ANTINCENDIO Commento IGIENE E SICUREZZA I fattori ambientali possono condizionare le prestazioni della persona durante l’emergenza Disabilità e antincendio: dal MinInterno una check-list di verifica della sicurezza di Stefano Zanut, funzionario del Corpo Nazionale VVF, Fabrizio Mezzalana, FISH (Federazione Italiana Superamento Handicap) e Teresa Villani, dottore di ricerca Facoltà di Architettura “Valle Giulia” Fornire ai datori di lavoro, ai professionisti e ai responsabili della sicurezza uno strumento di controllo e di verifica mirato all’individuazione degli elementi significativi per la sicurezza di tutte le persone, in particolare le persone disabili, nei luoghi di lavoro è l’obiettivo che il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, ha voluto perseguire con la pubblicazione della lettera circolare 18 agosto 2006, n. P880/4122. Infatti, il Ministero, dopo avere indicato a queste figure professionali quali sono le linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio, con circolare 1° marzo 2002, n. 4, ha pubblicato, in allegato al nuovo documento, una checklist che permette di verificare il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro dove siano presenti persone non normodotate. [1] [2] Sul tema è disponibile online un approfondimento sulla circolare del Ministero dell’Interno 1° marzo 2002, n. 4, completo del testo del documento, nella sezione “Documentazione integrativa” all’indirizzo C on la lettera circolare 18 agosto 2006, n. P880/4122, «La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili: strumento di verifica e controllo - check-list», il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, ha proposto un documento tecnico per identificare le criticità ambientali connesse con la presenza di persone con disabilità nei luoghi di lavoro. Questo nuovo strumento, elaborato nell’ambito di un’apposita commissione istituita dallo stesso Ministero, composta da tecnici dei Vigili del Fuoco, rappresentanti della Consulta Nazionale delle Persone Disabili e delle loro Famiglie e da strutture di ricerca quali l’Università e il CNR, è il risultato di un percorso cominciato con l’emanazione della circolare del 1° marzo 2002, n. 4, cui ha fatto seguito la pubblicazione di un opuscolo dal titolo “Il soccor- so alle persone disabili: indicazioni per la gestione dell’emergenza”, in collaborazione con l’INAIL[1]. Questi documenti costituiscono una sostanziale innovazione nel contesto generale della sicurezza non solo per le modalità con cui sono stati redatti (il diretto coinvolgimento degli interessati tramite i loro rappresentanti istituzionali), ma anche perché le indicazioni normative sono state integrate con altre provenienti da un percorso applicativo sperimentale che ne ha valicato i contenuti. Per quanto concerne il contesto cui sono rivolte (il mondo della disabilità), rappresentano un’indubbia eccellenza in campo internazionale[2]. Accessibilità e prevenzione: il coordinamento normativo Dei problemi connessi con la sicurezza delle persone disabili in caso d’incendio si comincia a trovare traccia nell’art. 4.6, «Rac- Questa documentazione è disponibile in un spazio dedicato sul sito istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, all’indirizzo www.vigilfuoco.it/speciali/sicurezza/sicurezza_insieme/disabili/default.asp. Per una visione complessiva di questi argomenti si veda, di Stefano Marsella, Paolo Mirabelli e Stefano Zanut, Accessibilità e sicurezza dei luoghi di lavoro - Manuale per la progettazione degli uffici e dei locali aperti al pubblico, edizioni Il Sole 24 ORE, 2005. 3 ottobre 2006 N. 18 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 35 ANTINCENDIO Commento IGIENE E SICUREZZA Rappresentazione schematica del modello biopsicosociale dell'ICF Figura 1 Condizione di salute (malattia/disturbo) Funzioni & Strutture corporee (limitazione) Attività (limitazione) Partecipazione (restrizione) Fattori ambientali Fattori personali La prospettiva medica è visibile nella parte superiore del diagramma, quella sociale nella parte bassa relativa all'ambiente. La zona centrale del diagramma è il risultato del rapporto tra condizione di salute e ambiente. cordi con la normativa antincendio», decreto del Ministero dei Lavori pubblici 16 giugno 1989, n. 236; nella disposizione viene posto in risalto la necessità che «qualsiasi soluzione progettuale finalizzata a garantire l’accessibilità o la visitabilità deve prevedere una adeguata distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale». La compartimentazione Contestualmente è stato introdotto un concetto di grande importanza, che supporterà gran parte della normativa emessa successivamente, quello della necessità di garantire una «suddivisione dell’insieme edilizio in compartimenti antincendio piuttosto che l’individuazione di sistemi di via [3] 36 d’uscita costituiti da scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria». Principi, questi, richiamati e confermati successivamente dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503. Lo spazio calmo Con il D.M. 9 aprile 1994, anche nella normativa di prevenzione incendi si comincia a porre, in modo esplicito e propositivo, la risoluzione di questi problemi; è stato introdotto il concetto di “spazio calmo”, identificato come «luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale o in essa inserito», precisando che «tale spazio non dovrà costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi». Nella stessa norma si evidenzia la necessità di realizzare lo spazio calmo per ogni piano dove possono aver accesso persone con capacità motorie ridotte o impedite[3]. Lo spazio calmo viene riproposto anche nell’ambito di norme emesse successivamente e che interessano i locali di pubblico spettacolo, gli impianti sportivi e i locali destinati a uffici (si veda la tabella 2). L’ascensore antincendio La norma sugli alberghi introduce un altro elemento di particolare interesse per l’evacuazione assistita, l’ascensore antincendio cui si è recentemente affiancato anche l’ascensore di soccorso, introdotto dal D.M. 15 settembre 2005, «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività sog- Per le caratteristiche dello spazio calmo si veda, di Stefano Zanut e Valeria Tatano, Criteri di progettazione dello spazio calmo negli alberghi, nelle scuole e negli uffici, in atti del convegno «Luoghi di lavoro: sicurezza antincendio per tutti - Giornata di studio sulla sicurezza antincendio per le persone con disabilità», Roma, 2003 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 3 ottobre 2006 N. 18 ANTINCENDIO Commento IGIENE E SICUREZZA gette ai controlli di prevenzione incendi»[4]. L’accessibilità Nel frattempo è stato emanato il D.Lgs. n. 626/1994, riferimento fondamentale nel campo della sicurezza degli ambienti di lavoro, che fornisce alcune indicazioni al datore di lavoro affinché questi luoghi siano strutturati «tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap» (art. 30). Il D.M. 10 marzo 1998, emesso in attuazione dell’art. 13, D.Lgs. n. 626/1994, comincia ad affrontare il problema quando, nell’art. 1.3, precisa che «la valutazione del rischio incendio tiene conto: f) del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza». Il suo campo applicativo risulta enormemente più vasto di qualunque altro decreto attinente ai temi della sicurezza; infatti, riguarda qualunque luogo di lavoro non trattato da norme specifiche. In particolare, questo decreto estende l’obbligo di valutare la sicurezza dei “non normodotati” anche a tutti quei casi in cui «siano presenti persone la cui mobilità, udito e vista sia limitata e siano presenti persone che non hanno famigliarità con i luoghi e con le relative vie di esodo (art. 1.4.2 Identificazione dei lavoratori e di altre persone presenti esposti a rischi d’incendio», concetti preziosi che permettono di identificare la vera essenza del principio di accessibilità coniugato con la sicurezza al fuoco. Nel merito non risulta trascurabile la circostanza che lo scopo del D.Lgs. n. 626/1994 era proprio quello di migliorare le condizioni di sicurezza e di igiene dei [4] posti di lavoro in relazione a quanto reso evidente da una attenta valutazione dei rischi ma non preso in considerazione dalla norma. Proprio nel settore della sicurezza dei lavoratori si ritiene importante l’attuale fase di adeguamento e di miglioramento delle misure per i disabili. Infatti, l’inosservanza nei riguardi delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro è sanzionata penalmente e, in ottemperanza all’interpretazione puntuale delle norme, fa si che la sanzione penale sia comminata anche in caso di mancata attuazione di norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Con la circolare n. 4/2002, emessa con l’obiettivo di costituire un «ausilio ai datori di lavoro, ai professionisti ed ai responsabili della sicurezza per tenere conto nella valutazione del rischio della presenza, negli ambienti di lavoro, di persone con limitazioni permanenti o temporanee alle capacità fisiche, mentali, sensoriali o motorie», così come si evince nell’articolo dedicato all’introduzione, il problema della sicurezza dei lavoratori disabili trova una risoluzione secondo un percorso strutturato sui seguenti principi generali: - «prevedere ove possibile (ad esempio, quando sono già presenti lavoratori disabili), il coinvolgimento degli interessati nelle diverse fasi del processo; - considerare le difficoltà specifiche presenti per le persone estranee al luogo di lavoro; - conseguire adeguati standard di sicurezza per tutti senza determinare alcuna forma di discriminazione tra i lavoratori; - progettare la sicurezza per i lavoratori con disabilità in un piano organico, che incrementi la sicurezza