P. T . 20 04
P.T. 20 0 4
Fondazione Santa Chiara
Centro Multiservizi per la Popolazione Anziana Onlus
Via Paolo Gorini, 48 – 26900 Lodi
Tel. 0371/403.1 – fax 0371/ 403448 –
- SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA E SERVIZI
COMPLEMENTARI
– SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO DIVISE DEL PERSONALE
- SERVIZIO DI LAVAGGIO, STIRATURA E MANUTENZIONE DEGLI INDUMENTI
PERSONALI
DEGLI OSPITI E DEGLI AUSILI TECNICI DI PROPRIETA’
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PARTE DEL SERVIZIO n. 2
SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO DIVISE DEL PERSONALE
- PERIODO 1.7.2015/30.06.2018
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Parte del servizio 2 : CAPITOLATO SERVIZIO NOLEGGIO E LAVAGGIO DIVISE
Indice
art. 1 - oggetto del servizio
art. 2 - durata del servizio
art. 3 - importo contrattuale
art. 4 - caratteristiche del servizio
art. 5 - casi di disinfezione
art. 6 - quantità e qualità delle divise
art. 7 - fatturazione e pagamenti
art. 8 – consegna, ritiro e trasporto biancheria
art. 9 - controlli
art. 10 – responsabilità e garanzie
art. 11 – qualificazione del servizio – servizi di emergenza
art. 12 - esecuzione d’ufficio
art. 13 - penalità
art. 14 - recesso e risoluzione del contratto
art. 15 - controversie
art. 16 - fallimento e decesso dell’appaltatore
art. 17 - forza maggiore
art. 18 - divieto di cessione del contratto – subappalto
art. 19 - obblighi della ditta appaltatrice verso il personale dipendente
art. 20 - obblighi per l’aggiudicatario
art. 21 - spese contrattuali
art. 22 - modifiche contrattuali
art. 23 - elezione domicilio
art. 24 - disposizioni finali
art. 25 - accettazione del capitolato speciale e delle disposizioni previste dal codice etico
art. 26 - estensione del contratto
Allegato n. 1 – 2
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ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
1. La Fondazione “ Santa Chiara” di Lodi, in seguito indicata, in tutti gli atti di gara e
contrattuali, come “la Fondazione”) intende affidare l’appalto triennale dei servizi di:
-
noleggio, ritiro/consegna, trasporto, lavaggio, stiratura, manutenzione, delle
divise ed indumenti vari per il personale in servizio presso la Fondazione Santa
Chiara . Le quantità per tipologie della fornitura sono indicate nell’allegato 1) al
presente capitolato. Le divise e gli indumenti vari dovranno avere i requisiti
tecnici dei tessuti e i requisiti tecnici di confezione minimi indispensabili
riportati nell’Allegato 2
2. Il servizio dovrà essere disimpegnato con l'osservanza delle norme che seguono e delle
norme di igiene e sanità vigenti in materia, degli accordi sindacali, nazionali e
provinciali, del personale dipendente delle Imprese di lavanderia, pulitura a secco e
stireria in genere, del Regolamento dell'Amministrazione del Patrimonio e Contabilità
dello Stato, delle norme del Codice Civile.
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO
1. L’appalto in oggetto avrà durata di anni TRE (3), per il periodo 1° luglio 2015 – 30
giugno 2018.
2. Nel caso in cui allo scadere del termine naturale del contratto (30.06.2018) la
Fondazione non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio con effetto dal
01/07/2018, l’appaltatore sarà obbligato ad assicurare la prosecuzione del servizio
alle medesime condizioni contrattuali in essere alla scadenza del contratto, per un
periodo non superiore ad un trimestre, e comunque fino all’aggiudicazione della nuova
gara o fino all’attivazione del nuovo servizio.
3. La durata comprende anche il periodo di prova previsto al successivo comma.
4. Il rapporto contrattuale è sottoposto ad un periodo di prova di mesi sei (6), al termine
del quale sarà formulato un motivato giudizio di accettabilità o meno del servizio
stesso. Il periodo di prova si intenderà superato se non sarà intervenuta comunicazione
contraria da parte della Fondazione. In caso negativo della prova, l’esito sarà
comunicato alla Ditta tramite raccomandata ed il rapporto contrattuale dovrà
intendersi risolto, previa constatazione in contraddittorio delle ragioni della
inadeguatezza del servizio. Per i servizi o le prestazioni contestate , la Fondazione
potrà anche effettuare rivalsa sulla cauzione definitiva e/o sui crediti vantati dalla
Ditta. In tal caso resta ferma la facoltà della Fondazione di affidare la fornitura,
sempre con le modalità indicate nel presente articolo, alla Ditta che avrà presentato in
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sede di gara la seconda migliore offerta, previa negoziazione. In caso di esito negativo
della prova, la Ditta non avrà diritto ad alcun risarcimento.
Il Servizio eseguito durante il periodo di prova sarà regolarmente retribuito secondo
quanto previsto dal presente capitolato
ART. 3 – IMPORTO CONTRATTUALE
1. L’importo contrattuale presunto per l’intera durata dell’appalto quale corrispettivo
riferito al parte del servizio n. 2 per tutte le prestazioni indicate nel precedente art. 1
viene quantificato in €uro 136.990,00 oltre IVA nella misura di legge di cui € 6.849,50
(IVA esclusa) per costi relativi alla sicurezza, calcolati in misura forfetaria nel 5,00%
dell’importo complessivo a base d’asta, non soggetti a ribasso d’asta. Detto importo
contrattuale massimo presunto è stato determinato moltiplicando il numero massimo di
dipendenti utilizzatori di divise (n. 200.) per il corrispettivo giornaliero
omnicomprensivo fisso per ogni dipendente (€. 1,03=), per n. 665 giorni di durata del
contratto d’appalto. Il corrispettivo giornaliero unitario è determinato dalla somma tra
l’importo di € 0,9785 (IVA esclusa) soggetto a ribasso d’asta e di € 0,0515 (IVA
esclusa) per costi relativi alla sicurezza, calcolati in misura forfetaria nel 5,00%
dell’importo unitario a base d’asta, non soggetti a ribasso d’asta .
2. Tale importo totale è comunque puramente indicativo in quanto l’importo effettivo
dell’appalto sarà quello risultante dall’offerta della ditta aggiudicataria, applicando il
relativo prezzo giornaliero offerto per ciascun ospite presente.
3. I corrispettivi del presente appalto si intendono fissi ed immutabili per tutta la durata
triennale contrattuale, fatta salva l’applicazione - su richiesta dell’appaltatore o della
Fondazione appaltante - con decorrenza 01/07/2016, 01/01/2017 degli incrementi o
decrementi percentuali rilevati dell’ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati). Qualora la richiesta di cui sopra venga presentata
successivamente alle date sopra indicate, la decorrenza dei nuovi prezzi coinciderà con
la data di acquisizione o formulazione della richiesta da parte della Fondazione
ART. 4 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
1. Per servizio di noleggio va intesa la fornitura, la lavatura, la disinfezione, la stiratura,
di tutti i capi e indumenti occorrente al personale della Fondazione secondo le quantità
ed il numero di lavaggi indicati negli allegati al presente capitolato, nonché la
sostituzione dei capi deteriorati dall’uso e non più utilizzabili.
