Supplemento a “La rivista del Consiglio” dell’Ordine degli Avvocati di Milano Approvata la riforma previdenziale Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali è entrata in vigore dal 1° gennaio, la delibera adottata il 19 settembre 2008 dalla Cassa Forense, e modificata dal Comitato dei Delegati a seguito delle osservazioni dei ministeri vigilanti Gennaio 2010 posta elettronica certificata per gli avvocati Proposta una convenzione per gli avvocati milanesi e pubblicate le riserve dell’Unione Lombarda degli Ordini Forensi Pagina 6 È SPECIALE Conciliazione e mediazione Le proposte di modifica dell’Ordine e la delibera ULOF sullo schema di D. Lgs. del Governo entrata in vigore dal 1° gennaio 2010 la riforma previdenziale necessaria ad adeguare l’equilibrio finanziario della Cassa Forense ai requisiti previsti dalla legge che richiede la copertura garantita per i prossimi trent’anni. Con la riforma sono stati modificate le aliquote per il calcolo dei contributi, le età pensionabili, gli anni di anzianità e le modalità di calcolo delle pensioni per gli avvocati. Il nuovo sistema prevede, per i futuri pensionati un regime certamente meno florido dell’attuale, tuttavia la riforma si è resa necessaria a causa dell’obbligo di adeguamento ai parametri di legge e nonostante il buono stato di salute in cui versa la Cassa Forense. Pagina 8 lo stato delle notifiche visualizzabile online Aggiunta una nuova funzione a UGOL che permette di tracciare lo stato dell’iter di notifica degli atti Pagina 10 continua a pag. 3 aumento del contributo unificato e dei diritti di copia Adottati dal Governo alcuni provvedimenti tesi a penalizzare l’uso analogico degli atti e disposte modifiche al Codice di Procedura Civile per agevolare l’uso dell’informatica nel processo L a Legge Finanziaria e il decreto cosiddetto “Milleproroghe” hanno introdotto misure che dispongono l’aumento del contributo unificato e dei diritti di copia già entrati in vigore. Pubblichiamo le norme per esteso e i dettagli degli aumenti. continua a pag. 4 ambrogino d’oro a paolo giuggioli Conferita dal Comune di Milano l’onoreficienza della medaglia d’Oro al presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano, Paolo Giuggioli I l premio è stato conferito lo scorso 7 dicembre con la seguente motivazione: «Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano dal 1996, attraverso numerose iniziative si è impegnato per la riforma della professione forense. Promotore dello “Sportello per il cittadino”, ha sostenuto l’applicazione della tecnologia informatica al complesso meccanismo della giustizia. Fondatore del mensile “Giustizia a Milano”, collabora con prestigiosi quotidiani nazionali». Nasce l’e-learning dell’ordine Varato con una video-newsletter il servizio di formazione a distanza Pagina 12 L’Editoriale Direttore Responsabile Avv. Paolo Giuggioli LA SFIDA DEGLI AVVOCATI Stiamo vivendo un momento di crescente attenzione nei confronti delle professioni. Ne sono testimonianza gli ampi spazi che negli ultimi tempi sono stati dedicati a esse da parte della stampa nazionale. continua a pag. 2 L’editoriale LA SFIDA DEGLI AVVOCATI Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano Paolo Giuggioli segue dalla prima pagina L’ | auspicio è, dunque, che tale maggiore interesse sia anche il segnale di una più ampia presa di coscienza dell’importanza che il nostro settore ha da sempre nello sviluppo del Paese, non solo sotto il pur essenziale profilo economico, ma anche e, forse, soprattutto, dal punto di vista della crescita sociale e culturale. Un ruolo che le professioni hanno saputo preservare anche nei periodi in cui la società e l’economia sono andati in crisi, ultimo quello dal quale, tutti speriamo, stiamo uscendo. Uno sguardo più attento e vigile, però, dovrebbe venire innanzitutto dalla politica, che negli ultimi anni non ha certo brillato per aver sostenuto i milioni di professionisti italiani. Mi riferisco in particolare alla politica economica e fiscale, dalla quale, specialmente nell’ultimo anno, non sono pervenuti aiuti, nonostante anche i professionisti stiano subendo le medesime difficoltà delle aziende e dei lavoratori. Ma devo anche citare il decreto Bersani del 2006, che – ritengo – ha male interpretato sia l’esigenza di miglioramento dei servizi, pur sempre necessario, sia la natura fondamentale della nostra categoria, per la quale l’aspetto concorrenziale è sì importante, ma non può ridursi al solo gioco al ribasso cui gli avvocati sono stati sottoposti, non tanto dai “consumatori”, ma dalle banche, dalle grandi imprese e dalle assicurazioni; tantomeno la svolta nel settore professionale può arrivare dal farsi pubblicità sui giornali o dall’apertura di vetrine lungo le strade o, ancora, dall’ulteriore incremento del numero di avvocati, già oggi arrivati alla spaventosa cifra di 280.000! La sfida in atto, non certo da oggi, per tutte le professioni e, in particolare, per quella forense, va affrontata invece sul terreno dell’innovazione e della specializzazione; sul piano del rigore nella selezione all’accesso e del mantenimento di un elevato livello di qualificazione e di etica professionale garantito dal controllo efficace sul decoro professionale da parte degli ordini. In questa direzione, mi pare, sta andando l’iter legislativo sulla riforma della professione forense che nel novembre scorso è giunto alla conclusione dell’esame da parte della Commissione Giustizia del Senato del progetto di legge in materia, scaturito dall’in- 2 tenso e approfondito lavoro condotto dalle diverse componenti, istituzionali e associative dell’avvocatura. Il testo ha sì subito modifiche, ma credo ci si possa dire soddisfatti della conferma da parte della Commissione Giustizia delle disposizioni che assicurano l’attuazione dei suddetti punti fermi, insieme anche al ripristino dei minimi tariffari e al divieto del patto di quota lite, smentendo in questo modo le critiche mosse dall’Antitrust e dalle associazioni imprenditoriali circa la supposta violazione di principi dell’ordinamento nazionale e comunitario. Ciò vale, specialmente, per la previsione della riserva per gli avvocati (fuori dei casi previsti dalla legge), relativamente all’attività professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale. È una scelta che va sostenuta con forza in quanto è in linea con ciò che da tempo l’avvocatura afferma e cioè che, in primo luogo, non sussiste alcun contrasto tra tale previsione e l’ordinamento comunitario; in secondo luogo, l’attribuzione agli avvocati della riserva per le attività di consulenza legale restituisce unitarietà alla professione forense e coerenza all’ordinamento professionale ed è garanzia di maggiore protezione dell’affidamento del cittadino il quale, anche per la consulenza legale, deve potersi rivolgere a un professionista qualificato, che abbia superato un esame di Stato abilitativo all’esercizio della professione, che sia tenuto all’osservanza di precise disposizioni deontologiche e che sia sottoposto a un efficace sistema disciplinare e sanzionatorio. Non posso d’altra parte non evidenziare che quanto affermato dal Presidente Antitrust, per il quale questa riforma “è una guerra degli anziani contro i giovani”, non trova fondamento. La legge in questione, infatti, è stata salutata “con favore” dall’Associazione Giovani Avvocati Italiani riunita a fine ottobre nel Congresso Straordinario di Genova, così come ha goduto dell’approvazione da parte dei giovani colleghi