COLLEGIO SINDACALE NELLA CRISI DI IMPRESA Convegno del 8.11.2013 Relatore: Dott. Luciano De Angelis Dottore Commercialista, Revisore legale Pubblicista economico – Membro commissione CNDCEC 1 Rischi dei sindaci Rischi civili: Rischi penali: azioni di responsabilità ex art. 2394-bis Mancato ricorso al fallimento in proprio dell’impresa Riduzione o distrazione del patrimonio aziendale 2 Conseguenze civili e penali Risarcimento del danno Deficit fallimentare Differenziale dei netti patrimoniale Attivo – passivo fallimentare Danni derivati da atti gestori estranei a logiche conservative Concorso nel reato Bancarotta semplice (reclusione da 6 mesi a tre anni) Bancarotta fraudolenta (reclusione da tre a dieci anni) 3 OPERAZIONI VS “non terze economie” (art. 22-bis art. 2427 c.c.) Attenzione alle operazioni poste in essere Norma 3.3 con soggetti che NON COSTITUISCONO TERZE ECONOMIE (amministratori con interessi concorrenti o confliggenti con la società o parti correlate) Se l’operazione ha notevole rilevanza quantitativa e qualitativa è richiesto un parere di un esperto o realizzazione di due diligence 4 RISCHI FINANZIARI: Rischio di credito INFORMAZIONI QUALITATIVE • Strutture deputate; • Qualità del credito (es.: tassi di default riferiti alla controparte); • Garanzie ottenute/prestate; • Coperture assicurative; • Natura dei contraenti; • Esistenza di attività finanziarie scadute o svalutabili; • Rinegoziazione condizioni INFORMAZIONI QUANTITATIVE • Entità attività/passività finanziarie di dubbia esigibilità; • Scadenzario; • Distribuzione per area geografica, per tipologia di valuta; • Entità delle garanzie/rese a supporto 5 Il controllo degli indicatori il collegio sindacale è auspicabile che richieda all’organo amministrativo in occasione alla periodica informazione di bilancio Norma 3.3 una informativa particolarmente approfondita nelle situazioni in cui si evidenzino rischi per la continuità aziendale. Tali indicatori saranno di carattere finanziario, gestionale ed altro genere, secondo le previsioni del p.r. 570 6 Indicatori gestione caratteristica • EBITDA Margin: Risultato operativo + totale ammortamenti e svalutazioni ___________________________________ Valore della produzione Più l’indice è > di 0 tanto migliore è la redditività dell’azienda Misura l’utile al lordo di ammortamenti, svalutazioni, gestione non caratteristica, straordinaria e fiscale In sostanza corrisponde al MOL ed è utile per confrontare aziende diverse o la stessa azienda in anni diversi 7 Indicatori gestione caratteristica • ROI: Risultato operativo ___________________________________ X 100 Patrimonio netto + obbligazioni + debiti v/banche, v/soci per finanziamenti e v/altri finanziatori Più l’indice è > del costo medio del denaro tanto migliore è la redditività dell’azienda Se fosse inferiore non consentirebbe l’assorbimento della gestione fiscale, non caratteristica e straordinaria 8 Indicatori gestione finanziaria • Indice di liquidità: Attivo circolante - rimanenze ___________________________________ Debiti a breve Se > 2 = eccessiva liquidità Se > 1 = tranquillità finanziaria Se compreso fra 0,50 e 1 = situazione soddisfacente Se < 0,33 = squilibrio finanziario Evidenzia il rapporto tra le liquidità immediate e le liquidità differite con le passività scadenti entro l’anno. 9 Indicatori gestione finanziaria • Indice del debito (equity ratio) Debiti verso banche ed altri finanziatori ___________________________________ Patrimonio Netto Se > 1 = azienda fortemente esposta al rischio di insolvenza (incapacità di rimborsare il capitale a prestito) Misura la solvibilità di un’azienda ed identifica la struttura del capitale aziendale 10 Indicatori gestione extracaratteristica • Costo del denaro a prestito Oneri finanziari ___________________________________ X 100 Debiti v/banche a breve e m.l. termine Tale indice va confrontato con il ROI per valutare l’effetto Leverage (*) della struttura finanziaria dell’azienda Esprime il costo medio dei debiti di finanziamento in percentuale Leverage (*) Attivo/patrimonio netto (Misura quanta parte degli impieghi aziendali è finanziata con il patrimonio netto) 11 Crisi d’impresa Aspetti societari a cura di Luciano De Angelis 12 FINANZIAMENTO DEI SOCI MODALITÀ CONFERIMENTO/FINANZIAMENTO DA PARTE DEI SOCI PATRIMONIO NETTO S O C I Si tratta di un CONTRATTO di MUTUO ex art. 1813 c.c. DEBITO Versamento in conto capitale Versamento in conto futuro aumento di capitale Aumento di capitale Fruttifero Non Fruttifero 13 FINANZIAMENTO DEI SOCI APPORTO DEI SOCI PRESTITO Rimborsabile su richiesta del socio finanziatore ? CONFERIMENTO Restituibile solo in caso di scioglimento della società, nei limiti del residuo attivo di bilancio Durante societate i conferimenti confluiti in voce di riserva del patrimonio netto potranno essere restituiti in caso di saturazione della riserva legale e previa delibera dell’assemblea ordinaria. (Cass. 24 luglio 2007, n. 16393) 14 FINANZIAMENTO DEI SOCI NATURA APPORTO Rileva la volontà negoziale delle parti Modalità con cui concretamente è stato instaurato il rapporto Interessi sottesi Diritto incondizionato di rimborso Cass. 15944 del 20 /9/2012 Cass. 23/2/2012 n. 2758 Cass. 21/5/2002 n.7427 Cass. n. 9209; 6/7/2001, 15 FINANZIAMENTO DEI SOCI NATURA APPORTO ● Contestualità dei versamenti rispetto alla fase iniziale di vita della società ● Previsione di interessi periodici ● Termine di scadenza ● Previsione di modalità di rimborso ● Prestazione di Garanzia da parte della società ● Espressa richiesta dei soci di ottenere il rimborso Trib. Torino 7/7/05 ● Esecuzione di versamenti da parte di tutti i soci in proporzione alla partecipazione ● Assenza di qualsiasi pattuizione relativa alla remunerazione degli apporti ● Assenza di richieste di restituzione durante il periodo di attività della società in attivo e richiesta solo all’emergere di perdite Trib. Milano 17/9/2008 16 FINANZIAMENTO DEI SOCI NATURA APPORTO • Solo in mancanza di ulteriori elementi potrà costituire prova valida, quanto previsto nel bilancio: Cassazione 13 agosto 2008, n. 21563 Vedi anche Trib. Milano 8/9/11 Patrimonio netto: Riserve di capitale • Conferimenti - punto VII “Altre Riserve”, - voce “versamenti in conto capitale” • Finanziamenti Passività: - lettera D, punto 4, - “debiti verso altri finanziatori” 17 FINANZIAMENTO DEI SOCI Onere della prova CASI DUBBI • ONERE PROBATORIO relativo alla sussistenza di un titolo idoneo a fondare la richiesta di restituzione SPETTA AL SOCIO Cass. 20/3/2007 n. 7980; Cass. 31/3/2006 n. 7692; Cass. 21/5/02 n. 7427. Trib. Milano 17/9/08 Trib. Milano, 25 10/05 ; 18 FINANZIAMENTO DEI SOCI TRASFORMAZIONE dei Versamenti a titolo di FINANZIAMENTO 1) Il loro passaggio a capitale necessita della preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione (remissione del debito). 2) Dal verbale assembleare deve emergere con chiarezza la volontà di ciascun socio di modificare la qualificazione del versamento, poiché la remissione del debito si perfeziona con la comunicazione del creditore al debitore (art. 1236 c.c.) 3) Con la comunicazione scritta dai soci agli amministratori circa la rinuncia, si trasforma il finanziamento in apporto e si può partecipare alla copertura di perdite o ai futuri aumenti di capitale 19 FINANZIAMENTO DEI SOCI PRINCIPIO OIC 28 Il passaggio a capitale dei fondi ricevuti quale finanziamento, necessita della preventiva rinuncia dei soci al diritto di restituzione con conseguente trasformazione del finanziamento in apporto La rinuncia del credito vantato dal socio comporta la costituzione di una riserva di capitale di pari importo da utilizzare per copertura di perdite o per futuri aumenti di capitale NON È CORRETTO che i versamenti effettuati dai soci transitino direttamente nel conto economico 20 FINANZIAMENTO DEI SOCI Rinuncia ai crediti – Aspetti contabili-fiscali La rinuncia del credito da parte di soci non genera alcun utile fittizio nè alcuna sopravvenienza tassabile (art. 88, co.4 TUIR) L’operazione non deve concorrere a formare il reddito in quanto trova causa non nello spirito di liberalità o nella remissione di un debito da parte di un terzo, bensì nella volontà di un socio di patrimonializzare la partecipata (ris.min. 22/5/2002, n. 152/E). Soci c/finanziamenti a Riserva per versamenti soci a fondo perduto 21 FINANZIAMENTO DEI SOCI DELIBERA CICR N. 1058 del 19 luglio 2005 Le società possono raccogliere risparmio presso i soci Purchè la facoltà sia prevista nello Statuto La raccolta presso i soci è ammessa a condizione: 1. Che i soci detengano almeno il 2% del capitale; 2. Che i soci siano iscritti al REGISTRO IMPRESE da almeno tre mesi TALI CONDIZIONI NON SONO RICHIESTE PER LE SOCIETÀ DI PERSONE 22 FINANZIAMENTO DEI SOCI DELIBERA CICR N. 1058 del 19 luglio 2005 Non costituisce Raccolta di risparmio fra il pubblico quella effettuata Sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento Tale disposizione potrebbe rendere legittimi i finanziamenti soci in molte piccole società soprattutto nei primi mesi di attività 23 23 FINANZIAMENTO DEI SOCI DELIBERA CICR N. 1058 del 19 luglio 2005 Sanzioni applicabili in caso di Violazioni Artt. 130 e 131 D.lgs. 385/93 (T.U.B.) ABUSIVA ATTIVITÀ DI • Arresto da 6 mesi a 3 anni; RACCOLTA DI • Ammenda da 12.911 a RISPARMIO art.130 TUB 51.645 euro ABUSIVA ATTIVITÀ • Reclusione da 6 mesi a 4 anni; BANCARIA art. 131 TUB • Multa da euro 2.065 a 10.329 24 24 FINANZIAMENTO DEI SOCI Codice civile – art. 2467 (Finanziamenti dei soci) 1. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito 25 25 FINANZIAMENTO DEI SOCI Codice civile – art. 2467 (Finanziamenti dei soci) 2. Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. 26 26 La condizione di inesigibilità del credito ex art. 2467 può essere eccepita dagli amministratori di una SRL nei confronti del socio finanziatore solo laddove il finanziamento sia stato disposto ed il rimborso richiesto in presenza di una situazione di specifica crisi della società; crisi di per se comportante la conseguenza- in termini di posizioni dei finanziatori- che la disciplina normativa pare mirata ad evitare, vale a dire la conseguenza che i soci, non conferendo capitale ma assumendo la veste di creditori, vengono a traslare il rischio di impresa sugli altri creditori, proseguendo l’attività sociale in danno di questi ultimi. (Sentenza 11/11/2010- conf Sentenza. 10/1/2011) 27 FINANZIAMENTO DEI SOCI Circ. n. 40, 17 luglio 2007 L’eccessivo squilibrio dell’indebitamento specifica il criterio della ragionevolezza È centrale il criterio della ragionevolezza: l’assunzione di un rischio che un creditore consapevole non sarebbe disposto ad assumere induce a ritenere il finanziamento del socio come un apporto di capitale di rischio 28 FINANZIAMENTO DEI SOCI Circ. n. 40, 17 luglio 2007 Non sussistono ragioni per la postergazione allorquando la società non registri: 1) Una situazione di liquidazione ordinaria. 2) Una situazione concorsuale. di liquidazione 29 La postergazione è opponibile ai soci solo nella fase di liquidazione concorsuale, con esclusione dei casi di liquidazione in bonis, quando cioè la società, liquidando il suo patrimonio, è in grado di soddisfare tutti i suoi creditori, compresi i soci finanziatori. (Sentenza 4/6/2013 n. 7805) 30 30 FINANZIAMENTO DEI SOCI Rapporto di indebitamento • Eccessivo squilibrio dell’indebitamento patrimonio netto della società rispetto al INDICE DI INDIPENDENZA FINANZIARIA: Indebitamento/Patrimonio netto > 4 Trib. Venezia 3 Marzo 2011 31 Al fine di valutare la presenza o meno di un eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto della società finanziata, ovvero di una situazione finanziaria che avrebbe ragionevolmente giustificato un conferimento, non è sufficiente considerare il rapporto tra il totale delle fonti di finanziamento e i mezzi propri (cd. Indice di leverage), dovendo altresì procedere ad una analisi della concreta struttura del debito; in tale ambito è destinata ad incidere in misura maggiore sullo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto la prevalenza di una componente di debito a breve termine, posto che, in tale eventualità, i finanziamenti erogati da terzi devono essere necessariamente utilizzati per pagare altri debiti di imminente scadenza e non per finanziare gli investimenti. Sentenza 21/4/2011 32 32 FINANZIAMENTO DEI SOCI Circ. IRDCEC n. 17/2013 Limite alla emissione di finanziamenti Al momento del finanziamento dovrà valutarsi la struttura del capitale della società beneficiaria , anche in relazione all’attività svolta ed al settore di riferimento Se il livello di leverage giustifica l’apporto di capitale sotto forma di conferimento, il finanziamento verrebbe attratto all’interno dell’art. 2467, con conseguente postergazione 33 Quando esiste squilibrio fra indebitamento e patrimonio netto Al fine della valutazione dell’equilibrio patrimoniale finanziario della società: • • • • • Leverage ratio; Debiti totali/ totale attivo; Rapporto debt/equity; Grado di copertura degli oneri finanziari; EBITDA (o EBIT)/ oneri finanziari; grado di capitalizzazione (capitale proprio/debiti finanziari); • Capitale circolante netto/capitale investito. 