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2. Il processo di lavaggio deve essere eseguito nel rispetto delle normative tecniche
vigenti e deve garantire: a) l’eliminazione di qualsiasi tipo di sporco e di macchie – b) un
risciacquo sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio che possono
essere responsabili di allergie, irritazioni ed altri inconvenienti – c) l’eliminazione di
tutti gli odori.
3. La dotazione di divise, macchiata da materiale organico, da prodotti medicamentosi o
altri prodotti, dovrà essere lavata sino alla completa rimozione della macchia;
diversamente la stessa biancheria dovrà essere eliminata senza che l’appaltatore possa
vantare rimborsi di alcun genere. I capi lavati dovranno essere privi di qualsiasi tipo di
macchia e completi di bottoni o altri sistemi di chiusura (cerniere, fettuccia, ecc.). I
capi rotti, bucati, sfilacciati o macchiati dovranno essere sostituiti.
4. I detersivi, o altri prodotti utilizzati, dovranno essere pienamente rispondenti alle
normative vigenti in materia ed essere idonei ad assicurare alla biancheria ed ai capi in
genere la necessaria morbidezza, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti
(allergie, irritazioni della pelle, ecc.). La Fondazione si riserva di effettuare, con le
metodiche ritenute più idonee, l’analisi sulle divise al fine di verificare l’eventuale
presenza di sostanze chimiche o di residui della lavorazione che possano reagire e
riattivarsi in presenza di sudore, liquidi organici, medicamenti o quant’altro
normalmente utilizzato nelle terapie mediche, provocando danni agli utenti dei quali la
ditta appaltatrice assume sin d’ora ogni responsabilità ed onere.
5. I capi puliti saranno consegnati in maneggevoli pacchi, funzionali all’uso corrente della
biancheria in essi contenuta e perfettamente ricoperti da involucro trasparente, che
garantisca il mantenimento di condizioni igieniche ottimali.
6. Gli impianti di lavaggio dell’aggiudicatario dovranno esser dotati di sistemi di
depurazione delle acque nonché consentire il raggiungimento delle temperature che
garantiscano la decontaminazione dei capi. L’area adibita allo stoccaggio di biancheria
sporca e al suo caricamento nelle macchine di lavaggio deve essere completamente
isolata dai locali adibiti alla cernita, alla stiratura e imballaggio della biancheria pulita.
7. Dovranno comunque essere adottati tutti i provvedimenti necessario onde evitare
inquinamenti della biancheria sanificata. In caso di necessità potranno utilizzarsi più
stabilimenti produttivi, purché in regola con quanto previsto dal presente capitolato.
8. L’Ente potrà in ogni momento operare controlli tesi a individuare possibili
contaminazioni causate da un’eventuale non rispondenza della biancheria alle richieste
norme di qualità e vigilerà costantemente sul servizio effettuando anche specifici
sopralluoghi e controlli al fine di verificare il rispetto delle norme igienico- sanitarie e
qualitative.
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9. Per la confezione degli indumenti dovrà essere utilizzato tessuto in puro cotone in
conformità alla normativa UNI e corrispondente alle campionature depositate in sede
di presentazione dell’offerta.
10. Le divise dovranno essere confezionate ad hoc per ciascun dipendente, secondo le
indicazioni impartite dalla Fondazione e nel rispetto delle norme capitolari e dovranno
essere consegnate entro il 31 maggio 2015 in quanto il servizio appaltato avrà
decorrenza a partire dal 1° giugno 2015, data in cui per ogni dipendente deve essere
fornita l’intera dotazione allo stesso assegnata;
11. Tali termini dovranno essere perentoriamente rispettati, e nel periodo di
aggiudicazione provvisoria, secondo le cadenze indicate al successivo articolo 6.6 , è
compreso il tempo necessario per le operazioni di rilievo delle taglie/misure e per la
confezione.
Inoltre, fermi restando i termini per la consegna a saldo,
l’Amministrazione si riserva di trasmettere un eventuale ordine di priorità per le
consegne che verrà eventualmente comunicato dall’U.O. Gestione Infermieristica .
Durante il corso del servizio, i quantitativi posti a gara potranno essere aumentati o
ridotti da parte della Fondazione entro il limite del 20% dell’importo complessivo
contrattuale, fermo restando le condizioni di aggiudicazione e senza che la Ditta
aggiudicataria possa sollevare eccezioni. Eventuali variazioni di entità superiore
potranno essere concordate fra le parti.
12. La ditta aggiudicataria è tenuta alla rilevazione delle taglie di tutto il personale della
Fondazione presso la sede, nelle modalità stabilite dalla Fondazione. La rilevazione
dovrà avvenire con metodo sartoriale da tecnici specializzati di ambo i sessi con ausilio
del cosiddetto misurometro. Si precisa che lo sviluppo delle varie taglie deve avvenire
sulla base delle modellazioni direttamente dalla ditta aggiudicataria. Per ogni
dipendente, oltre ai dati personali ed al numero di matricola, dovranno essere riportati
i seguenti dati antropometrici: altezza; circonferenza petto; circonferenza vita;
circonferenza fianchi, circonferenza testa, misura calzata, misura collo, taglia. Oltre
ai predetti dati antropometrici, per i soggetti per i quali sia necessario apportare uno o
più aggiustamenti sartoriali extra , dovrà esserne annotata la specificità. I dati
suddetti, dovranno essere registrati a cura e spese dell’aggiudicataria su supporto
informatico compatibile con il software in dotazione della Fondazione.
13. Qualora , successivamente al confezionamento personalizzato delle divise, si
rendessero necessari ulteriori interventi , quali, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo , interventi di riduzione o ampliamento giro-vita o giro-torace, rifacimento
orli e altri piccoli interventi di sciancratura individualizzata, la ditta appaltatrice deve
garantirne la messa a punto entro 10 giorni dalla relativa segnalazione.
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14. Parimenti, in caso in corso d’appalto si manifestassero necessità di interventi per
difetti sulle divise dovute al loro utilizzo ( si citano a titolo esemplificativo ma non
esaustivo : rammendi invisibili per strappi del tessuto o bruciature, sostituzione
cerniere lampo, cucitura di passanti, interventi di riduzione o ampliamento giro-vita o
giro-torace, rifacimento orli e altri piccoli interventi di riparazione, sostituzione
bottoni, etc…) gli indumenti oggetto di riparazione dovranno essere ritirati
quindicinalmente su segnalazione, presso il Guardaroba. Il responsabile del guardaroba
appositamente incaricato dalla Fondazione provvederà ad indicare con note scritte per
ogni capo, gli interventi da eseguire. Tali note scritte dovranno essere controfirmate
dall’operatore della ditta aggiudicataria in questione, con indicazione della data di
consegna del capo e di richiesta d’intervento. Gli indumenti riparati dovranno essere
riconsegnati allo stesso indirizzo, entro 7 giorni successivi dal ritiro. Dovrà nel
frattempo essere comunque garantita la dotazione minima di divise per l’operatore in
questione e la relativa frequenza di lavaggi delle divise in dotazione allo stesso.
ART. 5 – CASI DI DISINFEZIONE
1. In caso di necessità la ditta appaltatrice dovrà provvedere alla disinfezione dei capi
infetti o presunti tali, su segnalazione della Direzione Sanitaria della Fondazione.
2. La disinfezione dovrà garantire la completa eliminazione o la totale inattività dei germi
patogeni che si trovano all’esterno ed all’interno dei prodotti contaminati in modo tale
da interrompere irreversibilmente le catene infettive. Il trattamento di disinfezione
avverrà mediante decontaminazione con prodotti a base di cloro e successivo lavaggio
con prodotti disinfettanti.
