LEGGE FINANZIARIA 2008
NOVITA’ IN MATERIA DI I.V.A.
GIANCARLO GROSSI
dottore commercialista
[email protected]
PRINCIPALI NOVITA’
Disciplina del “reverse charge”
Nuove detrazioni per auto aziendali e telefonini
Valore normale
Trasferimenti immobiliari ante 4/7/2006
Disciplina del “reverse charge”
Aspetti di carattere sanzionatorio
(articolo 1, comma 155)
Estensione dell’ambito di applicazione alla
cessione di fabbricati strumentali per natura
(articolo 1, commi 156 e 157)
Servizi resi nei confronti di contraente
generale o “general contractor”
(articolo 1, commi 162 e 163)
Modifiche al sistema sanzionatorio in tema di
inversione contabile
(articolo 1, comma 155)
Aggiunto nuovo comma 9-bis all’articolo 6 del
D. Lgs. 18/12/1997 n. 471
Introdotto principio di responsabilità
solidale tra cedente e cessionario per
l’assolvimento dell’imposta e il
pagamento delle sanzioni
N.B.
Si tratta di una modifica di sistema, che sarà applicabile a tutte le
fattispecie di inversione contabile.
Disciplina vigente fino al 31/12/2007
Circolare 16/02/2007, n. 11/E
Erronea applicazione dell’imposta in
luogo dell’inversione contabile
Emissione di nota di variazione (nota di credito), ai sensi dell’art.
26, 3° comma, D.P.R. 633/72, entro il termine di un anno
dall’effettuazione dell’operazione.
N.B.
Il soggetto che riceve la fattura non ha diritto alla
detrazione dell’imposta erroneamente addebitata!!!
Disciplina vigente fino al 31/12/2007
Circolare 16/02/2007, n. 11/E
Erronea applicazione del meccanismo di
inversione contabile in luogo dell’addebito
d’imposta
Fattispecie non affrontata dalla circolare 11/E
Possibili pesanti sanzioni a carico sia del committente che del
prestatore (art. 6, D.Lgs. 471/97, commi 1 e 8)
Disciplina dopo la Finanziaria 2008
Sanzioni ridotte se non c’è danno per l’Erario
Entrata in vigore: 1/1/2008
Applicazione?
Principio del favor rei?
Disciplina dopo la Finanziaria 2008
COMMITTENTE / CESSIONARIO
Mancato assolvimento
dell’imposta connessa
all’errata applicazione del
meccanismo dell’inversione
contabile
Sanzione dal 100% al 200%
dell’imposta non assolta con
un minimo di Euro 258
Disciplina dopo la Finanziaria 2008
PRESTATORE / CEDENTE
Irregolare addebito
dell’imposta in fattura
senza effettuare il
versamento
N.B.
Sanzione dal 100% al 200%
dell’imposta non versata con
un minimo di Euro 258
Il committente/cessionario risponde in solido, sia per
l’omesso versamento d’imposta che per la sanzione
Disciplina dopo la Finanziaria 2008
PRESTATORE / CEDENTE
Mancata emissione della
fattura senza applicazione
dell’imposta
N.B.
Sanzione dal 5% al 10%
dell’imponibile non
fatturato
Il committente/cessionario è tenuto a regolarizzare l’omissione,
applicando il meccanismo dell’inversione contabile.
Disciplina dopo la Finanziaria 2008
PRESTATORE / CEDENTE
COMMITTENTE / CESSIONARIO
Irregolare applicazione del
meccanismo, ma con
assolvimento dell’imposta
N.B.
Sanzione pari al 3%
dell’imposta irregolarmente
assolta con un minimo di
Euro 258
Al pagamento della sanzione sono obbligati solidalmente
entrambi i soggetti
Fermo restando il diritto alla detrazione!!!!!
