Il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza
di Sergio Melis
La figura e il ruolo del RLS.
La partecipazione del RLS al sistema della
sicurezza
Figura, ruolo, compiti e partecipazione
al sistema della sicurezza
del Rls
Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 (articoli 18, 19)
1
LEZIONE
Quali sono gli argomenti che
tratteremo nel corso
Ruolo, compiti e responsabilità
del Rls
nella sicurezza nei luoghi di lavoro.
2
Presentazione
Sono un ex operaio e
dirigente sindacale in
pensione.
Ho iniziato a lavorare nel 1963 come
bracciante agricolo abituale.
Nel 1965 sono stato assunto nel
Petrolchimico di Macchiareddu
(ex Rumianca)
come operatore di impianto.
3
Presentazione
Nel 1971 sono stato eletto dai miei
compagni di lavoro Delegato di reparto.
Nel Consiglio di fabbrica sono stato
eletto nell’Esecutivo del C. di F. e
nella Commissione Ambiente
(delle prime in Italia).
4
Presentazione
Nel 1973 sono stato eletto dal Congresso
dei chimici nel direttivo.
A luglio del 1974 entrai in segreteria
provinciale dei chimici della CISL.
Dal 1984 al 1996 sono stato membro della
Segreteria del sindacato di Cagliari con
compiti specifici relativi alle politiche
industriali e produttive.
5
Presentazione
Nel 1996 frequentai nel Centro studi di Firenze il Primo corso
di Formatori sulla 626.
Nel gennaio del 1998 è stato pubblicato un mio libro sulla 626.
Questo libro è il risultato della preparazione del primo corso di
formazione per Rappresentanti Sindacali Aziendali di Cagliari.
6
Presentazione
Nell’agosto del 2005 l’Ente Bilaterale Artigiano della Sardegna
ha pubblicato cinque lavori di cui due sulle problematiche legate
alla organizzazione della stessa EBAS.
Gli altri tre lavori riguardano specificatamente la sicurezza nei
luoghi di lavoro.
Il quarto e il quinto di questi volumi sono stati curati dal
sottoscritto.
7
Presentazione
Attualmente, a Cagliari, sono
il Responsabile del
PUNTO DI INCONTRO
626,
tutti i mercoledì sera, sono a disposizione
delle segreterie e dei delegati.
8
Presentazione
In tutti questi anni, da privatista, ho
sostenuto l’esame per la maturità magistrale
e… poi studiando dalle 6 alle 8 del mattino
tutti i giorni e aumentando le ore il
sabato e la domenica ho superato
tutti gli esami del mio corso di laurea.
9
Presentazione
Prima di iniziare veramente i lavori
mi scuso della autopresentazione
non professionale
e chiedo scusa in anticipo se non sarò,
in qualche passo, chiaro nella esposizione.
Spero però di supplire a questo limite
chiarendo meglio i concetti nelle
risposte che darò alle Vostre domande
10
Evoluzione storica delle leggi sulla sicurezza
Solo a livello schematico un passaggio sulla
normativa relativa alla salute e alla sicurezza nei
luoghi di lavoro che già avete visto.
Ripetere, però, qualche volta non è negativo.
11
Evoluzione storica delle leggi sulla sicurezza
Legge 12 marzo 1898, n. 80
Legge sugli infortuni degli
operai sul lavoro
Si tratta della prima legge che
sancisce l’obbligo assicurativo
contro gli infortuni sul lavoro
Nel periodo 1898 - 1930 sono varate leggi più
di carattere assicurativo che norme di
12
prevenzione degli infortuni
Evoluzione storica delle leggi
Nel periodo che va dal 1930 al 1945
vengono emesse leggi fondamentali
sulla sicurezza del lavoro
CODICE PENALE
R.D. 19 /10/1930, n. 1398
Art. 451
Omissione colposa di cautele contro gli
infortuni sul lavoro
Art. 589
Omicidio colposo
Art. 590
Lesioni personali colpose
13
Evoluzione storica delle leggi
Nel periodo che va dal 1930 al 1945
vengono emesse leggi fondamentali
sulla sicurezza del lavoro
CODICE CIVILE
R.D. 16 marzo 1942, n. 262
Art. 2087
Tutela delle condizioni di lavoro
“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa
le misure che, secondo la particolarità del lavoro,sono necessarie
a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori
di lavoro”
14
Evoluzione storica delle leggi
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947
Art. 3 …E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale,che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica
e sociale del paese.
Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’
individuo e interesse della collettività….
Art. 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori…
Art. 41 L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare
danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana.
15
Evoluzione storica delle leggi
La salute è un bene primario, un diritto fondamentale recita
la nostra Costituzione.
Non ci può essere, perciò, giustificazione alcuna (costi
economici, tecnologia, nuova organizzazione) che possa
limitare questo diritto del cittadino lavoratore.
16
Evoluzione storica delle leggi
contadini
Anni
‘50
industria
L’Italia, uscita dal secondo conflitto mondiale,
avvia la ricostruzione del tessuto industriale.
Vi è una grande migrazione interna.
La mano d’opera è senza una cultura industriale e di
conseguenza AUMENTANO GLI INFORTUNI
17
Leggi e norme
Legge 12.02.1955, n. 51
Il Governo viene autorizzato ad emanare norme
generali e speciali per la Prevenzione degli
infortuni sul lavoro
e per l’igiene del lavoro.
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzioni.
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303
Norme generali per l’igiene del lavoro.
18
Leggi e norme
Queste leggi sono nel complesso
buone e valide ancor oggi
I Decreti degli
Anni ’50 hanno
una impostazione
legata all’
organizzazione
meccanica
del lavoro
a) Hanno un aproccio
tecnicistico
b) Adeguano macchine
e impianti
c) il manutentore era
l’esperto della sicurezza
Nessun risultato, o quasi, in termini di sicurezza19
Aspetti economici e sociali
Negli anni ’60 e ’70 si
sviluppano, in Italia e
nell’Europa, una serie di
lotte studentesche
e sindacali
Emerge sia da parte delle imprese che dei lavoratori
l’esigenza di nuove professionalità. L’addestramento
ripetitivo lascia il posto al “saper fare” che comporta
la conoscenza del processo del lavoro e non solo una
20
piccola frazione di esso
Aspetti economici e sociali
uomo
macchina
ambiente
Nel rapporto uomo – macchina – ambiente
L’uomo è il punto più debole
Nella legislazione degli anni ’50
Il lavoratore veniva considerato un soggetto passivo
quasi una parte della macchina
che doveva essere addestrato all’esecuzione ripetitiva
21
Legge 20/5/1970 n. 300
STATUTO dei LAVORATORI
Leggi e norme
Art. 9 : Tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori
I lavoratori, mediante le loro rappresentanze,
hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali, e di promuovere la ricerca,
l’elaborazione e l’attuazione di tutte quelle misure
idonee a tutelare la loro salute e la
loro integrità fisica
22
Legge 20/5/1970 n. 300
Art. 9
Leggi e norme
STATUTO dei LAVORATORI
Università di Cagliari (facoltà di Medicina del lavoro)
Chiamata dal Consiglio di Fabbrica della Rumianca
Per una indagine e studio sul Cloruro di Vinile
(un pericoloso cancerogeno).
Tutte le spese a carico dello Stabilimento
Grande ruolo del Rappresentanza sindacale
23
Legge 20/5/1970 n. 300
Art. 28
Leggi e norme
STATUTO dei LAVORATORI
Qualora il datore di lavoro ponga in essere
comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio
della libertà o attività sindacale nonché il diritto di
sciopero, su ricorso degli organismi locali delle
associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse,
Il tribunale ….. ordina al datore di lavoro …… la
cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
Grande ruolo del Rappresentanza sindacale
24
Legge 23/12/1978 n. 833
Riforma sanitaria
Leggi e norme
Art. 2 comma 1 numero 2
Gli obiettivi
La prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambiente
di vita e di lavoro;
25
Legge 23/12/1978 n. 833
Riforma sanitaria
Leggi e norme
Art. 2 comma 2 lett. b
Gli obiettivi
Il servizio sanitario nazionale nell’ambito delle sue
competenze persegue:
b) la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e
delle loro organizzazioni, per prevenire ed eliminare condizioni
pregiudizievoli alla salute e per garantire nelle fabbriche e
negli altri luoghi di lavoro gli strumenti e i servizi necessari;
26
Legge 23/12/1978 n. 833
Riforma sanitaria
Leggi e norme
Art. 20 comma 1 lett. b, comma 3
Attività di prevenzione
Il RSA riceve comunicazione dei dati accertati dal Servizio per
quanto riguarda i fattori di nocività, di pericolosità e
deterioramento negli ambienti di lavoro;
Gli interventi di prevenzione all’interno degli ambienti di lavoro
sono effettuati sulla base di esigenze verificate
congiuntamente con le rappresentanze sindacali e il datore di
lavoro.
