2247. Contratto di società. — Con il contratto di società due o più persone
conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica
allo scopo di dividerne gli utili.
TIPI
di società
società semplice
società in nome collettivo
SOCIETÀ DI
PERSONE
società in accomandita semplice
società per azioni
società in accomandita per azioni
società a responsabilità limitata
società cooperative
mutue assicuratrici (società mutualistiche)
società fra avvocati
società europea
SOCIETÀ DI
CAPITALI
Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio)/1
(….)
L'anno ............................. , il giorno .................................., del
mese di ................................... ,davanti a me
Dott..........................................................., Notaio in……………… ,
iscritto presso il Collegio notarile di………………,….sono
personalmente comparsi i Signori:
— Sig. Rossi, nato a………………..…., il……..….., residente in
…………………., via……….,
n…., cod. fisc. …………………………, di
professione……………………..
— Sig. Bianchi, nato a………………..…., il……..….., residente in
…………………., via……….,
n…., cod. fisc. …………………………, di
professione……………………..
— Sig. Verdi, nato a………………..…., il……..….., residente in
…………………., via……….,
n…., cod. fisc. …………………………, di
professione……………………..………..delle cui identità personali io
Notaio sono certo. Detti comparenti mi richiedono di ricevere il
presente atto in forza del quale convengono e stipulano quanto
segue:
1. È costituita fra i predetti signori una Società in nome collettivo
sotto la ragione sociale
“................................... di………………………………. & C. s.n.c.”
con sede in…………..….., via………………………., n……….
2. La società ha per oggetto la seguente attività:
………………………………………………….
3. La durata della società è fissata fino al…………………………….
4. Il capitale sociale è di Euro ………………………………., costituito
dai conferimenti eseguiti dai soci nel
modo seguente:
- il socio Rossi Euro…………… pari al………% del capitale
sociale;
- il socio Bianchi Euro …….……… pari al………% del capitale
sociale;
- il socio Verdi Euro …….……… pari al………% del capitale sociale.
5. L’esercizio sociale di ogni anno si chiuderà al…….................. alla
fine del quale l’organo amministrativo presenterà il rendiconto
relativo alla gestione dell’anno precedente per l’approvazione dei
soci
6. A seguito dell’approvazione del rendiconto gli amministratori
procederanno entro …. giorni alla distribuzione degli utili
secondo le quote di seguito indicate:
al socio Bianchi, …%
al socio Rossi, …%
al socio Verdi,…%
7. La società è amministrata da un amministratore unico nella
persona del socio Sig. Rossi, che ha anche la
rappresentanza della società
8. In caso di scioglimento della società, la liquidazione della
stessa verrà affidata ad un liquidatore nominato dai soci. In
caso di disaccordo tra i soci la nomina sarà fatta dal
Presidente del tribunale nellacui circoscrizione ha sede la
società
9. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa
riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.…..
