Corso di Formazione per Revisori, Professionisti, Segretari e Dirigenti Enti Locali Le spese d’investimento: gare, concessioni, project financing Il ruolo dell’Ente Pubblico nelle operazioni di finanza di progetto Università di Torino - Facoltà di Economia Ing. Cristiano Cannarsa Responsabile Project Finance Trasporti e Infrastrutture Torino, 18 ottobre 2003 1 Definizioni il PF è una metodologia di finanziamento applicabile a progetti dotati di autonoma capacità di generare ricavi che consente - attraverso una struttura contrattuale di allocazione dei rischi - di garantire le ragioni di credito dei finanziatori, in tutto od in parte, con i flussi di cassa attesi dal Progetto, limitando gli impegni a carico dei promotori”. 2 Il nuovo contesto giuridico: principali norme di riferimento Legge 109/94 e s.m.i. (in particolare le modifiche introdotte dalla Legge 166/02 : “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”); D.Lgs 190/02 : Attuazione della legge 443/01 ………..; Legge 443/01 : Delega al Governo in materia di infrastrutture ….. 3 La concessione di costruzione e gestione e la procedura di affidamento a Contraente Generale 4 La concessione di costruzione e gestione ex legge 109/94 e s.m.i. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora necessario, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara. A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all’opera da affidare in concessione ….. 5 L’affidamento dell’esecuzione di lavori a General Contractor È una procedura di realizzazione delle “infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale” mediante “affidamento unitario a contraente generale” (o General Contractor). il contraente generale è distinto dal concessionario di opere pubbliche per l’esclusione dalla gestione dell’opera eseguita ed è qualificato per specifici connotati di capacità organizzativa e tecnicorealizzativa, per l’assunzione dell’onere relativo all’anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell’opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la libertà di forme nella realizzazione dell’opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per l’assunzione del relativo rischio; previsione dell’obbligo, da parte del contraente generale, di prestazione di adeguate garanzie e di partecipazione diretta al finanziamento dell’opera o di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti. 6 L’affidamento dell’esecuzione di lavori a General Contractor (legge 443/01) È un contratto di appalto di lavori nel quale viene chiesto all’appaltatore di prefinanziare parte dei costi di realizzazione. Il saldo viene corrisposto al Contraente Generale al completamento dei lavori (collaudo). Durante la fase di costruzione il General Contractor può costituirsi sotto forma di società di progetto (ex art. 37 quinquies della L. 109/94 e s.m.i.), con requisiti minimi di capitalizzazione definiti nel bando di gara. 7 Il ruolo dell’Ente Pubblico 8 Il ruolo del Pubblico La Programmazione dei lavori pubblici (art. 14 c. 2 L. 109/94 s.m.i.); Gli studi di fattibilità definiscono: 9 il Programma triennale è il momento attuativo degli studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei bisogni (c.2); è necessario definire un ordine di priorità tra le opere (c. 3); le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economicofinanziarie, la domanda; la sostenibilità ambientale, le componenti architettoniche, socioeconomiche, ecc.; sono obbligatori (L. 144/99, art. 4 comma 1); Il ruolo del Pubblico - 2 Per progetti complessi è utile un confronto con il mercato esempio delle audizioni per il Ponte sullo Stretto di Messina; serve a comprendere bancabilità; condizioni necessarie per la Per progetti che interessano un bacino territoriale: 10 le è particolarmente utile definire l’ente pubblico che agisce da catalizzatore (es. per le autorizzazioni) per creare un quadro di certezze; Il ruolo del Pubblico - 3 11 Selezionare le opere di interesse pubblico sulla base di una relazione utilità/tariffa; Selezionare le opere suscettibili di gestione economica e come tali finanziabili con capitali