ANTINCENDIO
Commento
IGIENE E SICUREZZA
I fattori ambientali possono condizionare le prestazioni della persona durante l’emergenza
Disabilità e antincendio: dal MinInterno
una check-list di verifica della sicurezza
di Stefano Zanut, funzionario del Corpo Nazionale VVF, Fabrizio Mezzalana, FISH (Federazione Italiana
Superamento Handicap) e Teresa Villani, dottore di ricerca ­ Facoltà di Architettura “Valle Giulia”
Fornire ai datori di lavoro,
ai professionisti e ai responsabili
della sicurezza uno strumento
di controllo e di verifica mirato
all’individuazione degli elementi
significativi per la sicurezza
di tutte le persone, in particolare
le persone disabili, nei luoghi
di lavoro è l’obiettivo che
il Ministero dell’Interno,
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso pubblico e della
Difesa civile, ha voluto perseguire
con la pubblicazione della lettera
circolare 18 agosto 2006,
n. P880/4122. Infatti, il Ministero,
dopo avere indicato a queste
figure professionali quali sono
le linee guida per la valutazione
della sicurezza antincendio,
con circolare 1° marzo 2002,
n. 4, ha pubblicato, in allegato
al nuovo documento,
una check­list che permette
di verificare il livello di sicurezza
nei luoghi di lavoro dove siano
presenti persone
non normodotate.
[1]
[2]
Sul tema è disponibile on­line un approfondimento
sulla circolare del Ministero dell’Interno 1° marzo 2002,
n. 4, completo del testo del documento, nella sezione
“Documentazione integrativa” all’indirizzo
C
on la lettera circolare 18 agosto 2006, n. P880/4122, «La
sicurezza antincendio nei
luoghi di lavoro ove siano presenti
persone disabili: strumento di verifica e controllo - check-list», il
Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso pubblico e della Difesa
civile, ha proposto un documento
tecnico per identificare le criticità
ambientali connesse con la presenza di persone con disabilità nei
luoghi di lavoro.
Questo nuovo strumento, elaborato nell’ambito di un’apposita
commissione istituita dallo stesso
Ministero, composta da tecnici
dei Vigili del Fuoco, rappresentanti della Consulta Nazionale
delle Persone Disabili e delle loro
Famiglie e da strutture di ricerca
quali l’Università e il CNR, è il
risultato di un percorso cominciato con l’emanazione della circolare del 1° marzo 2002, n. 4, cui ha
fatto seguito la pubblicazione di
un opuscolo dal titolo “Il soccor-
so alle persone disabili: indicazioni per la gestione dell’emergenza”, in collaborazione con
l’INAIL[1].
Questi documenti costituiscono
una sostanziale innovazione nel
contesto generale della sicurezza
non solo per le modalità con cui
sono stati redatti (il diretto coinvolgimento degli interessati tramite i loro rappresentanti istituzionali), ma anche perché le indicazioni
normative sono state integrate con
altre provenienti da un percorso
applicativo sperimentale che ne ha
valicato i contenuti.
Per quanto concerne il contesto
cui sono rivolte (il mondo della
disabilità), rappresentano un’indubbia eccellenza in campo internazionale[2].
Accessibilità e prevenzione:
il coordinamento normativo
Dei problemi connessi con la
sicurezza delle persone disabili in
caso d’incendio si comincia a trovare traccia nell’art. 4.6, «Rac-
Questa documentazione è disponibile in un spazio dedicato sul sito istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
all’indirizzo www.vigilfuoco.it/speciali/sicurezza/sicurezza_insieme/disabili/default.asp.
Per una visione complessiva di questi argomenti si veda, di Stefano Marsella, Paolo Mirabelli e Stefano Zanut, Accessibilità e
sicurezza dei luoghi di lavoro - Manuale per la progettazione degli uffici e dei locali aperti al pubblico, edizioni Il Sole 24 ORE,
2005.
