Operazioni con soggetti
non residenti:
le novità della Finanziaria 2008
Gianluca Cristofori
Cristofori & Partners s.s.t.p. – Milano e Verona
Introduzione della(e)
c.d. “White list(s)”
Vengono introdotte, in sostituzione delle precedenti “black list” (DM 4
maggio 1999, DM 23 gennaio 2002, DM 21 novembre 2001), due
“white list” distinte:
• la prima, basata esclusivamente sul criterio dello scambio di
informazioni, alla quale faranno riferimento le disposizioni
riguardanti i redditi finanziari e altre disposizioni antielusive volte a
contrastare fenomeni di esterovestizione e operazioni fittizie;
• la seconda, che utilizza quale discriminante non solo il grado di
scambio di informazioni, ma anche il livello di tassazione,
rilevante nei casi di operazioni poste in essere con il fine di
localizzare i redditi in Paesi a fiscalità privilegiata.
Le nuove “White List”
L’articolo 1, comma 83, lettera n), della Legge Finanziaria per l’anno 2008 prevede
che venga inserito al DPR 22 dicembre 1986, n.917 l’articolo 168-bis:
“1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati gli
Stati e territori che consentono un ADEGUATO SCAMBIO DI
INFORMAZIONI, ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute negli
articoli 10, comma 1, lettera e-bis), 73, comma 3, e 110, commi 10 e 12-bis, del
presente testo unico, nell’articolo 26, commi 1 e 5, nonché nell’articolo 27, comma
3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, nell'articolo 10-ter, commi 1 e 9, della legge 23 marzo
1983, n. 77, e successive modificazioni, negli articoli 1, comma 1, e 6, comma 1,
del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni,
nell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. […]”
―deducibilità dei contributi versati a forme pensionistiche complementari
(articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del TUIR);
―localizzazione della residenza di trust (articolo 73, comma 3, del TUIR);
―indeducibilità dei costi derivanti da acquisti di beni o servizi da Paesi
“paradisiaci” (articolo 110, commi 10 e 12-bis, TUIR);
―ritenuta del 12,5 per cento su interessi per obbligazioni e titoli similari
(articolo 26, commi 1 e 5, DPR n.600/1973);
―ritenuta del 12,5 per cento per partecipazioni a OICVM di diritto estero
(articolo 10-ter, commi 1 e 9, Legge n.77/1983);
― disapplicazione ritenuta del 12,5 per cento su interessi per obbligazioni
e titoli similari (articoli 1, comma 1 e 6, comma 1, D.Lgs. n.239/1996);
― disapplicazione ritenuta su interessi per finanziamenti effettuati da non
residenti (articolo 2, comma 5, del D.L. n.351/2001).
“2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati gli Stati e
territori
che
consentono
un
ADEGUATO SCAMBIO
DI
INFORMAZIONI E nei quali il LIVELLO DI TASSAZIONE non è
sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ai fini dell’applicazione
delle disposizioni contenute negli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87,
comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi 1 e 5, e 168, comma
1, del presente testo unico, nonché negli articoli 27, comma 4, e 37-bis,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni ”.
―incasso di dividendi societari da Paesi “paradisiaci” (articoli
47, comma 4 e 89, comma 3 del TUIR);
―cessioni di partecipazioni sociali e di contratti di associazione
in partecipazione (articoli 68, comma 4, e 87, comma 1, del
TUIR);
―disciplina delle Controlled Foreign Companies –CFC– (articoli
167, commi 1 e 5, e 168, comma 1, del TUIR);
―consolidato mondiale (articolo 132, comma 4, del TUIR);
―ritenuta del 12,5 per cento sugli utili percepiti da persone
fisiche residenti (articolo 27, comma 4, del DPR n. 600 /1973);
―norma antielusiva per le pattuizioni tra società controllate e
collegate (articolo 37-bis, comma 3, del DPR n. 600 /1973)
La disciplina dei dividendi
corrisposti a soggetti
non residenti
La disciplina dei dividendi
corrisposti a soggetti non residenti
Articolo 1, comma 67, Legge Finanziaria 2008
“In attuazione del parere motivato della Commissione delle Comunità europee
n. C(2006)2544 del 28 giugno 2006, al decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 27:
1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «soggetti non residenti nel
territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «diversi dalle società ed enti
indicati nel comma 3-ter»;
2) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «azionisti di risparmio» sono
inserite le seguenti: «e dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter»;
La disciplina dei dividendi
corrisposti a soggetti non residenti
3) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «di cui al comma 3» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 3 e 3-ter»;
4) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: «3-ter. La ritenuta è
operata a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,375 per cento sugli
utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un’imposta sul
reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli
Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono
inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis […]
[…] del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in
relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all’articolo
44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di
associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera
b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato.»;
b) all’articolo 27-bis, commi 1, alinea, e 3, le parole: «al terzo comma» sono
sostituite dalle seguenti: «ai commi 3, 3-bis e 3-ter»;
c) all’articolo 27-ter, comma 1, le parole: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 1, 3 e 3-ter».”
Motivo dell’intervento normativo
La Commissione europea ha aperto una procedura d’infrazione
nei confronti dello Stato italiano, a seguito della quale è stato
emesso il parere motivato C(2006)2544 del 28 giugno 2006, a
causa dell’incompatibilità del regime fiscale dei dividendi con i
principi relativi alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione
dei capitali, dal momento che è prevista una tassazione più onerosa
dei dividendi corrisposti da società italiane a società residenti in
altri Stati Membri o in Paesi aderenti allo Spazio Economico
Europeo [Norvegia, Liechtenstein (?), Islanda (?)] rispetto a quella
applicata ai dividendi intersocietari domestici.
