REPUBBLICA ITALIANA sent.100/2010
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MOLISE
Composta dai seguenti magistrati:
Raffaele Squitieri
Presidente
Tommaso Miele
Consigliere
Massimo Gagliardi
Consigliere relatore
ha emanato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 2989/R del registro di segreteria, promosso ad istanza della Procura regionale della Corte dei
Conti per la Regione Molise nei confronti del sig. F. G., nato il omissis
a omissis ed ivi elettivamente domiciliato alla via Cairoli, 40 presso lo
studio dall’avv. Maurizio Dicenso da cui è rappresentato e difeso unitamente agli avv.ti Stefano Maccioni e Marcello Tumiotto.
Visti l’atto introduttivo del giudizio l’atto di costituzione in giudizio del
convenuto costituito e tutti gli atti e i documenti.
Uditi nella pubblica udienza del 7-06-10, con l’assistenza della segretaria, sig.ra Flora Pepe, il Consigliere relatore, dott. Massimo Gagliardi, e il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. Arturo Iadecola l’Avv. Marcello Tumiotto
FATTO
La Procura riferisce che la presente domanda risarcitoria ha ad oggetto una vicenda illecita afferente all’erogazione di un contributo a fondo
1
perduto ai sensi del reg. CEE n. 2080/1993, che ha disciplinato
l’erogazione di finanziamenti a imprese private nel settore della pesca
e delle altre attività marittime. In base a quanto accertato in sede penale (proc. pen. n 767/2004 R.G. N.R. della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Larino), nella fattispecie in esame sono coinvolti
gli stessi soggetti già protagonisti degli episodi portati all’esame della
Sezione molisana della Corte dei Conti nei due giudizi definiti dalle
sentenze di condanna nn. 204 e 205 del 2008, con i quali sussistono
numerose analogie anche sotto il profilo dell’ambito e delle modalità
esecutive dell’illecito.
In data 27 novembre 1997 la “LAGMAR piccola società cooperativa a
r.l.” (da qui in avanti Lagmar), all’epoca avente sede legale in Lesina
(FG), ha trasmesso al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
(oggi Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; da qui in
avanti Ministero) una domanda di contributo a fondo perduto, ai sensi
del detto regolamento comunitario, per la realizzazione di un impianto
di mitilicoltura nel tratto di mare antistante il Comune di Serracapriola
(FG); il Ministero ha attribuito al progetto il n. 94/AC/98.
Con decreto n. 148/AC/C del 21 dicembre 1999 il Ministero ha riconosciuto alla società un contributo complessivo di € 375.619,10 (£
727.300.000).
In data 29 marzo 2000 la società, in persona del rappresentante legale F. S., ha richiesto al Ministero l’approvazione di un adattamento
tecnico, che prevedeva la delocalizzazione dell’impianto di mitilicoltura
in un diverso sito, ossia nelle acque antistanti il porto di Termoli (CB),
2
ed in particolare nella frazione residua di uno specchio acqueo di mq.
1.500.000 dato in concessione alla “MOTOPESCA - Consorzio Cooperativo Pesca a r.l.” di Termoli (da qui in avanti Motopesca) (cfr. doc.
1, all. 1.19). Secondo quanto si legge nella richiesta, la Motopesca
aveva impiegato soltanto mq. 860.000 dello specchio in questione, realizzandovi un proprio impianto di mitilicoltura, con la conseguenza
che sarebbero residuati mq. 640.000 a disposizione della Lagmar.
L’approvazione è stata concessa dal Ministero con nota del 26 aprile
2000.
Con contratto del 26 maggio 2000 la Lagmar, in persona del rappresentante legale Francesco Schiavone, ha affidato i lavori di realizzazione dell’impianto alla “M.P. ENGINEERING s.r.l.” di Termoli che a
sua volta ha subappaltato gli stessi alla “CANTIERI NAVALI s.p.a.” di
Termoli con due contratti rispettivamente del 5 luglio 2000 – relativo
all’impianto vero e proprio - e del 15 luglio 2000 - relativo alla costruzione di una motobarca di servizio.
Con decreto n. 131/AC/L/ANT del 21 giugno 2000 il Ministero, accogliendo la richiesta formulata in data 31 maggio 2000 dalla Lagmar (in
persona di Francesco Schiavone) ha disposto il pagamento in favore
della stessa della somma di € 187.809,55 (£ 363.650.000) a titolo di
anticipo del contributo concesso.
Con nota del 14 febbraio 2001 la Lagmar, in persona del rappresentante legale F. G. – che aveva assunto la carica di amministratore il 5
luglio 2000 ha comunicato al Ministero e all’Assessorato ai Lavori
Pubblici della Regione Molise la conclusione dei lavori di realizzazione
3
dell’impianto di mitilicoltura, chiedendo la verifica dello stato finale e il
collaudo tecnico al fine dell’erogazione del “saldo” del contributo.
In data 27 giugno 2001 l’ing. S. R. incaricato dall’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione ai sensi della L. 41 del 17 febbraio 1982 (vigente all’epoca, ora abrogata), ha collaudato i lavori con verbale di visita, relazione e certificato di collaudo, trasmessi al Ministero il 31 ottobre 2001.
Il Ministero, a sua volta, ha nominato una Commissione Tecnica di
Verifica, incaricando l’arch. A. D. F. dei necessari riscontri relativi al
progetto in questione. L’arch. De F., a seguito di sopralluoghi nelle date del 20 e del 21 luglio 2001, ha redatto in data 10 agosto 2001 un
verbale di verifica dello stato finale dei lavori, attestando, tra l’altro,
che il progetto era sostanzialmente conforme a quello approvato dal
Ministero e alle successive varianti; in data 28 agosto 2001 ha trasmesso al Ministero la propria relazione.
Con decreto del 14 novembre 2001, n. 186/AC/L, il Ministero ha accolto la richiesta, presentata il 6 luglio 2001 dalla Lagmar in persona di
G., di pagamento del “saldo” del finanziamento, disponendo
l’erogazione in favore della cooperativa della somma di € 187.809,55
(£ 363.650.000).
Nel corso dell’anno 2004 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino ha intrapreso alcune indagini in merito (tra l’altro) ai fatti
sin qui rappresentati, chiedendo e ottenendo l’emissione di misure
cautelari nei confronti di alcuni dei soggetti sottoposti a indagine.
Dalle investigazioni sono emersi elementi che integrano ipotesi di ille4
cito con conseguenze dannose per l’Erario, per le quali sussiste la
giurisdizione della Corte dei conti.
In particolare, la Guardia di Finanza – Tenenza di Larino, su delega
dell’Autorità giudiziaria, ha accertato che la Lagmar non ha realizzato
il progetto per il quale ha ricevuto il finanziamento, bensì si è attribuita
la paternità di un’iniziativa già precedentemente attuata, grazie a un
altro finanziamento pubblico a fondo perduto, dalla Motopesca. Qui di
seguito saranno messi in evidenza gli elementi che dimostrano il reale
svolgimento dei fatti.
1. Impossibilità, per la Lagmar, di realizzare l’impianto nello
specchio acqueo dato in concessione alla Motopesca.
La Motopesca, in forza della concessione demaniale n. 41/97 Registro
concessioni – n. 2/97 Registro atti formali, rilasciata dalla Capitaneria
di Porto di Termoli, aveva ottenuto, come già si è detto, la disponibilità
di uno specchio acqueo di mq. 1.500.000 nel tratto di mare antistante
il porto di Termoli. Inoltre, fruendo di contributi pubblici ai sensi dei
regg. CE 4028/1986 e 3946/1992, aveva realizzato il progetto ITA/333/93, pure relativo a un impianto di mitilicoltura.
Tuttavia l’opera di cui al progetto ITA/333/93 aveva impegnato non la
sola superficie di mq. 860.000, come dichiarato dalla Lagmar al momento della richiesta di autorizzazione alla delocalizzazione del progetto, bensì tutta la superficie richiesta in concessione (tenuto
conto delle aree di rispetto da lasciare libere), sicchè non residuava
spazio per la realizzazione del progetto 94/AC/98.
Questa circostanza è dimostrata:
5
1) in primo luogo, dall’esame dell’elaborato planimetrico e della relazione descrittiva del progetto per la realizzazione dell’impianto in questione; in base alla “planimetria generale dell’impianto, i filari di cui si
compone la struttura risultano coprire, per intero, un rettangolo il cui
lato maggiore è lungo ml. 1.500, mentre quello minore è pari a ml.
(70+400+60+400+70=) 1.000; il che è quanto si legge alla pag. 26
della detta relazione:
“L’iniziativa riguarda una Concessione Demaniale Marittima per ha
150, costituita da un rettangolo 1000x1500 mt, il cui lato minore è parallelo alla costa.
2) in secondo luogo, dal testo dell’ordinanza n. 65/1997 della Capitaneria di Porto di Termoli, con la quale si rendeva noto che il 7 ottobre
1997 avrebbero avuto inizio, da parte della Motopesca, i lavori di realizzazione di un impianto di mitilicoltura ed ostricoltura dell’ampiezza di
mq. 1.500.;
3) in terzo luogo, dal testo dell’ordinanza n. 34/1998 della medesima
Capitaneria, con la quale si rendeva nota la conclusione in data 29 aprile 1998 dei lavori di realizzazione dell’impianto, del quale si ribadiva
l’estensione di mq. 1.500.000.
Né può ipotizzarsi che la Motopesca si sia discostata dal progetto originario, finendo per occupare meno spazio del previsto: infatti nel verbale di verifica dello stato dei lavori del 27 ottobre 1998 si attesta la
corrispondenza delle opere realizzate al progetto (fatta eccezione per
la realizzazione del mezzo nautico, che qui non rileva).
