LEGGE FINANZIARIA 2008 NOVITA’ IN MATERIA DI I.V.A. GIANCARLO GROSSI dottore commercialista [email protected] PRINCIPALI NOVITA’ Disciplina del “reverse charge” Nuove detrazioni per auto aziendali e telefonini Valore normale Trasferimenti immobiliari ante 4/7/2006 Disciplina del “reverse charge” Aspetti di carattere sanzionatorio (articolo 1, comma 155) Estensione dell’ambito di applicazione alla cessione di fabbricati strumentali per natura (articolo 1, commi 156 e 157) Servizi resi nei confronti di contraente generale o “general contractor” (articolo 1, commi 162 e 163) Modifiche al sistema sanzionatorio in tema di inversione contabile (articolo 1, comma 155) Aggiunto nuovo comma 9-bis all’articolo 6 del D. Lgs. 18/12/1997 n. 471 Introdotto principio di responsabilità solidale tra cedente e cessionario per l’assolvimento dell’imposta e il pagamento delle sanzioni N.B. Si tratta di una modifica di sistema, che sarà applicabile a tutte le fattispecie di inversione contabile. Disciplina vigente fino al 31/12/2007 Circolare 16/02/2007, n. 11/E Erronea applicazione dell’imposta in luogo dell’inversione contabile Emissione di nota di variazione (nota di credito), ai sensi dell’art. 26, 3° comma, D.P.R. 633/72, entro il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione. N.B. Il soggetto che riceve la fattura non ha diritto alla detrazione dell’imposta erroneamente addebitata!!! Disciplina vigente fino al 31/12/2007 Circolare 16/02/2007, n. 11/E Erronea applicazione del meccanismo di inversione contabile in luogo dell’addebito d’imposta Fattispecie non affrontata dalla circolare 11/E Possibili pesanti sanzioni a carico sia del committente che del prestatore (art. 6, D.Lgs. 471/97, commi 1 e 8) Disciplina dopo la Finanziaria 2008 Sanzioni ridotte se non c’è danno per l’Erario Entrata in vigore: 1/1/2008 Applicazione? Principio del favor rei? Disciplina dopo la Finanziaria 2008 COMMITTENTE / CESSIONARIO Mancato assolvimento dell’imposta connessa all’errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile Sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non assolta con un minimo di Euro 258 Disciplina dopo la Finanziaria 2008 PRESTATORE / CEDENTE Irregolare addebito dell’imposta in fattura senza effettuare il versamento N.B. Sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non versata con un minimo di Euro 258 Il committente/cessionario risponde in solido, sia per l’omesso versamento d’imposta che per la sanzione Disciplina dopo la Finanziaria 2008 PRESTATORE / CEDENTE Mancata emissione della fattura senza applicazione dell’imposta N.B. Sanzione dal 5% al 10% dell’imponibile non fatturato Il committente/cessionario è tenuto a regolarizzare l’omissione, applicando il meccanismo dell’inversione contabile. Disciplina dopo la Finanziaria 2008 PRESTATORE / CEDENTE COMMITTENTE / CESSIONARIO Irregolare applicazione del meccanismo, ma con assolvimento dell’imposta N.B. Sanzione pari al 3% dell’imposta irregolarmente assolta con un minimo di Euro 258 Al pagamento della sanzione sono obbligati solidalmente entrambi i soggetti Fermo restando il diritto alla detrazione!!!!! Estensione del meccanismo dell’inversione contabile alla cessione di fabbricati strumentali per natura (articolo 1, commi 156 e 157) Sono assoggettate al meccanismo dell’inversione contabile, a partire dal 1° marzo 2008, le cessioni di fabbricati strumentali per natura di cui all’articolo 10, punto 8-ter, lettera b), D.P.R. 633/72 Cessioni effettuate nei confronti di soggetti che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione in percentuale pari o inferiore al 25% Disciplina applicabile alla cessione dei fabbricati strumentali/1 Periodo fino al 30/9/2007 Meccanismi ordinari di fatturazione Disciplina applicabile alla cessione dei fabbricati strumentali/2 Periodo dal 1/10/2007 al 29/2/2008 per effetto delle modifiche disposte dal D.M. 25/5/2007 Cessioni di cui alle lettere a), b), c), articolo 10 punto 8-ter Cessioni di cui alla lettera d) , articolo 10 punto 8-ter IVA applicabile secondo le modalità ordinarie (fattura con IVA esposta) IVA applicabile secondo il meccanismo dell’inversione contabile Disciplina applicabile alla cessione dei fabbricati strumentali/3 Periodo dal 1/3/2008 Cessioni di cui alle lettere a), c), articolo 10 punto 8-ter Cessioni di cui alle lettere b), d) , articolo 