La revisione negli enti locali L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE NEL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI MATERA – C1 II giornata Giovedì 10 marzo 2011 Relatore: Dott.ssa Giuseppina Greco Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Esperto in Enti Locali, Presidente della Commissione SERVIZI PUBBLICI LOCALI del CNDCEC. 1 LA GESTIONE DEL BILANCIO 2 LE FASI DELL’ENTRATA ACCERTAMENTO RISCOSSIONE VERSAMENTO 3 LE FASI DELL’ENTRATA (art. 178 e segg.) La contabilità finanziaria non rileva esclusivamente gli effetti finanziari (riscossioni e pagamenti) derivanti dai fatti gestionali avvenuti; hanno notevole rilevanza, piuttosto, le decisioni di spesa e gli accertamenti delle entrate. Ogni entrata viene trattata contabilmente in tre fasi: • ACCERTAMENTO: in base a idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza. • RISCOSSIONE: è rappresentata dal materiale introito della somma accertata, da parte del tesoriere o da parte di altri incaricati alla riscossione. E’ disposta a mezzo di apposito ordinativo d’incasso. • VERSAMENTO: corrisponde al trasferimento delle somme 4 riscosse nelle casse dell’ente (tesoreria). Verifica dell’esistenza del credito Elementi chiave Esistenza del titolo giuridico Nascita del diritto di credito (rapporto giuridico che si è definito) Certezza Individuazione del debitore Liquidità Quantificazione della somma da incassare Esigibilità Fissazione data scadenza Tributarie Ruoli:Elenchi trasmessi all’esattore DOCUMENTI A C C E R T A M E N T O Patrimoniali Modalità di accertamento Servizi produttivi o con applicazione tariffe Liste di carico (elenchi con scadenze) o ruoli Partite compensative delle spese Momento di assunzione dell’impegno di spesa Altre entrate Contratti – Provvedimenti giudiz. Atti amministrativi specifici 5 R Soggetti I abilitati S C O S S I Ordinativo O di incasso N E Tesoriere Altri soggetti incaricati Firma Tempo Bilancio -Responsabile servizio finanz. - Dipendenti responsabili - Data di emissione - Numero *Esercizio finanziario Codifica – Risorsa -Event. vincoli di destinaz Nome del debitore Elementi distintivi Somma da riscuotere Ragione del credito: causale 6 LE FASI DELLA SPESA IMPEGNO LIQUIDAZIONE ORDINAZIONE PAGAMENTO 7 LE FASI DELLA SPESA (art. 182 e segg.) La spesa viene trattata contabilmente in 4 fasi distinte: • IMPEGNO: a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene stabilito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria… • LIQUIDAZIONE: si fonda su titoli e documenti (generalmente la • ORDINAZIONE: viene impartito l’ordine al tesoriere di effettuare il fattura) che comprovano l’esatto ammontare del debito e la persona del creditore . Viene determinata la somma certa da pagare nei termini dell’impegno assunto. pagamento. (si parla in genere di MANDATO DI PAGAMENTO) • PAGAMENTO: consiste nella materiale corresponsione della somma dovuta al creditore e nella conseguente contabilizzazione nelle scritture contabili dell’ente. 8 Elemento chiave Verifica perfezionamento obbligazione giuridica Determinazione del creditore D O C U M E N T I I Determinazione della somma da pagare M Indicazione causale-ragione del debito P Nascita E dell’obbligazione Vincolo sulla previsione di bilancio G Registrazione elementi costitutivi impegno nel corrispondente stanziamento N O - Provvedimento di autorizz. della spesa (determinazione) responsabili servizi *Visto sulla regolarità contabile (esame copertura finanziaria) da parte del responsabile servizio finanziario LIQUIDA ZIONE Individuazione della certezza (titolo) e della liquidità (quantità) della somma Controllo conformità (requisiti quali/quant.) ed eventuali condizioni sospensive Firmata dal responsabile servizio proponente ed inviata al servizio 9 finanziario IMPEGNI PLURIENNALI Se negli esercizi precedenti sono stati assunti impegni pluriennali, ad essi nel bilancio di previsione deve essere assicurato idoneo finanziamento (art. 164 comma 3 del TUEL). Se viene assunto un impegno pluriennale, di esso si deve tenere conto nel bilancio pluriennale e, eventualmente, nei bilanci successivi. 