURAZIONE
In cui il valore assicurato è inferiore al valore
effettivo: si tratta di un caso molto diffuso in
quanto il contraente paga un premio più
basso. Se si verifica il sinistro, la compagnia
non rimborserà l’intero danno ma la
percentuale che corrisponde al rapporto fra
valore assicurato e valore effettivo (art. 1907
C.C.) applicando la regola proporzionale.
SOPRASSICURAZIONE
In cui il valore assicurato è superiore al
valore effettivo. E’ un caso non
ammesso (art. 1909 C.C.), potendosi
ravvisare un comportamento doloso, da
parte del contraente, allo scopo di
ottenere un rimborso superiore ove si
verificasse un sinistro auspicabile.
ASSICURAZIONE A PRIMO
RISCHIO
Molte aziende ritengono che, pur avendo molti beni
esposti a rischio, un eventuale sinistro non può
colpirli tutti simultaneamente. Quindi perché
assicurare il valore dei beni pagando un premio più
oneroso ? Perché assicurare un minor valore per
vedersi ridurre proporzionalmente il rimborso ?
In questi caso si può stipulare un polizza a primo
rischio, che: a) riguarda la totalità dei beni posseduti;
b) prevede il pagamento di un premio ridotto in
quanto viene assicurato l’importo del danno massimo
che si può subire; c) impegna la compagnia al
rimborso integrale dei sinistri entro i limiti della
somma assicurata.
ASSICURAZIONE A PRIMO
RISCHIO ASSOLUTO E RELATIVO
Nella prima la compagnia si impegna a
risarcire il danno prodotto dal sinistro nei
limiti dell’importo assicurato a prescindere dal
valore delle merci soggette a rischio, il cui
valore non deve essere né dichiarato né
accertato.
Nella seconda la compagnia pretende che il
contraente, al momento della stipula del
contratto, dichiari il valore complessivo delle
cose in rischio.
ASSICURAZIONE A PRIMO
RISCHIO RELATIVO
In occasione dell’eventuale sinistro si hanno quindi
due casi:
A) la compagnia rimborsa integralmente il danno se il
valore dei beni in rischio è uguale o inferiore al valore
dichiarato;
B) la compagnia rimborsa il danno proporzionalmente
se il valore effettivo dei beni in rischio al momento
del sinistro risulta superiore a quello dichiarato.
La differenza con la sottoassicurazione sta nel fatto
che qui la proporzionalità non riguarda il rapporto fra
valore assicurato e valore effettivo, ma quello fra
valore dichiarato e valore effettivo.
LA FRANCHIGIA
La franchigia rappresenta una somma,
corrispondente a una certa percentuale del valore
assicurato, che non viene rimborsata dalla
compagnia.
Franchigia fissa: costituisce l’importo che, in ogni
caso, la compagnia detrae da quello del rimborso, per
cui il danno viene rimborsato solo per la quota
eccedente la franchigia.
Franchigia relativa: comporta il mancato rimborso
degli importi inferiori a tale limite ma il pagamento
integrale degli importi eccedenti.
LO SCOPERTO DI SICURTA’
Lo scoperto di sicurtà consiste in un importo,
calcolato in base ad una percentuale del
danno, che è lasciato a carico dell’assicurato,
per cui non dà luogo al rimborso. Esso può
essere chiesto dall’assicurato per ridurre
l’entità del premio (scoperti facoltativi)
oppure può essere imposto dalla compagnia
per stimolare maggiormente l’assicurato a un
comportamento prudente e vigile (scoperti
obbligatori).
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Il contratto di assicurazione