APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Il Presidente cede la parola al Sindaco perché illustri l’argomento. Il Sindaco Dr. Giorgio Gentilin espone quanto segue: “……..” Tutto quanto più sopra riferito, si invitano i Signori Consiglieri ad approvare il seguente schema di provvedimento, che gli stessi hanno avuto modo di esaminare perché inserito nel fascicolo agli atti del Consiglio”. Il Presidente dichiara aperta la discussione. Terminata la discussione, il Presidente pone ai voti l’argomento che viene ______________, per alzata di mano, con il seguente risultato: PRESENTI VOTANTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI N. N. N. N. N. Pertanto, IL CONSIGLIO COMUNALE UDITA e fatta propria la relazione introduttiva esposta dal Sindaco Dr. Giorgio Gentilin; RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 23.09.2013 di “Approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento Edilizio Comunale”; RITENUTO di modificare l’art. 10 del Regolamento Edilizio Comunale, prevedendo l’introduzione della disciplina per l’invio telematico al SUAP delle istanze concernenti le attività produttive, aggiungendo due nuovi commi in fondo all’articolato con la dicitura: Le domande, le istanze, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività produttive di beni e servizi rientranti nel campo di applicazione del SUAP nonché i relativi elaborati tecnici e allegati devono essere presentati esclusivamente in modalità telematica tramite portale impresainungiorno.gov.it, secondo quanto disciplinato dal DPR 07.09.2010 n. 160 e dal CAD (codice dell’Amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 come modificato dal D.to L.vo 30.12.2010 n. 235). La presentazione con modalità diversa da quella telematica (esclusivamente tramite portale dedicato) determina, l’inammissibilità delle istanze nell’ambito del procedimento ordinario e l’irricevibilità delle procedure nell’ambito del procedimento autorizzativo e non comporta l’attivazione di alcun procedimento amministrativo. 1 RITENUTO di modificare gli artt. 21, 22 e 23 del Regolamento Edilizio Comunale che disciplina della Commissione Edilizia Comunale ai sensi dell’art. 4 comma 2 del DPR 380/2001, come di seguito specificato indicando con il carattere barrato la parte stralciata e con il carattere rosso la parte aggiunta: Articolo 21 ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA PER IL TERRITORIO 1. La Commissione Edilizia per il Territorio è l’organo tecnico consultivo, che esprime parere non vincolante, a supporto delle attività del Settore Gestione del Territorio. del Comune in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale e architettonica. 2. La Commissione Edilizia per il Territorio, con riferimento alle ipotesi di cui al successivo comma, esprime il proprio parere con riferimento agli aspetti architettonici, infrastrutturali, del Codice della Strada, geologici, idrogeologici, sul decoro e sul valore estetico dei progetti che vengono presentati al suo esame e sull’inserimento armonico delle composizioni architettoniche degli interventi proposti, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e ambientale in cui ricadono. 3. La Commissione Edilizia per il Territorio esprime il proprio parere nelle seguenti ipotesi: a. nuova costruzione di edifici con progettazioni innovative ai sensi art. 80 delle NTA-Op del PI; esclusione delle b. c. d. e. f. g. h. i. relative varianti non essenziali come definite dalla vigente normativa; interventi edilizi di restauro, di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia e relative varianti su immobili ricadenti nelle zone territoriali omogenee di tipo A nei centri storici, in zona agricola e in Ambito di Edificazione diffusa AdED con modifica ai prospetti e/o alla sistemazione esterna; interventi edilizi che riguardano immobili di interesse storico, architettonico, ambientale sparsi sul territorio, ricadenti nella disciplina della “Parte Nona” delle Norme Tecniche di Attuazione-Operative NTA - Op di PI, con modifica ai prospetti e/o alla sistemazione esterna ; interventi edilizi di restauro, di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia e relative varianti su immobili in ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e/o di interesse storico, ambientale così come individuati dagli strumenti di pianificazione urbanistica, con modifica ai prospetti e/o alla sistemazione esterna; accessi carrai, installazione di insegne, cartelli nell’intero territorio e tende nei centri storici nelle zone territoriali omogenee di tipo A; interventi soggetti al permesso di costruire in deroga; pratiche edilizie riguardanti sanzioni e provvedimenti conseguenti all’applicazione delle disposizioni normative previste dal Titolo IV DPR 380/01 di competenza degli uffici comunali; gli strumenti di pianificazione urbanistica; nei casi espressamente previsti dalla legge o dagli strumenti di pianificazione urbanistica; 4. La Commissione Edilizia per il Territorio esprime, inoltre, il proprio parere in ogni altra ipotesi ritenuta di particolare complessità dal Dirigente del Settore Gestione del Territorio, anche a seguito della presentazione di richiesta di pareri preventivi. 