Vietri sul Mare, 20 luglio 2007
Amedeo Sacrestano
Docente di project financing
c/o Università degli Studi di Teramo
Dottore Commercialista
Credito di imposta per gli investimenti
Legge n. 296/2006, art. 1
Comma 271. Alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni
strumentali nuovi indicati nel comma 273, destinati a strutture produttive
ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia,
Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe
previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo
della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito
d’imposta.
Comma 272. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima
consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta
italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è
cumulabile con il sostegno de minimis nè con altri aiuti di Stato che
abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
Le misure massime dell’aiuto
Regione
Piccola
impresa
Media
impresa
Grande
Imprese
Calabria
Basilicata
Campania
50%
50%
50%
40%
40%
40%
30%
30%
30%
Puglia
Sardegna
Molise
Abruzzo
50%
35%
35%
35%
40%
25%
25%
25%
30%
15%
15%
15%
Fonte: Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (paragrafi
4.1.2 e 4.1.3)
La dimensione di impresa deve essere determinata con riferimento alla
Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE che, a
decorrere dal 1° gennaio 2005, ha modificato, nell’intero territorio comunitario,
la definizione di dimensione d’impresa.
Si ricorda che in base a tale Raccomandazione, in base al numero degli
occupati, del fatturato e dell’attivo patrimoniale, si definisce media impresa
quella rientrante nei seguenti parametri:
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DELLA MEDIA IMPRESA
Occupati
Fatturato annuo
Attivo di bilancio
annuo
< 250
≤ 50 mln di €
≤ 43 mln di €
Per la piccola impresa, invece, i limiti scendono sensibilmente, prevedendo:
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DELLA PICCOLA IMPRESA
Occupati
Fatturato annuo
Attivo di bilancio
annuo
< 50
≤ 10 mln di €
≤ 10 mln di €
Comma 273. Ai fini del comma 271, si considerano agevolabili le acquisizioni,
anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie,
classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci
B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture
produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali
ammissibili;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali
dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per
la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le
grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli
investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del
complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d’imposta.
! Non sono pertanto agevolabili gli immobili o le macchine d’ufficio elettroniche
(computer, fotocopiatrici, ecc.) e nemmeno i mezzi di trasporto e gli arredi.
Comma 274. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo
complessivo dei beni agevolabili eccedente gli ammortamenti dedotti nel
periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento
della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni
che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo
d'imposta della loro entrata in funzione.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si
assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non
comprende le spese di manutenzione.
Costo complessivo degli
acquisti relativo ai beni
materiali ed immateriali
Ammortamenti dei beni di
investimento della
struttura produttiva
effettuati nel periodo
d’imposta relativo, con
esclusione di quelli
relativi ai beni agevolati
INVESTIMENTO
NETTO
AGEVOLABILE
Comma 276. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi
investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere
indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.
Esso non concorre alla formazione del reddito nè della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed
è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi;
l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al
termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
Il credito di imposta per gli investimenti in ricerca
e sviluppo
Legge n. 296/2006, art. 1
Comma 280. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese e' attribuito un
credito d'imposta nella misura del 10% dei costi sostenuti per attività
di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla
vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le
modalità dei commi da 281 a 285. La misura del 10 % è elevata al 15%
qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con
università ed enti pubblici di ricerca.
Ricerca industriale
La ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire
nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti,
processi produttivi o servizi
o per conseguire un notevole
miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.
Sviluppo precompetitivo
Concretizzazione dei risultati dell’attività di ricerca industriale in un
piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o
servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o
all’utilizzazione, compresa la creazione di un prototipo non idoneo ai fini
commerciali.
Comma 281. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non
possono, in ogni caso, superare l'importo di 15 milioni di euro per
ciascun periodo d'imposta.
Comma 282. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa
dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito
né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive,
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è
utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo
d'imposta in cui le spese di cui al comma 280 sono state sostenute;
l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta
con riferimento al quale il credito e‘ concesso.
