La revisione negli enti locali
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E
CONTABILE NEL TESTO UNICO DEGLI
ENTI LOCALI
MATERA – C1 II giornata
Giovedì 10 marzo 2011
Relatore:
Dott.ssa Giuseppina Greco
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Esperto in Enti Locali, Presidente della
Commissione SERVIZI PUBBLICI LOCALI del CNDCEC.
1
LA GESTIONE
DEL BILANCIO
2
LE FASI DELL’ENTRATA
ACCERTAMENTO
RISCOSSIONE
VERSAMENTO
3
LE FASI DELL’ENTRATA (art. 178 e segg.)
La contabilità finanziaria non rileva esclusivamente gli effetti finanziari
(riscossioni e pagamenti) derivanti dai fatti gestionali avvenuti; hanno
notevole rilevanza, piuttosto, le decisioni di spesa e gli accertamenti
delle entrate.
Ogni entrata viene trattata contabilmente in tre fasi:
•
ACCERTAMENTO: in base a idonea documentazione, viene
verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo
titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da
incassare, nonché fissata la relativa scadenza.
•
RISCOSSIONE: è rappresentata dal materiale introito della
somma accertata, da parte del tesoriere o da parte di altri
incaricati alla riscossione. E’ disposta a mezzo di apposito
ordinativo d’incasso.
•
VERSAMENTO: corrisponde al trasferimento delle somme
4
riscosse nelle casse dell’ente (tesoreria).
Verifica dell’esistenza del credito
Elementi chiave
Esistenza del titolo giuridico
Nascita
del diritto di credito
(rapporto giuridico
che si è definito)
Certezza
Individuazione del debitore
Liquidità
Quantificazione della
somma da incassare
Esigibilità
Fissazione data scadenza
Tributarie
Ruoli:Elenchi trasmessi all’esattore
DOCUMENTI
A
C
C
E
R
T
A
M
E
N
T
O
Patrimoniali
Modalità
di accertamento
Servizi produttivi
o con
applicazione
tariffe
Liste di carico
(elenchi con scadenze)
o ruoli
Partite
compensative
delle spese
Momento di assunzione
dell’impegno di spesa
Altre entrate
Contratti – Provvedimenti giudiz.
Atti amministrativi specifici
5
R Soggetti
I abilitati
S
C
O
S
S
I Ordinativo
O di incasso
N
E
Tesoriere
Altri soggetti incaricati
Firma
Tempo
Bilancio
-Responsabile servizio finanz.
- Dipendenti responsabili
- Data di emissione - Numero
*Esercizio finanziario
Codifica – Risorsa
-Event. vincoli di destinaz
Nome del debitore
Elementi
distintivi
Somma da riscuotere
Ragione del credito: causale
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LE FASI DELLA SPESA
IMPEGNO
LIQUIDAZIONE
ORDINAZIONE
PAGAMENTO
7
LE FASI DELLA SPESA (art. 182 e segg.)
La spesa viene trattata contabilmente in 4 fasi distinte:
•
IMPEGNO: a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è
determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore,
indicata la ragione e viene stabilito il vincolo sulle previsioni di
bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria…
•
LIQUIDAZIONE: si fonda su titoli e documenti (generalmente la
•
ORDINAZIONE: viene impartito l’ordine al tesoriere di effettuare il
fattura) che comprovano l’esatto ammontare del debito e la persona
del creditore . Viene determinata la somma certa da pagare nei
termini dell’impegno assunto.
pagamento. (si parla in genere di MANDATO DI PAGAMENTO)
•
PAGAMENTO: consiste nella materiale corresponsione della
somma dovuta al creditore e nella conseguente contabilizzazione
nelle scritture contabili dell’ente.