privati; definire il livello di contribuzione pubblica in funzione del gap tra tariffa all’utenza e tariffa di equilibrio economico-finanziario; definire la forma tecnica di contribuzione pubblica (denaro o diritti di godimento di beni - art. 19, c.2) Il ruolo del Pubblico - 4 12 verificare la sussistenza delle condizioni per il consenso locale utili per agevolare il processo autorizzativo; valutare i livelli prestazionali minimi da richiedere ai privati sul servizio oggetto della prestazione; individuare i criteri secondo cui selezionare i progetti più interessanti; sollecitare la partecipazione di numerosi soggetti per ampliare la gamma di proposte e il risultato qualitativo (l’avviso indicativo art. 37 bis, c. 2 bis); Il ruolo del Pubblico - 5 13 La valutazione delle proposte (art. 37 ter) è una fase complessa e di fondamentale importanza soprattutto con il “diritto di prelazione” introdotto dalla L. 166/02 che ha modificato la L. 109/94: le valutazioni riguardano aspetti: tecnici, funzionali, ambientali, finanziari, ecc.; parametri di prestazione (specifica delle caratteristiche servizio e della gestione, bozza di convenzione, ecc.) del Il ruolo del Pubblico - schema 1 selezionare le opere di interesse pubblico creare le condizioni per il consenso locale 14 Suscettibili di gestione economica Definire un ordine di priorità stimolare la partecipazione di una moltitudine di soggetti Il ruolo del Pubblico - schema 2 definire il livello e la forma di contribuzione pubblica Verificare le condizioni imposte dal mercato valutare i livelli prestazionali minimi 15 Definire eventuali disponibilità al risk sharing individuare i criteri secondo cui selezionare i progetti Le parti coinvolte le banche (knowhow, ponderazione del rischio, monitoraggio) Il settore pubblico (programmazione, selezione, requisiti prestazionali, regolamentazione) IL PROGETTO l’utenza 16 gli sponsor privati (knowhow, capitali, propensione al rischio) Il ruolo delle banche 17 Servizi alle settore pubblico Assistenza nelle fasi di programmazione, valutazione e gara Le Banche specialistiche Servizi alle imprese Advisory e Arranging di operazioni di finanza di progetto 18 Il ruolo delle banche nel nuovo contesto giuridico delle opere pubbliche fornire al settore pubblico, in tutte le fasi di sviluppo delle iniziative, il necessario supporto specialistico, in materia finanziaria e giuridico-contrattuale, per poter strutturare operazioni di finanza di progetto secondo le richieste del mercato dei capitali; 19 particolarmente utili nella predisposizione di studi di fattibilità orientati al mercato della finanza di progetto; expertise finanziaria ma anche tecnica (studi sulla domanda, analisi costi-benefici, benchmark di settore, ecc.); expertise legale (definire bozze di convenzioni bancabili es. gare ex art. 19, c.2) Il ruolo delle banche nel nuovo contesto giuridico delle opere pubbliche - 1 Il ruolo delle banche è quello di fornire alle imprese, in tutte le fasi di sviluppo delle iniziative, il necessario supporto specialistico, in materia finanziaria e giuridico-contrattuale, per poter strutturare operazioni di finanza di progetto, su basi “non recourse”; 20 le banche intervengono, inoltre, nella fornitura di servizi accessori quali il rilascio delle cauzioni provvisorie e definitive previste dalla normativa (art. 30 della Legge e art. 100 del Regolamento); le banche possono assumere partecipazioni nelle società di progetto, direttamente o attraverso fondi specializzati o proprie controllate. Il ruolo delle banche nel nuovo contesto giuridico delle opere pubbliche - 2 La partecipazione delle banche all’equity non deve essere considerata come la risoluzione di un problema: nella finanza di progetto il livello di debito è ben più alto di quello dell’equity; la convenzione è il contratto portante, regola i rapporti tra l’Amministrazione e il concessionario e deve essere opportunamente elaborata al fine di poter configurare il finanziamento su base “non recourse”, ovvero il vero ed unico “project finance” (cd. finanza di progetto) 21 Il ruolo delle banche nel nuovo contesto giuridico