presenti alla recente Conferenza Nazionale dell’Avvocatura di Roma convocata dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura. È ancora una volta dimostrato che la posizione assunta dall’Autorità Antitrust in materia professionale è frutto più di un punto di vista politico che di una riflessione giuridica. STORIA DI COPERTINA Approvata la riforma previdenziale segue dalla prima pagina Il testo integrale del nuovo regolamento è pubblicato sul sito della Cassa Forense. Ne sintetizziamo qui le principali novità: PENSIONE DI VECCHIAIA Aumento graduale tra il 2011 e il 2021 dei requisiti minimi: per l’erogazione, passando dagli attuali 65 a 70 anni di età minima e dagli attuali 30 a 35 anni di anzianità minima. Sarà comunque possibile anticipare il pensionamento a 65 anni di età ma la pensione subirà una riduzione pari al 5% per ogni anno di anticipo, salvo il caso che a quell’età siano stati maturati 40 anni di anzianità di iscrizione alla Cassa. Anni solari di pensionamento Età minima Anzianità minima 2011 - 2013 66 31 2014 - 2016 67 32 2017 - 2018 68 33 2019 - 2020 69 34 2021 70 35 il testo del nuovo Regolamento È pubblicato sul sito della cassa forense www.cassaforense.it SUPPLEMENTI DI PENSIONE È prevista la graduale eliminazione dei supplementi contributivi di pensione, attualmente erogati. Anno di decorrenza pensione Decorrenza supplemento 2011 - 2013 dopo quattro anni dal pensionamento 2014 - 2016 dopo tre anni dal pensionamento 2017 - 2018 dopo due anni dal pensionamento 2019 - 2020 dopo un anno dal pensionamento 2021 nessun supplemento PENSIONE DI ANZIANITÀ Anche per quanto riguarda i requisiti minimi per il pensionamento di anzianità, vi sarà un graduale aumento dai 58 anni di età minima si passa ai 62 anni nel 2020 e dai 35 anni di anzianità di iscrizione si passa, nel 2020, ai 40 anni. Anni solari di pensionamento Età minima Anzianità minima 2012 - 2013 58 36 2014 - 2015 59 37 2016 - 2017 60 38 2018 - 2019 61 39 2020 62 40 COEFFICIENTI DI CALCOLO DELLE PENSIONI Una ulteriore novità riguarda la riduzione, nel rispetto del principio del pro-rata, dei coefficienti di rendimento per il calcolo della pensione da applicare in base allo scaglione di reddito. Scaglione di reddito Coefficienti vigenti Nuovi coefficienti € 0 - € 42.550 1,75% 1,50% € 42.550 - € 64.000 1,50% 1,50% € 64.000 - € 74.500 1,30% 1,20% € 74.500 - € 85.250 1,15% 1,20% | 3 PRIMO PIANO segue dalla pagina precedente ALIQUOTE DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO E DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO L’aliquota per la determinazione del contributo soggettivo annuo a carico dell’iscritto passa dal 12% al 13% del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef, entro il tetto e resta al 3% al di sopra del tetto. L’aliquota per la determinazione del contributo soggettivo a carico dei pensionati di vecchiaia iscritti agli albi, dall’anno successivo alla maturazione del supplemento passa dal 4% al 5% del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef, entro il tetto e resta al 3% oltre il tetto.L’aliquota per la determinazione del contributo integrativo annuo a carico di tutti gli iscritti agli albi, ripetibile sul cliente, passa dal 2% al 4% del volume d’affari dichiarato ai fini Iva, per un periodo temporale limitato (dall’01.01.2010 al 31.12.2015). LE AGEVOLAZIONI PER I GIOVANI ISCRITTI Parallelamente all’aumento delle suddette aliquote, la riforma introduce alcune agevolazioni per i più giovani: a) Aumento da tre a cinque del numero di anni di iscrizione alla Cassa per i quali i giovani iscritti sono tenuti al pagamento del contributo soggettivo minimo ridotto alla metà. b) Aumento da tre a cinque del numero di anni di iscrizione alla cassa per i quali i giovani iscritti sono esonerati dal pagamento del contributo minimo integrativo. Resta in ogni caso l’obbligo di versamento del contributo effettivamente riscosso dal cliente. CONTRIBUTO UNIFICATO L a Finanziaria per il 2010 (Legge n. 191/2009), entrata in vigore il 1° gennaio 2010, al comma 212 dell’art. 2 (disposizioni diverse) che di seguito si riporta, ha modificato alcune norme del DPR 115/2002 (TU in tema di spese di giustizia) relativamente al contributo unificato: [...] 212. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a all’articolo 9, comma 1, le parole: “le esenzioni previste” sono sostituite dalle seguenti: “quanto previsto”; | 4 ball’articolo 10: 1.i commi 4 e 5 sono abrogati; 2.dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “6-bis. Nei procedimenti di cui all’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l’importo fissato all’articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione”; c all’articolo 13: 1.il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120”; 2.al comma 2-bis sono premesse le seguenti parole: “Fuori dei casi previsti dall’articolo 10, comma 6-bis,”; 3.il comma 4 è abrogato. MODIFICHE AI DIRITTI DI COPIA E AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE I l Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193 entrato in vigore il 31 dicembre 2009, al comma 5 dell’articolo 4 (misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia) ha previsto l’aumento dei diritti di copia nei termini di seguito riportati: [...] 5.Fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui all’Allegato n. 6 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell’archivio informatico dell’ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l’applicazione dell’Allegato n. 8 al medesimo decreto. Il sopracitato Decreto Legge, all’art. 4, comma 8, introduce anche modificazioni al codice di procedura civile, come di seguito riportato: [...] 8.Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a all’articolo 125, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che indica il proprio codice fiscale»; ball’articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole: «il cognome e la residenza dell’attore» sono sostituite dalle seguenti: «il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore» e le parole: «il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono» sono sostituite dalle seguenti: «il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono»; c all’articolo 167, primo comma, dopo le parole: «Nella comparsa di risposta il con- venuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare» sono inserite le seguenti: «le proprie generalità e il codice fiscale,»; ddopo l’articolo 149 è inserito il seguente: «Art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta elettronica). - Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. Se procede ai sensi del primo comma, l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. L’ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all’articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto è stato inviato. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica. Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce all’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.». MODIFICA DEL SAGGIO DI INTERESSE LEGALE I l Decreto 4 dicembre 2009 del Ministero dell’economia e delle finanze ha stabilito che la misura del saggio degli PRIMO PIANO interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata all’1% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2010. | 5 NOTIZIE DALL’ORDINE posta elettronica certificata per gli avvocati milanesi Proposta di Open Dot Com all’Ordine degli avvocati di Milano per l’attivazione delle caselle di PEC, gratuite per il primo anno. Le istruzioni per l’attivazione sono disponibili sul sito dell’Ordine. P L’adesione alla proposta di Open Dot Com è assolutamente facoltativa. gli avvocati sono liberi di attivare la casella di Posta Elettronica Certificata con qualunque altro fornitore er iniziativa del Consiglio dell’Ordine è stata stipulata una convenzione con la Società Open Dot Com per assegnare gratuitamente (per un anno), una casella di posta elettronica certificata a tutti gli iscritti interessati. L’adesione a questa convenzione non è obbligatoria; ciascun iscritto è libero di rivolgersi al fornitore che preferisce tra quelli presenti sul mercato. Il termine di legge del 29 novembre appena decorso, inoltre, non è un termine perentorio, ma ordinatorio come più volte espresso dal Ministro Brunetta - e va rispettato compatibilmente alle reali possibilità di dotarsi di PEC. Per aderire alla proposta di Open Dot Com e attivare la casella di posta elettronica certificata basta accedere all’area internet appositamente realizzata e seguire le istruzioni per l’attivazione oppure chiamare il call center InfoCert 199 500130 (dal lunedì al venerdì, ore 9.00 - 19.00; il sabato ore 9.00 - 13.00). In alternativa si può scrivere all’indirizzo [email protected] È anche possibile rivolgersi allo sportello dei Servizi informatici per gli avvocati (aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.45), presso l’Ufficio Unificato Servizi Informatici dell’Ordine, primo piano del Palazzo di Giustizia atrio centrale. L’UNIONE LOMBARDA PROTESTA CONTRO LA P.E.C. Pubblichiamo integralmente la delibera di protesta nei confronti del Governo per l’introduzione dello strumento PEC obbligatorio per gli avvocati e, soprattutto, per il mancato coordinamento normativo con il Processo Telematico. L’ assemblea dell’Unione Lombarda degli Ordini Forensi, riunita in Como il 24 ottobre 2009 | RILEVATO - che l’articolo 16, comma 7, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009 n. 2, fa obbligo ai professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato di comunicare ai rispettivi ordini e collegi i propri indirizzi di posta elettronica certificata o equivalenti; - che a mente del medesimo articolo 16, comma 7, è fatto obbligo agli ordini e ai collegi di pubblicare i dati identificativi degli iscritti ed i relativi indirizzi di posta elettronica certificata o equivalenti, in un elenco riservato consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni; - che a mente del comma 9 del medesimo articolo 16 le comunicazioni tra i professionisti e le amministrazioni pubbliche, che abbiano provveduto a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, possono essere effettuate an- 6 che attraverso quest’ultimo mezzo senza necessità di dichiarare la disponibilità ad accettarne l’utilizzo; - che le regole tecnico - operative per l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile di cui al decreto ministeriale 17 luglio 2008 prevedono che gli avvocati iscritti ai Punti di Accesso che forniscono loro connessione al Gestore Centrale per la trasmissione di documenti informatici nell’ambito dell’infrastruttura della Processo Civile Telematico, sia assegnata una casella di posta elettronica certificata per il processo telematico (CPECPT); - che a mente dell’articolo 11 delle medesime regole tecnico - operative ad ogni soggetto deve corrispondere un solo indirizzo elettronico; - che, quindi, per quanto attiene l’avvocatura, sussiste un insanabile contrasto tra l’obbligo sancito dal decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, di dotarsi e di comunicare al proprio ordine di appartenenza un indirizzo di posta elettronica certificata e la prescrizione di cui alle citate regole tecnico - operative, che impongono che ai soggetti NOTIZIE DALL’ORDINE iscritti ai Punti di Accesso del Processo Civile Telematico corrisponda un solo indirizzo di posta elettronica certificata; - che a mente dell’articolo 16, comma 4, D.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68 recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, è previsto che: «Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all’uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative»; - che, stante la realtà degli ordini che formano l’Unione Lombarda degli Ordini Forensi, che si sono dotati tutti di Punti di Accesso del Processo Civile Telematico, la problematica della coesistenza dell’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 con quello di cui alle regole tecnico - operative del Processo Civile Telematico necessita di una univoca soluzione, la quale non può essere semplicemente affidata ad una interpretazione delle tre norme sopraccitate che tenga conto del loro diverso rango nella gerarchia delle fonti del diritto; - che, con riguardo all’obbligo sancito per gli ordini di rendere conoscibili per via telematica e riservata alle sole pubbliche amministrazioni gli indirizzi di posta elettronica certificata dei propri iscritti, non è stata ad oggi fornita alcuna indicazione relativamente alle modalità tecniche con le quali tale obbligo debba essere adempiuto, DELIBERA • di esprimere la propria contrarietà nei confronti del Governo e dei Ministeri competenti per non aver fornito, quando ormai mancano poche settimane alla scadenza del termine del 29 novembre 2009 di cui al decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, alcuna indicazione in ordine alla soluzione del contrasto normativo sopra denunciato, che rende allo stato impossibile per gli avvocati iscritti ai Punti di Accesso per il Processo Civile Telematico, adempiere alle prescrizioni di cui al citato decreto-legge, peraltro confliggenti con quelle di cui al D.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68 e, contestualmente, a quelle di cui alle regole tecnico - operative cui al Decreto ministeriale 17 luglio 2008; • di auspicare che la soluzione di tali incongruenze sia individuata consentendo agli avvocati iscritti ai Punti di Accesso per il Processo Civile Telematico di mantenere la casella di posta elettronica certificata per il processo telematico da utilizzarsi in via esclusiva per la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici attinenti il Processo Civile Telematico, così che vengano evitate commistioni con messaggi di posta elettronica provenienti da mittenti diversi dall’Autorità Giudiziaria che, diversamente, finirebbero per affollare le caselle degli avvocati italiani, anche in ragione del noto e grave fenomeno dello spamming, mescolandosi con le importanti comunicazioni relative al processo; • di stigmatizzare la mancanza di indicazioni relativamente alle modalità tecniche con le quali gli ordini dovrebbero rendere conoscibili alla Pubblica Amministrazione gli indirizzi di posta elettronica certificata dei propri iscritti, che rende di fatto inapplicabile una normativa preannunciata come radicalmente innovativa dei rapporti fra i cittadini e la pubblica amministrazione; di chiedere, in ogni caso, il rinvio del termine dell’obbligo di dotarsi di posta elettronicamente certificata, previsto dalla legge 2/2009, fino a quando verranno emanate le regole tecniche che ne stabiliranno le modalità di utilizzo e di comunicazione degli Ordini verso le P.P. A.A. Le incongruenze del decreto rendono impossibile agli ordini garantire a tutti gli iscritti informazioni e specifiche tecniche necessarie all’adempimento | 7 SPECIALE conciliazione la posizione dell’unione lombarda degli ordini forensi sulla conciliazione