10 L’IMPEGNO Il perfezionamento dell’obbligazione giuridica di una determinazione di spesa avviene: - con la registrazione di tutti gli elementi costitutivi dell’impegno nel corrispondente stanziamento - con il visto di regolarità contabile (copertura finanziaria) da parte del responsabile del servizio finanziario 11 L’IMPEGNO Tutti gli atti costitutivi di obbligazioni pecuniarie devono essere precedute da un provvedimento di autorizzazione della spesa (DETERMINAZIONE). La competenza ad adottare i provvedimenti autorizzativi che comportano impegno di spesa è (di norma) dei responsabili dei servizi che provvedono con propria determinazione. 12 A U T O M A T I C I Prenotazione Spese Impegno C Criterio degli O effetti o della R copertura R Si E considerano N impegnate T con I appr. bilancio Spese in conto C A P I T A L E Gare bandite prima della fine dell’es. e non ancora concluse Quote dell’esercizio di obbligazioni perfezionate negli esercizi precedenti Trattamento economico già attribuito al personale di competenza Interessi di preammortamento e oneri access. collegati ai mutui Oneri derivanti da contratti o da disposizioni di legge Se correlate entrate accertate aventi destinaz. vincolata per legge Rate di competenza dell’anno per ammortamento dei mutui e dei prestiti Alle entrate accertate per mutui a specifica destinazione Criterio della copertura Si considerano impegnate se correlate Alla quota dell’avanzo di amministrazione accertato Al capitale sottoscritto per emissioni di obbligazioni Alle entrate proprie (avanzo) nei limiti dell’ammontare accertato Alle entrate accertate aventi destinazione vincolata per legge Prenotazione Impegno 13 Gare bandite prima della fine dell’es. e non ancora concluse ORDINAZIONE e MANDATO O R D I N E AL T E S O R I E R E Soggetti Dipendente indicato regolamento (firma) Servizio finanziario (controllo impegno / liquidazione.) Modalità di pagamento Mandato Tempo *Data di emissione - Scadenza *Numero - Esercizio finanziario Bilancio Codifica – Intervento o capit. -Event. vincoli di destinaz. Nome del creditore Elementi distintivi Somma da pagare Causale Assenza temporanea del mandato (da regolare gg.15) Obblighi tributari Somme iscritte a ruolo e delegazioni di pagamento 14 La gestione del bilancio Terminata la fase di programmazione inizia la gestione del bilancio (rilevazioni concomitanti). Oltre alla gestione delle Entrate e delle spese, sono atti concomitanti: • L’assestamento del bilancio • Le variazioni di bilancio, • I prelievi dal Fondo di riserva 15 Assestamento di bilancio È un istituto giuridico in base al quale vengono previsti aggiustamenti generali degli stanziamenti allo scopo di mantenere il bilancio aderente agli obiettivi programmati e di rispettare gli equilibri finanziari. Negli Enti locali l’assestamento di bilancio consiste in deliberazioni del Consiglio effettuate per mantenere gli equilibri di bilancio. Le variazioni riguardano, in generale, tutti i titoli di entrata e di spesa 16 Le variazioni di bilancio Sono atti amministrativi che rispondono al principio di flessibilità. Si rendono necessarie se le previsioni non rispettano le effettive necessità dell’ente. Devono essere adottate nell’osservanza dei principi contabili e delle norme del Patto di Stabilità Interno. Negli enti locali sono di competenza del Consiglio e possono essere deliberate entro il 30/11. La giunta può adottare provvedimenti di variazione solo in via d’urgenza da ratificare da parte dell’organo consiliare entro i 60 giorni successivi e comunque 17 entro il 31/12. Monitoraggio degli equilibri Nella predisposizione di ogni atto di variazione di bilancio il Responsabile dell’area finanziaria deve attuare una verifica complessiva delle dotazioni di bilancio al fine di poter attestare la permanenza degli equilibri finanziari complessivi di bilancio, dell’equilibrio di parte corrente e della parte di investimenti. Il Responsabile del servizio finanziario ha l’obbligo di monitorare con assiduità l’equilibrio finanziario complessivo. 