5. Il parere espresso dalla Commissione Edilizia per il Territorio non è vincolante, quindi il Dirigente del Settore Gestione del Territorio potrà non uniformarsi ad esso. Articolo 22 COMPOSIZIONE 1. La Commissione Edilizia per il Territorio è composta da 5 membri 1 membri di diritto e da 7 membri elettivi : I. II. III. Dirigente del Settore Gestione del Territorio o un suo tecnico delegato nell’ambito dello stesso settore; IV. V. Dirigente del Settore Lavori Pubblici - progettazioni o suo delegato per gli aspetti infrastrutturali pubblici; n. 1 “componente esperto” nominato dal Sindaco; Dirigente del Settore Economico Finanziario - Servizio Ambiente o un suo delegato per gli aspetti in carico all’ufficio Ambiente; Dirigente del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale o un suo delegato per quanto riguarda i passi carrai e gli 2 aspetti viabilistici; 2. I Dirigenti partecipanti alla Commissione o i loro delegati si esprimono esclusivamente sulle materie di competenza dei rispettivi Settori di appartenenza, indicate al comma 1. È membro di diritto senza diritto di voto il Dirigente del Servizio Urbanistica-Edilizia o un suo tecnico delegato nell’ambito dello stesso settore. 3. Il “componente esperto” I componenti viene nominato dal Sindaco elettivi sono scelti dal Consiglio Comunale ed è scelto tra esperti nelle materie attinenti l’edilizia, l’urbanistica, l’ambiente, il paesaggio, l’agronomia e la geologia, assicurando la nomina di almeno un componente indicato dalla minoranza e di un suo supplente. La scelta dei nominativi viene fatta sulla base della presentazione di un curriculum. con adeguato titolo di studio tra architetti, ingegneri, laureati in giurisprudenza, geometri, periti edili, geologi e agronomi, che non esercitino la libera professione. 4. Il Consiglio Comunale sceglie tra i componenti di cui al comma precedente un Presidente ed un Vicepresidente La presidenza della Commissione Edilizia per il Territorio è assunta dal Dirigente del Settore Gestione del Territorio o da un suo delegato. 5. Nelle ipotesi previste dal D.Lgs 42/04 e dell’art. 4 L.R. 63/94, la Commissione è integrata con le modalità di cui all’art.6 L.R. 63/94, da due esperti nominati dal Consiglio Comunale con votazioni singole a schede segrete scelti tra laureati in architettura, ingegneria, urbanistica, agraria, materie ambientali ed artistico-monumentali. Il Consiglio Comunale ha altresì la facoltà di nominare con le medesime modalità i rispettivi sostituti nel numero di due. La qualificazione di esperto va documentata con presentazione di curriculum. 6. 5. Assiste alle sedute con funzioni di segretario senza diritto di voto, redigendo i verbali e sottoscrivendo i pareri assieme al Presidente, un impiegato a ciò preposto dal Dirigente del Settore Gestione del Territorio Servizio Urbanistica-Edilizia. 7. 6. Ai componenti elettivi della Commissione per il Territorio non in servizio presso il Comune di Arzignano spetta un gettone di presenza la cui entità è determinata equivalente a quella spettante ai componenti del dal Consiglio Comunale. 8. 7. Il “componente esperto” I componenti elettivi della Commissione Edilizia durano in carica per cinque anni un anno dalla data di esecutività della delibera di nomina ed sono è rinominabile rieleggibili per una sola volta consecutiva. Alla scadenza del quinquennio esercitano comunque le loro funzioni secondo quanto stabilito dal D.L.293/94, convertito dalla L.444/94. 9. Il commissario nominato in sostituzione di altro dichiarato decaduto, dimissionario, deceduto, rimane in carica sino alla scadenza ordinaria dell’intera Commissione. 10. 8. Sono cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e astensione quelle previste per i Consiglieri Comunali di cui al D.Lgs 267/00. 11. 