8
Elemento chiave
Verifica perfezionamento obbligazione giuridica
Determinazione del creditore
D
O
C
U
M
E
N
T
I
I
Determinazione della
somma da pagare
M
Indicazione causale-ragione del debito
P Nascita
E dell’obbligazione Vincolo sulla previsione di bilancio
G
Registrazione elementi costitutivi impegno
nel corrispondente stanziamento
N
O - Provvedimento di autorizz. della spesa (determinazione) responsabili servizi
*Visto sulla regolarità contabile (esame copertura finanziaria) da parte
del responsabile servizio finanziario
LIQUIDA
ZIONE
Individuazione della certezza (titolo) e della liquidità (quantità)
della somma
Controllo conformità (requisiti quali/quant.) ed eventuali
condizioni sospensive
Firmata dal responsabile servizio proponente ed inviata al servizio
9
finanziario
IMPEGNI PLURIENNALI
Se negli esercizi precedenti sono stati assunti
impegni pluriennali, ad essi nel bilancio di previsione
deve essere assicurato idoneo finanziamento (art.
164 comma 3 del TUEL).
Se viene assunto un impegno pluriennale, di esso si
deve tenere conto nel bilancio pluriennale e,
eventualmente, nei bilanci successivi.
10
L’IMPEGNO
Il perfezionamento dell’obbligazione giuridica di
una determinazione di spesa avviene:
- con la registrazione di tutti gli elementi
costitutivi dell’impegno nel corrispondente
stanziamento
- con il visto di regolarità contabile (copertura
finanziaria) da parte del responsabile del servizio
finanziario
11
L’IMPEGNO
Tutti gli atti costitutivi di obbligazioni pecuniarie
devono essere precedute da un provvedimento di
autorizzazione della spesa (DETERMINAZIONE).
La competenza ad adottare i provvedimenti
autorizzativi che comportano impegno di spesa è (di
norma) dei responsabili dei servizi che
provvedono con propria determinazione.
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A
U
T
O
M
A
T
I
C
I
Prenotazione
Spese Impegno
C
Criterio degli
O
effetti o della
R
copertura
R
Si
E
considerano
N
impegnate
T
con
I
appr. bilancio
Spese
in conto
C
A
P
I
T
A
L
E
Gare bandite prima della fine dell’es. e non ancora concluse
Quote dell’esercizio di obbligazioni perfezionate negli esercizi
precedenti
Trattamento economico già attribuito al personale di competenza
Interessi di preammortamento e oneri access. collegati ai mutui
Oneri derivanti da contratti o da disposizioni di legge
Se correlate entrate accertate aventi destinaz. vincolata per legge
Rate di competenza dell’anno per ammortamento dei mutui e dei prestiti
Alle entrate accertate per mutui a specifica destinazione
Criterio della
copertura
Si considerano
impegnate
se correlate
Alla quota dell’avanzo di amministrazione accertato
Al capitale sottoscritto per emissioni di obbligazioni
Alle entrate proprie (avanzo) nei limiti dell’ammontare
accertato
Alle entrate accertate aventi destinazione vincolata per legge
Prenotazione
Impegno
13
Gare bandite prima della fine dell’es. e non ancora concluse
ORDINAZIONE e MANDATO
O
R
D
I
N
E
AL
T
E
S
O
R
I
E
R
E
Soggetti
Dipendente indicato regolamento (firma)
Servizio finanziario (controllo impegno / liquidazione.)
Modalità di pagamento
Mandato
Tempo
*Data di emissione - Scadenza
*Numero - Esercizio finanziario
Bilancio
Codifica – Intervento o capit.
-Event. vincoli di destinaz.
Nome del creditore
Elementi
distintivi
Somma da pagare
Causale
Assenza temporanea
del mandato
(da regolare gg.15)
Obblighi tributari
Somme iscritte a ruolo e delegazioni di
pagamento
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La gestione del bilancio
Terminata la fase di programmazione inizia la
gestione del bilancio (rilevazioni concomitanti).