„GRIGLIA“
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
SCIOGLIMENTO
SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
„GRIGLIA“
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
con sottoscrizione autenticata
dei contraenti
forma scritta
atto pubblico
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
ai fini dell‘iscrizione
DEPOSITO del
contratto
nel R.I. del luogo in
cui la società ha sede
entro 30 gg. dalla stipulazione
ad iniziativa degli amministratori
CONTENUTO
snc regolare
generalità dei soci
persone fisiche
persone giuridiche
ragione sociale
nome di almeno
un socio
indicazione del
rapporto sociale
soci che hanno
l‘amministrazione e
la rappresentanza
sede della società
oggetto sociale
conferimenti di ciascun socio, valore ad essi
attribuito e modo di valutazione
prestazioni cui sono obbligati i soci d‘opera
norme di attribuzione di utili e perdite
durata della società
no pubblicità dichiarativa
„società irregolare“
snc/sas
-minore autonomia patrimoniale
- regime particolare in
materia di rappresentanza
„GRIGLIA“
beneficio di
escussione
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
società
X
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
escutere
escutere
C
esercitato
azione
esecutiva
o dimostrata
incapienza del
patrimonio
sociale
beneficio di
escussione
„più marcato“
società semplice e snc irregolare
snc regolare
indicazione beni
sui quali agevolmente
soddisfarsi
società
X
escutere
escutere
C
esercitato
azione
esecutiva
o dimostrata
incapienza del
patrimonio
sociale
società
X
escutere
X
escutere
C
POSIZIONE DEI CREDITORI
PARTICOLARI DEI SOCI
C
non può chiedere la
liquidazione della quota
può rivalersi sugli utili
può compiere atti conservativi
sulla quota
no
società
X
si
C
U
C
C
no
compensazione
deve attendere lo
scioglimento della
società
esercitato
azione
esecutiva
o dimostrata
incapienza del
patrimonio
sociale
se proroga
espressa
tre mesi per fare
opposizione
se proroga
tacita
opposizione
senza limiti
di tempo
può ottenere la dichiarazione
di fallimento del socio
esclusione automatica
liquidazione quota
acquisizione quota alla
massa attiva
„GRIGLIA“
RAPPORTI FRA SOCI
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
DIVIETO DI
CONCORRENZA
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
2301. Divieto di concorrenza. — Il socio non può, senza il consenso
degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente
con quella dellasocietà, né partecipare come socio illimitatamente
responsabile ad altra società concorrente.
Il consenso si presume se l’esercizio dell’attività o la partecipazione ad
altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a
conoscenza.
In caso d’inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha
diritto al risarcimento del danno, salva l’applicazione dell’articolo 2286.
SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO IRREGOLARE
SI divieto di concorrenza
RAPPORTI
FRA SOCI
SNC REGOLARE
creditori sociali
RAPPORTI
CON I TERZI
escussione diretta
socio, tranne
indicazione dei beni
SOCIETÀ SEMPLICE
creditori personali
NO LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ
CON EFFICACIA NEI CONFRONTI DEI TERZI
liquidazione
della quota
RAPPRESENTANZA
ciascun socio che agisce per la
società deve ritenersi munito
della rappresentanza sociale
terzo non
deve verificare
patti limitativi della responsabilità non
opponibili ai terzi, a meno che non si
provi che questi ne erano a conoscenza
SOCIETÀ
DI FATTO
fondo comune
elementi minimi per potersi
parlare di contratto di società
attività comune
PROVA dell‘esistenza
volontà di svolgere attività
in comune
spesso terzi
volontà di ripartirsi utili e perdite
attività agricola
società semplice
attività commerciale
società in nome collettivo irregolare
SOCIETÀ
APPARENTE
comportamenti idonei a ingenerare nei terzi
il regionevole convincimento dell‘esistenza
di un rapporto societario fra determinati soggetti
Terzo
G: anche prestazione sistematica
e continuata di fideiussioni
Imprenditore
CC
TIPI
di società
società semplice
società in nome collettivo
SOCIETÀ DI
PERSONE
società in accomandita semplice
società per azioni
società in accomandita per azioni
società a responsabilità limitata
società cooperative
mutue assicuratrici (società mutualistiche)
società fra avvocati
società europea
SOCIETÀ DI
CAPITALI
CONTRATTO DI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
(esempio)
Art. 1 - E costituita una Società in accomandita semplice
sotto la ragione sociale " Danini & C. Società in accomandita
semplice di Roberto Danini
Art. 2 - La Società ha per oggetto l’importazione e
l’esportazione di articoli informatici.
Art. 3 - La sede della Società è fissata in Trento Via Verdi n.
12.
Art. 4 - Il Signor Roberto Danini è socio accomandatario
gerente, i Signori Ugo Bardo e Carla Bianchi sono soci
accomandanti, con responsabilità limitata alla loro quota di
capitale sociale.