27
Direttive Sociali
Europee
degli anni 80 – 90
Verso la Sicurezza Europea
391/89 Direttive quadro:
miglioramento salute
dei lavoratori sul lavoro
269/90 Movimentazione
Manuale dei carichi
654/89 Sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro
270/90 Sicurezza lavoro
ai Video Terminali
655/89 Sicurezza per le
attrezzature di lavoro
394/90 Protezione da
Agenti cancerogeni
656/89 Dispositivi
Protezione Individuali
679/90 Protezione da
Agenti biologici
28
Verso la sicurezza europea
Nel nostro Paese sono oggi vigenti oltre 350 leggi (Il
Codice, IPSOA ISL Igiene & sicurezza del lavoro)
per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Entro 40 gg. dal parere (già espresso) delle commissioni
parlamentari (Camera e Senato) e della Conferenza StatoRegioni il Consiglio dei ministri potrà emanare in via
definitiva il TESTO UNICO delle norme sulla tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori.(Il 2 Aprile D. Lgs
Attuativo)
Se non cambiano le intenzioni tra poco più di un
mese avremo dopo 30 esatti dalla prima delega al
Governo (art. 24 c.1 della L.833/1978 Istituzione del
servizio sanitario nazionale) il TESTO UNICO .
29
Verso la sicurezza europea
Nel nostro Paese sono oggi vigenti oltre 350 leggi (Il Codice,
IPSOA ISL Igiene & sicurezza del lavoro) per la tutela della salute
e della sicurezza dei lavoratori.
Dopo il parere (già espresso) delle commissioni parlamentari
(Camera e Senato) e della Conferenza Stato-Regioni il Consiglio
dei ministri, il 1 aprile, ha emanato un D. Lgs (non il Testo Unico)
delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
(cambia la forma ma non la sostanza).
Si può dire che dopo 30 anni esatti dalla prima delega al Governo
(art. 24 c. 1 della L. 833/1978 Istituzione del servizio sanitario
nazionale) si è messo a disposizione dei lavoratori una norma che
razionalizza e rende più efficace il sistema di tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori.
30
Verso la Sicurezza Europea
Il sistema delle Direttive Europee si
basa sulla partecipazione attiva e sulla
collaborazione di tutti i soggetti
coinvolti nell’ambiente di lavoro
affinché tutti siano coinvolti
31
Direttive Europee
Si ricorda, però,
che la prima
Direttiva Europea
è stata emessa
nell’anno 1989
Le 8 direttive
sociali europee
sono state recepite nella
legislazione italiana
con la promulgazione del
DECRETO LEGISLATIVO
19 settembre 1994, n. 626
miglioramento
della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro
32
Decreto Legislativo 626
Decreto
626
La Corte di giustizia
europea ha
fatto modificare diverse
volte il D. Lgs 626 perché
il nostro Paese non ha
legiferato correttamente.
(es. Videoterminali, RSPP e
Addetti al SPP ecc.)
33
Struttura del D.Lgs 626/94
Capo 1° - Disposizioni generali art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Capo 2° - Servizi di prevenzione art. 8, 9, 10 e 11
Capo 3° - Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto
soccorso art. 12, 13, 14 e 15
Capo 4° - Sorveglianza sanitaria art. 16 e 17
TITOLO I
PARTE
GENERALE
Capo 5° - Consultazione dei lavoratori
art. 18, 19 e 20
Capo 6° - Informazione dei lavoratori art. 21 e 22
Capo 7° - Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione
art. 23, 24, 25, 26, 27 e 28
Capo 8° - Statistiche infortuni e delle malattie professionali art.
34
29
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
Luoghi di lavoro
Attrezzature di lavoro
art. 30, 31, 32 e 33
art. 34, 35, 36, 37, 38 e
39
Uso dei dispositivi individuali art. 40, 41, 42,
43, 43, 44, 45 e 46
35
TITOLO V
TITOLO VI
Movimentazione manuale dei carichi
48 e 49
art. 47,
Uso di attrezzature munite di videoterminale
art. 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58 e 59
Capo 1° - Disposizioni generali art. 60 e 61
Capo 2° - Obblighi del datore di lavoro art.
TITOLO VII
PROTEZIONE
62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68
DA AGENTI
Capo 3° - Sorveglianza sanitaria art. 69, 70,
CANCEROGENI
71 e 72
36
TITOLO VII bis
PROTEZIONE
DA AGENTI
CHIMICI
TITOLO VIII
PROTEZIONE
DA AGENTI
BIOLOGICI
TITOLO IX
TITOLO X
Art. 72/bis – Campo di applicazione
Art. 72…… terdecies
Capo 1° - art. 73, 74, 75, 76 e 77
Capo 2° - OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO art. 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84 e 85
Capo 3° - SORVEGLIANZA SANITARIA art. 86, 87,
88….. undecies
Sanzioni
art. 89, 90, 91, 92, 93 e 94
Disposizioni transitorie e finali
art. 95, 96, 97 37
e 98
A L L E G A T I
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Allegato I
Casi in cui è consentito al datore di lavoro lo svolgimento
diretto dei compiti
di prevenzione e protezione.
Allegato II
Prescrizioni di sicurezza e salute per i luoghi di lavoro.
Allegato III
Schema per l’inventario dei rischi ai fini
dell’impiego dei D.P.I.
Allegato IV
Elenco indicativo delle attrezzature di
protezione individuale
Allegato V
Elenco delle attività …. Per i quali si può rendere
necessario l’uso dei D.P.I.
Allegato VI
Elementi di riferimento (movimentazione manuale
dei carichi)
Allegato VII
Prescrizioni Minime per l’uso dei VDT
Allegati VIII
(n° 6 parti per la protezione da agenti
cancerogeni, chimici e biologici)
Allegati IX÷XIII
Agenti biologici
Allegato XIV
Attrezzature da sottoporre a verifica
Allegato XV
Prescrizioni supplementari per attrezzature di lavoro
specifiche
Allegato XV - bis
Allegato XV - ter
Allegato XV - quater
38
626 e Direttive Europee
LA NOVITA’ PRINCIPALE
Da un sistema
applicativo
delle leggi puramente
“tecnologico” si passa ad una
applicazione che mette
al centro dell’interesse
l’uomo - i lavoratori -
Si interviene
sull’uomo
attraverso azioni
di Informazione
Formazione
Educazione
Sensibilizzazione
39
Salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro
SICUREZZA
Condizione o qualità di chi,
di ciò che è sicuro (Zingarelli)
Condizione oggettiva esente da pericoli, o garantita
(Devoto-Oli)
contro eventuali pericoli
Dal latino SINE CURA ovvero
SENZA PREOCCUPAZIONE
SALUTE:
Non assenza di malattia ma condizione
di BENESSERE come la definisce la
Organizzazione Mondiale della Sanità
40
626 e Direttive Europee
Sicurezza OGGETTIVA - tecnologica
SICUREZZA
Adeguando macchine e impianti
Formazione delle persone
Sicurezza SOGGETTIVA - umana
41
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il complesso delle norme
previste dal D. Lgs. 626
disegna un sistema che vede
i LAVORATORI
al centro
dell’organizzazione della
sicurezza
nei luoghi di lavoro
al posto della macchina
42
Novità
principale
626 e Direttive Europee
Soggetti della sicurezza
• Datore di Lavoro
• Dirigenti
• Preposti
• Responsabile del
Servizio di prevenzione
e Protezione
• Medico Competente
• Addetti emergenze
• Rappresentante dei
Lavoratori per la
Sicurezza
• Tutti i lavoratori
43
Verso la sicurezza europea
TESTO UNICO 2008
305 articoli
13 titoli
52 allegati
Questa è la struttura del
Testo Unico presentato sulla base dell’art. 1 della
Legge 123 del 3 Agosto 2007
44
Verso la sicurezza europea
Gli operatori messi in campo dalle varie Istituzioni:
ASL:
340 (laureati tecnici Ingegneri, chimici ecc.)
