Testo dello Statuto APER dopo le ultime modifiche deliberate dall’Assemblea dei Soci del 17 maggio 2011. STATUTO Art. 1 "A.P.E.R. - ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI" E' costituita l’Associazione non riconosciuta denominata "A.P.E.R. - ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI" in breve "APER". L'Associazione ha durata indeterminata. Art.2 OGGETTO 1. L'Associazione si prefigge la promozione e la tutela della produzione di energia da fonti rinnovabili. Per lo sviluppo di questo obbiettivo l'Associazione: § promuove e diffonde la cultura e la informazione sull'utilizzo produttivo di tutte le forme di energia da fonti rinnovabili; § promuove, in Italia e all’estero, la diffusione delle FER, come fattore chiave per lo sviluppo socioeconomico sostenibile; § contribuisce al dibattito sulla formazione di nuovi assetti normativi e tariffari nel settore della produzione, distribuzione e vendita dell'energia promuovendo il massimo utilizzo delle fonti rinnovabili nell'ambito di un libero mercato; § rappresenta le imprese associate nei confronti degli enti, delle amministrazioni, e del mondo economico e politico nelle sedi nazionali ed internazionali ai fini della promozione e della difesa dei giusti interessi della categoria; § promuove l'adozione di provvedimenti di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione degli investimenti produttivi; § introduce, ove necessario, criteri di auto-regolamentazione dell'attività da parte degli Associati; § fornisce agli Associati l'assistenza necessaria al perseguimento degli obiettivi dei singoli nell'ambito degli interessi della categoria; § promuove tutte le iniziative di accordo tra gli Associati volte al miglioramento della economica collocazione del loro prodotto sul mercato dell'energia; § svolge tutte le azioni ritenute utili agli interessi degli Associati rappresentati. 2. L’Associazione si prefigge la promozione e la tutela della produzione di energia da fonti rinnovabili anche mediante le tecnologie che godono, in Italia, di un regime giuridico ad esse equiparato. Art. 3 L'Associazione è laica, quindi, rispettosa delle convinzioni personali dei suoi membri. E' svincolata da ogni forma di collegamento con partiti o confessioni. Art. 4 L'Associazione non ha fini di lucro, in quanto tutti gli eventuali introiti sono statutariamente destinati allo sviluppo delle attività promosse dalla stessa. Art. 5 SEDE L'Associazione ha sede in Milano, via Pergolesi, 27. Per il trasferimento della sede nell'ambito del Comune di Milano sarà sufficiente l'adozione di una delibera della Giunta ai sensi del presente Statuto. Il trasferimento della sede al di fuori del Comune di Milano, viceversa, dovrà essere deliberato dall'Assemblea dei soci. Art. 6 ASSOCIATI 1. Sono Associati i Soci e gli Affiliati. 2. Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci tutti coloro, persone fisiche o giuridiche che svolgano l'attività di produzione e/o di distribuzione e/o di vendita dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché di vendita dei titoli connessi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (coloro i quali svolgono solo attività di vendita, di seguito anche nominati “traders”). Possono essere Soci anche coloro che, pur non avendo ancora realizzato impianti di produzione, abbiano presentato alle competenti autorità le previste istanze autorizzative. 3. Le società facenti parte di gruppi societari energetici possono partecipare all’Associazione attraverso una sola società del gruppo. Attraverso l’iscrizione della prima Società del Gruppo, sono automaticamente associate tutte le Società del Gruppo, che quindi possono usufruire dei servizi dell’Associazione. Ai fini del diritto di elettorato attivo e passivo il Gruppo conta come una sola società. 4. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Affiliati, enti, società istituzionali o persone fisiche che siano interessate a dare il loro fattivo contributo allo sviluppo dell'attività associativa. Tra gli Affiliati si distinguono, in particolare, due categorie composte da: i fornitori di servizi di natura professionale (quali, in via esemplificativa e non esaustiva, consulenti, progettisti, istituti assicurativi e di credito); gli altri soggetti facenti parte della filiera della produzione di energia (quali, in via esemplificativa e non esaustiva, epc contractors, esco, costruttori di tecnologie). 