PROVINCIA DI RIMINI
L’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
DPR 13 MARZO 2013 N. 59
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AUA – AMBITO DI APPLICAZIONE
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 L’AUA si applica a:
 Piccole
e Medie Imprese
 tutti gli impianti non soggetti ad AIA
 Non si applica:
ai progetti sottoposti a Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA) qualora la VIA comprenda e
sostituisca le autorizzazioni in materia ambientale
 all’Autorizzazione Unica dlgs 28/2011 c.d. «decreto
rinnovabili»
 agli impianti smaltimento e recupero rifiuti soggetti
all’art. 208 del Dlgs. 152/2006

AUA – SOGGETTI
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 L’AUA può essere definita come «procedimento di
procedimenti» in quanto riassume in un unico
contesto 7 autorizzazioni:
• Autorità competente al rilascio è la Provincia
• unico punto di contatto con l’amministrazione per il
gestore è il SUAP. La Provincia infatti trasmette le
comunicazioni e mette a disposizione le
informazioni al gestore, tramite il SUAP.
• partecipano altri soggetti competenti in materia
ambientale (ARPA)
EFFETTI (ri)ORGANIZZATIVI DELL’AUA
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• L’ unificazione di procedimenti conduce inevitabilmente
a considerare gli aspetti ambientali necessariamente
ponderando i diversi interessi affidati ad amministrazioni
anche diverse in un unico contesto.
• Ciò comporta una profonda riforma dell’operare in primo
luogo della Pubblica Amministrazione che dovrà
adeguare il proprio agire (ed anche l’organizzazione
funzionale delle strutture operative pubbliche) a questa
nuova modalità unificata ed integrata.
AUA - contenuti e durata
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
I procedimenti ricompresi nell’AUA sono:
a) Autorizzazione agli scarichi idrici;
b) Comunicazione preventiva utilizzazione
agronomica;
c) Autorizzazione emissioni in atmosfera;
d) Autorizzazione generale emissioni in atmosfera;
e) Comunicazione o Nulla osta per l’inquinamento
acustico;
f) Autorizzazione all’utilizzo di fanghi da
depurazione;
g) Comunicazioni in materia di rifiuti.
L’AUA ha durata pari a 15 anni dal rilascio.
AUA - quando richiederla
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 L’AUA deve essere richiesta quando il gestore è
assoggettato ai sensi delle vigenti norme di settore al
rilascio, rinnovo, aggiornamento/modifica di almeno uno
dei titoli abilitativi indicati all’art. 3 lett. a, b, c, d, e, f, g,.
 I gestori possono non avvalersi di AUA nel caso si tratti
di attività di cui alle lettere b), d), e) e g), dell’art. 3 co. 1,
anche cumulativamente.
 L’AUA può essere richiesta solo dopo esito positivo
della procedura di verifica (screening), qualora previsto,
cioè dopo l’esclusione della sottoposizione a VIA.
AUA – Autorità competente e SUAP
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 L’AUA è il provvedimento rilasciato dalla Provincia al
termine dell’ istruttoria
 L’AUA ricomprende titoli abilitativi di competenza
provinciale e comunale
 L’AUA confluisce nel provvedimento conclusivo del
SUAP che viene notificato al gestore.
AUA – TIPOLOGIA lett. a) co. 1 art. 3
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Procedimenti di competenza della Provincia:
 Autorizzazione agli scarichi di acque reflue urbane da
pubblica fognatura (nera o mista o bianca)
 Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali
che NON recapitano in pubblica fognatura
Procedimenti di competenza del Comune:
 Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali
che recapitano in pubblica fognatura
 Autorizzazione agli scarichi di acque reflue
domestiche
AUA – TIPOLOGIA lett. b) co. 1 art. 3
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Procedimenti di competenza della Provincia:
 Comunicazione di utilizzazione agronomica di
effluenti di allevamento
 Comunicazione di utilizzazione agronomica di acque
reflue provenienti da aziende (art. 112 Dlgs.152/2006)
Procedimenti di competenza del Comune:
 Comunicazione di utilizzazione agronomica di acque
di vegetazione dei frantoi oleari
AUA - TIPOLOGIA lett. c), d) co. 1 art. 3
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Procedimenti di competenza della Provincia:
 Autorizzazioni
alle emissioni in atmosfera
 Autorizzazioni di carattere generale alle emissioni in
atmosfera
AUA – TIPOLOGIA lett. e) co. 1 art. 3
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Procedimenti di competenza del Comune:
 Comunicazione
art. 8 co. 4 L. 447/95 (rumore)
 Nulla osta art. 8 co. 6 L. 447/95 (rumore)
AUA – TIPOLOGIA lett. f) co. 1 art. 3
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Procedimenti di competenza della Provincia:
 Autorizzazione
agricoltura
utilizzo fanghi di depurazione in
AUA TIPOLOGIA scarichi lett.g) co.1 art.3
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Procedimenti di competenza della Provincia:
 Comunicazioni
in materia di rifiuti art. 215
(autosmaltimento)
 Comunicazioni in materia di rifiuti art. 216 (recupero)
AUA - COME FUNZIONA...
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 Il SUAP riceve l’istanza esclusivamente su
supporto telematico (solo così possono essere
rispettati i tempi con la partecipazione di tutti i
soggetti necessari competenti art. 43 bis co.2 DPR
445/2000)
 Il SUAP verifica la mera correttezza formale e
inoltra l’istanza ai soggetti competenti e alla
Provincia per la verifica di procedibilità.