10 punto 8-ter IVA applicabile secondo le modalità ordinarie (fattura con IVA esposta) IVA applicabile secondo il meccanismo dell’inversione contabile Cessione dei fabbricati strumentali : definizioni (articolo 10, punto 8-ter, D.P.R. 633/72) Lettera a): cessioni effettuate, entro 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori, dal costruttore Lettera b): cessioni effettuate nei confronti di soggetti con diritto limitato alla detrazione (pro-rata) Lettera c): cessioni effettuate nei confronti di privati e soggetti a questi assimilati (es.: enti non commerciali) Lettera d): cessioni con esercizio dell’opzione per l’assoggettamento ad IVA espressa nell’atto Effetti sul diritto al rimborso L’articolo 1, comma 156, lettera b), della Legge Finanziaria 2008 (L. 24/12/2007, n. 244) estende anche alle nuove fattispecie di inversione contabile il dirittto al rimborso/compensazione delle eccedenze di credito. Si tratta, anche in questo caso, di una “norma di sistema”. Le suddette operazioni, quindi, entrano a far parte del calcolo dell’aliquota media quali operazioni ad aliquota zero. Disciplina applicabile alle prestazioni rese nei confronti del contraente generale (commi 162 e 163) R.M. 5/7/2007, n. 155/E Legge Finanziaria 2008 Le operazioni vanno assoggettate al meccanismo dell’inversione contabile Le operazioni vanno assoggettate al regime ordinario IVA, con esposizione in fattura dell’imposta (disposizione con decorrenza 1° febbraio 2008) Nuova disciplina dei veicoli stradali a motore Applicazione retroattiva a far data dal 28 giugno 2007 Nuova definizione dei “veicoli stradali a motore” e abbandono dei riferimenti al Codice della Strada Riscritto l’articolo 19-bis1 del Decreto IVA (commi 261 - 264) Veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni, la cui massa massima autorizzata non supera 3.500Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8 (novellato articolo 19-bis1, lett. c) Nuova disciplina dei veicoli stradali a motore Non necessita di alcuna prova Detraibilità IVA assolta su veicoli stradali a motore Onere della prova del maggiore utilizzo a carico del contribuente Sistema forfettizzato al 40% Principi di INERENZA e STRUMENTALITA’ Nuova disciplina dei veicoli stradali a motore NO MODIFICHE per agenti e rappresentanti Detraibilità IVA assolta su veicoli stradali a motore Ammessa in detrazione l’imposta sui pedaggi autostradali Perde ogni significato, ai fini IVA, il Provv. 6/12/2006 per l’individuazione dei c.d. “falsi autocarri” Detraibilità indipendente dall’immatricolazione. Possibili problemi per autoveicoli immatricolati come “autocarri” Struttura del nuovo articolo 19-bis1, D.P.R. 633/72 in materia di autoveicoli Lettera a) AEROMOBILI Lettera b) BENI ELENCATI NELLA TABELLA B, NAVI, IMBARCAZIONI DA DIPORTO Lettera c) VEICOLI STRADALI A MOTORE Lettera d) CARBURANTI E LUBRIFICANTI, SPESE D’IMPIEGO Dalla nuova disciplina restano esclusi i motocicli superiori a 350cc N.B.: Eliminata l’indetraibilità per i pedaggi autostradali Nuova detraibilità per i “telefonini” Decorrenza dal 1° gennaio 2008 Limitazione detraibilità IVA al 50% Detraibilità IVA assolta su acquisto ed utilizzo dei telefoni cellulari Principio di inerenza Specifica attività di controllo su chi ha detratto oltre il 50% per il periodo 2008/2012 (comma 255) ATTENZIONE Rivendita di beni a detraibilità limitata Articolo 13, 3° comma, lettera c), D.P.R. 633/72 PRINCIPIO DI “SIMMETRIA” Le successive cessioni di beni acquistati con diritto a detrazione limitata avranno una base imponibile commisurata alla detrazione goduta Esempio: con detrazione su autoveicolo al 40%, la base imponibile della successiva vendita sarà pari al 40% del prezzo convenuto Rivendita di beni a detraibilità limitata Disparità di trattamento per gli autoveicoli in occasione delle cessioni successive alla prima Acquistati con detrazione al 10% o al 15% Acquistati con detrazione forfettaria al 40% Si applica il regime del margine ex articolo 30, comma 6, L. 388/2000 PRINCIPIO DI “SIMMETRIA” Base imponibile pari al 40% Il valore normale quale base imponibile Valore normale = Base imponibile Il valore normale costituisce quindi il limite minimo nella determinazione della base imponibile Nuove ipotesi disciplinate dall’articolo 13, 3° comma, lett. a) e b), D.P.R. 633/72 Se è dovuto un corrispettivo