34 FINANZIAMENTO DEI SOCI Ambito di applicazione della postergazione del credito • Finanziamento dei soci in qualsiasi forma effettuato NO SI ►Di un terzo divenuto socio (Trib. Messina 4/4/2009) ► Mutui ►Dilazione di pagamenti (Trib. ► Da una società Messina 4/3/2009) fiduciaria che effettua ► Apertura di credito finanziamenti in adempimento del mandato ► Leasing finanziario e factoring fiduciario (Circ. Assonime n. 40/2007); ► Acquisto pro solvendo di crediti ►Concessione beni in godimento 35 Prededucibilità dei crediti Art. 182-quater l.f., terzo co. • I crediti derivanti da finanziamenti, anche effettuati da soci, in esecuzione di un concordato preventivo (anche in bianco) o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato sono prededucibili Fino alla concorrenza dell’80% del loro ammontare In deroga alla postergazione di cui all’art. 2467 e 2497-quinquies c.c. 36 FINANZIAMENTO DEI SOCI ASPETTI DUBBI • Interposizione fittizia, finanziamento “indiretto” Si ricorre al finanziamento da parte di un familiare del socio (parte correlata Trib. Padova 16/5/2011) Il socio acquista in proprio e rivende alla società Il socio fornitore concede una dilazione “fuori mercato” alla società 37 FINANZIAMENTO DEI SOCI APPLICABILITÀ della NORMA in tema di SPA ART. 2497 QUINQUIES C.C.: FINANZIAMENTI NELL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO • Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti, si applica l’articolo 2467. 38 FINANZIAMENTO DEI SOCI ART. 2497 QUINQUIES C.C.: Finanziamenti Infragruppo La postergazione si applica anche alle spa quando: - Il finanziamento provenga dalla controllante diretta; - Il finanziamento provenga dalla controllante indiretta; - Il finanziamento provenga da una società sorella 39 FINANZIAMENTO DEI SOCI ART. 2497 QUINQUIES C.C. ART. 2467 C.C. APPLICABILITÀ POSTERGAZIONE Cassazione 24 luglio 2007, n. 16393 NO ALLE SPA SE NON FANNO PARTE DI UN GRUPPO Tribunali di Merito: - Udine del 21 febbraio 2009 - Pistoia del 21 settembre 2008 e 20 dicembre 2004 - Trib. Fallimentare Venezia: decreto del 10/2/2011 SI ALLE SPA CON APPLICAZIONE ANALOGICA DELL’ART. 2467 C.C. (Quando la SPA presenta una struttura chiusa analoga alla SRL con soci partecipi alla gestione) 40 FINANZIAMENTO DEI SOCI ART. 2467 C.C. APPLICABILITÀ POSTERGAZIONE Tribunale Fallimentare di Venezia: - decreto del 10/2/2011 SI ALLE SPA a base azionaria ristretta, quando il socio finanziatore non è un mero investitore ma è partecipe all’attività d’impresa sia pure dietro lo schermo societario 41 FINANZIAMENTO DEI SOCI POSTERGAZIONE anche nel CONCORDATO PREVENTIVO - SE i finanziamenti sono stati effettuati nelle situazioni ex art. 2467 c.c. I crediti per rimborso dei soci non possono essere inseriti in un piano di cui facciano parte gli altri creditori chirografari Cassazione 4 febbraio 2009, n. 2706 42 FINANZIAMENTO DEI SOCI RISCHI PENALI PER L’AMMINISTRATORE BANCAROTTA PREFERENZIALE ART. 223 L.F. (Reclusione da 1 a 5 anni per colui che prima o durante la procedura fallimentare a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione) Il reato viene integrato dall’amministratore che, nel periodo di insolvenza, restituisca ai soci i finanziamenti dagli stessi anteriormente concessi alla società (poiché non sussiste alcun interesse societario in tal senso) 43 FINANZIAMENTO SOCI DOVERI DEI SINDACI NORMA 10.7 1. FASE DI EROGAZIONE 1. Rispetto normativa sul risparmio. 2. FASE DI TRASFORMAZIONE DEL DEBITO IN CAPITALE 2. Verifica che i soci abbiano preventivamente accettato la remissione del debito. 3. Verifica che i finanziamenti non siano restituiti in situazioni di eccessivo squilibrio finanziario. 3. FASE DI RESTITUZIONE DEL FINANZIAMENTO AI SOCI 44 SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA 45 RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE SRL SPA 2446 2447 2482-bis 2482-ter Il capitale sociale si riduce di oltre 1/3 Il capitale sociale si riduce di oltre 1/3 Va sotto il minimo legale 2446-2482-bis 2447-2482-ter 46 RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE La perdita rilevante ai sensi dell’art. 2446 e 2482-bis Sia: - patrimonio netto 1.000.000 di euro - perdita accertata 800.000 Euro Situazione 2 Situazione 1 Capitale sociale 200.000 Euro Capitale sociale 500.000 Euro Riserve Riserve 500.000 800.000 Le perdite non rilevano Euro Le perdite rilevano 47 MASSIMA NOTARIATO MILANO N.122. E' legittimo l’aumento di capitale in presenza di perdite, in caso di: 1. perdite incidenti sul capitale per meno di un terzo; 2. perdite incidenti sul capitale per più di un terzo e meno del minimo legale a) in sede di assemblea per opportuni provvedimenti; b) dopo l’assemblea ex artt. 2446, co.1, e 2482-bis, co.1, c.c. e prima dell’assemblea del bilancio successivo; c) nell'assemblea di approvazione del bilancio successivo. 3. capitale che si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di assemblea ex artt. 2447 e 2482-ter c.c. 48 ESEMPIO • Aumento previa riduzione del capitale (azzeramento): La società con quattro soci al 25% (A, B, C, D) con capitale euro 100.000 e perdite euro 100.000, riduce il capitale da 100.000 a zero per l’abbattimento completo delle perdite. • Successivamente: aumento con ricapitalizzazione a 200.000 euro da parte di C e D. • Il patrimonio netto, il capitale sociale e il versamento richiesto sono pari a 200.000. • La nuova società avrà soci solo C e D al 50% cadauno. • Aumento senza preventiva riduzione del capitale: Stessa situazione di cui sopra ma la società non abbatte la perdita perciò i soci C e D conferiscono euro 100.000 cadauno affinché: • il patrimonio netto sarà pari a 200.000, mentre il capitale sociale 300.000 e il versamento richiesto sono pari a 200.000; • la nuova società avrà soci: A e B entrambi all’8,33%, mentre C e D al 41,66% cadauno 49 ESEMPIO Possibilità elusiva: PERDITE “SOTTO ZERO” > 25% AUMENTO DI CAPITALE • Esempio la società, con capitale 120.000 e perdite 300.000: - Capitale necessario con ripianamento perdite (METODO TRADIZIONALE): 180.000 + 30.000 (25% di 120.000) = 210.000 - Capitale necessario con aumento di capitale (METODO NOTARIATO MILANO): (300.000 x 3) – 120 = 780.000 x 25% = 195.000 In CASO DI AUMENTO DI CAPITALE, IL VERSAMENTO INIZIALE dovrebbe essere almeno pari a: 210/780 = 26,92% per non risultare elusiva. 50 RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE Conf. App.Roma 21/1/99; Trib. Genova 12/2/02; Trib. Avezzano 2/12/04 NORMA 10.2 Principio contabile OIC n. 30 Quando la perdita è coperta da: Prima della convocazione assembleare, può evitarsi di procedere Versamenti in conto capitali effettuati in precedenza Versamento a fondo perduto di somme tale da ripianare la perdita Rinuncia di crediti vantati verso la Società da parte di uno o più soci Realizzazione di plusvalenza non si realizza l’obbligo di convocare l’assemblea Tra la convocazione e l’assise assembleare, può evitarsi di assumere le deliberazioni dando atto a verbale delle circostanze sopravvenute. 51 RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE NORMA 10.2 L’obbligo di attivazione degli amministratori (e dei sindaci) sorge: solo se il valore del patrimonio netto è ridotto durevolmente di oltre un terzo rispetto al capitale sociale. NO se la riduzione è inquadrabile nella normale ciclicità dell’attività dell’impresa (stagionale). Irrilevanti anche eventuali riduzioni al di sotto del minimo legale. 52 RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE Obblighi amministratori: 1) Convocazione assemblea “senza indugio”. 2) Presentazione all’assemblea della situazione patrimoniale ed economica (?) della società. NORMA 10.2 SI, Conto Economico (P.C. n. 30) NO, Conto Economico (Cass. 13/1/2006, n. 543; Cass. 2/4/2007, n.8221 Notariato Triv. H.G.26/2008) 3) Relazione sugli eventi intervenuti nell’ultimo periodo. N.B.: LA SITUAZIONE CONTABILE NON deve precedere l’assemblea di oltre 4 mesi (Cass. 2/4/07, n. 8221: surroga con bilancio) 53 RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE Obblighi del Collegio Sindacale: 1) Convocazione assemblea in caso di omissione o ritardo degli amministratori (potere sostitutivo ex art. 2406 c.c.). 2) Osservazioni sulla Relazione degli amministratori. • Ulteriore relazione MANCATA RELAZIONE SINDACI INVALIDITÀ DELIBERA ASSEMBLEARE (App. Venezia 13/11/97; Cass. 12208/98) 54 RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE NORMA 10.2 Nella ULTERIORE RELAZIONE il collegio sindacale formula le proprie osservazioni : • valuta le ragioni che hanno determinato le perdite, se le stesse sono state correttamente individuate e illustrate dall’organo amministrativo; • esamina i criteri di valutazione adottati, tenendo conto delle prospettive di continuità aziendale; • dà atto dei fatti di rilievo avvenuti successivamente alla redazione della relazione e dell’evoluzione della gestione sociale. 55 Art. 2482-bis.comma 2° All’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall’art. 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato incaricato della revisione legale dei conti • • CNDCEC (Norma 10.2): qualora il collegio svolga anche la revisione spetta ad esse l’emissione del parere: Nel caso di presenza del revisore esterno (o società di revisione il parere spetta a quest’ultimo • • Assirevi, documento di ricerca n. 173, Luglio 2012: Il parere non spetta mai alla società di revisione (salvo esplicito mandato in tal senso) Interpretazione ragionevole: Spetta al collegio sindacale, se manca spetta al revisore (in base al novellato art. 2477 c.c. 56 RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE Poteri dell’assemblea: Ridurre il capitale in relazione alle perdite (integrali). Rinviare ogni decisione all’assemblea della chiusura dell’esercizio successivo. Ridurre il capitale e contestualmente provvedere al reintegro (La riduzione deve essere integrale. Giurisprudenza e Cons. Naz. Notariato 11/12/2001). Aumentare il capitale sociale ad almeno il triplo delle perdite (notariato Milano)? + della perdita Non si può ridurre il capitale : Cassazione 17/11/2005, n.23269 - della perdita 57 RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE Obblighi del collegio sindacale (trascorsa la moratoria in sede di bilancio esercizio successivo) • Verificare se la perdita si è ridotta a meno di 1/3 • Verificare che siano adottati gli opportuni provvedimenti: - Copertura perdita - Riduzione del capitale sociale Eccezionalmente assemblea ordinaria nelle SPA. Se l’assemblea non provvede (e non provvedono gli amministratori) i sindaci devono chiedere al Tribunale di disporre la riduzione (art. 2446, co.2; art. 2482-bis, co.4). 58 PERDITE: RIDUZIONE DEL CAPITALE OLTRE 1/3 E AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE Obblighi del collegio sindacale Art. 2447 c.c. o 2482-ter c.c. 1. Verificare che sia tempestivamente convocata l’assemblea. 2. Convocare assemblea in via sostitutiva. 3. Accertare che l’assemblea adotti gli opportuni provvedimenti. Doveri di controllo in caso di perdite: Cass. 24 marzo 1999 n. 2772 Trib. Milano 3 febbraio 2010, n. 1385 59 PERDITE: RIDUZIONE DEL CAPITALE OLTRE 1/3 E AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE Poteri dell’assemblea Riduzione del capitale e sua ricostituzione a cifra non inferiore il minimo. Deliberare lo scioglimento della società provvedendo alla nomina del liquidatore. Deliberare la trasformazione regressiva della società (anche eventualmente in srl a capitale ridotto) . Aumentare il capitale di almeno il triplo della perdita (Notariato Milano) ? 