18 Prelievi dal fondo di riserva • Sono di competenza della Giunta • Si traducono in interventi di spesa originariamente non previsti nel bilancio • Il fondo di riserva è iscritto tra le uscite proprio con la funzione di integrare gli stanziamenti che durante l’esercizio si dovessero rivelare insufficienti 19 SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ASSESTAMENTO 20 Gli equilibri da salvaguardare L’art. 193 prevede che durante la gestione e nelle variazioni di bilancio siano rispettati le norme sugli equilibri. L’ordinamento a riguardo prevede almeno due scadenze: - 30 settembre - 30 novembre 21 Gli equilibri da salvaguardare Non oltre il 30 settembre, il Consiglio con apposita delibera: - controlla lo stato di attuazione dei programmi e il permanere degli equilibri - adotta i provvedimenti necessari per - il ripiano dei debiti fuori bilancio e del disavanzo - ripristinare il pareggio della gestione di competenza e dei residui - La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio cui si riferisce e consente di utilizzare per l’anno in corso e per i due successivi: Tutte le entrate Le disponibilità di stanziamento non utilizzate L’avanzo di amministrazione 22 Gli equilibri da salvaguardare Il Consiglio entro il 30 novembre di ciascun anno procede alla variazione di assestamento generale e cioè: la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il Fondo riserva, finalizzata ad assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Tale II scadenza è importante perché: - Investe tutta l’attività dell’ente (da parte dei responsabili) - Occorre attuare valutazioni veritiere ed attendibili - rappresenta anche la linea di passaggio al periodo terminale dell’esercizio, durante il quale non è possibile procedere a variazioni (mese di dicembre). - Il Fondo di Riserva non utilizzato deve essere riconsiderato per verificarne la congruità ed eventualmente per integrarlo o diminuirlo 23 Gli equilibri da salvaguardare • • Quando nella gestione delle entrate e delle spese si creano situazioni che possano pregiudicare gli equilibri di bilancio il responsabile finanziario deve darne adeguata segnalazione e valutazione: al legale rappresentante, al presidente del Consiglio al segretario e all’organo di revisione Il Consiglio deve procedere al riequilibrio entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione. 24 DEBITI FUORI BILANCIO 25 I DEBITI FUORI BILANCIO LEGITTIMITA’ Sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive Copertura di disavanzi di gestione di consorzi, aziende ed istituzioni Ricapitalizzazione perdite società di capitale per servizi pubblici locali Procedure espropriative o occupazione di urgenza per pubblica utilità a) Acquisizione di beni e servizi - senza impegno -senza intervento o capitolo b) Lavori pubblici urgenti non impegnati entro gg. 30 A condizione che: -riguardino pubbliche funzioni -siano utili all’ente ed ai cittadini -incidano positivamente sul patrimonio o diano luogo a risparmio di spese FINANZIAMENTO E’ escluso per le Entrate da: -assunzione di prestiti -vincolo di destinazione per legge dalla vendita di beni patrimoniali disponibili E’ possibile per tutte le entrate dell’anno in corso e dei due anni successivi E’ possibile per entrate da mutui solo se: - impossibilità di copertura i debiti riguardano spese correnti E’ possibile coprirli con un piano di rateizzazione triennale che comprende l’anno in corso come primo anno 26 I debiti fuori bilancio • Il debito fuori bilancio è costituito da obbligazioni pecuniarie, relative al conseguimento di un fine pubblico, valide giuridicamente ma non perfezionate contabilmente, per cui il riconoscimento della sua legittimità da parte del consiglio dell’ente fa coincidere i due aspetti giuridico e contabile in capo al soggetto che l’ha riconosciuto • Il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio è riservato al Consiglio ed è ammissibile nei soli casi previsti dall’art. 194 del TUEL. • Al riconoscimento della legittimità e contestuale finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui alle lettere