780 medici
2100 Tecnici della prevenzione
Tot.:
3220
Controlli medi effettuati: anni 2005-2006-2007
ASL :
75000 (Sole 24 ore)
Da quest’anno i controlli dovranno essere 250.000.
45
Verso la sicurezza europea
Ministero del lavoro:
400 addetti ai controlli in edilizia
3000 addetti ai controlli amministrativi
Tot. : 3400
Controlli medi effettuati: anni 2005-2006-2007
Ministero del lavoro:
25000
(Sole 24 ore)
46
Verso la sicurezza europea
Anni:
Infortuni:
Incidenti mortali:
2005
940.021
1.274
2006
928.158
1.302
2007
914.600
1.300 (Sole 24 ore)
47
Verso la sicurezza europea
INPS: 1500 ispettori addetti ai controlli sulla regolarità
contributiva
INAIL: 550 ispettori addetti ai controlli relativi al
rapporto assicurativo
48
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Decreto Legislativo 626/94
Direttiva quadro
Art. 18
Art. 19
Art. 20
49
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Contrattazione collettiva
accordo quadro per la
Pubblica amministrazione
(7 maggio 1996)
CONTRATTO
COLLETTIVO
Art 73 CCNL
2000-2009
50
Datore di lavoro e
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 2 c. 1.
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto si intendono per:
f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
“persona, ovvero persone, eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli
aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro,
di seguito denominato rappresentante per la sicurezza”;
51
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Rappresenta una delle principali novità della
nuova disciplina della sicurezza sul lavoro.
Tende a sottolineare la partecipazione attiva
dei lavoratori alla realizzazione di una più
efficace tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro
52
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il compito del
RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI
è diverso
da quello dei
RAPPRESENTANTI
SINDACALI
L’art. 18 del Decreto 626
Rappresentante per la sicurezza
53
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
L’art. 18 del Decreto 626
Rappresentante per la sicurezza
In tutte le unità scolastiche, individuate dal DM 382/98
vengono eletti o designati gli RLS
Nelle Istituzioni scolastiche fino a 200 dipendenti 1 RLS
e 3 RLS con più di 200 dipendenti fino a 1000
I Rappresentanti dei Lavoratori, dopo
l’elezione devono partecipare ad un
apposito corso di formazione della
durata di 32 ore.
Argomenti e modalità sono precisati nel
Decreto del 16 gennaio 1997
I RLS vengono eletti o
designati nell’ambito delle
RSA; in mancanza di tali
RSA tutti i lavoratori della
scuola possono essere
eletti RLS (CCNQ)
54
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 19
(Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza)
• 1. Il rappresentante per la sicurezza:
• a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le
lavorazioni;
• b) è consultato preventivamente e tempestivamente in
ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
55
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 19
(Attribuzioni del rappresentante per la
sicurezza)
1. Il rappresentante per la sicurezza:
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio
di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al
pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito all'organizzazione della
formazione di cui all'art. 22, comma 5;
56
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
•
•
•
•
•
Le informazioni e la documentazione aziendale
(Articolo 19, comma l, lettere e e f) (L.123/2007)
1. Il Rappresentante per la sicurezza:
(Omissis)
"5. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al
rappresentante per la sicurezza, su richiesta di
questi e per l'espletamento della sua funzione,
copia del documento di cui all'articolo 4, commi 2
e 3, nonché del registro degli infortuni sul lavoro
di cui all'articolo 4, comma 5, lettera
o).";(L.123/2007)
• Accordo quadro per la pubblica amministrazione (7
maggio 1996)
57
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 19
(Attribuzioni del rappresentante per
la sicurezza)
1. Il rappresentante per la
sicurezza:
• f. riceve le informazioni provenienti
dai servizi di vigilanza.
58
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 19
(Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza)
1. Il rappresentante per la sicurezza:
g) riceve una formazione adeguata, comunque non
inferiore a quella prevista dall'art. 22;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione
delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e
l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche
effettuate dalle autorità competenti;
59
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 19
(Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza)
1. Il rappresentante per la sicurezza:
• l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
• m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
60
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 19
(Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza)
1. Il rappresentante per la sicurezza:
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati
nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora
ritenga che le misure di prevenzione e protezione
dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi
impiegati per attuarle non sono idonei a garantire
la sicurezza e la salute durante il lavoro.
61
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Non è sanzionabile nello svolgimento
della sua funzione
62
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
I permessi per il RLs nelle aziende
con più di 15 dipendenti
(Articolo 18, comma 4)
«Permessi retribuiti».
40 ore
Il DLGS 626/94 per questo aspetto, infatti, rinvia alla
più ampia libertà di determinazione da parte della contrattazione collettiva.
63
Datore di lavoro e dirigente
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
L'accesso ai luoghi di lavoro
(Articolo 19, comma 1, lettera a)
1. Il Rappresentante per la sicurezza:
a. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le
lavorazioni.
Accordo quadro per la pubblica amministrazione (7 maggio 1996)
Art. 4 c. 5 lett. m
Arresto fino a 2/4 mesi o ammenda da 516/2582 euro.
(datore di lavoro e dirigente).
Arresto fino a 1 mese o ammenda da 154/516 euro .
(preposto).
64
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
La consultazione
(Articolo 19, comma 1, lettere b, c, d)
1. Il Rappresentante per la sicurezza:
(Omissis)
b. è consultato preventivamente e tempestivamente in
ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;)
Accordo quadro per la pubblica amministrazione (7 maggio
1996)
Art. 4 c.5 lett. p.
Arresto 2/4 mesi o ammenda 516/2582 euro.
( datore di lavoro, dirigenti)
65
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
La consultazione
(Articolo 19, comma 1, lettere b, c, d)
1. Il Rappresentante per la sicurezza:
(Omissis)
c. è consultato sulla designazione degli addetti al
servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione
incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione
Accordo quadro per la pubblica amministrazione (7
maggio 1996)
Art. 4 c.5 lett. p.
Arresto 2/4 mesi o ammenda 516/2582 euro.
( datore di lavoro, dirigenti)
66
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
La consultazione
(Articolo 19, comma 1, lettere b, c, d)
1. Il Rappresentante per la sicurezza:
(Omissis)
d. è consultato in merito all'organizzazione
della formazione di cui all'art. 22, comma 5.
Accordo quadro per la pubblica amministrazione (7
maggio 1996)
Art. 4 c.5 lett. p.
Arresto 2/4 mesi o ammenda 516/2582 euro.
( datore di lavoro, dirigenti)
67
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Le informazioni e la documentazione aziendale
(Articolo 19, comma l, lettere e e f) (L.123/2007)
1. Il Rappresentante per la sicurezza:
(Omissis)
• "5. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al
rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e
per l'espletamento della sua funzione, copia del
documento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonché del
registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4,
comma 5, lettera o).";(L.123/2007)
• f. riceve le informazioni provenienti dai servizi di
vigilanza.
• Accordo quadro per la pubblica amministrazione (7 maggio 1996)
Art. 28 L. 300/70 Statuto dei lavoratori
Art. 4 c. 5 lett. m
Arresto fino a 2/4 mesi o ammenda da 516/2582 euro.
(datore di lavoro e dirigente).
Arresto fino a 1 mese o ammenda da 154/516 euro .
(preposto).
68
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
• Legge 3 agosto 2007 n. 123 art. 3 c.1 lett. d
• all'articolo 18, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
• "4-bis. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali,
territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede
di contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica
giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il
medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione
del presente comma;
69
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
• La formazione del RLs (Articolo 19, comma l, lettera g)
Il Rappresentante per la sicurezza:
• (Omissis)
• g. riceve una formazione adeguata, comunque non
inferiore a quella prevista dall'art. 22.