60 PERDITE: RIDUZIONE DEL CAPITALE OLTRE 1/3 E AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE Ricapitalizzazione nelle SRL NORMA 10.2 La deliberazione di ricostituzione può essere liberamente adottata a maggioranza e la sottoscrizione del relativo capitale può essere effettuata solo da alcuni soci. I sindaci dovranno verificare che i soci siano tutelati attraverso il riconoscimento del diritto di sottoscrizione e cioè che tutti i soci siano stati messi nella condizione di partecipare alla ricapitalizzazione (art. 2482-quater c.c.). 61 Art. 182-sexies L.F. Legge 7/8/201 n. 134 del 7/8/2012, art. 182 sexies Art. 2446/2447c.c. 2482 bis e ter -Obblighi convocazione assemblee: SI - Obblighi copertura perdite: NO Gli obblighi di ricapitalizzazione della società, abbattimento del capitale, trasformazione o liquidazione sono sospesi nei casi di: Deposito della domanda per l’ammissione a concordato preventivo anche in bianco o con riserva Domanda per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182.bis Proposta di accordo di ristrutturazione correlata da una dichiarazione dell’imprenditore , avente valore di autocertificazione attestante trattative con 62 i creditori CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI ASSEMBLEE IN SITUAZIONI DI CONCORDATO O ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE I SINDACI dovranno continuare a vagliare le convocazioni assembleari ai sensi degli artt. 2446, 2482-bis c.c. In pendenza di giudizio la spa o la srl saranno legittimate a sospendere le “delibere” assemblee finalizzate a: Deliberare un abbattimento del capitale o una ricapitalizzazione (artt. 2446 co. 2, 2482-bis co. 4) Ridurre il capitale e aumentare lo stesso a cifra non inferiore al minimo legale (artt. 2447, 2482ter c.c.) Deliberare lo scioglimento della società (art. 2484 co. 1 p. 4 c.c.) Deliberare una trasformazione regressiva (art. 2447 c.c.) 63 Presentazione domanda protettiva da parte degli amministratori: rapporti con assemblee (Mass. not. Firenze, Pistoia e Prato (Luglio 2013) Prima della riunione dell’assemblea Dopo l’assemblea qualora essa non ricapitalizzi Interesse amministratori e sindaci Dopo l’inutile spirare del termine per la ricapitalizzazione Nonostante l’adozione di una delibera di ricapitalizzazione Presentare domanda protettiva in tempi brevi Scopo Evitare responsabilità ex art. 2485 c.c. 64 TRIBUNALE DI MILANO SENT. 03/02/2010 N. 1385 Considerando che i sindaci sono onerati in modo costante e continuativo del controllo della capienza del patrimonio sociale ed investiti di un dovere di verifica della legalità non solo formale ma sostanziale sull’operato degli amministratori nel caso di perdite, essi devono 1. sollecitare gli amministratori per ottenere dai soci il versamento delle somme utili per la ricostituzione del capitale; 2. sollecitare i medesimi per la convocazione dell’assemblea per la messa in liquidazione della società; 3. convocare direttamente l’assemblea medesima; 4. denunciare al Tribunale le gravi irregolarità. 65 TRIBUNALE DI MILANO SENT. 03/02/2010 N. 1385 La necessità di intervento (e le conseguenti responsabilità solidali con gli amministratori ) riguardano anche i sindaci nominati successivamente al verificarsi delle perdite. Anche i sindaci che hanno sostituito i dimissionari, avrebbero dovuto 1. svolgere indagini approfondite società; sulla capitalizzazione della 2. monitorare la situazione in stretta sinergia con gli amministratori imponendo loro di redigere a cadenza ravvicinate, anche mensili, situazioni patrimoniali straordinarie idonee a fotografare le condizioni della società ed a fungere da base per la pronta adozione di opportuni provvedimenti. 66 Tempi e procedure per la copertura perdite ex art. 2447 c.c. Obbligo immediato di deliberazione? Obbligo di deliberazione). Tempo di sottoscrizione sostanzialmente libero Sottoscrizione entro il tempo necessario Sottoscrizione immediata nel rispetto dei tempi per diritto di opzione Obbligo immediato di sottoscrizione? Conf. dato letterale art. 2447; App. Roma 29/1/99; App. Roma 22/9/98 App Tento 31/1/1998 Notariato Milano Mass 19/11/2004 n. 38 Cass. 12/7/2007 n. 15614; Cass. 14/4/2006 n. 8876; Cass. 17 /11/2005 n. 23262 67 POTERI DI REAZIONE DEI SINDACI DENUNZIA DEI SOCI AI SINDACI OGNI SOCIO 5% DEL CAPITALE (*) POSSIBILITÀ DI INDAGINE OBBLIGO DI INDAGINE (*) p.s.: Lo statuto può prevedere percentuali diverse 69 Norma 6.2 DENUNZIA FONDATA Comunicazione al denunziante Indagine Richiesta di intervento amm./ri (se necessario) Convocazione assembleare (In caso di inerzia amministratori) DENUNZIA EX ART.2409 c.c. 70 Norma 6.2 DENUNZIA INFONDATA SE A SEGUITO DELLE INDAGINI 1. I fatti risultino infondati 2. O risultino sanati e ne sia impedito il ripetersi I SINDACI • Lo comunicano tempestivamente al denunziante e.… • Alla prima assemblea utile (nel caso di denunzia “qualificata”) • All’assemblea delegata ad approvare il bilancio 71 Norma 3.3 Verifica che gli amministratori deliberino: - Opportunamente informati; - Delibere ragionevoli e non palesemente pregiudizievoli; - Gli amministratori siano consapevoli del rischio. Norma 4.1 Delibere amministrativamente pericolose (irrazionali): - Motivato dissenso nel verbale o riserve nel verbale; - Violazioni rinvenute successivamente da segnalare agli amministratori; - In caso di inerzia chiedere al C.d.a. di convocare l’assemblea o provvedere direttamente alla convocazione I sindaci dovranno presentare relazione all’assemblea dei soci Norma 4.2 I SINDACI DI FRONTE A DELIBERE IRREGOLARI - Quando le delibere del CDA o del CE risultano : 1) Non conformi alla legge; 2) Non conformi allo statuto; 3) Con oggetto illecito o impossibile .... Segue ... Norma 4.2 I SINDACI DI FRONTE A DELIBERE IRREGOLARI Quando le delibere sono viziate da interessi degli amministratori ai sensi dell'art. 2391 C.C. per: Inadempimento del CDA o CE dei dovuti obblighi di informazionei di motivare le ragioni di convenienza della società; Qualora possa recare danno alla società (indipendentemente dalla partecipazione al voto dell’ amministratore interessato). Segue ... ... segue I SINDACI DI FRONTE A DELIBERE IRREGOLARI adozione della deliberazione con voto determinante di un amministratore in conflitto di interesse, qualora possano recare danno alla società Segue ... Norma 4.2 S.R.L ART. 2475-TER C.C., CO.2 VOTO DETERMINANTE IN CONFLITTO CHE CAGIONI UN DANNO ALLA SOCIETÀ Norma 4.2 I SINDACI DI FRONTE A DELIBERE “IRREGOLARI” ...i sindaci devono manifestare il proprio dissenso e pretenderne la trascrizione nel verbale del CDA o del CE Segue ... I SINDACI DI FRONTE A DELIBERE IRREGOLARI Nel caso in cui a fronte del proprio dissenso gli amministratori non provvedano tempestivamente a sostituire la delibera irregolare, i potranno impugnare la deliberazione con le modalità di cui all'art. 2388 o 2475-ter C.C. Segue ... I SINDACI DI FRONTE A DELIBERE IRREGOLARI L'impugnativa con atto di citazione va effettuata di fronte al Tribunale del luogo in cui la società ha sede. Segue ... Art. 2377, comma 6, C.C. ... segue I SINDACI DI FRONTE A DELIBERE IRREGOLARI La delibera va impugnata entro novanta giorni dalla data di deliberazione, ovvero se soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese o solo deposito, entro novanta giorni da tali date. I SINDACI DI FRONTE A DELIBERE IRRAZIONALI / IRREGOLARI In ogni caso il collegio potrà: 1) richiedere agli amministratori la convocazione dell'assemblea a cui presentare relazione in merito ai fatti censurabili; 2) nei casi più gravi, convocare direttamente l'assemblea ai sensi del 2406 C.C., al fine di informare i soci delle irregolarità riscontrate. Casi di ricorso al controllo giudiziario Gli orientamenti dei tribunali post riforma del diritto societario Trib. Mantova 9 dicembre 2008 Per poter disporre dell’ispezione dell’amministrazione ex art. 2409 c.c., è sufficiente la sussistenza di fondati sospetti in ordine alla commissione di gravi irregolarità, aventi rilevanza attuale, che possano arrecare danno alla società e non già la loro esistenza; tali sospetti devono trovare fondamento non nella mera prospettazione fornita dai ricorrenti ma in elementi desumibili dall’analisi della documentazione contabile dimessa ed avente natura sufficientemente dettagliata 83 Presupposti della procedura ex art. 2409 - Sussistenza di fondati sospetti circa la commissione di gravi irregolarità; - Esistenza di danno potenziale di valore significativo - Constatazione di “attualità” della irregolarità 84 Spese della procedura ex art. 2409 ISPEZIONE GIUDIZIARIA - a carico dei soci richiedenti; - a carico della società nel caso di denuncia dell’organo di controllo o del Pubblico Ministero SPESE PROCESSUALI PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA ex art. 91 c.p.c. A carico di chi infondatamente: - ha iniziato il procedimento - o ha resistito allo stesso 85 Casi di ricorso al controllo giudiziario Gli orientamenti dei tribunali post riforma del diritto societario Trib. Torino, 29 Maggio 2007 Elementi caratterizzanti le “gravi irregolarità” sono la loro attualità ed il carattere dannoso, quest’ultimo individuabile nella violazione di disposizioni di legge idonee a procurare un danno al patrimonio sociale o un grave turbamento dell’attività sociale. È carente del requisito della dannosità una irregolarità meramente formale qual è quella della irregolare formazione del Consiglio di amministrazione. 86 Casi di ricorso al controllo giudiziario Gli orientamenti dei tribunali post riforma del diritto societario App. Trieste 22 marzo 2006 La sussistenza di gravi irregolarità nella gestione che possano recare danno alla società, legittima il collegio sindacale a ricorrere alla procedura di cui all’art. 2409 c.c., anche senza preventivo esperimento delle azioni previste dagli artt. 2403-bis e 2406 c.c. 87 Controllo giudiziario nelle srl La giurisprudenza AMMISSIBILITÀ • • • • • • • • • • Trib. Udine 1/7/2004 Trib. Roma 6/7/2004 Trib. Treviso 28/9/2004 Trib. Roma 1/12/2004 Trib. Milano 8/7/2005 Trib. Salerno 26/2/2008 Trib. Napoli 14/5/2008 Trib. Milano 26/3/2010 Trib. Trieste 21/1/2011 Trib Ancona 3/7/2013 INAMMISSIBILITÀ • • • • • • • • • Trib. Lecce 16/7/2004 Trib. Bologna 21/10/2004 App. Roma 13/4/2005 Trib. 27/11/2004 Trib. Torino 6/4/2006 Trib. Milano 12/5/2006 Trib. Roma 11/3/2008 Trib. Firenze 25/10/2011 Trib. Piacenza 27 /6/2012 Trib. Tivoli 29 marzo 2012: Incostituzionalità della esclusione 88 SINDACI – REVISORI Giudizio sul bilancio A cura di Luciano De Angelis 89 PRINCIPIO DI REVISIONE N. 570 PERCHE’ L’IMPRESA POSSA CONSIDERARSI IN FUNZIONAMENTO E’ NECESSARIO CONSIDERARE TUTTE LE INFORMAZIONI DISPONIBILI RELATIVAMENTE AL PREVEDIBILE FUTURO, CHE DOVREBBE ESSERE ALMENO RELATIVO (MA NON LIMITARSI) AI 12 MESI SUCCESSIVI ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO SOTTOPOSTO A GIUDIZIO 90 RITARDO SIGNIFICATIVO NELLA FIRMA O NELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO Situazioni particolari Qualora I ritardi si collegano ad eventi o circostanze relativi alla valutazione della continuità aziendale Quando si verificano ritardi significativi nell’approvazione del bilancio Il revisore deve indagare presso la direzione circa le ragioni dei ritardi Il revisore deve considerare la necessità di svolgere procedure di revisione tipiche del caso di dubbi significativi sulla continuità aziendale PRINCIPIO N. 570 91 P.R. n. 570 Valutazione della continuità aziendale Indicatori finanziari • Situazioni di deficit patrimoniale o CCN negativo ; • Prestiti a scadenza senza rinnovo o rimborso • difficoltà o discontinuità nella distribuzione dei dividendi; • incapacità di saldare i debiti alla scadenza; • incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti; • cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a credito” a “pagamento alla consegna”; • incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari. 92 P.R. n. 570 Valutazione della continuità aziendale Indicatori gestionali • intenzione della direzione di liquidare l’impresa • perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli; • perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti; • difficoltà nell’organico del personale • scarsità nell’approvvigionamento da importanti fornitori. • comparsa di concorrenti di grande successo 93 P.R. n. 570 Valutazione della continuità aziendale Altre indagini • capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge; • contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l’impresa non è in grado di rispettare; • eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza di responsabilità civile • modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all’impresa 94 P.R. n. 570 Procedura di revisione in caso di dubbi significativi sulla continuità aziendale • Esame e valutazione dei piani d’azione futuri della direzione; • Raccolta di elementi probativi sufficienti e appropriati mediante lo svolgimento delle procedure di revisione • Ottenimento di elementi probativi sufficienti ed appropriati che confermino la fattibilità dei piani della direzione; • Valutare ulteriori fatti o informazioni successivamente alla data in cui la direzione ha effettuato la propria valutazione; • Richiedere alla direzione attestazioni scritte relative ai piani d’azione futuri 95 LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570) P.R. n. 570 Il giudizio sulla continuità aziendale dipende anche dalle azioni svolte nel corso delle verifiche periodiche, ma rimane coperto da un certo grado di incertezza Necessarie informazioni da organo amministrativo 96 LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570) Le attestazioni scritte Quando sorge il dubbio sulla sussistenza del requisito della continuità aziendale il revisore deve raccogliere sufficienti e idonei elementi probativi al fine di formulare un giudizio consapevole in merito. Allo scopo il revisore dovrà verificare e valutare le informazioni e le ragioni che la direzione aziendale gli fornisce per dimostrare la sussistenza del requisito. Se il periodo preso a base dalla direzione aziendale è inferiore a dodici mesi, il revisore dovrà richiedere di estendere l’analisi almeno fino a dodici mesi dalla data del bilancio. È utile allo scopo ottenere dalla direzione aziendale attestazioni scritte sui piani, dalla stessa predisposti e approvati dai competenti organi societari, tesi ad ovviare ai problemi di continuità aziendale. Qualora la direzione aziendale non fornisca le richieste attestazioni e non produca i piani e i budget con arco temporale di almeno dodici mesi successivi alla data di bilancio il revisore dovrà giungere alla conclusione che esiste una grave carenza nel processo di revisione che mina fortemente il rilascio di un giudizio positivo sul bilancio. 97 LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570) Le procedure di revisione aggiuntive Ottenuta l’attestazione il revisore dovrà porre in essere una serie di procedure volte all’acquisizione di idonei e sufficienti elementi probativi, tramite: l’analisi e la discussione con la direzione aziendale dei cash-flow, della redditività futura e degli altri dati previsionali rilevanti; l’analisi degli eventi verificatisi successivamente alla chiusura dell’esercizio che possono influenzare la capacità dell’impresa di mantenersi in funzionamento; l’analisi dei bilanci intermedi più recenti; la verifica della capacità dell’impresa di evadere gli ordini dei clienti; la verifica adempimenti di pagamento di mutui e prestiti obbligazionari; la lettura dei verbali del consiglio di amministrazione, delle assemblee dei soci e del collegio sindacale per verificare eventuali argomenti e decisioni attinenti a difficoltà finanziarie; la richiesta di informazioni (circolarizzazioni) ai consulenti legali e fiscali su eventuali procedimenti giudiziali; la verifica dell’esistenza, della regolarità e della possibilità di rendere esecutivi accordi diretti a fornire o a mantenere un sostegno finanziario da parti correlate o da terzi e la valutazione della capacità finanziaria di dette 98 parti di apportare ulteriori finanziamenti. LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570) La decisione del revisore Il revisore nell’effettuare le analisi e valutazioni dovrà sempre accertare l’attendibilità del sistema che genera le informazioni. Deve, inoltre, valutare se i presupposti su cui si basano le previsioni sono appropriati alle circostanze anche effettuando analisi comparative dei dati previsionali con i dati consuntivati per periodi passati. Naturalmente saranno maggiormente attendibili i piani che prevedono azioni con effetto significativo sulla solvibilità e gli equilibri dell’impresa nell’immediato futuro. Il revisore dopo aver svolto tutte le procedure necessarie ed opportune, aver ottenuto le informazioni e le attestazioni richieste, aver esaminato il possibile effetto dei piani predisposti dalla direzione, deve decidere se i dubbi sulla prospettiva della continuità aziendale sono stati risolti in modo soddisfacente. 99 STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE – ISA N. 570 Valutazione indicatori di possibile mancanza di continuità aziendale Indicatori gestionali Indicatori finanziari Altri indicatori Danno evidenze sfavorevoli Procedure supplementari Alienazioni di attività Esame e valutazione del Piano di risanamento Richieste di prestiti 100 Ristrutturazioni e altre soluzioni negoziali DUBBI SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE 1/2 Gli elementi raccolti attestano che le prospettive di riuscire a superare la crisi, anche se INCERTE NELL’ESITO si fondano su RAGIONEVOLI PRESUPPOSTI Gli amministratori ne danno adeguata informativa in bilancio Gli amministratori non ne danno adeguata informativa in bilancio Giudizio positivo senza rilievi ma con paragrafo d’enfasi Giudizio con RILIEVI o AVVERSO per mancanza di informativa 101 DUBBI SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE 2/2 Gli elementi raccolti attestano che le prospettive di riuscire a superare la crisi, anche se INCERTE NELL’ESITO si fondano su PRESUPPOSTI FORTEMENTE OPINABILI Gli amministratori ne danno adeguata informativa in bilancio Gli amministratori non ne danno adeguata informativa in bilancio Impossibilità di esprimere un giudizio Giudizio avverso 102 MANCANZA DI CONTINUITÀ AZIENDALE Gli amministratori hanno redatto il bilancio sul presupposto che vi sia la continuità aziendale Gli amministratori hanno redatto il bilancio sul presupposto senza che vi sia la continuità aziendale Giudizio avverso Giudizio positivo con paragrafo d’enfasi 103 LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO E IL RICHIAMO DI INFORMATIVA Alla luce del PRINCIPIO DI REVISIONE 002 emanato il 17/04/2009 dal CNDCEC e rivisto nell’Aprile 2011: MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI REVISIONE LEGALE AI SENSI DELL’ART. 14 d.lgs. 39/2010 Linee guida per l’organizzazione del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti- settembre 2011 104 Il giudizio non positivo o con eccezioni Quando nella relazione al bilancio il revisore abbia formulato rilievi, il giudizio dovrà contenere un paragrafo aggiuntivo. Ogni qualvolta il Revisore esprime un giudizio con rilievi o negativo o dichiara l’impossibilità di esprimere un giudizio deve inserire nella relazione una chiara descrizione di tutte le ragioni sostanziali , e a meno che ciò sia praticamente impossibile , una quantificazione dell’effetto sul bilancio. Tale informativa va inserita in un paragrafo 3° Paragrafo che precede il giudizio sul bilancio. 105 (segue) CONTENUTO DEI PARAGRAFI 3° Paragrafo Giudizio positivo Rilievi per errata applicazione dei principi contabili (disaccordi con amministratori) 4°- 5° Paragrafo Rilievi per limitazioni al processo di revisione Rilievi dovuti a situazioni di incertezza Eventuale dissenso del singolo sindaco-revisore in disaccordo 106 (segue) CONTENUTO DEI PARAGRAFI 4° Paragrafo 1. Giudizio con rilievi Richiami 2. Giudizio negativo 3. Giudizio con 5. Giudizio con rilievi rilievi 6. Impossibilità di esprimere il 4. Impossibilità giudizio di esprimere un giudizio 7. Giudizio negativo di informativa * I giudizi derivano dalla valutazione del revisore sulla rilevanza 1 o 2: dell’errore 3 o 4: della limitazione 5 o 6: dell’incertezza 7: in caso di informativa di bilancio carente 107 CONTENUTO DEI PARAGRAFI Il Richiamo di Informativa Può riguardare: a) Eventi straordinari l’esercizio; 5° Paragrafo avvenuti durante b) Situazioni di incertezza e rischi potenziali; c) Particolari criteri di valutazione utilizzati o cambiamenti nei criteri di valutazione; d) Modifica della vita utile di beni ammortizzabili; e) Adesioni a condoni o istituti fiscali opzionali 6° Paragrafo Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio 108 Schema del giudizio sul bilancio 1° Paragrafo 2° Paragrafo 3° Paragrafo 4° Paragrafo 5° Paragrafo (* nota: i giudizi derivano dalla valutazione del revisore in merito alla rilevanza dell’errore, o della limitazione, o dell’incertezza) 5°/6° Paragrafo Identificazione dell’oggetto della revisione e delle responsabilità Principi di revisione adottati e portata della revisione contabile Giudizio positivo Richiami di informativa * Rilievi per errata applicazione dei principi contabili - Giudizio con rilievi - Giudizio negativo Rilievi per limitazioni al processo di revisione - Giudizio con rilievi - Impossibilità di esprimere un giudizio Rilievi dovuti a situazioni di incertezza -. Giudizio con rilievi - Impossibilità di esprime il giudizio - Giudizio negativo Richiami di informativa (esempi) : - Eventi straordinari o rilevanti avvenuti nel corso dell’esercizio; - Obbligo di redazione del bilancio consolidato; - Rivalutazione di attività previste da norme di legge; - Informazioni relative ai criteri di valutazione delle attività di bilancio; - Situazioni di incertezza; - Cambiamenti nei criteri di valutazione o contabilizzazione; - Prestiti obbligazionari; - Richiami di informativa conseguenti alla applicazione dei principi contabili internazionali; - Comportamenti contabili non più consentiti a seguito delle riforme societaria e fiscale. 109 Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio • Giudizio senza rilievi (Art. 14 d.lgs 39/2010) PR 002 BILANCIO CONFORME A NORME CHE NE DISCIPLINANO I CRITERI DI REDAZIONE Non sono state riscontrate né deviazioni di effetto significativo dalle norme di legge e dai principi contabili di riferimento, né significative limitazioni allo svolgimento di procedure di revisione ritenute necessarie, nell’applicazione degli statuiti principi di revisione 110 • Giudizio senza rilievi (Art. 14 d.lgs 39/2010) Il bilancio è, nel suo complesso, attendibile, non presenta deviazioni significative dalle norme di legge e dai principi di riferimento Le differenze tra valori degli amministratori e del revisore devono essere NON SIGNIFICATIVE 111 STATISTICHE I dati Consob sui bilanci delle quotate Anno Giudizi negativi Impossibilità ad esprimere un giudizio Giudizi con rilievi 2000 2001 2002 - 5 10 4 6 14 2003 2004 2005 2006 1 3 11 6 5 3 15 12 8 3 2007 2008 1 2 9 8 4 Dubbi sulla continuità nel richiamo di informativa n.d. 21 112 STATISTICHE I dati Consob sui bilanci delle quotate Anno Giudizi negativi Impossibilità ad esprimere un giudizio Giudizi con rilievi Dubbi sulla continuità nel richiamo di informativa 2009 2010 2 1 10 9 5 6 15 11 2011 1 15 7 15 113 Il richiamo di informativa nel nuovo P.R.002 Paragrafo eventuale, che precede il giudizio di coerenza Utilizzato per enfatizzare alcuni elementi della informativa di bilancio, che meritano di essere portati all’attenzione degli utilizzatori del bilancio stesso, eventualmente rinviando a quanto dichiarato in merito dagli amministratori. Data la natura del “richiamo di informativa” questa componente della relazione non può essere utilizzata dal revisore per: • Esporre proprie considerazioni e commenti; • Segnalare rilievi; • Integrare aspetti dell’informativa ritenuti carenti. 