di tutti, e non attraverso piani speciali o separati da quelli degli altri lavoratori». Il provvedimento disegna in modo sufficientemente dettagliato, in termini prestazionali, le procedure da seguire per effettuare una corretta valutazione del rischio d’incendio, da cui far emergere le eventuali problematiche da risolvere con interventi di tipo edilizio, impiantistico e/o gestionale. Il percorso individuato si basa sull’analisi delle particolari necessità che potrebbero porsi in caso di emergenza per problemi connessi con la percezione del pericolo e/o dell’allarme, la mobilità, l’orientamento e l’individuazione delle azioni da compiere. Dalla sua lettura emergono utili indicazioni che permettono di coniugare il concetto di “accessibilità” con quello di “sicurezza”, considerando la “evacuabilità” di un edificio non come un mero requisito tecnico avulso dal resto, ma complemento alla sua “accessibilità”, per condurre alla conclusione che l’accessibilità dei percorsi corrisponde alla sicurezza antincendio, ovvero accessibilità uguale sicurezza. È necessario evidenziare, però, che non sempre, almeno secondo il significato attribuito quotidianamente al secondo termine, vale anche il contrario. Sicurezza e riferimenti internazionali La lista di controllo, che nella lettera circolare viene identificato con il termine anglosassone di check-list (di seguito CL), si propone come «strumento operativo finalizzato ad individuare gli elementi significativi per la sicurezza di tutte le persone (ed in particolare di quelle con disabilità) nei luoghi di lavoro»; l’obiettivo è quello di far emergere le condizioni di criticità alle quali contrapporre soluzioni tecniche secondo il Su questa tipologia d’impianto si vedano, dello stesso Autore, Vani ascensori: dal MinInterno la nuova norma di prevenzione incendi, in Ambiente&Sicurezza n. 23/2005, pag. 36, e Ascensori antincendio: con la norma UNI 81-72 per garantire la sicurezza in elevazione, nel Supplemento n. 1/2005 ad Ambiente&Sicurezza, pag. 18. 3 ottobre 2006 N. 18 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 37 ANTINCENDIO Commento IGIENE E SICUREZZA TABELLA 1 Principali riferimenti normativi Riferimento normativo Articolo D.M. 14 giugno 1989, n. 236, «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessi 4.6 Raccordi con la normativa bilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pub antincendio blica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche» D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626,«Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/ 30 Luoghi di lavoro (Defini CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, zioni) 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicu rezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro» e successive integrazioni D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493, «Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro» D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici» 18 Raccordi con la normativa antincendio D.M. 10 marzo 1998, «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione Allegato 1 Linee guida per la dell'emergenza nei luoghi di lavoro» valutazione dei rischi di incen dio ne luoghi di lavoro Allegato VIII Pianificazione delle procedure da attuare in caso d’incendio Circolare 1° marzo 2002, n. 4, «Linee guida per la valutazione della sicurezza antin cendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili» Lettera circolare 18 agosto 2006, n. P880/4122 , «La sicurezza antincendio nei luo ghi di lavoro ove siano presenti persone disabili: strumento di verifica e controllo checklist» D.M. 9 aprile 1994, «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turisticoalberghiere» D.M. 18 marzo 1996, «Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli im pianti sportivi» D.M. 19 agosto 1996, «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo» D.M. 18 settembre 2002, «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incen di per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private» D.M. 15 settembre 2005, «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incen di per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi» D.M. 22 febbraio 2006, «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incen di per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici» 38 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 3 ottobre 2006 N. 18 ANTINCENDIO Commento IGIENE E SICUREZZA percorso definito dalla circolare n. 4/2002. I precetti normativi e le indicazioni della buona tecnica sono stati riconsiderati alla luce delle indicazioni estratte dall’ICF - Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute[5], approvata dall’Assemblea Mondiale della Sanità nel maggio 2001[6] e accettata da 191 Paesi, inclusa l’Italia, che peraltro è tra i 65 Paesi che hanno contribuito alla sua