• Accordo quadro per la pubblica amministrazione (7
maggio 1996)
70
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
La formazione del RLs (Articolo 19, comma l, lettera g)
Il Rappresentante per la sicurezza:
• La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di
trentadue ore, fatte salve diverse determinazioni della
contrattazione collettiva».
• Si fa notare come le 32 ore di formazione siano rapportate al
mandato del RLS e non siano annue.
• Un'ampia trattazione relativa alla formazione dei
rappresentanti per la sicurezza è prevista dagli accordi
interconfederali.
•
Accordo quadro per la pubblica amministrazione (7 maggio 1996)
71
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
• La formazione dei RLS deve svolgersi in
collaborazione con gli organismi paritetici
territoriali ai quali il DLGS 626/94, all'art. 20,
attribuisce tra l'altro funzioni di orientamento
e promozione di iniziative formative per i
lavoratori (art. 22, comma 6).
• Art. 74 CCNL comparto scuola 2006-2009
72
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
• la formazione del RLS deve svolgersi
mediante permessi retribuiti aggiuntivi
rispetto a quelli previsti per la sua
attività e che deve comportare oneri
solo a carico del datore di lavoro.
73
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
• Proposte e osservazioni da parte del RLS
• (Articolo 19, comma 1, lettere h, i, m)
• Il Rappresentante per la sicurezza:
• (Omissis)
• h. promuove l'elaborazione, l'individuazione e
l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a
tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
• i. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche
effettuate dalle autorità competenti;
• m. fa proposte in merito all'attività di prevenzione.
74
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
• Il potere di formulare proposte da parte del
RLS non rappresenta una totale novità nel
panorama normativo italiano.
• Già la seconda parte dell'art. 9 dello Statuto
dei lavoratori (del quale l'art. 19, comma 1,
lettera h, riproduce quasi letteralmente il
contenuto) riconosce ai lavoratori, mediante
loro rappresentanze, un potere di iniziativa
circa la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione
delle misure di sicurezza. (vedi Rumianca)
75
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
La riunione periodica
(Articolo 19, comma 1, lettera l)
Rappresentante per la sicurezza:
• (Omissis)
l. partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11.
• Art. 19, commi 2 e 3, DLGS 626/94; art. 11;
Sanzione amministrativa pecuniaria da
516/3.098 euro.
( datore di lavoro, dirigenti)
76
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 11
(Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi)
1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano
più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o
tramite il servizio di prevenzione e protezione dai
rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione
cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi;
c) il medico competente ove previsto;
d) il rappresentante per la sicurezza.
77
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 11
(Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi)
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone
all'esame dei partecipanti:
a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori
ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
78
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 11
(Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi)
3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali
significative variazioni delle condizioni di esposizione al
rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di
nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute
dei lavoratori.
79
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 11
(Riunione periodica di prevenzione e protezione
dai rischi)
4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che
occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di
cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza può chiedere la convocazione di
una apposita riunione.
80
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 11
(Riunione periodica di prevenzione e protezione
dai rischi)
5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, provvede
alla redazione del verbale della riunione che è
tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua
consultazione.
81
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
• Il datore di lavoro, direttamente o tramite il
servizio di prevenzione e protezione dai rischi,
ha l'obbligo di indire almeno una volta
all'anno, nelle aziende ovvero unità produttive
che occupano più di 15 dipendenti,
un'apposita riunione.
• Tale riunione dovrà avere altresì luogo in
occasione di eventuali significative variazioni
delle condizioni di esposizione al rischio,
compresa la programmazione e l'introduzione
di nuove tecnologie che abbiano riflessi sulla
sicurezza e salute dei lavoratori.
82
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
• Alla riunione periodica partecipano tutti i
soggetti coinvolti,
• dal datore di lavoro, al responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, al medico
competente ove previsto, al rappresentante
per la sicurezza.
• È questa la sede in cui si presentano e si
esaminano i documenti e le proposte più
rilevanti in materia di sicurezza al fine di
definirne gli aspetti applicativi (il documento
sulla valutazione dei rischi; l'idoneità dei mezzi
di protezione individuale, DPI); i programmi di
informazione e formazione dei lavoratori).
83
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
• A cura del datore di lavoro viene redatto un
apposito verbale della riunione che verrà
sottoscritto «dal rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza e dal rappresentante della
direzione aziendale».
• Ciò significa che tutta la documentazione
prodotta negli anni costituisce “l’archivio” dove
andare a spulciare per conoscere lo stato
dell’arte.
84
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
• Il ricorso alle autorità competenti se le misure
adottate non sono adeguate
(Articolo 19, comma 1, lettera o)
(Omissis)
• o. può fare ricorso alle autorità competenti
qualora ritenga che le misure di prevenzione e
protezione dai rischi adottate dal datore di
lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non
sono idonei a garantire la sicurezza e la salute
durante il lavoro.
85
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
• La formula sembra dire che, oltre al ricorso alle ASL
(Azienda sanitaria locale) e all'Ispettorato del lavoro,
anche quello in sede giudiziaria al fine di una corretta
applicazione delle misure di sicurezza.
• Nel contesto «partecipativo» del D. Lgs 626/94 il ricorso
agli organi di vigilanza, e ancor più al giudice, dovrebbe
tuttavia configurarsi come ultimo rimedio, qualora
il confronto tra le parti non abbia dato esiti positivi.
86
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
• L'Azienda sanitaria locale, inoltre, può intervenire su
ordine della magistratura, del sindaco o di altre autorità.
Ma è soprattutto su sollecitazione dei
lavoratori e delle loro organizzazioni
sindacali che l'ASL dovrebbe per lo più intervenire. A
tale riguardo non sono richieste particolari modalità.
• La richiesta di intervento, da inoltrare al competente
servizio o presidio multizonale, può essere orale o
scritta (meglio se scritta). E opportuno che sia sempre
attivata dal RLS con il coinvolgimento delle
strutture sindacali territoriali.
87
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
• Gli strumenti e le tutele del RLS
• (Articolo 19, commi 2 e 4)
• 2. Il Rappresentante per la sicurezza deve disporre del
tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza
perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per
l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
• (40 ore CCNL)
• (Omissis)
• 4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire
pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della
propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse
tutele previste dalla legge per le rappresentanze
sindacali.
88
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
• Il RLS può ottenere l'autorizzazione all'utilizzo
di strumenti che si trovano all'interno della
struttura, come ad esempio locali messi a
disposizione della rappresentanza sindacale
o la consultazione di pubblicazioni specifiche
in materia di salute e sicurezza; nel secondo
il riferimento è alla possibilità di utilizzo degli
«stessi locali che l'azienda ha destinato alle
RSA/RSU» (vedi artt. 25 e 27 dello Statuto
dei lavoratori).
89
Datore di lavoro
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 22 c. 4.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione
particolare di salute e sicurezza, concernente la normativa
in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti
nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli
adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e
prevenzione dei rischi stessi.
Arresto fino a 3/6 mesi o ammenda da 1.549/4.131 euro.
(datore di lavoro e dirigente).
90
Datore di Lavoro
Il datore di lavoro è il principale
destinatario degli obblighi in materia
di sicurezza, e quindi il soggetto
responsabile penalmente.
91
Datore di Lavoro
Organizzazione
della sicurezza
C
O
N
S
U
L
T
A
gli
RLS
designa
Responsabile
Servizio
Addetti
Antincendio
Addetti Primo
Soccorso
Medico
competente
Servizio di
Prevenzione
Valutazione
dei rischi
Assieme ai
Dirigenti,
Preposti e
Consulenti o
Componenti
del Servizio
Informazione e
formazione
organizza
per i lavoratori
Corsi
Lezioni
Può conferire Incontri
specifiche
Deleghe
Aggiornamenti
92
Datore di Lavoro
Art. 2,
Soggetto titolare
del rapporto di
lavoro o,
comunque, soggetto
che secondo il tipo
e l’organizzazione,
dell’impresa
ha la responsabilità
della stessa, in quanto
titolare dei poteri
decisionali e di spesa
Organizzazione
della sicurezza
Valutazione
dei Rischi
Informazione
e formazione
93
Organizzazione della sicurezza
designa
Si avvale della
collaborazione di
1. Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione
(interno/esterno)
2. Medico Competente
3. Lavoratori addetti per la lotta e la
prevenzione incendi e all’emergenza
4. Lavoratori addetti al
pronto soccorso (primo soccorso)
Dirigenti e preposti
Consulenti ed esperti di
sicurezza
94
Datore di lavoro e
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 4 c. 5. Il datore di lavoro adotta le misure
Necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il
Rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle
misure di sicurezza e di protezione della salute e
consente al rappresentante perla sicurezza di
accedere alle informazioni ed alla documentazione
aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e);
Arresto 2/4 mesi o ammenda 516/2582 euro.