da a) ad e) dell’art.194, comma 1, del TUEL deve provvedersi con procedura d’urgenza, con la sottoposizione al Consiglio nei tempi brevi previsti dal regolamento di contabilità, in tutti i casi in cui al decorrere dei tempi è collegato il rischio di maggiori gravami o il maturare di interessi e rivalutazione monetaria o, comunque, non appena il responsabile del servizio ne 27 è venuto a conoscenza I debiti fuori bilancio • Qualora dovessero emergere debiti fuori bilancio successivamente alla data di adozione degli atti inerenti la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 comma 2 del TUEL) ed entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non sia stato adottato il provvedimento di riconoscimento che individua le modalità di finanziamento, è opportuno che l’organo di revisione inviti l’amministrazione a costituire un vincolo sull’avanzo/disavanzo di amministrazione. 28 I debiti fuori bilancio La norma dunque consente che siano riconosciuti come legittimi tutti i debiti conseguenti all’acquisto di beni con il solo limite: - Di essere connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni - Nei limiti dell’accertata e dimostrata utilità ed arricchimento dell’ente - Da chiunque ordinati - Prescindendo dall’aspetto autorizzatorio del bilancio - Al di fuori di qualsiasi valutazione economica 29 I debiti fuori bilancio Accertamento di utilità: deve consistere nella verifica della presenza del potenziale o reale possibilità di ausilio o beneficio direttamente per l’ente e per i suoi cittadini. L’assenza di utilità impedisce il riconoscimento del debito. L’arricchimento deve misurare -l’incremento patrimoniale vero e proprio, - oppure il risparmio di spese che diversamente sarebbero state dovute - o la mancata perdita patrimoniale. La misura dell’arricchimento costituisce il limite massimo al quale può arrivare il riconoscimento del debito fuori bilancio. 30 IL RENDICONTO DI GESTIONE 31 I RESIDUI (art. 189 e 190) I residui, rispettivamente attivi e passivi, rappresentano veri e propri crediti e debiti. Si potrebbe parlare di “somme residue da pagare” su quanto impegnato durante l’anno e “somme residue da riscuotere” rispetto a quanto accertato nell’esercizio. RESIDUI ATTIVI: somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio. MINORI ENTRATE ENTRATE PREVISTE RESIDUI ATTIVI ENTRATE ACCERTATE ENTRATE RISCOSSE 32 I RESIDUI ATTIVI • Le somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio costituiscono Residui attivi • Sono mantenute fra i Residui attivi alla chiusura dell’esercizio solo le entrate per le quali esista un titolo giuridico che giustifichi il credito per l’Ente • Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell’esercizio costituiscono minori accertamenti e concorrono a determinare i risultati finali della gestione 33 I RESIDUI (art. 189 e 190) • RESIDUI PASSIVI: somme impegnate e non pagate durante l’esercizio. ECONOMIE DI SPESA SPESE PREVISTE RESIDUI PASSIVI SPESE IMPEGNATE SPESE LIQUIDATE SPESE ORDINATE/ PAGATE La cancellazione di un residuo passivo ritenuto non dovuto comporta un’economia di spesa. Economia di spesa è anche il minor valore delle spese impegnate rispetto a quelle previste. 34 I RESIDUI (art. 189 e 190) Le somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio costituiscono Residui passivi Possono essere conservate nel conto dei residui solo le somme impegnate con le modalità previste dall’art. 183 del Tuel (si considerano impegnate con l’approvazione del bilancio quelle relative al personale, all’ammortamento dei mutui, quelle relative a contratti, ecc..) Le somme iscritte tra le spese di competenza e non impegnate entro il termine dell’esercizio costituiscono economie di spesa e concorrono a determinare i risultati finali della gestione 35 IL RENDICONTO DI GESTIONE Le norme prevedono la predisposizione di tre documenti: 1. Il Conto del bilancio 2. Il Conto economico 3. Il Conto del patrimonio Il Conto del bilancio discende dalla contabilità finanziaria, il Conto economico e il Conto del patrimonio discendono dalla contabilità economico - patrimoniale 36 IL RENDICONTO DI GESTIONE Il rendiconto e i suoi allegati (relazione dell’organo esecutivo, elenco dei residui) sono approvati dal consiglio dell’ente entro il 30 giugno dell’anno successivo. Il rendiconto deve essere corredato dalla relazione del collegio dei revisori dei conti. 