2247. Contratto di società. — Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. TIPI di società società semplice società in nome collettivo SOCIETÀ DI PERSONE società in accomandita semplice società per azioni società in accomandita per azioni società a responsabilità limitata società cooperative mutue assicuratrici (società mutualistiche) società fra avvocati società europea SOCIETÀ DI CAPITALI Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio)/1 (….) L'anno ............................. , il giorno .................................., del mese di ................................... ,davanti a me Dott..........................................................., Notaio in……………… , iscritto presso il Collegio notarile di………………,….sono personalmente comparsi i Signori: — Sig. Rossi, nato a………………..…., il……..….., residente in …………………., via………., n…., cod. fisc. …………………………, di professione…………………….. — Sig. Bianchi, nato a………………..…., il……..….., residente in …………………., via………., n…., cod. fisc. …………………………, di professione…………………….. — Sig. Verdi, nato a………………..…., il……..….., residente in …………………., via………., n…., cod. fisc. …………………………, di professione……………………..………..delle cui identità personali io Notaio sono certo. Detti comparenti mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale convengono e stipulano quanto segue: 1. È costituita fra i predetti signori una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale “................................... di………………………………. & C. s.n.c.” con sede in…………..….., via………………………., n………. 2. La società ha per oggetto la seguente attività: …………………………………………………. 3. La durata della società è fissata fino al……………………………. 4. Il capitale sociale è di Euro ………………………………., costituito dai conferimenti eseguiti dai soci nel modo seguente: - il socio Rossi Euro…………… pari al………% del capitale sociale; - il socio Bianchi Euro …….……… pari al………% del capitale sociale; - il socio Verdi Euro …….……… pari al………% del capitale sociale. 5. L’esercizio sociale di ogni anno si chiuderà al…….................. alla fine del quale l’organo amministrativo presenterà il rendiconto relativo alla gestione dell’anno precedente per l’approvazione dei soci 6. A seguito dell’approvazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro …. giorni alla distribuzione degli utili secondo le quote di seguito indicate: al socio Bianchi, …% al socio Rossi, …% al socio Verdi,…% 7. La società è amministrata da un amministratore unico nella persona del socio Sig. Rossi, che ha anche la rappresentanza della società 8. In caso di scioglimento della società, la liquidazione della stessa verrà affidata ad un liquidatore nominato dai soci. In caso di disaccordo tra i soci la nomina sarà fatta dal Presidente del tribunale nellacui circoscrizione ha sede la società 9. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.….. „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO SCIOGLIMENTO SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE con sottoscrizione autenticata dei contraenti forma scritta atto pubblico CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO ai fini dell‘iscrizione DEPOSITO del contratto nel R.I. del luogo in cui la società ha sede entro 30 gg. dalla stipulazione ad iniziativa degli amministratori CONTENUTO snc regolare generalità dei soci persone fisiche persone giuridiche ragione sociale nome di almeno un socio indicazione del rapporto sociale soci che hanno l‘amministrazione e la rappresentanza sede della società oggetto sociale conferimenti di ciascun socio, valore ad essi attribuito e modo di valutazione prestazioni cui sono obbligati i soci d‘opera norme di attribuzione di utili e perdite durata della società no pubblicità dichiarativa „società irregolare“ snc/sas -minore autonomia patrimoniale - regime particolare in materia di rappresentanza „GRIGLIA“ beneficio di escussione COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO società X BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO escutere escutere C esercitato azione esecutiva o dimostrata incapienza del patrimonio sociale beneficio di escussione „più marcato“ società semplice e snc irregolare snc regolare indicazione beni sui quali agevolmente soddisfarsi società X escutere escutere C esercitato azione esecutiva o dimostrata incapienza del patrimonio sociale società X escutere X escutere C POSIZIONE DEI CREDITORI PARTICOLARI DEI SOCI C non può chiedere la liquidazione della quota può rivalersi sugli utili può compiere atti conservativi sulla quota no società X si C U C C no compensazione deve attendere lo scioglimento della società esercitato azione esecutiva o dimostrata incapienza del patrimonio sociale se proroga espressa tre mesi per fare opposizione se proroga tacita opposizione senza limiti di tempo può ottenere la dichiarazione di fallimento