Credito di imposta per gli investimenti
agricoltura
in
Art. 1, comma 1075
Per gli imprenditori agricoli di cui all’art. 1 del Dlgs. n. 228/01, il credito di
imposta per i nuovi investimenti si applica con le modalità di cui all’art. 11 del
Dl 138/02, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con
Decisione C/220/02 e dagli artt. 26 e 28 del regolamento CE n. 1698/05 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR)
Il credito d’imposta per gli imprenditori agricoli verrà riconosciuto nei limiti della
somma di 10 milioni di euro per l’anno 2007 e 30 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Allo stato, non è ancora chiara la procedura del nuovo bonus in agricoltura. I
contenuti della Finanziaria per il 2007 farebbero pensare innanzitutto ad
un’attribuzione automatica, senza istanza. Qualche dubbio rimane a
proposito dei beni agevolabili, anche se appare probabile una riconferma delle
vecchie disposizioni.
Incentivi alle concentrazioni/ A
BENEFICIARI
Soggetti indicati all’art. 73, comma 1, lettera a) del TUIR
I soggetti partecipanti devono essere frutto di aggregazioni
realizzate con fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda
I soggetti partecipanti devono essere operativi da almeno
due anni e non devono appartenere, né essere appartenuti
nei due anni precedenti, al medesimo gruppo
Incentivi alle concentrazioni/ B
AIUTO
Riconoscimento fiscale del disavanzo da concambio
AVVIAMENTO
LIMITE MASSIMO
ALTRI CESPITI
5 MILIONI €
Incentivi alle concentrazioni/ C
PROCEDURA
Istanza preventiva all’Agenzia delle Entrate
Dimostrazione dei requisiti
Gli interventi per la riduzione
DISPOSIZIONI
GENERALI
Lavoratori con contratto
a tempo indeterminato
DEDUZIONE FORFETTARIA
5.000 euro per dipendente
DEDUZIONE DEI CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
DISPOSIZIONI
SPECIFICHE
PER IL
MEZZOGIORNO
DEDUZIONE FORFETTARIA
10.000 euro per dipendente
Limite de minimis
Regolamento CE n. 1928/06
Il cuneo al Sud
REGOLE
PARTICOLARI
DEDUZIONE
PER IL
MEZZOGIORNO
REGOLE
PER L’UTILIZZO
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna
e Sicilia
Deduzione alternativa a quella
di 5.000 €
Non è soggetta a autorizzazione
di Bruxelles
Le deduzioni spettano in misura ridotta
alla metà a decorrere dal mese
di febbraio 2007 e per l’intero
ammontare a decorrere dal successivo
mese di luglio, con conseguente
ragguaglio ad anno
Deduzione per incrementi
occupazionali (1)
I commi 4-quater e 4-quinquies, all’art. 11,
D.Lgs. 446/1997 (introdotti dalla Finanziaria
2005), stabiliscono che i soggetti di cui alle
lett. da a) ad e) dell’art. 3 del decreto istitutivo
dell’IRAP potranno godere di un’ulteriore
deduzione dalla base imponibile – in aggiunta
a quelle già fruibili – per un importo annuale
non superiore a € 20.000 per ogni nuovo
dipendente assunto e che rappresenti
un incremento del numero dei lavoratori
in forza con contratto a tempo indeterminato,
Le misure del “DDL INDUSTRIA 2015”
in Finanziaria 2007
Il fondo per la competitività e lo sviluppo
Art. 1, commi 841-846
Il Fondo per la competitività e lo sviluppo era stato previsto nell’ambito del
disegno di legge Bersani “Industria 2015”, che contiene diverse novità per
le imprese. Lo strumento è stato, poi, pienamente recepito dalla legge
finanziaria per il 2007.
Finalità del Fondo
Istituito presso il Ministero dello Sviluppo
Economico, nasce con l’intento di perseguire la
maggiore efficacia delle misure di sostegno
all’innovazione industriale.
Composizione del Fondo per la competitività e lo sviluppo economico
Fondo per le aree sottoutilizzate
(comma 3, dell’art. 60, legge n.
289/2002) SOPPRESSO
Fondo unico per gli incentivi alle
imprese, art. 52 della legge 448/98.
