ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/91/CE RELATIVA AL RENDIMENTO ENERGETICO NELL’EDILIZIA. DLgs 192 DEL 19 agosto 2005. RISVOLTI E NOVITÀ SULLA PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, INSTALLAZIONE ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SALUGGIA 28 settembre 2006 Relatore : Ing. Camillo Calvaresi ENEA La Legge 9 gennaio 1991 n.10 attuativa del Piano Energetico Nazionale è la prima legge quadro che regolava, ed in parte ancora regola, le modalità progettuali e la gestione del sistema edificio – impianto. Il DPR 26 agosto 1993 n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia è il decreto attuativo dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10”. Nel dicembre 2002 è stata emanata la Direttiva n. 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia affinché gli stati membri ne recepissero gli obiettivi. L’obiettivo della direttiva è promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.192 È il recepimento della direttiva 2002/91/CE Questo nuovo D.Lgs., in vigore dall’8 ottobre 2005, apporta sensibili novità nella metodologia progettuale e nella gestione del sistema edificio – impianto al fine di migliorarne le prestazioni energetiche. Il D.Lgs fornisce i criteri generali per la “certificazione energetica” degli edifici e ridefinisce le modalità di effettuazione delle ispezioni degli impianti di climatizzazione. Le disposizioni contenute nella direttiva europea riguardano essenzialmente: • il quadro generale di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici; • l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione; • l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni; • la certificazione energetica degli edifici; • l'ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d'aria negli edifici, nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaie abbiano più di quindici anni. DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192 Art. 17 (Clausola di cedevolezza) …omissis… le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE. DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192 Art. 3 (Ambito di intervento) Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica agli edifici di nuova costruzione e agli edifici oggetto di ristrutturazione con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3. Art. 12 (Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici) Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 4, comma 1, il contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono disciplinati dagli articoli 7 e 9 del presente decreto, dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche e integrazioni, e dalle disposizioni di cui all’ allegato L. Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 Definizione di impianto termico: DPR 412/93 DL 192/2005 “impianto termico”, un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW. Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 Chiarimenti sulla definizione di impianto termico: Circolare ministeriale maggio 2006 Comma 12 (impianto termico) Nell’applicare l’ultimo periodo della definizione del concetto di impianto termico, si deve tenere conto solo degli apparecchi fissi, alimentati ad energia elettrica o a combustibile liquido o gassoso, e dotati, da parte del costruttore, dei necessari dati di targa fra cui necessariamente il valore della potenza nominale del focolare. Restano esclusi dal computo gli apparecchi portatili di emergenza (che, in quanto tali, non sono destinati “al servizio di una specifica unità immobiliare”) e, come si evince dal primo periodo della definizione, gli apparecchi destinati alla sola produzione di acqua calda sanitaria per uso unifamiliare. Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 Gli impianti individuali di riscaldamento sono considerati impianti termici indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato, sono pertanto impianti termici anche gli impianti che utilizzano generatori alimentati da combustibile solido. Anche questi impianti devono pertanto rispettare i dettami del DPR 412/93 e la nuova normativa. In particolare: ►Presentazione della relazione tecnica prevista dall’art. 28 L.10/91 modificata dal Dlgs 192/2005. (Allegato E) ►Manutenzione periodica. ►Libretto di impianto o di centrale ►Dichiarazione di conformità (L, 46/90) La verifica del rendimento di combustione deve essere eseguita se il costruttore dell’apparecchio fornisce la metodologia di prova. Al momento non sono in vigore norme nazionali che forniscono tale metodologia. Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192. CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SI APPLICA AGLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE ED IN CASO DI IMPORTANTI RISTRUTTURAZIONI CHE COINVOLGONO L’INVOLUCRO DELL’EDIFICIO (Sutile > 1000 m2) Sarà regolata da decreti attuativi non ancora emessi La legge 10/91 (Art. 30) prevedeva l’emanazione di norme (mai emanate) per la certificazione energetica degli edifici Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192. CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA HA LO SCOPO DI INCENTIVARE IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ ENERGETICA DEGLI EDIFICI RICORRENDO EVENTUALMENTE ALL’UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI Il certificato energetico sarà una caratteristica del sistema edificio impianto, sarà quindi indipendente dalle modalità di utilizzo o dal clima Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192. LA PROGETTAZIONE DEL SISTEMA EDIFICIO IMPIANTO IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI, IN ATTESA DEI DECRETI ATTUATIVI, E’ DISCIPLINATO DALLA LEGGE 10/91 E DALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ALLEGATO I -In funzione dei gg e del rapporto S/V è posto un limite al fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale (espresso in kWh/m2 anno). -Rispetto del valore minimo di trasmittanza anche fra alloggi confinanti se serviti da impianti di climatizzazione separati. -Obbligo di predisporre le opere in modo da favorire il collegamento ad impianti di teleriscaldamento, solare termico e fotovoltaico. -Obbligo per gli edifici pubblici del ricorso al solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 in merito alle ispezioni degli impianti termici. • La dizione “Verifica dell’impianto termico” e cioè l’insieme delle operazioni condotte dall’operatore incaricato dall’amministrazione competente nel corso del sopralluogo sull’impianto, è sostituita con “Ispezione dell’impianto termico”. • E’ stata inoltre introdotta la dizione “accertamento” consistente nella verifica documentale, effettuata dall’amministrazione competente, precedente la eventuale fase di ispezione. Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 in merito alle manutenzioni degli impianti termici. esercizio e manutenzione di un impianto termico è il complesso di operazioni, che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale. Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 in merito alle manutenzioni degli impianti termici. Art. 7 (Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva) 1. Il proprietario, il conduttore, l’amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. 2. L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d’arte, nel rispetto della normativa vigente. L’operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell’impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione. Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 in merito alle manutenzioni degli impianti termici. • Introduzione del rapporto di controllo tecnico e manutenzione (allegato F) anche per caldaie con P> di 35 kW da utilizzare nelle stesse modalità dell’allegato G (ex allegato H). • Modifica al format ed ai contenuti del rapporto di controllo tecnico e manutenzione (ex allegato H), denominato ora allegato G Questi nuovi modelli (allegato G ed F) responsabilizzano maggiormente il manutentore. Questi è tenuto, a fine manutenzione, od esprimersi senza dubbi sul fatto che l’impianto sia in condizioni o meno di essere esercito in sicurezza. Allegato G al Dlgs 192/2005 RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO PER IMPIANTO TERMICO DI POTENZA INFERIORE A 35 kW IL RAPPORTO DI CONTROLLO DEVE ESSERE COMPILATO DALL'OPERATORE INCARICATO E CONSEGNATO IN COPIA AL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO, CHE NE DEVE CONFERMARE RICEVUTA PER PRESA VISIONE. Impianto termico sito nel Comune di ..........……….........…………………………………………. .(……) in via/piazza ............................