Oltre alla gestione delle Entrate e delle spese,
sono atti concomitanti:
• L’assestamento del bilancio
• Le variazioni di bilancio,
• I prelievi dal Fondo di riserva
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Assestamento di bilancio
È un istituto giuridico in base al quale vengono previsti
aggiustamenti generali degli stanziamenti allo scopo di
mantenere il bilancio aderente agli obiettivi programmati e
di rispettare gli equilibri finanziari.
Negli Enti locali l’assestamento di bilancio consiste in
deliberazioni del Consiglio effettuate per mantenere gli
equilibri di bilancio. Le variazioni riguardano, in generale,
tutti i titoli di entrata e di spesa
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Le variazioni di bilancio
Sono atti amministrativi che rispondono al principio
di flessibilità.
Si rendono necessarie se le previsioni non
rispettano le effettive necessità dell’ente.
Devono essere adottate nell’osservanza dei principi
contabili e delle norme del Patto di Stabilità Interno.
Negli enti locali sono di competenza del Consiglio e
possono essere deliberate entro il 30/11. La giunta
può adottare provvedimenti di variazione solo in via
d’urgenza da ratificare da parte dell’organo
consiliare entro i 60 giorni successivi e comunque
17
entro il 31/12.
Monitoraggio degli equilibri
Nella predisposizione di ogni atto di variazione di
bilancio il Responsabile dell’area finanziaria deve
attuare una verifica complessiva delle dotazioni di
bilancio al fine di poter attestare la permanenza
degli equilibri finanziari complessivi di bilancio,
dell’equilibrio di parte corrente e della parte di
investimenti.
Il Responsabile del servizio finanziario ha l’obbligo di
monitorare con assiduità l’equilibrio finanziario
complessivo.
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Prelievi dal fondo di riserva
• Sono di competenza della Giunta
• Si traducono in interventi di spesa originariamente
non previsti nel bilancio
• Il fondo di riserva è iscritto tra le uscite proprio con
la funzione di integrare gli stanziamenti che
durante
l’esercizio
si
dovessero
rivelare
insufficienti
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SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO
ASSESTAMENTO
20
Gli equilibri da salvaguardare
L’art. 193 prevede che durante la gestione
e nelle variazioni di bilancio siano rispettati
le norme sugli equilibri.
L’ordinamento a riguardo prevede almeno
due scadenze:
- 30 settembre
- 30 novembre
21
Gli equilibri da salvaguardare
Non oltre il 30 settembre, il Consiglio con apposita delibera:
- controlla lo stato di attuazione dei programmi e il
permanere degli equilibri
- adotta i provvedimenti necessari per
- il ripiano dei debiti fuori bilancio e
del disavanzo
- ripristinare il pareggio della gestione di competenza
e dei residui
-
La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio
cui si riferisce e consente di utilizzare per l’anno in corso
e per i due successivi:
Tutte le entrate
Le disponibilità di stanziamento non utilizzate
L’avanzo di amministrazione
22
Gli equilibri da salvaguardare
Il Consiglio entro il 30 novembre di ciascun anno procede
alla variazione di assestamento generale e cioè:
la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa,
compreso il Fondo riserva, finalizzata ad assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio.
Tale II scadenza è importante perché:
- Investe tutta l’attività dell’ente (da parte dei responsabili)
- Occorre attuare valutazioni veritiere ed attendibili
- rappresenta anche la linea di passaggio al periodo
terminale dell’esercizio, durante il quale non è possibile
procedere a variazioni (mese di dicembre).
- Il Fondo di Riserva non utilizzato deve essere
riconsiderato
per
verificarne
la
congruità
ed
eventualmente per integrarlo o diminuirlo
23
Gli equilibri da salvaguardare
•
•
Quando nella gestione delle entrate e delle spese si
creano situazioni che possano pregiudicare gli equilibri
di bilancio il responsabile finanziario deve darne
adeguata segnalazione e valutazione:
al legale rappresentante, al presidente del Consiglio al
segretario e all’organo di revisione
Il Consiglio deve procedere al riequilibrio entro 30 giorni
dal ricevimento della segnalazione.