SOPPRESSO
Fondo per la competitività e
lo sviluppo economico
Stanziamento
2007: 300 milioni di euro
2008: 360 milioni di euro
2009: 360 milioni di euro
Per gli interventi nelle aree sottoutilizzate:
- risorse assegnate dal CIPE al Ministero
dello sviluppo economico nell’ambito del
riparto del FAS (art. 61, legge n. 289/2002);
- per gli esercizi successivi al 2009, risorse
stanziate
annualmente
con
legge
finanziaria.
Richiamo normativo
Fondo per le aree sottoutilizzate (comma 3, dell’art. 60, legge n. 289/2002)
“Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un apposito Fondo in
cui confluiscono le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di
cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento
alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488, le disponibilità assegnate alla programmazione negoziata per patti
territoriali, contratti d'area e contratti di programma, nonché le risorse
che gli siano allocate in attuazione di quanto previsto dal comma 1 (ossia
diversa allocazione delle risorse da parte del Cipe).
Allo stesso Fondo confluiscono le economie derivanti da provvedimenti di
revoca totale o parziale degli interventi citati, nonché quelle di cui al
comma 6 dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266…………….”
“Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui
alla legge 1° marzo 1986, n. 64 utilizzate dal Ministero per la concessione dei benefici di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488”
I progetti di innovazione industriale
Una quota delle risorse del Fondo - da determinarsi mediante apposito
provvedimento del Ministero dello sviluppo economico - sarà destinata al
finanziamento dei “Progetti di innovazione industriale” individuati, nel
rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo
dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, nell’ambito delle
seguenti aree tematiche:
• tecnologiche dell’efficienza energetica;
• mobilità sostenibile;
• nuove tecnologie della vita;
• nuove tecnologie per il Made in Italy;
• tecnologie innovative per i beni e le attività culturali.
Il contenuto di ciascuno dei progetti finanziabili dovrà essere
determinato da un Responsabile di Progetto, nominato dal Ministero
dello Sviluppo economico, sentiti i Ministeri dell’Università e della ricerca,
per le riforme e l’innovazione nella Pubblica Amministrazione, nonché gli
altri Ministri interessati ai programmi in cui gli stessi concorrono.
In relazione alla complessità dei compiti attribuiti, il soggetto
responsabile dovrà essere scelto tra i soggetti in possesso di
comprovati requisiti di capacità ed esperienza, con riferimento anche
agli obiettivi tecnologico-industriali da perseguire.
Lo stesso potrà avvalersi, nella fase di elaborazione, della collaborazione
di strutture ed enti specializzati del settore, provvedendo alla definizione
delle modalità e dei criteri per l’individuazione degli enti e delle imprese
da coinvolgere nel progetto, nonché per la definizione delle azioni e delle
relative responsabilità attuative.
Il fondo per la finanza di impresa
Art. 1, commi 847-850
Anche il Fondo per la finanza di impresa costituisce uno strumento
inizialmente previsto nel disegno di legge Bersani, recepito, poi, in finanziaria.
Finalità del fondo
Sostegno alle piccole e medie imprese attraverso la
facilitazione dell’accesso al credito.
Comma 847: “In attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione
industriale, e' istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono conferite
le risorse……..”
Le componenti del Fondo per la finanza di impresa
Fondo di garanzia per le PMI
(art. 15, legge n. 266/97)
SOPPRESSO
Risorse del FIT (art. 14
della legge n. 46/82)
destinate alla promozione
e sviluppo di nuove
imprese innovative, art.
106
della
legge
n.