creazione. Questa nuova classificazione ha adottato e promosso un approccio alla disabilità di tipo “bio-psico-sociale” (si veda la figura 1), per fornire una prospettiva coerente delle diverse dimensioni della salute a livello biologico, individuale e sociale. La prospettiva medica è visibile nella parte superiore del diagramma, quella sociale nella parte bassa relativa all’ambiente. La zona centrale del diagramma è il risultato del rapporto tra condizione di salute e ambiente. In questa prospettiva «l’handicap non è più caratteristica intrinseca dell’individuo, ma una condizione sociale imposta ad alcuni individui rispetto ad altri, quando la società in termini di strutture, strumenti e servizi è realizzata senza tenere presente le abilità di tutti gli individui ma solo quelle di alcuni ritenuti “normali e quindi “normanti”»[7]. L’ICF, quindi, oltre a proporre una lettura politica e sociale dello svantaggio causato alle persone con disabilità per la mancanza di risorse, [5] [6] [7] opportunità o adattamenti dell’ambiente, fornisce il terreno di partenza per fornire validità scientifica a questi concetti. In particolare, dimostra con rigore e metodo quando e con quale entità l’ambiente può causare restrizioni nella piena partecipazione di una persona e che tipo di modificazione ambientale risulta necessaria per aumentare la partecipazione (rimuovere ostacoli/ fornire opportunità) Da questa impostazione risulta chiara la funzione dei fattori ambientali che interagiscono con la persona e possono, in funzione delle caratteristiche dimensionali e qualitative, facilitarne o meno le prestazioni. I concetti appena esposti risultano altamente significativi per gli obiettivi che si pone la CL, tanto da costituirne l’ossatura; lo studio del funzionamento dei corpi, nella loro diversità, fornisce una chiara indicazione su quali possano essere le criticità presenti nei luoghi di lavoro in caso di emergenza. Sicurezza antincendio sul lavoro: la checklist Il documento allegato alla lettera circolare 18 agosto 2006, n. P880/4122, è strutturato in due parti: l la prima costituisce una guida alla lettura e alla compilazione della check-list; l la seconda propone lo strumento di rilievo vero e proprio. Secondo i precetti appena illustrati, nella strutturazione della CL è stata considerata la sequenza delle possibili azioni che una persona compie se coinvolta in una situazione di emergenza, dal momento in cui viene percepito l’allarme fino al raggiungimento del luogo sicuro. Nel contesto di un incendio la variabile critica solitamente considerata è il tempo, in particolare quello disponibile prima che la condizione si manifesti con le sue oggettive criticità. Le modalità per identificare e ridurre le interazioni che possono determinare difficoltà nell’evacuazione provengono dalle indicazioni normative, integrate da esperienze e criteri della buona tecnica disponibili sull’accessibilità a livello internazionale. Nella CL vengono formulati, quindi, quesiti per verificare le caratteristiche quantitative e/o qualitative degli elementi edilizi e impiantistici considerati e che, interagendo direttamente con le azioni connesse all’esodo, ne potrebbero compromettere anche l’efficacia. Nella sua elaborazione il quesito fondamentale è stato come diverse persone, con altrettanto differenti caratteristiche funzionali, svolgono le attività necessarie per evacuare il luogo di lavoro dal momento della percezione dell’allarme, evidenziando gli elementi che ostacolano queste attività e quali invece le facilitano. Considerare le diverse prestazioni del sentire, vedere, camminare ecc., durante una situazione di emergenza, significa superare gli standard e riconoscere le diversità umane come risorsa, opportunità e ricchezza, al fine di incrementare la qualità dei luoghi di lavoro nei termini di una sicurezza per tutti. Organizzazione Mondiale della Sanità, ICF - Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, Edizioni Erickson, Trento 2002. Approvata per l’uso a livello internazionale dalla 54th World Health Assembly il 22 maggio 2001 (risoluzione WHA54.21). Per un maggior approfondimento dell’argomento, si veda, di Marco Bozzetti, Definizione di Disabilità ed Handicap alla luce dell’ICF (International Clasification of Functioning). Il nuovo ruolo del progettista della sicurezza, in atti del convegno “Luoghi di lavoro: sicurezza antincendio per tutti - Giornata di studio sulla sicurezza antincendio per le persone con disabilità”, Roma, 2003. 