5. Gli Affiliati partecipano alle iniziative dell'associazione, ma sono privi di elettorato tanto attivo che passivo e non partecipano alle votazioni degli organi associativi, essendo queste riservate sempre solo ai Soci, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12, comma 3. 6. Per essere ammessi all'Associazione i candidati dovranno formulare richiesta scritta contenente i dati richiesti dall'Associazione per la necessaria definizione della loro posizione di Associati. 7. L'ammissione viene deliberata, a insindacabile giudizio, dalla Giunta nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda. 8. La partecipazione all'Associazione non può avere carattere temporaneo. Art. 7 OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI 1. L'adesione all'Associazione comporta i seguenti obblighi: a) rispettare lo statuto ed il regolamento interno; b) versare le quote associative spettanti ed i contributi integrativi che venissero stabiliti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 dello Statuto ; c) osservare le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione; d) presentare idonea visura camerale con dicitura antimafia; e) osservare il codice etico. 2. I Soci che svolgono attività di produzione corrispondono la quota associativa annuale commisurata alla propria capacità produttiva rinnovabile complessiva ubicata in Italia. In caso di partecipazioni viene conteggiato il 100% al socio che consolida la sua partecipazione nel bilancio del gruppo. 3. I traders i quali non siano parte di gruppi societari energetici, corrispondono la quota associativa annuale commisurata ai volumi di energia compravenduta. 4. La società facente parte di un gruppo societario energetico che, come previsto al precedente articolo, partecipa all’Associazione, corrisponde la quota associativa annuale commisurata alla capacità produttiva rinnovabile degli impianti da fonti rinnovabili di tutte le società facenti parte del gruppo. 5. Gli Affiliati corrispondono la quota associativa annuale in misura fissa. 6. L’iscrizione all’Associazione si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo disdetta da inviare all’Associazione a mezzo raccomandata, entro il 15 gennaio di ogni anno, per l’anno in corso. Entro il 30 settembre di ogni anno gli Associati, su richiesta dell’Associazione, devono far pervenire all’Associazione stessa, tutte le variazioni anagrafiche o di capacità produttiva intercorse nei 12 mesi precedenti, utili per la determinazione dell'entità del contributo associativo per l’anno successivo, oppure devono confermare i dati precedentemente inseriti. La mancata comunicazione di variazione o di conferma, comporterà l’attribuzione, per l’anno successivo, della quota corrisposta nell’anno corrente, maggiorata del 10%. 7. Le somme versate per le quote annuali, per contributi integrativi o come oblazioni non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote ed i contributi associativi non sono trasferibili per atto tra vivi e non sono rivalutabili in nessun caso. 8. Le quote associative vengono annualmente aggiornate, su delibera della Giunta, anche in considerazione del tasso di variazione dei prezzi al consumo rilevato dall’Istat con riferimento all’anno precedente. Art. 8 ESCLUSIONE 1. La qualità di Associato si perde per: a) b) c) d) recesso; estinzione, cessazione o liquidazione della società; morte dell’Associato persona fisica; mancato pagamento delle quote annuali e di ogni altro contributo integrativo che venisse deliberato; e) mancata osservanza dello statuto, del codice etico o del regolamento interno. 2. L’esclusione sarà pronunciata dalla Giunta, previa audizione dell’interessato che chieda di essere sentito, con delibera motivata da portarsi a conoscenza dell'escluso entro i dieci giorni successivi all'adozione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 3. Sia la quota associativa che l’eventuale contributo integrativo sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa, e non rivalutabili. Art. 9 PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE 1. Il patrimonio sociale è costituito da: a) l'introito delle quote annuali e degli eventuali contributi integrativi; b) il patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione; c) le eventuali oblazioni a titolo di liberalità che fossero effettuate dai soci o da terzi in considerazione degli scopi dell'Associazione; d) contributi provenienti da Enti pubblici e/o dalle Istituzioni (locali, statali e comunitarie); e) eventuali altre entrate derivanti da servizi ed attività finalizzati alla tutela degli interessi degli Associati ivi compresa la fornitura agli Associati di servizi accessori con costi a carico del richiedente. 