delle opere pubbliche - 3 Consulenza (advisory) nelle fasi precedenti l’aggiudicazione di una concessione (la banca agisce per conto dei promotori) 22 costruzione di business plan relativi a tutto l’arco della concessione; asseverazione dei piani economico-finanziari; strutturazione delle fonti di finanziamento in rapporto alle esigenze di remunerazione delle diverse coperture finanziarie; definizione di bozze di convenzione “bancabili”; elaborazione di scenari economico-finanziari alternativi (fase di gara); dialogo e confronto con le amministrazioni aggiudicatrici. Il ruolo delle banche nel nuovo contesto giuridico delle opere pubbliche - 4 Consulenza (advisory) nelle fasi precedenti l’aggiudicazione di una concessione (la banca agisce per conto dei promotori) in questa fase le banche dovranno definire una struttura finanziaria e contrattuale preliminare che consenta a potenziali arranger, in caso di aggiudicazione, di presentare un’offerta economica e metodologica agli sponsor relativa all’attività da svolgere fino alla sottoscrizione dei finanziamenti (financial close) e all’erogazione; 23 Il ruolo delle banche nel nuovo contesto giuridico delle opere pubbliche - 5 Attività nelle fasi post aggiudicazione di una concessione 24 due diligence necessarie per costruire la matrice dei rischi del progetto sulla base della quale strutturare le fonti di finanziamento, definire i term sheet dei principali contratti (finanziari e non) e definire il quadro cauzionale; costruzione dei base case finanziari del progetto; strutturazione delle fonti di finanziamento in rapporto alle esigenze di remunerazione delle diverse coperture finanziarie; contratti in forma esecutiva financial close, previa verifica delle condizioni sospensive alla stipula verifica delle condizioni sospensive all’erogazione avvio dell’erogazione delle facilitazioni finanziarie Il ruolo dei consulenti indipendenti le Due Diligence 25 Le Due Diligence - 1 Quali sono le principali Due Diligence ? Tecnica: serve a valutare i rischi afferenti alla progettazione, alla costruzione e all’iter autorizzativo; Legale: valuta il contesto giuridico del progetto con particolare riferimento alla bancabilità della convezione attuativa; definisce inoltre i term sheet dei contratti finanziari e operativi (Construction e Operation & Maintenance), fino a giungere ai contratti in forma esecutiva (inclusi i contratti di garanzia); Assicurativa: valuta i requisiti di copertura assicurativa necessari a garantire la continuità dei flussi economici oltre a forme di indennizzo per eventi che causino danni parziali o totali all’opera; 26 Modello economico-finanziario: verifica gli algoritmi di calcolo dei conti prospettici su tutta la vita della concessione Le Due Diligence - 2 Come avviene il processo di Due Diligence ? 27 I consulenti indipendenti lavorano nell’interesse delle banche arranger; Le banche arranger (Mandated Lead Arranger, MLA) individuano l’oggetto del lavoro dei singoli consulenti indipendenti (Scope of Work, SoW); si selezionano i potenziali consulenti che ricevono predispongono le offerte, d’accordo con gli Sponsor; l’onere delle Due Diligence è a carico degli Sponsor e costituisce una voce di costo di sviluppo finanziabile; il commitment delle banche è subordinato, tra l’altro, all’ottenimento di soddisfacenti due diligence (in alcuni casi vengono individuati alcuni parametri che costituiscono una condizione sospensiva per la prima erogazione del finanziamento); gli SoW e Le Due Diligence - 3 Perché le Due Diligence non sono una duplicazione di un lavoro già fatto dal promotore servono per due ordini di motivi: per l’analisi dei rischi necessaria alla definizione della struttura contrattuale, del pricing e della bancabilità; perché le operazioni di un certo rilievo dovranno essere portate all’attenzione del mercato dei capitali (banche) che eserciterà un’azione di “verifica” di allineamento tra allocazione dei rischi, pricing dell’operazione (cfr Basilea) e effettiva bancabilità; 28 per piccole operazioni si potranno condurre Due Diligence limitate ai principali profili che