3. La ditta appaltatrice dovrà in tali casi fornire gratuitamente alla Fondazione, secondo il
quantitativo all’uopo necessario, sacchi idrosolubili ove immettere i capi infetti o
presunti tali.
4. Le metodologie riguardanti il trasporto dei capi infetti o presunti tali, i trattamenti di
lavaggio e di disinfezione dovranno essere preventivamente concordati con la Direzione
Medica della Fondazione, che potrà effettuare idonei controlli – mediante prelievi a
campione - per verificare l’avvenuta disinfezione dei capi avvalendosi dell’ausilio di un
laboratorio di microbiologia pubblico.
ART. 6 - QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE DIVISE
1. La dotazione individuale ed il numero di lavaggi per tipologia di divise per operatore
sono indicati negli allegati (allegati n. 1 e n.2):
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2. A richiesta dell’Amministrazione appaltante, come sopra richiamato,
la Ditta
affidataria sarà tenuta comunque a eventuali adeguamenti della dotazione dei capi a
noleggio in relazione al reale fabbisogno dell’Ente.
3. La ditta appaltatrice ha l’obbligo di effettuare il servizio alle condizioni contrattuali
secondo le effettive necessità della Fondazione, senza diritto a compensi o indennizzi
speciali per maggiori o minori quantitativi forniti.
4. Le tipologie e caratteristiche merceologiche minime dei capi devono rispettare quanto
indicato nella Tabella allegata al presente capitolato.
5. Per la confezione dei capi dovrà essere utilizzato tessuto in puro cotone in conformità
alla normativa UNI. In ogni caso i capi noleggiati dovranno essere della migliore qualità
e fattura, in ordine al giudizio tecnico ed estetico .
6. La ditta aggiudicataria, in fase di aggiudicazione provvisoria , dovrà
- Almeno 20 giorni prima dell’inizio della parte di servizio oggetto del presente
capitolato, consegnare a cura e spese della ditta aggiudicataria un taglio di
tessuto di metri 3 circa per ogni tipologia di tessuto, munito di sigillo
identificativo della ditta stessa valevole quale campione di riferimento
- Almeno 10 giorni prima dell’inizio della parte di servizio oggetto del presente
capitolato, approntare e consegnare alcuni campioni di riferimento - il cui
numero preciso verrà stabilito successivamente nella lettera di aggiudicazione per tutte le tipologie di indumenti oggetto di gara. I campioni, dovranno essere
consegnati a cura del Responsabile Magazzino ad almeno 30 operatori adibiti a
mansioni diverse per effettuare nell’arco di 15 giorni, una prova atta a verificare
la funzionalità, la praticità, il comfort e la vestibilità, mediante l’utilizzo
giornaliero dei suddetti manufatti i quali dovranno essere indossati, sottoposti a
lavatura e riconsegnati al Responsabile stesso. A seguito di tale prova ed in
relazione alle osservazioni degli operatori, verrà redatta una relazione di
collaudo d’uso da allegare alla lettera di conferma dell’aggiudicazione, con le
specifiche delle eventuali modifiche che la ditta dovrà obbligatoriamente
apportare all’intera fornitura. Tali campioni pertanto, non saranno considerati
parte della fornitura ad eccezione di quelli che risultano aver superato
positivamente la prova sopradescritta.
- Entro il 31.05.2015 la ditta appaltatrice dovrà confezionare ad hoc le divise per
ogni operatore della Fondazione e consegnarle agli stessi, in modo da rendere
operativo il servizio a partire dall’1.7.2015.
7. Al fine di consentire alla Fondazione di controllare che nel corso dell’appalto venga
rispettata e mantenuta la qualità dei capi dati a noleggio, la ditta aggiudicataria dovrà
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depositare presso il Magazzino centrale della Fondazione apposita campionatura alle cui
caratteristiche dovrà necessariamente corrispondere la merce noleggiata per tutta la
durata del contratto.
ART. 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
1. L’appaltatore procederà mensilmente all'emissione di un’unica fattura derivante dal
corrispettivo giornaliero omnicomprensivo fisso per ogni dipendente presente in
servizio nel corso del mese risultante dall’offerta formulata in sede di gara, intestata
ed inoltrata come segue:
parte del servizio 2: Fondazione Santa Chiara Centro Multiservizi per la Popolazione
Anziana Onlus – Via P. Gorini, 48 – 26900 LODI. - C.F. 84501950152 – P.IVA :
08043770158. Alle stesse dovrà essere allegata la certificazione relativa alla regolarità
contributiva (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.-) a pena di revoca dell’affidamento dell’appalto.
2. L’U.O. Economico-Finanziaria della Fondazione, effettuati i relativi riscontri,
provvederà alla liquidazione delle fatture, mediante accredito sul conto corrente
indicato dall’appaltatore, entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della
fattura. Detto termine resta sospeso qualora la predetta U.O. dovesse riscontrare
errori e/o omissioni nella documentazione allegata alla fattura, invitando l’appaltatore
– anche a mezzo fax - a rettificare o integrare la documentazione prodotta. Nelle
more di definizione delle contestazioni, la Fondazione potrà corrispondere acconti pari
agli importi non contestati.
3. L’eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili alla Fondazione non può
essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte
dell’appaltatore il quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal
contratto. Per tale ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare
pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.
4. Le parti concordano che il saggio d’interesse da applicare all’eventuale superamento dei
termini di pagamento di cui al precedente comma 4, dovrà essere pari al tasso legale di
interesse di cui all’art. 1284 C.C.
5. La Fondazione committente non potrà aderire a richieste di cessioni di credito né ad
emissione di ordinativi di pagamento a favore di soggetti diversi dall’appaltatore, salve
le norme vigenti in materia di cessione di credito a favore di Enti Pubblici.
6. ai sensi della legge 136/2010 e s.m. art. 3 comma, in merito all’appalto in oggetto, la
Ditta aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge sopra citata;
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ART. 8 – CONSEGNA, RITIRO E TRASPORTO
1. Le operazioni di raccolta negli appositi contenitori delle divise sporche verranno
effettuate a cura del personale della Fondazione , inserendo tali divise in appositi
sacchi gialli non trasparenti e contenitori azzurri o blu muniti di apposita copertura che
verranno forniti al bisogno dalla ditta appaltatrice senza spese aggiuntive a carico della
Fondazione riuniti in un unico punto di raccolta, individuato dalla Fondazione stessa
all’interno della struttura;
2. Le operazioni di raccolta dei sacchi di carico e scarico dei sacchi sui/dai mezzi di
trasporto, avverrà ad esclusiva cura della ditta appaltatrice. La stessa curerà che il
trasporto venga effettuato con mezzi completamente chiusi con l'osservanza delle
vigenti norme igieniche.
3. Il ritiro delle divise sporche e la consegna di quelle pulite, - piegate e confezionate – ai
singoli reparti, dovranno essere effettuati nelle stesse fasce orarie e nei giorni
stabiliti dalla Fondazione per il servizio di lavanolo della biancheria piana, ossia dal
lunedì al sabato per il ritiro delle divise sporche, dal lunedì al venerdì per la
consegna dei capi puliti. Se il giorno di ritiro/consegna stabilito cade in giornata
festiva infrasettimanale, il servizio di ritiro/consegna deve essere assicurato
immediatamente prima il giorno festivo, nelle quantità necessarie a garantire il
fabbisogno previsto per ogni reparto.