114 ISA 570 ESEMPIO DI RICHIAMO DI INFORMATIVA A titolo di richiamo di informativa segnaliamo quanto riportato nella relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione nella sezione “Valutazione sulla continuità aziendale ed evoluzione prevedibile della gestione” e ripreso in nota integrativa, in merito a fatti e circostanze, ampiamente descritti dagli amministratori e a cui si rimanda, da cui discende una rilevante incertezza che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità e in merito alla conclusione raggiunta circa l’adozione del presupposto di continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio della società. Pininfarina - Bilancio 2009 (rev. Price Waterhouse Coopers)115 Giudizio favorevole con rilievi (Art. 14 d.lgs 39/2010) P.R. 002 insufficienti ammortamenti ordinari; • capitalizzazione nelle immobilizzazioni di costi che dovevano essere imputati a conto economico; • indebita capitalizzazione di oneri finanziari nelle immobilizzazioni; • mancata svalutazione di titoli e partecipazioni; • mancata svalutazione di rimanenze obsolete o di lento rigiro; • commesse di lavorazione in proprio, valutate nelle rimanenze sulla base dello stato di avanzamento a presunto ricavo; • rimanenze non svalutate quando il valore di mercato è inferiore al costo; 116 Giudizio favorevole con rilievi (Art. 14 d.lgs 39/2010) P.R. 002 • crediti non recuperabili non svalutati o svalutazione indebita di crediti recuperabili; • mancato rispetto del principio di competenza per vendite di immobilizzazioni o di rimanenze; • fondi rischi ed oneri eccedenti o carenti; • sottovalutazione del TFR; • carenza di stanziamenti per fatture da ricevere o per oneri di lavoro (ferie, tredicesima, quattordicesima, ecc); • informazioni obbligatorie in nota integrativa carenti; • situazioni di incertezza1 non adeguatamente descritte e trattate dagli amministratori 117 Un caso operativo: CALCOLO DELLA SIGNIFICATIVITÀ Determinazione della significatività complessiva: • 1% dei ricavi • 1% del patrimonio netto • 5% del risultato ante imposte MEDIA: 120.000 euro 200.000 euro 130.000 euro ________________ 150.000 EURO 118 LA PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE CONTABILE Segue: SIGNIFICATIVITÀ OPERATIVA: Si stabilisce il livello di significatività operativa calcolandola fra: il 60% e l’85% di quella complessiva SIGNIFICATIVITÀ OPERATIVA CALCOLATA PARI A 100.000 EURO Vanno calcolati (con sommatoria algebrica) ed evidenziati i vari errori delle singole macrovoci, poi confrontati con il valore di Media determinato in precedenza ATTIVO PASSIVO COSTI RICAVI Se per ciascun macrogruppo di voci si riscontra un errore complessivo oltre i 150.000 euro SI TRATTA DI ERRORE RILEVANTE RICHIESTO GIUDIZIO CON RILIEVI 119 Esempio di giudizio con rilievi per carenza d’informativa sulla continuità aziendale (Paragrafo esplicativo) L’informativa riportata nella relazione sulla gestione in merito al problema di redditività e di solvibilità attualmente presenti nell’azienda, non riporta il fatto che gli istituti di credito non hanno ancora aderito al piano di consolidamento dei debiti. Pur ritenendo che il piano sia basato su ragionevoli presupposti, consideriamo l’informativa fornita dagli amministratori carente sul punto indicato. … segue 120 Esempio di giudizio con rilievi per carenza d’informativa sulla continuità aziendale (Paragrafo sul giudizio) A nostro (mio) giudizio nonostante l’effetto (ad eccezione dell’effetto) della carenza di informativa indicato nel paragrafo precedente, il bilancio nel sul complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società per l’esercizio chiuso al… , in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio. 121 Esempio di giudizio con rilievi per dissenso sulla valutazione di alcune poste Si esprime il dissenso rispetto ai criteri contabili utilizzati dagli amministratori relativamente a una parte dei costi capitalizzati, per i quali si ritiene che non fossero presenti tutti i requisiti previsti dai principi contabili per la loro iscrizione e il loro mantenimento. Inoltre, si considera sopravvalutata la voce “crediti verso clienti”, mentre sono ritenute sottovalutate le voci “debiti tributari”, “oneri diversi di gestione” e “fondi per rischi e oneri”. AISoftw@re – Bilancio 2005 122 Limitazioni allo svolgimento di procedure di revisione Le voci di bilancio potrebbero contenere errori o essere corrette ma il revisore non è in grado di verificarlo Scelte della direzione Origini delle limitazioni Indisponibilità di sufficienti elementi probativi 123 Alcuni casi di limitazione (PR002) • motivata indisponibilità dei bilanci di società partecipate; • diniego da parte della società all’invio a terzi di richieste di conferma; • diniego al rilascio della lettera di attestazione; • impossibilità di assistere alle operazioni inventariali delle rimanenze di apertura, non verificate da altri revisori, avendo ricevuto l’incarico successivamente alla loro esecuzione, quando non sono possibili procedure alternative; • situazioni di incertezza nei cui confronti gli amministratori hanno posto in essere azioni e conseguenti trattamenti contabili fortemente opinabili. 124 Impossibilità di esprimere un giudizio • (Art. 14 d.lgs 39/2010) Il bilancio contiene appostazioni la cui definitività è legata ad eventi futuri • Consolidamento/rifinanziamento bancarie di esposizioni • Definizione di rilevanti cause legali • Incassi o risarcimenti subordinati a una data interpretazione di clausole contrattuali 125 Esempio di impossibilità ad esprimere un giudizio …..Mancata formalizzazione del differimento di un credito; Dubbi sulla capacità dell’azienda di far fronte i debiti scaduti; Dubbi sulla permanenza di linee di fido bancarie, in presenza di segnalazione di sofferenza in centrale rischi; Dubbi sul positivo esito di contenziosi significativi; Dubbi sul raggiungimento dei livelli di redditività previsti dal piano di risanamento ……Quanto sopra descritto evidenzia la sussistenza di molteplici significative incertezze e di interazioni tra le stesse, con possibili effetti cumulati rilevanti sul bilancio di esercizio al 31/12/2010 che fanno sorgere dubbi significativi sulla sua continuità aziendale. A causa degli effetti connessi alle incertezze descritte nel precedente paragrafo, tenuto conto anche delle possibili rettifiche connesse ai rilievi indicati nel precedente paragrafo, non siamo in grado di esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio Arena agroalimentare spa - Bilancio 2010 (rev. Ria & Partners spa) 126 Esempio di impossibilità ad esprimere un giudizio Arena agroalimentare spa - Bilancio 2011 (rev. Ria Grant Thornton) Mancata risposta a conferma dati da parte di banche, fornitori e consulenti legali Mancanza di continuità aziendale determinata da: -Mancata realizzazione dei principali obiettivi previsti nel piano industriale 2011-2015; -Pendenza presso il tribunale di Campobasso di tre ricorsi per la dichiarazione di fallimento; -Presenza di significativi contenziosi aperti. A causa degli effetti connessi alle incertezze descritte non siamo in grado di esprimere un giudizio sul bilancio Richiesta di concordato preventivo giugno 2012, accoglimento novembre 2012 127 Impossibilità ad esprimere un giudizio per significative incertezze legate alla continuità ….le incertezze rilevate riguardano la realizzazione degli obiettivi economici e finanziari risultanti dal piano industriale e di risanamento 2009-2011, tra cui: - la dismissione degli assets non più strategici (vendita di 2 controllate e cessione di tutte le attività alberghiere), - la prosecuzione del supporto finanziario da parte di primari istituti finanziari, - la possibilità di esercitare i diritti di richiesta di aumento del capitale, che tuttavia presentava criticità legate alla tempistica dei relativi adempimenti, - la prosecuzione dell’operatività con i fornitori pur in presenza di significativi debiti scaduti, la possibilità di ottenere nuovi affidamenti bancari. - gli esiti di accertamenti e contenziosi fiscali. I Viaggi del Ventaglio – Bilancio 2008 128 Impossibilità ad esprimere un giudizio per significative incertezze legate alla continuità …. le molteplici, significative incertezze riguardano: 1) l’esito delle negoziazioni con le banche finanziatrici per l’accordo di moratoria per la prosecuzione dell’accordo di ristrutturazione; 2) La realizzabilità dei risultati delle azioni poste in essere tese al raggiungimento dell’equilibrio finanziario in un prevedibile futuro e al mantenimento del livello di approvvigionamento pur in presenza di scaduti vs fornitori ed il raggiungimento degli obiettivi previsti nei budget/piani previsionali predisposti dalle singole controllate; 3) La difficoltà nella vendita di immobili di proprietà, legate all’attuale situazione del mercato necessari per la copertura dei fabbisogni finanziari nel breve termine; 4) Disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis l.f.) nel caso di mancato rispetto del piano economico finanziario contenuto nell’accordo di ristrutturazione del debito 129 Vincenzo Zucchi spa – Bilancio 2011 (KPMG) Impossibilità ad esprimere un giudizio per significative incertezze legate alla continuità …. le molteplici, significative incertezze riguardano: 1) l’esito della procedura di omologazione, da parte del Tribunale, dell’accordo di ristrutturazione del debito con le banche; 2) la realizzabilità dei risultati delle azioni previste nel piano industriale 2013-2017 ed il raggiungimento degli obiettivi previsti nei budget predisposti dalle controllate; 3) la realizzazione dell’aumento di capitale nei termini e condizioni previste nell’accordo di ristrutturazione del debito; 4) L’esistenza di possibili fabbisogni di cassa derivanti dalla stagionalità del business 5) La difficoltà nella vendita di immobili di proprietà, legate all’attuale situazione del mercato necessari per la copertura dei fabbisogni finanziari nel medio/lungo termine Vincenzo Zucchi spa – Bilancio 2012 (KPMG) 130 Giudizio sfavorevole (Art. 14 d.lgs 39/2010) Il bilancio non è attendibile nel suo complesso, poiché presenta vizi significativi Le differenze tra valori degli amministratori e del revisore devono essere SIGNIFICATIVE 131 Giudizio sfavorevole (Art. 14 d.lgs 39/2010) • Contrasto tra amministratori e revisori in ordine alla svalutazione di una partecipazione di valore rilevante (durevolezza o meno) • Capitalizzazione di costi per importo rilevante ma ritenuti privi di utilità pluriennale • Sussistono forti dubbi sulla continuità aziendale 132 Esempio di giudizio negativo (Paragrafo sul giudizio) - A nostro giudizio, a causa delle limitazioni e dei rilievi esposti nei precedenti paragrafi n…. Il bilancio non è redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa della società…. Per l’esercizio chiuso a tale data. 133 Esempio di giudizio negativo ....quale limitazione alla nostra attività di revisione: …abbiamo identificato la presenza di talune operazioni anomale con caratteristiche di dubbia sostanza economica e/o carenza di documentazione di supporto, peraltro non adeguatamente evidenziate in nota integrativa. …tenuto conto della pervasività delle carenze del sistema di controllo interno non siamo in grado di completare le nostre verifiche in accordo ai principi di revisione di riferimento. …significativi dubbi riguardo la continuità aziendale….grave tensione finanziaria, situazione di crisi che a breve potrebbe assumere carattere irreversibile. Ad oggi non ci sono stati resi disponibili i dati relativi al nuovo piano industriale. Tenuto conto di quanto precede, riteniamo inappropriato l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio. A nostro giudizio a causa delle incertezze e dei rilievi esposti nel precedente paragrafo il bilancio non è conforme agli International Financial Reporting Standards, …non è redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e i flussi di cassa della società Monti Ascensori per l’esercizio chiuso al 31/12/2010”. 134 Monti ascensori Spa - Bilancio 2010 - (rev. Mazars spa) (Fall 12/11)l. GIUDIZIO SULLA COERENZA DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE CON IL BILANCIO 135 PRINCIPIO DI REVISIONE 001 “IL GIUDIZIO SULLA COERENZA DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE CON IL BILANCIO” (Emanato il 26/2/2009 dal CNDCEC) IL GIUDIZIO DI COERENZA NON È RICHIESTO NEI BILANCI REDATTI IN FORMA ABBREVIATA L’ Art. 14 d.lgs 39/2010 richiede al revisore di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio e, ove redatto, con il bilancio consolidato (ex ART. 2435-bis c.c.) 136 RESPONSABILITÀ DEL REVISORE Il revisore ha la responsabilità di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio sulla base delle procedure di verifica svolte ed illustrate nel PR 001. ATTENZIONE! Tale giudizio non rappresenta un giudizio di conformità né di rappresentazione veritiera e corretta della relazione sulla gestione rispetto alle norme di legge e ai regolamenti che ne disciplinano il contenuto. 