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DEBITI
FUORI BILANCIO
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I DEBITI FUORI BILANCIO
LEGITTIMITA’
Sentenze passate in giudicato o
immediatamente esecutive
Copertura di disavanzi di gestione di consorzi,
aziende ed istituzioni
Ricapitalizzazione perdite società di capitale per
servizi pubblici locali
Procedure espropriative o occupazione di urgenza
per pubblica utilità
a) Acquisizione di beni e servizi
- senza impegno
-senza intervento o capitolo
b) Lavori pubblici urgenti non impegnati entro gg.
30
A condizione che:
-riguardino pubbliche funzioni
-siano utili all’ente ed ai cittadini
-incidano positivamente sul patrimonio o diano
luogo a risparmio di spese
FINANZIAMENTO
E’ escluso per le Entrate da:
-assunzione di prestiti
-vincolo di destinazione per legge
dalla vendita di beni patrimoniali
disponibili
E’ possibile per tutte le entrate dell’anno
in corso e dei due anni successivi
E’ possibile per entrate da mutui solo se:
- impossibilità di copertura
i debiti riguardano spese correnti
E’ possibile coprirli con un piano
di rateizzazione triennale che
comprende l’anno in corso come
primo anno
26
I debiti fuori bilancio
• Il debito fuori bilancio è costituito da obbligazioni pecuniarie,
relative al conseguimento di un fine pubblico, valide giuridicamente
ma non perfezionate contabilmente, per cui il riconoscimento della
sua legittimità da parte del consiglio dell’ente fa coincidere i due
aspetti giuridico e contabile in capo al soggetto che l’ha
riconosciuto
• Il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio è riservato al
Consiglio ed è ammissibile nei soli casi previsti dall’art. 194 del
TUEL.
• Al riconoscimento della legittimità e contestuale finanziamento dei
debiti fuori bilancio di cui alle lettere da a) ad e) dell’art.194, comma
1, del TUEL deve provvedersi con procedura d’urgenza, con la
sottoposizione al Consiglio nei tempi brevi previsti dal regolamento
di contabilità, in tutti i casi in cui al decorrere dei tempi è collegato il
rischio di maggiori gravami o il maturare di interessi e rivalutazione
monetaria o, comunque, non appena il responsabile del servizio ne
27
è venuto a conoscenza
I debiti fuori bilancio
• Qualora dovessero emergere debiti fuori bilancio
successivamente alla data di adozione degli atti inerenti la
salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 comma 2 del
TUEL) ed entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non
sia stato adottato il provvedimento di riconoscimento che
individua le modalità di finanziamento, è opportuno che
l’organo di revisione inviti l’amministrazione a costituire un
vincolo sull’avanzo/disavanzo di amministrazione.
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I debiti fuori bilancio
La norma dunque consente che siano riconosciuti come
legittimi tutti i debiti conseguenti all’acquisto di beni con il
solo limite:
- Di essere connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni
- Nei limiti dell’accertata e dimostrata utilità ed
arricchimento dell’ente
- Da chiunque ordinati
- Prescindendo dall’aspetto autorizzatorio del bilancio
- Al di fuori di qualsiasi valutazione economica
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I debiti fuori bilancio
Accertamento di utilità: deve consistere nella verifica della
presenza del potenziale o reale possibilità di ausilio o
beneficio direttamente per l’ente e per i suoi cittadini.
L’assenza di utilità impedisce il riconoscimento del debito.
L’arricchimento deve misurare
-l’incremento patrimoniale vero e proprio,
- oppure il risparmio di spese che diversamente sarebbero
state dovute
- o la mancata perdita patrimoniale.
La misura dell’arricchimento costituisce il limite massimo al
quale può arrivare il riconoscimento del debito fuori bilancio.
