Supplemento a “La rivista del Consiglio” dell’Ordine degli Avvocati di Milano
Approvata la riforma
previdenziale
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali è entrata in vigore dal 1° gennaio, la delibera adottata il 19 settembre 2008 dalla Cassa Forense, e
modificata dal Comitato dei Delegati a seguito delle osservazioni dei ministeri vigilanti
Gennaio 2010
posta elettronica
certificata per gli avvocati
Proposta una convenzione per
gli avvocati milanesi e pubblicate
le riserve dell’Unione Lombarda
degli Ordini Forensi
Pagina 6
È
SPECIALE Conciliazione e
mediazione
Le proposte di modifica
dell’Ordine e la delibera ULOF
sullo schema di D. Lgs. del Governo
entrata in vigore dal 1° gennaio 2010
la riforma previdenziale necessaria ad
adeguare l’equilibrio finanziario della
Cassa Forense ai requisiti previsti dalla legge
che richiede la copertura garantita per i prossimi trent’anni.
Con la riforma sono stati modificate le aliquote per il calcolo dei contributi, le età pensionabili, gli anni di anzianità e le modalità di
calcolo delle pensioni per gli avvocati.
Il nuovo sistema prevede, per i futuri pensionati un regime certamente meno florido
dell’attuale, tuttavia la riforma si è resa necessaria a causa dell’obbligo di adeguamento ai
parametri di legge e nonostante il buono
stato di salute in cui versa la Cassa Forense.
Pagina 8
lo stato delle notifiche
visualizzabile online
Aggiunta una nuova funzione a
UGOL che permette di tracciare lo
stato dell’iter di notifica degli atti
Pagina 10
continua a pag. 3
aumento del
contributo
unificato e
dei diritti
di copia
Adottati dal Governo alcuni provvedimenti tesi
a penalizzare l’uso analogico degli atti e disposte modifiche al Codice di Procedura Civile per
agevolare l’uso dell’informatica nel processo
L
a Legge Finanziaria e il decreto cosiddetto “Milleproroghe” hanno introdotto misure che dispongono l’aumento
del contributo unificato e dei diritti di copia
già entrati in vigore. Pubblichiamo le norme
per esteso e i dettagli degli aumenti.
continua a pag. 4
ambrogino
d’oro a paolo
giuggioli
Conferita dal Comune di Milano l’onoreficienza
della medaglia d’Oro al presidente dell’Ordine
degli avvocati di Milano, Paolo Giuggioli
I
l premio è stato conferito lo scorso 7 dicembre con la seguente motivazione:
«Presidente dell’Ordine degli Avvocati di
Milano dal 1996, attraverso numerose iniziative si è impegnato per la riforma della professione forense. Promotore dello “Sportello per
il cittadino”, ha sostenuto l’applicazione della
tecnologia informatica al complesso meccanismo della giustizia. Fondatore del mensile
“Giustizia a Milano”, collabora con prestigiosi
quotidiani nazionali».
Nasce l’e-learning
dell’ordine
Varato con una video-newsletter il
servizio di formazione a distanza
Pagina 12
L’Editoriale
Direttore Responsabile
Avv. Paolo Giuggioli
LA SFIDA
DEGLI
AVVOCATI
Stiamo vivendo un
momento di crescente attenzione
nei confronti delle professioni.
Ne sono testimonianza gli ampi
spazi che negli ultimi tempi sono
stati dedicati a esse da parte della
stampa nazionale.
continua a pag. 2
L’editoriale
LA SFIDA DEGLI AVVOCATI
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano Paolo Giuggioli
segue dalla prima pagina
L’
|
auspicio è, dunque, che tale maggiore interesse sia anche il segnale
di una più ampia presa di coscienza
dell’importanza che il nostro settore ha da
sempre nello sviluppo del Paese, non solo
sotto il pur essenziale profilo economico, ma
anche e, forse, soprattutto, dal punto di vista
della crescita sociale e culturale. Un ruolo che
le professioni hanno saputo preservare anche
nei periodi in cui la società e l’economia sono
andati in crisi, ultimo quello dal quale, tutti
speriamo, stiamo uscendo.
Uno sguardo più attento e vigile, però, dovrebbe venire innanzitutto dalla politica,
che negli ultimi anni non ha certo brillato
per aver sostenuto i milioni di professionisti
italiani. Mi riferisco in particolare alla politica
economica e fiscale, dalla quale, specialmente nell’ultimo anno, non sono pervenuti aiuti, nonostante anche i professionisti stiano
subendo le medesime difficoltà delle aziende e dei lavoratori. Ma devo anche citare il
decreto Bersani del 2006, che – ritengo – ha
male interpretato sia l’esigenza di miglioramento dei servizi, pur sempre necessario, sia
la natura fondamentale della nostra categoria, per la quale l’aspetto concorrenziale è sì
importante, ma non può ridursi al solo gioco
al ribasso cui gli avvocati sono stati sottoposti, non tanto dai “consumatori”, ma dalle
banche, dalle grandi imprese e dalle assicurazioni; tantomeno la svolta nel settore professionale può arrivare dal farsi pubblicità
sui giornali o dall’apertura di vetrine lungo
le strade o, ancora, dall’ulteriore incremento
del numero di avvocati, già oggi arrivati alla
spaventosa cifra di 280.000!
La sfida in atto, non certo da oggi, per tutte
le professioni e, in particolare, per quella forense, va affrontata invece sul terreno dell’innovazione e della specializzazione; sul piano
del rigore nella selezione all’accesso e del
mantenimento di un elevato livello di qualificazione e di etica professionale garantito
dal controllo efficace sul decoro professionale da parte degli ordini.
In questa direzione, mi pare, sta andando
l’iter legislativo sulla riforma della professione forense che nel novembre scorso è giunto alla conclusione dell’esame da parte della
Commissione Giustizia del Senato del progetto di legge in materia, scaturito dall’in-
2
tenso e approfondito lavoro condotto dalle
diverse componenti, istituzionali e associative dell’avvocatura.
Il testo ha sì subito modifiche, ma credo ci si
possa dire soddisfatti della conferma da parte della Commissione Giustizia delle disposizioni che assicurano l’attuazione dei suddetti
punti fermi, insieme anche al ripristino dei minimi tariffari e al divieto del patto di quota lite,
smentendo in questo modo le critiche mosse
dall’Antitrust e dalle associazioni imprenditoriali circa la supposta violazione di principi
dell’ordinamento nazionale e comunitario.
Ciò vale, specialmente, per la previsione della
riserva per gli avvocati (fuori dei casi previsti
dalla legge), relativamente all’attività professionale di consulenza legale e di assistenza
stragiudiziale. È una scelta che va sostenuta
con forza in quanto è in linea con ciò che da
tempo l’avvocatura afferma e cioè che, in primo luogo, non sussiste alcun contrasto tra
tale previsione e l’ordinamento comunitario;
in secondo luogo, l’attribuzione agli avvocati della riserva per le attività di consulenza
legale restituisce unitarietà alla professione
forense e coerenza all’ordinamento professionale ed è garanzia di maggiore protezione dell’affidamento del cittadino il quale,
anche per la consulenza legale, deve potersi
rivolgere a un professionista qualificato, che
abbia superato un esame di Stato abilitativo
all’esercizio della professione, che sia tenuto
all’osservanza di precise disposizioni deontologiche e che sia sottoposto a un efficace
sistema disciplinare e sanzionatorio.
Non posso d’altra parte non evidenziare che
quanto affermato dal Presidente Antitrust,
per il quale questa riforma “è una guerra degli anziani contro i giovani”, non trova fondamento. La legge in questione, infatti, è
stata salutata “con favore” dall’Associazione
Giovani Avvocati Italiani riunita a fine ottobre nel Congresso Straordinario di Genova,
così come ha goduto dell’approvazione da
parte dei giovani colleghi presenti alla recente Conferenza Nazionale dell’Avvocatura
di Roma convocata dall’Organismo Unitario
dell’Avvocatura. È ancora una volta dimostrato che la posizione assunta dall’Autorità
Antitrust in materia professionale è frutto
più di un punto di vista politico che di una
riflessione giuridica.