richiedono un approfondimento per l’allocazione dei rischi; Le Due Diligence - 4 Il ruolo dei consulenti indipendenti dopo il financial close: 29 verifica dell’avveramento delle condizioni stipula/erogazione del finanziamento; sospensive monitoraggio in fase di costruzione; monitoraggio del rispetto da parte della SPV dei contrattuali (finanziari, tecnici, ecc.) in fase di gestione; per la convenants Assicurazioni & garanzie di performance Ctr a lungo termine/ take or pay Contractor Rischi di mercato/ shortfall Rischi di perfomance Ritardi/ rischi di costruzione Rischi residuali in capo alla società di progetto Rischi giuridici Rischi politici Rischi finanziari Due diligence Clausole di riequilibrio 30 Strumenti derivati Assicurazioni, ECAs, grandfahtering La matrice dei rischi Costruttore Gestore SPV Banche Rischi normativi Rischi di costruzione x x x Rischi tecnologici Rischi finanziari Rischio “Paese” 31 Assicurazioni x Rischi commerciali Rischio “permessi” PA x x x x x x x x x Il ruolo delle banche nel nuovo contesto giuridico delle opere pubbliche - 5 Schema della procedura ex 37 bis della Legge 109/94 e s.m.i. Advisory in fase di proposta Advisory in fase di valutazione Advisory fase gara bozza di convenzione - piani economico finanziari - struttura finanziaria - equity Strutturazione post aggiudicazione Due Diligence analisi rischi Impegno banche 32 Il ruolo delle banche nel nuovo contesto giuridico delle opere pubbliche - 6 Schema della procedura ex art. 19 c.2 della Legge 109/94 e s.m.i. ADVISORY IN FASE DI GARA STRUTTURAZIONE POST AGGIUDICAZIONE DUE DILIGENCE ANALISI RISCHI IMPEGNO BANCHE 33 Il ruolo delle banche nel nuovo contesto giuridico delle opere pubbliche - 7 Schema della procedura del Contraente generale ADVISORY IN FASE DI GARA STRUTTURAZIONE POST AGGIUDICAZIONE DUE DILIGENCE ANALISI RISCHI IMPEGNO BANCHE 34 Il ruolo delle imprese 35 Iniziative assistite dall’Unità Tecnica per la Finanza di Progetto per numero per importo % % Edilizia sociale e pubblica 55 42 Risorse idriche 7 1 Beni culturali 5 2 Impianti sportivi e strutture ricettive 20 4 Trasporti e viabilità 6 42 Ambiente 7 9 Fonte: Relazione annuale Unità Tecnica per la Finanza di Progetto 2002 36 Il ruolo delle imprese nel nuovo contesto giuridico delle opere pubbliche con affidamento in concessione - 1 37 Le imprese, ai sensi della legge 109/94 e s.m.i. (la Legge), art. 37 bis, possono candidarsi a svolgere il ruolo di Promotori della realizzazione e gestione, funzionale ed economica, di opere pubbliche, inserite nella programmazione triennale o negli altri strumenti di programmazione, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi; le imprese possono partecipare alle gare ex art. 37 quater della Legge, per aggiudicarsi la concessione di costruzione e gestione relativa ad un progetto del quale un terzo soggetto è risultato Promotore, a seguito della valutazione positiva ex art. 37 ter della Legge e della dichiarazione di pubblico interesse; le imprese possono partecipare alle gare indette dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 19 c.2 della Legge, su un progetto (preliminare o definitivo) presentato dall’Amministrazione stessa. Il ruolo delle imprese nel nuovo contesto giuridico delle opere pubbliche con affidamento in concessione - 2 Le imprese hanno inoltre il ruolo primario di esecutori delle opere e fornitori delle attrezzature e delle prestazioni necessarie; possibilità di presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte di intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, per le amministrazioni riceventi, alcun obbligo di esame e valutazione, né dà luogo a diritto a compensi, nell’ipotesi che dette proposte, qualora ritenute di pubblico interesse, siano inserite nei documenti di programmazione dell’amministrazione stessa. 38 Il ruolo delle imprese nel nuovo contesto giuridico delle opere pubbliche con affidamento a contraente generale. 