Operazioni con soggetti non residenti: le novità della Finanziaria 2008 Gianluca Cristofori Cristofori & Partners s.s.t.p. – Milano e Verona Introduzione della(e) c.d. “White list(s)” Vengono introdotte, in sostituzione delle precedenti “black list” (DM 4 maggio 1999, DM 23 gennaio 2002, DM 21 novembre 2001), due “white list” distinte: • la prima, basata esclusivamente sul criterio dello scambio di informazioni, alla quale faranno riferimento le disposizioni riguardanti i redditi finanziari e altre disposizioni antielusive volte a contrastare fenomeni di esterovestizione e operazioni fittizie; • la seconda, che utilizza quale discriminante non solo il grado di scambio di informazioni, ma anche il livello di tassazione, rilevante nei casi di operazioni poste in essere con il fine di localizzare i redditi in Paesi a fiscalità privilegiata. Le nuove “White List” L’articolo 1, comma 83, lettera n), della Legge Finanziaria per l’anno 2008 prevede che venga inserito al DPR 22 dicembre 1986, n.917 l’articolo 168-bis: “1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono un ADEGUATO SCAMBIO DI INFORMAZIONI, ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 10, comma 1, lettera e-bis), 73, comma 3, e 110, commi 10 e 12-bis, del presente testo unico, nell’articolo 26, commi 1 e 5, nonché nell’articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nell'articolo 10-ter, commi 1 e 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, negli articoli 1, comma 1, e 6, comma 1, del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, nell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. […]” ―deducibilità dei contributi versati a forme pensionistiche complementari (articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del TUIR); ―localizzazione della residenza di trust (articolo 73, comma 3, del TUIR); ―indeducibilità dei costi derivanti da acquisti di beni o servizi da Paesi “paradisiaci” (articolo 110, commi 10 e 12-bis, TUIR); ―ritenuta del 12,5 per cento su interessi per obbligazioni e titoli similari (articolo 26, commi 1 e 5, DPR n.600/1973); ―ritenuta del 12,5 per cento per partecipazioni a OICVM di diritto estero (articolo 10-ter, commi 1 e 9, Legge n.77/1983); ― disapplicazione ritenuta del 12,5 per cento su interessi per obbligazioni e titoli similari (articoli 1, comma 1 e 6, comma 1, D.Lgs. n.239/1996); ― disapplicazione ritenuta su interessi per finanziamenti effettuati da non residenti (articolo 2, comma 5, del D.L. n.351/2001). “2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati gli Stati e territori che consentono un ADEGUATO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E nei quali il LIVELLO DI TASSAZIONE non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi 1 e 5, e 168, comma 1, del presente testo unico, nonché negli articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ”. ―incasso di dividendi societari da Paesi “paradisiaci” (articoli 47, comma 4 e 89, comma 3 del TUIR); ―cessioni di partecipazioni sociali e di contratti di associazione in partecipazione (articoli 68, comma 4, e 87, comma 1, del TUIR); ―disciplina delle Controlled Foreign Companies –CFC– (articoli 167, commi 1 e 5, e 168, comma 1, del TUIR); ―consolidato mondiale (articolo 132, comma 4, del TUIR); ―ritenuta del 12,5 per cento sugli utili percepiti da persone fisiche residenti (articolo 27, comma 4, del DPR n. 600 /1973); ―norma antielusiva per le pattuizioni tra società controllate e collegate (articolo 37-bis, comma 3, del DPR n. 600 /1973) La disciplina dei dividendi corrisposti a soggetti non residenti La disciplina dei dividendi corrisposti a soggetti non residenti Articolo 1, comma 67, Legge Finanziaria 2008 “In attuazione del parere motivato della Commissione delle Comunità europee n. C(2006)2544 del 28 giugno 2006, al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 27: 1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «soggetti non residenti nel territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter»; 2) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «azionisti di risparmio» sono inserite le seguenti: «e dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter»; La disciplina dei dividendi corrisposti a soggetti non residenti 3) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 3 e 3-ter»; 4) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: «3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,375 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis […] […] del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»; b) all’articolo 27-bis, commi 1, alinea, e 3, le parole: «al terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3, 3-bis e 3-ter»; c) all’articolo 27-ter, comma 1, le parole: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3 e 3-ter».” Motivo dell’intervento normativo La Commissione europea ha aperto una procedura d’infrazione nei confronti dello Stato italiano, a seguito della quale è stato emesso il parere motivato C(2006)2544 del 28 giugno 2006, a causa dell’incompatibilità del regime fiscale dei dividendi con i principi