Pubblichiamo una sintesi della delibera assunta dall’ULOF sullo schema di decreto legislativo in materia di mediazione civile e commerciale approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre 2009 La norma La norma definisce la mediazione quale: l’«attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa» e la conciliazione come suo corollario: «la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione» Obbligo informativo dell’avvocato Gli avvocati sono tenuti a precisi obblighi informativi: già nel primo colloquio con l’assistito devono informarlo sulla possibilità di utilizzare la mediazione e le agevolazioni fiscali previste Facoltà del giudice Il Giudice, «valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può in qualunque momento invitare le parti con ordinanza a procedere alla mediazione» Organismi di mediazione e Registro La mediazione deve essere svolta avanti un apposito organismo. L’art. 19 del D. Lgs. prevede che i Consigli degli Ordini possano istituire organismi speciali. L’Ordine di Milano ha già istituito il proprio organismo di conciliazione che verrà iscritto al Registro l’UNIONE LOMBARDA DEGLI ORDINI FORENSI ESPRIME LE SUE PREOCCUPAZIONI SULL’PPLICAZIONE DELLE NUOVE NORME RELATIVE ALLA CONCILIAZIONE | 8 N ella seduta del 29 ottobre scorso, l’Unione Lombarda degli Ordini Forensi, sentiti i referenti degli Ordini in materia di conciliazione, ha esaminato il decreto legislativo in materia di mediazione civile e commerciale approvato dal Consiglio dei Ministri il 28.10.2009. U.L.O.F. ha approvato lo sforzo del Legislatore e mantiene la convinzione del ruolo centrale che la riforma ha assegnato alla classe forense e agli Ordini territoriali per lo sviluppo e la diffusione delle procedure di mediazione, da realizzarsi anche tramite l’Istituzione di Organismi di Conciliazione Forense presso i Tribunali in locali messi a disposizione dalle Autorità Giudiziarie. Consapevole inoltre dell’importante sforzo di sensibilizzazione verso il pubblico degli utenti per un maggiore utilizzo degli strumenti di risoluzione delle controversie alternative al processo, esprime tuttavia, la propria preoccupazione per talune scelte legislative che possono compromettere le stesse possibilità di efficace funzionamento di queste procedure. In particolare ritiene di dubbia compatibilità costituzionale ed inopportuna la previsione dell’art. 11 del D. Lgs., che prevede che il mediatore, in ipotesi di mancato raggiungimento dell’accordo a seguito di procedura di mediazione, debba formulare una proposta di conciliazione da comunicare alle parti per iscritto onde ottenerne accettazione o rifiuto entro termine dato. Del pari giudica inopportuna la previsione che il mediatore debba redigere il processo verbale con l’indicazione della proposta e delle ragioni di mancato accordo. Ancora meno utile è stabilirsi che il contenuto di tale proposta e le ragioni del mancato accordo possono essere valutate dal Giudice della causa ai fini della condanna alle spese e ad effetti sanzionatori, come poi previsto dall’art. 13 del D. Lgs. U.L.O.F. inoltre non condivide la scelta di sanzionare con la nullità il contratto di prestazione d’opera professionale tra avvocato e cliente in difetto di prova scritta dell’avvenuta informazione all’assistito della possibilità di avvalersi della procedura di mediazione e ritiene disomogeneo e troppo genericamente indicato l’elenco delle materie per le quali il decreto ha previsto l’introduzione del tentativo di Conciliazione a pena di improcedibilità (elencate nell’art. 5). Per i motivi esposti. Auspicando che si possa porre rimedio a queste incongruenze del testo e alle norme ritenute non opportune, ha disposto di invitare i Consigli dell’Ordine a mantenere stretti contatti con il C.N.F ed il Coordinamento Nazionale degli Organismi di Conciliazione Forense tramite la nomina di almeno un referente per le procedure di mediazione in ciascun consiglio, a cui conferire tale mandato, con l’intendimento di nominare un proprio rappresentante diretto in seno al Coordinamento Nazionale degli Organismi di Conciliazione Forense. La delibera è stata trasmessa al Consiglio Nazionale Forense, alle Unioni regionali dei Consigli degli Ordini degli Avvocati, ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati italiani, alla Cassa Nazionale Forense, all’Organismo Unitario dell’Avvocatura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Commissione Giustizia del Senato, alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e al Ministro della Giustizia. speciale conciliazione PROPOSTE DI MODIFICA per il DECRETO SULLA cONCILIAZIONE Predisposto dall’Ordine degli Avvocati di Milano un documento contenente osservazioni e proposte di modifica dello schema di Decreto Legislativo del 28 ottobre 2009 in tema di mediazione civile e commerciale L’ Ordine degli Avvocati di Milano ha redatto un documento contenente la proposta di modifica del decreto legislativo sulla conciliazione mettendolo immediatamente a disposizione del Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia dott.ssa Augusta Iannini e inviandolo a tutti gli Ordini d’Italia. Nel documento si evidenzia come siano da considerarsi i principi già adottati dalla maggior parte dei Paesi europei in conformità alle direttive comunitarie in materia e segnatamente: • che nella procedura, anche agli effetti della eventuale successiva fase contenziosa, venga rispettato il principio della integrale riservatezza da parte di chiunque partecipi alla conciliazione; • che venga fissato il criterio per cui l’organismo di conciliazione debba essere imparziale; • che siano previste precise ed inderogabili norme anche deontologiche che garantiscano l’indipendenza, l’imparzialità del conciliatore, la sua professionalità, con particolare attenzione alla formazione, a cause di incompatibilità tra la figura di mediatore o conciliatore con quella di arbitro nella medesima controversia e all’interno dello stesso organismo; • che siano previsti, nei regolamenti di attuazione, idonei criteri automatici di nomina e assegnazione delle procedure di conciliazione, nell’ambito delle rispettive specializzazioni; • che sia prevista obbligatoriamente l’assistenza tecnica delle parti da parte di un professionista abilitato, quantomeno nei limiti dell’obbligatorietà del patrocinio giudiziale così come fissato dal Codice di procedura civile (con una previsione autonoma specifica di tariffe per i legali che assistono e accompagnano i clienti agli incontri di conciliazione). Quanto allo schema dei provvedimenti, è stato sottolineato come alcune delle norme del decreto prospettino soluzioni che potrebbero minarne la diffusione ancor prima di poter raccogliere i risultati – per lo più deflattivi – che dalla stessa ci si attende. Prima tra tutte, in ordine di importanza, è senz’altro la previsione (art. 11. 