Art. 5 - Il capitale della Società è fissato in Euro
10.000 e viene assunto e sottoscritto
dai soci nelle seguenti rispettive misure:
- Signor Roberto Danini Euro 3.000;
- Signor Ugo Bardo Euro 2.000;
Signora Carla Bianchi Euro 5.000.
Art. 6 - La durata della Società è stabilita fino al
31.12.2008.
Alla scadenza del termine la Società si intenderà
tacitamente prorogata, per un due anni,
qualora sei mesi prima della scadenza, come sopra
fissata o di quella della eventuale
proroga, uno dei soci non abbia data disdetta agli altri
soci mediante lettera raccomandata.
Art. 7 - L'amministratore ordinaria e straordinaria della
Società spettano al socio accomandatario Sig. Roberto
Danini il quale è investito della firma sociale e della
rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio.
Art. 8 - Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni
anno.
Art. 9 - Alla fine di ogni esercizio il socio accomandatario
redigerà inventario delle attività e delle passività sociali, sulla
scorta del quale e della contabilità sociale formerà il bilancio ed
il conto perdite e profitti. Il bilancio ed il conto perdite e profitti
verranno comunicati entro il successivo mese di aprile ai soci
accomandanti.
Art. 10 - Gli utili risultanti dal bilancio verranno
ripartiti fra i Soci in proporzione delle loro quote di
partecipazione. Le eventuali perdite verranno
supportate in proporzione al capitale, ferma
restando la responsabilità dei soci
accomandatanti alla sola quota della loro
partecipazione nel capitale della Società.
Art. 11 - Per quanto qui non previsto le parti
fanno riferimento alle norme di legge in merito.
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
„GRIGLIA“
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
RAGIONE
SOCIALE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
BILANCIO
deve essere costituita dal nome
di almeno uno dei soci accomandatari
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
SCIOGLIMENTO
SE inserito nome dell‘accomandante
risponde illimitatamente e
solidalmente con gli
accomandatari per tutte le
obbligazioni sociali
deve indicare il rapporto sociale
se manca: ragione
sociale irregolare
RESPONSABILITÀ
PER I DEBITI DELLA
SOCIETÀ
„GRIGLIA“
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
soci accomandatari
ILLIMITATA
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
SCIOGLIMENTO
SOLIDALE
soci accomandanti
LIMITATA AL
CONFERIMENTO
tranne
immistione nella
amministrazione
inserimento nome
nella ragione sociale
TRASFERIMENTO
delle quote sociali
quota accomandanti
liberamente trasmissibile
a causa di morte
NO necessità del consenso
dei soci superstiti
trasferimento tra vivi
effetto verso la società
quota accomandatari
se consenso dei soci (accomandatari e accomandanti)
che rappresentano la
maggioranza del capitale
trasferimento a causa
di morte
regole snc
trasferimento tra vivi
„GRIGLIA“
AMMINISTRAZIONE
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
solo i soci accomandatari
QUOTE DI
PARTECIPAZIONE
CONTROLLO
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
nomina/revoca degli
amministratori
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
tramite contratto
sociale
per atto separato
tutti i soci accomandatari
approvazione tanti soci
accomandanti che rappresentano
la maggioranza del capitale da
loro sottoscritto
SE vengono a mancare
gli accomandatari
accomandante
possibile la nomina di un amministratore
provvisorio per il compimento atti di
ordinaria amministrazione
estraneo
massimo sei mesi
se oltre sei mesi
respons. illimitata
per obbligazioni
sociali
soci accomandanti
sanzione
non possono amministrare
responsabilità
illimitata e solidale
possono trattare e concludere
singoli affari in nome della
società in virtù di procura speciale
possono prestare la loro opera manuale
o intellettuale sotto la direzione degli
amministratori
se l‘atto costitutivo lo consente
facoltà di dare autorizzazioni
e pareri per determinate operazioni
(anche categorie di operazioni)
facoltà di compiere atti di
ispezione e sorveglianza
NON
ingerenza
nell‘amm.