388/2000
Fondo rotativo nazionale per gli
interventi nel capitale di rischio (art. 4,
comma 106, legge n. 350/2003)
SOPPRESSO
Fondo per la finanza
d’impresa
Risorse stanziate per l’acquisizione, da
parte del Dipartimento per l’innovazione e
le tecnologie della Presidenza del Consiglio
dei ministri, delle quote dei fondi comuni di
investimento (art. 1, comma 222, della
legge n. 311/2004)
Stanziamento:
2007: 50 milioni euro
2008: 100 milioni di euro
2009: 150 milioni di euro
Risorse degli altri fondi di Amministrazioni
e Soggetti pubblici nazionali per la finanza
di impresa individuate o da individuare con
specifico provvedimento del Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Campo di intervento
Sostegno di azioni che facilitano l’accesso al credito delle imprese
attraverso:
• la concessione di garanzie su finanziamenti
• la partecipazione al capitale di rischio delle stesse,
anche per il tramite di banche o società finanziarie sottoposte alla
vigilanza della Banca d’Italia.
La norma prevede, inoltre, quale ulteriore campo di intervento:
• la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche attraverso
la sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando, in ogni
caso, gli interventi di sistema in grado di attivare risorse finanziarie
aggiuntive, pubbliche e private, in coerenza con la normativa
nazionale in materia di intermediazione finanziaria.
Le zone franche urbane
Art. 1, commi 340-342
Comma 340. Per favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite
interventi di recupero urbano, di aree e quartieri degradati nelle città del
Mezzogiorno, identificati quali zone franche urbane, con particolare riguardo
al centro storico di Napoli, e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Fondo provvede al
cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree.
Comma 341. Le aree di cui al comma 340 devono essere caratterizzate da
fenomeni di particolare degrado ed esclusione sociale e le agevolazioni
concedibili per effetto dei programmi e delle riduzioni di cui al comma 340
sono disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli Orientamenti in
materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, per quanto
riguarda in particolare quelli riferiti al sostegno delle piccole imprese di nuova
costituzione.
Comma 342. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico,
formulata sentite le regioni interessate, provvede alla definizione dei
criteri per l’allocazione delle risorse e l’identificazione, la
perimetrazione e la selezione delle zone franche urbane sulla base di
parametri socio-economici.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e le
procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi
regionali e sono individuate le eventuali riduzioni di cui al comma 340
concedibili, secondo le modalità previste dal medesimo decreto, nei limiti
delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.
REGIME UNICO DI
INCENTIVAZIONE PER
LA REGIONE
CAMPANIA
Legge n. 341/95
Legge n. 1329/65
Legge n. 598/94
REGIME UNICO DI INCENTIVAZIONE PER LE PMI
DGR n. 6124 del 15 novembre 2001 istituzione del regime unico ai
sensi dell’art. della L.r. n. 10/2001
• DGR n. 5255 del 31/10/2002 – Attivazione I bando
• DGR n. 3096 del 31/10/2003 – Attivazione del II bando
• DGR n. 42 del 21/01/2005 – Attivazione del III bando
SOGGETTI BENEFICIARI
Destinatarie delle agevolazioni sono le PMI che operano nei settori
delle attività estrattive, manifatturiere, della produzione e distribuzione
di energia elettrica, gas ed acqua, delle costruzioni e del commercio di
cui alle sezioni C, D, E, F, G della “classificazione delle attività
economiche ISTAT 1991”, nel settore delle telecomunicazioni e nelle
attività di servizi potenzialmente diretti ad influire positivamente sullo
sviluppo delle predette attività produttive.
Due linee di intervento:
1. a bando, per investimenti superiori a € 100.000 (titolo I).
2. a sportello, per investimenti fino a € 100.000 (titolo II).
TITOLO I - PROCEDURA A BANDO
Attribuisce, alle imprese che realizzano investimenti nel territorio
della Regione, tre tipologie di contributo a libera scelta (bonus
fiscale, contributo in conto capitale e agevolazioni in forma mista).
In relazione all’opzione espressa dall’impresa, al momento della
presentazione della domanda di prenotazione, sarà determinata la
misura agevolativa concedibile.
Tipologia aiuto
Misura
dell’aiuto
Bonus fiscale
40%
Contributo in conto capitale
20%
Agevolazione in forma mista (parte sotto
forma di bonus fiscale e parte in conto
capitale)
30%
TITOLO II - PROCEDURA A SPORTELLO
Prevede esclusivamente la concessione di un contributo in conto
capitale nella misura del 20% delle spese documentate ritenute
ammissibili e, in ogni caso, fino all’esaurimento delle risorse stanziate.