3 ottobre 2006 N. 18 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 39 ANTINCENDIO Commento IGIENE E SICUREZZA Le voci considerate sono le seguenti: l percezione dell’allarme; l orientamento durante l’esodo; l mobilità negli spazi interni; l mobilità negli spazi esterni. Percezione dell’allarme Risulta una condizione imprescindibile per comunicare alle persone presenti in un luogo l’insorgere di una situazione di emergenza e la sua efficacia permette di ridurre i tempi di risposta della persona. Le sue modalità di diffusione devono considerare, quindi, più canali di percezione, per compensare l’eventuale carenza di uno di questi (per esempio, per una persona con limitazioni all’udito sono necessari segnali luminosi o a vibrazione, mentre per una con limitazioni alla vista è indispensabile il canale uditivo). Orientamento durante l’esodo Vengono considerate le necessità connesse con l’integrazione della segnaletica di sicurezza, usualmente considerata come unica possibilità per evidenziare percorsi di evacuazione. In questo caso si possono utilizzare sistemi integrati costituiti da guide naturali[8], percorsi-guida[9], mappe tattili[10], indicazioni puntuali tattili[11], sistemi informativi elettronici ecc., con l’obiettivo di eliminare quelle barriere costituite dalla «mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non-vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi»[12]. [8] [9] [10] [11] [12] 40 L’abbinamento di percorsi-guida e mappe tattili, per la riconoscibilità e l’orientamento di luoghi particolarmente complessi o, per loro natura, privi di guide o riferimenti naturali, è quello ritenuto maggiormente efficace dalle associazioni di persone con disabilità visiva. Nell’ambito degli interventi finalizzati alla sicurezza il sistema integrato deve includere, tra le altre, la segnalazione di vie di fuga e di uscite di sicurezza, che devono essere necessariamente incluse nel più generale sistema di orientamento. A tal proposito, si è potuto prendere atto che in caso di evacuazione in condizioni di scarsa visibilità (presenza di fumo, scarsa illuminazione ecc.) le misure rivolte all’orientamento per le persone con disabilità sensoriale siano risultate indispensabili per tutti. Mobilità negli spazi interni La sezione considera l’azione di allontanamento vero e proprio (quella ordinariamente identificata con il termine evacuazione), dall’abbandono della postazione di lavoro al raggiungimento del luogo sicuro, includendo la percorrenza di spazi interni (mobilità orizzontale e verticale) e il transito attraverso le porte interne di accesso ai singoli locali e le porte di ingresso/uscita della struttura. Nella struttura della CL le sottovoci considerate risultano le seguenti: l porte dei locali di lavoro; l porte installate lungo le vie di uscita e in corrispondenza delle uscite di sicurezza; l percorsi orizzontali interni; percorsi verticali interni; spazio calmo. In linea di principio, la struttura e i suoi elementi devono garantire l’esodo della persona con disabilità in modo autonomo; questo dipende dall’interazione tra il quadro funzionale delle singole persone e i fattori ambientali presenti, i quali possono ostacolare o facilitare lo svolgimento delle azioni finalizzate all’esodo (abbandonare il posto di lavoro, attraversare la stanza, aprire-attraversare-richiudere la porta ecc.). l l Mobilità negli spazi esterni L’azione di allontanamento da un luogo può essere agevolata o impedita in funzione della percorribilità degli spazi esterni. Per ogni voce viene anche considerata la possibilità di compensare la circostanza attuando misure di tipo gestionale, da calibrare caso per caso. L’applicazione di questo nuovo e semplice strumento può indubbiamente costituire una tappa fondamentale verso il conseguimento di standard di sicurezza fruibili da tutti e, proprio per questa ragione, la lettera circolare si conclude con un auspicio, «Tenuto conto della rilevanza degli argomenti trattati nel documento allegato che coinvolge sia i datori di lavoro, i professionisti, i responsabili della sicurezza sia i possibili utenti del mondo del lavoro, si invitano le SS.LL. (la lettera circolare è rivolta ai Comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco) a curarne la massima diffusione nell’ambito del territorio di competenza». l Per guida naturale si intende una particolare conformazione dei luoghi, tale da consentire al disabile visivo di orientarsi e proseguire la sua marcia senza bisogno di altre indicazioni. Per percorsi-guida si intendono particolari superfici tattili, articolate in codici informativi di semplice comprensione che forniscono informazioni e criteri di orientamento. Per mappe tattili si intendono rappresentazioni di ambienti percettibili anche a persone non vedenti. Queste possono essere collocate in modo fisso, in punti strategici, oppure essere definiti come strumenti portatili a servizio della singola persona. Per esempio, numeri in rilievo presenti sul corrimano delle scale utilizzate per l’esodo che comunichino con il tatto la posizione raggiunta. Una delle definizioni di barriera architettonica contenuta nel D.M. LL.PP. n. 236 /1989, art. 2. www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 3 ottobre 2006 N. 18