STORIA DI COPERTINA
Approvata la riforma
previdenziale
segue dalla prima pagina
Il testo integrale del nuovo regolamento è pubblicato sul sito della Cassa Forense.
Ne sintetizziamo qui le principali novità:
PENSIONE DI VECCHIAIA
Aumento graduale tra il 2011 e il 2021 dei requisiti minimi: per l’erogazione, passando dagli
attuali 65 a 70 anni di età minima e dagli attuali 30 a 35 anni di anzianità minima.
Sarà comunque possibile anticipare il pensionamento a 65 anni di età ma la pensione subirà
una riduzione pari al 5% per ogni anno di anticipo, salvo il caso che a quell’età siano stati maturati 40 anni di anzianità di iscrizione alla Cassa.
Anni solari di pensionamento
Età minima
Anzianità minima
2011 - 2013
66
31
2014 - 2016
67
32
2017 - 2018
68
33
2019 - 2020
69
34
2021
70
35
il testo del nuovo
Regolamento È
pubblicato sul sito
della cassa forense
www.cassaforense.it
SUPPLEMENTI DI PENSIONE
È prevista la graduale eliminazione dei supplementi contributivi di pensione, attualmente
erogati.
Anno di decorrenza pensione
Decorrenza supplemento
2011 - 2013
dopo quattro anni dal pensionamento
2014 - 2016
dopo tre anni dal pensionamento
2017 - 2018
dopo due anni dal pensionamento
2019 - 2020
dopo un anno dal pensionamento
2021
nessun supplemento
PENSIONE DI ANZIANITÀ
Anche per quanto riguarda i requisiti minimi per il pensionamento di anzianità, vi sarà un graduale aumento dai 58 anni di età minima si passa ai 62 anni nel 2020 e dai 35 anni di anzianità
di iscrizione si passa, nel 2020, ai 40 anni.
Anni solari di pensionamento
Età minima
Anzianità minima
2012 - 2013
58
36
2014 - 2015
59
37
2016 - 2017
60
38
2018 - 2019
61
39
2020
62
40
COEFFICIENTI DI CALCOLO DELLE PENSIONI
Una ulteriore novità riguarda la riduzione, nel rispetto del principio del pro-rata, dei coefficienti
di rendimento per il calcolo della pensione da applicare in base allo scaglione di reddito.
Scaglione di reddito
Coefficienti vigenti
Nuovi coefficienti
€ 0 - € 42.550
1,75%
1,50%
€ 42.550 - € 64.000
1,50%
1,50%
€ 64.000 - € 74.500
1,30%
1,20%
€ 74.500 - € 85.250
1,15%
1,20%
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3
PRIMO PIANO
segue dalla pagina precedente
ALIQUOTE DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO E DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO
L’aliquota per la determinazione del contributo soggettivo annuo a carico dell’iscritto passa
dal 12% al 13% del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef, entro il tetto e resta al 3% al
di sopra del tetto.
L’aliquota per la determinazione del contributo soggettivo a carico dei pensionati di vecchiaia
iscritti agli albi, dall’anno successivo alla maturazione del supplemento passa dal 4% al 5% del
reddito professionale dichiarato ai fini Irpef, entro il tetto e resta al 3% oltre il tetto.L’aliquota
per la determinazione del contributo integrativo annuo a carico di tutti gli iscritti agli albi, ripetibile sul cliente, passa dal 2% al 4% del volume d’affari dichiarato ai fini Iva, per un periodo
temporale limitato (dall’01.01.2010 al 31.12.2015).
LE AGEVOLAZIONI PER I GIOVANI ISCRITTI
Parallelamente all’aumento delle suddette aliquote, la riforma introduce alcune agevolazioni
per i più giovani:
a) Aumento da tre a cinque del numero di anni di iscrizione alla Cassa per i quali i giovani
iscritti sono tenuti al pagamento del contributo soggettivo minimo ridotto alla metà.
b) Aumento da tre a cinque del numero di anni di iscrizione alla cassa per i quali i giovani
iscritti sono esonerati dal pagamento del contributo minimo integrativo.
Resta in ogni caso l’obbligo di versamento del contributo effettivamente riscosso dal cliente.
CONTRIBUTO UNIFICATO
L
a Finanziaria per il 2010 (Legge n.
191/2009), entrata in vigore il 1° gennaio 2010, al comma 212 dell’art. 2
(disposizioni diverse) che di seguito si riporta, ha modificato alcune norme del DPR
115/2002 (TU in tema di spese di giustizia)
relativamente al contributo unificato:
[...]
212. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a all’articolo 9, comma 1, le parole: “le
esenzioni previste” sono sostituite dalle
seguenti: “quanto previsto”;
|
4
ball’articolo 10:
1.i commi 4 e 5 sono abrogati;
2.dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
“6-bis. Nei procedimenti di cui all’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni, gli atti
del processo sono soggetti soltanto al
pagamento del contributo unificato,
nonché delle spese forfetizzate secondo
l’importo fissato all’articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di
cui all’articolo unico della legge 2 aprile
1958, n. 319, e successive modificazioni,
e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo
unificato per i processi dinanzi alla Corte
di Cassazione”;
c all’articolo 13:
1.il comma 2 è sostituito dal seguente: “2.
Per i processi di esecuzione immobiliare
il contributo dovuto è pari a euro 200. Per
gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500
euro il contributo dovuto è pari a euro 30.
Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro
120”;
2.al comma 2-bis sono premesse le seguenti parole: “Fuori dei casi previsti dall’articolo 10, comma 6-bis,”;
3.il comma 4 è abrogato.
MODIFICHE AI DIRITTI DI COPIA
E AL CODICE DI PROCEDURA
CIVILE
I
l Decreto Legge 29 dicembre 2009, n.
193 entrato in vigore il 31 dicembre
2009, al comma 5 dell’articolo 4 (misure urgenti per la digitalizzazione della
giustizia) ha previsto l’aumento dei diritti di
copia nei termini di seguito riportati:
[...]
5.Fino all’emanazione del regolamento di
cui all’articolo 40 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui
all’Allegato n. 6 del medesimo decreto
sono aumentati del cinquanta per cento
ed i diritti di copia rilasciata in formato
elettronico di atti esistenti nell’archivio
informatico dell’ufficio giudiziario sono
determinati, in ragione del numero delle
pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee.
Conseguentemente, fino alla stessa data,
è sospesa l’applicazione dell’Allegato n. 8
al medesimo decreto.
Il sopracitato Decreto Legge, all’art. 4, comma 8, introduce anche modificazioni al codice di procedura civile, come di seguito
riportato:
[...]
8.Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a all’articolo 125, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che
indica il proprio codice fiscale»;
ball’articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole: «il cognome e la residenza dell’attore» sono sostituite dalle seguenti: «il
cognome, la residenza e il codice fiscale
dell’attore» e le parole: «il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora
del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono»
sono sostituite dalle seguenti: «il nome, il
cognome, il codice fiscale, la residenza o
il domicilio o la dimora del convenuto e
delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono»;
c all’articolo 167, primo comma, dopo le
parole: «Nella comparsa di risposta il con-
venuto deve proporre tutte le sue difese
prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare» sono inserite le seguenti: «le proprie
generalità e il codice fiscale,»;
ddopo l’articolo 149 è inserito il seguente:
«Art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta elettronica). - Se non è fatto espresso
divieto dalla legge, la notificazione può
eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia
informatica del documento cartaceo.
Se procede ai sensi del primo comma,
l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma
digitale all’indirizzo di posta elettronica
certificata del destinatario risultante da
pubblici elenchi.
La notifica si intende perfezionata nel
momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella
casella di posta elettronica certificata del
destinatario.
L’ufficiale giudiziario redige la relazione di
cui all’articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto
con firma digitale e congiunto all’atto cui si
riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le
informazioni di cui all’articolo 148, secondo
comma, sostituito il luogo della consegna
con l’indirizzo di posta elettronica presso il
quale l’atto è stato inviato.
Al documento informatico originale o alla
copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio
e di consegna previste dalla normativa,
anche regolamentare, concernente la
trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici trasmessi in via telematica.
Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce all’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto
notificato, unitamente alla relazione di
notificazione e agli allegati previsti dal
quinto comma.».
MODIFICA DEL SAGGIO
DI INTERESSE LEGALE
I
l Decreto 4 dicembre 2009 del Ministero dell’economia e delle finanze ha
stabilito che la misura del saggio degli
PRIMO PIANO
interessi legali di cui all’art. 1284 del codice
civile è fissata all’1% in ragione d’anno, con
decorrenza dal 1° gennaio 2010.
|
5
NOTIZIE DALL’ORDINE
posta elettronica certificata
per gli avvocati milanesi
Proposta di Open Dot Com all’Ordine degli avvocati di Milano per l’attivazione delle caselle di PEC,
gratuite per il primo anno. Le istruzioni per l’attivazione sono disponibili sul sito dell’Ordine.
P
L’adesione alla
proposta di Open Dot
Com è assolutamente
facoltativa. gli avvocati
sono liberi di attivare
la casella di Posta
Elettronica Certificata
con qualunque altro
fornitore
er iniziativa del Consiglio dell’Ordine è
stata stipulata una convenzione con la
Società Open Dot Com per assegnare
gratuitamente (per un anno), una casella di
posta elettronica certificata a tutti gli iscritti
interessati. L’adesione a questa convenzione
non è obbligatoria; ciascun iscritto è libero di
rivolgersi al fornitore che preferisce tra quelli
presenti sul mercato. Il termine di legge del
29 novembre appena decorso, inoltre, non
è un termine perentorio, ma ordinatorio come più volte espresso dal Ministro Brunetta - e va rispettato compatibilmente alle reali
possibilità di dotarsi di PEC.
Per aderire alla proposta di Open Dot Com e
attivare la casella di posta elettronica certificata basta accedere all’area internet appositamente realizzata e seguire le istruzioni per
l’attivazione oppure chiamare il call center
InfoCert 199 500130 (dal lunedì al venerdì,
ore 9.00 - 19.00; il sabato ore 9.00 - 13.00).
In alternativa si può scrivere all’indirizzo
[email protected] È anche possibile rivolgersi allo sportello dei Servizi informatici
per gli avvocati (aperto dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.45), presso l’Ufficio Unificato Servizi Informatici dell’Ordine, primo
piano del Palazzo di Giustizia atrio centrale.
L’UNIONE LOMBARDA PROTESTA
CONTRO LA P.E.C.
Pubblichiamo integralmente la delibera di protesta nei confronti del Governo per l’introduzione
dello strumento PEC obbligatorio per gli avvocati e, soprattutto, per il mancato coordinamento
normativo con il Processo Telematico.
L’
assemblea dell’Unione Lombarda
degli Ordini Forensi, riunita in Como
il 24 ottobre 2009
|
RILEVATO
- che l’articolo 16, comma 7, del decreto
legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009 n. 2, fa
obbligo ai professionisti iscritti in albi ed
elenchi istituiti con legge dello Stato di
comunicare ai rispettivi ordini e collegi i
propri indirizzi di posta elettronica certificata o equivalenti;
- che a mente del medesimo articolo 16,
comma 7, è fatto obbligo agli ordini e ai
collegi di pubblicare i dati identificativi
degli iscritti ed i relativi indirizzi di posta
elettronica certificata o equivalenti, in un
elenco riservato consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche
amministrazioni;
- che a mente del comma 9 del medesimo
articolo 16 le comunicazioni tra i professionisti e le amministrazioni pubbliche,
che abbiano provveduto a comunicare
il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata, possono essere effettuate an-
6
che attraverso quest’ultimo mezzo senza
necessità di dichiarare la disponibilità ad
accettarne l’utilizzo;
- che le regole tecnico - operative per l’uso
di strumenti informatici e telematici nel
processo civile di cui al decreto ministeriale 17 luglio 2008 prevedono che gli
avvocati iscritti ai Punti di Accesso che
forniscono loro connessione al Gestore
Centrale per la trasmissione di documenti informatici nell’ambito dell’infrastruttura della Processo Civile Telematico, sia
assegnata una casella di posta elettronica certificata per il processo telematico
(CPECPT);
- che a mente dell’articolo 11 delle medesime regole tecnico - operative ad ogni
soggetto deve corrispondere un solo indirizzo elettronico;
- che, quindi, per quanto attiene l’avvocatura, sussiste un insanabile contrasto tra
l’obbligo sancito dal decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, di dotarsi e di comunicare al proprio ordine di appartenenza un
indirizzo di posta elettronica certificata e la
prescrizione di cui alle citate regole tecnico
- operative, che impongono che ai soggetti
NOTIZIE DALL’ORDINE
iscritti ai Punti di Accesso del Processo Civile Telematico corrisponda un solo indirizzo
di posta elettronica certificata;
- che a mente dell’articolo 16, comma 4,
D.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68 recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, è previsto che: «Le disposizioni di cui al presente regolamento
non si applicano all’uso degli strumenti
informatici e telematici nel processo civile, nel processo penale, nel processo
amministrativo, nel processo tributario
e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, per i quali
restano ferme le specifiche disposizioni
normative»;
- che, stante la realtà degli ordini che formano l’Unione Lombarda degli Ordini
Forensi, che si sono dotati tutti di Punti
di Accesso del Processo Civile Telematico,
la problematica della coesistenza dell’indirizzo di posta elettronica certificata di
cui al decreto-legge 29 novembre 2008
n. 185 con quello di cui alle regole tecnico - operative del Processo Civile Telematico necessita di una univoca soluzione,
la quale non può essere semplicemente
affidata ad una interpretazione delle tre
norme sopraccitate che tenga conto del
loro diverso rango nella gerarchia delle
fonti del diritto;
- che, con riguardo all’obbligo sancito per
gli ordini di rendere conoscibili per via
telematica e riservata alle sole pubbliche
amministrazioni gli indirizzi di posta elettronica certificata dei propri iscritti, non è
stata ad oggi fornita alcuna indicazione
relativamente alle modalità tecniche con
le quali tale obbligo debba essere adempiuto,
DELIBERA
• di esprimere la propria contrarietà nei confronti del Governo e dei Ministeri competenti per non aver fornito, quando ormai
mancano poche settimane alla scadenza
del termine del 29 novembre 2009 di cui
al decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185,
alcuna indicazione in ordine alla soluzione
del contrasto normativo sopra denunciato, che rende allo stato impossibile per gli
avvocati iscritti ai Punti di Accesso per il
Processo Civile Telematico, adempiere alle
prescrizioni di cui al citato decreto-legge,
peraltro confliggenti con quelle di cui al
D.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68 e, contestualmente, a quelle di cui alle regole tecnico
- operative cui al Decreto ministeriale 17
luglio 2008;
• di auspicare che la soluzione di tali incongruenze sia individuata consentendo agli
avvocati iscritti ai Punti di Accesso per il
Processo Civile Telematico di mantenere la
casella di posta elettronica certificata per
il processo telematico da utilizzarsi in via
esclusiva per la trasmissione e la ricezione
dei documenti informatici attinenti il Processo Civile Telematico, così che vengano
evitate commistioni con messaggi di posta
elettronica provenienti da mittenti diversi
dall’Autorità Giudiziaria che, diversamente,
finirebbero per affollare le caselle degli avvocati italiani, anche in ragione del noto e
grave fenomeno dello spamming, mescolandosi con le importanti comunicazioni
relative al processo;
• di stigmatizzare la mancanza di indicazioni
relativamente alle modalità tecniche con
le quali gli ordini dovrebbero rendere conoscibili alla Pubblica Amministrazione gli
indirizzi di posta elettronica certificata dei
propri iscritti, che rende di fatto inapplicabile una normativa preannunciata come
radicalmente innovativa dei rapporti fra i
cittadini e la pubblica amministrazione; di
chiedere, in ogni caso, il rinvio del termine
dell’obbligo di dotarsi di posta elettronicamente certificata, previsto dalla legge
2/2009, fino a quando verranno emanate
le regole tecniche che ne stabiliranno le
modalità di utilizzo e di comunicazione
degli Ordini verso le P.P. A.A.
