S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
D.L. 174/2012
La Riforma dei Sistemi di Controlli
Interni degli Enti Locali
Ciro D‘Aries – Giuseppe Munafò - Alessandro Nonini
22 novembre 2012 - Sala Colucci – Corso Venezia, 47 - Milano
Art. 1:
Rafforzamento della partecipazione della Corte dei Conti
al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni
Le sezioni regionali di controllo della CdC esaminano i
Bilanci Preventivi e i Rendiconti Consuntivi delle Regioni e
degli Enti che compongono il SSN.
I Rendiconti devono “tener conto” delle Partecipazioni in
Società controllate e alle quali siano affidati S.P.L. o S.S.
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Art. 1:
Rafforzamento della partecipazione della Corte dei Conti
al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni
E’ prevista la trasmissione da parte del Presidente della
Regione di un referto (o relazione) periodico sulla
regolarità della gestione e sull’efficacia ed adeguatezza del
Sistema dei Controlli Interni
La Corte può avvalersi del corpo della GdF e dei servizi
ispettivi del Ministero dell’Economia
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Proposte di modifiche in sede di conversione in legge
D.Lgs. 149/2011 (“Meccanismi sanzionatori e
premiali a norma della L. 42/2009”)
RELAZIONE DI “FINE MANDATO” PROVINCIALE E COMUNALE
1. Redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario o dal Segretario
Generale;
2. Da trasmettere entro 10 giorni alla CdC;
3. In caso di inadempimento, applicazione di sanzioni pecuniarie del
50% dell’indennità del Sindaco e degli emolumenti di 3 mensilità ai
responsabili del Servizio Finanziario e del Segretario Generale.
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Proposte di modifiche in sede di conversione in legge
RELAZIONE DI “FINE MANDATO” PROVINCIALE E COMUNALE
4. Obbligo di Relazione di Inizio Mandato volta a verificare la
situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell’indebitamento
dell’Ente;
5. Entro 90 giorni dall’inizio del Mandato;
6. Ove sussistono i presupposti, il Presidente o il Sindaco possono
ricorrere alle Procedure di Riequilibrio finanziario vigenti.
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Art. 3:
Rafforzamento dei controlli interni
MODIFICHE AL TUEL
Art. 41 bis = OBBLIGO TRASPARENZA DI TITOLARI DI
CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO
Gli EE.LL. con popolazione superiore a 15.000 ab. (modificato in
sede di conversione) devono regolamentare le modalità di
pubblicità e di trasparenza dello Stato Patrimoniale dei soggetti di
cui sopra.
La dichiarazione è da pubblicare sul sito web dell’Ente
- annualmente
- ad inizio e a fine mandato
e deve indicare:
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Art. 3:
Rafforzamento dei controlli interni
•
•
•
•
Reddito e patrimonio
Beni immobili e mobili registrati posseduti
Partecipazioni in Società quotate e non
Titoli obbligazionari, Titoli di Stato, altri Titoli
Previsione di sanzioni da un minimo di € 2.000 ad un
massimo di € 20.000
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Art. 49:
Parere dei Responsabili dei Servizi
Su ogni proposta di deliberazione di Giunta o di Consiglio
che non sia “mero atto di indirizzo” deve essere richiesto il
parere del Responsabile di Servizio interessato – in ordine
alla sola regolarità tecnica – e, quando comporti riflessi
diretti o indiretti sulla situazione Economico-Finanziaria
o sul Patrimonio dell’Ente, del Responsabile di
Ragioneria.
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Art. 49:
Parere dei Responsabili dei Servizi
Se l’Ente non ha i Responsabili dei Servizi, il parere è
espresso dal Segretario dell’Ente.
Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai
pareri, devono dare adeguata motivazione nella
Deliberazione
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Art. 109:
Conferimento di Funzioni
L’incarico di Responsabile del Servizio Finanziario può
essere revocato esclusivamente in caso di gravi
irregolarità riscontrate
La revoca è disposta con ordinanza del legale
rappresentante previo parere obbligatorio del Ministero
dell’Interno e del Ministero dell’Economia (del Collegio dei
Revisori – in sede di conversione)
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Responsabile Servizio Finanziario
Art. 153, c. 4 Tuel
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Responsabile Servizio Finanziario
Art. 153, c. 6 Tuel
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Responsabile Servizio Finanziario
Art. 153, novità!!
Il nuovo comma 4 dell’art. 153, attribuisce al
responsabile del servizio finanziario il compito
di salvaguardare gli equilibri finanziari della
gestione dell’ente!!!
Il nuovo comma 6 dell’art. 153, introduce l’obbligo
da parte del responsabile finanziario di segnalare
anche alla Corte dei Conti i casi di gestione che
possano pregiudicare gli equilibri di bilancio.
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Fondo di riserva
Art. 166
I nuovi commi 2bis e 2ter all’art. 166: Fondo
di riserva, prevedono:
Una riserva della quota minima dell’avanzo di gestione di
copertura di eventuali spese non prevedibili
Un aumento della quota minima dell’avanzo di gestione nel
caso in cui gli enti locali deliberano anticipazioni tesoreria
Il fondo di riserva rimane tra 0,3 e 2% della spesa corrente.