137 INCOERENZA SIGNIFICATIVA ATTENZIONE: SITUAZIONE PIÙ GRAVE una Incoerenza che potrebbe influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori del bilancio assumono sulla base del bilancio stesso. 138 PROCEDURE DI VERIFICA DELLA COERENZA 1. Procedure di verifica relative alle “Informazioni Finanziarie” 2. Procedure di verifica relative alle “Altre Informazioni” • lettura della relazione sulla • lettura d’insieme delle Altre gestione; • riscontro delle Informazioni Finanziarie con il bilancio, i suoi dettagli, il sistema di contabilità generale e le scritture contabili Informazioni, con spirito critico sulla base della conoscenza della società (o del Gruppo) e di quanto acquisito nello svolgimento della revisione contabile del bilancio. 139 Relazione dei sindaci all’assemblea, in merito al bilancio (art. 2429, co.2 c.c.) 140 Vigilanza sul bilancio e sulla relazione sulla gestione Norma 3.7 Art. 2403 c.c. Vigilanza sulla osservanza: delle disposizioni di legge sul procedimento di formazione, controllo, approvazione e pubblicazione del bilancio d’esercizio Il collegio effettua un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato redatto in modo corretto. La verifica della rispondenza ai dati contabili è di competenza del revisore 141 LA RELAZIONE E IL GIUDIZIO SUL BILANCIO COLLEGIO SINDACALE art. 2429 co. 2 c.c. Il collegio sindacale nella propria relazione al bilancio deve riportare la sintesi e i risultati dell’attività di vigilanza svolta, le omissioni e i fatti censurabili degli amministratori e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione … REVISORE art. 14 del DLgs. 39 Il revisore legale … esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d’esercizio … • Positivo • Positivo con rilievi • Negativo • Impossibilità ad emettere giudizio La relazione può essere unica, con suddivisione in due parti. Non è consentita la relazione di minoranza. 142 La relazione al bilancio Il Collegio sindacale provvede alla redazione della relazione di accompagnamento ex art. 2429 c.c. Qualora il collegio approdi ad opinioni diverse può richiedere ulteriori chiarimenti e informazioni all’organo amministrativo e al revisore Se i chiarimenti non sono forniti o se sono insufficienti il collegio manifesta le proprie osservazioni e proposte nella relazione 143 Compiti di natura contabile del collegio sindacale • Il Codice Civile attribuisce al Collegio alcuni compiti di natura contabile (a prescindere dall’incarico di revisione legale): Consenso per l’iscrizione in bilancio dei costi di impianto e ampliamento, ricerca sviluppo e pubblicità (art. 2426 c.1, n. 5 c.c.) Consenso per l’iscrizione dell’avviamento (art. 2426 c.1, n. 6 c.c.) Osservazioni sulla situazione patrimoniale ex art. 2446 c.c. Parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in presenza di esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 2441, c. 6 c.c.) Relazione di accompagnamento al rendiconto finale del patrimonio destinato ad uno specifico affare (art. 2447-novies c.c.) 144 Il sindaco dissenziente (norma di comportamento 7.1, linee guida R. 50.20) ART. 2404 C.C. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti (PRINCIPIO DELLA COLLEGIALITA’) Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso E’ possibile depositare una relazione di minoranza al bilancio? Il sindaco dissenziente si ritiene non possa redigere e depositare una propria autonoma relazione, ha il diritto però di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso ed ha facoltà di riferire all’assemblea la propria opinione difforme rispetto alla relazione approvata dalla maggioranza dei componenti. 145 Esempio di giudizio positivo ma con rilievi espressi da uno dei tre revisori sulla valutazione di alcune poste (paragrafo 4) • Il collegio sindacale non concorda con la valutazione del Fondo svalutazione crediti. In relazione all’anzianità dei crediti dei confronti dei clienti …x ed y, e delle azioni legali con essi intentate dalla società, essi dovevano infatti essere svalutati di almeno il 40% con conseguente valorizzazione del fondo svalutazione crediti pari almeno ad euro ……..anzichè in euro….… con corrispondenti effetti sul patrimonio e sull’utile di bilancio di euro di euro…. • Il sindaco revisore……..(Nome e Cognome) dissente sul contenuto della presente sezione della relazione unitaria. Le motivazioni e gli eventuali effetti di tale dissenso sono indicati nella sezione C della presente relazione. 146 Giudizio sul bilancio con rilievi • A nostro giudizio,ad eccezione dei rilievi evidenziati nel paragrafo precedente, il soprammenzionato bilancio d’esercizio di Alfa S.p.A. è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di Alfa S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2xxx. 147 Esempio di relazione sull’attività di vigilanza B) Relazione sull’attività svolta ai sensi degli artt. 2403 e seguenti C.C. • Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, quarto comma, c.c.. • Esprimiamo il nostro consenso all’iscrizione nell’attivo di bilancio dei costi di impianto e di ampliamento per Euro….., dei costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità per Euro….., nonché dell’avviamento per Euro….. (Importi al netto degli ammortamenti accumulati), ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 2426 c.c.. Segue … 148 Osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione con motivazione del sindaco dissenziente C) Il sindaco ….(Nome e cognome ) esprime il proprio dissenso in merito alla capitalizzazione dei costi di pubblicità per euro ……in quanto ad avviso dello stesso non sussistono le condizioni per previste dal principio contabile n. 24 per la loro iscrizione e il loro mantenimento. Inoltre, il sindaco…….(Nome e cognome) considera sopravvalutata la voce “crediti verso clienti”, in quanto i crediti nei confronti di X…ed Y… devono essere completamente stralciati. Ne deriva che ad avviso del suddetto sindaco l’utile di bilancio ed il relativo patrimonio dovrebbero essere ridotti per euro……. Lo stesso sindaco invita quindi l’assemblea ad approvare il bilancio solo dopo che il cda abbia corretto nel senso prospettato le voci attinenti ai costi capitalizzati ed ai crediti. 149 Esempio di relazione sull’attività di vigilanza C) Osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, ai sensi del comma 2 dell’art.2429 C.C con dissenso da parte di uno dei sindaci revisori “Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta, nonché…… il dissenso del sindaco (Nome e Cognome), come sopra motivato invitiamo l’Assemblea ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2xxx”.” dopo aver considerato tale dissenso e le sue motivazioni ed aver preso gli eventuali provvedimenti conseguenti. 150 Liquidazione e procedure concorsuali 151 MISURE CHE I SINDACI POSSONO RICHIEDERE AGLI AMMINISTRATORI 1. Ricapitalizzazione della società. 2. Conferimenti a fondo perduto. 3. Emissione di obbligazioni con sottoscrizione di soci o terzi. 4. Vendita (o svendita) di beni aziendali non strategici. 5. Liquidazione 6. Misure di composizione negoziale della crisi. 152 LE VERIFICHE DEI SINDACI NELLA LIQUIDAZIONE NORMA 10.9 Il collegio verifica: la conoscenza della causa di scioglimento da parte dell’organo amministrativo; la convocazione senza indugio del consiglio di amministrazione affinché accerti la sussistenza della causa di scioglimento e iscriva la relativa delibera presso l’ufficio del registro delle imprese; la gestione della società da parte dell’organo amministrativo ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale; la convocazione dell’assemblea per assumere le delibere di cui all’art. 2487, comma 1, c.c. 153 IL COLLEGIO SINDACALE NELLA LIQUIDAZIONE PERDITE: RIDUZIONE DEL CAPITALE OLTRE 1/3 E AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE Norma 10.9 Accertamento dell’intervenuta causa di liquidazione Art. 2485 co. 2 c.c: adempimenti per la liquidazione Qualora gli amministratori non accertino la causa di liquidazione il Tribunale deve provvedervi su istanza dei sindaci La norma 10.9 prevede che l’istanza al Tribunale debba essere effettuata dal collegio e non dai singoli sindaci individualmente Contra giurisprudenza (Trib. Biella 4.6.2004 e 26.4.2006; Trib Milano 25.5.2011; Trib. Nocera Inf. 10.6.2011). 154 IL COLLEGIO SINDACALE NELLA LIQUIDAZIONE PERDITE: PRESUPPOSTI DEL FALLIMENTO La competenza a chiedere la dichiarazione di fallimento 1. Amministratori o liquidatori (anche concordato preventivo, art. 161 L. fall.). 2. Uno o più creditori. 3. Pubblico ministero. nel Art. 6 L. fall. (iniziativa per dichiarazione di fallimento o concordato preventivo) NO COLLEGIO SINDACALE 155 LE VERIFICHE DEI SINDACI SUL LIQUIDATORE NORMA 10.9 Il collegio verifica che il liquidatore: rispetti i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e i poteri ad esso conferiti dall’assemblea; prosegua l’attività d’impresa solo se a tal fine autorizzato dall’assemblea; rediga il bilancio iniziale di liquidazione; rediga gli eventuali bilanci intermedi (annuali) di liquidazione; rediga il bilancio finale di liquidazione e depositi eventuali somme non riscosse; chieda la cancellazione della società. 156 L’EMERSIONE DELLA CRISI In presenza di inerzia degli amministratori Il collegio sindacale può sollecitare l’organo amministrativo all'adozione di idonee misure. Il collegio monitora l’attuazione da parte del CDA delle misure idonee a garantire la continuità NORME 11.1 e 11.2 In ottica preventiva In ottica concomitante L’obbligo di intervento deriva dall’art. 2403 c.c.: - vigilanza sull’osservanza della legge; - rispetto della corretta amministrazione. 157 LE RACCOMANDAZIONI AGLI AMMINISTRATORI Le raccomandazioni devono essere: REDATTE PER ISCRITTO (ed inviate agli amministratori) VERBALIZZATE (nel libro del collegio) NORME 11.1 e 11.2 158 IN PRESENZA DI PERDURANTE INERZIA DEGLI AMMINISTRATORI Il collegio sindacale può: • convocare l’assemblea ai sensi dell’art. 2406 c.c.; • presentare denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. NORME 11.1 e 11.2 159 SEGNALAZIONE ALL’ASSEMBLEA Nel suo intervento, il collegio sindacale deve: • definire in modo puntuale l’ordine del giorno circoscrivendolo alla situazione di crisi; • esporre in apposita relazione i fatti censurabili e le informazioni acquisite; • allegare la documentazione di supporto (ad esempio, riscontri effettuati, dati e informazioni ricevuti dall’organo di amministrazione o dal revisore legale). NORME 11.1 e 11.2 160 SEGNALAZIONE ALL’ASSEMBLEA L’assemblea adeguatamente informata dal collegio sindacale sulla situazione di crisi in atto e sul comportamento omissivo degli amministratori potrà: • revocare gli amministratori ex art. 2383, terzo comma. • indurre gli amministratori ad adottare la soluzione volta al superamento della crisi. NORME 11.1 e 11.2 161 IN CASO DI PERDITE E ALTRE SITUAZIONI CHE PRECLUDONO LA CONTINUITÀ AZIENDALE I SINDACI dovranno richiedere agli amministratori di far ricapitalizzare la società. NORME 11.1 e 11.2 Se la ricapitalizzazione è impossibile GLI AMMINISTRATORI potranno chiedere il fallimento o il concordato preventivo. proporre procedure di composizione negoziale della crisi: • accordi di ristrutturazione; • piani di risanamento. In caso di inerzia, i sindaci potranno: • chiedere la liquidazione (art. 2485 c.c.); • chiedere la procedura ex art. 2409 c.c. porre in liquidazione la società 162 VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI ADOZIONE DI UN PIANO VOLTO AL RISANAMENTO EX ART. 67, COMMA TERZO LETT. d), L. F NORMA 11.3 Con l’adozione del piano di risanamento la cui ragionevolezza sia stata attestata da un professionista in possesso dei requisiti di professionalità descritti nell’art. 28, lett. a) e. b), l.f. ed iscritto al registro dei revisori legali, il collegio sindacale vigilerà sulla corretta esecuzione del piano da parte degli amministratori. 