2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione dell'Associazione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge. 3. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Art. 10 ORGANI ASSOCIATIVI 1. Gli organi associativi della Associazione sono: a) l'Assemblea; b) la Giunta; c) il Consiglio Direttivo; d) il Presidente, ei Vice – Presidenti; e) il Collegio dei Revisori dei conti; f) il Collegio dei Probiviri. 2. Tutte le cariche associative sono assunte a titolo onorario e gratuito. 3. Sarà tuttavia consentito - su proposta del Presidente e previa approvazione della Giunta - conferire a professionisti di comprovata esperienza, eletti negli organi associativi, incarichi temporanei per prestazioni non inerenti alla carica ricoperta nell'Associazione. 4. Possono essere eletti a far parte degli Organi di cui al precedente Comma 1, punti b) c) d) ed e), i Soci persone fisiche o amministratori o rappresentanti legali di persone giuridiche che abbiano la qualifica di Socio dell'Associazione, fatto salvo quanto previsto dagli articolo 12, comma 1, e che siano in regola con gli obblighi di cui all’articolo 7. 5. Qualora nel corso del mandato vengano meno i requisiti previsti al precedente Comma 4 i soggetti che ricoprano cariche associative decadono automaticamente da dette cariche. Art. 11 ASSEMBLEA 1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. 2. L'Assemblea è costituita dai Soci in regola con i pagamenti associativi alla data dell'Assemblea. Ai limitati fini di cui all’articolo 12, comma 3 all’Assemblea partecipano anche gli Affiliati in regola con i pagamenti associativi alla data dell'Assemblea. 3. L'Assemblea: - approva i rendiconti economici e finanziari predisposti dal Consiglio direttivo e deliberati dalla Giunta; - approva la relazione della Giunta sull'attività svolta dall'Associazione; - elegge il Presidente, il Presidente onorario, i membri della Giunta, i revisori dei conti e i membri del Collegio dei Probiviri; - ratifica le nomine presidenziali dei membri di Giunta; - delibera sulle modifiche del presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti al suo esame dalla Giunta; - approva il codice etico e le modifiche allo stesso. 4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno nel corso del primo quadrimestre per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. Il rendiconto economico e finanziario, predisposto dalla Giunta almeno 15 giorni prima della convocazione dell’Assemblea, sarà a disposizione degli Associati che volessero prenderne visione per la successiva approvazione presso la sede dell’Associazione. 5. L'Assemblea viene convocata dal Presidente con lettera, inviata agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data di convocazione, recante l'ordine del giorno, il luogo e l'ora in cui è fissata l'adunanza, oppure con telegramma cinque giorni prima della data di convocazione. L'avviso di convocazione resta altresì affisso, durante i quindici giorni che precedono la data della riunione, nei locali della sede sociale e viene pubblicato nel sito Internet dell'Associazione. 6. L'Assemblea è regolarmente costituita: a) in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci; b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. La seconda convocazione potrà aver luogo anche un'ora dopo la prima. 