Tuttavia, se ci si trova in presenza di (effettive) anticipazioni di
cassa o di utilizzo di fondi a destinazione vincolata per far fronte
a deficienze di cassa, l’importo minimo è elevato a 0,45%.
Metà del fondo minimo (0,15% o 0,225%) è riservato alla
copertura di spese non prevedibili la cui mancata effettuazione
comporta danni certi all’amministrazione.
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Avanzo di Amministrazione
Nuovo co. 3 bis art. 187:
Avanzo di amministrazione.
Se ci si trova in presenza di (effettive)
anticipazioni di cassa o di utilizzo di fondi a
destinazione vincolata l’avanzo di
amministrazione non vincolato NON può essere
utilizzato.
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Art. 147:
Tipologia di controlli interni
(per Comuni superiori a 10.000 abitanti – 15.000 in sede di conversione)
CONTROLLO DI • E.E.E.
GESTIONE • Obiettivi/Azioni
• Risorse/Risultati
CONTROLLO • Adeguatezza delle scelte politiche
STRATEGICO • Congruenza tra risultati e obiettivi
CONTROLLO (COSTANTE)
DEGLI EQUILIBRI
FINANZIARI DELLA
GESTIONE
• Gestione di competenza
• Gestione di cassa
• Gestione dei residui
• Patto di stabilità
• Coordinamento e vigilanza da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario e degli altri responsabili
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Art. 147:
Tipologia di controlli interni
CONTROLLO SUGLI • Verifica stato attuazione indirizzi e obiettivi (art.
170 co. 6 TUEL)
ORGANISMI
PARTECIPATI • Bilancio Consolidato
• E.E.E.
CONTROLLO DELLA • Direttamente gestiti
QUALITA’ DEI • Tramite Organismi esteri
SERVIZI EROGATI
• Adottate metodologie dirette a misurare la
soddisfazione degli utenti esterni e interni all’Ente
Partecipano all’organizzazione del Sistema dei Controlli Interni:
1) il Segretario
3) i Responsabili dei Servizi
2) il D.G. (ove previsto)
4) le Unità di Controllo (laddove istituite)
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CONTROLLO STRATEGICO (art. 147-ter)
Stato attivazione
dei Programmi
Risultati
Obiettivi
Aspetti
socio-economici
Grado di
soddisfazione della
domanda espressa
C. S.
Qualità
dei servizi
Aspetti economici e
finanziari connessi ai
risultati conseguiti
Tempi
Previsioni
Procedure operative
Progetti elaborati
Balanced
Scorecard
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CONTROLLO STRATEGICO (art. 147-ter)
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CONTROLLO STRATEGICO (art. 147-ter)
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CONTROLLO STRATEGICO (art. 147-ter)
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CONTROLLO STRATEGICO (art. 147-ter)
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CONTROLLO STRATEGICO (art. 147-ter)
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CONTROLLO STRATEGICO (art. 147-ter)
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CONTROLLO STRATEGICO (art. 147-ter)
ELEMENTI DEL C.S.
• Unità organizzativa (sotto la direzione del Segretario – in
sede di conversione)
• Report periodici
Giunta
Consiglio
Ricognizione
programmi
• Regolamento (di contabilità?)
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Art. 147 – quater:
Controlli sulle Società Partecipate
(non quotate – in sede di conversione)
ELEMENTI
• Sistema di controlli da parte di strutture proprie dell’E.L., che ne
sono responsabili
• Obiettivi di cui Art. 170, co. 6 TUEL, secondo standard qualiquantitativi
• Rilevazione:
• Rapporti finanziari tra Ente e Società;
• Situazione contabile-gestionale e
organizzativa della Partecipata;
• Controllo di Servizio;
• Qualità dei Servizi;
• Rispetto delle norme sui vincoli
di finanza pubblica
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• Personale
• Acquisto beni
e strumenti
• Patto di stabilità
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Art. 147 – quater:
Controlli sulle Società Partecipate
(non quotate – in sede di conversione)
• Analisi scostamenti
• Azioni correttive per evitare
squilibri per l’Ente
• Monitoraggio periodico
• Bilancio consolidato
“secondo “competenza economica”
ESCLUSIONE IN SEDE DI CONVERSIONE:
1. Comuni < 15.000 abitanti
2. Società quotate e loro controllate
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Il Sistema dei Controlli Interni e il “Controllo Analogo” La programmazione “Allargata” di gruppo Ente Locale
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Il Sistema dei Controlli Interni e il “Controllo Analogo” La programmazione “Allargata” di gruppo Ente Locale
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Il Sistema dei Controlli Interni e il “Controllo Analogo” La programmazione “Allargata” di gruppo Ente Locale
 Statuti
Patti parasociali
Contratti di servizio
Strumenti per il
controllo
antecedente
Budget e RPA
Consiglieri di nomina pubblica
Strumenti di corporate governance
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Il Sistema dei Controlli Interni e il “Controllo Analogo” La programmazione “Allargata” di gruppo Ente Locale
 Report infrannuali sulla gestione per la
verifica
Qualità del servizio
Economicità della gestione
Strumenti per il
controllo
concomitante
Rispetto dei vincoli negoziali
Raggiungimento obiettivi programmati
Collegio sindacale
Società di revisione (eventuale)
Collegio dei revisori dell’ente
Consiglio di sorveglianza
Comitato per il controllo di gestione
Strumenti per il
controllo
successivo
 Report annuali sulla gestione
 Bilanci di esercizio
 Valutazioni di azienda per il monitoraggio del valore
delle partecipate
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Il Sistema dei Controlli Interni e il “Controllo Analogo” La programmazione “Allargata” di gruppo Ente Locale
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Controllo sugli equilibri finanziari
(art. 147 – quinques)
ELEMENTI
• Sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del Servizio
Finanziario
• Vigilanza dell’Organo di Revisione
• Coinvolgimento attivo degli: • Organi di governo
• D.G.