9. Nell’ipotesi in cui uno dei membri elettivi il “componente esperto” risulti essere assente per tre volte consecutive senza valida giustificazione, il Consiglio Comunale Sindaco può dichiararlo dimissionario e, quindi, decaduto, provvedendo alla nomina di un sostituto con le modalità di cui al comma 3. Il Consiglio Comunale provvede altresì con le medesime modalità a sostituire i commissari che non possano continuare a ricoprire l’incarico. Articolo 23 ATTIVITA’ E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA PER IL TERRITORIO 1. La convocazione della Commissione Edilizia per il Territorio è disposta dal Dirigente del Servizio Urbanistica- Edilizia mediante avviso fatto pervenire almeno tre giorni prima della riunione fissata anche a mezzo fax o posta elettronica. Le istanze da esaminarsi in Commissione, ai fine dell’esame e dei sopralluoghi propedeutici ai pareri di competenza dirigenziale di cui all’art. 22 comma 2, dovranno essere trasmesse ai Dirigenti interessati per via telematica, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. 2. La Commissione Edilizia per il Territorio è validamente costituita con la presenza del Dirigente del Settore Gestione del Territorio o suo delegato e del “componente esperto” nominato dal Sindaco Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno 5 componenti elettivi in prima seduta; di almeno 3 componenti elettivi in seconda seduta. La Commissione può ammettere in audizione professionisti o privati e, ove lo ritenga necessario, può eseguire anche sopralluoghi al fine di verificare la situazione ovvero acquisire ulteriori elementi in relazione agli interventi per i quali è richiesto il parere. 3. Il parere è reso a maggioranza dei commissari elettivi presenti alla seduta della Commissione. 4. 3. Quando la Commissione sia chiamata a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato uno dei suoi membri, questi, se presente, deve dichiarare tale sua posizione, astenendosi dall’esame e dal giudizio relativo all’argomento stesso. Dell’osservanza di tale prescrizione deve essere dato atto nel verbale. 5. 4. I membri della Commissione sono tenuti ad osservare il segreto sui lavori della stessa. 6. 5. I verbali della Commissione dovranno essere pubblicati a cura del Settore Gestione del Territorio in un apposita sezione del portale internet on-line dello Sportello Unico per L’Edilizia - SUE In sede di composizione integrata ex L.R. 3 63/94, la Commissione Edilizia esprime il parere con la presenza di almeno uno dei componenti esperti in bellezze naturali e di tutela dell’ambiente. 7. Il parere degli esperti in bellezze naturali e di tutela dell’ambiente, va verbalizzato anche laddove favorevole. Le loro valutazioni vanno espressamente indicate nell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 146 D. Lgs 42/04 da trasmettersi alla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali. 8. 6. La Commissione Edilizia per il Territorio, per uniformare la propria attività consultiva, può definire in un documento gli indirizzi e i criteri a cui attenersi nell’ambito dell’espletamento della proprie attribuzioni, nel rispetto delle norme procedimentali previsti dal DPR 380/01 e dai regolamenti comunali in materia edilizia. RITENUTO di modificare l’art. 29 “Parametri Abitativi” del Regolamento Edilizio Comunale, come di seguito specificato indicando con il carattere barrato la parte stralciata e con il carattere rosso la parte aggiunta: Articolo 29 PARAMETRI ABITATIVI In ogni abitazione di nuova costruzione deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14 per ciascuno dei primi quattro abitanti e mq. 10 per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq. 9 se per una persona, e di mq. 14 se per due persone. Ogni abitazione deve essere dotata di una stanza di soggiorno di almeno mq 14. Sono ammesse abitazioni monostanza purchè abbiano una superficie, compresi i servizi, non inferiore a mq. 28 se per una persona e a mq. 38 se per due persone. Ogni abitazione, anche monolocale, inoltre, dovrà essere dotata di almeno un posto auto accessibile delle dimensioni di ml 5 x 2,5 uno o più locali di servizio (autorimessa, ripostiglio e magazzino) di superficie totale netta non inferiore a mq.16. Qualora non risultasse possibile, in tutto o in parte, ricavare le aree a parcheggio sarà facoltà della Giunta Comunale valutare la possibilità di concedere la monetizzazione. La superficie massima delle nuove abitazioni fruenti di mutuo agevolato di cui all'art.16 della Legge 5/8/1978 n° 457, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, non può superare, pena la decadenza dei