1) dell’obbligatorietà della proposta da parte del conciliatore in caso di mancato raggiungimento dell’accordo tra le parti convenute in conciliazione. Ancor più inopportuna e rischiosa (si pensi anche all’eventuale rischio di violazione del principio del contraddittorio) ove si consideri che tale proposta deve essere fatta anche in caso di contumacia di una delle parti. Si è proposto quindi di ancorare rigorosamente la proposta del conciliatore ad una richiesta concorde di tutte le parti interessate, modificando opportunamente il suddetto art. 11. Si è inoltre segnalata l’inopportunità della previsione di cui all’art. 4.3 che sanziona con la nullità il contratto di patrocinio concluso tra il professionista e l’assistito, per il caso in cui sia omessa, nel primo colloquio con quest’ultimo, l’informazione preventiva e per iscritto circa la possibilità di ricorrere alla mediazione. La sanzione della nullità, oltre a non essere in linea con le figure di patologia del contratto che le norme generali colpiscono con tale sanzione, è da considerare inopportuna per l’eccessiva durezza che la previsione di questa sanzione comporta e da interpretarsi quale dichiarazione di sfiducia nel buon operato del professionista. Alcune norme richiedono puntualizzazioni. Così, ad esempio, circa la disciplina transitoria, è necessario chiarire i rapporti tra gli organismi di conciliazione per le controversie societarie e quelli di nuova istituzione (art. 23). La previsione delle controversie sottoposte alla conciliazione obbligatoria di cui all’art. 5, la cui individuazione presenta caratteri di contraddittorietà e di irragionevolezza, necessita di maggior chiarimenti quanto all’effettiva estensione dell’obbligatorietà alle materie solo sommariamente indicate. Sarebbe altresì auspicabile rivedere l’elenco di tali materie e considerare l’opportunità di promuovere un periodo di sperimentazione della conciliazione obbligatoria circoscrivendone l’ambito. Altri articoli sono stati considerati superflui e se ne chiede l’abrogazione. Da ultimo – ma non certo per importanza – si è sottolineata la criticità derivante dalla previsione di assoluta libertà di scelta dell’Organismo al quale rivolgersi per gestire il tentativo di conciliazione e sulla concreta verifica delle caratteristiche di professionalità dell’Organismo. vanno garantite la riservatezza delle parti, l’imparzialità e la professionalità del conciliatore | 9 notizie dall’ordine Lo stato delle notifiche È visualizzabile online Grazie alla nuova funzionalità di UGOL, si potrà visualizzare e stampare la schermata che conferma l’avvenuta notifica G razie alla nuova funzione aggiunta a UGOL, il programma di gestione delle notifiche online, che già ha abbattuto lunghe code e snellito il lavoro di informazione degli uffici e degli avvocati, migliora ulteriormente l’efficienza del servizio. La visualizzazione dello stato delle notifiche è una funzionalità accessibile unicamente agli iscritti all’Ordine degli avvocati di Milano che possono accedervi utilizzando la stessa user-id e password di autenle istruzioni per l’accesso a ticazione al sito “ugol” sono pubblicate sul sito dell’ordine alla sezione dell’Ordine. Le ricerche su servizi informatici per UGOL possono gli avvocati essere effettuate in base al numero della ricevuta, all’anno e al numero cronologico del registro. Le ricerche effettuate sono memorizzate per 30 giorni e, per ciascuna di esse, il sistema rilascia e aggiorna le informazioni relative allo stato di lavorazione della notifica da parte dell’UNEP fornendo queste possibili risposte: • «inoltro elettronico in corso» (indica che la ricerca è in fase di trasferimento dal sito ugol.it al sistema AUG dell’U.N.E.P.); • «in attesa di elaborazione» (indica che la ricerca è in fase di elaborazione); • «in gestione all’U.N.E.P.»; • «pronta per il ritiro allo sportello»; • «ritirata allo sportello». Le stesse informazioni possono essere reperite anche attraverso i terminali che si trovano nei totem informativi installati presso l’U.N.E.P. La possibilità offerta da questo nuovo servizio riguarda tutti gli atti presentati all’Ufficio Notifiche e non solo quelli per i quali è stata effettuata la prenotazione mediante il software UGOL. PRENOTAZIONE NOTIFICHE Ricordiamo che il sistema UGOL consente già da tempo di prenotare le notifiche caricandole in un’area internet riservata alle richieste di notifica e di ottenere un numero d’ordine (numero di prenotazione), da utilizzare al momento della presentazione degli atti presso l’U.N.E.P. di Milano. Oltre alla garanzia della correttezza dei dati, che vengono inseriti direttamente dall’avvocato, il servizio UGOL garantisce altri significativi benefici: • all’atto della presentazione degli atti da notificare si accede ad una corsia preferenziale attiva presso la Stanza 148 dell’U.N.E.P. (ex salone Ricezione Atti); • gli atti da notificare sono consegnati in giornata all’ufficiale giudiziario procedente; • la contabilizzazione dei costi di notifica è automatica; • è possibile conoscere lo stato di evasione delle proprie notifiche. Per le notifiche di atti misti (a mani e a mezzo posta), o solo a mani, la spesa relativa al deposito è di € 20,00. Per le notifiche postali il costo è di € 2,82. ACCESSO WEB ALL’ANAGRAFE del COMUNE DI MILANO | Si ricorda che gli avvocati iscritti al Punto d’Accesso dell’Ordine, autenticati con firma digitale, possono accedere via internet al Sistema della Popolazione del Comune di Milano dove sono visualizzabili gratuitamente i dati anagrafici relativi ai residenti a Milano. L’accesso all’area internet del Comune di Milano è consentito dal sito dell’Ordine (area «Servizi informatici per gli avvocati»). Si rammenta, inoltre, che l’U.N.E.P. di Milano ha disposto che lo stampato contenente i dati anagrafici ricercati attraverso il servizio può essere impiegato quale prova della residenza, per le notifiche ai sensi dell’art. 143 del c.p.c.. 10 NOTIZIE DALL’ORDINE LE NOVITà PER GLI AVVOCATI PENALISTI Pubblichiamo una sintesi della relazione del Presidente Giuggioli tenuta al convegno organizzato in collaborazione con la Camera Penale lo scorso 13 gennaio S ono diverse le iniziative che in questi ultimi tempi abbiamo potuto realizzare nel campo del processo penale. Tra di esse vi è un filo conduttore unico rappresentato dalla necessità di rispondere all’esigenza fortemente sentita di rendere più funzionale e moderno il servizio giudiziario e di garantire effettività ai principi costituzionali del giusto processo, della ragionevole durata dello stesso e del diritto di difesa che ogni persona deve poter avere garantito. Sappiamo che le difficoltà in cui versa la Giustizia nel nostro Paese sono tali per cui in diverse occasioni i predetti principi subiscono limitazioni o, a volte, sono del tutto disattesi. Le ragioni che hanno portato il sistema giudiziario a questa situazione sono diverse e complesso è il percorso da compiere per invertire la rotta. [...] Vorrei, in particolare, evidenziare l’importanza dello sviluppo anche nel processo penale di strumenti informatici e telematici con cui gradatamente sostituire la forma cartacea delle comunicazioni e dei documenti. [...] Tanto è stato fatto per il processo civile, anche per una maggiore disponibilità di dati e il diverso ruolo dell’avvocato nel processo, occorre impegnarsi affinché si possa procedere con celerità anche nel campo penale dove, peraltro, non siamo “all’anno zero”. È, infatti, un esempio di ciò il piano di digitalizzazione degli atti processuali ex art. 415 bis c.p.p., in base al quale l’Ordine ha fornito una trentina di personal computer che sono stati installati presso i locali del Tribunale, a disposizione degli avvocati che, mediante l’utilizzo di smart-card, potranno visionare, stampare o copiare su supporto informatico il fascicolo o le parti del fascicolo che interessano. Ma lo stesso può dirsi anche del Protocollo sottoscritto congiuntamente da Ordine, Procura e Camera Penale di Milano, con il quale si è dato il via alla sperimentazione delle notificazioni degli atti difensori a mezzo di posta elettronica, in