Le incongruenze del
decreto rendono
impossibile agli
ordini garantire
a tutti gli iscritti
informazioni e
specifiche tecniche
necessarie
all’adempimento
|
7
SPECIALE conciliazione
la posizione dell’unione
lombarda degli ordini
forensi sulla conciliazione
Pubblichiamo una sintesi della delibera assunta dall’ULOF sullo schema di decreto legislativo in
materia di mediazione civile e commerciale approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre 2009
La norma
La norma definisce la mediazione quale: l’«attività, comunque denominata,
svolta da un terzo imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti sia
nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa»
e la conciliazione come suo corollario: «la composizione di una controversia
a seguito dello svolgimento della mediazione»
Obbligo informativo dell’avvocato
Gli avvocati sono tenuti a precisi obblighi informativi: già nel primo colloquio
con l’assistito devono informarlo sulla possibilità di utilizzare la mediazione
e le agevolazioni fiscali previste
Facoltà del giudice
Il Giudice, «valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può in qualunque momento invitare le parti con ordinanza a procedere alla mediazione»
Organismi di mediazione e Registro
La mediazione deve essere svolta avanti un apposito organismo. L’art. 19 del
D. Lgs. prevede che i Consigli degli Ordini possano istituire organismi speciali.
L’Ordine di Milano ha già istituito il proprio organismo di conciliazione che
verrà iscritto al Registro
l’UNIONE LOMBARDA
DEGLI ORDINI FORENSI
ESPRIME LE SUE
PREOCCUPAZIONI
SULL’PPLICAZIONE DELLE
NUOVE NORME RELATIVE
ALLA CONCILIAZIONE
|
8
N
ella seduta del 29 ottobre scorso,
l’Unione Lombarda degli Ordini
Forensi, sentiti i referenti degli
Ordini in materia di conciliazione, ha esaminato il decreto legislativo in materia di mediazione civile e commerciale approvato dal
Consiglio dei Ministri il 28.10.2009. U.L.O.F.
ha approvato lo sforzo del Legislatore e
mantiene la convinzione del ruolo centrale
che la riforma ha assegnato alla classe forense e agli Ordini territoriali per lo sviluppo e
la diffusione delle procedure di mediazione,
da realizzarsi anche tramite l’Istituzione di
Organismi di Conciliazione Forense presso i
Tribunali in locali messi a disposizione dalle Autorità Giudiziarie. Consapevole inoltre
dell’importante sforzo di sensibilizzazione
verso il pubblico degli utenti per un maggiore utilizzo degli strumenti di risoluzione
delle controversie alternative al processo,
esprime tuttavia, la propria preoccupazione per talune scelte legislative che possono
compromettere le stesse possibilità di efficace funzionamento di queste procedure.
In particolare ritiene di dubbia compatibilità
costituzionale ed inopportuna la previsione dell’art. 11 del D. Lgs., che prevede che il
mediatore, in ipotesi di mancato raggiungimento dell’accordo a seguito di procedura
di mediazione, debba formulare una proposta di conciliazione da comunicare alle parti
per iscritto onde ottenerne accettazione o
rifiuto entro termine dato. Del pari giudica
inopportuna la previsione che il mediatore debba redigere il processo verbale con
l’indicazione della proposta e delle ragioni
di mancato accordo. Ancora meno utile è
stabilirsi che il contenuto di tale proposta
e le ragioni del mancato accordo possono
essere valutate dal Giudice della causa ai
fini della condanna alle spese e ad effetti
sanzionatori, come poi previsto dall’art. 13
del D. Lgs. U.L.O.F. inoltre non condivide la
scelta di sanzionare con la nullità il contratto di prestazione d’opera professionale tra
avvocato e cliente in difetto di prova scritta
dell’avvenuta informazione all’assistito della possibilità di avvalersi della procedura di
mediazione e ritiene disomogeneo e troppo
genericamente indicato l’elenco delle materie per le quali il decreto ha previsto l’introduzione del tentativo di Conciliazione a
pena di improcedibilità (elencate nell’art. 5).
Per i motivi esposti. Auspicando che si possa porre rimedio a queste incongruenze del
testo e alle norme ritenute non opportune,
ha disposto di invitare i Consigli dell’Ordine
a mantenere stretti contatti con il C.N.F ed il
Coordinamento Nazionale degli Organismi
di Conciliazione Forense tramite la nomina
di almeno un referente per le procedure di
mediazione in ciascun consiglio, a cui conferire tale mandato, con l’intendimento di
nominare un proprio rappresentante diretto in seno al Coordinamento Nazionale
degli Organismi di Conciliazione Forense.
La delibera è stata trasmessa al Consiglio
Nazionale Forense, alle Unioni regionali dei
Consigli degli Ordini degli Avvocati, ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati italiani,
alla Cassa Nazionale Forense, all’Organismo
Unitario dell’Avvocatura, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, alla Commissione Giustizia del Senato, alla Commissione Giustizia
della Camera dei Deputati e al Ministro della
Giustizia.
speciale conciliazione
PROPOSTE DI MODIFICA per il
DECRETO SULLA cONCILIAZIONE
Predisposto dall’Ordine degli Avvocati di Milano un documento contenente osservazioni e proposte di modifica dello schema di Decreto Legislativo del 28 ottobre 2009 in tema di mediazione
civile e commerciale
L’
Ordine degli Avvocati di Milano ha
redatto un documento contenente
la proposta di modifica del decreto
legislativo sulla conciliazione mettendolo
immediatamente a disposizione del Capo
dell’Ufficio Legislativo del Ministero della
Giustizia dott.ssa Augusta Iannini e inviandolo a tutti gli Ordini d’Italia.
Nel documento si evidenzia come siano da
considerarsi i principi già adottati dalla maggior
parte dei Paesi europei in conformità alle direttive comunitarie in materia e segnatamente:
• che nella procedura, anche agli effetti della eventuale successiva fase contenziosa,
venga rispettato il principio della integrale
riservatezza da parte di chiunque partecipi
alla conciliazione;
• che venga fissato il criterio per cui l’organismo
di conciliazione debba essere imparziale;
• che siano previste precise ed inderogabili
norme anche deontologiche che garantiscano l’indipendenza, l’imparzialità del
conciliatore, la sua professionalità, con
particolare attenzione alla formazione, a
cause di incompatibilità tra la figura di mediatore o conciliatore con quella di arbitro
nella medesima controversia e all’interno
dello stesso organismo;
• che siano previsti, nei regolamenti di attuazione, idonei criteri automatici di nomina e assegnazione delle procedure di
conciliazione, nell’ambito delle rispettive
specializzazioni;
• che sia prevista obbligatoriamente l’assistenza tecnica delle parti da parte di un
professionista abilitato, quantomeno nei
limiti dell’obbligatorietà del patrocinio
giudiziale così come fissato dal Codice di
procedura civile (con una previsione autonoma specifica di tariffe per i legali che
assistono e accompagnano i clienti agli incontri di conciliazione).
Quanto allo schema dei provvedimenti, è
stato sottolineato come alcune delle norme
del decreto prospettino soluzioni che potrebbero minarne la diffusione ancor prima
di poter raccogliere i risultati – per lo più deflattivi – che dalla stessa ci si attende.
Prima tra tutte, in ordine di importanza, è
senz’altro la previsione (art. 11. 1) dell’obbligatorietà della proposta da parte del
conciliatore in caso di mancato raggiungimento dell’accordo tra le parti convenute in
conciliazione.
Ancor più inopportuna e rischiosa (si pensi
anche all’eventuale rischio di violazione del
principio del contraddittorio) ove si consideri che tale proposta deve essere fatta anche
in caso di contumacia di una delle parti.
Si è proposto quindi di ancorare rigorosamente la proposta del conciliatore ad una richiesta
concorde di tutte le parti interessate, modificando opportunamente il suddetto art. 11.
