CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP E ASPP
Modulo A
AGENTI CHIMICI E CANCEROGENI
SARA STABILE
Dipartimento Processi Organizzativi
1
INDICE
Sostanze pericolose - Titolo IX
 Capo I Protezione da agenti chimici
Linee guida Coordinamento tecnico per la sicurezza nei
luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome
Titolo VII Bis
 Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Linee guida Coordinamento tecnico per la sicurezza nei
luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome
Titolo VII
 Capo III Protezione dai rischi connessi all’esposizione
all’amianto
2
Quadro Legislativo sugli Agenti Chimici
DPR 962/82
CVM
Protezione da
Amianto
D.Lgs 257/06
abroga
D.Lgs 66/00
Protezione da agenti
Cancerogeni/Mutageni
Titolo IX
Titolo IX
D.Lgs. 81/08
abroga
D.Lgs 277/91
Amianto
Piombo
D.Lgs 77/92
Ammine
Aromatiche
Titolo IX
abroga
D.Lgs 25/02
Titolo Atmosfere
Esplosive
XI
D.Lgs 233/03
(Sostanze
infiammabili,
polveri
combustibili)
Protezione da
Agenti Chimici
3
TITOLO IX Capo I Protezione da agenti chimici
Campo di applicazione
Definizioni
Valutazione dei rischi
Misure e principi generali
per la prevenzione dei
rischi
Misure specifiche di
protezione e di
prevenzione
Disposizioni in caso di
incidenti o di emergenze
Informazione e
formazione per i lavoratori
Divieti
Sorveglianza
sanitaria
Cartelle sanitarie e
di rischio
Consultazione e
partecipazione dei
lavoratori
Adeguamenti
normativi
4
CAMPO DI APPLICAZIONE art.221
 Tutti gli agenti chimici pericolosi che
sono presenti sul luogo di lavoro o come
risultato di ogni attività che comporti la
presenza di agenti chimici
l’attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti
chimici o se ne prevede l’utilizzo compresi
produzione, manipolazione,
immagazzinamento, trasporto, eliminazione e
trattamento dei rifiuti
 Trasporto di agenti chimici pericolosi (ad
integrazione delle norme specifiche)
5
CAMPO DI APPLICAZIONE
laboratori
officine
industrie chimiche
parrucchieri
agricoltura
manutenzione
e pulizia
6
CAMPO DI APPLICAZIONE Le Esclusioni
 Attività che comportano esposizione ad
amianto (Capo III)
 Agenti chimici per i quali valgono
provvedimenti di protezione radiologica
(D.Lgs. 230/95)
7
DEFINIZIONI art.222
Agenti chimici
Agenti chimici pericolosi
Attività che comporta la presenza di agenti
chimici
Valore limite di esposizione professionale
Valore limite biologico
Sorveglianza Sanitaria
Pericolo
Rischio
8
AGENTI CHIMICI
• SOSTANZE SINGOLE (alcool etilico, acetone,
ammoniaca, ecc)
• PREPARATI E MISCELE DI SOSTANZE
(vernici, colle, detergenti, ecc)
Tutti gli elementi chimici e i loro composti sia
da soli sia nei loro miscugli allo stato naturale
o ottenuti, utilizzati smaltiti, mediante
qualsiasi attività lavorativa, siano prodotti
intenzionalmente o no e siano immessi o no sul
mercato
9
AGENTI CHIMICI PERICOLOSI
Agenti classificati pericolosi ai
sensi dei D.Lgs 52/97 e D.Lgs
65/2003 (classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle
sostanze e dei preparati)
Agenti che non rientrano nel campo di
applicazione delle direttive di prodotto
ma i cui componenti corrispondono ai
criteri di classificazione
Agenti non classificabili, ma che
comportano un rischio per la salute e
la sicurezza per le proprietà chimiche,
chimico-fisiche, tossicologiche e per
le modalità con cui sono utilizzati,
compresi gli agenti a cui è stato
assegnato un valore limite
Alcol etilico
F
N° CAS:64-17-5
R11: Facilmente infiammabile
S 2, 7, 16: Conservare fuori
dalla portata dei bambini,
conservare il recipiente ben
chiuso, conservare lontano da
fiamme scintille, Non fumare
Medicinali,
prodotti
cosmetici,
munizioni, ecc
Fumi di saldatura,
fusioni o tempra
metalli, lavorazioni a
caldo materie plastiche,
polveri di farina, ecc
10
SOSTANZE e PREPARATI PERICOLOSI
Esplosivi
Comburenti
Estremamente infiammabili
Facilmente infiammabili
Infiammabili