37 Il conto del bilancio •Dimostra i risultati finanziari della gestione •Ha una struttura simile a quella del bilancio preventivo in modo da poter comparare i dati preventivi con quelli consuntivi •Contiene: previsioni definitive di competenza, accertamenti e impegni di competenza, riscossioni e pagamenti •Evidenza la formazione dei residui attivi e passivi •Evidenzia il risultato di amministrazione •è lo strumento che consente la verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno. 38 Il conto del bilancio Nel conto del bilancio è evidenziata la gestione dei residui •Residui derivanti dall’esercizio precedente •Residui derivanti dall’anno precedente e riaccertati alla fine dell’esercizio (da parte dei responsabili dei servizi) •Residui pagati o riscossi (distinti per anno di formazione) •Residui da riportare al prossimo esercizio 39 IL RISULTATO DELLA GESTIONE Il risultato della gestione rappresenta il saldo tra le entrate accertate e le spese impegnate di competenza del periodo: ACCERTAMENTI (di COMPETENZA) -IMPEGNI (di COMPETENZA) RISULTATO DELLA GESTIONE RISCOSSIONI - PAGAMENTI +/- RESIDUI ATT. - RESIDUI PASS. RISULTATO DELLA GESTIONE 40 IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE: L’AVANZO E IL DISAVANZO Il risultato di amministrazione rappresenta in termini prospettici un “fondo di valore” (non un flusso) riferito all’intera gestione finanziaria (COMPETENZA e RESIDUI). FONDO DI CASSA INIZIALE + RISCOSSIONI - PAGAMENTI FONDO CASSA FINALE + RESIDUI ATTIVI A RIPORTARE - RESIDUI PASSIVI A RIPORTARE Come si può notare dalla tabella, il risultato di amministrazione corrisponde ad una sorta di “MARGINE DI TESORERIA” RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (AVANZO/DISAVANZO) 41 Ai sensi dell’art. 187, comma 1 del TUEL il risultato di amministrazione innanzitutto deve essere suddiviso - ai fini del suo “successivo utilizzo o ripiano” tra: a) fondi vincolati: vale a dire economie di spesa derivanti da stanziamenti finanziati con entrate a specifica destinazione (accertate), oppure contributi pervenuti oltre il termine massimo (30 novembre) per poter effettuare le variazioni di bilancio; b) fondi per il finanziamento di spese in conto capitale, non impegnate entro l’esercizio; c) fondi di ammortamento, che derivano dall’applicazione, al Titolo primo della spesa del bilancio preventivo, degli ammortamenti di cui all’art. 167 e dall’impossibilità di impegnare i relativi stanziamenti; d) fondi non vincolati, a carattere residuale. 42 Se il risultato d’amministrazione è positivo può essere utilizzato per: • il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l’avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza; • la copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti; • la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; • il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell’esercizio e delle altre spese correnti solo in sede di assestamento; • il finanziamento di spese di investimento. Se il risultato d’amministrazione è negativo deve essere ripianato. Va quindi iscritto nel bilancio preventivo dell’esercizio successivo come qualsiasi altra uscita, 43 limitando così la capacità di spesa dell’ente. IL CONTO ECONOMICO: IL RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA A) PROVENTI della GESTIONE 1. Proventi tributari 2.Proventi da trasferimenti 3. Proventi da servizi pubblici 4. Proventi da gestione patrimoniale 5. Proventi diversi 6. Proventi da concessioni ad edificare 7. Increm. Immobil. Per lavori interni 8. Variazione nelle rimananenze TOTALE PROVENTI B) COSTI della GESTIONE 9. Personale 10. Acquisto mat. prime e/o beni consuno 11. Variazioni riman. Materie e/o beni cons. 12. Prestazioni di servizi 13. Godimento di beni di terzi 14. Trasferimenti 