Si è inoltre segnalata l’inopportunità della
previsione di cui all’art. 4.3 che sanziona con
la nullità il contratto di patrocinio concluso
tra il professionista e l’assistito, per il caso
in cui sia omessa, nel primo colloquio con
quest’ultimo, l’informazione preventiva e
per iscritto circa la possibilità di ricorrere alla
mediazione. La sanzione della nullità, oltre
a non essere in linea con le figure di patologia del contratto che le norme generali colpiscono con tale sanzione, è da considerare
inopportuna per l’eccessiva durezza che la
previsione di questa sanzione comporta e da
interpretarsi quale dichiarazione di sfiducia
nel buon operato del professionista.
Alcune norme richiedono puntualizzazioni.
Così, ad esempio, circa la disciplina transitoria,
è necessario chiarire i rapporti tra gli organismi di conciliazione per le controversie societarie e quelli di nuova istituzione (art. 23).
La previsione delle controversie sottoposte
alla conciliazione obbligatoria di cui all’art. 5,
la cui individuazione presenta caratteri di contraddittorietà e di irragionevolezza, necessita
di maggior chiarimenti quanto all’effettiva
estensione dell’obbligatorietà alle materie
solo sommariamente indicate. Sarebbe altresì
auspicabile rivedere l’elenco di tali materie e
considerare l’opportunità di promuovere un
periodo di sperimentazione della conciliazione obbligatoria circoscrivendone l’ambito.
Altri articoli sono stati considerati superflui e
se ne chiede l’abrogazione. Da ultimo – ma
non certo per importanza – si è sottolineata la
criticità derivante dalla previsione di assoluta
libertà di scelta dell’Organismo al quale rivolgersi per gestire il tentativo di conciliazione e
sulla concreta verifica delle caratteristiche di
professionalità dell’Organismo.
vanno garantite
la riservatezza delle
parti, l’imparzialità e
la professionalità
del conciliatore
|
9
notizie dall’ordine
Lo stato delle notifiche
È visualizzabile online
Grazie alla nuova funzionalità di UGOL, si potrà visualizzare e stampare la schermata che conferma l’avvenuta notifica
G
razie alla nuova funzione aggiunta
a UGOL, il programma di gestione
delle notifiche online, che già ha
abbattuto lunghe code e snellito il lavoro di
informazione degli uffici e degli avvocati, migliora ulteriormente l’efficienza del servizio.
La visualizzazione dello stato delle notifiche
è una funzionalità accessibile unicamente
agli iscritti all’Ordine degli avvocati di Milano
che possono accedervi utilizzando la stessa
user-id e password di autenle istruzioni per l’accesso a
ticazione al sito
“ugol” sono pubblicate sul
sito dell’ordine alla sezione dell’Ordine.
Le ricerche su
servizi informatici per
UGOL possono
gli avvocati
essere
effettuate in base al
numero della ricevuta, all’anno e al numero
cronologico del registro.
Le ricerche effettuate sono memorizzate per
30 giorni e, per ciascuna di esse, il sistema rilascia e aggiorna le informazioni relative allo
stato di lavorazione della notifica da parte
dell’UNEP fornendo queste possibili risposte:
• «inoltro elettronico in corso» (indica che
la ricerca è in fase di trasferimento dal sito
ugol.it al sistema AUG dell’U.N.E.P.);
• «in attesa di elaborazione» (indica che la
ricerca è in fase di elaborazione);
• «in gestione all’U.N.E.P.»;
• «pronta per il ritiro allo sportello»;
• «ritirata allo sportello».
Le stesse informazioni possono essere reperite anche attraverso i terminali che
si trovano nei totem informativi installati presso l’U.N.E.P. La possibilità offerta da
questo nuovo servizio riguarda tutti gli
atti presentati all’Ufficio Notifiche e non
solo quelli per i quali è stata effettuata la
prenotazione mediante il software UGOL.
PRENOTAZIONE NOTIFICHE
Ricordiamo che il sistema UGOL consente
già da tempo di prenotare le notifiche
caricandole in un’area internet riservata alle
richieste di notifica e di ottenere un numero
d’ordine (numero di prenotazione), da
utilizzare al momento della presentazione
degli atti presso l’U.N.E.P. di Milano.
Oltre alla garanzia della correttezza dei dati,
che vengono inseriti direttamente dall’avvocato, il servizio UGOL garantisce altri significativi benefici:
• all’atto della presentazione degli atti da
notificare si accede ad una corsia preferenziale attiva presso la Stanza 148
dell’U.N.E.P. (ex salone Ricezione Atti);
• gli atti da notificare sono consegnati in
giornata all’ufficiale giudiziario procedente;
• la contabilizzazione dei costi di notifica è
automatica;
• è possibile conoscere lo stato di evasione
delle proprie notifiche.
Per le notifiche di atti misti (a mani e a mezzo
posta), o solo a mani, la spesa relativa al deposito è di € 20,00. Per le notifiche postali il
costo è di € 2,82.
ACCESSO WEB ALL’ANAGRAFE
del COMUNE DI MILANO
|
Si ricorda che gli avvocati iscritti al Punto d’Accesso dell’Ordine, autenticati con firma digitale, possono accedere via internet al Sistema della Popolazione del Comune di Milano
dove sono visualizzabili gratuitamente i dati anagrafici relativi ai residenti a Milano.
L’accesso all’area internet del Comune di Milano è consentito dal sito dell’Ordine (area
«Servizi informatici per gli avvocati»).
Si rammenta, inoltre, che l’U.N.E.P. di Milano ha disposto che lo stampato contenente i
dati anagrafici ricercati attraverso il servizio può essere impiegato quale prova della residenza, per le notifiche ai sensi dell’art. 143 del c.p.c..
10
NOTIZIE DALL’ORDINE
LE NOVITà PER GLI AVVOCATI
PENALISTI
Pubblichiamo una sintesi della relazione del Presidente Giuggioli tenuta al convegno
organizzato in collaborazione con la Camera Penale lo scorso 13 gennaio
S
ono diverse le iniziative che in questi
ultimi tempi abbiamo potuto realizzare nel campo del processo penale.
Tra di esse vi è un filo conduttore unico rappresentato dalla necessità di rispondere
all’esigenza fortemente sentita di rendere
più funzionale e moderno il servizio giudiziario e di garantire effettività ai principi costituzionali del giusto processo, della ragionevole
durata dello stesso e del diritto di difesa che
ogni persona deve poter avere garantito.
Sappiamo che le difficoltà in cui versa la Giustizia nel nostro Paese sono tali per cui in diverse occasioni i predetti principi subiscono
limitazioni o, a volte, sono del tutto disattesi.
Le ragioni che hanno portato il sistema giudiziario a questa situazione sono diverse e
complesso è il percorso da compiere per invertire la rotta. [...]
Vorrei, in particolare, evidenziare l’importanza dello sviluppo anche nel processo penale
di strumenti informatici e telematici con cui
gradatamente sostituire la forma cartacea
delle comunicazioni e dei documenti. [...]
Tanto è stato fatto per il processo civile, anche per una maggiore disponibilità di dati e
il diverso ruolo dell’avvocato nel processo,
occorre impegnarsi affinché si possa procedere con celerità anche nel campo penale
dove, peraltro, non siamo “all’anno zero”.
È, infatti, un esempio di ciò il piano di digitalizzazione degli atti processuali ex art. 415
bis c.p.p., in base al quale l’Ordine ha fornito
una trentina di personal computer che sono
stati installati presso i locali del Tribunale, a
disposizione degli avvocati che, mediante
l’utilizzo di smart-card, potranno visionare,
stampare o copiare su supporto informatico il fascicolo o le parti del fascicolo che interessano. Ma lo stesso può dirsi anche del
Protocollo sottoscritto congiuntamente da
Ordine, Procura e Camera Penale di Milano,
con il quale si è dato il via alla sperimentazione delle notificazioni degli atti difensori a
mezzo di posta elettronica, in applicazione
dell’art. 148, comma 2-bis c.p.p.. In base a
tale accordo diviene possibile l’impiego della
posta elettronica standard per l’invio da parte degli uffici e la ricezione, nonché la restituzione della conferma di ricezione, da parte
degli avvocati delle notifiche riguardanti una
serie di atti specificamente indicata nel pro-
tocollo stesso. È, questo, un progetto molto
importante dal quale, introducendo il principio di dematerializzazione degli atti processuali, discenderà certamente un risparmio di
tempi e di risorse. Se tanto ci attendiamo dal
processo di informatizzazione e telematizzazione delle attività processuali, non di meno
siamo convinti dell’importanza dei protocolli
con i quali, sia con riferimento ai processi in
corso davanti al Tribunale, sia con riferimento
a quelli instaurati davanti alla Corte d’Appello, si sono individuate regole condivise rivolte a razionalizzare e ottimizzare lo svolgersi
delle varie fasi processuali, con l’obiettivo di
rendere più celeri i processi e, quindi, anche
per restituire maggiore effettività ai richiamati principi del giusto processo, della ragionevole durata di esso nonché di garantire il
pieno esercizio del diritto di difesa.