30
IL RENDICONTO
DI GESTIONE
31
I RESIDUI (art. 189 e 190)
I residui, rispettivamente attivi e passivi, rappresentano veri
e propri crediti e debiti. Si potrebbe parlare di “somme
residue da pagare” su quanto impegnato durante l’anno e
“somme residue da riscuotere” rispetto a quanto accertato
nell’esercizio.
RESIDUI ATTIVI: somme accertate e non riscosse entro
il termine dell’esercizio.
MINORI ENTRATE
ENTRATE
PREVISTE
RESIDUI ATTIVI
ENTRATE
ACCERTATE
ENTRATE
RISCOSSE
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I RESIDUI ATTIVI
• Le somme accertate e non riscosse entro il
termine dell’esercizio costituiscono Residui attivi
• Sono mantenute fra i Residui attivi alla chiusura
dell’esercizio solo le entrate per le quali esista un
titolo giuridico che giustifichi il credito per l’Ente
• Le somme iscritte tra le entrate di competenza e
non accertate entro il termine dell’esercizio
costituiscono minori accertamenti e concorrono a
determinare i risultati finali della gestione
33
I RESIDUI (art. 189 e 190)
• RESIDUI PASSIVI: somme impegnate e
non pagate durante l’esercizio.
ECONOMIE DI SPESA
SPESE
PREVISTE
RESIDUI PASSIVI
SPESE
IMPEGNATE
SPESE
LIQUIDATE
SPESE
ORDINATE/
PAGATE
La cancellazione di un residuo passivo
ritenuto non dovuto comporta un’economia di
spesa. Economia di spesa è anche il minor
valore delle spese impegnate rispetto a
quelle previste.
34
I RESIDUI (art. 189 e 190)
Le somme impegnate e non pagate entro il termine
dell’esercizio costituiscono Residui passivi
Possono essere conservate nel conto dei residui solo le
somme impegnate con le modalità previste dall’art. 183 del
Tuel (si considerano impegnate con l’approvazione del
bilancio quelle relative al personale, all’ammortamento dei
mutui, quelle relative a contratti, ecc..)
Le somme iscritte tra le spese di competenza e non
impegnate entro il termine dell’esercizio costituiscono
economie di spesa e concorrono a determinare i risultati finali
della gestione
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IL RENDICONTO DI GESTIONE
Le norme prevedono la predisposizione di tre
documenti:
1. Il Conto del bilancio
2. Il Conto economico
3. Il Conto del patrimonio
Il Conto del bilancio discende dalla contabilità
finanziaria, il Conto economico e il Conto
del patrimonio discendono dalla contabilità
economico - patrimoniale
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IL RENDICONTO DI GESTIONE
Il rendiconto e i suoi allegati (relazione
dell’organo esecutivo, elenco dei residui) sono
approvati dal consiglio dell’ente entro il 30 giugno
dell’anno successivo.
Il rendiconto deve essere corredato dalla
relazione del collegio dei revisori dei conti.
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Il conto del bilancio
•Dimostra i risultati finanziari della gestione
•Ha una struttura simile a quella del bilancio preventivo in
modo da poter comparare i dati preventivi con quelli
consuntivi
•Contiene:
previsioni
definitive
di
competenza,
accertamenti e impegni di competenza, riscossioni e
pagamenti
•Evidenza la formazione dei residui attivi e passivi
•Evidenzia il risultato di amministrazione
•è lo strumento che consente la verifica del rispetto degli
obiettivi del Patto di Stabilità Interno.