163 VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE EX ART. 182–BIS L. F. NORMA 11.4 A seguito di un accordo di ristrutturazione, la cui attuabilità sia stata attestata da un professionista in possesso dei requisiti di professionalità descritti nell’art. 28, lett. a) e lett. b), l.f. ed iscritto al registro dei revisori legali, e il tribunale abbia omologato l’accordo medesimo, il collegio sindacale vigilerà sulla corretta esecuzione del piano da parte degli amministratori. 164 I documenti necessari per ottenere l’automatic stay Nel concordato preventivo con riserva ex art. 161, sesto comma, l.f.: Nel pre accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f.: Ricorso con allegati: a)Bilanci ultimi tre esercizi b)Elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti c)Visura camerale aggiornata (facoltativa ma consigliata) d)Copia delibere autorizzative (facoltative o obbligatorie a seconda della prassi del tribunale competente) Istanza con documenti ex art. 161 l.f. a)Aggiornata Relazione patrimoniale economica e finanziaria b)Stato analitico ed estimativo attività nonchè elenco nominativo creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle rispettive cause di prelazione c)Elenco dei titolari dei diritti reali e personali su beni in proprietà o in possesso del debitore d)Valore dei beni e dei crediti particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili Proposta di accordo Dichiarazione imprenditore su trattative in corso Dichiarazione professionista su idoneità proposta 165 Le verifiche del collegio nell’accordo di ristrutturazione • nella fase prodromica: sia con riferimento alla richiesta di pre-accordo (istanza cautelare ex art. 182 bis, comma 6, legge fallimentare ma anche se scelto lo strumento ex art. 161, sesto comma, l.f.), sia con riferimento alla richiesta di omologazione dell’accordo definitivo, il controllo deve riguardare la sussistenza delle formalità necessarie alla presentazione delle istanze ed al corretto svolgimento dei rispettivi iter procedurali, affinchè eventuali errori non pregiudichino la gestione e la continuità aziendale, o peggio rendano del tutto inutili le iniziative per evitare il fallimento; • nella fase esecutiva dell’accordo omologato, verificare il rispetto dei requisiti di attuabilità dell’accordo, ovvero il pagamento integrale dei creditori estranei “a) entro centoventi giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data di omologazione”. 166 VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI ACCORDO CONCORDATO PREVENTIVO EX ART. 160 L.F. NORMA 11.5 Il collegio sindacale, pur non essendo tenuto ad esprimersi sul merito dello stesso: •vigila sul corretto adempimento del piano di concordato. A tal fine, il collegio sindacale deve prendere piena conoscenza della proposta. •Accerta la sussistenza dei requisiti di professionalità in capo al soggetto incaricato di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Durante l’esecuzione: il collegio sindacale permane nelle sue funzioni e prosegue nella propria attività di vigilanza. 167 Le verifiche del collegio nel concordato preventivo il collegio sindacale deve verificare (in quanto attività rientrante nel controllo della fase “prodromica” al corretto utilizzo dello strumento anti crisi prescelto) la rispondenza formale della proposta di concordato e dell’attestazione ai requisiti richiesti dalla legge. deve contenere il giudizio sulla funzionalità della prosecuzione dell’attività al miglior soddisfacimento dei creditori. 168 Le verifiche del collegio nel concordato preventivo • vigilare sulla sussistenza dei requisiti di professionalità ed adeguatezza” dell’attestatore e dell’advisor; • verificare che il ricorso per l’ammissione alla proposta di concordato ex art. 161, comma 2, possieda i requisiti formali-documentali richiesti dalla legge • “nel caso di modifiche sostanziali della proposta e del piano”, che il professionista attestatore designato dal debitore rediga una nuova relazione di attestazione; • in caso di deposito di domanda di concordato “in bianco” (ex art. 161, comma 6), che non sussistano requisiti di inammissibilità della domanda e che la proposta sia regolare dal punto di vista formale e quindi contenga l’allegazione (come richiesto dalla novella) dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e dell’elenco nominativo dei creditori. 169 Le verifiche del collegio nel concordato preventivo • se nominato il commissario giudiziale, il collegio sindacale deve relazionarsi con quest’ultimo e segnalare allo stesso ogni anomalia che dovesse riscontrare, affinchè il commissario giudiziale possa informare nelle opportune forme e sedi il tribunale; • nel caso di “proposta di concordato con continuità aziendale” (ai sensi del nuovo art. 186 bis), che la domanda sia conforme ai requisiti formali richiesti dalla legge e che, preliminarmente, sussistano nel piano i presupposti oggettivi previsti dal comma 1, ovvero “la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione” 170 VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI FALLIMENTO EX ARTT. 118, 124 L.F. La dichiarazione di fallimento non produce l’estinzione dell’ente, né la decadenza degli organi sociali. NORMA 11.6 Durante la procedura di fallimento le funzioni del collegio sindacale sono sospese. 171 RESPONSABILITÀ 172 RESPONSABILITÀ DEI REVISORI DISCIPLINA DELLE AZIONI DI RESPONSABILITÀ ART. 2393 C.C. Azione sociale di responsabilità esercitata dalla Società o dai soci ART. 2393-BIS C.C. ART. 2394 C.C. Responsabilità verso i creditori sociali ART. 2394-BIS C.C. Azione di responsabilità nel fallimento ART. 2395 C.C. Azione individuale del socio e del terzo IN QUANTO COMPATIBILI 173 RESPONSABILITÀ DEI REVISORI SOGGETTI LEGITTIMATI ALL’AZIONE CONTRO I REVISORI Cade il rinvio all’art. 2407 c.c. e quindi viene meno il richiamo all’art. 2394-bis • Scompare l’azione di responsabilità dei creditori come azione di massa (ex art. 2394-bis c.c.) • Al curatore resta l’esercizio dell’azione di responsabilità • Nel caso in cui la società abbia rinunciato o transato l’azione di responsabilità i creditori potranno agire solo individualmente. 174 RESPONSABILITÀ DEI REVISORI DILIGENZA CONSEGUENZE DELL’ABBANDONO DEL CRITERIO DELLA DILIGENZA DEL MANDATARIO NON RILEVA ASSENZA DI ONEROSITÀ NON RILEVA LA NECESSITÀ DI RISOLVERE PROBLEMI DI PARTICOLARE DIFFICOLTA’ ART. 1710 C.C. ART. 2236 C.C. 175 RESPONSABILITÀ DEI REVISORI DILIGENZA ART- 15 D.LGS 39/2010 RESPONSABILITA’ DEL REVISORE PER I DANNI CAUSATI DAL SUO INADEMPIMENT0 OBBLIGAZIONE DI MEZZI DILIGENZA E RISPETTO DEI PRINCIPI DI REVISIONE COSTITUISCONO IL PARAMETRO DI COMPORTAMENTO 176 RESPONSABILITÀ SECONDO LA CASSAZIONE I sindaci sono corresponsabili con gli amministratori «….laddove le operazioni di finanziamento, per importi assai considerevoli, erano state fatte a favore di società collegate a tassi di interesse non remunerativi e senza alcuna garanzia». Cass. 6 settembre 2007 n. 18728 177 Cassazione 1) L’attività del sindaco deve essere svolta con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività da valutare in rapporto alle specifiche caratteristiche di quella esercitata dalla società e all’oggetto sociale della medesima. 2) Sicchè è configurabile ex art. 2407 la responsabilità dei sindaci di una società di assicurazione , i quali abbiano omesso di rilevare l’illegittima formazione ed iscrizione in bilancio di determinate poste del passivo (nella specie , della riserva e della iscrizione in bilancio e della riserva sinistri) essendo irrilevante che il relativo controllo possa richiedere la soluzione di questioni di particolare difficoltà, laddove le questioni riguardino l’attività stessa della società. Cass. 8/2/2005 n. 2538 178 Corte di Cassazione 27.5.2013 n. 13081 Collegio sindacale – Fatture inattendibili – Omissione di controllo contabile –Responsabilità • I sindaci delle società di capitali sono tenuti a un controllo di legalità non puramente formale, ma esteso al contenuto sostanziale dell’attività sociale e dell’azione degli amministratori, allo scopo di verificare che le operazioni poste in essere da questi ultimi non travalichino i limiti della corretta amministrazione. 179 RESPONSABILITÀ PROVA DELLA NON RESPONSABILITÀ Esclusione della responsabilità Dimostrare di essersi attivati con tutti i mezzi messi a disposizione dall’ordinamento. 180 RESPONSABILITÀ PROVA DELLA NON RESPONSABILITÀ Se gli amministratori assumono decisioni non corrette I sindaci devono Richiedere le dovute informazioni ed utilizzare poteri ispettivi. Cercare di dissuadere gli amministratori. Esprimere nei verbali trascritti nel loro libro la propria contrarietà alla decisione dell’organo gestorio. 181 RESPONSABILITÀ COMPORTAMENTO DEI SINDACI Se il comportamento degli amministratori configura fatti gravi o illeciti I sindaci devono Previa comunicazione al presidente amministrazione, convocare l’assemblea del consiglio di Eventuale impugnazione ex 2388 c.c. Denuncia tribunale ex art. 2409 c.c. 182 RESPONSABILITÀ TRIBUNALE DI MILANO I sindaci non rispondono per il fatto in sé degli amministratori ma rispondono per il danno solo in quanto sia configurabile a loro carico la violazione di un obbligo inerente la loro funzione con la conseguenza che qualora questi abbiano vigilato diligentemente e ciononostante il danno si sia ugualmente prodotto per il comportamento degli amministratori non potrà essere ravvisata alcuna loro responsabilità. Sentenza 17/01/2007 183 RESPONSABILITÀ TRIBUNALE DI MILANO Ha ritenuto esente da colpe un collegio sindacale di una SIM fallita assoggettato ad azione di responsabilità da parte del curatore: a fronte della genesi di una perdita determinata dalla stipula da parte degli amministratori della società «…di due convenzioni di pegno in favore di due istituti di credito ubicati in territorio svizzero aventi ad oggetto titoli di proprietà della clientela rispetto ai quali i sindaci non hanno potuto prendere cognizione, non essendo essi rinvenibili nella contabilità della società». Sent. 13 novembre 2006, n. 12339 184 RESPONSABILITÀ DEI REVISORI Tribunale Melfi, 13 maggio 2011, n. 210 Per affermare la responsabilità della società di revisione per danni subiti da terzi è necessario fornire la prova della significatività dei vizi del bilancio eventualmente non rilevati e la dimostrazione che il giudizio professionale espresso dai revisori sia inficiato da errori causati da un contegno negligente. Ciò in quanto il revisore legale, nell’espletamento della sua attività finalizzata all’espressione di un “giudizio”, deve individuare esclusivamente i cosiddetti “errori significativi” ovvero le carenze di informativa o le imprecise rappresentazioni che potrebbero modificare in modo rilevante i valori delle poste di bilancio. 185 RESPONSABILITÀ DEI REVISORI Trib. di Milano, 8 novembre 2012 (Mazars v.s. /fallimento “Finpart International”) No opinion = bilancio non certificato Non può essere imputata al revisore che abbia espresso una “impossibilità di esprimere un giudizio”, la responsabilità per la continuazione dell’attività della società revisionata. Il revisore non è infatti né l’amministratore titolare del potere gestorio, né il destinatario dell’obbligo di gestire la società in stato di scioglimento secondo criteri conservativi, né il socio che ha il potere di mettere in liquidazione la società, né soggetto legittimato a presentare denunce ex art. 2409, né il soggetto che ha il potere di innescare una procedura concorsuale. 186 RESPONSABILITÀ DEI REVISORI Trib. di Milano, 8 novembre 2012 (Mazars v.s. /fallimento “Finpart International”) …Da ciò deriva che la sua relazione ha effetto in quanto sia recepita da soggetti diversi che, preso atto del suo contenuto, adottino i comportamenti conseguenti. Ne deriva che se amministratori, soci, pubblico ministero e mercato dopo aver letto della “no opinion” sono rimasti sordi ed inerti di fronte al suo contenuto ed alle sua conclusioni, è assolutamente arduo affermare che se invece il giudizio fosse terminato con una “adverse opinion”, essi si sarebbero prontamente attivati e la società sarebbe stata senza indugio posta in fallimento (prova controfattuale). 