benefici previsti dalla presente legge, le dimensioni massime previste dalla normativa vigente. RITENUTO di modificare l’art. 50 bis “Bersò, Pompeiane, Pergolati, Gazebo” del Regolamento Edilizio Comunale, prevedendo l’introduzione della nuova disciplina delle “pergotende” a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI - del 11.04.2014, n° 1777, come di seguito specificato indicando con il carattere barrato la parte stralciata e con il carattere rosso la parte aggiunta: Articolo 50 bis BERSÒ, POMPEIANE, PERGOLATI, GAZEBO 1. I bersò, le pompeiane, i pergolati o i gazebo che abbiano una superficie lorda di pavimento al massimo di mq. 40, una altezza massima, calcolata all’intradosso della copertura, di ml. 3,5 dal piano pavimento sul quale vengono realizzati e siano privi di qualsiasi elemento impermeabile di copertura fisso, non concorrono alla formazione di superficie coperta e non vengono computati nel calcolo dei volumi. Tali manufatti al servizio esclusivo di singole unità immobiliari residenziali se dotati di “copertura leggera” con tende retrattili e/o stuoie in canna o bambù, sono da considerarsi “pergotende” e/o “arredo esterno”, rientranti nell’attività edilizia libera, date le modeste dimensioni, a condizione che sia di facile amovibilità il sistema di “copertura leggera” e la struttura di sostegno non sia ancorata in modo fisso. Le “pergotende” devono essere prive di tamponature verticali e sia la realizzazione che la rimozione di tali manufatti non deve comportare l’esecuzione di opere edilizie. 2. Tali costruzioni possono essere realizzate nella misura massima di mq. 40 per unità abitativa avente un’area di pertinenza esclusiva. 3. I bersò, le pompeiane, i pergolati ed i gazebo di cui al comma 1, qualora di altezza superiore a ml. 2,70, vanno mantenuti ad una distanza minima dai confini non inferiore a ml 1,50, eventualmente derogabili con le modalità previste dall’art.17 della N.T.A del vigente P.R.G./P.I. 4 RITENUTO di modificare l’art. 54 “Indicatori stradali ed Apparecchi per servizi collettivi” del Regolamento Edilizio Comunale, per introdurre l’obbligatorietà all’installazione sistemi di ricarica veicoli ai sensi art. 4 comma 1-ter DPR 380/2001, aggiungendo un comma in fondo all’articolato con la dicitura: Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio deve essere obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto. RITENUTO di modificare il primo comma dell’art. 59 “Fumi, Polveri ed Esalazioni” del Regolamento Edilizio Comunale stralciando dopo le parole “ ……………al fine di evitare inquinamenti atmosferici ed altri danni“ le parole “e disagi”; VISTO il testo aggiornato del Regolamento Edilizio Comunale come riportato nell’“Allegato A” al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; RITENUTO di approvare le modifiche agli artt. 10, 21, 22, 23, 29, 50 bis, 54 e 59 come proposte; VISTO il DPR n. 380 del 2001 e s.m.i.; SENTITO il parere della competente Commissione Consiliare permanente Terza/Territorio in data …/01/2015; SENTITO il parere della competente Commissione Consiliare permanente Prima/ per la Revisione dello Statuto e la Formazione dei regolamenti in data …/01/2015; CONSIDERATO che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”; VISTO l’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 recante il Testo Unico delle norme sull’Ordinamento degli Enti Locali, modificato dall’art. 6, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito con L. 24 luglio 2008, n. 125; VISTO lo Statuto comunale; VISTI gli allegati pareri previsti dall’art. 49 del D. Lgs 267/2000; VISTO l’esito della votazione sopra riportato; DELIBERA 1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2. di approvare le modifiche agli artt. 10, 21, 22, 23, 29, 50 bis, 54 e 59 come proposte; 3. di prendere atto che il testo aggiornato del Regolamento Edilizio Comunale, a seguito della presente deliberazione, viene allegato con la dicitura “Allegato A” al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 109 del vigente Statuto Comunale, le modifiche ed integrazioni di cui ai punti precedenti al Regolamento Edilizio del Comune di Arzignano entrano in vigore il giorno successivo all’esecutività della presente deliberazione. 5 Considerata la necessità di dare attuazione alla presente entro brevi termini, il Presidente propone di votare l’immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 267/200, che viene approvata, per alzata di mano, con il seguente risultato: PRESENTI VOTANTI FAVOREVOLI ASTENUTI N. N. N. N. 6