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ANTINCENDIO
Commento
IGIENE E SICUREZZA
Rappresentazione schematica del modello biopsicosociale dell'ICF
Figura 1
Condizione di salute
(malattia/disturbo)
Funzioni & Strutture
corporee
(limitazione)
Attività
(limitazione)
Partecipazione
(restrizione)
Fattori ambientali
Fattori personali
La prospettiva medica è visibile nella parte superiore del diagramma, quella sociale nella parte bassa relativa
all'ambiente. La zona centrale del diagramma è il risultato del rapporto tra condizione di salute e ambiente.
cordi con la normativa antincendio», decreto del Ministero dei
Lavori pubblici 16 giugno 1989,
n. 236; nella disposizione viene
posto in risalto la necessità che
«qualsiasi soluzione progettuale
finalizzata a garantire l’accessibilità o la visitabilità deve prevedere una adeguata distribuzione
degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta o
impedita capacità motoria o sensoriale».
La compartimentazione
Contestualmente è stato introdotto un concetto di grande importanza, che supporterà gran
parte della normativa emessa successivamente, quello della necessità di garantire una «suddivisione
dell’insieme edilizio in compartimenti antincendio piuttosto che
l’individuazione di sistemi di via
[3]
36
d’uscita costituiti da scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria». Principi, questi, richiamati e confermati successivamente dal D.P.R. 24 luglio 1996,
n. 503.
Lo spazio calmo
Con il D.M. 9 aprile 1994, anche nella normativa di prevenzione incendi si comincia a porre, in
modo esplicito e propositivo, la
risoluzione di questi problemi; è
stato introdotto il concetto di
“spazio calmo”, identificato come
«luogo sicuro statico contiguo e
comunicante con una via di esodo
verticale o in essa inserito», precisando che «tale spazio non dovrà costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere
caratteristiche tali da garantire la
permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in
attesa dei soccorsi». Nella stessa
norma si evidenzia la necessità di
realizzare lo spazio calmo per
ogni piano dove possono aver accesso persone con capacità motorie ridotte o impedite[3].
Lo spazio calmo viene riproposto anche nell’ambito di norme
emesse successivamente e che interessano i locali di pubblico spettacolo, gli impianti sportivi e i locali destinati a uffici (si veda la
tabella 2).
L’ascensore antincendio
La norma sugli alberghi introduce un altro elemento di particolare interesse per l’evacuazione
assistita, l’ascensore antincendio
cui si è recentemente affiancato
anche l’ascensore di soccorso, introdotto dal D.M. 15 settembre
2005, «Approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi per
i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività sog-
Per le caratteristiche dello spazio calmo si veda, di Stefano Zanut e Valeria Tatano, Criteri di progettazione dello spazio calmo negli
alberghi, nelle scuole e negli uffici, in atti del convegno «Luoghi di lavoro: sicurezza antincendio per tutti - Giornata di studio sulla
sicurezza antincendio per le persone con disabilità», Roma, 2003
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ANTINCENDIO
Commento
IGIENE E SICUREZZA
gette ai controlli di prevenzione
incendi»[4].
L’accessibilità
Nel frattempo è stato emanato il
D.Lgs. n. 626/1994, riferimento fondamentale nel campo della sicurezza
degli ambienti di lavoro, che fornisce alcune indicazioni al datore di
lavoro affinché questi luoghi siano
strutturati «tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori
di handicap» (art. 30).
Il D.M. 10 marzo 1998, emesso
in attuazione dell’art. 13, D.Lgs.
n. 626/1994, comincia ad affrontare il problema quando, nell’art.
1.3, precisa che «la valutazione
del rischio incendio tiene conto: f)
del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che
altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza». Il suo campo applicativo
risulta enormemente più vasto di
qualunque altro decreto attinente
ai temi della sicurezza; infatti, riguarda qualunque luogo di lavoro
non trattato da norme specifiche.
