ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/91/CE RELATIVA AL
RENDIMENTO ENERGETICO NELL’EDILIZIA.
DLgs 192 DEL 19 agosto 2005.
RISVOLTI E NOVITÀ SULLA PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE,
INSTALLAZIONE ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI
SALUGGIA
28 settembre 2006
Relatore :
Ing. Camillo Calvaresi ENEA
La Legge 9 gennaio 1991 n.10 attuativa del Piano
Energetico Nazionale è la prima legge quadro che regolava, ed
in parte ancora regola, le modalità progettuali e la gestione
del sistema edificio – impianto.
Il DPR 26 agosto 1993 n. 412 “Regolamento recante norme
per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia è il decreto attuativo
dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10”.
Nel dicembre 2002 è stata emanata la Direttiva n.
2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia
affinché gli stati membri ne recepissero gli obiettivi.
L’obiettivo della direttiva è promuovere il
miglioramento del rendimento energetico degli
edifici nella Comunità,
Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.192
È il recepimento della direttiva 2002/91/CE
Questo nuovo D.Lgs., in vigore
dall’8 ottobre 2005, apporta sensibili novità nella
metodologia progettuale e nella gestione del
sistema edificio – impianto al fine di migliorarne
le prestazioni energetiche.
Il D.Lgs fornisce i criteri generali per la
“certificazione energetica” degli edifici e
ridefinisce le modalità di effettuazione delle
ispezioni degli impianti di climatizzazione.
Le disposizioni contenute nella direttiva europea riguardano
essenzialmente:
• il quadro generale di una metodologia per il calcolo del
rendimento energetico integrato degli edifici;
• l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento
energetico degli edifici di nuova costruzione;
• l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento
energetico degli edifici esistenti di grande metratura
sottoposti a importanti ristrutturazioni;
• la certificazione energetica degli edifici;
• l'ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di
condizionamento d'aria negli edifici, nonché una perizia
del complesso degli impianti termici le cui caldaie abbiano
più di quindici anni.
DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192
Art. 17
(Clausola di cedevolezza)
…omissis…
le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali
applicativi nelle materie di legislazione concorrente si
applicano per le regioni e province autonome che non
abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva
2002/91/CE sino alla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e
provincia autonoma.
Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome
sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario
e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla
stessa direttiva 2002/91/CE.
DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192
Art. 3
(Ambito di intervento)
Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto
si applica agli edifici di nuova costruzione e agli edifici
oggetto di ristrutturazione
con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3.
Art. 12
(Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici)
Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 4, comma 1, il
contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli
impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni
periodiche, e i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle
ispezioni stesse sono disciplinati dagli articoli 7 e 9 del presente decreto,
dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e
successive modifiche e integrazioni, e dalle disposizioni di cui all’ allegato L.
Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192
Definizione di impianto termico:
DPR 412/93
DL 192/2005
“impianto termico”, un impianto tecnologico destinato alla
climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza
produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola
produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi,
comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione
del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi
compresi negli impianti termici gli impianti individuali di
riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici
apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua
unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti
termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli
apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore
o uguale a 15 kW.
Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192
Chiarimenti sulla definizione di impianto termico:
Circolare ministeriale maggio 2006
Comma 12 (impianto termico)
Nell’applicare l’ultimo periodo della definizione del concetto
di impianto termico, si deve tenere conto solo degli
apparecchi fissi, alimentati ad energia elettrica o a
combustibile liquido o gassoso, e dotati, da parte del
costruttore, dei necessari dati di targa fra cui
necessariamente il valore della potenza nominale del focolare.
Restano esclusi dal computo gli apparecchi portatili di
emergenza (che, in quanto tali, non sono destinati “al servizio
di una specifica unità immobiliare”) e, come si evince dal primo
periodo della definizione, gli apparecchi destinati alla sola
produzione di acqua calda sanitaria per uso unifamiliare.
Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192
Gli impianti individuali di riscaldamento sono considerati impianti termici
indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato, sono pertanto
impianti termici anche gli impianti che utilizzano generatori alimentati da
combustibile solido.
Anche questi impianti devono pertanto rispettare i dettami del DPR 412/93
e la nuova normativa. In particolare:
►Presentazione della relazione tecnica prevista dall’art. 28 L.10/91
modificata dal Dlgs 192/2005. (Allegato E)
►Manutenzione periodica.
►Libretto di impianto o di centrale
►Dichiarazione di conformità (L, 46/90)
La verifica del rendimento di combustione deve essere eseguita se il
costruttore dell’apparecchio fornisce la metodologia di prova.
Al momento non sono in vigore norme nazionali che forniscono tale
metodologia.
Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
SI APPLICA AGLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE ED IN
CASO DI IMPORTANTI RISTRUTTURAZIONI CHE
COINVOLGONO L’INVOLUCRO DELL’EDIFICIO (Sutile > 1000 m2)
Sarà regolata da decreti attuativi non ancora emessi
La legge 10/91 (Art. 30) prevedeva l’emanazione di norme
(mai emanate) per la certificazione energetica degli edifici
Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA HA LO SCOPO DI
INCENTIVARE IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’
ENERGETICA DEGLI EDIFICI RICORRENDO EVENTUALMENTE
ALL’UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI
Il certificato energetico sarà una caratteristica del
sistema edificio impianto, sarà quindi indipendente
dalle modalità di utilizzo o dal clima
Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192.
LA PROGETTAZIONE DEL SISTEMA EDIFICIO IMPIANTO
IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI, IN ATTESA DEI DECRETI ATTUATIVI, E’
DISCIPLINATO DALLA LEGGE 10/91 E DALLE DISPOSIZIONI
DI CUI ALL’ALLEGATO I
-In funzione dei gg e del rapporto S/V è posto un limite al fabbisogno
di energia primaria per la climatizzazione invernale (espresso in
kWh/m2 anno).
-Rispetto del valore minimo di trasmittanza anche fra alloggi
confinanti se serviti da impianti di climatizzazione separati.
-Obbligo di predisporre le opere in modo da favorire il collegamento
ad impianti di teleriscaldamento, solare termico e fotovoltaico.
-Obbligo per gli edifici pubblici del ricorso al solare termico per la
produzione di acqua calda sanitaria
Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005
n. 192 in merito alle ispezioni degli impianti termici.
• La dizione “Verifica dell’impianto termico” e cioè l’insieme
delle operazioni condotte dall’operatore incaricato
dall’amministrazione competente nel corso del sopralluogo
sull’impianto, è sostituita con “Ispezione dell’impianto
termico”.
• E’ stata inoltre introdotta la dizione “accertamento”
consistente nella verifica documentale, effettuata
dall’amministrazione competente, precedente la eventuale
fase di ispezione.
Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005
n. 192 in merito alle manutenzioni degli impianti termici.
esercizio e manutenzione di un impianto termico
è il complesso di operazioni, che comporta
l'assunzione di responsabilità finalizzata alla
gestione degli impianti, includente: conduzione,
manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo,
nel rispetto delle norme in materia di sicurezza,
di contenimento dei consumi energetici e di
salvaguardia ambientale.
Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005
n. 192 in merito alle manutenzioni degli impianti termici.
Art. 7
(Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione
invernale e estiva)
1. Il proprietario, il conduttore, l’amministratore di condominio, o per
essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in
esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni
di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa
vigente.
2. L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli
impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette
attività a regola d’arte, nel rispetto della normativa vigente.
L’operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l’obbligo di
redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico
conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e
dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità
dell’impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne
sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.
Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005
n. 192 in merito alle manutenzioni degli impianti termici.
• Introduzione del rapporto di controllo tecnico e manutenzione
(allegato F) anche per caldaie con P> di 35 kW da utilizzare nelle
stesse modalità dell’allegato G (ex allegato H).
• Modifica al format ed ai contenuti del rapporto di controllo tecnico
e manutenzione (ex allegato H), denominato ora allegato G
Questi nuovi modelli (allegato G ed F) responsabilizzano
maggiormente il manutentore. Questi è tenuto, a fine
manutenzione, od esprimersi senza dubbi sul fatto che l’impianto
sia in condizioni o meno di essere esercito in sicurezza.
Allegato G al Dlgs 192/2005
RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO
PER IMPIANTO TERMICO DI POTENZA INFERIORE A 35 kW
IL RAPPORTO DI CONTROLLO DEVE ESSERE COMPILATO DALL'OPERATORE INCARICATO E CONSEGNATO IN COPIA
AL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO, CHE NE DEVE CONFERMARE RICEVUTA PER PRESA VISIONE.
Impianto termico sito nel Comune di ..........……….........………………………………………….
.(……)
in via/piazza ............................………………………………. nc .......... piano .....….. interno .......… Cap……….
Responsabile dell’impianto: ………………………………………………………………………… tel.: …………..
Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
in qualità di:
proprietario
occupante
terzo responsabile
A. IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO
Costruttore .......……..............................................................
Modello ..........................................................................................
Marcatura efficienza energetica : (decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660):………………………………………….
Matr. ............……… Anno di costruzione ..…..…….
Riscaldamento †
Acqua calda sanitaria †
Pot. term. nom. utile (kW) ....……..Caldaia tipo (1) B † C † Tiraggio naturale † forzato †
Combustibile:
Gas di rete †
Gpl †
Gasolio †
Kerosene †
Altri ……………..
Data installazione.............................……..
Data del controllo ………………………………... Locale installazione
…………………………………………………………………………………………...
SI NO N.C.
- Dispositivo rompitiraggio-antivento
B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI SI NO N.C.(2)
CORREDO
- Dichiar. di conformità dell'impianto
- Libretto di impianto
- Libretto d'uso e manutenzione
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
C. ESAME VISIVO DEL LOCALE DI
INSTALLAZIONE
Id
iàd ll
l di i
ll i
(3)
privo di evidenti tracce di
deterioramento, ossidazione e/o
corrosione
- Scambiatore lato fumi pulito
- Accensione e funzionamento
regolari
†
†
†
† †
†
†
†
†
Allegato G al Dlgs 192/2005
H. CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE
Effettuato
†
Non effettuato
UNI 10845
†
Temp. fumi (°C)
Temp. amb. (°C)
O2 (%)
CO2 (%)
Bacharach (n)
CO (ppm)
Rend.to Combustione (%)
Tiraggio (Pa) (4)
......................
.......................
.............
...............
........................
.............
..........................................
……………….
OSSERVAZIONI(5)(8):
............................................................................................................................………….............…………………
….
RACCOMANDAZIONI(6)(8) (in attesa di questi interventi l’impianto può essere messo in funzione):
........................................................................................………...........................................………………………
……
In mancanza di prescrizioni esplicite, il tecnico dichiara che l'apparecchio può essere messo in servizio ed
usato normalmente senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.
Ai fini della sicurezza l’impianto può funzionare
SI †
NO †
Allegato G al Dlgs 192/2005
TECNICO CHE HA EFFETTUATO IL CONTROLLO:
Nome e Cognome .............................................……… Ragione Sociale .................................................……….
Indirizzo ………………………………………………………………………………….. Telefono ...................
Estremi del documento di qualifica ..............................…………………………………………………………..
Orario di arrivo presso l’impianto…………………….. Orario di partenza dall’impianto……………………….
Timbro e firma dell’operatore
Firma del responsabile dell’impianto (per presa visione)
......................................................…………
........................................…………………
Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005
n. 192 in merito alla manutenzione degli impianti termici.
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto
termico devono essere eseguite tenendo conto delle seguenti priorità:
1. conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l’uso e
la manutenzione elaborate dal costruttore dell’impianto.
2. conformemente alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante
ai sensi della normativa vigente.
3. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti
dell’impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali
non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo
specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni
e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo
specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005
n. 192 in merito alla manutenzione degli impianti termici.
Il Dlgs 192/2005 responsabilizza il costruttore
(installatore) dell’impianto sulle modalità e
frequenza delle manutenzioni, questi sarà tenuto
sulla base delle indicazioni fornite dai fabbricanti
a redigere un manuale di manutenzione dell’impianto
termico comprensivo dell’impianto fumario.
Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005
n. 192 in merito alla manutenzione degli impianti termici.
Una recente circolare esplicativa del MAP riporta:
Analogamente i progettisti ed i costruttori di impianti ed i
fabbricanti di apparecchi di riscaldamento diversi da quelli di
cui al punto precedente,(Apparecchi a gas) nell’ambito delle
rispettive responsabilità, hanno il diritto ed il dovere di
definire e dichiarare esplicitamente, in forma scritta, al
committente o all’utente quali siano le operazioni di controllo
e manutenzione
di cui necessita l’impianto da loro
progettato, costruito, fabbricato o modificato, per garantire la
sicurezza delle persone e delle cose, e con quale frequenza
queste vadano effettuate.
Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto
2005 n. 192 in merito alla manutenzione degli impianti
termici.
In mancanza di tali indicazioni specifiche, i controlli di cui all’allegato F e
all’allegato G devono essere effettuati, almeno con le seguenti scadenze
temporali:
ogni anno per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido
indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale
del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di
potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore
con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati
di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all’interno di
locali abitati, in considerazione del maggior sporcamento delle superfici di
scambio dovuto ad un aria comburente che risente delle normali attività che
sono svolte all’interno delle abitazioni;
ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare
inferiore a 35 kW .
Il manutentore deve effettuare
La misura del rendimento di combustione
in occasione della manutenzione almeno con la seguente frequenza:
•Una volta ogni 4 anni sugli impianti autonomi.
•Una vota l’anno per gli impianti con P>35 kW
•Due volte l’anno per le centrali a combustibile liquido e per quelle
con P>350 kW
La procedura di misura, per le caldaie a combustibile liquido e
solido, deve essere conforme alla norma UNI 10389.
La norma UNI 10389 è attualmente in revisione
La misura del rendimento di combustione
• Per gli impianti nuovi ( installati a partire dall’entrata in
vigore del DL 192), il rendimento di combustione rilevato
dal verificatore deve essere confrontato con i valori del
rendimento utile riportato nell’ Allegato VI al DPR 15
novembre 1996 n. 660 per ciascun tipo di generatore. (All.
H 1) a)
Per i generatori di calore di tipo a bassa temperatura e a
condensazione installati dopo l’entrata in vigore del DL 192 (8
ottobre 2005) il rendimento di combustione rilevato nel corso della
verifica deve essere confrontato con il corrispondente dell’
ALLEGATO VI al DPR 15 novembre 1996 n. 660
Tabella dei rendimenti utili
Tipo di caldaia
Intervalli
di
potenza
Rendimento a potenza nominale
Rendimento a carico parziale
kW
Temperatura
media
dell’acqua in
caldaia (°C)
Espressione del
requisito di
rendimento (%)
Temperatura
media
dell’acqua in
caldaia (°C)
Espressione del
requisito di
rendimento (%)
Caldaie standard
4 ÷ 400
70
>=84+2logPn
>= 50
>=80+3logPn
Caldaie a bassa
temperatura (*)
4 ÷ 400
70
>=87,5+1,5logPn
40
>=87,5+1,5logPn
Caldaie a gas a
condensazione
4 ÷ 400
70
>=91+1logPn
30 (**)
>=97+1logPn
(*) Comprese le caldaie a condensazione che utilizzino i combustibili liquidi;
(**) Temperatura dell'acqua di alimentazione della caldaia
MINIMO VALORE DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE PER TUTTI I TIPI DI
GENERATORI DI CALORE RILEVATO NEL CORSO DELLE VERIFICHE
CALDAIE AD ACQUA CALDA
(rif. All. VI DPR 15/11/96 n.660)
INSTALLATE PRIMA DELL' ENTRATA IN VIGORE DEL DPR 412 (29/10/93)
ηc ≥ [ (84+ 2 log Pn ) - 3 ] %
INSTALLATI DOPO IL 29/10/93
ηc ≥ ( 84 + 2 log Pn ) %
GENERATORI DI CALORE AD ARIA CALDA
(Allegato E al DPR 412/93)
INSTALLATI PRIMA DELL' ENTRATA IN VIGORE DEL DPR 412 (29/10/93)
ηc ≥ [ ( 83 + 2 log Pn ) - 6 ] %
INSTALLATI DOPO IL 29/10/93
ηc ≥ [ ( 83 + 2 log Pn ) - 3 ] %
ENEA
Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005
n. 192 in merito alle ispezioni degli impianti termici.
ALLEGATO L
(Articolo 12)
REGIME TRANSITORIO PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
5. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di verifica
in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione
inferiori ai limiti fissati all’allegato H al presente decreto, non
riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione,
devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla
data della verifica.
6. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di verifica in
esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a
quelli indicati al punto 1), lettera a) e punto 2), lettera a)
dell’allegato H al presente decreto, sono comunque esclusi dalla
conduzione in esercizio continuo prevista alle lettere e), f), g) ed
h), dell’art. 9, comma 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche.
Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005
n. 192 in merito alla sostituzione dei generatori di calore
ALLEGATO I.
(Articolo 11)
REGIME TRANSITORIO PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Nel caso di sostituzione di generatori di calore, prevista
all’ art. 3, comma 2, lettera c), numero 3, si intendono
rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale
dell’energia qualora coesistano le seguenti condizioni:
- i nuovi generatori siano dotati della marcatura di
rendimento energetico pari a tre o quattro stelle così
come definito nell’allegato II del decreto del Presidente
della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, e certificati
conformemente a quanto previsto nel decreto
medesimo;
Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005
n. 192 in merito alla sostituzione dei generatori di calore
ALLEGATO I.
(Articolo 11)
REGIME TRANSITORIO PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- la temperatura media del fluido termovettore in
corrispondenza delle condizioni di progetto sia non
superiore a 60°C;
- siano presenti dispositivi per la regolazione automatica
della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole
zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi, di
cui al precedente comma 12;
- nel caso di installazioni di potenze nominali del focolare
maggiori o uguali a 35 kW, siano installati nuovi generatori
di potenza nominale del focolare non superiore del 10%
a quella dei generatori che vengono sostituiti.
Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005
n. 192 in merito alla sostituzione dei generatori di calore
ALLEGATO I.
(Articolo 11)
REGIME TRANSITORIO PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
In tutti gli altri casi di sostituzione di generatori di calore
vale quanto disposto dall’art. 5, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412
con l’integrazione del calcolo del fabbisogno annuo di
energia primaria per la climatizzazione invernale,
espresso per metro quadrato di superficie utile
dell’edificio (kWh/m2 anno), conformemente al comma 1
del presente allegato e la verifica che lo stesso risulti
inferiore ai valori massimi riportati nella tabella 1 del
punto 1 dell’allegato C al presente decreto.
Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005
n. 192 in merito alla sostituzione dei generatori di calore
ALLEGATO I.
(Articolo 11)
REGIME TRANSITORIO PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412
Nella sostituzione di generatori di calore il dimensionamento del o dei
generatori stessi deve essere effettuato in modo tale che il “rendimento
di produzione medio stagionale” definito come il rapporto tra l'energia
termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia
primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato
con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all'art. 9, risulti
non inferiore al seguente valore:
ηg=(77+3 log Pn)%
per il significato di log Pn e per il fattore di conversione dell'energia
elettrica in energia primaria vale quanto specificato ai commi 1 e 2.
DPR 15 novembre 1996 n. 660 ALLEGATO II
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ATTRIBUZIONE DELLE MARCATURE DI RENDIMENTO
ENERGETICO
Requisito di rendimento alla potenza nominale Pn e ad una
temperatura media dell'acqua della caldaia di 70° C:
η% >= 84 + 2 log Pn - Marcatura *
η% >= = 87 + 2 log Pn - Marcatura * *
η% >= = 90 + 2 log Pn - Marcatura * * *
η% >= = 93 + 2 log Pn - Marcatura * * * *
Requisito di rendimento a carico parziale di 0,3 Pn e ad una
temperatura media dell'acqua della caldaia di 50 °C :
η% >= = 80 + 3 log Pn - Marcatura *
η% >= = 83 + 3 log Pn - Marcatura * *
η% >= = 86 + 3 log Pn - Marcatura * * *
η% >= = 89 + 3 log Pn - Marcatura * * * *
Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005
n. 192 in merito alle ispezioni degli impianti termici.
• La numerosità delle ispezioni da effettuare
da parte dell’amministrazione competente è stata ridotta
ad almeno il 5% annuo degli impianti presenti nel territorio.
(All. L c.11)
• Obbligo della trasmissione del rapporto di controllo
tecnico e manutenzione (allegati F e G)
all’amministrazione competente,.
(All.L c.9)
• La trasmissione degli allegati F e/o G da parte del
manutentore o del responsabile di impianto avviene con
periodicità quadriennale per gli impianti autonomi ed
annuale per gli impianti centralizzati.
Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005
n. 192 in merito alle ispezioni degli impianti termici.
• Per gli impianti dotati di generatori di calore di età
superiore a quindici anni, le autorità competenti
effettuano, con le stesse modalità previste al comma 2,
ispezioni dell’impianto termico nel suo complesso
comprendendo una valutazione del rendimento medio
stagionale del generatore e una consulenza su interventi
migliorativi che possono essere correlati.
(Art.9 c.4 DL192)
Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192
in merito alle ispezioni degli impianti termici.
PRIORITA’ NELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI
Impianti per i quali non sia pervenuta l’autodichiarazione scegliendoli
fra:
•Impianti centralizzati (P>35kW) alimentati da combustibile liquido o
solido non rinnovabile
•Impianti, centralizzati e autonomi, più vecchi (verosimilmente con
età superiore ai 15 anni)
•Impianti centralizzati alimentati da combustibile gassoso
Impianti per i quali sia pervenuta l’autodichiarazione scegliendoli fra:
•Impianti per i quali si abbia comunque una indicazione di criticità
•Impianti più vecchi (verosimilmente con età superiore ai 15 anni)
•Impianti centralizzati (P>35kW) alimentati da combustibile liquido o
solido non rinnovabile
•Impianti centralizzati alimentati da combustibile gassoso
DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192
RELAZIONE BIENNALE
Entro il 31 dicembre 2007 le amministrazione competenti, se
diverse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, o
gli organismi incaricati di cui sopra inviano alla regione o provincia
autonoma di appartenenza, una relazione sulle caratteristiche e
sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel
territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle
risultanze delle ispezioni effettuati nell'ultimo biennio. La relazione
è aggiornata con frequenza biennale.
Le Regioni e le Province Autonome dovrebbero predisporre un
format di relazione biennale e distribuirlo alle amministrazioni
competenti, con le informazioni necessarie all’elaborazione dei
dati a livello regionale
Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005
n. 192 in merito alle ispezioni degli impianti termici.
Enti attuatori
L’ Art. 9 comma 1, definisce le funzioni delle Regioni e delle Province
autonome.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
provvedono all’attuazione del presente decreto.
I Comuni con più di 40000 abitanti e le Province per la restante parte
del territorio, non sono più menzionati come i responsabili
dell’attuazione. Questa dizione è stata sostituita con
“le autorità competenti”.
Saranno pertanto le Regioni che definiranno all’interno del proprio
territorio gli enti attuatori. In particolare potranno essere gli stessi
comuni e province ma anche le sole province o un organismo pubblico o
privato esterno il tutto ovviamente al fine di razionalizzare l’attività
anche alla luce della esperienza sino ad ora acquisita.
Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto
2005 n. 192 in merito alle sanzioni economiche
Sono state definite le sanzioni (art.15) per il responsabile di
impianto che non ottemperi a quanto previsto dall’art.7
c.1(obbligo del controllo e manutenzione periodica) e
per l’operatore incaricato del controllo e manutenzione che
non ottemperi a quanto previsto dall’art.7 c.2 (obbligo della
redazione del rapporto di controllo tecnico e manutenzione)
FASE TRANSITORIA
Le attività di accertamento e ispezione avviate dagli enti
locali ai sensi dell’art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio
1991, n.10, prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, conservano la loro validità e possono essere
portate a compimento secondo la normativa preesistente
per un biennio a partire dalla predetta data di entrata in
vigore.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/91/CE RELATIVA AL
RENDIMENTO ENERGETICO NELL’EDILIZIA.
DLgs 192 DEL 19 agosto 2005.
RISVOLTI E NOVITÀ SULLA PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE,
INSTALLAZIONE ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI
Saluggia
28 settembre 2006
Relatore :
Ing. Camillo Calvaresi ENEA
Le modalità di attuazione delle ispezioni degli impianti termici anche nello
stesso territorio sono risultate diverse creando situazioni di inspiegabile iniquità
a parità di servizio fornito.
Il Ministero delle Attività Produttive ha istituito nel maggio 2004 un Gruppo di
Lavoro avente lo scopo di fornire indicazioni alle Regioni e Province Autonome
nella emissione di linee guida per l’omogeneizzazione nel territorio delle
modalità applicative della normativa. Le indicazioni fornite dal GDL sono state
in parte recepite nella elaborazione del DL 192/2005.
Una indagine condotta recentemente dall’ENEA, sulla base di richieste di
informazioni dirette o indirette ai 280 Enti Locali coinvolti, ha rilevato che ad
oggi, ad oltre 10 anni dall’entrata in vigore del DPR 412/93, poco più del 60%
degli enti locali ha dato seguito alle attività di accertamento ed ispezione degli
impianti termici. La popolazione coinvolta dal 60% degli enti locali rappresenta
comunque il 77% della popolazione nazionale.
CAMPUS PER L’ENERGIA
AGGIORNAMENTO E CONFRONTO SU TEMATICHE ENERGETICHE
A SEGUITO DEL DL 192 LE AUTORITA’ COMPETENTI DOVRANNO
PROVVEDERE A:
Gestire la fase transitoria
Ridefinizione dei costi a carico degli utenti
Standardizzazione ed eventuale integrazione degli allegati F e G
Revisione del “Rapporto di Prova”
LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DOVRANNO PROVVEDERE A:
Confermare o Definire gli Enti attuatori (Province Comuni organismi esterni)
EMANARE LINEE GUIDA (o revisionare eventuali linee guida esistenti) al fine
di omogeneizzare l’attuazione del DL 192 nel territorio regionale
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE E ESPERTI QUALIFICATI
PER ACCERTAMENTI E ISPEZIONI
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
•legge 6 dicembre 1971, n. 1083 “La sicurezza degli impianti a gas”
•Legge 46 del 5 marzo 1990 “Norme sulla sicurezza degli impianti”
•Legge 9 gennaio 1991 n.10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico
nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”
•DPR 26 agosto 1993 n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione,
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici
ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4,
comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10”.
•DPR 21 dicembre 1999 n. 551 “Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di
progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici
degli edifici….”
•Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 “rendimento energetico in edilizia”
•Delibera AEEG n.40/04 del 18/03/2004 e s.m. “Adozione del regolamento delle
attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas”
•Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”
SIMULAZIONE NUMEROSITA’ ISPEZIONI E MANUTENZIONI
%
N
Impianti termici nel territorio
100.000
Impianti autonomi
85
85.000
Impianti centralizzati
15
15.000
Caldaie di tipo B
40
34.000
Caldaie di tipo B interne
85
28.900
Caldaie di tipo B esterne <8anni
8
2.550
Caldaie di tipo B esterne >8anni
8
2.550
Caldaie di tipo C
60
51.000
Caldaie di tipo C > 8 anni
60
30.600
Caldaie di tipo C < 8 anni
40
20.400
SIMULAZIONE NUMEROSITA’ ISPEZIONI E MANUTENZIONI
%
N
Autodichiarazioni DPR 412
Autodichiarazioni DL 192
70
90
59.500
68.250
15%
Ispezioni biennali DPR 412
Ispezioni biennali DL 192
49
10
49.000
10.000
-80%
100
52
100.000
51.763
-48%
Manutenzioni annuali DPR 412
Manutenzioni annuali DL 192
NORMA UNI 10845
APPENDICE B
METODOLOGIE DI VERIFICA DEL TIRAGGIO
ESISTENTE TRA LA SEZIONE Di USCITA DEI
PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE DA
APPARECCHIO Di TIPO B A TIRAGGIO
NATURALE E IL LOCALE DI INSTALLAZIONE
DELL'APPARECCHIO MEDESIMO
NORMA UNI 10845
APPENDICE B
PROCEDURA PER LA MISURA DEL TIRAGGIO PER APPARECCHI DI
TIPO B
•Chiudere porte e finestre
•Chiudere a tenuta eventuali aperture (camini, condotti di scarico
ecc…)
•Accendere l’apparecchio alla portata termica effettiva di
funzionamento
•Accendere eventuali altri apparecchi a camera aperta (stufe,
caminetti ecc..)
Dopo almeno 10 minuti:
•Controllo visivo della fiamma
•Verifica assenza riflusso per mezzo di appositi attrezzi o
strumenti.
•Misura dell’effettivo tiraggio. (come da appendice B)
NORMA UNI 10845
APPENDICE B
PROCEDURA PER LA MISURA DEL TIRAGGIO PER APPARECCHI DI
TIPO B
Misurazione diretta del tiraggio effettivo
•E’ possibile utilizzare lo stesso foro previsto per l’analisi dei gas
Caratteristiche degli strumenti di misura:
-Per valori attesi > 10 Pa:
Campo di misura: ± 100 Pa Risoluzione 1 Pa
Precisione ± 3 Pa
-Per valori attesi < 10 Pa:
Campo di misura: ± 10 Pa Risoluzione 0,1 Pa
Precisione ± 0,5 Pa
NORMA UNI 10845
APPENDICE B
PROCEDURA PER LA MISURA DEL TIRAGGIO PER APPARECCHI DI
TIPO B
Verifica del corretto tiraggio
•Valori misurati:
P ≤ 1 Pa – non è garantita la corrette evecuazione dei prodotti della
combustione
P ≥ 3 Pa – condizione di garanzia sufficiente
1 Pa ≥ P ≤ 3 Pa – è consigliabile eseguire una misura incrociata col
metodo indiretto
NORMA UNI 10845
APPENDICE B
PROCEDURA PER LA MISURA DEL TIRAGGIO PER APPARECCHI DI
TIPO B
Misurazione indiretta del tiraggio effettivo
Il metodo si basa sull'esistenza di una
correlazione tra i valori di CO2 nei fumi secchi,
prodotti dall'apparecchio di tipo B a tiraggio
naturale e misurati immediatamente a valle
dell'interruttore di tiraggio dell'apparecchio e i
valori di tiraggio effettivo, e di tiraggio minimo
ammesso, esistenti tra la sezione di uscita dei
prodotti della combustione dell'apparecchio e il
locale di installazione dello stesso.
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Dlgs 192 del 19 agosto 2005