AUA – VERIFICA DI PROCEDIBILITA’
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 La Provincia verifica la procedibilità dell’istanza e
informa il SUAP: se improcedibile, il SUAP chiede di
completare l’istanza entro 10 gg. dalla comunicazione
oppure, se procedibile, avvia il procedimento.
 Le valutazioni di procedibilità di Provincia e SUAP che
intercorrono dal ricevimento dell’istanza e fino all’avvio
del procedimento debbono essere tempestive.
AUA – AVVIO DEL PROCEDIMENTO
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 Il SUAP provvede quindi ad avviare il procedimento e ne
dà notizia alla Provincia e ai soggetti competenti.
AUA – RICHIESTA DI INTEGRAZIONI
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 Entro 30 gg. la Provincia e i soggetti competenti possono
chiedere che il SUAP provveda a richiedere integrazioni
 Il SUAP inoltra al gestore la richiesta di integrazioni
fissando un termine per provvedere (max 30 gg.)
 in assenza di comunicazioni al gestore la domanda si
intende correttamente presentata
 qualora il gestore non presenti le integrazioni entro il
termine indicato, la domanda è archiviata, fatta salva la
facoltà del gestore di chiedere una proroga del termine
 in caso di accoglimento il termine è sospeso per il tempo
della proroga
AUA – RICHIESTA DI PARERI
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 La Provincia e il Comune (per competenza) possono
avvalersi di ARPA e di altri enti competenti in materia
ambientale e sanitaria nel rispetto dei tempi massimi
previsti dal procedimento.
 ARPA e gli altri enti competenti in materia ambientale
riscontrano le richieste riferendosi direttamente a Provincia
e Comune richiedenti.
AUA – termini < 90 gg. Conferenza facoltativa
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 Qualora sia necessario acquisire oltre all’AUA altri titoli
abilitativi, se l’AUA riguarda solo procedimenti da
concludere in 90 giorni, la Provincia adotta l’AUA entro
90 giorni e la trasmette al SUAP per il rilascio.
 Il SUAP ha facoltà di indire una Conferenza di Servizi nei
casi previsti dall’art. 7 del DPR n. 160 del 2010 (cioè
quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o
assensi di diverse amministrazioni pubbliche).
 Resta l’obbligo per il SUAP di indire la conferenza nei
casi in cui la normativa regionale o settoriale preveda la
Conferenza di Servizi per il rilascio degli atti ricompresi
nell’AUA
 In tali casi l’AUA è ricompresa nella determinazione
finale della Conferenza.
AUA – termini > 90gg. Conferenza obbligatoria
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 Qualora sia necessario acquisire oltre all’AUA altri titoli
abilitativi, se l’AUA sostituisce titoli abilitativi di cui
almeno uno si deve concludere in un termine superiore a 90
giorni, il SUAP indice entro 30 giorni la Conferenza di
Servizi di cui all’art. 7 del DPR n. 160 del 2010
(procedimento unico SUAP).
 In tal caso la Provincia adotta l’AUA entro 120 giorni, o, in
caso di richiesta di integrazioni, entro 150 giorni.
 L’AUA in tali casi confluisce nella determinazione finale
della Conferenza.
AUA –
Conferenza Provinciale (art. 4 co. 7)
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 Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l’AUA e
qualora la normativa regionale o settoriale preveda la
convocazione di una Conferenza di Servizi, la Provincia
convoca la Conferenza di Servizi ai fini della definizione
dei contenuti dell’AUA.
 La determinazione finale della Conferenza viene poi
inoltrata al SUAP per il rilascio del titolo.
AUA – Procedure
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 I soggetti competenti in materia ambientale che
esprimono parere positivo possono non intervenire alla
Conferenza di Servizi e trasmettere i relativi atti di
assenso di cui si tiene conto per l’individuazione della
posizione prevalente per la decisione finale della
Conferenza di Servizi.
 La Provincia promuove il coordinamento dei soggetti
competenti in materia ambientale nell’ambito della
Conferenza di Servizi.
Autorizzazione generale per le emissioni in atmosfera
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 Sono fatte salve le Autorizzazioni
generali per le emissioni in atmosfera
già adottate dalla Regione EmiliaRomagna.
Disposizioni attuative
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 È previsto il pagamento delle spese istruttorie e dei diritti
istruttori previsti dalle norme vigenti per gli atti accorpati
nell’AUA in capo al gestore.
 Possono, inoltre, essere previsti diritti di istruttoria per
l’AUA che non possono eccedere quanto complessivamente
previsto dalle norme previgenti.
 Per le spese di bollo, nell’impossibilità di pagare il bollo in
modalità telematica, l’istanza deve contenere la scansione
del frontespizio della domanda con la marca da bollo o
un’autocertificazione riferita all’indicazione del numero e
data della marca da bollo.
Disposizioni per la compilazione della domanda AUA
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 Al fine di evitare maggiori oneri ai soggetti gestori nella
domanda vanno riportati gli aspetti aggiornati o modificati
mediante l’attestazione da parte del soggetto competente
che essa non ha subito modifiche rispetto a quanto già
autorizzato.
 la documentazione già presentata e depositata presso gli
uffici può essere infatti ritenuta idonea per l’ottenimento dei
singoli titoli abilitativi.
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slide di presentazione dell`aua