………………………………. nc .......... piano .....….. interno .......… Cap………. Responsabile dell’impianto: ………………………………………………………………………… tel.: ………….. Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… in qualità di: proprietario occupante terzo responsabile A. IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO Costruttore .......…….............................................................. Modello .......................................................................................... Marcatura efficienza energetica : (decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660):…………………………………………. Matr. ............……… Anno di costruzione ..…..……. Riscaldamento Acqua calda sanitaria Pot. term. nom. utile (kW) ....……..Caldaia tipo (1) B C Tiraggio naturale forzato Combustibile: Gas di rete Gpl Gasolio Kerosene Altri …………….. Data installazione.............................…….. Data del controllo ………………………………... Locale installazione …………………………………………………………………………………………... SI NO N.C. - Dispositivo rompitiraggio-antivento B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI SI NO N.C.(2) CORREDO - Dichiar. di conformità dell'impianto - Libretto di impianto - Libretto d'uso e manutenzione C. ESAME VISIVO DEL LOCALE DI INSTALLAZIONE Id iàd ll l di i ll i (3) privo di evidenti tracce di deterioramento, ossidazione e/o corrosione - Scambiatore lato fumi pulito - Accensione e funzionamento regolari Allegato G al Dlgs 192/2005 H. CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE Effettuato Non effettuato UNI 10845 Temp. fumi (°C) Temp. amb. (°C) O2 (%) CO2 (%) Bacharach (n) CO (ppm) Rend.to Combustione (%) Tiraggio (Pa) (4) ...................... ....................... ............. ............... ........................ ............. .......................................... ………………. OSSERVAZIONI(5)(8): ............................................................................................................................………….............………………… …. RACCOMANDAZIONI(6)(8) (in attesa di questi interventi l’impianto può essere messo in funzione): ........................................................................................………...........................................……………………… …… In mancanza di prescrizioni esplicite, il tecnico dichiara che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni. Ai fini della sicurezza l’impianto può funzionare SI NO Allegato G al Dlgs 192/2005 TECNICO CHE HA EFFETTUATO IL CONTROLLO: Nome e Cognome .............................................……… Ragione Sociale .................................................………. Indirizzo ………………………………………………………………………………….. Telefono ................... Estremi del documento di qualifica ..............................………………………………………………………….. Orario di arrivo presso l’impianto…………………….. Orario di partenza dall’impianto………………………. Timbro e firma dell’operatore Firma del responsabile dell’impianto (per presa visione) ......................................................………… ........................................………………… Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 in merito alla manutenzione degli impianti termici. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto termico devono essere eseguite tenendo conto delle seguenti priorità: 1. conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l’uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell’impianto. 2. conformemente alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. 3. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell’impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 in merito alla manutenzione degli impianti termici. Il Dlgs 192/2005 responsabilizza il costruttore (installatore) dell’impianto sulle modalità e frequenza delle manutenzioni, questi sarà tenuto sulla base delle indicazioni fornite dai fabbricanti a redigere un manuale di manutenzione dell’impianto termico comprensivo dell’impianto fumario. Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 in merito alla manutenzione degli impianti termici. Una recente circolare esplicativa del MAP riporta: Analogamente i progettisti ed i costruttori di impianti ed i fabbricanti di apparecchi di riscaldamento diversi da quelli di cui al punto precedente,(Apparecchi a gas) nell’ambito delle rispettive responsabilità, hanno il diritto ed il dovere di definire e dichiarare esplicitamente, in forma scritta, al committente o all’utente quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro progettato, costruito, fabbricato o modificato, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose, e con quale frequenza queste vadano effettuate. Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 in merito alla manutenzione degli impianti termici. In mancanza di tali indicazioni specifiche, i controlli di cui all’allegato F e all’allegato G devono essere effettuati, almeno con le seguenti scadenze temporali: ogni anno per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW; ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all’interno di locali abitati, in considerazione del maggior sporcamento delle superfici di scambio dovuto ad un aria comburente che risente delle normali attività che sono svolte all’interno delle abitazioni; ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW . Il manutentore deve effettuare La misura del rendimento di combustione in occasione della manutenzione almeno con la seguente frequenza: •Una volta ogni 4 anni sugli impianti autonomi. •Una vota l’anno per gli impianti con P>35 kW •Due volte l’anno per le centrali a combustibile liquido e per quelle con P>350 kW La procedura di misura, per le caldaie a combustibile liquido e solido, deve essere conforme alla norma UNI 10389. La norma UNI 10389 è attualmente in revisione La misura del rendimento di combustione • Per gli impianti nuovi ( installati a partire dall’entrata in vigore del DL 192), il rendimento di combustione rilevato dal verificatore deve essere confrontato con i valori del rendimento utile riportato nell’ Allegato VI al DPR 15 novembre 1996 n. 660 per ciascun tipo di generatore. (All. H 1) a) Per i generatori di calore di tipo a bassa temperatura e a condensazione installati dopo l’entrata in vigore del DL 192 (8 ottobre 2005) il rendimento di combustione rilevato nel corso della verifica deve essere confrontato con il corrispondente dell’ ALLEGATO VI al DPR 15 novembre 1996 n. 660 Tabella dei rendimenti utili Tipo di caldaia Intervalli di potenza Rendimento a potenza nominale Rendimento a carico parziale kW Temperatura media dell’acqua in caldaia (°C) Espressione del requisito di rendimento (%) Temperatura media dell’acqua in caldaia (°C) Espressione del requisito di rendimento (%) Caldaie standard 4 ÷ 400 70 >=84+2logPn >= 50 >=80+3logPn Caldaie a bassa temperatura (*) 4 ÷ 400 70 >=87,5+1,5logPn 40 >=87,5+1,5logPn Caldaie a gas a condensazione 4 ÷ 400 70 >=91+1logPn 30 (**) >=97+1logPn (*) Comprese le caldaie a condensazione che utilizzino i combustibili liquidi; (**) Temperatura dell'acqua di alimentazione della caldaia MINIMO VALORE DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE PER TUTTI I TIPI DI GENERATORI DI CALORE RILEVATO NEL CORSO DELLE VERIFICHE CALDAIE AD ACQUA CALDA (rif. All. VI DPR 15/11/96 n.660) INSTALLATE PRIMA DELL' ENTRATA IN VIGORE DEL DPR 412 (29/10/93) ηc ≥ [ (84+ 2 log Pn ) - 3 ] % INSTALLATI DOPO IL 29/10/93 ηc ≥ ( 84 + 2 log Pn ) % GENERATORI DI CALORE AD ARIA CALDA (Allegato E al DPR 412/93) INSTALLATI PRIMA DELL' ENTRATA IN VIGORE DEL DPR 412 (29/10/93) ηc ≥ [ ( 83 + 2 log Pn ) - 6 ] % INSTALLATI DOPO IL 29/10/93 ηc ≥ [ ( 83 + 2 log Pn ) - 3 ] % ENEA Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 in merito alle ispezioni degli impianti termici. ALLEGATO L (Articolo 12) REGIME TRANSITORIO PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 5. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati all’allegato H al presente decreto, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data della verifica. 6. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati al punto 1), lettera a) e punto 2), lettera a) dell’allegato H al presente decreto, sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo prevista alle lettere e), f), g) ed h), dell’art. 9, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche. Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 in merito alla sostituzione dei generatori di calore ALLEGATO I. (Articolo 11) REGIME TRANSITORIO PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Nel caso di sostituzione di generatori di calore, prevista all’ art. 3, comma 2, lettera c), numero 3, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell’energia qualora coesistano le seguenti condizioni: - i nuovi generatori siano dotati della marcatura di rendimento energetico pari a tre o quattro stelle così come definito nell’allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, e certificati conformemente a quanto previsto nel decreto medesimo; Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 in merito alla sostituzione dei generatori di calore ALLEGATO I. (Articolo 11) REGIME TRANSITORIO PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - la temperatura media del fluido termovettore in corrispondenza delle condizioni di progetto sia non superiore a 60°C; - siano presenti dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi, di cui al precedente comma 12; - nel caso di installazioni di potenze nominali del focolare maggiori o uguali a 35 kW, siano installati nuovi generatori di potenza nominale del focolare non superiore del 10% a quella dei generatori che vengono sostituiti. Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 in merito alla sostituzione dei generatori di calore ALLEGATO I. (Articolo 11) REGIME TRANSITORIO PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI In tutti gli altri casi di sostituzione di generatori di calore vale quanto disposto dall’art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 con l’integrazione del calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale, espresso per metro quadrato di superficie utile dell’edificio (kWh/m2 anno), conformemente al comma 1 del presente allegato e la verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori massimi riportati nella tabella 1 del punto 1 dell’allegato C al presente decreto. Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 in merito alla sostituzione dei generatori di calore ALLEGATO I. (Articolo 11) REGIME TRANSITORIO PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 Nella sostituzione di generatori di calore il dimensionamento del o dei generatori stessi deve essere effettuato in modo tale che il “rendimento di produzione medio stagionale” definito come il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all'art. 9, risulti non inferiore al seguente valore: ηg=(77+3 log Pn)% per il significato di log Pn e per il fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria vale quanto specificato ai commi 1 e 2. DPR 15 novembre 1996 n. 660 ALLEGATO II • • • • • • • • • • ATTRIBUZIONE DELLE MARCATURE DI RENDIMENTO ENERGETICO Requisito di rendimento alla potenza nominale Pn e ad una temperatura media dell'acqua della caldaia di 70° C: η% >= 84 + 2 log Pn - Marcatura * η% >= = 87 + 2 log Pn - Marcatura * * η% >= = 90 + 2 log Pn - Marcatura * * * η% >= = 93 + 2 log Pn - Marcatura * * * * Requisito di rendimento a carico parziale di 0,3 Pn e ad una temperatura media dell'acqua della caldaia di 50 °C : η% >= = 80 + 3 log Pn - Marcatura * η% >= = 83 + 3 log Pn - Marcatura * * η% >= = 86 + 3 log Pn - Marcatura * * * η% >= = 89 + 3 log Pn - Marcatura * * * * Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 in merito alle ispezioni degli impianti termici. • La numerosità delle ispezioni da effettuare da parte dell’amministrazione competente è stata ridotta ad almeno il 5% annuo degli impianti presenti nel territorio. (All. L c.11) • Obbligo della trasmissione del rapporto di controllo tecnico e manutenzione (allegati F e G) all’amministrazione competente,. (All.L c.9) • La trasmissione degli allegati F e/o G da parte del manutentore o del responsabile di impianto avviene con periodicità quadriennale per gli impianti autonomi ed annuale per gli impianti centralizzati. Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 in merito alle ispezioni degli impianti termici. • Per gli impianti dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, le autorità competenti effettuano, con le stesse modalità previste al comma 2, ispezioni dell’impianto termico nel suo complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e una consulenza su interventi migliorativi che possono essere correlati. (Art.9 c.4 DL192) Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 in merito alle ispezioni degli impianti termici. PRIORITA’ NELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI Impianti per i quali non sia pervenuta l’autodichiarazione scegliendoli fra: •Impianti centralizzati (P>35kW) alimentati da combustibile liquido o solido non rinnovabile •Impianti, centralizzati e autonomi, più vecchi (verosimilmente con età superiore ai 15 anni) •Impianti centralizzati alimentati da combustibile gassoso Impianti per i quali sia pervenuta l’autodichiarazione scegliendoli fra: •Impianti per i quali si abbia comunque una indicazione di criticità •Impianti più vecchi (verosimilmente con età superiore ai 15 anni) •Impianti centralizzati (P>35kW) alimentati da combustibile liquido o solido non rinnovabile •Impianti centralizzati alimentati da combustibile gassoso DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192 RELAZIONE BIENNALE Entro il 31 dicembre 2007 le amministrazione competenti, se diverse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, o gli organismi incaricati di cui sopra inviano alla regione o provincia autonoma di appartenenza, una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuati nell'ultimo biennio. La relazione è aggiornata con frequenza biennale. Le Regioni e le Province Autonome dovrebbero predisporre un format di relazione biennale e distribuirlo alle amministrazioni competenti, con le informazioni necessarie all’elaborazione dei dati a livello regionale Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 in merito alle ispezioni degli impianti termici. Enti attuatori L’ Art. 9 comma 1, definisce le funzioni delle Regioni e delle Province autonome. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all’attuazione del presente decreto. I Comuni con più di 40000 abitanti e le Province per la restante parte del territorio, non sono più menzionati come i responsabili dell’attuazione. Questa dizione è stata sostituita con “le autorità competenti”. Saranno pertanto le Regioni che definiranno all’interno del proprio territorio gli enti attuatori. In particolare potranno essere gli stessi comuni e province ma anche le sole province o un organismo pubblico o privato esterno il tutto ovviamente al fine di razionalizzare l’attività anche alla luce della esperienza sino ad ora acquisita. Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 in merito alle sanzioni economiche Sono state definite le sanzioni (art.15) per il responsabile di impianto che non ottemperi a quanto previsto dall’art.7 c.1(obbligo del controllo e manutenzione periodica) e per l’operatore incaricato del controllo e manutenzione che non ottemperi a quanto previsto dall’art.7 c.2 (obbligo della redazione del rapporto di controllo tecnico e manutenzione) FASE TRANSITORIA Le attività di accertamento e ispezione avviate dagli enti locali ai sensi dell’art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n.10, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, conservano la loro validità e possono essere portate a compimento secondo la normativa preesistente per un biennio a partire dalla predetta data di entrata in vigore. GRAZIE PER L’ATTENZIONE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/91/CE RELATIVA AL RENDIMENTO ENERGETICO NELL’EDILIZIA. DLgs 192 DEL 19 agosto 2005. RISVOLTI E NOVITÀ SULLA PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, INSTALLAZIONE ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI Saluggia 28 settembre 2006 Relatore : Ing. Camillo Calvaresi ENEA Le modalità di attuazione delle ispezioni degli impianti termici anche nello stesso territorio sono risultate diverse creando situazioni di inspiegabile iniquità a parità di servizio fornito. Il Ministero delle Attività Produttive ha istituito nel maggio 2004 un Gruppo di Lavoro avente lo scopo di fornire indicazioni alle Regioni e Province Autonome nella emissione di linee guida per l’omogeneizzazione nel territorio delle modalità applicative della normativa. Le indicazioni fornite dal GDL sono state in parte recepite nella elaborazione del DL 192/2005. Una indagine condotta recentemente dall’ENEA, sulla base di richieste di informazioni dirette o indirette ai 280 Enti Locali coinvolti, ha rilevato che ad oggi, ad oltre 10 anni dall’entrata in vigore del DPR 412/93, poco più del 60% degli enti locali ha dato seguito alle attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici. La popolazione