Estensione del meccanismo dell’inversione contabile alla
cessione di fabbricati strumentali per natura
(articolo 1, commi 156 e 157)
Sono assoggettate al meccanismo dell’inversione contabile,
a partire dal 1° marzo 2008, le cessioni di fabbricati
strumentali per natura di cui all’articolo 10,
punto 8-ter, lettera b), D.P.R. 633/72
Cessioni effettuate nei confronti di soggetti che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività che conferiscono
il diritto alla detrazione in percentuale pari o inferiore al 25%
Disciplina applicabile alla cessione dei fabbricati
strumentali/1
Periodo fino al 30/9/2007
Meccanismi ordinari di fatturazione
Disciplina applicabile alla cessione dei fabbricati
strumentali/2
Periodo dal 1/10/2007 al 29/2/2008
per effetto delle modifiche disposte dal D.M. 25/5/2007
Cessioni di cui
alle lettere a),
b), c), articolo
10 punto 8-ter
Cessioni di
cui alla
lettera d) ,
articolo 10
punto 8-ter
IVA applicabile secondo le
modalità ordinarie
(fattura con IVA esposta)
IVA applicabile secondo il meccanismo
dell’inversione contabile
Disciplina applicabile alla cessione dei fabbricati
strumentali/3
Periodo dal 1/3/2008
Cessioni di
cui alle
lettere a), c),
articolo 10
punto 8-ter
Cessioni di
cui alle
lettere
b), d) ,
articolo 10
punto 8-ter
IVA applicabile secondo le
modalità ordinarie
(fattura con IVA esposta)
IVA applicabile secondo il meccanismo
dell’inversione contabile
Cessione dei fabbricati strumentali : definizioni
(articolo 10, punto 8-ter, D.P.R. 633/72)
Lettera a): cessioni effettuate, entro 4 anni dalla data di
ultimazione dei lavori, dal costruttore
Lettera b): cessioni effettuate nei confronti di soggetti con
diritto limitato alla detrazione (pro-rata)
Lettera c): cessioni effettuate nei confronti di privati e
soggetti a questi assimilati (es.: enti non commerciali)
Lettera d): cessioni con esercizio dell’opzione per
l’assoggettamento ad IVA espressa nell’atto
Effetti sul diritto al rimborso
L’articolo 1, comma 156, lettera b), della Legge Finanziaria
2008 (L. 24/12/2007, n. 244) estende anche alle nuove
fattispecie di inversione contabile il dirittto al
rimborso/compensazione delle eccedenze di credito.
Si tratta, anche in questo caso, di una “norma di sistema”.
Le suddette operazioni, quindi, entrano a far parte del calcolo
dell’aliquota media quali operazioni ad aliquota zero.
Disciplina applicabile alle prestazioni rese nei
confronti del contraente generale
(commi 162 e 163)
R.M.
5/7/2007, n.
155/E
Legge
Finanziaria
2008
Le operazioni vanno
assoggettate al meccanismo
dell’inversione contabile
Le operazioni vanno
assoggettate al regime
ordinario IVA, con esposizione
in fattura dell’imposta
(disposizione con decorrenza 1°
febbraio 2008)
Nuova disciplina dei veicoli stradali a motore
Applicazione
retroattiva a far data
dal 28 giugno 2007
Nuova definizione dei
“veicoli stradali a
motore” e abbandono
dei riferimenti al
Codice della Strada
Riscritto l’articolo 19-bis1 del
Decreto IVA
(commi 261 - 264)
Veicoli a motore, diversi dai trattori
agricoli o forestali, normalmente
adibiti al trasporto stradale di
persone o beni, la cui massa
massima autorizzata non supera
3.500Kg e il cui numero di posti a
sedere, escluso quello del
conducente, non è superiore a 8
(novellato articolo 19-bis1, lett. c)
Nuova disciplina dei veicoli stradali a motore
Non necessita di
alcuna prova
Detraibilità IVA
assolta su veicoli
stradali a motore
Onere della prova
del maggiore utilizzo
a carico del contribuente
Sistema forfettizzato al 40%
Principi di INERENZA e
STRUMENTALITA’
Nuova disciplina dei veicoli stradali a motore
NO MODIFICHE per agenti e
rappresentanti
Detraibilità IVA
assolta su veicoli
stradali a motore
Ammessa in detrazione l’imposta sui
pedaggi autostradali
Perde ogni significato, ai fini IVA, il
Provv. 6/12/2006 per l’individuazione
dei c.d. “falsi autocarri”
Detraibilità indipendente
dall’immatricolazione.
Possibili problemi per
autoveicoli immatricolati
come “autocarri”
Struttura del nuovo articolo 19-bis1, D.P.R. 633/72 in
materia di autoveicoli
Lettera a)
AEROMOBILI
Lettera b)
BENI ELENCATI NELLA TABELLA B,
NAVI, IMBARCAZIONI DA DIPORTO
Lettera c)
VEICOLI STRADALI A MOTORE
Lettera d)
CARBURANTI E LUBRIFICANTI,
SPESE D’IMPIEGO
Dalla nuova disciplina restano esclusi i motocicli superiori a 350cc
N.B.:
Eliminata l’indetraibilità per i pedaggi autostradali
Nuova detraibilità per i “telefonini”
Decorrenza dal 1° gennaio 2008
Limitazione detraibilità IVA al 50%
Detraibilità IVA
assolta su acquisto ed
utilizzo dei telefoni
cellulari
Principio di inerenza
Specifica attività di controllo su chi ha
detratto oltre il 50% per il periodo
2008/2012 (comma 255)
ATTENZIONE
Rivendita di beni a detraibilità limitata
Articolo 13, 3° comma, lettera c), D.P.R. 633/72
PRINCIPIO DI
“SIMMETRIA”
Le successive cessioni di
beni acquistati con
diritto a detrazione
limitata avranno una
base imponibile
commisurata alla
detrazione goduta
Esempio: con detrazione su autoveicolo al 40%, la base imponibile della
successiva vendita sarà pari al 40% del prezzo convenuto
Rivendita di beni a detraibilità limitata
Disparità di trattamento per gli autoveicoli in
occasione delle cessioni successive alla prima
Acquistati con detrazione
al 10% o al 15%
Acquistati con detrazione
forfettaria al 40%
Si applica il regime del margine
ex articolo 30, comma 6,
L. 388/2000
PRINCIPIO DI “SIMMETRIA”
Base imponibile pari al 40%
Il valore normale quale base imponibile
Valore normale = Base imponibile
Il valore normale costituisce
quindi il limite minimo nella
determinazione della base
imponibile
Nuove ipotesi
disciplinate
dall’articolo 13,
3° comma, lett.
a) e b), D.P.R.
633/72
Se è dovuto un
corrispettivo inferiore
al valore normale
NOTA BENE:
La disposizione decorre
dal 1° marzo 2008
Operazioni imponibili infragruppo
effettuate nei confronti di soggetti
con limitato diritto alla detrazione
Veicoli stradali a motore e telefoni
cellulari messi a disposizione del
personale dipendente
Il valore normale quale base imponibile
Valore normale = Base imponibile
Se è dovuto un
corrispettivo inferiore
al valore normale
Operazioni imponibili effettuate nei confronti di soggetti con limitato
diritto alla detrazione
Se si tratta di operazione “intra-societaria”, cioè effettuata da:
 società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto;
 ne sono controllate;
o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto
Determinazione del valore normale / 1
(articolo 14, comma 5, D.P.R. 633/72)
Operazioni intrasocietarie
Telefoni cellulari a disposizione del
personale dipendente
Se i beni ceduti o i servizi prestati
rientrano nell’attività propria dell’impresa
DETERMINAZIONE NEI MODI ORDINARI
Determinazione del valore normale / 2
(articolo 14, comma 5, D.P.R. 633/72)
Operazioni intrasocietarie
Telefoni cellulari a disposizione del
personale dipendente
Se i beni ceduti o i servizi prestati
NON rientrano nell’attività propria dell’impresa
Cessioni di beni = Prezzo di acquisto dei beni ceduti
Prestazione di servizi = Spese sostenute per i servizi stessi
Determinazione del valore normale / 3
(articolo 14, comma 6, D.P.R. 633/72)
Veicoli stradali a motore a disposizione del personale dipendente
Valore normale = “Fringe benefit” commisurato al 30%
dell’importo corrispondente alla percorrenza media annua di
15.000Km, calcolato in base alle tabelle ACI
N.B.