7. Il diritto di voto nell’Assemblea - ivi comprese quelle riguardanti l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, nonché quelle riguardanti la nomina degli organi dell'Associazione spetta a ciascun Socio senza eccezione alcuna. Ogni Socio ha diritto ad un voto, secondo il principio stabilito dal secondo comma dell'art. 2532 Cod. Civile. Il Socio che ha diritto di partecipare all'Assemblea può conferire delega ad altro socio avente diritto. Ciascun Socio può essere portatore al massimo di 5 deleghe. L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con la maggioranza di voti dei presenti. Le delibere assunte dall'Assemblea vengono portate a conoscenza degli Associati mediante affissione nei locali della sede dell'Associazione per i trenta giorni successivi alla data della delibera. In ogni caso tutti gli Atti assembleari potranno essere visionati dagli Associati, provvisti della password di accesso, nel sito Internet dell'Associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente (o dal Vice - Presidente) dell'Associazione il quale nomina il Segretario dell'Assemblea. Un argomento non previsto dall'ordine del giorno potrà essere discusso solo se la proposta viene accettata dalla maggioranza dell'Assemblea. Art. 12 GIUNTA 1. La Giunta è composta dal Presidente, da venti componenti eletti dall’Assemblea tra i Soci, da un numero massimo di 3 membri nominati dal Presidente, nel corso del mandato, e scelti tra gli Affiliati o tra i nuovi Soci, nonché da due rappresentanti degli Affiliati, uno per categoria di cui all’articolo 6. Le nomine presidenziali dei membri di Giunta sono ratificate in occasione della prima riunione utile dell’Assemblea. Oltre ai membri elettivi e di nomina presidenziale, sono membri di diritto i Soci che hanno raggiunto la quantità di MW di potenza elettrica installata cumulativa (indipendentemente dalla tecnologia/fonte rinnovabile impiegata) corrispondente a quella connotante lo scaglione massimo di contribuzione del prospetto annuale delle quote associative oppure che hanno raggiunto una quota contributiva uguale o maggiore a quella prevista per la fonte rinnovabile/tecnologia più alta relativamente allo scaglione massimo di contribuzione. La carica di membro elettivo è alternativa rispetto a quella di membro di diritto e di nomina presidenziale. Il Presidente assicura che la maggioranza dei membri della Giunta sia costituita dai Soci eletti dall’Assemblea. Qualora, nel corso del mandato, tale proporzione dovesse difettare, il Presidente nominerà il numero di membri necessari a ripristinare la maggioranza dei membri elettivi, mediante scorrimento della graduatoria risultante dalle operazioni di voto assembleare di cui al successivo comma 3. Qualora la graduatoria dovesse essere esaurita il Presidente procederà alla nomina di membri che abbiano la qualità di Soci. Tale nomina verrà ratificata in occasione della prima riunione utile dell’Assemblea. 2. Sino a trenta giorni liberi prima dell’Assemblea in prima convocazione, i Soci e gli Affiliati, entrambi limitatamente ai propri rappresentanti, possono presentare, per iscritto all’Associazione, le candidature alla carica di membro elettivo di Giunta. Le candidature dovranno riportare, oltre al nominativo, la fonte energetica rappresentata (idroelettrica, eolica, biomassa, biogas, solare) o, per gli Affiliati, la categoria di riferimento. Le candidature, giunte in termini, previa verifica del possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all’articolo 10, da parte del Comitato di designazione di cui all’articolo 17, saranno rese note agli Associati tramite comunicazione (via e-mail) e tramite presentazione sul sito internet dell’Associazione (parte riservata) almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea e comunque saranno disponibili per visione presso la sede dell’Associazione. 3. Per l'effettuazione delle operazioni di voto, il Segretario dell'Assemblea costituisce il Comitato per le elezioni che decide su eventuali controversie relative al possesso dei requisiti di eleggibilità, verifica la regolarità delle operazioni di voto, provvede allo spoglio delle schede redigendo apposita graduatoria e proclama gli eletti. L'Assemblea procede all'elezione dei membri della Giunta con voto segreto (scheda nominativa con un limite di trenta candidati). Ciascun Socio può esprimere sino a un massimo di venticinque preferenze tra i candidati propri rappresentanti, di cui almeno uno per ogni fonte. L’esercizio del diritto di voto da parte degli Affiliati è anch’esso limitato alla scelta dei propri rappresentanti, attraverso l’espressione di un massimo di due preferenze. Nello scrutinio delle schede verranno eletti i tre candidati che abbiano raccolto il maggior numero di preferenze nella singola fonte, nonché i cinque, tra i rimanenti, scelti tra i candidati Soci che abbiano raggiunto il numero maggiore di voti, indipendentemente dalla fonte. Le schede con preferenze superiori ai venticinque nominativi o mancanti di almeno una preferenza per ogni fonte sono considerate nulle. Il voto si ripete qualora il numero di schede nulle sia superiore a un terzo del numero dei votanti. 