(datore di lavoro e dirigente).
Arresto max. 1 mese o ammenda da 154/516 euro.(Preposto)
95
Datore di lavoro e
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 4 c. 5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per
la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
p) consulta il rappresentante per la sicurezza
nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b)
(valutazione dei rischi) c) (designazione degli addetti al SPP)
e d) (organizzazione della formazione);
Arresto 2/4 mesi o ammenda 516/2.582 euro.
(datore di lavoro e dirigente).
96
Datore di lavoro e
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 8 c.2
Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da
lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui
all'art. 9,
tra cui il responsabile del servizio in possesso
di attitudini e capacità adeguate, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza.
97
Datore di lavoro e
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 9.
Compiti: segreto sui processi lavorativi.
art. 9 c. 3.
I componenti del servizio di prevenzione e
protezione e i rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine
ai processi lavorativi di cui vengono a
conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui
al presente decreto.
98
Datore di lavoro e
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 11.
Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.
art. 11 c. 1.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più
di 15 dipendenti, il datore di lavoro,direttamente o tramite
il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice
almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi;
c) il medico competente ove previsto;
d) il rappresentante per la sicurezza.
Sanzione amministrativa pecuniaria da 516/3.098 euro .
( datore di lavoro, dirigenti)
99
Datore di lavoro e
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 11 c. 2.
Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone
all'esame dei partecipanti:
a)il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
b)l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
c)i programmi di informazione e formazione dei
lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione
della loro salute.
Sanzione amministrativa pecuniaria da 516/3.098 euro .
( datore di lavoro, dirigenti)
100
Datore di lavoro e
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 11 c. 3.
La riunione ha altresì luogo in occasione di
eventuali significative variazioni delle condizioni di
esposizione al rischio,compresa la programmazione
e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno
riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
Sanzione amministrativa pecuniaria da
516/3.098 euro .( datore di lavoro, dirigenti)
101
Datore di Lavoro
Il Datore di lavoro, in relazione alla propria azienda e dei
rischi ipotizzati, deve designare i lavoratori incaricati
di gestire le possibili Emergenze Compiti dei
lavoratori designanti quali
ADDETTI sono quelli di attuare:
le misure di prevenzione e protezione incendi;
l’evacuazione delle persone in caso di pericolo grave ed
immediato;
il salvataggio di persone che si trovino in condizione di
pericolo;
il pronto soccorso. (Primo soccorso)
102
Datore di lavoro e
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 19 c. 1.
Il rappresentante per la sicurezza:
c) è consultato sulla designazione degli addetti
al servizio di prevenzione,
all'attività di prevenzione incendi,
al pronto soccorso,
alla evacuazione dei lavoratori;
103
Organizzazione della sicurezza
Dopo aver
effettuato
le nomine
e le designazioni
il Datore di Lavoro
costituisce il
SERVIZIO DI
PREVENZIONE E
PROTEZIONE
Il SERVIZIO, diretto e coordinato dal
Responsabile del Servizio, non è un nuovo
Ufficio o reparto all’interno dell’azienda
104
Servizio di Prevenzione
e di Protezione
IL SERVIZIO è costituito dall’insieme di tutte le
persone designate o nominate e che svolgono precisi
compiti nell’organizzazione della sicurezza.
Ogni persona facente parte del SERVIZIO deve
ricevere una lettera di nomina
105
Servizio di Prevenzione
e di Protezione
COMPITI SPECIFICI DEL SERVIZIO
Identificare le fonti di rischio
•Effettuare la valutazione (con il Datore di Lavoro)
•Individuare le misure di sicurezza
•Elaborare le misure preventive e protettive ed
i sistemi di controllo
•Elaborare le procedure di sicurezza per le
attività a rischio
•Proporre programmi di informazione e formazione
•Partecipare ed organizzare la Riunione Periodica
•Fornire ai lavoratori le informazioni sulla
sicurezza del lavoro
106
Dirigenti e Preposti
Gli obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
fanno capo, congiuntamente al Datore di Lavoro, ai Dirigenti
e ai Preposti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze
Dirigenti e Preposti sono tenuti, sulla base degli
incarichi loro affidati o svolti di fatto
(principio dell’effettività)
ad adottare le misure che la normativa
pone a carico del Datore di Lavoro,
con la sola eccezione di
quelli che non sono delegabili
107
Cass. Pen. SEZ. 4
SENT. 3602 DEL 23/03/98
In tema di infortuni sul lavoro l'esistenza sul cantiere di
un preposto -salvo che non vi sia la prova rigorosa di
una delega espressamente e formalmente conferitagli,
con pienezza di poteri ed autonomia decisionale, e di una
sua
particolare
competenza- non comporta il
trasferimento in capo allo stesso degli obblighi e
delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro,
essendo a suo carico (peraltro, neppure in maniera
esclusiva quando l'impresa sia di dimensioni molto
modeste) soltanto il dovere di vigilare a che i lavoratori
osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli
altri mezzi di protezione, comportandosi in modo da non
creare pericolo per se' e per gli altri.
108
IL RUOLO DI FATTO
• Si realizza qualora, anche senza
formale attribuzione, al dipendente
viene chiesto di recitare uno
specifico ruolo organizzativo in
azienda
109
RESPONSABILITÀ “OGGETTIVE” (4)
PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’ DELLE FUNZIONI
Il Giudice, per individuare la responsabilità
dei collaboratori del datore di lavoro (in
particolare del Dirigente), non si può
limitare al titolo formale ma deve verificare
che al titolo corrisponda in concreto la
funzione esercitata.
110
Sentenze Cassazione
CASS. PEN. 30 MARZO 1998 N. 3948
“chiunque in qualsiasi modo, abbia assunto
posizione di preminenza rispetto ad altri
lavoratori, cosi’ da poter loro impartire ordini,
istruzioni o direttive, deve essere considerato
automaticamente tenuto …
… ad attuare le prescritte misure di sicurezza
ed a disporre e ad esigere che esse siano
rispettate”
111
RESPONSABILITÀ “OGGETTIVE” (1)
“CHI DIRIGE IL LAVORO ALTRUI DEVE FARSI
CARICO ANCHE DELLA SUA INCOLUMITA’ “
L’organizzazione di un gruppo “misto” sotto
la direzione funzionale di un capo-gruppo,
comporta (per la Corte di Cassazione) la
creazione di una funzione di
DIRIGENTE DI FATTO
che a sua volta determina una sorta di
RESPONSABILITA’ DI FATTO
112
RESPONSABILITÀ “OGGETTIVE” (3)
DIRIGENTE
IN MATERIA DI SICUREZZA
Il termine ”Dirigente” in materia di sicurezza non
indica una qualifica formale, ma una FUNZIONE:
sostituire il datore di lavoro in settori di attività nei
limiti in cui il datore non può provvedere
direttamente, e sempre che sia messo in condizione
di agire in piena autonomia, cioè con il
trasferimento dei poteri necessari per operare.
113
RESPONSABILITÀ “OGGETTIVE” (2)
“Chi accoglie nel proprio luogo di lavoro
personale appartenete ad altre strutture
(per contratto, per convenzione etc.):
 deve aver cura della sua
sicurezza e salute;
 non può adibirlo a lavorazioni pericolose
o farlo lavorare in locali inadatti”.