In particolare, questo decreto
estende l’obbligo di valutare la sicurezza dei “non normodotati” anche a tutti quei casi in cui «siano
presenti persone la cui mobilità,
udito e vista sia limitata e siano
presenti persone che non hanno
famigliarità con i luoghi e con le
relative vie di esodo (art. 1.4.2 Identificazione dei lavoratori e di
altre persone presenti esposti a rischi d’incendio», concetti preziosi
che permettono di identificare la
vera essenza del principio di accessibilità coniugato con la sicurezza al fuoco.
Nel merito non risulta trascurabile la circostanza che lo scopo
del D.Lgs. n. 626/1994 era proprio quello di migliorare le condizioni di sicurezza e di igiene dei
[4]
posti di lavoro in relazione a
quanto reso evidente da una attenta valutazione dei rischi ma non
preso in considerazione dalla norma. Proprio nel settore della sicurezza dei lavoratori si ritiene importante l’attuale fase di adeguamento e di miglioramento delle
misure per i disabili. Infatti,
l’inosservanza nei riguardi delle
norme di sicurezza nei luoghi di
lavoro è sanzionata penalmente e,
in ottemperanza all’interpretazione puntuale delle norme, fa si che
la sanzione penale sia comminata
anche in caso di mancata attuazione di norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
Con la circolare n. 4/2002,
emessa con l’obiettivo di costituire un «ausilio ai datori di lavoro,
ai professionisti ed ai responsabili
della sicurezza per tenere conto
nella valutazione del rischio della
presenza, negli ambienti di lavoro,
di persone con limitazioni permanenti o temporanee alle capacità
fisiche, mentali, sensoriali o motorie», così come si evince nell’articolo dedicato all’introduzione, il
problema della sicurezza dei lavoratori disabili trova una risoluzione secondo un percorso strutturato
sui seguenti principi generali:
- «prevedere ove possibile (ad
esempio, quando sono già presenti
lavoratori disabili), il coinvolgimento degli interessati nelle diverse fasi
del processo;
- considerare le difficoltà specifiche presenti per le persone estranee
al luogo di lavoro;
- conseguire adeguati standard di
sicurezza per tutti senza determinare alcuna forma di discriminazione
tra i lavoratori;
- progettare la sicurezza per i lavoratori con disabilità in un piano
organico, che incrementi la sicurezza di tutti, e non attraverso piani
speciali o separati da quelli degli
altri lavoratori».
Il provvedimento disegna in modo sufficientemente dettagliato, in
termini prestazionali, le procedure
da seguire per effettuare una corretta valutazione del rischio d’incendio, da cui far emergere le eventuali
problematiche da risolvere con interventi di tipo edilizio, impiantistico e/o gestionale.
Il percorso individuato si basa
sull’analisi delle particolari necessità che potrebbero porsi in caso di
emergenza per problemi connessi
con la percezione del pericolo e/o
dell’allarme, la mobilità, l’orientamento e l’individuazione delle azioni da compiere.
Dalla sua lettura emergono utili
indicazioni che permettono di coniugare il concetto di “accessibilità” con quello di “sicurezza”, considerando la “evacuabilità” di un
edificio non come un mero requisito tecnico avulso dal resto, ma
complemento alla sua “accessibilità”, per condurre alla conclusione che l’accessibilità dei percorsi
corrisponde alla sicurezza antincendio,
ovvero
accessibilità
uguale sicurezza.
È necessario evidenziare, però,
che non sempre, almeno secondo il
significato attribuito quotidianamente al secondo termine, vale anche il
contrario.
Sicurezza
e riferimenti internazionali
La lista di controllo, che nella lettera circolare viene identificato con
il termine anglosassone di check-list
(di seguito CL), si propone come
«strumento operativo finalizzato ad
individuare gli elementi significativi
per la sicurezza di tutte le persone
(ed in particolare di quelle con disabilità) nei luoghi di lavoro»; l’obiettivo è quello di far emergere le condizioni di criticità alle quali contrapporre soluzioni tecniche secondo il
Su questa tipologia d’impianto si vedano, dello stesso Autore, Vani ascensori: dal MinInterno la nuova norma di prevenzione
incendi, in Ambiente&Sicurezza n. 23/2005, pag. 36, e Ascensori antincendio: con la norma UNI 81-72 per garantire la sicurezza in
elevazione, nel Supplemento n. 1/2005 ad Ambiente&Sicurezza, pag. 18.