38
Il conto del bilancio
Nel conto del bilancio è evidenziata la gestione dei residui
•Residui derivanti dall’esercizio precedente
•Residui derivanti dall’anno precedente e riaccertati alla
fine dell’esercizio (da parte dei responsabili dei servizi)
•Residui pagati o riscossi (distinti per anno di formazione)
•Residui da riportare al prossimo esercizio
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IL RISULTATO DELLA GESTIONE
Il risultato della gestione rappresenta il saldo
tra le entrate accertate e le spese
impegnate di competenza del periodo:
ACCERTAMENTI
(di COMPETENZA)
-IMPEGNI
(di COMPETENZA)
RISULTATO
DELLA
GESTIONE
RISCOSSIONI
- PAGAMENTI
+/- RESIDUI ATT.
- RESIDUI PASS.
RISULTATO DELLA
GESTIONE
40
IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE:
L’AVANZO E IL DISAVANZO
Il risultato di amministrazione rappresenta in termini
prospettici un “fondo di valore” (non un flusso) riferito
all’intera gestione finanziaria (COMPETENZA e RESIDUI).
FONDO DI CASSA INIZIALE
+ RISCOSSIONI
- PAGAMENTI
FONDO CASSA FINALE
+ RESIDUI ATTIVI A RIPORTARE
- RESIDUI PASSIVI A RIPORTARE
Come si può notare
dalla tabella, il
risultato di
amministrazione
corrisponde ad una
sorta di “MARGINE
DI TESORERIA”
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
(AVANZO/DISAVANZO)
41
Ai sensi dell’art. 187, comma 1 del TUEL il risultato di
amministrazione innanzitutto deve essere suddiviso - ai fini
del suo “successivo utilizzo o ripiano” tra:
a) fondi vincolati: vale a dire economie di spesa derivanti da
stanziamenti finanziati con entrate a specifica destinazione
(accertate), oppure contributi pervenuti oltre il termine massimo
(30 novembre) per poter effettuare le variazioni di bilancio;
b) fondi per il finanziamento di spese in conto capitale, non impegnate
entro l’esercizio;
c) fondi di ammortamento, che derivano dall’applicazione, al Titolo
primo della spesa del bilancio preventivo, degli ammortamenti di
cui all’art. 167 e dall’impossibilità di impegnare i relativi
stanziamenti;
d) fondi non vincolati, a carattere residuale.
42
Se il risultato d’amministrazione è positivo può essere utilizzato per:
• il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento,
provvedendo, ove l’avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella
parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
• la copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti;
• la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi
con mezzi ordinari;
• il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in
qualsiasi periodo dell’esercizio e delle altre spese correnti solo in
sede di assestamento;
• il
finanziamento
di
spese
di
investimento.
Se il risultato d’amministrazione è negativo deve essere
ripianato. Va quindi iscritto nel bilancio preventivo
dell’esercizio successivo come qualsiasi altra uscita,
43
limitando così la capacità di spesa dell’ente.
IL CONTO
ECONOMICO:
IL RISULTATO
DELLA GESTIONE
OPERATIVA
A) PROVENTI della GESTIONE
1. Proventi tributari
2.Proventi da trasferimenti
3. Proventi da servizi pubblici
4. Proventi da gestione patrimoniale
5. Proventi diversi
6. Proventi da concessioni ad edificare
7. Increm. Immobil. Per lavori interni
8. Variazione nelle rimananenze
TOTALE PROVENTI
B) COSTI della GESTIONE
9. Personale
10. Acquisto mat. prime e/o beni consuno
11. Variazioni riman. Materie e/o beni cons.
12. Prestazioni di servizi
13. Godimento di beni di terzi
14. Trasferimenti
15. Imposte e tasse
16. Quote di ammortam. Dell’esercizio
TOTALE COSTI della GESTIONE
RISULTATO DELLA GESTIONE
C) PROVENTI / ONERI DA AZ. SPECIALI E PART.