4. La Giunta rimane in carica per 3 anni e i suoi componenti sono sempre rieleggibili. Qualora uno o più membri della Giunta si dimettano dalla carica, essi verranno sostituiti mediante cooptazione da parte della Giunta stessa, da ratificarsi da parte della prima riunione utile di Assemblea. Qualora sia dimissionaria più della metà dei membri, la Giunta decadrà di diritto. In tal caso, e l'Assemblea viene convocata entro trenta giorni dall'ultima dimissione, per il rinnovo integrale della Giunta. 5. Ciascun membro di Giunta può, all’occorrenza, indicare una sola persona (supplente) che lo sostituisca nella riunione di Giunta, a cui sia impossibilitato a partecipare. Tale delega deve pervenire, di volta in volta, per iscritto al all’Associazione. Art. 13 POTERI DELLA GIUNTA La Giunta: . designa nel suo ambito i componenti del Comitato di Designazione per l’elezione del Presidente; . elegge con voto segreto il candidato alla carica di Presidente tra quelli proposti dal Comitato di Designazione; . delibera sui rendiconti economici e finanziari dell'Associazione, da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea; . delibera su tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; . approva il regolamento interno; . determina l'entità delle quote di associazione nonché degli eventuali contributi; . delibera in merito all'adesione dell'Associazione ad organizzazioni, associazioni ed Enti designando i propri rappresentanti; . delibera circa l'ammissione e l'esclusione dei soci; . delibera - su proposta del Presidente - l'assegnazione di incarichi speciali ai membri della Giunta stessa e ratifica le nomine del Direttore dell'Associazione e dei membri del Consiglio Direttivo; . ratifica le nomine presidenziali dei membri del Consiglio direttivo. Art. 14 RIUNIONI DELLA GIUNTA 1. La Giunta si riunisce almeno quattro volte all'anno su convocazione del Presidente o su domanda di almeno un terzo dei membri. Le riunioni della Giunta sono presiedute dal Presidente o dal Vice - Presidente il quale nomina il segretario della riunione. Per la valida costituzione delle sedute è necessaria la presenza di almeno il cinquanta per cento dei membri della Giunta. 2. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti, con voto palese. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. I verbali delle deliberazioni firmati dal Presidente e dal Segretario della riunione dovranno essere riportati su appositi registri numerati. 3. Tutti i membri della Giunta che non partecipano a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo decadono dalla carica. Art. 15 CONSIGLIO DIRETTIVO 1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente vicario, dai Vice – Presidenti di cui all’articolo 19, e da cinque membri in rappresentanza di ogni singola fonte energetica (idroelettrico, eolico, biomasse, biogas, solare) scelti dal Presidente tra i membri di Giunta, assicurando che la maggioranza del Consiglio Direttivo sia di natura elettiva. Tali nomine sono ratificate dalla Giunta. 2. La sostituzione dei componenti il Consiglio direttivo che per qualsiasi motivo cessino dalla carica, viene effettuata dal Presidente con le modalità e nel rispetto dei requisiti previsti per la nomina. Le sostituzioni sono ratificate dalla Giunta. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per tutto il tempo in cui dura in carica la Giunta da cui sono stati eletti. 3. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta sia necessario e comunque almeno sei volte all'anno su convocazione del Presidente. Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente o dal Vice - Presidente vicario il quale nomina il segretario della seduta. Alle riunioni del Consiglio partecipa, se nominato, il Direttore dell'Associazione. 4. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti, con voto palese. In caso di parità di voto, prevale il voto espresso dal Presidente. Delle riunioni del Consiglio direttivo viene redatto apposito verbale che è conservato in un apposito registro. 5. I membri del Consiglio direttivo che per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni senza giustificato motivo decadono dalla carica. Art. 16 POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio direttivo: · cura l'esecuzione delle delibere della Giunta; · formula indirizzi sulle attività dell’Associazione, con riferimento ai differenti ambiti per ogni fonte energetica (idroelettrico, eolico, biomasse, biogas, solare); · costituisce commissioni su argomenti di comune interesse dell'Associazione; · vigila sull'esecuzione di incarichi affidati all'Associazione; · redige i rendiconti economici e finanziari dell'Associazione, da sottoporre alla Giunta; · redige il regolamento interno; nomina il Direttore. Art. 17 PRESIDENTE 1. Sono eleggibili alla carica di Presidente gli amministratori o rappresentanti di persone giuridiche che abbiano la qualifica di Socio dell'Associazione, che abbiano maturato una significativa esperienza associativa, almeno triennale, che abbiano attivamente partecipato alla vita dell’Associazione e che abbiano adempiuto con regolarità agli obblighi di cui all’articolo 7. 2. Alla carica di Presidente sono candidati i Soci presentati da almeno il 15% degli Associati, nonché il Socio designato dalla Giunta uscente. La designazione del Socio proposto dalla Giunta uscente avviene mediante voto segreto, sulla base delle candidature raccolte e proposte da un Comitato di Designazione, istituito almeno due mesi prima della data dell’Assemblea e sciolto in concomitanza dell’elezione del Presidente. Tutte le candidature devono pervenire all'Associazione almeno trenta giorni liberi prima dell'Assemblea in prima convocazione. Le candidature giunte in termini, previa verifica del possesso dei requisiti di eleggibilità da parte del Comitato di designazione di cui all’articolo 17, saranno rese note agli associati tramite comunicazione (via e-mail) e tramite presentazione sul sito dell’Associazione almeno quindici giorni liberi prima dell'Assemblea in prima convocazione e comunque saranno disponibili per visione presso la sede dell’Associazione. 3. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea. Per l'effettuazione delle operazioni di voto, il Segretario dell'Assemblea costituisce il Comitato elettorale che decide su eventuali controversie relative al possesso dei requisiti di eleggibilità, vigila sulla regolarità delle operazioni di voto, provvede allo spoglio delle schede e proclama il Presidente eletto. 4. Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per un ulteriore mandato. ART. 18 POTERI DEL PRESIDENTE Il Presidente: · ha la legale rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione; . coordina l’attività dell’Associazione; . vigila sull'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, della Giunta e del Consiglio direttivo: · convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio Direttivo; · in caso di urgenza può esercitare i poteri della Giunta con riserva di ratifica da parte di detto organo nel corso della prima riunione utile; · dispone dei fondi sociali ed è autorizzato ad aprire, movimentare ed estinguere conti correnti bancari e postali; · · dispone, dandone debita informazione al Consiglio direttivo, l'assunzione del personale e l'affidamento di incarichi; è autorizzato a sottoscrivere, previa approvazione della Giunta, convenzioni con Enti pubblici ed Istituzioni. Art. 19 VICE – PRESIDENTI 1. Il Presidente nomina un Vice Presidente vicario. Il Vice Presidente vicario esercita tutte le funzioni di Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo. Il Vice presidente vicario resta in carica per la durata del mandato del Presidente. 2. Il Presidente ha facoltà di nominare sino a un massimo di quattro Vice presidenti, scelti tra i membri di Giunta, per lo svolgimento di specifici incarichi. Tali vice presidenti durano in carica per lo svolgimento del mandato loro affidato e esercitano le funzioni nell’ambito dell’incarico presidenziale. Art. 20 PRESIDENTE ONORARIO E EX PRESIDENTI Il Presidente onorario viene nominato dall’Assemblea, su proposta della Giunta, tra coloro i quali abbiano rivestito la carica di Presidente dell’Associazione e si siano distinti per particolari meriti nella conduzione e nell’affermazione dell’Associazione. Il Presidente onorario e gli ex presidenti cessati dalla carica per scadenza del mandato, partecipano alle riunioni di Giunta e di Consiglio direttivo, senza diritto di voto. Art. 21 REVISORI DEI CONTI 1. I revisori dei conti sono in numero di tre e sono eletti dall'Assemblea tra i Soci. Sino a trenta giorni liberi prima della riunione dell’Assemblea in prima convocazione, i Soci possono presentare, per iscritto all’Associazione, le candidature alla carica revisore dei conti. Le candidature giunte in termini, previa verifica del possesso del requisiti di eleggibilità di cui all’articolo 10, da parte del Comitato di designazione di cui all’articolo 17, saranno rese note agli associati tramite comunicazione (via e-mail), tramite presentazione sul sito dell’Associazione almeno quindici giorni liberi prima della riunione dell’Assemblea in prima convocazione e comunque saranno disponibili per visione presso la sede dell’Associazione. 2. Per l'effettuazione delle operazioni di voto, il Segretario dell'Assemblea costituisce il Comitato per le elezioni che, decide su eventuali controversie relative al possesso dei requisiti di eleggibilità, vigila sulla regolarità delle operazioni di voto, provvede allo spoglio delle schede e proclama gli eletti. L'Assemblea procede all'elezione dei revisori dei conti con voto segreto. Ciascun Socio può esprimere sino a un massimo di tre preferenze. E’ Presidente del Collegio di diritto, il revisore che ha riportato il maggior numero di voti. 3. Il Collegio dei revisori controlla l'amministrazione finanziaria dell'Associazione, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale. I revisori possono in ogni momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, amministrativo e richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali. Gli accertamenti eseguiti devono constare in un apposito libro. I revisori hanno infine tutti i compiti ed i doveri stabiliti dalla legge. Art. 22 DIRETTORE Il Direttore coadiuva il Presidente nell’esecuzione delle attività dell’Associazione. E’ responsabile del buon funzionamento della struttura dell’Associazione, sovrintende e coordina l’attività della stessa. Formula indirizzi e proposte sull'organizzazione degli uffici e su atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività istituzionale dell'Associazione. Su delega del Presidente, può rappresentare per singoli atti l’Associazione. Art. 23 COLLEGIO DEI PROBIVIRI 1. Il Collegio dei probiviri compone amichevolmente le controversie insorte tra gli Associati e relative all’attività dell’Associazione, all’interpretazione dello Statuto e delle deliberazioni degli organi associativi, nonché al rispetto del codice etico. Il Collegio è composto da tre probiviri, eletti dall’Assemblea tra gli Associati che non ricoprano cariche associative. 2. Sino a trenta giorni prima della riunione dell’Assemblea in prima convocazione, gli Associati possono presentare, per iscritto all’Associazione, le candidature per la carica di probiviro. Le candidature giunte in termini, saranno rese note agli Associati tramite comunicazione (via e-mail), tramite presentazione sul sito dell’Associazione almeno quindici giorni liberi prima della riunione dell’Assemblea in prima convocazione e comunque saranno disponibili per visione presso la sede dell’Associazione. Per l'effettuazione delle operazioni di voto, il Segretario dell'Assemblea costituisce il Comitato per le elezioni che vigila sulla regolarità delle operazioni di voto, provvede allo spoglio delle schede e proclama gli eletti. L'Assemblea procede all'elezione dei probiviri con voto segreto. Ciascun Socio può esprimere sino a un massimo di tre preferenze. Art. 24 SCIOGLIMENTO Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato in qualsiasi momento dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'associazione con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 25 TUTELA L'Associazione si riserva il diritto di perseguire legalmente ogni persona od organizzazione che la utilizzerà per finalità diverse o che si discostino dallo spirito della medesima definito dall'art. 2. Art. 26 NORMA FINALE Per quanto non previsto dal presente statuto o dal regolamento interno, valgono le norme del Codice Civile. Milano, deliberato dall’Assemblea il ___________ 2010