187 RESPONSABILITÀ CONNESSE ALL’INCARICO DECORRENZA CESSAZIONE DIMISSIONI SCADENZA TRIENNIO Effetto immediato Prorogatio in corso del mandato a prescindere dalla sostituzione del dimissionario con il supplente Effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito NORMA N. 1.6 CNDCEC ART. 2.400 C.C., 1° CO. 188 RESPONSABILITÀ CONNESSE ALL’INCARICO CESSAZIONE SINDACI PER DIMISSIONI Giurisprudenza A favore della prorogatio del sindaco dimissionario fino a sostituzione A favore delle dimissioni con effetto immediato • • • • • • • • • • • • • Cass. 4, maggio 2012, n. 6788 Trib. Milano 2 Febbraio 2010 Trib Mantova 25 luglio 2009 Cass. 18 gennaio 2005 N. 941 Trib. Milano 2 febbraio 2000 Trib. Roma 27 aprile 1998 Trib. Verona 25 maggio 1998; App. Bologna 15 aprile 1988 Cass. civile, 9 ottobre 1986, n. 5928 Trib. Bari 1 agosto 1979 • • • • • • • Trib. Bari 2 febbraio 2013 Trib. Treviso 11 marzo 2011 Giud. Reg. Imprese Milano 2/8/2010 Trib. Napoli 15 ottobre 2009 App. Bologna 19 luglio 2007 Cons. Naz. Dott. Comm. Norma 1.6 Notariato Triv. Mass. H.E.1 2006 Trib. Monza 26 Aprile 2001 App. Bologna 15 aprile 1988 Trib. di Milano 26 aprile 1983 189 RESPONSABILITÀ CONNESSE ALL’INCARICO AZIONE DI RESPONSABILITÀ: PRESCRIZIONE LEGITTIMAZIONE ATTIVA danni patiti dalla società danni patiti dai creditori danni patiti dai soci o da terzi Assemblea dei soci entro 5 anni dalla verificazione del danno (Cass.19/9/2011; Cass. 12/6-2007 n. 13765) Singoli soci o che rappresentano 1/5 del capitale Creditori medesimi entro 5 anni dal momento in cui il patrimonio si rivela insufficiente a soddisfarne i crediti Singolo socio o terzo danneggiato entro 5 anni dal compimento dell’atto pregiudizievole 190 RESPONSABILITÀ CONNESSE ALL’INCARICO PRESCRIZIONE RESPONSABILITÀ (art. 15 DLgs.39/2010) L’azione di risarcimento si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione al bilancio TERMINE PRESCRIZIONALE DI NORMA PIÙ BREVE Nell’abrogato art.2409-sexies c.c., l’azione si prescriveva nel termine di 5 anni dalla cessazione dell’incarico 191 RESPONSABILITÀ CONNESSE ALL’INCARICO ESEMPIO • • Cessazione dell’incarico il 15.4.2015 Data di emissione della relazione del bilancio a cui è riferita l’azione di risarcimento il 10.4.2010 DECORRENZA TERMINE PRESCRIZIONALE Ex art.2409-sexies c.c. VECCHIA NORMATIVA: PRESCRIZIONE DELL’AZIONE DI RESPONSABILITÀ AL 15/04/2020 NUOVA NORMATIVA: PRESCRIZIONE DELL’AZIONE DI RESPONSABILITÀ AL 10/04/2015 192 LETTERA DI INCARICO TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA 193 RESPONSABILITÀ CONNESSE ALL’INCARICO LETTERA DI INCARICO: CONTENUTI ESSENZIALI Rif. Normativi Pr. Rev. 200 e 210, DLgs. 39/201 , art. 14 Linee guida per l’organizzazione del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti- CNDCEC Febbraio 2012 OBIETTIVO E PORTATA DELLA REVISIONE RESPONSABILITÀ DEL REVISORE IDENTIFICAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO SULLA INFORMAZIONE FINANZIARIA APPLICABILE 194 RESPONSABILITÀ CONNESSE ALL’INCARICO LETTERA DI INCARICO: CONTENUTI ESSENZIALI RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE E LETTERA DI ATTESTAZIONE REVISORE INDIPENDENZA E INSUSSISTENZA DI INCOMPATIBILITÀ STIMA DEI TEMPI E DEI CORRISPETTIVO ADEMPIMENTI IN OSSERVANZA DELLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO 195 RESPONSABILITÀ CONNESSE ALL’INCARICO LA LETTERA DI INCARICO (ISA 210) Linee guida CNDC I principi di revisione impongono che il revisore predisponga una lettera di incarico che identifichi con chiarezza : • le responsabilità di competenza di chi gestisce la società e quelle del revisore; • l’oggetto e i termini dell’incarico; • il quadro normativo applicabile; • la durata e il corrispettivo basato sulla stima dei tempi. Nel corso della riunione preliminare i candidati sindaci-revisori devono definire i termini dell’incarico ed elaborare, di comune accordo, i contenuti della lettera d’incarico provvedendo a sottoscriverla e inoltrarla alla società prima dell’assemblea dei soci avente ad oggetto la nomina del C.S. Insieme alla lettera di incarico i candidati potranno trasmettere anche la dichiarazione di trasparenza ex art. 2400, c. 4, c.c. 196 RESPONSABILITÀ CONNESSE ALL’INCARICO RESPONSABILITÀ DEL REVISORE Linee guida CNDC • La revisione comporta un lavoro di pianificazione e uno svolgimento del lavoro di revisione finalizzato ad ottenere una ragionevole certezza che il bilancio non contenga errori significativi • La revisione comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi ed informazioni contenuti nel bilancio • In ragione dei limiti intrinseci della revisione e del controllo interno, vi è il rischio inevitabile che alcuni errori significativi possano non essere individuati, anche se la revisione è correttamente pianificata e svolta in conformità a principi di revisione. • Nel considerare le valutazioni del rischio, il controllo interno viene valutato al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia delle stesso 197 RESPONSABILITÀ CONNESSE ALL’INCARICO RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE Linee guida CNDC La revisione sarà da noi svolta sulla base del presupposto che la Direzione riconosca e comprenda che ha la responsabilità: 1. 2. 3. • • • Per la redazione e la corretta rappresentazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; Per quella parte di controllo interno ritenuta necessaria al fine di consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a frode o a comportamenti o eventi non intenzionali Di fornirci: Accesso a tutte le informazioni di cui la direzione sia a conoscenza che siano pertinenti per la redazione del bilancio (registrazioni, documentazione, ecc); Ulteriori informazioni che possiamo richiedere alla direzione ai fini della revisione; La possibilità di contattare senza limitazioni le persone nell’ambito dell’impresa dalle quali si ritiene necessario acquisire elementi probativi 198 RESPONSABILITÀ CONNESSE ALL’INCARICO RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE LETTERA DI ATTESTAZIONE Richiesta indirizzata alla Direzione di confermare per iscritto le attestazioni rilasciate ai fini della direzione PRINCIPIO DI REVISIONE N. 580: ATTESTAZIONI DELLA DIREZIONE ELEMENTO PROBATIVO FONDAMENTALE IN CASO DI CONTESTAZIONE DEL SUO OPERATO SI LIMITA LA RESPONSABILITA’ DEL REVISORE 199 RESPONSABILITÀ CONNESSE ALL’INCARICO LETTERA DI ATTESTAZIONE Linee guida CNDC • • • In conformità a quanto previsto dal documento n. 580 dei principi di revisione e dai documenti di ricerca ASSIREVI in materia provvederete a fornirci la conferma scritta anche ai sensi e per gli effetti degli art. 1227 e 2049 c.c. della completezza, autenticità ed attendibilità della documentazione messaci a disposizione nel corso del nostro lavoro, nonché della correttezza ed esattezza delle informazioni ivi contenute e di quelle comunicateci verbalmente. Il rilascio delle lettere di attestazione costituirà presupposto per una corretta possibilità di svolgimento della nostra attività di revisione e per la conseguente emissione delle nostre relazioni. Le lettere di attestazione dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti della società anche per conto del consiglio di amministrazione, nonché da coloro che sono responsabili dell’amministrazione e della predisposizione dei bilanci e delle relazioni sulla gestione, sulla base delle loro conoscenze più approfondite. 200 RESPONSABILITÀ CONNESSE ALL’INCARICO LETTERA DI ATTESTAZIONE Linee guida CNDC • • Il mancato rilascio da parte vostra delle lettere di attestazione costituirà una limitazione al procedimento di revisione e sarà trattato in conformità ai principi di revisione di riferimento. Resta conseguentemente inteso che la vostra società terrà indenne la nostra società, i suoi soci, amministratori,dipendenti e consulenti, nonché i professionisti che partecipano allo svolgimento dell’incarico oggetto della presente lettera da eventuali danni, oneri, e conseguenze pregiudizievoli che gli stessi dovessero subire in relazione all’attività professionale svolta per effetto di informazioni e/o attestazioni contenute nelle Lettere di Attestazione che risultassero essere errate, false, incomplete o, in qualunque modo, fuorvianti. 201 TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA POLIZZE D. & O. Le società possono stipulare polizze directors & officers liability per conto degli organi collegiali Per tenere indenni i componenti degli organi sociali (singoli amministratori, sindaci ma anche direttori generali) per le perdite cagionate ai terzi alla società nell’ambito delle relative funzioni decisionali e di controllo 202 TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA POLIZZE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER SINDACI E REVISORI Congruità del massimale Responsabilità solidale Attenzione alle Riduzioni • ridotto in genere ad 1/3 per collegi sindacali • Sottoposto a franchigie e scoperti nel caso di responsabilità concorrente o solidale il massimale è ridotto alla sola quota di danno direttamente imputabile all’assicurato in base alla gravità della colpa 203 TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA RIPARTIZIONE RESPONSABILITÀ FRA SINDACI ED AMMINISTRATORI CLAUSOLA IN POLIZZA: “L’assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità dell’assicurato esclusa quella a lui derivante in via di solidarietà.” Cass. del 22/11/2010, n. 23581 Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento. È applicabile il criterio sussidiario stabilito dall’art. 2055 c.c., comma 3 per il quale nel dubbio le colpe si presumono uguali 204 TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA FRANCHIGIA E SCOPERTO Clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, le garanzie prestate dalla compagnia facendo ricadere una parte del risarcimento sull’assicurato La franchigia, espressa in cifra fissa o in percentuale sulla somma assicurata è determinabile a priori Attenzione al minimo/massimo assoluto Lo scoperto è espresso in percentuale del danno e quindi il suo ammontare non è determinabile a priori 205 TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA MASSIMALE • È l’importo massimo dell’esborso annuale (di norma indipendente dai numeri di sinistri denunciati), che l’assicuratore si impegna a risarcire ai terzi danneggiati. ATTENZIONE: il massimale potrebbe essere aumentato con polizze “secondo rischio” 206 TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA “CLAIMS MADE” L’assicurazione copre: i reclami fatti per la prima volta contro l’Assicurato, durante il periodo di assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti successivi alla data di eventuale retroattività convenuta. 207 TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA GARANZIA “PREGRESSO” • Clausola che prevede una garanzia retroattiva, ossia stabilisce un determinato periodo di tempo anteriore alla decorrenza della polizza entro il quale deve concretizzarsi la condotta lesiva affinché la richiesta di risarcimento rientri nella copertura assicurativa. 208 TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA GARANZIA “POSTUMA” • Clausola che contempla un periodo di ultrattività della polizza estendendo la garanzia in un periodo di tempo determinato e successivo alla scadenza del contratto per danni posti in essere durante il periodo di validità della copertura. 209 TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA TUTELA LEGALE Clausola con cui l’assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a tenere a suo carico le spese legali e peritali e a fornire prestazioni di altra natura (es.: consulenza legale), necessarie all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, allo scopo di conseguire il risarcimento dei danni subiti per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti. 210 TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA TUTELA LEGALE L’accollo all’assicuratore delle spese legali potrebbe riguardare vertenze relative anche a: fatti per i quali è cessato l’interesse della compagnia (ad es. mancata accettazione dell’assicurato di accordo transattivo); fatti non coperti da assicurazione, poiché esclusi (ad es. nel caso di incriminazione del sindaco per reati fallimentari); fatti rientranti in franchigia o per i quali i massimali siano insufficienti. 211 Grazie per l’attenzione THE END 212