39 Le imprese possono candidarsi ad assumere il ruolo di General Contractor. Principali disposizioni a sostegno della bancabilità 40 Alcune norme a sostegno della bancabilità di un progetto - 1 41 Diritto di subentro: la sopravvivenza del rapporto concessorio, nei casi di risoluzione per motivi attribuibili al soggetto concessionario, è garantita dal diritto di subentro previsto dalla Legge 109/94 e s.m.i. (art. 37 octies). Gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario. Risoluzione per inadempimento del concedente o revoca per pubblico interesse: sono previste forme di indennizzo al concessionario, anche a titolo di risarcimento del mancato guadagno. Le somme sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Alcune norme a sostegno della bancabilità di un progetto - 2 42 L’amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma 2 sull’importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Alcune norme a sostegno della bancabilità di un progetto - 3 43 Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Alcune norme a sostegno della bancabilità di un progetto - 4 44 Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione. Vantaggi e svantaggi della finanza di progetto 45 Vantaggi della finanza di progetto (lato imprese) Consente l’accesso al credito anche a piccole realtà imprenditoriali caratterizzate da elevata specializzazione e specifici know-how; limita l’impegno delle aziende al capitale sottoscritto nelle società di progetto e agli impegni connessi a ruoli di contracting (costruzione, facility management, ecc.) in termini di requisiti prestazionali e di impegni di garanzia; accresce la presenza dell’impresa sul mercato; svolge un ruolo di “Education” dell’imprenditoria; consente l’instaurazione di nuovi rapporti con il sistema bancario; sottopone l’azienda alla necessità di aggiornamento e costituisce uno stimolo competitivo basato soprattutto sulla QUALITÀ; 46 fa conoscere le imprese ad un maggior numero di soggetti. Vantaggi della finanza di progetto (lato imprese) Consente di elaborare strutture finanziarie caratterizzate da elevati rapporti di leva finanziaria, con rapporti debito su equity altrimenti non raggiungibili; il peso del debito non si valuta staticamente sui bilanci delle imprese promotrici, ma dinamicamente sui flussi di cassa generati dal progetto, mediante analisi dei rapporti di copertura puntuali (i debt service cover ratio) e analisi dei rapporti tra cash flow attualizzati e debito residuo periodale (i cosiddetti Loan Life cover ratio e project life cover ratio); 47 Svantaggi della finanza di progetto (lato imprese) Elevati costi di sviluppo delle fasi iniziali; prospettive di remunerazione che passano da margini a breve a rendimenti a lungo termine; sforzi organizzativi iniziali per le imprese rilevanti (nuove strutture operative, ecc.); 48 esposizione delle imprese a valutazioni di soggetti esterni non sempre possibili (es. settori militare, farmaceutico, ecc.); controllo da parte dei finanziatori sulla gestione della società di progetto e sulla distribuzione dei dividendi agli azionisti. Esistono dunque dei vincoli dimensionali per accedere alla finanza di progetto? 49 I vincoli dimensionali vanno valutati settore per settore in relazione alle prospettive di rendimento del capitale investito, funzione delle tariffe applicabili, dei livelli di contribuzione pubblica attivabili e dell’indifferibilità della realizzazione di certe opere pubbliche; la definizione di strutture contrattuali di allocazione dei rischi, necessarie a giungere a forme di finanziamento “non-recourse”, comportano la necessità di svolgere attività che risultano onerose (in particolare i costi per le due diligence e quelli legali-contrattuali possono incidere in modo rilevante). Area Grandi Infrastrutture Viale dell’Arte, 21 - 00144 Roma fax 06 5959 3665 Area Grandi Infrastrutture Caroline Reid tel. +39 06 5959 2244 [email protected] 50 Project Finance – Trasporti, Sanità, Edilizia Pubblica Cristiano Cannarsa tel. +39 06 5959 3757 [email protected] Project Finance - Acqua, Rifiuti, Ambiente Filippo Granara tel. +39 06 5959 3613 [email protected] Legale Marco Cerritelli tel. +39 06 5959 2248 [email protected] Sviluppo prodotti e Mercati Alessandro Ermolli tel. +39 06 5959 2011 [email protected]