4. Il ritiro delle divise sporche e la consegna delle divise pulite avvengono n. 1 volte al
giorno. Le divise devono essere consegnate suddivise per reparto di destinazione ad
ognuno degli Infermieri Coordinatori di Reparto o loro delegati . È facoltà della
Fondazione per esigenze organizzative, chiedere alla Ditta di modificare i predetti
giorni di ritiro/consegna e le modalità di effettuazione delle relative operazioni.
5. Un referente della Fondazione appositamente incaricato per il controllo e monitoraggio
dei servizi appaltati, monitorerà le attività sia presso il locale Guardaroba generale
sia nei rispettivi reparti di destinazione
6. Il movimento delle divise – sporche e pulite - sarà comprovato da appositi documenti di
consegna della ditta appaltatrice, controfirmate giornalmente per la convalida dal
personale della Fondazione appositamente incaricato.
7. Tutti i capi puliti saranno consegnati in maneggevoli pacchi, ciascuno confezionato in
involucro impermeabile e trasparente sigillato, atto a garantire il mantenimento delle
condizioni igieniche ottimali. Detti pacchi dovranno essere confezionati separatamente
per ciascuna tipologia di capi – a cura della ditta appaltatrice – in modo da consentire un
veloce e preciso controllo dei quantitativi consegnati.
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ART. 9 – CONTROLLI
1. La verifica qualitativa delle divise avverrà da parte della Fondazione all'atto
dell'utilizzo, mediante controllo che i capi noleggiati lavati e stirati siano immuni da
difetti che possano comprometterne l’uso e la funzionalità, rifiutando di utilizzare i
capi che non corrispondano ai requisiti qualitativi richiesti, come indicato al precedente
art. 6 e negli allegati al presente capitolato.
2. La Direzione Sanitaria della Fondazione – tramite dipendenti appositamente incaricati è arbitro esclusivo sull'accettabilità o meno dei capi consegnati.
3. La ditta aggiudicataria si impegna a sostituire entro il termine massimo di 24 ore dalla
segnalazione – effettuata anche a mezzo fax – i capi che, ad un controllo del personale
addetto dalla Fondazione, risultino consegnati non in buono stato di manutenzione, non
perfettamente lavati e/o stirati, ovvero che presentino difetti che possano
comprometterne l’uso, la funzionalità o il decoro.
4. Delle divise non risultanti in perfetto stato d'uso verrà data comunicazione alla Ditta,
la quale, a restituzione avvenuta, provvederà immediatamente a sottoporla a nuovo
trattamento o alla sua sostituzione, subendo l'applicazione di una penalità pari ad €.
1,50 (uno/50) per capo e di una corrispondente detrazione sulla fattura di prima
scadenza.
5. La Fondazione si riserva la facoltà di fare analizzare in ogni momento tramite
laboratori appositamente attrezzati – anche su campione – le divise consegnate e
trattate, al fine di verificarne la conformità alla qualità ed alle caratteristiche di cui al
presente capitolato, nonché lo stato chimico e l’idoneità al servizio degli stessi.
6. La Ditta appaltatrice dovrà scrupolosamente osservare, per il lavaggio e la disinfezione
dei mezzi di trasporto, le norme giuridiche e tecniche in materia di igiene, vigenti al
momento di espletamento del servizio, tanto nei confronti dei presidi sanitari quanto
nei confronti dei terzi. In particolare la lavanderia dovrà essere dotata di rigorosa
separazione delle aree adibite a trattamento della biancheria sporca da quelle di
trattamento della biancheria pulita.
7. La Ditta appaltatrice dovrà risultare attrezzata durante l'intero periodo del contratto,
in modo da poter perfettamente eseguire il servizio in oggetto e dovrà, altresì,
disporre di idoneo impianto per la depurazione delle acque di scarico come prescritto
dalle norme di legge in vigore.
8. La Fondazione potrà in qualsiasi momento prendere visione degli impianti di lavaggio
della ditta aggiudicataria, al fine di verificarne periodicamente l’efficacia igienicoorganizzativa dei sistemi produttivi e che tutte le attrezzature utilizzate siano
conformi alle vigenti disposizioni normative in materia.
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9. In caso di accidentale presenza all’interno delle divise di altra biancheria sporca o di
indumenti personali degli ospiti la ditta appaltatrice, senza oneri aggiuntivi per la
Fondazione , è tenuta a riconsegnare gli indumenti in stato di integrità o comunque
nelle stesse condizioni di usura precedenti, al reparto di provenienza. In caso di
accidentale presenza di oggetti personali (biro, taccuini, orologi etc…) la ditta
appaltatrice, senza oneri aggiuntivi per la Fondazione, è tenuta a riconsegnare tali
oggetti in stato di integrità.
ART. 10 – RESPONSABILITÀ E GARANZIE
1. Fermo
restando
l’esclusiva
competenza
della
Fondazione
relativamente
all’organizzazione delle attività erogate dalle proprie Strutture, l’espletamento del
servizio appaltato verrà svolto con esclusiva responsabilità e rischio dell’appaltatore, ivi
compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere
opportunamente addestrato ed istruito.
2. La Fondazione sarà esonerata da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione
dei servizi appaltati, per la quale risponderà solo ed esclusivamente l’appaltatore, che
sarà l’unico responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri
dipendenti o collaboratori dovessero arrecare o che comunque, nell’esecuzione del
servizio o per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o a
qualsiasi cosa.
3. L’appaltatore sarà responsabile dei danni che dovessero occorrere a persone o cose nel
corso dello svolgimento del servizio ed imputabili a colpa dei propri operatori, o
derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.
4. A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del
risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché
del rimborso delle somme che fossero eventualmente pagate in più in rapporto al
credito del fornitore, l’appaltatore si obbliga a prestare, prima della stipula del
contratto, la cauzione definitiva d’importo pari al 10% (diecipercento) dell’importo
complessivo di aggiudicazione riferito ad ogni parte del servizio. In caso di
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il
ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al 20 per cento secondo le disposizioni e modalità contenute
nell’art. 113 del D.Lgs.163/2006.
5. Tale deposito dovrà essere costituito mediante fidejussione bancaria o polizza
assicurativa, a scelta della/e ditta/e aggiudicataria/e, e dovrà essere versato non oltre
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6.
7.
8.
9.
15 gg. dalla formale comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione da parte della
Fondazione.
La cauzione potrà essere presentata, a scelta dell’appaltatore, in uno dei modi previsti
dalla Legge 10/6/1982, n. 348. Ove l’appaltatore opti per uno dei modi previsti dall’art.
1 - lettere b), c) - della citata legge, l’istituto garante dovrà espressamente
dichiarare:
di aver preso visione del presente capitolato, nonché degli allegati in esso
richiamati;
di rinunciare al termine semestrale previsto dall’art. 1957/1 C.C.;
di obbligarsi a versare alla Fondazione, a semplice richiesta e senza eccezioni o
ritardi l’ammontare della somma garantita o della minor somma indicata nella
richiesta stessa;
di ritenere valida la fideiussione per i sei mesi successivi alla scadenza del
rapporto contrattuale. Entro tale termine la Fondazione potrà procedere
all’accertamento dell’avvenuto adempimento di tutti gli obblighi da parte
dell’appaltatore.