Esigenze di funzionalità e di trasparenza
sono alla base, infine, del Protocollo per le
udienze nei giudizi direttissimi sottoscritto
tra Ordine e Tribunale di Milano, con il quale
si è inteso regolamentare l’assistenza degli
imputati tratti a giudizio, i cui difensori non
siano riusciti a presenziare alle udienze benché regolarmente avvertiti.
Al verificarsi di tali situazioni, subentrano i
sostituti d’udienza che – secondo una precisa turnazione gestita dall’Ordine – assicurano la loro presenza in modo da consentire
al giudice di disporre con celerità e sicurezza
dell’ufficio di difesa e, quindi, di poter svolgere il processo.
In questo contesto, è possibile rammentare
altresì che, al fine di migliorare servizio dei
difensori d’ufficio l’Ordine ha attivato ormai
da diversi mesi un sistema di nomina online
che, oltre a ovviare alle inevitabili attese telefoniche delle autorità giudiziarie, permette
un preciso monitoraggio delle designazioni
effettuate, assicurando in questo modo l’accesso alle nomine soltanto da parte di operatori accreditati per mezzo di registrazione
internet sottoposta a filtri e a controlli.
Il tema della difesa d’ufficio mi consente di
rammentare l’opportunità che il Consiglio
dell’Ordine ha inteso dare agli avvocati impegnati in tali attività di poter usufruire di
forme di anticipazioni bancarie a condizioni
agevolate sulle parcelle che attendono il pagamento da parte dello Stato.
È fondamentale la
collaborazione degli
avvocati, nella verifica della correttezza degli indirizzi
di posta elettronica
pubblicati sul sito
dell’Ordine
|
11
NOTIZIE DALL’ORDINE
siglato il protocollo per
il tavolo della giustizia della
città di milano
La cerimonia della firma si è tenuta lo scorso 15 dicembre nell’Aula Magna del Palazzo di Giustizia alla presenza delle massime autorità
U
PIANO
FORMATIVO
2010
n territorio e una comunità che sono
e vogliono essere “europei” devono
sviluppare azioni volte a portare i
servizi della giustizia agli stessi livelli di qualità
e di semplicità di accesso propri delle migliori
prestazioni degli Stati membri dell’Unione, nel
rispetto delle libertà e dei doveri dei cittadini.
Per la città di Milano la sfida del 2015 impone
al Tribunale, con il concorso dell’intera comunità di riferimento, scelte di innovazione e
maggiore efficienza del servizio Giustizia, adeguate alle aspettative e alle sfide di modernità
connesse all’evento. Con la partecipazione al
Tavolo e la sottoscrizione del Protocollo d’intesa i firmatari si sono impegnati a:
• collaborare per elaborare strategie di semplificazione e qualificazione dei servizi e
delle attività proprie della giustizia civile,
penale e minorile nella città di Milano;
• individuare e realizzare, ciascuno in base
alle proprie competenze, risorse e titolarità, progetti ed azioni volti ad aumenta-
re l’efficacia e l’efficienza dei servizi della
Giustizia;
• monitorare e valutare la qualità e l’efficienza dei servizi della giustizia per promuovere e individuare iniziative di miglioramento continuo.
Così costituito, il Tavolo per la Giustizia della
Città di Milano, si riunirà almeno una volta
l’anno per indicare le linee guida e le priorità delle azioni di miglioramento e innovazione dei servizi della giustizia, promuovere
partnership e definire i ruoli dei partecipanti
nella realizzazione degli obiettivi prefissati,
monitorare lo stato di avanzamento dei progetti istituiti e promuovere la comunicazione
pubblica sui risultati ottenuti.
Hanno firmato il Protocollo d’intesa, durante la cerimonia dello scorso 15 dicembre
nell’Aula Magna del Palazzo di Giustizia tra
gli altri: il Ministro della Giustizia Angelino
Alfano e i Ministri Roberto Calderoli e Renato
Brunetta.
E’ disponibile sul sito internet dell’Ordine
www.ordineavvocatimilano.it sezione Formazione Continua, Documenti Formazione
Continua, il Piano Formativo 2010 contenente le informazioni riguardanti le iniziative
formative (programma fino a luglio) e di elearning organizzate dal Consiglio dell’Ordine e dalla Fondazione Forense di Milano.
nasce la formazione
a distanza dell’ordine
Con la piattaforma E-learning e i videocorsi si completa il catalogo di proposte formative dell’Ordine degli avvocati di Milano.
La primE due
videonewsletter
del Presidente
sono online sul sito
dell’Ordine
area Formazione
|
12
N
asce la piattaforma di E-learning
dell’Ordine di Milano attraverso la
quale è possibile usufruire di diverse attività formative online riconosciute ai
fini della formazione professionale continua
introdotta con il Regolamento del 13 luglio
2007 dal Consiglio Nazionale Forense.
Con questo nuovo strumento si arricchisce
l’offerta dell’Ordine con una proposta che
agevola gli iscritti, consentendo loro di organizzare con estrema flessibilità la propria
formazione e il proprio aggiornamento.
I corsi online, se correttamente seguiti, danno diritto all’acquisizione di crediti formativi
che viene documentata con l’attestazione
scaricabile direttamente dalla piattaforma
web, evitando in questo modo la spedizione
o la consegna presso gli uffici della formazione. Per partecipare ai videocorsi è necessario
iscriversi dall’area web Riconosco-Milano,
nella quale sono pubblicate (per il momento
insieme agli altri eventi), le schede di riferimento dei videocorsi con le indicazioni sulle
modalità di iscrizione e acquisizione di crediti
formativi. A ciascun videocorso sono attribuiti 2 crediti formativi. Per gli iscritti all’Ordine
di Milano i videocorsi sulle materie obbligatorie sono gratuiti. La piattaforma consente
inoltre di comunicare con gli iscritti mediante videonewsletter di interesse generale
NOTIZIE DALL’ORDINE
l’ordine di milano presente
al salone della giustizia
di rimini
D
al 3 al 6 dicembre si è svolta a Rimini la prima edizione del Salone
della Giustizia.
L’Ordine degli Avvocati e il Tribunale di Milano hanno deciso di partecipare in modo
attivo, realizzando uno spazio allestito nel
padiglione La Legge, in collaborazione con i
colleghi dell’Ordine degli Avvocati e il Tribunale di Rimini.
L’iniziativa è stata un’importante occasione
di incontro attraverso la quale
l’Ordine e il Tribunale di Milano
hanno avuto modo di presentare, in ambito nazionale, tutti i
progetti intrapresi nel corso del
2009 in materia di innovazione.
L’apprezzato spazio espositivo
è divenuto luogo di scambio
di opinioni in materia di riduzione dei tempi della Giustizia
e conseguente riduzione dei
costi di gestione: certamente la
presentazione delle tappe per
la realizzazione del Processo
Civile Telematico ha suscitato
un interessante dibattito, con
le maggiori autorità presenti al
Salone nonché con i rappresentanti degli Ordini Forensi di altre
città italiane.
Grande rilevanza è stata data,
all’interno dell’area, all’iniziativa
“Dalla parte del Cittadino”, allo
Sportello del Cittadino e all’Organismo di Conciliazione, al
Servizio ACCEDO del Giudice di
Pace e alle alleanze tra istituzioni locali e nazionali.