17. Utili
18. Interessi su capitale di dotazione
19. Trasferimenti da aziende speciali e part.
TOTALE
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA
44
IL CONTO
ECONOMICO: IL
SETTORE
“FINANZIARIO”
E I COMPONENTI
STRAORDINARI
D) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
20. Interessi attivi
21. Interessi passivi:
- su mutui
- su obbligazioni
- su anticipazioni
- per altre cause
TOTALE
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
PROVENTI
22. Insussistenze del passivo
23. Sopravvenienze attive
24. Plusvalenze patrimoniali
TOTALE PROVENTI
ONERI
25. Insussistenze
26. Minusvalenze patrimoniali
27. Accantonamento per svalutazione crediti
28. Oneri straordinari
TOTALE PROVENTI STR.
TOTALE E
RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO
45
IL CONTO ECONOMICO
• Evidenzia i proventi e i costi di competenza
dell’esercizio e il risultato economico conseguito
• Ha una struttura scalare in modo da evidenziare
alcuni risultati intermedi
• Componenti positivi e negativi del reddito sono
classificati in base alla loro natura
• La contabilità economica ha un valore prettamente
conoscitivo di supporto alle verifiche di efficienza
della gestione dell’ente
• Diversamente dalla contabilità finanziaria non ha
valore autorizzatorio
• In caso di risultato negativo NON vi è obbligo di
copertura o ripiano dello squilibrio economico
46
Il conto economico può essere ottenuto con due
diversi strumenti:
1) Il prospetto di riconciliazione con il quale le
annotazioni che hanno impatto sull’aspetto
economico della gestione avvengono solo a
fine esercizio
2) Con un sistema di contabilità generale
applicato al metodo della partita doppia che
consente di rilevare le operazioni dal duplice
punto di vista finanziario ed economico
concomitantemente al loro svolgimento
CONTO ECONOMICO
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CONNESSIONE TRA DOCUMENTI DI
PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE
Bilancio finanziario
preventivo annuale
Conto del bilancio
Prospetto di
conciliazione
Conto economico
Conto del patrimonio
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PROSPETTO di CONCILIAZIONE (ART. 229)
• In questo documento vengono rilevate le operazioni di rettifica
mediante le quali avviene la transazione del risultato finanziario a
quello economico attraverso la trasformazione, rispettivamente in
ricavi e costi d’esercizio, delle entrate correnti accertare e delle
spese correnti impegnate
• In sede di rendiconto l’organo di revisione deve accertare l’esatta
rilevazione del risultato economico e la corretta predisposizione
del prospetto di conciliazione
• Nel prospetto di conciliazione vengono rilevati altri elementi non
tutti desumibili dalla contabilità finanziaria, che come è noto si
limita alla rilevazione delle entrate e delle spese, per i quali si
rende necessaria la tenuta di rilevazioni extracontabili
49
PROSPETTO di CONCILIAZIONE (ART. 229)
• Il comma 9 dell’articolo 229 del Tuel dispone che il
risultato finale economico è raggiunto partendo dai dati
finanziari della gestione corrente del conto del bilancio
con l’aggiunta di elementi economici
• La funzione del prospetto è quella di guida per la rettifica
ed integrazione degli elementi finanziari al fine di condurli
a valori economici
• Il prospetto indica i collegamenti e le differenze fra i
risultati finanziari e quelli economico-patrimoniali
permettendo di rilevare non solo l’entità degli accertamenti
e degli impegni finanziari ma anche la consistenza
economica delle risorse (ricavi e proventi) ed il loro utilizzo
misurandone il consumo (costi e oneri)
50
IL PROSPETTO di CONCILIAZIONE
MODALITÀ di CALCOLO
entrate correnti accertate
+
risconti passivi iniziali
-
ratei attivi iniziali
risconti passivi finali
+
Ratei attivi finali
Iva
=
Ricavi di competenza
economica
spese correnti impegnate
+
risconti attivi iniziali
+
costi esercizi futuri iniziali
ratei passivi iniziali
risconti attivi finali
costi esercizi futuri finali
+
Ratei passivi finali
Iva
=
costi di competenza economica
51
Scarica

I debiti fuori bilancio