del socio esclusione automatica liquidazione quota acquisizione quota alla massa attiva „GRIGLIA“ RAPPORTI FRA SOCI COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE DIVIETO DI CONCORRENZA CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO 2301. Divieto di concorrenza. — Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente con quella dellasocietà, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente. Il consenso si presume se l’esercizio dell’attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza. In caso d’inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l’applicazione dell’articolo 2286. SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO IRREGOLARE SI divieto di concorrenza RAPPORTI FRA SOCI SNC REGOLARE creditori sociali RAPPORTI CON I TERZI escussione diretta socio, tranne indicazione dei beni SOCIETÀ SEMPLICE creditori personali NO LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CON EFFICACIA NEI CONFRONTI DEI TERZI liquidazione della quota RAPPRESENTANZA ciascun socio che agisce per la società deve ritenersi munito della rappresentanza sociale terzo non deve verificare patti limitativi della responsabilità non opponibili ai terzi, a meno che non si provi che questi ne erano a conoscenza SOCIETÀ DI FATTO fondo comune elementi minimi per potersi parlare di contratto di società attività comune PROVA dell‘esistenza volontà di svolgere attività in comune spesso terzi volontà di ripartirsi utili e perdite attività agricola società semplice attività commerciale società in nome collettivo irregolare SOCIETÀ APPARENTE comportamenti idonei a ingenerare nei terzi il regionevole convincimento dell‘esistenza di un rapporto societario fra determinati soggetti Terzo G: anche prestazione sistematica e continuata di fideiussioni Imprenditore CC TIPI di società società semplice società in nome collettivo SOCIETÀ DI PERSONE società in accomandita semplice società per azioni società in accomandita per azioni società a responsabilità limitata società cooperative mutue assicuratrici (società mutualistiche) società fra avvocati società europea SOCIETÀ DI CAPITALI CONTRATTO DI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (esempio) Art. 1 - E costituita una Società in accomandita semplice sotto la ragione sociale " Danini & C. Società in accomandita semplice di Roberto Danini Art. 2 - La Società ha per oggetto l’importazione e l’esportazione di articoli informatici. Art. 3 - La sede della Società è fissata in Trento Via Verdi n. 12. Art. 4 - Il Signor Roberto Danini è socio accomandatario gerente, i Signori Ugo Bardo e Carla Bianchi sono soci accomandanti, con responsabilità limitata alla loro quota di capitale sociale. Art. 5 - Il capitale della Società è fissato in Euro 10.000 e viene assunto e sottoscritto dai soci nelle seguenti rispettive misure: - Signor Roberto Danini Euro 3.000; - Signor Ugo Bardo Euro 2.000; Signora Carla Bianchi Euro 5.000. Art. 6 - La durata della Società è stabilita fino al 31.12.2008. Alla scadenza del termine la Società si intenderà tacitamente prorogata, per un due anni, qualora sei mesi prima della scadenza, come sopra fissata o di quella della eventuale proroga, uno dei soci non abbia data disdetta agli altri soci mediante lettera raccomandata. Art. 7 - L'amministratore ordinaria e straordinaria della Società spettano al socio accomandatario Sig. Roberto Danini il quale è investito della firma sociale e della rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio. Art. 8 - Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno. Art. 9 - Alla fine di ogni esercizio il socio accomandatario redigerà inventario delle attività e delle passività sociali, sulla scorta del quale e della contabilità sociale formerà il bilancio ed il conto perdite e profitti. Il bilancio ed il conto perdite e profitti verranno comunicati entro il successivo mese di aprile ai soci accomandanti. Art. 10 - Gli utili risultanti dal bilancio verranno ripartiti fra i Soci in proporzione delle loro quote di partecipazione. Le eventuali perdite verranno supportate in proporzione al capitale, ferma restando la responsabilità dei soci accomandatanti alla sola quota della loro partecipazione nel capitale della Società. Art. 11 - Per quanto qui non previsto le parti fanno riferimento alle norme di legge in merito. SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE RAGIONE SOCIALE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO deve essere costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO SCIOGLIMENTO SE inserito nome dell‘accomandante risponde illimitatamente e solidalmente con gli accomandatari per tutte le obbligazioni sociali deve indicare il rapporto sociale se manca: ragione sociale irregolare RESPONSABILITÀ PER I DEBITI DELLA SOCIETÀ „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE soci accomandatari ILLIMITATA CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO SCIOGLIMENTO SOLIDALE soci accomandanti LIMITATA AL CONFERIMENTO tranne immistione nella amministrazione inserimento nome nella ragione sociale TRASFERIMENTO delle quote sociali quota accomandanti liberamente trasmissibile a causa di morte NO necessità del consenso dei soci superstiti trasferimento tra vivi effetto verso la società quota accomandatari se consenso dei soci (accomandatari e accomandanti) che rappresentano la maggioranza del capitale trasferimento a causa di morte regole snc trasferimento tra vivi „GRIGLIA“ AMMINISTRAZIONE COSTITUZIONE CONFERIMENTI solo i soci accomandatari QUOTE DI PARTECIPAZIONE CONTROLLO REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE nomina/revoca degli amministratori BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO tramite contratto sociale per atto separato tutti i soci accomandatari approvazione tanti soci accomandanti che rappresentano la maggioranza del capitale da loro sottoscritto SE vengono a mancare gli accomandatari accomandante possibile la nomina di un amministratore provvisorio per il compimento atti di ordinaria amministrazione estraneo massimo sei mesi se oltre sei mesi respons. illimitata per obbligazioni sociali soci accomandanti sanzione non possono amministrare responsabilità illimitata e solidale possono trattare e concludere singoli affari in nome della società in virtù di procura speciale possono prestare la loro opera manuale o intellettuale sotto la direzione degli amministratori se l‘atto costitutivo lo consente facoltà di dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni (anche categorie di operazioni) facoltà di compiere atti di ispezione e sorveglianza NON ingerenza nell‘amm. „GRIGLIA“ SOCI ACCOMANDANTI COSTITUZIONE sull‘operato degli amministratori CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO SCIOGLIMENTO diritto alla comunicazione annuale del bilancio possono controllarne l‘esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE ulteriore causa di scioglimento quando permangono solo soci di una medesima categoria REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE e non ne avviene la ricostituzione entro sei mesi CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO SCIOGLIMENTO SE società continua trasformazione in snc irregolare crediti fatti valere nei confronti degli accomandata SE ancora creditori insoddisfatti liquidazione e cancellazione nei confronti dei liquidatori, se si dimostri che il pagamento è dipeso da loro colpa crediti fatti valere nei confronti degli accomandatanti ma limitatamente alla quota di liquidazione, oltre che nei limiti dei conferimenti ancora dovuti TIPI di società società semplice società in nome collettivo società in accomandita semplice società per azioni società in accomandita per azioni società a responsabilità limitata società cooperative mutue assicuratrici (società mutualistiche) società fra avvocati società europea SOCIETÀ DI PERSONE SOCIETÀ DI CAPITALI SOCIETÀ sodalizio risparmio anonimo gestito in modo efficace da „professionisti“ PROPRIETÀ (azionisti) CONTROLLO (management) SOCI PROBLEMA DI „AGENCY“ NECESSITÀ DI FLESSIBILITÀ AMMINISTRATORI SOCI AMMINISTRATORI ALLOCAZIONE DEI DIRITTI DI CONTROLLO ? CREDITORI SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO MAGGIORANZA minoranza diritti di controllo PROBLEMA DI OPPORTUNISMO („hold up“) SELEZIONE Mercato mobiliare Sentenze della Corte di Giustizia CE Centros (1999) Überseering (2002) Inspire Art (2003) GB D AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ Socio X C X C AZIONE LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ COSTITUZIONE „LIBERA“ FRANCIA: 1807 FRANCIA: 1867 INGHILTERRA: 1855 INGHILTERRA: 1870 GERMANIA: 1861 GERMANIA: 1844 CALIFORNIA: 1931 CALIFORNIA: 1949 DELAWARE:1883 DELAWARE:1883 EVOLUZIONE NORMATIVA IN ITALIA Codice di Commercio, 1882: società anonima C.C. 1942 mini riforma del 1974 T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria d.lgs. 24-02-1998 n. 58 (t.u.f.) spa come emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati assetto organizzativo interno delle spa quotate riforma generale del 2003 modifiche del 2005 SOCIETÀ DI CAPITALI società a responsabilità limitata società in accomandita per azioni società per azioni tre MODELLI principali s.p.a. di base (c.d. s.p.a. chiusa) s.p.a. che ricorre al mercato del capitale di rischio (c.d. s.p.a. aperta) s.p.a. con azioni quotate s.p.a. ad azionariato diffuso s.p.a. di base (c.d. s.p.a. chiusa) soci/creditori maggioranza/ minoranza soci risparmiatori/ soci imprenditori s.p.a. che ricorre al mercato del capitale di rischio (c.d. s.p.a. aperta) gruppo di comando/ maggioranza del capitale soci investitori istituzionali soci/amministratori