Molto tossici
Tossici
Nocivi
Corrosivi
Irritanti
Sensibilizzanti
Cancerogeni
Mutageni
Tossici per il ciclo riproduttivo
Pericolosi per l'ambiente
11
SIMBOLI e LETTERE
Xn/Xi
N
Xn
Xi
C
E
O
F
F+
T
T+
12
SIMBOLI LETTERE e CLASSI DI PERICOLO
E
Esplosivi
T+/T
O
Comburenti
F+/F
C
Estremamente/Facilmente Corrosivi
Infiammabili
Xn/Xi
Molto tossici/Tossici
Nocivi/Irritanti
Cancerogeni/Mutageni
Sensibilizzanti
Tossici per il ciclo riproduttivo
N
Pericolosi
per l’ambiente
13
VALORE LIMITE ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
Il limite della concentrazione media ponderata nel
tempo di un agente chimico nell’aria all’interno
della zona di respirazione di un lavoratore in
relazione ad un determinato periodo di riferimento
ALLEGATO XXXVIII
15
VALORE LIMITE BIOLOGICO
Il limite della concentrazione del relativo agente, di
uno suo metabolita, o di un indicatore di effetto,
nell’appropriato mezzo biologico
ALLEGATO XXXIX
Piombo e suoi composti ionici
Misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio
della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che
dia risultati equivalenti
Il valore limite biologico è : 60 µg Pb/100 ml di sangue
Per le lavoratrici in età fertile : 40 µg Pb/ 100 ml di sangue
16
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 223
Il datore di lavoro determina preliminarmente
l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi e
valuta i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori
Identificare tutti gli agenti chimici, stilando una lista
completa di tutte le sostanze e preparati utilizzati,
prodotti, smaltiti, ecc.
Associare la classificazione CE (quando esistente) o
valutare se comunque può comportare un rischio per
la salute e sicurezza
DM 28/02/2006
XXIX adeguamento al progresso tecnico
17
La Banca dati dell’Istituto Superiore di Sanità
18
Alcool etilico
19
20
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 223
COSA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NELLA VR?
proprietà pericolose
informazioni comunicate dal fornitore/produttore
livello, tipo e durata esposizione
modalità del lavoro con agenti chimici
quantità agenti chimici
valori limite di esposizione professionale, valori
limite biologici
effetti misure preventive e protettive
dati da sorveglianza sanitaria già intrapresa
contemporanea esposizioni a più agenti chimici
21
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
QUANDO?
Aziende nuove (o attività nuove con presenza
di agenti chimici) prima inizio attività
Periodicamente
In occasione di modifiche che la rendono
superata
Se la sorveglianza sanitaria ne indica la
necessità
22
MISURE E PRINCIPI GENERALI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI
I rischi da agenti chimici devono essere eliminati o ridotti
Progettando/organizzando sistemi di lavorazione
Fornendo attrezzature e procedure idonee per il
lavoro, misure igieniche, metodi di lavoro appropriati
per garantire la sicurezza e la salute nella
manipolazione, nell’immagazzinamento, nel trasporto
di agenti chimici sul luogo di lavoro nonché di rifiuti
che li contengono
Riducendo al minimo il numero di lavoratori esposti, la
durata e l’intensità dell’esposizione, la quantità di
agenti chimici
23
RISCHIO BASSO e IRRILEVANTE
Se i risultati della valutazione dei rischi
dimostrano che vi è solo un rischio basso per la
sicurezza e irrilevante per la salute e che le
misure generali di prevenzione sono sufficienti a
ridurre il rischio
non si applicano
Misure specifiche di protezione e di prevenzione
•Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
•Appropriate misure organizzative e di protezione collettive
•Misure di protezione individuali (DPI)
•Sorveglianza Sanitaria
•Cartelle sanitarie e di rischio
•Misurazioni periodiche
Flow Chart percorso valutazione per la classificazione del rischio da
agenti chimici pericolosi
24
Identificazione dei pericoli
?