La
circostanza
dell’integrale
occupazione
6
dell’area
da
parte
dell’impianto ITA/333/93, è stata confermata dalle dichiarazioni rese
alla Guardia di Finanza dalla dott.ssa Anna D.l L., responsabile
dell’Ufficio Opere Marittime e Portuali della Direzione Generale IV Servizio Opere Idrauliche e Marittime della Regione Molise, la quale,
alla domanda: “Ci può dire se dagli atti del suo ufficio risulta che la
Cooperativa Motopesca di Termoli nel realizzare l’impianto di mitilicoltura nell’area marina di cui alla concessione n. 41/97 abbia impegnato
solo una parte dell’area data in concessione?” ha risposto:
“Dagli atti risulta che la Motopesca abbia realizzato l’impianto di mitilicoltura, impegnando tutta la superficie richiesta in concessione, tenuto
conto delle aree di rispetto da lasciare libere per consentire le manovre dell’imbarcazione d’appoggio”.
Il medesimo dirigente, richiesto di riferire se dagli atti dell’Ufficio risultasse che la Lagmar avesse realizzato direttamente, nel corso
dell’anno 2000, un proprio impianto di mitilicoltura, utilizzando una
parte residua dell’area marina oggetto della concessione 41/97, eventualmente messa a disposizione dalla Motopesca, ha risposto:
“Dagli atti del mio ufficio non risulta alcun progetto di realizzazione di
un impianto di mitilicoltura eseguito nel corso dell’anno 2000 direttamente dalla Cooperativa Lagmar su uno specchio acqueo residuo di
cui alla concessione 41/1997” (cfr. verbale di sommarie informazioni
rese da Anna Dl LALLO il 20 aprile 2005).
D’altro canto, il mancato utilizzo di una parte dell’area oggetto di concessione demaniale avrebbe determinato, ai sensi dell’art. 47 deI codice della navigazione la revoca - quanto meno parziale - della con7
cessione stessa.
Questi elementi consentono, secondo Parte attrice, di escludere in via
definitiva che la Lagmar potesse “fisicamente” portare a termine il
progetto agevolato nella sede oggetto della richiesta delocalizzazione.
Per rendere intelligibile il disegno illecito nella sua interezza è opportuno precisare, a questo punto, quali siano stati i rapporti tra le due
cooperative a partire dal marzo del 2000.
In data 20 marzo 2000, F. G., Presidente della Motopesca, è divenuto
socio della Lagmar.
Il 25 marzo 2000 la Motopesca ha deliberato di mettere a disposizione
della Lagmar il proprio know-how al fine della realizzazione del progetto 94/AC/98.
Nella compagine della Lagmar, in data 30 maggio 2000, è entrato altresì G. C., anch’egli socio della Motopesca.
Il 5 luglio 2000, come già si è detto, G. è divenuto amministratore della
Lagmar, continuando a rivestire, contemporaneamente, la carica di
Presidente della Motopesca.
Attraverso questi passaggi è stato possibile sottoporre entrambe le
società alla regia di un unico dominus, F. G.. Ciò ha consentito di coordinare l’azione delle due cooperative in modo tale da perseguire il
buon esito del procedimento per l’erogazione del contributo. Tuttavia
quest’ultimo, sempre grazie alla regia unitaria del G., è stato impiegato per l’ammodernamento dell’impianto della Motopesca; le opere di
ammodernamento sono state presentate ai tecnici incaricati dei collaudi e delle verifiche (ing. R. e arch. De F.) come realizzate dalla
8
Lagmar nell’ambito del progetto 94/AC/98. Al tempo stesso, si è fatto
in modo di occultare lo “scambio” in questione alla Capitaneria di Porto di Termoli, che, essendo l’Autorità che più di tutte aveva conoscenza della consistenza dell’attività svolta dalla Motopesca, avrebbe facilmente intuito il raggiro in atto.
In questa ottica trovano piena giustificazione e consequenzialità logica
le seguenti circostanze.
La richiesta di autorizzazione allo spostamento dell’impianto nelle acque antistanti il porto di Termoli, inoltrata dalla Lagmar al Ministero il
29 marzo 2000, pur essendo contenuta in una nota indirizzata anche
alla Capitaneria di Porto di Termoli, non è mai stata ricevuta da
quest’ultima (la circostanza è stata verificata dalla Guardia di Finanza
presso gli uffici della Capitaneria, alla presenza del Sottotenente di
Vascello Esposito:).
La Motopesca, dal canto suo, ha comunicato - in persona di G.
alla detta Capitaneria, in data 13 aprile 2000, l’avvio di lavori di completamento e di miglioramento del proprio impianto di mitilicoltura.
In tal modo, la Motopesca ha potuto eseguire indisturbata le opere in
parola, e sottoporle al collaudo come se fossero il risultato
dell’attuazione del progetto 94/AC/98. Non sfuggirà, invero, che i lavori oggetto del “completamento e miglioramento” in questione sono esattamente gli stessi previsti dall’adattamento tecnico sottoposto dalla
Lagmar al Ministero: in entrambi i casi si prevedeva la realizzazione di
n. 40 filari, ciascuno di ml. 500 - suddivisi in quattro campate di ml.
125 – e ancorato al fondo con n. 5 blocchi di CLS. Il risultato di questa
9
operazione è stato:
- che il progetto 94/AC/98, che prevedeva la realizzazione ex novo di
un impianto di mitilicoltura in un’area libera da strutture di coltura preesistenti, non è stato realizzato;
- che i lavori previsti dal detto progetto sono stati effettivamente eseguiti, ma al fine di rinnovare una consistente porzione del preesistente
impianto di cui al progetto ITA/333/93;
- che il buon esito del procedimento di agevolazione è stato possibile
attraverso la fraudolenta presentazione, ai tecnici verificatori, delle
opere di ammodernamento dell’impianto Motopesca come se si trattasse dell’esecuzione del progetto 94/AC/98.
Grazie a questo sistema la Motopesca è stata l’effettiva fruitrice del finanziamento, mentre la Lagmar è stata utilizzata come mero tramite.
Può sorgere, a questo punto, l’interrogativo sul perché la Motopesca
sia ricorsa a questo meccanismo, anziché formulare essa stessa una
richiesta di agevolazioni pubbliche. La ragione va ravvisata nel fatto
che la Motopesca aveva già fruito di un contributo per la realizzazione
del proprio impianto. Di conseguenza, là dove avesse concorso per
ottenere ulteriori agevolazioni, la sua posizione sarebbe stata esclusa,
o comunque posposta a quella delle imprese che non avessero mai
fruito di aiuti pubblici: con il fondato rischio di non percepire alcunché,
o comunque di percepire un importo molto minore di quello erogato
nella fattispecie. E’, questa, una regola generale dei finanziamenti
pubblici (comunitari e non) alle attività produttive, basata sull’esigenza
di operare una distribuzione equa e uniforme dei contributi. Nello spe10
cifico settore di interesse – la maricoltura, all’epoca dei fatti disciplinata dal reg. CE 2080/1993 - la regola in parola non incontra deroghe: si
veda, a riprova, la domanda di contributo presentata dalla Lagmar, alla quale la stessa ha dovuto allegare una ‘dichiarazione resa ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l’interessato non ha
richiesto o ricevuto dallo Stato, da altri enti pubblici locali e nazionali o
dalla Comunità europea contributi a fondo perduto o mutui a tasso
agevolato per la medesima iniziativa oggetto della domanda”.
3. L’epilogo della vicenda.
In data 15 aprile 2002 la Motopesca e la Lagmar hanno stipulato un
contratto con il quale la prima ha concesso alla seconda, la gestione
gratuita del proprio impianto di mitilicoltura (progetto ITA/333/93, come
rinnovato e ammodernato con le modalità anzidette), mentre il 18 aprile 2002 l’impianto in parola è stato addirittura venduto dalla prima alla
seconda società. In data 26 febbraio 2003 la Regione Molise (D.G. IV,
sez. Opere Marittime) ha autorizzato il subingresso della Lagmar nella
titolarità della concessione demaniale sullo specchio d’acqua su cui
insiste l’impianto.
Giova sottolineare come nel primo dei detti atti si faccia riferimento a riprova del fatto che è sempre esistito un unico impianto - alla “gestione dell’attività di mitilicoltura, oggetto della concessione” demaniale n. 41/1997. Questa espressione implica la assoluta coincidenza
dell’ambito spaziale entro il quale si svolgeva l’attività con quello di cui
la Motopesca poteva fare uso in base al detto provvedimento: le parti
non hanno neppure sentito il bisogno di specificare l’estensione del
11
primo, essendo pacifico che essa corrispondesse all’intero specchio
acqueo dato in concessione. Se l’impianto della Motopesca avesse
occupato solo una parte dell’area, le parti lo avrebbero individuato usando altre espressioni, come ad esempio, “l’attività di mitilicoltura che
si svolge nella parte est dell’area oggetto della concessione, per un
estensione di mq 860.000...”.
A conclusione della complessiva operazione, rileva Parte attrice, il Ministero risulta aver sostenuto una spesa indebita, dato che il contributo relativo al progetto 94/AC/98 è stato, in realtà, impiegato per beneficiare un soggetto diverso da quello cui era stato erogato, e che non
vi aveva diritto né aveva fatto regolare richiesta. Ciò è avvenuto mediante il meccanismo fraudolento sopra rappresentato. Sul piano della
responsabilità amministrativa viene in evidenza un danno erariale pari
alla somma in questione (€ 375.619,1O).
Il danno è stato cagionato dalla condotta di quei soggetti che, agendo
quali rappresentanti della Lagmar nei rapporti tra questa e il Ministero
(e le persone che hanno collaborato con quest’ultimo), hanno tenuto
le condotte esecutive del piano truffaldino di cui si è detto: la richiesta
di delocalizzazione del progetto 94/AC/98; la stipula del contratto di
appalto dei lavori con la ‘M.P. ENGINEERING s.r.l.”; la richiesta di erogazione dell’anticipo del contributo; la richiesta di collaudo delle opere e di erogazione del saldo del contributo, con l’allegazione dei titoli di spesa e delle fatture dell’impresa appaltatrice (va precisato che in
questa sede si limita, volutamente, l’analisi alle condotte tenute da
soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti).