„GRIGLIA“
SOCI ACCOMANDANTI
COSTITUZIONE
sull‘operato degli
amministratori
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
SCIOGLIMENTO
diritto alla comunicazione
annuale del bilancio
possono controllarne
l‘esattezza, consultando i
libri e gli altri documenti
della società
„GRIGLIA“
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
ulteriore causa di
scioglimento
quando permangono solo soci
di una medesima categoria
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
e non ne avviene
la
ricostituzione
entro sei mesi
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
SCIOGLIMENTO
SE società
continua
trasformazione in
snc irregolare
crediti fatti valere nei confronti degli accomandata
SE ancora creditori
insoddisfatti
liquidazione e
cancellazione
nei confronti dei liquidatori, se si dimostri che
il pagamento è dipeso da loro colpa
crediti fatti valere nei confronti degli accomandatanti
ma limitatamente alla quota di liquidazione, oltre che
nei limiti dei conferimenti ancora dovuti
TIPI
di società
società semplice
società in nome collettivo
società in accomandita semplice
società per azioni
società in accomandita per azioni
società a responsabilità limitata
società cooperative
mutue assicuratrici (società mutualistiche)
società fra avvocati
società europea
SOCIETÀ DI
PERSONE
SOCIETÀ DI
CAPITALI
SOCIETÀ
sodalizio
risparmio anonimo gestito
in modo efficace da „professionisti“
PROPRIETÀ
(azionisti)
CONTROLLO
(management)
SOCI
PROBLEMA DI „AGENCY“
NECESSITÀ DI
FLESSIBILITÀ
AMMINISTRATORI
SOCI
AMMINISTRATORI
ALLOCAZIONE DEI
DIRITTI DI CONTROLLO ?
CREDITORI
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
MAGGIORANZA
minoranza
diritti di controllo
PROBLEMA DI
OPPORTUNISMO
(„hold up“)
SELEZIONE
Mercato mobiliare
Sentenze della
Corte di Giustizia CE
Centros (1999)
Überseering (2002)
Inspire Art (2003)
GB
D
AUTONOMIA
PATRIMONIALE
PERFETTA
LIMITAZIONE DELLA
RESPONSABILITÀ
Socio
X
C
X
C
AZIONE
LIMITAZIONE DELLA
RESPONSABILITÀ
COSTITUZIONE „LIBERA“
FRANCIA: 1807
FRANCIA: 1867
INGHILTERRA: 1855
INGHILTERRA: 1870
GERMANIA: 1861
GERMANIA: 1844
CALIFORNIA: 1931
CALIFORNIA: 1949
DELAWARE:1883
DELAWARE:1883
EVOLUZIONE NORMATIVA IN ITALIA
Codice di Commercio, 1882: società anonima
C.C. 1942
mini riforma del 1974
T.U. delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria
d.lgs. 24-02-1998 n. 58 (t.u.f.)
spa come emittente strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
assetto organizzativo interno
delle spa quotate
riforma generale del 2003
modifiche del 2005
SOCIETÀ DI
CAPITALI
società a
responsabilità
limitata
società in
accomandita
per azioni
società per
azioni
tre MODELLI
principali
s.p.a. di base
(c.d. s.p.a. chiusa)
s.p.a. che ricorre al
mercato del capitale
di rischio
(c.d. s.p.a. aperta)
s.p.a. con
azioni quotate
s.p.a. ad
azionariato
diffuso
s.p.a. di base
(c.d. s.p.a. chiusa)
soci/creditori
maggioranza/
minoranza
soci risparmiatori/
soci imprenditori
s.p.a. che ricorre al
mercato del capitale
di rischio
(c.d. s.p.a. aperta)
gruppo di comando/
maggioranza del capitale
soci investitori istituzionali
soci/amministratori
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lezioni 7-8