La cauzione definitiva, nel caso di proroga del servizio oltre i termini contrattuali
stabiliti in sede di aggiudicazione, dovrà essere rinnovata alle stesse condizioni di cui
sopra per un periodo non inferiore alla durata della proroga, o essere sostituita da
dichiarazione della/e ditta/e aggiudicataria/e da cui risulti autorizzazione alla
Fondazione a trattenere una somma pari o superiore all’importo dalla cauzione sui
crediti per fatture non ancora pagate dalla Fondazione.
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi
contrattuali, anche dopo la scadenza del medesimo per i sei mesi successivi alla
scadenza del rapporto contrattuale, e comunque non prima che siano state definite
tutte le ragioni di debito ed ogni altra eventuale pendenza.
L’appaltatore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Fondazione avesse
dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
10. Qualora l’appaltatore dovesse disdettare il contratto prima della scadenza, la
Fondazione tratterrà a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale, addebitando
inoltre le maggiori spese emergenti, per l'assegnazione dell'appalto ad altra Ditta
affidataria, a titolo di risarcimento danni.
11. L’appaltatore si impegna alla pronta riparazione di qualsiasi danno a beni mobili ed
immobili di proprietà della Fondazione o di terzi causati nell’espletamento del servizio
o, in mancanza, al loro risarcimento,
esonerando la Fondazione da qualsiasi
responsabilità al riguardo. A tale scopo l’appaltatore dovrà, prima dell’inizio del
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servizio, stipulare apposita polizza assicurativa, ad esclusivo beneficio della
Fondazione, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati
a persone o cose, avente i limiti sotto indicati:
massimale non inferiore a €. 3.000.000,00= (tremilioni/00=) per sinistro;
massimale non inferiore a €. 3.000.000,00= (tremilioni/00=) per persona;
massimale non inferiore a €. 3.000.000,00= (tremilioni/00=) per animali o cose;
12. Copia della suddetta polizza assicurativa e delle relative quietanze annuali di pagamento
premio, dovranno essere depositate presso la Direzione Generale della Fondazione. In
caso contrario il servizio non potrà essere conferito e l’appaltatore decadrà ipso jure
dall'appalto, fatto salvo ogni diritto della Fondazione al risarcimento danni.
13. Qualora l’appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento ovvero alla rimessa nel
primitivo stato, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la
Fondazione sarà autorizzata a provvedere direttamente, a carico dell’appaltatore,
trattenendo l’importo sulla fattura di prima scadenza ed irrogando una penale
corrispondente, al massimo, al 10% dell’importo del danno.
ART. 11 - QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO - SERVIZI DI EMERGENZA
1. Il servizio appaltato si considera di pubblica utilità - ad ogni conseguente effetto - e
per nessuna ragione potrà essere soppresso o eseguito parzialmente.
2. Verificandosi scioperi, l'appaltatore garantirà sempre un servizio di emergenza previo
accordo con le organizzazioni sindacali, trattandosi di servizi essenziali.
ART. 12 - ESECUZIONE D'UFFICIO
1. In caso di ritardo nello svolgimento del servizio (non dovuto a causa di forza maggiore
che dovrà, in ogni caso, essere necessariamente motivata e documentata) e previa
formale diffida da trasmettersi all’appaltatore a mezzo fax, la Fondazione avrà facoltà
di ordinare e fare eseguire d'ufficio - nel modo ritenuto più opportuno - i servizi
ritenuti necessari per garantire il normale funzionamento delle strutture, con addebito
all’appaltatore dell’intero costo sopportato e degli eventuali danni; in tal caso verrà,
inoltre, applicata una penalità di €. 500,00 (cinquecento/00) per ogni 24 ore – o
frazione – di ritardo nell’espletamento del servizio, previa formale contestazione a
mezzo Raccomandata A.R. all’appaltatore (eventualmente preceduta da fax), assegnando
allo stesso un termine di almeno 10 giorni per la presentazione delle proprie
giustificazioni.
ART. 13 – PENALITÀ
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1. Oltre a quanto già disciplinato negli articoli precedenti, nel caso di omessa o non
corretta esecuzione - anche parziale - del servizio appaltato, nonché per accertata
violazione di specifici obblighi e/o divieti stabiliti dal Capitolato nonché da disposizioni
legislative o regolamentari disciplinanti il servizio appaltato, la Fondazione si riserva di
applicare a carico dell’appaltatore una penale variabile da un minimo €. 300,00=
(trecento/00) ad un massimo di €. 2.000,00= (duemila/00) per ogni singola
inadempienza, sulla base del criterio di gradualità e proporzionalità della penalità
all’infrazione contestata, fatto salvo l’addebito all’appaltatore degli eventuali ulteriori
danni a persone e/o cose direttamente connesse alle infrazioni contestate.
2. L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da formale contestazione
dell'inadempienza a mezzo lettera Raccomandata A.R. (eventualmente preceduta da
fax), assegnando all’appaltatore un termine di 10 giorni per la presentazione delle
proprie controdeduzioni. entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione delle
predette controdeduzioni, la Fondazione adotterà le determinazioni di propria
competenza, dandone comunicazione all’appaltatore a mezzo lettera Raccomandata A.R.
3. L'applicazione delle penalità sarà indipendente dai diritti spettanti alla Fondazione per
le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
4. Per l’applicazione delle penali irrogate all’appaltatore ai sensi del presente Capitolato, la
Fondazione si rivarrà prioritariamente sul credito maturato dall’appaltatore in
relazione a fatture emesse o da emettere e, nel caso di insufficienza di tale importo, la
Fondazione avrà il diritto di rivalersi sulla cauzione.
5. A seguito dell’applicazione di tre penalità nell’arco del medesimo anno solare, la
Fondazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 14 comma 2
lett. b) , fatte salve le penali, il risarcimento dei danni subiti dalla Fondazione e
l’incameramento della cauzione definitiva.
6. Considerata la particolare natura delle prestazioni, la Fondazione si riserva la facoltà di
affidare a terzi l’effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese
dall’appaltatore con addebito dell’intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò
senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l’applicazione di quanto previsto dal
precedente comma.
7. Tutti gli atti e provvedimenti da adottarsi ai sensi del presente articolo, nonché del
precedente art. 12 e successivo art. 14, rientrano nella competenza del Direttore
Generale o di altro Funzionario della Fondazione dallo stesso delegato.
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ART. 14 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. In caso di reiterate o gravi violazioni, o inadempienze contrattuali, formalmente
contestate dalla Fondazione con le modalità di cui al precedente art. 13, comma 2, la
Fondazione potrà risolvere il contratto ed incamerare la cauzione a titolo di
risarcimento danni e di penale, senza che per ciò occorra citazione in giudizio, pronuncia
di Giudice od altra formalità, convenendosi sufficiente il preavviso di 20 giorni dalla
data di ricezione della relativa comunicazione, da inviarsi mediante lettera
raccomandata A.R.