Il valore normale ai fini IVA è comprensivo delle somme
eventualmente trattenute al dipendente
Responsabilità solidale dei soggetti privati
nelle compravendite immobiliari
(nuovo comma 3-bis aggiunto all’art. 60-bis, D.P.R. 633/72)
Condizione
Corrispettivo indicato nell’atto di
cessione e nella relativa fattura
diverso da quello effettivo
Effetto
Cessionario privato risponde
solidalmente con il cedente per
imposta sulla differenza di
corrispettivo e relative sanzioni
Possibile rimedio
Regolarizzazione entro 60 giorni
mediante versamento della
differenza d’imposta e presentazione
della documentazione all’Ufficio
Trasferimenti immobiliari ante 4/7/2006
Presunzioni ex art. 35,
commi 2, 3 e 23-bis,
D.L. 223/06
Valgono, a fini
tributari, quali
presunzioni
semplici
(ex art. 2729,
Cod. Civ.)
Norma di interpretazione
autentica, con effetto
retroattivo (in deroga allo
Statuto del Contribuente)
Abbassamento dell’efficacia
probatoria e inversione
dell’onere della prova a carico
dell’Ufficio
Presunzioni “immobiliari”
Presunzioni ex art. 35, commi 2, 3 e 23-bis, D.L. 223/06
Valore normale dell’immobile
determinato ai fini IVA e ai
fini imposte sui redditi
Valore normale non inferiore
al mutuo fondiario o
finanziamento bancario
contratto per l’acquisto
Presunzioni semplici (art. 2729, Cod. Civ.)
Sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve
ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti
L’onere della prova spetta
al soggetto che vuole
avvalersene
L’Ufficio dovrà supportare
il proprio accertamento con
ulteriori elementi probatori
(es.: accertamenti bancari)
Mancata emissione di scontrini fiscali / 1
(art. 1, comma 118, L. 244/2007)
Situazione fino al 2 ottobre 2006
Numero violazioni
3 in 5 anni
Sospensione
Da 15 giorni a 2 mesi
Eseguibilità
Dopo accertamento
definitivo
Mancata emissione di scontrini fiscali / 2
(art. 1, comma 118, L. 244/2007)
Situazione dal 3 ottobre al 28 novembre 2006
Numero violazioni
Anche 1 soltanto
Sospensione
Da 15 giorni a 2 mesi
Eseguibilità
Dopo accertamento
definitivo
Mancata emissione di scontrini fiscali / 3
(art. 1, comma 118, L. 244/2007)
Situazione dal 29 novembre 2006 al 31/12/2007
Numero violazioni
3 in 5 anni
Sospensione
Da 3 giorni a 1 mese
Eseguibilità
Dopo constatazione della
terza violazione
Mancata emissione di scontrini fiscali / 4
(art. 1, comma 118, L. 244/2007)
Situazione dal 1° gennaio 2008
Numero violazioni
4 in 5 anni
Sospensione
Da 3 giorni a 1 mese
Eseguibilità
Dopo constatazione della
quarta violazione
Mancata emissione di scontrini fiscali / 5
(art. 1, comma 118, L. 244/2007)
Situazione dal 1° gennaio 2008
Viene abolita la sanzione accessoria consistente
nell’affissione della comunicazione attestante
l’evasione fiscale
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articolo 1, comma 155