12
Il nesso di causalità di queste condotte con il danno risiede nel fatto
che le stesse hanno avuto l’effetto di far apparire esistente il presupposto per l’erogazione del contributo, ossia la regolare esecuzione del
progetto 94/AC/98; quei comportamenti, dunque, hanno posto le premesse perché il Ministero pervenisse all’esborso in questione.
Mentre tutti gli atti successivi al 5 luglio 2000 vanno pacificamente attribuiti a F. G., quelli precedenti - segnatamente: la firma della richiesta dì delocalizzazione, quella del contratto di appalto e quella della
richiesta dell’anticipo del contributo - non possono essere attribuiti al
loro autore apparente, F. S.. Secondo quanto ha riferito la Guardia di
Finanza, infatti, le sottoscrizioni di quegli atti sono false. Non è stato
individuato l’effettivo autore delle prime due, mentre quella apposta in
calce alla domanda di erogazione
dell’anticipazione del contributo
appare riconducibile al Guidotti.
Da ciò discende che l’unico soggetto che può essere chiamato a rispondere, in proprio, dei fatti di causa è F. G..
La sua posizione appare particolarmente significativa in ordine alla
causazione del danno, poiché, come si è visto, egli ha sfruttato la propria condizione di dominus di entrambe le cooperative per coordinarne
l’attività in vista del buon esito dell’operazione fraudolenta. Da questo
e da tutti gli altri elementi esposti sinora emerge con chiarezza che
l’elemento soggettivo che viene in considerazione è quello del dolo;
ne consegue, ai sensi dell’art. 1, comma 1-quinquies, della I. 20/1994
che egli, nella presente sede, dovrà rispondere dell’intero danno, a titolo di responsabilità solidale.
13
La prospettazione posta a base del presente atto è stata condivisa, in
sede penale, dal P.M. e dal Giudice delle indagini preliminari presso il
Tribunale di Larino.
Infatti, il 29 maggio 2006 il G.l.P. ha disposto nei confronti dell’odierno
convenuto, per i fatti oggetto del presente giudizio, la misura della custodia cautelare in carcere. In data 18 marzo 2009 il P.M. ha chiesto il
rinvio a giudizio del G. (e di diverse altre persone) per i fatti in questione, qualificati ai sensi dell’art. 640-bis c.p. (truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nonché per il reato di cui all’art. 416
c.p. (associazione per delinquere). E attualmente in corso l’udienza
preliminare.
Si dà atto, a questo punto che l’introduzione del presente giudizio è
stata preceduta dalla rituale notificazione al convenuto di un invito a
rendere deduzioni ai sensi dell’art. 5. comma 1, del d.l. 453/1993,
conv. con L. 19/1994. Le difese formulate in adesione all’invito non
sono apparse idonee a superare gli addebiti contestati.
In ordine alla giurisdizione della Corte dei conti e alla legittimazione
passiva si osserva che il complesso delle condotte tenute dall’odierno
convenuto mette in evidenza come la società Lagmar, della quale,
quanto meno per un certo periodo, ha avuto il pieno controllo sia in
punto di diritto (essendone l’amministratore unico) che in punto di fatto, sia stata da egli utilizzata quale strumento per l’acquisizione indebita di risorse pubbliche, rivolte a profitto di un altro soggetto - la Motopesca - che non aveva il diritto di percepirle. Si è determinata, per
converso, un’alterazione del rapporto che ordinariamente si instaura
14
tra l‘Ente pubblico che conferisce una sovvenzione e il soggetto cui è
attribuita. Proprio la riduzione della società a strumento per il perseguimento, da parte del relativo amministratore, di un fine egoistico, o
comunque estraneo agli interessi della società (qui consistente nel
“drenaggio” delle risorse pubbliche a beneficio di terzi), consente di ritenere che “in considerazione del ruolo e della particolare partecipazione attiva avuta ... nella causazione del danno….vi sia stato ... lo
sforamento dello schermo societario, sì da far assumere allo stesso
Presidente [nella fattispecie: all’amministratore unico] della società un
rilievo autonomo rispetto a quello della società e una propria soggettività nella gestione delle pubbliche risorse” (Corte conti, Sez. giur. Molise, 7 ottobre 2002, n. 234; v., nello stesso senso, Corte conti, Sez.
giur. Molise, 23 dicembre 2008, n. 206).
Si osserva, per inciso, come secondo la giurisprudenza di legittimità
sia fuor di dubbio la giurisdizione della Corte dei conti sulle azioni di
responsabilità promosse avverso i rappresentanti legali di società di
capitali che abbiano fruito di finanziamenti pubblici (cfr., da ultimo,
Cass., S.U., 27 ottobre 2009, n. 23332; v. anche: Cass., S.U., 20 ottobre 2006, n. 22513).
In ordine alla prescrizione trova applicazione l’art. 1, comma 2, ultima
parte della L. 20/1994, ricorrendo l’elemento dell’occultamento doloso
del danno: basti pensare che le opere di ammodernamento
dell’impianto Motopesca siano state sottoposte a collaudo come se sì
trattasse dell’impianto di cui al progetto 94/AC/98, con l’effetto di trarre
in inganno, per il tramite dei soggetti incaricati delle verifiche, la stessa
15
Amministrazione erogante. Pertanto, il dies a quo della prescrizione,
va ravvisato nel momento in cui la Guardia di Finanza, dopo aver indagato sulla vicenda, è pervenuta alla sintetica ricostruzione del reale
accadimento dei fatti, compendiato nell’informativa del 22 febbraio
2006.
Quanto al merito della causa e alle ragioni dell’addebito dell’obbligo
risarcitorio a titolo di responsabilità solidale si rinvia a quanto si è esposto sopra.
Da ultimo, è opportuno rappresentare che l’invito a rendere deduzioni
è stato notificato anche a F. S., A. D. F., S. R., e alla società “LAGMAR piccola società cooperativa a r.l.”. A seguito di ulteriori riflessioni,
in parte sollecitate dalla lettura delle deduzioni depositate da S., De F.
e R., si ritiene che non vi siano i presupposti per avanzare fondatamente, nei confronti degli invitati diversi dal G., un’azione di risarcimento del danno erariale. Pertanto, limitatamente alla loro posizione,
si perverrà all’emissione di un provvedimento di archiviazione.
Conseguentemente, con atto di citazione del 23-12-09, è stato convenuto il Sig. F. G., nato a omissis il omissis, per sentirlo ivi condannare
al pagamento della somma di € 375.619,10 in favore del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Oltre a rivalutazione, interessi e spese del giudizio.
Con memoria di costituzione in giudizio depositata il 14-6-10 degli
Avv.ti Maccione, Tumiotto e Di Censo per il Sig. G. si evidenzia quanto segue:
Preliminarmente si eccepisce il difetto di Giurisdizione della Sezione
16
della Corte dei Conti per assenza di rapporto di impiego e/o di servizio
del Sig. F. G. con l’Amministrazione.
Il primo requisito sostanziale che deve sussistere per procedere al
giudizio: di responsabilità amministrativa è quello soggettivo e nella
fattispecie non ricorre.
I soggetti che soggiacciono alla giurisdizione di responsabilità sono gli
impiegati dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ancorchè qualificati come civili militari di ruolo e non di ruolo.
La Giurisprudenza più recente ha allargato i confini ritenendo sufficiente, a tal fine, anche l’esistenza di un mero rapporto di servizio.
Nella fattispecie, al contrario, non sussiste, nemmeno larvatamente,
alcuna “investitura di poteri“, nè semplice nè articolata per il perseguimento dei fini istituzionali di un Ente pubblico committente.
Com’è noto, la Giurisdizione contabile, avuto riguardo sia alla qualità
del soggetto passivo nonchè alla natura pubblica delle risorse finanziarie, ha allargato i confini della propria competenza nei confronti delle società “privatizzate“ che agiscono per il perseguimento di attività
amministrative ancorchè “vestite” in forma privatistica ( Ordinanza
Cass. n. 19667/03).
La Suprema Corte ha, comunque, circoscritto la giurisdizione contabile nei confronti di soggetti anche privati che “mirano a realizzare direttamente la funzione od il servizio che l’amministrazione è tenuta a
svolgere o ad erogare, relativamente alla quale si dice che il soggetto
privato è in rapporto di servizio con l’Amministrazione”.
Il Sig. F. G. è stato legale rappresentante della LAGMAR r.l. – peraltro
17
limitatamente al periodo successivo alla realizzazione dell’impianto
contraddistinto con il Progetto n.94/AC/98 – società questa di capitali
privata che ha perseguito obiettivi aziendali e quindi estranei, per definizione, all’assoggettamento diretto della giurisdizione della Corte dei
Conti e comunque non può essere chiamato nel presente giudizio “in
proprio”, non avendo certo percepito per sé le provvidenze pubbliche
oggetto dell’avviato procedimento.
Com’è noto, le Sezioni Unite con Ordinanza n. 4511 del 2006, hanno
spostato il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da
quella contabile puntando più che sulla qualità del soggetto, sulla natura dell’intervento finanziato rilevando, a tal fine, l’appartenenza dello
scopo perseguito ed agevolato all’interno del programma organico di
interventi recante impegni per lo Stato destinati alla realizzazione di
finalità
di
natura
pubblicistica
e
pertanto
perseguita
dall’Amministrazione.