2. La Fondazione potrà procedere ipso iure ex art. 1456 C.C. alla risoluzione nei casi di
gravi inadempienze nella conduzione del servizio, quali, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo:
a) abbandono del servizio, fatta salva la causa di forza maggiore;
b) nel caso in cui siano state applicate tre penalità di cui ai precedenti artt. 12 e 13
nell’arco di un anno solare
c) contegno abitualmente scorretto da parte del personale dell’appaltatore adibito al
servizio nei riguardi degli utenti e loro famigliari, nonché del personale della
Fondazione;
d) mancato o non corretto pagamento degli oneri previdenziali;
e) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’appaltatore, messa in
liquidazione, o altri casi di cessione dell'attività;
f) cessione ad altri, in tutto o in parte - direttamente o indirettamente - di obblighi e
diritti contrattuali;
g) mancato addestramento del proprio personale ai rischi esistenti nell’ambiente di
lavoro della Fondazione committente;
h) non conforme applicazione delle attività di sorveglianza sanitaria nei confronti dei
propri dipendenti;
i) mancata o inadeguata fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale
necessari per lo svolgimento delle attività appaltate;
j) impiego nel servizio di personale non idoneo sotto il profilo professionale o
sanitario, con riferimento a quanto espressamente stabilito dal presente Capitolato;
k) in caso di altre gravi negligenze ed inadempienze nell’esecuzione del contratto, tali
da compromettere la regolarità del servizio;
l) quando a carico di alcuno degli amministratori dell’appaltatore sia stata pronunciata
una sentenza definitiva di condanna per frode, o per qualsiasi altro reato che incida
sulla moralità professionale, o per delitti finanziari;
m) in caso di mancato rinnovo da parte delle autorità competenti di provvedimenti
autorizzativi in scadenza durante la vigenza contrattuale;
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Parte del servizio 2 : CAPITOLATO SERVIZIO NOLEGGIO E LAVAGGIO DIVISE
n) in caso di cessione totale o parziale del contratto senza l’autorizzazione preventiva
3.
4.
5.
6.
7.
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della Fondazione.;
o) per ogni inadempienza, infrazione o fatti ivi non contemplati che rendano impossibile
la prosecuzione dell'Appalto, ai sensi dell'art. 1453 C.C.
Nel caso di recesso dal contratto, per qualsiasi causa, da parte dell’appaltatore,
saranno addebitati allo stesso, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che dovranno
essere sostenuti dalla Fondazione per l’affidamento del servizio alla ditta che sarà
risultata seconda nella graduatoria della gara o, in mancanza, ad altra ditta
appaltatrice, provvedendo ad incamerare la cauzione definitiva.
L’Amministrazione, ai sensi del disposto all’art. 140 D.Lgs. 163/2006, in caso di
fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario
appaltatore, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla graduatoria. Pertanto, ai
sensi del comma 2) del suddetto art. 140, l’affidamento avverrà alle medesime
condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente
interpellato sino al quinto miglior offerente in sede di gara.
L’esecuzione in danno non esimerà l’appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui
la stessa potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avranno motivato la
risoluzione.
Nel caso di recesso dal contratto, per qualsiasi causa, da parte dell’appaltatore,
saranno addebitati allo stesso, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che dovranno
essere sostenuti dalla Fondazione per l’affidamento del servizio alla ditta che sarà
risultata seconda nella graduatoria della gara o, in mancanza, ad altra ditta
affidataria, provvedendo ad incamerare la cauzione definitiva.
L'esercizio del recesso o della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto dovranno
essere comunicate dalla Fondazione all’appaltatore mediante lettera raccomandata A.R.
(con denuncia dal ricevimento della comunicazione, anche se preceduta da
comunicazione a mezzo fax o telegramma).
Nulla sarà dovuto all’appaltatore nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, fatti
salvi i corrispettivi economici relativi al servizio effettivamente prestato.
Tutti gli atti e provvedimenti da adottarsi ai sensi del presente articolo rientrano nella
competenza del Direttore Generale della Fondazione o di altro Funzionario della
Fondazione dallo stesso delegato
ART. 15 – CONTROVERSIE
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1. La verifica dell’adempimento degli obblighi contrattuali è di competenza della Direzione
Generale della Fondazione, sulla base di relazioni della Direzione Sanitaria e dei
Responsabili della struttura.
2.Tutte le controversie che insorgessero tra le parti, con riguardo alla interpretazione,
all’esecuzione ed alla risoluzione del contratto d’appalto e dei suoi atti conseguenti sono
riservate alla competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, stabilendo sin d’ora
la competenza del Tribunale di Lodi.
3. In ogni caso, durante le more del giudizio, l'appaltatore non può interrompere le
prestazioni contrattuali.
ART. 16 - FALLIMENTO E DECESSO DELL'APPALTATORE
1. In caso di fallimento dell'Appaltatore il contratto si riterrà sciolto; ove il curatore del
fallimento chiedesse di voler subentrare al contratto, la Fondazione si riserva il diritto
di accettare o meno la proposta.
2. In caso di decesso del titolare della Ditta Appaltatrice, gli eredi saranno tenuti
all'adempimento degli oneri contrattuali del “de cuius” in via fra di loro solidale.
ART. 17 - FORZA MAGGIORE
1. Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi
derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.
2. Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo a conflitti
sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque
altro evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.
3. Nella relazione tecnica la ditta dovrà comunque descrivere le modalità con cui intende
garantire il servizio minimo di assistenza, nel caso si verifichino tali eventi imprevisti
comunque documentati.
4. Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale
osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva
comunicazione all'altro contraente indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.
5. Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 30 giorni continuativamente,
ciascuna parte, con un preavviso di 30 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione
del contratto.
ART. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO
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1. Ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, al presente servizio si applica la disciplina
prevista dall’art. 18 della Legge n. 55/1990, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il concorrente deve indicare in sede di offerta le parti del servizio che intende
eventualmente subappaltare a terzi. È vietato all’appaltatore subappaltare in tutto o in
parte il servizio, senza preventiva autorizzazione espressa della Fondazione, sotto pena
di rescissione de jure del contratto ed incameramento della cauzione da parte della
Fondazione.
3. Le cessioni senza consenso o qualsiasi atto diretto a nasconderle, autorizzano la
Fondazione a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare
l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata.
ART. 19 OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE VERSO IL PERSONALE
DIPENDENTE
1. L’appaltatore si impegna ad osservare, per tutta la durata del contratto d’appalto, le
vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza del personale impiegato
nell’espletamento del servizio.
2. L’appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci
lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi
territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori
maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste
dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permane
anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.
L’appaltatore è tenuto, inoltre, all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme
relative agli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio
personale e/o soci lavoratori.
3. La Fondazione potrà richiedere all’appaltatore, in qualsiasi momento e senza particolari
formalità, l’esibizione di ogni documentazione idonea a verificare la corretta attuazione
degli obblighi inerenti l’applicazione del C.C.N.L. di riferimento e delle leggi in materia
previdenziale, assistenziale e assicurativa.
4. Qualora l’appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, la Fondazione ne
chiederà la regolarizzazione e, in difetto, potrà procedere alla risoluzione del
contratto.
5. L’appaltatore si obbliga altresì ad applicare tutte le clausole relative all’osservanza
delle condizioni normative e retributive risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro,
nonché tutti gli adempimenti previsti dalla Legge n. 55/1990 e successive modificazioni;
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6.
7.
8.
9.
la Fondazione non potrà accettare l’applicazione di eventuali regolamenti interni od
accordi che possano limitare il pagamento di ferie, malattie, permessi matrimoniali,
accantonamento TFR e maturazione del periodo di ferie e quant’altro previsto dalla
normativa contrattuale di settore.