Il beneficio sarà calcolato su un investimento il cui importo massimo
- per ogni unità locale - non può superare il limite di € 100.000,00
per ciascun trimestre dell’anno solare di attivazione dello sportello.
Possono essere agevolate esclusivamente le iniziative per le quali le
spese sono sostenute, per almeno il 60%, mediante il ricorso a
finanziamenti bancari, operazioni di locazione finanziaria o ai sensi
della legge 1329/65 per acquisto o locazione finanziaria.
In entrambi i casi, sia procedura a bando che a sportello, le spese ammissibili
sono quelle sostenute per:
• macchinari, impianti e attrezzature;
• attrezzature di controllo della produzione;
• unità e sistemi elettronici per l’elaborazione dei dati;
• programmi per elaboratore e servizi di consulenza per l’informatica e le
telecomunicazioni;
• servizi reali – nei limiti fissati dal bando;
• immobilizzazioni immateriali – nella misura del 20% dell’investimento
complessivo;
• opere murarie di installazione dei macchinari e degli impianti, oneri per
l’imballaggio, trasporto, oneri doganali, montaggio e collaudo, materiale di
consumo e accessori di prima dotazione.
REGIME DI
INCENTIVAZIONE PER
LE IMPRESE
ARTIGIANE
NUOVO BANDO
ARTIGIANE
DI
INCENTIVAZIONE
PER
LE
IMPRESE
DGR N. 358 dell’8 giugno 2007 (BUR n. 36 del 26 giugno 2007) – attivazione
del Bando per il sostegno allo sviluppo e all’innovazione delle imprese
artigiane
Il bando è emanato in attuazione:
-della delibera n. 6125 del 15 novembre 2001 con cui la Giunta ha istituito, ai
sensi dell’art. 3 della L.R. n. 10/2001, un nuovo regime di aiuto a favore
dell’artigianato, nel rispetto della normativa de minimis;
- della linea di azione 3 – attività 4 del PASER “Piano di azione per lo sviluppo
economico regionale”, che prevede come obiettivo operativo specifico,
l’attivazione di un apposito strumento agevolativo a sostegno degli
investimenti delle imprese artigiane che si adegui al nuovo regime di aiuto
alle imprese artigiane di cui alla DGR n. 6125 del 15 novembre 2001.
SOGGETTI BENEFICIARI
Imprese artigiane classificabili come micro e piccole imprese, costituite
anche in forma cooperativa e consortile, operanti nei settori:
- dell’estrattivo;
- manifatturiero (con alcune esclusioni),
- produzione, distrubuzione di energia elettrica, gas ed acqua,
- costruzioni,
- riparazione meccaniche di autoveicoli, impianti elettrici, sotituzione di
pneumatici, riparazione calzature, apparecchi elettrici per la casa, orologi
e gioielli;
- trasporti, magazzinaggio e comunicazioni;
- attività immobiliari, noleggio e informatica limitatamente alle attività
informatica, ricerca e sviluppo, attività di servizi alle imprese;
- altri servizi pubblici, sociali e personali limitatamente alla divisione 90 e
alla categoria 93.
INVESTIMENTI AGEVOLABILI E CONTRIBUTO
 Nuovo impianto;
 Ampliamento;
 Ammodernamento;
 Riconversione;
 Riattivazione;
 Trasferimento
La dotazione finanziaria del bando è di 5.500.000 euro, che serviranno a
finanziare spese di progettazione e studi, acquisto di macchinari e attrezzature,
immobilizzazioni immateriali e servizi, costruzioni di fabbricati e opere murarie.
Il bando, a graduatoria, prevede un regime di aiuto in de minimis. Il contributo
potrà essere concesso in conto capitale nella misura massima del 50%
della spesa riconosciuta ammissibile, con un'agevolazione, comunque, non
superiore ai 100.000 euro.
Per partecipare al bando le aziende dovranno presentare on line la domanda
dopo 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale (pubblicazione
avvenuta il 26 giugno 2007) ed entro il 30 settembre 2007.