Momento di fondamentale importanza è
stato il convegno di venerdì 4 dicembre Organizzazione, Innovazione e Responsabilità
Sociale a cui hanno partecipato oltre a Livia
Pomodoro e Enrico Moscoloni, tra gli altri:
Aldo Bonomi, Claudio Castelli, Rodolfo Cicchetti, Carmelo Ferraro, Gianfranco Nucci,
Sandro Callegaro, Rossella Talia, Luigi Birritteri, moderati da Lionello Mancini.
Oltre 200 tra avvocati, magistrati e consulenti hanno assistito alle discussioni della Tavola
Rotonda che ha saputo catalizzare l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori presenti ai 4
giorni del Salone.
La sala scenografica del Parlamento è stata
un’arena di dibattito in cui i relatori, disposti
in cerchio attorno agli spettatori per sottolineare l’approccio diverso quanto innovativo
di Milano in tutte le proprie iniziative, hanno
affrontato i temi caldi della Giustizia, sottolineando i modelli vincenti di Milano e Rimini,
senza dimenticare l’analisi profonda delle
problematiche che persistono all’interno del
Sistema Giustizia.
Al termine del dibattito è stato sottoscritto
il Protocollo d’intesa tra i Tribunali di Milano
(Presidente Livia Pomodoro) Rimini (Presidente Rossella Talia) e gli Ordini degli Avvocati di Milano (Consigliere Segretario Enrico
Moscoloni) e Rimini (Presidente Gianfranco
Nucci), con il quale le parti si impegnano
reciprocamente per la collaborazione e cooperazione relativa allo sviluppo di servizi in
favore della giustizia civile e penale.
L’esperienza positiva del primo Salone, al
quale ha preso parte anche una folta schiera
di Ministri, fa già pensare alla seconda edizione del Salone della Giustizia che si terrà
dal 2 al 5 dicembre 2010.
|
13
NOTIZIE DALL’ORDINE
anche gli Avvocati contro
la violenza sulle donne
Nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne, organizzato un gazebo del Comitato per
le Pari Opportunità dell’Ordine degli avvocati di Milano davanti al Palazzo di Giustizia
di Ilaria Li Vigni*
è
nella foto il gazebo
del comitato
pari opportunità
stato un piccolo, ma efficace contributo
che il Comitato per le Pari Opportunità
dell’Ordine degli Avvocati di Milano ha
voluto offrire ad un problema sociale sempre
più drammatico, in occasione della giornata
mondiale contro la violenza sulle donne.
E’ sufficiente qualche numero: in Italia, una
donna su tre, tra i 16 e i 70 anni, nella sua vita
è stata vittima della violenza di un uomo.
Secondo i dati dell’Istat, sono 6,743 milioni
le donne, nel mondo, che hanno subito nel
corso della propria vita violenza fisica e ses-
*Avvocato, componente della Commissione per le Pari Opportunità del Consiglio Nazionale
Forense e del Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli avvocati di Milano
CONVEGNO
MATERNITÀ
E STUDI
DI SETTORE
attesa per maggio
la circolare
che consentirà
alle avvocate
neomamme di non
applicare gli studi
di settore
|
14
S
i è svolto sabato 12 dicembre 2009,
nell’aula Magna di Palazzo di Giustizia di Milano, il Convegno “Maternità
e studi di settore”, organizzato dall’Ordine
degli Avvocati di Milano e dal suo Comitato Pari Opportunità.
Il Convegno ha visto la partecipazione oltre
che delle Colleghe e Colleghi interessati al
tema, anche dei rappresentanti di altri Ordini professionali, quali ad esempio medici,
commercialisti, ingegneri.
I lavori si sono aperti con la relazione del
Presidente avv. Paolo Giuggioli che ha ufficialmente posto un quesito all’Agenzia
delle Entrate del Ministero dell’Economia
suale, oltre 3 milioni quelle che hanno subito
aggressioni durante o in seguito ad una relazione sentimentale.
Si tratta di violenze domestiche soprattutto
a danno di mogli e fidanzate: il luogo in cui
otto donne su dieci hanno subito maltrattamenti è, infatti, proprio la casa familiare.
Proprio per questa “silenziosità” del fenomeno, che ne accentua la drammaticità, il Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli
avvocati di Milano, con questa iniziativa, ha
inteso rivolgersi direttamente al cittadino,
fornendo materiale informativo in merito
alla normativa vigente in tema di maltrattamenti in famiglia, stalking e violenza sessuale e mettendo a disposizione alcune professioniste per suggerimenti e consigli.
Notevole il successo dell’iniziativa: in molti
si sono avvicinati al gazebo, hanno chiesto
dettagli informativi sulle norme di legge che
la maggior parte delle persone ovviamente
ignora e consigli pratici in merito al rapporto
con le istituzioni.
E’ una nuova scommessa di noi operatori del
diritto per contribuire a sconfiggere il gravissimo fenomeno sociale della violenza sulle
donne: avvicinare i cittadini, sensibilizzarli al
problema, spiegare loro in parole semplici i
propri diritti e come farli valere.
e delle Finanze, presente nella persona del
dottor Luigi Magistro, Direttore Centrale
della Direzione Centrale Accertamento: le
libere professioniste madri di figli con età
da zero a tre anni sono esonerate dall’applicazione degli studi di settore?
Le premesse al quesito si poggiano sulla
norma di cui all’art. 10, comma 4, lettera c),
della Legge 8 maggio 1998, n. 146, che prevede l’esonero dall’applicazione degli studi
di settore per i contribuenti che si trovano
in un periodo di non normale svolgimento
dell’attività. Le professioniste con figli di
età da zero a tre anni svolgono la propria
attività con modalità sicuramente non normali, così come ha spiegato ampiamente
nella sua relazione il prof. Vittorino Andreoli, l’illustre esponente della medicina italiana e fine studioso del comportamento
umano, che ha dato con la sua presenza
una dimensione altamente culturale al
Convegno.
Continua a pag. 15
segue dalla pagina precedente
Allo stato attuale della prassi amministrativa, tuttavia, è necessaria una idonea documentazione a supporto dello svolgimento
dell’attività con modalità non normali, tale
da vincere la presunzione insita negli studi
di settore.
La relazione dell’avv. Luciana Tullia Bertoli ha
messo in evidenza che difficilmente una professionista ha la documentazione attestante
la modalità di svolgimento dell’attività in presenza di figlio avente età da zero a tre anni,
trattandosi di fattispecie spesso contingenti,
improvvise e ripetute, che determinano uno
sviamento dalla concentrazione mentale necessaria all’attività professionale e insieme
una riduzione del tempo a disposizione, in
un insieme che porta ad una perdita notevole di visibilità e presenza nel mercato.
Da qui la richiesta che nelle prassi amministrative dell’Agenzia delle Entrate venga recepito
che, tra le situazioni di non normale svolgimento dell’attività, di cui all’art.10, comma 4,
lettera c), della Legge 8 maggio 1998, n. 146,
sia considerata anche la fattispecie:
Libere professioniste madri di figli
con età da zero a tre anni.
Solo con tale riconoscimento non è necessaria la documentazione a supporto dello
svolgimento dell’attività con modalità non
normali.
Con tali premesse, è stato stilato il verbale
del Convegno, letto dall’avv. Claudia Shammah e sottoscritto dal Direttore Centrale
della Direzione Centrale Accertamento
dell’Agenzia delle Entrate dott. Luigi Magistro e dal Presidente Avv. Paolo Giuggioli.
Manca solo un ultimo passo nell’iter procedurale; nel mese di maggio 2010 uscirà
la Circolare contenente le istruzioni alla dichiarazione dei redditi; la firma del verbale
del Convegno da parte del dott. Magistro
fa ben sperare che vi si potrà leggere l’esonero dall’applicazione degli studi di settore
per le professioniste con figli di età da zero
a tre anni.
NOTIZIE DALL’ORDINE
LIQUIDAZIONE DI SPESE LEGALI
per azioni identiche MA
DIFFERENTI PER VALORE
Riceviamo dall’avv. Enrico Biagi, e volentieri pubblichiamo, la segnalazione e lo stralcio della
sentenza del Tribunale di Milano n. 13518 del 2008
L
a questione definita dal Tribunale riguardava il valore da attribuire a una
causa in cui lo stesso legale difenda
innumerevoli parti attrici che richiedono al
convenuto, per vicende identiche, importi
differenti. È applicabile l’art. 5.4 della Tariffa,
oppure l’art. 5.5?