Idonea applicazione misure
di Prevenzione e Protezione prevista da norme?
NO
SI
Revisione misure
Riprendere
processo VR
Valutazione preliminare dei rischi
?
E’ necessario approfondire la VR?
Giustificazione
Art 223 c. 5
NO
SI
Valutazione approfondita dei rischi
Misurazioni e/o modelli/algoritmi
?
Il risultato della VR è tale da poter classificare
il rischio come basso e irrilevante?
SI
NO
Applicazione Misure Specifiche
Emergenza – Sorveglianza Sanitaria – Cartelle Sanitarie
CRITERI
ESPOSIZIONE INALATORIA
(misurazioni <<1/10 TLV su un
turno o <<1/4 del TLV su tre turni o
modello utilizzato)
CUTANEA (misurazioni <10 volte il
limite di rilevabilità o modello
utilizzato)
INCENDIO - DM 10/3/98 “Rischio
incendio basso”
Linee Guida PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province autonome
25
STIMA DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE
MISURAZIONI
Ambientali
Personali
Esposizione
inalatoria e/o
cutanea
e/o
MODELLI,
ALGORITMI
PER STIME
(*)
2 RISULTATI
RISCHIO BASSO e
IRRILEVANTE
RISCHIO >BASSO E
NON IRRILEVANTE
(*): un elenco non esaustivo si trova nelle LINEE GUIDA “Protezione da agenti chimici”
redatte dal Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province autonome
26
MISURAZIONE DEGLI AGENTI CHIMICI Allegato XLI
UNI EN 689
1997
UNI EN 481
1994 e 482
1998
UNI EN 838
1998
UNI EN 1076
1999
UNI EN
1999
UNI EN
1999
UNI EN
2001
UNI EN
2001
1231
1232
1540
12919
Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione
a composti chimici ai fini del confronto con i valori
limite e strategia di misurazione
Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti
di misurazione degli agenti chimici
Campionatori diffusivi per la determinazione di gas e
vapori
Tubi di assorbimento mediante pompaggio per la
determinazione di gas e vapori
Sistemi di misurazione di breve durata con tubo di
rivelazione. Requisiti e metodi di prova
Pompe per il campionamento personale di agenti
chimici.
Terminologia
Pompe per il campionamento di agenti chimici con
portate maggiori di 5 l/min
27
DIVIETI DI PRODUZIONE LAVORAZIONE E IMPIEGO
Allegato XL
N.CAS
Nome dell’agente
Limite di
concentrazione
per l’esenzione
202-080-4
91-59-8
2-naftilammina e suoi sali
0,1% in peso
202-177-1
92-67-1
4-amminodifenile e suoi sali
0,1% in peso
202-199-1
92-87-5
Benzidina e suoi sali
0,1% in peso
202-204-7
92-93-3
4-nitrodifenile
0,1% in peso
N.EINECS
28
DIVIETI
In deroga possono essere effettuate, previa
autorizzazione, le seguenti attività:
•attività di ricerca e di sperimentazione scientifica,
ivi comprese le analisi
•attività volte ad eliminare gli agenti chimici che
sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di
rifiuto
•produzione degli agenti chimici destinati ad essere
usati come intermedi
29
Informazione e formazione dei lavoratori
DATORE di
LAVORO
informazione
formazione
LAVORATORI e/o RLS
Azioni e precauzioni
adeguate (procedure
lavorative, organizzative,
norme igieniche, ecc.)
LAVORATORI e/o RLS
Dati ottenuti da VR
Informazioni aggiuntive in caso
modifica
Procedure lavorative
Agenti chimici pericolosi in
termini di:
•tipo
•rischi per la salute e sicurezza
•valori limite esposizione
•norme specifiche (es.
etichettatura, segnaletica)
•schede di sicurezza
•risultati (in forma anonima)
ottenuti dal monitoraggio
biologico
30
Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
TITOLO IX - CAPO II
Campo di applicazione
Definizioni
Sostituzione e riduzione
Valutazione dei rischi
Misure tecniche
organizzative e procedurali
Misure igieniche
Informazione e
formazione
Esposizione non
prevedibile
Operazioni lavorative
particolari
Accertamenti sanitari
Registro di
esposizione e le
Cartelle sanitarie
Registrazione dei
tumori
Adeguamenti
normativi
31
Tumori professionali
Le stime attualmente indicano che il 3-5% di tutti i
tumori è di origine occupazionale
In Italia circa 200.000 morti/anno per tumore
10.000 morti/anno per tumori professionali
Intensità dell’esposizione
RISCHIO
Durata dell’esposizione
32
Tumori professionali
1) Attribuibili con elevata probabilità alla causa professionale
 Mesotelioma pleurico e peritoneale (asbesto)
 Adenocarcinoma del naso e dei seni paranasali (legno
e cuoio)
 Angiosarcoma epatico (CVM)
2) Tumori frequenti in alcune esposizioni professionali
POLMONE (alluminio, arsenico, cromo, IPA, nichel,
formaldeide,cadmio, silice, cadmio, berillio, ecc.)
VIE URINARIE (IPA, ammine aromatiche, industria della
gomma, ecc.)
LEUCEMIE (benzene, formaldeide, industria della gomma,
ecc.)
33
CANCEROGENI
Le sostanze e i preparati che, per ingestione, inalazione
o assorbimento cutaneo, possono provocare il cancro o
aumentarne la frequenza
T o T+
R45 o R49
Può provocare il cancro
Può provocare il cancro
per inalazione
I Categoria
T o T+
R45 o R49
Cancerogeno
II Categoria
Xn
R40
Possibilità di effetti
cancerogeni-prove
insufficienti
III Categoria
34
UNIONE EUROPEA: CANCEROGENI
Categoria
1
sostanze note
per gli effetti
cancerogeni
sull’uomo
2
da
considerare
cancerogene
per l’uomo
3
sostanze da
considerare
con sospetto
Definizione
Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale
tra l’esposizione dell’uomo ad una sostanza e lo
sviluppo dei tumori
Criterio:dati epidemiologici
Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che
l’esposizione dell’uomo ad una sostanza possa
provocare lo sviluppo di tumori
Criterio:risultati positivi su due animali, genotossicità,
dati biochimici e metabolici e relazione strutturale o
dati epidemiologici
Sostanze da considerare con attenzione per possibili
effetti cancerogeni sull’uomo
3/a Criterio:sostanze oggetto di ricerche adeguate
3/b Criterio:sostanze oggetto di studi non adeguati
35
MUTAGENI
Le sostanze e i preparati che, per inalazione,
ingestione o assorbimento cutaneo, possono produrre
difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza
Xn
T o T+
R46
Può provocare
alterazioni genetiche
ereditarie
I Categoria
T o T+
R46
II Categoria
R68
Possibilità di effetti
irreversibili
III Categoria
36
UNIONE EUROPEA: MUTAGENI
Categoria
Definizione
1
sostanze
note per gli
effetti
mutageni
sull’uomo
Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale
tra l’esposizione dell’uomo ad una sostanza e
l’insorgenza di alterazioni genetiche ereditarie
Criterio : dati epidemiologici
(fino ad oggi non si conoscono esempi di dette
sostanze)
Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che
l’esposizione dell’uomo ad una sostanza possa
provocare lo sviluppo di alterazioni ereditarie
Criterio : Prove di mutagenicità sulle cellule germinali
in vivo prove in vivo di rilevante interazione con le
cellule germinali (DNA) , prove in vitro su cellule
somatiche di mammifero
Esistono alcune prove ottenute da adeguati studi sugli
animali che non bastano tuttavia a classificare la
sostanza nella categoria 2
Criterio : Prove di mutagenicità sulle cellule somatiche
in vivo o prove in vivo di interazione con il DNA
2
da
considerare
mutagene
per l’uomo
3
sostanze da
considerare
con
sospetto
37
DEFINIZIONI art. 234
 una sostanza che risponde ai criteri relativi alla
classificazione delle categorie cancerogene/mutagene 1 o 2,
stabiliti ai sensi del D.Lgs. 52/97, e successive modifiche
 un preparato contenente una o più sostanze cancerogene
/mutagene quando la concentrazione di una o più delle
singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di
concentrazione per la classificazione di un preparato nelle
categorie cancerogene/mutagene 1 o 2, stabiliti ai sensi dei
D.Lgs. 52/97, e D.Lgs. 65/03 (≥ 0,1% in peso salvo limiti
diversi e specifici riportati nell’Allegato I)
una sostanza, un preparato o un processo di cui all’Allegato
XLII (IPA presenti nella fuliggine e nel catrame, polveri, fumi e
nebbie prodotti durante il raffinamento del Nichel, ecc.)
38
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE All.XLIII
Nome agente
n. EINECS
n. CAS
Benzene
200-753-7 71-43-2
3,25
pelle
Cloruro di vinile
monomero
Polveri di legno
duro
elenco IARC
vol.62/1995
200-831
7,77
75-01-4
Valori limite
(mg/m3)
8 ore
5,00
Frazione inalabile
Polvere inalabile: frazione di massa di particelle
aerodisperse aventi per il 50% un taglio dimensionale di
100 micron (UNI/EN 481)
39
Estratto
dalle linee
guida
Titolo VII –
Legno duro
40
ALTRI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE
 Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale
(CCTN)
International Agency for Research on Cancer (IARC Lyon)
American Conference of Governament Industrial
Hygienist (ACGIH)
National Institute for Occupational Safety and Health
(NIOSH)
 US Environmental Protection Agency (EPA)
41
CLASSIFICAZIONE ACGIH
Classe
Definizione
A1
Carcinogeno
riconosciuto
per l’essere
umano
A2
Carcinogeno
sospetto per
l’essere umano
A3
Carcinogeno
per l’animale
L’agente è risultato carcinogeno per l’essere umano
sulla base dei risultati di studi epidemiologici, o di
evidenza clinica convincente, in esposti umani.
L’agente è risultato carcinogeno in animali da
esperimento. Gli studi epidemiologici disponibili sono
controversi o insufficienti per confermare un incremento
del rischio di cancro per le persone esposte.
L’agente è risultato carcinogeno in animali da
esperimento ad una dose relativamente elevata o per
vie di somministrazione, in siti di tipo istologico o per
meccanismi che non vengono considerati rilevanti per i
lavoratori esposti. Gli studi epidemiologici disponibili
non confermano un incremento del rischio di cancro per
le persone esposte.
42
CLASSIFICAZIONE ACGIH
Classe
Definizione
A4 Non
Attualmente non esistono dati o quelli esistenti sono
classificabile inadeguati per classificare l’agente per quanto riguarda la
come
cancerogenità per l’essere umano e/o animali.
carcinogeno
per l’essere
umano
A5 Non
sospetto
carcinogeno
per l’essere
umano
L’agente non è ritenuto carcinogeno per l’essere umano,
sulla base degli studi epidemiologici appropriatamente
condotti sull’uomo. Questi studi sono stati condotti su un
periodo sufficientemente prolungato, tengono conto di
storie espositive affidabili, di dosi sufficientemente elevate
ed evidenza statistica adeguata per concludere che
l’esposizione all’agente non comporta un rischio
significativo di cancro per l’essere umano
43
CLASSIFICAZIONE IARC
Classe
Definizione
Gruppo I
sostanza
cancerogena per
l’essere umano
L’evidenza delle conoscenze è sufficiente per
concludere che esiste una relazione causaeffetto, tra l’esposizione alla sostanza in esame
e la comparsa di tumori nell’essere umano
Gruppo 2a
sostanza
probabilmente
cancerogena per
l’essere umana
Nonostante vi sia sufficiente evidenza di
cancerogenità in campo sperimentale,
l’evidenza di cancerogenità per l’essere umano
è ancora limitata
Gruppo 2b
sostanza
possibilmente
cancerogena
L’evidenza di cancerogenità per l’essere umano
è limitata, mentre in campo sperimentale è per
ora insufficiente
44
CLASSIFICAZIONE IARC
Classe
Definizione
Gruppo 3
sostanza non
classificabile
come
cancerogena per
l’essere umano
I dati epidemiologici non sono sufficienti per
classificare la sostanza cancerogena per l’essere
umano.
Gruppo 4
sostanza
probabilmente
non cancerogena
per l’essere
umano
I dati epidemiologici portano a pensare che la
sostanza non sia cancerogena per l’essere
umano.
45
Banca dati cancerogeni ISS
46
Banca dati cancerogeni ISS
47
BENZENE
48
49
50
Banca dati cancerogeni ISS
51
SOSTITUZIONE E RIDUZIONE (ART. 235)
INDIVIDUAZIONE DEGLI AGENTI CANCEROGENI E/O
MUTAGENI NELL’AMBIENTE DI LAVORO
SOSTITUZIONE E RIDUZIONE
sostanza, preparato e/o procedimento
meno nocivo
Se non è tecnicamente possibile la sostituzione
RICORSO AD UN SISTEMA CHIUSO
sempre che ciò sia “tecnicamente possibile”
PERSEGUIRE IL PIÙ BASSO LIVELLO DI ESPOSIZIONE
TECNICAMENTE POSSIBILE
impiegare tutte le misure tecniche, organizzative e
procedurali, art. 237
L’esposizione non deve comunque superare il valore
limite (Allegato XLIII)
52
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
La valutazione tiene conto in particolare di:
 caratteristiche delle lavorazioni
 durata e frequenza delle lavorazioni
 quantitativi utilizzati e loro concentrazione
 capacità di penetrare nell’organismo per le diverse vie
di assorbimento compreso l’assorbimento cutaneo
DATORE DI
LAVORO
Misure di prevenzione e protezione
in occasione di modifiche del processo produttivo
significative ai fini della SSL e in ogni caso trascorsi
tre anni dall’ultima valutazione effettuata
53
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Documento di Valutazione dei rischi integrato con:
 Le attività lavorative con l’indicazione dei motivi per i
quali sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni
 I quantitativi utilizzati o presenti in sottoprodotti o
come impurità
 Il numero dei lavoratori esposti o potenzialmente
esposti
 Il grado di esposizione se è noto
 Le misure preventive e protettive e i DPI utilizzati
 Le indagini svolte per la possibile sostituzione degli
agenti cancerogeni e mutageni
RLS ha accesso a tali dati
54
Misure tecniche e organizzative e procedurali
Quantitativi non superiori alle necessità e non accumulati sul
luogo di lavoro
Limitazione del n. di esposti mediante isolamento delle
lavorazioni e accesso limitato alle aree adeguatamente segnalate
Progettazione, programmazione e sorveglianza delle lavorazioni
per evitare l’emissione degli agenti
Misurazione degli agenti per verificare l’efficacia delle misure e
per individuare esposizioni anomale
Regolare e sistematica pulizia dei locali, attrezzature, impianti
Procedure di emergenza
Conservazione, manipolazione, trasporto, immagazzinamento
e smaltimento in condizioni di sicurezza
Disposizione, su conforme parere del medico, di misure
protettive particolari per categorie a rischio
Appropriati e adeguati servizi igienici
Idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati
Gestione DPI (custodia, controllo, pulizia, riparazione,
sostituzione)
55
Misure di prevenzione e protezione
Informazione e formazione (frequenza quinquennale)
Esposizione non prevedibile
rimuovere la causa
informazione ai lavoratori e RLS
comunicazione all’organo di vigilanza
Operazioni lavorative particolari
(Ad es. la manutenzione)
Disporre l’accesso alle aeree (tempo strettamente
necessario) prevedendone l’isolamento e la relativa
segnaletica
Fornire speciali indumenti e DPI
56
Sorveglianza sanitaria
Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive
specifiche
 I lavoratori per i quali la VR ha evidenziato un rischio per la salute
sono sottoposti a sorveglianza sanitaria
 Il datore di lavoro su conforme parere del medico adotta misure
specifiche sulla base delle risultanze degli esami effettuati
(allontanamento)
 Ove gli accertamenti sanitari evidenziano l’esistenza di
un’anomalia imputabile all’esposizione il medico competente ne
informa il datore di lavoro
 Il Datore effettua una nuova valutazione e ove tecnicamente
possibile una misurazione della concentrazione dell’agente
 Il medico competente fornisce adeguate informazioni ai lavoratori
sulla SS e dopo la cessazione
57
CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO
Il medico competente istituisce ed aggiorna,
sotto la propria responsabilità, per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria,
una cartella sanitaria e di rischio da custodire
presso il datore di lavoro con salvaguardia del
segreto professionale
58
RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO
REGISTRO DI ESPOSIZIONE
Lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
istituito ed aggiornato dal datore
di lavoro che ne cura la tenuta
attraverso il medico competente
Iscrizione in un registro degli esposti
oattività svolta
oagente cancerogeno o mutageno
ovalore dell'esposizione a tale agente
Il responsabile del servizio di prevenzione
ed i rappresentanti per la sicurezza hanno
accesso a detto registro
59
RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO
Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro all'ISPESL ed
all'organo di vigilanza competente per territorio,
e comunica ogni tre anni e quando i medesimi
ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto Superiore di
Sanità, copia del registro;
60
RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda,
consegna copia del registro all'organo di
vigilanza competente per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno
già esercitato attività con esposizione ad agenti
cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL
copia delle annotazioni individuali contenute nel
registro, nonché copia della cartella sanitaria e
di rischio
61
RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di
lavoro invia all‘ISPESL la cartella sanitaria e di rischio
del lavoratore con le annotazioni individuali contenute e
ne consegna copia al lavoratore stesso
In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di
lavoro consegna il registro e le cartelle sanitarie e di
rischio all'ISPESL
62
RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO
Le annotazioni individuali contenute nel
registro e le cartelle sanitarie e di rischio sono
conservate dal datore di lavoro almeno fino a
risoluzione del rapporto di lavoro e
dall'ISPESL fino a 40 anni dalla cessazione di
ogni attività che espone ad agenti cancerogeni
o mutageni
63
RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO
I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle
sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del
Ministero della Sanità di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica e del lavoro e della previdenza sociale
Decreto del Ministero della Salute n 155 del 12/07/07
pubblicato su Gaz. Uff.n. 217 del 18/09/07
Regolamento attuativo dell’art. 70 c.9 del D.Lgs. 626/94
Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il
lavoro ad agenti cancerogeni
All.1 Registro di esposizione
All.2 Cartella sanitaria e di rischio
All.3 Richiesta all’Ispesl di copia delle annotazioni individuali e delle
cartelle sanitarie e di rischio in caso di assunzione di lavoratori
esposti in precedenza
All.4 Specifiche per la compilazione dei modelli
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REGISTRAZIONE DEI TUMORI
Presso l’Ispesl è costituito il REGISTRO NAZIONALE dei
casi di neoplasie di sospetta origine professionale
L’Ispesl, tramite una rete completa di Centri Operativi
Regionali (COR), realizza sistemi di monitoraggio dei rischi
derivanti da agenti cancerogeni, utilizzando i dati dei flussi
informativi e le informazioni dell’INPS, ISTAT, INAIL e li rende
disponibili ogni anno al Ministero della Salute e alle Regioni
I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli
istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che
refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da
esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni, ne danno
segnalazione all’Ispesl, tramite i COR
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RISCHIO CHIMICO MODULO A Bargoni

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