applicazione dell’art. 148, comma 2-bis c.p.p.. In base a tale accordo diviene possibile l’impiego della posta elettronica standard per l’invio da parte degli uffici e la ricezione, nonché la restituzione della conferma di ricezione, da parte degli avvocati delle notifiche riguardanti una serie di atti specificamente indicata nel pro- tocollo stesso. È, questo, un progetto molto importante dal quale, introducendo il principio di dematerializzazione degli atti processuali, discenderà certamente un risparmio di tempi e di risorse. Se tanto ci attendiamo dal processo di informatizzazione e telematizzazione delle attività processuali, non di meno siamo convinti dell’importanza dei protocolli con i quali, sia con riferimento ai processi in corso davanti al Tribunale, sia con riferimento a quelli instaurati davanti alla Corte d’Appello, si sono individuate regole condivise rivolte a razionalizzare e ottimizzare lo svolgersi delle varie fasi processuali, con l’obiettivo di rendere più celeri i processi e, quindi, anche per restituire maggiore effettività ai richiamati principi del giusto processo, della ragionevole durata di esso nonché di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa. Esigenze di funzionalità e di trasparenza sono alla base, infine, del Protocollo per le udienze nei giudizi direttissimi sottoscritto tra Ordine e Tribunale di Milano, con il quale si è inteso regolamentare l’assistenza degli imputati tratti a giudizio, i cui difensori non siano riusciti a presenziare alle udienze benché regolarmente avvertiti. Al verificarsi di tali situazioni, subentrano i sostituti d’udienza che – secondo una precisa turnazione gestita dall’Ordine – assicurano la loro presenza in modo da consentire al giudice di disporre con celerità e sicurezza dell’ufficio di difesa e, quindi, di poter svolgere il processo. In questo contesto, è possibile rammentare altresì che, al fine di migliorare servizio dei difensori d’ufficio l’Ordine ha attivato ormai da diversi mesi un sistema di nomina online che, oltre a ovviare alle inevitabili attese telefoniche delle autorità giudiziarie, permette un preciso monitoraggio delle designazioni effettuate, assicurando in questo modo l’accesso alle nomine soltanto da parte di operatori accreditati per mezzo di registrazione internet sottoposta a filtri e a controlli. Il tema della difesa d’ufficio mi consente di rammentare l’opportunità che il Consiglio dell’Ordine ha inteso dare agli avvocati impegnati in tali attività di poter usufruire di forme di anticipazioni bancarie a condizioni agevolate sulle parcelle che attendono il pagamento da parte dello Stato. È fondamentale la collaborazione degli avvocati, nella verifica della correttezza degli indirizzi di posta elettronica pubblicati sul sito dell’Ordine | 11 NOTIZIE DALL’ORDINE siglato il protocollo per il tavolo della giustizia della città di milano La cerimonia della firma si è tenuta lo scorso 15 dicembre nell’Aula Magna del Palazzo di Giustizia alla presenza delle massime autorità U PIANO FORMATIVO 2010 n territorio e una comunità che sono e vogliono essere “europei” devono sviluppare azioni volte a portare i servizi della giustizia agli stessi livelli di qualità e di semplicità di accesso propri delle migliori prestazioni degli Stati membri dell’Unione, nel rispetto delle libertà e dei doveri dei cittadini. Per la città di Milano la sfida del 2015 impone al Tribunale, con il concorso dell’intera comunità di riferimento, scelte di innovazione e maggiore efficienza del servizio Giustizia, adeguate alle aspettative e alle sfide di modernità connesse all’evento. Con la partecipazione al Tavolo e la sottoscrizione del Protocollo d’intesa i firmatari si sono impegnati a: • collaborare per elaborare strategie di semplificazione e qualificazione dei servizi e delle attività proprie della giustizia civile, penale e minorile nella città di Milano; • individuare e realizzare, ciascuno in base alle proprie competenze, risorse e titolarità, progetti ed azioni volti ad aumenta- re l’efficacia e l’efficienza dei servizi della Giustizia; • monitorare e valutare la qualità e l’efficienza dei servizi della giustizia per promuovere e individuare iniziative di miglioramento continuo. Così costituito, il Tavolo per la Giustizia della Città di Milano, si riunirà almeno una volta l’anno per indicare le linee guida e le priorità delle azioni di miglioramento e innovazione dei servizi della giustizia, promuovere partnership e definire i ruoli dei partecipanti nella realizzazione degli obiettivi prefissati, monitorare lo stato di avanzamento dei progetti istituiti e promuovere la comunicazione pubblica sui risultati ottenuti. Hanno firmato il Protocollo d’intesa, durante la cerimonia dello scorso 15 dicembre nell’Aula Magna del Palazzo di Giustizia tra gli altri: il Ministro della Giustizia Angelino Alfano e i Ministri Roberto Calderoli e Renato Brunetta. E’ disponibile sul sito internet dell’Ordine www.ordineavvocatimilano.it sezione Formazione Continua, Documenti Formazione Continua, il Piano Formativo 2010 contenente le informazioni riguardanti le iniziative formative (programma fino a luglio) e di elearning organizzate dal Consiglio dell’Ordine e dalla Fondazione Forense di Milano. nasce la formazione a distanza dell’ordine Con la piattaforma E-learning e i videocorsi si completa il catalogo di proposte formative dell’Ordine degli avvocati di Milano. La primE due videonewsletter del Presidente sono online sul sito dell’Ordine area Formazione | 12 N asce la piattaforma di E-learning dell’Ordine di Milano attraverso la quale è possibile usufruire di diverse attività formative online riconosciute ai fini della formazione professionale continua introdotta con il Regolamento del 13 luglio 2007 dal Consiglio Nazionale Forense. Con questo nuovo strumento si arricchisce l’offerta dell’Ordine con una proposta che agevola gli iscritti, consentendo loro di organizzare con estrema flessibilità la propria formazione e il proprio aggiornamento. I corsi online, se correttamente seguiti, danno diritto all’acquisizione di crediti formativi che viene documentata con l’attestazione scaricabile direttamente dalla piattaforma web, evitando in questo modo la spedizione o la consegna presso gli uffici della formazione. Per partecipare ai videocorsi è necessario iscriversi dall’area web Riconosco-Milano, nella quale sono pubblicate (per il momento insieme agli altri eventi), le schede di riferimento dei videocorsi con le indicazioni sulle modalità di iscrizione e acquisizione di crediti formativi. A ciascun videocorso sono attribuiti 2 crediti formativi. Per gli iscritti all’Ordine di Milano i videocorsi sulle materie obbligatorie sono gratuiti. La piattaforma consente inoltre di comunicare con gli iscritti mediante videonewsletter di interesse generale NOTIZIE DALL’ORDINE l’ordine di milano presente al salone della giustizia di rimini D al 3 al 6 dicembre si è svolta a Rimini la prima edizione del Salone della Giustizia. L’Ordine degli Avvocati e il Tribunale di Milano hanno deciso di partecipare in modo attivo, realizzando uno spazio allestito nel padiglione La Legge, in collaborazione con i colleghi dell’Ordine degli Avvocati e il Tribunale di Rimini. L’iniziativa è stata un’importante occasione di incontro attraverso la quale l’Ordine e il Tribunale di Milano hanno avuto modo di presentare, in ambito nazionale, tutti i progetti intrapresi nel corso del 2009 in materia di innovazione. L’apprezzato spazio