Motivo dell’intervento normativo
Soggetti NON
residenti
Soggetti
residenti
Ritenuta a titolo d’imposta del 27 per
cento
sull’intero
ammontare
indipendentemente dalla qualifica del
soggetto percipiente e della partecipazione
detenuta.
Parziale tassazione (5 per cento
dell’ammontare) prevista nel caso di
distribuzione di utili tra società
residenti e/o stabili organizzazioni
nello Stato italiano di società estere.
Ritenute sugli utili erogati a persone fisiche “private” non
residenti o residenti in un Paese “non white list”
L’articolo 27, comma 3, del DPR n.600/1973 dispone che sugli utili
corrisposti a soggetti non residenti diversi dalle società ed enti indicati
nel comma 3-ter venga applicata una ritenuta a titolo d’imposta con
l’aliquota del 27 per cento.
Se i dividendi sono percepiti dalla stabile organizzazione in Italia del
soggetto estero, sugli utili non si applica alcuna ritenuta e si segue la
disciplina prevista per i dividendi intersocietari domestici.
Il socio, diverso dall’azionista di risparmio e dalle società ed enti indicati
nel comma 3-ter, ha diritto al rimborso, fino a concorrenza dei 4/9 della
ritenuta, dell’imposta che dimostri di aver pagato all’estero in via definitiva
sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello
Stato estero.
Dividendi erogati a società o ente “non residente”
nella UE o in un Paese SEE “white list”
Il comma 3-ter introdotto all’articolo 27 del DPR 600/1973 prevede:
– una ritenuta a titolo d’imposta dell’1,375 per cento (= 27,5% x 5%)
relativamente a dividendi derivanti da
partecipazioni, strumenti finanziari – Nuova aliquota IReS
articolo 44, comma 2, lettera a), TUIR – e
contratti di associazione in partecipazione
Stessa aliquota
prevista dalla
– articolo 109, comma 9, lettera b), TUIR.
disciplina domestica
ex articolo 89 TUIR
corrisposti a:
 società ed enti “non residenti”;
 soggetti all’imposta sul reddito delle società prevista dagli
ordinamenti degli Stati dell’Unione europea e dello Spazio
economico europeo che garantiscono un’adeguato scambio di
informazioni;
 ivi residenti (Stati UE e Stati SEE “white list”);
 NON erogati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
Per coordinamento normativo, vengono modificati gli articoli 27-bis e
27-ter del DPR 600/1973.
Viene, quindi, fatta salva l’applicazione della direttiva “madre-figlia”
(Direttiva n.90/435/CEE) e dell’imposta sostitutiva sui titoli immessi
nel sistema di deposito accentrato Monte Titoli S.p.A..
Direttiva “madre-figlia”
Nel caso di utili distribuiti a società residenti in uno Stato
Europeo (c.d. “madri”) da parte di società residenti (c.d. “figlie”),
sotto la condizione che la società “madre” detenga una
partecipazione diretta non inferiore al 15 per cento del capitale
della stessa ininterrottamente per almeno un anno, la società
“madre” potrà chiedere il rimborso delle ritenute subite sui
dividendi (Direttiva n.435/90/CEE).
Ove ricorrano le predette condizioni, a richiesta della società
beneficiaria dei dividendi, è possibile non applicare la ritenuta di
cui al terzo comma dell’articolo 27.
Direttiva “madre-figlia”
Con il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n.49, l’Italia ha recepito la direttiva
2003/123/CE che ha modificato la precedente 90/435/CE (c.d.
“madre-figlia”). Tra le principali novità che il provvedimento ha
introdotto vi è la riduzione graduale delle soglie minime di
partecipazione per usufruire dell’esenzione. In particolare, la norma
prevede le seguenti percentuali di riferimento:
− dal 01/01/2007 al 31/12/2008 – percentuale richiesta: almeno
15%;
− dal 01/01/2009 – percentuale richiesta: almeno 10%.
Dividendi percepiti da persone fisiche non residenti
che detengono la partecipazione al di fuori del
regime di impresa
Partecipazioni qualificate e non qualificate:
Soggetto percipiente
Persona fisica “privata”
Tabella 1
Quota imponibile
Ritenuta a titolo d’imposta
(Rif. normativi DPR 917/86)
(Rif. normativi DPR 600/73)
100 %
27 % 1
(articolo 27, comma 3)
L’aliquota è ridotta al 12,5% per gli utili pagati agli azionisti di risparmio. Gli azionisti non
residenti (diversi da quelli di risparmio) hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei 4/9
della ritenuta, dell’imposta che dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva sugli stessi
utili (cfr. articolo 27, comma 3, DPR 600/1973).
1
Dividendi percepiti da società o enti
“non residenti”
Tabella 2
(Rif. normativi DPR 917/86)
Ritenuta a titolo d’imposta:
(Rif. normativi DPR 600/73)
Ente o Società residente
fuori dalla UE e dalla
cd. “White list” – fatte
salve
le
eventuali
Convenzioni bilaterali
100%
27 %
Ente o Società residente
nella UE o nella cd.
“White list”
5%
Soggetto percipiente
Quota imponibile:
(articolo 27, comma 3)
1,375%
(articolo 27, comma 3-ter)
Scarica

Finanziaria 2008