relativi alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali, dal momento che è prevista una tassazione più onerosa dei dividendi corrisposti da società italiane a società residenti in altri Stati Membri o in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo [Norvegia, Liechtenstein (?), Islanda (?)] rispetto a quella applicata ai dividendi intersocietari domestici. Motivo dell’intervento normativo Soggetti NON residenti Soggetti residenti Ritenuta a titolo d’imposta del 27 per cento sull’intero ammontare indipendentemente dalla qualifica del soggetto percipiente e della partecipazione detenuta. Parziale tassazione (5 per cento dell’ammontare) prevista nel caso di distribuzione di utili tra società residenti e/o stabili organizzazioni nello Stato italiano di società estere. Ritenute sugli utili erogati a persone fisiche “private” non residenti o residenti in un Paese “non white list” L’articolo 27, comma 3, del DPR n.600/1973 dispone che sugli utili corrisposti a soggetti non residenti diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter venga applicata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 27 per cento. Se i dividendi sono percepiti dalla stabile organizzazione in Italia del soggetto estero, sugli utili non si applica alcuna ritenuta e si segue la disciplina prevista per i dividendi intersocietari domestici. Il socio, diverso dall’azionista di risparmio e dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter, ha diritto al rimborso, fino a concorrenza dei 4/9 della ritenuta, dell’imposta che dimostri di aver pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. Dividendi erogati a società o ente “non residente” nella UE o in un Paese SEE “white list” Il comma 3-ter introdotto all’articolo 27 del DPR 600/1973 prevede: – una ritenuta a titolo d’imposta dell’1,375 per cento (= 27,5% x 5%) relativamente a dividendi derivanti da partecipazioni, strumenti finanziari – Nuova aliquota IReS articolo 44, comma 2, lettera a), TUIR – e contratti di associazione in partecipazione Stessa aliquota prevista dalla – articolo 109, comma 9, lettera b), TUIR. disciplina domestica ex articolo 89 TUIR corrisposti a: società ed enti “non residenti”; soggetti all’imposta sul reddito delle società prevista dagli ordinamenti degli Stati dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo che garantiscono un’adeguato scambio di informazioni; ivi residenti (Stati UE e Stati SEE “white list”); NON erogati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. Per coordinamento normativo, vengono modificati gli articoli 27-bis e 27-ter del DPR 600/1973. Viene, quindi, fatta salva l’applicazione della direttiva “madre-figlia” (Direttiva n.90/435/CEE) e dell’imposta sostitutiva sui titoli immessi nel sistema di deposito accentrato Monte Titoli S.p.A.. Direttiva “madre-figlia” Nel caso di utili distribuiti a società residenti in uno Stato Europeo (c.d. “madri”) da parte di società residenti (c.d. “figlie”), sotto la condizione che la società “madre” detenga una partecipazione diretta non inferiore al 15 per cento del capitale della stessa ininterrottamente per almeno un anno, la società “madre” potrà chiedere il rimborso delle ritenute subite sui dividendi (Direttiva n.435/90/CEE). Ove ricorrano le predette condizioni, a richiesta della società beneficiaria dei dividendi, è possibile non applicare la ritenuta di cui al terzo comma dell’articolo 27. Direttiva “madre-figlia” Con il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n.49, l’Italia ha recepito la direttiva 2003/123/CE che ha modificato la precedente 90/435/CE (c.d. “madre-figlia”). Tra le principali novità che il provvedimento ha introdotto vi è la riduzione graduale delle soglie minime di partecipazione per usufruire dell’esenzione. In particolare, la norma prevede le seguenti percentuali di riferimento: − dal 01/01/2007 al 31/12/2008 – percentuale richiesta: almeno 15%; − dal 01/01/2009 – percentuale richiesta: almeno 10%. Dividendi percepiti da persone fisiche non residenti che detengono la partecipazione al di fuori del regime di impresa Partecipazioni qualificate e non qualificate: Soggetto percipiente Persona fisica “privata” Tabella 1 Quota imponibile Ritenuta a titolo d’imposta (Rif. normativi DPR 917/86) (Rif. normativi DPR 600/73) 100 % 27 % 1 (articolo 27, comma 3) L’aliquota è ridotta al 12,5% per gli utili pagati agli azionisti di risparmio. Gli azionisti non residenti (diversi da quelli di risparmio) hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei 4/9 della ritenuta, dell’imposta che dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili (cfr. articolo 27, comma 3, DPR 600/1973). 1 Dividendi percepiti da società o enti “non residenti” Tabella 2 (Rif. normativi DPR 917/86) Ritenuta a titolo d’imposta: (Rif. normativi DPR 600/73) Ente o Società residente fuori dalla UE e dalla cd. “White list” – fatte salve le eventuali Convenzioni bilaterali 100% 27 % Ente o Società residente nella UE o nella cd. “White list” 5% Soggetto percipiente Quota imponibile: (articolo 27, comma 3) 1,375% (articolo 27, comma 3-ter)