Da ultimo, con Sentenza n. 26806 del 27.10.2009, - citata dallo stesso
Procuratore nel presente giudizio - la Corte di Cassazione ha avuto
modo di approfondire ulteriormente i limiti esterni della giurisdizione
contabile in materia di società di natura privatistica a partecipazione
pubblica, precisando che riveste connotato essenziale, al fine di ricondurre tale soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti, il fatto
che vi sia la presenza dell’ente pubblico all’interno della compagine
sociale ed il fatto che la sua partecipazione sia strumentale al perseguimento di finalità pubbliche ( pag. 18)
I Supremi Giudici delineano poi con estrema limpidezza che l’azione
18
del Procuratore contabile deve essere diretta, non già nei confronti
dell’amministratore della società partecipata, c.d. di mano pubblica,
bensì verso quei soggetti che seppur titolari dei relativi poteri hanno
colpevolmente trascurato di esercitarli, consentendo, quantomeno, la
produzione del danno ( pag. 24).
Si aggiunge, infine a pag. 25, che la giurisdizione della Corte dei Conti
era configurabile nei confronti di chi, all’interno dell’ente pubblico partecipante, avesse omesso di adottare, essendo chiamato a farlo, un
comportamento volto all’esercizio da parte del socio pubblica Amministrazione - dell’azione sociale…. “ e si conclude, in conformità, per la
declaratoria del difetto di giurisdizione della Corte dei Conti sui danni
attinenti al patrimonio della società.
Risulta di tutta evidenza, quindi, che la fattispecie in esame è del tutto
estranea, sia alla figura di imprenditore inserito “nell’ iter procedimentale dell’ente pubblico, come compartecipe fattivo dell’attività amministrativa “, sia alla figura di società partecipata da azionariato pubblico.
Il Sig. F. G., poi, viene citato in proprio per sentirlo condannare al ristoro del presunto danno erariale.
Come pacificamente accertato “ per tabulas” e confermato dallo stesso Procuratore procedente (pagg. 11 - 13 dell’Atto) i richiedenti, i destinatari e comunque gli effettivi prenditori della sovvenzione pubblica,
sono stati soggetti giuridici (società di capitali) del tutto distinti ed autonomi dal Sig. G. F., i quali hanno incamerato i contributi per acquisirli al proprio patrimonio e non certo di quello personale del Sig. F. G..
Nessun elemento di prova è stato fornito in ordine al fatto che il “do19
minus” fosse il Sig. F. G. (si parla di mera riconducibilità priva di alcun
elemento probatorio di accertamento pag. 14 dell’atto,) e tampoco si è
giunti a provare la condotta dolosa del G. per azionare e richiederne la
responsabilità solidale.
In ogni caso, solleviamo l’eccezione di disconoscimento dei documenti
versati in causa dal Procuratore procedente e specificamente (doc. 1
all. 1 pagg. 4 e 6 e doc. i all. 1 pag 9 e all. 1.34) con conseguente instaurazione di procedimento incidentale istruttorio.
Parimenti, si eccepisce la inammissibilità della produzione documentale e delle dichiarazioni rese dalla Guardia di Finanza contenute nel
prefato Atto di citazione in quanto esse, se ritenuto, dovranno assumersi dinanzi il Collegio o al Magistrato da questo delegato, nonché la
violazione del principio del contraddittorio.
Il citato art. 1, comma 1 quinquies, della L. 20/94 dispone testualmente: “ i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento
o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente”
Il Sig. F. G., in proprio, non ha conseguito alcun illecito né, come precisato, l’impianto probatorio esibito consente di dimostrare che la condotta del G. sia stata dolosa.
Il Procuratore Regionale della sezione giurisdizionale per il Molise, ha
notificato l’Atto di citazione dopo quasi dieci anni dal collaudo delle
opere e del versamento del saldo del contributo pubblico oggetto di
imputazione e cioè quando il termine prescrizionale quinquennale era
già spirato da circa tre anni e ciò in violazione anche dell’art. 1, comma 2, legge 20/94 nel testo modificato dell’art. 3 D.L. 543/96 (conv.
20
nella legge 639/96), articolo che, com’è noto, recita: “il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti
dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”.
I criteri interpretativi individuati dalla Dottrina e dalla migIiore Giurisprudenza (ex plurimis Corte dei Conti Appello sent. nn. 300/02,
40/03, e 4/03, Corte dei Conti Liguria n. 550/02, Corte dei Conti Appello n.1 /02, Corte dei Conti Sicilia n. 1543/02), prevedono che l’azione
di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla “commissione del fatto”.
Per “commissione del fatto” deve intendersi il momento della realizzazione della fattispecie illecita, comprensiva sia del fatto colposo che
dell’evento dannoso conseguente e tale evento dannoso conseguente
si concretizza con il depauperamento dell’Amministrazione che, nel
caso di specie e nella denegata ipotesi in cui esso fosse ritenuto dannoso, coincide con la materiale dazione del denaro pubblico e più precisamente con la erogazione dei contributi da parte del MINISTERO
avvenuti in due tranches rispettivamente in data 20.6.2OO0 €
187.809,55 ed in data 14.11.2001, a saldo € 187.809,55.
Eccepiamo, comunque, che l’invito a dedurre notificato non è idoneo
ad interrompere i termini prescrizionali (Corte dei Conti sentenza
10.03.1997 n. 95 Sez. III°), assolvendo il medesimo a funzioni di garanzia del convenibile nel giudizio di responsabilità e non costituendo
di per sè esercizio del diritto risarcitorio.
Aggiungiamo che nella fattispecie - come correttamente osservato e
21
stabilito dalla prefata Sentenza della Corte dei Conti Sicilia n. 1543/02
- il dies a quo della prescrizione decorre, in materia di realizzazione di
opere, dal momento della redazione e sottoscrizione del certificato di
collaudo e quindi anteriore alla erogazione del saldo delle provvidenze
pubbliche.
Nel caso in esame, il certificato di collaudo, a firma dell’Ing. S. R., è
stato redatto - come documentalmente provato - il 27.06.2001 e cioè
due mesi prima della erogazione del saldo contributi trasmesso poi al
MINISTERO in data 31.10.2001 (pag. 4 Atto di citazione).
Successivamente il MINISTERO ha nominato una Commissione tecnica presieduta dall’arch. A. de F. la quale, a sua volta, ha redatto in
data 10.08.2001 verbale di verifica dello stato finale dei lavori attestando, tra l’altro, che il progetto era sostanzialmente conforme a
quello approvato dal MINISTERO e successive varianti (pag. 4 Atto di
citazione).
Per quanto brevemente esposto e documentato, non è dato comprendere come il Procuratore procedente possa ravvisare “l’occultamento
doloso“ atteso che l’impianto di mitilicoltura, comunque, è stato realizzato, esiste ed è stato collaudato addirittura, come detto, in due fasi di
cui una collegiale ( Commissione tecnica di verifica).
Quindi non solo nella fattispecie l’occultamento doloso è da escludere
in radice, ma l’opera progettuale di cui è causa, è stata manifestamente sottoposta a verifica da parte degli organi tecnici delegati dal MINISTERO; altro è a dire, in ipotesi, che i suddetti verificatori non abbiano
eseguito con la dovuta perizia il compito assegnatogli, ma questo,
22
semmai, costituirebbe concorso colposo nella causazione del danno
ascritto
Risulta, pertanto, “per tabulas” che comunque il termine prescrizionale
di legge è ampiamente spirato.
E’ principio consolidato della dottrina giuscontabilistica nonchè della
Giurisprudenza che anche nella ipotesi di addebito in solido - che nella fattispecie, e come già eccepito, non si vede come possa ricorrere
atteso che alcun illecito arricchimento può essere addebitato al Sig. F.
G. in proprio - deve trovare applicazione il disposto dell’art. 82, II
comma della legge di contabilità dello Stato ( RD 2240/1923), secondo cui: “quando l’azione od omissione è dovuta al fatto di più impiegati
,ciascuno risponde per la parte che vi ha presa tenuto conto delle attribuzioni e dei doveri del suo ufficio “.
La norma, nella sua chiara dizione — accoglie il principio della parziarietà dell’obbligazione risarcitoria derivante dalla sentenza di condanna nel giudizio amministrativo contabile.
Principio opposto, com’è noto, e cioè della solidarietà dei condebitori
vige in campo civilistico ( art. 1294 cod. civ. ) sia per le obbligazioni
contrattuali che per quelle derivanti da illecito.
Eppure, con la nota massima della Cassazione civile, sez. III, 15 giugno 1999, n. 5946 che qui si cita: “quando un medesimo danno è provocato da più soggetti questi debbono rispondere in solido del danno
arrecato in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell’evento, in quanto
ciascuna condotta costituisce l’antecedente necessario alla produzio23
ne dell’intero danno”, si accoglie il principio della necessaria indagine
sul concorso causale ripartito anche in sede civile.
Tanto premesso, rileviamo ed eccepiamo che il Procuratore, in sede
di citazione, non ha fornito alcuna motivazione convincente sia sotto il
profilo della presunta condotta dolosa assunta dal Sig. F. G., sia sotto
il profilo della sussistenza del vincolo di solidarietà tra i soggetti interessati riguardo all’aspetto sostanziale che i medesimi, ed in particolare il G. unico soggetto convenuto, si siano arricchiti.
Anche sotto tal profilo l’Atto di citazione è nullo per assenza dei requisiti fondamentali della editio actionis, della causa petendi e della manifesta insufficienza e comunque inammissibilità dei mezzi di prova indicati.
L’atto di citazione del requirente, è nullo per indeterminatezza del petitum e comunque per grave ed insanabile errore nella approssimativa
indicazione dello stesso per relationem ( art, 3 Reg. Proc. e art. 163
bis , IV co. cpc).
Il Procuratore Regionale cita in giudizio il Sig. F. G. per sentirlo condannare al pagamento dell’importo di € 375.619,10 in favore del MINISTERO, pur essendo stato acclarato dalle risultanze istruttorie e
dallo stesso Procuratore (pag. 3. Atto citazione) che l’importo di €
187.809,55 ( pari al 50% del complessivo: CTR concesso), era stato
erogato a titolo di acconto dal MINISTERO alla LAGMAR in data
21.06.2000, società rappresentata dal Sig. F. S..