Il mancato versamento dei sopra menzionati contributi e competenze costituisce
inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni di legge. In tal caso la Fondazione,
previa comunicazione all’appaltatore dell’inadempienza emersa o denunciata
dall’Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere i pagamenti per un ammontare
corrispondente a quanto dovuto ai dipendenti fino a che non si sarà ufficialmente
accertato che il debito verso gli stessi sia stato saldato, ovvero che l’eventuale
vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione l’appaltatore non potrà opporre
eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi
moratori.
Tutti gli obblighi previsti dal presente articolo vincolano l’appaltatore anche nel caso in
cui non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.
L’appaltatore esonera fin d’ora la Fondazione, nella maniera più ampia, da qualsiasi
responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del
personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o
errata applicazione della normativa su richiamata.
L’appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza della L. 23/10/1960, n° 1369 e
successive modificazioni, in tema di divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro.
ART. 20 – OBBLIGHI PER L’AGGIUDICATARIO
1. Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’appaltatore sarà invitato a
presentare, entro 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, pena la
decadenza dell’aggiudicazione, quanto segue:
a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio contenente l’attestazione
antimafia di cui all’art. 9 - comma 1 del D.P.R. n. 252/1998;
b) i dati anagrafici del titolare o legale rappresentante, di tutti gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza e dei loro conviventi al fine di procedere alla
richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 490/1994;
c) la cauzione definitiva, da costituirsi nelle modalità previste dal presente capitolato;
d) polizza R.C. nelle modalità previste al precedente art. 10;
e) per i raggruppamenti di impresa, mandato alla capogruppo risultante da scrittura
privata autenticata.
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f) la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed
Infortunistici
g) l’elenco nominativo del personale impiegato presso la struttura con indicazione dei
dati anagrafici e fiscali, depositando presso la Direzione Generale della Fondazione
per ciascun operatore impiegato nel servizio appaltato la seguente documentazione
A) copia del contratto individuale di lavoro o di collaborazione,
B) nel caso di operatori non aventi cittadinanza in uno Stato dell’Unione
Europea, copia autenticata della documentazione comprovante la regolare
posizione in base alle vigenti disposizioni normative in materia di
immigrazione.
2. Il contratto verrà stipulato entro 30 giorni dalla consegna della sopra citata
documentazione; fanno parte integrante del contratto di appalto, ancorché
materialmente non allegati allo stesso:
- il disciplinare di gara;
- il presente capitolato speciale e relativi allegati;
- l'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria, corredata di tutti i documenti come
richiesto dal disciplinare di gara.
3. Ove nel termine sopra indicato la ditta aggiudicataria, senza giustificato motivo, non
abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentato alla stipulazione del
contratto nel termine stabilito, la Fondazione avrà la facoltà di ritenere come non
avvenuta l’aggiudicazione, procedendo ad incamerare la cauzione provvisoria a titolo di
penale. La Fondazione avrà la facoltà, quindi, di procedere all’aggiudicazione nei
confronti dell’Impresa seconda classificata nella procedura di gara, fatto salvo le
conseguenze che la legge fa derivare a carico della ditta aggiudicataria inadempiente.
4. La ditta aggiudicataria si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al
D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e di tutti i
provvedimenti attuativi o interpretativi emanati dal Garante in materia di tutela del
diritto alla riservatezza dei dati personali e/o sensibili trattati nello svolgimento delle
prestazioni oggetto del presente capitolato. La ditta aggiudicataria sarà pertanto
responsabile per tutti i danni derivati a terzi dalla violazione delle suddette
disposizioni verificatasi in dipendenza del trattamento dei dati personali e/o sensibili
connesso all’esecuzione delle prestazioni.
5. L’esecuzione del contratto sarà subordinata all’acquisizione da parte della Fondazione
della documentazione prefettizia prevista dal D.Lgs. 8/8/1994, n. 490 e successive
modificazioni ed integrazioni. Qualora dall’accertamento risulti l’esistenza di alcuna
delle cause ostative previste dalla legge, la Fondazione chiederà l’annullamento della
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aggiudicazione e l’incameramento della cauzione, salva la ripetizione delle somme già
erogate e degli eventuali maggiori danni rilevati.
ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI
1. Il contratto, unitamente al presente capitolato, al verbale di gara, debitamente
sottoscritti per espressa accettazione dall’appaltatore, verrà registrato in caso d'uso.
Tutte le spese attinenti all'esecuzione del servizio, nessuna esclusa od eccettuata,
comprese quelle che dovessero sopravvenire durante l'appalto, incluse le tasse ed
imposte che dovessero colpire per qualsivoglia titolo i soggetti, saranno a carico
dell’appaltatore, salvo che imposte e tasse siano inderogabilmente per legge a carico
della committente (es. I.V.A.)
ART. 22 – MODIFICHE CONTRATTUALI
1. Ogni eventuale modifica al presente Capitolato che intervenga successivamente alla
stipula del contratto ed in corso di validità dello stesso, non espressamente e
preventivamente contemplate nel Capitolato stesso, deve essere concordata tra le parti
e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.
2. La Fondazione si riserva la facoltà, nel corso del periodo contrattuale e dandone
preavviso almeno trenta giorni prima all’appaltatore, di recedere in tutto o in parte dal
contratto in caso di trasferimento o soppressione dei servizi, così come di sospendere,
ridurre o sopprimere il servizio in qualsiasi zona o locale oggetto dell’appalto in base a
proprie esigenze funzionali o a determinazioni di altre Autorità, con conseguente
variazione del corrispettivo contrattuale.
ART. 23 - ELEZIONE DOMICILIO
Ad ogni effetto di legge e contrattuale, la Fondazione elegge domicilio presso la propria
Sede Legale – Via Paolo Gorini 48 – 26900 LODI (LO); l’appaltatore eleggerà domicilio, ad
ogni effetto, all’atto della stipulazione del contratto d’appalto
ART. 24 – DISPOSIZIONI FINALI
1. L’appaltatore si considera, all’atto della assunzione del servizio, a perfetta conoscenza
dei servizi e delle modalità delle prestazioni richieste.
2. L’appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni legislative e
regolamenti vigenti, attinenti il servizio appaltato.
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3. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, le parti fanno
riferimento alle vigenti disposizioni normative in materia di appalti pubblici di servizi e
dal Codice civile.
ART. 25 - ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE E DELLE DISPOSIZIONI
PREVISTE DAL CODICE ETICO
1. Il presente Capitolato speciale deve essere sottoscritto in ogni pagina dal
rappresentante della ditta concorrente ed allegato all'offerta, in segno di accettazione
piena ed incondizionata di tutte le clausole e condizioni in esso contenute, e di tutti i
suoi allegati.
2. Il concorrente deve dichiarare di aver preso visione e di accettare le disposizioni
previste nel Codice Etico, specificatamente al Capitolo 5 dello stesso, consultabile
presso il sito istituzionale www.fondazione-santachiara-lodi.it.