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ANTINCENDIO
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IGIENE E SICUREZZA
TABELLA 1
Principali riferimenti normativi
Riferimento normativo
Articolo
D.M. 14 giugno 1989, n. 236, «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessi­ 4.6 ­ Raccordi con la normativa
bilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pub­ antincendio
blica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle
barriere architettoniche»
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626,«Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/ 30 ­ Luoghi di lavoro (Defini­
CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, zioni)
93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicu­
rezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro» e successive integrazioni
D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493, «Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le
prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro»
D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, «Regolamento recante norme per l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici»
18 ­ Raccordi con la normativa
antincendio
D.M. 10 marzo 1998, «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione Allegato 1 ­ Linee guida per la
dell'emergenza nei luoghi di lavoro»
valutazione dei rischi di incen­
dio ne luoghi di lavoro
Allegato VIII ­ Pianificazione
delle procedure da attuare in
caso d’incendio
Circolare 1° marzo 2002, n. 4, «Linee guida per la valutazione della sicurezza antin­
cendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili»
Lettera circolare 18 agosto 2006, n. P880/4122 , «La sicurezza antincendio nei luo­
ghi di lavoro ove siano presenti persone disabili: strumento di verifica e controllo ­
check­list»
D.M. 9 aprile 1994, «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico­alberghiere»
D.M. 18 marzo 1996, «Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli im­
pianti sportivi»
D.M. 19 agosto 1996, «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi
per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di
pubblico spettacolo»
D.M. 18 settembre 2002, «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incen­
di per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche
e private»
D.M. 15 settembre 2005, «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incen­
di per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli
di prevenzione incendi»
D.M. 22 febbraio 2006, «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incen­
di per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad
uffici»
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ANTINCENDIO
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IGIENE E SICUREZZA
percorso definito dalla circolare n.
4/2002.
I precetti normativi e le indicazioni della buona tecnica sono stati riconsiderati alla luce delle indicazioni estratte dall’ICF - Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute[5], approvata dall’Assemblea Mondiale della Sanità nel
maggio 2001[6] e accettata da 191
Paesi, inclusa l’Italia, che peraltro
è tra i 65 Paesi che hanno contribuito alla sua creazione.
Questa nuova classificazione
ha adottato e promosso un approccio alla disabilità di tipo “bio-psico-sociale” (si veda la figura 1),
per fornire una prospettiva coerente delle diverse dimensioni della salute a livello biologico, individuale e sociale.
La prospettiva medica è visibile
nella parte superiore del diagramma, quella sociale nella parte bassa
relativa all’ambiente. La zona centrale del diagramma è il risultato del
rapporto tra condizione di salute e
ambiente.
In questa prospettiva «l’handicap non è più caratteristica intrinseca dell’individuo, ma una condizione sociale imposta ad alcuni individui rispetto ad altri, quando la
società in termini di strutture, strumenti e servizi è realizzata senza
tenere presente le abilità di tutti gli
individui ma solo quelle di alcuni
ritenuti “normali e quindi “normanti”»[7].
L’ICF, quindi, oltre a proporre
una lettura politica e sociale dello
svantaggio causato alle persone con
disabilità per la mancanza di risorse,
[5]
[6]
[7]
opportunità o adattamenti dell’ambiente, fornisce il terreno di partenza
per fornire validità scientifica a questi concetti.
In particolare, dimostra con rigore e metodo quando e con quale
entità l’ambiente può causare restrizioni nella piena partecipazione di una persona e che tipo di
modificazione ambientale risulta
necessaria per aumentare la partecipazione (rimuovere ostacoli/
fornire opportunità)
Da questa impostazione risulta
chiara la funzione dei fattori ambientali che interagiscono con la
persona e possono, in funzione delle caratteristiche dimensionali e
qualitative, facilitarne o meno le
prestazioni.