coinvolta dal 60% degli enti locali rappresenta comunque il 77% della popolazione nazionale. CAMPUS PER L’ENERGIA AGGIORNAMENTO E CONFRONTO SU TEMATICHE ENERGETICHE A SEGUITO DEL DL 192 LE AUTORITA’ COMPETENTI DOVRANNO PROVVEDERE A: Gestire la fase transitoria Ridefinizione dei costi a carico degli utenti Standardizzazione ed eventuale integrazione degli allegati F e G Revisione del “Rapporto di Prova” LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DOVRANNO PROVVEDERE A: Confermare o Definire gli Enti attuatori (Province Comuni organismi esterni) EMANARE LINEE GUIDA (o revisionare eventuali linee guida esistenti) al fine di omogeneizzare l’attuazione del DL 192 nel territorio regionale AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE E ESPERTI QUALIFICATI PER ACCERTAMENTI E ISPEZIONI NORMATIVA DI RIFERIMENTO •legge 6 dicembre 1971, n. 1083 “La sicurezza degli impianti a gas” •Legge 46 del 5 marzo 1990 “Norme sulla sicurezza degli impianti” •Legge 9 gennaio 1991 n.10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” •DPR 26 agosto 1993 n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10”. •DPR 21 dicembre 1999 n. 551 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici….” •Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 “rendimento energetico in edilizia” •Delibera AEEG n.40/04 del 18/03/2004 e s.m. “Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas” •Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” SIMULAZIONE NUMEROSITA’ ISPEZIONI E MANUTENZIONI % N Impianti termici nel territorio 100.000 Impianti autonomi 85 85.000 Impianti centralizzati 15 15.000 Caldaie di tipo B 40 34.000 Caldaie di tipo B interne 85 28.900 Caldaie di tipo B esterne <8anni 8 2.550 Caldaie di tipo B esterne >8anni 8 2.550 Caldaie di tipo C 60 51.000 Caldaie di tipo C > 8 anni 60 30.600 Caldaie di tipo C < 8 anni 40 20.400 SIMULAZIONE NUMEROSITA’ ISPEZIONI E MANUTENZIONI % N Autodichiarazioni DPR 412 Autodichiarazioni DL 192 70 90 59.500 68.250 15% Ispezioni biennali DPR 412 Ispezioni biennali DL 192 49 10 49.000 10.000 -80% 100 52 100.000 51.763 -48% Manutenzioni annuali DPR 412 Manutenzioni annuali DL 192 NORMA UNI 10845 APPENDICE B METODOLOGIE DI VERIFICA DEL TIRAGGIO ESISTENTE TRA LA SEZIONE Di USCITA DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE DA APPARECCHIO Di TIPO B A TIRAGGIO NATURALE E IL LOCALE DI INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIO MEDESIMO NORMA UNI 10845 APPENDICE B PROCEDURA PER LA MISURA DEL TIRAGGIO PER APPARECCHI DI TIPO B •Chiudere porte e finestre •Chiudere a tenuta eventuali aperture (camini, condotti di scarico ecc…) •Accendere l’apparecchio alla portata termica effettiva di funzionamento •Accendere eventuali altri apparecchi a camera aperta (stufe, caminetti ecc..) Dopo almeno 10 minuti: •Controllo visivo della fiamma •Verifica assenza riflusso per mezzo di appositi attrezzi o strumenti. •Misura dell’effettivo tiraggio. (come da appendice B) NORMA UNI 10845 APPENDICE B PROCEDURA PER LA MISURA DEL TIRAGGIO PER APPARECCHI DI TIPO B Misurazione diretta del tiraggio effettivo •E’ possibile utilizzare lo stesso foro previsto per l’analisi dei gas Caratteristiche degli strumenti di misura: -Per valori attesi > 10 Pa: Campo di misura: ± 100 Pa Risoluzione 1 Pa Precisione ± 3 Pa -Per valori attesi < 10 Pa: Campo di misura: ± 10 Pa Risoluzione 0,1 Pa Precisione ± 0,5 Pa NORMA UNI 10845 APPENDICE B PROCEDURA PER LA MISURA DEL TIRAGGIO PER APPARECCHI DI TIPO B Verifica del corretto tiraggio •Valori misurati: P ≤ 1 Pa – non è garantita la corrette evecuazione dei prodotti della combustione P ≥ 3 Pa – condizione di garanzia sufficiente 1 Pa ≥ P ≤ 3 Pa – è consigliabile eseguire una misura incrociata col metodo indiretto NORMA UNI 10845 APPENDICE B PROCEDURA PER LA MISURA DEL TIRAGGIO PER APPARECCHI DI TIPO B Misurazione indiretta del tiraggio effettivo Il metodo si basa sull'esistenza di una correlazione tra i valori di CO2 nei fumi secchi, prodotti dall'apparecchio di tipo B a tiraggio naturale e misurati immediatamente a valle dell'interruttore di tiraggio dell'apparecchio e i valori di tiraggio effettivo, e di tiraggio minimo ammesso, esistenti tra la sezione di uscita dei prodotti della combustione dell'apparecchio e il locale di installazione dello stesso.