inferiore al valore normale NOTA BENE: La disposizione decorre dal 1° marzo 2008 Operazioni imponibili infragruppo effettuate nei confronti di soggetti con limitato diritto alla detrazione Veicoli stradali a motore e telefoni cellulari messi a disposizione del personale dipendente Il valore normale quale base imponibile Valore normale = Base imponibile Se è dovuto un corrispettivo inferiore al valore normale Operazioni imponibili effettuate nei confronti di soggetti con limitato diritto alla detrazione Se si tratta di operazione “intra-societaria”, cioè effettuata da: società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto; ne sono controllate; o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto Determinazione del valore normale / 1 (articolo 14, comma 5, D.P.R. 633/72) Operazioni intrasocietarie Telefoni cellulari a disposizione del personale dipendente Se i beni ceduti o i servizi prestati rientrano nell’attività propria dell’impresa DETERMINAZIONE NEI MODI ORDINARI Determinazione del valore normale / 2 (articolo 14, comma 5, D.P.R. 633/72) Operazioni intrasocietarie Telefoni cellulari a disposizione del personale dipendente Se i beni ceduti o i servizi prestati NON rientrano nell’attività propria dell’impresa Cessioni di beni = Prezzo di acquisto dei beni ceduti Prestazione di servizi = Spese sostenute per i servizi stessi Determinazione del valore normale / 3 (articolo 14, comma 6, D.P.R. 633/72) Veicoli stradali a motore a disposizione del personale dipendente Valore normale = “Fringe benefit” commisurato al 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza media annua di 15.000Km, calcolato in base alle tabelle ACI N.B. Il valore normale ai fini IVA è comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente Responsabilità solidale dei soggetti privati nelle compravendite immobiliari (nuovo comma 3-bis aggiunto all’art. 60-bis, D.P.R. 633/72) Condizione Corrispettivo indicato nell’atto di cessione e nella relativa fattura diverso da quello effettivo Effetto Cessionario privato risponde solidalmente con il cedente per imposta sulla differenza di corrispettivo e relative sanzioni Possibile rimedio Regolarizzazione entro 60 giorni mediante versamento della differenza d’imposta e presentazione della documentazione all’Ufficio Trasferimenti immobiliari ante 4/7/2006 Presunzioni ex art. 35, commi 2, 3 e 23-bis, D.L. 223/06 Valgono, a fini tributari, quali presunzioni semplici (ex art. 2729, Cod. Civ.) Norma di interpretazione autentica, con effetto retroattivo (in deroga allo Statuto del Contribuente) Abbassamento dell’efficacia probatoria e inversione dell’onere della prova a carico dell’Ufficio Presunzioni “immobiliari” Presunzioni ex art. 35, commi 2, 3 e 23-bis, D.L. 223/06 Valore normale dell’immobile determinato ai fini IVA e ai fini imposte sui redditi Valore normale non inferiore al mutuo fondiario o finanziamento bancario contratto per l’acquisto Presunzioni semplici (art. 2729, Cod. Civ.) Sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti L’onere della prova spetta al soggetto che vuole avvalersene L’Ufficio dovrà supportare il proprio accertamento con ulteriori elementi probatori (es.: accertamenti bancari) Mancata emissione di scontrini fiscali / 1 (art. 1, comma 118, L. 244/2007) Situazione fino al 2 ottobre 2006 Numero violazioni 3 in 5 anni Sospensione Da 15 giorni a 2 mesi Eseguibilità Dopo accertamento definitivo Mancata emissione di scontrini fiscali / 2 (art. 1, comma 118, L. 244/2007) Situazione dal 3 ottobre al 28 novembre 2006 Numero violazioni Anche 1 soltanto Sospensione Da 15 giorni a 2 mesi Eseguibilità Dopo accertamento definitivo Mancata emissione di scontrini fiscali / 3 (art. 1, comma 118, L. 244/2007) Situazione dal 29 novembre 2006 al 31/12/2007 Numero violazioni 3 in 5 anni Sospensione Da 3 giorni a 1 mese Eseguibilità Dopo constatazione della terza violazione Mancata emissione di scontrini fiscali / 4 (art. 1, comma 118, L. 244/2007) Situazione dal 1° gennaio 2008 Numero violazioni 4 in 5 anni Sospensione Da 3 giorni a 1 mese Eseguibilità Dopo constatazione della quarta violazione Mancata emissione di scontrini fiscali / 5 (art. 1, comma 118, L. 244/2007) Situazione dal 1° gennaio 2008 Viene abolita la sanzione accessoria consistente nell’affissione della comunicazione attestante l’evasione fiscale