espositivo è divenuto luogo di scambio di opinioni in materia di riduzione dei tempi della Giustizia e conseguente riduzione dei costi di gestione: certamente la presentazione delle tappe per la realizzazione del Processo Civile Telematico ha suscitato un interessante dibattito, con le maggiori autorità presenti al Salone nonché con i rappresentanti degli Ordini Forensi di altre città italiane. Grande rilevanza è stata data, all’interno dell’area, all’iniziativa “Dalla parte del Cittadino”, allo Sportello del Cittadino e all’Organismo di Conciliazione, al Servizio ACCEDO del Giudice di Pace e alle alleanze tra istituzioni locali e nazionali. Momento di fondamentale importanza è stato il convegno di venerdì 4 dicembre Organizzazione, Innovazione e Responsabilità Sociale a cui hanno partecipato oltre a Livia Pomodoro e Enrico Moscoloni, tra gli altri: Aldo Bonomi, Claudio Castelli, Rodolfo Cicchetti, Carmelo Ferraro, Gianfranco Nucci, Sandro Callegaro, Rossella Talia, Luigi Birritteri, moderati da Lionello Mancini. Oltre 200 tra avvocati, magistrati e consulenti hanno assistito alle discussioni della Tavola Rotonda che ha saputo catalizzare l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori presenti ai 4 giorni del Salone. La sala scenografica del Parlamento è stata un’arena di dibattito in cui i relatori, disposti in cerchio attorno agli spettatori per sottolineare l’approccio diverso quanto innovativo di Milano in tutte le proprie iniziative, hanno affrontato i temi caldi della Giustizia, sottolineando i modelli vincenti di Milano e Rimini, senza dimenticare l’analisi profonda delle problematiche che persistono all’interno del Sistema Giustizia. Al termine del dibattito è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa tra i Tribunali di Milano (Presidente Livia Pomodoro) Rimini (Presidente Rossella Talia) e gli Ordini degli Avvocati di Milano (Consigliere Segretario Enrico Moscoloni) e Rimini (Presidente Gianfranco Nucci), con il quale le parti si impegnano reciprocamente per la collaborazione e cooperazione relativa allo sviluppo di servizi in favore della giustizia civile e penale. L’esperienza positiva del primo Salone, al quale ha preso parte anche una folta schiera di Ministri, fa già pensare alla seconda edizione del Salone della Giustizia che si terrà dal 2 al 5 dicembre 2010. | 13 NOTIZIE DALL’ORDINE anche gli Avvocati contro la violenza sulle donne Nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne, organizzato un gazebo del Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli avvocati di Milano davanti al Palazzo di Giustizia di Ilaria Li Vigni* è nella foto il gazebo del comitato pari opportunità stato un piccolo, ma efficace contributo che il Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Milano ha voluto offrire ad un problema sociale sempre più drammatico, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. E’ sufficiente qualche numero: in Italia, una donna su tre, tra i 16 e i 70 anni, nella sua vita è stata vittima della violenza di un uomo. Secondo i dati dell’Istat, sono 6,743 milioni le donne, nel mondo, che hanno subito nel corso della propria vita violenza fisica e ses- *Avvocato, componente della Commissione per le Pari Opportunità del Consiglio Nazionale Forense e del Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli avvocati di Milano CONVEGNO MATERNITÀ E STUDI DI SETTORE attesa per maggio la circolare che consentirà alle avvocate neomamme di non applicare gli studi di settore | 14 S i è svolto sabato 12 dicembre 2009, nell’aula Magna di Palazzo di Giustizia di Milano, il Convegno “Maternità e studi di settore”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano e dal suo Comitato Pari Opportunità. Il Convegno ha visto la partecipazione oltre che delle Colleghe e Colleghi interessati al tema, anche dei rappresentanti di altri Ordini professionali, quali ad esempio medici, commercialisti, ingegneri. I lavori si sono aperti con la relazione del Presidente avv. Paolo Giuggioli che ha ufficialmente posto un quesito all’Agenzia delle Entrate del Ministero dell’Economia suale, oltre 3 milioni quelle che hanno subito aggressioni durante o in seguito ad una relazione sentimentale. Si tratta di violenze domestiche soprattutto a danno di mogli e fidanzate: il luogo in cui otto donne su dieci hanno subito maltrattamenti è, infatti, proprio la casa familiare. Proprio per questa “silenziosità” del fenomeno, che ne accentua la drammaticità, il Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli avvocati di Milano, con questa iniziativa, ha inteso rivolgersi direttamente al cittadino, fornendo materiale informativo in merito alla normativa vigente in tema di maltrattamenti in famiglia, stalking e violenza sessuale e mettendo a disposizione alcune professioniste per suggerimenti e consigli. Notevole il successo dell’iniziativa: in molti si sono avvicinati al gazebo, hanno chiesto dettagli informativi sulle norme di legge che la maggior parte delle persone ovviamente ignora e consigli pratici in merito al rapporto con le istituzioni. E’ una nuova scommessa di noi operatori del diritto per contribuire a sconfiggere il gravissimo fenomeno sociale della violenza sulle donne: avvicinare i cittadini, sensibilizzarli al problema, spiegare loro in parole semplici i propri diritti e come farli valere. e delle Finanze, presente nella persona del dottor Luigi Magistro, Direttore Centrale della Direzione Centrale Accertamento: le libere professioniste madri di figli con età da zero a tre anni sono esonerate dall’applicazione degli studi di settore? Le premesse al quesito si poggiano sulla norma di cui all’art. 10, comma 4, lettera c), della Legge 8 maggio 1998, n. 146, che prevede l’esonero dall’applicazione degli studi di settore per i contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività. Le professioniste con figli di età da zero a tre anni svolgono la propria attività con modalità sicuramente non normali, così come ha spiegato ampiamente nella sua relazione il prof. Vittorino Andreoli, l’illustre esponente della medicina italiana e fine studioso del comportamento umano, che ha dato con la sua presenza una dimensione altamente culturale al Convegno. Continua a pag. 15 segue dalla pagina precedente Allo stato attuale della prassi amministrativa, tuttavia, è necessaria una idonea documentazione a supporto dello svolgimento dell’attività con modalità non normali, tale da vincere la presunzione insita negli studi di settore. La relazione dell’avv. Luciana Tullia Bertoli ha messo in evidenza che difficilmente una professionista ha la documentazione attestante la modalità di svolgimento dell’attività in presenza di figlio avente età da zero a tre anni, trattandosi di fattispecie spesso contingenti, improvvise e ripetute, che determinano uno sviamento dalla concentrazione mentale necessaria all’attività professionale e insieme una riduzione del tempo a disposizione, in un insieme che porta ad una perdita notevole di visibilità e presenza nel mercato. Da qui la richiesta che nelle prassi amministrative dell’Agenzia delle Entrate venga recepito che, tra le situazioni di non normale svolgimento dell’attività, di cui all’art.10, comma 4, lettera c), della Legge 8 maggio 1998, n. 146, sia considerata anche la fattispecie: Libere professioniste madri di figli con età da zero a tre anni. Solo con tale riconoscimento non è necessaria la documentazione a supporto dello svolgimento dell’attività con modalità non normali. Con