Il Tribunale ha così disposto: «I difensori delle parti vincitrici nella nota spese che hanno
depositato hanno esposto diritti e onorari calcolati con riferimento al valore della
controversia che hanno determinato essere quello ricompreso tra € 516.500,01 ed €
1.549.400,00 evidentemente sulla base della
totalità delle somme liquidate a titolo di risarcimento per tutti gli 82 investitori, pari ad
€ 1.333.321,04.
La nota spese dei legali non può essere condivisa dal Tribunale. Con la presente causa
infatti sono state introdotte più azioni autonome tra loro, tante quante sono le parti
attrici e intervenute, si tratta di pluralità di
cause autonome congiuntamente proposte.
Considerando ciò le spese processuali devono liquidarsi individuando il valore della
controversia che va stabilito secondo i criteri
dell’art. 6 del DM 127/2004 il quale richiama
l’art. 10 c.p.c.; il valore della controversia si
determina, dunque, non con riferimento al
cumulo del valore di ogni domanda in atti,
ma con riferimento al valore della domanda
proposta da ciascun investitore, valore che
dato il numero degli investitori viene determinato considerando il valore più alto tra le
domande proposte (€100.802,00).
Infatti il cumulo delle domande stabilito
dall’art. 10 c.p.c. riguarda esclusivamente le
domande tra le stesse parti e non si riferisce
al caso di domande proposte nei confronti
dello stesso soggetto da diversi soggetti
processuali ex art. 103 C.p.c., come nel caso
di specie; nell’ipotesi in esame, pertanto, il
valore della controversia non è dato dalla
somma del valore della domanda di ciascun
attore e intervenuto, ma è dato dal valore di
ogni singola domanda.
Dato il numero di attori e intervenuti, si
attribuisce alla causa, per la liquidazione degli
onorari, il valore del più alto risarcimento
riconosciuto tra tutti quelli liquidati che è di
€ 100.802,00; poiché i vari attori e intervenuti
avevano la medesima posizione processuale
alla liquidazione si procede considerando
il criterio di cui all’art. 5 comma 4 del D.M.
127/2004.»
Invitiamo i lettori che
desiderano
segnalare i propri
commenti a sentenze
di merito a recapitarli
alla redazione
|
15
in breve
IN QUESTO NUMERO
STORIA DI COPERTINA
• Approvata la riforma
previdenziale deliberata dalla
Cassa Forense
PRIMO PIANO
• Aumentato il contributo
unificato e i diritti di copia
notizie dall’ordine
• Nuove competenze per
valore e tabelle tariffarie per il
procedimento ingiuntivo avanti
il Giudice di Pace di Milano
• Convenzione con Open Dot
Com per la casella di posta
elettronica certificata gratuita il
primo anno
• L’Unione Lombarda degli Ordini
Forensi delibera sulla PEC e sul
decreto istitutivo del servizio di
conciliazione presso gli Ordini
• Nasce la formazione a distanza
dell’Ordine di Milano
• Pubblicato sul sito il Piano
Formativo 2010
• Iniziativa del Comitato Pari
Opportunità del CNF presso
l’Ordine di Milano in occasione
della giornata mondiale contro
la violenza sulle donne
• Proposta l’esenzione dagli studi
di settore per le avvocate madri
di figli da uno a tre anni
• L’Ordine di Milano al Salone
della Giustizia di Rimini
• Ambrogino d’Oro al Presidente
dell’Ordine degli avvocati di
Milano Paolo Giuggioli
IL NOTIZIARIO
Supplemento a “La rivista del Consiglio”
dell’Ordine degli avvocati di Milano
Direzione e redazione:
Via Carlo Freguglia, 1
20122 Milano
Tel. 02 5492921 Fax 02 55181003
[email protected]
Direttore Responsabile: Paolo Giuggioli
Hanno collaborato:
Enrico Moscoloni, Cinzia Preti, Enrico Biagi,
Corrado Limentani, Luciana Tullia Bertoli,
Ilaria Li Vigni, Gian Galeazzo Monarca,
Filippo Pappalardo, Carmelo Ferraro,
Paola Parigi, Enrico Benzoni
Grafica: Milena Savic per Creativeconnection
Stampa: Tipolitografia Edoardo Rosio
NuovE tabelle tariffArie
del giudice di pace
Introdotto per i procedimenti ingiuntivi il nuovo scaglione da € 2.600,00 a € 5.000,00 che riduce il
primo scaglione di competenza del Tribunale alle cause di valore da € 5.000,01 a € 5.200,00
Le tabelle aggiornate sono disponibili sul sito internet dell’Ordine
TABELLA DELLE SPESE DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI
Importi Contributo Unificato aggiornati con modifiche L. 30 dicembre 2004, n. 311
(Finanziaria 2005) - Scaglioni aggiornati con modifiche L. 18 giugno 2009, n. 69
Valore superiore a € 2.600,00 fino a € 5.000,00
Scritturazione
€ 12,00
Fascicolazione
€ 6,00
Corrispondenza
€ 11,00
Contributo unificato
€ 35,00
Marca – art. 30 DPR 115/2002
€ 8,00
Diritti
€ 349,00
Onorari
€ 145,00
Spese generali (12,50% su diritti e onorari)
€ 62,00
TOTALE
€ 628,00
AGEVOLAZIONI PER GLI AVVOCATI
In allegato a questo numero de Il Notiziario dell’Ordine trovate il fascicolo contentente
tutte le convenzioni stipulate dall’Ordine in favore degli iscritti con aziende che realizzano
prodotti o erogano servizi utili agli avvocati. La sola esibizione della tessera dell’Ordine
consente di richiedere gli sconti, le facilitazioni e le condizioni concordate con le aziende.
Gli avvocati che volessero segnalare altre opportunità sono invitati a farlo.
LE medaglie D’Oro 2009
Pubblichiamo l’elenco degli avvocati che hanno maturato 50 anni di professione, insigniti il
18 dicembre scorso, della Medaglia d’Oro 2009 dall’Ordine degli avvocati di Milano
Avv. Ezio Antonini
Avv. Enrico Biagi
Avv. Vincenzo Bilardo
Avv. Rinaldo Bonatti
Avv. Nicola Bonuomo
Avv. Osvaldo Bonzio
Avv. Franco Brazzabeni
Avv. Aldo Brizzi
Avv. Maria Calamita
Avv. Claudio Camilli
Avv. Michele Capezzera
Avv. Vittorio Colesanti
Avv. Vico Consonni
Avv. Carlo Coppo
Avv. Carmen Cordova
Avv. Aldo Ernesto Luigi Crosta
Avv. Arnaldo D’ambrosio
Avv. Maria Cristina Delitala Chiumenti
Avv. Leandro De Maio
Avv. Enrico De Mita
Avv. Giancarlo Dieci
Avv. Marcantonio Di lazzaro
Avv. Carlo Alberto Facchino
Avv. Giovanni Falco
Avv. Anna Fisco Oldrini
Avv. Angelo Granata
Avv. Giovanni Aurelio Gueli
Avv. Mario Gulotta
Avv. Lodovico Isolabella
Avv. Livio Lamberti Bocconi
Avv. Giancarlo La Scala
Avv. Cosimo Maglie
Avv. Ettore Maupoil
Avv. Pier Antonio Nicolini
Avv. Giorgio Nurzia
Avv. Vittorio Pellegatta
Avv. Francesco Pucci
Avv. Enrico Radice
Avv. Giorgio Rigoldi
Avv. Gianmario Rossi Fizzotti
Avv. Francesco Sabatini
Avv. Michele Scialandrone
Avv. Vincenzo Stanchi
Avv. Giovanni Testori
Avv. Carmentilde Viscardi Candela
Avv. Franca Vitali
Avv. Adolfo Werner Confalonieri
Avv. Alfonso Zurlo
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ApprOVATA LA rIFOrmA prEVIDEnzIALE AmbrOGInO D`OrO A