Pertanto è di tutta evidenza che, il Sig. F. G., nella qualità di legale
rappresentante, dovrebbe essere eventualmente destinatario di un
24
addebito pari alla differenza fra il “quantum“ complessivo erogato e
cioè € 375.809,55 detratto l’acconto di € 187.809,55, percepito dalla
LAGMAR rappresentata all’epoca dal Sig. F. S. e quindi esclusivamente per il residuo saldo di € 187.809,55, in quanto il G. - all’epoca
della erogazione dell’acconto - era in regime di totale estraneità dalla
potestà gestoria di LAGMAR, rivestendo tal qualità, per l’appunto, solo
dal 5.07.2000.
Tale indeterminatezza del petitum, così come formulata dal Requirente, costituisce insanabile vizio di nullità della editio actionis.
Si eccepisce inoltre la violazione degli artt. 83, I co. Legge contabilità
di Stato R.D. 2240/1923 e 52, lI co, T.U. delle Leggi sulla CORTE dei
CONTI per aver il Procuratore omesso di applicare i criteri di ripartizione dell’addebito che, nella fattispecie , sono pacificamente ascrivibili all’Amministrazione.
Infatti il MINISTERO, ben lungi dall’essere stato indotto in errore come
sostenuto, ha quanto meno colpevolmente concorso con le proprie
deficienze organizzative alla produzione dell’ipotetico danno denunciato e quindi l’addebito richiesto al Sig. F. G. doveva essere decurtato nella misura eventualmente imputabile al convenuto, così come richiede l’art. 1227 cod. civ.
A pag. 10 della vocatio in ius, il Procuratore testualmente afferma “i
lavori previsti dal detto progetto sono stati effettivamente eseguiti, ma
al fine di rinnovare una consistente porzione, del preesistente impianto di cui al progetto ITA/333/93”.
Sempre a pag. 10 si legge “il buon esito del procedimento di agevola25
zione è stato possibile attraverso la fraudolenta presentazione, ai tecnici verificatori, delle opere di ammodernamento dell’impianto motopesca, come se si trattasse dell’esecuzione del progetto 94/AC/98 “. A
pag. 11 il Requirente afferma “Può sorgere a questo punto,
l’interrogativo sul perché la Motopesca sia ricorsa a questo meccanismo, anziché formulare essa stessa una richiesta di agevolazioni
pubbliche. La ragione va ravvisata nel fatto che la Motopesca aveva
già fruito di un contributo per la realizzazione del proprio impianto. Di
conseguenza, là dove avesse concorso … sarebbe stata esclusa …. o
comunque avrebbe percepito un importo molto minore”.
Quindi il Procuratore rileva:
a) che i lavori oggetto di intervento pubblico sono stati effettivamente
eseguiti;
b) che i verificatori del MINISTERO sarebbero stati tratti in inganno
senza addurre, sul punto, alcuna circostanza od elemento probatorio
a sostegno;
c) che, in ipotesi, qualora fosse concorsa la Motopesca, il contributo
pubblico sarebbe stato minore o addirittura escluso.
E’ di palmare evidenza che il danno non sussiste e che, per il resto,
siamo nel campo delle ipotesi scevre di alcun fondamento probatorio.
E’ saldo e noto principio che per aversi danno erariale deve verificarsi depauperamento patrimoniale valutabile economicamente.
Il danno ipotetico che lamenta il Requirente non può formare oggetto
di richiesta risarcitoria, per il motivo sostanziale che — sempre in ipotesi — se la Società X fosse risultata aggiudicataria del progetto in
26
luogo della LAGMAR, avrebbe potuto percepire il contributo pubblico
senza realizzare alcun intervento.
In via sussidiaria, e nella sola denegata ipotesi di ritenuta procedibilità
della domanda avanzata dal Procuratore, si svolge formale istanza di
chiamata di terzo ex artt. 269 ( in quanto applicabile) e 167, Il co. cod.
proc. civ. nei confronti dei Signori :
- Ing. S. R.;
- Arch. A. D. F.;
e per tutti gli altri che verranno esposti in sede di discussione orale e
nei modi di legge.
In conclusione in via pregiudiziale si chiede:
a ) dichiarare inesistente e comunque nullo l’Atto di citazione notificato
il 29.01.2010 per difetto di giurisdizione e carenza di legittimazione
passiva ;
in via preliminare:
b) accertare e dichiarare la prescrizione dell’azione risarcitoria di cui
all’Atto di citazione notificato il 29.01.2010;
in via principale
c) dichiarare ed accertare, la nullità dell’Atto di citazione notificato il
29.01.2010 per indeterminatezza della domanda e violazione degli
artt. 83, I co, Legge contabilità di Stato R.D. 2240/1923 e 52, Il co,
T.U. delle Leggi sulla CORTE dei CONTI;
d) rigettare integralmente la domanda contenuta nell’Atto di citazione
notificato il 29.01.2010 per insussistenza del danno e comunque per
assoluta infondatezza in fatto e diritto;
27
in via subordinata:
f) disporre e comunque autorizzare la chiamata di terzo nei confronti
dell’ Ing. S. R. e dell’ Arch. A. D. F.;
in via istruttoria:
g) ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli;
1) Vero che la domanda di contributo del 27.11.1997 per la realizzazione dell’impianto di mitilicoltura (progetto n. 94/AC/98) è stata sottoscritta dal rappresentante della LAGMAR, Sig. F. S.;
2) Vero che la richiesta del 29.03.2000 di delocalizzazione e di adattamento tecnico dell’impianto di mitilicoltura ( progetto n. 94/AC/98) è
stata sottoscritta dal rappresentante della LAGMAR Sig. F. S. ;
3) Vero che la richiesta del 31.05.2000 rivolta al MINISTERO delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali — cui è seguito Decreto n.
131/AC/L/ANT - è stata sottoscritta dal rappresentante della LAGMAR
Sig. F. Schiavone ;
4) Vero che la domanda d contributo del 27.11.1997 per la realizzazione dell’impianto di mitilicoltura ( progetto n. 94/AC/98) non è stata
sottoscritta dal Sig. F. G. ;
5) Vero che la richiesta del 29.03.2000 di delocalizzazione e di adattamento tecnico dell’impianto di mitilicoltura ( progetto n. 94/AC/98)
non è stata sottoscritta dal Sig. F. G.;
6) Vero che la richiesta del 31.05.2000 rivolta al MINISTERO delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - cui è seguito Decreto n.
131/ADZ/ANT — non è stata sottoscritta dal Sig. F. G.;
7) Vero che il contributo erogato dal MINISTERO delle Politiche Agri28
cole Alimentari e Forestali a favore della LAGMAR a titolo di anticipo
per € 187.809,55 è entrato a far parte del patrimonio della LAGMAR ;
8) Vero che il contributo erogato dal MINISTERO delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali a favore della LAGMAR a titolo di saldo per
€ 187.809,55 è entrato a far parte del patrimonio della LAGMAR ;
Sui capitoli da 1) a 7) si indicano quali testi il Sig. G. C. ed il Sig. F. S.;
sul capitolo 8) il Sig. G. C. .
In sede di udienza dibattimentale prende la parola il P.M. S.P.G. dott.
Iadecola che preliminarmente ribadisce la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti alla luce delle pronunce della Suprema
Corte (Cass. Sent. n. 5019/2010.
Conferma, altresì, l’esistenza di un danno all’Erario, atteso che il contributo pubblico è stato concesso quale nuovo impianto e non già, come in concreto avvenuto, per l’ammodernamento di un impianto già
finanziato.
Prende la parola l’Avv. M. Tumiotto che asserisce il difetto di giurisdizione di questa Corte, in carenza di una esigenza di tutela
dell’interesse pubblico, attesa la natura speculativa e privatistica
dell’impianto di mitilicoltura.
Eccepisce, altresì, la prescrizione, atteso che il dies a quo del decorso
della stessa non può che essere identificato al momento del collaudo.
Peraltro, la pubblica accusa non ha considerato altri soggetti, potenzialmente convenibili nel presente giudizio, a cui l’azione di responsabilità poteva estendersi, tanto più che il Requirente evoca il concetto di
solidarietà senza tuttavia individuare alcun corresponsabile. L’asserito
29
danno erariale è, dunque, un danno meramente ipotetico, considerato
che la Procura afferma che il finanziamento pubblico non ci sarebbe
stato se a chiedere il contributo fosse stato un diverso soggetto.
Insiste, pertanto, per la piena assoluzione del proprio assistito.
DIRITTO
La pretesa accusatoria può essere accolta nei limiti ed alle condizioni
di cui alla seguente parte motiva.
1 - Preliminarmente la Sezione è chiamata a delibare la fondatezza
dell’eccezione, sollevata da parte convenuta, di difetto di giurisdizione
di questa Corte per assenza di rapporto di impiego e/o di servizio del
Sig. G. con l’Amm.ne.
Parte convenuta cita fra l’altro, a sostegno delle predette tesi, la sentenza n. 26806/09 della Suprema Corte nella quale si afferma che riveste connotato essenziale, al fine di ricondurre la società di natura
privatistica a partecipazione pubblica alla giurisdizione contabile, il fatto che vi sia la presenza dell’ente pubblico all’interno della compagine
sociale ed il fatto che la sua partecipazione sia strumentale al perseguimento di finalità pubbliche.
Ciò premesso, il Collegio non può condividere tale prospettazione e
ribadisce, in coerenza con i precedenti giurisprudenziali di questa Sezione (ex multis sent. n. 234702; 56/2008; 205/08; 206/08), la sussistenza della giurisdizione di questa Corte nella fattispecie dedotta in
giudizio.