tali premesse, è stato stilato il verbale del Convegno, letto dall’avv. Claudia Shammah e sottoscritto dal Direttore Centrale della Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate dott. Luigi Magistro e dal Presidente Avv. Paolo Giuggioli. Manca solo un ultimo passo nell’iter procedurale; nel mese di maggio 2010 uscirà la Circolare contenente le istruzioni alla dichiarazione dei redditi; la firma del verbale del Convegno da parte del dott. Magistro fa ben sperare che vi si potrà leggere l’esonero dall’applicazione degli studi di settore per le professioniste con figli di età da zero a tre anni. NOTIZIE DALL’ORDINE LIQUIDAZIONE DI SPESE LEGALI per azioni identiche MA DIFFERENTI PER VALORE Riceviamo dall’avv. Enrico Biagi, e volentieri pubblichiamo, la segnalazione e lo stralcio della sentenza del Tribunale di Milano n. 13518 del 2008 L a questione definita dal Tribunale riguardava il valore da attribuire a una causa in cui lo stesso legale difenda innumerevoli parti attrici che richiedono al convenuto, per vicende identiche, importi differenti. È applicabile l’art. 5.4 della Tariffa, oppure l’art. 5.5? Il Tribunale ha così disposto: «I difensori delle parti vincitrici nella nota spese che hanno depositato hanno esposto diritti e onorari calcolati con riferimento al valore della controversia che hanno determinato essere quello ricompreso tra € 516.500,01 ed € 1.549.400,00 evidentemente sulla base della totalità delle somme liquidate a titolo di risarcimento per tutti gli 82 investitori, pari ad € 1.333.321,04. La nota spese dei legali non può essere condivisa dal Tribunale. Con la presente causa infatti sono state introdotte più azioni autonome tra loro, tante quante sono le parti attrici e intervenute, si tratta di pluralità di cause autonome congiuntamente proposte. Considerando ciò le spese processuali devono liquidarsi individuando il valore della controversia che va stabilito secondo i criteri dell’art. 6 del DM 127/2004 il quale richiama l’art. 10 c.p.c.; il valore della controversia si determina, dunque, non con riferimento al cumulo del valore di ogni domanda in atti, ma con riferimento al valore della domanda proposta da ciascun investitore, valore che dato il numero degli investitori viene determinato considerando il valore più alto tra le domande proposte (€100.802,00). Infatti il cumulo delle domande stabilito dall’art. 10 c.p.c. riguarda esclusivamente le domande tra le stesse parti e non si riferisce al caso di domande proposte nei confronti dello stesso soggetto da diversi soggetti processuali ex art. 103 C.p.c., come nel caso di specie; nell’ipotesi in esame, pertanto, il valore della controversia non è dato dalla somma del valore della domanda di ciascun attore e intervenuto, ma è dato dal valore di ogni singola domanda. Dato il numero di attori e intervenuti, si attribuisce alla causa, per la liquidazione degli onorari, il valore del più alto risarcimento riconosciuto tra tutti quelli liquidati che è di € 100.802,00; poiché i vari attori e intervenuti avevano la medesima posizione processuale alla liquidazione si procede considerando il criterio di cui all’art. 5 comma 4 del D.M. 127/2004.» Invitiamo i lettori che desiderano segnalare i propri commenti a sentenze di merito a recapitarli alla redazione | 15 in breve IN QUESTO NUMERO STORIA DI COPERTINA • Approvata la riforma previdenziale deliberata dalla Cassa Forense PRIMO PIANO • Aumentato il contributo unificato e i diritti di copia notizie dall’ordine • Nuove competenze per valore e tabelle tariffarie per il procedimento ingiuntivo avanti il Giudice di Pace di Milano • Convenzione con Open Dot Com per la casella di posta elettronica certificata gratuita il primo anno • L’Unione Lombarda degli Ordini Forensi delibera sulla PEC e sul decreto istitutivo del servizio di conciliazione presso gli Ordini • Nasce la formazione a distanza dell’Ordine di Milano • Pubblicato sul sito il Piano Formativo 2010 • Iniziativa del Comitato Pari Opportunità del CNF presso l’Ordine di Milano in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne • Proposta l’esenzione dagli studi di settore per le avvocate madri di figli da uno a tre anni • L’Ordine di Milano al Salone della Giustizia di Rimini • Ambrogino d’Oro al Presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano Paolo Giuggioli IL NOTIZIARIO Supplemento a “La rivista del Consiglio” dell’Ordine degli avvocati di Milano Direzione e redazione: Via Carlo Freguglia, 1 20122 Milano Tel. 02 5492921 Fax 02 55181003 [email protected] Direttore Responsabile: Paolo Giuggioli Hanno collaborato: Enrico Moscoloni, Cinzia Preti, Enrico Biagi, Corrado Limentani, Luciana Tullia Bertoli, Ilaria Li Vigni, Gian Galeazzo Monarca, Filippo Pappalardo, Carmelo Ferraro, Paola Parigi, Enrico Benzoni Grafica: Milena Savic per Creativeconnection Stampa: Tipolitografia Edoardo Rosio NuovE tabelle tariffArie del giudice di pace Introdotto per i procedimenti ingiuntivi il nuovo scaglione da € 2.600,00 a € 5.000,00 che riduce il primo scaglione di competenza del Tribunale alle cause di valore da € 5.000,01 a € 5.200,00 Le tabelle aggiornate sono disponibili sul sito internet dell’Ordine TABELLA DELLE SPESE DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI Importi Contributo Unificato aggiornati con modifiche L. 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) - Scaglioni aggiornati con modifiche L. 18 giugno 2009, n. 69 Valore superiore a € 2.600,00 fino a € 5.000,00 Scritturazione € 12,00 Fascicolazione € 6,00 Corrispondenza € 11,00 Contributo unificato € 35,00 Marca – art. 30 DPR 115/2002 € 8,00 Diritti € 349,00 Onorari € 145,00 Spese generali (12,50% su diritti e onorari) € 62,00 TOTALE € 628,00 AGEVOLAZIONI PER GLI AVVOCATI In allegato a questo numero de Il Notiziario dell’Ordine trovate il fascicolo contentente tutte le convenzioni stipulate dall’Ordine in favore degli iscritti con aziende che realizzano prodotti o erogano servizi utili agli avvocati. La sola esibizione della tessera dell’Ordine consente di richiedere gli sconti, le facilitazioni e le condizioni concordate con le aziende. Gli avvocati che volessero segnalare altre opportunità sono invitati a farlo. LE medaglie D’Oro 2009 Pubblichiamo l’elenco degli avvocati che hanno maturato 50 anni di professione, insigniti il 18 dicembre scorso, della Medaglia d’Oro 2009 dall’Ordine degli avvocati di Milano Avv. Ezio Antonini Avv. Enrico Biagi Avv. Vincenzo Bilardo Avv. Rinaldo Bonatti Avv. Nicola Bonuomo Avv. Osvaldo Bonzio Avv. Franco Brazzabeni Avv. Aldo Brizzi Avv. Maria Calamita Avv. Claudio Camilli Avv. Michele Capezzera Avv. Vittorio Colesanti Avv. Vico Consonni Avv. Carlo Coppo Avv. Carmen Cordova Avv. Aldo Ernesto Luigi Crosta Avv. Arnaldo D’ambrosio Avv. Maria Cristina Delitala Chiumenti Avv. Leandro De Maio Avv. Enrico De Mita Avv. Giancarlo Dieci Avv. Marcantonio Di lazzaro Avv. Carlo Alberto Facchino Avv. Giovanni Falco Avv. Anna Fisco Oldrini Avv. Angelo Granata Avv. Giovanni Aurelio Gueli Avv. Mario Gulotta Avv. Lodovico Isolabella Avv. Livio Lamberti Bocconi Avv. Giancarlo La Scala Avv. Cosimo Maglie Avv. Ettore Maupoil Avv. Pier Antonio Nicolini Avv. Giorgio Nurzia Avv. Vittorio Pellegatta Avv. Francesco Pucci Avv. Enrico Radice Avv. Giorgio Rigoldi Avv. Gianmario Rossi Fizzotti Avv. Francesco Sabatini Avv. Michele Scialandrone Avv. Vincenzo Stanchi Avv. Giovanni Testori Avv. Carmentilde Viscardi Candela Avv. Franca Vitali Avv. Adolfo Werner Confalonieri Avv. Alfonso Zurlo