15. Imposte e tasse 16. Quote di ammortam. Dell’esercizio TOTALE COSTI della GESTIONE RISULTATO DELLA GESTIONE C) PROVENTI / ONERI DA AZ. SPECIALI E PART. 17. Utili 18. Interessi su capitale di dotazione 19. Trasferimenti da aziende speciali e part. TOTALE RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA 44 IL CONTO ECONOMICO: IL SETTORE “FINANZIARIO” E I COMPONENTI STRAORDINARI D) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 20. Interessi attivi 21. Interessi passivi: - su mutui - su obbligazioni - su anticipazioni - per altre cause TOTALE E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI PROVENTI 22. Insussistenze del passivo 23. Sopravvenienze attive 24. Plusvalenze patrimoniali TOTALE PROVENTI ONERI 25. Insussistenze 26. Minusvalenze patrimoniali 27. Accantonamento per svalutazione crediti 28. Oneri straordinari TOTALE PROVENTI STR. TOTALE E RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 45 IL CONTO ECONOMICO • Evidenzia i proventi e i costi di competenza dell’esercizio e il risultato economico conseguito • Ha una struttura scalare in modo da evidenziare alcuni risultati intermedi • Componenti positivi e negativi del reddito sono classificati in base alla loro natura • La contabilità economica ha un valore prettamente conoscitivo di supporto alle verifiche di efficienza della gestione dell’ente • Diversamente dalla contabilità finanziaria non ha valore autorizzatorio • In caso di risultato negativo NON vi è obbligo di copertura o ripiano dello squilibrio economico 46 Il conto economico può essere ottenuto con due diversi strumenti: 1) Il prospetto di riconciliazione con il quale le annotazioni che hanno impatto sull’aspetto economico della gestione avvengono solo a fine esercizio 2) Con un sistema di contabilità generale applicato al metodo della partita doppia che consente di rilevare le operazioni dal duplice punto di vista finanziario ed economico concomitantemente al loro svolgimento CONTO ECONOMICO 47 CONNESSIONE TRA DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE Bilancio finanziario preventivo annuale Conto del bilancio Prospetto di conciliazione Conto economico Conto del patrimonio 48 PROSPETTO di CONCILIAZIONE (ART. 229) • In questo documento vengono rilevate le operazioni di rettifica mediante le quali avviene la transazione del risultato finanziario a quello economico attraverso la trasformazione, rispettivamente in ricavi e costi d’esercizio, delle entrate correnti accertare e delle spese correnti impegnate • In sede di rendiconto l’organo di revisione deve accertare l’esatta rilevazione del risultato economico e la corretta predisposizione del prospetto di conciliazione • Nel prospetto di conciliazione vengono rilevati altri elementi non tutti desumibili dalla contabilità finanziaria, che come è noto si limita alla rilevazione delle entrate e delle spese, per i quali si rende necessaria la tenuta di rilevazioni extracontabili 49 PROSPETTO di CONCILIAZIONE (ART. 229) • Il comma 9 dell’articolo 229 del Tuel dispone che il risultato finale economico è raggiunto partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio con l’aggiunta di elementi economici • La funzione del prospetto è quella di guida per la rettifica ed integrazione degli elementi finanziari al fine di condurli a valori economici • Il prospetto indica i collegamenti e le differenze fra i risultati finanziari e quelli economico-patrimoniali permettendo di rilevare non solo l’entità degli accertamenti e degli impegni finanziari ma anche la consistenza economica delle risorse (ricavi e proventi) ed il loro utilizzo misurandone il consumo (costi e oneri) 50 IL PROSPETTO di CONCILIAZIONE MODALITÀ di CALCOLO entrate correnti accertate + risconti passivi iniziali - ratei attivi iniziali risconti passivi finali + Ratei attivi finali Iva = Ricavi di competenza economica spese correnti impegnate + risconti attivi iniziali + costi esercizi futuri iniziali ratei passivi iniziali risconti attivi finali costi esercizi futuri finali + Ratei passivi finali Iva = costi di competenza economica 51