E’, infatti, indubbio, come autorevolmente asserito dalla Suprema Corte che:”il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quel30
la contabile, si è spostato dalla qualità del soggetto (che può ben essere un privato od un ente pubblico economico), alla natura del danno e dagli scopi perseguiti, cosicchè sussiste la giurisdizione della
Corte dei Conti nei confronti di società privata che abbia beneficiato di
fondi pubblici nazionali e comunitari, realizzando uno sviamento dalle
finalità perseguite dalla P.A., così determinando un danno erariale
(Cass. SS.UU.n. 4511/06).
Ne consegue che laddove (come nel presente caso), sia stato un privato ad essere destinatario di una provvidenza economica da parte di
un’amm.ne statale, si è in presenza di risorse pubbliche che, in quanto
distolte dalle finalità di interesse generale, per le quali erano state erogate, ben possano integrare di nocumento erariale.
In
tale
evenienza
il
rapporto
di
servizio
necessario
per
l’assoggettamento alla giurisdizione contabile, ordinariamente inteso
come relazione organica tra soggetto inquisito e Amm.ne pubblica, diviene recessivo in virtù del sussistere di una relazione funzionale “che
colloca il predetto soggetto (pur esterno) nell’iter procedimentale
dell’Ente pubblico ed in ogni caso come compartecipe fattivo
dell’attività amm.va (c.f.r. Cass. SS.UU. n. 3899/04; n. 14825/08 e n.
22513/06) nella misura in cui, come emerge nel caso di specie,
l’interesse pubblico allo sviluppo dell’economia cessa di essere interesse solo individuale per divenire interesse collettivo.
La predetta ordinanza n. 4511/06 della Cassazione afferma altresì
che: “in fattispecie nella quale si assumeva escluso il rapporto di servizio, in quanto l’erogazione di fondi pubblici costituiva semplicemente
31
lo strumento per lo svolgimento di un’attività privata, ai fini del riconoscimento della giurisdizione contabile, in ragione del sempre più frequente operare dell’Amm.ne, al di fuori degli schemi del regolamento
di contabilità dello Stato e tramite soggetti in essa non organicamente
inseriti, è irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico
denaro è svolta, potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego
o di servizio, ma anche in una concessione amm.va o in un contratto
di diritto privato”.
In piena aderenza con le predette argomentazioni si colloca
l’ordinanza Cass. SS.UU. n. 5019/10 che afferma che laddove concorra “il soggetto destinatario del contributo alla realizzazione del programma della P.A., fra la stessa ed il beneficiario si instaura un rapporto di servizio, sicchè il beneficiario assume, ai fini della giurisdizione della Corte dei Conti, la stessa posizione propria di un dipendente
o amministratore della P.A..
Il caso ora in esame pone ora un problema ulteriore, se cioè la Corte
dei Conti abbia giurisdizione anche per l’azione del danno erariale
proposta nei confronti, non già della Società a favore della quale il
contributo pubblico sia stato erogato, ma direttamente di chi (amministratore) abbia distratto le somme oggetto di finanziamento, così frustrando gli scopi perseguiti dalla P.A..
La risposta deve essere positiva, alla luce del rilievo che
l’instaurazione del rapporto di servizio è correlata, non solo alla riferibilità alla società beneficiaria degli effetti degli atti dei suoi organi, ma
anche all’attività stessa di chi, disponendo della somma erogata in
32
modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbia causato la frustrazione dello
scopo direttamente perseguito dall’amm.ne.
Nel caso di contributi concessi a soggetti estranei, questi rispondono
per la diversa ragione che, pur essendo estranei, gestiscono risorse
pubbliche vincolate all’impiego preventivato, sicchè l’applicazione della disciplina della responsabilità è diretta. Che i soggetti che debbano
impiegare quelle risorse non siano funzionari della stessa o di altra
P.A., ma privati, società o non, non rileva: l’assimilazione è ben assicurata dalla figura del rapporto di servizio.
Posto infatti che il dato fondante della responsabilità è la distrazione
dei fondi pubblici, è conseguenziale che ne rispondano sia il soggetto
cui il finanziamento sia stato erogato sia i soggetti che li hanno distratti
per averne avuto la disponibilità”.
Tutto ciò premesso, il Collegio non può che confermare la propria giurisdizione sulla pretesa dedotta in giudizio; ritiene, infine, non pertinente il richiamo che la Difesa del convenuto ha esplicitato all’ordinanza
della Cassazione n. 26806/09.
Il “thema decidendum” della predetta ordinanza della Suprema Corte
è palesemente diverso, in quanto si riferisce alle S.p.a. partecipate
dallo Stato; in questi casi la Cassazione precisa che la giurisdizione
contabile si esercita unicamente sul danno inferto direttamente al patrimonio del soggetto pubblico partecipante, ma non per i danni che si
assumono causati al patrimonio della società privata.
Per questi ultimi è il socio pubblico facultato ad esercitare l’azione so33
ciale civile.
Non si può dire, pertanto, sia stata negata la giurisdizione contabile,
allorchè la pretesa risarcitoria sia relativa a censure concernenti
un’attività dannosa svolta anche da un soggetto privato nel quadro di
una gestione che sia esplicitamente funzionalizzata al perseguimento
di finalità pubbliche; abbia reso il soggetto privato compartecipe di attività istituzionali pubbliche e soprattutto abbia inferto danno ingiusto
al patrimonio di una P.A..
Non v’è dubbio alcuno che il finanziamento pubblico erogato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, non ha finalità privatistico –
speculative, ma piuttosto è rivolto a stimolare, sostenere e implementare l’iniziativa economica imprenditoriale, per le ricadute che tale iniziativa riveste nell’economia locale e nazionale e, in ultima analisi, per
il benessere collettivo e per scopi socio – economici di tutta evidenza.
Ne consegue l’inaccoglibilità dell’eccezione di difetto di giurisdizione
sollevata da parte convenuta.
2 - Il Collegio è ora chiamato a valutare la fondatezza della eccezione
di prescrizione al risarcimento del danno ex art. 2 comma 2 L.20/94
nel testo modificato dall’art. 3 D.L. 543/96 (conv. nella L. 639/96).
La Difesa asserisce al riguardo che non emergerebbe un intento da
parte del Guidotti specificatamente indirizzato a rendere non rilevabile
il danno, per cui non si potrebbe ravvisare l’ipotesi dell’occultamento
doloso.
Nella fattispecie, continua la Difesa, l’asserito illecito non sarebbe da
attribuire ad un atteggiamento volitivo del convenuto, circostanza que34
sta che escluderebbe in radice l’ipotesi di occultamento doloso. Pertanto il dies a quo della prescrizione non può che decorrere, al più, dal
giorno del collaudo amm.vo, a firma dell’ing. S. Reale.
Ne discende la accoglibilità dell’eccezione di prescrizione.
Di contro, a parere di questa Sezione, il quadro probatorio versato in
atti, per quanto si avrà modo di esplicitare compiutamente in sede di
esame del merito della fattispecie, denota la sussistenza di una condotta da parte del convenuto chiaramente indirizzata al conseguimento dell’illecito profitto.
Essa quindi è stata naturalmente volta a predisporre ogni utile stratagemma onde dissimulare il fine perseguito ed i mezzi impiegati per
raggiungerlo.
L’occultamento doloso non può dunque che rinvenirsi in “re ipsa”, ovverossia nella predisposizione di una condotta che sin dal suo sorgere
era teleologicamente rivolta al conseguimento di un profitto illegale.
Ne consegue che, in una tale circostanza, il dies a quo del decorso
della prescrizione non può che coincidere con il momento in cui sia
stata raggiunta una conoscenza affidabile dei fatti (c.f.r. Corte dei
Conti Sez. I° sentenza 103/A/03; 309/A/04; 348/A/04; Sez. II° sentenza n. 208/A/03).
Pertanto è condivisibile la prospettazione contenuta nell’atto di citazione che identifica alla data del 22.2.06 il momento di decorrenza
della prescrizione, in coincidenza con l’invio della nota informativa della Guardia di Finanza che, con la predetta nota, è pervenuta alla ricostruzione del reale accadimento dei fatti.
35
Orbene, tenuto conto che il deposito dell’atto di citazione è ampiamente circoscritto al quinquennio dalla predetta data, lo stesso è sicuramente nei termini di legge e quindi tempestivo, ai sensi dell’art. 1
comma 2 legge 20/94.
3 – La difesa del convenuto solleva eccezione di inammissibilità della
produzione documentale e delle dichiarazioni rese dalla Guardia di Finanza, contenute nell’atto di citazione, in quanto esse devono essere
assunte dinanzi al Collegio, in ossequio al principio del contraddittorio.
Ciò premesso, il Collegio ritiene di non poter accogliere la predetta
eccezione di inammissibilità per asserita violazione del principio del
contraddittorio.
Invero, le acquisizioni che la Procura Regionale ha inteso assumere e
produrre nel presente giudizio e che discendono, fra le altre, anche
dagli atti acquisiti dalla polizia giudiziaria, costituiscono documenti che
ben possono ritenersi suscettibili di contestazioni e controprove che la
Difesa del convenuto è facultata ad articolare, sin dal sorgere del presente contenzioso.
Tale aspetto si configura come rigorosa asseverazione del principio
del contraddittorio e a garanzia del pieno esplicitarsi del diritto di difesa.
Deve, ancora, rammentarsi che gli elementi istruttori versati in atti, costituiscono elementi di convincimento del giudice liberamente valutabili (sia pure nel limite rappresentato dall’accertata congruità degli stessi).
4 – La Difesa del convenuto eccepisce la nullità per indeterminatezza
36
della domanda (ex art. 83 1° c. R.D. 2240/1923), tenuto conto che la
somma di € 187.809,55 (pari al 50% del contributo concesso) era stata erogata alla Soc. LAGMAR rappresentata dal Sig. F. S..
Del pari, secondo parte convenuta, il Requirente non fornisce prova
alcuna sull’asserito vincolo solidale tra condebitori, irragionevolmente,
a parere della difesa, ascrivendo l’intero danno al G..