• Segretario
• Responsabili dei Servizi
• Regolamento (di contabilità?)
• In “relazione” all’andamento economico-finanziario degli organismi
gestionali esterni
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Controllo della Corte dei Conti
(nuovo art. 148)
Il controllo della Corte dei Conti è finalizzato:
• Alla legittimità e regolarità delle gestioni;
• Al funzionamento dei controlli interni volto al
rispetto delle regole dell’equilibrio di bilancio.
E’ possibile che la mancanza o inadeguatezza dei
controlli possa provocare, almeno in teoria, le
sanzioni agli amministratori previste nell’ultimo
periodo
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Controllo MEF
(nuovo art. 148)
Il MEF può inoltre attivare verifiche sulla regolarità della
gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'art. 14, c.
1, let. d), della l. 31 12 2009, n. 196, oltre che negli altri casi
previsti dalla legge, qualora un Ente evidenzi, anche
attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio
finanziario riferibili ai seguenti indicatori:
1) Ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria
2) Disequilibrio consolidato della parte corrente del
bilancio
3) Anomale modalità di gestione dei servizi per conto
di terzi
4) Aumento non giustificato di spesa degli organi
politici istituzionali
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Controllo della Corte dei Conti
(nuovo art. 148)
In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli
strumenti e delle metodologie dei controlli
interni, le sezioni giurisdizionali della Corte
dei Conti, secondo i principi propri dell’azione di
responsabilità di cui alla Legge 20/1994, irrogano
ai responsabili la condanna ad una sanzione
pecuniaria pari ad un minimo di cinque fino ad
un massimo di venti volte la retribuzione dovuta
al momento della commissione della violazione.
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Controllo della Corte dei Conti
(nuovo art. 148-bis)




Le sezioni regionali di controllo della Corte dei
Conti esaminano i bilanci preventivi e i
rendiconti consuntivi degli enti locali per la
verifica:
Del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di
stabilità interno
Dell'osservanza del vincolo previsto in materia
d'indebitamento dall'art. 119, co. 6 Cost.
Della sostenibilità dell'indebitamento
Dell'assenza di irregolarità, suscettibili di
pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri
economico-finanziari degli enti
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Controllo della Corte dei Conti
(nuovo art. 148-bis)
Per effettuare tali verifiche, le sezioni regionali di
controllo della Corte dei Conti accertano che i
rendiconti degli enti locali tengano conto anche
delle partecipazioni in società il cui fatturato sia
derivante dallo svolgimento di servizi pubblici
per la collettività locale e di servizi strumentali
all'ente, in misura non inferiore al 90%.
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Controllo della Corte dei Conti
(nuovo art. 148-bis)
Nell'ambito di queste verifiche, gli enti interessati
dovranno adottare, entro 60 giorni dalla
comunicazione del deposito della pronuncia di
accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le
irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.
Tali provvedimenti saranno trasmessi alle sezioni
regionali di controllo della Corte dei Conti che li
verifica nel termine di 30 giorni dal ricevimento.
Qualora l'ente NON provveda alla trasmissione dei
suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni
regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa
l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata
accertata la mancata copertura o l'insussistenza della
relativa sostenibilità finanziaria.
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Controllo della Corte dei Conti
La CdC verifica con cadenza «semestrale»:





La legittimità e la regolarità gestionale
Il funzionamento dei Controlli Interni
Il PEG
I Regolamenti
Gli Atti di Pianificazione e Programmazione
Gli Enti devono trasmettere ogni 6 mesi un
«referto» sulla:
1. Regolarità della Gestione
2. Efficacia e adeguatezza del sistema dei Controlli
Interni sulla base i linee guida della stessa Corte
dei Conti
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Gli Strumenti e le Modalità di Controllo Interno:
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TEMPI DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI
Le modalità di controllo interno elencate
dovranno essere definite con un apposito
Regolamento approvato dal Consiglio Provinciale
o Comunale e dovranno essere operative entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
legge, dandone comunicazione al Prefetto e alla
Corte dei Conti.
In caso di mancato rispetto del termine, il
Prefetto invita formalmente ad adempiere entro i
successivi sessanta giorni, trascorsi
infruttuosamente i quali si avvia la procedura
per lo scioglimento del Consiglio.
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Il sistema dei controlli
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Presentazione PDCTAX - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli