Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Sezione di Pordenone ·· --·- ···-- ·--· -· IQ3PN Vademecum IV3EHH -2004 Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Indice documentazione Descrizione documentazione Pag. Info 1 Band-plan HF – VHF – UHF - Ponti ripetitori in Friuli Venezia Giulia 2 Statuto A.R.I. Soci Patrimonio Votazioni, delibere, assemblee Probiviri Rappresentanza e firma Sezioni e Comitati Regionali Disposizioni finali Disposizioni transitorie 3 3 5 6 7 8 8 9 9 Regolamento di attuazione statuto A.R.I. 11 Regolamento di Sezione A.R.I. Pordenone 18 Indice Regolamento di Sezione A.R.I. Pordenone 23 D.l n. 259 1/08/2003 Titolo I – Disposizioni generali e comuni Titolo II - Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico Titolo III - Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato Capo VII Radioamatori Titolo IV - Tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica Titolo V - Impianti radioelettrici Titolo VI - Disposizioni finali 24 25 29 37 44 46 47 52 Allegati al codice Titolo I - Disposizioni di carattere generale Titolo II - Contributi amministrativi per autorizzazioni generali con concessione del diritto d’uso delle frequenze Capo I - Attività radioamatoriale Modifiche all'allegato 26 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, concernente l'adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio della attività radioamatoriale. (G.U. n. 196 del 24-8-2005) Sub allegato A (Art. 1, comma 2, dell’allegato 26 – rif. Art. 135 del Codice) dichiarazione inizio attività Sub allegato A1 (Art. 1, dell’allegato 26) rinnovo autorizzazione generale Sub allegato B - Attestato autorizzazione generale stazione di radioamatore classe A Sub allegato C - Attestato autorizzazione generale stazione di radioamatore classe B Sub allegato D – Programma d’esame per il conseguimento della patente di radioamatore Sub allegato E – Certificato HAREC CEPT T/R 61-02 Sub allegato F – Richiesta attestato SWL Sub allegato G – Attestato attività di ascolto SWL Sub allegato H – Richiesta installazione stazione ripetitrice del servizio radioamatore e scheda tecnica della stazione Richiesta nominativo per stazione di radioamatore (art.139, D.L. 259/03) -i- 54 56 57 59 65 66 67 68 69 70 77 79 80 81 83 Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Richiesta nominativo per stazione di radioamatore (art.139, D.L. 259/03) F.V.G. Richiesta cambio nominativo ex classe B ( art. 3 D.M. 21.07.05) Dichiarazione inizio attività radioamatoriale (art.104 D.L. 259/03) F.V.G. Richiesta attestato di Autorizzazione Generale F.V.G. Richiesta rinnovo autorizzazione generale stazione di radioamatore (art.1, comma 3 allegato n. 26 D.L. 259/03) F.V.G. Dichiarazione inizio attività radioelettrica in banda cittadina (art.145 D.L. 259/03) F.V.G. Dichiarazione inizio attività radioelettrica utilizzo apparati PMR 446 da parte di persone fisiche (art.107 comma 10, D.L. 259/03) F.V.G. Comunicazione cambio di residenza radioamatore F.V.G. Domanda di ammissione agli esami per patente di stazione di radioamatore F.V.G. Domanda di rilascio della patente di radioamatore senza esami F.V.G. Note licenza e autorizzazioni 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Servizio QSL 95 Prefissi ITU 97 Indirizzi QSL Bureau 100 Paesi DXCC 104 Assegnazione prefissi Italiani 112 Paesi CEPT 113 Paesi non CEPT ma che adottano la raccomandazione CEPT 115 IRC 116 QSL (modalità di compilazione ed uso) 118 LOG (quaderno di stazione) 120 Esempio LOG di stazione 121 - ii - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Sezione A.R.I. di Pordenone Info Anno costituzione : 1959 Sede sociale : Via Molinari 35 (polisportivo comunale di Pordenone) Riunioni : tutti i giovedì non festivi dalle ore 21,00 alle 23,00 Riunione informativa ai soci : il primo giovedì non festivo del mese Recapito postale : Sezione A.R.I. Pordenone, casella postale 1, 33170 Pordenone PN Pagina WEB : www.ari-pordenone.it Indirizzo E-Mail : [email protected] -1- Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Frequenze assegnate al servizio Radioamatore in Italia HF BANDPLAN Legenda: CW = SSB - Freq. =Mhz 160 mt. In uso : esclusivo 1,830==========1,840-------------------1,850 80 mt. In uso : secondario 3,500==========3,600------------------------------------------------------------------3,800 40 mt. In uso : esclusivo 7,000==========7,040----------------------------------------------7,200 30 mt. In uso : secondario 10,100=========10,150 20 mt. In uso : esclusivo 14,000==========14,100----------------------------------------------------------------------14,350 17 mt. In uso : esclusivo 18,068==========18,100-------------------------------18,1680 15 mt. In uso : esclusivo 21,000==========21,150---------------------------------------------------------------------------------21,450 12 mt. In uso : esclusivo 24,890==========24,920-----------------------------24,990 10 mt. In uso : esclusivo 28,000===============28,300------------------------------------------------------------------------------------29,700 VHF-UHF BANDPLAN 6 mt. In uso : secondario 50,000==========50,100----------------------------------------------------------------------51,000 2 mt. In uso : esclusivo 144,000==========145,000-------------------------146,000 70 cm In uso : secondario 430,000----------------------434,000 23 cm. In uso : secondario 1240,000----------------------1245,000 non assegnata non assegnata 435,000--------------------------------------438,000 1267,000----------------------------------1298,000 Ponti ripetitori nel Friuli Venezia Giulia Ripetitore Nominativo Banda Località R0 R1A R2A R3A R5 R6 R7 RU1 RU3 RU5 RU6 RU7 RU8 RU9 IR3L IR3N IR3Q IR3O IR3K IR3H IR3M IR3UP IR3UJ IR3UD IR3UW IR3UE IR3UAB IR3-- vhf vhf vhf vhf vhf vhf vhf uhf uhf uhf uhf uhf uhf uhf Muggia Torreano di Cividale Tarvisio Enemonzo Bordano Aviano Maniago Maniago Sagrado Caneva Aviano Reana del Roiale Tolmezzo Trieste Provincia -2- TS UD UD UD UD PN PN PN GO PN PN UD UD TS Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Associazione Radioamatori Italiani eretta in Ente Morale con DPR 10 gennaio 1950 n. 368 Via Domenico Scarlatti, 31 - 20124 Milano STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE A.R.I. approvato con D.P.R. il 24 novembre 1977 nr. 1105 ART. 1 L'associazione Radiotecnica Italiana A.R.I. sorta il 01 gennaio 1927 dalla fusione dell'Associazione Dilettanti Radiotecnici Italiani e del Radio Club Nazionale Italiano, acquista la denominazione di Associazione Radioamatori Italiani A.R.I. ART. 2 L'associazione ha sede legale ed amministrazione in Milano. ART. 3 Scopi dell'associazione sono: a) riunire a scopi scientifici e culturali, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, i radioamatori; b) assistere, con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo mediante apposita regolamentazione, i titolari di stazione di ascolto (SWL), nonché tutti coloro che si interessano ai problemi radiantistici ed eventualmente alle attività collaterali; c) dare incremento agli studi scientifici in campo radiantistico promuovendo esperimenti e prove; d) costruire organo di collegamento fra i Soci e la pubblica Amministrazione, in particolare per ciò che concerne la disciplina dell'attività radiantistica; e) tutelare gli interessi dei Soci nei confronti di Enti similari ed assisterli nei rapporti con la pubblica Amministrazione; f) mantenere relazioni con analoghe associazioni estere e specialmente con la I.A.R.U. (International Amateur Radio Union) dalla quale l'A.R.I. è filiazione per l'Italia; g) costituire centri di Informazioni tecniche a disposizione dei propri soci; h) distribuire ai Soci l'Organo Ufficiale dell'Associazione. ART.4 L'Associazione è apolitica ed aconfessionale. SOCI ART.5 L'Associazione è composta da Soci Effettivi, Juniores ed Onorari. Tranne quest'ultimi, essi sono tenuti a versare alla Segreteria Generale, entro il periodo stabilito, una quota annuale che, per ogni anno, sarà stata fissata da Consiglio Direttivo e resa nota entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente. Il versamento della quota annuale, effettuato entro il termine di cui sopra, non dà diritto a fruire dei servizi arretrati. Una parte della quota annuale costituisce la quota di sezione che, con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, sarà attribuita dall'A.R.I. alla Sezione competente tramite il rispettivo Comitato Regionale al quale ne spetterà una percentuale stabilita dal Comitato Regionale medesimo per le proprie spese di gestione. ART.6 I Soci Effettivi sono le persone fisiche di ineccepibile moralità che abbiano raggiunto la maggiore età, che godano dei diritti civili e che abbiano conseguita la licenza per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatori, sempre che tale licenza non sia stata definitivamente revocata per cause imputabili alla condotta del titolare. I Soci Effettivi facenti parte di un medesimo nucleo familiare possono richiedere di versare la quota stabilita per i soci Juniores pur conservando i diritti sociali. Il nucleo familiare riceve in tal caso un solo fascicolo dell'Organo Ufficiale per ogni numero distribuito. ART.7 I Soci Juniores sono le persone fisiche che pure di ineccepibile moralità che, trovandosi nelle stesse condizioni soggettivi dei Soci Effettivi, non abbiano tutta via la maggiore età. Essi sono tenuti a pagare la metà della quota stabilita per i Soci Effettivi, non prendono parte alle votazioni e non possono essere eletti nelle cariche sociali; la loro domanda di ammissione dovrà essere validamente sottoscritta. Per il resto essi hanno gli stessi diritti dei Soci Effettivi -3- Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN ART.8 I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo per speciali benemerenze e come tali non hanno obbligo di versare alcuna quota. Essi non prendono parte alle votazioni e non possono essere eletti alle cariche associative, a meno che non siano già Soci Effettivi. ART. 9 La domanda di ammissione a Soci deve essere indirizzata per iscritto alla Presidenza dell’A.R.I.. Essa dovrà essere controfirmata da due Soci presentatori e contenere l’esplicita dichiarazione, da parte del richiedente, di uniformarsi alle disposizioni e regolamenti in materia radiantistica nonché alle norme statutarie ed alle deliberazioni degli organi direttivi dell’A.R.I.. La domanda, accompagnata dalla quota associativa annuale e da una quota di immatricolazione che per ogni anno sarà fissata dal Consiglio Direttivo, dovrà essere inoltrata tramite la Sezione competente la quale, mediante il proprio organo appositamente designato dal Regolamento interno, vi apporrà il parere che, se negativo, dovrà essere motivato. Il nome dell’aspirante Socio dovrà essere pubblicato sull’Organo Ufficiale per eventuali opposizioni ed il Consiglio direttivo dell’A.R.I. non potrà quindi deliberare sulla domanda che un mese dopo tale pubblicazione. ART. 10 La deliberazione del Consiglio Direttivo dell’A.R.I. sull’ammissione o meno dell’aspirante socio è definitiva ed inappellabile; in caso di mancata ammissione, il Consiglio stesso non ha l’obbligo di indicarne il motivo. In quest’ultimo caso al richiedente saranno restituite la domanda e la quota versata, franche di spese, per lo stesso tramite d’inoltro. ART. 11 Salvo le eccezioni previste dal presente Statuto, i Soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto : a) a prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di sezione che per referendum; b) a ricevere la tessera sociale ed a fregiarsi con il distintivo sociale; c) a ricevere l’Organo Ufficiale dell’A.R.I.; d) a servirsi della biblioteca dell’A.R.I. nonché dei centri di Informazioni Tecniche secondo le norme stabilite dagli appositi regolamenti; e) di usufruire delle facilitazioni eventualmente conseguite dall’A.R.I.; f) a consultare lo schedario bibliografico; g) ad usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell’A.R.I. ART. 12 La qualità del Socio dell’A.R.I. si perde per recesso o per esclusione: a) per recesso: il Socio può in qualsiasi momento recedere dall’Associazione. Perché possa avere effetto con l’anno successivo, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla segreteria Generale del’A.R.I. non oltre il 30 novembre. Trascorso il termine suddetto, il Socio recedente è tenuto a corrispondere le ulteriori annualità. b) per esclusione: il Consiglio direttivo può in ogni momento procedere alla esclusione del Socio per morosità o per gravi motivi, sentito il Comitato Regionale competente, e può immediatamente deliberare la sospensione cautelativa dei diritti sociali. Nei casi di esclusione per gravi motivi, la deliberazione consigliare, per essere valida, dovrà riportare la maggioranza prescritta dal comma 3 del successivo Art. 26. Se l’esclusione avviene per morosità, il Consiglio ha diritto di procedere contro l’ex Socio per il pagamento dell’annualità in corso. Il Socio moroso è comunque tenuto a corrispondere le quote sociali fino al regolare recesso o fino alla data della esclusione; in ogni caso egli perde la sua qualità di Socio dopo due anni di morosità continuata. Se l’esclusione avviene per gravi motivi, sono restituiti all’ex Socio tanti dodicesimi della quota annuale quanti sono i mesi che ancora restano alla chiusura per l’anno in corso. ART. 13 Per fatti di minor gravità il Consiglio Direttivo, sempre sentito il Comitato Regionale competente ed assunte quelle informazioni che riterrà, ha la facoltà di sospendere con delibera non impugnabile ed a suo insindacabile giudizio il Socio dall’esercizio dei suoi diritti sociali per un periodo non superiore a sei mesi. ART. 14 Nel caso di applicazioni delle sanzioni di cui al precedenti Art. 12, lettera b ed Art. 13, il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può rendere di pubblica ragione i motivi del provvedimento. -4- Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN ART. 15 Ogni socio ha diritto di reclamare verso il Consiglio direttivo contro l’ammissione di un Socio o contro la permanenza nell’associazione di una persona che egli ritenga incompatibile con i fini dell’A.R.I. o priva dei requisiti necessari. Non è consentito reclamo contro le delibere del Consiglio Direttivo che non ammettano un nuovo Socio, ne sospendano o ne escludano uno già Socio PATRIMONIO ART. 16 Il patrimonio dell’Associazione è costituito: a) dalla biblioteca ; b) dalle donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente fatti da Soci o da terzi. Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale vanno al fondo riserva, l’Assemblea può però deliberare il loro investimento per l’accrescimento del patrimonio sociale. ART. 17 Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea Generale; b) il Consiglio Direttivo; c) il Collegio Sindacale. ART. 18 Le assemblee Generali sono composte da due delegati per ogni regione, secondo l’ordinamento amministrativo dello Stato, che votano secondo quanto disposto dagli Art. 40 e 53; le Assemblee Generali possono essere Ordinarie o Straordinarie ART. 19 L’Assemblea Generale Ordinaria è convocata una volta all’anno per una data che normalmente non sarà posteriore al 30 aprile. ART. 20 L’assemblea Generale Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo od i Sindaci lo ritengono opportuno, oppure quando ne sia stata fatta motivata richiesta da tante Delegazioni Regionali che rappresentino almeno un terzo dei Soci Effettivi o direttamente da un decimo dei Soci effettivi stessi, in regola con il pagamento delle quote. ART. 21 Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta la località di convocazione delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie. ART. 22 La sede e la data dell’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, con il relativo ordine del giorno, saranno comunicate ai delegati Regionali almeno trenta giorni prima della data fissata dell’Assemblea. Le Delegazioni regionali che desiderino presentare proposte da inserire all’ordine del giorno, devono far pervenire il relativo testo scritto alla Segreteria Generale con congruo anticipo. ART. 23 All’Assemblea Generale Ordinaria devono essere sottoposti : a) la relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento economico e sul funzionamento dell’Associazione; b) il bilancio Consuntivo del precedente anno solare ed il preventivo dell’anno in corso; c) la relazione del Collegio Sindacale; d) i provvedimenti di scioglimento delle Sezioni, eventualmente deliberati dai Comitati Regionali ed impugnati dalle Sezioni interessate; e) gli argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo, sia dal Collegio dei Sindaci, sia dalle Delegazioni Regionali, ed iscritti all’Ordine del giorno ai sensi del precedente Art. 22. ART. 24 Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri, di cui 8 eletti per referendum (Art. 33 e segg.) fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota ed uno nominato dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni. Quest’ultimo membro è esonerato da ogni eventuale obbligo di cauzione e non impegna la responsabilità dello Stato nei confronti di chicchessia. Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge tra i propri membri un Presidente, due Vice Presidenti, un -5- Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Segretario Generale, un Vice Segretario Generale ed un Cassiere. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire alcuna carica nella organizzazione periferica dell’associazione. ART. 25 Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per Legge o per Statuto non siano esclusiva competenza dell’Assemblea. ART. 26 Per la validità del Consiglio è richiesta la presenza di almeno 5 membri, nessuna adunanza sarà validamente costituita se non sarà presieduta dal Presidente (o, in sua assenza, da un Vice Presidente) con l’assistenza del Segretario Generale (o, in sua assenza, del Vice Segretario Generale ). Le delibere, eccettuate quelle di cui al comma successivo, saranno valide se prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o del Vice Presidente che lo sostituisce. In nessun caso possono essere adottate deliberazioni che non abbiano riportato almeno quattro voti favorevoli. Le delibere di esclusione dei Soci per gravi motivi di cui all’Art. 12, lettera b), per essere valide dovranno sempre essere approvate con almeno sette voti favorevoli. Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo sarà redatto sommario verbale e le deliberazioni prese saranno pubblicate nell’Organo Ufficiale. Ciascun Consigliere intervenuto ha diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni. ART. 27 I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di tre mandati consecutivi. In caso di vacanza e fino ad un massimo di due Consiglieri, il Consiglio Direttivo può sostituirli ricorrendo all'istituto della cooptazione, che dovrà essere esercitata nell'ambito dei candidati non eletti alle ultime elezioni, oppure indicendo apposite elezioni per colmare i vuoti. (1) I Consiglieri così nominati durano in carica sino allo scadere del triennio in corso. Le elezioni devono però essere senz'altro indette qualora i Consiglieri venuti a mancare siano più di due. In tal caso i Consiglieri chiamati eventualmente in precedenza dal Consiglio decadono; essi possono però essere confermati con referendum. ART. 28 I Sindaci sono eletti per referendum un numero di tre effettivi e due supplenti fra i Soci aventi i requisiti richiesti per i Consiglieri ART. 29 Ai Sindaci spetta il controllo generale sulla Amministrazione dell’ente e sulle votazioni a referendum; in particolare essi controllano l’organizzazione dei referendum e lo scrutinio dei voti. I Sindaci non possono ricoprire alcuna carica nell’organizzazione periferica dell’Associazione. ART. 30 I Sindaci durano anch’essi in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di vacanza di un Sindaco i due rimasti in carica provvedono a sostituirlo con uno dei Sindaci supplenti, il quale durerà in carica sino allo scadere del triennio in corso. ART. 31 Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso delle spese incontrate per l’esecuzione di eventuali particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo; tuttavia questi, sentito il parere del Collegio Sindacale, può deliberare una remunerazione per quei consiglieri investiti di particolari incarichi di direzione amministrativa o tecnica. Il Consiglio Direttivo può deliberare che siano altresì rimborsate, in tutto od in parte, le spese vive sostenute da coloro che devono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo od alla Assemblea Generale, dai Sindaci nonché le spese di rappresentanza della Presidenza. VOTAZIONE E DELIBERE - ASSEMBLEE ART. 32 Le votazioni avvengono in assemblea o per referendum. ART. 33 a) Le votazioni per la nomina degli otto membri del Consiglio Direttivo di cui all’Art. 24 e per la nomina dei Sindaci, sia Effettivi che Supplenti di cui all’Art.28, per la revisione o modifica del presente statuto, per lo scioglimento dell’Associazione, per la disposizione del capitale, nonché per la adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale -6- Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN importanza per l’Associazione debbono avvenire per referendum personale, segreto e diretto tra tutti i Soci Effettivi, in regola con il pagamento delle quote ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali. b) tutte le altre delibere non contemplate nel precedente paragrafo possono essere prese dall’assemblea Generale, formata dalle delegazioni regionali di cui all’Art.18. ART.34 Le votazioni per referendum sono indette o dal Consiglio Direttivo o su voto dell’Assemblea Generale, nel quale ultimo caso il Consiglio dovrà indire il referendum entro trenta giorni dal voto assembleare. All’uopo il Consiglio trasmette a tutti i Soci aventi il godimento di tutti i diritti sociali apposita scheda sotto il controllo del Collegio dei Sindaci. ART. 35 Il giorno di chiusura per la votazione per referendum dovrà essere fissato non prima del venticinquesimo giorno dalla data del timbro postale di spedizione dell’ultima scheda. ART. 36 Entro il termine così fissato, i soci faranno pervenire alla Segreteria Generale od ai recapiti stabiliti dal Collegio dei Sindaci la scheda con il loro voto. ART. 37 A maggior garanzia della votazione per referendum., i Sindaci hanno la più ampia facoltà nello stabilire le modalità di compilazione della scheda, del relativo invio ai Soci e dello scrutinio dei voti. I Sindaci, in queste operazioni di sorveglianza e di scrutinio, possono farsi assistere da uno o più Soci ; in ogni caso deve essere consentito a qualsiasi Socio, che si presenti spontaneamente, di presenziare alle operazioni di scrutinio. ART. 38 Il risultato delle votazioni obbliga tutti i Soci. ART. 39 Le Assemblee Generali, siano esse Ordinarie che Straordinarie, sono di norma presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un Vice Presidente, ed in esse funge da segretario il Segretario Generale o il Vice Segretario Generale, ma l’Assemblea ha facoltà di scegliersi a Presidente qualsiasi delegato intervenuto. ART. 40 In prima convocazione l’Assemblea Generale potrà deliberare con l’intervento di almeno la metà delle delegazioni regionali che rappresentino almeno cinquanta per cento più uno dei Soci Effettivi. Per la seconda convocazione sarà sufficiente l’intervento di almeno un terzo delle Delegazioni Regionali che rappresentino almeno il trenta per cento più uno dei Soci Effettivi. Le deliberazioni saranno valide in ogni caso quando riportino il voto favorevole delle maggioranza delle delegazioni regionali presenti, che abbiano insieme anche la maggioranza dei Soci Effettivi rappresentati da tutte le delegazioni intervenute. ART. 41 Occorrendo, l’Assemblea nomina di volta in volta gli scrutatori per le votazioni assembleari. ART. 42 Le votazioni assembleari avvengono con le modalità che l’assemblea di volta in volta deciderà. ART. 43 In ogni caso le delibere sociali, siano esse prese in Assemblea o per referendum, devono essere pubblicate sull’Organo Ufficiale dell’Associazione. Tuttavia il Consiglio, in caso d’urgenza, ne può dare anticipata comunicazione ai Soci mediante invio per posta di circolari ai singoli od eventualmente ai soli Comitati Regionali ed alle Sezioni. PROBIVIRI ART. 44 Al fine di dirimere eventuali gravi divergenze fra Soci o fra Sezioni, su richiesta di un Socio o di una Sezione interessata può essere nominato dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Regionale Competente un Collegio di Probiviri composto da tre membri, scelti tra i Soci che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e che siano iscritti all’A.R.I. da almeno dieci anni. Il più anziano dei membri è il Presidente di diritto. -7- Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN ART. 45 Il collegio dei Probiviri si riunisce ed istruisce la vertenza con le modalità che riterrà più opportune. Il lodo probivirale deve sempre essere ispirato ai fini conciliativi; esso è vincolativo per tutte le parti interessate ed inappellabile. Il lodo, redatto in forma scritta, sarà depositato in originale presso la Segreteria Generale nonché presso il Comitato Regionale competente, il quale ultimo curerà la trasmissione di copia del lodo a tutti gli interessati nel più breve tempo possibile. Il lodo è segreto; potrà esserne però data pubblicazione dalla Segreteria Generale su richiesta scritta di tutti gli interessati. ART. 46 Poiché la nomina dei probiviri è eminentemente onorifica, i Soci che accettino la nomina stessa esplicano l’incarico gratuitamente anche per quanto riguarda le spese vive che dovessero incontrare per l’incarico stesso. RAPPRESENTANZA E FIRMA ART. 47 Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l’Associazione ed a lui è devoluta la firma sociale. Firma libera, in assenza del Presidente, ha anche il Segretario Generale. Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei propri membri per la direzione amministrativa della gestione o per altri incarichi tecnici, determinando i limiti della delega. Per gli atti di ordinaria amministrazione, che non implichino alcuna responsabilità di fronte a terzi, il Presidente, sotto la sua personale responsabilità, può delegare la firma a uno o più Consiglieri e ad un Segretario Amministrativo. Lo stesso Presidente può delegare la firma al cassiere - liberamente o congiuntamente alla sua - nei confronti di banche, presso le quali il Consiglio riterrà di depositare i fondi sociali. ART. 48 Nessuna obbligazione, di nessun genere, può essere assunta di fronte a terzi che non sia stata debitamente e previamente autorizzata dal Consiglio Direttivo, autorizzazione che dovrà risultare da regolare delibera. In nessun caso il Consiglio Direttivo può autorizzare l’assunzione di alcuna obbligazione cambiaria. ART. 49 I verbali di assemblea saranno firmati dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea stessa e dagli eventuali scrutatori. I verbali di scrutinio per le votazioni ad referendum saranno firmati dai Sindaci. I verbali del Consiglio Direttivo saranno firmati da chi presiede il Consiglio e da chi funge da Segretario. SEZIONI E COMITATI REGIONALI ART. 50 Per provvedere al raggruppamento dei Soci in sede periferica, possono essere costituite Sezioni A.R.I. secondo quanto previsto dall’Art. 52 del presente Statuto. Tutti i Soci devono necessariamente far parte di una Sezione della Regione in cui essi hanno l’abituale domicilio. I Soci della Sezione, oltre al versamento della quota sociale, comprensiva - ai termini dell’Art. 5, ultimo comma - della quota della Sezione stessa, possono volontariamente versare contributi straordinari alla Sezione di competenza. Le Sezioni fanno capo al Comitato Regionale costituito nella Regione in cui esse hanno sede; le Sezioni, secondo le direttive impartite dai Comitati Regionali, possono darsi un regolamento interno, che dovrà essere approvato dai Comitati Regionali stessi. ART. 51 I Comitati regionali sono formati dai rappresenti delle sezioni della Regione ed hanno la più ampia autonomia regolamentare. In particolare, essi provvedono, con propria deliberazione, a stabilire le norme più opportune per la propria costituzione interna e per il proprio funzionamento; tali norme dovranno essere sottoposte all’approvazione dell’Assemblea generale di cui all’Art.18 ed in armonia con il presente Statuto. ART. 52 I Comitati Regionali estendono la propria competenza su tutto il territorio della Regione per quanto attiene alla costituzione, funzionamento, attività, estinzione e scioglimento delle Sezioni; risolvono ogni tipo di divergenza tra Soci e tra Sezioni e, secondo le direttive dell’A.R.I., cooperano per il miglior sviluppo dell’associazione e per il conseguimento degli scopi sociali. Per esercizio di tali funzioni i Comitati Regionali si danno un proprio regolamento che, come le norme di cui all’Art.51, dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea Generale di cui all’Art.18 ed in armonia con il presente Statuto. -8- Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN ART. 53 I Comitati Regionali provvedono inoltre a nominare i propri delegati alla Assemblea Generale dell’A.R.I.; tale nomina deve essere immediatamente comunicata alla Segreteria Generale. Le delegazioni Regionali intervengono alle assemblee dell’A.R.I. in rappresentanza dei Soci Effettivi appartenenti alle Sezioni sulle quali rispettivi Comitati Regionali hanno competenza, con tanti voti quanti sono i Soci Effettivi in possesso di tutti i diritti sociali nelle rispettive Regioni. ART. 54 La costituzione dei Comitati Regionali le norme per la loro costituzione interna ed il loro funzionamento di cui all’Art.51, i regolamenti di cui all’Art.52, devono essere comunicati alla Segreteria Generale dell’A.R.I. Eguale comunicazione è dovuta per le nomine e le eventuali variazioni alle cariche dei Comitati Regionali ed a quelle relative alle Sezioni. ART. 55 Le deliberazioni dei Comitati Regionali e delle Sezioni non implicano in alcun caso responsabilità patrimoniale per la Sede centrale. ART. 56 I Comitati Regionali e le Sezioni possono avere un loro patrimonio. ART. 57 L’Organo Ufficiale dell’A.R.I. è designato dal Consiglio Direttivo. A dirigere tale Organo il Consiglio designa uno dei propri membri. ART. 58 L’Organo Ufficiale deve pubblicare nel più breve termine e con precedenza su ogni altra pubblicazione - oltre alle delibere assembleari e per referendum - i comunicati del Consiglio Direttivo e quelli del Collegio Sindacali. Avranno valore di atti ufficiali dell’associazione soltanto i comunicati contenuti nell’Organo Ufficiale. ART. 59 Per le comunicazioni alla stampa che, data la loro natura, non possono attendere un’apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso nomina un "Ufficio Stampa" composto dal Direttore dell’organo Ufficiale e due membri del Consiglio. I componenti l’Ufficio Stampa devono uniformarsi alle direttive che in proposito saranno loro date dal Consiglio e dovranno assumere piena responsabilità del loro operato. DISPOSIZIONI FINALI ART. 60 In caso di scioglimento dell’Associazione, l’attivo netto sarà devoluto per intero a scopi analoghi a quelli dell’Associazione stessa ed in conformità a questo riguardo sarà deliberato dall’Assemblea, escluso in ogni caso ogni divisione di detto attivo tra i Soci. ART. 61 Il presente Statuto, come i regolamenti relativi, sono obbligatori per tutti i Soci dell’A.R.I. DISPOSIZIONI TRANSITORIE ART. 62 Coloro che erano considerati godenti di tutti i diritti sociali all’approvazione del presente Statuto saranno considerati Soci Effettivi anche se non in possesso di Licenza per l’esercizio di Stazione di radioamatore. ART. 63 Qualora le Sezioni di una o più Regioni non riuscissero a costituire un proprio Comitato Regionale o non provvedessero a nominare i propri Delegati di cui all’Art. 53 per le Assemblee Generali, ai fini del computo della maggioranza e dei voti nelle assemblee stesse, la loro rappresentanza è delegata integralmente alla delegazione di quella regione il cui capoluogo è geograficamente più vicino al capoluogo delle Ragione per la quale non è stato costituito il Comitato o designata la relativa Delegazione Regionale. -9- Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN ART. 64 Dopo l’approvazione del presente Statuto e per almeno due anni consecutivi, allo scopo di permettere la formazione degli organi statutari previsti dagli Art. 51 e segg. e di verificare la funzionalità, in luogo dell’Assemblea Generale dei Delegati Regionali di cui all’Art. 18 sarà convocata l’Assemblea Generale dei Delegati delle sezioni. Le Delegazioni delle Sezioni saranno formate da due Rappresentanti per ogni sezione e da un Rappresentante per ogni Gruppo che risultino costituiti all’entrata in vigore del presente Statuto. In tal caso in prima convocazione l’Assemblea Generale potrà deliberare con l’intervento di almeno la metà delle Sezioni e Gruppi che rappresentino almeno il cinquanta per cento più uno dei Soci Effettivi; in seconda convocazione sarà sufficiente l’intervento di almeno un terzo delle Sezioni e Gruppi che rappresentino almeno il trenta per cento più uno dei Soci Effettivi. Le deliberazioni saranno valide in ogni caso quando riportino il voto favorevole della maggioranza dei Delegati presenti, che abbiano insieme anche la maggioranza dei Soci Effettivi rappresentati da tutte le Delegazioni intervenute. 1) Come da approvazione Prefettizia del 30 ottobre 2001. - 10 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell'A.R.I. Approvato dall'A.G. del 28 maggio 1988 e successive modificazioni ART. 1 - Generalità 1.1 Il presente regolamento detta le norme di applicazione dello Statuto Sociale dell’A.R.I., approvato con D.P.R. 24 novembre 1977 nr. 1105. Il presente Regolamento vincola tutti i Soci dell’A.R.I. come previsto dall’Art. 61 dello Statuto stesso. 1.2 Pur avendo l’associazione Sede legale e Amministrazione in Milano (art. 2 dello Statuto), l’assemblea Generale può deliberare l’istituzione di un ufficio periferico di rappresentanza per il miglior conseguimento degli scopi istituzionali di cui all’Art. 3 dello Statuto. 1.3 Il Consiglio Direttivo può avvalersi, per la gestione degli uffici di Sede, di una Segreteria Amministrativa con compiti che vengono stabiliti dal Consiglio stesso. ART. 2 - L’A.R.I. Radio Club 2.1 L’"A.R.I. Club SWL" istituito con delibera del Consiglio Direttivo del 15 aprile 1978 per il conseguimento dei scopi sociali di cui all’Art. 3 comma b dello Statuto viene denominato "A.R.I. Radio Club", conservando il fine statutario di "raggruppare ed assistere i titolari di stazioni di ascolto e tutti coloro che si interessano ai problemi radiantistici e ad attività collaterali". 2.2 L’A.R.I. Radio Club viene disciplinato da un apposito Regolamento. ART. 3 - Patrocinio, Affiliazione, Riconoscimento 3.1 L’A.R.I., promuove le iniziative di singoli Soci o gruppi, che si dedicano alle attività tecniche e culturali inerenti le telecomunicazioni, l’elettronica, l’informatica ed attività affini. Con propria delibera il Consiglio Direttivo può concedere ai predetti Soci o gruppi l patrocinio, l’affiliazione od il riconoscimento, secondo le seguenti norme. a) Il patrocinio morale può essere concesso solo ad iniziative di carattere sociale, scientifico, culturale di notevole rilievo, promosse da Comitati Regionali o da Sezione dell’A.R.I.: anche in quest’ultimo caso la richiesta dovrà essere inoltrata per il tramite dei Comitati Regionali. Il patrocinio morale può essere concesso inoltre ad iniziative di Enti sia Italiani che stranieri che abbiano, a giudizio del Consiglio Direttivo, un alto contenuto scientifico o culturale. In nessun caso le finalità delle iniziative devono contrastare con i fini statutari dell’A.R.I.. b) Il patrocinio tecnico può essere concesso ai Comitati Regionali e, tramite gli stessi, alle sezioni A.R.I. od ai singoli radioamatori per iniziative nel campo della ricerca scientifica legata direttamente o indirettamente alle telecomunicazioni. Il patrocinio tecnico può essere concesso inoltre a gruppi di Studio i cui membri devono necessariamente essere Soci dell’A.R.I. o dell’A.R.I. Radio Club ed i cui scopi rientrino nei fini che l’A.R.I. si propone, con particolare riguardo alla ricerca nel campo delle telecomunicazioni. E’ indispensabile, in quest’ultimo caso, che le finalità del Gruppo non siano in concorrenza con quelle dell’A.R.I.. Il patrocinio tecnico può essere anche a tempo definito. c) L’affiliazione può essere concessa dall’A.R.I. a gruppi di studio, di lavoro, a radio-club di categoria, ad enti con o senza personalità giuridica riconosciuta, ad associazioni di hobbisti e similari. E’ necessario, in questi casi, chi i fini che i richiedenti si propongono abbiano relazione con le radiocomunicazioni o con l'elettronica e che le finalità non contrastino o siano in concorrenza con quelle perseguita dall’A.R.I.. d) Il riconoscimento può essere concesso solo a gruppi, sezioni di categoria, formati da Soci A.R.I. o dell’A.R.I. Radio Club che oltre ad avere un proprio regolamento approvato dal Consiglio Direttivo dell’A.R.I., con il parere dei Comitati Regionali competenti, riconoscano palesemente di attenersi alla Statuto dell’A.R.I., alle direttive dei Comitati Regionali competenti per territorio e del Consiglio Direttivo dell’A.R.I.. ART. 4 - Attività tecniche - Pubblicazioni 4.1 Al fine di promuovere ed incentivare gli studi e gli esperimenti nel campo radiantistico e nelle attività collaterali, l’A.R.I., istituisce diplomi, certificati e premi per singoli Soci e per Sezioni, secondo i regolamenti che di volta in volta vengono emanati dai Coordinatori dei vari settori di attività ed approvati dal Consiglio Direttivo. 4.2 L’A.R.I. favorisce inoltre lo studio delle tecniche di telecomunicazioni e dei relativi fenomeni, e per promuovere la diffusione, può curare la stampa e concedere il Patrocinio alle pubblicazioni in detto campo. ART. 5 - Fondo qualificativo 5.1 Il Consiglio Direttivo istituisce un Fondo Qualificativo A.R.I. nel quale affluiscono le eventuali quote volontarie versate dai Soci a tal fine e le somme che il Consiglio Direttivo stesso crederà opportuno stanziare per gli scopi statutari. - 11 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN ART. 6 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione 6.1 Il Consiglio Direttivo dell’A.R.I. cura a livello nazionale i rapporti gli Enti Pubblici e Privati, specialmente con i Ministeri tutori dell’attività radiantistica. Per il raggiungimento di tali scopi il Consiglio Direttivo può delegare uno o più dei propri componenti od incaricare uno o più Soci, coadiuvati, se necessario, anche da esperti. 6.2 I Comitati Regionali, costituiti a norma dell’Art. 50 e seguenti dello Statuto sociale, provvedono con analoga normativa nei propri regolamenti, per quanto attiene ai contatti con le Autorità Regionali della Pubblica Amministrazione, secondo le direttive impartite dall’A.R.I. ed esercitano la rappresentanza a livello regionale. Secondo le disposizioni dei Comitati, i Presidenti delle Sezioni A.R.I., costituite ai sensi egli Art. 50 e seguenti dello Statuto Sociale nei capoluoghi di provincia, manterranno i rapporti, di norma, oltre che con i propri Comuni, con le Autorità provinciali. Analogamente i Presidenti delle altre Sezioni li manterranno con le relative Autorità Comunali. 6.3 I rappresentanti A.R.I., in seno alle Commissioni di esame (di cui all’Art.350, comma d del D.P.R. 29 marzo 1973, nr.156) ed i loro sostituti saranno designati entro il 28 febbraio di ciascun anno dai Comitati Regionali competenti per territorio; la Segreteria Generale provvederà a comunicare i nomi ai competenti organi del Ministero P.T.. In difetto, la Segreteria Generale provvederà autonomamente alla designazione. 6.4 Ai Soci nominati a far parte delle suddette commissioni spetta unicamente il rimborso delle spese vive sostenute per l’espletamento del mandato. Il Consiglio Direttivo delibera sulla congruità dei rimborsi suddetti, avendo presente il numero delle sedute di ciascuna commissione e dei canditati esaminati, e provvede al pagamento. ART.7 - A.R.I. Radio Comunicazioni Emergenza 7.1 Per fornire una coordinata partecipazione dei propri Soci ai servizi di telecomunicazione di emergenza, l’A.R.I. si avvarrà delle strutture dell’A.R.I. Radio Comunicazioni Emergenza (2). ART. - 8 Tutela dei Soci - Assicurazioni 8.1 Con opportune iniziative, l’A.R.I. assiste i Soci per facilitare l’espletamento delle pratiche burocratiche presso la Pubblica Amministrazione, relative all’attività di radioamatore. 8.2 L’A.R.I. provvede, con opportuna polizza assicurativa, a coprire gli eventuali danni derivati a terzi dalle antenne dei propri iscritti, come pure da quelle di proprietà degli iscritti all’A.R.I. Radio Club. Il relativo premio di assicurazione è compreso nella quota sociale. L’assicurazione di cui al precedente capoverso può essere estesa anche alle sezioni dell’A.R.I. titolari di una stazione di radioamatore o di autorizzazione all’ascolto; al tal fine, l’importo da corrispondere è la stessa di quella che corrispondono i Soci ordinari familiari. Oltre la forma assicurativa di cui al primo comma, l’A.R.I. può istituire per i propri Soci altre forme con modalità e con premi agevolati. In ogni caso la copertura assicurativa è garantita solo se il Socio è in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso. 8.3 L’A.R.I. provvede, con opportuna polizza R.C.T. alla copertura assicurativa dei ponti ripetitori A.R.I. autorizzati dal Ministero P.T. ed installati nel territorio nazionale. 8.4 L’A.R.I. istituisce un’apposita e congrua assicurazione per infortuni agli operatori impegnati in operazioni di emergenza o di simulata emergenza. ART. 9 - Rapporti con la I.A.R.U. 9.1 L’A.R.I. mantiene relazioni con omologhe associazioni straniere attraverso un incaricato nominato dal Consiglio Direttivo. In mancanza di una esplicita delibera in tal senso, detti rapporti sono tenuti dal Presidente e dal Segretario Generale. 9.2 Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri un "Liason Officer" per le relazioni con la I.A.R.U. -International Amateur Union - della quale l'A.R.I. è filiazione per l'Italia. ART. 10 - Biblioteca - Consulenza – Coordinatori 10.1 L’A.R.I. mette a disposizioni dei Soci, secondo le modalità che saranno emanate per facilitare la consultazione, la biblioteca tecnica di cui essa è dotata. 10.2 Tutti i Soci possono usufruire gratuitamente della consulenza legale, amministrativa e tecnica di esperti che l’A.R.I. pone a loro disposizione e che essi possono scegliere tra quelli i cui nomi vengono pubblicati sull’Organo Ufficiale dell’Associazione. 10.3 Per favorire lo sviluppo e lo studio dei vari settori di attività, il Consiglio Direttivo nomina dei Coordinatori di settore, godenti di ampia autonomia operativa, secondo il mandato e le istruzioni loro conferite dal Consiglio Direttivo stesso. Art.11 - Organo Ufficiale 11.1 L’Organo Ufficiale dell’A.R.I. - di cui agli art.57 e seguenti dello Statuto - è Radio Rivista, fondata nel 1948 e rubricata con l’International Standard Serial Number ISS00338036 - con protocollo 2965 del 22 ottobre 1982 dal Centro Nazionale ISDS dell’Istituto di Studi sulla Ricerca e Documentazione Scientifica del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Radio Rivista è stata rubricata in data 20 gennaio 1976 tra le pubblicazioni a carattere culturale ed - 12 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN è registrata presso il tribunale di Milano al nr. 4376 dell’8 luglio 1957. Radio Rivista è una pubblicazione mensile che, con le eccezioni di cui al secondo comma dell’Art. 6 dello Statuto è inviata a tutti i Soci. 11.2 Proprietaria della testata di Radio Rivista e del relativo portafoglio pubblicitario è l’Associazione Radioamatori Italiani - A.R.I.- che ha anche la proprietà letteraria degli articoli pubblicati. Di questi è consentita la pubblicazione da parte di altri periodici soltanto dietro preventiva ed esplicita autorizzazione del Direttore, sentito il parere favorevole del Consiglio Direttivo. Tale autorizzazione può non essere richiesta dalle associazione di radioamatori affiliate alla I.A.R.U. e, in ogni caso, non dispensa dalla citazione di Radio Rivista, quale fonte da cui detti articoli sono stati tratti. 11.3 La pubblicazione dell'Organo Ufficiale può essere affidata a Società editoriali tramite contratto, o convenzione. 11.4 Il direttore dell’Organo Ufficiale - nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ai sensi dell’Art. 57 dello Statuto - ne assume la responsabilità ed ha i compiti e doveri previsti dalla Legge sulla stampa. 11.5 E’ compito del Consiglio Direttivo nominare un Comitato di redazione. La pubblicazione di lettere e/o articoli è diritto di ogni Socio, ma il Comitato di Redazione può impedire la pubblicazione qualora gli stessi siano lesivi del Servizio di Radioamatore. 11.6 Il Direttore dell'Organo Ufficiale cura, tra l’altro, i contatti con l’Editore nei termini dell’incarico ricevuto in tal senso dal Consiglio Direttivo. 11.7 L’incarico di Direttore è svolto a titolo gratuito salvo quanto disposto all’Art.31 dello Statuto, primo comma, e 2389 del Codice Civile. 11.8 L’Organo Ufficiale pubblicherà, con precedenza assoluta su ogni altro articolo e nell’ordine : a) I verbali assembleari (secondo il testo fornito dal Presidente che ha presieduto l’Assemblea); b) I risultati delle votazioni ad referendum (secondo i verbali forniti dal Collegio Sindacale); c) Le delibere ed i comunicati del Consiglio direttivo (secondo i testi forniti dal Segretario Generale) ; d) I comunicati del Collegio Sindacale ; e) Le delibere dei Comitati Regionali ; f) L’elenco degli aspiranti Soci di cui all’ultimo comma dell’Art.9 dello Statuto ; g) Quanto altro il Consiglio Direttivo riterrà di vitale importanza per l’associazione. Le delibere del Consiglio Direttivo saranno pubblicate non oltre il secondo numero dell’Organo Ufficiale successivo alla data dell’approvazione. Art.12 – Soci – Quote associative 12.1 Il Consiglio Direttivo stabilirà ogni anno la quota sociale per l’anno successivo (3). Come previsto al primo comma dell’Art. 5 dello statuto, le quote stabilite devono essere rese note entro il 31 ottobre: ciò avverrà mediante comunicazione circolare indirizzata ai Comitati regionali ed alle Sezioni. L’Organo Ufficiale dell’A.R.I. pubblicherà inoltre nei numeri di novembre, dicembre e gennaio l’importo delle quote stesse. Di norma, il numero di novembre conterrà il bollettino di versamento della quota sociale, per effettuare il versamento in conto corrente postale. 12.2 Il termine previsto al primo comma dell’Art. 5 dello Statuto per il pagamento della quota sociale di rinnovo è il 31 dicembre; entro tale termine la quota stessa deve essere versata alla Segreteria Generale (fa fede, al riguardo, il timbro postale con la data in cui è stato effettuato il versamento). I versamenti effettuati dopo tale data suddetta non garantiscono l’invio dei numeri arretrati dell’Organo Ufficiale; se questi sono ancora disponibili potranno essere spediti all’interessato, ma con l’aggravio delle spese postali di spedizione. I numeri di gennaio e di febbraio dell’Organo Ufficiale - indipendentemente dalla data di versamento - saranno inviati a tutti i Soci in regola con il pagamento della quota per l’anno precedente, che ne abbiano diritto. 12.3 Il Socio è considerato moroso quando il pagamento della quota sociale non è effettuata entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello cui la quota si riferisce e sino a quando egli non vi abbia provveduto - salvo tuttavia quando è disposto dall’Art. 12 dello Statuto, ultimo capoverso, sulla perdita della qualità di Socio dopo due anni di morosità continuata. Durante il periodo di morosità decade il diritto al voto per il Socio moroso come pure ogni altro diritto sociale nonché tutti i servizi (Servizio QSL, Assicurazione RCT, ed ogni altro Servizio che fosse previsto per i Soci) (5). I Soci che ricoprono cariche elettive non potranno esercitarle se essi non risulteranno in regola con la quota sociale. 12.4 Le quote di sezione di cui all’ultimo comma dell’Art. 5 dello Statuto (qui definite anche "quote di ristorno" ) stabilite negli stessi termini di tempo delle quote sociali e conteggiate a tutto il 31 maggio, verranno inviate ai Comitati Regionali entro il 30 giugno di ogni anno. Il residuo delle quote di ristorno, per i versamenti pervenuti dopo il 31 maggio, sarà saldato entro il 31 gennaio dell’anno successivo. (4) 12.5 Le quote di ristorno, attribuite ai Comitati Regionali - così come previsto all’ultimo comma del citato Art. 5 dello Statuto - perverranno esclusivamente ai Presidenti dei Comitati stessi, i quali dovranno stornarle alle Sezioni, trattenendo la quota parte di competenza del Comitato, nella misura prevista dal proprio Regolamento. 12.6 Gli aspiranti Soci, effettivi, juniores e familiari possono iscriversi ad una qualsiasi delle Sezioni A.R.I. della Regione in cui essi hanno l’abituale domicilio, salvo successivo trasferimento ad altra Sezione, al altra Sezione, anche di Regione diversa, ove si verifichi un mutamento del domicilio stesso. - 13 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN 12.7 Non possono essere considerati facenti parte di una determinata Sezione coloro che non sono Soci A.R.I., ne possono essere assolutamente ammesse "adesioni" a Sezioni da parte di non iscritti all’A.R.I., ne infine possono essere "aggregati" o "patrocinati" dalla Sezione Gruppi di non Soci A.R.I. 12.8 Ai fini del computo dei voti in Assemblea Generale, ad ogni Regione verranno attribuiti tanti voti quanti sono i Soci effettivi iscritti alle Sezioni del proprio territorio al 31 dicembre dell’anno precedente. 12.9 Fra i Soci effettivi, il Consiglio Direttivo può prevedere la nomina di Soci Benemeriti, Soci Sostenitori e Soci Collettivi, stabilendone i supplementi di quote e le modalità di iscrizione. ART. 13 - Recesso, Sanzioni, Morosità 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 E’ incompatibile, per il Socio A.R.I., l’appartenenza ad altre associazioni similari italiane che svolgono attività in concorrenza od in contrasto con quelle dell’A.R.I. (1) La sospensione cautelativa dei diritti sociali, che il Consiglio Direttivo può immediatamente deliberare - ai sensi dell’Art. 12, comma b dello Statuto - per gravi motivi, dura finché persistono i motivi che l’hanno determinata. L’estinzione della morosità fa riacquistare i diritti sociali dal momento del pagamento della quota sociale, a meno che non siano ne frattempo intervenuti motivi tali da impedire all’interessato la permanenza nell’Associazione o non sia stata pronunciata delibera di esclusione per qualsiasi motivo. Il versamento delle quote sociali arretrate ristabilisce la continuità solo ai fini dell’anzianità di iscrizione all’A.R.I.. Il Socio decaduto può essere riammesso al Sodalizio solo seguendo la procedura prevista all’art. 9 dello Statuto. Il Socio che non si attiene alle delibere del Consiglio Direttivo, delle Sezioni, dei Comitati Regionali o delle Assemblee è soggetto a sospensione. La sospensione viene comminata dal Consiglio Direttivo su proposta del Comitato Regionale, entro quattro mesi dalla ricezione della documentazione completa. ART. 14 - Probiviri 14.1 Il Collegio dei Probiviri di cui all’Art. 44 e seguenti dello Statuto è nominato dal Consiglio Regionale competente per territorio, che vi provvederà entro e non oltre 90 giorni dalla richiesta. In caso di astensioni o di ricusazioni del Comitato Regionale, il Consiglio Direttivo, esaminate le ragioni, provvede alla nomina diretta del Collegio dei Probiviri, anche nell’ipotesi che siano trascorsi i 90 giorni di cui al comma precedente. La competenza per la nomina del Collegio Probivirale è del Consiglio Direttivo quando ad essere coinvolto nel contenzioso sia un Comitato Regionale, od un suo componente, oppure Sezioni o Soci di Regioni diverse. ART. 15 - Sezioni 15.1 La costituzione di Sezioni - di cui all’Art. 50 e segg. dello Statuto - deve scaturire da regolare e formale domanda di costituzione, controfirmata in duplice originale dai Soci fondatori. Una delle copie originale della domanda di costituzione deve essere trasmessa al Comitato Regionale competente. La seconda copia originale deve essere conservata agli atti della costituenda Sezione. Il Comitato Regionale, verificata la regolarità formale della costituzione, anche in conformità al proprio Regolamento, particolarmente per quanto attiene alla effettiva appartenenza all’A.R.I. dei firmatari, nel numero minimo previsto dal Regolamento stesso, costituisce la Sezione ed invia copia sia della domanda che della delibera alla Segreteria Generale dell’A.R.I.. Il Consiglio Direttivo, nella riunione successiva, ne prenderà atto, riconoscendo come data di costituzione quella della delibera da parte del Comitato Regionale. 15.2 In caso di scioglimento di una Sezione, per qualsiasi motivo esso sia avvenuto, sarà cura del Comitato Regionale segnalare alla Segreteria Generale il testo della delibera con le relative motivazioni. Il Comitato Regionale curerà inoltre la segnalazione alla Segreteria Generale a quale altra Sezione della Regione avrà aderito ognuno dei Soci della Sezione disciolta. Il Comitato Regionale competente curerà il trasferimento del patrimonio della Sezione disciolta. 15.3 Il trasferimento di un Socio da una Sezione ad un’altra deve avvenire con le modalità che seguono: a) Il Socio deve inoltrare richiesta alla Sezione a cui intende trasferirsi e, per conoscenza, alla Sezione da cui egli si trasferisce; b) La Sezione prescelta appone il proprio benestare ed invia copia alla Segreteria Generale dell’A.R.I., al Comitato Regionale ed alla Sezione di provenienza del Socio; c) Il trasferimento può avvenire soltanto tra il 31 ottobre ed il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto per l’anno successivo; d) Eventuali trasferimenti fuori dal periodo suddetto hanno effetto immediato solo in caso di cambio domicilio; e) La Sezione alla quale il Socio rivolge richiesta di appartenenza deve darne risposta entro 30 giorni; f) Se la Sezione esprime parere negativo, deve fornire motivazioni al Comitato Regionale, il quale deciderà in maniera inappellabile entro 60 giorni. - 14 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN ART. 16 -Comitati Regionali 16.1 Due o più Regioni possono costituirsi in un unico Comitato Regionale. In questo caso nelle assemblee Generali dell’A.R.I. questo avrà un’unica rappresentanza (due delegati) che godrà di tanti voti quanti sono i Soci effettivi rappresentati. 16.2 E’ compito dei Comitati Regionali regolamentare, promuovere e coordinare le attività delle Sezioni della Regione, così come previsto agli artt.50 e seguenti dello Statuto. Compito istituzionale dei Comitati Regionali è quello di realizzare in scala regionale le finalità previste dall’art. 3 dello Statuto, di attuare il contenuto delle disposizioni e delle delibere dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo dell’A.R.I.. ART. 17 - Assemblea Generale 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 L’Assemblea Generale - sia essa Ordinaria che Straordinaria ai sensi dell’Art.20 dello Statuto - è composta da non più di due delegati per ogni Regione (secondo l’ordinamento amministrativo dello Stato), nominati come previsto dai rispettivi Regolamenti regionali. I Delegati votano secondo quanto disposto dagli articoli 40 e 53 dello Statuto. La comunicazione di nomina dei Delegati (art. 53 dello Statuto) deve pervenire alla Segreteria Generale sotto forma di estratto verbale della nomina stessa da parte dei Comitati Regionali Competenti. Ogni Delegazione partecipante ai lavori dell’Assemblea Generale deve, comunque, presentarsi in Assemblea munita di copia conforme del suddetto documento, onde consentire la verifica dei poteri. A cura dei rispettivi Comitati Regionali, i Delegati all’Assemblea Generale devono essere sufficientemente documentati sugli argomenti che figurano all’Ordine del Giorno dell’Assemblea stessa. Ai Comitati Regionali devono essere inviati, nei termini di cui agli artt.18.6 e 26.3, gli atti dovuti da parte della Segreteria Generale, al fine di poterne discutere in sede regionale *(articolo così modificato dall’A.G. del 11 giugno 1989). Per il rimborso delle spese che l’espletamento di tale incarico comporta si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 31 dello Statuto. ART. 18 - Convocazione e voto in Assemblea 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 18.9 Nelle Assemblee Generali, pur potendo disporre di due delegati le Regioni esprimono un unico voto come Regione e tanti voti quanti sono i Soci Effettivi rappresentati, così come previste dallo Statuto agli artt. 40, ultimo comma, e 53. Nel caso i due delegati non si trovassero concordi sul voto da esprimere, la regione rappresentata si intenderà assente dalla votazione con relativa modifica del quorum. La convocazione di Assemblea Generale Straordinaria di cui all’art.20 dello Statuto è fatta dal Consiglio Direttivo, verificata la regolarità formale della richiesta, per una data che non deve eccedere i 90 giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Nella scelta della località in cui l’Assemblea Generale avrà luogo (art. 21 dello Statuto), il Consiglio Direttivo avrà riguardo di favorire la partecipazione di tutte le Regioni. L’Assemblea Generale, in seconda convocazione, non può avere luogo che in data successiva e comunque non prima che sia trascorsa un’ora dalla prima convocazione. E’ cura delle Segreteria Generale, studiati i tempi tecnici necessari, reperire nella località deliberata dal Consiglio Direttivo (Art.21 dello Statuto), una sede in cui poter svolgere l’Assemblea, determinando altresì le date e gli orari di convocazioni. L’avviso di convocazioni per l’Assemblea Generale, che la Segreteria Generale deve inviare per lettera raccomandata ai Presidenti di tutti i Comitati almeno 40 giorni prima (1) della data in cui essa avrà luogo, deve contenere chiaramente le indicazioni della località, l’indirizzo della sede, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione nonché l’Ordine del giorno degli argomenti da trattare e la documentazione relativa ad essi. I Comitati Regionali che desiderano proporre argomenti da discutere in Assemblea devono far pervenire alla Segreteria Generale il testo delle proposte stesse e la relativa documentazione. Il termine utile, di cui al secondo comma dell’art. 22 dello Statuto, è fissato nel 28 febbraio di ogni anno per l’Assemblea Generale Ordinaria (art. 19 dello Statuto). Se l’Assemblea Generale è straordinaria, detto termine è di sessanta giorni dalla data fissata per la prima convocazione. Gli argomenti proposti dai Comitati Regionali possono essere raggruppati in un unico punto, ma non devono essere censurati o cassati dalla Segreteria Generale o dal Consiglio Direttivo. Alle Assemblee Generali possono assistere tutti i Soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale, senza tuttavia che essi abbiano diritto alla parola. Non è ammessa invece la presenza di non Soci, salvo che questi non siano stati invitati ad intervenire dal Consiglio Direttivo. Il Segretario Generale, che funge da segretario dell’Assemblea Generale (art. 39 dello Statuto), può farsi assistere dal Segretario Amministrativo o da un Socio di propria fiducia, per l’approntamento delle minute che dovranno servire alla redazione, a cura del Segretario Generale o del Vice Segretario Generale, del verbale ufficiale dell’Assemblea stessa. Il Segretario Generale può avvalersi di registrazioni o di qualsiasi mezzo tecnico atto ad ottenere una relazione più fedele possibile ai lavori. - 15 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN 18.10 La diffusione parziale o totale del contenuto delle riunioni assembleari - al di fuori dell’ambito associativo - può costituire motivo di sanzioni disciplinari qualora la diffusione stessa possa arrecare danno anche solo all’immagine dell’Associazione verso l’esterno. 18.11 I voti rappresentati dagli astenuti concorrono nel computo ai fini del quorum per la determinazione della maggioranza. 18.12 Una proposta che, messa ai voti, non ottenga la maggioranza richiesta dall’art.40 dello Statuto, deve essere considerata respinta dall’Assemblea. La chiamata per la votazione avverrà per ordine alfabetico di Regione alternativamente discendente ed ascendente. La documentazione relativa ai punti iscritti all’ordine del giorno dovrà rimanere a disposizione dei delegati durante i lavori assembleari. ART. 19 - Consiglio Direttivo 19.1 Su richiesta motivata di uno o più Consiglieri, può essere pubblicato sull'Organo Ufficiale, oltre alle deliberazioni, anche il verbale sommario delle adunanze del Consiglio Direttivo (art. 26, quarto comma dello Statuto), comprese eventuali specifiche dichiarazioni dei suoi componenti. 19.2 Alle riunioni del Consiglio Direttivo può assistere il Segretario Amministrativo, quale organo di supporto tecnico. 19.3 Il Consiglio Direttivo può invitare di volta in volta alle proprie riunioni Presidenti dei Comitati Regionali. 19.4 Il Consiglio Direttivo, solo se particolari motivi tecnici od organizzativi lo richiedono, può invitare alle proprie riunioni Soci od esperti di taluni settori di attività; in nessun altro caso è consentita la presenza di persone che non siano state invitate dallo stesso. 19.5 Ai Sindaci spetta l’indipendenza delle funzioni esercitate. (6 ) 19.6 I compiti dei Sindaci, così come previsto dallo Statuto, non sono assimilabili a quanto previsto dal C.C. per le Società di Capitali. (6 ) ART. 20 - Sostituzione di Consiglieri 20.1 Il Consiglio Direttivo deve, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre quattro mesi dall'avvenuta vacanza di uno o più posti nel Consiglio Direttivo stesso, provvedere alla sostituzione ricorrendo all'istituto della cooptazione od indicendo nuove elezioni parziali. 20.2 La facoltà di cooptazione è limitata ad un massimo di due Consiglieri (art. 27, comma secondo dello Statuto), tuttavia qualora dovesse rendersi vacante anche il posto di uno dei due Consiglieri cooptati, è possibile procedere ad una nuova cooptazione. ART. 21 - Spese e Rimborsi 21.1 Il Consiglio Direttivo delibera sul rimborso delle spese vive sostenute dai propri componenti e dal Collegio Sindacale per l'espletamento del loro mandato. 21.2 Il Consiglio Direttivo può prevedere, volta per volta, il rimborso parziale o totale delle spese vive sostenute dai Presidenti dei Comitati Regionali eventualmente invitati dal Consiglio Direttivo. ART. 22 - Presidente Onorario 22.1 L'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, accompagnata da una esplicita relazione, può deliberare la nomina di un Presidente Onorario per particolari meriti acquisiti nel campo tecnico od associativo. 23.1 I Sindaci supplenti non incorrono nei casi di incompatibilità di cui all'art. 29 dello Statuto, ma detta incompatibilità diviene operativa nel caso di subentro in seno al Collegio Sindacale come Sindaci effettivi. ART. 23 - Sindaci supplenti ART. 24 - Referendum 24.1 Gli argomenti di vitale importanza da sottoporre a Referendum (ai sensi dell'art. 33 dello Statuto) sono dichiarati tali da decisione del Collegio Sindacale. Le norme che regolano il Referendum saranno emanate da apposito regolamento. ART. 25 - Rendite di immobili - Destinazione 25.1 I proventi di eventuali beni immobili, di proprietà dell'A.R.I., saranno impiegati per i fini previsti dall'art. 3, comma 3 dello Statuto, con la istituzione di Borse di Studio o di premi per attività di ricerca o studio nel campo delle telecomunicazioni. ART. 26 - Bilanci 26.1 L'ipotesi di bilancio preventivo, redatta a cura della Segreteria Generale, viene predisposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente, sulla scorta di una prima proiezione di chiusura del bilancio e sulle indicazioni del Consiglio Direttivo. Il bilancio preventivo sarà pubblicato dopo l'approvazione dell'Assemblea Generale. - 16 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN 26.2 Entro il 28 febbraio, di norma, la Segreteria Generale deve sottoporre per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo dell'anno precedente, nonché l'eventuale modifica dell'ipotesi del bilancio preventivo, sulla scorta dei dati certi di chiusura del consuntivo stesso. 26.3 La prima convocazione dell'Assemblea Generale sarà fissata per una data compresa tra il 40.mo ed il 60.mo giorno dall'approvazione delle ipotesi di bilancio da parte del Consiglio Direttivo. 26.4 La relazione sull'andamento economico dell'anno precedente, con riferimento al bilancio dell'esercizio, viene redatta dalla Segreteria Generale per essere successivamente sottoposta al Consiglio Direttivo per l'approvazione. 26.5 Analoga relazione, ma inerente l'attività svolta dall'Associazione durante l'anno trascorso, è predisposta dal Presidente e, come quella di cui al precedente comma, deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo. 26.6 Entro dieci giorni dall'approvazione, tutta la documentazione relativa ai bilanci e le relative relazioni da sottoporre all'Assemblea Generale è inviata ai Sindaci ed ai singoli Consiglieri. 26.7 La Segreteria Generale predisporrà tutta la documentazione contabile per la verifica da parte del Collegio Sindacale che, entro il sedicesimo giorno dalla data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea Generale, depositerà in Segreteria Generale la propria relazione. 26.8 La documentazione contabile di cui al precedente comma rimarrà a disposizione di tutti i Soci per i quindici giorni che precedono l'Assemblea Generale. Trascorso questo periodo, non è più consentito ad alcuno di accedere a tale documentazione se non su esplicita autorizzazione scritta del Collegio Sindacale e previo preavviso alla Segreteria Generale. ART. 27 - Disposizioni finali 27.1 I Regolamenti dei Comitati Regionali, delle Sezioni, dell'ARI Radio Club e dell'ARI Radio Comunicazioni di Emergenza debbono adeguarsi al presente Regolamento (2) 27.2 Le norme del presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte dell'Assemblea Generale Straordinaria. Dette norme possono essere modificate solo da una successiva decisione dell'Assemblea Generale. (1) così come modificato dall'Assemblea Generale del 11 giugno 1989. (2) così come modificato dall'Assemblea Generale del 22 maggio 1993. (3) così come modificato dall'Assemblea Generale del 27 maggio 1995. (4) così come modificato dall'Assemblea Generale del 5 luglio 1997. (5) così come modificato dall'Assemblea Generale del 9 giugno 2001. (6) così come modificato dall’Assemblea Straordinaria del 6 marzo 2004 - 17 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani Regolamento interno della Sezione di PORDENONE Disposizioni generali Art. 1 Costituzione e scopi La Sezione A.R.I. di Pordenone venne costituita nel 1959. In base agli articoli 50 e 52 dello statuto sociale approvato con D.P.R. 24 novembre 1977 n° 1105 e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto e del Regolamento del Comitato Regionale ha lo scopo di cooperare con la Sede Centrale ed il Comitato Regionale per il maggior sviluppo dell’Associazione e per il miglior conseguimento degli scopi di cui all’art. 3 dell Statuto Sociale. I locali della Sezione e la Segreteria sono aperti ai Soci un giorno alla settiamana. Nella prima giornata di apertura del mese, si svolge una riunione informativa. Art. 2 Competenze Ai fini dei contatti con le Autorità e per le attività varie, la Sezione, costituita nel capoluogo di provincia, ha competenza territoriale provinciale, esclusi i comuni dove sono già costituite altre Sezioni e salvo diversi accordi. Art. 3 Patrimonio Il patrimonio della Sezione è costituito: a) dalla biblioteca; b) da donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da soci o da terzi (siano questi ultimi persone fisiche o giuridiche); c) da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie; d) da beni mobili, arredi e cancelleria; e) da beni immobili; f) da tutto ciò che non previsto espressamente alle lettere c), d), risulta dal libro inventario; Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate dall’assemblea alla costituzione o all’accrescimento di un fondo di riserva. Art. 4 Ammisione e quota Per ottenere l’ammissione a Socio devono essere esperite le formalità di cui all’art. 9 dello statuto A.R.I.. La domanda deve essere accompagnata dal versamento alla Segreteria Generale della quota sociale annualmente fissata e resa nota entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il versamento della quota Sociale annua deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno precedente. A partire da tale data e fino alla data dell’avvenuto pagamento, al socio non in regola saranno sospesi tutti diritti e servizi sociali, così come previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto. I Soci Juniores sono tenuti al pagamento di metà della quota associativa stabilita per i Soci Effettivi, i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa. Art. 5 Diritti dei soci I Soci della Sezione, in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto : a) a prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di sezione che nei referendum (solo soci effettivi); b) a ricevere le eventuali pubblicazioni di Sezione; c) a servirsi della biblioteca di Sezione secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione; d) ad usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell’A.R.I.; e) ed utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà della Sezione secondo le disposizioni e con le modalità stabilita del Consigli Direttivo di Sezione; f) di proporre reclamo, attraverso il Consigli Direttivo di Sezione, contro l’ammissione di un nuovo socio o contro la permanenza nell’Associazione di una persona ritenuta priva dei requisiti necessari o che compia atti incompatibili con i fini perseguiti dall’A.R.I. Art. 6 Recesso ed esclusione Il recesso e l’esclusione del socio avvengono ai sensi dell’art. 12 lettera a) e b) dello Statuto A.R.I. e comportano automaticamente il recesso e l’esclusione anche dalla Sezione di appartenenza. ORDINAMENTO TITOLO I° - Organi della sezione - 18 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Art. 7 Organi Sono organi della Sezione: a) l’Assemblea dei Soci del Sezione; b) Il Consigli Direttivo; c) Il Collegio Sindacale. CAPO I° Assemblea dei soci Art. 8 Composizione Le assemblee sono Ordinarie e Straordinarie. Sono composte da tutti i soci iscritti alla sezione in regola con il pagamento della quota associativa annua e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al precedente art. 5. Art. 9 Assemblea ordinaria L’Assemblea Ordinaria è convocata una volta all’anno e normalmente entro il 30 aprile ma non oltre il 30 giugno. Art. 10 Assemblea straordinaria L’assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo od il Collegio Sindacale lo ritengono opportuno o quando ne sia stata fatta motivata richiesta scritta da almeno un terzo dei soci effettivi iscritti alla Sezione ed in regola con il pagamento delle quote associative ed in pieno godimento di tutti i diritti di cui all’art. 5. In tal caso il Consiglio Direttivo deve provvedere alla spedizione delle convocazioni entro e non oltre un mese dalla richiesta. Art. 11 Formalità per la convocazione Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta il giorno, l’ora ed il luogo dell’Assemblea Ordinaria o Straordinaria, nonchè il relativo ordine del giorno. Provvede altresì a rendere note tali indicazioni ai Soci mediante convocazione da inviare a mezzo lettera semplice, tramite il servizio postale, almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea stessa. Art. 12 Competenza dell’assemblea ordinaria All’Assemblea Ordinaria dei Soci devono essere sottoposti : a) la relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento economico e sul funzionamento della Sezione; b) il bilancio Consuntivo dell’esercizio finanziario decorso ed il bilancio preventivo dell’esercizio finanziario dell’anno corrente. Agli effetti contabili l’esercizio finanziario inizierà il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre. Dai bilanci deve risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della Sezione; c) la relazione del Collegio Sindacale sull’andamento della situazione contabile; d) gli argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo, sia dal Collegio Sindacale. L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, nomina tra i soci il rappresentante di Sezione che affiancherà il presidente in seno al Comitato Regionale. CAPO II° Consiglio Direttivo Art. 13 Composizione Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri effettivi eletti per referendum segreto, personale e diretto fra i Soci Effettivi della Sezione, in regola con il pagamento della quota Sociale ed aventi il godimento di tutti i diritti Sociali. Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge fra i suoi componenti: a) il Presidente; b) un Vice Presidente; c) un Segretario Tesoriere; d) quattro Consiglieri. I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Art. 14 Elezione Per l’elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale provvede ad inviare a mezzo di lettera semplice, a ciascun Socio: a) L’elenco dei Soci che godono dei diritti Sociali; b) La scheda di votazione; c) L’elenco dei candidati ove ve ne siano; d) Una busta preindirizzata per la restituzione della scheda; Le eventuali candidature, dovranno essere presentate dagli interessati al Collegio Sindacale, per iscritto, entro il termine stabilito dal Collegio Sindacale stesso. - 19 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Art. 15 Convocazione Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni. La data e l’ora della convocazione, nonché l’Ordine del Giorno della riunione, devono essere rese note almeno sette giorni prima, mediante avviso scritto e mediante avviso affisso in bacheca. Lo stesso avviso deve essere inviato al Collegio Sindacale che ha la facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto. In casi di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i Consiglieri ed i Sindaci, con un preavviso di almeno 24 ore. Tutti i Soci possono assistere, come uditori, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza aver diritto di parola e di voto. Il Presidente, se lo riterrà necessario, potrà indire riunioni a porte chiuse. Art. 16 Poteri Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto A.R.I. non siano di esclusiva competenza dell’Assemblea dei Soci. In particolare il Consiglio direttivo da parere: - sull’ammissione degli aspiranti Soci, la cui domanda di ammissione dovrà essere affissa nella bacheca della Sezione per almeno 15 giorni, onde permettere ai Soci di esprimere eventuali osservazioni; - sull’assegnazione degli incarichi, anche al di fuori dei propri componenti; - sulle attività intraprese dai singoli o da gruppi di Soci, che interessino comunque la Sezione: Art. 17 Validità delle adunanze Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno quattro membri; nessuna adunanza sarà tuttavia valida se non sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con l’assistenza del Segretario. Le delibere saranno valide se prese a maggioranza dei voti (50% + 1); in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Art. 18 Assenza e vacanza dei consiglieri In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte in un anno, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti. Ciò fino ad un massimo di tre Consiglieri, dopo di che si procederà ad indire nuove elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo. Nel caso di elezioni anticipate rispetto alla naturale scadenza, la durata in carica del nuovo C.D. sarà la seguente: a) Se le elezioni anticipate sono effettuate durante i primi due anni, il nuovo C.D. rimarrà in carica fino alla data di scadenza naturale del precedente C.D. b) Se le elezioni anticipate avvengono nel terzo anno, la durata in carica del nuovo C.D. sarà di tre anni più il periodo residuo della durata in carica del C.D. dimesso. CAPO III° Libri sociali obbligatori e facoltativi Art. 19 Libri delle adunanze e delle deliberazioni Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto un sintetico verbale nel libro delle adunanze e delle deliberazioni. Ogni deliberazione del Consiglio Direttivo, con l’indicazione della data in cui è stata presa e dei voti favorevoli riportati, è altresì iscritta nel suddetto libro a fogli progressivamente numerati, vistati e siglati dal Collegio Sindacale prima dell’uso. Ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario. Identiche formalità si devono esperire nel libro delle adunanze e delle delibere dell’Assemblea dei Soci. Copia delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea deve essere affissa all’albo della Sezione. Art. 20 Libro giornale e libro inventario La Sezione deve tenere, oltre ai libri di cui al precedente Art. 19: a) Libro giornale, con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata e di uscita di denaro, con l’indicazione di ogni singola operazione contabile. A giustificazione delle spese devono essere conservati gli originali dei documenti relativi (lettere, telegrammi, fatture, ricevute, note, ecc.), con l’autorizzazione al pagamento firmata dal Presidente. b) Libro inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione. Come i libri Sociali, di cui all’Art. 19, il libro giornale ed il libro inventario devono essere progressivamente numerati, vistati e siglati dal Collegio Sindacale prima dell’uso. Art. 21 Libri sociali facoltativi La Sezione, qualora lo ritenga opportuno, può tenere altri libri Sociali utili allo svolgimento delle proprie attività, con le modalità comuni ai libri Sociali obbligatori, già visto agli Art. 19 e 20. CAPO IV° Collegio Sindacale Art. 22 Elezioni Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due supplenti, eletti per referendum fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote Sociali ed aventi il pieno godimento dei diritti Sociali. I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Le elezioni del Collegio Sindacale avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo. È compito degli stessi curare le elezioni due mesi prima della scadenza del mandato. - 20 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Art. 23 Poteri Il Collegio Sindacale esercita il controllo sull’amministrazione della Sezione e sulla gestione Sociale, nonché sulle votazioni per referendum. In particolare controlla l’organizzazione del referendum e lo scrutinio dei voti per il quale può farsi assistere da uno o più Soci. Art. 24 Vacanza dei sindaci In caso di vacanza di Sindaci effettivi o supplenti, i Sindaci rimasti in carica provvedono alla sostituzione nominando il candidato immediatamente successivo nelle graduatorie formatesi al momento dell’elezione dei membri del Collegio Sindacale. Nel caso che due o più Soci abbiano lo stesso posto nella suddetta graduatoria, viene nominato il Socio Effettivo più anziano di età. In assenza di candidati aventi diritto alla sostituzione, i Sindaci indicono un’Assemblea Straordinaria nella quale si procede all’elezione del Sindaco mancante. Il Sindaco così nominato od eletto rimane in carica fino allo scadere del periodo previsto per il Collegio stesso. In caso di vacanza di due Sindaci, il Consiglio Direttivo indice nuove elezioni con le stesse modalità di cui all’art. 18 del presente regolamento. Nel caso di elezioni anticipate per la nomina del C.S., il compito di indire le votazioni sarà svolto da due Soci nominati dal C.D. con il solo compito di organizzare le votazioni. Art. 25 Gratuità delle cariche sociali Tutte le cariche Sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso spese incontrate per l’esecuzione di eventuali, particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. L’importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all’atto del conferimento dell’incarico stesso. CAPO V° Votazioni e delibere Art. 26 votazioni e delibere Le votazioni avvengono in Assemblea o per Referendum. Art. 27 Votazioni per referendum ed in assemblea Le votazioni per Referendum, eccetto quelle di cui all’art.14, vengono indette dal Consiglio Direttivo o su voto dell’Assemblea dei Soci; in quest’ultimo caso il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di indire il Referendum entro trenta giorni dal voto Assembleare. Il Consiglio Direttivo all’uopo trasmette a tutti i Soci, aventi il pieno godimento dei diritti Sociali, apposita scheda sotto il controllo dei Sindaci. a) A mezzo di Referendum diretto, segreto e personale, fra tutti i Soci Effettivi ed aventi il pieno godimento di tutti i diritti sociali al momento dell’espressione del voto, debbono avvenire le votazioni per: a) La nomina dei sette membri del C. D. e dei tre membri effettivi più due supplenti del Collegio Sindacale; b) Lo scioglimento della Sezione; c) Per la revisione e modifica del presente Regolamento. d) Per l’adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per la Sezione. b) Tutte le altre delibere non contemplate nel precedente paragrafo possono essere prese dall’Assemblea dei Soci. Art. 28 Chiusura delle votazioni Qualora le votazioni per Referendum avvengano a mezzo posta, tramite lettera semplice, le stesse non possono chiudersi prima che siano trascorsi 25 giorni dalla data del timbro postale di spedizione dell’ultima scheda. Entro il termine fissato per le votazioni i Soci possono inviare a mezzo posta al recapito indicato sulla busta preaffrancata, la scheda con il loro voto. Art. 29 Sorveglianza e scrutinio Per garantire la regolarità del Referendum, i Sindaci stabiliscono le modalità di compilazione della scheda, ne predispongono l’invio ai Soci, controllano le operazioni di scrutinio assistiti da uno o più Soci Effettivi. Di ogni Referendum deve essere redatto verbale, firmato dai Sindaci. Art. 30 Percentuale votanti e votazioni In prima convocazione l’Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria, può deliberare quando sia presente il cinquanta per cento più uno (50% + 1) dei Soci Effettivi della Sezione intervenuti all’Assemblea di persona. La stessa percentuale (50% + 1) è richiesta per la validità delle deliberazioni. Qualora tale percentuale non sia raggiunta, si procede alla seconda convocazione che sarà fissata per il giorno successivo. In questo caso, per la validità delle deliberazioni, è richiesta la maggioranza dei presenti e votanti. Art. 31 Organi dell’assemblea L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria designa il Presidente. In essa funge da Segretario il Segretario della Sezione. Art. 32 Verbale di assemblea Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario come previsto dall’Art. 19 del presente Regolamento. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. - 21 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Art. 33 Obblighi del Presidente Il nuovo Presidente della Sezione, entro il termine massimo di 15 giorni dal risultato delle elezioni per il rinnovo delle cariche Sociali, deve darne comunicazione alla Sede Centrale ed al Comitato Regionale, e provvedere o disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito. TITOLO II° Rappresentanza e firma Art. 34 Presidente Il Presidente rappresenta la Sezione di fronte ai terzi ed in giudizio, sottoscrive gli atti Sociali d’ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario; mantiene i contatti con gli Enti Locali, ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero delle Comunicazioni. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest’ultimo. Il Presidente rappresenta la Sezione in seno al Comitato Regionale insieme con il rappresentante nominato dall’Assemblea, come da Art. 12 ultimo comma del presente Regolamento. Art. 35 Segretario – Tesoriere Il Segretario - Tesoriere è responsabile dell’amministrazione della Sezione, provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente. Provvede sulla base delle delibere del C.D., a quanto occorre all’Assemblea dei Soci, alla dotazione della Sezione, esercita le funzioni di Segretario in seno all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria e nel Consiglio Direttivo. È altresì responsabile della contabilità della Sezione, ne risponde al Collegio Sindacale, e sottoscrive gli atti relativi. Può essere delegato alla firma disgiuntamente da quella del Presidente sul conto corrente bancario o postale. Il Consiglio Direttivo può anche individuare in due distinti componenti del C.D. le funzioni di Segretario e di Tesoriere. DISPOSIZIONI FINALI Art. 36 Efficacia obbligatoria Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli iscritti, dalla data della loro iscrizione per i nuovi iscritti e dalla data di approvazione, per i Soci attuali. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento allo statuto A.R.I. vigente, al Regolamento di Attuazione, al Regolamento del Comitato Regionale. Del presente regolamento dovrà esserne data copia a tutti i Soci, nonché a tutti i nuovi iscritti. Art. 37 Sanzioni disciplinari I Soci morosi per un periodo di due anni e coloro che si rendono imputabili di gravi colpe verso la sezione o verso l’A.R.I. sono deferiti, con delibera del Consiglio Direttivo al Comitato Regionale che, dopo aver sentito gli interessati, ed aver accertato la fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere l’esclusione del Socio dall’A.R.I. presso il Consiglio Direttivo Nazionale. L’eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti Sociali di cui all’Art. 5. Art. 38 Scioglimento della Sezione In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti da inventario ed ogni altra voce attiva (crediti, debiti, ecc..) sono devoluti, dopo la loro liquidazione, alla Sede Centrale dell’A.R.I. In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell’attivo tra i Soci. - 22 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Indice Disposizioni generali Art. 1 Costituzione e scopi Art. 2 Competenze Art. 3 Patrimonio SOCI Art. 4 Ammisione e quota Art. 5 Diritti dei soci Art. 6 Recesso ed esclusione ORDINAMENTO TITOLO I° - Organi della sezione Art. 7 Organi CAPO I° Assemblea dei soci Art. 8 Composizione Art. 9 Assemblea ordinaria Art. 10 Assemblea straordinaria Art. 11 Formalità per la convocazione Art. 12 Competenza dell’assemblea ordinaria CAPO II° Consiglio Direttivo Art. 13 Composizione Art. 14 Elezione Art. 15 Convocazione Art. 16 Poteri Art. 17 Validità delle adunanze Art. 18 Assenza e vacanza dei consiglieri CAPO III° Libri sociali obbligatori e facoltativi Art. 19 Libri delle adunanze e delle deliberazioni Art. 20 Libro giornale e libro inventario Art. 21 Libri sociali facoltativi CAPO IV° Collegio Sindacale Art. 22 Elezioni Art. 23 Poteri Art. 24 Vacanza dei sindaci Art. 25 Gratuità delle cariche sociali Art. 21 Libri sociali facoltativi CAPO V° Votazioni e delibere Art. 26 votazioni e delibere Art. 27 Votazioni per referendum ed in assemblea Art. 28 Chiusura delle votazioni Art. 29 Sorveglianza e scrutinio Art. 30 Percentuale votanti e votazioni Art. 31 Organi dell’assemblea Art. 32 Verbale di assemblea Art. 33 Obblighi del Presidente TITOLO II° Rappresentanza e firma Art. 34 Presidente Art. 35 Segretario - Tesoriere DISPOSIZIONI FINALI Art. 36 Efficacia obbligatoria Art. 37 Sanzioni disciplinari Art. 38 Scioglimento della Sezione Il presente Regolamento annulla e sostituisce tutti i precedenti Redatto in Pordenone in data 08 novembre 1998 Approvato con Referendum del 10 dicembre 1998 Esecutiva dal 01 gennaio 1999 Modifiche art. 13 – 18 – 22 approvate con referendum 16 dicembre 2004 - 23 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE 2002/19/CE (DIRETTIVA ACCESSO), 2002/20/CE (DIRETTIVA AUTORIZZAZIONI), 2002/21/CE (DIRETTIVA QUADRO) E 2002/22/CE (DIRETTIVA SERVIZIO UNIVERSALE), RECANTE IL “CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE” DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003 n. 259 Schema di decreto legislativo recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche” Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 1 agosto 2002, n. 166, ed, in particolare, l’articolo 41; Vista la direttiva 2002/19/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso); Vista la direttiva 2002/20/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); Vista la direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro); Vista la direttiva 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale); Vista la direttiva 2002/77/CE, della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica; Visto il Codice della navigazione; Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616; Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e i successivi emendamenti; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55; Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420; Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61; Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55; Vista la legge 1° luglio 1997, n. 189; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318; Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191; Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373; Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77; Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, ed, in particolare, l’articolo 2 bis, comma 10; Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269; Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447; Visto il Regolamento delle radiocomunicazioni (edizione 2001), dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le disposizioni della costituzione e della convenzione dell’UIT, adottata a Ginevra il 22 dicembre 1994, e ratificata dalla legge 31 gennaio 1996, n. 313; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21; Vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio); Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 2002, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l’articolo 41; Vista la legge 8 luglio 2003, n.172; - 24 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del 23 maggio e 19 giugno 2003; Acquisito il parere del Consiglio Superiore delle Comunicazioni in data 16 luglio 2003; Acquisito, sui Titoli I e II, il parere della Conferenza Unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ; Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, della difesa, delle attività produttive, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio, per l’innovazione e le tecnologie, e per gli affari regionali; emana il seguente decreto legislativo CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente Codice si intende per: a) abbonato: la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi; b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi di un operatore a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica; comprende, tra l’altro, l’accesso: agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi, ivi compreso in particolare l’accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale; all’infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming tra operatori mobili; ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale; ai servizi di rete privata virtuale; c) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l’apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa. d) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva; e) Application Programming Interface (API): interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali; f) Autorità nazionale di regolamentazione: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità; g) autorizzazione generale: il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice; h) chiamata: la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale; i) Codice: il “Codice delle comunicazioni elettroniche” per quanto concerne le reti e i sevizi di comunicazione elettronica; j) consumatore: la persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all’attività lavorativa, commerciale o professionale svolta; l) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di una siffatta rete; m) interconnessione: il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione utilizzate dal medesimo operatore o da un altro per consentire agli utenti di un operatore di comunicare con gli utenti del medesimo o di un altro operatore, o di accedere ai servizi offerti da un altro operatore. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L’interconnessione è una particolare modalità di accesso tra operatori della rete pubblica di comunicazione; n) interferenze dannose: interferenze che pregiudicano il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriorano gravemente, ostacolano o interrompono ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative comunitarie o nazionali applicabili; - 25 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN o) p) q) r) s) t) u) v) z) aa) bb) cc) dd) ee) ff) gg) hh) ii) ll) larga banda: l’ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l’utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività; libero uso: la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza necessità di autorizzazione generale; mercati transnazionali: mercati individuati conformemente all’articolo 18, che comprendono l’Unione europea o un’importante parte di essa; Ministero: il Ministero delle comunicazioni; numero geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso l’ubicazione fisica del punto terminale di rete; numero non geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione che non sia un numero geografico; include i numeri per servizi di comunicazioni mobili e personali assegnati agli operatori titolari di reti mobili, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a tariffazione specifica; operatore: un’impresa che è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata; punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale l’abbonato ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l’instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero o ad un nome di utente finale. Per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall’antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio; rete locale: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete presso il domicilio dell’abbonato al permutatore o a un impianto equivalente nella rete telefonica fissa; rete pubblica di comunicazione: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico; rete telefonica pubblica: una rete di comunicazione elettronica utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili al pubblico; la rete telefonica pubblica consente il trasferimento di comunicazioni vocali e altre forme di comunicazione, quali il facsimile e la trasmissione di dati, tra punti terminali di rete; rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico; reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; risorse correlate: le risorse correlate ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, ivi compresi i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi; servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: un servizio di comunicazione elettronica svolto esclusivamente nell'interesse proprio dal titolare della relativa autorizzazione generale; servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica; servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite uno o più numeri, che figurano in un piano nazionale o internazionale di numerazione, e che può inoltre, se necessario, includere uno o più dei seguenti servizi: l’assistenza di un operatore; servizi di elenco abbonati e consultazione; la fornitura di telefoni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio a condizioni specifiche,la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze sociali particolari e la fornitura di servizi non geografici; servizio televisivo in formato panoramico: un servizio televisivo che si compone esclusivamente o parzialmente di programmi prodotti ed editati per essere visualizzati su uno schermo a formato panoramico. Il rapporto d’immagine 16:9 è il formato di riferimento per i servizi televisivi in formato panoramico; servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualità determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile; - 26 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN mm) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura o intesa tecnica secondo la quale l’accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato ad un abbonamento o ad un’altra forma di autorizzazione preliminare individuale; nn) stazione radioelettrica, uno o più trasmettitori o ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia. Ogni stazione viene classificata sulla base del servizio al quale partecipa in materia permanente o temporanea; oo) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso; pp) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; qq) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Art. 2 Campo di applicazione 1. Formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di: a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo; b) attività di comunicazione elettronica ad uso privato; c) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica; d) servizi radioelettrici. 2. Non formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di: a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti; b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della televisione digitale; c) disciplina dei servizi della società dell’informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, e disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 3. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi. Art. 3 Principi generali 1. Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche. 2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice. 3. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell’ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione. Art. 4 Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica 1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di: a) libertà di comunicazione; b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell’integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica; c) libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. 2. A garanzia dei diritti di cui al comma 1, gli obblighi per le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, disposti dal Codice, sono imposti secondo principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità. 3. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta altresì a: a) promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l’adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica; b) garantire la trasparenza, pubblicità e tempestività delle procedure per la concessione dei diritti di passaggio e di installazione delle reti di comunicazione elettronica sulle proprietà pubbliche e private; - 27 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN c) garantire l’osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica; d) garantire la fornitura del servizio universale, limitando gli effetti distorsivi della concorrenza; e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale ed economica anche a livello locale; f) garantire in modo flessibile l’accesso e l’interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori; g) garantire la convergenza, la interoperabilità tra reti e servizi di comunicazione elettronica e l’utilizzo di standard aperti; h) garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica, inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell’uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilità di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata. 4. La disciplina della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica tiene conto delle norme e misure tecniche approvate in sede comunitaria, nonché dei piani e raccomandazioni approvati da organismi internazionali cui l’Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati. Art. 5 Regioni ed Enti locali Omissis Art. 6 Misure di garanzia Omissis Capo II FUNZIONI DEL MINISTERO E DELL’AUTORITÀ ED ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI Art. 7 Ministero e Autorità Omissis Art. 8 Cooperazione tra il Ministero, l’Autorità e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato Omissis Art. 9 Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell’Autorità Omissis Art. 10 Comunicazione di informazioni Omissis Art. 11 Meccanismo di consultazione e di trasparenza Omissis Art. 12 Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche Omissis Art. 13 Obiettivi e principi dell’attività di regolamentazione Omissis Art. 14 Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica 1. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 13. La predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del Ministero, e dei piani di assegnazione, a cura dell’Autorità, è fondata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. 2. Il Ministero promuove l’armonizzazione dell’uso delle radiofrequenze nel territorio dell’Unione europea in modo coerente con l’esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e in conformità della decisione spettro radio n. 676/2002/CE. 3. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge o di regolamento in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, i diritti di uso delle frequenze con limitata disponibilità di banda e conseguentemente assegnati ad un numero - 28 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN predeterminato di operatori, possono essere trasferiti su base commerciale dagli operatori che ne hanno legittima disponibilità ad altri operatori già autorizzati a fornire una rete con analoga tecnologia, con le modalità di cui ai commi 4 e 5. Per le altre frequenze il trasferimento dei diritti di uso è assoggettato alle disposizioni di cui all’articolo 25, comma 8. 4. L’intenzione di un operatore di trasferire i diritti di uso delle radiofrequenze deve essere notificata al Ministero e all’Autorità ed il trasferimento di tali diritti è efficace previo assenso del Ministero ed è reso pubblico. Il Ministero, sentita l’Autorità, comunica, entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell’impresa cedente, il nulla osta alla cessione dei diritti ovvero i motivi che ne giustifichino il diniego. 5. Il Ministero, all’esito della verifica, svolta dall’Autorità, sentita l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, che la concorrenza non sia falsata in conseguenza dei trasferimenti dei diritti d’uso, può apporre all’autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte. Nel caso in cui l’utilizzazione delle radiofrequenze sia stata armonizzata mediante l’applicazione della decisione n. 676/2002/CE o di altri provvedimenti comunitari, i trasferimenti suddetti non possono comportare un cambiamento dell’utilizzo di tali radiofrequenze. Art. 15 Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento Omissis Art. 16 Separazione strutturale Omissis TITOLO II RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO Capo I Disposizioni comuni Art. 17 Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato Omissis Art. 18 Procedura per la definizione dei mercati Omissis Art. 19 Procedura per l’analisi del mercato Omissis Art. 20 Normalizzazione Omissis Art. 21 Interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale Omissis Art. 22 Procedure di armonizzazione Omissis Art. 23 Risoluzione delle controversie tra imprese Omissis Art. 24 Risoluzione delle controversie transnazionali Omissis Capo II Autorizzazioni Art. 25 Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica 1. L’attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera ai sensi dell’articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Capo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all’Unione - 29 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell’ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice. 2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all’Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l’Italia aderisce o da specifiche convenzioni. 3. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, o i diritti di uso di cui all'articolo 27, è assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4. 4. L’impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività e deve essere conforme al modello di cui all’allegato n. 9. L’impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall’avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249. 5. La cessazione dell’esercizio di una rete o dell’offerta di un servizio di comunicazione elettronica, può aver luogo in ogni tempo. La cessazione deve essere comunicata agli utenti almeno 90 giorni prima, informandone contestualmente il Ministero. Tale termine è ridotto a trenta giorni nel caso di cessazione dell’offerta di un profilo tariffario. 6. Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni e sono rinnovabili. L’impresa interessata può indicare nella dichiarazione di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per il rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo comma 4 e la presentazione della dichiarazione deve avvenire con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza. 7. La scadenza dell’autorizzazione generale coincide con il 31 dicembre dell’ultimo anno di validità. 8. Una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell’impresa cedente, può comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all’impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all’autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti. Art. 26 Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale Omissis Art. 27 Diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri 1. Ogni qualvolta ciò sia possibile e sempre che il rischio di interferenze dannose sia trascurabile secondo le disposizioni del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, l’uso delle frequenze radio non è subordinato alla concessione di diritti individuali di uso. 2. Qualora l’utilizzo delle frequenze radio non sia subordinato alla concessione di diritti individuali di uso, il diritto di utilizzarle deriva dall'autorizzazione generale e le relative condizioni di uso sono in essa stabilite. 3. Qualora sia necessario concedere diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri, il Ministero attribuisce tali diritti, a richiesta, ad ogni impresa che fornisca o utilizzi reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di un'autorizzazione generale, nel rispetto degli articoli 28, 29 e 33, comma 1, lettera c), e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse in conformità delle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo I. 4. I diritti individuali di uso delle frequenze radio e dei numeri vengono rilasciati per una durata adeguata al tipo di servizio e comunque non eccedente la durata dell’autorizzazione generale. 5. Fatti salvi criteri e procedure specifici previsti dalla normativa vigente in materia di concessione di diritti di uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo, i diritti di uso sono concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie. Nel caso delle frequenze radio il Ministero, nel concedere i diritti, precisa se essi siano trasferibili su iniziativa del detentore degli stessi e a quali condizioni, conformemente all’articolo 14. - 30 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN 6. Il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio può essere limitato solo quando ciò sia necessario per garantire l’uso efficiente delle frequenze stesse in conformità all’articolo 29 e all’articolo 14, comma 1. 7. Alle procedure di selezione competitiva o comparativa per la concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio si applicano le disposizioni dell’articolo 29. 8. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di diritti di uso, non appena ricevuta la domanda completa, entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di numerazione ed entro sei settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Tale limite non pregiudica quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso in specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l’impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio e dei numeri. 9. Qualora l’Autorità decida, previa consultazione delle parti interessate ai sensi dell’articolo 11, che i diritti di uso dei numeri ai quali potrebbe attribuirsi un valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitiva o comparativa, le decisioni devono essere comunicate e pubblicate entro cinque settimane. Art. 28 Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri 1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente al rispetto delle condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti A, B e C dell’allegato n. 1. Tali condizioni devono essere obiettivamente giustificate rispetto alla rete o al servizio in questione, proporzionate, trasparenti e non discriminatorie. L’autorizzazione generale è sempre sottoposta alla condizione n. 11 della parte A dell’allegato n. 1. 2. Gli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 42, commi 2 e 3, 43, 45, 66, 67, 68 e 69 o alle imprese designate per la fornitura del servizio universale, prescritti ai sensi del Capo IV, sezione II, del presente Titolo, sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza nei confronti delle imprese, nell'autorizzazione generale è fatta menzione degli obblighi specifici prescritti alle singole imprese. 3. L'autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche indicate nella parte A dell’allegato n. 1 e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtù di altre disposizioni normative. 4. Nel concedere i diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri il Ministero applica le sole condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti B e C dell’allegato n. 1. Art. 29 Procedura per limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio Omissis Art. 30 Assegnazione armonizzata delle frequenze radio Omissis Art. 31 Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio del diritto di installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione Omissis Art. 32 Osservanza delle condizioni dell’autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici Omissis Art. 33 Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici Omissis Art. 34 Diritti amministrativi Omissis Art. 35 Contributi per la concessione di diritti di uso e di diritti di installare infrastrutture Omissis Art. 36 Modifica dei diritti e degli obblighi Omissis Art. 37 - 31 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Pubblicazione delle informazioni Omissis Art. 38 Concessioni e autorizzazioni preesistenti Omissis Art. 39 Sperimentazione 1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da norme di legge e di regolamento in materia di sperimentazione della radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica è subordinata a dichiarazione preventiva. L’impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione della persona fisica titolare o del legale rappresentante della persona giuridica o di soggetti da loro delegati, contenente l’intenzione di effettuare una sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al modello riportato nell’allegato n. 12. L’impresa è abilitata ad iniziare la sperimentazione a decorrere dall’avvenuta presentazione della dichiarazione. Ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività. 2. La dichiarazione di cui al comma 1: a) non prefigura alcun titolo per il conseguimento di una successiva autorizzazione generale per l'offerta al pubblico, a fini commerciali, della rete o servizio di comunicazione elettronica oggetto di sperimentazione; b) non riveste carattere di esclusività né in relazione al tipo di rete o servizio, né in relazione all'area o alla tipologia di utenza interessate; c) può prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di spettro radio disponibili per le reti o servizi di comunicazione elettronica, l'espletamento della sperimentazione in regime di condivisione di frequenze. 3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve indicare: a) l’eventuale richiesta di concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio e dei numeri necessari; b) la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque non superiore a sei mesi, a partire dal giorno indicato per l’avvio della stessa; c) l’estensione dell’area operativa, le modalità di esercizio, la tipologia, la consistenza dell’utenza ammessa che, comunque, non può superare le tremila unità, e il carattere sperimentale del servizio; d) l’eventuale previsione di oneri economici per gli utenti che aderiscono alla sperimentazione; e) l’obbligo di comunicare all’utente la natura sperimentale del servizio e l’eventuale sua qualità ridotta; f) l’obbligo di comunicare al Ministero i risultati della sperimentazione al termine della stessa. 4. Se la sperimentazione prevede la concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio o dei numeri, il Ministero li concede, entro due settimane dal ricevimento della dichiarazione nel caso di numeri assegnati per scopi specifici nell’ambito del piano nazionale di numerazione, ed entro quattro settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell’ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la dichiarazione risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l’impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla sperimentazione. 5. Per il rinnovo della sperimentazione si applica la procedura di cui al comma 1 e la presentazione della richiesta deve avvenire con sessanta giorni d’anticipo rispetto alla scadenza. Capo III ACCESSO ED INTERCONNESSIONE Sezione I - Disposizioni generali Art. 40 Quadro di riferimento generale per l'accesso e l'interconnessione Omissis Art. 41 Diritti ed obblighi degli operatori Omissis Art. 42 Poteri e competenze dell’Autorità in materia di accesso e di interconnessione Omissis - 32 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Sezione II -Obblighi degli operatori e procedure di riesame del mercato Art. 43 Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse Omissis Art. 44 Riesame degli obblighi precedenti in materia di accesso e di interconnessione Omissis Art. 45 Imposizione, modifica o revoca degli obblighi Omissis Art. 46 Obbligo di trasparenza Omissis Art. 47 Obbligo di non discriminazione Omissis Art. 48 Obbligo di separazione contabile Omissis Art. 49 Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete Omissis Art. 50 Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi Omissis Art. 51 Pubblicazione delle informazioni e relativo accesso Omissis Art. 52 Notificazione Omissis Capo IV SERVIZIO UNIVERSALE E DIRITTI DEGLI UTENTI IN MATERIA DI RETI E DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA Sezione I - Obblighi di servizio universale, compresi gli obblighi di natura sociale Art. 53 Disponibilità del servizio universale Omissis Art. 54 Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa Omissis Art. 55 Elenco abbonati e servizi di consultazione Omissis Art. 56 Telefoni pubblici a pagamento Omissis Art. 57 Misure speciali destinate agli utenti disabili Omissis Art. 58 Designazione delle imprese Omissis Art. 59 - 33 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Accessibilità delle tariffe Omissis Art. 60 Controllo delle spese Omissis Art. 61 Qualità del servizio fornito dalle imprese designate Omissis Art. 62 Calcolo del costo degli obblighi di servizio universale Omissis Art. 63 Finanziamento degli obblighi di servizio universale Omissis Art. 64 Trasparenza Omissis Art. 65 Riesame dell’ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale Omissis Sezione II - Controlli sugli obblighi delle imprese che dispongono di un significativo potere di mercato su mercati specifici Art. 66 Verifica e riesame degli obblighi Omissis Art. 67 Controlli normativi sui servizi al dettaglio Omissis Art. 68 Controlli sull’insieme minimo di linee affittate Omissis Art. 69 Selezione del vettore e preselezione del vettore Omissis Sezione III - Diritti degli utenti finali Art. 70 Contratti Omissis Art. 71 Trasparenza e pubblicazione delle informazioni Omissis Art. 72 Qualità del servizio Omissis Art. 73 Integrità della rete Omissis Art. 74 Interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo Omissis Art. 75 Servizi di assistenza mediante operatore e di consultazione elenchi Omissis Art. 76 - 34 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Numeri di emergenza nazionali e numero di emergenza unico europeo Omissis Art. 77 Prefissi telefonici internazionali Omissis Art. 78 Numeri non geografici Omissis Art. 79 Fornitura di prestazioni supplementari Omissis Art. 80 Portabilità del numero Omissis Art. 81 0bblighi di trasmissione Omissis Sezione IV - Disposizioni finali in materia di servizio universale e di diritti degli utenti Art. 82 Servizi obbligatori supplementari Omissis Art. 83 Consultazione dei soggetti interessati Omissis Art. 84 Risoluzione extragiudiziale delle controversie Omissis Art. 85 Notifica alla Commissione europea Omissis Capo V Disposizioni relative a reti ed impianti Art. 86 Omissis Art. 87 Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici Omissis Art. 88 Opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico Omissis Art. 89 Coubicazione e condivisione di infrastrutture Omissis Art. 90 Pubblica utilità – Espropriazione 1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro delle comunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse. 3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, può esperirsi la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i - 35 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti. Art. 91 Limitazioni legali della proprietà 1. 2. 3. 4. 5. 6. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all’articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto. Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità. L’operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture. Art. 92 Servitù 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall’articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall'autorità competente ed è subordinato all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione. La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, è diretta all’autorità competente che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la servitù richiesta e determina l’indennità dovuta ai sensi dell’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La norma di cui al comma 3 è integrata dall’articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166. Contro il provvedimento di imposizione della servitù è ammesso ricorso ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù. Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l'equo compenso per l'onere già subito. La giurisdizione in materia di imposizione di servitù spetta in via esclusiva al giudice amministrativo. Art. 93 Divieto di imporre altri oneri Omissis Art. 94 Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari Omissis Art. 95 Impianti e condutture di energia elettrica - Interferenze 1. Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero ai sensi delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione della energia elettrica. 2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato dall’ispettorato del Ministero, competente per territorio, per le linee elettriche: a) di classe zero, di I classe e di II classe secondo le definizioni di classe adottate nel decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062; b) qualunque ne sia la classe, quando esse non abbiano interferenze con linee di comunicazione elettronica; c) qualunque ne sia la classe, nei casi di urgenza previsti dall'articolo 113 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. - 36 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nei casi di cui al comma 2, lettera c), per i tratti di linee che abbiano interferenze con impianti di comunicazione elettronica, i competenti organi del Ministero ne subordinano il consenso a condizioni da precisare non oltre sei mesi dalla data di presentazione dei progetti. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di energia elettrica e sui relativi atterraggi, è necessario sempre il preventivo consenso del Ministero che si riserva di esercitare la vigilanza e gli opportuni controlli sulla esecuzione dei lavori stessi. Le relative spese sono a carico dell'esercente delle condutture. Nessuna tubazione metallica sotterrata, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto sia stato preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero. Le determinazioni su quanto previsto nei commi 3, 4 e 5 possono essere delegate ad organi periferici con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni. Nei casi di tubazioni metalliche sotterrate che non presentano interferenze con impianti di comunicazione elettronica, il relativo nulla osta è rilasciato dal capo dell’ispettorato del Ministero, competente per territorio. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate le norme generali per gli impianti elettrici del comitato elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle ricerche. Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia un turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie. Capo VI DISPOSIZIONI FINALI Art. 96 Prestazioni obbligatorie Omissis Art. 97 Danneggiamenti e turbative 1. Chiunque esplichi attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti è punito ai sensi dell'articolo 635, secondo comma, n. 3, del Codice penale. 2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, è vietato arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica ed alle opere ad essi inerenti. Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente, in via amministrativa, gli ispettorati territoriali del Ministero. La violazione del divieto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro. Art. 98 Sanzioni Omissis TITOLO III RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 99 Installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato 1. L’attività di installazione di reti ed esercizio di reti o servizi di comunicazioni elettroniche ad uso privato è libera ai sensi dell’articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Titolo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della sanità pubblica e della tutela dell'ambiente, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice. 2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni. 3. L’attività di installazione ed esercizio di reti o servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, fatta eccezione di quanto previsto al comma 5, è assoggettata ad una autorizzazione generale che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4. - 37 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN 4. Il soggetto interessato presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l’intenzione di installare o esercire una rete di comunicazione elettronica ad uso privato. La dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività. Il soggetto interessato è abilitato ad iniziare la propria attività a decorrere dall’avvenuta presentazione. Ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di conferimento di diritto d'uso di frequenze. 5. Sono in ogni caso libere le attività di cui all’articolo 105, nonché la installazione, per proprio uso esclusivo, di reti di comunicazione elettronica per collegamenti nel proprio fondo o in più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purché contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore si considerano contigui anche se separati, purché collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale o di mezzi. Art. 100 Impianti di amministrazioni dello Stato Omissis Art. 101 Traffico ammesso 1. Il titolare di autorizzazione generale ad uso privato può utilizzare le reti di comunicazione elettronica soltanto per trasmissioni riguardanti attività di pertinenza propria, con divieto di effettuare traffico per conto terzi. 2. Nei casi di calamità naturali o in situazioni di pubblica emergenza, a seguito delle quali risultino interrotte le normali comunicazioni, il Ministero può affidare, per la durata dell'emergenza, a titolari di autorizzazione generale ad uso privato, lo svolgimento di traffico di servizio del Ministero stesso, o comunque inerente alle operazioni di soccorso ed alle comunicazioni sullo stato e sulla ricerca di persone e di cose. 3. Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di cui al comma 2, sono emanate con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni. Art. 102 Violazione degli obblighi. 1. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver ottenuto il diritto d’uso della frequenza da utilizzare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro. 2. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver conseguito l’autorizzazione generale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 3.000,00 euro. 3. Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari ai contributi di cui all’articolo 116, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all’anno. 4. L’effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformità da quanto indicato nel provvedimento di concessione del diritto d’uso di frequenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro. 5. L’effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformità da quanto previsto per le autorizzazioni generali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro. 6. I trasgressori che per effetto della violazione commessa, di cui ai commi 4 e 5, si sono sottratti al pagamento di un maggior contributo, sono tenuti a corrispondere una somma pari al contributo cui si sono sottratti; tale somma non può essere inferiore al contributo previsto per un anno. 7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall’autorità giudiziaria, e fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, il Ministero, ove il trasgressore non provveda a disattivare l’impianto ritenuto abusivo, può procedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l’impianto stesso. 8. L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, spetta al Ministero. Art. 103 Sospensione – revoca – decadenza 1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal Codice, ivi compreso quello del versamento dei contributi, previa diffida, l’autorizzazione generale può essere sospesa fino a trenta giorni. 2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell’applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi. 3. La decadenza dall’autorizzazione generale è pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti dal Codice. Capo II CATEGORIE DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO Art. 104 - 38 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Attività soggette ad autorizzazione generale 1. L’autorizzazione generale è in ogni caso necessaria nei seguenti casi: a) installazione di una o più stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di terra e via satellite richiedenti una assegnazione di frequenza, con particolare riferimento a: 1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici; 2) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione; 3) sistemi di ricerca spaziale; 4) sistemi di esplorazione della Terra; 5) sistemi di operazioni spaziali; 6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari; 7) sistemi di ausilio alla meteorologia; 8) sistemi di radioastronomia. b) installazione od esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 105, comma 2, lettera a); c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo: 1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con protezione da interferenze provocate da stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di radioamatore nonché le stazioni e gli impianti di cui all'articolo 143, comma 1; 2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza. In particolare l'autorizzazione generale è richiesta nel caso: 2.1) di installazione o esercizio di reti locali a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 105, comma 1, lettera a); 2.2) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna; 2.3) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio ad imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione; 2.4) di installazione o esercizio di apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque l'emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di organizzazioni nautiche nonché per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave; 2.5) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività sportive ed agonistiche; 2.6) di installazione o esercizio di apparecchi per ricerca persone; 2.7) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate; 2.8) di installazione o esercizio di apparecchiature per comunicazioni a breve distanza, di tipo diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8). 3) Senza alcuna protezione, mediante dispositivi rispondenti alla raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) CEPT/ERC/REC 70-03, relativi all’installazione o esercizio di reti locali radiolan o hiperlan al di fuori del proprio fondo, ovvero reti hiperlan operanti necessariamente in ambienti chiusi o con vincoli specifici derivanti dalle prescrizioni del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze. 2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Art. 105 Libero uso 1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare: a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai sensi dell’articolo 99, comma 5; b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell'ambito del fondo, ai sensi dell’articolo 99, comma 5; c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario; d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme; e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali; f) telecomandi dilettantistici; g) applicazioni induttive; h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali; i) ausilii per handicappati; j) applicazioni medicali di debolissima potenza; k) applicazioni audio senza fili; l) apriporta; m) radiogiocattoli; - 39 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN n) apparati per l'individuazione di vittime da valanga; o) apparati non destinati ad impieghi specifici; p) apparati per comunicazioni in “banda cittadina – CB”, sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori. Rimane fermo l’obbligo di rendere la dichiarazione di cui all’articolo 145. 2. Sono altresì di libero uso: a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell’articolo 99, comma 5; b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione. 3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Art. 106 Obblighi dei rivenditori. 1. I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti devono applicare sull'involucro o sulla fattura la indicazione che l'apparecchio non può essere impiegato senza l’autorizzazione generale di cui all’articolo 99, comma 3, tranne che si tratti degli apparecchi di cui all’articolo 105. Art. 107 Autorizzazione generale 1. Per conseguire un’autorizzazione generale all’espletamento delle attività di cui all'articolo 104, comma 1, lettera a), il soggetto interessato è tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione, conforme al modello riportato nell'allegato n. 14, contenente informazioni riguardanti il richiedente ed una dichiarazione di impegno ad osservare specifici obblighi, quali il pagamento dei contributi di cui all’allegato n. 25, nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche. 2. Alla dichiarazione di cui all'allegato n. 14 deve essere acclusa la domanda di concessione dei diritti d’uso di frequenza, corredata dalla documentazione seguente: a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in conformità alle normative tecniche vigenti, finalizzato all'uso ottimale dello spettro radio con particolare riferimento, fra l'altro, alle aree di copertura, alla potenza massima irradiata, alla larghezza di banda di canale, al numero di ripetitori; il progetto, sottoscritto da soggetto abilitato, è elaborato secondo i modelli di cui agli allegati nn. 15 e 16. Tale progetto deve contenere una descrizione tecnica particolareggiata del sistema che si intende gestire. In particolare, esso deve indicare: 1) il tipo, l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni radioelettriche; 2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite al tipo di servizio che si intende gestire, di cui si propone l'utilizzazione; 3) il numero delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento; b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 3. Il Ministero entro sei settimane dal ricevimento della domanda completa di ogni elemento necessario, provvede al conferimento del diritto d’uso delle frequenze comunicando la decisione al soggetto interessato il quale ha titolo all’esercizio dell’autorizzazione generale in concomitanza con l’intervenuta comunicazione. Le determinazioni del Ministero sono pubbliche. Resta impregiudicato quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso in specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti. 4. Allo scopo di garantire una gestione efficiente dello spettro radio, dall’autorizzazione generale non discende al titolare alcun diritto individuale di uso in esclusiva delle frequenze assegnate. 5. Il soggetto che intende espletare le attività di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), è tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione conforme al modello riportato nell'allegato n. 17. 6. La dichiarazione contiene le informazioni riguardanti l'interessato, le indicazioni circa le caratteristiche dei sistemi di comunicazioni elettroniche da impiegare, ove previsti, e l'impegno ad osservare specifici obblighi quali quello del pagamento dei contributi di cui all’allegato n. 25, nonché quello dell'osservanza delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione seguente: a) il progetto tecnico del collegamento nel caso di installazione ed esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e su sistemi ottici, sottoscritto da un soggetto abilitato; b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; - 40 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN c) gli attestati dell'avvenuto versamento del contributo a titolo di rimborso delle spese riguardanti l'attività di vigilanza e controllo relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale. 7. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi e di aeromobili, l'interessato, sulla scorta del verbale di collaudo della stazione, se prescritto, richiede al Ministero la licenza di esercizio; questa tiene luogo dell'autorizzazione generale. 8. Qualora il Ministero ravvisi che l'attività oggetto dell'autorizzazione generale non può essere iniziata o proseguita, l'interessato ha diritto al rimborso del contributo versato per verifiche e controlli. 9. Nei casi di cui all’articolo 104, comma 1, lettera c), numero 1), il soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello riportato nell’allegato n. 18. 10. Nei casi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2), il soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello riportato nell'allegato n. 19. Per la compilazione della dichiarazione si applicano le disposizioni dettate dal comma 6, fatta eccezione per la lettera a). 11. Quando la dichiarazione di cui al comma 10 è effettuata da organizzazioni nautiche ubicate sulle coste marine, le stesse si impegnano ad installare, a richiesta del Ministero, presso le stazioni anche un radioricevitore sulla frequenza di soccorso nella gamma delle onde medie e ad assicurare l’ascolto di sicurezza su di esse per tutte le ore di apertura della stazione. 12. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1, 5, 9 e 10 nonché la domanda di cui al comma 2 risultano carenti rispetto agli elementi informativi da considerare essenziali e ai dati di cui agli allegati previsti dal presente Titolo, il Ministero richiede, non oltre trenta giorni dalla presentazione delle dichiarazioni stesse, le integrazioni necessarie, che l’interessato è tenuto a fornire entro trenta giorni dalla richiesta. 13. Il Ministero, ove non pervengano nei termini le integrazioni di cui al comma 12, ovvero non provveda al conferimento del diritto d’uso, revoca l’autorizzazione generale. Il termine può essere prorogato dal Ministero, per una sola volta, a richiesta dell’interessato. 14. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla relativa documentazione, che si intenda apportare successivamente alla presentazione della dichiarazione, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero. 15. Il titolare dell'autorizzazione generale è tenuto a conservare copia della dichiarazione di cui ai commi 1, 5, 9, 10 e 14. 16. Le autorizzazioni generali di cui all’articolo 104, comma 1, lettere a) e b), possono essere cedute a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero. Il Ministero, entro sei settimane dalla presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti cedente e cessionario, può comunicare il proprio diniego, ove non ravvisi la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo al soggetto cessionario, per il rispetto delle condizioni di cui all’autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti. Capo III RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI A RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE STRANIERE Art. 108 Reciprocità 1. Il rilascio di autorizzazione per l'impianto e l'uso di stazioni trasmittenti e riceventi può essere accordato, a condizioni di piena reciprocità, da accertarsi dal Ministero degli affari esteri, alle rappresentanze diplomatiche straniere situate sul territorio italiano, limitatamente alla sede in cui si trova la cancelleria diplomatica, con le norme e le modalità indicate nei successivi articoli. 2. Analoga autorizzazione può essere rilasciata agli Enti internazionali, cui in virtù di accordi internazionali siano riconosciute nel territorio nazionale agevolazioni in materia di comunicazioni analoghe a quelle spettanti alle rappresentanze diplomatiche. 3. Nel caso di rappresentanze diplomatiche di Stati con i quali siano intervenuti accordi, che regolano anche la materia dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche, installate o da installarsi nelle sedi delle rappresentanze stesse, non si richiede il rilascio di autorizzazioni, salvo integrazione tecnica degli accordi stessi, per quanto in essi non disciplinato. Art. 109 Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione 1. Il rilascio di una autorizzazione di cui all’articolo 108, fermo restando il disposto del comma 3 dell'articolo stesso, può essere accordata in seguito alla stipulazione di un'apposita convenzione da sottoscriversi dal responsabile della rappresentanza diplomatica straniera, nella quale dovranno essere inserite le seguenti clausole: a) l'uso degli impianti radioelettrici deve essere limitato al traffico ufficiale di servizio della rappresentanza diplomatica con lo Stato di appartenenza, escluso il traffico di stampa ed i messaggi personali e qualsiasi collegamento con altri Paesi; b) la potenza della stazione trasmittente non deve essere superiore a quella necessaria per il collegamento con lo Stato di appartenenza; c) l'esercizio della stazione deve essere affidato a personale tecnicamente idoneo; - 41 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN d) l'esercizio della stazione non deve in alcun modo interferire o disturbare i servizi di comunicazione elettronica; e) il Ministero può prescrivere particolari accorgimenti tecnici per la eliminazione dei disturbi o interferenze eventualmente derivanti dall'esercizio della stazione e, in caso di persistenza di questi, sospendere l’autorizzazione generale o revocarla; f) la stazione non può far uso di frequenze diverse da quelle assegnate dal Ministero. 2. Qualora le stazioni radioelettriche installate nelle sedi diplomatiche italiane all'estero siano suscettibili, per speciali accordi intervenuti o per legge interna dello Stato straniero, di essere sottoposte a ispezione e a controlli da parte delle autorità di quel Paese, analoga potestà di ispezione e di controllo dovrà essere stabilita nella convenzione che la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui trattasi stipulerà con lo Stato italiano per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche nella propria sede diplomatica. Art. 110 Domanda per il rilascio dell’autorizzazione 1. Per il rilascio della autorizzazione di cui all'articolo 108, le rappresentanze interessate debbono avanzare domanda al Ministero degli affari esteri, specificando le località di impianto, le caratteristiche tecniche e l'impiego delle apparecchiature. 2. L’autorizzazione è rilasciata dal Ministero, previo parere favorevole del Ministero degli affari esteri. 3. Le autorizzazioni devono specificare le condizioni alle quali è subordinato l'impianto e l'esercizio degli apparati, il termine di scadenza e le modalità per l'eventuale rinnovo. Art. 111 Revoca 1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 108 possono essere revocate dal Ministero in caso di inosservanza, da parte della rappresentanza diplomatica straniera, delle clausole stabilite nella convenzione. Esse possono, altresì, essere revocate, sospese o sottoposte a particolari modalità di esercizio, in caso di gravi necessità pubbliche, con provvedimento insindacabile del Ministero, da comunicarsi per il tramite del Ministero degli affari esteri. Capo IV DISPOSIZIONI COMUNI ALLE RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO Art. 112 Validità 1. Le autorizzazioni generali hanno validità non superiore a dieci anni, sono rinnovabili, e la loro scadenza coincide con il 31 dicembre dell’ultimo anno di validità. 2. L'interessato può indicare nella dichiarazione un periodo inferiore, rispetto a quanto previsto nel comma 1; il rinnovo deve essere richiesto con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza, con le modalità prescritte per le dichiarazioni dall’articolo 107. 3. Possono essere richieste autorizzazioni generali temporanee con validità inferiore all’anno. Tali autorizzazioni sono assoggettate ai contributi di cui all’allegato n. 25. Art. 113 Dichiarazioni 1. La dichiarazione prevista dall'articolo 107, comma 1, tiene luogo della licenza di esercizio. 2. Nel caso in cui la dichiarazione di cui al comma 1 sia presentata da più soggetti, deve essere designato tra questi il rappresentante abilitato a tenere i rapporti con il Ministero. Art. 114 Requisiti 1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 99, comma 1, non può conseguire l’autorizzazione generale chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione. Art. 115 Obblighi 1. Il titolare di autorizzazione generale è tenuto, nel corso di validità del titolo, ad ottemperare a norme adottate nell'interesse della collettività o per l'adeguamento all'ordinamento internazionale con specifico riguardo alla sostituzione o all'adattamento delle apparecchiature nonché al cambio delle frequenze. 2. Il soggetto, titolare di autorizzazione generale, è tenuto a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di salute della popolazione, di protezione ambientale, nonché le norme urbanistiche e quelle dettate dai regolamenti comunali in tema di assetto territoriale. 3. Ai fini dell'installazione o dell'esercizio di stazioni ricetrasmittenti negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette alle relative servitù, l'interessato è tenuto ad acquisire preventivamente il benestare di competenza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile relativamente agli aspetti di sicurezza aeronautici. Art. 116 - 42 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Contributi 1. I contributi inerenti alle autorizzazioni generali, di cui all’articolo 107, sono riportati nell’allegato n. 25. Art. 117 Verifiche e controlli 1. Il titolare di autorizzazione generale è tenuto a consentire le verifiche ed i controlli necessari all'accertamento della regolarità dello svolgimento della relativa attività di comunicazione elettronica. 2. I competenti uffici del Ministero hanno facoltà di effettuare detti controlli e verifiche presso le sedi degli interessati, che sono tenuti a fare accedere i funzionari. 3. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dal presente Titolo è svolto, ferme restando le competenze degli organi di polizia, dagli uffici periferici del Ministero ai quali compete l'applicazione delle previste sanzioni amministrative. Art. 118 Rinuncia 1. Gli interessati possono rinunciare alla autorizzazione generale entro il 30 novembre di ciascun anno, indipendentemente dalla durata della validità del titolo. La rinuncia ha effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo. Le relative comunicazioni possono essere consegnate anche direttamente all'ufficio competente del Ministero. Art. 119 Requisiti delle apparecchiature 1. Le apparecchiature impiegate per le attività di cui agli articoli 104 e 105, se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, devono essere rispondenti alle specifiche stabilite in materia di compatibilità elettromagnetica, di sicurezza elettrica e di altri requisiti essenziali nonché alle specifiche previste in materia di conformità tecnica. Art. 120 Frequenze 1. L'utilizzazione delle frequenze deve conformarsi al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Art. 121 Bande collettive di frequenze 1. Con provvedimenti del Ministero sono definite: a) le interfacce radio delle apparecchiature disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269; b) le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento delle apparecchiature indicate negli articoli 104 e 105, se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269; c) le integrazioni necessarie per adeguare l'elenco delle apparecchiature di cui agli articoli 104 e 105. Art. 122 Collegamento alle reti pubbliche di comunicazione e interconnessione 1. E’ consentito ai soggetti autorizzati all’installazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, ferme le limitazioni poste dall’articolo 101, comma 1, l’accesso alle reti pubbliche di comunicazione. E’ comunque necessario il previo consenso del Ministero nel caso in cui i soggetti autorizzati siano titolari di diritti individuali di uso delle frequenze. 2. E’ consentita l'interconnessione fra reti di comunicazione elettronica ad uso privato per motivi di pubblica utilità inerenti alla sicurezza, alla salvaguardia della vita umana ed alla protezione dei beni e del territorio, quali i servizi di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti fra loro collegati e le attività di protezione civile e di difesa dell'ambiente e del territorio nonché la sicurezza della navigazione in ambito portuale. Le condizioni per l'interconnessione sono valutate dal Ministero al quale è presentata apposita domanda dalle parti interessate, corredata dal relativo progetto tecnico. Art. 123 Sperimentazione 1. E’ consentita la sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di radiocomunicazione, previa autorizzazione temporanea, che consegue alla presentazione di apposita dichiarazione. L'autorizzazione temporanea ha validità massima di centottanta giorni, rinnovabile previa presentazione di ulteriore dichiarazione al Ministero da effettuare sessanta giorni prima della scadenza, il quale si riserva di valutare le motivazioni addotte, anche sulla base dei risultati conseguiti, entro quarantacinque giorni da tale presentazione. Art. 124 Reti e servizi via satellite Omissis Art. 125 Licenze ed autorizzazioni preesistenti 1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano le disposizioni del presente Titolo. Capo V - 43 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN IMPIANTO ED ESERCIZIO DI STAZIONI RADIOELETTRICHE RICHIEDENTI LA CONCESSIONE DI DIRITTI DI USO PER LE FREQUENZE RADIO Art. 126 Concessione dei diritti individuali di uso Omissis Art. 127 Stazione radioelettrica Omissis Art. 128 Risorsa di spettro radio Omissis Art. 129 Emittenza privata Omissis Capo VI SERVIZIO RADIOMOBILE PROFESSIONALE AUTOGESTITO Art. 130 Oggetto Omissis Art. 131 Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito Omissis Art. 132 Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito Omissis Art. 133 Adeguamento dei sistemi esistenti Omissis Capo VII RADIOAMATORI Art. 134 Attività di radioamatore 1. L’attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica. 2. Al di fuori della sede dell’impianto l’attività di cui al comma 1 può essere svolta con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo. 3. L’attività di radioamatore è disciplinata dalle norme di cui al presente Capo e dell’allegato n. 26. 4. E’ libera l’attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di radioamatore. Art. 135 Tipi di autorizzazione 1. L’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazioni di radioamatore è di due tipi: classe A e classe B corrispondenti rispettivamente alle classi 1 e 2 previste dalla raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991. 2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A è abilitato all’impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite con potenza massima di 500 Watt. 3. Il titolare di autorizzazione generale di classe B è abilitato all’impiego delle stesse bande di frequenza di cui al comma 2, limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz con potenza massima di 50 Watt. Art. 136 Patente - 44 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN 1. Per conseguire l’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore è necessario che il richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore, di classe A o di classe B di cui all’allegato n. 26. 2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate le relative prove di esame. Art. 137 Requisiti 1. L’impianto e l’esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi: a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia residente in Italia; b) abbia età non inferiore a sedici anni; c) sia in possesso della relativa patente; d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione. Art. 138 Dichiarazione 1. La dichiarazione di cui all’articolo 107, commi 5, 9, e 10, riguarda : a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell’interessato; b) indicazione della sede dell’impianto; c) gli estremi della patente di operatore; d) il numero e i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e portatili; e) il nominativo già acquisito come disposto dall’articolo 139, comma 2; f) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 137. 2. Alla dichiarazione sono allegate : a) l’attestazione del versamento dei contributi dovuti, di cui all’allegato n. 25; b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela. Art. 139 Nominativo 1. A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero un nominativo, che non può essere modificato se non dal Ministero stesso. 2. Il nominativo deve essere acquisito dall’interessato prima della presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 138, comma 1, da inoltrare entro trenta giorni dall’assegnazione del nominativo stesso. Art. 140 Attività di radioamatore all’estero 1. I cittadini di Stati appartenenti alla CEPT, che siano in possesso della licenza rilasciata ai sensi della relativa raccomandazione, sono ammessi, in occasione di soggiorni temporanei, ad esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o installata su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalità ma nel rispetto delle norme vigenti in Italia. 2. I soggetti di cui all’articolo 137, comma 1, lettera a), che intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono richiedere all’organo competente del Ministero l’attestazione della rispondenza dell’autorizzazione generale alle prescrizioni dettate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991. 3. L’impianto e l’esercizio della stazione di radioamatore, in occasione di soggiorno temporaneo in Paese estero è soggetto all’osservanza delle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT e delle norme vigenti nel Paese visitato. Art. 141 Calamità - contingenze particolari 1. L’Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall’articolo 134. Art. 142 Assistenza 1. Può essere consentita ai radioamatori di svolgere attività di radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva comunicazione agli organi periferici del Ministero del nominativo dei radioamatori partecipanti, della località, della durata e dell’orario dell’avvenimento. Art. 143 Stazioni ripetitrici 1. Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 5, 9 e 10, e 140, l’autorizzazione generale per l’installazione e l’esercizio: a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche; - 45 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi; c) di impianti destinati ad uso collettivo. 2. L’installazione e l’esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all’articolo 139 relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra. Art. 144 Autorizzazioni speciali 1. Oltre che da singole persone fisiche, l’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazioni di radioamatore può essere conseguita da: a) Università ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica; b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dell’istituto; c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa; d) sezioni delle associazioni dei radioamatori legalmente costituite; e) Enti pubblici territoriali per finalità concernenti le loro attività istituzionali. 2. L’esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori nominativamente indicati nella dichiarazione, di età non inferiore ad anni diciotto, muniti di patente e dei requisiti richiesti dall’articolo 137 per il conseguimento dell’autorizzazione generale connessa all’impianto o all’esercizio di stazioni di radioamatore. Art. 145 Banda cittadina - CB 1. Le comunicazioni in “banda cittadina”-CB, di cui all’articolo 105, comma 2, lettera p), sono consentite ai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai soggetti residenti in Italia. 2. Non è consentita l'attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione. 3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al Ministero una dichiarazione da cui risulti: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell’interessato; b) indicazione della sede dell’impianto; c) la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili; d) l’assenza di condizioni ostative di cui al comma 2. 4. Alla dichiarazione sono allegate: a) l’attestazione del versamento dei contributi di cui all’articolo 36 dell’allegato n. 25; b) ) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela. 5. In caso di calamità coloro che effettuano comunicazioni in “banda cittadina” possono partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta delle Autorità competenti. TITOLO IV TUTELA DEGLI IMPIANTI SOTTOMARINI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA Capo I IMPIANTI SOTTOMARINI Art. 146 Danneggiamenti ai cavi sottomarini di comunicazione elettronica Omissis Art. 147 Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino Omissis Art. 148 Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di comunicazione elettronica Omissis Art. 149 Interruzione di cavi sottomarini per comunicazioni elettroniche Omissis Art. 150 Rottura o danneggiamento di cavi sottomarini Omissis - 46 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Art. 151 Inosservanza della disciplina sui segnali Omissis Art. 152 Ancoraggio delle navi - Reti da pesca - Inosservanza delle distanze dai cavi sottomarini Omissis Art. 153 Competenza territoriale. Omissis Art. 154 Reati commessi in alto mare. Omissis Art. 155 Rifiuto di esibire i documenti Omissis Art. 156 Pubblico ufficiale. Omissis Art. 157 Sanzioni civili. Omissis TITOLO V IMPIANTI RADIOELETTRICI Capo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Art. 158 Stazioni ad uso delle Amministrazioni dello Stato Omissis Art. 159 Organizzazione dei servizi radioelettrici costieri per la sicurezza della navigazione marittima Omissis Art. 160 Licenza di esercizio 1. Presso ogni singola stazione radioelettrica per la quale sia stata conseguita l’autorizzazione generale all’esercizio deve essere conservata l’apposita licenza rilasciata dal Ministero. 2. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza. Art. 161 Norme tecniche per gli impianti Omissis Capo II ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DEI SERVIZI RADIOELETTRICI IN QUALITÀ DI OPERATORE Art. 162 Obbligo del titolo di abilitazione – Esenzioni 1. Per l'esercizio di qualsiasi stazione trasmittente, o ricetrasmittente, e nel servizio mobile marittimo o aeronautico, anche di quelle solo riceventi, è necessario che il personale operatore sia in possesso di un titolo di abilitazione rilasciato dal Ministero. 2. Il titolo di cui al comma 1 non è prescritto quando trattasi: a) di stazioni destinate esclusivamente ad uso militare delle forze armate, di stazioni adibite per servizio civile d'istituto del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa e di stazioni adibite per i servizi d’istituto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Corpo delle Capitanerie di porto; b) di stazioni di radiodiffusione, di radioastronomia, ausiliarie della meteorologia, spaziali o terrene, terrestri radiotelefoniche non adibite a servizi pubblici, emittenti di frequenze campioni. - 47 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN 3. Il Ministro delle comunicazioni ha facoltà di estendere, con proprio decreto, le disposizioni di cui al comma 2 ad altri servizi o stazioni riceventi, ricetrasmittenti o trasmittenti, per le quali, a causa delle loro caratteristiche tecniche o di impiego, non sia ritenuta necessaria una particolare qualificazione dell'operatore, ovvero quando la necessaria qualificazione sia stata accertata dall'Amministrazione dello Stato dalla quale il servizio o la stazione dipendono. Art. 163 Titoli di abilitazione 1. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Ministro delle comunicazioni sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti: a) le classi e i tipi dei titoli di abilitazione; b) le modalità di espletamento dei servizi; c) gli esami per il conseguimento dei titoli; d) l’ammissione agli esami; e) le prove d’esame; f) la costituzione delle commissioni esaminatrici; g) la revoca, la sospensione e la decadenza dei titoli di abilitazione. 2. Dall’emanazione del regolamento di cui al comma 1 non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato ed i costi di funzionamento delle commissioni esaminatrici sono coperti esclusivamente con gli introiti dei contributi fissati dall’articolo 5 dell’allegato n. 25. Capo III SERVIZIO RADIOELETTRICO MOBILE MARITTIMO Sezione I - Disposizioni generali Art. 164 Servizi radioelettrici mobile marittimo e mobile marittimo via satellite Omissis ART. 165 Definizione di nave – Altre definizioni Omissis Sezione II - Prescrizioni ed obblighi per le stazioni e per gli apparati radioelettrici a bordo delle navi Art. 166 Norme tecniche radionavali Omissis Art. 167 Stazioni radioelettriche ed apparati radioelettrici a bordo delle navi - Obblighi Omissis Art. 168 Esenzioni Omissis Art. 169 Obbligatorietà di particolari apparati radioelettrici di bordo Omissis Art. 170 Corrispondenza pubblica Omissis Art. 171 Installazioni d’ufficio Omissis Art. 172 Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche in acque territoriali Omissis Art. 173 Giornale delle comunicazioni radio Omissis - 48 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Sezione III - Sorveglianza sul servizio radioelettrico di bordo Art. 174 Autorità del comandante di bordo Omissis Art. 175 Vigilanza sul servizio radioelettrico Omissis Art. 176 Collaudi e ispezioni Omissis Art. 177 Verbali di collaudo e di ispezione Omissis Art. 178 Spese per i collaudi e le ispezioni Omissis Sezione IV - Categorie delle stazioni radioelettriche di nave Art. 179 Categoria delle stazioni radioelettriche di nave Omissis Sezione V - Personale delle stazioni radioelettriche di bordo Art. 180 Personale addetto alle stazioni radioelettriche di bordo Omissis Art. 181 Numero e qualificazione degli operatori nelle stazioni radioelettriche di nave per il servizio della corrispondenza pubblica Omissis Art. 182 Sanzioni disciplinari Omissis Sezione VI - Disposizioni in materia di impianto ed esercizio di stazioni per il servizio radiomarittimo Art. 183 Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi Omissis Art.184 Rapporti con gli armatori Omissis Art. 185 Contributi Omissis Art. 186 Autorizzazione all’esercizio radioelettrico Omissis Art. 187 Sospensione, revoca, decadenza Omissis Capo IV SERVIZIO RADIOELETTRICO PER LE NAVI DA PESCA Art. 188 Navi da pesca: norme tecniche radionavali - 49 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Omissis Art. 189 Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da pesca Omissis Art. 190 Rapporti con gli armatori delle navi da pesca Omissis Art. 191 Contributi Omissis Art. 192 Disposizioni applicabili Omissis Capo V SERVIZIO RADIOELETTRICO PER LE NAVI DA DIPORTO Art. 193 Navi da diporto: norme tecniche radionavali Omissis Art. 194 Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto Omissis Art. 195 Contributi Omissis Art. 196 Collaudi e ispezioni sulle navi da diporto Omissis Art. 197 Disposizioni applicabili Omissis Capo VI SERVIZIO RADIOELETTRICO MOBILE AERONAUTICO Art. 198 Servizio radioelettrico mobile aeronautico Omissis Art. 199 Definizione di aeromobile. Omissis Art. 200 Norme tecniche Omissis Art. 201 Licenza di esercizio Omissis Art. 202 Sospensione o revoca della licenza di esercizio Omissis Art. 203 Installazione d’ufficio Omissis Art. 204 Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili Omissis - 50 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Art. 205 Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche nello spazio aereo territoriale Omissis Art. 206 Abilitazione al traffico. Omissis Art. 207 Autorizzazione all'impianto ed all'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili. Omissis Capo VII DISPOSIZIONI VARIE Art. 208 Limitazioni legali 1. Per la protezione dai disturbi radioelettrici degli impianti trasmittenti e riceventi delle stazioni radio adibite a servizi pubblici e per evitare dannosi assorbimenti dei campi elettromagnetici, possono essere imposte limitazioni alla costruzione di edifici, di tramvie, di filovie, di funicolari, di teleferiche, di linee elettriche, di strade e di strade ferrate, nonché all'uso di macchinari e di apparati elettrici e radioelettrici nelle zone limitrofe del comprensorio della stazione radio fino alla distanza di mille metri dai confini del comprensorio stesso. 2. Le limitazioni sono imposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle comunicazioni, prima dell'inizio del funzionamento delle stazioni. 3. Per le limitazioni imposte è dovuto un equo indennizzo. Art. 209 Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica. 1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali. 2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi. 3. Si applicano all'installazione delle antenne l’articolo 91, nonché il settimo comma dell'articolo 92. 4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate dal Ministero. 5. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso privato è necessario il consenso del proprietario o del condominio, cui è dovuta un'equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall'autorità giudiziaria. Art. 210 Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni. 1. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 12 novembre 1996,n. 615 e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, è vietato immettere in commercio o importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni. 2. L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio dei materiali indicati nel comma 1 sono subordinate al rilascio di una certificazione, di un contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza. 3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle attività produttive, è effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza previsti dal comma 2. Art. 211 Turbative alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica 1. E’ vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica: si applica il disposto dell’articolo 97. Art. 212 Sanzioni 1. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all’articolo 210 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30,00 a euro 600,00. 2. Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o degli importatori di apparati o impianti elettrici o radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 200,00, oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di cui all’articolo 210. Art. 213 Vigilanza - 51 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN 1. Il Ministero ed il Ministero delle attività produttive, congiuntamente, hanno facoltà di fare ispezionare da propri funzionari tecnici qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato od impianto elettrico, ai fini della vigilanza sull'osservanza delle norme di cui all'articolo 208. Art. 214 Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati 1. Chiunque esegua impianti radioelettrici per conto di chi non sia munito di autorizzazione quando questa sia richiesta, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240,00 a euro 2.420,00. Art. 215 Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni 1. Chiunque, anche se munito di regolare autorizzazione, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi o alterati o soprannomi non dichiarati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 34,00 a euro 670,00 se il fatto non costituisca reato più grave. 2. Alla stessa sanzione è sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dall’autorizzazione od ometta la tenuta e l'aggiornamento del registro di stazione. Art. 216 Impianti od apparecchi installati nelle navi ed aerei nazionali - Inosservanza di norme - Sanzioni Omissis Art. 217 Uso indebito di segnale di soccorso Omissis TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI Capo I DISPOSIZIONI FINALI Art. 218 Abrogazioni 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, primo comma, sono soppresse le parole da “i servizi di telecomunicazioni” fino a “diffusione sonora e televisiva via cavo”; nella rubrica, sono soppresse le parole “e delle comunicazioni”, b) all’articolo 2, sono soppresse le parole “e di telecomunicazioni”; c) all’articolo 7, sono soppresse le parole “e di telecomunicazioni”; d) all’articolo 8, sono soppresse nella rubrica le parole “e di telecomunicazioni”; il comma 2 è soppresso; e) all’articolo 9, primo comma, sono soppresse le parole “della convenzione internazionale delle telecomunicazioni”; sono soppressi i commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo; f) all’articolo 10, terzo comma, sono soppresse le parole “e di telecomunicazioni”; nella rubrica, sono soppresse le parole “e delle telecomunicazioni”; g) all’articolo 11, nella rubrica sono soppresse le parole “e di telecomunicazioni”; h) all’articolo 12, primo comma, sono soppresse le parole “e di telecomunicazioni”; nella rubrica, sono soppresse le parole “e delle telecomunicazioni” i) all’articolo 13, secondo comma, sono soppresse le parole da “telegrafici e radioelettrici” fino a “servizi telefonici”; nella rubrica sono soppresse le parole "e delle telecomunicazioni"; j) al Titolo II, nella rubrica, sono soppresse le parole “e delle telecomunicazioni”; k) all’articolo 17, primo comma, sono soppresse le parole “e di telecomunicazioni”; l) all’articolo 20, secondo comma, sono soppresse le parole “e delle telecomunicazioni”; m) agli articoli 21 e 22, primo comma, sono soppresse le parole “e delle telecomunicazioni”; n) all’articolo 23, primo comma, sono soppresse le parole “e di telecomunicazioni”; o) all’articolo 25, primo e secondo comma, sono soppresse le parole “e delle telecomunicazioni”; p) all’articolo 26, primo comma, sono soppresse le parole “e delle telecomunicazioni e dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici”; nella rubrica sono soppresse le parole “e delle telecomunicazioni”; q) sono o restano abrogati gli articoli 3, 6, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, - 52 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410 e 413. 2. Dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 163, comma 1, sono abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 351 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nonché il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 584 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 1996 ed il decreto ministeriale 25 luglio 2002, n. 214 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002. 3. Sono o restano abrogati: a) l’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214; b) il decreto ministeriale 7 febbraio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 25 giugno 1980; c) il decreto ministeriale 18 dicembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 356 del 30 dicembre 1981; d) il decreto ministeriale 24 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 205 del 28 luglio 1982; e) il decreto ministeriale 27 giugno 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 226 del 28 settembre 1987; f) il decreto ministeriale 9 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 22 giugno 1989; g) il decreto ministeriale 4 agosto 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1989; h) il decreto ministeriale 1° agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1991; i) il decreto ministeriale 1° giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 dell’11 settembre 1992; j) il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55; k) il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289; l) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103; m) il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420; n) il decreto ministeriale 18 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 dell’11 febbraio 1997; o) il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55; p) il decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 1997; q) la legge 1° luglio 1997, n. 189; r) gli articoli 1, comma 16; 4; 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249; s) il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318; t) il decreto ministeriale 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997; u) il decreto ministeriale 22 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998; v) il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998; w) il decreto ministeriale 10 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 1998; x) il decreto ministeriale 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 1998; y) il decreto ministeriale 23 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998; z) l’articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128; aa) il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191; bb) la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2000, n. 467/00/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 dell’8 agosto 2000; cc) il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77; dd) la deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2001, n. 131/01/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 2001; ee) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447; ff) il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21; gg) il decreto ministeriale 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2003. Art. 219 Disposizione finanziaria - 53 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN 1. Dall’attuazione del Codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Art. 220 Disposizioni finali 1. Le disposizioni del Codice, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera b), della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono corrette, modificate o integrate, anche sulla base di direttive europee, con la procedura di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sentita l’Autorità, secondo i medesimi criteri e principi direttivi di cui al citato articolo 41, comma 2, della citata legge n. 166 del 2002. 2. Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni del Ministero e dell’Autorità, delle disposizioni di cui al Codice e di quelle assunte in sede comunitaria, sono modificate, all’occorrenza: a) con decreto del Ministro delle comunicazioni, gli allegati numero 1, ad eccezione della condizione n. 11 della parte A; 7; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24 e 26; b) con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della giustizia, la condizione n. 11 della parte A dell’allegato n. 1, nonché l’allegato n. 9; c) con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, gli allegati numeri 10 e 25; d) con deliberazione dell’Autorità, sentito il Ministero, l’allegato n. 11; e) con deliberazione dell’Autorità, gli allegati numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Art.221 Entrata in vigore Il Codice entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi dello Stato. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. - 54 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN ALLEGATI AL CODICE Allegato n. 1 (articoli 28, comma 1, e 33, comma 1) Elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (Parte A), i diritti di uso delle frequenze radio (Parte B) e i diritti di uso delle numerazioni (Parte C) come precisato agli articoli 28, comma 1 e 33, comma 1 del Codice. A. Condizioni delle autorizzazioni generali sono: 1. contribuire al finanziamento del servizio universale in conformità al Capo IV, sezione I, del Titolo II del Codice; 2. corrispondere i diritti amministrativi ai sensi dell'articolo 34; 3. garantire l’interoperabilità dei servizi e interconnessione delle reti conformemente al Capo III del Titolo II del Codice; 4. garantire l’accessibilità dei numeri del piano nazionale di numerazione per l'utente finale comprese le condizioni conformemente al Capo IV del Titolo II del Codice; 5. rispettare la normativa ambientale e la pianificazione urbana e rurale, obblighi e condizioni relativi alla concessione dell'accesso o dell'uso del suolo pubblico o privato e condizioni relative alla co-ubicazione e alla condivisione degli impianti e dei siti, conformemente al Capo V delTitolo II del Codice e inclusa, ove applicabile, qualsiasi garanzia finanziaria o tecnica necessaria ad assicurare la corretta esecuzione dei lavori di infrastruttura; 6. rispettare gli obblighi di trasmissione conformemente al Capo IV, sezione III del Titolo II del Codice; 7. garantire la protezione dei dati personali e la tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia; 8. rispettare le norme sulla tutela dei consumatori specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese le condizioni in conformità al Capo IV del Titolo II del Codice; 9. rispettare le restrizioni relative ai contenuti illegali delle trasmissioni, in conformità decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, nel mercato interno e restrizioni relative alle trasmissioni di contenuto nocivo ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati appartenenti all’Unione europea concernenti l'esercizio delle attività televisive; 10. presentare le informazioni in osservanza di una procedura di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 25, comma 4, e per altri scopi contemplati dall'articolo 33 del Codice; 11. assicurare le prestazioni ai fini di giustizia, di cui all’articolo 96 del Codice, sin dall’inizio dell’attività; 12. garantire le comunicazioni, in caso di catastrofi naturali, tra i servizi di emergenza e le autorità, nonché le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico; 13. rispettare le norme relative alla limitazione dell'esposizione delle persone ai campi magnetici prodotti dalle reti di comunicazione elettronica, in conformità alle norme comunitarie; 14. rispettare gli obblighi di accesso diversi da quelli di cui all'articolo 28, comma 2 del Codice applicabili alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al Capo III del Titolo II dello stesso Codice; 15. mantenere l'integrità delle reti pubbliche di comunicazione, conformemente al Capo III e al Capo IV del Titolo II del Codice, anche mediante le condizioni per prevenire interferenze elettromagnetiche tra reti e/o servizi di comunicazione elettronica ai sensi del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615 in materia di norme armonizzate sulla compatibilità elettromagnetica; 16. garantire la sicurezza delle reti pubbliche contro l'accesso non autorizzato, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia; 17. rispettare le condizioni per l'uso di frequenze radio, conformemente all'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, qualora l'uso non sia soggetto alla concessione di diritti di uso individuali in conformità dell'articolo 27, commi 1 e 2 del Codice; 18. rispettare le misure volte ad assicurare il rispetto delle norme e/o specifiche di cui all'articolo 20 del Codice. B. Condizioni della concessione di diritti di uso delle frequenze radio sono: 1. comunicazione del servizio o del tipo di rete o tecnologia per il quale sono stati concessi i diritti di uso della frequenza e ove applicabile, l'uso esclusivo di una frequenza per la trasmissione di contenuto specifico o servizi audiovisivi specifici; 2. uso effettivo ed efficiente delle frequenze in conformità al Capo II del Titolo I del Codice comprendente, se del caso, requisiti di copertura; 3. condizioni tecniche e operative per evitare interferenze dannose e per limitare l'esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici, qualora siano diverse da quelle previste dall'autorizzazione generale; 4. durata massima, in conformità all'articolo 27 del Codice, fatte salve eventuali modifiche del piano nazionale di ripartizione delle frequenze; - 55 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN 5. trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare e relative condizioni in conformità al Capo II del Titolo I del Codice; 6. contributi per l'uso in conformità all'articolo 35 del Codice; 7. ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti di uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa; 8. obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso delle frequenze. C. Condizioni della concessione di diritti di uso dei numeri sono: 1. la designazione del servizio per il quale è utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio; 2. l’uso effettivo ed efficiente dei numeri in conformità al Capo II del Titolo I del Codice; 3. il rispetto delle norme in materia di portabilità del numero in conformità al Capo IV del Titolo II del Codice; 4. obbligo di fornire le informazioni degli elenchi pubblici degli abbonati ai fini degli articoli 55 e 75 del Codice; 5. durata massima, in conformità all'articolo 27 del Codice, fatti salvi gli eventuali cambi del Piano nazionale di numerazione; 6. trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare e relative condizioni in conformità al Capo II del Titolo I del Codice; 7. contributi per l'uso in conformità all'articolo 35 del Codice; 8. ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti di uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa; 9. obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso dei numeri. Allegato n. 2 (articoli 42 e 43) Condizioni di accesso ai servizi di televisione digitale e radio trasmessi ai telespettatori ed agli ascoltatori, di cui agli articoli 42 e 43 del Codice. Omissis Allegato n. 3 (articolo 46) Elenco minimo di voci da includere nell'offerta di riferimento relativa all'accesso disaggregato alla rete locale a coppia elicoidale metallica che deve essere pubblicata dagli operatori notificati, ai sensi dell’articolo 46 del Codice. Omissis Allegato n. 4 (articoli 60 e 79) Descrizione delle prestazioni e dei servizi citati all'articolo 60 (controllo delle spese) e all'articolo 79 (fornitura di prestazioni supplementari) del Codice. Omissis Allegato n. 5 (articolo 71) Informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 71 del Codice. Omissis Allegato n. 6 (articoli 61 e 72) Parametri, definizioni e metodi di misura previsti agli articoli 61 e 72 del Codice per quanto riguarda i tempi di fornitura e la qualità del servizio. Omissis Allegato n. 7 (articolo 74) Interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo, ai sensi dell’articolo 74 del Codice. Omissis Allegato n. 8 (articolo 68) Requisiti per l'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 68 del Codice. Omissis Allegato n. 9 (articolo 25) Dichiarazione per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all’articolo 25 del Codice. Omissis Allegato n. 10 (articoli 34 e 35) Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 34 e 35, comma 2, del Codice. Art. 4 Modalità di pagamento - 56 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN 1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del presente allegato può essere effettuato con le seguenti modalità: a) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di competenza; b) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di competenza; c) accreditamento bancario in valuta estera, esclusivamente dalla sede estera di una banca, a favore dell’ufficio italiano cambi per il successivo versamento all’entrata del bilancio dello Stato. 2. La causale del versamento deve contenere l’indicazione che l’importo deve essere acquisito all’entrata del bilancio dello Stato, al Capo XXVI, Capitolo 2569 articolo 8, con esclusione dei contributi dovuti per servizi satellitari che vanno acquisiti all’articolo 10 del medesimo Capo e Capitolo. Allegato n. 11 (articoli 62 e 63) Calcolo del costo e del finanziamento del servizio universale di cui agli articoli 62 e 63 del Codice Omissis Allegato n. 12 (articolo 39) Dichiarazione per la sperimentazione di servizi o di reti di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 39 del Codice Omissis Allegato n. 13 (artt. 87 e 88) Omissis Omissis Allegato n. 14 (art. 107) Omissis Allegato n. 15 (art. 107) Omissis Allegato n. 16 (art. 107) Omissis Allegato n. 17 (art. 107) Omissis Allegato n. 18 (artt. 107, comma 9, e 112) Omissis Allegato n. 19 (art. 107) Omissis Allegato n. 20 (art. 107) Omissis Allegato n. 21 (art. 131) Omissis Allegato n. 22 (art. 131) Omissis Allegato n. 23 (art. 131) Omissis Allegato n. 24 (art. 132) Omissis Allegato n. 25 (art. 116) Omissis CONTRIBUTI TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Capo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Art. 1 Tipologia dei contributi - 57 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN 1. Per il conseguimento di autorizzazioni generali per reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, nonché per le richieste di variazione, è dovuto il pagamento di contributi: a) per l’istruttoria delle pratiche; b) per la vigilanza, ivi compresi le verifiche ed i controlli, sull’espletamento del servizio e sulle relative condizioni. 2. Il soggetto titolare di autorizzazione generale, al quale sono stati concessi diritti d’uso delle frequenze, è tenuto, oltre a quanto previsto dal comma 1, al pagamento di un contributo per l’utilizzo di risorsa scarsa radioelettrica. 3. Salvo quanto previsto dagli articoli 38 e 39, concernenti le autorizzazioni temporanee e quelle inerenti alla sperimentazione, i contributi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, sono fissati ad anno solare e non sono frazionabili. I contributi di cui al comma 2 sono frazionabili, limitatamente alla prima annualità, in dodicesimi e decorrono dal mese di validità della concessione dei diritti d’uso. 4. Nei casi di sospensione, di revoca e di decadenza dell’autorizzazione generale, i contributi versati rimangono acquisiti all’entrata del bilancio dello Stato. 5. Gli utilizzatori di apparati in libero uso non sono tenuti al versamento di alcun contributo. Art. 2 Modalità di pagamento 1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente allegato può essere effettuato con le seguenti modalità: a) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato; b) versamento con vaglia postale interno o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato; c) accreditamento bancario a favore dell’ufficio italiano cambi per il successivo versamento all’entrata del bilancio dello Stato. 2. La causale del versamento deve contenere l’indicazione che l’importo deve essere acquisito all’entrata del bilancio dello Stato, al Capo XXVI, capitolo 25 articolo 69. Art. 3 Termini per il pagamento e attestazione 1. Il pagamento dei contributi è comprovato: a) riguardo alle attività che prevedono la concessione del diritto d’uso delle frequenze, mediante distinte attestazioni di versamento da inviare all’organo competente del Ministero: 1) per istruttoria, a corredo della domanda; 2) per vigilanza e mantenimento nonché per l’uso delle frequenze, entro trenta giorni dalla comunicazione della concessione del diritto d’uso delle frequenze, con conseguente revoca del titolo abilitativo in caso di ritardo; b) riguardo alle attività soggette ad autorizzazione generale che non prevedono la concessione del diritto d’uso delle frequenze, mediante separate attestazioni di versamento per istruttoria e per verifiche e controlli da inviare all’organo di cui alla lettera a) in allegato alla dichiarazione; in caso di comunicazione negativa da parte del Ministero, è disposto il rimborso dei contributi corrisposti per vigilanza e mantenimento ovvero dell’intero contributo nelle fattispecie di cui agli articoli 35 e 37. 2. Per gli anni successivi al primo è ammesso il pagamento, in via agevolata, entro il 31 gennaio di ciascun anno. Art. 4 Ritardato o mancato pagamento 1. E’ consentito di effettuare il pagamento dei contributi entro il 30 giugno di ciascun anno con l’applicazione di una maggiorazione pari allo 0,5 per cento della somma dovuta per ogni mese o frazione di ritardo. 2. In caso di mancato pagamento dei contributi e della relativa maggiorazione oltre il termine del 30 giugno, fermo restando quanto previsto dall’articolo 102 del Codice, in ordine ai provvedimenti di sospensione e di revoca, il Ministero, dopo aver applicato la medesima maggiorazione fino all’eventuale provvedimento di revoca e comprendendo il periodo di sospensione, procede al loro recupero a norma delle vigenti disposizioni. Art. 5 Contributo per esami 1. Il contributo per esame per il conseguimento dei titoli di abilitazione all’espletamento dei servizi radioelettrici è fissato in euro 25,00. TITOLO II CONTRIBUTI AMMINISTRATIVI PER AUTORIZZAZIONI GENERALI CON CONCESSIONE DEL DIRITTO D’USO DELLE FREQUENZE Capo I CONTRIBUTI AMMINISTRATIVI Omissis Capo II CONTRIBUTI PER L’USO DI RISORSA SCARSA - DEFINIZIONI E PARAMETRI Sezione I – Definizioni e parametri Omissis - 58 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Sezione II - Servizio fisso Omissis Sezione III - Servizio mobile terrestre Omissis Sezione IV - Disposizioni comuni ai servizi fisso e mobile terrestre Omissis Sezione V - Multiaccesso Omissis Sezione VI - Servizi mobile marittimo e mobile aeronautico Omissis Sezione VII - Altri servizi Omissis Sezione VIII - Servizi via satellite Omissis Sezione IX - Esenzioni e riduzioni Art. 32 Esenzioni e riduzioni 1. Le Regioni sono esentate dal pagamento dei contributi previsti dal presente Titolo per le frequenze di diffusione destinate all’espletamento del servizio di emergenza sanitaria 118 (Emergenza-urgenza), secondo le disposizioni dettate dal decreto ministeriale 6 ottobre 1998; tali disposizioni si applicano anche alle frequenze di connessione (link) ritenute strettamente necessarie dal Ministero per lo svolgimento del servizio. 2. La Regione Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono esentate dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo relativamente all’esercizio dei collegamenti radio utilizzati a fini di protezione civile e di attività antincendi di cui all’articolo 96, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342. 3. La Croce rossa italiana è esonerata dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo per le attività assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario, ai sensi dell’articolo 33, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 4. Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano e le associazioni di soccorso alpino aventi sede nella Regione Valle d’Aosta e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano sono esentati dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo. 5. Le associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esentate dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo relativamente ai servizi socio-sanitari e di protezione civile. 6. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti dell’80 per cento per i collegamenti riguardanti impianti a scopo didattico presso scuole od istituti nonché per radiocollegamenti per la sicurezza della vita umana in montagna. 7. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti del 70 per cento relativamente ai servizi adibiti al soccorso medico di persone, esercitati da istituti di assistenza e di beneficenza legalmente riconosciuti. 8. L’entità dei contributi di cui al presente Capo è stabilita nella misura del cinquanta per cento relativamente : a) ai servizi ASL legati alla sanità ed alla salute pubblica; b) ai servizi svolti dalle istituzioni pubbliche in via prevalente per finalità di protezione civile e di soccorso, ivi comprese le attività a difesa del patrimonio boschivo dagli incendi; c) ai servizi di polizia degli enti locali; d) ai servizi di vigilanza e sicurezza disimpegnati da enti o istituti riconosciuti. 9. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti del 40 per cento per i seguenti servizi: a) i servizi di bonifica e di irrigazione eserciti da enti o da consorzi posti sotto la vigilanza di Amministrazioni statali, regionali e comunali; b) i servizi di dighe, centrali nucleari, centrali termoelettriche e idroelettriche; i servizi di vigilanza e di manutenzione di elettrodotti, oleodotti, gasdotti, metanodotti e acquedotti; c) i servizi di sicurezza per le miniere; d) i collegamenti all’interno o tra raffinerie di petrolio, centrali di produzione di gas, stabilimenti adibiti alla lavorazione di materiale infiammabile, esplosivo o pericoloso; e) i collegamenti tra stazioni di funivia o di seggiovia; f) i servizi per l’esercizio e la manutenzione di linee ferroviarie, tranviarie, filoviarie ed autoviarie nonché di sedi aeroportuali; g) i servizi gestiti da imprese di esercizio e manutenzione delle autostrade e dei trafori, limitatamente ai servizi mobili radiotelefonici; h) i servizi di auto pubbliche di città; i) i servizi di ormeggio e battellaggio negli ambiti portuali; j) i servizi gestiti dai circoli nautico-velici; k) i servizi di ricerca persone con collegamento bidirezionale; - 59 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN l) i servizi per studi e ricerche sismiche, minerarie, metanifere e petrolifere; m) i servizi lacuali e fluviali; n) i servizi gestiti dalle scuole di sci. 10. Le esenzioni e le riduzioni si applicano anche alle autorizzazioni generali temporanee. 11. Il rappresentante legale delle organizzazioni aventi titolo alle esenzioni o alle riduzioni, all’atto della presentazione della domanda di autorizzazione generale, è tenuto ad autocertificare la sussistenza dei titoli e l’espletamento dell’attività da esercitare. Capo III AUTORIZZAZIONI GENERALI Art. 35 Radioamatori 1. Per ciascuna stazione di radioamatore, indipendentemente dal numero degli apparati, l’interessato versa un contributo annuo, compreso l’anno a partire dal quale l’autorizzazione generale decorre, di euro 5,00 per le autorizzazioni generali di classe A e di euro 3,00 per quelle di classe B a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui all’articolo 1, comma 1. Art. 36 Attività in banda cittadina 1. Per ciascuna stazione CB, indipendentemente dal numero degli apparati, l’interessato versa un contributo annuo, compreso l’anno in cui è stata presentata la dichiarazione di cui all’articolo 145 del Codice, di euro 12,00 complessivi a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di vigilanza, verifica e controllo. Art. 37 Attività assimilate a quella in banda cittadina 1. Per attività assimilate a quella svolta in banda cittadina si intendono: a) i servizi che fanno uso di apparati tipo PMR 446; b) le attività di telemetria, telecontrollo e telemisure esercitate nella banda 436,000-436,100 MHz, come stabilito nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze. 2. Per le attività di cui al comma 1’l’interessato, indipendentemente dal numero degli apparati, versa un contributo annuo, compreso l’anno a partire dal quale l’autorizzazione generale decorre, di euro 12,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di cui all’articolo 1, comma 1. Capo IV DISPOSIZIONI COMUNI Art. 42 Contributi provvisori - conguagli 1. Per l’anno 2003, ed ove necessario per i seguenti, si applica, ai fini dei versamenti in acconto, il decreto del Ministro delle comunicazioni 30 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 del 7 febbraio 2002. 2. Fatta eccezione per quanto disposto dal comma 3, i titolari di autorizzazioni generali e di autorizzazioni generali con concessione del diritto d’uso delle frequenze, entro un mese dalla comunicazione del Ministero, sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi o del conguaglio, salva la facoltà di rinunciare entro il medesimo termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione. 3. I titolari di autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazioni radioamatoriali, di cui all’articolo 35, e di stazioni CB ed assimilate, di cui agli articoli 36 e 37, sono tenuti al versamento dei contributi stabiliti nei citati articoli 35, 36 e 37 o del relativo conguaglio entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, salva la facoltà di rinunciare entro il medesimo termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione. Allegato n. 26 con sub allegati A, A1, B, C, D, E, F, G, H (art. 134) Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale. Capo I ATTIVITA’ RADIOAMATORIALE Sezione I Scopo ed ambito di applicazione Art. 1 Validità autorizzazione generale - Rinnovo 1. L’autorizzazione generale di classe A e di classe B per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore di cui - 60 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN all’articolo 135 del Codice ha validità fino a dieci anni. 2. La autorizzazione di cui al comma 1 si consegue mediante presentazione o invio all’ispettorato territoriale del Ministero (di seguito ispettorato territoriale), competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello sub allegato A al presente allegato. 3. Il rinnovo dell’autorizzazione di cui allo stesso comma 1 si consegue mediante presentazione o invio della dichiarazione di cui al modello sub allegato A1 al presente allegato. 4. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella dichiarazione di cui al sub allegato A non sono soggette a comunicazioni. 5 I radioamatori che intendono ottenere un attestato del conseguimento delle corrispondenti autorizzazioni generali di cui al comma 1, possono richiedere, con domanda in bollo, al competente ispettorato territoriale una certificazione conforme ai modelli di cui ai sub allegati B e C al presente allegato. Art. 2 Patente 1. E’ recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02. 2. In applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02, le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B devono contenere la dizione Harmonized Amateur Examination Certificates - HAREC - level A or B - CEPT TR 61-02. 3. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A o B, di cui al comma 1, sono rilasciate dagli ispettorati territoriali a seguito del superamento di esami da effettuarsi avanti a commissioni costituite presso gli uffici stessi ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.1214. 4. Ai cittadini dei Paesi membri della CEPT e non membri che attuano la raccomandazione CEPT TR 61-02, in possesso della patente HAREC, classe A o B, in occasione di loro soggiorni in Italia della durata superiore a tre mesi, è rilasciata a domanda la corrispondente patente italiana. 5. In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore, il titolare è tenuto a chiedere al competente ispettorato territoriale il rilascio del duplicato del titolo. 6. Alla domanda di rilascio del duplicato vanno allegate: a) copia della denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza competente a riceverla; b) n. 2 fotografie formato tessera. Art. 3 Esami 1. In conformità a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02 gli esami per il conseguimento delle patenti di classe A e B consistono: a) per la patente di classe A: a1) in una prova scritta sugli argomenti indicati nella parte prima del programma di cui al sub allegato D al presente allegato; a2) in una prova pratica con la quale il candidato dimostri la capacità di trasmettere e ricevere in codice Morse, secondo quanto previsto nella parte seconda del programma di cui alla lettera a1); b) per la patente di classe B: b1) nella prova scritta di cui alla lettera a1). 2. Nelle prove di esame si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per la parte applicabile. 3. Per la prova scritta sono concesse quattro ore di tempo. 4. Il testo della prova pratica di ricezione radiotelegrafica eseguita dal candidato deve essere facilmente leggibile e la trasmissione telegrafica deve risultare regolare. 5. Gli elaborati degli esami devono essere conservati per almeno sei mesi agli atti degli ispettorati territoriali. 6. I possessori della patente di classe B che vogliono ottenere la patente di classe A devono superare la prova pratica di ricezione e trasmissione di segnali in codice Morse, di cui al comma 1, lett. a2). 7. I portatori di handicap e di patologie invalidanti, la cui gravità impedisce la partecipazione alle prove di esame presso la sede stabilita dal competente ispettorato territoriale, possono chiedere di sostenere le anzidette prove di esame presso il proprio domicilio. La commissione esaminatrice, vista la domanda, fissa una apposita data per lo svolgimento degli esami dandone comunicazione agli interessati. 8. Ai candidati che abbiano superato le prove di esame è rilasciato l’attestato di cui al sub allegato E, al presente allegato. Art. 4 Domande ammissione esami 1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di operatore, contenente le generalità del richiedente, deve essere fatta pervenire al competente ispettorato territoriale entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ogni anno, accompagnata dai seguenti documenti: a) fotocopia avanti-retro del documento di identità in corso di validità; b) attestazione del versamento prescritto per tassa esami; c) una marca da bollo del valore corrente; - 61 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN d) due fotografie formato tessera una delle quali autenticata. 2. Gli ispettorati territoriali comunicano agli interessati la data e la sede degli esami che, di norma, si svolgono nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno. Art. 5 Esoneri prove di esami 1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.1214, sono esonerati da tutte le prove, sia scritte che pratiche, gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli: a) certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato dal Ministero; b) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale di Stato. 2. Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli: a) certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero; b) laurea in ingegneria nella classe dell’ingegneria dell’informazione o equipollente; c) diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato. 3. I candidati al conseguimento della patente di classe A, che abbiano superato la sola prova scritta di cui all’articolo.3, possono ottenere, a richiesta, il rilascio della patente di classe B di cui all’articolo 2. 4. Possono essere altresì esonerati dagli esami gli aspiranti che, muniti di licenza o di altro titolo di abilitazione, rilasciato dalla competente Amministrazione del Paese di provenienza, abbiano superato esami equivalenti a quelli previsti in Italia. Art. 6 Nominativo 1. Il nominativo, di cui all’articolo 139 del Codice, è formato da uno o più caratteri, di cui il primo è I (nona lettera dell’alfabeto), seguito da una singola cifra e da un gruppo di non più di tre lettere. 2. Il nominativo di cui al comma 1 è assegnato: a) alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche; b) alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui agli articoli.143 e 144 del Codice. Art. 7 Acquisizione nominativo 1. I titolari di patente radioamatoriale al fine di ottenere il nominativo di chiamata debbono presentare domanda in bollo: a) per la classe A al Ministero - direzione generale concessioni e autorizzazioni; b) per la classe B all’ispettorato del Ministero, competente per territorio. 2. Gli organi di cui al comma 1 rilasciano il nominativo entro 30 giorni dalla ricezione della relativa domanda. Art. 8 Tirocinio 1. I titolari di autorizzazione generale di classe B possono esercitarsi nell’apprendimento del codice Morse nella banda di frequenze 28 - 29,7 MHz con una potenza di picco massima di 100 Watt, operando esclusivamente presso una stazione di radioamatore il cui titolare sia in possesso di autorizzazione generale di classe A in corso di validità il quale è responsabile del corretto uso della stazione. Art. 9 Ascolto 1. I soggetti di cui all’articolo 134, comma 4 del Codice, che intendono ottenere un attestato dell’attività di ascolto, possono richiedere, con domanda in bollo conforme al modello di cui al sub allegato F al presente allegato, l’iscrizione in apposito elenco e l’assegnazione di una sigla distintiva, da apporre su copia della domanda stessa o su documento separato conforme al modello di cui al sub allegato G al presente allegato. 2. La sigla distintiva relativa all’attività radioamatoriale di solo ascolto-SWL (Short Wave Listener) è formata da: lettera I (Italia), numero di protocollo, sigla della provincia di appartenenza.. Art. 10 Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate 1. L’autorizzazione generale di cui all’articolo 1, comma 1, fermo restando il disposto di cui all’articolo 143 del Codice, costituisce requisito per il conseguimento senza oneri, a mezzo della dichiarazione di cui al sub allegato H, al presente allegato, dell’autorizzazione generale per l’installazione e l’esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate al di fuori del proprio domicilio, da utilizzare anche per la sperimentazione. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 va indirizzata al Ministero, direzione generale concessioni e autorizzazioni, che, fatta salva l’eventualità di un provvedimento negativo, comunica al soggetto autorizzato, nel termine di quattro settimane dalla data di ricevimento della anzidetta dichiarazione, il nominativo di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a) e b). 3. Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui al comma 1 devono operare sulle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio di radioamatore e rispettare le allocazioni di frequenza, per le varie classi di emissione, previste dagli organismi radioamatoriali affiliati all’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT). - 62 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN 4. Il titolare dell’autorizzazione generale per l’installazione e l’esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate e, nel caso delle associazioni radioamatoriali, il soggetto indicato nella scheda tecnica facente parte del sub allegato D, al presente allegato, sono tenuti al controllo delle apparecchiature al fine di assicurarne il corretto funzionamento e, all’occorrenza, a disattivare tempestivamente le apparecchiature stesse nel caso di disturbi ai servizi di comunicazione elettronica. 5. Per evitare la congestione dello spettro radio non è consentita l’emissione continua della portante radio. 6. L’emissione della portante a radio frequenza deve essere limitata esclusivamente agli intervalli di tempo in cui è presente il segnale utile nel ricevitore ed interrompersi automaticamente dopo un periodo non superiore a 10 secondi dalla ricezione dell’ultimo segnale. 7. L’utilizzo della stazione automatica deve essere consentito a tutti i radioamatori. 8. Il nominativo della stazione deve essere ripetuto ogni 10 minuti. 9. La massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non deve essere superiore a 10 W. 10. E’ consentito il collegamento tra stazioni ripetitrici automatiche, anche operanti su bande di frequenze e bande di emissione diverse.’ 11. Le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici che si intendono effettuare devono essere preventivamente comunicate al Ministero il quale, entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all’interessato la necessità di presentare nuova dichiarazione. Sezione II Norme tecniche Art. 11 Bande di frequenza 1. Le stazioni del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore via satellite possono operare soltanto sulle bande di frequenze attribuite ai predetti servizi in Italia dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Art. 12 Norme d’esercizio 1. L’esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto in conformità delle norme legislative e regolamentari vigenti e con l’osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni. 2. E’ vietato l’uso della stazione di radioamatore da parte di persona diversa dal titolare, salvo che si tratti di persona munita di patente che utilizzi la stazione sotto la diretta responsabilità del titolare. In tal caso deve essere usato il nominativo della stazione dalla quale si effettua la trasmissione. 3. Le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di radioamatore italiane od estere debitamente autorizzate, a meno che le competenti Amministrazioni estere abbiano notificato la loro opposizione. 4. E’ consentita l’interconnessione delle stazioni di radioamatore con le reti pubbliche di comunicazione elettronica per motivi esclusivi di emergenza o di conseguimento delle finalità proprie dell’attività di radioamatore. 5. Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere effettuate in linguaggio chiaro; le radiocomunicazioni telegrafiche o di trasmissione dati devono essere effettuate esclusivamente con l’impiego di codici internazionalmente riconosciuti; è ammesso l’impiego del codice Q e delle abbreviazioni internazionali in uso. 6. All’inizio ed alla fine delle trasmissioni, nonché ad intervalli di dieci minuti nel corso di esse, deve essere ripetuto il nominativo della stazione emittente. In caso di trasmissioni numeriche a pacchetto, il nominativo della stazione emittente deve essere contenuto in ogni pacchetto. 7. E’ vietato ai radioamatori far uso del segnale di soccorso, nonché impiegare segnali che possono dar luogo a falsi allarmi. 8. E’ vietato ai radioamatori intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a ricevere; è comunque vietato far conoscere a terzi il contenuto e l’esistenza dei messaggi intercettati e involontariamente captati. Art. 13 Trasferimento di stazione 1. Nell’ambito del territorio nazionale è consentito l’esercizio temporaneo della stazione di radioamatore al di fuori della propria residenza o domicilio, senza comunicazione alcuna. 2. L’ubicazione della stazione di radioamatore in domicilio diverso da quello indicato nell’autorizzazione generale deve essere preventivamente comunicata al competente ispettorato territoriale. 3. Qualora la nuova ubicazione comporti la variazione del nominativo, il titolare dell’autorizzazione generale deve fare richiesta di un nuovo nominativo ai sensi dell’articolo 139 del Codice. Art. 14 Controllo sulle stazioni 1. I locali e gli impianti delle stazioni di radioamatore devono essere in ogni momento ispezionabili dai funzionari incaricati del Ministero o dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. 2. La dichiarazione concernente l’autorizzazione per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore, di cui all’articolo 135 del Codice deve accompagnare la stazione e deve essere esibita a richiesta dei funzionari del Ministero incaricati della verifica o degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. - 63 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Art. 15 Limiti di potenza 1. Fatte salve eventuali limitazioni delle potenze riportate dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, le stazioni del servizio di radioamatore possono operare con le seguenti potenze massime, definite come potenza di picco (p.e.p) cioè potenza media fornita alla linea di alimentazione dell’antenna durante un ciclo a radiofrequenza, in corrispondenza della massima ampiezza dell’inviluppo di modulazione: a) classe A, fisso o mobile/portatile 500 W b) classe B, fisso o mobile/portatile 50 W Art. 16 Requisiti delle apparecchiature 1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di radioamatore acquistate, modificate o autocostruite, devono rispondere ai requisiti tecnici previsti dalla normativa internazionale di settore. 2 Le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di radioamatore, ove predisposte ad operare anche con bande di frequenze, classe di emissione o potenze diverse da quelle assegnate dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, devono comunque essere utilizzate nel rispetto delle norme di esercizio di cui all’articolo 12. Art. 17 Installazione di antenne 1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di cui all’articolo 209 del Codice nonché le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica. 2. L’installazione dell’impianto d’antenna non deve provocare turbative e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni. Capo II DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 18 Validità dei documenti per l’esercizio dell’attività radioamatoriale 1. I documenti attestanti il rilascio di licenze radioamatoriali, trasformate per effetto dell’articolo 125 del Codice in autorizzazioni generali, acquisiscono il valore di dichiarazione, ai sensi dell’articolo 107 del Codice, con validità di dieci anni a decorrere: a) dalla data originaria della licenza o da quella dell’ultimo rinnovo per i documenti in essere al 1° gennaio 2002; b) dalla data di scadenza nel caso di domande di rinnovo, presentate entro il 31 dicembre 2001. 2. La data di scadenza decennale, a richiesta degli interessati, va apposta sui documenti, abilitanti all’esercizio dell’attività radioamatoriale, prorogati ai sensi di cui al comma 1. 3. Alla scadenza di cui al comma 2 i radioamatori sono tenuti a produrre la dichiarazione di cui al modello sub allegato A1 del presente allegato. Art. 19 Attestazione di rispondenza alle classi 1 e 2 CEPT TR61-01 1. Per le licenze radioamatoriali, ordinarie e speciali, trasformate in autorizzazioni generali per effetto dell’articolo 125 del Codice, e per le autorizzazioni generali di classe A e di classe B individuate nell’articolo 135, comma 1, del Codice, conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore, l’attestazione di rispondenza alla classe 1 e alla classe 2 della raccomandazione CEPT TR 61-01, di cui al decreto ministeriale 1° dicembre 1990, previa domanda in bollo, può essere apposta sia sul titolo abilitante sia su documento separato. Art. 20 Autorizzazioni generali speciali 1. Qualora le associazioni radioamatoriali legalmente costituite non siano strutturate statutariamente in sezioni sul territorio nazionale, la dichiarazione di cui all’articolo 144 del Codice, va prodotta dalla sede legale delle associazioni per conto delle articolazioni locali. - 64 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Modifiche all'allegato 26 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, concernente l'adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio della attività radioamatoriale. (G.U. n. 196 del 24-8-2005) IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2004; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», in particolare il titolo III, capo VII; Visto l'allegato 26 al suddetto decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, concernente «Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale»; Visto, altresì, l'art. 163 del menzionato codice delle comunicazioni elettroniche; Visto l'art. 25, sezione I, paragrafo 25.5, del regolamento delle radiocomunicazioni che conferisce la facoltà alle amministrazioni degli Stati contraenti di mantenere o meno l'obbligatorietà della capacità in recetrasmissione del codice Morse per gli aspiranti radioamatori; Vista la raccomandazione CEPT 61-02, adottata dalla CEPT il 6 febbraio 2004, in occasione della riunione del GCC/WGRA tenuta a Vilnius, che recepisce il disposto dell'art. 25, paragrafo 25.5, menzionato nella linea precedente; Considerato che, allo scopo di facilitare l'espletamento di comunicazioni radioamatoriali, sia opportuno aderire alla anzidetta raccomandazione CEPT TR 61-02 nel senso di eliminare l'obbligatorietà della capacità nelle trasmissioni radio del codice Morse; Visto l'art. 220, comma 2, lettera a), del codice delle comunicazioni elettroniche che conferisce al Ministero delle comunicazioni il potere di apportare, con proprio decreto, modifiche, fra l'altro, all'allegato 26 dianzi citato; Decreta: Art. 1. Patente 1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02 citata nelle premesse. 2. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B di cui allegato 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» vengono unificate nell'unica patente di classe A. ART. 2 Esami In conformità di quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02 gli esami per il conseguimento della patente di classe A consistono in una prova scritta sugli argomenti indicati nella prima parte del programma di cui al sub allegato D dell'allegato 26 al codice, da eseguirsi mediante quiz a risposta multipla. ART. 3 Nominativo Dall'entrata in vigore del presente decreto i radiomaoatori in possesso delle autorizzazioni generali di classe A e B di cui all'allegato 26 al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 conservano i rispettivi nominativi fatta salva la possibilità per i titolari della autorizzazioni di classe B di chiedere al competente organo centrale del Ministero delle comunicazioni il cambio del nominativo. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. - 65 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Sub Allegato A (articolo 1, comma 2, dell’Allegato n. 26-rif. art. 135 del Codice) Al Ministero delle comunicazioni Ispettorato territoriale per il/la DICHIARAZIONE Il sottoscritto .. ....................………………………….............................................................................................. luogo e data di nascita ...............……….................................................................…............................................... residenza o domicilio ........... ...................................................... .........................….........................…................... cittadinanza ....................…...................................................….........................…................................................... Dati del rappresentante legale cognome e nome .................................…........................….........................….........................……........................ luogo e data di nascita ....................................... ........................... ........................... .........................…................. residenza o domicilio ..... .........................…...................................................….........................…......................... codice fiscale .... ........................................................ Ai fini del conseguimento dell’autorizzazione generale di cui all’articolo 104 del Codice delle comunicazioni elettroniche; dichiara - di essere in possesso della patente di operatore di stazione di radioamatore n. …..... conseguita il ..………....; - di aver acquisito il nominativo ai sensi dell’articolo 139 del Codice delle comunicazioni elettroniche ; - di voler installare ed esercire: una stazione di radioamatore, una stazione ripetitrice analogica o numerica, un impianto automatico di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi, un impianto destinato ad uso collettivo; una stazione radioelettrica ............ (specificare la tipologia) (barrare la casella che interessa) - di voler espletare l’attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre .……..... (massimo 10 anni compreso l’anno o frazione di anno iniziale) - di possedere i prescritti requisiti di cui all’articolo 137 del Codice delle comunicazioni elettroniche ; - che la stazione radioelettrica ( tipo e numero di apparato) è ubicata ……………………………………………… si impegna - a comunicare tempestivamente ogni modifica del contenuto della presente dichiarazione; a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche; a versare il prescritto contributo annuo; in caso di rinnovo, a presentare la relativa dichiarazione nel termine di cui all'articolo 107 del Codice delle comunicazioni elettroniche; - ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche . Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti: a) attestazione di versamento del contributo relativo al primo anno o frazione dal quale decorre l’autorizzazione generale; b) la copia della patente di operatore; c) la comunicazione relativa all’acquisizione del nominativo; d) la dichiarazione di consenso e responsabilità per i minorenni non emancipati. data ......………... (firma) .......……………………......... - 66 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Sub Allegato A 1(art. 1, comma 3, dell’Allegato n. 26) Al Ministero delle comunicazioni Ispettorato territoriale per il/la DICHIARAZIONE Il sottoscritto ..........................................................................….... ..............................……............................... luogo e data di nascita ...................….............................................…...............................…..............……......... residenza o domicilio .........……..........…...................…........... ..............….............…..............……................. cittadinanza ..............…..............…................ ..............…...............….............…............…...........…................. titolare di autorizzazione generale radioamatoriale di classe ……....., nominativo ……..………....... Dati del rappresentante legale cognome e nome ................................….................................. ................ ................ ................ ......................... luogo e data di nascita ... ..............…..............…..............…............... ................ ..............…….......................... residenza o domicilio .........….............…..............…................ ..............…………………………..................... codice fiscale .........……............................... titolare di autorizzazione generale radioamatoriale di classe ….…..., nominativo …….…………….. Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione generale di cui all’articolo107 del Codice delle comunicazioni elettroniche; dichiara - di voler esercire: una stazione di radioamatore una stazione ripetitrice analogica o numerica un impianto automatico di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi un impianto destinato ad uso collettivo una stazione radioelettrica .......……………………………………... (specificare la tipologia) (barrare la casella che interessa) - di voler espletare l’attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre ...... (massimo 10 anni compreso l’anno o frazione di anno iniziale) - di possedere i prescritti requisiti di cui all’articolo 137 del Codice delle comunicazioni elettroniche; - che la stazione radioelettrica è ubicata. ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... e si impegna: - a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistica; - a versare il prescritto contributo annuo; - ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche. Allega alla presente dichiarazione l’attestato di versamento del contributo relativo all’anno dal quale decorre il rinnovo dell’autorizzazione generale; data ...………… (firma) ...…………………................ - 67 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Sub Allegato B (art. 1, comma 5, dell’Allegato n.26) MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI MINISTRY OF COMMUNICATIONS/MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS ISPETTORATO TERRITORIALE PER IL/LA ……………………………………………..……..….. TERRITORIAL INSPECTORATE OF/INSPECTORAT TERRITORIAL DE ATTESTATO DI AUTORIZZAZIONE GENERALE PER L’IMPIANTO E L’ESERCIZIO DI STAZIONE DI RADIOAMATORE CON POTENZA MASSIMA DI 500 WATT CLASSE A CERTIFICATE OF GENERAL AUTHORISATION FOR INSTALLATION AND EXERCISE OF A RADIO AMATEUR STATION WITH MAXIMUM POWER OF 500 WATT LEVEL A/ CERTIFICAT D’AUTORISATION GÉNÉRALE POUR L'INSTALLATION ET L'ESERCICE D'UNE STATION DE RADIOAMATEUR AVEC PUISSANCE MAXIMALE DE 500 WATT CLASSE A “HARMONIZED AMATEUR EXAMINATION CERTIFICATES HAREC-LEVEL A CEPT TR 61-02” Autorizzazione generale N° ………………………………… General authorisation N°/Autorisation générale N° ……………………………… Conseguita con dichiarazione del …………………………………………… Foto Obtained by declaration of the/Obtenue ovec déclaration du …………………………… Patente N° …………………………………… Licence N°/Permis N° ……………………………………… Nominativo …………………………………………………………. Call sign/Indicatif d’appel ……………………………………… Sig./Mr./M. …………………………………………………….………………………………………… Nato a ……………………………………………..….…….…….… il …………...…….……………… Born in/Né(e) à …………….…………………………………….………. on the/le ……………………………. per l’esercizio di una stazione di radioamatore istallata …………..………………………………………….. for the exercise of a radio amateur station sitiuated/Pour l’exercice d’une station de radioamateur placée in …………………………………………….……………………………………………. cap ……….. in/à …………………………………………………………………………….. postal code/code postal ……..… ia/Addresse/Adresse ………..………………..………………..………….…………………..…n°….…………… Valida fino al/Valid until/Valable jusqu’au …………….…………………… data/date ……………………. IL DIRETTORE ……………………………………. timbro Il rinnovo dell’autorizzazione generale conseguito con dichiarazione del ……………………………. The renewal of the general authorisation obtained by declaration of the…………..…….….. Le renouvellement de l’autorisation générale obtenue avec déclaration du………………….. è valido fino al/is valid until/est valable jusqu’au …….…………..……. IL DIRETTORE …………………….………….. data/date …………………………. timbro - 68 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Sub Allegato C (art. 1, comma 5, dell’Allegato n. 26) MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI MINISTRY OF COMMUNICATIONS/MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS ISPETTORATO TERRITORIALE PER IL/LA ……………………………………………..……..….. TERRITORIAL INSPECTORATE OF/INSPECTORAT TERRITORIAL DE ATTESTATO DI AUTORIZZAZIONE GENERALE PER L’IMPIANTO E L’ESERCIZIO DI STAZIONE DI RADIOAMATORE OPERANTE SULLE BANDE DI FREQUENZE UGUALI O SUPERIORI A 30 MHZ E CON POTENZA MASSIMA DI 50 WATT CLASSE B CERTIFICATE OF GENERAL AUTHORISATION FOR INSTALLATION AND EXERCISE OF A RADIO AMATEUR STATION WORKING ON THE FREQUENCY BANDS EQUAL OR HIGHER THAN 30 MHZ AND WITH MAXIMUM POWER OF 5O WATT LEVEL B/CERTIFICAT D’AUTORISATION GÉNÉRALE POUR L‘INSTALLATION ET L'EXERCICE D'UNE STATION DE RADIOAMATOUR OPÉRANT SUR LES BONDES DE FRÉQUENCES ÉGALES OR SUPÉRIEURES À 30 MHZ ET AVEC PUISSANCE MAXIMALE DE 5O WATT CLASSE B “HARMONIZED AMATEUR EXAMINATION CERTIFICATES HAREC-LEVEL B CEPT TR 61-02” Autorizzazione generale N° ……………………………………………… General authorisation N°/Autorisation générale N° …………………………………… Foto Conseguita con dichiarazione del ………………………………. Obtained by declaration of the/Obtenue ovec déclaration du ……………………… Patente N° ……………………………………………… Licence N°/Permis N° ……………………………………..… Nominativo …………………………………………………. Call sign/Indicatif d’appel ……………………………………..… Sig./Mr./M. ……………………………………………………………………………………………… Nato a …………………………………………………...……….…..……… il …………….………… Born in/Né(e) à …………….……………………..……………………………… on the/le ………..…….……… Per l’esercizio di una stazione di radioamatore istallata …………….………………………………………. For the exercise of a radio amateur station sitiuated/Pour l’exercice d’une station de radioamateur placée in …………………………………………………..…………..………..… cap ……………………… in/ à postal …………….………………………………………………..… code/code postal ……………….…… Via/Addresse/Adresse ………..……………………………………………….………..…n°…….…… Valida fino al/Valid until/valable jusqu’au …………….………….……… data/date ……………………. IL DIRETTORE Timbro …………….………………………… Il rinnovo dell’autorizzazione generale conseguito con dichiarazione del ……………………………. The renewal of the general authorisation obtained by declaration of the……….….. Le renouvellement de l’autorisation générale obtenue avec déclaration du………... è valido fino al/is valid until/est valable jusqu’au ….……………. …...…. IL DIRETTORE …………………….………….. data/date …………………………. timbro - 69 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Sub Allegato D (art. 3, comma 1 dell’Allegato n. 26) PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI RADIOAMATORE PARTE I^ QUESTIONI RIGUARDANTI LA TECNICA, IL FUNZIONAMENTO E LA REGOLAMENTAZIONE A. - QUESTIONI DI NATURA TECNICA 1.- ELETTRICITA', ELETTROMAGNETISMO E RADIOTECNICA - TEORIA 1.1.- Conduttività - Materiali conduttori, semiconduttori ed isolanti - Corrente, tensione e resistenza - Le unità di misura: ampere, volt e ohm - La legge di Ohm - Le leggi di Kirchhoff - La potenza elettrica - L'unità di misura: il watt - L'energia elettrica - La capacità di una batteria 1.2.- I generatori elettrici - Generatore di tensione, forza elettromotrice (f.e.m.), corrente di corto circuito, resistenza interna e tensione di uscita - Connessione di generatori di tensione in serie ed in parallelo 1.3.- Campo elettrico - Intensità di campo elettrico - L'unità di misura: volt/metro - Schermatura contro i campi elettrici 1.4.- Campo magnetico - Campo magnetico attorno ad un conduttore - Schermatura contro i campi magnetici 1.5.- Campo elettromagnetico - Le onde radio come onde elettromagnetiche - Velocità di propagazione e relazione con la frequenza e la lunghezza d'onda - Polarizzazione 1.6.- Segnali sinusoidali - La rappresentazione grafica in funzione del tempo - Valore istantaneo, valore efficace e valore medio - Periodo - Frequenza - L'unità di misura: hertz - Differenza di fase 1.7.- Segnali non sinusoidali - Segnali di bassa frequenza - Segnali audio - Segnali rettangolari - La rappresentazione grafica in funzione del tempo - Componente di tensione continua, componente della frequenza fondamentale e armoniche 1.8.- Segnali modulati - Modulazione di ampiezza - Modulazione di ampiezza a banda laterale unica - Modulazione di fase, modulazione di frequenza - Deviazione di frequenza e indice di modulazione - Portante, bande laterali e larghezza di banda - Forme d'onda 1.9.- Potenza ed energia - Potenza dei segnali sinusoidali - Rapporti di potenza corrispondenti ai seguenti valori in dB: 0 dB, 3 dB, 6 dB, 10 dB e 20 dB (positivi e negativi) - 70 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN - Rapporti di potenza ingresso/uscita in dB di amplificatori collegati in serie e/o attenuatori - Adattamento (massimo trasferimento di potenza) - relazione tra potenza d'ingresso e potenza di uscita e rendimento - Potenza di cresta della portante modulata 2.- COMPONENTI 2.1.- Resistore - Resistenza - L'unità di misura: l'ohm - Caratteristiche corrente/tensione - Potenza dissipata - Coefficiente di temperatura positivo e negativo 2.2.- Condensatore - Capacità - L'unità di misura: il farad - La relazione tra capacità, dimensioni e dielettrico (limitatamente agli aspetti qualitativi) - La reattanza - Sfasamento tra tensione e corrente - Caratteristiche dei condensatori fissi e variabili: in aria, a mica, in plastica, ceramici ed elettrolitici - Coefficiente di temperatura - Corrente di fuga 2.3.- Induttori - Bobine d'induzione - L'unità di misura: l'henry - L'effetto sull’induttanza del numero di spire, del diametro, della lunghezza e della composizione del nucleo (limitatamente agli aspetti qualitativi) - La reattanza - Sfasamento tra tensione e corrente - Fattore di merito - Effetto pelle - Perdite nei materiali del nucleo 2.4.- Applicazione ed utilizzazione dei trasformatori - Trasformatore ideali - La relazione tra il rapporto del numero di spire e il rapporto delle tensioni, delle correnti e delle impedenze (limitatamente agli aspetti qualitativi) - I trasformatori 2.5.- Diodo - Utilizzazione et applicazione dei diodi - Diodi di raddrizzamento, diodi Zener, diodi LED, diodi a tensione variabile e a capacità variabile (VARICAP) - Tensione inversa, corrente, potenza e temperatura 2.6.- Transistor - Transistor PNP e NPN - Fattore di amplificazione - Transistor a effetto di campo - I principali parametri del transistor ad effetto di campo - Il transistor nel circuito: - a emettitore comune - a base comune - a collettore comune - Le impedenze d'ingresso e di uscita nei suddetti circuiti - I metodi di polarizzazione 2.7.- Varie - Dispositivo termoionico semplice (valvola) - Circuiti numerici semplici 3.- CIRCUITI 3.1.- Combinazione dei componenti - Circuiti in serie e in parallelo di resistori, bobine, condensatori, trasformatori e diodi - Corrente e tensione nei circuiti - Impedenza 3.2.- Filtri - Filtri serie e parallelo - 71 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN - Impedenze - Frequenze caratteristiche - Frequenza di risonanza - Fattore di qualità di un circuito accordato - Larghezza di banda - Filtro passa banda - Filtri passa basso, passa alto, passa banda e arresta banda composti da elementi passivi - Risposta in frequenza - Filtri a e a T - Cristallo a quarzo 3.3.- Alimentazione - Circuiti di raddrizzamento a semionda e ad onda intera, raddrizzatori a ponte - Circuiti di filtraggio - Circuiti di stabilizzazione nell'alimentazione a bassa tensione 3.4.- Amplificatori - Amplificatori a bassa frequenza e ad alta frequenza - Fattore di amplificazione - Caratteristica ampiezza/freqwuenza e larghezza di banda - Classi di amplificatori A, A/B, B e C - Armoniche (distorsioni non desiderate) 3.5.- Rivelatori - Rivelatori di modulazione di ampiezza - Rivelatori a diodi - Rivelatori a prodotto - Rivelatori di modulatori di frequenza - Rivelatori a pendenza - Discriminatore Foster-Seeley - Rivelatori per la telegrafia e per la banda laterale unica 3.6.- Oscillatori - Fattori che influiscono sulla frequenza e le condizioni di stabilità necessarie per l'oscillazione - Oscillatore LC - Oscillatore a quarzo, oscillatore su frequenze armoniche 3.7.- Circuiti ad aggancio di fase (PLL - Phase Lock Loop) - Circuiti a PLL con circuito comparatore di fase 4.- RICEVITORI 4.1.- Tipi di ricevitore - Ricevitore a supereterodina semplice e doppia 4.2.- Schemi a blocchi - Ricevitore CW (A1A) - Ricevitore AM (A3E) - Ricevitore SSB per telefonia con portante soppressa (J3E) - Ricevitore FM (F3E) 4.3.- Descrizione degli stadi seguenti (limitatamente agli schemi a blocchi) - Amplificatori in alta frequenza - Oscillatore fisso e variabile - Miscelatore (Mixer) - Amplificatore a frequenza intermedia - Limitatore - Rivelatore - Oscillatore di battimento - Calibratore a quarzo - Amplificatore di bassa frequenza - Controllo automatico di guadagno - Misuratore di livello di segnale in ingresso (S-meter) - Silenziatore (squelch) 4.4.- Caratteristiche dei ricevitori (in forma descrittiva) - Protezione da canale adiacente - Selettività - Sensibilità - Stabilità - Frequenza immagine - 72 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN - Intermodulazione; transmodulazione 5.- TRASMETTITORI 5.1.- Tipi di trasmettitori - Trasmettitori con o senza commutazione di frequenza - Moltiplicazione di frequenza 5.2.- Schemi a blocchi - Trasmettitori telegrafici in CW (A1A) - Trasmettitori in banda laterale unica (SSB) a portante soppressa (J3E) - Trasmettitori in modulazione di frequenza (F3E) 5.3.- Descrizione degli stadi seguenti (limitatamente agli schemi a blocchi) - Miscelatore (Mixer) - Oscillatore - Eccitatore (buffer, driver) - Moltiplicatore di frequenza - Amplificatore di potenza - Filtro di uscita (filtro a ) - Modulatore di frequenza - Modulatore SSB - Modulatore di fase - Filtro a quarzo 5.4.- Caratteristiche dei trasmettitori (in forma descrittiva) - Stabilità di frequenza - Larghezza di banda in alta frequenza - Bande laterali - Banda di frequenze audio - Non linearità - Impedenza di uscita - Potenza di uscita - Rendimento - Deviazione di frequenza - Indice di modulazione - Clicks di manipolazione CW - Irradiazioni parassite - Irradiazioni della struttura (cabinet radiations) 6.- ANTENNE E LINEE DI TRASMISSIONE 6.1.- Tipi di antenne - Dipolo a mezzonda alimentato al centro - Dipolo a mezzonda alimentato all'estremità - Dipolo ripiegato - Antenna verticale in quarto d'onda - Antenne con riflettore e/o direttore (Yagi) - Antenne paraboliche - Dipolo accordato 6.2.- Caratteristiche delle antenne - Distribuzione della corrente e della tensione lungo l'antenna - Impedenza nel punto di alimentazione - Impedenza capacitiva o induttiva di un'antenna non accordata - Polarizzazione - Guadagno d'antenna - Potenza equivalente irradiata (e.r.p.) - Rapporto avanti-dietro - Diagrammi d'irradiazione nei piani orizzontale e verticale 6.3.- Linee di trasmissione - Linea bifilare - Cavo coassiale - Guida d'onda - Impedenza caratteristica - Velocità di propagazione - Rapporto di onda stazionaria - Perdite - 73 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN - Bilanciatore (balun) - Linea in quarto d'onda (impedenza) - Trasformatore di linea - Linee aperte e chiuse come circuiti accordati - Sistemi di accordo d'antenna 7.- PROPAGAZIONE -Strati ionosferici - Frequenza critica - Massima frequenza utilizzabile (MUF) - Influenza del sole sulla ionosfera - Onda di suolo, onda spaziale, angolo di irradiazione, riflessioni - Affievolimenti (fading) - Troposfera -Influenza dell'altezza delle antenne sulla distanza che può essere coperta (orizzonte radioelettrico) - Inversione di temperatura - Riflessione sporadica sullo strato E - Riflessione aurorale 8.- MISURE 8.1.- Principi sulle misure Misure di: - Tensioni e correnti continue ed alternate Errori di misura - Influenza della frequenza - Influenza della forma d'onda - Influenza della resistenza interna degli apparecchi di misura - Resistenza - Potenza in continua e in alta frequenza (potenza media e di cresta) - Rapporto di onda stazionaria - Forma d'onda dell'inviluppo di un segnale in alta frequenza - Frequenza - Frequenza di risonanza 8.2.- Strumenti di misura Pratica delle operazioni di misura: - Apparecchi di misura a bobina mobile - Apparecchi di misura multigamma - Riflettometri a ponte - Contatori di frequenza - Frequenzimetro ad assorbimento - Ondametro ad assorbimento - Oscilloscopio 9.- DISTURBI E PROTEZIONE 9.1.- Disturbi degli apparecchi elettronici - Bloccaggio - Disturbi con il segnale desiderato - Intermodulazione - Rivelazione nei circuiti audio 9.2.- Cause dei disturbi degli apparecchi elettronici - Intensità di campo del trasmettitore - Irradiazioni non essenziali del trasmettitore (irradiazioni parassite, armoniche) - Effetti non desiderati sull'apparecchiatura - all'ingresso d'antenna - su altre linee di connessione - per irraggiamento diretto 9.3.- Protezione contro i disturbi Misure per prevenire ed eliminare i disturbi - Filtraggio - Disaccoppiamento - Schermatura - 74 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN 10.- PROTEZIONE ELETTRICA - Il corpo umano - Sistemi di alimentazione - Alte tensioni - Fulmini B.- REGOLE E PROCEDURE D'ESERCIZIO NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 1.- ALFABETO FONETICO A = Alfa J = Juliet S = Sierra B = Bravo K = Kilo T = Tango C= Charlie L = Lima U = Uniform D = Delta M = Mike V = Victor E = Echo N= November W = Whiskey F = Foxtrot O = Oscar X = X-Ray G = Golf P = Papa Y = Yankee H = Hotel Q = Quebec Z = Zulu I = India R = Romeo 2.- CODICE Q Codice QRK QRM QRN QRO QRP QRS QRT QRZ QRV QSB QSL QSO QSY QRX QTH Domanda Risposta Qual'è l'intelligibilità del mio segnale? Siete disturbati? Siete disturbati da rumori atmosferici? Debbo aumentare la potenza di emissione? Debbo diminuire la potenza di trasmissione? Debbo trasmettere più lentamente? Debbo cessare la trasmissione? Da chi sono chiamato? Siete pronto? La forza dei miei segnali è variabile? Potete darmi accusa di ricezione? Potete comunicare direttamente con? Debbo cambiare frequenza di trasmissione? Quando mi richiamerete? Quale è la vostra posizione in latitudine e longitudine? L'intelligibilità dei vostri segnali è Sono disturbato Sono disturbato da rumori atmosferici Aumentate la potenza di emissione Diminuite la potenza di trasmissione Trasmettete più lentamente Cessate la trasmissione Siete chiamato da Sono pronto La forza dei vostri segnali varia Do accusa di ricezione Posso comunicare direttamente con Trasmettete su un altra frequenza... kHz (o MHz) Vi richiamerò alle ore.... La mia posizione è .... di latitudine e.... di longitudine 3.- ABBREVIAZIONI OPERATIVE UTILIZZATE NEL SERVIZIO DI RADIOAMATORE AR BK CQ CW K MSG PSE RST R RX SIG TX UR Fine della trasmissione Segnale utilizzato per interrompere una trasmissione in atto (break) Chiamata a tutte le stazioni Onda continua - Telegrafia Invito a trasmetterer Messaggio Per favore Intelligibilità, forza del segnale, tonalità Ricevuto Ricevitore Segnale Trasmettitore Vostro 4.- SEGNALI INTERNAZIONALI DI SOCCORSO, TRAFFICO IN CASO DI URGENZA E - 75 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN COMUNICAZIONI IN CASO DI CATASTROFI NATURALI - Segnali di soccorso: - radiotelegrafia: . . . - - - . . . (SOS) - radiotelefonia "MAYDAY" - Risoluzione n. 640 del Regolamento delle Radiocomunicazioni dell'UIT - Utilizzazione internazionale di una stazione di radioamatore in caso di catastrofi naturali - Bande di frequenze attribuite al servizio di radioamatore per le catastrofi naturali 5.- INDICATIVI DI CHIAMATA - Identificazione delle stazioni di radioamatore - Utilizzazione degli indicativi di chiamata - Composizione dell’indicativo di chiamata - Prefissi nazionali 6.- PIANI DI FREQUENZE DELLA IARU - Piani di frequenze della IARU - Obiettivi C.- REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE RADIOAMATORE E DI RADIOAMATORE VIA SATELLITE DEI SERVIZI DI 1.- REGOLAMENTO DELLE RADIOCOMUNICAZIONI DELL'UIT - Definizione del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore via satellite - Definizione della stazione di radioamatore - Articolo S25 del Regolamento delle Radiocomunicazioni - Bande di frequenze del servizio di radioamatore e relativi statuti - Regioni radio dell'UIT 2.- REGOLAMENTAZIONE DELLA CEPT - Raccomandazione T/R 61 -02 - Raccomandazione T/R 61-01 - Utilizzazione temporanea delle stazioni di radioamatore nei Paesi CEPT - Utilizzazione temporanea delle stazioni di radioamatore nei Paesi non membri della CEPT che partecipano al sistema della Raccomandazione T/R 61-01 3.- LEGISLAZIONE NAZIONALE, L'OTTENIMENTO DELLA LICENZA REGOLAMENTAZIONE - Legislazione nazionale - Regolamentazione e condizioni per l'ottenimento della licenza - Dimostrazione pratica della conoscenza della tenuta di un registro di stazione: - modo di tenuta del registro - obiettivi - dati da registrare - 76 - E CONDIZIONI PER Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Sub Allegato E (art. 3, comma 8, dell’Allegato n.26) HARMONIZED AMATEUR RADIO EXAMINIATION CERTIFICATE (HAREC) CERTIFICAT DE RADIOAMATEUR HARMONISE’ (HAREC) Delivrès sur la base de la Reccomandation de la CEPT T/R 61-02 1. L’amministrazione o l’Autorità competente ________________________________________________________________________________ del Paese______________________________________________________________________________ Certifica che il titolare del presente certificato ha superato con esito positivo l’esame di radioamatore conformemente al regolamento dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT). L’esame in questione corrisponde a quello relativo al livello_____A/B_______indicata nella Raccomandazione CEPT T/R 61-02 (HAREC). Conformemente al regolamento del servizio di radioamatore vigente in Italia, il titolare del presente certificato ha il diritto di ottenere la licenza nazionale (Autorizzazione generale) della classe _______ Generale /Limitato________________ In applicazione della Raccomandazione CEPT T/R 61-01, la licenza nazionale di questa categoria corrisponde alla classe ________1/2_______, secondo quanto definito rispettivamente nelle colonne 4 e 5 dell’Appendice II della Raccomandazione CEPT T/R 61-01. 2. L’administration ou l’Autoritè compètente ________________________________________________________________________________ du pays __________________________________________________________________ certifie que le titulaire certificat a rèussi un examen de radioamateur conformèment au reglement de l’Union International des Telècomunications (IUT). L’èpreuve en question correspond à la classification (1) __________ de la Recommadation CEPT T/R 61-02 (HAREC). Conformèment à la réglementation règissant les radiomateurs du pays ____________________________________, le titulaire du prèsent cerificat est en droit d’obtenir la licence national de la catègorie(1) ________. En application de la Recommandation CEPT T/R 61-01,la license nationale de cette catègorie correspondant à la classification (1) ________,comme defini dans les colonnes 4 et 5 de l’annexe II de la Recommandation CEPT T/R 61-01. 3. The issuing Administration or responsable issuing Authority ________________________________________________________________________________ of the country __________________________________________________________________ declares herewith that the holder of this certificate da successfully passed an amateur radio examinination which fulfils the requirements laid down by the International Telecommmunications Union (ITU).The passed examination is comparable with level (1) ________, as idicated in CEPT Recommendation T/R 61-02 (HAREC).According to the amateur radio regulations of the country _____________________________,the holder of this certificate in entitled to receive the national licence class (1) ____________. For the purpose of CEPT Recommendation T/R 61-01 this national licence class is classified as being CEPT licence class (1) ________________, as listed in Columns 4 respectively 5 of Appendix II of Recommedation T/R 6-01. 4. Die ausstellende Verwaltung oder zustandige Behorde ________________________________________________________________________________ des Landes___________________________________________________________ erklart hiermit,dass der inhaber dieser Bescheiningung eine Amateurfunkprufung erfolgreich abgelegt hat,welche den Erfordernissen entsprict, wie sie von de Internationalen Fernmeldeunion (ITU) festgelegt sind. Die abgelegte Prufung entspricht nach CEPTEmpfehlung T/R 61-02 (HAREC) der Stufe (1)_________,Gemass Amateurfunkbestimmungen des Landes ______________________hat der Inhaber dieser Bescheinigung Anspruch auf eine Amateurfunkgenehmigung der Klasse (1) _____________,. In Anwendung der CEPT- Empfehung T/R 61-01 ist diese nationale Genehmigungsklasse als CEPT Genehmigungskasse (1) ____________eingestft,wie dies in Spalten 4 bzw. 5 von Anhang II der CEPTEmpfehlung 61-01 aufgefuhrt ist. 5 . Le autorità che desiderano informazioni su questo documento dovranno inoltrare le loro domande alla - 77 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN competente Autorità.nazionale sotto indicata . Les autoritès officielles dèsirant des informations sur ce document devront adresser leur demandes à l’Autoritè nationale compètente mentionnèe ci dessous. Officials requiring informations about this certificate should address their enquiries to the issuing national Authority or the issuing Administration as indicated above. Behorden,die Auskunfte uber diese Bescheinigung erhalten mochten, sollten ihre Anfragen an die genannte ausstellende nationale Behorde oder die ausstellende Verwaltung richten. Adresse/Address/Anschrift ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Tèlèphone /Telephone/Telefon____________________________________________________ Tèlèx/Telex/Telex:______________________________________________________________ Tèlècopie/Telefax/Telefax:________________________________________________________ Signature /Signature/Unterschrift - 78 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Sub Allegato F (art. 9, comma 1, dell’Allegato n. 26) Al Ministero delle comunicazioni Ispettorato territoriale per il/la Il sottoscritto .......................................... ..............…...........…................................... ............................... luogo e data di nascita ............ ..............…................................ ................................ ..............……......... residenza o domicilio ..…............... ..................….........…...............…............... ..............……................. cittadinanza ................................................................................................................... comunica di essere in possesso di una stazione radioelettrica solo ricevente e di essere dedito al solo ascolto sulle gamme di frequenze radioamatoriali. chiede - di essere iscritto nel registro inerente i soli radioascoltatori sulle bande radioamatoriali (SWL) costituito presso codesto ispettorato territoriale; - di ricevere l’attestato di cui al modello riportato in sub allegato G (art. 9, comma 1, dell’Allegato n. 26) data ......…….... (firma) ......…………………………............ - 79 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Sub Allegato G (art. 9, comma 1, dell’Allegato n. 26) MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI ISPETTORATO TERRITORIALE PER IL/LA SWL n. ....………...... città...…………………………........ ATTESTATO DELL’ATTIVITA. DI ASCOLTO SULLE FREQUENZE DELLE BANDE RISERVATE AI RADIOAMATORI Signore/a ....................……………………..………………………………………............. luogo e data di nascita ........………….……..…………………………………................... residenza e/o domicilio ........…………………………..………………………................... cittadinanza .............………………………………................... data ..…………....... IL DIRETTORE - 80 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Sub Allegato H (art. 10, comma 1, dell’Allegato n. 26) Al Ministero delle comunicazioni Ispettorato territoriale per il/la DICHIARAZIONE Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………….. luogo e data di nascita …………………………………….………………………………………………….. residenza o domicilio ………………………………………………………………………………………… cittadinanza ……………………………………………………………………………………….…………... titolare di autorizzazione generale radioamatoriale di classe ……..., nominativo .………….…….. Dati del rappresentante legale cognome e nome ……………………………………………………………………………………………... luogo e data di nascita ……………………………………………………………………………………….. residenza o domicilio ………………………………………………………………………………………… codice fiscale ……………………………… titolare di autorizzazione generale radioamatoriale di classe ………..., nominativo ………………….. Ai fini del conseguimento dell’autorizzazione generale di cui all’articolo 107 del Codice delle comunicazioni elettroniche: dichiara - di voler installare ed esercire la stazione ripetitrice analogica o numerica automatica non presidiata descritta nella scheda tecnica; - di voler espletare l’attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre ………….. (massimo 10 anni compreso l’anno o frazione di anno iniziale) - di possedere i prescritti requisiti di cui all’art. 137 del codice delle comunicazioni elettroniche; - che la stazione radioelettrica è ubicata ……………………………………………………….…………….. si impegna : - a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione; - a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche; - ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal codice delle comunicazioni elettroniche. Allega alla presente dichiarazione : a) la copia del titolo attestante il conseguimento dell’autorizzazione generale; data ………………………. (firma) …………………………. - 81 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Segue sub Allegato H SCHEDA TECNICA PER LE STAZIONI RIPETITRICI DEL SERVIZIO DI RADIOAMATORE NOMINATIVO D’IDENTIF. 1. Ubicazione stazione ripetitrice: ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff C.A.P. COMUNE fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff VIA E NUMERO CIVICO O LOCALITA’ 2. Coordinate geografiche del punto di emissione: - Longitudine rispetto al meridiano di Greenwich: - Latitudine ff ff ff ff ff ff fff 3. Altezza sul livello del mare del terreno su cui è installata l’antenna: 4. Natura dell’assegnazione: - frequenza unica - Coppia di frequenze (emissione e ricezione associate) 5. Frequenze proposte : - frequenza di emissione (in MHz) - frequenza di ricezione associata (in MHz) 6. Ditta costruttrice dell’apparato: fff,ffff fff,fffff ffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffff 7. Sigla dell’apparato: 8. Larghezza del canale a r f. (in KHz) ffff 9. Potenza all’uscita del trasmettitore (in Watt): ffff fffffffffffffffffffff 10. Tipo dell’antenna: ff 11. Guadagno dell’antenna (in dB rispetto al dipolo): 12. Altezza dal suolo del centro dell’antenna (in metri) : fff 13. Attenuazione della linea di alimentazione dell’antenna comprensiva di eventuali elementi aggiuntivi (filtri, ecc.) (in dB): ff 14. Operatore responsabile: ffffffffffffffffffff cognome ffffff nominativo fffffffffffffffffff nome ffffffffffffffffffffffffffffffff comune di residenza fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff indirizzo data ………………………. (firma) ………………………………………….. - 82 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Richiesta nominativo per stazione di radioamatore (art. 139, D.L. 259/03) (Modulo aggiornato il 01/06/05) Spedire con Raccomandata A.R. a: Applicare Marca da bolla da Euro 14,62 Ministero delle Comunicazioni Direzione Generale per i servizi di Comunicazione elettr. e di radiodiff. Ex Div. II Viale AMERICA, 190 00100 ROMA Il sottoscritto……………………………….………………………………………………………….. Luogo e data di nascita ……………………………………………………………………………….. Residenza e domicilio ……………………………………………………………………………….... Cittadinanza ……….…………..…………………………..………………………………………….. In possesso della patente di operatore di classe A Nr. …………… conseguita il ………………… Ai fini del conseguimento dell’autorizzazione generale di cui all’articolo 104 del Codice delle Comunicazioni elettroniche (D.L. 259/03), chiede il rilascio del nominativo di identificazione, ai sensi dell’art. 139 del citato Codice delle comunicazioni elettroniche e si impegna: ad inoltrare la dichiarazione prevista dall’art. 138 comma 1 entro 30 giorni dal ricevimento del nominativo stesso.- Data …………………… Firma …………………………………………… Allega: Fotocopia di un documento di identità valido ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 Fotocopia della patente OM. - 83 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Richiesta nominativo per stazione di radioamatore (art. 139, D.L. 259/03) (Modulo aggiornato il 16/9/03) Spedire con Raccomandata A.R. a: Applicare Marca da bolla da Euro 14,62 Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Territoriale Friuli -Venezia Giulia Sezione Prima – Concessioni e Autorizzazioni Piazza Vittorio Veneto, 1 34132 TRIESTE (per informazioni tel. 040/367154) Il sottoscritto……………………………….………………………………………………………….. Luogo e data di nascita ……………………………………………………………………………….. Residenza e domicilio ……………………………………………………………………………….... Cittadinanza ……….…………..…………………………..………………………………………….. In possesso della patente di operatore di classe A Nr. ……………… conseguita il ………………… Ai fini del conseguimento dell’autorizzazione generale di cui all’articolo 104 del Codice delle Comunicazioni elettroniche (D.L. 259/03), chiede il rilascio del nominativo di identificazione, ai sensi dell’art. 139 del citato Codice delle comunicazioni elettroniche e si impegna: ad inoltrare la dichiarazione prevista dall’art. 138 comma 1 entro 30 giorni dal ricevimento del nominativo stesso.- Data …………………… Firma …………………………………………… Allega: Fotocopia di un documento di identità valido ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 Fotocopia della patente OM: - 84 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Richiesta cambio nominativo ex classe B ( art. 3 D.M. 21.07.05) (Modulo aggiornato il 05.09.05) Spedire con Raccomandata A.R. a: Applicare marca da bollo da Euro 14,62 Ministero delle Comunicazioni Direzione Generale servizi comunicazione elettronica e radiodiffusione Viale America, 201 00144 ROMA Il sottoscritto …………………………………………………………..………………….… Luogo e data di nascita ……………………………………………………………………... Residenza e domicilio …………………………………………………………………….… In possesso dell’Autorizzazione Generale ex classe B Nr………..…, conseguita con dichiarazione del………………….……, Nominativo assegnato ………...………., tenuto conto che, ai sensi del Decreto Ministeriale 21.07.05 (G.U. n. 196 del 24.08.05), le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B sono state unificate nell’unica patente di classe A, chiede il cambio del nominativo di identificazione, ai sensi dell’art. 3 del citato Decreto Ministeriale 21.07.2005 Data………………… Firma ………………………………… Allega: Fotocopia di un documento di identità valido ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000.- - 85 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Dichiarazione inizio attività radioamatoriale (art. 104 Codice delle comunicazioni elettroniche D.L. 259/03) Sub allegato A (Modulo aggiornato il 16/09/03) Spedire con Raccomandata A.R. a: Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Territoriale Friuli-Venezia Giulia Sezione Prima - Concessioni e Autorizzazioni Piazza Vittorio Veneto, 1 34132 TRIESTE (per informazioni tel. 040/367154 – fax 040/367478) Dichiarazione Il sottoscritto ……………………………………………….…………………………………………………………...… Luogo e data di nascita …………………………………………..………………………………………………….……. Residenza o domicilio …………………………………………………………………………………………………..… Cittadinanza ……………………………………...……………...………………………………...……………………… Oppure: Dati del rappresentante legale di………………………………………………………………………………………….. Cognome e nome………………………………………………………………………………………………………….. Luogo e data di nascita……………………………………………………………………………………………………. Residenza o domicilio…………………………………………………………………………………………………….. Codice fiscale……………………………………………………………………………………………………………… Ai fini del conseguimento dell’autorizzazione generale di cui all’art. 104 del Codice delle comunicazioni elettroniche, dichiara - di essere in possesso della patente di operatore di stazione di radioamatore n…………….conseguita il…………; - di aver acquisito il nominativo ai sensi dell’art. 139 del Codice delle comunicazioni elettroniche; -di voler installare ed esercire (barrare la casella che interessa): una stazione di radioamatore, una stazione ripetitrice analogica o numerica, un impianto automatico di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi, un impianto destinato ad uso collettivo; una stazione radioelettrica…………………………………(specificare la tipologia) - di voler espletare l’attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre……..……… (massimo 10 anni compreso l’anno o frazione di anno iniziale) - di possedere i prescritti requisiti di cui all’art. 137 del Codice delle comunicazioni elettroniche; - che la stazione radioelettrica (tipo e numero di apparato) è ubicata…………………………………………………… si impegna: -a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione; -a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistica; -a versare il prescritto contributo annuo entro il 31 gennaio di ogni anno; -in caso di rinnovo, a presentare la relativa dichiarazione nel termine di cui all’art. 107 del Codice delle comunicazioni elettroniche; -ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche.Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti a.attestazione di versamento (€ 5 per la classe A - € 3 per la classe B) del contributo relativo al primo anno, effettuato sul c/c postale nr. 123349 intestato a: “Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Trieste – Canoni CB/OM”; b. copia della patente di operatore; c. copia della comunicazione relativa all’acquisizione del nominativo; d. dichiarazione di consenso e responsabilità per i minorenni non emancipati.Data………………… Firma* ……………………………………….. *A norma dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la firma non è soggetta ad autenticazione qualora sia presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell’interessato. - 86 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN RICHIESTA ATTESTATO DI AUTORIZZAZIONE GENERALE (Modulo aggiornato il 01/06/05) Applicare marca da bollo da Euro 14.62 Spedire con Raccomandata A.R. a: Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Territoriale Friuli-Venezia Giulia II - Autorizzazioni, verifiche e controlli Piazza Vittorio Veneto, 1 34132 TRIESTE (per informazioni tel. 040/367154 – fax 040/367478) Il/la sottoscritt____________________________________________________________________________ Nat_ a _____________________________________________ il___________________________________ Residenza o domicilio______________________________________________________________________ Titolare dell’autorizzazione generale di classe (specificare se A oppure B)_____________________________ Numero________________________________ con il nominativo___________________________________ Chiede Che gli venga rilasciato l’attestato di Autorizzazione generale. Data………………… Firma* ……………………………………….. *A norma dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la firma non è soggetta ad autenticazione qualora sia presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell’interessato. - 87 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Sub Allegato A 1(art. 1, comma 3, dell’Allegato n. 26) Richiesta rinnovo Autorizzazione Generale Spedire con Raccomandata A.R. a: Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Territoriale Friuli-Venezia Giulia Sezione Prima - Concessioni e Autorizzazioni Piazza Vittorio Veneto, 1 34132 TRIESTE (per informazioni tel. 040/367154 – fax 040/367478) DICHIARAZIONE Il sottoscritto ..........................................................................….... ..............................……............................... luogo e data di nascita ...................….............................................…...............................…..............……......... residenza o domicilio .........……..........…...................…........... ..............….............…..............……................. cittadinanza ..............…..............…................ ..............…...............….............…............…...........…................. titolare di autorizzazione generale radioamatoriale di classe ……....., nominativo ……..………....... Dati del rappresentante legale cognome e nome ................................….................................. ................ ................ ................ ......................... luogo e data di nascita ... ..............…..............…..............…............... ................ ..............…….......................... residenza o domicilio .........….............…..............…................ ..............…………………………..................... codice fiscale .........……............................... titolare di autorizzazione generale radioamatoriale di classe ….…..., nominativo …….…………….. Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione generale di cui all’articolo107 del Codice delle comunicazioni elettroniche; dichiara - di voler esercire: una stazione di radioamatore una stazione ripetitrice analogica o numerica un impianto automatico di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi un impianto destinato ad uso collettivo una stazione radioelettrica .......……………………………………... (specificare la tipologia) (barrare la casella che interessa) - di voler espletare l’attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre ...... (massimo 10 anni compreso l’anno o frazione di anno iniziale) - di possedere i prescritti requisiti di cui all’articolo 137 del Codice delle comunicazioni elettroniche; - che la stazione radioelettrica è ubicata. ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... e si impegna: - a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistica; - a versare il prescritto contributo annuo; - ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche. Allega alla presente dichiarazione l’attestato di versamento del contributo relativo all’anno dal quale decorre il rinnovo dell’autorizzazione generale; data ...………… (firma) ...…………………................ - 88 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN ATTENZIONE Applicare la marca da bollo sul presente fac-simile soltanto se si chiede il rilascio dell’ATTESTATO DI AUTORIZZAZIONE GENERALE. Dichiarazione inizio attività radioelettrica sensi art. 145 Codice comunicazioni elettriche Per Comunicazioni in Banda Cittadina-CB Modulo aggiornato al 29.10.2003 Non utilizzabile per apparati PMR 446 che necessitano di autorizzazione generale Spedire originale, in carta semplice, con Raccomandata A.R- Trattenere copia per l’esibizione agli Organi di Controllo Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Territoriale Friuli - Venezia Giulia Sezione Prima – Concessioni ed Autorizzazioni Piazza Vittorio Veneto, 1 - 34100 TRIESTE (per informazioni tel 040/366994 – fax 040/367478) Il sottoscritto …………………………………….…………………………. nato il …………………… a ………………………………………………. residente a …………………………….…………….. in via ……………………………………..………………….…………………, con domicilio in (se diverso dalla residenza) ………………………………………….……………………………….. in possesso della cittadinanza ………………………..……………, cod. fiscale …………………………. ai sensi dell’art. 145 del Codice delle comunicazioni elettroniche ( Decreto Legge nr. 259 del 01.08.2003) dichiara -di voler utilizzare il seguente sistema radioelettrico: (specificare numero di apparati e tipo: fisso – mobile – portatile) 1) …………………………………………………………………………………………………. 2) …………………………………………………………………………………………………. 3) ………………………………………………………………………………………………… - che il sistema radioelettrico è ubicato ……………………………………………………. - di possedere i requisiti prescritti dall’art.145, comma 2, del citato Codice delle Comunicazioni elettroniche; e si impegna: -a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistica; -a versare il contributo annuo per l’attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero delle Comunicazioni entro il 31 gennaio di ogni anno; -ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice delle Comunicazioni elettroniche. Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti: -attestazione del versamento dei contributi di cui all’art. 36 dell’allegato nr. 25 (Euro 12 indipendentemente dal numero degli apparati), effettuato sul c/c postale n. 123349 intestato a: "Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Trieste - Canoni CB/OM". -dichiarazione di consenso e responsabilità per minorenni non emancipati* *La dichiarazione di inizio attività presentata da un minore, non emancipato e di età comunque superiore a 14 anni, deve essere accompagnata da una attestazione, resa da chi esercita la patria potestà, di conformità al vero dei dati dichiarati dal minore stesso, di consenso e di assunzione delle responsabilità civili connesse all’uso degli apparecchi.N.B. – La presente dichiarazione non è soggetta a scadenza.- Data ………… Firma* ……………………………………. **A norma dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la firma non è soggetta ad autenticazione qualora sia presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell’interessato. - 89 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Dichiarazione inizio attività radioelettrica sensi art. 107, comma 10 D. Lgs. 259 del 01.08.2003 Utilizzo apparati PMR 446 da parte di persone fisiche Modulo aggiornato al 29.10.2003 Spedire originale, in carta semplice, con Raccomandata A.R. Trattenere copia per l’esibizione agli Organi di Controllo Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Territoriale Friuli - Venezia Giulia Sezione Prima – Concessioni ed Autorizzazioni Piazza Vittorio Veneto, 1 - 34100 TRIESTE (per informazioni tel 040/366994 – fax 040/367478) Il sottoscritto ……………………………………………………………… nato il …………………. a ………………………………………………….. residente a …………………………………….. in via ……………………………………………………………………………., con domicilio in (se diverso dalla residenza) …………………………………….……………………..……………………………… in possesso della cittadinanza …………..…………………….., cod. fiscale ……………………….. ai fini del ( ) conseguimento ( ) rinnovo dell’autorizzazione generale di cui agli articoli n.107, comma 10 e n. 104, comma 1, lettera c, punto 2.8 del Codice delle comunicazioni elettroniche dichiara -di voler utilizzare il seguente sistema radioelettrico: (specificare numero di apparati, tipo, dati di omologazione, approvazione, compatibilità elettromagnetica, ecc.) 1) …………………………………………………………………………………………….. 2) …………………………………………………………………………………………….. 3) …………………………………………………………………………………………….. - che il sistema radioelettrico è ubicato ……………………………………………………… -di voler espletare l’attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre ……… ( massimo 10 anni compreso l’anno o frazione di anno iniziale); -di possedere i requisiti prescritti; e si impegna: -a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione a questo Ispettorato che, entro 30 giorni formula eventuali osservazioni ; -a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistica; -a versare il contributo annuo per l’attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero delle Comunicazioni; -ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche; Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti: -attestato di versamento dei contributi di cui all’art. 37 dell’Allegato 25 ( Euro 12 indipendentemente dal numero degli apparati), effettuato sul c/c postale n. 123349 intestato a: "Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Trieste Canoni CB/OM". -dichiarazione di consenso e responsabilità per minorenni non emancipati* *La dichiarazione di inizio attività presentata da un minore, non emancipato e di età comunque superiore a 14 anni, deve essere accompagnata da una attestazione, resa da chi esercita la patria potestà, di conformità al vero dei dati dichiarati dal minore stesso, di consenso e di assunzione delle responsabilità civili connesse all’uso degli apparecchi.- Data _________________ Firma** ______________________________ **A norma dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la firma non è soggetta ad autenticazione qualora sia presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell’interessato. - 90 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Comunicazione di cambio di residenza radioamatore (Modulo aggiornato il 9/4/2003) Spedire con Raccomandata A.R.a: Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Territoriale Friuli – Venezia Giulia Sezione Prima – Concessioni e Autorizzazioni Piazza Vittorio Veneto, 1 34132 TRIESTE Per informazioni tel.040/3671544 – fax 040/367478 Il/la sottoscritto/a ………………….………………..………………………………………………… Nato/a il …………. a ……………………….……………………………………………. (Prov. …..) titolare della Autorizzazione Generale di Radioamatore di Classe ………… nr. …………….. Comunica di aver cambiato la residenza Da ……………………………………………………………………………………………………… A (indicare il CAP) ……………………………………………………………………………………. Allega alla presente: Fotocopia di un documento di identità valido; Data …………………. Firma …………………………………… ATTENZIONE Applicare la marca da bollo sul presente fac-simile soltanto se si chiede il rilascio dell’ATTESTATO DI AUTORIZZAZIONE GENERALE. - 91 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Domanda di ammissione agli esami per patente di stazione di radioamatore Applicare marca da Bollo da 14.62 Euro Spedire in raccomandata a: Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Territoriale Friuli – Venezia Giulia Piazza Vittorio Veneto, 1 34132 TRIESTE Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………….. Nato/a il ………………… a ………………………………………………………………..….. (Prov. ……) residente a (Cap……..) ………………………………………………….………………..……. (Prov. ..…..) in Via …………………………………………………………………………. nr. ……….. al fine di ottenere la patente di classe …… (indicare A o B) di operatore di stazione di radioamatore CHIEDE di essere ammesso alla prossima sessione di esami presso codesto Ufficio. Allega alla presente: a) due fotografie formato tessera, di cui una legalizzata. (Ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 445/2000, la fotografia, se presentata personalmente, sarà legalizzata di questo Ufficio); b) una marca da bollo da Euro 10.33 c) una autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, contenente le generalità ed il domicilio del richiedente; d) l’attestazione del versamento di Euro 25 sul c/c postale nr. 11026010 intestato a: Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, indicando come causale di versamento: “Contributo per esame per il conseguimento patente di radioamatore”. In attesa di conoscere la data degli esami, porge distinti saluti. Data …………………… Firma …………………………………………………. L’esame prevede una prova scritta sugli argomenti indicati nel programma previsto dall’ Allegato n.26 Art.3 sub alleg. D del Decreto Legislativo 1/8/2003 n. 259 “Codice delle Comunicazioni Elettroniche” pubblicato sul Supplemento. Ord. N. 150 della Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 214 del 15/9/2003. Per la sola patente di classe “A” è prevista anche una prova supplementare di ricezione e trasmissione in codice Morse. - 92 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Domanda di rilascio della patente di radioamatore senza esami Applicare marca da Bollo da 14.62 Euro Spedire in raccomandata a: Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Territoriale Friuli – Venezia Giulia Piazza Vittorio Veneto, 1 34132 TRIESTE Il/la sottoscritto/a ……………………………………………….………………………………… nato/a il ………………… a …………..…………………………………………………………. (Prov. …..) residente a (Cap ………….) ……………………….……………………………………………… (Prov. …..) in Via ………………………………………..…………………………………………………….. nr. ……..… CHIEDE il rilascio della patente (di classe A o di classe B) di operatore di stazione di radioamatore , ritenendo di essere in possesso del titolo in base al quale ha diritto all’esonero dalle previste prove di esame. Allega alla presente: a) due fotografie formato tessera, di cui una legalizzata. Ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 445/2000, la fotografia, se presentata personalmente, sarà legalizzata da questo Ufficio; b) una marca da bollo da 10.33 Euro; c) una autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, contenente le generalità ed il domicilio del richiedente; d) fotocopia autenticata del titolo di studio Data ………………………. Firma ………………………………………………. N.B. Possono ottenere l’ esonero dalle prove di esame gli aspiranti in possesso dei titoli previsti dall’ allegato 26 – Capo I - articolo 5 del Decreto Legislativo 01/08/2003 n. 259. (“Codice delle Comunicazioni Elettroniche” – Suppl.Ord. nr. 150 - G.U. Serie Generale n. 214 del 15.09.2003) Patente di classe A (prevede anche l’idoneità alla ricezione e trasmissione in codice Morse ) - Certificato di Radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda, speciale o Diploma di qualifica di Radiotelegrafista di bordo rilasciato da un istituto Professionale di Stato. Patente di Classe B (ex speciale) - Certificato Generale di operatore GMDSS (G.O.C.) rilasciato dal Ministero delle Comunicazioni; Laurea in ingegneria nella classe dell’ ingegneria dell’ informazione o equipollente; Diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato. - 93 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Note: Licenza ordinaria (classe 1 CEPT) Possono inoltrare la dichiarazione di inizio attività per l’Autorizzazione Generale ordinaria tutti coloro che sono in possesso di patente ordinaria (livello A della licenza CEPT). Il controllo delle Autorizzazioni generali è demandata dal Ministero delle Comunicazioni, agli Ispettorati Territoriali competenti per regione, che normalmente coincidono con i capoluoghi di regione. I nominativi sono rilasciati per tutti gli Ispettorati Territoriali dalla Dirzione Generale Concessioni e Autorizzazioni del Ministero. Conservare copia di tutti i documenti e delle relative ricevute delle raccomandate. La copia della dichiarazione vale come licenza di esercizio. I versamenti in c.c.p. vanno intestati ai rispettivi Ispettorati Territoriali. In luogo della ricevuta potrà essere allegata una fotocopia della stessa. Se l’abbonamento alle radioaudizioni (od alla TV) nno fosse intestato al richiedente, ma ad un familiare convivente, occorrer presentare la fotocopia del frontespizio del libretto d’abbonamento stesso e comprovare la convivenza allegando un certificato di stato di famiglia, che ovviamente può essere contestuale con quello di residenza. In luogo di tale certificato potrà essere allegata una attestazione delle competenti autorità (uffici comunali, od autorità locali di P.S.) dalla quale risulti l’abituale residenza del richiedente. La licenza è rilasciata solo a chi abbia raggiunto il sedicesimo anno di età. Sino al diciottesimo anno di età i richiedenti devono presentare, unitamente agli altri documenti, anche una dichiarazione resa dinnanzi alle competenti autorità (da parte di chi esercita la patria potestà) di consenso e di assunzione delle responsabilità civili. I militari in servizio permanente, che intendono installare la stazione in uno stabilimento militare, dovranno allegare anche il nulla-osta della competente autorità militare. - 94 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Servizio QSL Chi ha diritto ad usufruire del Servizio Il Servizio QSL è RadioRivista sono servizi riservati ai soci dell’ARI. Ogni Socio ARI in regola con la Quota Sociale può usufruire dei QSL Bureau. Con il pagamento della Quota Sociale si ha diritto a spedire ed a ricevere un quantitativo illimitato di QSL PROPRIE e di nessun altro OM, a meno che questo sia Socio ARI o per il quale si sia pagato il servizio e questo traffico venga svolto attraverso la Sezione ARI. Per poter ricevere direttamente a domicilio le QSL è necessario versare una tariffa integrativa che varia di anno in anno. Il Servizio QSL Diretto dura 1 anno ed ha inizio a Gennaio. Per usufruire completamente si consiglia di effettuare il versamento non oltre Ottobre/Novembre. Dimensione delle QSL Trattandosi di una convenzione tra Associazioni facenti parte della IARU, il servizio Bureau deve sottostare ad alcune semplicissime regole in modo da uniformare alcuni parametri. Il più importante è quello che riguarda le dimensioni ottimali delle QSL che devono essere di cm 8,5 X 13,5 ( + / - 0,5 cm ), su cartoncino da 200 - 300 g/m². Ciò è molto importante perché tutti i QSL BUREAU hanno adottato scatole ed imballi di formati particolari che richiedono l'uso di QSL di questo formato. Bureau attivi 3A 6W 9M C6 EP2 HH JY OD5 PZ TI VK5 W0 W1 YB ZB2 3B8 6Y5 9V1 C9 ER HI KG4 OE S2 TR8 VK6 W2 YI YJ8 ZF 3D2 7P8 9Y4 CE ES HK KH2/0 OH S5 TU VK7 W3 YK ZL 3DA0 7X A2 A35 CN EU HL KH6/7 OK SM TZ VK8 W4 YL ZP 4S7 4X 8P6 8R1 A4 A71 CO CP CT EZ F FO HP HR KL KP2 OM ON SP SU UA UR VK9/0 VP2E W5 W6 YN YO ZS 5B4 5H3 9A 9G A92 AP2 CX DL G H44 HS J28 KP3/4 LA OY OZ SV T7 V2 V31 VP2M VP2V W7 W8 YS YU 5N 9H BV DU HA J3 LU P29 T9 V51 VP5 W9 YV 5W1 9J2 BY EA HB0 J7 LX P4 TA V85 VP9 WA4 Z2 5X 9K2 C3 EI HB9 JA LY PA PJ TF VE VR2 XE Z3 5Z4 9L C5 EL HC JT OA PY TG VK1 -4 VU XT2 ZA Bureau ufficiosamente riconosciuti dalla IARU con i quali esiste un mutuo scambio 4J/4K VQ9 4U#ITU ET3 ZC4 ZD8 EX EY FK8 HL9 UJ UN V73 VP8 Nominativi Speciali L’ARI garantisce il servizio QSL per i nominativi speciali a quei soci che fanno transitare le richieste tramite la Segreteria Generale. Non è possibile fare il QSL Manager di una stazione italiana che non sia iscritta all’ARI. Cartoline indirizzate a Manager che non abbiano provveduto al pagamento di questo servizio, saranno restituite con il timbro “ Not Member”, anche se il Manager è socio ARI. Istruzioni per l’utilizzo del Bureau Estero LE QSL DOVRANNO ESSERE DIVISE PER COUNTRY (quelle indirizzate negli USA dovranno essere divise per CALL-AREA). KP2, NP2, WP2 = NON è in USA, è US Virgin Isl. (Bureau separato). AH2, KH2, NH2, WH2 = NON è in USA, è Guam (Bureau separato). KP3, NP3, WP3 = NON è in USA, è Porto Rico (Bureau separato). KP4, NP4, WP4 = NON è in USA, è Porto Rico (Bureau separato). KG4 = NON è in USA, è Guantanamo Bay (Bureau separato). AH6, KH6, NH6, WH6 = NON è in USA, è Hawaii (Bureau separato). AH7, KH7, NH7, WH7 = NON è in USA, è Hawaii (Bureau separato). AH0, KH0, NH0, WH0 = NON è in USA, è Marianna Isl. (Bureau separato). AL, KL, NL, WL (numeri da 1 a 0) = NON è in USA, è Alaska (Bureau separato). - 95 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Tenete presente che parecchi countries usano più di un prefisso (es.: USA = A, K, N, W; Yugoslavia = YU, YT, 4N; Francia = F, TM; Ukraina = UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ, EM, EN, EO; etc). Le QSL indirizzate a questi countries devono essere messe assieme e NON suddivise per prefisso. Stazioni che utilizzano un Manager. Sono quei nominativi che vengono attivati principalmente durante i contest (o anche in occasione di una DXpedition) e che, di conseguenza, sono validi per lo spazio di un weekend o, al massimo, di una settimana. Spesso vengono assegnati a persone diverse anche dopo soli pochi mesi. Sono nominativi facilmente riconoscibili e distinguibili da quelli rilasciati ad operatori residenti. Per poter inviare QSL a queste stazioni è necessario conoscere il Manager ed indicarlo molto chiaramente sulla cartolina e questa deve essere messa tra quelle indirizzate nel country del Manager. Non esiste un Bureau separato per gli SWL perciò una QSL indirizzata ad un SWL tedesco andrà messa nel pacchetto dei DL; una QSL per un SWL francese andrà messa nel pacchetto degli F e così via. Paesi con molti prefissi diversi. Ci sono dei countries che usano prefissi parecchio diversi ma che, come detto, appartengono allo stesso Paese. Queste QSL vanno messe tutte assieme e non divise per prefisso. ATTENZIONE. Ricordate che per "USA" s'intendono i 48 Stati continentali mentre: Paese Prefissi Guantanamo Bay KG4 Guam & Isole Marianna AH2-AH0 KH2-KH0 NH2-NH0 WH2-WH0 Hawaii AH6-7 KH6-7 NH6-7 WH6-7 Alaska KL1-0 NL1-0 WL1-0 Is. Vergini Americane KP2 NP2 WP2 Porto Rico KP3-4 NP3-4 WP3-4 Hanno tutti Bureau separati. Per quel che riguarda l’ex Unione Sovietica ci possono essere delle incertezze a causa dei frequenti cambi di prefisso che si sono succeduti negli ultimi 10 anni. Per questo motivo riportiamo una tabella riservata a questi Paesi. Country Azerbaijan Georgia Armenia Belarus Kazakhistan Kirghizistan Moldova Tadzhikistan Turkmenistan Uzbekistan Ukraina Russia adesso 4J, 4K 4L EK EU, EV, EW UN, UO, UP, UQ EX ER EY EZ UJ, UK, UL, UM UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI prima UD UF UG UC UL UM UO UJ UH UI EM, EN, EO UB/UT/UY tutti i prefissi da RA a RZ UA/UV/UW/UZ Dal 1993 esistono 5 Bureau separati nella ex-Yugoslavia così come sono ora 5 i relativi Paesi: Yugoslavia (YU), Slovenia (S5), Croazia (9A), Bosnia (T9) e Macedonia (Z3). Country Yugoslavia Croazia Slovenia Bosnia Macedonia attuale YU, YT, YZ, 4N, 4O - 1,6,7,8,9,0 9A S5 T9 Z3 prima del 1993 YU, YT, YZ, 4N, 4O - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 YU, YT, YZ, 4N, 4O - 2 YU, YT, YZ, 4N, 4O - 3 YU, YT, YZ, 4N, 4O - 4 YU, YT, YZ, 4N, 4O – 5 - 96 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Allocazioni dei prefissi stabilite dalla ITU Prefisso Country Prefisso Country AAA-ALZ APA-ASZ AXA-AXZ BAA-BZZ CFA-CKZ CNA-CNZ CPA-CPZ CVA-CXZ DAA-DRZ DUA-DZZ EIA-EJZ ELA-ELZ EPA-EQZ ESA-ESZ EUA-EWZ EYA-EYZ FAA-FZZ HAA-HAZ HCA-HDZ HFA-HFZ HHA-HHZ HJA-HKZ HMA-HMZ HOA-HPZ HSA-HSZ HUA-HUZ HWA-HYZ IAA-IZZ JWA-JXZ JZA-JZZ LAA-LNZ LXA-LXZ LZA-LZZ NAA-NZZ ODA-ODZ OFA-OJZ OMA-OMZ OUA-OZZ PJA-PJZ PPA-PYZ RAA-RZZ SNA-SRZ SSN-SSZ SUA-SUZ TAA-TCZ TEA-TEZ TGA-TGZ TIA-TIZ TKA-TKZ TMA-TMZ TOA-TQZ TSA-TSZ TUA-TUZ TYA-TYZ UAA-UIZ UNA-UQZ URA-UZZ VHA-VNZ United States of America Pakistan Australia China Canada Morocco Bolivia Uruguay Germany Philippines Ireland Liberia Iran Estonia Belarus Tajikistan France Hungary Ecuador Poland Haiti Colombia North Korea Panama Thailand El Salvador France Italy Norway Indonesia Norway Luxembourg Bulgaria United States of America Lebanon Finland Slovak Republic Denmark Netherlands Antilles Brazil Russian Federation Poland Sudan Egypt Turkey Costa Rica Guatemala Costa Rica France France France Tunesia Ivory Coast Benin Russian Federation Kazakhstan Ukraine Australia AMA-AOZ ATA-AWZ AYA-AZZ CAA-CEZ CLA-CMZ COA-COZ CQA-CUZ CYA-CZZ DSA-DTZ EAA-EHZ EKA-EKZ EMA-EOZ ERA-ERZ ETA-ETZ EXA-EXZ EZA-EZZ GAA-GZZ HBA-HBZ HEA-HEZ HGA-HGZ HIA-HIZ HLA-HLZ HNA-HNZ HQA-HRZ HTA-HTZ HVA-HVZ HZA-HZZ JAA-JSZ JTA-JVZ JYA-JYZ KAA-KZZ LOA-LWZ LYA-LYZ MAA-MZZ OAA-OCZ OEA-OEZ OKA-OLZ ONA-OTZ PAA-PIZ PKA-POZ PZA-PZZ SAA-SMZ SSA-SSM STA-STZ SVA-SZZ TDA-TDZ TFA-TFZ THA-THZ TJA-TJZ TLA-TLZ TNA-TNZ TRA-TRZ TTA-TTZ TVA-TXZ TZA-TZZ UJA-UMZ VAA-VGZ VOA-VOZ Spain India Argentina Chile Cuba Cuba Portugal Canada South Korea Spain Armenia Ukraine Moldova Ethiopia Kyrgyzstan Turkmenistan Great Britain & No. Ireland Switzerland Switzerland Hungary Dominican Republic South Korea Iraq Honduras Nicaragua Vatican City Saudi Arabia Japan Mongolia Jordan United States of America Argentina Lithuania Great Britain & No. Ireland Peru Austria Czech Republic Belgium Netherlands Indonesia Surinam Sweden Egypt Sudan Greece Guatemala Iceland France Cameroon Central African Republic Congo Gabon Chad France Mali Uzbekistan Canada Canada - 97 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Allocazioni dei prefissi stabilite dalla ITU Prefisso Country Prefisso Country VPA-VSZ VXA-VYZ WAA-WZZ XJA-XOZ XQA-XRZ XTA-XTZ XVA-XVZ XXA-XXZ YAA-YAZ YIA-YIZ YKA-YKZ YMA-YMZ YOA-YRZ YTA-YUZ YZA-YZZ ZBA-ZJZ ZNA-ZOZ ZQA-ZQZ ZVA-ZZZ 3AA-3AZ 3CA-3CZ 3DN-3DZ 3GA-3GZ 3VA-3VZ 3XA-3XZ 3ZA-3ZZ 4DA-4IZ 4LA-4LZ 4MA-4MZ 4PA-4SZ 4UA-4UZ 4XA-4XZ 4ZA-4ZZ 5BA-5BZ 5HA-5IZ 5LA-5MZ 5PA-5QZ 5TA-5TZ 5VA-5VZ 5XA-5XZ 6AA-6BZ 6DA-6JZ 6OA-6OZ 6TA-6UZ 6XA-6XZ 6ZA-6ZZ 7JA-7NZ 7PA-7PZ 7RA-7RZ 7TA-7YZ 8AA-8IZ 8OA-8OZ 8QA-8QZ 8SA-8SZ 8ZA-8ZZ 9BA-9DZ 9GA-9GZ 9IA-9JZ 9KA-9KZ Great Britain & No. Ireland Canada United States of America Canada Chile Burkina-Faso Viet Nam Portugal Afghanistan Iraq Syria Turkey Romania Yugoslavia Yugoslavia Great Britain & No. Ireland Great Britain & No. Ireland Great Britain & No. Ireland Brazil Monaco Equatorial Guinea Fiji Chile Tunisia Guinea Poland Philippines Georgia Venezuela Sri Lanka United Nations Israel Israel Cyprus Tanzania Liberia Denmark Mauritania Togo Uganda Egypt Mexico Somalia Sudan Madagascar Liberia Japan Lesotho Algeria Algeria Indonesia Botswana Maldives Sweden Saudi Arabia Iran Ghana Zambia Kuwait VTA-VWZ VZA-VZZ XAA-XIZ XPA-XPZ XSA-XSZ XUA-XUZ XWA-XWZ XYA-XZZ YBA-YHZ YJA-YJZ YLA-YLZ YNA-YNZ YSA-YSZ YVA-YYZ ZAA-ZAZ ZKA-ZMZ ZPA-ZPZ ZRA-ZUZ 2AA-2ZZ 3BA-3BZ 3DA-3DM 3EA-3FZ 3HA-3UZ 3WA-3WZ 3YA-3YZ 4AA-4CZ 4JA-4KZ 4NA-4OZ 4TA-4TZ 4VA-4VZ 4YA-4YZ 5AA-5AZ 5CA-5GZ 5JA-5KZ 5NA-5OZ 5RA-5SZ 5UA-5UZ 5WA-5WZ 5YA-5ZZ 6CA-6CZ 6KA-6NZ 6PA-6SZ 6VA-6WZ 6YA-6YZ 7AA-7IZ 7OA-7OZ 7QA-7QZ 7SA-7SZ 7ZA-7ZZ 8JA-8NZ 8PA-8PZ 8RA-8RZ 8TA-8YZ 9AA-9AZ 9EA-9FZ 9HA-9HZ 9LA-9LZ 9NA-9NZ 9UA-9UZ India Australia Mexico Denmark China Cambodia Laos Myanmar Indonesia Vanuatu Latvia Nicaragua El Salvador Venezuela Albania New Zealand Paraguay Rep. of South Africa Great Britain & No. Ireland Mauritius Swaziland Panama China Viet Nam Norway Mexico Azerbaijan Yugoslavia Peru Haiti Int. Civil Aviation Org. Libya Morocco Colombia Nigeria Madagascar Niger Western Samoa Kenya Syria South Korea Pakistan Senegal Jamaica Indonesia Yemen Malawi Sweden Saudi Arabia Japan Barbados Guyana India Croatia Ethiopia Malta Sierra Leone Nepal Burundi - 98 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Allocazioni dei prefissi stabilite dalla ITU Prefisso Country Prefisso Country 9MA-9MZ 9OA-9TZ 9VA-9VZ 9XA-9XZ A2A-A2Z A4A-A4Z A6A-A6Z A8A-A8Z C2A-C2Z C4A-C4Z C6A-C6Z C8A-C9Z D4A-D4Z D6A-D6Z E2A-E2Z H2A-H2Z H4A-H4Z J2A-J2Z J4A-J4Z J6A-J6Z J8A-J8Z P2A-P2Z P4A-P4Z S2A-S3Z S6A-S6Z S9A-S9Z T3A-T3Z T5A-T5Z T7A-T7Z T9A-T9Z V3A-V3Z V5A-V5Z V7A-V7Z Y2A-Y9Z Z3A-Z3Z Malaysia Zaire Singapore Rwanda Botswana Oman United Arab Emirates Liberia Nauru Cyprus Bahamas Mozambique Cape Verde Comoros Thailand Cyprus Solomon Islands Djibouti Greece Saint Lucia St. Vincent and the G. Papua New Guniea Aruba Bangladesh Singapore Sao Tome and Principe Kiribati Somalia San Marino Bosnia and Herzegovina Belize Namibia Marshall Islands Germany Macedonia 9WA-9WZ 9YA-9ZZ A3A-A3Z A5A-A5Z A7A-A7Z A9A-A9Z C3A-C3Z C5A-C5Z C7A-C7Z D2A-D3Z D5A-D5Z D7A-D9Z E3A-E3Z H3A-H3Z H6A-H7Z H8A-H9Z J3A-J3Z J5A-J5Z J7A-J7Z L2A-L9Z P3A-P3Z P5A-P9Z S5A-S5Z S7A-S7Z T2A-T2Z T4A-T4Z T6A-T6Z T8A-T8Z V2A-V2Z V4A-V4Z V6A-V6Z V8A-V8Z Z2A-Z2Z Malaysia Trinidad and Tobago Tonga Bhutan Qatar Bahrain Andorra Gambia World Meteorological Org. Angola Liberia South Korea Eritrea Panama Nicaragua Panama Grenada Guinea-Bissau Dominica Argentina Cyprus North Korea Slovenia Seychelles Tuvalu Cuba Afghanistan Palau Antigua and Barbuda St. Kitts and Nevis Micronesia Brunei Zimbabwe - 99 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Indirizzi dei QSL Bureau di tutto il mondo Bureau ufficiali IARU 3A 3B 3D2 3DA 3V 4P-4S 4X,4Z 5B 5H 5N-5O 5W 5X 5Y-5Z 6V-6W 6Y 7P 7T-7Y 8P 8R 9A 9G 9H 9I-9J 9K 9L 9M 9O 9V 9Y-9Z A2,8O A3 A4 A7 A9 AP-AS BA-BZ BV C3 C5 C6 C8-C9 CA-CE CM,CO CN CP CQ-CU CV-CX DA-DR DU-DZ EA-EH EI-EJ EL ER ES ET,9E-F EU-EW EY Association des Radio-Amateurs de Monaco,Box 2,MC-98001 Monaco Cedex Mauritius Amateur Radio Society,Box 104,Quatre Bornes,Mauritius Is. Fiji Association of Radio Amateurs,Box 184,Suva,Fiji Radio Society of Swaziland,Box 3744,Manzini, Swaziland Association Tunisienne des Radioamateurs,Scouts Tunisiens,Avenue Jugurta,1002 Tunis,Tunisia Radio Society of Sri Lanka,Box 907,Colombo,Sri Lanka IARC QSL Bureau,Box 17600,Tel Aviv 61176,Israel Cyprus Amateur Radio Society,Box 51267,Limassol 3503,Cyprus Tanzania Amateur Radio Club,Box 21497,Dar-es-Salaam,Tanzania Nigeria Amateur Radio Society,Box 2873,GPO,Marina,Lagos,Nigeria Western Samoa Amateur Radio Club,Box 2015,Apia,Western Samoa Uganda Amateur Radio Society,Box 22761,Kampala,Uganda Amateur Radio Society of Kenya,Box 45681,Nairobi,Kenya Association des Radio-Amateurs du Senegal,Box 971,Dakar,Senegal Jamaica Amateur Radio Association,Box 214,Kingston 20,Jamaica Lesotho Amateur Radio Society,Box 949,Maseru 100,Lesotho - (Chiuso 31/01/2001) Amateurs Radio Algeriens,Box 1,Alger Gare,Algerie Amateur Radio Society of Barbados,Box 814E,Bridgetown,Barbados Guyana Amateur Radio Association,Box 101122,Georgetown,Guyana Hrvatski radioamaterski savez,Dalmatinska 12,HR-10000 Zagreb,Harvatia Ghana Amateur Radio Society,Box 3936,Accra,Ghana Malta Amateur Radio League,Box 575,Valletta,Malta Radio Society of Zambia,Box 20332,Kitwe,Zambia Kuwait Amateur Radio Society,Box 5240,Safat 13053,Kuwait Sierra Leone Amateur Radio Society,Box 10,Freetown,Sierra Leone Malaysian Amateur Radio Transmitters' Society,Box 10777,50724 Kuala Lumpur,Malaysia Association des Radio Amateurs du Congo,Box 1549,Kinshasa 1,Congo Singapore Amateur Radio Transmitting Society,Box 2728,GPO,Singapore 904728,Singapore Trinidad and Tobago Amateur Radio Society,Box 1167,Port of Spain,Trinidad Botswana Amateur Radio Society,Box 1873,Gaborone,Botswana Amateur Radio Club of Tonga,c/o M. Schuster,Box 1078,Nuku'alofa,Tonga - (Chiuso – inattivo) Royal Omani Amateur Radio Society,Box 981,Muscat 113,Oman Qatar Amateur Radio Society,Box 22122,Doha,Qatar Amateur Radio Association Bahrain,Box 22371,Muharraq,Bahrain Pakistan Amateur Radio Society,Box 1450 Islamabad 44000,Pakistan Chinese Radio Sports Association,Box 6106,Beijing 100061,Rep. Pop. China Chinese Taipei Amateur Radio League,Box 73,Taipei 100,Taiwan Unio de Radioaficionats Andorrans,Box 1150,Andorra La Vella,Andorra Radio Society of The Gambia,c/o J.-M. Voinot,PMB 120,Banjul,Gambia Bahamas Amateur Radio Society,P.O. Boc F-43563,Freeport,Bahamas Liga dos Radio Emissores de Mogambique,Box 25,Maputo,Mozambique Radio Club de Chile,Box 13630,Santiago 21,Chile Federacisn de Radioaficionados de Cuba,Box 1,Habana 10100,Cuba Association Royale des Radio-Amateurs du Maroc,Box 299,Rabat,Maroc Radio Club Boliviano,Box 2111,La Paz,Bolivia Rede dos Emissores Portugueses,Rua D. Pedro V 7-4,P-1250-092 Lisboa,Portugal Radio Club Uruguayo,Box 37,Montevideo 11000,Uruguay DARC QSL Bureau,Lindenallee 4,D-34225 Baunatal,Germany Philippine Amateur Radio Association,Box 4083,1080 Manila,Philippine Union de Radioaficionados Españoles,Box 220,E-28080 Madrid,Espain Irish Radio Transmitters Society,Box 462,Dublin 9,Ireland Liberia Radio Amateur Association,Box 10-1477,1000 Monrovia 10,Liberia ARM QSL Bureau,P.O. Box 2942,MD-2071 Kishinev,Moldavia Eesti Raadioamatooride Uhing,Box 125,EE-0090 Tallinn,Estonia Ethiopian Amateur Radio Society,Box 60258,Addis Ababa,Ethiopia Belarus Federation of Radioamateurs and Radiosportsmen,Box 469,220050 Minsk,Byelorussia Tajik Amateur Radio League c/o Nodir Tursoon-Zadeh,B. 203,Glavpochtamt,Dushanbe 734025,Tajikistan - 100 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN EZ Liga Radiolyubiteley Turkmenistana,Box 555,Ashgabat 744020,Turkmenistan F REF-Union QSL Service,Box 7429,F-37074 Tours Cedex 2,France FK Association des Radio-Amateurs de Nouvelle-Caledonie,Box 3956,Noumea 98847,New Caledonia FO CORA QSL Bureau,Box 5006,Pirae 98716,Tahiti,French Polinesia G,M RSGB QSL Bureau,Box 1773,Potters Bar EN6 3EP,England H4 Solomon Islands Radio Society,Box 418,Honiara,Solomon Is. HA,HG MRASZ QSL Bureau,Box 214,H-1368 Budapest 5,Hungary HB,HE USKA QSL Service,Postfach 217,CH-5080 Laufenburg,Switzerland HB0 Amateurfunk Verein Liechtenstein,Box 629,FL-9495 Triesen, Liechtenstein HC-HD Guayaquil Radio Club,Box 5757,Guayaquil,Ecuador HH,4V Radio Club d'Haiti,Box 1484,Port-au-Prince,Haiti HI Radio Club Dominicana,Box 1157,Santo Domingo,Dominicana Rep. HJ-HK Liga Colombiana de Radioaficionados,Box 584,Santafe de Bogota,Colombia HL,DS-DT Korean Amateur Radio League,Box 162,CPO,Seoul 100-601,Korea HP,H3 Liga Panameqa de Radioaficionados,Box 175,Panama 9°,Panama HQ-HR Radio Club de Honduras,Box 273,San Pedro Sula,Honduras HS,E2 RAST QSL Bureau,Box 2008,GPO,Bangkok 10501,Thailand I Associazione Radioamatori Italiani,Via Scarlatti 31,20124 Milano,Italy J2 Association des Radioamateurs de Djibouti,Box 1076,Djibouti J3 Grenada Amateur Radio Club,Box 737,St. George's,Grenada J7 Dominica Amateur Radio Club,Box 613,Roseau,Dominica JA Japan Amateur Radio League QSL Bureau,1324-3 Kanba,Hikawa,Shimane 699-0588,Japan JT-JV Mongolian Radio Sport Federation,Box 639,Ulaan Baatar 13,Mongolia JY Royal Jordanian Radio Amateur Society,Box 2353,Amman 11181,Jordan LA-LN Norsk Radio Relae Liga,Box 20,Haugenstua,N-0915 Oslo,Norway LO-LW Radio Club Argentino,Box 97,C1000WAA Buenos Aires,Argentina LX RL QSL Bureau,Box 1352,L-1013 Luxembourg, Luxembourg LY Lietuvos Radijo Megeju Draugija,Box 1000,LT-2001 Vilnius,Lithuania LZ Bulgarian Federation of Radio Amateurs,Box 830,1000 Sofia,Bulgaria OA-OC Radio Club Peruano,Box 538,Lima 100,Perù OD Association des Radio-Amateurs Libanais,Box 11-8888,Beirut,Lebanon OE OVSV HQs QSL Bureau,Eisvogelgasse 4/1,A-1060 Vienna,Austria OF-OJ SRAL QSL Bureau,Box 73,FIN-11111 Riihimaki,Finland OK-OL Cesky Radioklub,Box 69,CZ-11327 Praha 1,Czech rep. OM Slovak Amateur Radio Association,Box 1,85299 Bratislava 5,Slovakia ON-OT UBA QSL Bureau,Box 900,B-9000 Ghent,Belgium OU-OZ Experimenterende Danske Radioamatoerer,Klokkestoebervej 11,DK-5230 Odense M,Denmark OY FRA QSL Bureau,Box 1358,FR-110 Torshavn,Faroe Is. P2-P3 PNGARS QSL Bureau,Box 141,Port Moresby,Papua New Guinea P4 Aruba Amateur Radio Club,Box 2273,San Nicolas,Aruba PA-PI Dutch QSL Bureau,Box 330,NL-6800 AH Arnhem,Netherlands PJ Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in de Nederlandse Antillen,Box3383,Curacao,Netherland Antilles PP-PY Liga Brasileira de Radioamadores,Box 00004,70359-970 Brasilia DF,Brazil PZ VRAS QSL Bureau,Box 566,Paramaribo,Suriname R,UA-UI Soyuz Radiolyubitelei Rossii,Box 88,Moscow 123459,Russia S2-S3 Bangladesh Amateur Radio League,Box 3512,GPO,Dhaka,Bangladesh S5 Zveza Radioamaterjev Slovenije,Box 180,SI-1001 Ljubljana,Slovenia SA-SM Foreningen Sveriges Sandareamatorer,Box 45,S-19121 Sollentuna,Sweden SN-SR PZK QSL Bureau,Box 54,85-613 Bydgoszcz 13,Poland SU ERAA QSL Bureau,Radio Officers Club,Ramsis Building,Flat 1310,6 Ramsis Square,Cairo 11111,Egypt (Chiuso) SV-SZ,J4 Radio Amateur Association of Greece,Box 3564,GR-10210 Athens,Greece T7 Associazione Radioamatori Repubblica di San Marino,Box 77,RSM-47890 San Marino T9 Asocijacija Radioamatera Bosne i Hercegovine,Box 61,71001 Sarajevo, Bosnia Herzegovina TA-TC Telsiz Radyo Amatorleri Cemiyeti,Box 699,TR-80005 Karakoy,Istanbul,Turkey TF Islenzkir Radioamatorar,Box 1058,IS-121 Reykjavik,Iceland TG,TD Club de Radioaficionados de Guatemala,Box 115,Guatemala City,Guatemala TI,TE Radio Club de Costa Rica,Box 2412,San Jose 1000,Costa Rica TR Association Gabonaise des Radio-Amateurs,Box 1826,Libreville,Gabon TU Association des Radio-Amateurs Ivoiriens,Box 2946,Abidjan 01,Cote d’Ivoire TZ Club des Radioamateurs et Affilies du Mali,Box 2826,Bamako,Mali - 101 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN UR-UZ V2 V5 V8 VE VE0-1 VE2 VE3 VE4 VE5 VE6 VE7 VE8 VE9-VY2 VO VY1 VK1 VK2 VK3 VK4 VK5 VK6 VK7 VK8 VK9-0 VP2E VP2M VP2V VP5 VP9 VR2 VT-VW W1 W2 W3 K4,N4,W4 WA4 W5 W6 W7 W8 W9 W0 KG4 KH2 KH3 KH6-7 KL7-8 KP2 KP3-4 XA-XI XT XY YB-YE YI,HN YJ YK,6C YL YN,HT YO-YR YS Ukrainian Amateur Radio League,Box 56,Kyiv 01001,Ukraine Antigua and Barbuda Amateur Radio Society, c/o Jeff Martin, Box 965,St. John's,Antigua e Barbuda Namibian Amateur Radio League,Box 1100,Windhoek 9000,Namibia Brunei Darussalam Amateur Radio Ass.,Box 73,Gadong,Bandar Seri Begawan 3100,Brunei c/o Loyalist City A.R.C.,Box 51,St. John,NB E2L 3X1,Canada Brit Fader Memorial QSL Bureau, Box 8895, Halifax NS B3K 5M5,Canada c/o J. Dube, VE2QK 875 St. Severe St., Trois-Rivieres, PQ G9A 4G4,Canada c/o Ontario Trilliums, Box 157, Downsview, ON M3M 3A3,Canada c/o A. Romanchuk, VE4SN, 26 Morrison St., Winnipeg, MB R2V 3B4,Canada c/o Bj. Madsen, VE5FX, Box 2860, Tisdale, SK S0E 1TO,Canada VE6 Incoming QSL Bureau, Box 1515, Gibbons, AB T0A 1NO,Canada c/o D. Livesey, VE7DK, 8309 112th St., Delta, BC V4C 4W7,Canada c/o R. Ziemann, VE8RZ, 2 Taylor Rd., Yellowknife, NT X1A 2K9,Canada Box 73, Moncton NB E1C 8R9,Canada c/o R. Burke, VO1SA, Box 23099, St. John's, NF A1B 4J9,Canada c/o H. Henderson, VY1HH, Box 33062, Whitehorse, YT Y1A 5Y5,Canada Box 600,GPO,Canberra,ACT 2601,Australia Box 3073,Teralba,NSW 2284,Australia 40G Victory Boulevard,Ashburton,VIC 3147,Australia Box 199, Wavell Heights,Brisbane,QLD 4012,Australia Box 10092,Gouger Street,Adelaide,SA 5000,Australia c/o N. Penfold, VK6NE, Box 10, West Perth, WA 6872,Australia Box 371D,GPO,Hobart,TAS 7001,Australia c/o H.G. Andersson,VK8HA,Box 619,Humpty Doo,NT 0836,Australia c/o N. Penfold,VK6NE,2 Moss Court,Kingsley,WA 6026,Australia Anguilla Amateur Radio Society,Box 1 – (Chiuso) Montserrat Amateur Radio Society,Box 448,Plymouth,Montserrat BVIRL QSL Bureau,Box 4, West End, British Virgin Island Turks and Caicos Amateur Radio Society,c/o J. Millspaugh,Box 218,Providenciales, Turks and Caicos Is. Radio Society of Bermuda,Box HM 275,Hamilton HM AX,Bermuda Hong Kong Amateur Radio Transmitting Society,Box 541,Hong Kong ARSI,Box 17116, Kolkata 700 033,India YCCC, PO Box 7388, Milford, MA, 01757-7388,USA North Jersey DX Association,Box 599,Morris Plains,NJ 07950,USA Pennsylvania DX Association,Box 100,York Haven,PA 17370-0100,USA Mecklenburg Amateur Radio Soc.,Box DX,Charlotte,NC 28220,USA Sterling Park Amateur Radio Club,Call Box 599,Sterling,VA 20167,USA OKDXA, P.O. Box 2591, Claremore,OK 74018-2591,USA PO Box 530,Weed, CA 96094-0530,USA Willamette Valley DX Club,Box 555,Portland,OR 97207,USA Box 182165,Columbus,OH 43218-2165,USA Northern Illinois DX Association, Box 273,Glenview,IL 60025-0273,USA Box 4798,Overland Park,KS 66204,USA Guantanamo Amateur Radio Club via SPARC,Call Box 599,Sterling VA 20167,USA Guam QSL Bureau,Marina ARC,Box 445,Agana,GU 96932,USA Box 73,APO,AP 96558,USA Box 860788,Wahiawa,HI 96786,USA Box 520343,Big Lake,AK 99652,USA Virgin Islands Amateur Radio Club,Box 11360,GPO,Charlotte Amalie,VI 00801,Virgin Is. Puerto Rico QSL Bureau,Box 9021061,San Juan,PR 00902-1061,Puerto Rico Federacion Mexicana de Radio Experimentadores,Box 907,06000 Mexico D.F.,Mexico Association Radioamateurs du Burkina Faso,c/o Y. Kaba XT2KY,ONATEL,Box 01,Ouagadougou 10000,Burkina Faso Burma Amateur Radio Transmitting Society - (Chiuso) ORARI National QSL Bureau,Box 1096,Jakarta 10010,Indonesia Iraqi Association for Radio Amateurs,Box 55072,Baghdad 12001,Iraq Vanuatu Amateur Radio Society,Box 665,Port Vila,Vanuatu Technical Institute of Radio,Box 245,Damascus,Syria Latvias Radioamatieru Liga,Box 164,LV-1010 Riga,Latvia Club de Radio-Experimentadores de Nicaragua,Box 925,Managua,Nicaragua Federatia Romana de Radioamatorism,Box 22-50,R-71100 Bucuresti,Romania Club de Radio Aficionados de El Salvador,Box 517,San Salvador,El Salvador - 102 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN YT-YU YV-YY Z2 Z3 ZA ZB ZF ZL-ZM ZP ZR-ZU Savez Radio-Amatera Jugoslavije,Box 48,YU-11001 Beograd,Yugoslavia Radio Club Venezolano,Box 2285,Caracas 1010A,Venezuela Zimbabwe Amateur Radio Society,Box 2377,Harare,Zimbabwe Radioamateur Society of Macedonia,Box 14,91000 Skopje,Rep. Macedonia Albanian Amateur Radio Association,Box 1501,Tirana,Albania Gibraltar Amateur Radio Society,Box 292,Gibraltar Cayman Amateur Radio Society,Box 1029,Grand Cayman,Cayman Is. NZART QSL Bureau,Box 857 Wanganui 5015,New Zealand Radio Club Paraguayo,Box 512,Asuncion,Paraguay South African Radio League,Box 1721,Strubensvallei 1735,South Africa Bureau non ufficiali IARU 4J-4K 4U1ITU EP-EQ EK EX HL9 UJ-UM UN-UQ V7 VP8 VQ9 XX9 ZC4 ZD8 Federation of Radiosport of Azerbaijan,Box 86,Baku 370000 International Amateur Radio Club,Box 6,CH-1211 Geneva 20,SWITZERLAND c/o Directorate General of Telecommunications,Box 11365-931,Tehran 16314,Iran Armenian Federation of Radiosports,Box 22,375002 Yerevan,Armenia Union of Radioamateurs of Kirghizstan, Box 745,720017 Bishkek, Kyrgyzstan American Amateur Radio Club,Dependent Mail Section,Box 153,APO,AP 96206,USA Uzbek Radioamateur Federation,Box 0,700000 Tashkent,Uzbekistan Kazakhstan Amateur Radio Union,Box 112,470055 Karaganda, Kazakhstan Kwajalein Amateur Radio Club,Box 444,APO,AP 96555,USA Falkland Amateur Radio Association,Box 400,Stanley,Falkland Is. Diego Garcia Amateur R.C.,c/o Morale,Welfare & Recreation PSC 466,Box 15,FPO,AP 96595-0015, USA Associacao dos Radioamadores de Macau,P.O Box 6018,Macau Joint Signal Board Hq.,BFC,BFPO 53,London GPO,UK Ascension Amateur Radio Relay League,Box 4127,Patrick AFB,FL 32925-0127,USA - 103 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Elenco Entità DXCC Pref. Nome CQ ITU Cont 1A0 1B 1G 1M 1S 3A 3B6 S.M.O.M. BLENHEIM RIFF GEYSER REEF MINERVA REEF SPRATLY IS. MONACO AGALEGAST.BRANDON MAURITIUS RODRIGUEZ IS. EQUATORIAL GUINEA PAGALU IS. CONWAY REEF FIJI IS. ROTUMA IS. SWAZILAND TUNISIA VIETNAM REP.OF GUINEA BOUVET IS. PETER 1ST IS. AZERBAIJAN GEORGIA SRI LANKA I.T.U.GENEVE U.N.NEW YORK EAST TIMOR YEMEN ARAB REPUBLIC ISRAEL LIBYA CYPRUS TANZANIA NIGERIA MALAGASY REP. MAURITANIA NIGER TOGO WESTERN SAMOA UGANDA KENYA SENEGAL JAMAICA YEMEN YEMEN DEM.REP. LESOTHO MALAWI ALGERIA BARBADOS MALDIVE IS. GUYANA SAUDI ARABIA/IRAQ NEUTRAL ZONE SAUDI ARABIA/KUWAITt NEUTRAL ZONE 15 39 39 32 26 14 39 28 41 53 62 50 27 53 EU AF AF OC AS EU AF N D D D N N N 246 23 93 178 247 260 4 39 39 36 36 32 32 32 38 33 26 35 38 12 21 21 22 14 5 28 21 53 53 47 52 56 56 56 57 37 49 46 46 72 29 29 41 28 8 54 39 AF AF AF AF OC OC OC AF AF AS AF AF AN AS AS AS EU NA OC AS N N N N N N N N N N N N N N N N N N D 165 207 49 195 489 176 460 468 474 293 107 24 199 18 75 315 117 289 513 154 20 34 20 37 35 39 35 35 35 32 37 37 35 8 21 21 38 37 33 8 22 9 21 39 38 39 53 46 53 46 46 46 62 48 48 46 11 39 39 57 53 37 11 41 12 39 AS AF AS AF AF AF AF AF AF OC AF AF AF NA AS AS AF AF AF NA AS SA AS N N N N N N N N N N N N N N N D N N N N N N D 336 436 215 470 450 438 444 187 483 190 286 430 456 82 492 243 432 440 400 62 159 129 226 21 39 AS D 68 3B8 3B9 3C 3C0 3D2 3D2 3D2 3D6 3V 3W 3X 3Y 3Y1 4J 4L 4S 4U 4U 4W 4W 4X 5A 5B 5H 5N 5R 5T 5U 5V 5W 5X 5Z 6W 6Y 7O 7O 7P 7Q 7X 8P 8Q 8R 8Z4 8Z5 Val. Cod. - 104 - Dal Al Nuova entità 04/05/1967 30/06/1975 CHAGOS 04/05/1967 28/02/1978 15/07/1972 TONGA 01/01/1968 01/01/1968 01/01/1968 01/01/1969 01/01/1969 01/01/1969 01/10/1958 01/01/1994 01/01/1993 01/03/2000 21/05/1990 01/01/1962 01/01/1961 20/06/1960 03/08/1960 01/01/1961 01/01/1963 01/01/1964 20/06/1960 21/05/1990 25/12/1981 14/12/1969 Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Elenco Entità DXCC Pref. Nome CQ ITU Cont 9A 9G 9H 9J 9K 9L 9M2 9M6 9N 9Q 9S4 9U 9U5 9V 9X 9Y A2 A3 A4 A5 A6 CROAZIA GHANA MALTA ZAMBIA KUWAIT SIERRA LEONE WEST MALAYSIA EAST MALAYSIA NEPAL ZAIRE SAAR BURUNDI RUANDA-URUNDI SINGAPORE RWANDA TRINIDAD-TOBAGO BOTSWANA TONGA OMAN BHUTAN UNITED ARAB EMIRATES QATAR BAHRAIN SIKKIM TIBET PAKISTAN SCARBOROUGH REEF TAIWAN PRATAS IS. CHINA NAURU ANDORRA THE GAMBIA BAHAMAS IS. MANCHURIA MOZAMBIQUE CHILE EASTER IS. JUAN FERNANDEZ IS. SAN FELIX IS. ANTARTICA MOROCCO TANGIER CUBA BOLIVIA DAMAO & DIU GOA PORTUGUESE TIMOR PORTUGAL MADEIRA IS. AZORES IS. URUGUAY SABLE IS. ST.PAUL IS. ANGOLA CAPE VERDE IS. 15 35 15 36 21 35 28 28 22 36 14 36 36 28 36 9 38 32 21 22 21 28 46 28 53 39 46 54 54 42 52 28 52 52 54 52 11 57 62 39 41 39 EU AF EU AF AS AF AS AS AS AF EU AF AF AS AF SA AF OC AS AS AS N N N N N N N N N N D N D N N N N N N N N 497 424 257 482 348 458 299 46 369 414 210 404 208 381 454 90 402 160 370 306 391 21 21 22 23 21 27 24 24 23 31 14 35 8 24 37 12 12 12 12 13 33 33 8 10 22 22 28 14 33 14 13 5 5 36 35 39 39 41 41 41 50 44 44 44 65 27 46 11 33 53 14 63 14 14 73 37 37 11 12 41 41 54 37 36 36 14 9 9 52 46 AS AS AS AS AS AS AS AS AS OC EU AF NA AS AF SA SA SA SA AN AF AF NA SA AS AS AS EU AF EU SA NA NA AF AF N N D D N N N N N N N N N D N N N N N N N D N N D D D N N N N N N N N 376 304 231 268 372 506 386 505 318 157 203 422 60 164 181 112 47 125 217 13 446 264 70 104 42 101 200 272 256 149 144 211 252 401 409 A7 A9 AC3 AC4 AP BS7 BV BV9P BY C2 C3 C5 C6 C9 C9 CE CE0 CE0 CE0 CE9 CN CN2 CO CP CR8D CR8G CR8T CT CT3 CU CX CY0 CY9 D2 D4 Val. Cod. - 105 - Dal Al Nuova entità 26/06/1991 05/03/1957 16/09/1963 16/09/1963 16/09/1963 31/03/1957 01/07/1962 30/06/1962 BURUNDI-RUANDA 01/07/1962 08/08/1965 01/07/1962 01/10/1966 04/06/1970 01/08/1970 01/12/1971 30/04/1975 INDIA 30/05/1974 CHINA 01/01/1995 01/01/1994 01/01/1994 01/01/1970 15/09/1963 CHINA 18/02/1965 01/01/1964 25/06/1975 30/06/1960 MOROCCO 01/07/1960 31/12/1961 31/12/1961 14/09/1976 01/01/1986 Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Elenco Entità DXCC Pref. Nome CQ ITU Cont D6 DA-DM DL DU E3 E4 EA EA6 E7 EA8 EA9 EA9I EI EK EL EP ER ES ET EU EX EY EZ F FF COMOROS IS. GERMANY GERMANY PHILIPPINES ERITREA PALESTINA SPAIN BALEARIC IS. BOSNIA ERZEGOVINA CANARY IS. CEUTA-MELILLA IFNI IRELAND ARMENIA LIBERIA IRAN MOLDAVIA ESTONIA ETHIOPIA BYELORUSSIA KIRGHIZIA TADZHIKISTAN TURKOMAN FRANCE FRENCH WEST AFRICA GUADELOUPE IS. MAYOTTE IS. COMORES 39 14 14 27 37 20 14 14 15 33 33 33 14 21 35 21 16 15 37 16 17 17 17 14 35 FRENCH INDO-CHINA ST. BARTHELEMY NEW CALEDONIA CHESTERFIELD IS. MARTINIQUE FRENCH INDIA FRENCH POLYNESIA AUSTRAL IS. CLIPPERTON IS. MARQUESAS IS. ST.PIERRE-MIQUELON FRENCH EQUATORIAL AFRICA REUNION IS. GLORIOSO IS. JUAN DE NOVAEUROPA TROMELIN IS. SAINT MARTIN IS. CROZET IS. KERGUELEN IS. AMSTERDAM-S.PAUL IS. WALLIS-FUTUNA IS. FRENCH GUIANA ENGLAND ISLE OF MAN FG FH FH-FB FI FJ FK FK/C FM FN FO FO0 FO0 FO0 FP FQ FR FR/G FR/J FR/T FS FT/W FT/X FT/Z FW FY G GD 53 28 28 50 48 39 37 37 28 36 37 37 27 29 46 40 29 29 48 29 30 30 30 27 46 Val. Cod. Dal AF EU EU OC AF AS EU EU EU AF AF AF EU AS AF AS EU EU AF EU AS AS AS EU AF N D N N N N N N N N N D N N N N N N N N N N N N D 411 81 230 375 51 510 281 21 501 29 32 113 245 14 434 330 179 52 53 27 135 262 280 227 59 06/07/1975 8 11 NA 39 53 AF 39 53 AF N N D 79 169 39 01/01/1994 06/07/1975 26 8 32 30 8 22 32 32 7 31 5 36 AS NA OC OC NA AS OC OC NA OC NA AF D N N N N D N N N N N D 58 516 162 512 84 67 175 508 36 509 277 57 39 53 AF 39 53 AF 39 53 AF N N N 453 99 124 39 8 39 39 39 53 11 53 53 53 AF NA AF AF AF N N N N N 276 213 41 131 10 32 9 14 14 62 12 27 27 OC SA EU EU N N N N 298 63 223 114 49 11 56 56 11 41 63 63 10 63 9 47 - 106 - Al Nuova entità 16/09/1973 FRG-GDR 17/09/1973 15/07/1975 24/05/1991 01/02/1999 24/05/1991 15/10/1991 01/02/1999 13/05/1969 01/01/1993 01/01/1994 01/01/1994 06/08/1960 05/07/1975 COMOROSMAYOTTE 20/12/1950 14/12/2007 06/07/1975 23/03/2000 31/10/1954 31/03/1998 31/03/1998 16/08/1960 25/06/1960 25/06/1960 01/01/1985 01/01/1985 01/01/1985 Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Elenco Entità DXCC Pref. Nome CQ ITU Cont GI GJ GM GU GW H4 H40 HA HB HB0 HC HC8 HH HI HK HK0 HK0 NORTHERN IRELAND JERSEY SCOTLAND GUERNSEY WALES SOLOMON IS. TEMOTU IS. HUNGARY SWITZERLAND LIECHTENSTEIN ECUADOR GALAPAGOS IS. HAITI DOMINICAN REP. COLOMBIA MALPELO IS. S.ANDRESPROVIDENCIA SERRANA BANK & RONCADOR CAY BAJO NUEVO KOREA PANAMA HONDURAS THAILAND VATICAN SAUDI ARABIA ITALY TRIESTE ITALIAN SOMALILAND SARDINIA IS. DJIBOUTI ABU AIL & JABAL ATTAIR GRENADA IS. GUINEA-BISSAU ST.LUCIA IS. DOMINICA IS. ST.VINCENTDEPENDENCE IS. JAPAN MINAMI TORISHIMA OGASAWARA IS. OKINO TORISHIMA MONGOLIA SVALBARD IS. JAN MAYEN IS. JORDAN NETHERLANDS NEW GUINEA U.S.A. PALAU (W.CAROLINE) GUANTANAMO BAY MARIANA IS. BAKER-HOWLAND IS. GUAM IS. 14 14 14 14 14 28 28 15 14 14 10 10 8 8 9 9 7 27 27 27 27 27 51 51 28 28 28 12 12 11 11 12 12 11 EU EU EU EU EU OC OC EU EU EU SA SA NA NA SA SA NA N N N N N N N N N N N N N N N N N 265 122 279 106 294 185 507 239 287 251 120 71 78 72 116 161 216 7 11 NA D 228 16/09/1981 SAN ANDRES 8 25 7 7 26 15 21 15 15 37 11 44 11 11 49 28 39 28 28 48 NA AS NA NA AS EU AS EU EU AF D N N N N N N N D D 19 137 88 80 387 295 378 248 271 115 16/09/1981 SAN ANDRES 15 28 EU 37 48 AF 21 39 AS N N D 225 382 2 8 35 8 8 8 11 46 11 11 11 NA AF NA NA NA N N N N N 77 109 97 95 98 25 27 27 27 23 40 40 20 28 45 90 45 45 32 18 18 39 51 AS AS AS AS AS EU EU AS OC N N N D N N N N D 339 177 192 194 363 259 118 342 184 3 27 8 27 31 27 6 64 11 64 61 64 NA OC NA OC OC OC N N N N N N 291 22 105 166 20 103 HK0 HKBN HL HP HR HS HV HZ I I1 I5 IS0 J2 J2A J3 J5 J6 J7 J8 JA JD1 JD1 JDOK JT JW JX JY JZ0 K/W KC6 KG4 KH0 KH1 KH2 Val. Cod. - 107 - Dal Al Nuova entità 01/01/1991 01/01/1991 01/01/1991 31/03/1998 01/04/1998 15/07/1991 31/03/1957 30/06/1960 31/03/1991 30/05/1976 30/11/1980 OGASAWARA 30/04/1963 31/12/1980 Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Elenco Entità DXCC Pref. KH3 KH4 KH5 KH5K KH6 KH7 KH8 KH9 KL KP1 KP2 KP4 KP5 KR6 Nome JOHNSTON IS. MIDWAY IS. PALMYRA-JARVIS IS. KINGMAN REEF HAWAIIAN IS. KURE IS. AMERICAN SAMOA WAKE IS. ALASKA NAVASSA IS. U.S.VIRGIN IS. PUERTO RICO DESECHEO IS. RYUKYU IS. (OKINAWA) KS4 SWAN IS. KZ5 PANAMA CANAL ZONE LA NORWAY LU ARGENTINA LX LUXEMBOURG LY LITHUANIA LZ BULGARIA OA PERU OD LEBANON OE AUSTRIA OH FINLAND OH0 ALAND IS. OJ0 MARKET REEF OK CZECH REP. OK-OM CZECHOSLOVAKIA OM SLOVAKIA ON BELGIUM OX GREENLAND OY FAROE IS. OZ DENMARK P2 PAPUA NEW GUINEA P4 ARUBA P5 NORTH KOREA PA NETHERLANDS PJ2 NETHERLANDS ANTILLES PJ5 ST.EUSTATIUS, ST.MAARTEN, SABA PK1 JAVA PK4 SUMATRA PK5 NETHERLANDS BORNEO PK6 CELEBES & MOLUCCA IS. PY BRAZIL PY0F FERNANDO DE NORONHA PY0S S.PETER-S.PAUL ROCK PY0T TRINIDADE-MARTIN IS. PZ SURINAM CQ ITU Cont Val. Cod. Dal Al Nuova entità 31 31 31 31 31 31 32 31 1 8 8 8 8 25 61 61 61 61 61 61 62 65 1 11 11 11 11 45 OC OC OC OC OC OC OC OC NA NA NA NA NA AS N N N N N N N N N N N N N D 123 174 197 134 110 138 9 297 6 182 285 202 43 193 7 7 11 NA 11 NA D D 261 28 14 13 14 15 20 10 20 15 15 15 15 15 15 15 14 40 14 14 28 9 25 14 9 18 14 27 29 28 12 39 28 18 18 18 28 28 28 27 5 18 18 51 11 44 27 11 EU SA EU EU EU SA AS EU EU EU EU EU EU EU EU NA EU EU OC SA AS EU SA N N N N N N N N N N N N D N N N N N N N N N N 266 100 254 146 212 136 354 206 224 5 167 503 218 504 209 237 222 221 163 91 433 263 85 8 11 NA N 255 28 54 OC 28 54 OC 28 54 OC D D D 119 258 183 30/04/1963 INDONESIA 30/04/1963 INDONESIA 30/04/1963 INDONESIA 28 54 OC D 30 30/04/1963 INDONESIA 11 13 SA 11 13 SA N N 108 56 11 13 SA 11 15 SA N N 253 273 9 N 140 12 SA - 108 - 01/03/1979 14/05/1972 JAPAN 31/08/1972 HONDURAS 30/09/1979 01/01/1993 31/12/1992 01/01/1993 16/09/1975 01/01/1986 14/05/1995 Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Elenco Entità DXCC Pref. Nome CQ ITU Cont R1FJ R1MV S0 S2 S5 S7 S9 SM SP ST ST0 SU SV SV/A SV5 SV9 T2 T30 T31 T32 T33 T5 T7 T8 FRANZ JOSEF LAND MALYJ VYSOTSKIJ IS. WESTERN SAHARA BANGLADESH SLOVENIA SEYCHELLES SAO TOME-PRINCIPE SWEDEN POLAND SUDAN SOUTH SUDAN EGYPT GREECE MOUNT ATHOS DODECANESE CRETE IS. TUVALU WESTERN KIRIBATI CENTRAL KIRIBATI EASTERN KIRIBATI BANABA-OCEAN IS. SOMALIA SAN MARINO WESTERN CAROLINES TURKEY ICELAND GUATEMALA COSTA RICA COCOS IS. CAMEROON CORSICA IS. CENTRAL AFRICAN REP. CONGO GABON CHAD IVORY COAST BENIN MALI REP. EUROPEAN RUSSIA ASIATIC RUSSIA KALININGRAD UZBEKISTAN KAZAKHISTAN KARELO-FINISH REPUBLIC UKRAINE ANTIGUA-BARBUDA IS. BELIZE ST.KITTS-NEVIS IS. NAMIBIA MICRONESIA (EAST CAROLINE) MARSHALL IS. BRUNEI 40 16 33 22 15 39 36 14 15 34 34 34 20 20 20 20 31 31 31 31 31 37 15 27 75 18 37 41 28 53 47 18 28 48 47 38 28 28 28 28 65 65 62 61 63 48 28 64 EU EU AF AS EU AF AF EU EU AF AF AF EU EU EU EU OC OC OC OC OC AF EU OC N N N N N N N N N N D N N N N N N N N N N N N N 61 151 302 305 499 379 219 284 269 466 244 478 236 180 45 40 282 301 31 48 490 232 278 22 20 40 7 7 7 36 15 36 39 17 11 11 11 47 27 47 AS EU NA NA NA AF EU AF N N N N N N N N 390 242 76 308 37 406 214 408 36 36 36 35 35 35 16 19 15 17 17 16 52 52 47 46 46 46 20 31 29 30 30 19 AF AF AF AF AF AF EU AS EU AS AS EU N N N N N N N N N N N D 412 420 410 428 416 442 54 15 126 292 130 128 16 29 EU 8 11 NA N N 288 94 7 8 38 27 NA NA AF OC N N N N 66 249 464 173 31 65 OC 28 54 OC N N 168 345 TA TF TG TI TI9 TJ TK TL TN TR TT TU TY TZ UA UA0 UA2 UJ UN UN1 UR V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 11 11 57 65 Val. Cod. - 109 - Dal Al Nuova entità 26/06/1991 07/05/1972 31/12/1994 01/01/1976 13/08/1960 15/08/1960 17/08/1960 11/08/1960 07/08/1960 01/08/1960 20/08/1960 30/06/1960 EUROPEAN RUSSIA Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Elenco Entità DXCC Pref. Nome CQ ITU Cont VE VK VK0 VK0H VK9C VK9/NG CANADA AUSTRALIA MACQUARIE IS. HEARD IS. COCOS-KEELING IS. TERRITORY NEW GUINEA LORD HOWE IS. MELLISH REEF NORFOLK IS. PAPUA TERRITORIUM 3 30 30 39 29 28 4 59 60 68 54 51 NA OC OC AF OC OC N N N N N D 1 150 153 111 38 267 30 30 32 28 60 56 60 51 OC OC OC OC N N N D 147 171 189 198 30 60 OC 29 54 OC 9 2 NA N N D 303 35 186 8 8 8 8 32 13 13 13 13 13 5 37 37 11 11 11 11 63 16 73 73 73 73 11 53 48 NA NA NA NA OC SA SA SA SA SA NA AF AF N N N N N N N N N N N D D 12 96 65 89 511 141 235 238 240 241 64 307 26 VQ9 VQ9A VQ9D VQ9F VR6 VS2 WILLIS IS. CHRISTMAS IS. NEWFOUNDLAND LABRADOR ANGUILLA MONTSERRAT BRITISH VIRGIN IS. TURKS-CAICOS IS. DUCIE IS. FALKLAND IS. SOUTH GEORGIA IS. SOUTH ORKNEY IS. SOUTH SANDWICH IS. SOUTH SHETLAND IS. BERMUDA ZANZIBAR BRITISH SOMALILAND CHAGOS ALDABRA DESROCHES FARQUHAR PITCAIRN IS. MALAYA 39 39 39 39 32 28 41 53 53 53 63 54 AF AF AF AF OC AS N D D D D 33 8 44 55 172 155 VS4 SARAWAK 28 54 OC D 220 VS6 VS9A HONG KONG PEOPLE DEM. REPUBLIC OF YEMEN KURIA MURIA IS. KAMARAN IS. INDIA ANDAMAN & NICOBAR IS. LACCADIVE IS. MEXICO REVILLA GIGEDO BURKINA FASO KAMPUCHEA (CAMBODIA) LAOS (P.D.R.OF LAOS) MACAO BURMA (REP.MYANMAR) 24 44 AS 21 39 AS N D 321 21 21 22 26 39 39 41 49 AS AS AS AS D D N N 139 324 11 22 6 6 35 26 41 10 10 46 49 AS NA NA AF AS N N N N N 142 50 204 480 312 26 49 AS 24 44 AS 26 49 AS N N N 143 152 309 VK9L VK9M VK9N VK9P VK9W VK9X VO VP2E VP2M VP2V VP5 VP6 VP8 VP8 VP8 VP8 VP8 VP9 VQ1 VQ6 VS9H VS9K VU VU7 VU7 XE XF4 XT XU XW XX9 XZ Val. Cod. Dal Al 15/09/1975 15/09/1975 PAPUA NEW GUINEA 31/03/1949 CANADA 16/11/2001 31/05/1974 TANZANIA 30/06/1960 28/06/1976 SEYCHELLES 28/06/1976 SEYCHELLES 28/06/1976 SEYCHELLES 15/09/1963 MALAYSIA-EAST TIMOR 15/09/1963 MALAYSIA-EAST TIMOR 22/05/1990 - 110 - Nuova entità 29/11/1967 10/03/1982 16/08/1960 Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Elenco Entità DXCC Pref. Nome CQ ITU Cont Y2 GERMANY DEMOCRATIC REPUB. AFGHANISTAN INDONESIA IRAQ VANUATU SYRIA LATVIA NICARAGUA ROMANIA EL SALVADOR YUGOSLAVIA VENEZUELA AVES IS. ZIMBABWE MACEDONIA ALBANIA GIBRALTAR DHEKELIA (U.K.BASE) BRITISH NORTH BORNEO PALESTINE GOLD COAST & TOGOLAND ST.HELENA IS. ASCENSION IS. TRISTAN DA CUNHA CAYMAN IS. NORTH COOK IS. SOUTH COOK IS. NIUE IS. TOKELAU IS. NEW ZEALAND CHATHAM IS. KERMADEC IS. AUCKLANDCAMPBELL PARAGUAY SOUTH AFRICA PENGUIN IS. PRINCE EDWARDMARION WALVIS BAY 14 28 EU D 229 21 28 21 32 20 15 7 20 7 15 9 8 38 15 15 14 20 28 AS OC AS OC AS EU NA EU NA EU SA NA AF EU EU EU AS OC N N N N N N N N N N N N N N N N N D 3 327 333 158 384 145 86 275 74 296 148 17 452 502 7 233 283 25 20 39 AS 35 46 AF D D 196 102 36 36 38 8 32 32 32 31 32 32 32 32 66 66 66 11 62 62 62 62 60 60 60 60 AF AF AF NA OC OC OC OC OC OC OC OC N N N N N N N N N N N N 250 205 274 69 191 234 188 270 170 34 133 16 11 38 38 38 14 57 57 57 SA AF AF AF N N D N 132 462 493 201 01/03/2000 38 57 AF D 488 01/09/1977 28/02/1994 YA YB YI YJ YK YL YN YO YS YU YV YV0 Z2 Z3 ZA ZB ZC4 ZC5 ZC6 ZD4 ZD7 ZD8 ZD9 ZF ZK1 ZK1 ZK2 ZK3 ZL ZL7 ZL8 ZL9 ZP ZS ZS1 ZS8 ZS9 Legenda: Pref. Nome CQ ITU Cont Val Cod Dal Al Nuova entità 40 54 39 56 39 29 11 28 11 28 12 11 53 28 28 37 39 54 Val. Cod. Dal Nuova entità 01/05/1963 08/09/1991 16/08/1960 15/09/1963 MALAYSIA-EAST TIMOR 30/06/1968 ISRAEL 05/03/1957 29/02/1994 = prefisso normalmente utilizzato = Nome dell’entità (paese) = codice zona CQ = codice zona ITU = Continente = Validità dell’entità (N=valido D=Deleted) = codice DXCC dell’entità = data inizio validità = data fine validità = nome della nuova entità - 111 - Al Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Assegnazione prefissi Italiani Regione Lazio Umbria Liguria Piemonte Valle d’Aosta Lombardia Veneto Trentino Alto-Adige Friuli Venezia-Giulia Emilia Romagna Toscana Marche Abruzzo Puglia Basilicata (prov. Matera) Basilicata (prov. Potenza) Campania Calabria Molise Sicilia Sardegna Isole Toscane Isole Laziali Isole Campane Isole Eolie Ustica Isole Egadi Isole Pelagie Pantelleria Isole Cheradi Isole Calabre - Basilicata Isole Siciliane Isole Venete Isole Romagnole Isole Abruzzo-Marchigiane Isole Pugliesi Isole Molisane Isole Sarde Lic. ordinaria (classe A) I0 – IK0 – IZ0 I0 – IK0 – IZ0 I1 – IK1 – IZ1 I1 – IK1 – IZ1 IX1 I1 – IK2 – IZ2 I3 – IK3 – IZ3 IN3 IV3 I4 – IK4 –IZ4 I5 – IK5 – IZ5 I6 – IK6 - IZ6 I6 – IK6 - IZ6 I7 – IK7 – IZ7 I7 – IK7 – IZ7 I8 – IK8 – IZ8 I8 – IK8 – IZ8 I8 – IK8 – IZ8 I8 – IK8 – IZ8 IT9 IS0 IA5 IB0 IC8 ID9 IE9 IF9 IG9 IH9 IJ7 IJ8 IJ9 IL3 IL4 IL6 IL7 IL9 IM0 – IS0 - 112 - Lic. speciale (classe B) Nominativi di Sezione IW0AA – IW0PZZ IW0QA – IW0TZZ IW1PA – IW1ZZZ IW1AA – IW1OZZ IW1AA – IW1OZZ IW2AA – IW2ZZZ IW3EA- IW3PZZ IW3AA – IW3DZZ IW3QA – IW3ZZZ IW4AA – IW4ZZZ IW5AA – IW5ZZZ IW6AA – IW6LZZ IW6MA – IW6ZZZ IW7AA – IW7XZZ IW7YAA – IW7ZZZ IW8ZA – IW8ZZZ IW8AA – IW8OZZ IW8PA – IW8WZZ IW8XA – IW8YZZ IW9AA – IW9ZZZ IW0UA – IW0PZZ IQ0 IQ0 IQ1 IQ1 IQ1 IQ2 IQ3 IQ3 IQ3 IQ4 IQ5 IQ6 IQ6 IQ7 IQ7 IQ7 IQ8 IQ8 IQ8 IQ9 IQ0 Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN CEPT La raccomandazione come approvata nel 1985 rende possibile per radioamatori di paesi CEPT di operare durante visite di breve periodo in altri paesi CEPT senza ottenere una licenza temporanea individuale. Raccomandazione T/R 61-01 (Nice 1985, Paris 1992, August 1992, Nicosia 2003) Elenco dei paesi membri della CEPT. Anno 1991 1995 1959 2001 1959 1994 1990 1963 1992 1959 1993 1959 1959 1959 1959 Nazione Albania Andorra Austria Azerbaidjan Belarus Belgio Bosnia-Erzegovina Bulgaria Cipro Croazia Cyprus Danimarca Estonia Finlandia Danimarca Danimarca Danimarca Francia Francia Francia Francia Francia Francia Francia Francia Francia Francia Francia Francia Francia Francia Francia Francia Francia Francia Francia Francia Francia Francia Francia Germania Grecia Grecia Grecia Grecia Grecia Faroe Is. Market Reef Alan Is. Corsica Guadalupe Mayotte St. Barthelem Nuova Caledonia Martinique Clipperton Polinesia Fr. St. Pierre e Miguelon Reunion Glorioso Juan de Nova Tromelin St. Martin Terre Australi Terre Antartiche Nouvelle Amsterdam Crozet - Kergeulen St. Paul Terre Adelie Wallis e Futuna Guyana Dodecanneso Isole Ionio-Egeo Creta Monte Athos - 113 - Pref. ZA C3 OE 4J EU ON T9 LZ 5B 9A 5B OZ ES OH OY OJ0 OH0 F TK FG FH FJ FK FM FO FO FP FR FR FR FR FS FT FT FT FT FT FT FW FY DL SV SV5 SV8 SV9 SY Note (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) A Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Anno Nazione Danimarca 1959 Iceland 1959 Irlanda 1959 Italia 1994 Latvia 1963 Liechtenstein 1992 Lituania 1959 Luxemburgo 1995 Macedonia 1970 Malta 1993 Moldavia 1969 Monaco 1959 Norvegia Norvegia Norvegia Norvegia Norvegia Norvegia 1959 Olanda 1990 Polonia 1959 Portogallo Portogallo Portogallo 1959 Regno Unito Regno Unito Regno Unito Regno Unito Regno Unito Regno Unito Regno Unito 1993 Rep. Ceka 1990 Romania 1994 Russia 1967 San Marino 2002 Serbia-Montenegro 1993 Slovacchia 1993 Slovenia 1959 Spagna Spagna Spagna Spagna 1959 Svezia 1959 Svizzera 1959 Turchia 1995 Ukraine 1990 Ungheria 1963 Vatican city Groenlandia Svalbard Jan Mayen Bouvet Peter Is. Antartica Azores Madeira Isola di Man North Ireland Jersey Is. Scozia Guernesey Is. Galles Baleari Canarie Ceuta e Melilla Pref. OX TF EI I YL HB0 LY LX Z3 9H ER 3A LA JW JX 3Y 3Y 3Y PA SP CT CU CT G GD GI GJ GM GU GW OK YO UA T7 Note B no C OM S5 EA EA6 EA8 EA9 SM HB9 TA UT HA HV A) Per l'ingresso è necessaria l'autorizzazione scritta da parte del Priorato dei Monaci. B) E' necessario preavvertire il proprio arrivo con lettera o Fax a: Direction General des Postes et Telecomunications Boulevard de Suisse, MC 98030 Monaco Cedex. Tel 9330 3371 FAX 9330 2474 C) Per l'Antartica è necessario anche il nulla-osta del Ministero degli Interni Norvegese. *) E' necessario anche il permesso locale. - 114 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Paesi non facenti parte della CEPT ma che hanno aderito alla raccomandazione T/R 61-01. Nazione Australia Canada Antille Oland. Bonaire Curacao Saba St. Eustatius Israele Nuova Zelanda Perù Sud Africa USA Pref. VK VE PJ2 PJ5 PJ4 PJ7 PJ6 4X ZL OA ZS W KL7 KH8 KH1 KP5 KH2 KH6 KH1 KH5 KH3 KH5K KH7 KH4 KP1 KH0 KH5 KP4 Alaska American Samoa Baker Is. Desecheo Is. Guam Hawai Howland Is. Jarvis Is. Johnston Is. Kingman Reef Kure Is. Midway Is. Navassa Is. North Mariana Is. Palmyra Puerto Rico - 115 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN IRC Gli IRC (International Replay Coupon) sono dei buoni di risposta internazionale e sono utilizzabili per ottenere la corrispondente affrancatura ordinaria presso gli uffici postali. Attenzione però che non in tutti i paesi sono validi gli IRC, gli IRC si acquistano presso i principali uffici postali, oppure chiedere in sezione. Occorre fare attenzione agli IRC in quanto per essere validi devono riportare il timbro dell’ufficio che ha emesso il coupon, di seguito potete vedere la riproduzione fronte e retro di un IRC del vecchi tipo (in vigore fino al 31/12/2001) ed il fronte e retro di un IRC nuovo tipo (in vigore dal 1/1/2002), come si può notare il coupon riporta, sotto la dicitura che spiega la funzione del coupon, tre riquadri con un significato ben preciso per ognuno di essi, il primo riquadro a sinistra riporta il timbro dell’ufficio emittente (in alcuni coupon il timbro è sostituito da una dicitura prestampata che indica la nazione che ha emesso il coupon), il riquadro centrale potrebbe riportare una cifra o un francobollo con un timbro questo significa che il valore è modificato, il riquadro di destra NON deve essere riportare timbri in quanto un timbro in questo riquadro sta ad indicare che il coupon è annullato e non può essere scambiato con una affrancatura. Fate attenzione perché gli IRC di nuova emissione hanno indicata anche una data di scadenza della validità, mentre gli IRC di vecchio tipo non hanno indicata una data di scadenza pertanto si ritiene che siano sempre validi ma nel dubbio e preferibile utilizzarli quanto prima ed utilizzare le nuove emissioni, i nuovi IRC sono facilmente distinguibili oltre che per le dimensioni quasi doppie rispetto ai vecchi anche per un disegno che compare come sfondo del IRC. Vecchi IRC Fronte Retro - 116 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Nuovi IRC Fronte Retro - 117 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN QSL La QSL è un documento personalizzato che conferma il QSO al nostro corrispondente. Trattandosi di un documento di conferma di un QSO teniamo presente che il corrispondente a cui inviamo la QSL probabilmente la utilizzerà per confermare il QSO per l’ottenimento di qualche diploma e pertanto dovremo porre attenzione a come la compiliamo, scriviamo correttamente tutti i dati della QSL, senza cancellature o sovrascritture, possibilmente scriviamo in stampatello, in modo chiaro ed in lingua inglese (immaginatevi la difficoltà per noi se un giapponese, israeliano, russo o arabo dovessero scrivere nella loro lingua locale). La QSL per essere considerata valida deve contenere alcuni dati essenziali e questi sono: 1) il nominativo (CALL) del corrispondente a cui inviamo la stessa 2) la data del QSO (si raccomanda di scrivere la data utilizzando il nome del mese e non il numero in quanto alcuni paesi non utilizzano la regola che utilizziamo noi gg/mm/aaaa ma usano la forma mm/gg/aaaa e pertanto per il mese utilizziamo il nome (jan=gennaio, feb=febbraio, mar=marzo, apr=aprile, may=maggio, jun=giugno, jul=luglio, aug=agosto,sept=settembre, nov=novembre, dec=dicembre) oppure il numero del mese espresso in numeri romani (I=gennaio, II=febbraio, III=marzo, IV=aprile, V=maggio, VI=giugno, VII=luglio, VIII=agosto, IX=settembre, X=ottobre, XI=novembre, XII=dicembre) oppure utilizzare un metodo che evidenzi la suddivisione del giorno, mese, anno. 3) l’ora del QSO, questa deve essere espressa in orario UTC (Universal Time Clock, una volta era chiamato orario GMT) nella forma HH.mm. 4) la banda o frequenza dove si è svolto il QSO, non commettiamo l’errore di scrivere banda e poi indicare la frequenza ovvero se scriviamo banda questa deve essere 160m, 80m, 40m, 30m, 24m, 20m, 17m, 15m, 10m, 2m, 70cm, ecc., se invece scriviamo la frequenza questa deve essere ed esempio 1,8MHz, 3,5MHz, 7MHZ, 10MHz, 14MHz, ecc. (non serve essere pignoli e scrivere anche la frazione di MHz fino al terzo decimale dopo la virgola). 5) il modo in cui è avvenuto il QSO, es. SSB, CW, RTTY, PSK31, PKT oppure si può utilizzare la dicitura A3J, FM, AM, ecc. ecc. non dimentichiamo però di indicare chiaramente 2X o 2Way, questo indica che entrambe le stazioni hanno fatto il QSO in quella modalità e non in cross mode (il cross mode si ha quando un corrispondente usa un modo di emissione e l’altro un altro modo es. un corrispondente trasmette in CW e l’altro risponde in SSB). 6) il rapporto di comprensibilità ed intensità del segnale del nostro corrispondente nella forma RST (R=comprensibilità del segnale in una scala che va da 1 a 5, S=intensità del segnale in una scala che va da 0 a 9 (in pratica quanto leggiamo sullo strumento S-Meter dell’apparato, per segnali oltre S9 si possono indicare i db oltre il 9 oppure usare il segno +), T=tonalità della nota in CW (questo vale solo per le emissioni in CW). Questi sono i dati essenziali necessari affinchè una QSL sia considerata valida, ovviamente possiamo aggiungere anche dei commenti e/o la descrizione degli apparati e dell’antenna ma questi non sono indispensabili ai fini della validità della QSL. Dopo questa premessa sulla composizione della QSL passiamo alla forma che deve avere questa, da alcuni anni molte associazioni di radioamatori hanno adottato un formato standard per quanto riguarda le dimensioni, alcuni addirittura hanno stabilito anche un formato su come devono essere disposti i dati del QSO, per noi radioamatori italiani la nostra associazione ha stabilito le dimensioni standard della QSL che sono 8,5 cm x 13,5 cm con una tolleranza di +/- 0,5 cm. Per facilitare la compilazione dei dati sulla QSL molti programmi di LOG prevedono la stampa di etichette con i dati del QSO, di norma le etichette hanno un formato di stampa già predisposto ma se il programma che utilizzate ha la possibilità di configurare a vostro piacere la disposizione dei dati del QSO sull’etichetta ricordatevi di quanto detto prima riguardo i dati da inserire. Le QSL possono essere di due tipi, il primo è la QSL stampata su un solo lato con il proprio nominativo un eventuale disegno o foto ed altre indicazioni prestampate es. indirizzo, locatore, zona IARU e ITU, richiesta o ringraziamento per la QSL ed il retro della QSL in bianco per aggiungere eventuali commenti, il secondo è la QSL stampata su entrambi i lati con un lato riportante il proprio indicativo, eventuale disegno o foto di sfondo ed i dati prestampati (indirizzo, locatore ecc. ecc.), il retro riporterà i dati del QSO, ricordiamoci che se utilizziamo una QSL del primo tipo (stampa su un solo lato) dovremo necessariamente indicare anche sulla facciata bianca il nominativo ed eventuale manager a cui è diretta la QSL. Qualora la stazione a cui dobbiamo mandare la QSL si servisse di un QSL Manager dobbiamo indicare chiaramente ed in modo ben visibile il nominativo del manager. - 118 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Se la stazione collegata chiede la QSL via Manager accertarsi (consultanto il CallBook o via Internet) che il manager sia socio della locale associazione in quanto spesso i manager non gradiscono o non ricevono le QSL via associazione ma solo via diretta, in questo caso cerchiamo di facilitare il lavoro del manager inserendo nella busta assieme alla QSL anche una busta preindirizzata con il proprio indirizzo in modo che possa essere utilizzata per l’invio della QSL richiesta. Per chi compila a mano i dati del QSO ecco come potrebbe essere una disposizione dei dati: Proprio nominativo e dati indicativi del locatore e Zone Call del corrispondente a cui inviare la QSL Indicativo del manager a cui inviare la QSL Dati del QSO Eventuale descrizione degli apparati e sistema di antenna e note aggiuntive - 119 - Proprio indirizzo Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN Quaderno di stazione (LOG) Ogni stazione di radioamatore ha l’obbligo di registrare tutte le comunicazioni effettuate in un apposito registro che deve essere conservato per un intero anno solare dall’ultima registrazione. Il registro deve essere conservato per essere esibito agli organi di controllo qualora lo richiedano. La compilazione deve essere effettuata in modo chiaro e leggibile, non sono ammesse correzioni o cancellazioni, le eventuali correzioni vanno effettuate tracciando una linea di cancellazione sul dato errato ma deve essere comunque leggibile quanto cancellato. Il registro deve riportare le seguenti indicazioni: - tutti i collegamenti numerati in ordine progressivo - la data del collegamento - l’orario di inizio e fine collegamento - la frequenza utilizzata - il modo di collegamento ( ssb, cw, rtty, pkt, am) - la potenza utilizzata - il nominativo della stazione collegata - il nome dell’operatore della stazione collegata - l’ubicazione della stazione collegata - il rapporto dei segnali - il contenuto del collegamento (note) - la firma in calce ad ogni pagina Di seguito viene illustrato un esempio di quaderno di stazione. - 120 - Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN QTR UTC inizio Classe Potenza emiss. Watt Freq. Nominativo QRA QTH MHz Dato R S T Ricevuto R S T UTC fine QSL Note Firma _______________________________ - 121 - ric DATA QTR inv N. QSO Rapporti