Ciò premesso, il Collegio ritiene in parte fondata la predetta prospettazione, pur ritenendo, tuttavia, per le ragioni di seguito esplicate
l’atto di citazione pienamente ammissibile.
Orbene, nel caso di specie, la Sezione reputa che non ricorra una
condizione di assoluta incertezza in ordine all’oggetto della domanda
ex art. 164 c. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 163 c. 3 c.p.c., cui la legge
riconnette la nullità della citazione), né ritiene che sia impossibile dedurre con precisione, secondo il libero apprezzamento del giudice, il
contenuto della domanda attrice, così come richiesto dalla legge.
In particolare, occorre sottolineare che, pur convenendosi con la prospettazione di parte convenuta in ordine ad una carenza di approfondimento argomentativo e probatorio da parte del Requirente in ordine
alla sussistenza di un vincolo solidale tra più soggetti coobbligati (per
conseguente apporto causale), tuttavia, non v’è dubbio alcuno che
l’impianto accusatorio, pur emendato in talune sue parti, conservi, in
ogni caso, una sua aderenza al modello processuale ex art. 163 c.p.c.
e segg..
Il Collegio, in ogni caso rileva che impropriamente la Procura Regionale ha affermato che “l’unico soggetto che può essere chiamato a ri37
spondere in proprio dei fatti di causa sia il G.” (pag. 14 dell’atto di citazione) e poi affermando che: “ne consegue ex art. 1 L. 20/94 che dovrà rispondere dell’intero danno a titolo di responsabilità solidale”,
senza, tuttavia, fornire la prova del coinvolgimento di altri concorrenti
nella causazione del danno.
In particolare, va posto l’accento su quanto sostenuto nell’atto di citazione (pag. 13 e 14), ove si sostiene che gli atti precedenti al 5.7.00,
(firma della richiesta di delocalizzazione, contratto di appalto, richiesta di anticipo del contributo non possono essere attribuiti al loro autore apparente (F. S.).
Secondo quanto ha riferito la Guardia di Finanza, rileva parte attrice,
le sottoscrizioni di quegli atti sono false e tuttavia “non è stato individuato l’effettivo autore delle prime due, mentre quella apposta in calce
alla domanda di erogazione dell’anticipazione del contributo, appare
riconducibile al G.”.
A parere della Sezione, il Requirente non ha fornito prova della sussistenza di un vincolo solidale tra più soggetti concorrenti e, dunque,
non può che essere negata, in carenza di elementi di riscontro (la cui
produzione, peraltro, deve incombere alla parte attrice) la sussistenza
di solidarietà e il conseguente effetto che da essa discende (ciascun
coobbligato risponde per l’intero, salvo diritto di regresso nei rapporti
interni).
Ne deriva che la prima tranche di contributi pubblici, pari ad €
187.809,55, è stata conferita alla Società LAGMAR, nella persona del
suo rappresentante legale Sig. F. S., non convenuto in giudizio, le cui
38
sottoscrizioni (richiesta di delocalizzazione e anticipo del contributo,
contratto di appalto) non sono state, in disparte dei dubbi sollevati da
parte attrice, non ancora riconosciute giudizialmente come false.
E’ appena il caso di precisare, in ordine alla sollevata eccezione di disconoscimento dei documenti versati in causa che la procedura di verificazione di scrittura privata (ex artt. 214 e 216 c.p.c.), riguarda unicamente le scritture provenienti dai soggetti del processo e presuppone che sia negata la propria firma dal soggetto contro il quale il documento è prodotto.
Orbene, non v’è dubbio che gli scritti riconducibili al Sig. S., in quanto
provenienti da un terzo estraneo alla lite, non abbiano efficacia di prova piena e possano pertanto essere liberamente apprezzati dal giudice del merito.
In conclusione, dunque, non sussistono elementi, neppure presunti
che consentano di ascrivere queste tranche del contributo pubblico
concesso, pari ad € 187.809,55, al Sig. G., né inferire un vincolo solidale tra quest’ultimo e lo S., ovvero con altri, diversi soggetti per carenza di prova sul punto.
5 – Nel merito, questa Sezione reputa condivisibile l’ipotesi accusatoria per le ragioni di seguito indicate.
Nell’atto di citazione si pone in risalto la circostanza che il Ministero ha
sostenuto una spesa indebita, dato che il contributo è stato in realtà
impiegato per beneficiare un soggetto diverso da quello a favore del
quale era stato erogato e che non vi aveva diritto né aveva fatto regolare richiesta.
39
Al riguardo, deve evidenziarsi che la difesa del convenuto non contesta la ricostruzione degli avvenimenti (ivi compreso il meccanismo
fraudolento ordito dal G. che ne è alla base), ma si limita ad affermare
l’insussistenza del danno, attesa l’effettiva realizzazione dell’impianto.
Dunque, alcuna riserva è avanzata circa la simulazione perpetrata da
parte della Cooperativa LAGMAR che si è limitata (come accertato dal
GIP del Tribunale di LARINO nella propria ordinanza applicativa di misura cautelare a carico del G., indicata in narrativa) ad eseguire “cartolarmente” gli stessi lavori.
Ciò premesso, il Collegio preliminarmente sottolinea che la lesione di
cui trattasi non può essere interpretata come un mero decremento patrimoniale oggettivamente inteso, ossia una erogazione di pubblico
danaro, al di fuori di qualsivoglia vincolo di sinallagmaticità e dunque
confluita in una spesa palesemente “inutiliter data”, posto che le
somme in parola sono, pur sempre, state impiegate per il conseguimento degli obiettivi dichiarati.
Orbene, com’è noto, il danno erariale si riferisce, nel suo ontologico,
primigenio significato al depauperamento del pubblico erario, in conseguenza di una condotta che sia espressiva di una violazione del
dettato normativo vigente.
Ad esso devono necessariamente correlarsi, sia il profilo psicologico
(colpa grave o dolo connotante l’azione e/o omissione) che il nesso
causale che riconduca l’evento lesivo al suo autore.
Evidentemente, il predetto inquadramento dommatico ha subito, nel
corso del tempo, un processo evolutivo (non privo di incertezze nei
40
suoi esiti definitivi e consolidati) e ha visto radicarsi un concetto di responsabilità contabile sussumibile altresì nell’accertamento di una lesione, ulteriore e diversa, inferta all’efficienza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa; un nocumento, dunque, non privo
di molteplici sfaccettature ( ad es. lesione all’economia nazionale,
sviamento delle risorse pubbliche dalle finalità predeterminate,
all’equilibrio di bilancio, alla finanza pubblica e, financo, quale compromissione di interessi di carattere generale del corpo sociale e/o costituzionalmente protetti). A fronte di questa dilatazione della nozione
di danno erariale, tuttavia, la giurisprudenza contabile non ha omesso
di sottolineare la doverosa individuazione della patrimonialità del danno, perché lo stesso possa reputarsi risarcibile; non più, quindi, una
visione rigidamente contabilistica del pregiudizio, ma una qualificazione più ampia dello stesso e, tuttavia, non priva del necessario corredo
dei requisiti della certezza, attualità e concretezza, nonché di un oggettivo riverbero patrimoniale, anche se indiretto.
Tutto ciò premesso, nell’ipotesi accusatoria di cui al presente giudizio,
non è revocabile in dubbio che la simulazione perpetrata (fare ciò apparire come nuovo un impianto di mitilicoltura riferito ad una distinta
Società, così mascherando una inammissibile richiesta di ammodernamento di impianto già esistente a vantaggio della medesima Società già beneficiaria di un contributo pubblico), si pone in chiara antitesi
con i principi di imparzialità e buon andamento che connotano l’intero
sistema amministrativo, riconosciuti costituzionalmente ed il cui rigoroso rispetto è essenziale per il corretto ed ordinato svolgimento
41
dell’azione amministrativa.
Diversamente opinando si legittimerebbe inammissibilmente che risorse pubbliche, (invero sempre più esigue), finirebbero con l’essere
riconosciute ad un novero di soggetti circoscritto ed immeritevole, a
tutto danno di una platea di destinatari più vasta, ovvero da impiegare
per altre finalità del tutto distinte, alle quali le predette (somme se non
distratte illegittimamente), ben potrebbero essere destinate.
E l’ipotesi della pubblica accusa, dedotta nel presente giudizio, ben si
attaglia alla soprariferita ricostruzione.
In punto di legittimazione, passiva questa Sezione ritiene di poter
condividere l’impostazione di parte attrice secondo cui il complesso
delle condotte tenute dal convenuto attraverso le quali egli ha esercitato il pieno controllo (sia in punto di diritto, quale amministratore unico che in punto di fatto) sulla società Lagmar hanno consentito allo
stesso proditoriamente l’acquisizione indebita di risorse pubbliche, a
profitto di altro soggetto la Motopesca, che non aveva titolo.
Tale condotta ha indubbiamente comportato la riduzione della società
a mero strumento per il perseguimento, da parte del relativo amministratore, di un fine estraneo agli interessi societari, determinando, in
tal guisa, lo sforamento dello schermo societario, sì da far assumere
all’Amministratore unico, un rilievo autonomo rispetto a quello della
società e una propria soggettività nella gestione delle pubbliche risorse (c.f.r. Sez. Giuris. Molise sentenze n. 234/02; n.206/08).
Orbene, del danno erariale complessivo individuato dalla Procura Regionale non potrà che risponderne il solo G. F. per il ruolo egemone
42
serbato nell’intera vicenda, per quanto è reso palese alla luce dei
provvedimenti emessi dal giudice penale e dell’analitica istruttoria
condotta dalla Guardia di Finanza.
La commisurazione del nocumento erariale dovrà, tuttavia, essere limitata alla somma di € 187.809,55, non potendo ascriversi al G.
l’importo equivalente, erogato quale prima tranche del contributo, a
beneficio della Società Lagmar, rappresentata all’epoca dal Sig. F. S.