In un secondo momento, a seguito di una prima valutazione delle istanze e
alla stesura di una graduatoria provvisoria, sulla base della valutazione
delle domande pervenute on-line, si procederà alla richiesta della
documentazione cartacea per la definitiva istruttoria delle domande.
Contenuto innovativo dell'investimento, presenza sui mercati esteri ed età
anagrafica dei proponenti saranno alcuni degli indicatori che saranno valutate
per la definizione della graduatoria definitiva.
L'investimento finanziato dovrà essere realizzato entro 12/15 mesi dalla
notifica della concessione dell'agevolazione.
DISEGNO DI LEGGE
DELLA CAMPANIA
per l’attuazione del
Piano di Azione per lo
Sviluppo Economico
Regionale (Paser)
GLI STRUMENTI DI INTERVENTO PREVISTI
• Contratto di programma regionale;
• Credito di imposta regionale per i nuovi investimenti produttivi;
• Credito di imposta per l’incremento dell’occupazione;
• Incentivi per l’innovazione e lo sviluppo;
• Incentivi per il consolidamento delle passività a breve.
Inoltre, tutta la disciplina è emanata in applicazione delle disposizioni
contenute nel d.lgs. n. 123/98.
Le modalità di accesso agli aiuti sono, in particolare, regolamentate attraverso
la procedura automatica, valutativa e negoziale.
CONTRATTO DI PROGRAMMA REGIONALE
Soggetti beneficiari: imprese di medie e grandi dimensioni,
consorzi o società consortili, società cooperative
Investimenti agevolabili: piano complesso di interventi inerenti
iniziative produttive
Agevolazione: contributo in conto capitale, credito di imposta,
finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, azioni di
ingegneria finanziaria inerenti garanzie e partecipazioni al capitale
di rischio (anche combinati tra loro)
Procedura di accesso: Procedura negoziale (art. 6 d.lgs. n.
123/98)
CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI
Soggetti beneficiari: imprese iscritte al registro delle imprese,
indipendentemente dalla natura giuridica assunta
Investimenti agevolabili: acquisto, anche mediante contratti di
locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, materiali e
immateriali, di cui agli artt. 102 e 103 del TUIR
Agevolazione: credito di imposta o bonus fiscale
Procedura di accesso: Procedura automatica (art. 4, d.lgs. n.
123/98)
CREDITO DI IMPOSTA ASSUNZIONI
Soggetti beneficiari: imprese iscritte al registro delle imprese,
indipendentemente dalla natura giuridica assunta
Investimenti agevolabili: assunzioni di lavoratori dipendenti a
tempo determinato e indeterminato, anche parziale, in incremento del
numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti la
data di assunzione
Agevolazione: credito di imposta o bonus fiscale
Procedura di accesso: Procedura automatica (art. 4, d.lgs. n.
123/98)
INCENTIVI PER L’INNOVAZIONE E LO SVILUPPO
Soggetti beneficiari: imprese iscritte al registro delle imprese,
indipendentemente dalla natura giuridica assunta
Investimenti agevolabili: progetti orientati al rafforzamento dei
processi produttivi, distributivi e organizzativi di impresa,
all’internazionalizzazione, all’incremento della dimensione di
impresa e della competitività sui mercati nazionali e internazionali
Agevolazione: contributo in conto capitale, finanziamento
agevolato, azioni di ingegneria finanziaria inerenti garanzie e
partecipazioni al capitale di rischio (anche combinati tra loro)
Procedura di accesso: Procedura valutativa a sportello o a
graduatoria (art. 5, d.lgs. n. 123/98)
CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITÀ
Soggetti beneficiari: imprese iscritte al registro delle imprese,
indipendentemente dalla natura giuridica assunta
Investimenti agevolabili: finanziamenti concessi da banche alle
imprese beneficiarie per operazioni di consolidamento a medio e
lungo termine di passività a breve
Agevolazione: contributo in conto interessi
Procedura di accesso: procedura valutativa a sportello (art. 5,
d.lgs. n. 123/98)
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Investimenti agevolabili