ART. 26 ESTENSIONE DEL CONTRATTO
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-
-
-
a. In attuazione dei principi sanciti
dall’art. 11 comma 3 della Legge Regionale n. 1 /2003
dalla D.G.R. n. VII/12101 del 14.02.2003, ad oggetto: “Razionalizzazione della spesa
per beni e servizi nella Regione Lombardia”con la quale è stato approvato il
protocollo di intesa tra la Regione Lombardia, il Ministero dell'Economia e delle
Finanze e CONSIP S.p.A., che consente ed auspica l'introduzione di forme
consorziate di acquisto;
dalla D.G.R. n. 12528 del 28.03.2003, la quale, al fine di razionalizzare la spesa per
beni e servizi, prevede, tra l'altro, iniziative di acquisto aggregate a livello
regionale;
dall'allegato 3 alla D.G.R. VII/3776 del 13.12.2006, confermato dall'allegato 3 alla
D.G.R. VII/5743 del 31.10.2007 il quale, nello stimolare forme di aggregazione per
acquisti ed appalti, pone l'accento su “gare aziendali aperte ad adesioni successive”
Visto l’accordo stipulato tra la Fondazione Santa Chiara di Lodi, l’ASP Valsasino di
San Colombano al Lambro (MI) e l’ASSC di CAsalpusterlengo (LO) che consente
agli Enti firmatari di chiedere ai soggetti che, a seguito della procedura in oggetto,
saranno dichiarati aggiudicatari l’estensione del contratto alle condizioni tecnicoorganizzative definite dalla procedura stessa, riservandosi per quanto riguarda
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l’aspetto economico di concordare con il fornitore condizioni più favorevoli per tutte
le Aziende interessate all’appalto.
le quali, nello stimolare forme d’aggregazione per acquisti ed appalti, pongono l’accento
su “gare aziendali aperte ad adesioni successive”.
Nel corso di validità del contratto sottoscritto con la Fondazione S.Chiara di Lodi
(incluse proroghe), ai soggetti individuati come aggiudicatari potrà essere chiesto di
estendere la fornitura o il servizio anche ad una o più delle Aziende consorziate.
La durata di quest’ultimo servizio non potrà protrarsi oltre quella del contratto
originario stipulato dalla Fondazione Santa Chiara di Lodi, ivi incluse eventuali proroghe.
Il fornitore non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione.
Nel caso in cui al servizio aderissero altre aziende consorziate, a seguito di apposita
convenzione e fatta salva l’accettazione dell’appaltatore all’estensione del servizio,
l’appaltatore procederà mensilmente all'emissione della fattura per ognuna delle
aziende consorziate. In tal caso, in corrispondenza ad ogni aumento del fatturato
derivante da tali adesioni pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, l’impresa
appaltatrice sarà tenuta ad applicare, alla Fondazione santa Chiara di Lodi ed a tutte le
aziende consorziate, uno sconto pari all’1,00% (uno per cento) rispetto al corrispettivo
giornaliero omnicomprensivo risultante dall’esito della gara (esclusi gli oneri per la
sicurezza).
Per il resto, fatte salve le migliorie economiche sopra indicate al comma 5, questa
Stazione Appaltante resterà estranea in ordine ai patti e condizioni che si stabiliranno
tra fornitore ed Azienda cui viene esteso l’accordo, che daranno origine ad un rapporto
contrattuale autonomo.
___________________________________________________________________
ALL. N. 1 – DOTAZIONE PER TIPOLOGIA DI OPERATORE e FREQUENZA LAVAGGI
ALL. N. 2 - TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE
INFORMATIVA
-COSTITUZIONE ORGANISMO DI VIGILANZA MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO 8 GIUGNO 2001 N. 231
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La Regione Lombardia, mutuando i principi contenuti nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ha definito
con D.G.R. VIII/3776 del 13.12.2006 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale
per l'esercizio 2007" le Linee Guida per l'adozione del Codice Etico e dei modelli di organizzazione e controllo
La Fondazione S. Chiara di Lodi si impegna a soddisfare le legittime attese sanitarie, sociali e socio-sanitarie dei
vari portatori di interesse (o stakeholder) interni ed esterni, mediante lo svolgimento delle proprie attività.
Si intende perseguire tale scopo nel rispetto dei principi dalla Costituzione Italiana e della normativa nazionale e
regionale che presiedono all’attività sanitaria nell’ambito dei propri compiti istituzionali. In nessun modo
comportamenti posti in violazione di leggi, regolamenti e del Codice Etico Aziendale possono essere considerati un
vantaggio per la Fondazione.
Il Codice Etico è il sistema di autodisciplina dell’Azienda che contiene la dichiarazione dei valori, l’insieme dei
diritti, dei doveri e delle responsabilità della Fondazione nei confronti dei “portatori di interesse” (dipendenti ,
fornitori, utenti, ecc). .
Il Modello Organizzativo è il documento dell’Azienda in cui sono riportate le procedure da seguire nello
svolgimento delle attività in maniera tale da rispettare i valori e i principi enunciati nel Codice Etico.
La Fondazione Santa Chiara di Lodi con deliberazione n. 1/2010 ha adottato il Codice Etico, in cui vengono
definiti i valori e i principi ai quali deve uniformarsi il comportamento dei soggetti che in essa operano e che con
essa interagiscono, impegnandosi altresì ad adottare comportamenti conformi ai principi e valori etici in esso
contenuti. Con successiva deliberazione n. 34/2012 è stato approvato il nuovo Codice Etico della Fondazione
Santa
Chiara
apportando
aggiornamenti
agli
organigrammi
e
ai
Regolamenti
Aziendali.
È stato inoltre costituito l’Organismo di Vigilanza (OdV), organismo che si occupa di controllare il rispetto e
l'applicazione dei princìpi e comportamenti individuati nel Codice Etico Comportamentale.
L'Organismo di Vigilanza è costituito in forma collegiale dotato di autonomia e indipendenza rispetto all’organo di
gestione dell’Azienda ed è preposto a vigilare in ordine all’efficacia ed all’osservanza del Codice Etico
Comportamentale
È possibile segnalare non conformità o scostamenti da quanto previsto nel Codice dianzi citato: tutte le segnalazioni
devono pervenire per iscritto all’indirizzo di posta elettronica [email protected] con il riferimento
del proprio nominativo e del proprio recapito. L'OdV garantisce il rispetto e la riservatezza dei dati forniti. Non
saranno in alcun caso prese in considerazione segnalazioni anonime.
Il testo integrale del Codice Etico è liberamente consultabile alla sezione Codice Etico del sito aziendale
http://www.fondazione-santachiara-lodi.it
Si elencano di seguito le categorie di reato potenzialmente e concretamente applicabili all’Ente ai sensi del D.Lg.s
231/2001 e s.m.i.
La presente informativa costituisce strumento di corredo alla compiuta divulgazione dei contenuti del Modello e
del Codice Etico e quindi alla piena consapevolezza di ciascun destinatario degli obblighi e dei doveri che ne
scaturiscono
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Il presente Capitolato, composto da n. 26 articoli e n. 2 allegati, è stato letto, approvato e
sottoscritto come in appresso:
Data
firma del Legale Rappresentante
Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di approvare
specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente Capitolato:
art. 6 - quantità e qualità della biancheria piana
art. 7 - fatturazione e pagamenti
art. 9 - controlli
art. 10 – responsabilità e garanzie
art. 11 – qualificazione del servizio – servizi di emergenza
art. 12 - esecuzione d’ufficio
art. 13 - penalità
art. 14 - recesso e risoluzione del contratto
art. 15 - controversie
art. 16 - fallimento e decesso dell’appaltatore
art. 17 - forza maggiore
art. 20 - obblighi per l’aggiudicatario
art. 21 - spese contrattuali
art. 22 - modifiche contrattuali
art. 25 - accettazione del capitolato speciale e delle disposizioni del Codice Etico
art. 26 - estensione del contratto
Data
firma del Legale Rappresentante
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