(momento nel quale il G. era estraneo alla potestà gestoria).
Conseguentemente, deve respingersi l’istanza di integrazione del contraddittorio avanzata dalla Difesa nei confronti dei Sig.ri S. R. e A. De
F..
Al riguardo, com’è noto, si fronteggiano orientamenti giurisprudenziali
di segno opposto in termini di ammissibilità della predetta integrazione.
Infatti, possono citarsi, ex multis,alcuni significativi orientamenti, tra
cui la sentenza della Sezione Lombardia (n. 168/05), secondo cui il
novellato art. 111 della Costituzione non si pone in contrasto con il potere del giudice contabile di chiamare in causa, ex art. 47 R.D. n.
1038/1933, quei soggetti che, pur se non convenuti dal P.M., siano
nondimeno interessati nello specifico giudizio, trattandosi di un potere
sostanzialmente coincidente con quello attribuito al giudice civile
dall’art. 107c.p.c., per cui il potere officioso di integrazione del contraddittorio va ritenuto compatibile con il “giusto processo”; pertanto
l’intervento “iussu iudicis”, rispondendo ad un interesse superiore di
effettività della giustizia, può essere ritualmente disposto anche nel
43
caso in cui, di fronte a difese del convenuto dirette a far accertare,
quanto meno, l’ingerenza di un terzo non evocato in giudizio, (rispetto
al rapporto controverso), il giudice ritenga di disporre la chiamata di
quest’ultimo per soddisfare un’esigenza difensiva prospettata dallo
stesso convenuto, ritenuta meritevole di considerazione.
Di diverso avviso è quell’indirizzo giurisprudenziale che, dopo aver delimitato il campo di analisi all’ipotesi di “litisconsorzio facoltativo”, afferma che: “è precluso al giudice contabile disporre d’ufficio
l’integrazione del contraddittorio, non solo nei confronti di coloro che
non sono stati convenuti in giudizio, sulla base di motivate argomentazioni esposte nell’atto introduttivo, ma anche nei confronti di soggetti
la cui chiamata in giudizio non si prospetti necessaria nell’ambito
dell’impianto accusatorio di parte attrice, basato sulla motivata imputazione dell’intero danno a coloro che sono già stati chiamati in giudizio e ciò anche in ipotesi di istanza di parte” (così Sez. Campania
sent. n. 55/2001).
Su posizioni analoghe, sebbene con sfumature motivazionali diverse,
si colloca la posizione della III° Sezione Centrale (sent. n.
554/A/26.10.06) secondo cui: “il principio della terzietà del giudice e
l’intangibilità delle garanzie della difesa, come recentemente riaffermato dal novellato art. 111 Cost., escludono che il giudice contabile
possa, avvalendosi del cd. potere sindacatorio, chiamare d’ufficio in
causa soggetti che ritenga, anche soltanto in via di mera ipotesi, corresponsabili del danno contabile dedotto in giudizio, posto che
l’apporto causale di questi ed il grado di colpevolezza della rispettiva
44
condotta, possono essere valutati nel processo contabile in via soltanto incidentale ed al solo fine di meglio quantificare la quota di danno
ascrivibile, effettivamente, ai soggetti convenuti”.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che la disamina delle ragioni poste a
fondamento dell’istanza di integrazione del contraddittorio, non possa
definirsi completa se non prima di aver concisamente delineato il fenomeno giuridico del “litisconsorzio necessario”, ovverossia della inderogabile presenza di più parti nel processo (cd. legittimazione ad
agire obbligatoriamente congiunta, così denominata in diritto processuale civile).
Com’è noto l’art. 102 c.p.c. (“litisconsorzio necessario”) statuisce che:
“se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti,
queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo”.
L’espressione verbale adottata dal legislatore (“debbono agire”) va intesa non già nel senso del dovere, ma in quella dell’onere ed implica
quindi una compressione del principio della domanda e della regola
dell’interesse ad agire.
Ne consegue che la partecipazione di tutti i soggetti (litisconsorti necessari) condiziona il potere e il dovere del giudice di pronunciarsi nel
merito.
E’, dunque, proprio in esecuzione di questo principio generale che il 2°
comma della predetta disposizione, prevede nel caso di difetto di partecipazione congiunta, l’esplicitazione dell’ordine del giudice rivolto
non agli assenti, ma alle parti in causa di “integrare il contraddittorio” e
quindi di chiamare a partecipare al processo coloro che dovrebbero
45
parteciparvi, ma che ancora ne sono fuori.
Pertanto, laddove lo “iussum magistratuale” non venga eseguito, il
processo non può pervenire alla pronuncia sul merito.
Evidentemente, risulta dirimente chiarire quale possa essere, processualmente, la soluzione più corretta nel caso in cui la pluralità dei
soggetti nel rapporto sostanziale fatto valere, dia luogo alla necessità
del litisconsorzio e dunque, in sintesi, quando la decisione non possa
pronunciarsi che in confronto di più parti.
Al riguardo, appare opportuno sottolineare che l’impossibilità della
pronuncia non congiunta, sussiste (come sostiene la prevalente dottrina processualistica) anche se la legge non l’ha disposta espressamente.
Orbene, può ritenersi condivisibile quel criterio interpretativo, secondo
cui il giudizio su un rapporto sostanziale plurilaterale postula la necessità del litisconsorzio ogni qual volta la pronuncia su di esso non possa essere efficace neppure tra i partecipanti al giudizio, se non in
quanto resa nei confronti di tutti i soggetti. In buona sostanza il litisconsorzio necessario va circoscritto alle azioni costitutive plurisoggettive o alle azioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni che rispetto a più coobbligati, siano da considerare indivisibili o inscindibili. Tale
situazione, di regola, nei giudizi di responsabilità amministrativa non si
verifica, considerato che l’unicità del processo discende non dalla unicità sostanziale del rapporto giuridico dedotto, ma dalla opportunità di
valutare unitariamente la pluralità di condotte che si assumono causative di danno, oltre che dalla obbligatorietà dell’azione pubblica rimes46
sa al Procuratore Regionale (cfr. Sez. II Centr. Sent. n. 268/A/09).
Di contro, quando, nonostante la plurisoggettività del rapporto, la pronuncia su di esso può utilmente regolare i rapporti tra alcuni di quei
soggetti lasciando impregiudicata la posizione degli altri, allora il litisconsorzio non è necessario. (“E’ esclusa la necessarietà del litisconsorzio quando è possibile l’accertamento incidentale del diritto del terzo” Cass. sent. n. 325/85).
Nell’ambito del processo contabile e in ordine alla presente fattispecie,
il Collegio ritiene di poter escludere la necessarietà del litisconsorzio.
Milita a sostegno di tale assunto, la considerazione che l’istanza di integrazione del contraddittorio appare generica e indifferenziata, limitandosi la stessa all’indicazione del ruolo svolto dai convenibili nella
vicenda senza fornire, a supporto, alcun riscontro probatorio che sostanzi la gravità delle accuse formulate e che identifichi il sussistere di
tutti i requisiti fondanti la responsabilità contabile ed i suoi presupposti
legittimanti.
Peraltro, il vaglio di una simile ipotesi di integrazione risponde ad esigenze di opportunità che in un giudizio come quello contabile a forte
impronta pubblicistica, non possono che competere alla parte attrice,
chiamata a valutare aspetti non secondari dell’impianto accusatorio,
quali l’assetto probatorio, la graduazione delle responsabilità e la sua
imputazione, compiti questi ultimi che devono ritenersi riconducibili alla parte attrice.
Per le argomentazioni testè sviluppate, dunque, deve ritenersi inaccoglibile la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dei
47
soggetti indicati.
La Difesa, infine, in via istruttoria ha chiesto che venga escussa la
prova testimoniale su molteplici circostanze, partitamente indicate in
narrativa indicando, quale testi, il Sig. G. C. e F. S.
Sul punto è appena il caso di rilevare che l’attendibilità della prova testimoniale è rigorosamente subordinata alla circostanza che provenga
da un terzo imparziale.
Più precisamente deve poter essere riscontrabile nel testimone evocato in giudizio, una condizione di indifferenza agli interessi in contesa
che renda la narrazione dei fatti oggettiva ed attendibile, pur nella
consapevolezza della fallibilità di ogni esposizione di eventi verificatisi
nel passato.
Orbene, è indubitabile che tale condizione non si verifichi nei confronti
di F. S. ed in ogni caso il Collegio non ravvisa, alla luce degli atti versati in giudizio, la necessità di ricorrere ad ulteriori elementi probatori
ai fini dell’accertamento dei fatti di causa.
Tutto ciò premesso il Collegio reputa sussistere in capo al G. la responsabilità per danno erariale, così come individuata dalla Procura
regionale, sia pure limitatamente al solo importo di € 187.809,55
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per la Regione Molise,
definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n.
2989/EL del registro di Segreteria, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie la domanda attrice e per l’effetto con48
danna il Sig. F. G., come in epigrafe generalizzato, al pagamento in
favore delle pubbliche finanze del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali della somma di € 187.809,55, oltre rivalutazione monetaria,
dalla data d’indebita erogazione della predetta somma fino alla data di
deposito della presente sentenza e agli interessi legali decorrenti,
questi ultimi, alla data di deposito della sentenza fino alla data
dell’effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese di giudizio, da
liquidarsi in € 444,55.
Le somme di cui sopra vanno recuperate dall’Ente creditore e cioè il
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ai sensi e con le modalità
di cui al D.P.R. numero 260/1998.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Campobasso nella Camera di Consiglio del 7 giugno
2010.
Il Relatore
Il Presidente
(Cons. Massimo Gagliardi)
(Raffaele Squitieri)
Depositata in Segreteria il giorno 20 luglio 2010
49
Scarica

Sentenza Corte dei Conti n. 100/2010