114
RESPONSABILITÀ “OGGETTIVE” (6)
RESPONSABILE DI SERVIZIO
Vanno verificate le mansioni attribuite ed elencate nel Provvedimento
Organizzativo della Struttura. Se queste attribuiscono un potere
organizzativo tale che l'attività lavorativa si possa svolgere secondo
le direttive da lui impartite, allora il
RESPONSABILE E’ DIRIGENTE
in quanto ha un potere di direzione
E’ un Dirigente e non un Preposto, in quanto il preposto
non ha il potere di organizzare i lavori, ne’ di impartire
istruzioni, ne’ di dirigere il settore: e’ un soggetto
incaricato di mansioni esecutive, nel senso che deve
controllare che il lavoro si svolga secondo le modalità
impartite dal datore di lavoro o dal dirigente.
115
RESPONSABILITÀ “OGGETTIVE” (5)
IL DIRIGENTE E IL PREPOSTO IN MATERIA DI SICUREZZA
PRESCINDONO DALLA QUALIFICA FORMALE.
•Puoi organizzare strutturalmente un Servizio?
•Puoi dare istruzioni?
•Puoi dirigere il lavoro altrui?
In tal caso sei un Dirigente!!!!!
•Sei incaricato di sovrintendere una
procedura di sicurezza emanata da altri?
•Sei incaricato di vigilare sui lavoratori?
Allora sei un preposto!!!!!
116
RUOLO E LAVORO
• Quando il preposto è personalmente impegnato
nello svolgimento di un lavoro perde il ruolo di
garante del bene tutelato e diventa egli stesso
oggetto della tutela giuridica
• Tale tutela incombe sul datore di lavoro e sui
dirigenti aziendali responsabili dell’osservanza
delle norme antinfortunistiche
117
Valutazione dei rischi
Procedimento di analisi che devono essere
effettuate, in ogni ambiente di lavoro, per
arrivare ad una stima del rischio, in base ai
pericoli, al fine di identificare i fattori di
pericolo per i lavoratori
OBBIETTIVO DELLA VALUTAZIONE DEL
RISCHIO
Consentire al Datore di Lavoro di prendere i
provvedimenti che sono effettivamente
necessari per salvaguardare la sicurezza e
la salute dei lavoratori
118
Valutazione dei rischi
D. Lgs. 626 art. 4 Documento della V. dei Rischi
L'obbligo di realizzare il processo di valutazione,
analisi controllo e gestione dei rischi lavorativi e
ovviamente delle necessarie misure ed interventi
di prevenzione e protezione al fine di eliminare o
ridurre i rischi riguarda essenzialmente il datore di
lavoro.
E' evidente tuttavia che dal punto di vista tecnico,
dovrà avvalersi di alcune competenze
professionali e gestionali, peraltro previste dal
D.Lgs 626/94 che sono:
Dirigenti, Preposti e Consulenti, RSPP, Medico
competente, RLS.
119
La formazione
Decreto Legislativo 626/94
Direttiva quadro
Art. 21 e Art. 22
In ogni titolo specifico del
D. Lgs
(es. rischio chimico, rischio
biologico, uso videoterminali,
movimentazione dei carichi...)
Vi è un articolo che prevede
l’obbligo della formazione
Decreto 16/01/1997
prescrive i contenuti
minimi, programmi e
ore dei corsi di
formazione
per i lavoratori
Rappresentanti
dei Lavoratori
Datori di Lavoro
120
La formazione
Capo VI
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Art. 21
(Informazione dei lavoratori)
Art. 22
(Formazione dei lavoratori)
Devono essere organizzati corsi per tutti i lavoratori
che devono ricevere una adeguata formazione e
informazione sulla sicurezza
121
Informazione e Formazione
Corsi specifici di formazione
Luoghi di lavoro.
Uso delle attrezzature di lavoro.
Uso dei dispositivi di protezione individuali.
La movimentazione manuale dei carichi.
Uso del computer.
Protezione dagli agenti chimici, cancerogeni e
biologici
122
Datore di lavoro e
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 22 c.7
I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente, possono stabilire i contenuti minimi
della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti
per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui
all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle
dimensioni e della tipologia delle imprese
123
Responsabile del Servizio
di Prevenzione e di Protezione
Nominato dal datore di lavoro deve essere in possesso di specifiche
caratteristiche e requisiti professionali
Il Responsabile del Servizio deve avere attitudini e capacità
adeguate al ruolo.
Titolo di studio (diploma di scuola media superiore).
Di fatto è consulente aziendale in materia di sicurezza.
Anche se non rientra tra i soggetti sanzionabili per inosservanza
di obblighi, il Responsabile del SPPR deve svolgere i propri
compiti con prudenza, perizia e diligenza.
124
Responsabile del Servizio
di Prevenzione e di Protezione
Tiene i rapporti con il Rappresentante dei Lavoratori e
pianifica le attività di informazione e formazione.
Il R.S.P.P. può svolgere questo ruolo anche in aggiunta
alla propria mansione lavorativa.
In questo caso deve poter disporre di tutto il tempo
necessario per svolgere il ruolo di Responsabile.
Per le A.S.L. il R.S.P.P. sarà sempre il referente della
sicurezza.
Gestisce e coordina tutto il processo della sicurezza
125
Responsabile del Servizio
di Prevenzione e di Protezione
Il datore di lavoro deve comunicare il nominativo
della persona designata, sia interna o esterna
all’azienda, quale Responsabile del Servizio a:
1. Azienda Sanitaria Locale
2. Direzione Provinciale del Lavoro
3. R.L.S
La comunicazione è corredata da una dichiarazione,
e relativi allegati, attestante che la persona designata
ha svolto compiti in materia di prevenzione e
protezione, il periodo in cui sono stati svolti, nonché
126
un curriculum professionale
Medico competente
Nominato dal datore di lavoro.
Deve essere in possesso di
specifiche caratteristiche
e requisiti professionali
Al Medico competente è affidata la sorveglianza
sanitaria dei lavoratori.
•Effettua gli accertamenti preventivi e periodici
•Effettua gli accertamenti sanitari
•Formula i giudizi di idoneità
•Aggiorna le cartelle sanitarie
127
Medico competente
Svolge anche questi
compiti fondamentali
Partecipa alle azioni per la Valutazione del rischio
Tiene la documentazione sanitaria
Redige e aggiorna il Programma Sanitario
Visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l’anno
Partecipa alla riunione periodica
Partecipa al programma di formazione e di
miglioramento
Informa i lavoratori e l’RLS sugli accertamenti
sanitari
128
Medico Competente e
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 17.
Medico competente: informazioni sugli accertamenti
sanitari e comunicazioni sui risultati degli stessi.
e) - fornisce informazioni ai lavoratori sul
significato degli accertamenti sanitari cui sono
sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con
effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi
ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti.
Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe
ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
Arresto fino a 1 mese o ammenda da 258/1.549 euro.
129
Medico competente e
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 17.
Medico competente: informazioni sugli accertamenti
sanitari e comunicazioni sui risultati degli stessi.
art. 17 c. 1
g)-comunica, in occasione delle riunioni di cui
all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza,
i risultati anonimi collettivi degli
accertamenti clinici e strumentali effettuati e
fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
Arresto fino a 1 mese o ammenda da
258/1.549 euro. (medico competente).
130
Riunione periodica
Almeno una volta
all’anno viene indetta
una Riunione Periodica
cui devono partecipare
Datore di lavoro
(o delegato)
Responsabile Servizio
Rappresentante dei
Lavoratori
ARGOMENTI BASE
Da trattare e
discutere
•Documento di
Valutazione Rischi
•Idoneità dei mezzi
di protezione
•Programmi di
formazione e
informazione
per i lavoratori
131
Riunione periodica
La riunione periodica deve essere convocata
formalmente con lettera e ordine del giorno
CON LA REDAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE
La Riunione Periodica si deve tenere anche
in occasione di significative variazioni del lavoro
e quando vengono introdotte nuove tecnologie
Il Rappresentante dei Lavoratori
può chiedere la convocazione di una apposita riunione
132
Diritti e Doveri dei Lavoratori
Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite
dal Datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti,
ai fini della protezione collettiva ed individuale
Utilizzano correttamente
macchinari,apparecchiature,
utensili, sostanze e preparati
pericolosi, mezzi di trasporto
ed altre attrezzature di
lavoro, nonché i dispositivi di
sicurezza
Utilizzano in modo
appropriato i
dispositivi di
protezione messi a
loro disposizione
133
Diritti e Doveri dei Lavoratori
NON RIMUOVONO
o modificano senza autorizzazione i dispositivi
di sicurezza o di segnalazione o di controllo
NON COMPIONO
di propria iniziativa operazioni o manovre che
non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza
propria
134
o di altri lavoratori
Diritti e Doveri dei Lavoratori
Segnalano immediatamente al datore di lavoro,
dirigente o preposto, le deficienze dei
macchinari e dei dispositivi di protezione,
nonché altre eventuali condizioni di pericolo di
cui vengono a conoscenza.