I concetti appena esposti risultano altamente significativi per
gli obiettivi che si pone la CL,
tanto da costituirne l’ossatura; lo
studio del funzionamento dei corpi, nella loro diversità, fornisce
una chiara indicazione su quali
possano essere le criticità presenti nei luoghi di lavoro in caso di
emergenza.
Sicurezza antincendio
sul lavoro: la check­list
Il documento allegato alla lettera circolare 18 agosto 2006, n.
P880/4122, è strutturato in due
parti:
l la prima costituisce una guida alla lettura e alla compilazione della
check-list;
l la seconda propone lo strumento di rilievo vero e proprio.
Secondo i precetti appena illustrati, nella strutturazione della CL è stata considerata la sequenza delle possibili azioni che una persona compie
se coinvolta in una situazione di
emergenza, dal momento in cui viene percepito l’allarme fino al raggiungimento del luogo sicuro.
Nel contesto di un incendio la variabile critica solitamente considerata
è il tempo, in particolare quello disponibile prima che la condizione si manifesti con le sue oggettive criticità.
Le modalità per identificare e
ridurre le interazioni che possono
determinare difficoltà nell’evacuazione provengono dalle indicazioni normative, integrate da
esperienze e criteri della buona
tecnica disponibili sull’accessibilità a livello internazionale.
Nella CL vengono formulati,
quindi, quesiti per verificare le
caratteristiche quantitative e/o
qualitative degli elementi edilizi
e impiantistici considerati e che,
interagendo direttamente con le
azioni connesse all’esodo, ne potrebbero compromettere anche
l’efficacia.
Nella sua elaborazione il quesito fondamentale è stato come diverse persone, con altrettanto differenti caratteristiche funzionali,
svolgono le attività necessarie per
evacuare il luogo di lavoro dal
momento della percezione dell’allarme, evidenziando gli elementi
che ostacolano queste attività e
quali invece le facilitano.
Considerare le diverse prestazioni del sentire, vedere, camminare ecc., durante una situazione
di emergenza, significa superare
gli standard e riconoscere le diversità umane come risorsa, opportunità e ricchezza, al fine di
incrementare la qualità dei luoghi
di lavoro nei termini di una sicurezza per tutti.
Organizzazione Mondiale della Sanità, ICF - Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute,
Edizioni Erickson, Trento 2002.
Approvata per l’uso a livello internazionale dalla 54th World Health Assembly il 22 maggio 2001 (risoluzione WHA54.21).
Per un maggior approfondimento dell’argomento, si veda, di Marco Bozzetti, Definizione di Disabilità ed Handicap alla luce
dell’ICF (International Clasification of Functioning). Il nuovo ruolo del progettista della sicurezza, in atti del convegno “Luoghi di
lavoro: sicurezza antincendio per tutti - Giornata di studio sulla sicurezza antincendio per le persone con disabilità”, Roma, 2003.
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ANTINCENDIO
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IGIENE E SICUREZZA
Le voci considerate sono le seguenti:
l percezione dell’allarme;
l orientamento durante l’esodo;
l mobilità negli spazi interni;
l mobilità negli spazi esterni.
Percezione dell’allarme
Risulta una condizione imprescindibile per comunicare alle persone presenti in un luogo l’insorgere di una situazione di emergenza e
la sua efficacia permette di ridurre i
tempi di risposta della persona.
Le sue modalità di diffusione devono considerare, quindi, più canali
di percezione, per compensare
l’eventuale carenza di uno di questi
(per esempio, per una persona con
limitazioni all’udito sono necessari
segnali luminosi o a vibrazione, mentre per una con limitazioni alla vista è
indispensabile il canale uditivo).
Orientamento
durante l’esodo
Vengono considerate le necessità
connesse con l’integrazione della segnaletica di sicurezza, usualmente
considerata come unica possibilità
per evidenziare percorsi di evacuazione. In questo caso si possono utilizzare sistemi integrati costituiti da guide
naturali[8], percorsi-guida[9], mappe
tattili[10], indicazioni puntuali tattili[11],
sistemi informativi elettronici ecc.,
con l’obiettivo di eliminare quelle
barriere costituite dalla «mancanza di
accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo per chiunque e in particolare per i non-vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi»[12].