In caso di urgenza, si adoperano direttamente
nell’ambito delle loro competenze e possibilità,
per eliminare o ridurre i pericoli, dandone notizia
al Rappresentante dei Lavoratori
135
Si sottopongono ai controlli sanitari previsti
Diritti e Doveri dei Lavoratori
Contribuiscono assieme al datore di lavoro, dirigenti e
preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti
dall’Autorità competente o comunque necessari per
tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori
durante il lavoro
La verifica da parte dei lavoratori sull’
applicazione delle misure di sicurezza
viene effettuata tramite il R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza
136
Ciascun lavoratore
Tutti i lavoratori
deve…
•Prendersi cura della propria sicurezza e della
propria salute
•Della sicurezza delle altre persone presenti
sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli
effetti delle sue azioni od omissioni
Ogni lavoratore deve agire ed operare
conformemente alla sua formazione
ed in base alle istruzioni e ai mezzi forniti
137
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Obblighi dei lavoratori.
art. 5 c. 2
In particolare i lavoratori:
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al
dirigente o al prepostole deficienze dei mezzi e
dispositivi di cui alle lettere b) e c),
nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di
cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente,
in caso di urgenza, nell'ambito delle loro
competenze e possibilità, per eliminare o ridurre
tali deficienze o pericoli, dandone notizia
al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
Arresto fino a 1 mese o ammenda da 206/619 euro.
(lavoratore).
138
Informazione dei Lavoratori
Ogni lavoratore deve ricevere una adeguata
informazione sulle procedure che riguardano
•
•
•
•
•
•
La lotta antincendio
L’ evacuazione dei lavoratori
Il pronto soccorso
Sul Responsabile del S.P.P.
Sul Medico competente
Sui lavoratori addetti
alle emergenze
139
Vigilanza e Sanzioni
Il Decreto 626 disciplina, infine,
l’attività di Vigilanza e le Sanzioni
La vigilanza è svolta per verificare
l’applicazione della legislazione in
materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro
L’attività di Vigilanza è svolta da
A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale)
Direzione Provinciale del Lavoro
Vigili del Fuoco
140
Tutti gli organi di polizia giudiziaria
Sanzioni
Le sanzioni previste nel D. Lgs. 626
sono di carattere
penale (arresto)
ed amministrative (ammenda)
Il Decreto le chiama “contravvenzioni” e sono
a carico dei soggetti previsti dal 626.
Infatti le inosservanze alle disposizioni di legge
vengono fatte risalire al soggetto che
aveva l’obbligo di farle applicarle
141
Sanzioni
Le sanzioni previste nel D. Lgs. 626
sono di carattere
penale (arresto)
ed amministrative (ammenda)
In totale sono 267
Datore di lavoro
Datore di lavoro e Dirigente
Preposti
Progettisti, fabbricanti, installatori
Medico competente
Lavoratori
Tutti
13
136
94
3
15
7
2
142
Sanzioni
Datori di lavoro, Dirigenti e preposti
I lavoratori
Le sanzioni puniscono
con l’arresto o con
l’ammenda le
contravvenzioni
commesse da
Medico
competente
Progettisti, fabbricanti, installatori
143
Concludendo riassumiamo il
processo della sicurezza
che si attua con
DOCUMENTI
Strumenti descrittivi
e prescrittivi di ciò
che è stato rilevato
e di quanto bisogna
fare per attuare
la sicurezza
SOGGETTI
PIANO
DI SICUREZZA
ADEMPIMENTI
Procedure e metodi
attraverso i quali le
prescrizioni rilevate
nei Documenti sono
attuati e vengono
applicati
Sono tutte le Persone previste dal
decreto 626 che si occupano della
Sicurezza con compiti e Responsabilità
144
individuali
Piano di sicurezza
Deve descrivere
“IL PIANO”
Documento della
Valutazione
Dei Rischi (art. 4)
È integrato da
PIANO DELLE
EMERGENZE
Piano di
Evacuazione
Valutazione dei Rischi
Misure di prevenzione e di
protezione dei Lavoratori
Organizzazione aziendale della
sicurezza
Le attività di formazione e
informazione
145
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
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Verbale di elezione RLS
Data elezioni…………………………………Data affissioni risultato………………………………..
N. lavoratori……………………………….
N. votanti………………………………….
Elenco candidati………………………………………….
Componenti Comitato elettorale e scrutatori………………………………………
Presidente/Segretario Seggio…………………………………….
Voti validi n. ………………………………………………….
Numero di preferenze riportate dai candidati:………………………………
Risulta/risultano eletto/i………………………………………
1) ……………………………
2)………………………………..
3)…………………………………………….
Eventuali note del comitato elettorale ………………………………………………….
La Commissione elettorale………………………………………………………..
Cognome e nome
N. voti
Cognome e nome
N. voti
Data
146
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
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Fac-simile 2.*
Verbale di elezione RLs
Azienda/unità produttive Indirizzo
Città
CAP
Totale numero addetti Uomini
Operai
Donne
Quadri
Impiegati
Composizione RSu eletta il
CGIL n.
CISL n.
UIL
n.
Totale n
RLS da eleggere: n.
Lista
Elenco candidati
Comitato elettorale e Scrutatori
Data elezioni
Presidente
Votanti n
Voti ricevuti dalle liste
lista
voti validi n.
•
•
La Commissione elettorale
* Riguarda le aziende in cui vengono eletti contemporaneamente le Rsu e i RLs.
Tot. validi
Bianche
Nulle
Tot. votanti
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R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
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Fac-simile 3.*
Verbale di designazione RLs
Azienda/unità produttiva
Indirizzo CAP
Città
Totale numero addetti
Uomini Donne
Operai Impiegati
Quadri
Composizione RSu
CGIL n
CISL n
Un. n
Totale n.
La RSU nella riunione del
ha designato Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (DLGS
626/94) il/i seguente/i RSU (a lato del nome e cognome aggiungere l'organizzazione sindacale di
appartenenza):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
L'assemblea dei lavoratori per la ratifica dei designati è prevista per il
Firma Segretario RSU
Verbale di Assemblea
Il giorno è stata convocata l'Assemblea dei
lavoratori con all'ordine del giorno: designazione del/i RLS.
Presenti
Contrari Votanti
Favorevoli
Astenuti
Data
Riguarda la designazione all'interno della Rsu (valida per tutti i set-
148
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
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Fac-simile 4.
Richiesta di permessi
Al datore di lavoro
Il sottoscritto
per la sicurezza,
in qualità di Rappresentante
comunica
di volere usufruire di un permesso retribuito, nell'ambito del monte ore annuo
previsto per il/i RLs, di ore
per il giorno
dalle ore alle ore
per:
^
adempiere a compiti di cui all'art. 19, comma 1, lettere e, f, h, m, n, o del
DLGS 626/94
^
poter accedere allo stabilimento/reparto
Distinti saluti
Data
Nota. La comunicazione deve essere intestata al datore di lavoro e presentata
alla persona preposta secondo le procedure messe in atto dall'azienda, nel
rispetto delle esigenze produttive previste dal Contratto collettivo nazionale di
categoria relativamente ai permessi sindacali.
149
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
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Fac-simile 5.
Esercizio dei diritti di informazione
Al datore di lavoro
Il sottoscritto
in qualità di Rappresentante per la
sicurezza,
chiede
nell'ambito della proprie attribuzioni (art. 19 DLGS 626/94,
comma 1, lettere b, h, m e n) di essere informato se e quando
è stata da voi effettuata la valutazione dei rischi, non essendo
venuto a conoscenza dell'assolvimento di tale obbligo.
Distinti saluti
Data Firma del RLS
150
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
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Fac-simile 6.
Esercizio dei diritti di consultazione
Al datore di lavoro
Il sottoscritto
in qualità di Rappresentante per la sicurezza,
chiede
^
nell'ambito delle proprie attribuzioni (art.19 del DLGS 626/94, comma 1,
lettere b, h, m e n) di eSSere informato in ordine alla valutazione dei rischi già
effettuata e al Documento di programmazione delle miSure di prevenzione;
^
di essere consultato in ordine all'aggiornamento della Valutazione dei
riSchi relativa alle Seguenti modifiche del processo produttivo:
1.
2.
3.
A tal fine segnala di aver individuato i seguenti rischi:
l.
2.
3.
Distinti saluti
Data
Firma del RLS
151
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
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Fac-simile 7.
Richiesta di convocazione della riunione periodica
Al datore di lavoro
Il sottoscritto in qualità di Rappresentante per la Sicurezza,
chiede
^
che venga convocata la riunione periodica ai sensi dell'art. 11,
non ancora programmata dall'azienda per l'anno in corso;
^
che venga convocata la riunione periodica ai sensi dell'art. 11
comma 3 del DLGS 626/94, per esaminare significative variazioni
delle condizioni di esposizione al rischio;
^
che venga convocata una riunione specifica sui problemi della
sicurezza, ai sensi dell'art. 11 comma 4 (azienda fino a 15
dipendenti).
Distinti saluti
Data
Firma del RLS
152
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
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Fac-simile 8.
Richiesta di accesso alla documentazione
Al datore di lavoro
Il sottoscritto per la sicurezza,
in qualità di Rappresentante
chiede
nell'ambito delle proprie attribuzioni (art. 19 del DLGS 626/94) di
avere accesso al:
1. ^ documento sulla valutazione dei rischi;
2. ^ registro infortuni;
di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale, di cui al
comma 1 lettera e
specificare le richieste:
Distinti saluti
Firma del RLS
Data
153
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
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Fac-simile 9.
Esercizio dei diritti di consultazione e informazione
Al datore di lavoro
Il sottoscritto in qualità di Rappresentante per la sicurezza,
chiede nell'ambito delle proprie attribuzioni
1. ^ di essere consultato sulla deSignazione degli addetti e del
responsabile del Servizio di prevenzione e protezione;
2. ^ di essere conSultato sulla designazione degli addetti all'attività di
prevenzione incendi;
3. ^ di essere consultato sulla designazione degli addetti al pronto
soccorso;
4. ^ di essere consultato sulla designazione degli addetti
all'evacuazione dei lavoratori;
5. ^ di essere informato sui dati relativi al medico competente.
Distinti saluti
Data Firma del RLS
154
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
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Fac-simile 10.
Esercizio dei diritti di consultazione e informazione
(antincendio ed emergenza)
Al datore di lavoro
Il sottoscritto per la sicurezza,
in qualità di Rappresentante
chiede
1. ^ di essere consultato in merito all'organizzazione della formazione
degli addetti ai servizi antincendio e di emergenza (art. 19, comma 1,
lettera d);
2. ^ di partecipare al corso di formazione (art. 19, DLGS 626/94,
comma 1, lettera g), così come previsto dal Dm del 16 gennaio 1997.
Distinti saluti
Firma del RLS
Data
155
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
• Fac-simile 11.
• Lettera all'ASL, per notizie su sopralluogo in azienda
• All'Azienda sanitaria locale Servizio di prevenzione sul lavoro
p.c. al Datore di lavoro
• Il sottoscritto
in qualità di Rappre• sentante per la sicurezza dell'azienda
• (indirizzo), essendo venuto a conoscenza che il Servizio in
indirizzo ha effettuato una visita presso l'Azienda stessa,
• chiede
• di essere messo a conoscenza dei risultati di tale verifica ai
sensi dell'art. 19, comma 1, lettera f, del DLGS 626/94.
• Ringrazia e distintamente saluta
• Data
• Firma del RLS
156
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
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Fac-simile 12.
Osservazioni per l'ASL, durante il sopralluogo in azienda
All'Azienda sanitaria locale Servizio di prevenzione sul lavoro
Il sottoscritto in qualità di Rappresentante per la sicurezza,
formula le seguenti osservazioni in occasione della visita in
corso del Servizio di prevenzione
sul lavoro dell'Azienda Sanitaria locale
Distinti saluti
Data
Firma del RLS
Nota. L'organo di vigilanza è tenuto, in base alle ultime
disposizioni del ministero del Lavoro a consultare
la rappresentanza dei lavoratori in occasione di un'ispezione.
157
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
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Fac-simile 13.
Lettera all'Organismo paritetico provinciale
All'Organismo paritetico provinciale p.c. al Datore di lavoro
CGIL, CISL, UIL
Il sottoscritto
, in qualità di Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza dell'Azienda
chiede all'Organismo paritetico territoriale
di pronunciarsi in merito alla seguente controversia in materia
di applicazione dei diritti di rappresentanza, consultazione e
formazione:
Descrizione della controversia o del caso
Distinti saluti
Data
Firma del RLs
158
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
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Fac-simile 14.
Lettera al datore di lavoro per la sicurezza
della ditta appaltatrice
Al datore di lavoro
Il sottoscritto in qualità di Rappresentante per la sicurezza, in
considerazione che, all'interno dell'azienda sono stati affidati dei lavori
ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori autonomi,
chiede se, in conformità all'art. 7 del DLGS 626/94:
^
sia stata verificata l'idoneità tecnico profeSsionale dell'impresa
appaltatrice e/o del lavoratore autonomo;
^
siano state fornite agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui
rischi specifici esistenti nell'ambiente e sulle misure di prevenzione da
adottare;
^
se il lavoro dell'impresa appaltatrice possa cauSare rischi
aggiuntivi ai lavoratori della nostra azienda.
Distinti saluti
Data
Firma del RLS
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R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
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Fac-simile 15.
Lettera alla Rappresentanza sindacale
Alla Rappresentanza sindacale
Il sottoscritto
Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza,
segnala i seguenti problemi inerenti l'ambiente, la
salute e la sicurezza del lavoro:
e chiede pertanto una riunione per esaminare le
problematiche su esposte.
Fraterni saluti
Data
Firma del RLS
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R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
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Fac-simile 16.
Lettera all'AsL per richiesta di verifica
All'Azienda sanitaria locale Servizio di prevenzione sul lavoro
Il sottoscritto , in qualità di RappreSentante dei lavoratori per la sicurezza dell'Azienda
(indirizzo)
chiede a codesto Organismo di vigilanza
di effettuare una verifica presSo gli ambienti di lavoro della suddetta
azienda
in quanto ritiene che le misure di prevenzione e protezione adottate
dalla stessa e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a
garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. In particolare:
O in quanto non sono stati assolti gli adempimenti previsti a carico del
datore di lavoro
In tale attesa invia distinti saluti
Data
Firma del RLS
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R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
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Fac-simile 16•
Lettera all'ASL, per richiesta di verifica
All'Azienda sanitaria locale Servizio di prevenzione Sul lavoro
Il sottoscritto , in qualità di RappreSentante dei lavoratori per la Sicurezza dell'Azienda
(indirizzo)
chiede a codesto Organismo di vigilanza
^
di effettuare una verifica preSso gli ambienti di lavoro della
suddetta azienda
in quanto ritiene che le misure di prevenzione e protezione adottate
dalla stessa e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a
garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. In particolare:
^
in quanto non sono stati assolti gli adempimenti previsti a carico
del datore di lavoro
In tale attesa invia distinti saluti
Data
Firma del RLS
162
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
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Fac-simile 17.
Lettera al medico competente
Al medico competente
Il sottoscritto
, in qualità di
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'Azienda
, (indirizzo)
chiede
le seguenti informazioni:
^
sul significato degli accertamenti sanitari cui sono
sottoposti i lavoratori;
^
sui risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinicosanitari effettuati e sul significato degli stessi.
In tale attesa invia distinti saluti
Data
Firma del RLS
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