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
40
L’abbinamento di percorsi-guida
e mappe tattili, per la riconoscibilità
e l’orientamento di luoghi particolarmente complessi o, per loro natura,
privi di guide o riferimenti naturali, è
quello ritenuto maggiormente efficace dalle associazioni di persone con
disabilità visiva.
Nell’ambito degli interventi finalizzati alla sicurezza il sistema integrato deve includere, tra le altre, la
segnalazione di vie di fuga e di
uscite di sicurezza, che devono essere necessariamente incluse nel più
generale sistema di orientamento.
A tal proposito, si è potuto prendere atto che in caso di evacuazione in condizioni di scarsa visibilità
(presenza di fumo, scarsa illuminazione ecc.) le misure rivolte all’orientamento per le persone con
disabilità sensoriale siano risultate
indispensabili per tutti.
Mobilità
negli spazi interni
La sezione considera l’azione di
allontanamento vero e proprio (quella ordinariamente identificata con il
termine evacuazione), dall’abbandono della postazione di lavoro al raggiungimento del luogo sicuro, includendo la percorrenza di spazi interni
(mobilità orizzontale e verticale) e il
transito attraverso le porte interne di
accesso ai singoli locali e le porte di
ingresso/uscita della struttura.
Nella struttura della CL le sottovoci considerate risultano le seguenti:
l porte dei locali di lavoro;
l porte installate lungo le vie di
uscita e in corrispondenza delle
uscite di sicurezza;
l percorsi orizzontali interni;
percorsi verticali interni;
spazio calmo.
In linea di principio, la struttura e i suoi elementi devono garantire l’esodo della persona con disabilità in modo autonomo; questo
dipende dall’interazione tra il
quadro funzionale delle singole
persone e i fattori ambientali presenti, i quali possono ostacolare o
facilitare lo svolgimento delle
azioni finalizzate all’esodo (abbandonare il posto di lavoro, attraversare la stanza, aprire-attraversare-richiudere la porta ecc.).
l
l
Mobilità
negli spazi esterni
L’azione di allontanamento da
un luogo può essere agevolata o
impedita in funzione della percorribilità degli spazi esterni.
Per ogni voce viene anche considerata la possibilità di compensare la
circostanza attuando misure di tipo
gestionale, da calibrare caso per caso.
L’applicazione di questo nuovo e semplice strumento può indubbiamente costituire una tappa
fondamentale verso il conseguimento di standard di sicurezza
fruibili da tutti e, proprio per
questa ragione, la lettera circolare si conclude con un auspicio,
«Tenuto conto della rilevanza degli argomenti trattati nel documento allegato che coinvolge sia
i datori di lavoro, i professionisti,
i responsabili della sicurezza sia
i possibili utenti del mondo del
lavoro, si invitano le SS.LL. (la
lettera circolare è rivolta ai Comandanti provinciali dei Vigili
del Fuoco) a curarne la massima
diffusione nell’ambito del territorio di competenza».
l
Per guida naturale si intende una particolare conformazione dei luoghi, tale da consentire al disabile visivo di orientarsi e
proseguire la sua marcia senza bisogno di altre indicazioni.
Per percorsi-guida si intendono particolari superfici tattili, articolate in codici informativi di semplice comprensione che
forniscono informazioni e criteri di orientamento.
Per mappe tattili si intendono rappresentazioni di ambienti percettibili anche a persone non vedenti. Queste possono essere
collocate in modo fisso, in punti strategici, oppure essere definiti come strumenti portatili a servizio della singola persona.
Per esempio, numeri in rilievo presenti sul corrimano delle scale utilizzate per l’esodo che comunichino con il tatto la posizione
raggiunta.
Una delle definizioni di barriera architettonica contenuta nel D.M. LL.PP. n. 236 /1989, art. 2.
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